11.2020.163
Divorzio: modifica di provvedimenti cautelari, contributo alimentare per la moglie e decorrenza
13 settembre 2021Italiano22 min
riferita al leasing di fr. 205.– mensili per la nuova automobile (una VW “__________”
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.163
11.2020.164
Lugano
13 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2019.37 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
istanza del 3 dicembre 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 9 novembre 2020 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 27 ottobre 2020 (inc. 11.2020.163)
e
sull'appello dello stesso giorno presentato da AP 1 contro il medesimo decreto
cautelare (inc. 11.2020.164);
Ritenuto
in fatto: A. La
cronistoria del caso in esame
è diffusamente illustrata nella sentenza del
18 novembre 2019 con cui questa Camera ha respinto un appello di AO 1
(1966) contro un decreto cautelare emesso il 24
ottobre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc.
11.2018.122). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in modifica di un precedente assetto cautelare pattuito
il 15 ottobre 2015 nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale
il Pretore aveva obbligato AP 1 (1959) a versare alla moglie, tredici
volte l'anno (due volte in dicembre), un contributo alimentare di fr. 930.–
mensili dall'aprile al dicembre del 2017 e di fr. 750.– mensili dal gennaio del
2018 in poi (inc. DM.2017.19). Avendo il figlio M__________ (1997) terminato la
propria formazione, nel marzo del 2019 AP 1 ha cessato di versare il contributo
alimentare di fr. 1153.– mensili per lui. In seguito alla vendita dell'abitazione
coniugale (particella n. 492 RFD di __________, sezione di __________,
proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), dal 1° marzo 2019 la moglie
ha preso in locazione un appartamento a __________.
B. Il 3 dicembre 2019 AO
1 si è rivolta al Pretore per ottenere un aumento
del contributo alimentare dal 5 marzo 2019 a fr. 1799.– mensili,
sempre tredici volte l'anno. All'udienza del 23 gennaio 2020, indetta per
il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Invitata a
presentare una replica scritta, l'istante ha mantenuto il 31 gennaio 2020 il
suo punto di vista. Analoga posizione ha assunto il convenuto in una duplica del
28 febbraio 2020. L'istruttoria è terminata il 1° luglio 2020 e le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale cautelare, limitandosi a conclusioni scritte.
Nei loro memoriali del 24 e del 31 agosto 2020 esse hanno riaffermato le rispettive
posizioni.
C. Statuendo
con decreto cautelare del 27 ottobre 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza
di AO 1, aumentando il contributo alimentare in favore di lei, tredici volte
l'anno (due volte in dicembre), a fr. 1420.– mensili dal dicembre del 2019 in
poi. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste per un terzo a carico
dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie
fr. 1150.– per ripetibili ridotte. Quello stesso giorno il Pretore ha
emanato la sentenza di divorzio (inc. DM.2017.19).
D. Contro
il decreto cautelare appena citato AO 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 9 novembre 2020, postulando la riforma del giudizio impugnato
nel senso di far decorrere l'aumento del contributo alimentare già dal marzo del
2019 o, quanto meno, di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. In
via subordinata essa ha presentato un reclamo con le medesime richieste di
giudizio a valere nel caso in cui la causa non fosse appellabile (inc. 11.2020.163).
Quello stesso 9 novembre 2020 AP 1 ha appellato a sua volta il decreto
cautelare, chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di riformare
il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza della moglie (inc. 11.2020.164).
Nelle loro osservazioni del 27 e del 30 novembre 2020 le parti hanno
concluso vicendevolmente per la reiezione dell'appello avversario.
E. Mediante
decreto del 2 dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello
di AP 1 effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti dal 1°
dicembre 2019 fino al 27 ottobre 2020, respingendo l'effetto sospensivo per i
contributi alimentari dovuti in seguito.
Considerando
in diritto:
1. I
decreti cautelari emessi in una
procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati
con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò
entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali
decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In caso contrario
è esperibile solo reclamo. Nella fattispecie l'appellabilità della causa è data,
ove appena si consideri l'aumento dei contributi alimentari in discussione
davanti al Pretore (da fr. 750.– a fr. 1799.– mensili dal marzo del 2019),
calcolato dal primo giudice in fr. 272 740.–.
Nelle condizioni descritte il reclamo presentato in subordine da AO 1 non è
proponibile.
Quanto
alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare è stato recapitato ai patrocinatori delle parti il
28 ottobre 2020. Cominciato a
decorrere l'indomani, il
termine di ricorso sarebbe scaduto
sabato 7 novembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art.
142 cpv. 3 CPC. Introdotti il 9 novembre 2020 (timbri postali sulle buste
d'invio), ultimo giorno utile, entrambi gli appelli in esame sono dunque
ricevibili.
2. Nel decreto cautelare impugnato
il Pretore ha escluso che la firma il 1° marzo 2019 del contratto di locazione
da parte della moglie per l'appartamento a __________ costituisse una modifica rilevante
delle circostanze. Ha ravvisato una tale modifica invece nell'acquisto, da
parte di lei, di un'automobile in leasing, nel settembre 2019. Secondo il
Pretore, l'istante necessitava di un nuovo veicolo e l'acquisto non poteva
essere finanziato con mezzi propri, “nelle protezioni dell'unione coniugale la
sostanza non essendo da calcolare se il reddito dei coniugi è sufficiente per
finanziare il tenore di vita della famiglia”. Il primo giudice ha riconosciuto
così all'istante la rata del leasing di fr. 204.65 men-sili, onde un aumento del
fabbisogno minimo di lei da fr. 3000.– a fr. 3205.– mensili. Inoltre egli ha ritenuto
che, venuto meno l'obbligo contributivo del marito verso il figlio, non si
giustificava più di includere nel fabbisogno minimo di AP 1 la spesa di fr.
1250.– mensili, per quanto il convenuto affermasse che includere tale importo
nell'eccedenza registrata dal bilancio familiare avrebbe fatto profittare la
moglie di un tenore di vita più alto rispetto a quello sostenuto durante la comunione
domestica.
Ciò posto, il Pretore ha confermato il reddito del marito in fr. 7073.15
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. Quanto alla moglie,
egli ne ha accertato il reddito in fr. 3200.– mensili per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 3000.– mensili dal 1° marzo al 31 agosto 2019 e
di fr. 3205.– mensili in seguito (fr. 205.– mensili di leasing). Il primo
giudice ha constatato in tal modo un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3273.15 mensili per il primo
periodo e di fr. 3068.15 per il secondo. In funzione di ciò, egli ha fissato il contributo alimentare per la moglie
in fr.
1436.50 mensili, rispettivamente
in fr. 1539.10 mensili. A mente del Pretore non si giustificava invece di far
decorrere la modifica già dal 5 marzo 2019, come l'interessata chiedeva,
poiché in casi del genere “fa stato la data dell'istanza”. Infine egli ha mantenuto
la cadenza del contributo in tredici mensilità, come concordato dalle parti in
precedenza. Ne è conseguito un obbligo per il marito di versare all'istante,
dal 1° dicembre 2019, un contributo alimentare di fr. 1420.– mensili (fr.
1539.10 per 13 mesi, arrotondati).
Fatti
I.
Sull'appello
di AP 1
3. L'appellante
contesta anzitutto l'inserimento nel fabbisogno minimo della moglie della rata
riferita al leasing di fr. 205.– mensili per la nuova automobile (una VW “__________”
usata). Egli non revoca in dubbio la necessità per la moglie di sostituire il
veicolo né pretende che il modello scelto sia inutilmente dispendioso, ma reputa
che costei avrebbe dovuto far capo per l'acquisto alla propria sostanza. Assevera
che dalla vendita di un immobile nei Paesi Bassi la consorte ha incassato almeno
€ 76 406.– con cui avrebbe potuto finanziare la
compravendita. Tanto più che, a suo avviso, quel capitale non costituisce una
“riserva d'emergenza” e non risulta essere in qualche modo vincolato. Senza dimenticare, egli epiloga, che la famiglia
non ha mai avuto veicoli in leasing.
a) Il costo di un veicolo privato
può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche in
situazioni di ristret-
tezze
economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per
l'esercizio
della professione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con riferimenti), tant'è
che in simili ipotesi le relative spese rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 342
consid. 5.2). Quanto al leasing di un veicolo impignorabile, per giurisprudenza invalsa di questa Camera
la quota mensile va riconosciuta per lo meno fino al termine del contratto,
sempre che il coniuge non avesse modo di procurarsi il veicolo attingendo a
risparmi e il veicolo non sia inutilmente dispendioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.99
del 6 aprile 2020 consid. 4d).
b) In
realtà la prima delle due condizioni cumulative testé menzionate, risalente nella
sua formulazione a una sentenza del 29 giugno 2005 (I CCA, inc. 11.2004.100
consid. 7c) e ripresa invariata in sentenze successive, non è più compatibile
con il principio sancito in DTF 140 III 342 consid. 5.2. Se per diritto
federale è corretto includere nel fabbisogno minimo di un coniuge le intere
rate di un leasing riguardante un veicolo di natura impignorabile (art. 92 cpv.
1 n. 3 LEF), non si può obbligare quel coniuge a comperare il mezzo attingendo
a risparmi. In proposito la giurisprudenza della Camera va emendata. Si può
invece – ma la questione è estranea alla fattispecie – continuare a riconoscere
solo parzialmente una quota di leasing per un veicolo impignorabile troppo
dispendioso. Tale condizione posta dalla giurisprudenza continua a valere.
c) Nella fattispecie è fuori dubbio che AO 1 necessiti di un'automobile
per lavoro (cure a domicilio) e che il costo del leasing (fr. 205.– mensili) è ragionevole.
Può dunque essere riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'interessata. Poco
importa che costei avrebbe potuto acquistare il veicolo con i propri risparmi o
che la famiglia non abbia mai
avuto in dotazione prima d'ora veicoli in leasing. Ne segue che in concreto il nuovo
fabbisogno minimo della moglie dal 1° settembre 2019 (inizio del leasing) va
accertato in fr. 3205.– mensili, come ha ritenuto il Pretore.
4. AP
1 censura anche il metodo per il calcolo del contributo alimentare adottato dal
Pretore, il quale a tal fine ha suddiviso l'eccedenza nel bilancio familiare a
metà. Il convenuto assume che così facendo la moglie beneficia di un livello di
vita più alto rispetto a quello sostenuto durante la comunione domestica. A suo
parere, qualora i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate
siano debitamente coperti, il coniuge richiedente può pretendere unicamente un
contributo alimentare che gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla
separazio-ne, applicandosi in tal caso il metodo del dispendio effettivo. In
concreto – egli continua – dato un fabbisogno minimo della
moglie calcolato nella sentenza di
divorzio in fr. 3156.65 mensili e un reddito di fr. 3200.– mensili, un
contributo cautelare di fr. 750.– per tredici mensilità annue permette all'interessata
di coprire anche il fabbisogno “allargato” del diritto civile.
a) Nelle
sue osservazioni del 30 novembre 2020 AO 1 obietta che l'appello è irricevibile
per carenza di motivazione, il marito limitandosi a ripetere le argomentazioni
addotte davanti al Pretore, senza confrontarsi con quelle esposte nel decreto cautelare
impugnato. La censura non è fondata. Che un appellante non possa limitarsi a
reiterare le argomentazioni addotte in prima sede, ma debba confrontarsi con
quanto figura nella decisione impugnata indicando dove e in che cosa
consisterebbe l'errore del primo giudice è pacifico (da ultimo: I CCA
sentenza inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 3a con rinvii). Nella fattispecie
è vero che l'appellante riprende argomenti già sottoposti al Pretore, ma è
altrettanto vero che egli non manca di confrontarsi con la motivazione del
decreto impugnato. Il rimedio giuridico consente senz'altro di capire che il
convenuto mette in discussione il metodo di calcolo utilizzato dal Pretore,
riproponendo argomenti non esaminati dal primo giudice riguardo alla
circostanza che il nuovo contributo farebbe beneficiare la moglie di un tenore
di vita più elevato rispetto a quello precedente la separazione. Nel complesso
il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione.
b) Relativamente
al metodo di calcolo adottato, in tre sentenze recenti il Tribunale federale ha
nel frattempo modificato la propria giurisprudenza e deciso che il metodo di
calcolo per i contributi alimentari valevole a livello svizzero nel diritto di
famiglia è, d'ora innanzi, quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza
registrata dal bilancio familiare va ripartita tra coniugi e i figli (sentenze
5A_311/2019 dell'11 novembre 2020, 5A_891/2018 del 2 febbraio 2021, 5A_800/2019
del 9 febbraio 2021). Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio
effettivo (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), esso continua ad applicarsi, ma
solo in caso di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il
metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai
figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero
manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale
5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3). In concreto non si
ravvisano simili estremi. Non si giustifica dunque di far capo al metodo di
calcolo ancorato al dispendio effettivo, come vorrebbe l'interessato.
c) Chiarito
ciò, il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari
è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme, senza trascurare le spese supplementari causate ora dalla doppia economia
domestica (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134
III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente:
sentenza
del Tribunale federale 5A_496/2019 del 2 giugno 2021 consid. 4.3.2. con rinvii; analogamente: RtiD II-2016
n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.83
del 19 agosto 2021 consid. 7e con rimandi). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero
risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano
interamente assorbite ormai dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette
di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle
eventuali restrizioni imposte al coniuge
creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2018 del 2 febbraio
2021 consid. 4.3 con riferimenti). Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la
separazione (o dopo l'ultimo decreto cautelare), il reddito di un coniuge o quello
di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza
del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10
agosto 2020 consid. 5.4.2 con rinvii), ciò che non è il caso nella fattispecie.
d) In
concreto l'appellante non versa più al figlio M__________ il citato contributo
alimentare di fr. 1250.– mensili dal marzo del 2019. Ciò costituisce sicuramente una modifica della
situazione rispetto all'assetto cautelare regolato dal Pretore il 24 ottobre
2018, quando il figlio M__________ non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica. Di fronte a redditi invariati del
marito (fr. 7073.15 mensili) e della moglie (fr. 3200.– mensili)
rispetto all'assetto cautelare disciplinato il 24 ottobre 2018, il Pretore ha
accertato così nel decreto cautelare impugnato il fabbisogno minimo del convenuto
in fr. 4000.– mensili (rispetto ai fr. 5250.– mensili precedenti, che comprendevano
il contributo alimentare per il figlio maggiorenne)
e il fabbisogno minimo della moglie in fr. 3205.– mensili (fr. 3000.– mensili del decreto anteriore,
più fr. 205.– mensili di leasing). Ha constatato in tal modo
un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3068.15 mensili (rispetto a quella
di fr. 2023.15 mensili del decreto precedente), che ha diviso a metà. L'istante
si è vista riconoscere in tal modo un contributo alimentare di fr. 1539.10
mensili (fabbisogno minimo fr. 3205.– più la mezza eccedenza di
fr. 1534.10, meno il reddito proprio di fr. 3200.– mensili), pari a
fr. 1420.– per 13 mensilità.
e) AP
1 oppone che, foss'anche corretto il calcolo riassunto dianzi, un contributo
alimentare di tale entità conferisce alla moglie un tenore di vita più elevato
di quello che essa sosteneva alla cessazione della comunione domestica, livello
che costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (risposta del
23 gennaio 2020: verbale, pag. 4 punti 9 e 11). Il Pretore non ha
trattato la censura. Sta di fatto che dinanzi a lui l'interessata non ha contestato
l'obiezione, limitandosi a dichiarare che per il calcolo dell'eccedenza nel
bilancio familiare essa non aveva “fatto altro che riprendere il ragionamento fatto
dal Pretore aggiunto nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018” (replica
del 31 gennaio 2020, pag. 6). Se non che, il convenuto eccepiva appunto che
riprendere il calcolo esposto dal Pretore aggiunto nel decreto cautelare del 24
ottobre 2018 ai fini del decreto cautelare impugnato condurrebbe a un risultato
incompatibile con il principio per cui un coniuge non ha diritto di vedersi
riconoscere un tenore di vita più alto di quello raggiunto alla cessazione
della comunione domestica. E tale affermazione è rimasta – come detto – incontrastata.
f) Non
avendo l'istante contestato l'asserzione del convenuto (sul tenore di vita al
momento della separazione manca qualsiasi dato), secondo cui quanto essa postula
con la modifica dell'assetto cautelare eccede il livello di vita raggiunto
durante la comunione domestica, di per sé l'istanza di AO 1 andrebbe respinta. Tranne
su un punto. Come si è visto al considerando che precede, l'interessata ha
documentato il costo di un leasing (fr. 205.– mensili) che in precedenza essa non
doveva sopportare perché adoperava un veicolo proprio. L'uso di un'automobile
per esigenze professionali rientrando nel tenore di vita di AO 1, la rata del
leasing merita di essere riconosciuta in aggiunta al contributo alimentare di
fr. 811.55 mensili (fr. 750.– per 13 mesi) che il Pretore aggiunto aveva fissato
nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018 (sopra, lett. A). Ciò non
configura alcun miglioramento del tenore di vita dell'istante, poiché – si
ripete – costei usufruiva di un veicolo privato durante la comunione domestica.
Ne discende che il contributo alimentare in favore di AO 1 va stabilito in fr.
1016.55 mensili (fr. 940.– arrotondati, su 13 mesi). Se ne conclude che l'appello
dev'essere parzialmente accolto in tal senso e che il decreto cautelare
impugnato va riformato di conseguenza.
Considerandi
II. Sull'appello
di AP 1
5.
L'appellante
contesta la decisione del Pretore per avere questi fatto decorrere l'aumento
del contributo alimentare soltanto dalla data dell'istanza cautelare (3
dicembre 2019) e non dal 5 marzo 2019 (firma del contratto di locazione per l'appartamento a __________). In ordine essa lamenta una carenza di motivazione, rilevando
che per vagliare le circostanze atte a giustificare una decorrenza retroattiva
della modifica, non elencate in modo esaustivo dal Tribunale federale nella
sentenza 5A_263/2020, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e
decide secondo equità. A mente sua, il Pretore, conoscendo l'intera procedura
di divorzio, sapeva che essa “non avrebbe potuto presentare una nuova istanza
cautelare nelle more dell'appello da lei presentato [contro il decreto
cautelare del 24 ottobre 2018] poiché ciò avrebbe certamente comportato il
rigetto della stessa, basandosi quest'ultima sul medesimo fatto nuovo,
sollevando conseguentemente spinosi problemi di litispendenza”. Il primo
giudice, continua l'appellante, era a conoscenza anche della vendita
dell'abitazione coniugale e della necessità per lei di trovare un nuovo
alloggio, così come dell'interruzione del versamento del contributo alimentare
per il figlio.
a) Questa
Camera ha già avuto di precisare in giurisprudenza pubblicata che la modifica
di contributi alimentari fissati cautelarmente in una causa di divorzio (o in
una procedura a tutela dell'unione coniugale) dispiega i suoi effetti – di
regola – dall'introduzione dell'istanza, ma che il giudice può far decorrere la
modifica anche più tardi, per esempio dall'emanazione del decreto cautelare,
soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo
alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della
procedura (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la
cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in
circostanze
del
tutto eccezionali (sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15
aprile 2011 consid. 6.2 in fine con rimandi, in: RSPC 2011 pag. 315; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.142 del 2
ottobre 2020 consid. 7b). Circostanze “del tutto eccezionali” sono, per
esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota dimora, l'uno
dei coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore si sia
gravemente malato (DTF 111 II 107 consid. 4; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_263/2020 del 6 luglio 2020 consid. 3.3.3 con
riferimenti).
b) Nella
fattispecie non si scorge alcuna eccezionalità che giustifichi una decorrenza
retroattiva della modifica riguardante il contributo di mantenimento fissato
nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018. L'istante non si è trovata
nell'impossibilità di chiedere la modifica di quel decreto prima del 5 marzo 2019
né è stata indotta in buona fede dal convenuto a ritardare l'inoltro
dell'istanza. Di che cosa poi fosse a conoscenza il Pretore nel caso specifico
poco giova, la procedura di modifica non essendo retta dal principio
inquisitorio illimitato. Quanto all'argomento per cui AO 1 “non avrebbe potuto presentare una nuova istanza
cautelare nelle more dell'appello da lei presentato [contro il decreto
cautelare del 24 ottobre 2018] poiché ciò avrebbe certamente comportato il
rigetto della stessa, basandosi quest'ultima sul medesimo fatto nuovo,
sollevando conseguentemente spinosi problemi di litispendenza”, l'opinione è
fallace. Quand'anche l'istanza di modifica si fondasse su elementi nuovi fatti
valere parallelamente nell'appello contro il decreto cautelare del 24 ottobre
2018.
(respinto poi da questa Camera con
sentenza del 18 novembre 2019: sopra, lett. A), nulla impediva a AO 1 di introdurre
l'istanza di modifica e di chiedere al Pretore di sospendere la procedura fino
al giudizio della Camera. Ne deriva che, privo di consistenza, l'appello di AO
1.
vede la sua sorte segnata.
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili
6.
Le
spese dell'appello presentato da AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). Il convenuto chiedeva di respingere l'istanza di modifica
cautelare inoltrata dalla moglie. Ottiene causa parzialmente vinta, nel senso
che il contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto nel decreto cautelare
del 24 ottobre 2018 (fr. 750.– tredici volte l'anno) non va portato a fr. 1420.–
tredici volte l'anno, ma solo a fr. 940.– tredici volte l'anno. Egli dev'essere
chiamato perciò ad assumere due settimi delle spese processuali, mentre il
resto va a carico di AO 1, la quale
rifonderà al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre
settimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito
dell'attuale giudizio si riflette sul dispositivo riguardante le spese e le
ripetibili di primo grado, il cui riparto segue identica proporzione.
Quanto
all'appello di AO 1, le spese processuali e le ripetibili seguono la
soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC).
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
7.
Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di
un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al
Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello di AP 1 è parzialmente
accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. L'istanza cautelare è parzialmente
accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 3 dicembre 2019 un
contributo alimentare di fr. 940.– tredici volte l'anno (due volte in
dicembre).
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste per cinque settimi a carico di AO 1
e per il resto a carico di AP 1, al quale AO 1 rifonderà fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
II. Le
spese di tale appello, di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante sono poste
per due settimi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO
1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello
di AO 1 è respinto.
IV. Le spese di tale appello,
di fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.–
per ripetibili.
V. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).