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Decisione

11.2020.165

Delimitazione di competenze tra il giudice a protezione dell'unione coniugale e il giudice dei provvedimenti cautelari in una causa di stato Metodo per il calcolo dei contributi alimentari in una protezione dell'unione coniugale

11 novembre 2021Italiano52 min

allegato conclusivo del 29 luglio 2020 AP 1 ha chiesto di respingere ogni istanza

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.165

Lugano,

11 novembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2018.336 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 gennaio 2018 da

AO

1 ora in

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 9 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

29 ottobre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1971) e AP 1 (1969), divorziata, cittadini italiani,

si sono sposati a __________ il 22 luglio 2006, adottando la separazione dei

beni. Pochi giorni prima del matrimonio essi avevano avuto una figlia, A__________,

nata il 15 luglio 2006. AP 1 inoltre era già madre di An__________ (1993) e C__________

(1996), nati da un suo precedente matrimonio. I coniugi non esercitano attività

lucrativa in Svizzera e sono tassati globalmen­te secondo il dispendio. Il

marito è attivo nel commercio di prodotti di lusso. La moglie coadiuva la madre

nella gestione di due negozi di moda, a __________ e a __________, e pratica

equitazione a livello agonistico.

B. Il

24 gennaio 2018 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a

protezione del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e senza

contraddittorio – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione

dell'alloggio coniugale (proprietà per piani n. 27 472 e n. 27 432, pari a 19.150/1000 e 32.760/1000 della

particella n. 20 RFD di __________, intestate al marito), con ordine di

allontanamento al convenuto, l'affidamento della figlia (riservato il diritto

di visita paterno), un contributo alimentare

per sé di fr. 93 000.–

mensili e uno per la figlia di fr. 5000.– mensili dal 28 agosto 2017, oltre al pagamento delle rette del

collegio privato __________ (The __________, __________), del premio della

cassa malati, delle spese mediche non coperte da quest'ultima e di ogni altra

spesa straordinaria. Essa ha rivendicato altresì il diritto di fruire

liberamente con la figlia di residenze secondarie a B__________, F__________

(durante l'estate) e C__________ (in inverno). Contestualmente AP 1 ha

presentato un'istanza di informazioni per ottenere dal marito svariata

documentazione. La richiesta superprovvisionale è stata respinta dal Pretore

con decreto cautelare emesso quello stesso

giorno senza contraddittorio.

C. Chiamato

a esprimersi per scritto, con osservazioni del 21 febbraio 2018 AO 1 ha aderito

alla richiesta di vita separata, proponendo l'affidamento congiunto della

figlia con assunzione del mantenimento da parte sua, l'attribuzione a sé

dell'alloggio coniugale e il versamento di un contributo alimentare per la

moglie di fr. 21 000.– mensili. All'udienza del 23 febbraio 2018,

indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sulle misure a tutela

dell'unione coniugale, la procedura è stata sospesa per trattative. L'udienza è

poi ripresa il 4 luglio 2018. In tale occasione il Pretore ha constatato che il

giorno prima AP 1 aveva introdotto un memoriale di replica in cui chiedeva di

adeguare il contributo di mantenimento per lei già in via cautelare a fr. 46 300.– mensili o,

in subordine, a fr. 70 400.– mensili ove non le fosse stata assegnata

l'abitazione di __________ (ed essa fosse stata autorizzata in tal caso a

trasferirsi con A__________ a __________). Ha aggiornato perciò il seguito del

dibattimento.

D. Con

istanza supercautelare del 23 agosto 2018 AP 1 ha sollecitato il Pretore a

fissare l'assetto provvisionale nelle modalità già richieste, adeguando a fr.

48 198.–

mensili (più gli oneri fiscali, sociali e le spese mediche non coperte) la

richiesta di contributo alimentare per lei. L'indomani il Pretore ha respinto

l'istanza supercautelare (inc. CA.2018.336) e ha convocato le parti a

un'udienza del 3 ottobre 2018, poi rinviata al 15 ottobre successivo, per

continuare il dibattimento. Sollecitato nuova-

men­te

il 20 settembre 2018 a emanare un provvedimento cautelare, egli ha respinto il

27 settembre 2018 “ogni richiesta supercautelare della moglie” e ha rinviato

“ogni ulteriore decisione a dopo la prossima udienza già agendata”, incaricando

la psicomotricista __________ M__________ di

ascoltare la figlia entro 60 gior­ni. Un appello presentato l'8 ottobre 2018 da

AP 1 contro tale decreto supercautelare è stato dichiarato

irricevibile da questa Camera con sentenza del 12

ottobre 2018 (inc. 11.2018.115).

E. Nel frattempo, in una duplica del 10 ottobre 2018 AO 1

ha ribadito il proprio punto di vista, non

senza postulare in subordine l'affidamento di A__________ (riservato il diritto

di visita mater­no). Inoltre egli ha offerto alla moglie un contributo

alimentare di fr. 21 000.– mensili dal momento in cui essa avesse lasciato l'abitazione

coniugale. All'udienza del 15 ottobre 2018, indetta per il seguito del

dibattimento, le parti hanno mantenuto le loro posizioni e hanno notificato

prove.

F. Con

decreto cautelare del 2 novembre 2018, emesso “nelle mo­re istruttorie”, il

Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha ordinato al marito di mettere

immediatamente a disposizione della moglie l'appartamento coniugale fino a

domenica 16 dicembre 2018, ha assegnato l'abitazione in uso al marito stesso da

lunedì 17 dicembre 2018, ha ingiunto alla moglie di consegnare l'alloggio entro

domenica 16 dicembre 2018 e di trasferirsi altro­ve. Inoltre ha affidato la

figlia A__________ congiuntamente ai genitori, chiamati a occuparsene una

settimana ciascuno, ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di

fr. 28 615.– mensili alla moglie e un contributo di fr. 1115.– mensili per la

figlia (destinato a coprire le spese di accudimento), oltre alle rette del

collegio privato __________ e al premio della cassa malati. Contestualmente il

Pretore ha emesso l'ordinanza sulle prove. L'istruttoria è cominciata seduta

stante. Un appello presentato il 15 novembre 2018 da AO 1 contro il decreto

cautelare appena citato è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con

sentenza del 4 maggio 2020 ha annullato il dispositivo sui contributi

alimentari e rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. 11.2018.126).

G. Intanto,

il 3 dicembre 2018, AO 1 si è trasferita in un appartamento a __________ e in

esito a un'istanza cautelare da lei presentata il 30 novembre 2018, il 10

luglio 2019 i coniugi si sono accordati nel senso che il marito le avrebbe

versato determinate somme per arredare la nuova abitazione, previa esibizio­ne

dei giustificativi (inc. CA.2018.458). Un'istanza del 10 maggio 2019

in cui la moglie chiedeva di modificare il decreto cautelare emanato il 2

novembre 2018, nel senso di aumentare il contributo per lei a fr. 34 498.– mensili

dal 1° novembre 2018 è stata invece ritirata e quel procedimento è stato

stralciato dal ruolo il 10 luglio 2019 (inc. CA.2019.201). Il 24 luglio

2019 AP 1 ha adeguato all'istruttoria il contributo alimentare offerto alla

moglie, riducendolo a fr. 16 350.– mensili dal 1° dicembre 2018. L'assunzione delle

prove si è chiusa il 20 febbraio 2020 e alla discussione finale i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

H. Nel suo memoriale del

30 luglio 2020 AO 1 ha chiesto una volta ancora l'autorizzazione a vivere separata,

l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento congiunto della figlia

con custodia alternata una settimana a ciascun genito­re, un contributo

alimentare di fr. 80 200.– mensili per sé e

uno di fr. 5000.– mensili per la figlia dal 1° luglio 2018, oltre al

pagamento delle rette del collegio privato __________ o di ogni altra eventuale

scuola privata, del premio della cassa malati, delle spese mediche non coperte

da quest'ultima e di ogni altra spesa straordinaria. Essa ha rivendicato

altresì il diritto di fruire liberamente con o senza la figlia delle residenze

secondarie a B__________, F__________ (per le vacanze estive ‟durante

cinque settimane nei mesi di luglio e agosto, da concordare con il maritoˮ)

e C__________ (per le vacanze invernali ‟durante 4 settimane nei

mesi di dicembre e gennaio, da concordare con il maritoˮ), oltre all'uso di

una barca “S__________” per 10 giorni l'anno, con obbligo per il marito di

assumere ogni spesa connessa agli alloggi. In subordine essa ha proposto di

assegnare l'abitazio­ne coniugale in uso al marito, rinunciando al diritto di

fruire delle case e della barca, ma ha sollecitato in tal caso un contributo alimentare

di fr. 117 000.– mensili dal 1° luglio

2018, oltre a fr. 500 000.– per finanziare

l'arredo della sua nuova abitazione.

Fatti

I. Nel proprio

allegato conclusivo del 29 luglio 2020 AP 1 ha chiesto di respingere ogni istanza

cautelare della moglie, ha postulato l'autorizzazione a vivere separato dal 5

novembre 2018, l'affidamento congiunto della figlia con custodia alternata una

settimana a ciascun genitore e domicilio presso di lui o, in via subordinata,

l'affidamento a sé di A__________ con ampio diritto di visita materno. Egli ha

offerto un contributo alimentare alla moglie di fr. 15 900.– mensili e uno per la figlia di fr. 965.50 mensili dal

1° novembre 2018, assegni familiari compresi, oltre al pagamento delle rette del

collegio privato __________ e del premio della cassa malati, fermo restando che

i contributi alimentari per moglie e figlia non eccedessero fr. 16 865.– mensili complessivi.

In-fine egli ha respinto ogni altra richiesta dell'istante. Il 12 agosto

2020 AP 1 ha anche replicato spontaneamente al memoriale conclusivo di AO 1, chiedendo

– in sintesi – di fissare il contributo alimentare per lei, in base a quan­to

riferito dalla moglie stessa riguardo all'AVS, in fr. 14 306.90 mensili e contestando la pretesa di fr. 500 000.– per l'arredamento della nuova abitazione.

L. Statuendo con

sentenza del 29 ottobre 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso al marito con mobili e

suppellettili, ha affidato A__________ congiuntamente ai genitori con custodia

alternata una settimana ciascuno e priorità di accudimento da parte dei

genitori anziché di terzi, ha deciso che la figlia fosse domiciliata dal padre,

rimanendo scolarizzata al __________, e ha

respinto la pretesa di

fr. 500 000.– avanzata dalla moglie per l'arredamento della nuo­va

abitazione.

Quanto alle residenze

secondarie, egli ha assegnato la villa di F__________ (proprietà del marito) a AO

1 durante le vacanze estive per due settimane, liberi i coniugi di concordare quali,

mentre in caso di disaccordo sarebbero spettate alla moglie le prime due settimane

di luglio 2021 e le ultime due l'anno successivo, e così via alternativamente

per gli anni a venire. L'attico di C__________ (anch'esso proprietà del marito)

è stato attribuito alla moglie durante le vacanze invernali per una settimana, liberi

i coniugi di concordare quale, mentre in caso di disaccordo sarebbe spettata alla

moglie la settimana comprendente il Natale 2020 e l'anno successivo quella di

Capodanno e così alternativamente per gli anni a venire. Il Pretore ha respinto

invece la richiesta dalla moglie volta a usufruire dell'abitazione a B__________

(a sua volta proprietà del marito).

Per il mantenimento di

moglie e figlia il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 1° novembre 2018 un

contributo alimentare in favore della prima di fr. 24 500.– mensili fino al 16° compleanno della figlia e di fr. 25 860.– mensili dopo di allo­ra, così come

un contributo in favore della seconda di fr. 2610.– mensili fino al 16° compleanno

e di fr. 1250.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi, AP 1

essendo tenuto inoltre ad assumere le rette del collegio privato __________, la

cassa malati della figlia e ogni altra spesa straordinaria. Le spese

processuali di fr. 25 000.– sono

state poste per un quarto a carico del convenuto e per il resto a carico della

moglie, con obbligo di rifondere al marito fr. 10

780.– per ripetibili ridotte.

M. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 novembre 2020

nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo per quanto

attiene al diritto della moglie di usare le residenze secondarie a F__________

e a C__________ – di riformare la decisione impugnata nel senso di rifiutare all'istante

l'uso delle due residenze secondarie e di ridurre il contributo alimentare per lei

a fr. 18 237.– mensili dal 1° novembre

2018, deducendo l'eventuale contributo di accudimento per A__________. Egli postula

inoltre l'addebito di tutti gli oneri processuali alla moglie. Con decreto del

19 novembre 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di

effetto sospensivo riguardante le abitazioni secondarie. Invitata a esprimersi

sull'appello, nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2020 AO 1 propone di

respingerlo.

N. Nel frattempo, il 6

novembre 2020, AP 1 ha promosso azione di divorzio (inc. DM.2020.282). La causa

si trova nella fase predibattimentale destinata allo scambio degli allegati

preliminari.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili

con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10

giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse

vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità

dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è pervenuta al legale del convenuto il 30 ottobre 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Inoltrato il 9 novembre 2020 (data della raccomandata agli atti), il

ricorso è pertanto ricevibile.

2.

Al

memoriale AP 1 acclude due contratti di mandato a un'agenzia immobiliare (del 3

settembre 2020 e del 3 novembre 2020) per la locazione dell'attico a C__________,

uno scambio di posta elettronica del 2 e 4 novembre 2020 tra il conduttore __________

B__________ e la società S__________ SA che amministra l'appartamen­to, uno scambio

di messaggi Whatsapp del 30 ottobre 2020

tra i coniugi, un avviso di addebito del 5

novembre 2020 relativo a fr. 5000.– versati su un conto bancario

del convenuto per la loca-zione dell'attico e un esemplare della petizione di

divorzio, del 6 novembre 2020. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili

in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla

replica spontanea presentata dal marito stesso il 12 agosto 2020 al

memoriale conclusivo della moglie, tali documenti non potevano più essere

sottoposti al Pretore. Esibiti senza indugio in appello, essi sono quindi

ricevibili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2020

consid. 2 con riferimenti).

3.

Ove una procedura a

tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente allorché l'uno o l'altro

coniuge promuova – come in concreto (sopra, lett. M) – azione di divorzio, il

giudice a tutela dell'unione coniugale rimane competente per statuire sui

provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente

dal fatto che decida più tardi (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analogamente:

RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907 consid. 4; sentenza del Tribunale

federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; I CCA, sentenza inc.

11.2018.104

del 27 dicembre 2019 consid. 3). Inoltre le misure a tutela

dell'unione coniugale da lui emanate rimangono in vigore anche dopo che è stata

introdotta l'azione di divorzio, finché non siano modificate (art. 179 CC, cui

rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC).

Conclusa la procedura a

tutela dell'unione coniugale, compete al giudice dei provvedimenti cautelari

nella causa di stato decretare eventuali modifiche (art. 276 cpv. 2 CPC). La

giurisprudenza recente ha precisato nondimeno che qualora la decisio­ne del

giudice a tutela dell'unione coniugale sia impugnata, nuo­ve allegazioni

possono ancora essere fatte valere in appello a norma del­l'art. 317 cpv. 1

CPC. L'appellante non deve essere rinviato in tal caso a far valere le nuove argomentazioni

in una procedura di modifica davanti al giudice dei provvedimenti cautelari nella

cau­sa di stato. Spetta alla giurisdizione di appello, in circostanze del

genere, modificare eventualmente i provvedimenti adottati dal primo giudice

(DTF 143 III 42). Non solo: nuove allegazioni ammissibili giusta l'art. 317

cpv. 1 CPC, ma non addotte in un appello a tutela dell'unio­ne coniuga­le, non

possono più essere fatte valere in una successiva procedura di modifica

(sentenza del Tribunale federale 5A_436/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4

seg., in: SJ 2021 I 230) e, quindi, neppure davanti al giudice dei

provvedimenti cautelari nella causa di stato. Ne segue che in concreto l'avvio

di una causa di divorzio da parte di AP 1 durante la procedura a tutela

dell'unione coniugale non incide sulla decisione che è chiamata a prendere questa Camera.

4.

Litigiosa è in primo

luogo, nella fattispecie, l'attribuzione in uso delle residenze secondarie a F__________

e a C__________. Il Pretore ha ricordato che AO 1 chiede di poter occupare la villa

a F__________ per cinque settimane durante le vacanze estive e l'attico a C__________

per quattro settima­ne durante le vacanze invernali, mentre il marito si oppone

a simili richieste. Accertata la propria competenza a statuire in materia, egli

ha ritenuto applicabili per analogia, visto il regolare uso di quelle

abitazioni da parte della famiglia, i criteri che disciplinano giusta l'art.

176.

cpv. 1 n. 2 CC l'attribuzione in uso di un alloggio coniugale. E siccome

nessuno dei due coniugi intende stabilirsi durevolmente a F__________ né a C__________,

egli ha deciso di alternare l'uso degli immobili, consentendo alla figlia di

continuare a trascorrere periodi analoghi di vacanza con i genitori in quelle residenze.

A AO 1 egli ha deciso così di concedere la villa a F__________ durante le

vacanze estive per due settimane, liberi i coniugi di concordare quali, mentre

in caso di disaccordo sarebbero spettate alla moglie le prime due settimane di

luglio 2021 e le ultime due l'anno successivo, e così via alternativamente per

gli anni a venire. L'attico di C__________ è stato attribuito alla moglie in

uso durante le vacanze invernali per una settimana, liberi i coniugi di

concordare quale, mentre in caso di disaccordo sarebbe spettata alla moglie la

settimana comprendente il Natale 2020 e l'anno successivo quella di Capodanno,

e così alternativamente per gli anni a venire (sentenza impugnata, pag. 8,

consid. D).

a) L'appellante si duole che dal 24 gennaio 2018 (data

dell'istan­za a tutela dell'unione coniugale) la moglie, che già in

precedenza utilizzava in rare occasioni le due residenze secondarie (come hanno

confermato i testimoni M__________ S__________, A__________ M__________, P__________

B__________ e F__________ M__________), non ne ha più usufruito, sicché l'assetto

deciso dal Pretore stravolge una situazione in essere da tre anni e illuderebbe

la figlia circa una possibile riconciliazione dei genitori. Egli adduce poi di

avere locato a terzi l'appartamento di C__________ dal 27 novembre al 24

dicembre 2020 e di non poterlo pertanto mettere a disposizione della moglie

prima di allora. Lamenta altresì che in modo contraddittorio costei pretenda

l'uso delle residenze secondarie, mentre nelle motivazioni del memoriale

conclusivo essa esige­va la compensazione in denaro per il mancato uso,

postulando fr. 100 000.– annui per ‟trascorrere

periodi di ferie estiveˮ e fr. 5000.– mensili o

fr.

60.

000.– annui per residenze di vacanza di

analogo livello. Il convenuto definisce altresì incoerente l'operato del Pretore,

il quale nel decreto cautelare del 6 luglio 2018 aveva respinto la richiesta

della moglie, quest'ultima non avendo reso verosimili le condizioni per

applicare la protezione dell'alloggio coniugale a case di vacanza, mentre ora accoglie

la medesima richiesta senza che l'interessata abbia precisato alcunché. Egli

sostie­ne che solo il giudice dei provvedimenti cautelari in una causa di

divorzio può disciplinare l'uso di abitazioni secondarie, sempre che soccorrano

analogicamente le premesse per l'attribuzione di un alloggio coniugale, ma in

concreto AO 1 non vanta alcun legame di vicinanza con quel­­le abitazioni né provvede

alla loro manutenzione. Anzi, se mai ha danneggiato le case di P__________ e B__________.

Inoltre il convenuto invoca una corretta ponderazione d'interessi, affermando

di essere il proprietario e di essersi sempre occupato egli medesimo degli

immobili (appello, punto 7 lett. b). A suo parere, limitando il tempo che egli

può trascorrere nelle sue residenze e decidendone l'uso alternato, il Pretore

ha finanche statuito ultra petita.

Per

quanto riguarda la villa a F__________, l'appellante soggiunge che la decisione

del Pretore non può nemmeno essere eseguita, non adempiendo essa le condizioni

previste dall'art. 64 della legge n. 218/1995 concernente il diritto

internazionale privato italiano per il riconoscimento di sentenze estere. Egli

fa valere che tale decisione non è passata in giudicato, contrasta con un

provvedimento emes­so dal Tribunale di L__________, il quale ha accertato che AO

1.

non ha diritti di natura possessoria sulla villa, è contraria all'ordine

pubblico, non trovando alcun equivalente nel diritto italiano, e viola l'art.

42.

cpv. 2 della Costituzione italiana, poiché attribuisce alla moglie un

diritto reale sull'immobile senza limiti di tempo, compromettendo il diritto di

proprietà di lui. Anche la Convenzione di Lugano – prosegue l'appellante –

dispone che, per essere riconosciuta, una sentenza non dev'essere contraria a

un'altra decisione e non deve offendere l'ordine pubblico, sicché alla

decisione del Pretore egli dichiara di potersi opporre anche valendosi

dell'art. 39 CLug.

b) Dovendosi

attribuire l'uso di abitazioni secondarie regolarmente usate dai coniugi prima

della separazione, si applica per analogia l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC

riguardante l'attribu-

zio­ne

dell'abitazione coniugale e delle suppellettili domesti-

che (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 431 n. 675a; de Weck-Immelé in: Bohnet/Guillod

[curatori], Droit matrimonial, Fond et procé­dure, Basilea 2015, n. 179 ad art.

176.

CC; Six, Eheschutz, 2ª edizione,

pag. 163 n. 2.186a; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.81 del 20

luglio 2020 consid. 2b). Contrariamente all'opinione del convenuto, ciò vale

anche per il giudice a tutela dell'unione coniugale e non solo per il giudice

dei provvedimenti cautelare in una causa di stato (sentenza del Tribunale

federale 5A_198/2012 del 24 agosto 2012 consid. 6.3, citata dallo stesso

appellante). A tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti

all'uso della residenza secondaria, valutando le esigenze dell'uno e quelle

dell'altro. Nell'ambito del suo potere d'apprezzamento egli può prevedere anche

un uso alternato dell'immobile (de Luze/Page/Stoudmann,

Droit de la famille, code annoté,

Losanna 2013, n. 1.191 ad art. 176).

c) Sostiene

l'appellante che dopo l'introduzione dell'istanza a protezione dell'unione

coniugale la moglie non ha più usato né la villa a F__________ né l'attico di C__________.

Sta di fatto che dinanzi al Pretore il convenuto medesimo ha ammesso come

durante la vita in comune le due residenze secondarie fossero adoperate dalla

famiglia, l'una tutto il mese di luglio e l'altra durante le vacanze di Natale

(osservazioni del 21 febbraio 2018, pag. 12 e 13; deposizione di AP 1: verbale

del 10 luglio 2019, pag. 6: ‟le nostre vacanze ricorrenti erano le

seguenti: circa 10 giorni a C__________ d'inverno, saltuariamente una settimana

a Pasqua, tutto il mese di luglio a F__________ e circa tre settimane ad

agostoˮ). L'uso stagionale dei due stabili rientrava pertanto nel tenore

di vita della moglie prima della separazione, né l'appellante adombra interessi

prevalenti che imporrebbero una regolamentazione diversa. Certo, dopo il

24.

gennaio 2018 l'istante non ha più usufruito delle due residenze, ma

solo perché l'appellante l'ha impedito (duplica cautelare, pag. 3, in cui il

convenuto riconosce di avere impedito l'uso della villa a F__________; verbale

del 15 ottobre 2018 in cui la moglie dichiara di essere stata costretta ad

andarsene dalla villa a F__________). Quanto alla locazione a terzi del­l'appartamento

a C__________ dal 27 novembre al 24 dicembre 2020, tale periodo è ormai

trascorso, sicché l'argomento è superato.

d) Il

convenuto adduce che riconoscere in uso le residenze secondarie alla moglie indurrebbe

la figlia a illudersi circa una riconciliazione dei genitori. Dagli atti emerge

tuttavia come dopo tre anni di separazione la figlia sia ben consapevole del

dissidio coniugale (rapporto di ascolto, pag. 4: ‟in grado di comprendere

lo stato della relazione genitorialeˮ). Del resto, essa trascorre le

vacanze con il padre e la nuova compagna di lui, come lo stes­so convenuto

ammette (appello, pag. 11 in alto). A 15 anni compiuti A__________ possiede inoltre

la maturità necessaria per comprendere la situazione. E non si vede come l'uso

delle note abitazioni da parte della sola moglie per un lasso di tempo limitato

a qualche settimana possa confonderla.

e) Riguardo

all'asserita contraddittorietà dell'istante, la quale nel memoriale conclusivo esigeva

l'uso delle residenze secondarie, mentre nelle motivazioni pretendeva

unicamente la compensazione in denaro per il mancato uso, in realtà la

richiesta principale della moglie volta a ottenere l'uso temporaneo delle residenze

secondarie è sempre stata chia­ra sin dalla petizione (pag. 18) e dalla replica

(pag. 39). Che nel memoriale conclusivo AO 1 abbia aggiunto una domanda

subordinata nell'eventualità in cui le fosse stato ne­gato l'uso alternato

delle residenze nulla muta. E che la pretesa di fr. 15 000.– mensili per il soggiorno in altre abitazioni e residenze

secondarie fosse meramente subordinata emer­ge univoca dallo stesso memoriale

conclusivo, tant'è che l'importo è aggregato in via di subordine alla richiesta

di contributo alimentare (pag. 26 lett. c e

27.

lett. e, pag. 37 in fon­do). Onde, per finire, l'inconsistenza

dell'argomento ricorsuale.

f) L'appellante

non può essere seguito nemmeno laddove rimprovera al Pretore

di essersi

mostrato incoerente per avere rifiutato all'istante l'uso delle due abitazioni di

vacanza nel decreto cautelare del 6 luglio 2018, non avendo l'interessata reso

verosimili le condizioni per applicare la protezione del­l'alloggio coniugale a

residenze secondarie, e accogliere ora la richiesta senza alcuna precisazione

da parte di lei. Il convenuto dimentica infatti che al decreto cautelare del 6

luglio 2018 ha fatto segui­to quanto egli medesimo ha confermato all'udienza

del 10 luglio 2019, ovvero – ciò che la moglie non aveva sostanziato – che durante

la comunione domestica le due abitazioni erano abitualmente usate dalla

famiglia per le ferie estive e invernali (sopra, consid. c). L'uso di tali

immobili rientrava perciò nel tenore di vita dell'istante (e della figlia). L'argomento

del convenuto, stando al quale la moglie non ha reso sufficientemente

verosimili i criteri per attribuirle l'uso temporaneo delle residenze

secondarie, cade di conseguen­za nel vuoto.

g) A

parere dell'appellante non si giustifica di concedere l'uso delle due

abitazioni alla moglie anche perché essa danneggerebbe gli stabili. Se non che,

il timore del convenuto riguar­da tutt'al più l'abitazione coniugale di P__________

e la casa di B__________. Egli non pretende che l'istante abbia mai danneggiato

le due residenze secondarie in questione. Circa il lega­me di vicinanza, non si

vede perché a un coniuge dovrebbe attribuirsi l'uso temporaneo di una casa di

vacanza solo ove questa sia vicina al domicilio di lui. È vero invece che in

concreto l'appellante provvede alla manutenzione dei due alloggi e ne è il

legittimo proprietario. Non è una ragione tuttavia per impedirne l'uso sull'arco

di qualche settimana alla moglie. Nell'ambito di una corretta ponderazione dei

contrapposti interessi dei coniugi la sentenza impugnata resiste quindi alla

critica. Nemmeno si può affermare poi che il Pretore si sia sospinto ultra

petita, ove appena si consideri che nel memoriale conclusivo (pag. 39, n.

1.4) AO 1 chiedeva di poter utilizzare la casa a F__________ ‟per le

vacanze estive (durante 5 settimane nei mesi di luglio e agosto, da concordare

con il marito)” e quella a C__________ “per le vacanze invernali (durante 4

settimane nei mesi di dicembre e gennaio, da concordare con il marito)ˮ.

Anche al proposito l'appello denota così la sua infondatezza.

h) Infine

l'appellante allega che la sentenza del Pretore non può essere riconosciuta in

Italia per quanto riguarda la villa a F__________ (provincia di L__________). A

un sommario esa­me come quello che governa l'emanazione di misure a protezio­ne

dell'unione coniugale i presupposti dell'art. 64 della citata legge italiana n.

218/1995 concernente il diritto internaziona­le privato risultano nondimeno

adempiuti. In particolare, il giudice svizzero era competente per statuire

anche sull'uso dell'immobile all'estero (art. 46 LDIP, applicabile per analogia

alla protezione dell'unione coniugale) e la sua sentenza pas­sa in giudicato

con la notifica della presente decisione (DTF 146 III 284). Circa il preteso contrasto

con la menzionata sentenza del Tribunale di L__________, quella lite si

riferiva a rapporti di proprietà che la decisione del Pretore lascia intatti. Né

si comprende come l'attribuzione in uso temporaneo al-l'istante dell'immobile a

F__________ possa ledere l'ordine pubblico o la Costituzione italiana, giacché

– contrariamente a quel che assume il convenuto – tale decisione non conferisce

all'interessata alcun diritto reale. Quanto alla Convenzione di Lugano, lo

stesso appellante la definisce inapplicabile

a misure protettrici dell'unione coniugale, se non per prestazioni di

mantenimento (DTF 142 III 469 consid. 4.2.1, 119

II 167 consid. 4b). Non si comprende dunque perché l'istante dovrebbe

valersene allo scopo di far riconoscere la sentenza impugnata. Anche su questo

punto l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.

5.

Controverso

è inoltre, nella fattispecie, il contributo alimentare per la moglie. Nella

sentenza impugnata il Pretore, accertato che le parti concordavano sul

principio di fissare i contributi di mantenimento in base al metodo di calcolo

fondato sul dispendio effettivo, ha ritenuto corretta l'applicazione di tale

criterio, date le condizioni particolarmente agiate in cui versa la famiglia (consid. F,

pag. 11 in fondo). Ciò posto, egli ha rinunciato a determinare le entrate di AP

1, rilevando che, tassato globalmente nel 2016 in base a un dispendio di fr. 609 500.– annui e a una sostanza immobiliare di fr.

3.

448 702.–, egli non ha ‟mai adombrato difficoltà nel far fronte al mantenimento

della moglieˮ (pag. 16 in fine). Il

primo giudice non ha ritenuto necessario nemmeno calcolare il fabbisogno

effettivo del convenuto, limitandosi a definire ‟non inverosimileˮ

quanto figurava nel memoriale conclusivo di lui (fr. 29 110.90

mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio a P__________ fr. 6148.90,

costo dell'alloggio a B__________ fr. 1659.50, costo del­l'alloggio a C__________

fr. 1573.30, costo dell'alloggio a F__________ fr. 1563.30, costi

del personale domestico fr. 5977.20, premio della cas­sa malati fr. 519.50,

franchigia fr. 208.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.15, ‟assicurazione RC, casco e targhe autoˮ fr.

673.–, assicurazione oggetti d'arte fr. 942.60, spese di

lavanderia, ‟½ del totaleˮ fr. 52.10, spese per il cane fr. 180.–,

‟carte di creditoˮ fr. 4740.–, vacanze fr. 3500.–: sentenza

impugnata, pag. 16 in fondo).

Riguardo

a AO 1, il Pretore ha constatato ch'essa non ha redditi e ha determinato il fabbisogno

effettivo di lei in fr. 25 860.– mensili: vitto “e spese correntiˮ fr. 1785.–, locazione fr. 4585.–, premio della cassa malati e

franchigia fr. 745.25, spese mediche fr. 1000.–, contributi AVS fr. 398.–,

aiuto domestico fr. 3000.–, spese per i cavalli fr. 4020.–, spese d'automobile fr. 1480.– (imposta di circolazione fr.

136.–, assicurazione contro la responsabilità

civile fr. 372.20, carburante e manutenzione del veicolo fr. 583.–,

pedaggi autostradali all'estero fr. 350.–, vignet­ta

autostradale fr. 40.–), spese telefoniche fr. 290.–, spe­se di

lavanderia ‟½ del totaleˮ fr. 52.10, vacanze fr. 3500.–, onere fiscale

fr. 5000.– (sentenza impugnata, consid F, pag. 11 a 16).

Quanto

alla figlia, il primo giudice ne ha stabilito il fabbisogno in denaro in fr. 2500.–

mensili sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento profes-sionale del Canton Zurigo (tabella 2020), adattando

il costo del­l'alloggio (un sesto della pigione della madre, data la custodia parentale

alternata), deducendo il premio della cassa malati (di cui si fa carico il convenuto)

e aumentando del 25% l'importo così ottenuto, viste le condizioni particolarmente

favorevoli in

cui

versa la famiglia. Al convenuto il Pretore ha imposto poi il pagamento della

retta del collegio privato __________ e di ogni altra spesa straordinaria. Trattandosi

di custodia alternata, egli ha stabilito pertanto che a AO 1 spet­ta, per la

figlia, un contributo di mantenimento pari alla metà del fabbisogno in denaro,

ovvero fr. 1250.– mensili. Fino al 16° compleanno di A__________ egli ha

riconosciuto inoltre all'attrice un contributo di accudimento di fr. 1360.– mensili (sentenza impugnata, consid.

E, pag. 9 a 11).

In

definitiva, tenuto conto di quanto precede, il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal

1° novembre 2018 un

contributo

alimentare per la moglie di fr. 24 500.– mensili fino al 16° compleanno di A__________ (il

fabbisogno effettivo, meno il contributo di accudimento di fr. 1360.– mensili) e

di fr. 25 860.– mensili dopo di

allo­ra (il fabbisogno effettivo), come pure un contributo alimentare per A__________

di fr. 2610.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 1250.– mensili dopo di

allora (assegni familiari compresi), più la

retta del collegio privato __________, il premio della cassa malati e

ogni altra spesa relativa alla figlia.

6.

L'appellante

chiede di ridurre il fabbisogno effettivo di AO 1 dai fr. 25 860.– mensili accertati dal Pretore a fr. 18 236.95 mensili. Le voci litigiose vanno esaminate

singolarmente, nell'ordine in cui sono censurate dal convenuto.

a) Per

quanto attiene alle vacanze, l'appellante adduce che il Pretore ha riconosciuto

alla moglie per i soggiorni di sua pertinenza nella villa a F__________ (due

settimane) e nel­l'appartamento a C__________

(una settimana) fr. 262.30 mensili complessivi, visto che per le altre

vacanze rimangono a disposizione fr. 3237.70 mensili. L'argomento non ha

portata pratica, giacché per le vacanze il Pretore ha inserito nel fabbisogno

effettivo dell'istante una somma fissa di fr. 3500.– mensili che l'appellante

non discu­te. In proposito non soccorre dunque diffondersi.

b) Il

convenuto lamenta che per le spese mediche non coperte dalla cassa malati il

primo giudice abbia riconosciuto nel fab-bisogno effettivo dell'istante una spesa

di fr. 1000.– mensili anziché i fr. 58.35 mensili da lui riconosciuti. Il

Pretore si è riferito a un conteggio della cassa malati, verosimilmente

semestrale (doc. OOOO), dal quale risultano spese non coper­te di fr. 1887.60.

Ha confermato così la cifra di fr. 1000.– mensili stimata nel decreto cautelare

del 2 novembre 2018 (sentenza impugnata, pag. 13 in basso). L'appellante obietta

che il plico doc. OOOO, confuso e illeggibile, non rende verosimili i costi

sopportati dalla moglie per spese non coperte, da lui sempre contestati. Sottolinea

che per legge, pur con una franchigia di fr. 2500.– annui, la percentuale annua

massima di partecipazione alle spese è di fr. 700.– per adulto, i quali

suddivisi su 12 mesi danno un massimo di fr. 58.35 mensili.

La

censura è parzialmente fondata. Nel fabbisogno effettivo dell'interessata il

Pretore ha incluso difatti un premio della cassa malati di fr. 536.90 mensili,

più fr. 208.35 mensili di franchigia (fr. 2500.– annui), per complessivi fr.

745.25

mensili (senten­za impugnata, pag. 13 nel mezzo). A ciò egli ha aggiunto

fr. 1000.– mensili per spese mediche non coperte dalla cas­sa malati. Come

egli abbia desunto dal doc. OOOO una partecipazione ai costi di fr. 1000.–

mensili non è chiaro. Contrariamente a quanto reputa il convenuto, tale importo

compren­de non solo la partecipazione massima ai costi di fr. 700.– annui per

adulto prevista dalla copertura obbligatoria (‹///C:/Users/T132555/Down­loads/faq-kostenbeteili­gung.

pdf›), ben­sì ogni spesa medica non coperta dall'assicurazione sanitaria. Ora,

che il citato conteggio del giugno 2018, dal quale risultano costi non coperti per

fr. 1887.50, sia semestrale è verosimile. In tal caso però occorreva

moltiplicare l'importo per due e suddividerlo su dodici mesi. E tale impor­to

comprende già la franchigia che il Pretore ha riconosciuto separatamente (“cas­sa

malati e franchigiaˮ: pag. 13 a metà). Ne segue che, tolta la franchigia (fr.

1250.– semestrali), in concreto rimangono fr. 637.50.– semestrali (i soli

resi verosimili), pari a fr. 106.25 mensili.

c) Nel

fabbisogno effettivo di AO 1 il Pretore ha inserito una spesa di fr. 4020.–

mensili per due cavalli destinati all'impiego agonistico, somma che il marito chiede

di ridurre a fr. 3450.– mensili. Il Pretore ha riconosciuto il costo del maneggio ‟__________ˮ a B__________, di € 1800.– mensili (fr. 1945.– mensili), cui ha

aggiunto le spese risultanti dal doc. ZZZ, os-sia: € 3105.– in febbraio, €

1260.– in marzo, € 580.– in apri­le, € 1605.– in maggio, € 1380.– in giugno,

€ 850.– in luglio, € 2861.– in agosto, € 2516.16 in settembre, € 4115.– in

ottobre, € 1756.– in novembre e € 1120.– in dicembre del 2017, per una media di

complessivi € 1922.56 mensili (fr. 2075.– arrotondati al cambio di 1.08), onde

un totale di fr. 4020.– mensili (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). L'appellante

invoca i doc. WW e 41, che attesterebbero una spe­sa non superiore a fr. 3450.–

mensili, affermando di avere sempre contestato il conteggio doc. ZZZ redatto

dalla moglie.

La

censura è ai limiti della ricevibilità. Il Pretore ha conteggiato spese precise,

esponendo un calcolo particolareggiato, mentre il convenuto si limita a invocare

genericamente il doc. 41 e il doc. WW. Se non che, quest'ultimo plico non

fa che confermare il calcolo del Pretore. Per il resto l'appellante non

contesta che il primo giudice potesse fondarsi su dati del 2017, ultimo anno

prima dell'istanza di misure a tutela del-l'unione coniugale, tant'è che il

doc. 41 elenca spese dal 4 dicembre 2015 al 6 dicembre 2016. Quanto al

plico doc. WW, cui l'interessato fa vago riferimento senza indicare le spese

che giustifichino quanto egli sostiene, non è dato di capire come egli giunga

alla cifra di fr. 3450.– mensili. Quel plico contiene per lo più gli

stessi documenti cui si richiama il plico doc. ZZZ redatto dalla moglie.

Si

aggiunga che i costi mensili accertati dal Pretore, oltre che trovare riscontro

nel plico doc. ZZZ, trovano conferma nel doc. WW. La spesa per il maneggio

‟__________ˮ di B__________, di € 1800.–, figura sia negli elenchi dei costi

mensili del plico doc. WW (febbraio n. 3, marzo n. 4, aprile n. 7, maggio n. 8,

giugno n. 10, luglio n. 12, agosto n. 13, settembre n. 16, ottobre n. 19,

novembre n. 23, dicembre n. 26, gennaio n. 30) sia nel plico doc. ZZZ (febbraio

n. 5, marzo n. 8, aprile n. 11, maggio n. 14, giugno n. 16, luglio n. 18,

agosto n. 20, settembre n. 22, ottobre n. 26, novembre n. 30, dicembre n. 35,

gennaio n. 39). Anche gli importi mensili considerati dal Pretore oltre ai

citati € 1800.– trovano riscontro sia nel plico doc. ZZZ sia nel plico

doc. WW: € 3105.– per febbraio (€ 4905.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 5 e

doc. WW n. 3]), € 1260.– per marzo (€ 3060.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 8 e doc. WWW n. 4]), € 580.– per aprile (€ 2380.– meno

€ 1800.– [doc. ZZZ n. 11 e doc. WW n. 7]), € 1605.– per maggio (€ 3405.–

meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 14 e doc. WW n. 9]), € 1380.– per giugno (€

3180.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 16 e doc. WW n. 10]), € 850.– per luglio

(€ 2650.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 18 e doc. WW n. 12]), € 2861.– per

agosto (€ 4661.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 20 doc. WW n. 14]), € 2516.16

per settembre (€ 3610.– più € 473.39 più € 232.77 meno € 1800.– [doc. ZZZ

n. 22, 24 e 27 e doc. WW n. 16, 18 e 20]), € 4115.– per ottobre (€ 3695.– più €

2220.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 25, 26 e 28 e doc. WW n. 19 e 21]), € 1756.–

per novembre (€ 3556.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 30 e doc. WW n. 23]) e €

1120.– per dicembre (€ 2920.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 35 e doc. WW n.

26]). A un sommario esame la stima del primo giudice risulta dunque

condivisibile.

d) Per

l'aiuto domestico il Pretore ha incluso nel fabbisogno effettivo di AO 1 una

stima di fr. 3000.– mensili che l'appellan­te chiede di stralciare. Il primo

giudice ha motivato la decisio­ne con l'argomento che durante la vita in comune i coniugi spendevano per aiuti domestici circa

fr. 6000.– mensili e ha respinto l'obiezione del marito, stando al quale

la moglie non ha più assunto alcun collaboratore dopo la separazione (sentenza

impugnata, pag. 15 in alto). Per l'appellante il fatto che durante la comunione

domestica i coniugi spendessero per fr. 6000.– mensili per ausiliari incaricati

di occuparsi anche degli uffici di lui e dell'abitazione dei suoi genitori ancora

non significa che l'istante incorra in costi analoghi da quan­do abita a __________.

Nel

fabbisogno effettivo di un coniuge devono figurare solo esborsi reali, non potenziali

(sentenza del Tribunale federale 5A_665/2020 dell'8 luglio 2021 consid. 3.1. 3

con rinvii; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c). Che in concreto AO 1

desideri assumere un aiuto domestico con costi mensili fissi è verosimile, ma essa

medesima ammette di non averne modo, non sapendo nemmeno dove alloggiarlo (verbale del 10 luglio 2019, pag. 3).

Non si disconosce che per l'aiuto domestico il Pretore aveva riconosciuto

all'istante, nel decreto cautelare del 2 novembre 2018, una spesa di

fr. 3000.– mensili, tuttavia a quel momento AO 1 non si era ancora trasferita a

__________, ciò che è avvenuto solo il 3 dicembre successivo. Per il mese di novembre

2018.

(decorrenza dell'assetto fissato nella decisione impugnata) la spesa può

quindi essere riconosciu­ta, ma non oltre, poiché dopo di allora la stima del

Pretore assume mero carattere virtuale e non può più trovare posto in un

fabbisogno effettivo. Per converso va tolta dal fabbisogno effettivo

dell'istante, limitatamente al novembre del 2018, la locazione di fr. 4585.–, che è cominciata a

decorrere solo nel dicembre seguente.

e) Quanto

alle spese d'automobile, l'appellante eccepisce che il costo della vignetta

autostradale (fr. 40.– annui) è già com-preso nella posta ‟benzina e

manutenzioneˮ di fr. 583.– men-sili da lui riconosciuta (doc. 67) e va

tolto perciò dal fabbiso-gno effettivo della moglie. A ragione egli fa valere in effetti che il costo della

vignetta è di fr. 40.– annui e non di fr. 40.– mensili (sentenza impugnata,

pag. 15 in fondo). Il convenuto non può essere seguito invece quan­do

pretende che il costo della vignetta sia già compreso nei fr. 583.– mensili da

lui riconosciuti, giacché il doc. 67 da lui invocato si limita a stimare il

consumo di carburante annuo e non contempla quell'esborso. Dalle spese

d'automobile riconosciute dal Pretore (fr. 1480.– mensili complessivi: sentenza

impugnata, pag. 16 in alto) vanno tolti così fr. 40.– e aggiunti fr. 3.40

mensili.

f) Il

Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante oneri fiscali per

fr. 5000.– mensili stimati in base ai contributi alimentari fissati nella

sentenza (pag. 16). Il convenuto riconosce unicamente fr. 3350.– mensili. Sostiene

che, pur sen­za vagliare la dichiarazione fiscale 2018 della moglie e il parere

dello Studio __________ SA da lei prodotto con il memoriale conclusivo, AO 1

percepisce contributi alimentari per fr. 210 000.– annui (arrotondati), ma beneficia della deduzione AVS

di fr. 4776.–, della deduzione per oneri

assicurativi e capitali al risparmio di fr. 5200.–, della deduzione per

spese di malattia di fr. 8924.– e della deduzione di fr. 11 100.– per il contributo in

favore della figlia, sicché il suo reddito imponibile non eccede fr. 180 000.– annui. Ne

discendono oneri fiscali per

complessivi di fr. 3350.– mensili (fr. 17 228.35 annui di l'imposta cantonale, fr. 13 265.85 annui di imposta

comunale e fr. 9710.90 annui di IFD).

Il

fabbisogno effettivo della moglie si riduce, dopo quanto si è visto, a fr. 15 570.– mensili (senza le

imposte), al quale occorre ancora aggiungere

a fini fiscali il contributo per la figlia di

fr. 1250.– mensili e il contributo di accudimento di fr. 1360.– mensili

non contestato dall'appellante. Le entrate di lei si attestano così attorno a

fr. 220 000.– annui. Da queste va

tolta l'usuale deduzione per gli “oneri

assicurativi” di fr. 5200.– annui (fr. 1700.– per l'imposta federale), nei quali è

inclusa la deduzione per spese di malattia (‹https://www.4.ti.ch/fileadmin/

DFE/DC/DOC-IPF/2020/Istruzioni_PF. pdf›, pag. 26), la deduzione per il

contributo volontario AVS che essa sembra effettivamente versare alla cassa

(doc. OOOO) (art. 32 lett. d LT e art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD) e la deduzione

per la figlia (fr. 11 100.– a nor­ma dell'art. 34a

LT, fr. 6500.– a norma del­l'art. 35a LIFD). Benché la custodia

parentale sia alternata, infatti, la deduzio­ne spetta alla moglie, la quale riceve

il con-tributo alimentare per la figlia (‹https://www4.ti.ch/fileadmin/

DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2020 _18_Allegato.pdf›, pag. 18). A un sommario esame

risulta in tal modo un imponibile di fr. 200 000.–

annui per l'imposta cantonale e comunale,

rispettivamente di fr. 210 000.– per l'imposta federale diretta. L'onere

tributario può valutarsi di conseguenza in complessivi fr. 54 000.– annui arrotondati (calcolatore d'imposta in: ‹www4.ti. ch/DFE/DC›, Comune di Lugano),

ossia circa fr. 4500.– mensili. La stima del Pretore deve perciò essere

ridotta di conseguenza.

g) Se

ne conclude che il fabbisogno effettivo di AO 1 va stabilito, a un sommario

esame come quello preposto all'emanazione di misure a protezione dell'unione

coniugale e con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di apparen­za,

in fr. 19 840.– mensili dal 1° al 30

novembre 2018 e in fr. 21 430.– mensili dal 1° dicembre successivo (trasferimento da __________ a __________:

sopra, lett. d). E siccome l'attrice non ha alcun reddito, il contributo

alimentare in suo favore corrisponde a tale somma (circostanza non contesta­ta

dal­l'appellante). Ne segue che l'appello merita accoglimento entro tali

limiti. Quanto al convenuto,

egli non ha mai messo in dubbio di poter contare

su un margine disponibile che gli permetta di elargire il contributo. E non

allega una tesi del genere nemmeno in questa sede.

È

vero che fino ai 16 anni di A__________ il Pretore ha dedotto dal fabbisogno

effettivo dell'attrice un contributo di accudimento per la figlia, da lui

calcolato in fr. 1360.– mensili. È altrettanto vero tuttavia che tale

contributo di accudimento è stato inclu­so nel fabbisogno complessivo della

figlia e fa parte del contributo alimentare per A__________ (non contestato) da

corrispondere alla moglie. Sta di fatto che l'operazione si esaurisce in una

partita di giro, poiché AO 1 si vede dedurre il contributo di accudimento dal

fabbisogno effettivo (poiché grazie al contributo di mantenimento essa si vede già

assicurare non solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo o il minimo

esistenziale del diritto di famiglia, bensì l'intero fabbisogno effettivo).

Lasciando dunque il contributo di accudimento incluso nel contributo alimentare

per la figlia, il fabbi-sogno effettivo del­l'attrice risulta di fr. 18 485.– nel novembre del

2018, di fr. 20

070.–

mensili dal 1° dicembre 2018 al 15 lu-glio

2022.

(16° compleanno di A__________) e di fr. 21 430.– mensili dal 16

luglio 2022 in poi. L'appello merita accoglimento entro tali limiti.

7.

In

tre sentenze recenti, successive alla decisione del Pretore, il Tribunale federale

ha nel frattempo mutato giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i

contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è,

d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza

registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli nella

proporzio­ne di due a uno (DTF 147 III 265,

147.

III 293, 147 II 301). Il meto­do di calcolo “abituale” fondato sul

riparto a metà dell'ecceden­za (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a, I-2015 pag.

881.

consid. b) è stato abbandonato. Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio

effettivo dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), cui ha fatto capo il

Pretore nella sentenza impugnata, esso rimane attuale, ma solo nel caso di

redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a

due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente di riscuotere contributi

alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita

sostenuto durante la comunione domestica (senten­za del Tribunale federale 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3).

Il livello di vita cui un coniuge può aspirare è invero l'ultimo raggiunto

prima della separazione, non un livel­lo più elevato. Per gli alti redditi il

metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a una ridistribuzione

del patrimonio coniugale o a una liquidazio­ne anticipata del regime dei beni

(cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).

8.

Nel

sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni mem-bro della famiglia è

definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in

Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei

fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del

28.

agosto 2009 pag. 6292 segg.). Il minimo

esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un

genitore affidatario di fr. 1350.– mensili. In caso di custodia alternata la

differenza di fr. 150.– mensili va suddivisa in proporzione al tempo che il

figlio trascorre con l'uno e con l'altro genitore (Winkler in: Kren Kostkiewicz/Vogt, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª edizione, n. 27 e 33 ad art.

93).

Al

minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiungono, se le condizioni della

famiglia ciò permettono, i costi effettivi dell'allog-gio (e non solo quelli

previsti dal diritto esecutivo), un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione,

un'indennità per i pre­mi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio

l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità

per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria),

le spe­se connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza

professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti

durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o

di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento

ipotecario) e le imposte, come pure gli eventuali contributi di mantenimento a

figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo

“allargato” o “del diritto di famiglia”). Non fan­no parte del minimo esistenziale

del diritto esecutivo né del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di

famiglia”, invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come

viag­gi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da

ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 del­l'11 novembre 2020

consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a

6d).

Quanto al minimo esistenziale del diritto

esecutivo riguardante figli minorenni, esso è di fr. 400.– mensili fino

ai 10 anni e di fr. 600.– mensili dai 10 anni in su. A tale minimo si

aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della cassa

malati, i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche, le possibili

spese di trasferta e una quota delle imposte che gravano sul genitore

affidadario, come pure un contributo di accudimento destinato a garantire a quel

genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo (da ulti­mo:

sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020

consid. 7.2 con rinvii).

9.

Volendo

applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre accertare

perciò i redditi di entrambi i coniugi e ridefinire il fabbisogno dei singoli

membri della famiglia secondo i criteri testé illustrati, come si vedrà in

appresso. Senza dimenticare che in concreto i coniugi hanno la custodia

alternata della figlia al 50%, una settimana ciascuno.

a) Circa

i redditi del marito gli atti sono laconici, per quanto AO 1 abbia tentato di

far luce su tali entrate.

Cittadino

italiano, AP 1 è attivo nel commercio di

prodotti di lusso, ma non esercita attività

lucrativa in Svizze­ra. È tassato globalmente, cioè in base al tenore di vita suo

e

delle persone cui egli provvede in Svizzera e all’estero (art. 13 cpv. 3 LT),

per un dispendio annuo di fr. 609 500.– (fr. 50 790.– mensili) e

una sostan­za immobiliare di complessivi fr. 3 448 702.– (doc. 56: informazioni dell'Ufficio

giuridico di Bellinzona, del 15 novembre 2018). Nel memoriale conclusivo

davanti al Pretore egli aveva dichiarato nondimeno un dispendio di fr. 64 435.– mensili (pag. 32),

a un sommario esame del tutto verosimile, per finanziare il quale egli deve

disporre almeno di redditi equivalenti. Ai fini del giudizio non rimane pertanto

che fondarsi su tale importo. Non è contestato invece che, come detto, AO 1 non

consegue alcun reddito. Le uniche entrate

familiari sono così gli introiti del marito.

b) Per

quanto concerne i fabbisogni minimi del diritto di famiglia, quello di AP 1

comprende il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

al 50% (fr. 1275.– mensili: sopra, consid. 8 in principio), il costo

dell'alloggio a __________ (fr. 5535.– mensili, pari a fr. 6148.90 meno la

quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, di cui egli ha la custodia

alternata, ovvero la metà

del 20%

secondo l'attuale orientamento della dottrina (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll,

Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November

2020.

i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260), il premio della

cassa malati (fr. 519.50), la relativa franchigia (fr. 208.35

mensili), un forfait per le spese di telefonia e di comunicazione

(fr. 150.– mensili), il premio dell'assicurazione economia domestica (fr. 23.15

mensili), le spe­se d'automobile

verosimilmente destinate

all'esercizio della professione (fr. 673.– mensili), l'assicurazione di

oggetti d'arte (fr. 942.60 mensili) e l'onere fiscale (stimabile in fr. 12 000.– mensili rispetto

agli effettivi fr. 15 000.–, l'uscita della moglie dall'economia domestica comportando un

presumibile calo del tenore di vita: art. 13 cpv. 3 LT). Ne segue un fabbisogno

minimo “allargato” di fr. 21 325.– mensili.

c) Relativamente

a AO 1, il suo fabbisogno minimo del diritto di famiglia include il minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario al 50% (fr. 1275.–

mensili, come quello del marito), la pigione dell'alloggio a __________ (fr.

4950.– mensili, pari a fr. 5445.– meno la quota già compresa nel

fabbisogno in denaro della figlia, di cui essa ha la custodia alternata, ovvero

la metà del 20%, come per il marito), il premio della cassa malati con la

franchigia (fr. 745.25 mensili), le spese mediche non coperte dalla cassa

malati (fr. 106.25 mensili), un forfait per le spese di telefonia e di

comunicazione (fr. 150.– mensili), i contributi AVS (fr. 398.– mensili),

un forfait per l'uso dei mezzi pubblici (fr. 55.50, pari a un abbonamento

"arcobaleno” di due zone) e l'onere fisca­le (presumibili fr. 4000.–

mensili, imponibile essendo anche il contributo alimentare per la figlia). Ne discende

un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 11 680.– mensili dal 1° dicembre 2018 in poi. Per il mese di

novembre 2018 il fabbisogno minimo “allargato” si limita a fr. 6730.– (nessun

costo dell'alloggio).

d) Il

minimo esistenziale del diritto esecutivo che riguarda A__________ ammonta a

fr. 600.– mensili fino ai 18 anni, cui si aggiunge una partecipazione al costo dell'alloggio dei genitori (fr. 1160.–

mensili, pari al 20% complessivo), il premio della cassa malati (fr. 120.–

mensili: doc. 77), la retta del collegio privato __________ (circa fr. 3750.–

mensili: doc. SS), un forfait per l'uso dei mezzi pubblici (fr. 55.50, pari a

un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e una quota delle imposte che gravano sul

contributo di mantenimento in suo favore percepito dalla madre (fr. 500.– stima­ti).

Non risulta invece che i genitori riscuotano assegni familiari o che ne possano

riscuotere, nessuno dei due esercitando un'attività lucrativa in Svizzera. Quanto

al contributo di accudimento fissato dal Pretore in fr. 1360.– mensili (il 10%

del fabbisogno minimo del diritto di famiglia, da lui calcolato in fr. 13 586.45 mensili: sentenza

impugnata: pag. 10 in fondo), esso andrebbe ricondotto a fr. 1220.– mensili (il

10% del fabbisogno minimo “allargato” accertato nel consid. c), ma in proposito

non conviene attardarsi, giacché qualunque cifra si fissi al riguardo, essa

andrà dedotta – come ha fatto il Pretore – dalla spettanza della moglie. Ciò

posto, il fabbisogno complessivo della figlia (fabbisogno in denaro e

contributo di accudimento) risulta di fr. 6185.– mensili.

e) Da

quanto precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare:

Dal 1° al 30 novembre

2018.

reddito

del marito fr. 64 435.– mensili

reddito

della moglie _______–.–

fr.

64.

435.– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 21 325.– mensili

fabbisogno

minimo della moglie fr. 6 730.– mensili

fabbisogno

complessivo della figlia fr. 6

185.– mensili

fr.

34.

240.– mensili

eccedenza fr.

30.

195.– mensili

un

quinto dell'eccedenza fr. 6 039.– mensili

spettanza

del marito:

fr.

21.

325.– + fr. 12 078.– = fr. 33 403.– mensili

spettanza

della moglie:

fr.

6730.– + fr. 12 078.– = fr. 18

808.– mensili

spettanza

della figlia:

fr.

6185.– + fr. 6039.– = fr. 12 224.– mensili.

Dal

1° dicembre 2018 in poi

reddito del marito fr.

64.

435.– mensili

reddito

della moglie fr. –.–

fr.

64.

435.– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 21 325.– mensili

fabbisogno

minimo della moglie fr. 11 680.– mensili

fabbisogno

complessivo della figlia fr. 6

185.– mensili

fr.

39.

190.– mensili

eccedenza fr.

25.

245.– mensili

un

quinto dell'eccedenza fr. 5 049.– mensili

spettanza

del marito:

fr.

21.

325.– + fr. 10 098.– = fr. 31 423.– mensili

spettanza

della moglie:

fr.

11.

680.– + fr. 10 098.– = fr. 21

778.– mensili

spettanza

della figlia:

fr.

6185.– + fr. 5049.– = fr. 11 235.– mensili.

f) Se

ne conclude che, volendo anche applicare nella fattispecie il metodo di calcolo

“a due fasi”, l'esito non si scosta apprezzabilmente da quanto risulta dal

calcolo secondo il metodo del fabbisogno effettivo, in base al quale AP 1 deve

corrispondere alla moglie un contributo alimentare di fr. 18 485.– nel novembre del

2018, di fr. 20

070.–

mensili dal 1° dicembre 2018 al 15 luglio

2022.

(16° compleanno di A__________) e di fr. 21 430.– mensili dal 16

luglio 2022 in poi. Togliendo il contributo di accudimento dalle risultanze del

metodo di calcolo “a due fasi”, si ottiene in effetti un contributo alimentare

di fr. 17 448.– nel novembre del 2018,

di fr. 20 418.– mensili dal 1° dicembre 2018 al

15.

luglio 2022 (16° compleanno di A__________) e di fr. 21 778.– mensili dal 16

luglio 2022 in poi. Senza dimenticare che in concreto le risultanze del metodo

“a due fasi” sono indicative, dal momento che non si fondano sul reddito

effettivo del convenuto (criterio determinante), bensì sul dispendio da lui

dichiarato, cioè sulle spese corrispondenti al suo tenore di vita e delle

persone al cui sostentamento egli provvede, importo sicuramen­te inferiore a

quello dei redditi. Se ne conclude che nella fattispecie non v'è ragione per scostarsi

dalle risultanze più precise del metodo di calcolo fondato sul fabbisogno

effettivo.

10.

Le

spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante soccombe sull'attribuzione in uso delle residenze secondarie,

mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione del contributo

alimentare per la moglie (che egli chiedeva di ridurre dai fr. 24 500.– mensili fino

al 16° compleanno della figlia e dai fr. 25 860.– mensili dopo di allo­ra,

fissati dal Pretore in fr. 18 237.– mensili). Tutto ponderato, si giustifica così

che sopporti due terzi delle spese processuali e che rifonda a AO 1 un'indennità

per ripetibili ridotta (un terzo di quella che le sarebbe spettata se fosse

uscita vittoriosa per intero: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).

Quanto

agli oneri processuali di primo grado, la richiesta del convenuto volta a porre

spese e ripetibili a carico della moglie era­no correlate al postulato

accoglimento dell'appello. Tale ipotesi verificandosi solo in parte, come si è

appena visto, per finire l'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente

sulle spese e le ripetibili di prima sede che il Pretore ha posto per un quarto

a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al

marito fr. 10 789.– per ripetibili ridotte. Il Pretore ha dovu­to

statuire infatti anche sulla custodia della figlia e sull'attribuzio­ne in uso

dell'alloggio coniugale, non più in discussione davanti a questa Camera. Il

dispositivo n. 10 della sentenza impugnata può di conseguenza rimanere

invariato.

11.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo

equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno,

in sede federale la ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che

il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO 1, dal 1° al 30 novembre

2018, un contributo alimentare di fr. 18 485.– e dal 1° dicembre 2018 al 15

luglio 2022, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare

di fr. 20 070.– mensili, aumentato a fr. 21 430.– mensili

dal 16 luglio 2022 in poi.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e

per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 7000.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).