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Decisione

11.2020.167

Contributo alimentare per un figlio maggiorenne

23 settembre 2021Italiano22 min

ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 1233 RFD, allora

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.167

Lugano

23 settembre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SE.2017.388 (azione

di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con

petizione del 5 maggio 2017 da

AO

1

(già

patrocinata dall'avv. )

contro

AP

1

(ora

patrocinato dalla solicitor dott. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 12 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore

aggiunto il 13 ottobre 2020 e sull'appello incidentale del 9 febbraio 2021

presentato da AO 1contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1958) e AP 1

(1963), cittadina britannica, si sono sposati a __________ il 23 agosto 1993.

Dal matrimonio sono nati B__________, il 6 ottobre 1995, e J__________, il 26

gennaio 1999. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2003, quando il marito

ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 1233 RFD, allora

comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un

appartamento, sempre a __________, e poi in un appartamento a __________.

B. Il 15 settembre 2006 AP

1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4. Sospesa la causa per trattative, i coniugi hanno stipulato il 19

dicembre 2007 una convenzione sugli effetti del divorzio in virtù della quale il

marito si impegnava a versa­re un contributo alimentare di fr. 1850.– mensili

per ogni figlio sino al 12° compleanno e di fr. 2050.– in seguito, fino

alla maggiore età. Se non che, il 4 febbraio 2008 quegli ha revocato l'accordo

alla convenzione. Riattivato il processo, il Pretore ha trattato la causa come

azione di divorzio su richiesta comune con accordo parzia­le.

C. In pendenza di causa

il Pretore ha emanato varie decisioni cautelari. Quanto ai figli, con decreto superprovvisionale

del 14 febbraio 2011 egli ha obbligato AO 1 a versare dal marzo del 2011 contributi

alimentari di fr. 1605.– mensili in favore di B__________ e di fr. 1305.– mensili

in favore di J__________ (assegni familiari non compresi). Per finire la

procedura di divorzio è stata stralcia­ta dal ruolo il 10 gennaio 2018 in

seguito a perenzio­ne processuale (art. 351 cpv. 2 vCPC

ticinese).

D. Il 26 gennaio 2017 AO

1, che a quel momento frequentava la terza classe nel liceo __________, è

diventata maggiorenne e dal febbraio 2017 il padre non le ha più versato il

contributo alimentare di fr. 1305.– mensili. Essa ha citato così AP 1 il 5

maggio 2017 per un tentativo di conciliazione dinan­zi alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 4, chieden­do che il genitore fosse tenuto a corrisponderle

un contributo alimentare di fr. 2440.30 mensili (assegni familiari non

compresi). Con decreto cautelare del 10 maggio 2017 il Pretore aggiunto ha obbligato

AP 1, inaudita parte, a erogare alla figlia dal 1° maggio 2017 un

contributo alimentare di fr. 1305.– mensili, assegni familiari non compresi. Constatata

all'udienza del 22 giugno 2017 l'impossibilità di raggiungere una

conciliazione, egli ha rilasciato quel giorno a AO 1 l'autorizzazione ad agire.

E. Il 20 ottobre 2017 AO

1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per ottenere dal 1°

febbraio 2017, previo conferimento del gratuito patrocinio, un contributo

alimentare di fr. 3170.25 mensili

(assegni familiari compre­si). Identica richiesta essa ha avanzato già

in via cautelare. Invitato a esprimersi per scritto, nelle sue osservazioni del

4 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. All'udienza

del 21 febbraio 2018, indetta per il dibattimento e il contraddittorio

cautelare, le parti hanno confermato le loro domande, l'attrice aumentando

finanche la richiesta di contributo alimentare a fr. 3735.20 mensili (assegni

familiari compresi).

Entrambe le parti inoltre hanno

notificato prove. Il Pretore aggiunto ha emanato l'ordinanza sulle prove il 4 ottobre 2018, dando avvio all'istruttoria.

F. Nel

frattempo, conseguita la maturità al

liceo cantonale di __________ nel giugno del 2018, AO 1 si è iscritta nel gennaio del 2019 al __________ di __________ (Massachusetts,

USA). Statuendo con decisione del 13 maggio 2019,

il Pretore aggiunto ha respin­to le richieste di gratuito patrocinio da lei formulate

nella procedura di conciliazione e nella causa di merito.

Il 18 luglio 2019 AO 1 ha preteso così dal padre una

provvigione ad litem di fr. 15 000.–.

Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2019 AP 1 ha proposto di

respingere l'istan­za. In una replica spontanea del 30 agosto 2019

l'istante ha ribadito la richiesta. Altrettanto ha fatto il convenuto in una

duplica spontanea del 16 settembre 2019.

G. Chiusa

l'istruttoria il 20 gennaio 2020, le arringhe finali sono sta­te sostituite in

ragione dell'emergenza sanitaria, d'accordo le parti, da conclusioni scritte. Nel

suo memoriale del 22 maggio 2020 AO 1 ha ribadito la domanda di petizione,

chiedendo di condannare AP 1 a versarle dal 1° febbraio 2017 un contributo

alimentare di fr. 3170.25 mensili (assegni familiari compresi). Nel

proprio memoriale del 20 maggio 2020 il convenuto ha proposto una volta ancora

di respingere l'azione.

H. Il

27 agosto 2020 AO 1 ha promosso egli medesimo causa di divorzio davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 4 (inc. DM.2020.210). Il processo si trova in fase istruttoria.

I. Sull'azione

di mantenimento il Pretore aggiunto ha statuito con sentenza del 13 ottobre

2020, accogliendo parzialmente la petizione e condannando AP 1 a versare alla

figlia un contributo alimentare di fr. 1765.–

mensili dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2022, assegni familiari non

compresi. A AO 1 egli ha ordinato inoltre di informare tempestivamente

il padre sul­l'andamento degli studi e sull'esito degli esami, indicativamen­te

almeno una volta alla fine di ogni semestre, confermando al convenuto l'avvenuta

iscrizione all'inizio di ogni semestre. Il primo giudice ha stabilito altresì

che nel caso in cui l'attrice aves­se disatteso tali prescrizioni, AP 1 sarebbe

stato autorizzato a sospendere il pagamento del contributo alimentare

corrispondente al mese d'inizio del semestre e ai mesi successi­vi, tranne

dover versare poi tali somme ove la figlia producesse in seguito l'attestato di

frequenza. Identica decisione il Pretore aggiunto ha emanato in via cautelare,

a valere fino al passaggio in giudicato della decisione di merito. La richiesta di provvigione ad litem avanzata da AO

1è stata invece respinta. Le spe­se

processuali di merito, di fr. 2000.–, come pure quelle del procedimento

cautelare e quelle della provvigione ad litem, di complessivi fr. 600.–,

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

L. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 12 novembre 2020 nel quale chiede che la

petizione sia interamente respinta e che le spese processuali di fr. 2000.– siano

addebitate all'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili. In subordine egli postula la riforma del

giudizio impugna­to nel senso di ridurre il contributo alimentare a “un importo inferio­re o uguale” a fr. 865.–

mensili, con addebito di nove decimi delle citate spese processuali all'attrice.

Nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 2021 AO 1 propone di respingere

l'appello e con appello incidentale chiede di porre tutte le spese processuali

a carico del genitore, senza contestare la compensazione delle ripetibili. In

una replica del 22 febbraio 2021 AP 1 ha

ribadito il proprio punto di vista. AO 1 non ha duplicato.

Considerando

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello principale

1.

Le sentenze emanate dai Pretori con la

procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale

presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo

alimentare in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello principale, la

decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore del convenuto il 14

ottobre 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 13

novembre 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), ultimo giorno

utile, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

principale AP 1 acclude, oltre ad atti processuali che già figurano nel

carteggio trasmesso dalla Pretura, un messaggio di posta elettronica del 3

novembre 2020 inviato dalla figlia (doc. E di appello). Da parte sua AO 1 produce

con le osservazioni all'appello varia documentazione già rubricata agli atti, una

sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, del 27 gennaio 2021 in

materia di fallimento (inc. SO.2020.5734, doc. A9 delle osservazioni) e un

messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2021 indirizzato al padre con i relativi

allegati (doc. A11 delle osservazioni). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se

vengo­no addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferio­re non

era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto

delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie i documenti in questione sono successivi all'emanazione della

sentenza impugnata. Si tratta quindi di atti ricevibili e di tali documenti si

terrà conto nella misura in cui appariranno utili per il giudizio.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha reputato ammissibile, anzitutto, la

richiesta di contributo alimentare maggiorata rispetto a quanto AO 1 postulava in

sede di conciliazione (da fr. 2440.30 mensili, assegni familiari non

compresi, a fr. 3170.25 mensili, assegni familiari compresi). Ciò posto,

egli ha ritenuto lecito che la figlia procedesse contro il solo padre (senza

convenire la madre), pur essendo riuscita nel frattempo a mutuare da un terzo il

finanziamento necessario per continuare la formazio­ne scolastica. Quanto alle

relazioni personali tra le parti, il Pretore aggiunto ha accertato che gli

ultimi incontri risalgono al 2015, che sussiste una “chiara ostilità dell'attrice

nei confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo”, che non sono

date “allo stadio attuale le premesse per un'evoluzione favorevole nel sen­so

di una ripresa dei contatti” e che, anzi, la figlia si immedesima nel­l'astio

che la madre nutre verso il convenuto e fa proprie le verità soggettive della

genitrice sulla disunione dei coniugi.

D'altro lato il primo

giudice ha considerato che tale stato di cose si riconduce all'annoso dissidio

che coinvolge i genitori, contrapposti fra loro in decine di cause civili ed

esecutive. Egli è giunto così alla conclusione che la mancan­za di relazioni

tra le parti non può imputarsi unicamen­te alla figlia, la quale conserva in

tal mo­do il diritto al mantenimento. Riguardo al fabbisogno in dena­ro di lei,

il Pretore aggiunto l'ha determinato in fr. 1765.– mensili, sen­za tenere calcolo

delle rette e delle spese scolastiche, non quantificate dal­l'attrice. Ed egli

ha stimato equo porre tale fabbisogno a carico del convenuto, il cui patrimonio

ammontava nel 2018 a circa un milione di franchi e può sopportare il relativo one­re.

Infine il Pretore aggiunto ha posto a carico di AO 1 obblighi di informazione e

di documentazione verso il padre circa l'assolvimento dei propri doveri

scolastici, respingen­do per converso l'istanza di provvigione ad litem

poiché l'interessata avrebbe potuto farsi sovvenzionare le spese di causa dalla

madre, la quale possiede sostanza immobiliare per 3.5 milioni di franchi.

4.

Nell'appello il

convenuto ricorda in primo luogo che la mancan­za di ogni rapporto personale

tra un figlio maggiorenne e un genitore può giustifica­re, se tale mancanza va

ascritta al comportamento del figlio, un diniego del contributo alimentare

previsto dall'art. 277 cpv. 2 CC. Il rifiuto ingiustificato da parte di un

figlio maggiorenne di intrattenere relazioni con il genitore o la di lui

attitudine particolarmente litigiosa o la sua ostilità profonda – egli continua – più non si giustificano dopo la

maggiore età, quand'an­che ciò si riconduca a conflitti tra genitori. L'appellante

sostiene di avere sempre dimostrato impegno, considerazione e comprensione fino

alla maggiore età della figlia e di avere sempre cercato di entrare in contatto

con lei. Se non che, egli prosegue, costei disdegna da anni qualsiasi incontro,

respinge ogni benché minimo colloquio ed esprime finanche dichiarato disgusto

nei suoi confronti, rivendicando un diritto incondizionato al mantenimento. L'assenza

di relazioni personali va quindi ricondotta al deliberato comportamento dell'attrice,

che a quasi 22 an­ni di età continua a prendere acriticamente partito per la

madre nell'inveterato dissidio fra genitori.

Soggiunge

poi l'appellante che il suo patrimonio è “in caduta libe­ra”, ridotto ormai a

liquidità nell'ordine di fr. 600 000.–, che

egli deve versare un contributo alimentare anche alla moglie, che la figlia

andrebbe tenuta a sostentarsi con l'esercizio di un'attività lucrativa, ch'egli

non può essere chiamato a consumare la propria sostanza se analogo sacrificio

non si impone in ugual misura alla moglie e che il fabbisogno in denaro della

figlia calcolato correttamente non eccede fr. 865.– mensili. Ne segue che, non

andasse – per avventura – completamente annullato il contributo alimentare

posto a suo carico dal primo giudice, per l'appellante tale contributo andrebbe

fissato a non più di fr. 865.– mensili.

5.

Se,

raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione

appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmen­te pretendere da

loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo

mantenimento fino al momento

in

cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2

CC). Come questa Camera ha già avuto modo

di rammentare, l'obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne dipende dall'insieme

delle circostanze, comprese le relazioni personali tra genitore e figlio. Ove

la mancanza di rapporti personali si ricolleghi alla sola condotta del figlio per

essersi questi sottratto ai doveri che gli incombono in virtù del diritto di

famiglia, il contributo di mantenimento può essere rifiutato. Particolare

riserbo si impone tuttavia qualora il comportamento del figlio si riconduca a

un divorzio conflittuale dei genitori. Se, nondime­no, dopo

la maggiore età il figlio continua a manifestare ostilità al genitore, pur

comportandosi questi correttamente verso di lui, ciò configura una colpa. In

tal caso una richiesta di contributo alimentare può essere

respinta (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con particolare riferimento a DTF 129 III

379.

consid. 4.2 e a Piotet in:

Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 277; da ulti­mo: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10b e sentenza inc.

11.2018.59

del 6 luglio 2020 consid. 30a con richiami a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota

3736.

e pag. 1051 n. 1613 e a Aeschlimann/Schweighauser

in: FamKomm Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 68 delle

osservazioni generali agli art. 276–293 CC).

Per quanto

riguarda, in specie, comportamenti oggettivamente riprovevoli di un figlio

maggiorenne dovuti alle emozioni che il divorzio dei genitori può avere

generato in lui e delle tensioni che ne possono essere seguite, questa Camera

ha precisato – nel solco della giurisprudenza testé riassunta – che simili

comportamenti devono essere valutati con cautela, soprattutto ove la maggiore

età del figlio sia appena intervenuta. Più il tem­po trascorre, nondimeno, più

si può esigere che il figlio acquisisca distacco dal passato e sappia gestire in

modo equanime la situazione. Secondo Meier/Stettler,

le conseguenze riconducibili a una violazione dell'art. 277 cpv. 2 CC da parte

del figlio andrebbero modulate in funzione dell'età e della colpa del ragaz­zo.

A men­te loro, tali conseguenze andrebbero attenuate, indicativamente tra i 18

e i 22 anni, riducendo per esempio l'ammontare

o la durata

del contributo alimentare, senza rifiutare del tutto il contributo (op. cit., pag. 1050 n. 1612).

6.

Recentemente, e nel medesimo ordine di idee, questa

Camera ha richiamato un figlio appena divenuto maggiorenne, il quale respingeva

recisamente ogni contatto con il padre, avvertendolo che, avesse egli persistito in tale

atteggiamento nonostan­te le aperture del

genitore, quest'ultimo avrebbe potuto chiedere una soppressione del contributo alimentare (sentenza citata inc. 11.2019.108

del 27 ottobre 2020 consid. 10c). Qualche

me­se prima

la Came­ra aveva avuto occasio­ne di valutare il comportamento di una figlia

ventenne che, dopo avere appoggiato le posizioni della madre in segui­to a un

divorzio combattuto e avere ignorato il padre per anni, lasciava intravedere

qualche timida apertura alle sollecitazioni del genitore. La Camera ha ritenuto

che non tutto sembrava perduto e ha riconosciuto alla figlia il diritto al mantenimen­to,

non senza rilevare però che quello spiraglio di riavvicinamento non bastava e

che le relazioni personali con il padre andavano decisamente migliorate (senten­za

citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a). Diversamente la Camera

ha respinto una richiesta di contributo alimentare avanzata da un figlio di 25

anni che continuava a rigettare ogni tentativo di approccio da parte del padre,

dal cui divorzio egli non aveva mai preso le distanze. La Camera ha rimesso in

tal caso il figlio alle proprie responsabilità, il ruolo del padre non potendo

essere sminuito a quello di semplice ente pagatore (sentenza citata inc. 11.2018.59

del 6 luglio 2020 consid. 30b).

7.

Come il Tribunale

federale ha spiegato in DTF 129 III 379 consid. 4.2 (menzionata

sopra, al consid. 5), occorre trovare un giusto compromesso tra l'interesse del

figlio maggiorenne a ricevere un contributo di mantenimento per la propria

formazione scolasti­ca o professionale e l'interesse del genitore a non essere svilito

a mero erogatore di pagamenti. Un figlio maggiorenne che continua a ignorare

completamente un genitore, sebbene questi desideri relazioni personali con lui,

e rifiuta ogni approccio, salvo esigere il versamento di un contributo

alimentare da parte di quel genitore, si comporta in modo incoerente e non può

trovare protezione, a meno che la colpa del genitore verso il figlio sia tanto

grave, pur alla luce del tempo trascorso, da far apparire normale l'interruzio­ne

di ogni contatto.

In concreto gli ultimi

incontri fra padre e figlia risalgono al 2015, quando AO 1 era ancora

minorenne. L'attrice sostiene invero che “ci sono stati diversi scambi di

messaggi e incontri tra me e mio padre dal 2015 in avanti”, ma agli atti non

figura alcun incontro, se non in tribunale. Quanto agli scambi di messag­gi,

l'interessata medesima riconosce che “non sono mai finiti bene per diversi

motivi” (osservazioni all'appello, pag. 4 in bas­so). Il Pretore aggiunto ha

poi accertato – senza essere contraddetto dall'interessata – che ancora nel

corso del processo “si sono confermati la chiara ostilità dell'attrice nei

confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo” (sentenza

impugnata, pag. 7 in alto). Al punto che “non sussistono allo stadio attuale le

premes­se per un'evoluzione favorevole nel senso di una ripre­sa dei contatti”,

né “l'interessata (…) prospetta un atteggiamento diverso per il futuro” (sentenza

impugnata, pag. 7 in fondo). Del resto, la stessa figlia ammette che “a me fa

sbigottire dandomi il voltasto-maco il modo in cui parla sempre mio padre ogni

volta che proviamo a vederci” (osservazioni all'appello, pag. 9 in alto).

8.

Nelle osservazioni

all'appello l'attrice pretende di essere “sempre disposta ad avere rapporti con

mio padre” (pag. 12 in alto), rimproverando al convenuto di mancarle di

rispetto e di essere perciò responsabile dell'incresciosa situazione. Il

Pretore aggiun­to ha dato atto invece che AP 1 ha “evidenziato i propri sforzi

e le occasioni create ad arte per riconciliarsi con la figlia, rimaste

incontestate” (sentenza impugnata, pag. 7 verso l'alto). Riguardo alle colpe

del convenuto verso l'attrice, inoltre, esse non appaiono tanto gravi, per lo meno alla luce del tempo trascorso, da far apparire

ineluttabile l'interruzio­ne di ogni contatto. Certo, AO 1 accusa il padre di avere

tenuto comportamenti arroganti e insolenti durante la sua infanzia e adolescenza,

di non interessar­si della sua formazio­ne scolastica, di privilegiare economicamente

il fratello (rimasto con lui dopo la separazione dei coniugi, nel dicembre del

2003), di avere creato difficoltà alla madre ritardando pagamenti dovuti

giudizialmente, di accompagnarsi a giovani donne sostenendone finanziariamente

le famiglie all'estero, di avere concepito un terzo figlio segreto, di detenere

capitali occulti, di ingannare le autorità riscuotendo indennizzi di

disoccupazione indebiti. È comprensibile che, fossero veri, tali comportamenti

possono avere offeso l'attrice nel­l'animo, ma ciò non basta per giustificare

l'interruzio­ne di qualsiasi contatto persona­le da parte di una figlia

maggiorenne che postula contributi alimentari.

9.

Ne segue che, nonostante

la separazione dei genitori risalga al dicembre del 2003 e l'attrice abbia

compiuto 22 anni il 26 gennaio 2021, il tempo trascorso non è bastato a AO 1

per mettere da parte il risentimento – e, a tratti, il disprezzo – nei

confronti del genitore e trovare con lui un accettabile modus vivendi. Il

Pretore aggiunto ha rilevato addirittura che “in corso di causa è emersa in

modo preoccupante l'identificazione [della figlia] con le posizioni materne,

delle quali è stata (…) portavoce attraverso il processo che l'ha contrapposta

al padre” (senten­za impugnata, pag. 7 in fondo). Per di più, l'attrice si

trova ormai fuori dalla fascia di tolleranza successiva alla maggiore età (fino

a 22 anni) prospettata in dottrina perché si conceda ancora a un maggiorenne

renitente nei confronti del genitore il diritto a un contributo

alimenta­re ridotto o limitato nel tempo (sopra, consid. 5 in fine). L'interessata sembra deplorare, da parte sua, di non essere

stata sentita dal Pretore aggiunto, ma non preten­de di avere offerto il

proprio interrogatorio come mezzo di prova né di non essersi potuta esprimere appieno

nelle osservazioni al­l'appello (17 pagine). Quanto alla

prognosi, si è visto che essa è negativa, non essendo data a divedere, foss'anche

nel dubbio, una minima ripre­sa delle relazioni personali tra padre e figlia. Se

ne conclude che nelle circostanze descritte non soccorrono le premesse poste dalla giurisprudenza per

l'applicazione del­l'art. 277 cpv. 2 CC. La petizione deve quindi essere

respinta.

La presente sentenza non

riguarda l'assetto cautelare decretato dal Pretore aggiunto contestualmente al

sindacato di merito, assetto cautelare che non è oggetto di appello. Il

dispositivo n. 2 della decisione in rassegna non è toccato pertanto

dall'attuale senten­za, quantunque si estingua con la notifica della medesi­ma.

I provvedimenti cautelari decadono in effetti, per legge, con il passaggio in

giudicato della decisione di merito (art. 268 cpv. 2 prima frase CPC). E il

passaggio in giudicato dell'attuale decisio­ne avviene al momento della sua

notifica (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4).

II. Sull'appello

incidentale

10.

Nell'appello incidentale AO 1 chiede – come detto

(lett. L) – di porre tutte le spese

processuali a carico del convenuto. Essa non contesta invece la compensazione

delle ripetibili.

L'appello incidentale è di per sé ricevibile, quantunque

verta sulle sole spese processuali (I CCA, sentenza inc. 11.2020.36 del

21.

giugno 2021, consid. 10 con rinvio; v. anche Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 43 ad art. 313 con

richiami). Dal momento però che la petizione è destinata a essere respinta, le

spese processuali vanno per principio a carico del­l'attrice, non del convenuto

(art. 106 cpv. 1 CPC). L'appello incidentale vede così la sua sorte segnata.

III. Sulle spese e le

ripetibili

11.

Le

spese dell'appello principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Date le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa

l'attrice, si giustifica nondimeno di moderare sensibilmente la tassa di

giustizia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili, compensate dal

Pretore aggiunto, spettava a AP 1 quantificare la sua richiesta di giudizio.

Dinanzi al Pretore aggiunto il precedente patrocinatore del convenuto aveva

prodotto una nota d'onorario, ma nel­l'appello principale AP 1 non si è più

confermato in tale doman­da, limitandosi a postulare “fr. … di ripetibili”

(memo-riale, pag. 2). Se non che, una richiesta indeterminata per ripetibili è

ammissibile in primo grado, ma non più in sede di ricorso (DTF 143 III 112

consid. 1.2). L'esigenza di conclusioni cifrate, anche in materia di

ripetibili, non è un formalismo eccessivo (sentenza del Tribunale federale

4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in: RSPC 2012 pag. 92). E in mancanza

di conclusioni in tal senso non sussistono i requisiti per statuire nuovamente sull'entità

dell'indennizzo. Relativamente alle spese processuali di primo grado, esse

vanno poste a carico del­l'attrice, soccombente, una volta ancora in virtù

dell'art. 106 cpv. 1 CPC.

Le

spese dell'appello incidentale andrebbero addebitate una volta ancora all'attrice,

ma per equità si giustifica di rinunciare a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1

lett. c CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo

stato comunicato a AP 1 per osservazioni.

IV. Sui rimedi giuridici al

livello federale

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul

piano federale contro l'odier­na sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso rag-giunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è respinta.

4. Le spese

della causa di merito, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'attrice, compensate

le ripetibili.

Per

il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Le spese dell'appello

principale, ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante principale fr. 2000.–

per ripetibili.

III. L'appello incidentale è respinto.

IV. Non si riscuotono spese per l'appello

incidentale.

V. Notificazione:

solicitor dott. ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).