11.2020.169
Stralcio dal ruolo di un appello divenuto privo d'interesse
17 settembre 2021Italiano14 min
(IVA inclusa), per uno stabile in costruzione sulla particella n. 1285 RFD di __________.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.169
Lugano,
17 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2020.147 (ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori: iscrizione provvisoria)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 19 maggio 2020 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 20 novembre 2020 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 6 novembre 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 25 febbraio 2019
la AP 1 ha commissionato alla AO 1 la fornitura e la posa di una facciata
ventilata, al prezzo di complessivi fr. 465 000.–
(IVA inclusa), per uno stabile in costruzione sulla particella n. 1285 RFD di __________.
In corso d'opera si sono verificati ritardi e problemi nella fornitura e nella
posa delle lastre di rivestimento in terracotta da parte di una ditta terza. La
AO 1 inoltre ha fornito e posato parapetti in vetro non conformi a quanto
pattuito. Le richieste di pagamento del settimo e ottavo acconto (di fr. 38 931.22 del 31 ottobre 2019 e di fr. 29 508.67 del 30 novembre 2019) da parte di
quest'ultima ditta sono rimaste insolute. Per concludere, il 29 gennaio 2020 la
AO 1 ha trasmesso alla committente una proposta di liquidazione a “fine lavori”
e di “definizione deprezzamento”, sollecitando il versamento di fr. 130 613.40
complessivi a saldo
di ogni pretesa (già dedotti gli acconti e fr. 31 594.40 per l'errata fornitura). Il 31 marzo 2020 la AO 1 ha
poi emesso una fattura a saldo di fr. 62 173.50.
La AP 1 non ha reagito e le fatture non sono state pagate.
B. Il 19 maggio 2020 la AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando
l'iscrizione provvisoria – già in via supercautelare – di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di fr. 162 207.80 con interessi del 5% (dal 31 ottobre
2019 su fr. 38 931.20, dal 30 novembre
2019 su fr. 29 508.70, dal 31 marzo
2020 su fr. 62 173.50 e dal 19
maggio 2020 su fr. 31 594.40) a
carico della particella n. 1285 RFD di __________. Con decreto cautelare
del giorno seguente, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato
l'iscrizione
richiesta e ha fissato alla convenuta un termine di 15 giorni per formulare
osservazioni scritte (inc. CA.2020.147). In un memoriale del 9 giugno 2020 la AP
1 ha proposto di respingere l'istanza e di cancellare l'iscrizione provvisoria decretata
in via supercautelare.
C. Il Pretore non ha
assunto prove né ha indetto un dibattimento finale. Statuendo con sentenza del 6
novembre 2020, egli ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata
senza contraddittorio il 20 maggio 2020 e ha disposto che tale iscrizione sarebbe
rimasta valida “sino alla scadenza del termine di 15 giorni dopo la decisione
definitiva della causa di merito intesa a ottenere l'iscrizione dell'ipoteca
legale definitiva”. Egli ha precisato che tale causa sarebbe stata da
introdurre entro 30 giorni, in difetto di che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale sarebbe stata cancellata. La decisione sulle spese giudiziarie è stata
rinviata al giudizio di merito.
D. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 novembre
2020 per ottenere che la decisione impugnata fosse riformata nel senso di
respingere l'istanza, di annullare il decreto supercautelare del 20 maggio 2020
e di ordinare la cancellazione dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale.
Nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2021 la AO 1 ha proposto di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
E. Il presidente della
Camera ha interpellato il 5 agosto 2021 il Pretore per sapere se (e quando) la AO
1 avesse
introdotto l'azione
volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale o se egli avesse prorogato
(e fino a quando) il termine per intentare la causa oppure se (e da quando)
un'istanza di proroga fosse pendente. Il Pretore ha risposto il 6 agosto 2021
che nessuna azione ipotecaria è stata promossa, la AO 1 avendo avviato unicamente
contro la AP 1 una causa creditoria per l'incasso di fr. 162 207.80. Il presidente della Camera ha assegnato
così alle parti, il 10 agosto 2021, un termine fino al 26 agosto 2021 per esprimersi
sull'interesse pratico e attuale dell'appello. La AP 1 ha ribadito il proprio
interesse al rimedio giuridico il 16 agosto 2021, chiedendo che le spese
giudiziarie siano poste a carico dell'istante. La AO 1 non ha reagito.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L'iscrizione di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve
avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del
lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi
l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961
cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione
provvisoria, il giudice ne stabilisce la durata e gli effetti, fissando se
occorre all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie
ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC). Il giudice può prorogare
il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (RtiD I-2018
pag. 695 consid. 5 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.9 del 29
marzo 2021 consid. 6b con riferimenti).
2.
Il termine entro cui
promuovere una causa per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale
decorre dal giorno successivo alla notificazione della sentenza in cui il termine è stato fissato (art.
142.
cpv. 1 CPC). Poco importa che la sentenza sia impugnata da una parte,
dall'altra o da entrambe. La decisione con cui il giudice statuisce
sull'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale è equiparata a un provvedimento
cautelare (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007
consid. 1.3), di modo che è immediatamente esecutiva
(art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). L'artigiano o imprenditore che,
vistosi impartire un termine per chiedere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca
legale, non intende promuovere causa finché la legittimità dell'iscrizione
provvisoria non sia stata verificata su ricorso dall'autorità superiore, deve
chiedere perciò a tale autorità di conferire effetto sospensivo al ricorso (art. 315
cpv. 5 CPC). Ciò vale anche qualora il ricorso sia stato presentato dalla
controparte. In alternativa, egli può instare davanti al primo giudice per una
proroga del termine fissatogli (art. 144 cpv. 2 CPC). Oppure può
introdurre l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e
invitare il giudice a sospendere la procedura finché la lite sull'iscrizione
provvisoria non sia conclusa (art. 126 cpv. 1 CPC). Egli ha dunque più di una possibilità per evitare che il termine scada
infruttuoso (RtiD II-2019 pag. 691 consid. 3).
3.
Nella
fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla AO 1 il 9
novembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di 30 giorni per promuovere la causa tendente
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale è cominciato a
decorrere pertanto l'indomani ed è giunto a scadenza il 9 dicembre 2020. Diverso
sarebbe stato se il Pretore avesse fatto decorrere il termine dal passaggio
in giudicato della sua decisione, ossia dalla notificazione della sentenza di
questa Camera (I CCA, sentenza inc. 11.2020.60 del 19 agosto 2021 consid.
11). Sta
di fatto che nel caso specifico AO 1 non ha promosso alcuna
azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, né ha chiesto al
Pretore di prorogare il termine assegnatole e nemmeno ha proposto a questa
Camera di conferire effetto sospensivo all'appello della AP 1. Ha intentato nei
confronti della AP 1 un'azione creditoria, ma non l'azione ipotecaria. Quanto
alle ragioni soggettive che l'hanno
indotta a tale scelta, esse sono ininfluenti (I CCA, sentenza
inc. 11.2018.31 del 17 settembre 2018 consid. 5 con rinvio). Nelle
circostanze descritte l'ufficiale del registro fondiario va invitato così a
cancellare l'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore senza contraddittorio
e confermata con la sentenza impugnata. Ciò posto, l'appello della AP 1 non
denota più alcun interesse pratico e attuale. Va di conseguenza stralciato dal
ruolo (art. 242 CPC).
4.
Rimane da statuire
sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza
interesse vanno stabilite – come in una causa divenuta senza oggetto – “secondo
equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle
circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato
l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e
quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza
interesse (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti di dottrina). In concreto
lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce al fatto che la AO 1 ha
lasciato scadere il termine impartitole dal Pretore per chiedere l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale senza postulare il conferimento dell'ef-fetto
sospensivo all'appello della AP 1 né sollecitare una proroga del termine
dinanzi al Pretore né, tanto meno, promuovere l'azione di merito. La caducità
della lite non si deve a circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto
dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al
comportamento omissivo dell'istante, la quale va chiamata così a sopportare gli
oneri processuali risultati inutili. La tassa di giustizia deve essere
nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura
termina senza sentenza (art. 21 LTG). La AP 1, che ha presentato appello per il
tramite di una legale (senza sapere che il ricorso sarebbe divenuto senza
interesse), ha diritto in ogni modo a un'adeguata indennità per ripetibili.
5.
Quanto alle spese giudiziarie
di primo grado, il Pretore ne ha rinviato la commisurazione e l'addebito alla
decisione di merito in applicazione dell'art. 104 cpv. 3 CPC. Tale prassi non è
corretta. L'art. 104 cpv. 3 CPC è concepito per casi in cui il processo di
merito sia già pendente. Quando il giudice statuisce su una richiesta di
iscrizione provvisoria di ipoteca legale il processo “di merito” non è ancora
pendente. Secondo dottrina, pertanto, ove il giudice accolga – in tutto o in
parte – una richiesta di iscrizione provvisoria di ipoteca legale, l'alternativa
è la seguente (citazioni in: RtiD I-2017 pag. 691 n. 23c):
– o
il giudice pone le spese giudiziarie a carico del convenuto, per lo meno nella
misura della soccombenza, con facoltà per il convenuto di esigerne il rimborso
giusta l'art. 95 CPC nella causa di iscrizione definitiva qualora dovesse
uscire vittorioso,
– o
il giudice pone provvisoriamente le spese giudiziarie a carico dell'istante,
riservata una diversa decisione in esito alla sentenza di iscrizione definitiva.
L'alternativa
presuppone tuttavia che l'artigiano o imprenditore promuova l'azione tendente
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Se egli rinuncia, le spese
della procedura di iscrizione provvisoria vanno a suo carico (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 517 n. 1410), indipendentemente dalla questione di sapere se
egli abbia ottenuto quell'iscrizione a ragione o a torto (I CCA, sentenza
inc. 11.2018.31 del 17 settembre 2018 consid. 7 con rinvii). Nella fattispecie le spese della procedura relativa
all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sono di conseguenza da
addebitare alla AO 1. Il problema è che il Pretore non le ha nemmeno
quantificate. Per economia di giudizio conviene dunque che questa Camera proceda
direttamente al riguardo.
a) Quanto
alla tassa di giustizia nel caso di una decisione adottata con la procedura
sommaria in un processo dal valore litigioso di fr. 162
207.80, essa ammonta ad almeno fr. 2500.– (art. 7 cpv. 1 combinato con l'art. 9
cpv. 1 LTG). In concreto il Pretore non ha indetto udienze né ha esperito
prove, la procedura essendosi esaurita in un singolo scambio di atti scritti. La
sentenza di compendia per altro in una motivazione di poco più di due pagine.
Si giustifica così di applicare la tassa di giustizia minima di fr. 2500.–.
b) Per quel
che concerne le ripetibili, la AP 1 postulava con l'appello un'indennità di “almeno
fr. 2000.–”. Ora, l'indennità per ripetibili in cause dal valore litigioso di fr.
162.
207.80 prevista dall'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 178.310) è compresa tra il 6 e il 9% del valore
medesimo. Trattandosi in concreto di una procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una
‟procedura civile specialeˮ nel senso dell'art. 11 cpv. 2 lett. b
del citato regolamento, tale indennità va poi fissata tra il 20 e il 70%
dell'indennità piena. In concreto l'indennità chiesta dalla AP 1 si giustifica
già in base alle aliquote minime del 6% e del 20% previste dall'art. 11 cpv. 1
e cpv. 2 lett. b del noto regolamento, cui si aggiungono le spese del 10% (art.
6.
cpv. 1 del regolamento) e l'IVA.
6.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di
artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari
(sopra, consid. 2), contro di esse il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza
interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non appena sarà decorso
infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di
ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale,
l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare
l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori provvisoria decretata senza
contraddittorio il 20 maggio 2020 e confermata dopo contraddit-torio il 9
novembre 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per fr. 162 207.80 con interessi al 5% (dal 31 ottobre 2019
su fr. 38 931.20, dal
30 novembre 2019 su fr. 29 508.70,
dal 31 marzo 2020 su
fr. 62 173.50 e dal 19 maggio
2020 su fr. 31 594.40) in favore
della AO 1 a carico della particella n. 1285 RFD di __________, proprietà della
AP 1.
3. Le spese
processuali di primo grado, di fr. 2500.–, sono poste a carico della AO 1,
che rifonderà alla AP 1 fr. 2000.– per ripetibili.
4. Le
spese di appello ridotte, di fr. 500.–, da anticipare
dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 fr.
1200.– per ripetibili.
5. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo la decorrenza
infruttuosa del termine per ricorrere al Tribunale federale o, in caso di ricorso,
dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).