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Decisione

11.2020.173

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: Modifica di un precedente assetto.

9 maggio 2022Italiano38 min

infine che avrebbero ridiscusso l'accordo qualora fossero subentrate modifiche di

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.173

Lugano

9 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2019.89 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 1° ottobre 2019 da

AO

1 ora in

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 4 dicembre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 23 novembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1965) ed AP 1 (1973)

si sono sposati a __________ il 18 luglio 2003. A quel momento essi avevano

già due figli, G__________,

nato il 24 ottobre 2000, e W__________, nato il 26 marzo 2003. Durante il

matrimonio è nato J__________, il 16 giugno 2006. Il marito lavora all'80% come

formatore per la L__________ __________ SA di __________ ed è direttore della __________

SA di __________, attiva nel coaching aziendale. La moglie, impiegata di

commercio, si è occupata durante la

vita in comune del governo della casa e della cura dei figli, svolgendo accessoriamente attività a ore, segnatamente come

pattugliatrice scolastica per il Comune di __________. I coniugi si sono

separati il 1° settembre 2013, quan­do il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1888 RFD di __________,

comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima in un appartamento nel medesimo

Comune e poi, dal 1° ottobre 2014, in un appartamento a __________ con la sua

compagna A__________ D__________ (1975).

B. Adito il 27 agosto 2013 da AO 1 ed AP 1 a

protezione dell'unione coniugale, il 1° ottobre 2013 il

Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha omologato una

convenzione in cui i coniugi pattuivano – in particolare – la sospensione

della vita comune dal 1° settembre 2013, attribuivano l'abitazione coniugale di

__________ alla moglie, e affidavano

Fatti

i figli alla madre (riservati i diritti di visita paterni). Oltre a ciò il

marito si impegnava a corrispondere un contributo alimentare per la moglie di

fr. 1800.– mensili dal settembre del 2013 al febbraio del 2014, ridotti in

seguito a fr. 1600.– mensili, somme che egli avrebbe potuto onorare mediante

assunzione diretta degli interessi ipotecari, e un contributo alimentare per i

figli di fr. 590.– mensili ciascuno (assegni famigliari inclusi) dal 1°

settembre 2013, più metà delle spese straordinarie. Le parti si sono date atto

infine che avrebbero ridiscusso l'accordo qualora fossero subentrate modifiche di

rilievo (inc. SO.2013.755).

C. Il 27 agosto 2016 AO 1 ha avuto da A__________

D__________ una figlia, A__________. Da parte sua, AP 1, iscritta ai ruoli

della disoccupazione, ha intrapreso varie attività a tempo parziale (ausiliaria

domestica, vigilante, cameriera, gelataia). Un'istanza cautelare del marito del

24 luglio 2017 volta a modificare l'accordo del 1° ottobre 2013 è stata

respinta dal Pretore aggiunto il 9 gennaio 2018 per assenza di un rischio

imminente che giustificasse un intervento prima della pendenza della causa di

merito (inc. CA.2017.27). Nel 2018 AP 1 ha trovato un impiego come segretaria

presso l'Istituto __________ a __________ con un tasso d'occupazione che nel 2019

è passato all'80% (salvo un periodo a tempo pieno dal maggio al dicembre del

2019).

D. Il 1° ottobre 2019 AO

1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore aggiunto, chiedendo,

in via cautelare e previa concessione del gratuito patrocinio, la custodia

congiunta di W__________ e J__________, opponendosi a contributi alimentari fra

coniugi e offrendo un contributo alimentare per W__________ e J__________ di

fr. 400.– mensili ciascuno (per W__________ da adeguare alle entrate da

apprendista) fino al 25 marzo 2021 (senza cenno ad assegni familiari) e

per il solo J__________ di fr. 500.– mensili (da adeguare agli eventuali

redditi del ragazzo) dal 26 marzo 2021 al 15 giugno 2024 (senza cenno ad

assegni familiari), riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC.

E. Con osservazioni del

29 ottobre 2019 AP 1 si è opposta alla custodia congiunta, ha chiesto di

fissare il contributo alimentare per W__________ in fr. 1195.– mensili e quello

per J__________ in fr. 1325.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). Essa non ha rivendicato contributi alimentari per sé e si è detta disposta a farsi carico degli

interessi ipotecari e degli ammortamenti dell'abitazione coniugale oltre

che della manutenzione ordinaria purché fosse accolta la richiesta per i figli.

F. All'udienza del 13

novembre 2019, indetta per la conciliazione nella causa di divorzio e la

discussione dell'istanza cautelare, la moglie ha aderito al principio del

divorzio. Per il resto il marito ha presentato una replica scritta in cui ha

mantenuto le proprie richieste cautelari (salvo chiedere di poter onorare il

contributo alimentare per i figli mediante assunzione degli interessi e

dell'ammortamento del debito ipotecario) e ha notificato prove. Invitata a

duplicare, la moglie ha ribadito la sua posizione in un allegato del 13

dicembre 2019 e ha notificato anch'essa prove. L'istruttoria cautelare è

iniziata il 6 marzo 2020 ed è terminata il 9 settembre 2020. Alla discussione

finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 7 ottobre 2020 AO 1 ha mantenuto il suo punto di

vista. Altrettanto ha fatto AP 1 nel proprio allegato di quello stesso giorno,

non senza adeguare tuttavia la pretesa per W__________ a fr. 1193.– mensili

dall'ottobre al dicembre del 2019, a fr. 1178.– mensili dal gennaio

all'agosto del 2020 e a fr. 1113.– mensili dopo di allora, come pure per J__________

a fr. 1325.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2019 e a fr. 1310.– dopo di

allora, per entrambi fino al termine di una prima formazione.

G. Statuendo

con decreto cautelare del 23 novembre 2020, il Pretore aggiunto, preso atto

che la moglie riconosceva la soppressione del contributo alimentare in suo

favore dal 1° ottobre 2019, ha modificato i contributi alimentari per i figli come

segue:

– per

J__________:

fr.

855.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019,

fr. 935.– mensili dal 1°

gennaio 2020 in poi,

assegni familiari non

compresi;

per W__________:

fr.

680.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019,

fr. 735.– mensili dal

1° gennaio al 31 agosto 2020,

fr. 685.– mensili dal

1° settembre 2020 in poi,

assegni familiari non

compresi.

Egli ha constatato

inoltre che il debito mantenimento di J__________ e W__________ è coperto. Per

il resto il Pretore aggiunto ha stabilito che continua ad applicarsi la

convenzione sulla vita separata omologata il 1° ottobre 2013 a tutela

dell'unione coniugale, con la precisazione che, non sussistendo contributi

alimentari per la moglie, il marito non può più sdebitarsi pagando direttamente

gli oneri correlati all'alloggio coniugale. Le spese processuali di fr. 300.–

sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno (riservata l'eventuale concessione al marito del

gratuito patrocinio), compensate le ripetibili.

H. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4

dicembre 2020 nel quale chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di

fissare i contributi alimentari per i figli come segue:

– per

J__________:

fr.

955.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019,

fr. 1080.– mensili dal 1°

gennaio 2020 in poi,

assegni familiari non

compresi;

per W__________:

fr.

760.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019,

fr. 851.– mensili dal

1° gennaio al 31 agosto 2020,

fr. 791.– mensili dal

1° settembre 2020 in poi,

assegni familiari non

compresi.

Constatato

che il 26 marzo 2021 W__________ __________ è divenuto maggiorenne, il giudice delegato di questa Camera

ha impartito al medesimo il 3 marzo 2022 un termine per comunicare se

ratificasse l'operato della madre relativamente al contributo alimentare in suo

favore. Dopo avere ratificato l'8 marzo 2022 l'operato della madre, W__________ __________ ha comunicato il 16 marzo 2022 di non

autorizzarla a procedere in sua vece. Nelle sue osservazioni del 17

marzo 2022 AO 1 ha proposto da parte sua di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono

emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con

appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,

ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità

e alla durata dei contributi alimentari in discussione dinanzi al Pretore aggiunto.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato

è stato recapitato alla patrocinatrice della convenuta il 24 novembre 2020

(tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 4 dicembre 2020

(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

In

tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità

parentale, oppure il genitore affidatario in caso di autorità parentale

congiunta (Bachofner/Pesenti,

Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag.

620), è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minoren­ni,

facendo valere tali diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La

prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore

affidatario continua anche dopo la maggiore età del figlio, sempre che, ove sia

divenuto maggiorenne in corso di procedura, il figlio approvi le richieste

avanzate in sua vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid.

3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 2).

Nella fattispecie W__________ __________ è divenuto maggiorenne in

pendenza di appello, il 26 marzo

2021.

Interpellato al proposito, egli – per finire – non ha autorizzato la

madre a rappresentarlo per chiedere l'aumento del contributo alimentare in suo

favore. Nelle circostanze descritte AP 1 non può ritenersi abilitata a procedere

in rappresentanza del figlio W__________. E poco importa che l'aumento

richiesto si riferisca

(anche) a pretese alimentari per il lasso

di tempo anteriore al 18° compleanno (I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del

29.

dicembre 2021 consid. 2 con riferimenti).

3.

Nel

decreto impugnato il Pretore aggiunto ha accertato che rispetto all'ottobre del

2013, quando era stato omologato l'accordo a protezione dell'unione coniugale

sulla base del solo reddito di AO 1 di fr. 6760.– mensili, le circostanze sono mutate in modo durevole e

rilevante. Non solo per la nascita della figlia dell'istante (A__________)

avuta dalla nuova compagna, ma anche perché con la maggiore età del figlio G__________

(il 24 ottobre 2018) il padre non gli ha più versato il contributo alimentare

pattuito nel 2013. Senza trascurare – ha soggiunto il primo giudice – che anche

la situazione della moglie è cambiata, potendo essa ormai contare su un reddito

di fr. 3425.– mensili (per rapporto a entrate di fr. 750.– mensili nel 2013)

che le consentono di sopperire al proprio fabbisogno minimo. Al punto che essa

medesima ha riconosciuto la caducità del contributo alimentare in suo favore dal

1° ottobre 2019 (loc. cit., pag. 3 a 6).

Dovendosi ridefinire i

contributi alimentari per J__________ e W__________, che il padre chiedeva di

mantenere sostanzialmente invariati rispetto al 2013, il Pretore aggiunto ha calcolato

il reddito di AO 1 in fr. 5700.– mensili (fr. 4152.– mensili dalla L__________ __________

SA e fr. 1576.70 mensili dalla __________ SA) e il relativo fabbisogno minimo in

fr. 3000.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, metà del canone

di locazione fr. 840.– [già dedotta la quota della figlia A__________], premio

della cassa malati fr. 402.40, pasti fuori casa fr. 250.–, costi d'automobile

fr. 460.– [leasing, stima dell'assicurazione RC, tassa di circolazione, carburante],

imposte stimate fr. 200.–). Quanto alla moglie, egli ha constatato un reddito di

fr. 3890.– mensili nel 2019 e di fr. 3500.– mensili dal 2020 per

rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2790.– mensili arrotondati (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 749.– [già dedotte le

quote dei figli W__________ e J__________], premio della cassa malati al netto

del sussidio fr. 190.–, costi d'automobile fr. 300.–, imposte stimate fr. 200.–).

Egli ha accertato dipoi il reddito di A__________ D__________ in fr. 3680.–

mensili nel 2019 e in fr. 4500.– mensili nel 2020 rispetto a un fabbisogno

minimo di fr. 3000.– mensili, calcolato in analogia a quello di AO 1 (loc.

cit., pag. 8 a 12).

Riguardo ai figli, il

Pretore aggiunto ne ha stabilito i fabbisogni in denaro sulla scorta delle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale

del Canton Zurigo, secondo le fasce d'età, sostituendo i valori tabellari

dell'alloggio e del premio della cassa malati con quelli effettivi, dedotto l'assegno

familiare. Egli ha calcolato così il fabbisogno in denaro di A__________ in fr.

1315.– mensili nel 2019, in fr. 1370.– mensili fino al 31 agosto 2020 e in fr.

1515.– mensili dopo di allora. Relativamente a J__________, il primo giudice ne

ha determinato il fabbisogno minimo in fr. 1200.– nel 2019 e in fr. 1180.–

mensili dal 2020 in poi. Per quanto attiene a W__________, il Pretore aggiunto ne

ha stabilito il fabbisogno minimo in fr. 955.– mensili nel 2019, in fr. 930.–

mensili fino all'agosto del 2020 e in fr. 865.– mensili dopo di allora (già dedotto

un terzo del guadagno da apprendista; loc. cit., pag. 7 seg.).

Escluso ogni contributo di

accudimento per i figli siccome sia A__________ D__________ sia AP 1 riescono a

provvedere al proprio sostentamento, il Pretore aggiunto ha ripartito il

margine disponibile del marito (fr. 2700.– mensili) proporzionalmente fra W__________,

J__________ e A__________ e in funzione della capacità contributiva dell'altro

genitore. Appurata una disponibilità di A__________ D__________ di fr. 680.–

mensili nel 2019 e di fr. 1500.– mensili nel 2020, egli ha determinato così la

partecipazione di AO 1 al mantenimento di A__________ in fr. 1050.– mensili nel

2019.

(fabbisogno della figlia fr. 1315.– meno la partecipazione della madre di fr.

265.–), in fr. 880.– mensili dal gennaio all'agosto del 2020 (fabbisogno della

figlia fr. 1370.– meno la partecipazione della madre di fr. 490.–) e in fr.

975.– mensili dopo di allora (fabbisogno della figlia fr. 1515.– meno la partecipazione

della madre di fr. 540.–; loc. cit., pag. 11 seg.).

Stabilita infine la

capacità contributiva di AP 1 in fr. 1100.– mensili nel 2019 e in fr.

710.– mensili nel 2020, il Pretore aggiunto ha fissato a carico del padre il

contributo alimentare per J__________ in fr. 855.– mensili dal 1° ottobre al 31

dicembre 2019 (fabbisogno del figlio fr. 1200.– meno la partecipazione della

madre di fr. 345.–) e in fr. 935.– mensili dal 1° gennaio 2020 (fabbisogno del

figlio fr. 1180.– meno la partecipazione della madre di fr. 245.–). In favore

di W__________ egli ha determinato un contributo alimentare a carico del padre

di fr. 680.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 (fabbisogno del

figlio fr. 955.– me­no la partecipazione della madre di fr. 275.–), in fr. 735.–

dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 (fabbisogno del figlio fr. 930.– meno la partecipazione

della madre di fr. 195.–) e in fr. 685.– dal 1° settembre 2020 (fabbisogno del

figlio fr. 865.– meno la partecipazione della madre di fr. 180.–). Ciò permette

al padre – ha epilogato il primo giudice – di coprire interamente le quote a

suo carico sul fabbisogno in denaro dei tre figli, lasciandogli finanche un

margine disponibile variante tra fr. 105.– e fr. 150.– mensili (loc. cit., pag.

12.

a 14).

4.

L'appellante

contesta anzitutto il reddito del marito. Al proposito il Pretore aggiunto ha accertato,

sulla scorta dei conteggi e dei certificati di salario tra il gennaio del 2019

e il gennaio del 2020, che AO 1 guadagna fr. 5700.– mensili, di cui

fr. 4152.– presso la L__________ __________ SA (doc. SS) e fr. 1576.70 presso

la __________ SA (doc. VV; decreto impugnato, pag. 6 a metà). L'appellante recrimina

sul calcolo del reddito percepito dal marito nel 2019 dalla __________ SA, ma per

finire non lo contesta e si accomo­da della cifra determinata dal primo giudice

(memoriale, pag. 2 e 4). Al riguardo non giova dunque attardarsi. Per il 2020 essa

obietta invece che dallo stipendio mensile ricevuto dal marito dalla L__________

__________ SA, calcolato in base al solo conteggio di gennaio 2020, il Pretore

aggiunto ha dedotto fr. 80.– per il po-steggio e fr. 72.90 per spese non note.

Oltre a ciò, essa rimprovera al primo giudice di avere trascurato la tredicesima

mensilità spettante al marito, come si evince dai doc. SS e HHH. Onde la

richiesta di rivalutare il reddito di lui in fr. 6241.– mensili.

a) Per

costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio

(RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il

guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. Esso comprende

la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche,

provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie

o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag.

739.

consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali

entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in

linea di conto (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del 24 dicembre

2019, consid. 9a).

b) Per

quel che è delle due trattenute controverse, dai conteggi di stipendio agli

atti, del 2019 (inizio del rapporto di lavoro con la L__________ __________ SA

nel mese di settembre: doc. HHH), e dall'unico conteggio del 2020 (gennaio:

doc. SS) si evince che la ditta deduce fr. 80.– mensili per il posteggio e

fr. 72.90 mensili per ‟altre spese forfettarieˮ (doc. SS). Contrariamente

a quanto induce a credere l'appellante, il Pretore aggiunto non ha accertato

tali deduzioni sulla base del conteggio di un solo mese, bensì di tutti i fogli

salariali in suo possesso. Né consta che la convenuta abbia sollecitato la

produzione dei successivi conteggi di stipendio (duplica, pag. 8, e ordinanza

sulle prove del 6 marzo 2020). A parte ciò, l'interessata neppure pretende che

le deduzioni certificate nei menzionati documenti (doc. SS) non sarebbero

veritiere. Per tacere del fatto che, riguardo al costo del posteggio, esso non

è stato ripreso nel fabbisogno minimo del marito quantunque la moglie non

revochi in dubbio la necessità per il medesimo di far capo a un'automobile per uso

professionale. Tant'è che essa non contesta le correlate spese nel di lui

fabbisogno minimo, né essa adombra la possibilità che le ‟altre spese

forfettarieˮ siano già state altrimenti computate nel fabbisogno del

marito. Ne discende che, a un esame di verosimiglianza, le due deduzioni

resistono alla critica.

c) In

merito alla tredicesima, si conviene invece con l'appellante che il marito

beneficia di tale entrata in virtù del contratto di lavoro. Quest'ultimo

prevede infatti che il salario lordo a tem-

po

pieno è fissato in fr. 6400.– mensili, più la tredicesima, ed è corrisposto

nella misura dell'80% (doc. HHH, punto n. 2). La tredicesima è del resto stata versata

pro rata dalla L__________ __________ SA nel dicembre del 2019 (doc.

HHH, secondo foglio). Il Pretore aggiunto si è fondato per contro su uno

stipendio netto di fr. 4152.– mensili dopo avere dedotto da quello lordo

(fr. 5120.– mensili, ovvero l'80% di fr. 6400.–) gli oneri sociali (fr. 814.65

complessivi), il costo del parcheggio e le ‟altre spese forfettarieˮ.

Egli ha quindi trascurato la tredicesima mensilità, che consiste – di regola –

nello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute

sociali, ma non il “secondo pilastro” (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.36

del 21 giugno 2021, consid. 8b con richia­mo), per un importo nel caso

specifico di fr. 390.05 mensili (fr. 5120.–, meno fr. 439.30 [trattenute

sociali senza il secon­do pilastro], diviso 12: doc. SS). Il reddito da attività

lucrativa per la L__________ __________ SA si attesta così a fr. 4542.– mensili

(arrotondati) dal 2020, cui si aggiunge quello (non più contestato) di fr.

1576.70

mensili conseguito presso la __________ SA. Il reddito complessivo del

marito risulta così di fr. 6119.– (arrotondati) dal 2020. Entro tali

limiti il calcolo del primo giudice va adeguato.

5.

L'appellante contesta

inoltre l'accertamento delle proprie entrate nel 2020. Il Pretore aggiunto ha calcolato

un reddito netto di fr. 3500.– mensili sulla scorta dell'unico conteggio

di salario prodotto dall'interessata per la sua occupazione all'80% presso l'__________

(doc. 43). Da tale conteggio egli ha desunto uno stipendio di fr. 3231.–

mensili, al netto delle detrazioni sociali ma senza il prelievo del contributo

alla commissione paritetica (fr. 20.– mensili) e senza la deduzione per vitto (fr.

5.80

mensili), cui ha aggiunto la quota di tredicesima (decreto impugnato, pag.

12). L'appellante fa valere che dai fr. 3500.– mensili accertati dal primo

giudice vanno tolti la quota obbligatoria per la commissione paritetica (fr.

20.– mensili) e il costo dell'abbonamento ‟arcobalenoˮ (fr. 54.58

mensili) che il datore di lavoro le ha anticipato nel 2019. Sta di fatto che,

per finire, l'appellante riprende nel suo calcolo riassuntivo il reddito

accertato dal primo giudice, salvo chiedere di considerare queste due spese almeno

nel proprio fabbisogno minimo. Sul reddito dell'interessata non soccor­re

quindi dilungarsi. Le poste contestate saranno trattate in appresso, nell'ambito

del di lei fabbisogno minimo (consid. 6).

6.

Relativamente al

proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere che all'importo calcolato dal

Pretore aggiunto (fr. 2790.– mensili) vanno aggiunti la franchigia della cassa

malati (fr. 25.– mensili), la partecipazione alle spese mediche (fr. 48.80

mensili), i costi del dentista (fr. 10.– mensili), i pasti fuori casa (fr.

250.– mensili), oltre alle già ricordate spese per la commissione paritetica

(fr. 20.– mensili) e l'abbonamento ‟arcobalenoˮ (fr. 54.58 mensili),

per complessivi fr. 3198.– mensili. Le voci in questione vanno esaminate

singolarmente.

a) Per quel che concerne la franchigia della cassa

malati (fr. 25.– mensili) e la partecipazione ai costi sanitari (fr.

48.80

mensili), l'appellante si limita a quantificare le spese, lamentando che

il Pretore aggiunto – senza motivazione – non le ha riconosciute, quantunque

fossero comprovate. A ben vedere, tuttavia, la convenuta non aveva enunciato tali

costi nel memoriale conclusivo, ma si era accomodata di un contorto riman­do a

quanto “esposto nelle osservazioni cautelari 29.10.2019 e con le correzioni

della duplica 09.03.2020 e correzione di calcolo alla posta abbonamento caldaia”

(loc. cit., pag. 3 in basso). Che ciò bastasse per adempiere i requisiti

formali di motivazione della domanda in prima sede è dubbio. Comunque sia, la

rivendicazione non soddisfa – e da lungi – gli one­ri di allegazione e

specificazione della domanda di appello. Intanto manca ogni indicazione dei

mezzi di prova che suffragherebbero le richieste in questione. Inoltre i costi

della salute effettivamente sopportati in forma di franchigia annua o di

partecipazione alle spese vanno computati nel fabbisogno minimo

dell'assicurato, ma devono essere riconducibili a trattamenti indispensabili e

ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). L'interessata nulla adduce al

proposito. Sprovvisto di suffciente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1

CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

b) Carente

di motivazione è anche, per le medesime considerazioni, la richiesta di inserire

nel fabbisogno minimo dell'interessata la spesa per il dentista di fr. 10.–

mensili. Una volta di più, l'appellante non indica l'atto che suffraga

l'esborso. Né essa spiega, nemmeno per sommi capi, perché l'esborso andrebbe

considerato in aggiunta al fabbisogno minimo, trascurando che il minimo

esistenziale del diritto esecutivo comprende già le spese di igienista e del dentista

(I CCA senten­za inc. 11.2019.9 del 27 agosto 2020 consid. 4c). Anche in

proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore esame.

c) Per

quel che è dei pasti fuori casa, l'appellante riconosce di non avere avanzato

la pretesa in prima sede. Ritiene tutta-via che la spesa le vada riconosciuta

per parità di trattamen-to, il Pretore aggiunto avendo ammesso il costo per il

marito e la di lui compagna. La richiesta non può trovare ascolto. Per tacere

del fatto che la parità di trattamento può essere invocata unicamente per far

valere spese effettive (recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.148 del 17

settembre 2020 consid. 7a), la domanda è nuova e non è fondata su fatti né su

mezzi di prova nuovi. Essa risulta pertanto d'acchito irricevibile (art. 317

cpv. 2 CPC).

d) Riguardo

al contributo per la commissione paritetica, l'esbor­so (fr. 20.– mensili) è

dovuto e trattenuto dallo stipendio in virtù dell'art. 71 cpv. 1 e 2 del regolamento

organico per il personale occupato presso gli Istituti dell'__________. Poco

importa dunque se, invece di essere detratto dal reddito lordo, esso è aggiunto

– come postula l'appellante – al fabbisogno minimo. Sta di fatto che il contributo

è giustificato.

e) Relativamente

all'abbonamento ‟arcobalenoˮ, la richiesta è formulata per la prima

volta in appello. Nelle sue osservazio­ni del 29 ottobre 2019 davanti al

Pretore aggiunto la convenuta si era limitata a esporre spese d'automobile per

complessivi fr. 299.– mensili, che il primo giudice ha riconosciuto. Né consta

che AP 1 abbia chiesto nella duplica cautelare o nel memoriale conclusivo il

costo supplementare per il trasporto pubblico. Ciò posto, il fatto che essa

ritenga la stima per il carburante (fr. 90.– mensili) inadeguata se raffrontata

al costo (non contestato) che è stato riconosciuto al marito (fr. 200.–

mensili), la parità di tasso di occupazione (80%) e di distanza da percorrere (__________

per lei, __________ per lui) non la abilita ad avanzare una nuova pretesa. Che

materialmente l'interessata abbia fatto male i propri calcoli è possibile, ma

sotto questo profilo essa va rimessa alle sue responsabilità. La cifra da lei

indicata non denota una svista né un'inavvertenza manifesta. E in simili

circostanze non spettava al Pretore aggiunto riconoscere alla convenuta più di

quanto essa chiedeva.

f) Ne

discende che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo della moglie dev'essere rivalutato

a fr. 2810.– mensili.

7.

Nelle osservazioni

all'appello AO 1 si duole che il Pretore aggiunto non gli ha riconosciu­to il

premio per l'assicurazione sulla vita (fr. 516.60 mensili), premio che – egli

precisa – serve anche per l'ammortamento (indiretto) del debito ipotecario che

era stato richiesto dalla banca finanziatrice e che permette alla moglie e ai

figli di continuare a vivere nell'abitazione di __________. Egli non chiede

tuttavia di adeguare di conseguenza il proprio fabbisogno minimo. Ad ogni buon

conto il Pretore aggiunto ha ritenuto che in condizioni modeste come quelle in cui

versa la famiglia i premi delle assicurazioni facoltative non possono essere

considerati (decreto impugnato, pag. 9). E con tale argomentazione l'interessato

non si confronta nemmeno di scorcio.

8.

Quanto al fabbisogno

minimo dei figli, l'appellante riprende gli accertamenti del Pretore aggiunto.

Come ha avuto modo di stabilire di recente il Tribunale federale, nondimeno, le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, cui si ispirava da oltre un venticinquennio la

giurisprudenza ticinese (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non sono più

applicabili per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio (DTF 147 III

277.

consid. 6.4). Come per gli altri

membri della famiglia, anche il fabbisogno dei figli va definito in base alle

direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla

Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art.

93.

LEF (loc. cit.; per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag.

6292.

segg.). Non si

disconosce che questa nuova giurisprudenza è stata pubblicata successivamente

all'emanazione del decreto impugnato. Sta di fatto che le parti hanno avuto

modo di esprimersi sul caso ancora di recente. AO 1 ha presentato le proprie

osservazioni all'appello il 17 marzo 2022, mentre AP 1, cui tali osservazioni

sono state regolarmente intimate, non ha ritenuto necessario reagire. Nulla

osta di conseguenza all'applicazione nel caso specifico dei parametri fissati

dall'attuale giurisprudenza.

Ora,

il

minimo esistenziale dei figli secondo il diritto esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.–

mensili in seguito. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi

dell'alloggio, il premio della cassa malati (obbligatoria), i costi di

eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche e quelle di custodia da

parte di terzi oppure – ove la custodia sia prestata dal genitore affidatario –

un contributo di accudimento destinato a garantire a quel genitore almeno il

minimo esistenziale del diritto esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili

spese di trasferta e, se le condizioni della famiglia ciò permettono, come pure

una quota delle imposte che gravano sul genitore affidatario e il premio della

cassa malati complementare (DTF 147 III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6b con riferimento).

a) Per

quel che concerne A__________ __________, il minimo esistenziale del diritto

esecutivo ammonta a fr. 400.– mensili. Va aggiunto il premio della cassa malati

di fr. 110.– mensili (stando alla stima, non contestata, del primo giudice: decreto

impugnato, pag. 7) e una partecipazione di fr. 504.– mensili al costo

dell'alloggio dei genitori (20% del complessivo [doc. K]: cfr. I CCA,

sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 9d). Dedotto l'assegno

familiare di fr. 200.– mensili (I CCA,

sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid. 11d), il fabbisogno

minimo di A__________ risulta di fr. 814.– mensili.

Considerata

una partecipazione proporzionale dei genitori al mantenimento della figlia

secondo le rispettive capacità economiche, come ha stabilito il primo giudice,

la quota a carico di A__________ D__________ ammonta a fr. 164.– mensili nel

2019.

(fabbisogno minimo di A__________ fr. 814.–, disponibilità della madre fr.

680.–, diviso la disponibilità dei genitori fr. 3380.–) e a fr. 264.– mensili

dal 1° gennaio 2020 (fabbisogno minimo di A__________ fr. 814.–, disponibilità della

madre fr. 1500.–, diviso la disponibilità dei genitori fr. 4619.–). Onde una

partecipazione a carico del padre di fr. 650.– mensili (arrotondati) per il

2019.

(fabbisogno minimo di A__________ fr. 814.–, meno la partecipazione della

madre fr. 164.–) e di fr. 550.– mensili dal 1° gennaio 2020.

b) Per

quanto attiene al figlio comune W__________, il fabbisogno minimo fino ai 18 anni (26 marzo 2021) va

calcolato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr.

600.– mensili, cui si aggiunge il premio della cassa malati di fr. 32.70

mensili (al netto del sussidio, come ha accertato senza contestazione il

Pretore aggiunto: decreto impugnato, pag. 8), una partecipazione al costo dell'alloggio di fr. 299.– mensili (20% di fr.

1495.– [decreto impugnato, non contestato, pag. 7 seg.]; cfr. I CCA,

sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid. 11c), un forfait di fr.

55.50

mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e un forfait di

fr. 20.– mensili per spese di telefonia e internet. Dedotti l'assegno familiare di fr. 250.– mensili (art. 5

cpv. 2 LAFam) e

un terzo del reddito da apprendista conseguito

dal ragazzo (fr. 206.70 mensili fino al 31 agosto 2020 e fr. 271.70

mensili dopo di allora: decreto impugnato, pag. 8, non contestato su questo

punto), il fabbisogno in denaro di W__________ assomma

a

fr. 550.– mensili fino al 31 agosto 2020 e a fr. 485.– dal 1° settembre

2020.

Dopo il 26 marzo 2021 il minimo esistenziale del diritto esecutivo passa

a fr. 1200.– mensili, cui si aggiungono le poste enunciate dianzi. Il

fabbisogno minimo di W__________ si attesta così, dedotti l'assegno familiare

di fr. 250.– mensili e un terzo del reddito

da apprendista, a fr. 1085.– mensili.

c) Relativamente

all'altro figlio comune J__________, il suo minimo esistenziale del diritto

esecutivo ammonta a fr. 600.– mensili, cui si aggiunge il premio della cassa

malati di fr. 26.70 mensili (al netto del sussidio, per quanto ha accertato

senza contestazione il Pretore aggiunto: decreto impugnato, pag. 7), una

partecipazione al costo dell'alloggio di fr. 149.50 mensili (10% di fr. 1495.–;

cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid. 11d), un forfait

di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e un forfait di

fr. 20.– mensili per spese di telefonia e internet. Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, il fabbisogno minimo risulta così di fr.

652.– mensili (arrotondati).

d) Dato

quanto precede, già a un sommario esame (come quello che governa i procedimenti

cautelari in genere), si evince che il contributo alimentare fissato dal

Pretore aggiun­to in favore del figlio J__________ (fr. 855.– mensili dal 1° ottobre

al 31 dicembre 2019 e fr. 935.– mensili in seguito) si rivela finanche

superiore al fabbisogno minimo calcolato secondo i parametri attuali, e a

prescindere da una partecipazione finanziaria della convenuta che essa non

contesta, ma che ripropone anzi nel proprio calcolo. AP 1 non ha motivo così di

dolersi della decisione del primo giudice. Altrettanto vale per il contributo

alimentare in favore del figlio W__________, quanto meno fino alla maggiore

età. Senza dimenticare che, comunque sia, quest'ultimo non ha autorizzato la

madre a chiedere l'aumento del contributo alimentare per sé, ma si è accomodato

della decisione del Pretore aggiunto.

e) Che

poi J__________ __________ (ma non il fratello W__________, il cui contributo

alimentare non è più in discussione) abbia a partecipare a un'eventuale

eccedenza nel bilancio familiare, non è preteso neanche l'appellante. Neppure

dopo avere preso atto della più recente giurisprudenza del Tribunale federale,

secondo cui il calcolo da applicare a livello svizzero in tema di mantenimento

nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, anche in caso di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale, quello

“a due fasi”, in esito al quale

l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli

minorenni nella proporzione di due a

uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3). A

par­te ciò, una tale partecipazione nemmeno sembra riflettere il senso

dell'accordo originario stipulato il 1° ottobre 2013 dai coniugi a tutela

dell'unione coniugale (sopra, lett. B). In quel­la sede il contributo

alimentare per la moglie (fr. 1800.– mensili dal settembre del 2013 e fr. 1600.–

mensili dal marzo del 2014) copriva appena il disavanzo di lei (reddito di fr.

750.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2397.– mensili: doc.

C), mentre quello per i figli (G__________, W__________ e J__________) di fr.

590.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi), corrispondenti in sostanza

alla disponibilità residua del padre (fr. 2618.– mensili, ovvero fr. 6760.–

mensili meno il fabbisogno minimo di fr. 4142.– mensili e il contributo

alimentare per la moglie), non copriva il rispettivo fabbisogno minimo. In esito

all'odierna modifica, invece, sia il fabbisogno minimo della moglie sia quello

dei figli risultano coperti senza che occorra far capo ad alcuna eccedenza.

f) Si

aggiunga che, quando pure in concreto una partecipazio­ne dei figli (minorenni)

all'eccedenza del bilancio familiare entrasse – per ipotesi – in linea di

conto, l'appello non sareb­be destinato a miglior sorte. Anche in tale

eventualità, per vero, il contributo alimentare stabilito dal Pretore aggiunto risulterebbe

superiore a quello calcolato secondo il metodo “a due fasi” per tutti periodi esaminati. L'appellante ripropone invero una propria

partecipazione proporzionale al mantenimento dei figli che nulla impedisce di considerare,

dato che il mantenimento dei figli è garantito. Calcolato così per il primo

periodo (fino al 31 dicembre 2019) un fabbisogno minimo di J__________ di fr.

652.– mensili (l'unico a

rimanere in discussio­­ne) e una sua partecipazione all'eccedenza di fr.

275.– mensili (come per A__________

e W__________, un settimo dell'eccedenza

complessiva di fr. 1927.– mensili), la quota a carico della madre

assommerebbe a fr. 265.– mensili (fr. 927.– moltiplicato per la disponibilità

di AP 1 di fr. 1080.– e diviso per la disponibilità di entrambi i genitori di fr.

3780.–). Onde un onere a carico del padre di fr. 662.– mensili (rispetto ai fr. 855.–

mensili stabiliti dal primo giudice).

Dal

1° gennaio 2020 al 25 marzo 2021 (maggiore età di W__________) la

partecipazione di J__________ all'eccedenza passereb­be a fr. 298.– mensili (un

settimo di fr. 2087.–), per una spettanza complessiva di fr. 950.– mensili

(fabbisogno minimo di fr. 652.–,

più la partecipazione all'eccedenza di fr. 298.–). Tenuto conto di una

partecipazione della madre di fr. 172.– mensili (fr. 950.– moltiplicato per la

disponibilità di AP 1 di fr. 690.–, diviso per la disponibilità di entrambi i

genitori di fr. 3809.–), l'onere residuo a carico di AO 1 ammonterebbe a fr.

778.– mensili (rispetto ai fr. 935.– mensili fissati dal Pretore aggiunto dal

1° gennaio 2020). Dopo i 18 anni di W__________ (26 marzo 2021), infine, la

partecipazione di J__________ si ridurrebbe a fr. 254.– mensili (un sesto di

fr. 1522.–) e la sua spettanza complessiva a fr. 906.– mensili (fr. 652.–

più fr. 254.–). Dedotta la partecipazione della madre di fr. 164.– mensili (fr.

906.– moltiplicato per la disponibilità di AP 1 fr. 690.– diviso per la

disponibilità di entrambi i genitori fr. 3809.–), il contributo alimentare a

cari­co del padre si attesterebbe a fr. 742.– mensili. In proposito il decreto

impugnato resiste pertanto alla critica.

9.

Il Pretore aggiunto

ha fissato i contributi di mantenimento per i figli senza limiti di tempo. Al

riguardo questa Camera deve

intervenire d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 3 CPC). Per giurisprudenza

consolidata, infatti, i contributi alimentari per i figli vanno fissati non

solo fino alla maggiore età (per W__________ già intervenuta), ma fino al

termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139

III 404 in alto). Il silenzio

del Pretore aggiunto e delle parti (in questa sede), ma anche la vaga “riserva”

formulata da AO 1 nel memoriale conclusivo con richiamo all'art. 277 cpv. 2 CC

non adempiono tale requisito. Il dispositivo n. 2 del decreto impugnato va

dunque precisato nel senso che i contributi alimentari per i figli sono dovuti

fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o

professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.121 del 23 aprile 2021 consid. 8 con rinvii). In tal caso

il contributo alimentare andrà versato direttamente

al figlio maggiorenne, come prevede l'art. 289 cpv. 1 CC.

10.

L'appellante contesta

infine il riparto delle spese processuali che il Pretore aggiunto ha suddiviso “equamente” a metà fra le parti in base

alla reciproca soccombenza, compensando le ripetibili. Il primo giudice ha

rilevato che per quanto concerne i contributi alimentari il padre deve versare

circa il doppio degli importi offerti per J__________, mentre per W__________ la

madre ha rivendicato circa il doppio rispetto a quanto ottiene. Il marito inoltre

– ha proseguito il Pretore aggiunto – soccombe sulla richiesta della custodia

congiunta, come pure sulla domanda di compensare i contributi alimentari per i

figli mediante assunzione degli interessi ipotecari, mentre la moglie esce

sconfitta sull'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale dietro assunzione

della manutenzione ordinaria e degli interessi ipotecari (decreto impugnato,

pag. 15).

L'appellante

eccepisce che la soccombenza sui contributi alimentari per i figli non è

equivalente, ma si situa attorno al 40% per lei (che chiedeva importi varianti

da fr. 1113.– a fr. 1193.– mensili) e al 60% per il marito (che offriva

fr. 400.– mensili) in relazione a W__________. Quanto a J__________, invece,

essa riconosce di uscire sconfitta per il 35% (avendo chiesto contributi

alimentari varianti da fr. 1310.– a fr. 1325.– mensili) a fronte di una

soccombenza del padre del 65% (che offriva fr. 400.– mensili). La convenuta

contesta inoltre di soccombere sulla richiesta di precisare chi si assume gli

oneri della casa, la precisazione essendo stata accolta nel dispositivo n. 3

del decreto impugnato. Considerata altresì la piena soccombenza del marito

sulla custodia dei figli, AP 1 invoca una ripartizione degli oneri processuali

dell'85% a carico del marito e del 15% a carico di lei, rivendicando fr. 5950.–

per ripetibili ridotte.

a) Le

spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95

cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106

cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite

per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In

quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del

raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,

determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente,

dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i

rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In circostanze

particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi

secondo equità facendo capo al proprio apprezzamen­to, in specie nelle cause

del diritto di famiglia (art. 107

cpv. 1 lett. c CPC). In tal caso egli può

prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 23).

b) In

concreto non è chiaro se il Pretore aggiunto, accennando a una “equa” suddivisione,

abbia fatto uso del potere di apprezzamento accordatogli dall'art. 107 cpv. 1

lett. c CPC e che gli consente di prescindere da un riparto strettamente

aritmetico degli oneri processuali oppure si sia attenuto esclusivamente al

principio della soccombenza dell'art. 106 CPC. La questione può rimanere

tuttavia irrisolta, poiché nell'uno come nell'altro caso l'appello è destinato all'insuccesso.

Dovesse il Pretore aggiunto aver fatto capo

all'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, nulla induce infatti a ritenere

nel caso specifico – né la convenuta pretende – che il primo giudice abbia trasceso

l'ampio margine di apprezzamento che gli compete in tal caso né che il riparto

delle spese a metà sarebbe iniquo (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2020.11

del 23 dicembre 2020 consid. 5).

c) Ma

anche sotto il mero profilo della soccombenza, l'appellante trascura di essere

risultata acquiescente sulla soppressione del contributo alimentare in suo

favore dal 1° ottobre 2019 (fr. 1600.–

mensili), come attesta il dispositivo n. 1 del decreto impugnato (“È dato atto alle parti che AP 1 ha riconosciuto

la decadenza dal 1° ottobre 2019 del contributo alimentare deciso in suo favore

nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale”).

E acquiescenza equivale a soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Già per questa ragione (e quand'anche l'interessata risultasse

soccombente nella sola misura del 35-40% sui contributi alimentari per i figli,

come essa sostiene), la decisione impugnata resiste alla critica.

11.

Se ne conclude che

l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono il

principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato

osservazioni tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per

ripetibili.

12.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), in caso di

ricorso spetterà al ricorrente rendere

verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far

valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente

all'art. 301 lett. b CPC, infine, copia dell'attuale

sentenza va comunicata anche ai

figli W__________ e J__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto

cautelare impugnato è confermato. Il dispositivo n. 2 di tale decreto è

precisato d'ufficio, nel senso che i contributi alimentari per i figli sono

dovuti fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o

professionale nel caso in cui, al compimento della maggiore età, questa non

fosse ancora ultimata.

2. Le spese processuali di fr.

800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

a:

;

.

Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).