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Decisione

11.2020.172

Misure a tutela dell'unione coniugale: diritti di visita e contributo di mantenimento per la moglie

17 febbraio 2022Italiano60 min

in comune si è dedicata principalmente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.172

11.2020.174

Lugano

17 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2018.3110 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 giugno 2018 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 4 dicembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 25 novembre 2020 (inc.

11.2020.172)

e

sull'appello del 7 dicembre 2020 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza

(inc. 11.2020.174);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1971) e AO 1

(1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Novara) il 1° agosto

2004. Dal matrimonio è nato L__________, il 18 febbraio 2006. Il marito,

economista, ha lavorato, con ruoli dirigenziali, per la __________ a __________

fino al licenziamento intervenuto il 31 marzo 2021. Il 15 maggio 2021 egli

è stato assunto come condirettore generale dalla __________ di __________. La

moglie, architetto, durante la vita

in comune si è dedicata principalmente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati

dall'8 maggio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________

(proprietà per piani n. __________7 e __________8

a lui intestate, pari a 252/1000 e a 318/1000 della particella n. 4 RFD di __________) per

trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Il 28 giugno 2018 AO

1

si è rivolta al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unio­ne

coniugale, chiedendo – già in via cautelare e inaudita parte – di essere

autorizzata a vivere separata, di assegnarle in uso

l'abitazione

coniugale (con ordine di consegna delle chiavi e divieto di accesso al marito,

come pure sotto comminatoria del­l'art. 292 CP e di una multa disciplinare

di fr. 5000.–) e di affidarle il figlio, riservato il diritto di visita paterno

da esercitare un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 18.00

fino alla domenica alle 20.30, una sera infrasettimanale (da concordare) con

eventuale pernottamento e cinque settimane di vacanza l'anno, di cui, in caso

di disaccordo, tre settimane in estate, una settimana durante le vacanze di

Natale e una settimana alternativamente a carnevale, Ognissanti e Pasqua. Oltre

a ciò, essa ha postulato la condanna del marito a versarle per luglio e agosto

del 2018 un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili per sé e uno di fr.

2000.– mensili per L__________. Con decreto cautelare del 2 luglio 2018, emesso

senza contraddittorio, il Pretore ha respinto la richiesta (super)cautelare.

C. All'udienza del 13

settembre 2018, indetta per il dibattimento, il Pretore ha notificato alla

moglie la risposta dell’11 settembre 2018 in cui il marito aderiva alla

richiesta di vita separata dal­l'8 maggio 2018 e all'attribuzione

provvisoria dell'abitazione coniugale in uso a lei e al figlio, ma rivendicava

diritti di visita più estesi, nel senso di avere il figlio con sé una settimana

dal mercoledì sera fino alla domenica sera e la settimana successiva una sera,

il mercoledì con pernottamento, come pure – in aggiunta alla soluzione proposta

dalla moglie – per principio una settimana a carnevale e una settimana

supplementare in estate. Egli ha offerto inoltre un contributo alimentare di

fr. 3500.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio (più

l'assegno familiare e la retta dell'Istituto __________) dal settembre del

2018. La moglie ha replicato seduta stante, confermando le sue richieste,

contestando i contributi alimentari offerti dal marito e postulando l'ascolto

del figlio per la regolamentazione delle relazioni personali. Al che il marito

ha duplicato, ribadendo le proprie domande. L'istruttoria è cominciata seduta

stante con la delega dell'ascolto di L__________ allo psicologo __________ __________,

che ha trasmesso il proprio rapporto il 15 ottobre 2018.

D. Il 21 gennaio 2019 AO

1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere – già in via cautelare – un

contributo alimentare di fr. 15 000.–

mensili per sé e uno di fr. 2700.– mensili per il figlio (oltre all'assegno

familiare e all'assunzione delle spe­se di formazione) dal giugno del 2018,

come pure una provvigione ad litem di fr. 11

308.50. Con decreto cautelare del 23 gennaio 2019, emesso senza

contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha

assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, cui ha affidato il figlio,

e ha fissato un diritto di visita di un fine settimana ogni due dal venerdì

sera alla domenica sera, una sera infrasettimanale con cena e pernottamento,

tre settimane di vacanza (anche non consecutive) in estate, una settimana

(alternativamente la prima o la seconda) nelle vacan­ze di Natale e una

settimana alternativamente a carnevale o a Pasqua. Egli ha stabilito altresì il

contributo alimentare in favore della moglie in fr. 4450.– mensili e quello per

il figlio in fr. 1100.– mensili (oltre all'assegno familiare e alle spese per

la scuola privata), citando le parti al dibattimento.

E. A sua volta AP 1 ha

presentato il 14 febbraio 2019

un'istanza

cautelare per ottenere – già inaudita parte – la modifica del decreto

“supercautelare” del 23 gennaio 2019, nel senso di fissare il diritto di visita

in un fine settimana ogni due dal mercoledì sera alla domenica sera e in una

sera infrasettimanale (con cena e pernottamento) nell'altra settimana. Con

decreto emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha respinto

l'istanza cautelare del marito, ma ha obbligato i coniugi a rivolgersi a un

consultorio familiare per seguire incontri volti a (ri)centrare la loro

attenzione sui bisogni del figlio, riattivare “un dialogo genitoriale

rispettoso ed efficace” e mediare il loro rapporto.

F. All'udienza del 26

marzo 2019, indetta per il dibattimento sulla nuova istanza del 21 gennaio

2019, la moglie si è confermata nelle proprie richieste. Il marito ha reiterato

la posizione avanzata l'11 settembre 2018, salvo chiedere, nel caso di un

obbligo retroattivo, di compensare i contributi alimentari dovuti con quanto

già versato (fr. 47 669.76 in favore della

moglie e fr. 4346.60 per il figlio). Le parti hanno replicato e duplicato,

mantenendo i rispettivi punti di vista e notificando nuove prove.

G. L'istruttoria è

terminata il 24 luglio 2020. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, dell'11 settembre 2020, la

moglie ha riaffermato le sue richieste (cautelari e di merito), non senza

adeguare la pretesa alimentare per sé a fr. 19

000.– mensili (riservata la facoltà di dedurre, previo accordo, quanto

versato fino al gennaio del 2019 per il sostentamento di lei e del figlio) e la

provvigione ad litem a fr. 21 540.–.

In un memoriale conclusivo del 3 settembre 2020 il marito ha mantenuto la

propria posizione, salvo limitare l'offerta di contributo alimentare per la

moglie ai 16 anni del figlio e postulare la decorrenza dell'onere (per moglie e

figlio) dall'emanazione della sentenza. Il 23 settembre 2020 AP 1 ha replicato

spontaneamente al memoriale conclusivo della moglie. Altrettanto ha fatto AO 1

il 6 ottobre 2020. Una richiesta di quest'ultima di sentire nuovamente L__________

è stata respinta dal Pretore il 21 ottobre 2020.

H. Nel frattempo, l'11 maggio 2020, il marito ha

promosso azione

di divorzio davanti al medesimo Pretore

(inc. DM.2020.117). Al­l'udien­za di conciliazione del 22 settembre 2020

le parti si sono accordate sul principio del divorzio, sull'affidamento del

figlio alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sull'impor­to

(fr. 483 872.30) da trasferire su un conto di libero passaggio della

moglie in liquidazione delle spettanze previdenziali e su un contributo

alimentare a carico del padre di fr. 1640.– mensili in favore di L__________

(oltre all'assegno familiare e all'assunzione del premio della cassa malati,

dei costi della scuola privata e del doposcuola d'inglese). La causa si trova

in fase istruttoria.

I. Statuendo con

sentenza del 25 novembre 2020 a protezione del­l'unione coniugale, il Pretore

ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione

coniugale in uso alla moglie, ha affidato il figlio alla stessa e ha regolato

il diritto di visita paterno ‟liberamente

tra i genitori tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri del

figlioˮ, prevedendo tuttavia, in caso di disaccordo, il seguente

assetto minimo:

– alternativamente una settimana un week end, da mercoledì sera fino a

domenica sera, e la settimana successiva una sera infrasettimanale con

pernottamento, segnatamente il mercoledì sera;

– una

settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti;

– alternativamente

una settimana a Pasqua e l’anno successivo una settimana a Carnevale;

– tre

settimane di vacanza durante il periodo estivo, anche non consecutive;

– una

settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende

il giorno di Natale e, l’anno successivo, quella che comprende il giorno di S.

Stefano;

– regolari

contatti telefonici.

Egli ha condannato altresì

AP 1 a versare dal 1° giugno 2018 un contributo alimentare di fr. 5365.–

mensili per la moglie e uno di fr. 2530.– mensili per il figlio (oltre

all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica), non senza autorizzarlo a

compensare fr. 47 479.75 per contributi

cautelari erogati in eccesso pendente causa alla moglie e fr. 1117.20 erogati

in eccesso pendente cau­­sa per il figlio. Il Pretore ha obbligato infine il

marito a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Le spe­se processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 dicembre 2020

nel quale chie­de che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il contributo

alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 4365.– mensili (riservata

un'ulteriore riduzione qualora fosse aumentato d'ufficio il contributo di

accudimento per il figlio), e che la provvigione ad litem in favore

della moglie sia respinta o, in subordine, ricondotta a fr. 11 308.50. Oltre a ciò, egli propone che gli oneri

processuali siano posti per tre quarti a carico della moglie e per il resto a

carico di lui, come pure che la moglie gli rifonda fr. 4300.– per ripetibili

ridotte. Con decreto del 17 dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha

respinto la richiesta di effetto sospensivo.

M. Intanto, il 7

dicembre 2020, ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1 per ottenere la

riforma delle relazioni personali secondo il seguente assetto:

– un fine

settimana ogni due, dal venerdì sera alle 18.30 fino alla domenica sera alle

20.00;

– una settimana

durante le vacanze scolastiche di Natale, incluso il giorno di Natale, e l'anno

successivo la settimana comprendente il Capodanno, e così di seguito

alternativamente;

– le vacanze

autunnali ogni due anni;

– la settimana

delle ferie scolastiche di carnevale, mentre la successiva settimana delle

ferie scolastiche pasquali il figlio la trascorrerà con la madre, e viceversa

l'anno successivo in alternanza;

– tre

settimane durante le ferie scolastiche estive; le date dovranno essere

concordate tra genitori e figlio entro il 30 aprile di ogni anni.

Essa ha chiesto inoltre di

aumentare il contributo alimentare in suo favore a fr. 13 232.– mensili e di ridurre gli oneri

processuali di primo grado a fr. 2500.–.

N. Nelle sue

osservazioni del 21 gennaio 2021 AP 1 propone di respingere l'appello.

Altrettanto ha fatto AO 1 il 25 gennaio 2021 per quanto riguarda l’appello del

marito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I ricorsi in esame sono diretti contro la stessa

decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica

così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica

(art. 125 lett. c CPC).

2.

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.

1.

CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr.

10.

000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto non si pone, litigiosa essen­do anche

la disciplina del diritto di visita, controversia impugnabile senza riguardo a

questioni di valore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la

decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il

26.

novembre 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________42 e n. 98.__________43, agli atti).

Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così

domenica 6 dicembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù

dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 4 dicembre 2020, l'appello del marito è

pertanto tempestivo. Ricevibile è altresì, sotto questo profilo, l'appello

della moglie, introdotto il 7 dicembre 2020 (timbro postale sulla busta

d'invio), ulti­mo giorno utile.

3.

Il 3 dicembre 2021 AP 1 ha prodotto la lettera di

licenziamento del 2 dicembre 2020 della __________ per il 31 marzo 2021, il

nuovo contratto di lavoro e l'accordo complementare del 15 maggio 2021 con la __________,

i nuovi conteggi di stipendio dal giugno al novembre del 2021 e una lettera del

2.

dicembre 2021 in cui la nuova datrice di lavoro avverte che non verserà alcun

bonus in aggiunta allo stipendio di base per il 2021 e, probabilmente, neppure

per il 2022. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in

appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in questione

sono successivi alla sentenza impugnata. Sono tuttavia stati esibiti solo dopo

settimane o mesi dalla loro ricezione (tranne per la dichiarazione circa la

mancata prospettiva di bonus per gli anni 2021 e 2022). Non essendo stati

immediatamente addotti, la loro proponibilità in appello appare dubbia.

Comunque sia, e come si vedrà in appresso (sotto, consid. 9), tali documenti

poco o punto sussidiano ai fini del presente giudizio.

4.

Litigiosi

rimangono in questa sede il diritto di visita paterno (impugnato dalla moglie)

e il contributo alimentare per la moglie (impugnato da entrambe le parti).

Circa il diritto di visita il Pretore, pur accogliendo la richiesta della madre

di stabilire relazioni libere tra padre e figlio che permettano di tenere conto

dell'opinione di L__________, ha fissato un assetto minimo in caso di

disaccordo per non far gravare sul ragazzo – data la forte conflittualità tra i

genitori – la responsabilità di decidere in proposito. Dal rapporto di ascolto

del 15 ottobre 2018 il primo giudice ha desunto che nell'‟ultimo

periodoˮ L__________ trascorreva periodi più ampi con il padre,

dal mercoledì fino alla domenica, il che gli permetteva di godere di maggiore

autonomia poiché, grazie alla vicinanza dell'abitazione paterna, poteva recarsi

a scuola e agli allenamenti di pallanuoto in bicicletta. Tale soluzione era

apprezzata dal figlio e non erano emersi particolari problemi. E siccome

rispetto alla regolamentazione (super)cautelare del 23 gennaio 2019 il padre

aveva trovato una sistemazione logistica più consona ai bisogni del figlio che

poteva contare su una propria stanza, si giustificava una disciplina delle

relazioni personali (ferie escluse) più estesa, ovvero: alternativamente una

settimana dal mercoledì sera fino alla domenica sera e la settimana successiva

una sera infrasettimanale, con pernottamento (di norma il mercoledì).

D'altronde – ha soggiunto il Pretore – neppure la madre si era opposta

all'udienza del 13 settembre 2018 a ‟una regolamentazione dei DDV assolutamente

più ampia, seppur concordata e che sia condivisa da L__________ˮ (sentenza

impugnata, pag. 5 seg.).

Relativamente

al contributo alimentare (per moglie e figlio), il Pretore, accertato che le parti

chiedevano di applicare il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del

fabbisogno effettivo per tenere conto della situazione finanziaria

particolarmente favorevole in cui versa la famiglia, ha ritenuto corretta

l'applicazione di tale criterio (loc. cit., pag. 9). Ciò posto, egli ha

determinato le entrate del marito in ‟oltre fr. 48 000.– mensiliˮ (pag. 6 e 13). Riguardo alla moglie, il

primo giudice ha rinunciato a imputarle un reddito ipotetico (pag. 6) e ha

calcolato un fabbisogno effettivo di lei in fr. 6025.– mensili: minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.– (riconosciuto dal marito), alloggio fr. 850.40

(interessi ipotecari fr. 510.40 e spese accessorie fr. 765.–, meno la

quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro del figlio), elettricità e

gas fr. 138.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 58.30, assicurazione

protezione giuridica fr. 31.50, premio della cassa malati (obbligatoria e

complementare) fr. 689.80, assicurazione dell'automobile fr. 264.60, imposta di

circolazione fr. 95.40, vignetta autostradale fr. 3.30, carburan­te

fr. 260.–, cambio e deposito degli pneumatici fr. 14.50, massaggi fr.

145.–, telefono fr. 200.–, palestra fr. 88.75, igienista fr. 14.40, aiuto

domestico fr. 1000.–, vacanze fr. 320.–, onere fiscale fr. 500.– (sentenza

impugnata, pag. 10 a 13).

Quanto al figlio il

Pretore, pur ricordando che nell'ambito del divorzio le parti hanno concordato

il 22 settembre 2020 un contributo alimentare per L__________ di

fr. 1640.– mensili oltre al premio della cassa malati, ai costi della

scuola privata e al corso d'inglese (sopra, lett. H), ha stabilito il

fabbisogno in denaro del ragazzo in fr. 1870.– mensili sulla base delle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (tabella 2018), adattando il costo

dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive, deducendo l'assegno

familiare e aumentando del 25% l'importo così ottenuto, viste le condizioni

agiate della famiglia. Egli ha aggiunto poi al fabbisogno in denaro un

contributo di accudimento di fr. 660.– mensili fino ai 16 anni di L__________,

determinato in base al fabbisogno minimo ‟allargatoˮ della madre di

fr. 3308.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, alloggio fr. 850.40, premio della cassa malati fr.

689.80, assicurazione dell'automobile fr. 264.60, imposta di circolazione fr.

95.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 58.30) ridotto dell'80%

in ragione dell'età di L__________. Onde una spettanza del figlio di fr. 2530.–

(oltre all'assegno familiare e alla retta della scuola privata; sentenza

impugnata, pag. 6 a 9).

In definitiva, il Pretore ha riconosciuto dal 1°

giugno 2018 un contributo alimentare per la moglie di fr. 5365.– mensili

(fr. 6025.– mensili, meno il contributo di accudimento di fr. 660.– mensili) e

un contributo alimentare per L__________ di fr. 2530.– mensili (oltre

all'assegno familiare e alla retta della scuola privata) che AP 1 poteva

finanziare con il suo margine disponibile, quan­d' anche il suo fabbisogno

effettivo ammontasse a fr. 13 531.45 più le imposte, come egli sosteneva.

Il primo giudice ha autorizzato infine il marito a compensare fr. 47

479.75

per contributi cautelari erogati in esubero pendente causa alla

moglie e fr. 1117.20 in esubero erogati per il figlio (sentenza impugnata, pag.

13.

seg.).

I. Sull'appello

di AO 1

5.

Riguardo al diritto di visita, AO 1 rileva come

dalla relazione del delegato all'ascolto del figlio G__________ __________ sia

emerso un quadro conflittuale dei genitori, deliberatamente acui­to dal marito

con atteggiamenti offensivi nei confronti di lei per ottenere un affidamento

condiviso mai esercitato prima, nemmeno durante la vita in comune. L'appellante

fa valere inoltre che il rapporto di ascolto risale a oltre due anni addietro,

lasso di tempo importante per l'età evolutiva del ragazzo e il grave conflitto

familiare che non ha risparmiato il minore. Ciò posto, essa rimprovera al

Pretore di avere negletto la sua richiesta di nuovo ascolto presentata

nell'ottobre del 2020 in esito a un ‟grave

litigioˮ tra padre e figlio,

documentato da entrambe le parti, il quale indizia a suo avviso una situazione

molto preoccupante e cronica. L'interessata definisce pertanto ‟posticciaˮ

e avulsa dalla realtà la disciplina – mai praticata e non desiderata dal figlio

– adottata dal primo giudice in contrasto con il principio inquisitorio

illimitato. A parte ciò – essa soggiunge – la decisione impugnata non indica la

durata dell'‟ultimo

periodo (…) più ampio rispetto a quello canonicoˮ in cui L__________ ha trascorso maggior tempo

(dal mercoledì alla domenica ogni due settimane) con il padre. Senza contare

che si è trattato di un arco temporale insignificante (forse qualche settimana,

con due o tre incontri) e contraddistinto da ‟notevoli problemiˮ

per L__________, oltre che dalla propensione del marito di crearsi una situazione

di affidamento congiunto.

L'appellante

reputa inoltre contraddittoria la disciplina prevista dal Pretore nella misura

in cui da un lato riconosce a L__________ una maturità e una libertà di scelta,

ma dall'altro gli impone una regolamentazione che lo limita nella stessa

libertà in caso di disaccordo dei genitori. Onde

la richiesta di fissare le relazioni personali, in caso di disaccordo, in un

fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.30 fino alla domenica

sera alle 20.00, in una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale

(alternativamente la prima settimana, incluso il giorno di Natale, o la seconda

settimana comprendente il Capodanno), in una settimana ogni biennio durante le

vacanze autunnali, in una settimana (alternativamente) a carnevale o Pasqua, e

in tre settimane durante le ferie scolastiche estive.

a) Per

quel che è del nuovo ascolto di L__________ in prima sede, contrariamente

quanto asserisce l'appellante il Pretore non ha negletto la richiesta, ma l'ha

respinta il 21 ottobre 2020, rilevando che l'istruttoria nella procedura a

protezione del-l'unione coniugale era terminata, che la sentenza era in fase di

redazione e che una nuova audizione del minore sarebbe avvenuta nella procedura

di divorzio. Ciò premesso, non si disconosce che il Pretore ha fondato il

proprio giudizio su un rapporto di ascolto (nel senso dell'art. 298 CPC)

risalente a due anni addietro. Neppure l'appellante pretende tuttavia che le

constatazioni dello psicologo __________ __________, il quale già allora

riscontrava una marcata conflittualità dei genitori e la loro difficoltà nel

comunicare tra loro anche sulle questioni di base relative al figlio (referto

del 15 ottobre 2018, pag. 1, 3 e 5), non siano più attuali. Né la distanza

temporale (25 me­si) tra l'ascolto del ragazzo (già allora adolescente) e la

sentenza impugnata imponeva, da sé sola, una nuova audizione nell'ambito della

stessa procedura (diversamente da quanto vale per bambini piccoli: sentenza del

Tribunale federale 5A_723/2019 del 4 maggio 2020 consid. 6.2 con riferimento a

DTF 133 III 553 consid. 5).

Certo,

l'interessata accenna a un ‟grave

litigioˮ tra padre e figlio che indizierebbe un quadro ‟molto preoccupanteˮ. A quale litigio essa si riferisca non è dato

però di sapere. Dovesse essa alludere – per avventura – all'episodio riportato

in una lettera del 2 ottobre 2020 in cui essa riferisce di ‟una, tra

le non rare, discussioni tra padre e figlio (…) avvenuta la sera del 29

settembreˮ, culminata in ‟un

confronto piuttosto violento, generato

dall'usuale atteggiamento egemonico e incalzante del padreˮ, si tratta di

accuse troppo vaghe per indurre il Pretore a ordinare una nuova audizione di L__________.

Né l'appellante pretende che l'intervento del padre, l'indomani a scuola, per

farsi consegnare dal minore le chiavi di casa minacciandolo che lo avrebbe

“sbattuto fuori” (loc. cit.), abbia impedito il mantenimento di normali

relazioni. Per tacere del fatto che il padre ha correlato l'episodio al fatto

che il figlio lo aveva insultato (messaggio accluso alla lettera del

12.

ottobre 2020). Ne segue che in definitiva, per lo meno a un sommario

esame, la decisione del primo giudice di rinunciare a un nuovo ascolto del figlio

resiste alla critica. Senza dimenticare che l'appellante nemmeno chiede a

questa Camera di sentire il ragazzo direttamente in appello (art. 316 cpv. 3

CPC) o di rinviare la causa al primo giudice per assumere l'atto.

b) Nella

misura in cui asserisce che il Pretore avrebbe regolato il diritto di visita in

contrasto con la realtà, l'appellante trascura che il primo giudice si è

fondato su quanto L__________ aveva riferito al delegato all'ascolto, ovvero

che nell'‟ultimo periodoˮ egli rimaneva dal padre – nei fine settimana a

lui assegnati – già dal mercoledì (rapporto del 15 ottobre 2018, pag. 5). Che

poi l'‟ultimo periodoˮ

consistesse – allora – in qualche settimana è possibile, ove si consideri che

il padre ha fatto risalire e documentato i primi incontri prolungati al

10.

ottobre 2018 (v. doc. 52), senza essere smentito al riguardo. Sta di

fatto che, stando sempre a quel riepilogo, gli incontri prolungati sono

continuati, su base volontaria, sino alla fine di gennaio 2019, quando sono stati

interrotti in esito alla decisione inaudita parte del 23 gennaio 2019 con cui

l'allora Pretore in carica, sollecitato dalla moglie a emanare ‟un'adeguata soluzione alimentareˮ (lettera del 21 gennaio 2019), ha fissato

cautelarmente – senza particolare motivazione – diritti di visita ordinari

(sopra, lett. D) che l'istante non è più stata disposta a estendere. In simili

circostanze non è serio affermare che la soluzione adottata dal Pretore nella

decisione finale non sarebbe mai stata praticata. Quali ‟notevoli

problemiˮ abbia poi vissuto L__________,

che ha descritto “buoni” i suoi rapporti con il padre (rapporto del 15 ottobre

2018, pag. 5) durante gli incontri prolungati, a un sommario esame non evince

dagli atti. Anzi, l'interessata non revoca in dubbio che L__________ apprezzava

quella soluzione, la quale che gli permetteva, data la vicinanza dei luoghi, di

recarsi più agevolmente a scuola e agli allenamenti. Al riguardo l'appello

manca dunque di consistenza.

c) Quanto

alla pretesa contraddizione della decisione impugna­ta, che da un lato

riconoscerebbe a L__________ una libertà di scelta ma dall'altro gli impone una

regolamentazione che lo limita in quella stessa libertà in caso di disaccordo

dei genitori, l'appellante perde di vista che l'assetto previsto non sancisce

una libera scelta del figlio, bensì favorisce una libe­ra regolamentazione da

parte dei genitori. In condizioni del genere la disciplina di un assetto minimo

in caso di disaccordo non è per nulla incoerente. Al contrario: essa tiene

conto del fatto che per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con

entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8) e che le visite

del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile

(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020 consid. 5).

Perché poi la disciplina proposta dall'appellante in caso di disaccordo non

preveda più l'incontro infrasettimanale (con cena e pernottamento), come la stessa

AO 1 riconosceva ancora nel memoriale conclusivo, né i regolari contatti

telefonici, l'interessata non spiega, sicché al riguardo la decisione impugnata

sfugge d'acchito alla critica. Dovessero in ogni caso dal nuovo ascolto o da

altri atti istruttori nella causa di divorzio emergere elementi che rendano la

disciplina attuale incompatibile con il bene del minore, nulla impedirà

all'istante di chiederne la modifica. La decisione a tutela dell'unione

coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può

sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).

6.

L'appellante chiede

inoltre di aumentare il proprio fabbisogno effettivo a 14 732.25 mensili. Le voci litigiose vanno

esaminate singolarmente, nell'ordine in cui sono censurate dall'istante. Non

v'è ragione invece di modificare il metodo di calcolo applicato nella

fattispecie per determinare il contributo alimentare per la moglie.

Successivamente alla sentenza impugnata il Tribunale federale ha deciso invero

che il metodo di calcolo da applicare a livello svizzero in materia di

mantenimento nel diritto di famiglia è di regola, d'ora innanzi, quello “a due fasi”, in esito al quale

l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli

minorenni nella proporzione di due a

uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29

ottobre 2021 consid. 3.2). In concreto il marito ha dichiarato ancora il 3

dicembre 2021, nondimeno, di volersi attenere – almeno fino al maggio del 2021

(inizio della nuo­va attività per la __________) – al calcolo “monista” applicato dal primo giudice. Dal

canto suo la moglie non si è opposta a tale prospettiva né ha chiesto di

modificare in appello il metodo di calcolo. Considerata anche la situazione

particolarmente agiata del debitore alimentare, nel caso specifico nulla osta

di conseguenza a tale intendimento (analogamente: sentenze del Tribunale

federale 5A_93/2019 del 13 settembre 2021

consid. 3.1 e 5A_679/2019 del 5 luglio 2021 consid. 11.2.2). Sulla

situazione dopo il 15 maggio 2021 si tornerà in seguito (cfr. consid. 9).

a) L'appellante

fa valere che gli oneri ipotecari ammontano a fr. 568.60 mensili e non

solo ai fr. 510.40 mensili accertati dal Pretore.

Tuttavia come il Pretore e l'istan­te pervengano a simili importi non è

chiaro, nel plico doc. 37 figurando addebiti per cifre, periodi e ipoteche

diversi. Sia come sia, il convenuto medesimo ha indicato in prima sede

l'importo rivendicato dalla moglie (da ultimo ancora nel memoriale conclusivo,

pag. 8). Il Pretore non aveva dunque motivo per scostarsi da tale cifra.

Pacifica è invece la riduzione di un terzo dell'importo così rivisto per tenere

conto della quota inserita nel fabbisogno in denaro (non contestato) del

figlio. Si giustifica così di inserire nel fabbisogno effettivo dell'istante la

spesa di fr. 378.60 mensili, come da lei richiesto.

b) Relativamente

ai contributi condominiali, il Pretore li ha riconosciuti per fr. 765.– mensili

sulla scorta del conteggio finale del 2017 (doc. 39). Non ha riconosciuto invece

l'aumento a fr. 875.– mensili invocato dall'istante, poiché si riferiva a una

modifica successiva all'introduzione della causa di divorzio (doc. 3.1

nell'inc. DM.2020.117) che andava fatta valere in quella procedura (sentenza

impugnata, pag. 10). L'appellante reitera la sua pretesa, rilevando come si

tratti di una spesa già esistente durante la vita comune modificatasi senza

responsabilità delle parti. Ora, l'argomentazione del Pretore potrà anche

sembrare opinabile. Il fatto è che l'importo invocato non trova riscontro

nemmeno nel doc. 3.1 dell'inc. DM.2020.117. In quel documento figura un acconto

spese del 2 aprile 2020 per fr. 5985.– mensili riferito alla proprietà per

piani del convenuto, come pure una tabella (elaborata il 27 giugno 2018)

relativa ai consuntivi 2016/2017 e ai preventivi 2017/2018 dell'intero

condominio “__________”. Né dall'uno né dall'altra

si evince tuttavia l'esborso litigioso. In condizioni del genere non rimane, a

un giudizio di verosimiglianza, che fondarsi sull'unico dato definitivo, ovve­ro

sul consuntivo del 2017 (doc. 39), come ha fatto il Pretore. Anche perché nulla

esclude che l'acconto richiesto ecceda la spesa finale, com’è avvenuto nel 2017

(con un saldo a favo­re del convenuto di fr. 1080.–: doc. 39).

c) Controverso

è dipoi il costo dell'abbonamento per la videosorveglianza dell'abitazione. Il

Pretore non ha riconosciuto l'esborso (fr. 117.30 mensili) poiché il marito

sosteneva di avere già pagato l'abbonamento per i “prossimi 5 anni”. Spettava dunque all'istante rendere verosimile

l'esistenza e l'ammontare della spesa. Per di più – ha argomentato il primo

giudice – il documento invocato dalla moglie (doc. 3.2 nel­l'inc. DM.2020.117)

si riferiva a un periodo (dal 3 dicembre 2019 al 2 dicembre 2020) “irrilevante”

nella procedura a protezione dell'unione coniugale, di modo che la spesa andava

fatta valere nella causa di divorzio (sentenza impugnata, pag. 10).

L'appellante obietta che la posta non è contestata

e che la spesa è

documentata, sicché incombeva al marito l'onere della prova circa l'avvenuto

pagamento dell'abbonamento per cinque anni. Essa lamenta dunque una violazione

dell'art. 8 CC.

Dagli

atti si evince che già il 17 agosto 2018 il marito, pur inserendo nel

fabbisogno effettivo della moglie quella spesa, non l'ha conteggiata, poiché

sosteneva di averla pagata per cinque anni. Successivamente la moglie si è

limitata a stimare in fr. 150.– mensili l'esborso, considerandolo non

contestato (istanza del 21 gennaio 2019, pag. 4). Solo nel memoriale conclusivo

essa ha rinviato al doc. 3.2 (nel carteggio del divorzio) che attesta una spesa

di fr. 117.30 mensili. Ora, non è chiaro se fino al dicembre del 2019 (periodo

iniziale della fattura doc. 3.2) l'abbonamento sia stato pagato. Di fronte

all'obiezione del marito però l'istante non ha addotto nulla, salvo riaffermare

la pretesa. Solo con la fattura del 22 dicembre 2019 (doc. 3.2) essa ha

documentato un onere di fr. 117.30 mensili dal 3 dicembre 2019. Invocata nella

procedura a tutela dell'unione coniugale nel settembre del 2020, la spesa va

riconosciuta così da quella data (sulla possibilità, prevista dall'art. 229

cpv. 3 CPC, di addurre in primo grado fatti nuovi e nuovi mezzi di prova fino

alla deliberazione della sentenza v. DTF 138 III 789 consid. 4.2).

Contrariamente all'opinione del Pretore, la circostanza che a quel momento

fosse già pendente l'azione di divorzio nulla muta (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 3 con riferimenti).

d) L'istante

chiede di portare la posta per l'assicurazione economia domestica dai fr. 58.30

mensili riconosciuti dal Pretore a fr. 78.– mensili. La differenza si riconduce

alla spiegazione che sul primo premio annuo (di fr. 936.–) era applicata una

deduzione una tantum di fr. 281.30 (quattro mesi gratuiti). Onde

l'importo di fr. 699.40 fatturato il 15 giugno 2018 e accertato dal primo giudice (doc. H, corrispondente al doc. 3.5

nell'inc. DM.2020.117 invocato dall'appellante). Vista l'unicità della

deduzione e considerato che nei suoi allegati davanti al Pretore il marito ha

sempre riconosciuto l'importo addotto dalla moglie, non v'è ragione per non

ammettere la spesa di fr. 78.– mensili.

e) L'appellante

si duole che il Pretore non le abbia riconosciuto fr. 50.– mensili per “prodotti per il governo e

la pulizia della casa”. Il primo giudice ha ritenuto non verosimile la pretesa,

fatta valere inoltre tardivamente con l'allegato conclusivo (sentenza

impugnata, pag. 11). L'appellante riconosce di non avere prodotto gli scontrini

di cassa. Ritiene tuttavia che, per comune esperienza, la pulizia e la manutenzione

dell'abitazio­ne comportino anche l'acquisto di prodotti a ciò destinati. Il mancato riconoscimento

di fr. 50.– mensili a tale titolo a fron­te di un dispendio familiare annuo

variante da fr. 215 000.– a fr. 295 000.– configura dunque, a

suo parere, un formalismo eccessivo. La pretesa è comprensibile. Il problema è

che l'interessata non ha recato alcun elemento atto a stimare quanto

concretamente lei spenda in prodotti per la pulizia. Eppure non le sarebbe

stato gravoso produrre qualche ricevuta. Fondata su una stima puramente

empirica, la pretesa di fr. 50.– mensili non raggiunge un sufficiente grado di

verosimiglianza e non può pertanto essere accolta.

f) L'appellante

lamenta che il Pretore non ha adeguato il premio della cassa malati (da fr.

689.90

a fr. 709.20 mensili) né ha conteggiato le spese mediche non coperte

dall’assicurazione di fr. 208.30 mensili. Il Pretore ha respinto l'adeguamento

del premio, adducendo che esso andava fatto valere se mai nell'ambito della

procedura di divorzio, come andavano fatte valere nella procedura di divorzio

le spese mediche non coperte dall'assicurazione, che per di più nemmeno

sembravano essere ricorrenti (sentenza impugnata, pag. 11). L'appellante

contesta che l'aumento documentato del premio (doc. 3.7 nell'inc. DM.2020.117)

non possa già essere considerato nella procedura a protezione dell'unione

coniugale. Per quel che è delle spese sanitarie non coperte, essa chie­de che

le sia quanto meno riconosciuta la franchigia, come avvenuto in via “supercautelare”.

Dall'attestato

dell'assicuratore __________ del 9 gennaio 2020 (doc. 3.7 nell'inc.

DM.2020.117), esibito dall'istante nel memoriale conclusivo dell'11 settembre

2020, risultano effettivamente le cifre esposte dalla moglie. Si giustifica

perciò di adeguare il premio della cassa malati da fr. 689.90 mensili (doc. 9) a fr. 709.20 mensili dall'11 settembre

2020.

(doc. 3.7). Relativamente alle spese sanitarie non coperte, non è

dato invece di capire a quale decreto “supercautelare” si riferisca l'istante. A prescindere da ciò, l'interessata

non rende verosimile nemmeno in questa sede la ricorrenza dell'esborso. Al

riguardo non soccorre dunque dilungarsi.

g) L'istante

critica il mancato inserimento nel proprio fabbisogno effettivo del costo per i

pedaggi autostradali, che chiede di riconoscere in fr. 80.– mensili. Al

riguardo il Pretore ha reputato fare difetto ogni elemento suscettibile di

rendere verosimile l'esborso (sentenza impugnata, pag. 11). L'appellante

eccepisce che il marito non ha mai contestato le sue allegazioni, ovvero che

essa si reca due volte al mese a R__________ (dove vivono i suoi

genitori e fratelli) e due volte al mese a M__________. L'ammontare dell'esborso si evince – soggiunge

l'interessata – dal calcolatore del sito “autostrade.it” e troverebbe riscontro nel conto bancario italiano che il

marito ha omesso di produrre. Né la spesa in questione potrebbe considerarsi

meno verosimile di quella che il Pretore ha riconosciuto per il carburante (fr.

260.– mensili), corrispondente a una percorrenza di 20 000 km l'anno.

Contrariamente

a quanto sembra opporre il convenuto (osservazioni all'appello, pag. 9), sin

dall'inizio l'istante ha sostenuto di percorrere due volte al mese il viaggio a

R__________ e altrettante volte a M__________ (istanza del 21 gennaio

2019, pag. 5). Da parte sua il convenuto si è limitato a contestare globalmente

le poste da lui non riconosciute, ritenendole senza “alcuna base” (risposta

del 26 marzo 2019, pag. 7). E con la doglianza della moglie secondo cui egli

avrebbe omesso di produrre gli estratti del conto bancario italiano in cui

figuravano le registrazioni del telepass, l'appellato non si confronta.

Considerata anche la spesa che il Pretore ha riconosciuto alla moglie per la

benzina (fr. 260.– mensili), è di conseguenza legittimo accogliere, a un giudizio di

apparen­za, la pretesa nella misura di fr. 50.– mensili, come l'interessata per altro ha sempre

postulato in prima sede.

h) Contesa

è inoltre la spesa per il ‟treno pneumaticiˮ che l'appellante chiede

di riconoscere in fr. 300.– mensili in funzione di ‟quanto effettivamente

sostenuto in corrispondenza del chilometraggio annualeˮ ammesso. Il

Pretore non ha ritenuto verosimile la ricorrenza annua della spesa (sentenza

impugnata, pag. 11). E in effetti, contrariamente all'opinione dell'appellante,

il solo chilometraggio annuo non basta per rendere verosimile la ricorrenza né,

tanto meno, l'ammontare della spesa. La rivendicazione non può dunque essere

accolta.

i) L'appellante

insta altresì perché le siano riconosciuti fr. 90.– mensili per ‟servizi

correntiˮ dell'automobile. Il primo giudice non ha ammesso la spesa,

reputando che al riguardo nulla era stato allegato e che pertanto l'esborso non

era verosimile né per il suo ammontare né per la sua ricorrenza (sentenza

impugnata, pag. 11). L'appellante contesta di non avere allegato alcunché e

rinvia ai doc. GG e doc. 3.10 (nell'inc.

DM.2020.117) che comproverebbero l'one­re. Se non che, dal doc. GG non

si evince nulla sul genere di spesa esposta, né l'appellante spiega in che

misura il doc. 3.10 (avente per oggetto debitori e numeri di targa diversi,

oltre che prestazioni per lo più successive alla separazione) giustificherebbe

la ricorrenza e l'ammontare invocati. Anche in proposito l'appello sfugge

pertanto a censura.

l) L'interessata

deplora che il Pretore non abbia incluso nel suo fabbisogno effettivo le spese

condominiali della casa in Italia (erroneamente considerate come oneri

ipotecari), i quali risultano dai doc. QQ e doc. 3.12 (inc. DM.2020.117). La

doglianza si esaurisce tuttavia in una mera recriminazione, giacché l'istante

sostiene che l'immobile è stato acquistato a titolo fiduciario per conto del

marito. Tant'è che essa medesima rinuncia in definitiva a inserire l'importo di

fr. 116.60 mensili nel suo fabbisogno effettivo. Al riguardo non giova così

attardarsi.

m) Litigiosi

sono anche gli esborsi per ‟vita sociale e cultura variaˮ (fr. 300.–

mensili), vitto (fr. 1200.– mensili), parrucchiere (fr. 250.– mensili),

abbigliamento (fr. 1000.– mensili), estetista (fr. 250.– mensili),

profumeria/cosmesi (fr. 180.– mensili) e dietista (fr. 100.– mensili) che

l'appellante chiede di riconoscere in complessivi fr. 3740.– mensili. Il

Pretore non ha ammesso tali spese per difetto di riscontro documentale e di

ogni ‟riferimento atto a rendere verosimili gli importi stimatiˮ.

Anche perché nel caso specifico il convenuto riconosceva alla moglie il minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.–

mensili) che, seppur estraneo al metodo di calcolo fondato sul fabbisogno

effettivo, era stato considerato come stima per quelle spese (sentenza

impugnata, pag. 11 seg.).

L'appellante

fa valere di avere già esposto nel proprio memoria­le conclusivo i dati del

dispendio familiare annuo, che variava da fr. 215 000.– nel 2015 a fr. 295 000.– nel 2017 (sen­za

oneri fiscali e senza gli accantonamenti per le assicurazioni sulla vita e il

“terzo pilastro”) e che per la maggior parte riguardava spese proprie. Essa

sottolinea inoltre di avere sempre fruito di una carta __________ con cui

attingeva ai conti della famiglia in ragione mediamente di fr. 4998.– mensili.

L'interessata precisa che le spese in rassegna (a differenza degli altri

esborsi che venivano addebitati direttamente su un conto __________) erano

pagate con il contante ricevuto dal marito, con la carta di credito o con

prelievi dai conti a sua disposizione. A parte ciò, essa fa valere che il marito

non hai mai sollevato puntuali contestazioni, ma si è limitato a ritenerle

‟non giustificateˮ. E in difetto di una chiara contestazione quelle

spese vanno considerate come riconosciute.

Da

quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il cam­po. il convenuto infatti

ha sempre ritenuto non giustificate e inesistenti le spese in esame,

riconoscendo un importo forfettario di fr. 1350.– mensili come ‟minimo

esistenzialeˮ (risposta del 26 marzo 2019, pag. 6 e 8; memoriale

conclusivo, pag. 8 e 10). Ciò premesso, l'appellante invoca genericamente il

tenore di vita raggiunto dalla famiglia durante la comunione domestica, ma

sull'ammontare delle spese in questione non reca alcun elemento concreto. La

verosimiglianza non può fondarsi tuttavia su mere speculazioni, tanto meno ove

si pensi che in concreto l'interessata avrebbe potuto esibire almeno qualche

scontrino di cassa o indicare con un minimo di precisione gli estratti della

carta di credito o dei conti bancari interessati dai prelievi. Non è compito di questa

Camera promuovere ricerche nel ponderoso carteggio della causa.

Insufficientemente motivato, in proposito l'appello sfugge finanche a ulteriore

disamina.

n) Contestato

è in seguito il mancato inserimento nel fabbisogno effettivo dell'appellante

del corso di teatro (per fr. 125.– mensili) che il Pretore non ha riconosciuto

perché la spesa, contestata dal marito, non si evinceva dal documento prodotto

(doc. MM). L'appellante ribadisce che quel documento dimostra l'esborso e non è

stato contestato. Per tacere del fatto però che essa si limita a riproporre la

propria personale posizione, essa perde di vista che le ricevute invocate si

riferiscono a tutt'altra causale, ovvero a un ‟massaggio comple­toˮ

del 6 febbraio 2019 e al ‟saldo trattamento 2018ˮ. Fuori argomento,

l'appello cade di conseguenza nel vuoto.

o) L'appellante

chiede di aggiungere al suo dispendio fr. 1500.– mensili per spese legali

qualora non fosse confermata la provvigione ad litem. Lo stanziamento

della prestazione è oggetto d'impugnazione del convenuto. La questione sarà

quindi ripresa in appresso, con l'esame dell'appello del marito (consid. 10e).

p) L'appellante

lamenta che il Pretore le ha limitato il costo per l'aiuto domestico a

fr. 1000.– mensili quantunque essa rivendicasse il doppio. Il Pretore, pur

rilevando che nel proprio interrogatorio l'interessata aveva indicato di

disporre durante la vita in comune di un aiuto domestico per fr. 2000.–

mensili, ha dimezzato l'importo, poiché l'istante medesima aveva riferito di

avere limitato il servizio a interventi su chiamata e si era limitata a quella

cifra nell'istanza del 21 gennaio 2019 (sentenza impugnata, pag. 12).

L'appellante obietta di avere dovuto limitare il servizio perché con il

contributo alimentare riconosciutole in via ‟supercautelareˮ il 23

gennaio 2019 essa non riusciva a finanziare la spesa. A parte ciò, fa valere di

occupare come prima l'abitazione coniugale che necessita di adeguata cura e

manutenzione, il fatto che il marito non viva più nella stessa casa non

giustificando un dimezzamento dell'onere.

L'argomentazione

dell'appellante non può essere condivisa. L'istante non ha indicato la spesa

per l'aiuto domestico in fr. 1000.– mensili solo in esito al decreto

cautelare del 23 gennaio 2019, bensì già prima, con l'istanza del 21

gennaio 2019 (pag. 4). A parte ciò, gli argomenti addotti in appello a sostegno

della sua tesi sono nuovi, e come tali irricevibili poiché nulla impediva

all'istante di addurli già davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC).

Comunque sia, AO 1 si limita a contrapporre la propria opinione a quella del Pretore, ma

non rende verosimile – né pretende – che una spesa di fr. 1000.– mensili sia insufficiente per la

pulizia di una casa abitata da due sole persone.

q) L'appellante

riafferma la pretesa di fr. 30.40 mensili per il ‟canone radio/tvˮ.

Il Pretore non ha riconosciuto tale voce di spesa poiché esposta solo

tardivamente con il memoriale conclusivo e poiché il costo era già coperto

dall'importo riconosciutole a titolo di ‟minimo vitale del diritto

esecutivoˮ (sentenza impugnata, pag. 12). L'istante reitera che la spesa è

documentata dal doc. CC. Manca tuttavia ogni confronto con la motivazione del

primo giudice, giusta o sbagliata che sia. Su questo punto l'appello sfugge

pertanto, una volta di più, a ogni disamina.

r) Controversa

è inoltre la voce di spesa per le vacanze. Il Pretore ha accertato che

l'istante, nel rivendicare la somma di fr. 1600.– mensili, rinviava in

maniera generica agli estratti bancari (plichi doc. 62 a 66), trascurando che

non incombe al giudice promuovere indagini laboriose in un carteggio voluminoso

per trovare corrispondenza con le sue affermazioni. Quanto alla tabella

riassuntiva presentata dall'istante con il memoriale conclusivo – ha soggiunto

il Pretore – mancava ogni riferimento ai documenti giustificativi, per tacere

del fatto che l'importo rivendicato non corrisponde alla media mensile

riportata. Ciò posto, il primo giudice, dipartendosi dalla media mensile

documentata dal convenuto per tutta la famiglia (fr. 952.– mensili) e

considerato che il fabbisogno in denaro del figlio era già maggiorato del 25%,

ha riconosciuto alla moglie una spesa per vacanze di fr. 320.– mensili, pari a

un terzo del costo totale (sentenza impugnata, pag. 12 seg.).

L'appellante

ripropone la pretesa di fr. 1600.– mensili. Ribadisce di avere estrapolato dai

doc. 62 a 66, relativi al dispendio complessivo della famiglia, quello riguardante

le ferie da lei elencato nel memoriale conclusivo, specificando data,

destinazione e importo della singola vacanza. A parer suo, tali esborsi trovano

riscontro nei documenti bancari, segnatamente negli estratti dell'__________,

come pure – almeno in parte – nel riepilogo esibito dal convenuto (doc. 66). E

l'importo di fr. 1600.– mensili risulta dalla media di tutti costi

sostenuti per ferie dalla famiglia (fr. 93 000.–, ovvero circa fr. 2500.– mensili) dal 2015

al febbraio del 2018 (38 mesi), di cui due terzi riferiti a lei e al figlio L__________.

L'appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato su documentazione

‟del tutto generica, oltre che molto parzialeˮ del marito. Si duole

inoltre che la quota di spettanza del figlio sia stata conguagliata con la

maggiorazione del 25% del fabbisogno in denaro di L__________. Se un terzo del

dispendio per vacanze si riconduceva al figlio, come ha ritenuto il Pretore,

tale importo (fr. 850.– mensili) andava imputato – adduce l'appellante – al

proprio fabbisogno, visto che lei ‟dispone di questa posta

finanziariaˮ per conto di L__________. E in ogni caso se la documentazione

esibita non permetteva di trarre chiare deduzioni, trattandosi di una questione

riguardante anche il figlio, il Pretore avreb­be dovuto pretendere

delucidazioni in merito in virtù del principio inquisitorio illimitato.

Per

quel che è del preteso riscontro della cifra esposta, è appena il caso di

rilevare che il rinvio generico ai documenti bancari indicati, in cui figurano

in modo informe addebiti di varia natura per oltre tre anni, non adempie – e da

lungi – l'obbligo di allegazione e

specificazione che incombe all'istan­te. Come ha già rilevato il

Pretore, ciò non permette di verificare, nemmeno a un esame di verosimiglianza,

le spese per vacanze elencate dall'interessata, a differenza del

‟riepilogativo viaggiˮ del convenuto, che documenta l'esborso

sostenuto per ogni singolo viaggio (doc. 66). Il richiamo al principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) non

è pertinente. A parte il fatto che l'appellante non chiede di riformare il

contributo alimentare per il figlio, ma unicamente il proprio, essa trascura

che nel dispendio di un genitore (seppure affidatario) non possono inserirsi

spese che riguardano il fabbisogno del minore. E ad ogni buon conto il precetto invocato non solleva le parti – tanto meno se patrocinate – dalle

loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto

possibile le circostanze a loro note (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2020.41

del 14 aprile 2021 consid. 7b con riferimenti). La

rivendicazione dell’appellante è destinata così all'insuccesso.

s) Da

ultimo l'interessata chiede di rivalutare l'onere fiscale a fr. 2000.–

mensili in ragione delle ‟modifiche conseguenti alla sentenza impugnata e

a quanto l'appellante può riconoscereˮ. Essa non spiega tuttavia come

perven­ga a tale cifra, né è chiaro a quali modifiche essa alluda. Dovesse per

avventura riferirsi alle modifiche (di poco conto) conseguenti al proprio

appello, a un esame sommario esse non incidono significativamente sul carico

fiscale complessivo. Non v'è dunque motivo per scostarsi, una volta ancora, dal

giudizio impugnato.

7.

Da ultimo AO 1

contesta l'ammontare delle spese processuali

che il Pretore ha fissato in fr. 10 000.– (di cui fr.

660.– per l'ascolto del

figlio e fr. 135.– per la deposizione dei testimo­ni). L'istante lamenta su

tale punto una totale carenza di motivazione della decisione impugnata che le

impedirebbe di conoscere i criteri seguiti e postula una riduzione

dell'emolumento a fr. 2500.–. Nella misura in cui contesta la mancanza di

motivazione della decisione sugli oneri processuali, l'appellante perde di

vista che il Pretore ha in realtà applicato la tariffa – seppure succintamente

– ‟in funzione dei valori in gioco, della difficoltà e della voluminosità

dell'incarto nonché del dispendio di tempo generato dall'esame delle reciproche

contestazioni delle partiˮ (sentenza impugnata, pag. 15). Del resto

l’interessata non pretende che il primo giudice abbia applicato erroneamente i

criteri posti dall'art. 2 cpv. 1 LTG per fissare – entro il minimo e il massimo

edittale (art. 9 LTG) – la tassa di giustizia. Limitandosi a invocare una

riduzione della tariffa a fr. 2500.– l'appello, l’appello non è dunque motivato

a sufficienza e non può essere vagliato oltre.

II. Sull'appello

di AP 1

8.

L'appellante chiede di togliere dal

dispendio effettivo della moglie la posta per l'aiuto domestico di fr. 1000.–

mensili. Egli reputa l'accertamento del primo giudice contrario all'onere della

prova, onere cui, a mente sua, la moglie non ha ottemperato. Né

l'interrogatorio dell'istante poteva, secondo l’appellante, suffragare

l'affermazione, non essendo confortata da altri indizi. Se non che – egli

soggiunge – in concreto manca ogni prova circa l'esistenza e l'ammontare della

spesa. Seguendo la tesi del Pretore, egli continua, una parte sarebbe libera di

affermare ciò che le aggrada, rischiando tutt'al più di incorrere in una multa

per dichiarazione mendace e rendendo superflua l'acquisizione degli altri mezzi

di prova. Neppure i vaghi rifermenti dei testimoni – egli prosegue – che si

sono limitati nella fattispecie a riportare quanto ha dichiarato la moglie,

hanno valore. Alla luce di ciò, egli conclude, la voce di spesa – che neppure

lui ha inserito nel proprio dispendio effettivo – non può ritenersi verosimile.

a) Per

quel che è della valenza probatoria, l'interrogatorio di una parte a norma

dell’art. 191 CPC è un mezzo di prova (art. 168 CPC) – non solo

sussidiario – su cui il giudice può fondarsi, secondo il suo libero

apprezzamento (art. 157 CPC), per emanare il proprio giudizio (Weibel/Walz in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 5 ad

art. 191/192 CPC; Müller in: Brunner/

Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 32 ad art. 191

CPC; Vouilloz in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 191). Data la parzialità del suo autore, taluni autori

ritengono nondimeno che la forza probatoria dell'interrogatorio sia limitata e

vada corroborata da altri mezzi di prova (Vouilloz, loc. cit.; Weibel/Walz, op. cit., n. 6 ad art. 191/192; Staehelin/ Staehelin/Grolimund/Bachofner,

Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 18 n. 136, pag. 339), come reputava anche il

Consiglio federale (messaggio concernente il CPC del 28 giugno 2006, in: FF

2006.

pag. 6698). A tale conclusione il giudice può pervenire tuttavia solo dopo

avere assunto tale mezzo di prova (DTF 143 III 333 consid. 9.3.2).

b) Nel suo interrogatorio

del 24 settembre 2019 l'istante ha dichiarato di avere sempre fruito di un

aiuto domestico, ma di averlo ridotto al massimo (‟prima spendevamo per

questo aiuto fr. 2000.– al mese, pagati prelevando dal conto __________; ora ho

un aiuto domestico ridotto ad interventi su chiamataˮ: loc. cit., pag. 3

in basso). Il problema è che, confrontata con la contestazione del marito, il

quale che negava l'esistenza della spesa, essa avrebbe dovuto rendere

verosimile non solo la presenza dell'aiuto

domestico, ma anche l'ammontare dell'esbor­so. Quanto agli altri mezzi

di prova, all'udienza dell'8 luglio 2020 A__________ D__________ G__________,

amica della moglie, ha sì affermato che i coniugi ‟avevano una domestica

quando vivevano assiemeˮ e che l'istante ha continuato a disporne anche

successivamente perché le era capitato di sentirla dire che ‟devo andare

a casa ad aprire la porta alla domestica perché deve stirareˮ. La

testimone non è stata in grado di precisare però se al momento della sua deposizione

AO 1 fruisse ancora di tale aiuto, quest'ultima avendo in alcune occasioni

dichiarato che ‟devo andare a casa perché devo stirareˮ (loc. cit.,

pag. 7).

c) Quand'anche

la deposizione di A__________ D__________ G__________ avvalorasse così la

verosimiglianza di un aiuto domestico prima e dopo la separazione (quantunque

non attualmente), tutto si ignora sulla sua identità, sulla sua frequenza, sui

compiti assegnatigli e, soprattutto, sul suo costo (loc. cit.: ‟Non è in

grado di dire per quali lavori questa domestica era stata assunta e tantomeno

la frequenza del suo operatoˮ). Se quindi – per motivi suoi – l'istante ha

rinunciato a chiedere l'audizione della persona incaricata dei lavori di casa,

essa va rimessa alle sue responsabilità. Che un aiuto domestico rientrasse nel

dispendio effettivo dell'interessata potrà anche essere vero, ma non basta per

rendere verosimile la spesa riconosciuta dal Pretore che non può semplicemente

essere presunta. Essa va così espunta dal dispendio della moglie.

d) Se

ne conclude che il dispendio effettivo di AO 1, in esito alle correzioni testé

illustrate (consid. 6a, c-d, f-g e consid. 8c), una volta di più con tutte le

approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza, va ricondotto a fr. 5133.–

mensili fino al 10 settembre 2020 e a fr. 5270.– mensili dopo di allora.

Come ha accertato pacificamente il Pretore, il dispendio effettivo dell'istante

è in parte coperto fino ai 16 anni di L__________ (18 febbraio 2022) dal

contributo di accudimento di fr. 660.– mensili (non contestato). Ne

discende che il contributo alimentare per la moglie va riformato in fr. 4475.–

mensili (arrotondati) fino al 10 settembre 2020 e in fr. 4610.– mensili dall'11

settembre 2020 fino al 17 febbraio 2022. In seguito (con la fine del contributo

di accudimento) esso passa a fr. 5270.– mensili. Entro tali limiti l'appello

del convenuto merita accoglimento.

9.

L'appellante fa

valere che con l'inizio della nuova attività professionale (il 15 maggio 2021)

per la __________, il calcolo del contributo alimentare ‟potrebbe dover essere effettuato tenendo in

considerazione il metodo dualista” introdot­to dalla più recente giurisprudenza

del Tribunale federale (lettera del 3 dicembre 2021). Se non che la richiesta,

per altro formulata in termini ipotetici, difetta di ogni conclusione e indicazione sui dati da

considerare per un simile calcolo (mentre le contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate: DTF 143 III 112 consid. 1.2 con

rinvii), a cominciare dal

fabbisogno minimo ‟allargato”

del convenuto (DTF 147 III 285 consid. 7.3) di cui manca ogni traccia negli

allegati di appello. La questione andrà ripresa, se mai, nella causa di

divorzio.

10.

Il

convenuto si oppone altresì allo stanziamento della provvigio­ne ad litem

di fr. 20 000.–, sia nel

suo principio sia nel suo ammontare. Il Pretore, pur ricordando che la prassi

di questa Camera non prevede provvigioni ad litem nelle procedure a

tutela dell'unione coniugale, ha fatto notare che in una sentenza 5A_590/2019

del 13 febbraio 2020 il Tribunale federale si è espresso in favore di tale

possibilità. Quanto ai precedenti su cui si fondava questa Camera per

giustificare la propria prassi – egli ha proseguito – il Tribunale federale non

si sarebbe espresso sulla facoltà di escludere provvigioni ad litem nell'ambito

di tali procedure, ma soltanto sulla possibilità di inserire nel fabbisogno del

creditore alimentare una posta per spese legali. Non ravvisandosi motivi – a

suo modo di vedere – per escludere simili prestazioni nelle procedure a tutela

dell'unione coniugale, il primo giudice ha riconosciuto così alla moglie una

provvigione ad litem di fr. 20 000.–, che remunera 60

ore di lavoro alla tariffa di

fr. 280.– orari più le spese, l'IVA e la quota degli oneri processuali posti a

carico dell'istante. Il Pretore non ha riscontrato invece sostanza (mobiliare o

immobiliare) di rilievo che permettesse all'interessata di sopperire alle

proprie spese legali e processuali (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).

AP

1.

obietta al proposito che il Tribunale non si è limitato nella sentenza

5A_523/2015 del 21 dicembre 2015 ad avallare la possibilità di inserire nel

fabbisogno del creditore alimentare una spesa per costi legali, ma ha di fatto

dichiarato sostenibile la giurisprudenza della prima Camera civile di non

prevedere provvigioni ad litem in siffatte procedure. Vista la chiara

prassi cantonale, la richiesta della controparte andava così respinta. A parte

ciò, egli sottolinea che la prestazione serve a coprire spese future. E siccome

la procedura a tutela dell'unione coniugale è terminata con la sentenza

impugnata del 25 novembre 2020, nulla è dovuto. Senza contare che l'istante –

nonostante una richiesta d'informazioni – ha sottaciuto la propria sostanza,

pur non avendo mai contestato di essere proprietaria di un immobile in Italia

che spettava a lei dimostrare di non poter monetizzare o ipotecare. In

subordine l'appellante chiede di limitare la pretesa in questione a fr. 11 308.50, ovvero a quanto l'istante

aveva postulato nell'istanza del 21 gennaio 2019, non essendo verosimile che

tale pretesa sia lievitata in tal modo con il memoriale conclusivo.

a) L'appellante

allega a ragione che nella citata sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015

consid. 2.3 il Tribunale federale ha dichiarato sostenibile la prassi di questa

Camera, nel senso di non prevedere provvigioni ad litem nelle procedure

a tutela dell'unione coniugale. Nella misura in cui relativizza la portata di

tale sentenza, la decisione impugnata non può dunque essere seguita. È pacifico

inoltre che tale orientamento, cui si attiene anche l'Obergericht del

Canton Zurigo (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.

5b ad art. 271), non

impedisce che un coniuge possa essere

chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in

grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale.

Quest'ultimo può infatti chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali e

processuali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente

causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm in: Zürcher

Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da

ultimo: da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a).

b) Sapere

se la menzionata sentenza del Tribunale federale imponga di rivedere la prassi

di questa Camere è, comunque sia, una questione che per il momento può rimanere

irrisolta. Quand'anche si seguisse la tesi del primo giudice, infatti, la

richiesta dell'istante andava respinta per un'altra ragione. Secondo invalsa

giurisprudenza, lo stanziamento di una provvigione

ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga di mezzi

propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata

condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento. Se può

contare su redditi o capitali suoi, egli deve attingere anzitutto a tali risor­se.

Finché può stare in causa autonomamente, in altri termi­ni, egli non ha diritto

di ottenere una provvigione ad litem, nemmeno se l'altro coniuge è in

grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue.

Tutt'al più una simile provvigione può essere riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia

ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge

continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami;

più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 4).

c) Dovendosi

escludere – come si è appena spiegato (consid. 8d) – che l'istante sia

ridotta a vivere con il minimo di esistenza, rimane da vagliare se la medesima

risultasse in gra­do, a un sommario esame, di attingere in tempo utile a mezzi

propri per finanziare un'adeguata condotta processuale sen­za compromettere il

proprio debito mantenimento. L'appellante non precisa quali documenti relativi

alla di lei situazione finanziaria non sarebbero stati prodotti dall'istante.

Dimentica inoltre che l'istanza d'informazione (art. 170 CC) da lui invocata, è

stata dichiarata superata dalle stesse parti all'udienza del 26 marzo 2019

(verbale di quel giorno, pag. 8 in alto). Sta di fatto che la moglie non ha

contestato davanti al primo giudice di essere proprietaria di un immobile in

Italia. Confrontata con l'obiezione del marito, il quale eccepiva appunto che

essa possiede un appartamento da ristrutturare a B__________ (provincia di

Vercelli) del valore di almeno € 120 000.–, da lui acquistato all'asta (risposta

dell'11 settembre 2018, pag. 9, ribadita brevemente al dibattimento del 26

marzo 2019), es­sa si è limitata a riaffermare la fondatezza della propria

richiesta, ma nulla ha detto riguardo a quell'immobile (verbale del 26 marzo

2019, pag. 5).

Nelle

osservazioni all'appello essa minimizza­ invero la questione, sostenendo che,

come figura nella sua risposta del 4 dicembre 2020 alla petizione di

divorzio, si tratta di una ‟catapecchia” di cui essa è proprietaria a

mero titolo fiduciario per ragioni di convenienza fiscale del marito (pag. 4).

A parte il fatto però che l’obiezione è nuova (e pertanto di dubbia

ricevibilità: art. 317 cpv. 1 CPC), nella menzionata risposta del 4 dicembre

2020.

essa ha pur sempre dato atto di essere formalmente intestataria, seppure

‟solo a titolo fiduciario” per ragioni di ‟convenienza fiscale” del

marito, di un appartamento a B__________, acquistato all'asta con mezzi del

medesimo per € 43 000.–

(pag. 9 n. 4.3.3). E la circostanza trova riscontro nella documentazione

fiscale agli atti, in cui il valore di stima dell'immobile è indicato in

fr. 54 000.– (doc. H, nell'inc.

DM.2020.117, e fascicolo “Richiamo documenti da Ufficio di tassazione Lugano”

nell'inc. SO.2018.3110). E che tale bene non fosse monetizzabile o non potesse

essere gravato in tempo utile l'istante, cui incombeva l'onere di rendere

verosimile l'allegazione, neppure pretende.

d) Ne

discende che, in ultima analisi, a un esame di verosimiglianza l'interessata

non poteva dirsi sfornita di mezzi sufficienti per sopperire a un'adeguata

condotta processuale come quella invocata nel memoriale conclusivo e

sostanzialmente riconosciuta dal Pretore. Al proposito l'appello si rivela

dunque provvisto di buon diritto. Ciò rende superfluo vagliare le ulteriori

censure dell'interessato. E siccome AO 1 non poteva dirsi sfornita di mezzi

sufficienti per sopperire a un'adeguata condotta processuale, non si giustifica

nemmeno di inserire nel suo fabbisogno effettivo fr. 1500.– mensili per spese legali

pendente causa (sopra, consid. 6o).

11.

Infine l'appellante

chiede che le spese processuali di primo grado (da lui non contestate nel loro

ammontare) siano poste per tre quarti a carico dell'istante, con obbligo per la

medesima di rifondergli fr. 4200.–

per ripetibili ridotte. Il Pretore, considerato che nelle cause del diritto di

famiglia il giudice può prescindere da una ripartizione secondo la soccombenza

e suddividere le spese secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC),

‟visto l'esito del giudizio” ha addebitato gli oneri processuali di fr.

10.

000.– ai coniugi ‟equitativamente”

in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili (sentenza impugnata,

pag. 15). L'appellante lamenta una mancanza di motivazione della decisione

riguardo al criterio di equità seguito. Fa valere che la moglie è risultata

soccombente in relazione al diritto di visita (disciplinato secondo le di lui

richieste) e ampiamente soccombente sul contributo alimentare in favore di lei

(con l'ottenimento di circa un quarto per rapporto alla rivendicazione di fr.

19.

000.– mensili). Per il convenuto l'istante

soccombe anche sulla provvigione ad litem, mentre per quanto concerne il

contributo alimentare per L__________

(fr. 2530.– mensili, oltre all'assegno familiare e a ogni spesa

scolastica) ammette che esso supera la sua offerta (fr. 1000.– mensili, oltre all'assegno familiare e a

ogni spesa scolastica; loc. cit., pag. 8). Onde la richiesta di riformare il

dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado come da lui proposto.

a) Le

spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95

cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106

cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite

per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In

quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del

raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,

determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente,

dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i

rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi

particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi

secondo equità facendo capo al proprio apprezzamen­to, in specie nelle cause

del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1

lett. c CPC). Non è dunque escluso che in simili procedure

la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare oneri processuali. A tale

proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la

ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III

358.

consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020,

consid. 4).

b) Con

l'appellante si conviene che il mero richiamo all'equità può apparire laconico

nella fattispecie. Sta di fatto che già a prima vista (visto l'importante

reddito del marito e l'assenza di entrate della moglie) la capacità finanziaria

del convenuto risulta di gran lunga superiore a quella dell'istante e

permetteva di prescindere, già per tale ragione, dal principio di ripartizione

secondo la soccombenza (Maier, Kostenfolgen

in familienrechtlichen Prozessen in: FamPra.ch 2019 pag. 1141; Zotsang, Prozesskosten nach der

Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2015, pag. 204 con numerosi

richiami di dottrina e giurisprudenza). Davanti al Pretore inoltre non erano

litigiose solo pretese patrimoniali, ma anche questioni non pecuniarie (in

concreto: la regolamentazione del diritto di visita), sicché anche sotto questo

punto di vista non si imponeva un riparto strettamente aritmetico degli oneri

processuali (Maier, op. cit., loc.

cit.; Zotsang, loc. cit.).

c) Si aggiunga che il

convenuto esce sì vittorioso sulla discipli­na del diritto di visita nei fine

settimana, tuttavia la sua richiesta di una settimana supplementare nelle

vacanze estive e a carnevale non ha trovato accoglimento. Relativamente al

contributo alimentare per L__________, poi, l'istante ottiene causa ampiamente

vinta, tant'è che si vede riconoscere per il figlio fr. 2530.– mensili (oltre all'assegno familiare e a ogni

spesa scolastica) di fronte a una

richiesta di fr. 2700.– mensili e a un'offerta del padre di appena fr. 1000.– mensili (in

entrambi i casi oltre all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica). E anche in merito al contributo

alimentare per sé, l’istante postulava fr. 19 000.–

mensili, mentre ottiene importi varianti da fr. 4475.– a fr. 5270.–

mensili allorché il marito le offriva non più di fr. 3500.– mensili. Tale

contributo era limitato al compimento dei 16 anni da parte di L__________ e

sarebbe decorso unicamente dall'emanazione della sentenza, mentre il Pretore lo

ha fissato dal giugno del 2018 senza limiti di tempo. Tutto ponderato, compresa

la soccombenza dell'istante sulla provvigione ad litem, nulla induce per

concludere a ritenere che il riparto degli oneri processuali a metà sia iniquo.

Nelle condizioni descritte non si ravvisano dunque i presupposti per modificare

il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili di appello

12.

L'appello di AO 1 è

destinato alla reiezione, sebbene sul contributo alimentare per sé (sopra,

consid. 6) l’interessata esca interamente sconfitta perché in esito all'appello

del marito (sull'aiuto domestico: sopra, consid. 8) non si vede riconoscere

alcun aumento della pretesa. Tanto vale in simili condizioni rinunciare su

questo punto a riscuotere la quota di spese processuali che andrebbe a carico

del convenuto e ridurre lievemente l'indennità per ripetibili in suo favore.

Le spese dell'appello

presentato da AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il

convenuto ottiene una parziale riduzione del contributo alimentare per la moglie da fr. 5365.– a fr.

4475.– mensili fino al 10 settembre 2020, a fr. 4610.– mensili dall'11

settembre 2020 fino al 17 febbraio 2022 e a fr. 5270.– mensili dopo di allora

(sopra, consid. 8d), seppure non nella misura di fr. 4365.– mensili

richiesta con l'appello. Per il resto egli ottiene la soppressione della

provvigione ad litem, mentre soccombe sul riparto delle spese

processuali e sull'assegnazione di ripetibili in prima sede. Tutto ponderato,

si giustifica così che sopporti un quarto degli oneri processuali del suo

appello, il resto andando a carico dell'istante, la quale rifonderà al

convenuto un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (la metà dell'indennità piena: RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3b).

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

13.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), non si pongono questioni di valore litigioso ai fini dell'art. 74 lett. a LTF, controversa essendo anche la disciplina delle relazioni personali tra figlio e genitore non affidatario (sopra, consid. 2). Le

misure a protezione dell'unio­ne coniugale essendo equiparate inoltre a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF). Copia dell'attuale

sentenza è comunicata infi­ne, conformemente all'art. 301 lett. b CPC, al

figlio L__________, quasi sedicenne.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2020.172

e inc. 11.2020.174 sono congiunte.

II. L'appello

di AO 1 è respinto.

III. Le

spese di tale appello, ridotte a fr. 5000.–, sono poste a carico

dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili

ridotte.

IV. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso

che la sentenza impugnata è così riformata:

6. AP 1 è condannato a versare a AO 1,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr.

4475.– mensili dal 1° giugno 2018 al 10 settembre 2020,

fr. 4610.–

mensili dall'11 settembre 2020 al 17 febbraio 2022 e

fr.

5270.– mensili dal 18 febbraio 2022 in poi.

8. La

richiesta di provvigione ad litem è respinta.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

V. Le spese di tale appello di

complessivi fr. 4000.– sono poste per un quarto a carico dell'appellante e per il

resto a carico di AO 1 che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili

ridotte.

VI. Notificazione:

;

.

Comunicazione:

– (in estratto consid.

4 e 5

e dispositivo n. II).

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).