11.2020.167
Contributo alimentare per un figlio maggiorenne
23 settembre 2021Italiano22 min
ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 1233 RFD, allora
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.167
Lugano
23 settembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SE.2017.388 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
petizione del 5 maggio 2017 da
AO
1
(già
patrocinata dall'avv. )
contro
AP
1
(ora
patrocinato dalla solicitor dott. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 12 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore
aggiunto il 13 ottobre 2020 e sull'appello incidentale del 9 febbraio 2021
presentato da AO 1contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1958) e AP 1
(1963), cittadina britannica, si sono sposati a __________ il 23 agosto 1993.
Dal matrimonio sono nati B__________, il 6 ottobre 1995, e J__________, il 26
gennaio 1999. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2003, quando il marito
ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 1233 RFD, allora
comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un
appartamento, sempre a __________, e poi in un appartamento a __________.
B. Il 15 settembre 2006 AP
1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4. Sospesa la causa per trattative, i coniugi hanno stipulato il 19
dicembre 2007 una convenzione sugli effetti del divorzio in virtù della quale il
marito si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 1850.– mensili
per ogni figlio sino al 12° compleanno e di fr. 2050.– in seguito, fino
alla maggiore età. Se non che, il 4 febbraio 2008 quegli ha revocato l'accordo
alla convenzione. Riattivato il processo, il Pretore ha trattato la causa come
azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale.
C. In pendenza di causa
il Pretore ha emanato varie decisioni cautelari. Quanto ai figli, con decreto superprovvisionale
del 14 febbraio 2011 egli ha obbligato AO 1 a versare dal marzo del 2011 contributi
alimentari di fr. 1605.– mensili in favore di B__________ e di fr. 1305.– mensili
in favore di J__________ (assegni familiari non compresi). Per finire la
procedura di divorzio è stata stralciata dal ruolo il 10 gennaio 2018 in
seguito a perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 vCPC
ticinese).
D. Il 26 gennaio 2017 AO
1, che a quel momento frequentava la terza classe nel liceo __________, è
diventata maggiorenne e dal febbraio 2017 il padre non le ha più versato il
contributo alimentare di fr. 1305.– mensili. Essa ha citato così AP 1 il 5
maggio 2017 per un tentativo di conciliazione dinanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4, chiedendo che il genitore fosse tenuto a corrisponderle
un contributo alimentare di fr. 2440.30 mensili (assegni familiari non
compresi). Con decreto cautelare del 10 maggio 2017 il Pretore aggiunto ha obbligato
AP 1, inaudita parte, a erogare alla figlia dal 1° maggio 2017 un
contributo alimentare di fr. 1305.– mensili, assegni familiari non compresi. Constatata
all'udienza del 22 giugno 2017 l'impossibilità di raggiungere una
conciliazione, egli ha rilasciato quel giorno a AO 1 l'autorizzazione ad agire.
E. Il 20 ottobre 2017 AO
1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per ottenere dal 1°
febbraio 2017, previo conferimento del gratuito patrocinio, un contributo
alimentare di fr. 3170.25 mensili
(assegni familiari compresi). Identica richiesta essa ha avanzato già
in via cautelare. Invitato a esprimersi per scritto, nelle sue osservazioni del
4 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. All'udienza
del 21 febbraio 2018, indetta per il dibattimento e il contraddittorio
cautelare, le parti hanno confermato le loro domande, l'attrice aumentando
finanche la richiesta di contributo alimentare a fr. 3735.20 mensili (assegni
familiari compresi).
Entrambe le parti inoltre hanno
notificato prove. Il Pretore aggiunto ha emanato l'ordinanza sulle prove il 4 ottobre 2018, dando avvio all'istruttoria.
F. Nel
frattempo, conseguita la maturità al
liceo cantonale di __________ nel giugno del 2018, AO 1 si è iscritta nel gennaio del 2019 al __________ di __________ (Massachusetts,
USA). Statuendo con decisione del 13 maggio 2019,
il Pretore aggiunto ha respinto le richieste di gratuito patrocinio da lei formulate
nella procedura di conciliazione e nella causa di merito.
Il 18 luglio 2019 AO 1 ha preteso così dal padre una
provvigione ad litem di fr. 15 000.–.
Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2019 AP 1 ha proposto di
respingere l'istanza. In una replica spontanea del 30 agosto 2019
l'istante ha ribadito la richiesta. Altrettanto ha fatto il convenuto in una
duplica spontanea del 16 settembre 2019.
G. Chiusa
l'istruttoria il 20 gennaio 2020, le arringhe finali sono state sostituite in
ragione dell'emergenza sanitaria, d'accordo le parti, da conclusioni scritte. Nel
suo memoriale del 22 maggio 2020 AO 1 ha ribadito la domanda di petizione,
chiedendo di condannare AP 1 a versarle dal 1° febbraio 2017 un contributo
alimentare di fr. 3170.25 mensili (assegni familiari compresi). Nel
proprio memoriale del 20 maggio 2020 il convenuto ha proposto una volta ancora
di respingere l'azione.
H. Il
27 agosto 2020 AO 1 ha promosso egli medesimo causa di divorzio davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. DM.2020.210). Il processo si trova in fase istruttoria.
I. Sull'azione
di mantenimento il Pretore aggiunto ha statuito con sentenza del 13 ottobre
2020, accogliendo parzialmente la petizione e condannando AP 1 a versare alla
figlia un contributo alimentare di fr. 1765.–
mensili dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2022, assegni familiari non
compresi. A AO 1 egli ha ordinato inoltre di informare tempestivamente
il padre sull'andamento degli studi e sull'esito degli esami, indicativamente
almeno una volta alla fine di ogni semestre, confermando al convenuto l'avvenuta
iscrizione all'inizio di ogni semestre. Il primo giudice ha stabilito altresì
che nel caso in cui l'attrice avesse disatteso tali prescrizioni, AP 1 sarebbe
stato autorizzato a sospendere il pagamento del contributo alimentare
corrispondente al mese d'inizio del semestre e ai mesi successivi, tranne
dover versare poi tali somme ove la figlia producesse in seguito l'attestato di
frequenza. Identica decisione il Pretore aggiunto ha emanato in via cautelare,
a valere fino al passaggio in giudicato della decisione di merito. La richiesta di provvigione ad litem avanzata da AO
1è stata invece respinta. Le spese
processuali di merito, di fr. 2000.–, come pure quelle del procedimento
cautelare e quelle della provvigione ad litem, di complessivi fr. 600.–,
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
L. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 12 novembre 2020 nel quale chiede che la
petizione sia interamente respinta e che le spese processuali di fr. 2000.– siano
addebitate all'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili. In subordine egli postula la riforma del
giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare a “un importo inferiore o uguale” a fr. 865.–
mensili, con addebito di nove decimi delle citate spese processuali all'attrice.
Nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 2021 AO 1 propone di respingere
l'appello e con appello incidentale chiede di porre tutte le spese processuali
a carico del genitore, senza contestare la compensazione delle ripetibili. In
una replica del 22 febbraio 2021 AP 1 ha
ribadito il proprio punto di vista. AO 1 non ha duplicato.
Considerando
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello principale
1.
Le sentenze emanate dai Pretori con la
procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo
alimentare in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello principale, la
decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore del convenuto il 14
ottobre 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 13
novembre 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), ultimo giorno
utile, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello
principale AP 1 acclude, oltre ad atti processuali che già figurano nel
carteggio trasmesso dalla Pretura, un messaggio di posta elettronica del 3
novembre 2020 inviato dalla figlia (doc. E di appello). Da parte sua AO 1 produce
con le osservazioni all'appello varia documentazione già rubricata agli atti, una
sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, del 27 gennaio 2021 in
materia di fallimento (inc. SO.2020.5734, doc. A9 delle osservazioni) e un
messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2021 indirizzato al padre con i relativi
allegati (doc. A11 delle osservazioni). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se
vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie i documenti in questione sono successivi all'emanazione della
sentenza impugnata. Si tratta quindi di atti ricevibili e di tali documenti si
terrà conto nella misura in cui appariranno utili per il giudizio.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha reputato ammissibile, anzitutto, la
richiesta di contributo alimentare maggiorata rispetto a quanto AO 1 postulava in
sede di conciliazione (da fr. 2440.30 mensili, assegni familiari non
compresi, a fr. 3170.25 mensili, assegni familiari compresi). Ciò posto,
egli ha ritenuto lecito che la figlia procedesse contro il solo padre (senza
convenire la madre), pur essendo riuscita nel frattempo a mutuare da un terzo il
finanziamento necessario per continuare la formazione scolastica. Quanto alle
relazioni personali tra le parti, il Pretore aggiunto ha accertato che gli
ultimi incontri risalgono al 2015, che sussiste una “chiara ostilità dell'attrice
nei confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo”, che non sono
date “allo stadio attuale le premesse per un'evoluzione favorevole nel senso
di una ripresa dei contatti” e che, anzi, la figlia si immedesima nell'astio
che la madre nutre verso il convenuto e fa proprie le verità soggettive della
genitrice sulla disunione dei coniugi.
D'altro lato il primo
giudice ha considerato che tale stato di cose si riconduce all'annoso dissidio
che coinvolge i genitori, contrapposti fra loro in decine di cause civili ed
esecutive. Egli è giunto così alla conclusione che la mancanza di relazioni
tra le parti non può imputarsi unicamente alla figlia, la quale conserva in
tal modo il diritto al mantenimento. Riguardo al fabbisogno in denaro di lei,
il Pretore aggiunto l'ha determinato in fr. 1765.– mensili, senza tenere calcolo
delle rette e delle spese scolastiche, non quantificate dall'attrice. Ed egli
ha stimato equo porre tale fabbisogno a carico del convenuto, il cui patrimonio
ammontava nel 2018 a circa un milione di franchi e può sopportare il relativo onere.
Infine il Pretore aggiunto ha posto a carico di AO 1 obblighi di informazione e
di documentazione verso il padre circa l'assolvimento dei propri doveri
scolastici, respingendo per converso l'istanza di provvigione ad litem
poiché l'interessata avrebbe potuto farsi sovvenzionare le spese di causa dalla
madre, la quale possiede sostanza immobiliare per 3.5 milioni di franchi.
4.
Nell'appello il
convenuto ricorda in primo luogo che la mancanza di ogni rapporto personale
tra un figlio maggiorenne e un genitore può giustificare, se tale mancanza va
ascritta al comportamento del figlio, un diniego del contributo alimentare
previsto dall'art. 277 cpv. 2 CC. Il rifiuto ingiustificato da parte di un
figlio maggiorenne di intrattenere relazioni con il genitore o la di lui
attitudine particolarmente litigiosa o la sua ostilità profonda – egli continua – più non si giustificano dopo la
maggiore età, quand'anche ciò si riconduca a conflitti tra genitori. L'appellante
sostiene di avere sempre dimostrato impegno, considerazione e comprensione fino
alla maggiore età della figlia e di avere sempre cercato di entrare in contatto
con lei. Se non che, egli prosegue, costei disdegna da anni qualsiasi incontro,
respinge ogni benché minimo colloquio ed esprime finanche dichiarato disgusto
nei suoi confronti, rivendicando un diritto incondizionato al mantenimento. L'assenza
di relazioni personali va quindi ricondotta al deliberato comportamento dell'attrice,
che a quasi 22 anni di età continua a prendere acriticamente partito per la
madre nell'inveterato dissidio fra genitori.
Soggiunge
poi l'appellante che il suo patrimonio è “in caduta libera”, ridotto ormai a
liquidità nell'ordine di fr. 600 000.–, che
egli deve versare un contributo alimentare anche alla moglie, che la figlia
andrebbe tenuta a sostentarsi con l'esercizio di un'attività lucrativa, ch'egli
non può essere chiamato a consumare la propria sostanza se analogo sacrificio
non si impone in ugual misura alla moglie e che il fabbisogno in denaro della
figlia calcolato correttamente non eccede fr. 865.– mensili. Ne segue che, non
andasse – per avventura – completamente annullato il contributo alimentare
posto a suo carico dal primo giudice, per l'appellante tale contributo andrebbe
fissato a non più di fr. 865.– mensili.
5.
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione
appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da
loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo
mantenimento fino al momento
in
cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2
CC). Come questa Camera ha già avuto modo
di rammentare, l'obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne dipende dall'insieme
delle circostanze, comprese le relazioni personali tra genitore e figlio. Ove
la mancanza di rapporti personali si ricolleghi alla sola condotta del figlio per
essersi questi sottratto ai doveri che gli incombono in virtù del diritto di
famiglia, il contributo di mantenimento può essere rifiutato. Particolare
riserbo si impone tuttavia qualora il comportamento del figlio si riconduca a
un divorzio conflittuale dei genitori. Se, nondimeno, dopo
la maggiore età il figlio continua a manifestare ostilità al genitore, pur
comportandosi questi correttamente verso di lui, ciò configura una colpa. In
tal caso una richiesta di contributo alimentare può essere
respinta (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con particolare riferimento a DTF 129 III
379.
consid. 4.2 e a Piotet in:
Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 277; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10b e sentenza inc.
11.2018.59
del 6 luglio 2020 consid. 30a con richiami a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota
3736.
e pag. 1051 n. 1613 e a Aeschlimann/Schweighauser
in: FamKomm Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 68 delle
osservazioni generali agli art. 276–293 CC).
Per quanto
riguarda, in specie, comportamenti oggettivamente riprovevoli di un figlio
maggiorenne dovuti alle emozioni che il divorzio dei genitori può avere
generato in lui e delle tensioni che ne possono essere seguite, questa Camera
ha precisato – nel solco della giurisprudenza testé riassunta – che simili
comportamenti devono essere valutati con cautela, soprattutto ove la maggiore
età del figlio sia appena intervenuta. Più il tempo trascorre, nondimeno, più
si può esigere che il figlio acquisisca distacco dal passato e sappia gestire in
modo equanime la situazione. Secondo Meier/Stettler,
le conseguenze riconducibili a una violazione dell'art. 277 cpv. 2 CC da parte
del figlio andrebbero modulate in funzione dell'età e della colpa del ragazzo.
A mente loro, tali conseguenze andrebbero attenuate, indicativamente tra i 18
e i 22 anni, riducendo per esempio l'ammontare
o la durata
del contributo alimentare, senza rifiutare del tutto il contributo (op. cit., pag. 1050 n. 1612).
6.
Recentemente, e nel medesimo ordine di idee, questa
Camera ha richiamato un figlio appena divenuto maggiorenne, il quale respingeva
recisamente ogni contatto con il padre, avvertendolo che, avesse egli persistito in tale
atteggiamento nonostante le aperture del
genitore, quest'ultimo avrebbe potuto chiedere una soppressione del contributo alimentare (sentenza citata inc. 11.2019.108
del 27 ottobre 2020 consid. 10c). Qualche
mese prima
la Camera aveva avuto occasione di valutare il comportamento di una figlia
ventenne che, dopo avere appoggiato le posizioni della madre in seguito a un
divorzio combattuto e avere ignorato il padre per anni, lasciava intravedere
qualche timida apertura alle sollecitazioni del genitore. La Camera ha ritenuto
che non tutto sembrava perduto e ha riconosciuto alla figlia il diritto al mantenimento,
non senza rilevare però che quello spiraglio di riavvicinamento non bastava e
che le relazioni personali con il padre andavano decisamente migliorate (sentenza
citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a). Diversamente la Camera
ha respinto una richiesta di contributo alimentare avanzata da un figlio di 25
anni che continuava a rigettare ogni tentativo di approccio da parte del padre,
dal cui divorzio egli non aveva mai preso le distanze. La Camera ha rimesso in
tal caso il figlio alle proprie responsabilità, il ruolo del padre non potendo
essere sminuito a quello di semplice ente pagatore (sentenza citata inc. 11.2018.59
del 6 luglio 2020 consid. 30b).
7.
Come il Tribunale
federale ha spiegato in DTF 129 III 379 consid. 4.2 (menzionata
sopra, al consid. 5), occorre trovare un giusto compromesso tra l'interesse del
figlio maggiorenne a ricevere un contributo di mantenimento per la propria
formazione scolastica o professionale e l'interesse del genitore a non essere svilito
a mero erogatore di pagamenti. Un figlio maggiorenne che continua a ignorare
completamente un genitore, sebbene questi desideri relazioni personali con lui,
e rifiuta ogni approccio, salvo esigere il versamento di un contributo
alimentare da parte di quel genitore, si comporta in modo incoerente e non può
trovare protezione, a meno che la colpa del genitore verso il figlio sia tanto
grave, pur alla luce del tempo trascorso, da far apparire normale l'interruzione
di ogni contatto.
In concreto gli ultimi
incontri fra padre e figlia risalgono al 2015, quando AO 1 era ancora
minorenne. L'attrice sostiene invero che “ci sono stati diversi scambi di
messaggi e incontri tra me e mio padre dal 2015 in avanti”, ma agli atti non
figura alcun incontro, se non in tribunale. Quanto agli scambi di messaggi,
l'interessata medesima riconosce che “non sono mai finiti bene per diversi
motivi” (osservazioni all'appello, pag. 4 in basso). Il Pretore aggiunto ha
poi accertato – senza essere contraddetto dall'interessata – che ancora nel
corso del processo “si sono confermati la chiara ostilità dell'attrice nei
confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo” (sentenza
impugnata, pag. 7 in alto). Al punto che “non sussistono allo stadio attuale le
premesse per un'evoluzione favorevole nel senso di una ripresa dei contatti”,
né “l'interessata (…) prospetta un atteggiamento diverso per il futuro” (sentenza
impugnata, pag. 7 in fondo). Del resto, la stessa figlia ammette che “a me fa
sbigottire dandomi il voltasto-maco il modo in cui parla sempre mio padre ogni
volta che proviamo a vederci” (osservazioni all'appello, pag. 9 in alto).
8.
Nelle osservazioni
all'appello l'attrice pretende di essere “sempre disposta ad avere rapporti con
mio padre” (pag. 12 in alto), rimproverando al convenuto di mancarle di
rispetto e di essere perciò responsabile dell'incresciosa situazione. Il
Pretore aggiunto ha dato atto invece che AP 1 ha “evidenziato i propri sforzi
e le occasioni create ad arte per riconciliarsi con la figlia, rimaste
incontestate” (sentenza impugnata, pag. 7 verso l'alto). Riguardo alle colpe
del convenuto verso l'attrice, inoltre, esse non appaiono tanto gravi, per lo meno alla luce del tempo trascorso, da far apparire
ineluttabile l'interruzione di ogni contatto. Certo, AO 1 accusa il padre di avere
tenuto comportamenti arroganti e insolenti durante la sua infanzia e adolescenza,
di non interessarsi della sua formazione scolastica, di privilegiare economicamente
il fratello (rimasto con lui dopo la separazione dei coniugi, nel dicembre del
2003), di avere creato difficoltà alla madre ritardando pagamenti dovuti
giudizialmente, di accompagnarsi a giovani donne sostenendone finanziariamente
le famiglie all'estero, di avere concepito un terzo figlio segreto, di detenere
capitali occulti, di ingannare le autorità riscuotendo indennizzi di
disoccupazione indebiti. È comprensibile che, fossero veri, tali comportamenti
possono avere offeso l'attrice nell'animo, ma ciò non basta per giustificare
l'interruzione di qualsiasi contatto personale da parte di una figlia
maggiorenne che postula contributi alimentari.
9.
Ne segue che, nonostante
la separazione dei genitori risalga al dicembre del 2003 e l'attrice abbia
compiuto 22 anni il 26 gennaio 2021, il tempo trascorso non è bastato a AO 1
per mettere da parte il risentimento – e, a tratti, il disprezzo – nei
confronti del genitore e trovare con lui un accettabile modus vivendi. Il
Pretore aggiunto ha rilevato addirittura che “in corso di causa è emersa in
modo preoccupante l'identificazione [della figlia] con le posizioni materne,
delle quali è stata (…) portavoce attraverso il processo che l'ha contrapposta
al padre” (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Per di più, l'attrice si
trova ormai fuori dalla fascia di tolleranza successiva alla maggiore età (fino
a 22 anni) prospettata in dottrina perché si conceda ancora a un maggiorenne
renitente nei confronti del genitore il diritto a un contributo
alimentare ridotto o limitato nel tempo (sopra, consid. 5 in fine). L'interessata sembra deplorare, da parte sua, di non essere
stata sentita dal Pretore aggiunto, ma non pretende di avere offerto il
proprio interrogatorio come mezzo di prova né di non essersi potuta esprimere appieno
nelle osservazioni all'appello (17 pagine). Quanto alla
prognosi, si è visto che essa è negativa, non essendo data a divedere, foss'anche
nel dubbio, una minima ripresa delle relazioni personali tra padre e figlia. Se
ne conclude che nelle circostanze descritte non soccorrono le premesse poste dalla giurisprudenza per
l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC. La petizione deve quindi essere
respinta.
La presente sentenza non
riguarda l'assetto cautelare decretato dal Pretore aggiunto contestualmente al
sindacato di merito, assetto cautelare che non è oggetto di appello. Il
dispositivo n. 2 della decisione in rassegna non è toccato pertanto
dall'attuale sentenza, quantunque si estingua con la notifica della medesima.
I provvedimenti cautelari decadono in effetti, per legge, con il passaggio in
giudicato della decisione di merito (art. 268 cpv. 2 prima frase CPC). E il
passaggio in giudicato dell'attuale decisione avviene al momento della sua
notifica (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4).
II. Sull'appello
incidentale
10.
Nell'appello incidentale AO 1 chiede – come detto
(lett. L) – di porre tutte le spese
processuali a carico del convenuto. Essa non contesta invece la compensazione
delle ripetibili.
L'appello incidentale è di per sé ricevibile, quantunque
verta sulle sole spese processuali (I CCA, sentenza inc. 11.2020.36 del
21.
giugno 2021, consid. 10 con rinvio; v. anche Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 43 ad art. 313 con
richiami). Dal momento però che la petizione è destinata a essere respinta, le
spese processuali vanno per principio a carico dell'attrice, non del convenuto
(art. 106 cpv. 1 CPC). L'appello incidentale vede così la sua sorte segnata.
III. Sulle spese e le
ripetibili
11.
Le
spese dell'appello principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Date le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa
l'attrice, si giustifica nondimeno di moderare sensibilmente la tassa di
giustizia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili, compensate dal
Pretore aggiunto, spettava a AP 1 quantificare la sua richiesta di giudizio.
Dinanzi al Pretore aggiunto il precedente patrocinatore del convenuto aveva
prodotto una nota d'onorario, ma nell'appello principale AP 1 non si è più
confermato in tale domanda, limitandosi a postulare “fr. … di ripetibili”
(memo-riale, pag. 2). Se non che, una richiesta indeterminata per ripetibili è
ammissibile in primo grado, ma non più in sede di ricorso (DTF 143 III 112
consid. 1.2). L'esigenza di conclusioni cifrate, anche in materia di
ripetibili, non è un formalismo eccessivo (sentenza del Tribunale federale
4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in: RSPC 2012 pag. 92). E in mancanza
di conclusioni in tal senso non sussistono i requisiti per statuire nuovamente sull'entità
dell'indennizzo. Relativamente alle spese processuali di primo grado, esse
vanno poste a carico dell'attrice, soccombente, una volta ancora in virtù
dell'art. 106 cpv. 1 CPC.
Le
spese dell'appello incidentale andrebbero addebitate una volta ancora all'attrice,
ma per equità si giustifica di rinunciare a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1
lett. c CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo
stato comunicato a AP 1 per osservazioni.
IV. Sui rimedi giuridici al
livello federale
12.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul
piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso rag-giunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
4. Le spese
della causa di merito, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'attrice, compensate
le ripetibili.
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Le spese dell'appello
principale, ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante principale fr. 2000.–
per ripetibili.
III. L'appello incidentale è respinto.
IV. Non si riscuotono spese per l'appello
incidentale.
V. Notificazione:
–
solicitor dott. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).