11.2020.162
Ricomposizione particellare: cancellazione di una servitù di passo
19 ottobre 2021Italiano23 min
confina a sud con la particella n. 1764 di PI 2 (1775 m²), scorporata nell'ottobre
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.162
Lugano,
19 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2014.243 (cancellazione
di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
petizione del 10 dicembre 2014 da
AO 1 , e
AO 2
formanti la comunione
ereditaria fu G__________
(patrocinate dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 5 novembre 2020 presentato da AP 1 contro
la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 5 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2, formanti la
comunione ereditaria fu G__________, sono proprietarie della particella n. 1680
RFD di C__________ __________, sezione di M__________, scorporata nel gennaio
del 1965 dalla particella n. 950. Il terreno (679 m²), non edificato,
confina a sud con la particella n. 1764 di PI 2 (1775 m²), scorporata nell'ottobre
del 1968 dalle particelle n. 968 e 969, su
cui sorgono due piccoli edifici, di cui un rustico. La particella n. 1764 confina a sua volta –
sempre
a sud – con quanto rimane dell'originaria particella n. 969 (7791 m²),
fondo boschivo appartenente al Comune di C__________ __________.
B. Con istanza del 19
giugno 2006 AP 1 e il Comune di C__________ __________ si sono rivolti
all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano perché iscrivesse
in favore delle loro particelle n. 1764 e n. 969 una servitù di passo pedonale
sulla particella n. 1680 lungo un sentiero che attraversa quel fondo in
diagonale. A sostegno della richiesta essi hanno fatto valere che a carico della
particella n. 950 era iscritta sin dal 14 dicembre 1946 una servitù di
passo pedonale a beneficio dei loro (e di altri) fondi, ma che all'atto del
frazionamento l'onere non è stato riportato sulla particella n. 1680, onde
la necessità di rettificare il registro fondiario. Il 9 agosto 2006
l'ufficiale ha chiesto così a AO 1 e a AO 2 di poter iscrivere sulla loro
particella n. 1680 la servitù di passo pedonale. Le proprietarie hanno
rifiutato.
C. Il 5 ottobre 2006
l'ufficiale del registro fondiario ha promosso un'azione di rettifica (art. 977
cpv. 1 CC) in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino davanti al Pretore
del Distretto di Luga-no, sezione 5, per essere autorizzato a iscrivere sulla
particella n. 1680 la citata servitù di passo pedonale in favore delle particelle n. 969 e 1764. Con sentenza del
14 ottobre 2011, rettificata il 13 dicembre 2011, il Pretore ha accolto
l'azione e ha ordinato all'ufficiale del
registro fondiario di iscrivere sulla particella n. 1680 la menzionata
servitù di passo pedonale a beneficio delle particelle n. 969 e n. 1764. Un
appello presentato da AO 1 e AO 2 contro tale sentenza è stato respinto il 7
maggio 2014 nella misura in cui era ricevibile da questa Camera, che ha
confermato la decisione del Pretore (inc. 11.2011.161). La Camera ha precisato allora
che un'azione di rettifica a norma dell'art. 977 cpv. 1 CC è un procedimento
amministrativo destinato solo ad appurare se l'ufficiale del registro
fondiario ha omesso per svista un'iscrizione o una cancellazione, non ad accertare
se il diritto oggetto dell'iscrizione o della cancellazione esista e quale sia
il suo contenuto, questione che va chiarita se mai con una causa di merito.
D. AP 1 ha adito l'11
agosto 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti perché AO 1 e AO 2 fossero condannate a
tollerare in ogni momento il passaggio suo e dei suoi familiari sul sentiero lungo
la loro particella. Statuendo il 26 settembre 2014, il Pretore ha accolto
l'istanza e ha impartito alle convenute
l'ordine in questione sotto comminatoria dell'art. 292 CP e
dell'esecuzione diretta per mezzo di ogni usciere o agente della forza
pubblica. Un ricorso presentato da AO 1 e AO 2 contro tale sentenza è stato
respinto il 2 dicembre 2014 da questa Camera, che ha confermato la decisione
del Pretore (inc. 11.2014.89).
Un ricorso in materia
civile esperito dalle appellanti al Tribunale federale è stato respinto in
quanto ammissibile con sentenza 5A_19/2015 del 27 luglio 2016.
E. Nel frattempo, il 22 luglio 2014, AO 1 e AO 2 si sono rivolte alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere che AP 1
e il Comune di C__________ __________ accettassero di cancellare la servitù di
passo pedonale gravante la particella n. 1680 in favore delle particelle
n. 969 e n. 1764. Il Comune di C__________ __________ ha aderito alla
richiesta, sicché il Segretario assessore ha stralciato il 3 ottobre 2014 la
procedura dal ruolo senza riscuotere spese (inc.
CM.2014.470). AP 1 ha invece rifiutato, di modo che il Segretario assessore ha
rilasciato a AO 1 e AO 2 l'autorizzazione
ad agire nei confronti di lui. Le spese di fr. 500.– sono state poste a carico delle istanti,
riservato un diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2014.470).
F. Il
10 dicembre 2014 AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 con un'azione fondata
sull'art. 975 CC (iscrizione indebita nel registro fondiario) davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la cancellazione della
servitù di passo pedonale gravante la loro parti-cella n. 1680 in favore della
particella n. 1764. Nella risposta del 29 gennaio 2015 il convenuto ha proposto
di respingere la petizione e ha denunciato la lite a L__________ F__________, M__________
L__________ e al Comune di C__________ __________, “proprietari dei fondi vicini”, i quali
non sono intervenuti. Le attrici hanno replicato il 17 marzo 2015,
mantenendo la loro domanda. Il convenuto ha duplicato il 6 maggio 2015,
ribadendo il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 18 giugno 2015
entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sul tracciato della servitù di passo
pedonale, è cominciata seduta stante ed è
terminata il 25 aprile 2018. Alle arringhe finali del 24 agosto 2018
le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni.
G. Il
Pretore aggiunto ha giudicato il 5 ottobre 2020, accogliendo la petizione e
ordinando all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano la
cancellazione della servitù di passo pedonale gravante la particella n. 1680 in favore della
particella n. 1764. Le spese processuali di fr.
3400.– (comprese quelle di fr. 900.–
per la perizia e quelle di fr. 500.– per la procedura di conciliazione) sono
state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle attrici fr. 4500.– complessivi per ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 5 novembre 2020 in cui chiede che la sentenza
impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione. Nelle loro
osservazioni del 4 gennaio 2021 AO 1 e AO 2
propongono di respingere l'appello. AP 1 ha replicato spontaneamente il 12 gennaio 2021, concludendo una volta
ancora per il rigetto della petizione. Le attrici hanno duplicato spontaneamente
il 14 gennaio 2021, proponendo
nuovamente di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori
aggiunti) con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimo-niali, il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10
000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo stimato il valore litigioso in
fr. 31 000.–
(sentenza impugnata, pag. 8 in fondo), cifra che le parti non discutono e che di per sé non
appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 6 ottobre 2020 (traccia-mento
degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 5 novembre 2020, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che qualora un
diritto reale sia stato iscritto indebitamente nel registro fondiario o una
giusta iscrizione sia stata indebitamente cancellata o modificata, chiunque ne
sia pregiudicato può chiedere al giudice di cancellare o di modificare
l'iscrizione stessa (art. 975 cpv. 1 CC). Ciò posto, egli ha accertato in base
a una perizia eseguita da D__________ G__________, già capo dell'Ufficio __________,
che il passo pedonale gravante la particella n. 950 prima del frazionamento (e
che grava tuttora la residua particella n. 950) attraversava sì quel fondo, ma
non verso la porzione di terreno che forma oggi la particella n. 1680 delle
attrici. Tanto meno esso proseguiva in direzione sud, sull'attuale particella
n. 1764 del convenuto. Correva invece verso levante, attraverso le odierne
particelle n. 1678 e 1679 (scorporate a loro volta dalla particella n. 950),
fino a raggiungere la pubblica via (“via M__________”). Prova ne sia – ha soggiunto
il primo giudice – che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario
definitivo nel Comune di M__________, nel dicembre del 1946, gli allora
proprietari delle particelle n. 968 e 969, da cui è derivata la particella
n. 1764, non hanno rivendicato alcun diritto di passo sulla particella n.
950.
Non v'è ragione dunque perché la servitù rimanga iscritta sulla particella
n. 1680 delle attrici.
Nelle circostanze
illustrate il Pretore aggiunto si è domandato se alla cancellazione del passo
pedonale sulla particella n. 1680 ostassero in virtù dell'art. 975 cpv. 2 CC
diritti reali acquisiti in conseguenza dell'iscrizione da terzi in buona fede.
Al proposito egli ha ritenuto che quando hanno ereditato la particella n. 1680
da G__________ __________,
nel dicembre del 1996, le attrici potevano senz'altro ritenere che il fondo non
fosse gravato da alcuna servitù di passo in favore della particella n. 1764,
poiché già al momento in cui G__________ __________ è divenuto proprietario del
fondo il tracciato del sentiero non passava su tale fondo. Riguardo a AP 1, allorché egli ha acquistato la particella n.
1764, nel gennaio del 1995, la servitù di passo non era iscritta sulla
particella n. 1680 (vi è stata iscritta per ordine del Pretore con sentenza del 14 ottobre 2011,
rettificata il 13 dicembre 2011: sopra, lett. C). Egli non può dunque invocare alcun
affidamento nel contenuto del registro fondiario.
Il
Pretore aggiunto non ha mancato di rilevare, invero, che la particella
n. 1680 delle attrici è attraversata da un sentiero escursionistico segnato
all'imbocco da un cartello indicatore (e pur tuttavia cancellato nel maggio del
2007.
dalla mappa catastale), ma – egli ha ribadito – tale passo non è quello oggetto
dell'iscrizione litigiosa, il cui tracciato “si sviluppava completamente
altrove”. Né AP 1 – ha concluso il primo giudice – può avere acquisito una
servitù di passo pedonale sul fondo delle attrici per usucapione, l'istituto
della prescrizione acquisitiva non essendo più applicabile dopo l'entrata in
vigore del Codice civile svizzero (1° gennaio 1912). Onde, in ultima
analisi, l'accertamento dell'indebita iscrizione e l'invito all'ufficiale del
registro fondiario perché
cancelli
la servitù di passo pedonale a carico della particella n. 1680 in favore
della particella n. 1764.
3.
L'appellante
esordisce con una lunga narrativa della cronistoria, dall'introduzione del
registro fondiario definitivo a M__________ nel 1946 fino all'odierna
intavolazione dei fondi in questione. Cosi argomentando, tuttavia, egli
disconosce che in appello non si ricomincia un processo daccapo come se ci si trovasse nuovamente davanti a un primo grado
di giurisdizione. Questa Camera deve fondarsi sui fatti accertati in
concreto dal Pretore aggiunto, a meno ch'essi risultino erronei, imprecisi o
incompleti (art. 310 lett. b CPC). L'unica critica mossa dal convenuto
all'accertamento dei fatti da parte del Pretore aggiunto è quella di non avere
rilevato che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario
definitivo nell'allora Comune di M__________ erano segnati lungo l'attuale particella
n. 1680, sulla mappa di misurazione catastale risalente al 1924, “due tracciati
apparenti”. E – sottolinea l'appellante – il sentiero attraverso l'odierna
particella n. 1680 è l'unico accesso al suo immobile; non esiste, né è mai
esistito, alcun altro sentiero che permetta di arrivare all'abitazione che
sorge sul mappale n. 1764”.
In
realtà gli accertamenti di fatto invocati dall'appellante poco sussidiano. Non
si trascura che secondo il perito giudiziario “i tracciati apparenti nella
mappa, al momento dell'introduzione del RFD, sulla superficie dell'attuale
particella n. 1680” erano due (vedi doc. A)” (referto, risposta al quesito
n. 1.5). L'affermazione è dovuta però a un'inavvertenza manifesta. I
“tracciati apparenti nella mappa” al momento dell'introduzione del RFD sono
due, ma non sulla superficie dell'attuale particella n. 1680, bensì sulla
superficie della vecchia particella n. 950 (doc. A e A1 allegati alla perizia).
Solo quello che il Pretore aggiunto definisce “sentiero escursionistico” attraversa obliquamente l'attuale particella n. 1680.
L'altro, quello cui il primo giudice riferisce l'iscrizione indebita, passa a sud-est,
sulle odierne particelle n. 1678 e 1679 (scorporate, come la particella n.
1680, dalla vecchia n. 950). Che poi il cosiddetto sentiero escursionistico
sia l'unico accesso possibile dalla frazione di A__________ al fondo del
convenuto sarà anche vero, tuttavia ciò
potrà essere di rilievo – se mai – nell'ambito di un'eventuale richiesta
di accesso necessario (art. 694 cpv. 1 CC). Non esclude invece che oggetto della
servitù gravante la vecchia particella n. 950 fosse l'altro sentiero.
4.
Sempre
per quanto attiene agli accertamenti di fatto, giovi riassumere ai fini della
decisione quanto si desume dalla perizia giudiziaria circa il passo pedonale gravante
l'originaria particella n. 950, dalla quale è stata ricavata la particella
n. 1680, oggi proprietà delle attrici. Si tratta della servitù che all'atto
di frazionare la particella n. 950, nel gennaio del 1965, non è stata riportata
per svista dall'ufficiale del registro fondiario a carico della derivata
particella n. 1680. Ora, dal referto del perito D__________ __________ si
evince che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo
nel Comune di M__________, il 1° agosto 1947, la particella n. 950 risultava
gravata da una servitù di passo pedonale in favore delle particelle n. 951,
970, 971 e 972 (perizia, 3° foglio in alto). L'attuale particella n. 1764,
oggi proprietà del convenuto, corrispondeva a una porzione delle particelle n.
968.
e 969. Nessuna di quelle due particelle beneficiava tuttavia di diritti di
passo sulla particella n. 950. Il perito ha constatato, anzi, che al momento in
cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo i proprietari di tali
particelle “non hanno notificato nessuna servitù di passo su nessun fondo
privato” (perizia, 3° foglio a metà). Costoro erano verosimilmente persuasi che
non sarebbe stato necessario, poiché il Comune di M__________ avrebbe fatto
registrare l'odierno sentiero escursionistico come passo pubblico. Il Comune però
vi ha rinunciato (delucidazione della perizia: verbale del 18 gennaio
2018, pag. 1 in fondo).
Introdotto
il registro fondiario definitivo, nell'agosto del 1956 i fondi dominanti n. 970
e 971 sono stati conglobati nella particella n. 969. La servitù di passo
gravante la particella n. 950 in favore di quei fondi è stata riportata, di
conseguenza, a beneficio della particella n. 969. Nel gennaio del 1965 sono poi
state scorporate dal fondo serviente n. 950 le particelle n. 1678, 1679 e
1680.
(quella appartenente oggi alle attrici), come si evince dal doc. O
accluso alla perizia. Se non che, come detto, l'ufficiale del registro
fondiario ha scordato in quel frangente di trascrivere la servitù di passo gravante
la particella n. 950 anche a carico delle tre particelle derivate dal
frazionamento (ha poi dovuto trascriverla, almeno sulla particella n. 1680, in
virtù della citata sentenza pretorile del 14 ottobre 2011, rettificata il 13
dicembre 2011, confermata il 7 maggio 2014 da questa Camera: sopra, lett. C). In
seguito, nell'ottobre del 1968, dal fondo dominante n. 969 sono stati staccati
725.
m²
di terreno che, con altri 1050 m² tolti alla particella n. 968 (così scomparsa)
sono andati a formare la nuova particella n. 1764 appartenente oggi al
convenuto, sulla quale è stata riportata la servitù di passo gravante la
particella n. 950 (perizia, 4° foglio a metà).
In
sintesi, la servitù di passo pedonale iscritta in favore della particella n.
1764.
deriva da quella iscritta in favore della particella n. 969, la
quale deriva a sua volta da quella iscritta in favore delle originarie
particelle n. 970 e 971. Il tracciato non si identifica perciò con il
sentiero escursionistico di cui si prevale l'appellante, il cui percorso non ha
mai toccato né la particella n. 970 né la particella n. 971. Ai tempi in
cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo nel Comune di M__________
(1° agosto 1947) l'originaria particella n. 950 confinava sì con
l'originaria particella n. 969, ma quest'ultima non comprendeva ancora le
particelle n. 970 e 971, le quali vi
sono state conglobate – come detto –nell'agosto del 1956. Il testimone A__________
C__________ ha dichiarato invero che la servitù di passo pedonale a carico
della particella n. 950 era stata costituita, oltre che in favore delle
particelle n. 951, 970, 971 e 972, anche a beneficio dell'originaria particella
n. 969 (verbale del 16 settembre 2015, pag. 2 nel mezzo), ma tale affermazione
è inesatta. La minuta n. 331 dell'8 maggio 1946 cui egli si riferisce enuncia
infatti le particelle n. 951, 970, 971 e 972, ma non la particella n. 969
(doc. H accluso alla perizia, 3° foglio).
5.
In
diritto l'appellante sostiene che l'art. 975 CC applicato dal Pretore aggiunto
non pertiene alla fattispecie. A suo parere, il primo giudice non avrebbe dovuto
ordinare la cancellazione della servitù a carico della particella n. 1680 in
forza di tale norma né in forza dell'art. 744 vCC o del nuovo art. 743 CC,
che rimanda all'art. 974a CC, ma solo facendo capo se mai all'art. 736
CC “o a una norma analoga”. Da quest'ultimo asserto va subito sgombrato il
campo, giacché l'art. 736 CC riguarda il caso in cui
una servitù abbia perduto ogni interesse – o pressoché ogni interesse – per il
fondo dominante. Nel caso specifico le attrici non hanno chiesto la
cancellazione della servitù dal loro fondo per avere questa perduto ogni
interesse – o pressoché ogni interesse – per la particella n. 1764 del
convenuto, ma perché la servitù non ha mai riguardato quel fondo, né in
precedenza ha mai riguardato le porzioni
di terreno che, tolte alle particelle n. 968 e 969, sono andate a formare
quel fondo nell'ottobre del 1968. La particella n. 1764 non è mai stata, in
altri termini, fondo dominante rispetto all'odierna particella n. 1680. Quanto
agli art. 744 vCC, 743 e 974a CC, essi concernono la divisione del
fondo serviente o del fondo dominante, mentre nella fattispecie la particella
n. 1764 si è trovata a beneficiare dell'iscrizione riguardante la servitù di
passo sulla particella n. 1680 grazie alla riunione delle vecchie particelle n.
970.
e 971 (nell'agosto del 1956) con la particella n. 969, dalla quale
essa è derivata. Anche al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
È
vero che gli art. 976 segg. CC dispongono dal 1° gennaio 2012 una procedura di
cancellazione agevolata davanti all'ufficiale del registro fondiario per la
radiazione di iscrizioni prive “con ogni probabilità di valore giuridico, in
particolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che
[l'iscrizione] non concerne il fondo in questione” (art. 976a cpv. 1
CC). Davanti al Pretore aggiunto tuttavia il convenuto non ha preteso che le
attrici dovessero necessariamente seguire quella via. E in ogni modo, avessero
anche AO 1 e AO 2 proceduto a tale stregua, il convenuto si sarebbe
manifestamente opposto alla cancellazione della servitù. E qualora l'ufficiale
del registro fondiario fosse giunto alla conclusione che la richiesta di
cancellazione sarebbe stata da accogliere, il convenuto si sarebbe visto
assegnare un termine di tre mesi per promuovere causa e “far accertare che
l'iscrizione ha valore giuridico” (art. 976b cpv. 2 CC). Invece di
vedersi convenire in giudizio da AO 1 e AO 2, sarebbe pertanto toccato a lui
intentare causa contro le due litisconsorti. Dalla procedura agevolata egli non
avrebbe tratto così alcun vantaggio.
6.
Adduce
inoltre l'appellante che in concreto nessuna cancellazione della servitù è
possibile secondo l'art. 736 CC. In effetti, come si è appena visto, l'art. 736
CC non si applica alla fattispecie, né l'ha applicato il Pretore aggiunto.
L'argomentazione è dunque inconcludente. Anche nella misura in cui fa valere
che AO 1 e AO 2 non possono essere protette nella loro buona fede, l'appellante
allega un'asserzione senza portata pratica, ove appena si consideri che le
attrici non hanno alcun bisogno di veder tutelare un loro affidamento nel
registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC). Esse chiedono semplicemente di
cancellare una servitù che non è mai stata in alcun rapporto con il fondo del
convenuto. Tutt'al più potrebbe invocare la propria buona fede l'appellante,
ricordando di avere comperato la particella n. 1764 il 30 gennaio 1995 nella
convinzione di poter esercitare l'accesso lungo il sentiero che passa sulla
proprietà delle attrici. Il Pretore aggiunto ha osservato tuttavia che a quel
tempo la servitù di passo non figurava gravare la particella n. 1680 (è
stata iscritta a carico di quel fondo per ordine del Pretore – come noto – con
sentenza del 14 ottobre 2011, rettificata il 13 dicembre 2011: sopra,
lett. C). Né il convenuto pretende di avere ricevuto – per avventura –
assicurazioni vincolanti circa l'esistenza della servitù che l'avrebbero
distolto dall'esaminare il registro fondiario.
L'appellante
asserisce che la sua buona fede discende dal fatto che in realtà la servitù di
passo esisteva, tant'è che il Pretore ne ha ordinato a suo tempo l'iscrizione. L'opinione
non può essere condivisa. Il Pretore ha ordinato l'iscrizione della servitù
solo perché ciò si sarebbe dovuto fare nel gennaio del 1965 a norma dell'art. 744
cpv. 1 vCC, non perché la servitù di cui beneficiava la particella n. 969 si
estendesse automaticamente alla particella n. 1764. Quanto al fatto che
l'appellante si trovasse di fronte a una servitù “apparente” (il sentiero
escursionistico), segnata in passato come sentiero sulla mappa catastale e
percorsa da nu-merosi gitanti, invano l'appellante si prevale degli art. 9 e
738.
CC. Intanto perché una servitù di passo non si crea per inveterato uso,
indipendentemente da quanto possa credere soggettivamente chi percorre quella
via. In secondo luogo – e soprattutto – perché nella fattispecie la servitù di passo è stata costituita in favore delle
vecchie particelle n. 951, 970, 971 e 972 (circostanza che
l'appellante non contesta) e non può estendersi solo per mera ricomposizione
particellare a fondi situati altrove, come
l'odierna
particella n. 1764. Il
principio dell'identità della servitù impedisce di destinare un diritto reale
limitato a scopi diversi da quelli per cui esso è stato costituito (DTF 132
III 655 consid. 8 con rimandi; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_873/2018 del 19 marzo 2020
consid. 2.1). Una servitù di passo riguardante un percorso che dal fondo
serviente si diparte verso sud-est non può estendersi a un altro percorso che dal
fondo serviente si diparte verso sud. Anche a questo proposito l'appello si
rivela pertanto infondato.
7.
Secondo
l'appellante la servitù di passo sul ripetuto sentiero escursionistico che
attraversa la particella n. 1680 gli è indispensabile per raggiungere la
propria abitazione, dalla frazione di A__________ non esistendo altri
collegamenti possibili alla particella n. 1764. L'assunto può anche essere
di rilievo, ma non nel quadro dell'attuale procedura. Come si è accennato
(consid. 3), il proprietario che non ha un accesso sufficiente dal suo fondo a
una strada pubblica può esigere che “i vicini gli consentano il passaggio
necessario dietro piena indennità” (accesso necessario: art. 694 cpv. 1 CC). Occorre
però ch'egli promuova una causa a tal fine, senza dimenticare che una simile
azione va diretta – per principio – contro tutti i proprietari dei fondi toccati
dal percorso (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8b) e richiede l'offerta di
un'indennità adeguata (RtiD I-2019 pag. 538 consid, 8h con rinvio a DTF 104 II
306.
consid. 4). Non basta al convenuto eccepire la necessità del passo. La
questione non può di conseguenza essere vagliata oltre.
8.
Infine
l'appellante rivendica l'applicazione dell'art. 661 CC, il quale prevede che
“ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua
proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in
buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci”. Egli fa valere
che fin da quando la particella n. 1764 esiste, nel 1965, l'accesso è
sempre avvenuto lungo il sentiero che passa attraverso la particella n. 1680
e che, esercitando egli quel passo dal 1995, la servitù va considerata
esistente. A prescindere dal fatto però che l'autore da lui citato (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n.
26.
ad art. 975) è lungi dal sostenere la tesi di una prescrizione acquisitiva,
il Pretore aggiunto ha rammentato a giusto titolo che l'usucapione di diritti
reali limitati su fondi intavolati nel registro fondiario non è più possibile
dopo il 1° gennaio 1912 (cfr. Rep. 1993 pag. 175 consid. 3; più di
recente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.74 del 10 marzo 2016 consid. 8). Con tale
spiegazione l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio.
Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra
finanche irricevibile.
9.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Le attrici, che hanno presentato osservazioni
all'appello tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'adeguata indennità per
ripetibili.
10.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di
fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 2500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).