11.2020.172
Misure a tutela dell'unione coniugale: diritti di visita e contributo di mantenimento per la moglie
17 febbraio 2022Italiano60 min
in comune si è dedicata principalmente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.172
11.2020.174
Lugano
17 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2018.3110 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 giugno 2018 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 4 dicembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 25 novembre 2020 (inc.
11.2020.172)
e
sull'appello del 7 dicembre 2020 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza
(inc. 11.2020.174);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1971) e AO 1
(1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Novara) il 1° agosto
2004. Dal matrimonio è nato L__________, il 18 febbraio 2006. Il marito,
economista, ha lavorato, con ruoli dirigenziali, per la __________ a __________
fino al licenziamento intervenuto il 31 marzo 2021. Il 15 maggio 2021 egli
è stato assunto come condirettore generale dalla __________ di __________. La
moglie, architetto, durante la vita
in comune si è dedicata principalmente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati
dall'8 maggio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
(proprietà per piani n. __________7 e __________8
a lui intestate, pari a 252/1000 e a 318/1000 della particella n. 4 RFD di __________) per
trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il 28 giugno 2018 AO
1
si è rivolta al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione
coniugale, chiedendo – già in via cautelare e inaudita parte – di essere
autorizzata a vivere separata, di assegnarle in uso
l'abitazione
coniugale (con ordine di consegna delle chiavi e divieto di accesso al marito,
come pure sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare
di fr. 5000.–) e di affidarle il figlio, riservato il diritto di visita paterno
da esercitare un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 18.00
fino alla domenica alle 20.30, una sera infrasettimanale (da concordare) con
eventuale pernottamento e cinque settimane di vacanza l'anno, di cui, in caso
di disaccordo, tre settimane in estate, una settimana durante le vacanze di
Natale e una settimana alternativamente a carnevale, Ognissanti e Pasqua. Oltre
a ciò, essa ha postulato la condanna del marito a versarle per luglio e agosto
del 2018 un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili per sé e uno di fr.
2000.– mensili per L__________. Con decreto cautelare del 2 luglio 2018, emesso
senza contraddittorio, il Pretore ha respinto la richiesta (super)cautelare.
C. All'udienza del 13
settembre 2018, indetta per il dibattimento, il Pretore ha notificato alla
moglie la risposta dell’11 settembre 2018 in cui il marito aderiva alla
richiesta di vita separata dall'8 maggio 2018 e all'attribuzione
provvisoria dell'abitazione coniugale in uso a lei e al figlio, ma rivendicava
diritti di visita più estesi, nel senso di avere il figlio con sé una settimana
dal mercoledì sera fino alla domenica sera e la settimana successiva una sera,
il mercoledì con pernottamento, come pure – in aggiunta alla soluzione proposta
dalla moglie – per principio una settimana a carnevale e una settimana
supplementare in estate. Egli ha offerto inoltre un contributo alimentare di
fr. 3500.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio (più
l'assegno familiare e la retta dell'Istituto __________) dal settembre del
2018. La moglie ha replicato seduta stante, confermando le sue richieste,
contestando i contributi alimentari offerti dal marito e postulando l'ascolto
del figlio per la regolamentazione delle relazioni personali. Al che il marito
ha duplicato, ribadendo le proprie domande. L'istruttoria è cominciata seduta
stante con la delega dell'ascolto di L__________ allo psicologo __________ __________,
che ha trasmesso il proprio rapporto il 15 ottobre 2018.
D. Il 21 gennaio 2019 AO
1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere – già in via cautelare – un
contributo alimentare di fr. 15 000.–
mensili per sé e uno di fr. 2700.– mensili per il figlio (oltre all'assegno
familiare e all'assunzione delle spese di formazione) dal giugno del 2018,
come pure una provvigione ad litem di fr. 11
308.50. Con decreto cautelare del 23 gennaio 2019, emesso senza
contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, cui ha affidato il figlio,
e ha fissato un diritto di visita di un fine settimana ogni due dal venerdì
sera alla domenica sera, una sera infrasettimanale con cena e pernottamento,
tre settimane di vacanza (anche non consecutive) in estate, una settimana
(alternativamente la prima o la seconda) nelle vacanze di Natale e una
settimana alternativamente a carnevale o a Pasqua. Egli ha stabilito altresì il
contributo alimentare in favore della moglie in fr. 4450.– mensili e quello per
il figlio in fr. 1100.– mensili (oltre all'assegno familiare e alle spese per
la scuola privata), citando le parti al dibattimento.
E. A sua volta AP 1 ha
presentato il 14 febbraio 2019
un'istanza
cautelare per ottenere – già inaudita parte – la modifica del decreto
“supercautelare” del 23 gennaio 2019, nel senso di fissare il diritto di visita
in un fine settimana ogni due dal mercoledì sera alla domenica sera e in una
sera infrasettimanale (con cena e pernottamento) nell'altra settimana. Con
decreto emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha respinto
l'istanza cautelare del marito, ma ha obbligato i coniugi a rivolgersi a un
consultorio familiare per seguire incontri volti a (ri)centrare la loro
attenzione sui bisogni del figlio, riattivare “un dialogo genitoriale
rispettoso ed efficace” e mediare il loro rapporto.
F. All'udienza del 26
marzo 2019, indetta per il dibattimento sulla nuova istanza del 21 gennaio
2019, la moglie si è confermata nelle proprie richieste. Il marito ha reiterato
la posizione avanzata l'11 settembre 2018, salvo chiedere, nel caso di un
obbligo retroattivo, di compensare i contributi alimentari dovuti con quanto
già versato (fr. 47 669.76 in favore della
moglie e fr. 4346.60 per il figlio). Le parti hanno replicato e duplicato,
mantenendo i rispettivi punti di vista e notificando nuove prove.
G. L'istruttoria è
terminata il 24 luglio 2020. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, dell'11 settembre 2020, la
moglie ha riaffermato le sue richieste (cautelari e di merito), non senza
adeguare la pretesa alimentare per sé a fr. 19
000.– mensili (riservata la facoltà di dedurre, previo accordo, quanto
versato fino al gennaio del 2019 per il sostentamento di lei e del figlio) e la
provvigione ad litem a fr. 21 540.–.
In un memoriale conclusivo del 3 settembre 2020 il marito ha mantenuto la
propria posizione, salvo limitare l'offerta di contributo alimentare per la
moglie ai 16 anni del figlio e postulare la decorrenza dell'onere (per moglie e
figlio) dall'emanazione della sentenza. Il 23 settembre 2020 AP 1 ha replicato
spontaneamente al memoriale conclusivo della moglie. Altrettanto ha fatto AO 1
il 6 ottobre 2020. Una richiesta di quest'ultima di sentire nuovamente L__________
è stata respinta dal Pretore il 21 ottobre 2020.
H. Nel frattempo, l'11 maggio 2020, il marito ha
promosso azione
di divorzio davanti al medesimo Pretore
(inc. DM.2020.117). All'udienza di conciliazione del 22 settembre 2020
le parti si sono accordate sul principio del divorzio, sull'affidamento del
figlio alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sull'importo
(fr. 483 872.30) da trasferire su un conto di libero passaggio della
moglie in liquidazione delle spettanze previdenziali e su un contributo
alimentare a carico del padre di fr. 1640.– mensili in favore di L__________
(oltre all'assegno familiare e all'assunzione del premio della cassa malati,
dei costi della scuola privata e del doposcuola d'inglese). La causa si trova
in fase istruttoria.
I. Statuendo con
sentenza del 25 novembre 2020 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore
ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione
coniugale in uso alla moglie, ha affidato il figlio alla stessa e ha regolato
il diritto di visita paterno ‟liberamente
tra i genitori tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri del
figlioˮ, prevedendo tuttavia, in caso di disaccordo, il seguente
assetto minimo:
– alternativamente una settimana un week end, da mercoledì sera fino a
domenica sera, e la settimana successiva una sera infrasettimanale con
pernottamento, segnatamente il mercoledì sera;
– una
settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti;
– alternativamente
una settimana a Pasqua e l’anno successivo una settimana a Carnevale;
– tre
settimane di vacanza durante il periodo estivo, anche non consecutive;
– una
settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende
il giorno di Natale e, l’anno successivo, quella che comprende il giorno di S.
Stefano;
– regolari
contatti telefonici.
Egli ha condannato altresì
AP 1 a versare dal 1° giugno 2018 un contributo alimentare di fr. 5365.–
mensili per la moglie e uno di fr. 2530.– mensili per il figlio (oltre
all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica), non senza autorizzarlo a
compensare fr. 47 479.75 per contributi
cautelari erogati in eccesso pendente causa alla moglie e fr. 1117.20 erogati
in eccesso pendente causa per il figlio. Il Pretore ha obbligato infine il
marito a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 dicembre 2020
nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il contributo
alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 4365.– mensili (riservata
un'ulteriore riduzione qualora fosse aumentato d'ufficio il contributo di
accudimento per il figlio), e che la provvigione ad litem in favore
della moglie sia respinta o, in subordine, ricondotta a fr. 11 308.50. Oltre a ciò, egli propone che gli oneri
processuali siano posti per tre quarti a carico della moglie e per il resto a
carico di lui, come pure che la moglie gli rifonda fr. 4300.– per ripetibili
ridotte. Con decreto del 17 dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo.
M. Intanto, il 7
dicembre 2020, ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1 per ottenere la
riforma delle relazioni personali secondo il seguente assetto:
– un fine
settimana ogni due, dal venerdì sera alle 18.30 fino alla domenica sera alle
20.00;
– una settimana
durante le vacanze scolastiche di Natale, incluso il giorno di Natale, e l'anno
successivo la settimana comprendente il Capodanno, e così di seguito
alternativamente;
– le vacanze
autunnali ogni due anni;
– la settimana
delle ferie scolastiche di carnevale, mentre la successiva settimana delle
ferie scolastiche pasquali il figlio la trascorrerà con la madre, e viceversa
l'anno successivo in alternanza;
– tre
settimane durante le ferie scolastiche estive; le date dovranno essere
concordate tra genitori e figlio entro il 30 aprile di ogni anni.
Essa ha chiesto inoltre di
aumentare il contributo alimentare in suo favore a fr. 13 232.– mensili e di ridurre gli oneri
processuali di primo grado a fr. 2500.–.
N. Nelle sue
osservazioni del 21 gennaio 2021 AP 1 propone di respingere l'appello.
Altrettanto ha fatto AO 1 il 25 gennaio 2021 per quanto riguarda l’appello del
marito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I ricorsi in esame sono diretti contro la stessa
decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica
così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica
(art. 125 lett. c CPC).
2.
Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.
1.
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr.
10.
000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto non si pone, litigiosa essendo anche
la disciplina del diritto di visita, controversia impugnabile senza riguardo a
questioni di valore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la
decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il
26.
novembre 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________42 e n. 98.__________43, agli atti).
Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così
domenica 6 dicembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù
dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 4 dicembre 2020, l'appello del marito è
pertanto tempestivo. Ricevibile è altresì, sotto questo profilo, l'appello
della moglie, introdotto il 7 dicembre 2020 (timbro postale sulla busta
d'invio), ultimo giorno utile.
3.
Il 3 dicembre 2021 AP 1 ha prodotto la lettera di
licenziamento del 2 dicembre 2020 della __________ per il 31 marzo 2021, il
nuovo contratto di lavoro e l'accordo complementare del 15 maggio 2021 con la __________,
i nuovi conteggi di stipendio dal giugno al novembre del 2021 e una lettera del
2.
dicembre 2021 in cui la nuova datrice di lavoro avverte che non verserà alcun
bonus in aggiunta allo stipendio di base per il 2021 e, probabilmente, neppure
per il 2022. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in questione
sono successivi alla sentenza impugnata. Sono tuttavia stati esibiti solo dopo
settimane o mesi dalla loro ricezione (tranne per la dichiarazione circa la
mancata prospettiva di bonus per gli anni 2021 e 2022). Non essendo stati
immediatamente addotti, la loro proponibilità in appello appare dubbia.
Comunque sia, e come si vedrà in appresso (sotto, consid. 9), tali documenti
poco o punto sussidiano ai fini del presente giudizio.
4.
Litigiosi
rimangono in questa sede il diritto di visita paterno (impugnato dalla moglie)
e il contributo alimentare per la moglie (impugnato da entrambe le parti).
Circa il diritto di visita il Pretore, pur accogliendo la richiesta della madre
di stabilire relazioni libere tra padre e figlio che permettano di tenere conto
dell'opinione di L__________, ha fissato un assetto minimo in caso di
disaccordo per non far gravare sul ragazzo – data la forte conflittualità tra i
genitori – la responsabilità di decidere in proposito. Dal rapporto di ascolto
del 15 ottobre 2018 il primo giudice ha desunto che nell'‟ultimo
periodoˮ L__________ trascorreva periodi più ampi con il padre,
dal mercoledì fino alla domenica, il che gli permetteva di godere di maggiore
autonomia poiché, grazie alla vicinanza dell'abitazione paterna, poteva recarsi
a scuola e agli allenamenti di pallanuoto in bicicletta. Tale soluzione era
apprezzata dal figlio e non erano emersi particolari problemi. E siccome
rispetto alla regolamentazione (super)cautelare del 23 gennaio 2019 il padre
aveva trovato una sistemazione logistica più consona ai bisogni del figlio che
poteva contare su una propria stanza, si giustificava una disciplina delle
relazioni personali (ferie escluse) più estesa, ovvero: alternativamente una
settimana dal mercoledì sera fino alla domenica sera e la settimana successiva
una sera infrasettimanale, con pernottamento (di norma il mercoledì).
D'altronde – ha soggiunto il Pretore – neppure la madre si era opposta
all'udienza del 13 settembre 2018 a ‟una regolamentazione dei DDV assolutamente
più ampia, seppur concordata e che sia condivisa da L__________ˮ (sentenza
impugnata, pag. 5 seg.).
Relativamente
al contributo alimentare (per moglie e figlio), il Pretore, accertato che le parti
chiedevano di applicare il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del
fabbisogno effettivo per tenere conto della situazione finanziaria
particolarmente favorevole in cui versa la famiglia, ha ritenuto corretta
l'applicazione di tale criterio (loc. cit., pag. 9). Ciò posto, egli ha
determinato le entrate del marito in ‟oltre fr. 48 000.– mensiliˮ (pag. 6 e 13). Riguardo alla moglie, il
primo giudice ha rinunciato a imputarle un reddito ipotetico (pag. 6) e ha
calcolato un fabbisogno effettivo di lei in fr. 6025.– mensili: minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.– (riconosciuto dal marito), alloggio fr. 850.40
(interessi ipotecari fr. 510.40 e spese accessorie fr. 765.–, meno la
quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro del figlio), elettricità e
gas fr. 138.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 58.30, assicurazione
protezione giuridica fr. 31.50, premio della cassa malati (obbligatoria e
complementare) fr. 689.80, assicurazione dell'automobile fr. 264.60, imposta di
circolazione fr. 95.40, vignetta autostradale fr. 3.30, carburante
fr. 260.–, cambio e deposito degli pneumatici fr. 14.50, massaggi fr.
145.–, telefono fr. 200.–, palestra fr. 88.75, igienista fr. 14.40, aiuto
domestico fr. 1000.–, vacanze fr. 320.–, onere fiscale fr. 500.– (sentenza
impugnata, pag. 10 a 13).
Quanto al figlio il
Pretore, pur ricordando che nell'ambito del divorzio le parti hanno concordato
il 22 settembre 2020 un contributo alimentare per L__________ di
fr. 1640.– mensili oltre al premio della cassa malati, ai costi della
scuola privata e al corso d'inglese (sopra, lett. H), ha stabilito il
fabbisogno in denaro del ragazzo in fr. 1870.– mensili sulla base delle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (tabella 2018), adattando il costo
dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive, deducendo l'assegno
familiare e aumentando del 25% l'importo così ottenuto, viste le condizioni
agiate della famiglia. Egli ha aggiunto poi al fabbisogno in denaro un
contributo di accudimento di fr. 660.– mensili fino ai 16 anni di L__________,
determinato in base al fabbisogno minimo ‟allargatoˮ della madre di
fr. 3308.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, alloggio fr. 850.40, premio della cassa malati fr.
689.80, assicurazione dell'automobile fr. 264.60, imposta di circolazione fr.
95.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 58.30) ridotto dell'80%
in ragione dell'età di L__________. Onde una spettanza del figlio di fr. 2530.–
(oltre all'assegno familiare e alla retta della scuola privata; sentenza
impugnata, pag. 6 a 9).
In definitiva, il Pretore ha riconosciuto dal 1°
giugno 2018 un contributo alimentare per la moglie di fr. 5365.– mensili
(fr. 6025.– mensili, meno il contributo di accudimento di fr. 660.– mensili) e
un contributo alimentare per L__________ di fr. 2530.– mensili (oltre
all'assegno familiare e alla retta della scuola privata) che AP 1 poteva
finanziare con il suo margine disponibile, quand' anche il suo fabbisogno
effettivo ammontasse a fr. 13 531.45 più le imposte, come egli sosteneva.
Il primo giudice ha autorizzato infine il marito a compensare fr. 47
479.75
per contributi cautelari erogati in esubero pendente causa alla
moglie e fr. 1117.20 in esubero erogati per il figlio (sentenza impugnata, pag.
13.
seg.).
I. Sull'appello
di AO 1
5.
Riguardo al diritto di visita, AO 1 rileva come
dalla relazione del delegato all'ascolto del figlio G__________ __________ sia
emerso un quadro conflittuale dei genitori, deliberatamente acuito dal marito
con atteggiamenti offensivi nei confronti di lei per ottenere un affidamento
condiviso mai esercitato prima, nemmeno durante la vita in comune. L'appellante
fa valere inoltre che il rapporto di ascolto risale a oltre due anni addietro,
lasso di tempo importante per l'età evolutiva del ragazzo e il grave conflitto
familiare che non ha risparmiato il minore. Ciò posto, essa rimprovera al
Pretore di avere negletto la sua richiesta di nuovo ascolto presentata
nell'ottobre del 2020 in esito a un ‟grave
litigioˮ tra padre e figlio,
documentato da entrambe le parti, il quale indizia a suo avviso una situazione
molto preoccupante e cronica. L'interessata definisce pertanto ‟posticciaˮ
e avulsa dalla realtà la disciplina – mai praticata e non desiderata dal figlio
– adottata dal primo giudice in contrasto con il principio inquisitorio
illimitato. A parte ciò – essa soggiunge – la decisione impugnata non indica la
durata dell'‟ultimo
periodo (…) più ampio rispetto a quello canonicoˮ in cui L__________ ha trascorso maggior tempo
(dal mercoledì alla domenica ogni due settimane) con il padre. Senza contare
che si è trattato di un arco temporale insignificante (forse qualche settimana,
con due o tre incontri) e contraddistinto da ‟notevoli problemiˮ
per L__________, oltre che dalla propensione del marito di crearsi una situazione
di affidamento congiunto.
L'appellante
reputa inoltre contraddittoria la disciplina prevista dal Pretore nella misura
in cui da un lato riconosce a L__________ una maturità e una libertà di scelta,
ma dall'altro gli impone una regolamentazione che lo limita nella stessa
libertà in caso di disaccordo dei genitori. Onde
la richiesta di fissare le relazioni personali, in caso di disaccordo, in un
fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.30 fino alla domenica
sera alle 20.00, in una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale
(alternativamente la prima settimana, incluso il giorno di Natale, o la seconda
settimana comprendente il Capodanno), in una settimana ogni biennio durante le
vacanze autunnali, in una settimana (alternativamente) a carnevale o Pasqua, e
in tre settimane durante le ferie scolastiche estive.
a) Per
quel che è del nuovo ascolto di L__________ in prima sede, contrariamente
quanto asserisce l'appellante il Pretore non ha negletto la richiesta, ma l'ha
respinta il 21 ottobre 2020, rilevando che l'istruttoria nella procedura a
protezione del-l'unione coniugale era terminata, che la sentenza era in fase di
redazione e che una nuova audizione del minore sarebbe avvenuta nella procedura
di divorzio. Ciò premesso, non si disconosce che il Pretore ha fondato il
proprio giudizio su un rapporto di ascolto (nel senso dell'art. 298 CPC)
risalente a due anni addietro. Neppure l'appellante pretende tuttavia che le
constatazioni dello psicologo __________ __________, il quale già allora
riscontrava una marcata conflittualità dei genitori e la loro difficoltà nel
comunicare tra loro anche sulle questioni di base relative al figlio (referto
del 15 ottobre 2018, pag. 1, 3 e 5), non siano più attuali. Né la distanza
temporale (25 mesi) tra l'ascolto del ragazzo (già allora adolescente) e la
sentenza impugnata imponeva, da sé sola, una nuova audizione nell'ambito della
stessa procedura (diversamente da quanto vale per bambini piccoli: sentenza del
Tribunale federale 5A_723/2019 del 4 maggio 2020 consid. 6.2 con riferimento a
DTF 133 III 553 consid. 5).
Certo,
l'interessata accenna a un ‟grave
litigioˮ tra padre e figlio che indizierebbe un quadro ‟molto preoccupanteˮ. A quale litigio essa si riferisca non è dato
però di sapere. Dovesse essa alludere – per avventura – all'episodio riportato
in una lettera del 2 ottobre 2020 in cui essa riferisce di ‟una, tra
le non rare, discussioni tra padre e figlio (…) avvenuta la sera del 29
settembreˮ, culminata in ‟un
confronto piuttosto violento, generato
dall'usuale atteggiamento egemonico e incalzante del padreˮ, si tratta di
accuse troppo vaghe per indurre il Pretore a ordinare una nuova audizione di L__________.
Né l'appellante pretende che l'intervento del padre, l'indomani a scuola, per
farsi consegnare dal minore le chiavi di casa minacciandolo che lo avrebbe
“sbattuto fuori” (loc. cit.), abbia impedito il mantenimento di normali
relazioni. Per tacere del fatto che il padre ha correlato l'episodio al fatto
che il figlio lo aveva insultato (messaggio accluso alla lettera del
12.
ottobre 2020). Ne segue che in definitiva, per lo meno a un sommario
esame, la decisione del primo giudice di rinunciare a un nuovo ascolto del figlio
resiste alla critica. Senza dimenticare che l'appellante nemmeno chiede a
questa Camera di sentire il ragazzo direttamente in appello (art. 316 cpv. 3
CPC) o di rinviare la causa al primo giudice per assumere l'atto.
b) Nella
misura in cui asserisce che il Pretore avrebbe regolato il diritto di visita in
contrasto con la realtà, l'appellante trascura che il primo giudice si è
fondato su quanto L__________ aveva riferito al delegato all'ascolto, ovvero
che nell'‟ultimo periodoˮ egli rimaneva dal padre – nei fine settimana a
lui assegnati – già dal mercoledì (rapporto del 15 ottobre 2018, pag. 5). Che
poi l'‟ultimo periodoˮ
consistesse – allora – in qualche settimana è possibile, ove si consideri che
il padre ha fatto risalire e documentato i primi incontri prolungati al
10.
ottobre 2018 (v. doc. 52), senza essere smentito al riguardo. Sta di
fatto che, stando sempre a quel riepilogo, gli incontri prolungati sono
continuati, su base volontaria, sino alla fine di gennaio 2019, quando sono stati
interrotti in esito alla decisione inaudita parte del 23 gennaio 2019 con cui
l'allora Pretore in carica, sollecitato dalla moglie a emanare ‟un'adeguata soluzione alimentareˮ (lettera del 21 gennaio 2019), ha fissato
cautelarmente – senza particolare motivazione – diritti di visita ordinari
(sopra, lett. D) che l'istante non è più stata disposta a estendere. In simili
circostanze non è serio affermare che la soluzione adottata dal Pretore nella
decisione finale non sarebbe mai stata praticata. Quali ‟notevoli
problemiˮ abbia poi vissuto L__________,
che ha descritto “buoni” i suoi rapporti con il padre (rapporto del 15 ottobre
2018, pag. 5) durante gli incontri prolungati, a un sommario esame non evince
dagli atti. Anzi, l'interessata non revoca in dubbio che L__________ apprezzava
quella soluzione, la quale che gli permetteva, data la vicinanza dei luoghi, di
recarsi più agevolmente a scuola e agli allenamenti. Al riguardo l'appello
manca dunque di consistenza.
c) Quanto
alla pretesa contraddizione della decisione impugnata, che da un lato
riconoscerebbe a L__________ una libertà di scelta ma dall'altro gli impone una
regolamentazione che lo limita in quella stessa libertà in caso di disaccordo
dei genitori, l'appellante perde di vista che l'assetto previsto non sancisce
una libera scelta del figlio, bensì favorisce una libera regolamentazione da
parte dei genitori. In condizioni del genere la disciplina di un assetto minimo
in caso di disaccordo non è per nulla incoerente. Al contrario: essa tiene
conto del fatto che per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con
entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8) e che le visite
del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile
(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020 consid. 5).
Perché poi la disciplina proposta dall'appellante in caso di disaccordo non
preveda più l'incontro infrasettimanale (con cena e pernottamento), come la stessa
AO 1 riconosceva ancora nel memoriale conclusivo, né i regolari contatti
telefonici, l'interessata non spiega, sicché al riguardo la decisione impugnata
sfugge d'acchito alla critica. Dovessero in ogni caso dal nuovo ascolto o da
altri atti istruttori nella causa di divorzio emergere elementi che rendano la
disciplina attuale incompatibile con il bene del minore, nulla impedirà
all'istante di chiederne la modifica. La decisione a tutela dell'unione
coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può
sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).
6.
L'appellante chiede
inoltre di aumentare il proprio fabbisogno effettivo a 14 732.25 mensili. Le voci litigiose vanno
esaminate singolarmente, nell'ordine in cui sono censurate dall'istante. Non
v'è ragione invece di modificare il metodo di calcolo applicato nella
fattispecie per determinare il contributo alimentare per la moglie.
Successivamente alla sentenza impugnata il Tribunale federale ha deciso invero
che il metodo di calcolo da applicare a livello svizzero in materia di
mantenimento nel diritto di famiglia è di regola, d'ora innanzi, quello “a due fasi”, in esito al quale
l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli
minorenni nella proporzione di due a
uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29
ottobre 2021 consid. 3.2). In concreto il marito ha dichiarato ancora il 3
dicembre 2021, nondimeno, di volersi attenere – almeno fino al maggio del 2021
(inizio della nuova attività per la __________) – al calcolo “monista” applicato dal primo giudice. Dal
canto suo la moglie non si è opposta a tale prospettiva né ha chiesto di
modificare in appello il metodo di calcolo. Considerata anche la situazione
particolarmente agiata del debitore alimentare, nel caso specifico nulla osta
di conseguenza a tale intendimento (analogamente: sentenze del Tribunale
federale 5A_93/2019 del 13 settembre 2021
consid. 3.1 e 5A_679/2019 del 5 luglio 2021 consid. 11.2.2). Sulla
situazione dopo il 15 maggio 2021 si tornerà in seguito (cfr. consid. 9).
a) L'appellante
fa valere che gli oneri ipotecari ammontano a fr. 568.60 mensili e non
solo ai fr. 510.40 mensili accertati dal Pretore.
Tuttavia come il Pretore e l'istante pervengano a simili importi non è
chiaro, nel plico doc. 37 figurando addebiti per cifre, periodi e ipoteche
diversi. Sia come sia, il convenuto medesimo ha indicato in prima sede
l'importo rivendicato dalla moglie (da ultimo ancora nel memoriale conclusivo,
pag. 8). Il Pretore non aveva dunque motivo per scostarsi da tale cifra.
Pacifica è invece la riduzione di un terzo dell'importo così rivisto per tenere
conto della quota inserita nel fabbisogno in denaro (non contestato) del
figlio. Si giustifica così di inserire nel fabbisogno effettivo dell'istante la
spesa di fr. 378.60 mensili, come da lei richiesto.
b) Relativamente
ai contributi condominiali, il Pretore li ha riconosciuti per fr. 765.– mensili
sulla scorta del conteggio finale del 2017 (doc. 39). Non ha riconosciuto invece
l'aumento a fr. 875.– mensili invocato dall'istante, poiché si riferiva a una
modifica successiva all'introduzione della causa di divorzio (doc. 3.1
nell'inc. DM.2020.117) che andava fatta valere in quella procedura (sentenza
impugnata, pag. 10). L'appellante reitera la sua pretesa, rilevando come si
tratti di una spesa già esistente durante la vita comune modificatasi senza
responsabilità delle parti. Ora, l'argomentazione del Pretore potrà anche
sembrare opinabile. Il fatto è che l'importo invocato non trova riscontro
nemmeno nel doc. 3.1 dell'inc. DM.2020.117. In quel documento figura un acconto
spese del 2 aprile 2020 per fr. 5985.– mensili riferito alla proprietà per
piani del convenuto, come pure una tabella (elaborata il 27 giugno 2018)
relativa ai consuntivi 2016/2017 e ai preventivi 2017/2018 dell'intero
condominio “__________”. Né dall'uno né dall'altra
si evince tuttavia l'esborso litigioso. In condizioni del genere non rimane, a
un giudizio di verosimiglianza, che fondarsi sull'unico dato definitivo, ovvero
sul consuntivo del 2017 (doc. 39), come ha fatto il Pretore. Anche perché nulla
esclude che l'acconto richiesto ecceda la spesa finale, com’è avvenuto nel 2017
(con un saldo a favore del convenuto di fr. 1080.–: doc. 39).
c) Controverso
è dipoi il costo dell'abbonamento per la videosorveglianza dell'abitazione. Il
Pretore non ha riconosciuto l'esborso (fr. 117.30 mensili) poiché il marito
sosteneva di avere già pagato l'abbonamento per i “prossimi 5 anni”. Spettava dunque all'istante rendere verosimile
l'esistenza e l'ammontare della spesa. Per di più – ha argomentato il primo
giudice – il documento invocato dalla moglie (doc. 3.2 nell'inc. DM.2020.117)
si riferiva a un periodo (dal 3 dicembre 2019 al 2 dicembre 2020) “irrilevante”
nella procedura a protezione dell'unione coniugale, di modo che la spesa andava
fatta valere nella causa di divorzio (sentenza impugnata, pag. 10).
L'appellante obietta che la posta non è contestata
e che la spesa è
documentata, sicché incombeva al marito l'onere della prova circa l'avvenuto
pagamento dell'abbonamento per cinque anni. Essa lamenta dunque una violazione
dell'art. 8 CC.
Dagli
atti si evince che già il 17 agosto 2018 il marito, pur inserendo nel
fabbisogno effettivo della moglie quella spesa, non l'ha conteggiata, poiché
sosteneva di averla pagata per cinque anni. Successivamente la moglie si è
limitata a stimare in fr. 150.– mensili l'esborso, considerandolo non
contestato (istanza del 21 gennaio 2019, pag. 4). Solo nel memoriale conclusivo
essa ha rinviato al doc. 3.2 (nel carteggio del divorzio) che attesta una spesa
di fr. 117.30 mensili. Ora, non è chiaro se fino al dicembre del 2019 (periodo
iniziale della fattura doc. 3.2) l'abbonamento sia stato pagato. Di fronte
all'obiezione del marito però l'istante non ha addotto nulla, salvo riaffermare
la pretesa. Solo con la fattura del 22 dicembre 2019 (doc. 3.2) essa ha
documentato un onere di fr. 117.30 mensili dal 3 dicembre 2019. Invocata nella
procedura a tutela dell'unione coniugale nel settembre del 2020, la spesa va
riconosciuta così da quella data (sulla possibilità, prevista dall'art. 229
cpv. 3 CPC, di addurre in primo grado fatti nuovi e nuovi mezzi di prova fino
alla deliberazione della sentenza v. DTF 138 III 789 consid. 4.2).
Contrariamente all'opinione del Pretore, la circostanza che a quel momento
fosse già pendente l'azione di divorzio nulla muta (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 3 con riferimenti).
d) L'istante
chiede di portare la posta per l'assicurazione economia domestica dai fr. 58.30
mensili riconosciuti dal Pretore a fr. 78.– mensili. La differenza si riconduce
alla spiegazione che sul primo premio annuo (di fr. 936.–) era applicata una
deduzione una tantum di fr. 281.30 (quattro mesi gratuiti). Onde
l'importo di fr. 699.40 fatturato il 15 giugno 2018 e accertato dal primo giudice (doc. H, corrispondente al doc. 3.5
nell'inc. DM.2020.117 invocato dall'appellante). Vista l'unicità della
deduzione e considerato che nei suoi allegati davanti al Pretore il marito ha
sempre riconosciuto l'importo addotto dalla moglie, non v'è ragione per non
ammettere la spesa di fr. 78.– mensili.
e) L'appellante
si duole che il Pretore non le abbia riconosciuto fr. 50.– mensili per “prodotti per il governo e
la pulizia della casa”. Il primo giudice ha ritenuto non verosimile la pretesa,
fatta valere inoltre tardivamente con l'allegato conclusivo (sentenza
impugnata, pag. 11). L'appellante riconosce di non avere prodotto gli scontrini
di cassa. Ritiene tuttavia che, per comune esperienza, la pulizia e la manutenzione
dell'abitazione comportino anche l'acquisto di prodotti a ciò destinati. Il mancato riconoscimento
di fr. 50.– mensili a tale titolo a fronte di un dispendio familiare annuo
variante da fr. 215 000.– a fr. 295 000.– configura dunque, a
suo parere, un formalismo eccessivo. La pretesa è comprensibile. Il problema è
che l'interessata non ha recato alcun elemento atto a stimare quanto
concretamente lei spenda in prodotti per la pulizia. Eppure non le sarebbe
stato gravoso produrre qualche ricevuta. Fondata su una stima puramente
empirica, la pretesa di fr. 50.– mensili non raggiunge un sufficiente grado di
verosimiglianza e non può pertanto essere accolta.
f) L'appellante
lamenta che il Pretore non ha adeguato il premio della cassa malati (da fr.
689.90
a fr. 709.20 mensili) né ha conteggiato le spese mediche non coperte
dall’assicurazione di fr. 208.30 mensili. Il Pretore ha respinto l'adeguamento
del premio, adducendo che esso andava fatto valere se mai nell'ambito della
procedura di divorzio, come andavano fatte valere nella procedura di divorzio
le spese mediche non coperte dall'assicurazione, che per di più nemmeno
sembravano essere ricorrenti (sentenza impugnata, pag. 11). L'appellante
contesta che l'aumento documentato del premio (doc. 3.7 nell'inc. DM.2020.117)
non possa già essere considerato nella procedura a protezione dell'unione
coniugale. Per quel che è delle spese sanitarie non coperte, essa chiede che
le sia quanto meno riconosciuta la franchigia, come avvenuto in via “supercautelare”.
Dall'attestato
dell'assicuratore __________ del 9 gennaio 2020 (doc. 3.7 nell'inc.
DM.2020.117), esibito dall'istante nel memoriale conclusivo dell'11 settembre
2020, risultano effettivamente le cifre esposte dalla moglie. Si giustifica
perciò di adeguare il premio della cassa malati da fr. 689.90 mensili (doc. 9) a fr. 709.20 mensili dall'11 settembre
2020.
(doc. 3.7). Relativamente alle spese sanitarie non coperte, non è
dato invece di capire a quale decreto “supercautelare” si riferisca l'istante. A prescindere da ciò, l'interessata
non rende verosimile nemmeno in questa sede la ricorrenza dell'esborso. Al
riguardo non soccorre dunque dilungarsi.
g) L'istante
critica il mancato inserimento nel proprio fabbisogno effettivo del costo per i
pedaggi autostradali, che chiede di riconoscere in fr. 80.– mensili. Al
riguardo il Pretore ha reputato fare difetto ogni elemento suscettibile di
rendere verosimile l'esborso (sentenza impugnata, pag. 11). L'appellante
eccepisce che il marito non ha mai contestato le sue allegazioni, ovvero che
essa si reca due volte al mese a R__________ (dove vivono i suoi
genitori e fratelli) e due volte al mese a M__________. L'ammontare dell'esborso si evince – soggiunge
l'interessata – dal calcolatore del sito “autostrade.it” e troverebbe riscontro nel conto bancario italiano che il
marito ha omesso di produrre. Né la spesa in questione potrebbe considerarsi
meno verosimile di quella che il Pretore ha riconosciuto per il carburante (fr.
260.– mensili), corrispondente a una percorrenza di 20 000 km l'anno.
Contrariamente
a quanto sembra opporre il convenuto (osservazioni all'appello, pag. 9), sin
dall'inizio l'istante ha sostenuto di percorrere due volte al mese il viaggio a
R__________ e altrettante volte a M__________ (istanza del 21 gennaio
2019, pag. 5). Da parte sua il convenuto si è limitato a contestare globalmente
le poste da lui non riconosciute, ritenendole senza “alcuna base” (risposta
del 26 marzo 2019, pag. 7). E con la doglianza della moglie secondo cui egli
avrebbe omesso di produrre gli estratti del conto bancario italiano in cui
figuravano le registrazioni del telepass, l'appellato non si confronta.
Considerata anche la spesa che il Pretore ha riconosciuto alla moglie per la
benzina (fr. 260.– mensili), è di conseguenza legittimo accogliere, a un giudizio di
apparenza, la pretesa nella misura di fr. 50.– mensili, come l'interessata per altro ha sempre
postulato in prima sede.
h) Contesa
è inoltre la spesa per il ‟treno pneumaticiˮ che l'appellante chiede
di riconoscere in fr. 300.– mensili in funzione di ‟quanto effettivamente
sostenuto in corrispondenza del chilometraggio annualeˮ ammesso. Il
Pretore non ha ritenuto verosimile la ricorrenza annua della spesa (sentenza
impugnata, pag. 11). E in effetti, contrariamente all'opinione dell'appellante,
il solo chilometraggio annuo non basta per rendere verosimile la ricorrenza né,
tanto meno, l'ammontare della spesa. La rivendicazione non può dunque essere
accolta.
i) L'appellante
insta altresì perché le siano riconosciuti fr. 90.– mensili per ‟servizi
correntiˮ dell'automobile. Il primo giudice non ha ammesso la spesa,
reputando che al riguardo nulla era stato allegato e che pertanto l'esborso non
era verosimile né per il suo ammontare né per la sua ricorrenza (sentenza
impugnata, pag. 11). L'appellante contesta di non avere allegato alcunché e
rinvia ai doc. GG e doc. 3.10 (nell'inc.
DM.2020.117) che comproverebbero l'onere. Se non che, dal doc. GG non
si evince nulla sul genere di spesa esposta, né l'appellante spiega in che
misura il doc. 3.10 (avente per oggetto debitori e numeri di targa diversi,
oltre che prestazioni per lo più successive alla separazione) giustificherebbe
la ricorrenza e l'ammontare invocati. Anche in proposito l'appello sfugge
pertanto a censura.
l) L'interessata
deplora che il Pretore non abbia incluso nel suo fabbisogno effettivo le spese
condominiali della casa in Italia (erroneamente considerate come oneri
ipotecari), i quali risultano dai doc. QQ e doc. 3.12 (inc. DM.2020.117). La
doglianza si esaurisce tuttavia in una mera recriminazione, giacché l'istante
sostiene che l'immobile è stato acquistato a titolo fiduciario per conto del
marito. Tant'è che essa medesima rinuncia in definitiva a inserire l'importo di
fr. 116.60 mensili nel suo fabbisogno effettivo. Al riguardo non giova così
attardarsi.
m) Litigiosi
sono anche gli esborsi per ‟vita sociale e cultura variaˮ (fr. 300.–
mensili), vitto (fr. 1200.– mensili), parrucchiere (fr. 250.– mensili),
abbigliamento (fr. 1000.– mensili), estetista (fr. 250.– mensili),
profumeria/cosmesi (fr. 180.– mensili) e dietista (fr. 100.– mensili) che
l'appellante chiede di riconoscere in complessivi fr. 3740.– mensili. Il
Pretore non ha ammesso tali spese per difetto di riscontro documentale e di
ogni ‟riferimento atto a rendere verosimili gli importi stimatiˮ.
Anche perché nel caso specifico il convenuto riconosceva alla moglie il minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.–
mensili) che, seppur estraneo al metodo di calcolo fondato sul fabbisogno
effettivo, era stato considerato come stima per quelle spese (sentenza
impugnata, pag. 11 seg.).
L'appellante
fa valere di avere già esposto nel proprio memoriale conclusivo i dati del
dispendio familiare annuo, che variava da fr. 215 000.– nel 2015 a fr. 295 000.– nel 2017 (senza
oneri fiscali e senza gli accantonamenti per le assicurazioni sulla vita e il
“terzo pilastro”) e che per la maggior parte riguardava spese proprie. Essa
sottolinea inoltre di avere sempre fruito di una carta __________ con cui
attingeva ai conti della famiglia in ragione mediamente di fr. 4998.– mensili.
L'interessata precisa che le spese in rassegna (a differenza degli altri
esborsi che venivano addebitati direttamente su un conto __________) erano
pagate con il contante ricevuto dal marito, con la carta di credito o con
prelievi dai conti a sua disposizione. A parte ciò, essa fa valere che il marito
non hai mai sollevato puntuali contestazioni, ma si è limitato a ritenerle
‟non giustificateˮ. E in difetto di una chiara contestazione quelle
spese vanno considerate come riconosciute.
Da
quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. il convenuto infatti
ha sempre ritenuto non giustificate e inesistenti le spese in esame,
riconoscendo un importo forfettario di fr. 1350.– mensili come ‟minimo
esistenzialeˮ (risposta del 26 marzo 2019, pag. 6 e 8; memoriale
conclusivo, pag. 8 e 10). Ciò premesso, l'appellante invoca genericamente il
tenore di vita raggiunto dalla famiglia durante la comunione domestica, ma
sull'ammontare delle spese in questione non reca alcun elemento concreto. La
verosimiglianza non può fondarsi tuttavia su mere speculazioni, tanto meno ove
si pensi che in concreto l'interessata avrebbe potuto esibire almeno qualche
scontrino di cassa o indicare con un minimo di precisione gli estratti della
carta di credito o dei conti bancari interessati dai prelievi. Non è compito di questa
Camera promuovere ricerche nel ponderoso carteggio della causa.
Insufficientemente motivato, in proposito l'appello sfugge finanche a ulteriore
disamina.
n) Contestato
è in seguito il mancato inserimento nel fabbisogno effettivo dell'appellante
del corso di teatro (per fr. 125.– mensili) che il Pretore non ha riconosciuto
perché la spesa, contestata dal marito, non si evinceva dal documento prodotto
(doc. MM). L'appellante ribadisce che quel documento dimostra l'esborso e non è
stato contestato. Per tacere del fatto però che essa si limita a riproporre la
propria personale posizione, essa perde di vista che le ricevute invocate si
riferiscono a tutt'altra causale, ovvero a un ‟massaggio completoˮ
del 6 febbraio 2019 e al ‟saldo trattamento 2018ˮ. Fuori argomento,
l'appello cade di conseguenza nel vuoto.
o) L'appellante
chiede di aggiungere al suo dispendio fr. 1500.– mensili per spese legali
qualora non fosse confermata la provvigione ad litem. Lo stanziamento
della prestazione è oggetto d'impugnazione del convenuto. La questione sarà
quindi ripresa in appresso, con l'esame dell'appello del marito (consid. 10e).
p) L'appellante
lamenta che il Pretore le ha limitato il costo per l'aiuto domestico a
fr. 1000.– mensili quantunque essa rivendicasse il doppio. Il Pretore, pur
rilevando che nel proprio interrogatorio l'interessata aveva indicato di
disporre durante la vita in comune di un aiuto domestico per fr. 2000.–
mensili, ha dimezzato l'importo, poiché l'istante medesima aveva riferito di
avere limitato il servizio a interventi su chiamata e si era limitata a quella
cifra nell'istanza del 21 gennaio 2019 (sentenza impugnata, pag. 12).
L'appellante obietta di avere dovuto limitare il servizio perché con il
contributo alimentare riconosciutole in via ‟supercautelareˮ il 23
gennaio 2019 essa non riusciva a finanziare la spesa. A parte ciò, fa valere di
occupare come prima l'abitazione coniugale che necessita di adeguata cura e
manutenzione, il fatto che il marito non viva più nella stessa casa non
giustificando un dimezzamento dell'onere.
L'argomentazione
dell'appellante non può essere condivisa. L'istante non ha indicato la spesa
per l'aiuto domestico in fr. 1000.– mensili solo in esito al decreto
cautelare del 23 gennaio 2019, bensì già prima, con l'istanza del 21
gennaio 2019 (pag. 4). A parte ciò, gli argomenti addotti in appello a sostegno
della sua tesi sono nuovi, e come tali irricevibili poiché nulla impediva
all'istante di addurli già davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC).
Comunque sia, AO 1 si limita a contrapporre la propria opinione a quella del Pretore, ma
non rende verosimile – né pretende – che una spesa di fr. 1000.– mensili sia insufficiente per la
pulizia di una casa abitata da due sole persone.
q) L'appellante
riafferma la pretesa di fr. 30.40 mensili per il ‟canone radio/tvˮ.
Il Pretore non ha riconosciuto tale voce di spesa poiché esposta solo
tardivamente con il memoriale conclusivo e poiché il costo era già coperto
dall'importo riconosciutole a titolo di ‟minimo vitale del diritto
esecutivoˮ (sentenza impugnata, pag. 12). L'istante reitera che la spesa è
documentata dal doc. CC. Manca tuttavia ogni confronto con la motivazione del
primo giudice, giusta o sbagliata che sia. Su questo punto l'appello sfugge
pertanto, una volta di più, a ogni disamina.
r) Controversa
è inoltre la voce di spesa per le vacanze. Il Pretore ha accertato che
l'istante, nel rivendicare la somma di fr. 1600.– mensili, rinviava in
maniera generica agli estratti bancari (plichi doc. 62 a 66), trascurando che
non incombe al giudice promuovere indagini laboriose in un carteggio voluminoso
per trovare corrispondenza con le sue affermazioni. Quanto alla tabella
riassuntiva presentata dall'istante con il memoriale conclusivo – ha soggiunto
il Pretore – mancava ogni riferimento ai documenti giustificativi, per tacere
del fatto che l'importo rivendicato non corrisponde alla media mensile
riportata. Ciò posto, il primo giudice, dipartendosi dalla media mensile
documentata dal convenuto per tutta la famiglia (fr. 952.– mensili) e
considerato che il fabbisogno in denaro del figlio era già maggiorato del 25%,
ha riconosciuto alla moglie una spesa per vacanze di fr. 320.– mensili, pari a
un terzo del costo totale (sentenza impugnata, pag. 12 seg.).
L'appellante
ripropone la pretesa di fr. 1600.– mensili. Ribadisce di avere estrapolato dai
doc. 62 a 66, relativi al dispendio complessivo della famiglia, quello riguardante
le ferie da lei elencato nel memoriale conclusivo, specificando data,
destinazione e importo della singola vacanza. A parer suo, tali esborsi trovano
riscontro nei documenti bancari, segnatamente negli estratti dell'__________,
come pure – almeno in parte – nel riepilogo esibito dal convenuto (doc. 66). E
l'importo di fr. 1600.– mensili risulta dalla media di tutti costi
sostenuti per ferie dalla famiglia (fr. 93 000.–, ovvero circa fr. 2500.– mensili) dal 2015
al febbraio del 2018 (38 mesi), di cui due terzi riferiti a lei e al figlio L__________.
L'appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato su documentazione
‟del tutto generica, oltre che molto parzialeˮ del marito. Si duole
inoltre che la quota di spettanza del figlio sia stata conguagliata con la
maggiorazione del 25% del fabbisogno in denaro di L__________. Se un terzo del
dispendio per vacanze si riconduceva al figlio, come ha ritenuto il Pretore,
tale importo (fr. 850.– mensili) andava imputato – adduce l'appellante – al
proprio fabbisogno, visto che lei ‟dispone di questa posta
finanziariaˮ per conto di L__________. E in ogni caso se la documentazione
esibita non permetteva di trarre chiare deduzioni, trattandosi di una questione
riguardante anche il figlio, il Pretore avrebbe dovuto pretendere
delucidazioni in merito in virtù del principio inquisitorio illimitato.
Per
quel che è del preteso riscontro della cifra esposta, è appena il caso di
rilevare che il rinvio generico ai documenti bancari indicati, in cui figurano
in modo informe addebiti di varia natura per oltre tre anni, non adempie – e da
lungi – l'obbligo di allegazione e
specificazione che incombe all'istante. Come ha già rilevato il
Pretore, ciò non permette di verificare, nemmeno a un esame di verosimiglianza,
le spese per vacanze elencate dall'interessata, a differenza del
‟riepilogativo viaggiˮ del convenuto, che documenta l'esborso
sostenuto per ogni singolo viaggio (doc. 66). Il richiamo al principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) non
è pertinente. A parte il fatto che l'appellante non chiede di riformare il
contributo alimentare per il figlio, ma unicamente il proprio, essa trascura
che nel dispendio di un genitore (seppure affidatario) non possono inserirsi
spese che riguardano il fabbisogno del minore. E ad ogni buon conto il precetto invocato non solleva le parti – tanto meno se patrocinate – dalle
loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto
possibile le circostanze a loro note (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2020.41
del 14 aprile 2021 consid. 7b con riferimenti). La
rivendicazione dell’appellante è destinata così all'insuccesso.
s) Da
ultimo l'interessata chiede di rivalutare l'onere fiscale a fr. 2000.–
mensili in ragione delle ‟modifiche conseguenti alla sentenza impugnata e
a quanto l'appellante può riconoscereˮ. Essa non spiega tuttavia come
pervenga a tale cifra, né è chiaro a quali modifiche essa alluda. Dovesse per
avventura riferirsi alle modifiche (di poco conto) conseguenti al proprio
appello, a un esame sommario esse non incidono significativamente sul carico
fiscale complessivo. Non v'è dunque motivo per scostarsi, una volta ancora, dal
giudizio impugnato.
7.
Da ultimo AO 1
contesta l'ammontare delle spese processuali
che il Pretore ha fissato in fr. 10 000.– (di cui fr.
660.– per l'ascolto del
figlio e fr. 135.– per la deposizione dei testimoni). L'istante lamenta su
tale punto una totale carenza di motivazione della decisione impugnata che le
impedirebbe di conoscere i criteri seguiti e postula una riduzione
dell'emolumento a fr. 2500.–. Nella misura in cui contesta la mancanza di
motivazione della decisione sugli oneri processuali, l'appellante perde di
vista che il Pretore ha in realtà applicato la tariffa – seppure succintamente
– ‟in funzione dei valori in gioco, della difficoltà e della voluminosità
dell'incarto nonché del dispendio di tempo generato dall'esame delle reciproche
contestazioni delle partiˮ (sentenza impugnata, pag. 15). Del resto
l’interessata non pretende che il primo giudice abbia applicato erroneamente i
criteri posti dall'art. 2 cpv. 1 LTG per fissare – entro il minimo e il massimo
edittale (art. 9 LTG) – la tassa di giustizia. Limitandosi a invocare una
riduzione della tariffa a fr. 2500.– l'appello, l’appello non è dunque motivato
a sufficienza e non può essere vagliato oltre.
II. Sull'appello
di AP 1
8.
L'appellante chiede di togliere dal
dispendio effettivo della moglie la posta per l'aiuto domestico di fr. 1000.–
mensili. Egli reputa l'accertamento del primo giudice contrario all'onere della
prova, onere cui, a mente sua, la moglie non ha ottemperato. Né
l'interrogatorio dell'istante poteva, secondo l’appellante, suffragare
l'affermazione, non essendo confortata da altri indizi. Se non che – egli
soggiunge – in concreto manca ogni prova circa l'esistenza e l'ammontare della
spesa. Seguendo la tesi del Pretore, egli continua, una parte sarebbe libera di
affermare ciò che le aggrada, rischiando tutt'al più di incorrere in una multa
per dichiarazione mendace e rendendo superflua l'acquisizione degli altri mezzi
di prova. Neppure i vaghi rifermenti dei testimoni – egli prosegue – che si
sono limitati nella fattispecie a riportare quanto ha dichiarato la moglie,
hanno valore. Alla luce di ciò, egli conclude, la voce di spesa – che neppure
lui ha inserito nel proprio dispendio effettivo – non può ritenersi verosimile.
a) Per
quel che è della valenza probatoria, l'interrogatorio di una parte a norma
dell’art. 191 CPC è un mezzo di prova (art. 168 CPC) – non solo
sussidiario – su cui il giudice può fondarsi, secondo il suo libero
apprezzamento (art. 157 CPC), per emanare il proprio giudizio (Weibel/Walz in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 5 ad
art. 191/192 CPC; Müller in: Brunner/
Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 32 ad art. 191
CPC; Vouilloz in: CPC, Petit
commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 191). Data la parzialità del suo autore, taluni autori
ritengono nondimeno che la forza probatoria dell'interrogatorio sia limitata e
vada corroborata da altri mezzi di prova (Vouilloz, loc. cit.; Weibel/Walz, op. cit., n. 6 ad art. 191/192; Staehelin/ Staehelin/Grolimund/Bachofner,
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 18 n. 136, pag. 339), come reputava anche il
Consiglio federale (messaggio concernente il CPC del 28 giugno 2006, in: FF
2006.
pag. 6698). A tale conclusione il giudice può pervenire tuttavia solo dopo
avere assunto tale mezzo di prova (DTF 143 III 333 consid. 9.3.2).
b) Nel suo interrogatorio
del 24 settembre 2019 l'istante ha dichiarato di avere sempre fruito di un
aiuto domestico, ma di averlo ridotto al massimo (‟prima spendevamo per
questo aiuto fr. 2000.– al mese, pagati prelevando dal conto __________; ora ho
un aiuto domestico ridotto ad interventi su chiamataˮ: loc. cit., pag. 3
in basso). Il problema è che, confrontata con la contestazione del marito, il
quale che negava l'esistenza della spesa, essa avrebbe dovuto rendere
verosimile non solo la presenza dell'aiuto
domestico, ma anche l'ammontare dell'esborso. Quanto agli altri mezzi
di prova, all'udienza dell'8 luglio 2020 A__________ D__________ G__________,
amica della moglie, ha sì affermato che i coniugi ‟avevano una domestica
quando vivevano assiemeˮ e che l'istante ha continuato a disporne anche
successivamente perché le era capitato di sentirla dire che ‟devo andare
a casa ad aprire la porta alla domestica perché deve stirareˮ. La
testimone non è stata in grado di precisare però se al momento della sua deposizione
AO 1 fruisse ancora di tale aiuto, quest'ultima avendo in alcune occasioni
dichiarato che ‟devo andare a casa perché devo stirareˮ (loc. cit.,
pag. 7).
c) Quand'anche
la deposizione di A__________ D__________ G__________ avvalorasse così la
verosimiglianza di un aiuto domestico prima e dopo la separazione (quantunque
non attualmente), tutto si ignora sulla sua identità, sulla sua frequenza, sui
compiti assegnatigli e, soprattutto, sul suo costo (loc. cit.: ‟Non è in
grado di dire per quali lavori questa domestica era stata assunta e tantomeno
la frequenza del suo operatoˮ). Se quindi – per motivi suoi – l'istante ha
rinunciato a chiedere l'audizione della persona incaricata dei lavori di casa,
essa va rimessa alle sue responsabilità. Che un aiuto domestico rientrasse nel
dispendio effettivo dell'interessata potrà anche essere vero, ma non basta per
rendere verosimile la spesa riconosciuta dal Pretore che non può semplicemente
essere presunta. Essa va così espunta dal dispendio della moglie.
d) Se
ne conclude che il dispendio effettivo di AO 1, in esito alle correzioni testé
illustrate (consid. 6a, c-d, f-g e consid. 8c), una volta di più con tutte le
approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza, va ricondotto a fr. 5133.–
mensili fino al 10 settembre 2020 e a fr. 5270.– mensili dopo di allora.
Come ha accertato pacificamente il Pretore, il dispendio effettivo dell'istante
è in parte coperto fino ai 16 anni di L__________ (18 febbraio 2022) dal
contributo di accudimento di fr. 660.– mensili (non contestato). Ne
discende che il contributo alimentare per la moglie va riformato in fr. 4475.–
mensili (arrotondati) fino al 10 settembre 2020 e in fr. 4610.– mensili dall'11
settembre 2020 fino al 17 febbraio 2022. In seguito (con la fine del contributo
di accudimento) esso passa a fr. 5270.– mensili. Entro tali limiti l'appello
del convenuto merita accoglimento.
9.
L'appellante fa
valere che con l'inizio della nuova attività professionale (il 15 maggio 2021)
per la __________, il calcolo del contributo alimentare ‟potrebbe dover essere effettuato tenendo in
considerazione il metodo dualista” introdotto dalla più recente giurisprudenza
del Tribunale federale (lettera del 3 dicembre 2021). Se non che la richiesta,
per altro formulata in termini ipotetici, difetta di ogni conclusione e indicazione sui dati da
considerare per un simile calcolo (mentre le contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate: DTF 143 III 112 consid. 1.2 con
rinvii), a cominciare dal
fabbisogno minimo ‟allargato”
del convenuto (DTF 147 III 285 consid. 7.3) di cui manca ogni traccia negli
allegati di appello. La questione andrà ripresa, se mai, nella causa di
divorzio.
10.
Il
convenuto si oppone altresì allo stanziamento della provvigione ad litem
di fr. 20 000.–, sia nel
suo principio sia nel suo ammontare. Il Pretore, pur ricordando che la prassi
di questa Camera non prevede provvigioni ad litem nelle procedure a
tutela dell'unione coniugale, ha fatto notare che in una sentenza 5A_590/2019
del 13 febbraio 2020 il Tribunale federale si è espresso in favore di tale
possibilità. Quanto ai precedenti su cui si fondava questa Camera per
giustificare la propria prassi – egli ha proseguito – il Tribunale federale non
si sarebbe espresso sulla facoltà di escludere provvigioni ad litem nell'ambito
di tali procedure, ma soltanto sulla possibilità di inserire nel fabbisogno del
creditore alimentare una posta per spese legali. Non ravvisandosi motivi – a
suo modo di vedere – per escludere simili prestazioni nelle procedure a tutela
dell'unione coniugale, il primo giudice ha riconosciuto così alla moglie una
provvigione ad litem di fr. 20 000.–, che remunera 60
ore di lavoro alla tariffa di
fr. 280.– orari più le spese, l'IVA e la quota degli oneri processuali posti a
carico dell'istante. Il Pretore non ha riscontrato invece sostanza (mobiliare o
immobiliare) di rilievo che permettesse all'interessata di sopperire alle
proprie spese legali e processuali (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).
AP
1.
obietta al proposito che il Tribunale non si è limitato nella sentenza
5A_523/2015 del 21 dicembre 2015 ad avallare la possibilità di inserire nel
fabbisogno del creditore alimentare una spesa per costi legali, ma ha di fatto
dichiarato sostenibile la giurisprudenza della prima Camera civile di non
prevedere provvigioni ad litem in siffatte procedure. Vista la chiara
prassi cantonale, la richiesta della controparte andava così respinta. A parte
ciò, egli sottolinea che la prestazione serve a coprire spese future. E siccome
la procedura a tutela dell'unione coniugale è terminata con la sentenza
impugnata del 25 novembre 2020, nulla è dovuto. Senza contare che l'istante –
nonostante una richiesta d'informazioni – ha sottaciuto la propria sostanza,
pur non avendo mai contestato di essere proprietaria di un immobile in Italia
che spettava a lei dimostrare di non poter monetizzare o ipotecare. In
subordine l'appellante chiede di limitare la pretesa in questione a fr. 11 308.50, ovvero a quanto l'istante
aveva postulato nell'istanza del 21 gennaio 2019, non essendo verosimile che
tale pretesa sia lievitata in tal modo con il memoriale conclusivo.
a) L'appellante
allega a ragione che nella citata sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015
consid. 2.3 il Tribunale federale ha dichiarato sostenibile la prassi di questa
Camera, nel senso di non prevedere provvigioni ad litem nelle procedure
a tutela dell'unione coniugale. Nella misura in cui relativizza la portata di
tale sentenza, la decisione impugnata non può dunque essere seguita. È pacifico
inoltre che tale orientamento, cui si attiene anche l'Obergericht del
Canton Zurigo (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.
5b ad art. 271), non
impedisce che un coniuge possa essere
chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in
grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale.
Quest'ultimo può infatti chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali e
processuali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente
causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm in: Zürcher
Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da
ultimo: da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a).
b) Sapere
se la menzionata sentenza del Tribunale federale imponga di rivedere la prassi
di questa Camere è, comunque sia, una questione che per il momento può rimanere
irrisolta. Quand'anche si seguisse la tesi del primo giudice, infatti, la
richiesta dell'istante andava respinta per un'altra ragione. Secondo invalsa
giurisprudenza, lo stanziamento di una provvigione
ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga di mezzi
propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata
condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento. Se può
contare su redditi o capitali suoi, egli deve attingere anzitutto a tali risorse.
Finché può stare in causa autonomamente, in altri termini, egli non ha diritto
di ottenere una provvigione ad litem, nemmeno se l'altro coniuge è in
grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue.
Tutt'al più una simile provvigione può essere riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia
ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge
continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami;
più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 4).
c) Dovendosi
escludere – come si è appena spiegato (consid. 8d) – che l'istante sia
ridotta a vivere con il minimo di esistenza, rimane da vagliare se la medesima
risultasse in grado, a un sommario esame, di attingere in tempo utile a mezzi
propri per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il
proprio debito mantenimento. L'appellante non precisa quali documenti relativi
alla di lei situazione finanziaria non sarebbero stati prodotti dall'istante.
Dimentica inoltre che l'istanza d'informazione (art. 170 CC) da lui invocata, è
stata dichiarata superata dalle stesse parti all'udienza del 26 marzo 2019
(verbale di quel giorno, pag. 8 in alto). Sta di fatto che la moglie non ha
contestato davanti al primo giudice di essere proprietaria di un immobile in
Italia. Confrontata con l'obiezione del marito, il quale eccepiva appunto che
essa possiede un appartamento da ristrutturare a B__________ (provincia di
Vercelli) del valore di almeno € 120 000.–, da lui acquistato all'asta (risposta
dell'11 settembre 2018, pag. 9, ribadita brevemente al dibattimento del 26
marzo 2019), essa si è limitata a riaffermare la fondatezza della propria
richiesta, ma nulla ha detto riguardo a quell'immobile (verbale del 26 marzo
2019, pag. 5).
Nelle
osservazioni all'appello essa minimizza invero la questione, sostenendo che,
come figura nella sua risposta del 4 dicembre 2020 alla petizione di
divorzio, si tratta di una ‟catapecchia” di cui essa è proprietaria a
mero titolo fiduciario per ragioni di convenienza fiscale del marito (pag. 4).
A parte il fatto però che l’obiezione è nuova (e pertanto di dubbia
ricevibilità: art. 317 cpv. 1 CPC), nella menzionata risposta del 4 dicembre
2020.
essa ha pur sempre dato atto di essere formalmente intestataria, seppure
‟solo a titolo fiduciario” per ragioni di ‟convenienza fiscale” del
marito, di un appartamento a B__________, acquistato all'asta con mezzi del
medesimo per € 43 000.–
(pag. 9 n. 4.3.3). E la circostanza trova riscontro nella documentazione
fiscale agli atti, in cui il valore di stima dell'immobile è indicato in
fr. 54 000.– (doc. H, nell'inc.
DM.2020.117, e fascicolo “Richiamo documenti da Ufficio di tassazione Lugano”
nell'inc. SO.2018.3110). E che tale bene non fosse monetizzabile o non potesse
essere gravato in tempo utile l'istante, cui incombeva l'onere di rendere
verosimile l'allegazione, neppure pretende.
d) Ne
discende che, in ultima analisi, a un esame di verosimiglianza l'interessata
non poteva dirsi sfornita di mezzi sufficienti per sopperire a un'adeguata
condotta processuale come quella invocata nel memoriale conclusivo e
sostanzialmente riconosciuta dal Pretore. Al proposito l'appello si rivela
dunque provvisto di buon diritto. Ciò rende superfluo vagliare le ulteriori
censure dell'interessato. E siccome AO 1 non poteva dirsi sfornita di mezzi
sufficienti per sopperire a un'adeguata condotta processuale, non si giustifica
nemmeno di inserire nel suo fabbisogno effettivo fr. 1500.– mensili per spese legali
pendente causa (sopra, consid. 6o).
11.
Infine l'appellante
chiede che le spese processuali di primo grado (da lui non contestate nel loro
ammontare) siano poste per tre quarti a carico dell'istante, con obbligo per la
medesima di rifondergli fr. 4200.–
per ripetibili ridotte. Il Pretore, considerato che nelle cause del diritto di
famiglia il giudice può prescindere da una ripartizione secondo la soccombenza
e suddividere le spese secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC),
‟visto l'esito del giudizio” ha addebitato gli oneri processuali di fr.
10.
000.– ai coniugi ‟equitativamente”
in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili (sentenza impugnata,
pag. 15). L'appellante lamenta una mancanza di motivazione della decisione
riguardo al criterio di equità seguito. Fa valere che la moglie è risultata
soccombente in relazione al diritto di visita (disciplinato secondo le di lui
richieste) e ampiamente soccombente sul contributo alimentare in favore di lei
(con l'ottenimento di circa un quarto per rapporto alla rivendicazione di fr.
19.
000.– mensili). Per il convenuto l'istante
soccombe anche sulla provvigione ad litem, mentre per quanto concerne il
contributo alimentare per L__________
(fr. 2530.– mensili, oltre all'assegno familiare e a ogni spesa
scolastica) ammette che esso supera la sua offerta (fr. 1000.– mensili, oltre all'assegno familiare e a
ogni spesa scolastica; loc. cit., pag. 8). Onde la richiesta di riformare il
dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado come da lui proposto.
a) Le
spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95
cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106
cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite
per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In
quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del
raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,
determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente,
dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i
rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi
particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi
secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause
del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1
lett. c CPC). Non è dunque escluso che in simili procedure
la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare oneri processuali. A tale
proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la
ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III
358.
consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020,
consid. 4).
b) Con
l'appellante si conviene che il mero richiamo all'equità può apparire laconico
nella fattispecie. Sta di fatto che già a prima vista (visto l'importante
reddito del marito e l'assenza di entrate della moglie) la capacità finanziaria
del convenuto risulta di gran lunga superiore a quella dell'istante e
permetteva di prescindere, già per tale ragione, dal principio di ripartizione
secondo la soccombenza (Maier, Kostenfolgen
in familienrechtlichen Prozessen in: FamPra.ch 2019 pag. 1141; Zotsang, Prozesskosten nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2015, pag. 204 con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza). Davanti al Pretore inoltre non erano
litigiose solo pretese patrimoniali, ma anche questioni non pecuniarie (in
concreto: la regolamentazione del diritto di visita), sicché anche sotto questo
punto di vista non si imponeva un riparto strettamente aritmetico degli oneri
processuali (Maier, op. cit., loc.
cit.; Zotsang, loc. cit.).
c) Si aggiunga che il
convenuto esce sì vittorioso sulla disciplina del diritto di visita nei fine
settimana, tuttavia la sua richiesta di una settimana supplementare nelle
vacanze estive e a carnevale non ha trovato accoglimento. Relativamente al
contributo alimentare per L__________, poi, l'istante ottiene causa ampiamente
vinta, tant'è che si vede riconoscere per il figlio fr. 2530.– mensili (oltre all'assegno familiare e a ogni
spesa scolastica) di fronte a una
richiesta di fr. 2700.– mensili e a un'offerta del padre di appena fr. 1000.– mensili (in
entrambi i casi oltre all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica). E anche in merito al contributo
alimentare per sé, l’istante postulava fr. 19 000.–
mensili, mentre ottiene importi varianti da fr. 4475.– a fr. 5270.–
mensili allorché il marito le offriva non più di fr. 3500.– mensili. Tale
contributo era limitato al compimento dei 16 anni da parte di L__________ e
sarebbe decorso unicamente dall'emanazione della sentenza, mentre il Pretore lo
ha fissato dal giugno del 2018 senza limiti di tempo. Tutto ponderato, compresa
la soccombenza dell'istante sulla provvigione ad litem, nulla induce per
concludere a ritenere che il riparto degli oneri processuali a metà sia iniquo.
Nelle condizioni descritte non si ravvisano dunque i presupposti per modificare
il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili di appello
12.
L'appello di AO 1 è
destinato alla reiezione, sebbene sul contributo alimentare per sé (sopra,
consid. 6) l’interessata esca interamente sconfitta perché in esito all'appello
del marito (sull'aiuto domestico: sopra, consid. 8) non si vede riconoscere
alcun aumento della pretesa. Tanto vale in simili condizioni rinunciare su
questo punto a riscuotere la quota di spese processuali che andrebbe a carico
del convenuto e ridurre lievemente l'indennità per ripetibili in suo favore.
Le spese dell'appello
presentato da AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il
convenuto ottiene una parziale riduzione del contributo alimentare per la moglie da fr. 5365.– a fr.
4475.– mensili fino al 10 settembre 2020, a fr. 4610.– mensili dall'11
settembre 2020 fino al 17 febbraio 2022 e a fr. 5270.– mensili dopo di allora
(sopra, consid. 8d), seppure non nella misura di fr. 4365.– mensili
richiesta con l'appello. Per il resto egli ottiene la soppressione della
provvigione ad litem, mentre soccombe sul riparto delle spese
processuali e sull'assegnazione di ripetibili in prima sede. Tutto ponderato,
si giustifica così che sopporti un quarto degli oneri processuali del suo
appello, il resto andando a carico dell'istante, la quale rifonderà al
convenuto un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (la metà dell'indennità piena: RtiD
II-2016 pag. 638 consid. 3b).
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
13.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), non si pongono questioni di valore litigioso ai fini dell'art. 74 lett. a LTF, controversa essendo anche la disciplina delle relazioni personali tra figlio e genitore non affidatario (sopra, consid. 2). Le
misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate inoltre a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). Copia dell'attuale
sentenza è comunicata infine, conformemente all'art. 301 lett. b CPC, al
figlio L__________, quasi sedicenne.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2020.172
e inc. 11.2020.174 sono congiunte.
II. L'appello
di AO 1 è respinto.
III. Le
spese di tale appello, ridotte a fr. 5000.–, sono poste a carico
dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili
ridotte.
IV. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso
che la sentenza impugnata è così riformata:
6. AP 1 è condannato a versare a AO 1,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr.
4475.– mensili dal 1° giugno 2018 al 10 settembre 2020,
fr. 4610.–
mensili dall'11 settembre 2020 al 17 febbraio 2022 e
fr.
5270.– mensili dal 18 febbraio 2022 in poi.
8. La
richiesta di provvigione ad litem è respinta.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
V. Le spese di tale appello di
complessivi fr. 4000.– sono poste per un quarto a carico dell'appellante e per il
resto a carico di AO 1 che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
VI. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
– (in estratto consid.
4 e 5
e dispositivo n. II).
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).