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Decisione

11.2020.169

Stralcio dal ruolo di un appello divenuto privo d'interesse

17 settembre 2021Italiano14 min

(IVA inclusa), per uno stabile in costruzione sulla particella n. 1285 RFD di __________.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.169

Lugano,

17 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2020.147 (ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori: iscrizione provvisoria)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 19 maggio 2020 dalla

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 20 novembre 2020 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 6 novembre 2020;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 25 febbraio 2019

la AP 1 ha commissionato alla AO 1 la fornitura e la posa di una facciata

ventilata, al prezzo di complessivi fr. 465 000.–

(IVA inclusa), per uno stabile in costruzione sulla particella n. 1285 RFD di __________.

In corso d'ope­ra si sono verificati ritardi e problemi nella fornitura e nella

posa delle lastre di rivestimento in terracotta da parte di una ditta ter­za. La

AO 1 inoltre ha fornito e posato parapetti in vetro non conformi a quanto

pattuito. Le richieste di pagamen­to del settimo e ottavo acconto (di fr. 38 931.22 del 31 ottobre 2019 e di fr. 29 508.67 del 30 novembre 2019) da parte di

quest'ultima ditta sono rimaste insolute. Per concludere, il 29 gennaio 2020 la

AO 1 ha trasmesso alla committente una proposta di liquidazione a “fine lavori”

e di “definizione deprezzamento”, sollecitando il versamento di fr. 130 613.40

complessivi a saldo

di ogni pretesa (già dedotti gli acconti e fr. 31 594.40 per l'errata fornitura). Il 31 marzo 2020 la AO 1 ha

poi emesso una fattura a saldo di fr. 62 173.50.

La AP 1 non ha reagito e le fatture non sono state pagate.

B. Il 19 maggio 2020 la AO

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando

l'iscrizione provvisoria – già in via supercautelare – di un'ipoteca legale

degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di fr. 162 207.80 con interessi del 5% (dal 31 ottobre

2019 su fr. 38 931.20, dal 30 novembre

2019 su fr. 29 508.70, dal 31 marzo

2020 su fr. 62 173.50 e dal 19

maggio 2020 su fr. 31 594.40) a

carico della particella n. 1285 RFD di __________. Con decreto cautelare

del giorno seguente, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato

l'iscrizione

richiesta e ha fissato alla convenuta un termine di 15 giorni per formulare

osservazioni scritte (inc. CA.2020.147). In un memoriale del 9 giugno 2020 la AP

1 ha proposto di respingere l'istanza e di cancellare l'iscrizione provvisoria decretata

in via supercautelare.

C. Il Pretore non ha

assunto prove né ha indetto un dibattimento finale. Statuendo con sentenza del 6

novembre 2020, egli ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata

sen­za contraddittorio il 20 maggio 2020 e ha disposto che tale iscrizione sarebbe

rimasta valida “sino alla scadenza del termine di 15 giorni dopo la decisione

definitiva della causa di merito intesa a ottenere l'iscrizio­ne dell'ipoteca

legale definitiva”. Egli ha precisato che tale causa sarebbe stata da

introdurre entro 30 giorni, in difet­to di che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale sarebbe stata cancellata. La decisione sulle spese giudiziarie è stata

rinviata al giudizio di merito.

D. Contro la sentenza

appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 novembre

2020 per ottenere che la decisione impugnata fosse riformata nel senso di

respingere l'istanza, di annullare il decreto supercautelare del 20 maggio 2020

e di ordinare la cancellazione dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale.

Nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2021 la AO 1 ha proposto di respingere

l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

E. Il presidente della

Camera ha interpellato il 5 agosto 2021 il Pretore per sapere se (e quando) la AO

1 avesse

introdotto l'azione

volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale o se egli avesse prorogato

(e fino a quando) il termi­ne per intenta­re la causa oppure se (e da quando)

un'istanza di proroga fosse pendente. Il Pretore ha risposto il 6 agosto 2021

che nessuna azione ipotecaria è stata promossa, la AO 1 avendo avviato unicamente

contro la AP 1 una causa creditoria per l'incasso di fr. 162 207.80. Il presidente della Camera ha assegnato

così alle parti, il 10 agosto 2021, un termine fino al 26 agosto 2021 per esprimersi

sull'interesse pratico e attuale dell'appello. La AP 1 ha ribadito il proprio

interesse al rimedio giuridico il 16 agosto 2021, chiedendo che le spe­se

giudiziarie siano poste a carico dell'istante. La AO 1 non ha reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L'iscrizione di

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve

avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del

lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi

l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961

cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione

provvisoria, il giudice ne stabilisce la durata e gli effetti, fissando se

occorre all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie

ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC). Il giudice può prorogare

il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (RtiD I-2018

pag. 695 consid. 5 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.9 del 29

marzo 2021 consid. 6b con riferimenti).

2.

Il termine entro cui

promuovere una causa per ottenere l'iscrizio­ne definitiva di un'ipoteca legale

decorre dal giorno successivo alla notificazione della sentenza in cui il termine è stato fissato (art.

142.

cpv. 1 CPC). Poco importa che la sentenza sia impugnata da una par­te,

dall'altra o da entrambe. La decisione con cui il giudi­ce statuisce

sull'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale è equiparata a un provvedimento

cautelare (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007

consid. 1.3), di modo che è immediatamente esecutiva

(art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). L'artigiano o imprenditore che,

vistosi impartire un termine per chiedere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca

legale, non inten­de promuovere causa finché la legittimità dell'iscrizione

provvisoria non sia stata verificata su ricorso dall'autorità superiore, deve

chiedere perciò a tale autorità di conferire effetto sospensivo al ricor­so (art. 315

cpv. 5 CPC). Ciò vale anche qualora il ricorso sia stato presentato dalla

controparte. In alternativa, egli può instare davanti al primo giudice per una

proroga del termine fissatogli (art. 144 cpv. 2 CPC). Oppure può

introdurre l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e

invitare il giudice a sospendere la procedura finché la lite sull'iscrizione

provvisoria non sia conclusa (art. 126 cpv. 1 CPC). Egli ha dunque più di una possibilità per evitare che il termine scada

infruttuoso (RtiD II-2019 pag. 691 consid. 3).

3.

Nella

fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla AO 1 il 9

novembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di 30 giorni per promuovere la causa tendente

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale è cominciato a

decorrere pertanto l'indomani ed è giunto a scadenza il 9 dicembre 2020. Diverso

sarebbe stato se il Pretore aves­se fatto decorrere il termi­ne dal passaggio

in giudicato della sua decisio­ne, ossia dalla notificazione della sentenza di

questa Camera (I CCA, sentenza inc. 11.2020.60 del 19 agosto 2021 consid.

11). Sta

di fatto che nel caso specifico AO 1 non ha promosso alcuna

azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, né ha chiesto al

Pretore di proroga­re il termi­ne assegnatole e nemmeno ha proposto a questa

Camera di conferire effetto sospensivo all'appello della AP 1. Ha intentato nei

confronti della AP 1 un'azione creditoria, ma non l'azio­ne ipotecaria. Quanto

alle ragioni soggettive che l'hanno

indotta a tale scelta, esse sono ininfluenti (I CCA, senten­za

inc. 11.2018.31 del 17 settembre 2018 consid. 5 con rinvio). Nelle

circostanze descritte l'ufficiale del registro fondiario va invitato così a

cancellare l'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore senza contraddittorio

e confermata con la sentenza impugnata. Ciò posto, l'appello della AP 1 non

denota più alcun interesse pratico e attuale. Va di conseguenza stralciato dal

ruolo (art. 242 CPC).

4.

Rimane da statuire

sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza

interesse vanno stabilite – come in una causa divenuta senza oggetto – “secondo

equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle

circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato

l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e

quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza

interesse (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti di dottrina). In concreto

lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce al fatto che la AO 1 ha

lasciato scadere il termine impartitole dal Pretore per chiedere l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale senza postulare il conferimento dell'ef-fetto

sospensivo all'appello della AP 1 né sollecitare una proroga del termine

dinanzi al Pretore né, tanto meno, promuovere l'azio­ne di merito. La caducità

della lite non si deve a circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto

dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al

comportamen­to omissivo dell'istante, la quale va chiamata così a sopportare gli

oneri processuali risultati inutili. La tassa di giustizia deve essere

nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura

termina senza sentenza (art. 21 LTG). La AP 1, che ha presentato appello per il

tramite di una legale (senza sapere che il ricorso sarebbe divenuto senza

interesse), ha diritto in ogni modo a un'adeguata indennità per ripetibili.

5.

Quanto alle spese giudiziarie

di primo grado, il Pretore ne ha rinviato la commisurazione e l'addebito alla

decisione di merito in applicazione dell'art. 104 cpv. 3 CPC. Tale prassi non è

corretta. L'art. 104 cpv. 3 CPC è concepito per casi in cui il proces­so di

merito sia già pendente. Quando il giudice statuisce su una richiesta di

iscrizione provvisoria di ipoteca legale il processo “di merito” non è ancora

pendente. Secondo dottrina, pertanto, ove il giudice accolga – in tutto o in

parte – una richiesta di iscrizione provvisoria di ipoteca legale, l'alternativa

è la seguente (citazioni in: RtiD I-2017 pag. 691 n. 23c):

– o

il giudice pone le spese giudiziarie a carico del convenuto, per lo meno nella

misura della soccombenza, con facoltà per il convenuto di esigerne il rimborso

giusta l'art. 95 CPC nella causa di iscrizione definitiva qualora dovesse

uscire vittorioso,

– o

il giudice pone provvisoriamente le spese giudiziarie a carico del­l'istante,

riservata una diversa decisione in esito alla sentenza di iscrizione definitiva.

L'alternativa

presuppone tuttavia che l'artigiano o imprenditore promuova l'azio­ne tendente

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Se egli rinun­cia, le spese

della procedura di iscrizione provvisoria vanno a suo carico (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,

3ª edizione, pag. 517 n. 1410), indipendentemen­te dalla questione di sapere se

egli abbia ottenuto quell'iscrizione a ragione o a torto (I CCA, sentenza

inc. 11.2018.31 del 17 settembre 2018 consid. 7 con rinvii). Nella fattispecie le spese della procedura relativa

all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sono di conseguenza da

addebitare alla AO 1. Il problema è che il Pretore non le ha nemmeno

quantificate. Per economia di giudizio conviene dunque che questa Camera proceda

direttamente al riguardo.

a) Quanto

alla tassa di giustizia nel caso di una decisione adottata con la procedura

sommaria in un processo dal valore litigioso di fr. 162

207.80, essa ammonta ad almeno fr. 2500.– (art. 7 cpv. 1 combinato con l'art. 9

cpv. 1 LTG). In concreto il Pretore non ha indetto udienze né ha esperito

prove, la procedura essendosi esaurita in un singolo scambio di atti scritti. La

sentenza di compendia per altro in una motivazione di poco più di due pagine.

Si giustifica così di applicare la tassa di giustizia minima di fr. 2500.–.

b) Per quel

che concerne le ripetibili, la AP 1 postulava con l'appello un'indennità di “almeno

fr. 2000.–”. Ora, l'indennità per ripetibili in cause dal valore litigioso di fr.

162.

207.80 prevista dall'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 178.310) è compresa tra il 6 e il 9% del valore

medesimo. Trattandosi in concreto di una procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una

‟procedura civile specialeˮ nel senso dell'art. 11 cpv. 2 lett. b

del citato regolamento, tale indennità va poi fissata tra il 20 e il 70%

dell'indennità piena. In concreto l'indennità chiesta dalla AP 1 si giustifica

già in base alle aliquote minime del 6% e del 20% previste dall'art. 11 cpv. 1

e cpv. 2 lett. b del noto regolamento, cui si aggiungono le spese del 10% (art.

6.

cpv. 1 del regolamento) e l'IVA.

6.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di

artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari

(sopra, consid. 2), contro di esse il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza

interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non appena sarà decorso

infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di

ricor­so, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale,

l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a can­cellare

l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori provvisoria decretata senza

contraddittorio il 20 maggio 2020 e confermata dopo contraddit-torio il 9

novembre 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per fr. 162 207.80 con interessi al 5% (dal 31 ottobre 2019

su fr. 38 931.20, dal

30 novembre 2019 su fr. 29 508.70,

dal 31 marzo 2020 su

fr. 62 173.50 e dal 19 maggio

2020 su fr. 31 594.40) in favore

della AO 1 a carico della particella n. 1285 RFD di __________, proprietà della

AP 1.

3. Le spese

processuali di primo grado, di fr. 2500.–, sono poste a carico della AO 1,

che rifonderà alla AP 1 fr. 2000.– per ripetibili.

4. Le

spese di appello ridotte, di fr. 500.–, da anticipare

dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 fr.

1200.– per ripetibili.

5. Notificazione:

;

.

Comunicazione:

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo la decorrenza

infruttuosa del termine per ricorrere al Tribunale federale o, in caso di ricor­so,

dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).