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Decisione

11.2020.170

Diffida ai debitori in favore del figlio per incompleto versamento degli assegni familiari

10 marzo 2022Italiano19 min

800.– (esclusi AF), a titolo di contributo di mantenimento per il figlio E__________.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.170

Lugano

10 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2020.2577

(diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 23 giugno 2020

da

AO

1

contro

AP

1 ora in

,

giudicando sull'appello

del 23 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 5 novembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 6 dicembre

2016 (inc. DM.2015.220) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

pronunciato il divorzio tra AP 1 (1980), cittadino italiano, e AO 1 (1986). Il

figlio E__________, nato il 27 novembre 2008, è stato affidato alla madre.

L'autorità parentale è rimasta in comune. Nella convenzione sugli effetti del

divorzio omologata dal Pretore figura quanto segue:

5. Il signor AP 1 è tenuto a versare

alla signora AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la somma di fr.

800.– (esclusi AF), a titolo di contributo di mantenimento per il figlio E__________.

Qualora il padre dovesse percepire gli AF, questi è tenuto a versarli in

aggiunta al precitato contributo.

6. L'ordine di trattenuta del salario

del signor AP 1 stabilito in data 14 luglio 2014 viene revocato. Il signor AP 1

si impegna a disporre fin da subito un ordine permanente per il versamento del

contributo alimentare in favore del figlio E__________ e a darne comunicazione

alla madre. In caso di inadempienza nel versamento, il signor AP 1 dà il suo

accordo all'istanza di diffida ai debitori in via supercautelare.

In seguito, il 15 febbraio

2016, AP 1 ha avuto da V__________ __________ un altro figlio, E__________. Da

parte sua AO 1 ha dato alla luce l'8 giugno 2017 Ey__________, nato da una

relazione con M__________ __________. Dal novembre del 2019 AP 1 lavora per le __________

a __________.

B. Il 23 giugno 2020 AO

1, lamentando che dal novembre del 2019 AP 1 non le versava ‟l'intera

somma degli AFˮ, si è rivolta al medesimo Pretore perché ordinasse alle __________

– già inaudita parte – di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 800.– mensili, più gli assegni familiari di

fr. 200.– mensili, in favore del figlio E__________. Con decre­to cautelare

emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza

superprovvisionale, assegnando a AO 1 un termine di 15 giorni per “sostanziare

e comprovare con il grado della verosimiglianza la sua istanza”, producendo in

particolare il titolo su cui essa fondava la richiesta, e la documentazione

inerente all'inadempienza del convenuto. Il 6 luglio 2020 l'istante ha fatto

seguire quanto richiesto.

C. Con osservazioni

dell'11 agosto 2020 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, affermando di

pagare puntualmente il contributo di mantenimento per il figlio e di avere

accreditato alla madre di E__________ gli assegni familiari non appena il

datore di lavoro glieli aveva ‟liquidati (arretrati compresi)ˮ.

Oltre a ciò, egli ha comunicato che nel frattempo l'istante ha ottenuto una

trattenuta di stipendio dal datore di lavoro, il che – oltre a metterlo in

cattiva luce – lo ha obbligato a revocare l'ordine di bonifico permanente per

non pagare in doppio. Al dibattimento del 3 novembre 2020 le parti hanno

ribadito le rispettive posizioni, il convenuto dicendosi tuttavia ‟propensoˮ

a emettere un nuovo ordine permanente di versamento per complessivi fr. 1120.– mensili (fr. 800.–

di contributo alimentare più fr. 320.– di assegni familiari).

D. Statuendo con

sentenza del 5 novembre 2020, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato

alle __________ di trattenere mensilmente dallo stipendio del convenuto “l'importo

di fr. 800.– oltre AF”, riversando tale somma su un conto

bancario intestato a AO 1. Le spese

processuali di fr. 1000.– sono state poste

a carico di AP 1. Non sono state assegnate indennità d'inconvenienza

all'istante. In attesa del passaggio in giudicato, la decisione non è ancora

stata trasmes­sa alle __________ per esecuzione.

E. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 novembre

2020 in cui chiede di riformare la sentenza impugnata respingendo l'istanza

dell'ex moglie e l'11 dicembre 2020 ha trasmesso copia di un ordine di bonifico

del 26 novembre precedente per fr. 840.–,

corrispondenti alla differenza tra gli assegni familiari che il datore di

lavoro gli aveva versato dal novembre del 2019 al maggio del 2020 (complessivi

fr. 2240.–) e quanto egli aveva riversato al-l'istante per il medesimo periodo

(fr. 1400.– complessivi). In un memoriale del 13 gennaio 2021 AO 1 ha

proposto di respingere l'appello. L'11 e il 26 febbraio 2021 AP 1 ha

ribadito il suo punto di vista, soggiungendo di non avere i mezzi per

affrontare le spese del procedimento.

F. Chiamate a

documentare il pagamento degli assegni familiari per E__________ e ogni

eventuale trattenuta di stipendio a carico del convenuto dal giugno del 2020

fino al 5 novembre 2020, le __________ si sono espresse il 10 gennaio e il

21 febbraio 2022. Le parti non hanno reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”

per contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC) postulata “al di

fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei

genitori” – come in con-creto, la trattenuta di stipendio riguardando

contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato

– è retta dalla procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv.

1.

lett. c CPC). È appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie

tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata (almeno

fino alla maggiore età del figlio) della trattenuta in discussione davanti al

primo giudice. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza

impugnata è pervenuta al convenuto il 13 novembre 2020 (tracciamento degli invii __________, agli atti).

Depositato alla posta svizzera il 23 novembre 2020, ultimo giorno utile,

l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

L'11 dicembre 2020

l'appellante ha esibito il menzionato ordine di bonifico 26 novembre 2020 in

favore di AO 1 per fr. 840.–

(sopra, lett. E). Il 26 febbraio 2021 inoltre egli ha inviato nuovi documenti relativi alla propria situazione finanziaria. A sua

volta, AO 1 ha accluso alle proprie osservazioni del 13 gennaio 2021 uno

scambio di messaggi telefonici con il convenuto del 22 maggio 2020. Applicandosi in concreto il principio

inquisitorio illimitato, dato che litigiosa è la trattenuta del contributo

alimentare per E__________ (art. 296 CPC), minorenne, i nuovi documenti

sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1

CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). Altrettanto vale per le precisazioni

ottenute in appello dalle __________ (sopra, lett. F).

3.

Accertata la propria

competenza per territorio e riassunti i criteri che regolano una diffida ai

debitori (art. 291 CC), in concreto il Pretore ha constatato che il titolo

esecutivo su cui si fonda

l'istanza di AO 1 è

la sentenza di divorzio del 6 dicembre 2016, che le __________

sono “il terzo debitore” e che il minimo esistenziale di AP 1 rimarrebbe salvaguardato

dalla trattenuta di stipendio, potendo quegli contare su un reddito

netto di fr. 4193.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2709.–

mensili (minimo esistenziale in Italia fr. 900.–, pigio­ne fr. 663.–, pasti

fuori casa fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 530.–, assicurazione del

veicolo fr. 40.–, mantenimento del figlio Er__________ fr. 326.–, debito

riconosciuto nella sentenza di divorzio fr. 50.–).

Circa la trascuranza

dell'obbligo alimentare, il Pretore ha appurato che nel 2019 il convenuto ha

versato all'istante fr. 1000.50 mensili (fr. 800.– di contributo alimentare per

E__________ e fr. 200.– di assegni familiari). E siccome dal novembre del 2019

egli lavo­ra per le __________ riscuotendo fr. 320.– mensili di assegni

familiari, negli ultimi due mesi di quell'anno l'onere di mantenimento verso il

figlio è stato assolto solo parzialmente. Per il 2020 il primo giudice ha

constatato inoltre che il convenuto ha versato all'istante soltanto fr. 800.–

mensili (il contributo di mantenimento senza gli assegni familiari), di modo

che egli risultava inadempiente anche per quel­l'anno. Il convenuto

giustificava il mancato versamento degli assegni familiari con la necessità di “far fronte al pagamen­to delle imposte”, ma il Pretore non

ha reputato l'argomento degno di protezione, l'assegno familiare essendo una prestazione di pertinenza del figlio che non può

essere destinata ad altri scopi (sentenza impugna­ta, pag. 2 seg.).

4.

L'appellante

contesta di avere trascurato gravemente e ripetutamente l'obbligo di

mantenimento dal novembre del 2019. Ribadisce quanto dichiarato l'11 agosto

2020, ovvero di avere ricevuto gli assegni familiari dalle __________ per il

periodo dal novembre del 2019 al maggio del 2020 soltanto in quel­l'ultimo mese

con il perfezionamento delle pratiche correlate al cambiamento del posto di

lavoro e di avere saldato gli arretrati (per quei sette mesi) non appena

ricevute tali prestazioni. A mente sua il problema consiste nel fatto che egli

ha versato gli assegni familiari arretrati (di quei sette mesi) solo per

fr. 1400.– (7 x fr. 200.–) invece di fr. 2240.– (7 x fr. 320.–). Tale

mancanza, dovuta a difficoltà economiche ma commessa in buona fede, non

giustifica una diffida ai debitori, tanto meno vista l'entità della differenza.

Per di più, secondo l'appellante si tratta di un singolo episodio, poiché dal

giugno del 2020 AO 1 riceve il contributo di mantenimento e gli assegni

familiari direttamente dalle __________, ciò che le è stato possibile ottenere

dietro semplice richiesta scritta. La decisione impugnata risulta quindi, per

l'appellante, erronea e sproporzionata.

5.

Riguardo agli

assegni familiari per il 2019 e i primi cinque mesi del 2020, l'accertamento

del Pretore è lacunoso. Dagli atti si evince che fino all'8 novembre 2019 AP 1

ha versato a AO 1, mediante ordine permanente al proprio istituto bancario, fr.

1000.– mensili (doc. 4, pag. 1 a 9; doc. B,

pag. 3), pari al contributo alimentare per E__________ di fr. 800.–

mensili più l'assegno familiare di fr.

200.– mensili. Dal 27 novembre 2019 (giorno in cui ha percepito il primo

stipendio dalle __________) al 27 maggio 2020 egli ha versato all'istante

invece, sempre mediante ordine permanente, i soli fr. 800.– mensili del

contributo alimentare.

A differenza di quanto

conclude il Pretore nella decisione impugnata, tuttavia, in quel periodo il

convenuto non era inadempiente, poiché non ha trattenuto gli assegni familiari

di fr. 320.– mensili per sé. Fino al 25 maggio 2020, in effetti, AP 1 non

aveva ancora ricevuto tali prestazioni dal nuovo datore di lavoro, come egli ha fatto valere l'11 agosto 2020 (doc. 1,

fol. 1 a 3; doc. 4, pag. 10 segg.). Solo il 25 maggio 2020 le __________

gli hanno accreditato, insieme con lo stipendio di maggio, gli assegni

familiari con effetto retroattivo dal novembre del 2019, per complessivi

fr. 2240.– (fr. 320.– per sette mesi: doc. 1, fol. 4 a 10). Se non

che, il 3 giugno 2020 egli ha versato alla madre di E__________ soltan­to fr.

1400.– (fr. 200.– per sette mesi: doc. 4, pag. 4 e doc. B, pag. 19). E di

fronte alle proteste di AO 1, che esigeva il versamento integrale di fr.

2240.–, egli ha opposto un netto rifiuto

(messaggio telefonico del 22 maggio 2020 acclu­so alla lettera del 13

gennaio 2021: “Puoi scordartelo, vai dall'avvocato se vuoi più soldi”). Al che,

il 23 giugno 2020 AO 1 si è rivolta al

Pretore con l'istan­za di diffida ai debitori.

6.

Come il convenuto ha

accennato davanti al Pretore nelle sue osservazioni del­l'11 agosto 2020

all'istanza, dal 26 giugno 2020 AO 1 riceve quindi il contributo alimentare per

E__________ di fr. 800.– mensili direttamente dalle __________ (doc. B, pag. 20

e doc. 1, fol. 11 e 12). Come ciò sia stato possibile in difetto di un

ordine giudiziario, il datore di lavoro – interpellato al proposito da questa

Camera – non ha spiegato. Quanto agli assegni familiari, essi non figurano

negli estratti conto della Banca __________ intestato a AO 1 su cui le __________

accreditano il contributo alimentare per E__________ di fr. 800.– mensili (doc.

B, pag. 20 seg.). Né consta dai più recenti conteggi salariali agli atti,

del giugno e luglio del 2020, che tali prestazioni siano state versate a AP 1

(doc. 1, fol. 11 e 12). Dandosi incertezza sull'erogazione di simili

prestazioni, questa Camera ha interpellato così le __________. Queste hanno

risposto il 10 gennaio 2022 che gli assegni familiari di fr. 320.– mensili (fr.

200.– di assegno per i figli e fr. 120.– “sovraobbligatori”) dovuti dal 1°

novembre 2019 al 31 maggio 2020 “saranno versati a AP 1”, mentre quelli dovuti

dal 1° giugno 2020 “saranno pagati direttamente a AO 1”.

Sollecitate a chiarire e

documentare siffatte dichiarazioni, le __________ hanno trasmesso il 21

febbraio 2022 a questa Camera una comunicazione “Istruzioni versamenti a terzi”

del 15 ottobre 2020 in cui la Cassa __________ le invitava, visto che il

periodo di opposizione era scaduto il 24 settembre 2020, a versare l'assegno

familiare di fr. 200.– direttamente a AO 1. A tale comunicazione era

acclusa una tabella dei versamen­ti da cui si evince un pagamento a AO 1 di fr.

1920.– il 25 novembre 2020 (sei mensilità) e successivi versamenti regolari di

fr. 320.– mensili.

Ne segue – in sintesi –

che prima dell'introduzione dell'istanza di diffida ai debitori del 23 giugno

2020.

AP 1 ha trattenuto per sé fr. 840.– sugli assegni familiari arretrati

versatigli in blocco dalle __________ il 25 maggio 2020. Dopo l'avvio della

causa, invece, AO 1 ha ottenuto dal 26 giugno

2020.

il pagamento diretto del contributo alimentare di fr. 800.–

mensili per E__________ dalle __________ medesime. Gli assegni familiari di fr.

320.– mensili, invece, sono stati versati direttamente a AO 1 soltanto il 25 novembre

2020.

con effetto retroattivo dal giugno del 2020 (fr. 320.– per sei mesi,

ovvero complessivi fr. 1920.–).

7.

Riassumendo,

AP 1 ha sempre debitamente erogato, almeno

dal divorzio in poi, il contributo alimentare di fr. 800.– mensili per

il figlio pattuito per convenzione. Invece egli ha versato l'assegno familiare

di fr. 200.– mensili per E__________ in aggiunta al contributo alimentare solo

fino all'ottobre del 2019. Dal novembre del 2019 infatti egli è entrato alle

dipenden­ze del­le __________, che gli hanno corrisposto il nuovo assegno

familiare di fr. 320.– mensili, sette mensilità in blocco, solo il 25

maggio 2020 (fr. 2240.–). Egli avrebbe dovuto riversare sen­za indugio tale somma al figlio, ma il 3 giugno 2020 ha

elargito soltanto fr. 1400.–, rifiutando di pagare la differenza di

fr. 840.–. In seguito AP 1 non ha più ricevuto assegni familiari dalle __________.

Soltan­to venti giorni dopo l'emanazione della sentenza, il 25 novembre 2020,

le __________ hanno versato direttamente a AO 1 sei mesi di assegni familiari

in blocco (fr. 1920.–) e da allora erogano direttamente a lei l'assegno di

fr. 320.– mensili. Il giorno dopo, 26 novembre 2020, anche AP 1 ha

corrisposto all'ex moglie il residuo di fr. 840.– che doveva per il figlio

a saldo degli assegni familiari ricevuti in blocco il 25 maggio 2020. Quan­to

al contributo alimentare di fr. 800.– mensili per

E__________,

AO 1 l'ha regolarmente ricevuto, fino al maggio del 2020 in virtù di un ordine

di bonifico impartito da AP 1 alla propria banca e in seguito come versamen­to

diretto da parte delle __________, insieme con l'assegno familiare.

Ne risulta, in ultima

analisi, che al momento in cui AO 1 ha introdotto l'istanza di diffi­da ai

debitori (23 giugno 2020) AP 1 doveva ancora, per il figlio, il residuo di

fr. 840.– a saldo degli assegni familiari ricevuti il 25 maggio 2020

(sette mensilità: dal novembre 2019 al maggio del 2020), come egli medesimo

ammette nell'appello. Il convenuto non ha più ricevuto invece gli assegni familiari

dal giugno del 2020 in poi, che le __________ hanno versato in bloc­co

direttamente a AO 1 (sei mensilità) solo dopo la sentenza del Pretore. Egli non

era in arretrato per altro con i contributi alimentari, poiché AO 1 riceveva

fr. 800.– mensili in

virtù dell'ordine di bonifico da lui impartito alla sua banca (il versamento

diretto da parte delle __________ è cominciato solo il 26 giugno 2020, tre

giorni dopo l'introduzione dell'istanza di diffida ai debitori). Il problema è

di sapere, in definitiva, se il ritardo nel pagamento dei citati fr. 840.– giustificasse la trattenuta di

stipendio.

8.

Questa Camera ha già

avuto modo di ricordare che una diffida ai debitori secondo gli art. 132 cpv.

1, 177 o 291 CC non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o

ritardi sporadicamen­te il versamento di un contributo periodico, dovendo il

provvedimento rispettare il principio della proporzionalità. Determinante è che

dal profilo oggettivo la trascuran­za dell'obbligo alimentare appaia seria e che

sussistano indizi di reiterazione (DTF 145 III 264 consid. 5.5.2 con rinvii;

analogamente: RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.57 del 18 giugno 2020 consid. 7d). Il fatto che in passato il

debitore non abbia assolto correttamente il proprio obbligo alimentare

stabilito per sentenza o per convenzione può costituire un indizio (Steiner, Die Anweisung an die Schuldner,

Zurigo 2015, n. 193 a 197 e n. 218 segg.). Ma una singola trascuranza non basta

da sé sola per ordinare una trattenuta di stipendio, a meno che il debitore

alimentare lasci intendere di non voler adempiere i propri obblighi nemmeno in futuro (Schwander in: Basler Kommentar,

ZGB I, 6ª edizione, n. 10 ad art. 177; Steiner, op. cit., pag. 61 n. 173; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung

von Unter­halts­beiträgen,

Zurigo

2016, pag. 184 n. 326; Vetterli

in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 177

CC).

9.

Nella fattispecie AP

1.

ha ritardato il pagamento

del saldo relativo ad

assegni familiari arretrati ricevuti in blocco per sette mesi (fr. 840.– su fr. 2240.–), da lui eseguito soltanto 20

giorni dopo l'emanazione della sentenza del Pretore. La remora non poteva

giustificarsi – come egli

pretende – con asserite

difficoltà economiche o con la scu­sa della buona fede, giacché si trattava

chiaramente di denaro destinato al figlio. È però l'unico ritardo nel pagamento

che gli può essere rimproverato dopo la pronuncia del divorzio, intervenuta il

6.

dicembre 2016. Prima di allora, in regime di protezione dell'unione

coniugale, AO 1 aveva promosso invero due istanze di diffida ai debitori (l'una

stralciata dal ruolo per desistenza il 20 giugno 2013, l'altra stralciata dal

ruolo per acquiescenza di AP 1 l'11 giugno 2014), ma esse risalgono indietro

negli anni e non possono più indiziare un serio rischio di reiterazione, tant'è

che nemmeno il Pretore li ha considerati. In circostanze del genere non si

legittimava pertanto un provvedimento incisivo come una diffida ai debitori,

tanto meno per l'intero importo di “fr. 800.– mensili oltre AF”, il contributo alimentare di fr.

800.– essendo sempre stato

erogato regolarmente. Per l'incasso di una singola prestazione scaduta in

favore del figlio (come quella di fr. 840.– in blocco) AO 1 poteva senz’altro far capo alla via

esecutiva, gli assegni familiari spettando al figlio per sentenza di divorzio

passata in giudicato (art. 80 cpv. 1 LEF). Anzi, sulla base di tale sentenza essa

poteva finanche postulare un sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).

10.

È vero che nella

convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 30 giugno 2016

figura una clausola (n. 11) secondo cui, “in caso di inadempienza nel

versamento, il signor AP 1 dà l'accordo all'istanza di diffida ai debitori in via

supercautelare”. A parte il fatto però che una diffida ai debitori decretata a

titolo cautelare non si identifica con una diffida finale senza limiti di tempo

(come quella pronunciata dal Pretore in concreto), nemmeno AO 1 invoca più tale

clausola, né l'ha invocata davanti al primo giudice. Se ne conclude che nel

caso in esame non soccorrevano i presupposti per una trattenuta di stipendio. Provvisto

di buon diritto, l'appello merita così accoglimento e la decisione impugnata va

riformata di conseguenza.

11.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima

quanto in secon­da sede. AO 1 è priva tuttavia di cognizioni giuridiche e ha

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (come il convenuto). A ragione

inoltre essa lamentava il mancato versamento del saldo relativo agli assegni

familiari ricevuti in blocco da AP 1 per sette mensilità, anche se avrebbe

dovuto procedere all'incasso in altro modo. Considerato poi che la causa verte

su una questione del diritto di famiglia, tutto ponderato si giustifica pertanto

di rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo (art. 107

cpv. 1 lett. c CPC), mentre non

entra in linea di conto un'indennità d'inconvenien­za al convenuto (art. 95

cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.

12.

Quanto

ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è riformata come segue:

1. L'istanza di diffida ai debitori è respinta.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

II. Non si riscuotono spese

processuali di appello.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).