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Decisione

11.2020.163

Divorzio: modifica di provvedimenti cautelari, contributo alimentare per la moglie e decorrenza

13 settembre 2021Italiano22 min

riferita al leasing di fr. 205.– mensili per la nuova automobile (una VW “__________”

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.163

11.2020.164

Lugano

13 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2019.37 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con

istanza del 3 dicembre 2019 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 9 novembre 2020 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 27 ottobre 2020 (inc. 11.2020.163)

e

sull'appello dello stesso giorno presentato da AP 1 contro il medesimo decreto

cautelare (inc. 11.2020.164);

Ritenuto

in fatto: A. La

cronistoria del caso in esame

è diffusamente illustrata nella sentenza del

18 novembre 2019 con cui questa Camera ha respinto un appello di AO 1

(1966) contro un decreto cautelare emesso il 24

ottobre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc.

11.2018.122). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in modifica di un precedente assetto cautelare pattuito

il 15 ottobre 2015 nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale

il Pretore aveva obbligato AP 1 (1959) a versare alla moglie, tredici

volte l'anno (due volte in dicembre), un contributo alimentare di fr. 930.–

mensili dall'aprile al dicembre del 2017 e di fr. 750.– mensili dal gennaio del

2018 in poi (inc. DM.2017.19). Avendo il figlio M__________ (1997) terminato la

propria formazione, nel marzo del 2019 AP 1 ha cessato di versare il contributo

alimentare di fr. 1153.– mensili per lui. In seguito alla vendita dell'abitazione

coniugale (particella n. 492 RFD di __________, sezione di __________,

proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), dal 1° marzo 2019 la moglie

ha preso in locazione un appartamento a __________.

B. Il 3 dicembre 2019 AO

1 si è rivolta al Pretore per ottenere un aumento

del contributo alimentare dal 5 marzo 2019 a fr. 1799.– mensili,

sempre tredici volte l'anno. All'udien­za del 23 gennaio 2020, indetta per

il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Invitata a

presentare una replica scritta, l'istante ha mantenuto il 31 gennaio 2020 il

suo pun­to di vista. Analoga posizione ha assunto il convenuto in una duplica del

28 febbraio 2020. L'istruttoria è terminata il 1° luglio 2020 e le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale cautelare, limitandosi a conclusioni scritte.

Nei loro memoriali del 24 e del 31 agosto 2020 esse hanno riaffermato le rispettive

posizioni.

C. Statuendo

con decreto cautelare del 27 ottobre 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza

di AO 1, aumentando il contributo alimentare in favore di lei, tredici volte

l'anno (due volte in dicembre), a fr. 1420.– mensili dal dicembre del 2019 in

poi. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste per un terzo a carico

dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie

fr. 1150.– per ripetibili ridotte. Quello stesso giorno il Pretore ha

emanato la sentenza di divorzio (inc. DM.2017.19).

D. Contro

il decreto cautelare appena citato AO 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 9 novembre 2020, postulando la riforma del giudizio impugnato

nel senso di far decorrere l'aumento del contributo alimentare già dal marzo del

2019 o, quan­to meno, di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. In

via subordinata essa ha presentato un reclamo con le medesime richieste di

giudizio a valere nel caso in cui la causa non fosse appellabile (inc. 11.2020.163).

Quello stesso 9 novembre 2020 AP 1 ha appellato a sua volta il decreto

cautelare, chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di riforma­re

il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza della moglie (inc. 11.2020.164).

Nelle loro osservazioni del 27 e del 30 novembre 2020 le parti hanno

concluso vicendevolmente per la reiezione dell'appello avversario.

E. Mediante

decreto del 2 dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello

di AP 1 effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti dal 1°

dicembre 2019 fino al 27 ottobre 2020, respingendo l'effetto sospensivo per i

contributi alimentari dovuti in seguito.

Considerando

in diritto:

1. I

decreti cautelari emessi in una

procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati

con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò

entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali

decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In caso contrario

è esperibile solo reclamo. Nella fattispecie l'appellabilità della causa è data,

ove appena si consideri l'aumento dei contributi alimentari in discussione

davanti al Pretore (da fr. 750.– a fr. 1799.– mensili dal marzo del 2019),

calcolato dal primo giudice in fr. 272 740.–.

Nelle condizioni descritte il reclamo presentato in subordine da AO 1 non è

proponibile.

Quanto

alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare è stato recapitato ai patrocinatori delle parti il

28 ottobre 2020. Cominciato a

decorrere l'indomani, il

termine di ricorso sarebbe scaduto

sabato 7 novembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art.

142 cpv. 3 CPC. Introdotti il 9 novembre 2020 (timbri postali sulle buste

d'invio), ultimo giorno utile, entrambi gli appelli in esame sono dunque

ricevibili.

2. Nel decreto cautelare impugnato

il Pretore ha escluso che la firma il 1° marzo 2019 del contratto di locazione

da parte della moglie per l'appartamento a __________ costituisse una modifica rilevante

delle circostanze. Ha ravvisato una tale modifica invece nell'acquisto, da

parte di lei, di un'automobile in leasing, nel settembre 2019. Secondo il

Pretore, l'istante necessitava di un nuovo veicolo e l'acquisto non poteva

essere finanziato con mezzi propri, “nelle protezioni dell'unione coniugale la

sostanza non essendo da calcolare se il reddito dei coniugi è sufficiente per

finanziare il tenore di vita della famiglia”. Il primo giudice ha riconosciuto

così all'istante la rata del leasing di fr. 204.65 men-sili, onde un aumento del

fabbisogno minimo di lei da fr. 3000.– a fr. 3205.– mensili. Inoltre egli ha ritenuto

che, venuto meno l'obbligo contributivo del marito verso il figlio, non si

giustificava più di includere nel fabbisogno minimo di AP 1 la spesa di fr.

1250.– mensili, per quanto il convenuto affermasse che includere tale importo

nell'eccedenza registrata dal bilancio familiare avrebbe fatto profittare la

moglie di un tenore di vita più alto rispetto a quello sostenuto durante la comunione

domestica.

Ciò posto, il Pretore ha confermato il reddito del marito in fr. 7073.15

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. Quanto alla moglie,

egli ne ha accertato il reddito in fr. 3200.– mensili per rapporto a un

fabbisogno minimo di fr. 3000.– mensili dal 1° marzo al 31 agosto 2019 e

di fr. 3205.– mensili in seguito (fr. 205.– mensili di leasing). Il primo

giudice ha constatato in tal modo un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3273.15 mensili per il primo

periodo e di fr. 3068.15 per il secondo. In funzione di ciò, egli ha fissato il contributo alimentare per la moglie

in fr.

1436.50 mensili, rispettivamente

in fr. 1539.10 mensili. A mente del Pretore non si giustificava invece di far

decorrere la modifica già dal 5 marzo 2019, come l'interessata chiedeva,

poiché in casi del genere “fa stato la data dell'istanza”. Infine egli ha mantenuto

la caden­za del contributo in tredici mensilità, come concordato dalle parti in

precedenza. Ne è consegui­to un obbligo per il marito di versare all'istante,

dal 1° dicembre 2019, un contributo alimentare di fr. 1420.– mensili (fr.

1539.10 per 13 mesi, arrotondati).

Fatti

I.

Sull'appello

di AP 1

3. L'appellante

contesta anzitutto l'inserimento nel fabbisogno mini­mo della moglie della rata

riferita al leasing di fr. 205.– mensili per la nuova automobile (una VW “__________”

usata). Egli non revoca in dubbio la necessità per la moglie di sostituire il

veicolo né pretende che il modello scelto sia inutilmente dispendioso, ma reputa

che costei avrebbe dovuto far capo per l'acquisto alla propria sostanza. Assevera

che dalla vendita di un immobile nei Paesi Bassi la consorte ha incassato almeno

€ 76 406.– con cui avrebbe potuto finanziare la

compravendita. Tanto più che, a suo avviso, quel capitale non costituisce una

“riserva d'emergenza” e non risulta essere in qualche modo vincolato. Senza dimenticare, egli epiloga, che la famiglia

non ha mai avuto veicoli in leasing.

a) Il costo di un veicolo privato

può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche in

situazioni di ristret-

tezze

economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per

l'esercizio

della professione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con riferimenti), tant'è

che in simili ipotesi le relative spese rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 342

consid. 5.2). Quanto al leasing di un veicolo impignorabile, per giurispruden­za invalsa di questa Camera

la quota mensile va riconosciuta per lo meno fino al termine del contratto,

sempre che il coniuge non avesse modo di procurarsi il veicolo attingendo a

risparmi e il veicolo non sia inutilmente dispendioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.99

del 6 aprile 2020 consid. 4d).

b) In

realtà la prima delle due condizioni cumulative testé menzionate, risalente nella

sua formulazione a una sentenza del 29 giugno 2005 (I CCA, inc. 11.2004.100

consid. 7c) e ripre­sa invariata in sentenze successive, non è più compatibile

con il principio sancito in DTF 140 III 342 consid. 5.2. Se per diritto

federale è corretto includere nel fabbisogno minimo di un coniuge le intere

rate di un leasing riguardante un veicolo di natura impignorabile (art. 92 cpv.

1 n. 3 LEF), non si può obbligare quel coniuge a comperare il mezzo attingendo

a risparmi. In proposito la giurisprudenza della Camera va emendata. Si può

invece – ma la questione è estranea alla fattispecie – continuare a riconoscere

solo parzialmente una quota di leasing per un veicolo impignorabile troppo

dispendioso. Tale condizione posta dalla giurisprudenza continua a valere.

c) Nella fattispecie è fuori dubbio che AO 1 necessiti di un'automobile

per lavoro (cure a domicilio) e che il costo del leasing (fr. 205.– mensili) è ragionevole.

Può dunque essere riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'interessata. Poco

importa che costei avrebbe potuto acquistare il veicolo con i propri risparmi o

che la famiglia non abbia mai

avuto in dotazione prima d'ora veicoli in leasing. Ne segue che in concreto il nuovo

fabbisogno minimo della moglie dal 1° settembre 2019 (inizio del leasing) va

accertato in fr. 3205.– mensili, come ha ritenuto il Pretore.

4. AP

1 censura anche il metodo per il calcolo del contributo alimentare adottato dal

Pretore, il quale a tal fine ha suddiviso l'eccedenza nel bilancio familiare a

metà. Il convenuto assume che così facendo la moglie beneficia di un livello di

vita più alto rispetto a quello sostenuto durante la comunione domestica. A suo

parere, qualora i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate

siano debitamente coperti, il coniuge richiedente può pretendere unicamente un

contributo alimenta­re che gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla

separazio-ne, applicandosi in tal caso il metodo del dispendio effettivo. In

concreto – egli continua – dato un fabbisogno minimo della

moglie calcolato nella sentenza di

divorzio in fr. 3156.65 mensili e un reddito di fr. 3200.– mensili, un

contributo cautelare di fr. 750.– per tredici mensilità annue permette all'interessata

di coprire anche il fabbisogno “allargato” del diritto civile.

a) Nelle

sue osservazioni del 30 novembre 2020 AO 1 obietta che l'appello è irricevibile

per carenza di motivazione, il marito limitandosi a ripetere le argomentazioni

addotte davanti al Pretore, senza confrontarsi con quelle esposte nel decreto cautelare

impugnato. La censura non è fondata. Che un appellante non possa limitarsi a

reiterare le argomentazio­ni addotte in prima sede, ma debba confrontarsi con

quanto figura nella decisione impugnata indicando dove e in che cosa

consisterebbe l'errore del primo giudice è pacifico (da ultimo: I CCA

sentenza inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 3a con rinvii). Nella fattispecie

è vero che l'appellante riprende argomenti già sottoposti al Pretore, ma è

altrettanto vero che egli non manca di confrontarsi con la motivazione del

decreto impugnato. Il rimedio giuridico consente senz'altro di capire che il

convenuto mette in discussione il metodo di calcolo utilizzato dal Pretore,

riproponendo argomenti non esaminati dal primo giudice riguardo alla

circostanza che il nuovo contributo farebbe beneficiare la moglie di un tenore

di vita più elevato rispetto a quello precedente la separazione. Nel complesso

il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione.

b) Relativamente

al metodo di calcolo adottato, in tre sentenze recenti il Tribunale federale ha

nel frattempo modificato la propria giurisprudenza e deciso che il metodo di

calcolo per i contributi alimentari valevole a livello svizzero nel diritto di

famiglia è, d'ora innanzi, quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza

registrata dal bilancio familiare va ripartita tra coniugi e i figli (sentenze

5A_311/2019 dell'11 novembre 2020, 5A_891/2018 del 2 febbraio 2021, 5A_800/2019

del 9 febbraio 2021). Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio

effettivo (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), esso continua ad applicarsi, ma

solo in caso di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il

metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai

figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero

manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale

5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3). In concreto non si

ravvisano simili estremi. Non si giustifica dunque di far capo al metodo di

calcolo ancorato al dispendio effettivo, come vorrebbe l'interessato.

c) Chiarito

ciò, il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari

è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme, senza trascurare le spese supplementari causate ora dalla doppia economia

domestica (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134

III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemen­te:

sentenza

del Tribunale federale 5A_496/2019 del 2 giugno 2021 consid. 4.3.2. con rinvii; analogamente: RtiD II-2016

n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.83

del 19 agosto 2021 consid. 7e con rimandi). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero

risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano

interamente assorbite ormai dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette

di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle

eventuali restrizioni imposte al coniuge

creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2018 del 2 febbraio

2021 consid. 4.3 con riferimenti). Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la

separazione (o dopo l'ultimo decreto cautelare), il reddito di un coniuge o quello

di entrambi sia sensibilmente aumentato (senten­za

del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10

agosto 2020 consid. 5.4.2 con rinvii), ciò che non è il caso nella fattispecie.

d) In

concreto l'appellante non versa più al figlio M__________ il citato contributo

alimentare di fr. 1250.– mensili dal marzo del 2019. Ciò costituisce sicuramente una modifica della

situazione rispetto all'assetto cautelare regolato dal Pretore il 24 ottobre

2018, quando il figlio M__________ non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica. Di fronte a redditi invariati del

marito (fr. 7073.15 mensili) e della moglie (fr. 3200.– mensili)

rispetto all'assetto cautelare disciplinato il 24 ottobre 2018, il Pretore ha

accertato così nel decreto cautelare impugnato il fabbisogno minimo del convenuto

in fr. 4000.– mensili (rispetto ai fr. 5250.– mensili precedenti, che comprendevano

il contributo alimentare per il figlio maggiorenne)

e il fabbisogno minimo della moglie in fr. 3205.– mensili (fr. 3000.– mensili del decreto anteriore,

più fr. 205.– mensili di leasing). Ha constatato in tal modo

un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3068.15 mensili (rispetto a quella

di fr. 2023.15 mensili del decreto precedente), che ha diviso a metà. L'istante

si è vista riconoscere in tal modo un contributo alimentare di fr. 1539.10

mensili (fabbisogno minimo fr. 3205.– più la mezza eccedenza di

fr. 1534.10, meno il reddito proprio di fr. 3200.– mensili), pari a

fr. 1420.– per 13 mensilità.

e) AP

1 oppone che, foss'anche corretto il calcolo riassunto dianzi, un contributo

alimentare di tale entità conferisce alla moglie un tenore di vita più elevato

di quello che essa sosteneva alla cessazione della comunione domestica, livello

che costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (risposta del

23 gennaio 2020: verbale, pag. 4 pun­ti 9 e 11). Il Pretore non ha

trattato la censura. Sta di fatto che dinanzi a lui l'interessata non ha contestato

l'obiezione, limitandosi a dichiarare che per il calcolo dell'eccedenza nel

bilancio familiare essa non aveva “fatto altro che riprendere il ragionamento fatto

dal Pretore aggiunto nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018” (replica

del 31 gennaio 2020, pag. 6). Se non che, il convenuto eccepiva appunto che

riprendere il calcolo esposto dal Pretore aggiunto nel decreto cautelare del 24

ottobre 2018 ai fini del decreto cautelare impugnato condurrebbe a un risultato

incompatibile con il principio per cui un coniuge non ha diritto di vedersi

riconoscere un tenore di vita più alto di quello raggiunto alla cessazione

della comunione domestica. E tale affermazione è rimasta – come detto – incontrastata.

f) Non

avendo l'istante contestato l'asserzione del convenuto (sul tenore di vita al

momento della separazione manca qualsiasi dato), secondo cui quanto essa postula

con la modifica dell'assetto cautelare eccede il livello di vita raggiunto

durante la comunione domestica, di per sé l'istanza di AO 1 andrebbe respinta. Tranne

su un punto. Come si è visto al considerando che precede, l'interessata ha

documentato il costo di un leasing (fr. 205.– mensili) che in precedenza essa non

doveva sopportare perché adoperava un veicolo proprio. L'uso di un'automobile

per esigenze professionali rientrando nel tenore di vita di AO 1, la rata del

leasing merita di essere riconosciuta in aggiunta al contributo alimentare di

fr. 811.55 mensili (fr. 750.– per 13 mesi) che il Pretore aggiunto aveva fissato

nel decre­to cautelare del 24 ottobre 2018 (sopra, lett. A). Ciò non

configura alcun miglioramento del tenore di vita dell'istante, poiché – si

ripete – costei usufruiva di un veicolo privato durante la comunione domestica.

Ne discende che il contributo alimentare in favore di AO 1 va stabilito in fr.

1016.55 mensili (fr. 940.– arrotondati, su 13 mesi). Se ne conclude che l'appello

dev'essere parzialmente accolto in tal senso e che il decreto cautelare

impugnato va riformato di conseguenza.

Considerandi

II. Sull'appello

di AP 1

5.

L'appellante

contesta la decisione del Pretore per avere questi fatto decorrere l'aumento

del contributo alimentare soltanto dalla data dell'istanza cautelare (3

dicembre 2019) e non dal 5 marzo 2019 (firma del contratto di locazione per l'appartamento a __________). In ordine essa lamenta una carenza di motivazione, rilevando

che per vagliare le circostanze atte a giustificare una decorrenza retroattiva

della modifica, non elencate in modo esaustivo dal Tribunale federale nella

sentenza 5A_263/2020, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e

decide secondo equità. A mente sua, il Pretore, conoscendo l'intera procedura

di divorzio, sapeva che essa “non avrebbe potuto presentare una nuova istanza

cautelare nelle more dell'appello da lei presentato [contro il decreto

cautelare del 24 ottobre 2018] poiché ciò avrebbe certamente comportato il

rigetto della stessa, basandosi quest'ultima sul medesimo fatto nuovo,

sollevando conseguentemente spinosi problemi di litispendenza”. Il primo

giudice, continua l'appellante, era a conoscenza anche della vendita

dell'abitazione coniugale e della necessità per lei di trovare un nuovo

alloggio, così come dell'interruzione del versamento del contributo alimentare

per il figlio.

a) Questa

Camera ha già avuto di precisare in giurisprudenza pubblicata che la modifica

di contributi alimentari fissati cautelarmente in una causa di divorzio (o in

una procedura a tutela dell'unione coniugale) dispiega i suoi effetti – di

regola – dall'introduzione dell'istanza, ma che il giudice può far decorrere la

modifica anche più tardi, per esempio dall'emanazio­ne del decreto cautelare,

soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo

alimentare restituisca­no quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della

procedura (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la

cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in

circostanze

del

tutto eccezionali (sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15

aprile 2011 consid. 6.2 in fine con rimandi, in: RSPC 2011 pag. 315; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.142 del 2

ottobre 2020 consid. 7b). Circostanze “del tutto eccezionali” sono, per

esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota dimora, l'uno

dei coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore si sia

gravemente malato (DTF 111 II 107 consid. 4; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_263/2020 del 6 luglio 2020 consid. 3.3.3 con

riferimenti).

b) Nella

fattispecie non si scorge alcuna eccezionalità che giustifichi una decorrenza

retroattiva della modifica riguardante il contributo di mantenimento fissato

nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018. L'istante non si è trovata

nell'impossibilità di chiedere la modifica di quel decreto prima del 5 mar­zo 2019

né è stata indotta in buona fede dal convenuto a ritardare l'inoltro

dell'istanza. Di che cosa poi fosse a conoscenza il Pretore nel caso specifico

poco giova, la procedura di modifica non essendo retta dal principio

inquisitorio illimitato. Quanto all'argomento per cui AO 1 “non avrebbe potuto presentare una nuova istanza

cautelare nelle more dell'appello da lei presentato [contro il decreto

cautelare del 24 ottobre 2018] poiché ciò avrebbe certamente comportato il

rigetto della stessa, basandosi quest'ultima sul medesimo fatto nuovo,

sollevando conseguentemente spinosi problemi di litispendenza”, l'opinione è

fallace. Quand'anche l'istanza di modifica si fondasse su elementi nuovi fatti

valere parallelamente nell'appello contro il decreto cautelare del 24 ottobre

2018.

(respinto poi da questa Camera con

sentenza del 18 novembre 2019: sopra, lett. A), nulla impediva a AO 1 di introdurre

l'istanza di modifica e di chiedere al Pretore di sospendere la procedura fino

al giudizio della Came­ra. Ne deriva che, privo di consistenza, l'appello di AO

1.

vede la sua sorte segnata.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili

6.

Le

spese dell'appello presentato da AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). Il convenuto chiedeva di respingere l'istanza di modifica

cautelare inoltrata dalla moglie. Ottiene causa parzialmente vinta, nel senso

che il contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto nel decreto cautelare

del 24 ottobre 2018 (fr. 750.– tredici volte l'anno) non va portato a fr. 1420.–

tredici volte l'anno, ma solo a fr. 940.– tredici volte l'anno. Egli dev'essere

chiamato perciò ad assumere due settimi delle spese processuali, mentre il

resto va a carico di AO 1, la quale

rifonderà al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre

settimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito

dell'attuale giudizio si riflette sul dispositivo riguardante le spese e le

ripetibili di primo grado, il cui riparto segue identica proporzione.

Quanto

all'appello di AO 1, le spese processuali e le ripetibili seguono la

soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

7.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di

un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al

Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello di AP 1 è parzialmente

accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:

1. L'istanza cautelare è parzialmente

accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 3 dicembre 2019 un

contributo alimentare di fr. 940.– tredici volte l'anno (due volte in

dicembre).

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste per cinque settimi a carico di AO 1

e per il resto a carico di AP 1, al quale AO 1 rifonderà fr. 1500.– per

ripetibili ridotte.

II. Le

spese di tale appello, di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante sono poste

per due settimi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO

1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello

di AO 1 è respinto.

IV. Le spese di tale appello,

di fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.–

per ripetibili.

V. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).