11.2020.17
Irricevibilità di un rimedio giuridico presentato consapevolmente come reclamo in luogo di un appello
8 aprile 2020Italiano6 min
assegni familiari non compresi. Le spese processuali di complessivi fr. 12 000.– sono state poste a carico delle parti in
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Incarto n.
11.2020.17
Lugano
8 aprile 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.4619 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 3 ottobre 2016 da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 26 febbraio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 12 febbraio 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 12
febbraio 2020, emanata a protezione
del-l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1978) e RE 1 (1976), cittadini italiani, a
vivere separati, ha affidato la figlia S__________ (nata il 1° ottobre 2011)
alla madre, riservato il diritto di visita paterno, ha obbligato CO 1 a versare
dal 3 ottobre 2016 un contributo alimentare per la moglie variante tra fr.
1150.– e fr. 2030.– mensili, così come
uno per la figlia variante tra fr. 1300.– e fr. 1982.– mensili,
assegni familiari non compresi. Le spese processuali di complessivi fr. 12 000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020
nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato aumentando il contributo
alimentare per sé a importi varianti tra fr. 1480.– e fr. 2555.– mensili secondo
i periodi, così come quello per la figlia a importi varianti tra fr. 1313.– e
fr. 1906.– mensili, assegni familiari non compresi. Il reclamo non è stato
notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili, trattandosi di
procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso in cui vertano su questioni
meramente patrimoniali, simili misure sono
suscettibili di appello se il valore litigioso dell'ultima conclusione formulata
davanti al Pretore raggiungeva almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Se il valore
litigioso non raggiungeva tale valore, le misure in questione sono impugnabili
unicamente con reclamo (art. 319 lett. a CPC). In concreto il valore litigioso
è manifestamente superiore alla soglia indicata, ove appena si pensi all'entità
dei contributi alimentari contesi davanti al Pretore, di durata incerta e il
cui valore è da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11
febbraio 2009, consid. 1.2). La decisione in esame, di conseguenza, era
impugnabile con appello, come figurava correttamente nell'indicazione dei
rimedi giuridici.
2.
Contro la decisione del Pretore RE 1 non ha
presentato appello, bensì reclamo, rimedio che tuttavia è dato solo – come si
è visto – nell'ipotesi di
controversie patrimoniali dal valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Si pone la questione di sapere,
in condizioni del genere, se il reclamo possa essere trattato come appello.
a) La
giurisprudenza recente ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità
di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata
intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure
nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente
riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un
mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quando
avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo
d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del
4.
giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018
pag. 408).
b) Nella
fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a semplice svista o
a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come reclamo,
ma nella motivazione RE 1 definisce a più riprese il ricorso proprio
come “reclamo”, termine che figura anche nella richiesta di giudizio. L'istante
ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di presentare reclamo, non di presentrare
appello. Né essa è stata indotta in errore, per avventura, da una fallace indicazione
dei rimedi giuridici. In calce alla sentenza il Pretore ha chiaramente specificato
invero che “contro la presente sentenza è dato il rimedio dell'appello, scritto
e motivato, da proporre al Tribunale d'appello entro 10 giorni dalla notificazione, allegando la decisione
impugnata (art. 308 segg. CPC)”. Ne segue che, introdotto volutamente come
reclamo, l'atto non può essere trattato
come appello e va
dichiarato
irricevibile (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.125 del 4 novembre 2019 consid. 4, inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019 consid. 2, inc.
11.2017.64
del 25 aprile 2019 consid. 3). Ciò esime dal vagliare le argomentazioni
esposte
nel memoriale.
3.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non
si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a
esprimersi sull'appello.
4.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le
misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a
provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale
federale il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).