11.2020.170
Diffida ai debitori in favore del figlio per incompleto versamento degli assegni familiari
10 marzo 2022Italiano19 min
800.– (esclusi AF), a titolo di contributo di mantenimento per il figlio E__________.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.170
Lugano
10 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2020.2577
(diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 23 giugno 2020
da
AO
1
contro
AP
1 ora in
,
giudicando sull'appello
del 23 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 5 novembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 dicembre
2016 (inc. DM.2015.220) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato il divorzio tra AP 1 (1980), cittadino italiano, e AO 1 (1986). Il
figlio E__________, nato il 27 novembre 2008, è stato affidato alla madre.
L'autorità parentale è rimasta in comune. Nella convenzione sugli effetti del
divorzio omologata dal Pretore figura quanto segue:
5. Il signor AP 1 è tenuto a versare
alla signora AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la somma di fr.
800.– (esclusi AF), a titolo di contributo di mantenimento per il figlio E__________.
Qualora il padre dovesse percepire gli AF, questi è tenuto a versarli in
aggiunta al precitato contributo.
6. L'ordine di trattenuta del salario
del signor AP 1 stabilito in data 14 luglio 2014 viene revocato. Il signor AP 1
si impegna a disporre fin da subito un ordine permanente per il versamento del
contributo alimentare in favore del figlio E__________ e a darne comunicazione
alla madre. In caso di inadempienza nel versamento, il signor AP 1 dà il suo
accordo all'istanza di diffida ai debitori in via supercautelare.
In seguito, il 15 febbraio
2016, AP 1 ha avuto da V__________ __________ un altro figlio, E__________. Da
parte sua AO 1 ha dato alla luce l'8 giugno 2017 Ey__________, nato da una
relazione con M__________ __________. Dal novembre del 2019 AP 1 lavora per le __________
a __________.
B. Il 23 giugno 2020 AO
1, lamentando che dal novembre del 2019 AP 1 non le versava ‟l'intera
somma degli AFˮ, si è rivolta al medesimo Pretore perché ordinasse alle __________
– già inaudita parte – di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 800.– mensili, più gli assegni familiari di
fr. 200.– mensili, in favore del figlio E__________. Con decreto cautelare
emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza
superprovvisionale, assegnando a AO 1 un termine di 15 giorni per “sostanziare
e comprovare con il grado della verosimiglianza la sua istanza”, producendo in
particolare il titolo su cui essa fondava la richiesta, e la documentazione
inerente all'inadempienza del convenuto. Il 6 luglio 2020 l'istante ha fatto
seguire quanto richiesto.
C. Con osservazioni
dell'11 agosto 2020 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, affermando di
pagare puntualmente il contributo di mantenimento per il figlio e di avere
accreditato alla madre di E__________ gli assegni familiari non appena il
datore di lavoro glieli aveva ‟liquidati (arretrati compresi)ˮ.
Oltre a ciò, egli ha comunicato che nel frattempo l'istante ha ottenuto una
trattenuta di stipendio dal datore di lavoro, il che – oltre a metterlo in
cattiva luce – lo ha obbligato a revocare l'ordine di bonifico permanente per
non pagare in doppio. Al dibattimento del 3 novembre 2020 le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni, il convenuto dicendosi tuttavia ‟propensoˮ
a emettere un nuovo ordine permanente di versamento per complessivi fr. 1120.– mensili (fr. 800.–
di contributo alimentare più fr. 320.– di assegni familiari).
D. Statuendo con
sentenza del 5 novembre 2020, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato
alle __________ di trattenere mensilmente dallo stipendio del convenuto “l'importo
di fr. 800.– oltre AF”, riversando tale somma su un conto
bancario intestato a AO 1. Le spese
processuali di fr. 1000.– sono state poste
a carico di AP 1. Non sono state assegnate indennità d'inconvenienza
all'istante. In attesa del passaggio in giudicato, la decisione non è ancora
stata trasmessa alle __________ per esecuzione.
E. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 novembre
2020 in cui chiede di riformare la sentenza impugnata respingendo l'istanza
dell'ex moglie e l'11 dicembre 2020 ha trasmesso copia di un ordine di bonifico
del 26 novembre precedente per fr. 840.–,
corrispondenti alla differenza tra gli assegni familiari che il datore di
lavoro gli aveva versato dal novembre del 2019 al maggio del 2020 (complessivi
fr. 2240.–) e quanto egli aveva riversato al-l'istante per il medesimo periodo
(fr. 1400.– complessivi). In un memoriale del 13 gennaio 2021 AO 1 ha
proposto di respingere l'appello. L'11 e il 26 febbraio 2021 AP 1 ha
ribadito il suo punto di vista, soggiungendo di non avere i mezzi per
affrontare le spese del procedimento.
F. Chiamate a
documentare il pagamento degli assegni familiari per E__________ e ogni
eventuale trattenuta di stipendio a carico del convenuto dal giugno del 2020
fino al 5 novembre 2020, le __________ si sono espresse il 10 gennaio e il
21 febbraio 2022. Le parti non hanno reagito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”
per contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC) postulata “al di
fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei
genitori” – come in con-creto, la trattenuta di stipendio riguardando
contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato
– è retta dalla procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv.
1.
lett. c CPC). È appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata (almeno
fino alla maggiore età del figlio) della trattenuta in discussione davanti al
primo giudice. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza
impugnata è pervenuta al convenuto il 13 novembre 2020 (tracciamento degli invii __________, agli atti).
Depositato alla posta svizzera il 23 novembre 2020, ultimo giorno utile,
l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
L'11 dicembre 2020
l'appellante ha esibito il menzionato ordine di bonifico 26 novembre 2020 in
favore di AO 1 per fr. 840.–
(sopra, lett. E). Il 26 febbraio 2021 inoltre egli ha inviato nuovi documenti relativi alla propria situazione finanziaria. A sua
volta, AO 1 ha accluso alle proprie osservazioni del 13 gennaio 2021 uno
scambio di messaggi telefonici con il convenuto del 22 maggio 2020. Applicandosi in concreto il principio
inquisitorio illimitato, dato che litigiosa è la trattenuta del contributo
alimentare per E__________ (art. 296 CPC), minorenne, i nuovi documenti
sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1
CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). Altrettanto vale per le precisazioni
ottenute in appello dalle __________ (sopra, lett. F).
3.
Accertata la propria
competenza per territorio e riassunti i criteri che regolano una diffida ai
debitori (art. 291 CC), in concreto il Pretore ha constatato che il titolo
esecutivo su cui si fonda
l'istanza di AO 1 è
la sentenza di divorzio del 6 dicembre 2016, che le __________
sono “il terzo debitore” e che il minimo esistenziale di AP 1 rimarrebbe salvaguardato
dalla trattenuta di stipendio, potendo quegli contare su un reddito
netto di fr. 4193.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2709.–
mensili (minimo esistenziale in Italia fr. 900.–, pigione fr. 663.–, pasti
fuori casa fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 530.–, assicurazione del
veicolo fr. 40.–, mantenimento del figlio Er__________ fr. 326.–, debito
riconosciuto nella sentenza di divorzio fr. 50.–).
Circa la trascuranza
dell'obbligo alimentare, il Pretore ha appurato che nel 2019 il convenuto ha
versato all'istante fr. 1000.50 mensili (fr. 800.– di contributo alimentare per
E__________ e fr. 200.– di assegni familiari). E siccome dal novembre del 2019
egli lavora per le __________ riscuotendo fr. 320.– mensili di assegni
familiari, negli ultimi due mesi di quell'anno l'onere di mantenimento verso il
figlio è stato assolto solo parzialmente. Per il 2020 il primo giudice ha
constatato inoltre che il convenuto ha versato all'istante soltanto fr. 800.–
mensili (il contributo di mantenimento senza gli assegni familiari), di modo
che egli risultava inadempiente anche per quell'anno. Il convenuto
giustificava il mancato versamento degli assegni familiari con la necessità di “far fronte al pagamento delle imposte”, ma il Pretore non
ha reputato l'argomento degno di protezione, l'assegno familiare essendo una prestazione di pertinenza del figlio che non può
essere destinata ad altri scopi (sentenza impugnata, pag. 2 seg.).
4.
L'appellante
contesta di avere trascurato gravemente e ripetutamente l'obbligo di
mantenimento dal novembre del 2019. Ribadisce quanto dichiarato l'11 agosto
2020, ovvero di avere ricevuto gli assegni familiari dalle __________ per il
periodo dal novembre del 2019 al maggio del 2020 soltanto in quell'ultimo mese
con il perfezionamento delle pratiche correlate al cambiamento del posto di
lavoro e di avere saldato gli arretrati (per quei sette mesi) non appena
ricevute tali prestazioni. A mente sua il problema consiste nel fatto che egli
ha versato gli assegni familiari arretrati (di quei sette mesi) solo per
fr. 1400.– (7 x fr. 200.–) invece di fr. 2240.– (7 x fr. 320.–). Tale
mancanza, dovuta a difficoltà economiche ma commessa in buona fede, non
giustifica una diffida ai debitori, tanto meno vista l'entità della differenza.
Per di più, secondo l'appellante si tratta di un singolo episodio, poiché dal
giugno del 2020 AO 1 riceve il contributo di mantenimento e gli assegni
familiari direttamente dalle __________, ciò che le è stato possibile ottenere
dietro semplice richiesta scritta. La decisione impugnata risulta quindi, per
l'appellante, erronea e sproporzionata.
5.
Riguardo agli
assegni familiari per il 2019 e i primi cinque mesi del 2020, l'accertamento
del Pretore è lacunoso. Dagli atti si evince che fino all'8 novembre 2019 AP 1
ha versato a AO 1, mediante ordine permanente al proprio istituto bancario, fr.
1000.– mensili (doc. 4, pag. 1 a 9; doc. B,
pag. 3), pari al contributo alimentare per E__________ di fr. 800.–
mensili più l'assegno familiare di fr.
200.– mensili. Dal 27 novembre 2019 (giorno in cui ha percepito il primo
stipendio dalle __________) al 27 maggio 2020 egli ha versato all'istante
invece, sempre mediante ordine permanente, i soli fr. 800.– mensili del
contributo alimentare.
A differenza di quanto
conclude il Pretore nella decisione impugnata, tuttavia, in quel periodo il
convenuto non era inadempiente, poiché non ha trattenuto gli assegni familiari
di fr. 320.– mensili per sé. Fino al 25 maggio 2020, in effetti, AP 1 non
aveva ancora ricevuto tali prestazioni dal nuovo datore di lavoro, come egli ha fatto valere l'11 agosto 2020 (doc. 1,
fol. 1 a 3; doc. 4, pag. 10 segg.). Solo il 25 maggio 2020 le __________
gli hanno accreditato, insieme con lo stipendio di maggio, gli assegni
familiari con effetto retroattivo dal novembre del 2019, per complessivi
fr. 2240.– (fr. 320.– per sette mesi: doc. 1, fol. 4 a 10). Se non
che, il 3 giugno 2020 egli ha versato alla madre di E__________ soltanto fr.
1400.– (fr. 200.– per sette mesi: doc. 4, pag. 4 e doc. B, pag. 19). E di
fronte alle proteste di AO 1, che esigeva il versamento integrale di fr.
2240.–, egli ha opposto un netto rifiuto
(messaggio telefonico del 22 maggio 2020 accluso alla lettera del 13
gennaio 2021: “Puoi scordartelo, vai dall'avvocato se vuoi più soldi”). Al che,
il 23 giugno 2020 AO 1 si è rivolta al
Pretore con l'istanza di diffida ai debitori.
6.
Come il convenuto ha
accennato davanti al Pretore nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2020
all'istanza, dal 26 giugno 2020 AO 1 riceve quindi il contributo alimentare per
E__________ di fr. 800.– mensili direttamente dalle __________ (doc. B, pag. 20
e doc. 1, fol. 11 e 12). Come ciò sia stato possibile in difetto di un
ordine giudiziario, il datore di lavoro – interpellato al proposito da questa
Camera – non ha spiegato. Quanto agli assegni familiari, essi non figurano
negli estratti conto della Banca __________ intestato a AO 1 su cui le __________
accreditano il contributo alimentare per E__________ di fr. 800.– mensili (doc.
B, pag. 20 seg.). Né consta dai più recenti conteggi salariali agli atti,
del giugno e luglio del 2020, che tali prestazioni siano state versate a AP 1
(doc. 1, fol. 11 e 12). Dandosi incertezza sull'erogazione di simili
prestazioni, questa Camera ha interpellato così le __________. Queste hanno
risposto il 10 gennaio 2022 che gli assegni familiari di fr. 320.– mensili (fr.
200.– di assegno per i figli e fr. 120.– “sovraobbligatori”) dovuti dal 1°
novembre 2019 al 31 maggio 2020 “saranno versati a AP 1”, mentre quelli dovuti
dal 1° giugno 2020 “saranno pagati direttamente a AO 1”.
Sollecitate a chiarire e
documentare siffatte dichiarazioni, le __________ hanno trasmesso il 21
febbraio 2022 a questa Camera una comunicazione “Istruzioni versamenti a terzi”
del 15 ottobre 2020 in cui la Cassa __________ le invitava, visto che il
periodo di opposizione era scaduto il 24 settembre 2020, a versare l'assegno
familiare di fr. 200.– direttamente a AO 1. A tale comunicazione era
acclusa una tabella dei versamenti da cui si evince un pagamento a AO 1 di fr.
1920.– il 25 novembre 2020 (sei mensilità) e successivi versamenti regolari di
fr. 320.– mensili.
Ne segue – in sintesi –
che prima dell'introduzione dell'istanza di diffida ai debitori del 23 giugno
2020.
AP 1 ha trattenuto per sé fr. 840.– sugli assegni familiari arretrati
versatigli in blocco dalle __________ il 25 maggio 2020. Dopo l'avvio della
causa, invece, AO 1 ha ottenuto dal 26 giugno
2020.
il pagamento diretto del contributo alimentare di fr. 800.–
mensili per E__________ dalle __________ medesime. Gli assegni familiari di fr.
320.– mensili, invece, sono stati versati direttamente a AO 1 soltanto il 25 novembre
2020.
con effetto retroattivo dal giugno del 2020 (fr. 320.– per sei mesi,
ovvero complessivi fr. 1920.–).
7.
Riassumendo,
AP 1 ha sempre debitamente erogato, almeno
dal divorzio in poi, il contributo alimentare di fr. 800.– mensili per
il figlio pattuito per convenzione. Invece egli ha versato l'assegno familiare
di fr. 200.– mensili per E__________ in aggiunta al contributo alimentare solo
fino all'ottobre del 2019. Dal novembre del 2019 infatti egli è entrato alle
dipendenze delle __________, che gli hanno corrisposto il nuovo assegno
familiare di fr. 320.– mensili, sette mensilità in blocco, solo il 25
maggio 2020 (fr. 2240.–). Egli avrebbe dovuto riversare senza indugio tale somma al figlio, ma il 3 giugno 2020 ha
elargito soltanto fr. 1400.–, rifiutando di pagare la differenza di
fr. 840.–. In seguito AP 1 non ha più ricevuto assegni familiari dalle __________.
Soltanto venti giorni dopo l'emanazione della sentenza, il 25 novembre 2020,
le __________ hanno versato direttamente a AO 1 sei mesi di assegni familiari
in blocco (fr. 1920.–) e da allora erogano direttamente a lei l'assegno di
fr. 320.– mensili. Il giorno dopo, 26 novembre 2020, anche AP 1 ha
corrisposto all'ex moglie il residuo di fr. 840.– che doveva per il figlio
a saldo degli assegni familiari ricevuti in blocco il 25 maggio 2020. Quanto
al contributo alimentare di fr. 800.– mensili per
E__________,
AO 1 l'ha regolarmente ricevuto, fino al maggio del 2020 in virtù di un ordine
di bonifico impartito da AP 1 alla propria banca e in seguito come versamento
diretto da parte delle __________, insieme con l'assegno familiare.
Ne risulta, in ultima
analisi, che al momento in cui AO 1 ha introdotto l'istanza di diffida ai
debitori (23 giugno 2020) AP 1 doveva ancora, per il figlio, il residuo di
fr. 840.– a saldo degli assegni familiari ricevuti il 25 maggio 2020
(sette mensilità: dal novembre 2019 al maggio del 2020), come egli medesimo
ammette nell'appello. Il convenuto non ha più ricevuto invece gli assegni familiari
dal giugno del 2020 in poi, che le __________ hanno versato in blocco
direttamente a AO 1 (sei mensilità) solo dopo la sentenza del Pretore. Egli non
era in arretrato per altro con i contributi alimentari, poiché AO 1 riceveva
fr. 800.– mensili in
virtù dell'ordine di bonifico da lui impartito alla sua banca (il versamento
diretto da parte delle __________ è cominciato solo il 26 giugno 2020, tre
giorni dopo l'introduzione dell'istanza di diffida ai debitori). Il problema è
di sapere, in definitiva, se il ritardo nel pagamento dei citati fr. 840.– giustificasse la trattenuta di
stipendio.
8.
Questa Camera ha già
avuto modo di ricordare che una diffida ai debitori secondo gli art. 132 cpv.
1, 177 o 291 CC non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o
ritardi sporadicamente il versamento di un contributo periodico, dovendo il
provvedimento rispettare il principio della proporzionalità. Determinante è che
dal profilo oggettivo la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria e che
sussistano indizi di reiterazione (DTF 145 III 264 consid. 5.5.2 con rinvii;
analogamente: RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.57 del 18 giugno 2020 consid. 7d). Il fatto che in passato il
debitore non abbia assolto correttamente il proprio obbligo alimentare
stabilito per sentenza o per convenzione può costituire un indizio (Steiner, Die Anweisung an die Schuldner,
Zurigo 2015, n. 193 a 197 e n. 218 segg.). Ma una singola trascuranza non basta
da sé sola per ordinare una trattenuta di stipendio, a meno che il debitore
alimentare lasci intendere di non voler adempiere i propri obblighi nemmeno in futuro (Schwander in: Basler Kommentar,
ZGB I, 6ª edizione, n. 10 ad art. 177; Steiner, op. cit., pag. 61 n. 173; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung
von Unterhaltsbeiträgen,
Zurigo
2016, pag. 184 n. 326; Vetterli
in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 177
CC).
9.
Nella fattispecie AP
1.
ha ritardato il pagamento
del saldo relativo ad
assegni familiari arretrati ricevuti in blocco per sette mesi (fr. 840.– su fr. 2240.–), da lui eseguito soltanto 20
giorni dopo l'emanazione della sentenza del Pretore. La remora non poteva
giustificarsi – come egli
pretende – con asserite
difficoltà economiche o con la scusa della buona fede, giacché si trattava
chiaramente di denaro destinato al figlio. È però l'unico ritardo nel pagamento
che gli può essere rimproverato dopo la pronuncia del divorzio, intervenuta il
6.
dicembre 2016. Prima di allora, in regime di protezione dell'unione
coniugale, AO 1 aveva promosso invero due istanze di diffida ai debitori (l'una
stralciata dal ruolo per desistenza il 20 giugno 2013, l'altra stralciata dal
ruolo per acquiescenza di AP 1 l'11 giugno 2014), ma esse risalgono indietro
negli anni e non possono più indiziare un serio rischio di reiterazione, tant'è
che nemmeno il Pretore li ha considerati. In circostanze del genere non si
legittimava pertanto un provvedimento incisivo come una diffida ai debitori,
tanto meno per l'intero importo di “fr. 800.– mensili oltre AF”, il contributo alimentare di fr.
800.– essendo sempre stato
erogato regolarmente. Per l'incasso di una singola prestazione scaduta in
favore del figlio (come quella di fr. 840.– in blocco) AO 1 poteva senz’altro far capo alla via
esecutiva, gli assegni familiari spettando al figlio per sentenza di divorzio
passata in giudicato (art. 80 cpv. 1 LEF). Anzi, sulla base di tale sentenza essa
poteva finanche postulare un sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
10.
È vero che nella
convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 30 giugno 2016
figura una clausola (n. 11) secondo cui, “in caso di inadempienza nel
versamento, il signor AP 1 dà l'accordo all'istanza di diffida ai debitori in via
supercautelare”. A parte il fatto però che una diffida ai debitori decretata a
titolo cautelare non si identifica con una diffida finale senza limiti di tempo
(come quella pronunciata dal Pretore in concreto), nemmeno AO 1 invoca più tale
clausola, né l'ha invocata davanti al primo giudice. Se ne conclude che nel
caso in esame non soccorrevano i presupposti per una trattenuta di stipendio. Provvisto
di buon diritto, l'appello merita così accoglimento e la decisione impugnata va
riformata di conseguenza.
11.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima
quanto in seconda sede. AO 1 è priva tuttavia di cognizioni giuridiche e ha
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (come il convenuto). A ragione
inoltre essa lamentava il mancato versamento del saldo relativo agli assegni
familiari ricevuti in blocco da AP 1 per sette mensilità, anche se avrebbe
dovuto procedere all'incasso in altro modo. Considerato poi che la causa verte
su una questione del diritto di famiglia, tutto ponderato si giustifica pertanto
di rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo (art. 107
cpv. 1 lett. c CPC), mentre non
entra in linea di conto un'indennità d'inconvenienza al convenuto (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.
12.
Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è riformata come segue:
1. L'istanza di diffida ai debitori è respinta.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
II. Non si riscuotono spese
processuali di appello.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).