11.2020.165
Delimitazione di competenze tra il giudice a protezione dell'unione coniugale e il giudice dei provvedimenti cautelari in una causa di stato Metodo per il calcolo dei contributi alimentari in una protezione dell'unione coniugale
11 novembre 2021Italiano52 min
allegato conclusivo del 29 luglio 2020 AP 1 ha chiesto di respingere ogni istanza
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.165
Lugano,
11 novembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2018.336 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 gennaio 2018 da
AO
1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 9 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
29 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971) e AP 1 (1969), divorziata, cittadini italiani,
si sono sposati a __________ il 22 luglio 2006, adottando la separazione dei
beni. Pochi giorni prima del matrimonio essi avevano avuto una figlia, A__________,
nata il 15 luglio 2006. AP 1 inoltre era già madre di An__________ (1993) e C__________
(1996), nati da un suo precedente matrimonio. I coniugi non esercitano attività
lucrativa in Svizzera e sono tassati globalmente secondo il dispendio. Il
marito è attivo nel commercio di prodotti di lusso. La moglie coadiuva la madre
nella gestione di due negozi di moda, a __________ e a __________, e pratica
equitazione a livello agonistico.
B. Il
24 gennaio 2018 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a
protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e senza
contraddittorio – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione
dell'alloggio coniugale (proprietà per piani n. 27 472 e n. 27 432, pari a 19.150/1000 e 32.760/1000 della
particella n. 20 RFD di __________, intestate al marito), con ordine di
allontanamento al convenuto, l'affidamento della figlia (riservato il diritto
di visita paterno), un contributo alimentare
per sé di fr. 93 000.–
mensili e uno per la figlia di fr. 5000.– mensili dal 28 agosto 2017, oltre al pagamento delle rette del
collegio privato __________ (The __________, __________), del premio della
cassa malati, delle spese mediche non coperte da quest'ultima e di ogni altra
spesa straordinaria. Essa ha rivendicato altresì il diritto di fruire
liberamente con la figlia di residenze secondarie a B__________, F__________
(durante l'estate) e C__________ (in inverno). Contestualmente AP 1 ha
presentato un'istanza di informazioni per ottenere dal marito svariata
documentazione. La richiesta superprovvisionale è stata respinta dal Pretore
con decreto cautelare emesso quello stesso
giorno senza contraddittorio.
C. Chiamato
a esprimersi per scritto, con osservazioni del 21 febbraio 2018 AO 1 ha aderito
alla richiesta di vita separata, proponendo l'affidamento congiunto della
figlia con assunzione del mantenimento da parte sua, l'attribuzione a sé
dell'alloggio coniugale e il versamento di un contributo alimentare per la
moglie di fr. 21 000.– mensili. All'udienza del 23 febbraio 2018,
indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sulle misure a tutela
dell'unione coniugale, la procedura è stata sospesa per trattative. L'udienza è
poi ripresa il 4 luglio 2018. In tale occasione il Pretore ha constatato che il
giorno prima AP 1 aveva introdotto un memoriale di replica in cui chiedeva di
adeguare il contributo di mantenimento per lei già in via cautelare a fr. 46 300.– mensili o,
in subordine, a fr. 70 400.– mensili ove non le fosse stata assegnata
l'abitazione di __________ (ed essa fosse stata autorizzata in tal caso a
trasferirsi con A__________ a __________). Ha aggiornato perciò il seguito del
dibattimento.
D. Con
istanza supercautelare del 23 agosto 2018 AP 1 ha sollecitato il Pretore a
fissare l'assetto provvisionale nelle modalità già richieste, adeguando a fr.
48 198.–
mensili (più gli oneri fiscali, sociali e le spese mediche non coperte) la
richiesta di contributo alimentare per lei. L'indomani il Pretore ha respinto
l'istanza supercautelare (inc. CA.2018.336) e ha convocato le parti a
un'udienza del 3 ottobre 2018, poi rinviata al 15 ottobre successivo, per
continuare il dibattimento. Sollecitato nuova-
mente
il 20 settembre 2018 a emanare un provvedimento cautelare, egli ha respinto il
27 settembre 2018 “ogni richiesta supercautelare della moglie” e ha rinviato
“ogni ulteriore decisione a dopo la prossima udienza già agendata”, incaricando
la psicomotricista __________ M__________ di
ascoltare la figlia entro 60 giorni. Un appello presentato l'8 ottobre 2018 da
AP 1 contro tale decreto supercautelare è stato dichiarato
irricevibile da questa Camera con sentenza del 12
ottobre 2018 (inc. 11.2018.115).
E. Nel frattempo, in una duplica del 10 ottobre 2018 AO 1
ha ribadito il proprio punto di vista, non
senza postulare in subordine l'affidamento di A__________ (riservato il diritto
di visita materno). Inoltre egli ha offerto alla moglie un contributo
alimentare di fr. 21 000.– mensili dal momento in cui essa avesse lasciato l'abitazione
coniugale. All'udienza del 15 ottobre 2018, indetta per il seguito del
dibattimento, le parti hanno mantenuto le loro posizioni e hanno notificato
prove.
F. Con
decreto cautelare del 2 novembre 2018, emesso “nelle more istruttorie”, il
Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha ordinato al marito di mettere
immediatamente a disposizione della moglie l'appartamento coniugale fino a
domenica 16 dicembre 2018, ha assegnato l'abitazione in uso al marito stesso da
lunedì 17 dicembre 2018, ha ingiunto alla moglie di consegnare l'alloggio entro
domenica 16 dicembre 2018 e di trasferirsi altrove. Inoltre ha affidato la
figlia A__________ congiuntamente ai genitori, chiamati a occuparsene una
settimana ciascuno, ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di
fr. 28 615.– mensili alla moglie e un contributo di fr. 1115.– mensili per la
figlia (destinato a coprire le spese di accudimento), oltre alle rette del
collegio privato __________ e al premio della cassa malati. Contestualmente il
Pretore ha emesso l'ordinanza sulle prove. L'istruttoria è cominciata seduta
stante. Un appello presentato il 15 novembre 2018 da AO 1 contro il decreto
cautelare appena citato è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con
sentenza del 4 maggio 2020 ha annullato il dispositivo sui contributi
alimentari e rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. 11.2018.126).
G. Intanto,
il 3 dicembre 2018, AO 1 si è trasferita in un appartamento a __________ e in
esito a un'istanza cautelare da lei presentata il 30 novembre 2018, il 10
luglio 2019 i coniugi si sono accordati nel senso che il marito le avrebbe
versato determinate somme per arredare la nuova abitazione, previa esibizione
dei giustificativi (inc. CA.2018.458). Un'istanza del 10 maggio 2019
in cui la moglie chiedeva di modificare il decreto cautelare emanato il 2
novembre 2018, nel senso di aumentare il contributo per lei a fr. 34 498.– mensili
dal 1° novembre 2018 è stata invece ritirata e quel procedimento è stato
stralciato dal ruolo il 10 luglio 2019 (inc. CA.2019.201). Il 24 luglio
2019 AP 1 ha adeguato all'istruttoria il contributo alimentare offerto alla
moglie, riducendolo a fr. 16 350.– mensili dal 1° dicembre 2018. L'assunzione delle
prove si è chiusa il 20 febbraio 2020 e alla discussione finale i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
H. Nel suo memoriale del
30 luglio 2020 AO 1 ha chiesto una volta ancora l'autorizzazione a vivere separata,
l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento congiunto della figlia
con custodia alternata una settimana a ciascun genitore, un contributo
alimentare di fr. 80 200.– mensili per sé e
uno di fr. 5000.– mensili per la figlia dal 1° luglio 2018, oltre al
pagamento delle rette del collegio privato __________ o di ogni altra eventuale
scuola privata, del premio della cassa malati, delle spese mediche non coperte
da quest'ultima e di ogni altra spesa straordinaria. Essa ha rivendicato
altresì il diritto di fruire liberamente con o senza la figlia delle residenze
secondarie a B__________, F__________ (per le vacanze estive ‟durante
cinque settimane nei mesi di luglio e agosto, da concordare con il maritoˮ)
e C__________ (per le vacanze invernali ‟durante 4 settimane nei
mesi di dicembre e gennaio, da concordare con il maritoˮ), oltre all'uso di
una barca “S__________” per 10 giorni l'anno, con obbligo per il marito di
assumere ogni spesa connessa agli alloggi. In subordine essa ha proposto di
assegnare l'abitazione coniugale in uso al marito, rinunciando al diritto di
fruire delle case e della barca, ma ha sollecitato in tal caso un contributo alimentare
di fr. 117 000.– mensili dal 1° luglio
2018, oltre a fr. 500 000.– per finanziare
l'arredo della sua nuova abitazione.
Fatti
I. Nel proprio
allegato conclusivo del 29 luglio 2020 AP 1 ha chiesto di respingere ogni istanza
cautelare della moglie, ha postulato l'autorizzazione a vivere separato dal 5
novembre 2018, l'affidamento congiunto della figlia con custodia alternata una
settimana a ciascun genitore e domicilio presso di lui o, in via subordinata,
l'affidamento a sé di A__________ con ampio diritto di visita materno. Egli ha
offerto un contributo alimentare alla moglie di fr. 15 900.– mensili e uno per la figlia di fr. 965.50 mensili dal
1° novembre 2018, assegni familiari compresi, oltre al pagamento delle rette del
collegio privato __________ e del premio della cassa malati, fermo restando che
i contributi alimentari per moglie e figlia non eccedessero fr. 16 865.– mensili complessivi.
In-fine egli ha respinto ogni altra richiesta dell'istante. Il 12 agosto
2020 AP 1 ha anche replicato spontaneamente al memoriale conclusivo di AO 1, chiedendo
– in sintesi – di fissare il contributo alimentare per lei, in base a quanto
riferito dalla moglie stessa riguardo all'AVS, in fr. 14 306.90 mensili e contestando la pretesa di fr. 500 000.– per l'arredamento della nuova abitazione.
L. Statuendo con
sentenza del 29 ottobre 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso al marito con mobili e
suppellettili, ha affidato A__________ congiuntamente ai genitori con custodia
alternata una settimana ciascuno e priorità di accudimento da parte dei
genitori anziché di terzi, ha deciso che la figlia fosse domiciliata dal padre,
rimanendo scolarizzata al __________, e ha
respinto la pretesa di
fr. 500 000.– avanzata dalla moglie per l'arredamento della nuova
abitazione.
Quanto alle residenze
secondarie, egli ha assegnato la villa di F__________ (proprietà del marito) a AO
1 durante le vacanze estive per due settimane, liberi i coniugi di concordare quali,
mentre in caso di disaccordo sarebbero spettate alla moglie le prime due settimane
di luglio 2021 e le ultime due l'anno successivo, e così via alternativamente
per gli anni a venire. L'attico di C__________ (anch'esso proprietà del marito)
è stato attribuito alla moglie durante le vacanze invernali per una settimana, liberi
i coniugi di concordare quale, mentre in caso di disaccordo sarebbe spettata alla
moglie la settimana comprendente il Natale 2020 e l'anno successivo quella di
Capodanno e così alternativamente per gli anni a venire. Il Pretore ha respinto
invece la richiesta dalla moglie volta a usufruire dell'abitazione a B__________
(a sua volta proprietà del marito).
Per il mantenimento di
moglie e figlia il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 1° novembre 2018 un
contributo alimentare in favore della prima di fr. 24 500.– mensili fino al 16° compleanno della figlia e di fr. 25 860.– mensili dopo di allora, così come
un contributo in favore della seconda di fr. 2610.– mensili fino al 16° compleanno
e di fr. 1250.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi, AP 1
essendo tenuto inoltre ad assumere le rette del collegio privato __________, la
cassa malati della figlia e ogni altra spesa straordinaria. Le spese
processuali di fr. 25 000.– sono
state poste per un quarto a carico del convenuto e per il resto a carico della
moglie, con obbligo di rifondere al marito fr. 10
780.– per ripetibili ridotte.
M. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 novembre 2020
nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo per quanto
attiene al diritto della moglie di usare le residenze secondarie a F__________
e a C__________ – di riformare la decisione impugnata nel senso di rifiutare all'istante
l'uso delle due residenze secondarie e di ridurre il contributo alimentare per lei
a fr. 18 237.– mensili dal 1° novembre
2018, deducendo l'eventuale contributo di accudimento per A__________. Egli postula
inoltre l'addebito di tutti gli oneri processuali alla moglie. Con decreto del
19 novembre 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo riguardante le abitazioni secondarie. Invitata a esprimersi
sull'appello, nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2020 AO 1 propone di
respingerlo.
N. Nel frattempo, il 6
novembre 2020, AP 1 ha promosso azione di divorzio (inc. DM.2020.282). La causa
si trova nella fase predibattimentale destinata allo scambio degli allegati
preliminari.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili
con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità
dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta al legale del convenuto il 30 ottobre 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Inoltrato il 9 novembre 2020 (data della raccomandata agli atti), il
ricorso è pertanto ricevibile.
2.
Al
memoriale AP 1 acclude due contratti di mandato a un'agenzia immobiliare (del 3
settembre 2020 e del 3 novembre 2020) per la locazione dell'attico a C__________,
uno scambio di posta elettronica del 2 e 4 novembre 2020 tra il conduttore __________
B__________ e la società S__________ SA che amministra l'appartamento, uno scambio
di messaggi Whatsapp del 30 ottobre 2020
tra i coniugi, un avviso di addebito del 5
novembre 2020 relativo a fr. 5000.– versati su un conto bancario
del convenuto per la loca-zione dell'attico e un esemplare della petizione di
divorzio, del 6 novembre 2020. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili
in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla
replica spontanea presentata dal marito stesso il 12 agosto 2020 al
memoriale conclusivo della moglie, tali documenti non potevano più essere
sottoposti al Pretore. Esibiti senza indugio in appello, essi sono quindi
ricevibili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2020
consid. 2 con riferimenti).
3.
Ove una procedura a
tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente allorché l'uno o l'altro
coniuge promuova – come in concreto (sopra, lett. M) – azione di divorzio, il
giudice a tutela dell'unione coniugale rimane competente per statuire sui
provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente
dal fatto che decida più tardi (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analogamente:
RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907 consid. 4; sentenza del Tribunale
federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; I CCA, sentenza inc.
11.2018.104
del 27 dicembre 2019 consid. 3). Inoltre le misure a tutela
dell'unione coniugale da lui emanate rimangono in vigore anche dopo che è stata
introdotta l'azione di divorzio, finché non siano modificate (art. 179 CC, cui
rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC).
Conclusa la procedura a
tutela dell'unione coniugale, compete al giudice dei provvedimenti cautelari
nella causa di stato decretare eventuali modifiche (art. 276 cpv. 2 CPC). La
giurisprudenza recente ha precisato nondimeno che qualora la decisione del
giudice a tutela dell'unione coniugale sia impugnata, nuove allegazioni
possono ancora essere fatte valere in appello a norma dell'art. 317 cpv. 1
CPC. L'appellante non deve essere rinviato in tal caso a far valere le nuove argomentazioni
in una procedura di modifica davanti al giudice dei provvedimenti cautelari nella
causa di stato. Spetta alla giurisdizione di appello, in circostanze del
genere, modificare eventualmente i provvedimenti adottati dal primo giudice
(DTF 143 III 42). Non solo: nuove allegazioni ammissibili giusta l'art. 317
cpv. 1 CPC, ma non addotte in un appello a tutela dell'unione coniugale, non
possono più essere fatte valere in una successiva procedura di modifica
(sentenza del Tribunale federale 5A_436/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4
seg., in: SJ 2021 I 230) e, quindi, neppure davanti al giudice dei
provvedimenti cautelari nella causa di stato. Ne segue che in concreto l'avvio
di una causa di divorzio da parte di AP 1 durante la procedura a tutela
dell'unione coniugale non incide sulla decisione che è chiamata a prendere questa Camera.
4.
Litigiosa è in primo
luogo, nella fattispecie, l'attribuzione in uso delle residenze secondarie a F__________
e a C__________. Il Pretore ha ricordato che AO 1 chiede di poter occupare la villa
a F__________ per cinque settimane durante le vacanze estive e l'attico a C__________
per quattro settimane durante le vacanze invernali, mentre il marito si oppone
a simili richieste. Accertata la propria competenza a statuire in materia, egli
ha ritenuto applicabili per analogia, visto il regolare uso di quelle
abitazioni da parte della famiglia, i criteri che disciplinano giusta l'art.
176.
cpv. 1 n. 2 CC l'attribuzione in uso di un alloggio coniugale. E siccome
nessuno dei due coniugi intende stabilirsi durevolmente a F__________ né a C__________,
egli ha deciso di alternare l'uso degli immobili, consentendo alla figlia di
continuare a trascorrere periodi analoghi di vacanza con i genitori in quelle residenze.
A AO 1 egli ha deciso così di concedere la villa a F__________ durante le
vacanze estive per due settimane, liberi i coniugi di concordare quali, mentre
in caso di disaccordo sarebbero spettate alla moglie le prime due settimane di
luglio 2021 e le ultime due l'anno successivo, e così via alternativamente per
gli anni a venire. L'attico di C__________ è stato attribuito alla moglie in
uso durante le vacanze invernali per una settimana, liberi i coniugi di
concordare quale, mentre in caso di disaccordo sarebbe spettata alla moglie la
settimana comprendente il Natale 2020 e l'anno successivo quella di Capodanno,
e così alternativamente per gli anni a venire (sentenza impugnata, pag. 8,
consid. D).
a) L'appellante si duole che dal 24 gennaio 2018 (data
dell'istanza a tutela dell'unione coniugale) la moglie, che già in
precedenza utilizzava in rare occasioni le due residenze secondarie (come hanno
confermato i testimoni M__________ S__________, A__________ M__________, P__________
B__________ e F__________ M__________), non ne ha più usufruito, sicché l'assetto
deciso dal Pretore stravolge una situazione in essere da tre anni e illuderebbe
la figlia circa una possibile riconciliazione dei genitori. Egli adduce poi di
avere locato a terzi l'appartamento di C__________ dal 27 novembre al 24
dicembre 2020 e di non poterlo pertanto mettere a disposizione della moglie
prima di allora. Lamenta altresì che in modo contraddittorio costei pretenda
l'uso delle residenze secondarie, mentre nelle motivazioni del memoriale
conclusivo essa esigeva la compensazione in denaro per il mancato uso,
postulando fr. 100 000.– annui per ‟trascorrere
periodi di ferie estiveˮ e fr. 5000.– mensili o
fr.
60.
000.– annui per residenze di vacanza di
analogo livello. Il convenuto definisce altresì incoerente l'operato del Pretore,
il quale nel decreto cautelare del 6 luglio 2018 aveva respinto la richiesta
della moglie, quest'ultima non avendo reso verosimili le condizioni per
applicare la protezione dell'alloggio coniugale a case di vacanza, mentre ora accoglie
la medesima richiesta senza che l'interessata abbia precisato alcunché. Egli
sostiene che solo il giudice dei provvedimenti cautelari in una causa di
divorzio può disciplinare l'uso di abitazioni secondarie, sempre che soccorrano
analogicamente le premesse per l'attribuzione di un alloggio coniugale, ma in
concreto AO 1 non vanta alcun legame di vicinanza con quelle abitazioni né provvede
alla loro manutenzione. Anzi, se mai ha danneggiato le case di P__________ e B__________.
Inoltre il convenuto invoca una corretta ponderazione d'interessi, affermando
di essere il proprietario e di essersi sempre occupato egli medesimo degli
immobili (appello, punto 7 lett. b). A suo parere, limitando il tempo che egli
può trascorrere nelle sue residenze e decidendone l'uso alternato, il Pretore
ha finanche statuito ultra petita.
Per
quanto riguarda la villa a F__________, l'appellante soggiunge che la decisione
del Pretore non può nemmeno essere eseguita, non adempiendo essa le condizioni
previste dall'art. 64 della legge n. 218/1995 concernente il diritto
internazionale privato italiano per il riconoscimento di sentenze estere. Egli
fa valere che tale decisione non è passata in giudicato, contrasta con un
provvedimento emesso dal Tribunale di L__________, il quale ha accertato che AO
1.
non ha diritti di natura possessoria sulla villa, è contraria all'ordine
pubblico, non trovando alcun equivalente nel diritto italiano, e viola l'art.
42.
cpv. 2 della Costituzione italiana, poiché attribuisce alla moglie un
diritto reale sull'immobile senza limiti di tempo, compromettendo il diritto di
proprietà di lui. Anche la Convenzione di Lugano – prosegue l'appellante –
dispone che, per essere riconosciuta, una sentenza non dev'essere contraria a
un'altra decisione e non deve offendere l'ordine pubblico, sicché alla
decisione del Pretore egli dichiara di potersi opporre anche valendosi
dell'art. 39 CLug.
b) Dovendosi
attribuire l'uso di abitazioni secondarie regolarmente usate dai coniugi prima
della separazione, si applica per analogia l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC
riguardante l'attribu-
zione
dell'abitazione coniugale e delle suppellettili domesti-
che (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 431 n. 675a; de Weck-Immelé in: Bohnet/Guillod
[curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 179 ad art.
176.
CC; Six, Eheschutz, 2ª edizione,
pag. 163 n. 2.186a; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.81 del 20
luglio 2020 consid. 2b). Contrariamente all'opinione del convenuto, ciò vale
anche per il giudice a tutela dell'unione coniugale e non solo per il giudice
dei provvedimenti cautelare in una causa di stato (sentenza del Tribunale
federale 5A_198/2012 del 24 agosto 2012 consid. 6.3, citata dallo stesso
appellante). A tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti
all'uso della residenza secondaria, valutando le esigenze dell'uno e quelle
dell'altro. Nell'ambito del suo potere d'apprezzamento egli può prevedere anche
un uso alternato dell'immobile (de Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, code annoté,
Losanna 2013, n. 1.191 ad art. 176).
c) Sostiene
l'appellante che dopo l'introduzione dell'istanza a protezione dell'unione
coniugale la moglie non ha più usato né la villa a F__________ né l'attico di C__________.
Sta di fatto che dinanzi al Pretore il convenuto medesimo ha ammesso come
durante la vita in comune le due residenze secondarie fossero adoperate dalla
famiglia, l'una tutto il mese di luglio e l'altra durante le vacanze di Natale
(osservazioni del 21 febbraio 2018, pag. 12 e 13; deposizione di AP 1: verbale
del 10 luglio 2019, pag. 6: ‟le nostre vacanze ricorrenti erano le
seguenti: circa 10 giorni a C__________ d'inverno, saltuariamente una settimana
a Pasqua, tutto il mese di luglio a F__________ e circa tre settimane ad
agostoˮ). L'uso stagionale dei due stabili rientrava pertanto nel tenore
di vita della moglie prima della separazione, né l'appellante adombra interessi
prevalenti che imporrebbero una regolamentazione diversa. Certo, dopo il
24.
gennaio 2018 l'istante non ha più usufruito delle due residenze, ma
solo perché l'appellante l'ha impedito (duplica cautelare, pag. 3, in cui il
convenuto riconosce di avere impedito l'uso della villa a F__________; verbale
del 15 ottobre 2018 in cui la moglie dichiara di essere stata costretta ad
andarsene dalla villa a F__________). Quanto alla locazione a terzi dell'appartamento
a C__________ dal 27 novembre al 24 dicembre 2020, tale periodo è ormai
trascorso, sicché l'argomento è superato.
d) Il
convenuto adduce che riconoscere in uso le residenze secondarie alla moglie indurrebbe
la figlia a illudersi circa una riconciliazione dei genitori. Dagli atti emerge
tuttavia come dopo tre anni di separazione la figlia sia ben consapevole del
dissidio coniugale (rapporto di ascolto, pag. 4: ‟in grado di comprendere
lo stato della relazione genitorialeˮ). Del resto, essa trascorre le
vacanze con il padre e la nuova compagna di lui, come lo stesso convenuto
ammette (appello, pag. 11 in alto). A 15 anni compiuti A__________ possiede inoltre
la maturità necessaria per comprendere la situazione. E non si vede come l'uso
delle note abitazioni da parte della sola moglie per un lasso di tempo limitato
a qualche settimana possa confonderla.
e) Riguardo
all'asserita contraddittorietà dell'istante, la quale nel memoriale conclusivo esigeva
l'uso delle residenze secondarie, mentre nelle motivazioni pretendeva
unicamente la compensazione in denaro per il mancato uso, in realtà la
richiesta principale della moglie volta a ottenere l'uso temporaneo delle residenze
secondarie è sempre stata chiara sin dalla petizione (pag. 18) e dalla replica
(pag. 39). Che nel memoriale conclusivo AO 1 abbia aggiunto una domanda
subordinata nell'eventualità in cui le fosse stato negato l'uso alternato
delle residenze nulla muta. E che la pretesa di fr. 15 000.– mensili per il soggiorno in altre abitazioni e residenze
secondarie fosse meramente subordinata emerge univoca dallo stesso memoriale
conclusivo, tant'è che l'importo è aggregato in via di subordine alla richiesta
di contributo alimentare (pag. 26 lett. c e
27.
lett. e, pag. 37 in fondo). Onde, per finire, l'inconsistenza
dell'argomento ricorsuale.
f) L'appellante
non può essere seguito nemmeno laddove rimprovera al Pretore
di essersi
mostrato incoerente per avere rifiutato all'istante l'uso delle due abitazioni di
vacanza nel decreto cautelare del 6 luglio 2018, non avendo l'interessata reso
verosimili le condizioni per applicare la protezione dell'alloggio coniugale a
residenze secondarie, e accogliere ora la richiesta senza alcuna precisazione
da parte di lei. Il convenuto dimentica infatti che al decreto cautelare del 6
luglio 2018 ha fatto seguito quanto egli medesimo ha confermato all'udienza
del 10 luglio 2019, ovvero – ciò che la moglie non aveva sostanziato – che durante
la comunione domestica le due abitazioni erano abitualmente usate dalla
famiglia per le ferie estive e invernali (sopra, consid. c). L'uso di tali
immobili rientrava perciò nel tenore di vita dell'istante (e della figlia). L'argomento
del convenuto, stando al quale la moglie non ha reso sufficientemente
verosimili i criteri per attribuirle l'uso temporaneo delle residenze
secondarie, cade di conseguenza nel vuoto.
g) A
parere dell'appellante non si giustifica di concedere l'uso delle due
abitazioni alla moglie anche perché essa danneggerebbe gli stabili. Se non che,
il timore del convenuto riguarda tutt'al più l'abitazione coniugale di P__________
e la casa di B__________. Egli non pretende che l'istante abbia mai danneggiato
le due residenze secondarie in questione. Circa il legame di vicinanza, non si
vede perché a un coniuge dovrebbe attribuirsi l'uso temporaneo di una casa di
vacanza solo ove questa sia vicina al domicilio di lui. È vero invece che in
concreto l'appellante provvede alla manutenzione dei due alloggi e ne è il
legittimo proprietario. Non è una ragione tuttavia per impedirne l'uso sull'arco
di qualche settimana alla moglie. Nell'ambito di una corretta ponderazione dei
contrapposti interessi dei coniugi la sentenza impugnata resiste quindi alla
critica. Nemmeno si può affermare poi che il Pretore si sia sospinto ultra
petita, ove appena si consideri che nel memoriale conclusivo (pag. 39, n.
1.4) AO 1 chiedeva di poter utilizzare la casa a F__________ ‟per le
vacanze estive (durante 5 settimane nei mesi di luglio e agosto, da concordare
con il marito)” e quella a C__________ “per le vacanze invernali (durante 4
settimane nei mesi di dicembre e gennaio, da concordare con il marito)ˮ.
Anche al proposito l'appello denota così la sua infondatezza.
h) Infine
l'appellante allega che la sentenza del Pretore non può essere riconosciuta in
Italia per quanto riguarda la villa a F__________ (provincia di L__________). A
un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione
dell'unione coniugale i presupposti dell'art. 64 della citata legge italiana n.
218/1995 concernente il diritto internazionale privato risultano nondimeno
adempiuti. In particolare, il giudice svizzero era competente per statuire
anche sull'uso dell'immobile all'estero (art. 46 LDIP, applicabile per analogia
alla protezione dell'unione coniugale) e la sua sentenza passa in giudicato
con la notifica della presente decisione (DTF 146 III 284). Circa il preteso contrasto
con la menzionata sentenza del Tribunale di L__________, quella lite si
riferiva a rapporti di proprietà che la decisione del Pretore lascia intatti. Né
si comprende come l'attribuzione in uso temporaneo al-l'istante dell'immobile a
F__________ possa ledere l'ordine pubblico o la Costituzione italiana, giacché
– contrariamente a quel che assume il convenuto – tale decisione non conferisce
all'interessata alcun diritto reale. Quanto alla Convenzione di Lugano, lo
stesso appellante la definisce inapplicabile
a misure protettrici dell'unione coniugale, se non per prestazioni di
mantenimento (DTF 142 III 469 consid. 4.2.1, 119
II 167 consid. 4b). Non si comprende dunque perché l'istante dovrebbe
valersene allo scopo di far riconoscere la sentenza impugnata. Anche su questo
punto l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.
5.
Controverso
è inoltre, nella fattispecie, il contributo alimentare per la moglie. Nella
sentenza impugnata il Pretore, accertato che le parti concordavano sul
principio di fissare i contributi di mantenimento in base al metodo di calcolo
fondato sul dispendio effettivo, ha ritenuto corretta l'applicazione di tale
criterio, date le condizioni particolarmente agiate in cui versa la famiglia (consid. F,
pag. 11 in fondo). Ciò posto, egli ha rinunciato a determinare le entrate di AP
1, rilevando che, tassato globalmente nel 2016 in base a un dispendio di fr. 609 500.– annui e a una sostanza immobiliare di fr.
3.
448 702.–, egli non ha ‟mai adombrato difficoltà nel far fronte al mantenimento
della moglieˮ (pag. 16 in fine). Il
primo giudice non ha ritenuto necessario nemmeno calcolare il fabbisogno
effettivo del convenuto, limitandosi a definire ‟non inverosimileˮ
quanto figurava nel memoriale conclusivo di lui (fr. 29 110.90
mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio a P__________ fr. 6148.90,
costo dell'alloggio a B__________ fr. 1659.50, costo dell'alloggio a C__________
fr. 1573.30, costo dell'alloggio a F__________ fr. 1563.30, costi
del personale domestico fr. 5977.20, premio della cassa malati fr. 519.50,
franchigia fr. 208.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.15, ‟assicurazione RC, casco e targhe autoˮ fr.
673.–, assicurazione oggetti d'arte fr. 942.60, spese di
lavanderia, ‟½ del totaleˮ fr. 52.10, spese per il cane fr. 180.–,
‟carte di creditoˮ fr. 4740.–, vacanze fr. 3500.–: sentenza
impugnata, pag. 16 in fondo).
Riguardo
a AO 1, il Pretore ha constatato ch'essa non ha redditi e ha determinato il fabbisogno
effettivo di lei in fr. 25 860.– mensili: vitto “e spese correntiˮ fr. 1785.–, locazione fr. 4585.–, premio della cassa malati e
franchigia fr. 745.25, spese mediche fr. 1000.–, contributi AVS fr. 398.–,
aiuto domestico fr. 3000.–, spese per i cavalli fr. 4020.–, spese d'automobile fr. 1480.– (imposta di circolazione fr.
136.–, assicurazione contro la responsabilità
civile fr. 372.20, carburante e manutenzione del veicolo fr. 583.–,
pedaggi autostradali all'estero fr. 350.–, vignetta
autostradale fr. 40.–), spese telefoniche fr. 290.–, spese di
lavanderia ‟½ del totaleˮ fr. 52.10, vacanze fr. 3500.–, onere fiscale
fr. 5000.– (sentenza impugnata, consid F, pag. 11 a 16).
Quanto
alla figlia, il primo giudice ne ha stabilito il fabbisogno in denaro in fr. 2500.–
mensili sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento profes-sionale del Canton Zurigo (tabella 2020), adattando
il costo dell'alloggio (un sesto della pigione della madre, data la custodia parentale
alternata), deducendo il premio della cassa malati (di cui si fa carico il convenuto)
e aumentando del 25% l'importo così ottenuto, viste le condizioni particolarmente
favorevoli in
cui
versa la famiglia. Al convenuto il Pretore ha imposto poi il pagamento della
retta del collegio privato __________ e di ogni altra spesa straordinaria. Trattandosi
di custodia alternata, egli ha stabilito pertanto che a AO 1 spetta, per la
figlia, un contributo di mantenimento pari alla metà del fabbisogno in denaro,
ovvero fr. 1250.– mensili. Fino al 16° compleanno di A__________ egli ha
riconosciuto inoltre all'attrice un contributo di accudimento di fr. 1360.– mensili (sentenza impugnata, consid.
E, pag. 9 a 11).
In
definitiva, tenuto conto di quanto precede, il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal
1° novembre 2018 un
contributo
alimentare per la moglie di fr. 24 500.– mensili fino al 16° compleanno di A__________ (il
fabbisogno effettivo, meno il contributo di accudimento di fr. 1360.– mensili) e
di fr. 25 860.– mensili dopo di
allora (il fabbisogno effettivo), come pure un contributo alimentare per A__________
di fr. 2610.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 1250.– mensili dopo di
allora (assegni familiari compresi), più la
retta del collegio privato __________, il premio della cassa malati e
ogni altra spesa relativa alla figlia.
6.
L'appellante
chiede di ridurre il fabbisogno effettivo di AO 1 dai fr. 25 860.– mensili accertati dal Pretore a fr. 18 236.95 mensili. Le voci litigiose vanno esaminate
singolarmente, nell'ordine in cui sono censurate dal convenuto.
a) Per
quanto attiene alle vacanze, l'appellante adduce che il Pretore ha riconosciuto
alla moglie per i soggiorni di sua pertinenza nella villa a F__________ (due
settimane) e nell'appartamento a C__________
(una settimana) fr. 262.30 mensili complessivi, visto che per le altre
vacanze rimangono a disposizione fr. 3237.70 mensili. L'argomento non ha
portata pratica, giacché per le vacanze il Pretore ha inserito nel fabbisogno
effettivo dell'istante una somma fissa di fr. 3500.– mensili che l'appellante
non discute. In proposito non soccorre dunque diffondersi.
b) Il
convenuto lamenta che per le spese mediche non coperte dalla cassa malati il
primo giudice abbia riconosciuto nel fab-bisogno effettivo dell'istante una spesa
di fr. 1000.– mensili anziché i fr. 58.35 mensili da lui riconosciuti. Il
Pretore si è riferito a un conteggio della cassa malati, verosimilmente
semestrale (doc. OOOO), dal quale risultano spese non coperte di fr. 1887.60.
Ha confermato così la cifra di fr. 1000.– mensili stimata nel decreto cautelare
del 2 novembre 2018 (sentenza impugnata, pag. 13 in basso). L'appellante obietta
che il plico doc. OOOO, confuso e illeggibile, non rende verosimili i costi
sopportati dalla moglie per spese non coperte, da lui sempre contestati. Sottolinea
che per legge, pur con una franchigia di fr. 2500.– annui, la percentuale annua
massima di partecipazione alle spese è di fr. 700.– per adulto, i quali
suddivisi su 12 mesi danno un massimo di fr. 58.35 mensili.
La
censura è parzialmente fondata. Nel fabbisogno effettivo dell'interessata il
Pretore ha incluso difatti un premio della cassa malati di fr. 536.90 mensili,
più fr. 208.35 mensili di franchigia (fr. 2500.– annui), per complessivi fr.
745.25
mensili (sentenza impugnata, pag. 13 nel mezzo). A ciò egli ha aggiunto
fr. 1000.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati. Come
egli abbia desunto dal doc. OOOO una partecipazione ai costi di fr. 1000.–
mensili non è chiaro. Contrariamente a quanto reputa il convenuto, tale importo
comprende non solo la partecipazione massima ai costi di fr. 700.– annui per
adulto prevista dalla copertura obbligatoria (‹///C:/Users/T132555/Downloads/faq-kostenbeteiligung.
pdf›), bensì ogni spesa medica non coperta dall'assicurazione sanitaria. Ora,
che il citato conteggio del giugno 2018, dal quale risultano costi non coperti per
fr. 1887.50, sia semestrale è verosimile. In tal caso però occorreva
moltiplicare l'importo per due e suddividerlo su dodici mesi. E tale importo
comprende già la franchigia che il Pretore ha riconosciuto separatamente (“cassa
malati e franchigiaˮ: pag. 13 a metà). Ne segue che, tolta la franchigia (fr.
1250.– semestrali), in concreto rimangono fr. 637.50.– semestrali (i soli
resi verosimili), pari a fr. 106.25 mensili.
c) Nel
fabbisogno effettivo di AO 1 il Pretore ha inserito una spesa di fr. 4020.–
mensili per due cavalli destinati all'impiego agonistico, somma che il marito chiede
di ridurre a fr. 3450.– mensili. Il Pretore ha riconosciuto il costo del maneggio ‟__________ˮ a B__________, di € 1800.– mensili (fr. 1945.– mensili), cui ha
aggiunto le spese risultanti dal doc. ZZZ, os-sia: € 3105.– in febbraio, €
1260.– in marzo, € 580.– in aprile, € 1605.– in maggio, € 1380.– in giugno,
€ 850.– in luglio, € 2861.– in agosto, € 2516.16 in settembre, € 4115.– in
ottobre, € 1756.– in novembre e € 1120.– in dicembre del 2017, per una media di
complessivi € 1922.56 mensili (fr. 2075.– arrotondati al cambio di 1.08), onde
un totale di fr. 4020.– mensili (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). L'appellante
invoca i doc. WW e 41, che attesterebbero una spesa non superiore a fr. 3450.–
mensili, affermando di avere sempre contestato il conteggio doc. ZZZ redatto
dalla moglie.
La
censura è ai limiti della ricevibilità. Il Pretore ha conteggiato spese precise,
esponendo un calcolo particolareggiato, mentre il convenuto si limita a invocare
genericamente il doc. 41 e il doc. WW. Se non che, quest'ultimo plico non
fa che confermare il calcolo del Pretore. Per il resto l'appellante non
contesta che il primo giudice potesse fondarsi su dati del 2017, ultimo anno
prima dell'istanza di misure a tutela del-l'unione coniugale, tant'è che il
doc. 41 elenca spese dal 4 dicembre 2015 al 6 dicembre 2016. Quanto al
plico doc. WW, cui l'interessato fa vago riferimento senza indicare le spese
che giustifichino quanto egli sostiene, non è dato di capire come egli giunga
alla cifra di fr. 3450.– mensili. Quel plico contiene per lo più gli
stessi documenti cui si richiama il plico doc. ZZZ redatto dalla moglie.
Si
aggiunga che i costi mensili accertati dal Pretore, oltre che trovare riscontro
nel plico doc. ZZZ, trovano conferma nel doc. WW. La spesa per il maneggio
‟__________ˮ di B__________, di € 1800.–, figura sia negli elenchi dei costi
mensili del plico doc. WW (febbraio n. 3, marzo n. 4, aprile n. 7, maggio n. 8,
giugno n. 10, luglio n. 12, agosto n. 13, settembre n. 16, ottobre n. 19,
novembre n. 23, dicembre n. 26, gennaio n. 30) sia nel plico doc. ZZZ (febbraio
n. 5, marzo n. 8, aprile n. 11, maggio n. 14, giugno n. 16, luglio n. 18,
agosto n. 20, settembre n. 22, ottobre n. 26, novembre n. 30, dicembre n. 35,
gennaio n. 39). Anche gli importi mensili considerati dal Pretore oltre ai
citati € 1800.– trovano riscontro sia nel plico doc. ZZZ sia nel plico
doc. WW: € 3105.– per febbraio (€ 4905.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 5 e
doc. WW n. 3]), € 1260.– per marzo (€ 3060.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 8 e doc. WWW n. 4]), € 580.– per aprile (€ 2380.– meno
€ 1800.– [doc. ZZZ n. 11 e doc. WW n. 7]), € 1605.– per maggio (€ 3405.–
meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 14 e doc. WW n. 9]), € 1380.– per giugno (€
3180.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 16 e doc. WW n. 10]), € 850.– per luglio
(€ 2650.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 18 e doc. WW n. 12]), € 2861.– per
agosto (€ 4661.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 20 doc. WW n. 14]), € 2516.16
per settembre (€ 3610.– più € 473.39 più € 232.77 meno € 1800.– [doc. ZZZ
n. 22, 24 e 27 e doc. WW n. 16, 18 e 20]), € 4115.– per ottobre (€ 3695.– più €
2220.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 25, 26 e 28 e doc. WW n. 19 e 21]), € 1756.–
per novembre (€ 3556.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 30 e doc. WW n. 23]) e €
1120.– per dicembre (€ 2920.– meno € 1800.– [doc. ZZZ n. 35 e doc. WW n.
26]). A un sommario esame la stima del primo giudice risulta dunque
condivisibile.
d) Per
l'aiuto domestico il Pretore ha incluso nel fabbisogno effettivo di AO 1 una
stima di fr. 3000.– mensili che l'appellante chiede di stralciare. Il primo
giudice ha motivato la decisione con l'argomento che durante la vita in comune i coniugi spendevano per aiuti domestici circa
fr. 6000.– mensili e ha respinto l'obiezione del marito, stando al quale
la moglie non ha più assunto alcun collaboratore dopo la separazione (sentenza
impugnata, pag. 15 in alto). Per l'appellante il fatto che durante la comunione
domestica i coniugi spendessero per fr. 6000.– mensili per ausiliari incaricati
di occuparsi anche degli uffici di lui e dell'abitazione dei suoi genitori ancora
non significa che l'istante incorra in costi analoghi da quando abita a __________.
Nel
fabbisogno effettivo di un coniuge devono figurare solo esborsi reali, non potenziali
(sentenza del Tribunale federale 5A_665/2020 dell'8 luglio 2021 consid. 3.1. 3
con rinvii; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c). Che in concreto AO 1
desideri assumere un aiuto domestico con costi mensili fissi è verosimile, ma essa
medesima ammette di non averne modo, non sapendo nemmeno dove alloggiarlo (verbale del 10 luglio 2019, pag. 3).
Non si disconosce che per l'aiuto domestico il Pretore aveva riconosciuto
all'istante, nel decreto cautelare del 2 novembre 2018, una spesa di
fr. 3000.– mensili, tuttavia a quel momento AO 1 non si era ancora trasferita a
__________, ciò che è avvenuto solo il 3 dicembre successivo. Per il mese di novembre
2018.
(decorrenza dell'assetto fissato nella decisione impugnata) la spesa può
quindi essere riconosciuta, ma non oltre, poiché dopo di allora la stima del
Pretore assume mero carattere virtuale e non può più trovare posto in un
fabbisogno effettivo. Per converso va tolta dal fabbisogno effettivo
dell'istante, limitatamente al novembre del 2018, la locazione di fr. 4585.–, che è cominciata a
decorrere solo nel dicembre seguente.
e) Quanto
alle spese d'automobile, l'appellante eccepisce che il costo della vignetta
autostradale (fr. 40.– annui) è già com-preso nella posta ‟benzina e
manutenzioneˮ di fr. 583.– men-sili da lui riconosciuta (doc. 67) e va
tolto perciò dal fabbiso-gno effettivo della moglie. A ragione egli fa valere in effetti che il costo della
vignetta è di fr. 40.– annui e non di fr. 40.– mensili (sentenza impugnata,
pag. 15 in fondo). Il convenuto non può essere seguito invece quando
pretende che il costo della vignetta sia già compreso nei fr. 583.– mensili da
lui riconosciuti, giacché il doc. 67 da lui invocato si limita a stimare il
consumo di carburante annuo e non contempla quell'esborso. Dalle spese
d'automobile riconosciute dal Pretore (fr. 1480.– mensili complessivi: sentenza
impugnata, pag. 16 in alto) vanno tolti così fr. 40.– e aggiunti fr. 3.40
mensili.
f) Il
Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante oneri fiscali per
fr. 5000.– mensili stimati in base ai contributi alimentari fissati nella
sentenza (pag. 16). Il convenuto riconosce unicamente fr. 3350.– mensili. Sostiene
che, pur senza vagliare la dichiarazione fiscale 2018 della moglie e il parere
dello Studio __________ SA da lei prodotto con il memoriale conclusivo, AO 1
percepisce contributi alimentari per fr. 210 000.– annui (arrotondati), ma beneficia della deduzione AVS
di fr. 4776.–, della deduzione per oneri
assicurativi e capitali al risparmio di fr. 5200.–, della deduzione per
spese di malattia di fr. 8924.– e della deduzione di fr. 11 100.– per il contributo in
favore della figlia, sicché il suo reddito imponibile non eccede fr. 180 000.– annui. Ne
discendono oneri fiscali per
complessivi di fr. 3350.– mensili (fr. 17 228.35 annui di l'imposta cantonale, fr. 13 265.85 annui di imposta
comunale e fr. 9710.90 annui di IFD).
Il
fabbisogno effettivo della moglie si riduce, dopo quanto si è visto, a fr. 15 570.– mensili (senza le
imposte), al quale occorre ancora aggiungere
a fini fiscali il contributo per la figlia di
fr. 1250.– mensili e il contributo di accudimento di fr. 1360.– mensili
non contestato dall'appellante. Le entrate di lei si attestano così attorno a
fr. 220 000.– annui. Da queste va
tolta l'usuale deduzione per gli “oneri
assicurativi” di fr. 5200.– annui (fr. 1700.– per l'imposta federale), nei quali è
inclusa la deduzione per spese di malattia (‹https://www.4.ti.ch/fileadmin/
DFE/DC/DOC-IPF/2020/Istruzioni_PF. pdf›, pag. 26), la deduzione per il
contributo volontario AVS che essa sembra effettivamente versare alla cassa
(doc. OOOO) (art. 32 lett. d LT e art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD) e la deduzione
per la figlia (fr. 11 100.– a norma dell'art. 34a
LT, fr. 6500.– a norma dell'art. 35a LIFD). Benché la custodia
parentale sia alternata, infatti, la deduzione spetta alla moglie, la quale riceve
il con-tributo alimentare per la figlia (‹https://www4.ti.ch/fileadmin/
DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2020 _18_Allegato.pdf›, pag. 18). A un sommario esame
risulta in tal modo un imponibile di fr. 200 000.–
annui per l'imposta cantonale e comunale,
rispettivamente di fr. 210 000.– per l'imposta federale diretta. L'onere
tributario può valutarsi di conseguenza in complessivi fr. 54 000.– annui arrotondati (calcolatore d'imposta in: ‹www4.ti. ch/DFE/DC›, Comune di Lugano),
ossia circa fr. 4500.– mensili. La stima del Pretore deve perciò essere
ridotta di conseguenza.
g) Se
ne conclude che il fabbisogno effettivo di AO 1 va stabilito, a un sommario
esame come quello preposto all'emanazione di misure a protezione dell'unione
coniugale e con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza,
in fr. 19 840.– mensili dal 1° al 30
novembre 2018 e in fr. 21 430.– mensili dal 1° dicembre successivo (trasferimento da __________ a __________:
sopra, lett. d). E siccome l'attrice non ha alcun reddito, il contributo
alimentare in suo favore corrisponde a tale somma (circostanza non contestata
dall'appellante). Ne segue che l'appello merita accoglimento entro tali
limiti. Quanto al convenuto,
egli non ha mai messo in dubbio di poter contare
su un margine disponibile che gli permetta di elargire il contributo. E non
allega una tesi del genere nemmeno in questa sede.
È
vero che fino ai 16 anni di A__________ il Pretore ha dedotto dal fabbisogno
effettivo dell'attrice un contributo di accudimento per la figlia, da lui
calcolato in fr. 1360.– mensili. È altrettanto vero tuttavia che tale
contributo di accudimento è stato incluso nel fabbisogno complessivo della
figlia e fa parte del contributo alimentare per A__________ (non contestato) da
corrispondere alla moglie. Sta di fatto che l'operazione si esaurisce in una
partita di giro, poiché AO 1 si vede dedurre il contributo di accudimento dal
fabbisogno effettivo (poiché grazie al contributo di mantenimento essa si vede già
assicurare non solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo o il minimo
esistenziale del diritto di famiglia, bensì l'intero fabbisogno effettivo).
Lasciando dunque il contributo di accudimento incluso nel contributo alimentare
per la figlia, il fabbi-sogno effettivo dell'attrice risulta di fr. 18 485.– nel novembre del
2018, di fr. 20
070.–
mensili dal 1° dicembre 2018 al 15 lu-glio
2022.
(16° compleanno di A__________) e di fr. 21 430.– mensili dal 16
luglio 2022 in poi. L'appello merita accoglimento entro tali limiti.
7.
In
tre sentenze recenti, successive alla decisione del Pretore, il Tribunale federale
ha nel frattempo mutato giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i
contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è,
d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza
registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli nella
proporzione di due a uno (DTF 147 III 265,
147.
III 293, 147 II 301). Il metodo di calcolo “abituale” fondato sul
riparto a metà dell'eccedenza (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a, I-2015 pag.
881.
consid. b) è stato abbandonato. Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio
effettivo dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), cui ha fatto capo il
Pretore nella sentenza impugnata, esso rimane attuale, ma solo nel caso di
redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a
due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente di riscuotere contributi
alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita
sostenuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3).
Il livello di vita cui un coniuge può aspirare è invero l'ultimo raggiunto
prima della separazione, non un livello più elevato. Per gli alti redditi il
metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a una ridistribuzione
del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni
(cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).
8.
Nel
sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni mem-bro della famiglia è
definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in
Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei
fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del
28.
agosto 2009 pag. 6292 segg.). Il minimo
esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un
genitore affidatario di fr. 1350.– mensili. In caso di custodia alternata la
differenza di fr. 150.– mensili va suddivisa in proporzione al tempo che il
figlio trascorre con l'uno e con l'altro genitore (Winkler in: Kren Kostkiewicz/Vogt, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª edizione, n. 27 e 33 ad art.
93).
Al
minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiungono, se le condizioni della
famiglia ciò permettono, i costi effettivi dell'allog-gio (e non solo quelli
previsti dal diritto esecutivo), un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione,
un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio
l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità
per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria),
le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza
professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti
durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o
di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento
ipotecario) e le imposte, come pure gli eventuali contributi di mantenimento a
figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo
“allargato” o “del diritto di famiglia”). Non fanno parte del minimo esistenziale
del diritto esecutivo né del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di
famiglia”, invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come
viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da
ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020
consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a
6d).
Quanto al minimo esistenziale del diritto
esecutivo riguardante figli minorenni, esso è di fr. 400.– mensili fino
ai 10 anni e di fr. 600.– mensili dai 10 anni in su. A tale minimo si
aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della cassa
malati, i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche, le possibili
spese di trasferta e una quota delle imposte che gravano sul genitore
affidadario, come pure un contributo di accudimento destinato a garantire a quel
genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo (da ultimo:
sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020
consid. 7.2 con rinvii).
9.
Volendo
applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre accertare
perciò i redditi di entrambi i coniugi e ridefinire il fabbisogno dei singoli
membri della famiglia secondo i criteri testé illustrati, come si vedrà in
appresso. Senza dimenticare che in concreto i coniugi hanno la custodia
alternata della figlia al 50%, una settimana ciascuno.
a) Circa
i redditi del marito gli atti sono laconici, per quanto AO 1 abbia tentato di
far luce su tali entrate.
Cittadino
italiano, AP 1 è attivo nel commercio di
prodotti di lusso, ma non esercita attività
lucrativa in Svizzera. È tassato globalmente, cioè in base al tenore di vita suo
e
delle persone cui egli provvede in Svizzera e all’estero (art. 13 cpv. 3 LT),
per un dispendio annuo di fr. 609 500.– (fr. 50 790.– mensili) e
una sostanza immobiliare di complessivi fr. 3 448 702.– (doc. 56: informazioni dell'Ufficio
giuridico di Bellinzona, del 15 novembre 2018). Nel memoriale conclusivo
davanti al Pretore egli aveva dichiarato nondimeno un dispendio di fr. 64 435.– mensili (pag. 32),
a un sommario esame del tutto verosimile, per finanziare il quale egli deve
disporre almeno di redditi equivalenti. Ai fini del giudizio non rimane pertanto
che fondarsi su tale importo. Non è contestato invece che, come detto, AO 1 non
consegue alcun reddito. Le uniche entrate
familiari sono così gli introiti del marito.
b) Per
quanto concerne i fabbisogni minimi del diritto di famiglia, quello di AP 1
comprende il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
al 50% (fr. 1275.– mensili: sopra, consid. 8 in principio), il costo
dell'alloggio a __________ (fr. 5535.– mensili, pari a fr. 6148.90 meno la
quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, di cui egli ha la custodia
alternata, ovvero la metà
del 20%
secondo l'attuale orientamento della dottrina (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll,
Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November
2020.
i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260), il premio della
cassa malati (fr. 519.50), la relativa franchigia (fr. 208.35
mensili), un forfait per le spese di telefonia e di comunicazione
(fr. 150.– mensili), il premio dell'assicurazione economia domestica (fr. 23.15
mensili), le spese d'automobile
verosimilmente destinate
all'esercizio della professione (fr. 673.– mensili), l'assicurazione di
oggetti d'arte (fr. 942.60 mensili) e l'onere fiscale (stimabile in fr. 12 000.– mensili rispetto
agli effettivi fr. 15 000.–, l'uscita della moglie dall'economia domestica comportando un
presumibile calo del tenore di vita: art. 13 cpv. 3 LT). Ne segue un fabbisogno
minimo “allargato” di fr. 21 325.– mensili.
c) Relativamente
a AO 1, il suo fabbisogno minimo del diritto di famiglia include il minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario al 50% (fr. 1275.–
mensili, come quello del marito), la pigione dell'alloggio a __________ (fr.
4950.– mensili, pari a fr. 5445.– meno la quota già compresa nel
fabbisogno in denaro della figlia, di cui essa ha la custodia alternata, ovvero
la metà del 20%, come per il marito), il premio della cassa malati con la
franchigia (fr. 745.25 mensili), le spese mediche non coperte dalla cassa
malati (fr. 106.25 mensili), un forfait per le spese di telefonia e di
comunicazione (fr. 150.– mensili), i contributi AVS (fr. 398.– mensili),
un forfait per l'uso dei mezzi pubblici (fr. 55.50, pari a un abbonamento
"arcobaleno” di due zone) e l'onere fiscale (presumibili fr. 4000.–
mensili, imponibile essendo anche il contributo alimentare per la figlia). Ne discende
un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 11 680.– mensili dal 1° dicembre 2018 in poi. Per il mese di
novembre 2018 il fabbisogno minimo “allargato” si limita a fr. 6730.– (nessun
costo dell'alloggio).
d) Il
minimo esistenziale del diritto esecutivo che riguarda A__________ ammonta a
fr. 600.– mensili fino ai 18 anni, cui si aggiunge una partecipazione al costo dell'alloggio dei genitori (fr. 1160.–
mensili, pari al 20% complessivo), il premio della cassa malati (fr. 120.–
mensili: doc. 77), la retta del collegio privato __________ (circa fr. 3750.–
mensili: doc. SS), un forfait per l'uso dei mezzi pubblici (fr. 55.50, pari a
un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e una quota delle imposte che gravano sul
contributo di mantenimento in suo favore percepito dalla madre (fr. 500.– stimati).
Non risulta invece che i genitori riscuotano assegni familiari o che ne possano
riscuotere, nessuno dei due esercitando un'attività lucrativa in Svizzera. Quanto
al contributo di accudimento fissato dal Pretore in fr. 1360.– mensili (il 10%
del fabbisogno minimo del diritto di famiglia, da lui calcolato in fr. 13 586.45 mensili: sentenza
impugnata: pag. 10 in fondo), esso andrebbe ricondotto a fr. 1220.– mensili (il
10% del fabbisogno minimo “allargato” accertato nel consid. c), ma in proposito
non conviene attardarsi, giacché qualunque cifra si fissi al riguardo, essa
andrà dedotta – come ha fatto il Pretore – dalla spettanza della moglie. Ciò
posto, il fabbisogno complessivo della figlia (fabbisogno in denaro e
contributo di accudimento) risulta di fr. 6185.– mensili.
e) Da
quanto precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare:
Dal 1° al 30 novembre
2018.
reddito
del marito fr. 64 435.– mensili
reddito
della moglie _______–.–
fr.
64.
435.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 21 325.– mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 6 730.– mensili
fabbisogno
complessivo della figlia fr. 6
185.– mensili
fr.
34.
240.– mensili
eccedenza fr.
30.
195.– mensili
un
quinto dell'eccedenza fr. 6 039.– mensili
spettanza
del marito:
fr.
21.
325.– + fr. 12 078.– = fr. 33 403.– mensili
spettanza
della moglie:
fr.
6730.– + fr. 12 078.– = fr. 18
808.– mensili
spettanza
della figlia:
fr.
6185.– + fr. 6039.– = fr. 12 224.– mensili.
Dal
1° dicembre 2018 in poi
reddito del marito fr.
64.
435.– mensili
reddito
della moglie fr. –.–
fr.
64.
435.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 21 325.– mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 11 680.– mensili
fabbisogno
complessivo della figlia fr. 6
185.– mensili
fr.
39.
190.– mensili
eccedenza fr.
25.
245.– mensili
un
quinto dell'eccedenza fr. 5 049.– mensili
spettanza
del marito:
fr.
21.
325.– + fr. 10 098.– = fr. 31 423.– mensili
spettanza
della moglie:
fr.
11.
680.– + fr. 10 098.– = fr. 21
778.– mensili
spettanza
della figlia:
fr.
6185.– + fr. 5049.– = fr. 11 235.– mensili.
f) Se
ne conclude che, volendo anche applicare nella fattispecie il metodo di calcolo
“a due fasi”, l'esito non si scosta apprezzabilmente da quanto risulta dal
calcolo secondo il metodo del fabbisogno effettivo, in base al quale AP 1 deve
corrispondere alla moglie un contributo alimentare di fr. 18 485.– nel novembre del
2018, di fr. 20
070.–
mensili dal 1° dicembre 2018 al 15 luglio
2022.
(16° compleanno di A__________) e di fr. 21 430.– mensili dal 16
luglio 2022 in poi. Togliendo il contributo di accudimento dalle risultanze del
metodo di calcolo “a due fasi”, si ottiene in effetti un contributo alimentare
di fr. 17 448.– nel novembre del 2018,
di fr. 20 418.– mensili dal 1° dicembre 2018 al
15.
luglio 2022 (16° compleanno di A__________) e di fr. 21 778.– mensili dal 16
luglio 2022 in poi. Senza dimenticare che in concreto le risultanze del metodo
“a due fasi” sono indicative, dal momento che non si fondano sul reddito
effettivo del convenuto (criterio determinante), bensì sul dispendio da lui
dichiarato, cioè sulle spese corrispondenti al suo tenore di vita e delle
persone al cui sostentamento egli provvede, importo sicuramente inferiore a
quello dei redditi. Se ne conclude che nella fattispecie non v'è ragione per scostarsi
dalle risultanze più precise del metodo di calcolo fondato sul fabbisogno
effettivo.
10.
Le
spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante soccombe sull'attribuzione in uso delle residenze secondarie,
mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione del contributo
alimentare per la moglie (che egli chiedeva di ridurre dai fr. 24 500.– mensili fino
al 16° compleanno della figlia e dai fr. 25 860.– mensili dopo di allora,
fissati dal Pretore in fr. 18 237.– mensili). Tutto ponderato, si giustifica così
che sopporti due terzi delle spese processuali e che rifonda a AO 1 un'indennità
per ripetibili ridotta (un terzo di quella che le sarebbe spettata se fosse
uscita vittoriosa per intero: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).
Quanto
agli oneri processuali di primo grado, la richiesta del convenuto volta a porre
spese e ripetibili a carico della moglie erano correlate al postulato
accoglimento dell'appello. Tale ipotesi verificandosi solo in parte, come si è
appena visto, per finire l'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente
sulle spese e le ripetibili di prima sede che il Pretore ha posto per un quarto
a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al
marito fr. 10 789.– per ripetibili ridotte. Il Pretore ha dovuto
statuire infatti anche sulla custodia della figlia e sull'attribuzione in uso
dell'alloggio coniugale, non più in discussione davanti a questa Camera. Il
dispositivo n. 10 della sentenza impugnata può di conseguenza rimanere
invariato.
11.
Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo
equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno,
in sede federale la ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che
il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1, dal 1° al 30 novembre
2018, un contributo alimentare di fr. 18 485.– e dal 1° dicembre 2018 al 15
luglio 2022, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare
di fr. 20 070.– mensili, aumentato a fr. 21 430.– mensili
dal 16 luglio 2022 in poi.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e
per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 7000.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).