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Decisione

11.2020.175

Chiusura dell'amministrazione dell'eredità

26 febbraio 2021Italiano7 min

dichiarato scomparsi dal 1° gennaio 1950 N__________ __________, nato a __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.175

Lugano

26 febbraio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.136 (amministrazione dell'eredità) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con istanza del 12 giugno 2019 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

per

ottenere l'amministrazione delle eredità fu

(1867-1944),

già

nella USA) e fu

(1870-1933),

già

in USA),

giudicando

sull'appello del 7 dicembre 2020 presentato da AP 1 contro la decisione del 27

novembre 2020 con cui il Pretore ha chiuso l'amministrazione delle eredità;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

decisione del 4 dicembre 1970 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha

dichiarato scomparsi dal 1° gennaio 1950 N__________ __________, nato a __________

il 25 dicembre 1867, e il fratello C__________ __________, nato ad __________

il 26 aprile 1870, entrambi emigrati negli Stati Uniti e di cui non si avevano

più notizie da oltre venti an-ni. Il 9 febbraio 1971 il Pretore ha poi emanato

un certificato ere-ditario in cui figurano quali uniche eredi fu N__________ e

C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________

(1864-1932) e __________ G__________ __________ nata __________ (1866-1944) “e

ora gli eredi legittimi”.

B. Il

12 giugno 2019 AP 1, dichiarandosi erede di __________ C__________ __________, si

è rivolta al Pretore affinché pubblicasse una grida per la ricerca degli “eredi

legittimi” fu N__________ e C__________ __________, questi ultimi essendo

tuttora iscritti nel registro fondiario quali comproprietari di alcuni immobili

nel Comune di __________. Con decisione del 12 settembre 2019 il Pretore ha

ordinato l'amministrazione delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. PI

1. Le spese processuali di fr. 141.60 sono state poste a carico delle

successioni.

C. Esperite

le gride nel Cantone Ticino e negli Stati Uniti, il 10 novembre 2020 l'avv. __________

__________ ha trasmesso al Pretore un rapporto finale in cui ha proposto di “confermare

il certificato ereditario del 9 febbraio 1971 e se del caso aggiornato con l'indicazione

degli attuali eredi legali viventi a __________”. Contestualmente egli ha accluso

la sua nota professionale di complessivi fr. 3361.05 (onorario fr. 2249.–,

spese fr. 241.–, IVA fr. 191.84, esborsi fr. 677.85).

D. Il

27 novembre 2020 il Pretore ha emesso due certificati ereditari in cui,

confermando quelli precedenti del 9 febbraio 1971, ha indicato quali uniche

eredi fu N__________ e fu C__________ __________ le sorelle __________ C__________

__________ nata __________ e __________ G__________ __________ nata __________

(inc. SO.2020.189 e SO.2020.190). Con decisione del medesimo giorno egli ha

chiuso l'amministrazione delle eredità, approvando la nota professionale

dell'avv. PI 1. Le spese processuali di quest'ultima sentenza, di complessivi

fr. 3872.25, sono state poste a carico delle successioni. La decisione è

stata notificata all'attrice, all'amministratore dell'eredità e al “discendente

M__________ __________”, annunciatosi come erede fu N__________ e fu C__________

__________ (inc. SO.2019.136).

E. Contro

le decisioni appena citate AP 1 è insorta il

7

dicembre 2020 a questa Camera con un appello unico per ottenere che “gli eredi

di N__________ __________ rispettivamente di C__________ __________ sono quelli

che si sono annunciati alle grida per ricerca erede”. Sulla chiusura

dell'amministrazione delle eredità non sono state chieste osservazioni all'appello.

F. Con

sentenza di data odierna questa Camera ha annullato i due certificati ereditari

in questione e ha ritornato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso

dei considerandi (inc. 11.20102.176 e 11.2020.177). Ciò premesso, rimane da

statuire sulla chiusura dell'amministrazione delle eredità.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I

provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC),

compresa la nomina di un amministratore della successione (art. 554 e 556

cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giu-risdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione,

n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Alla nomina di un amministratore è

assimilabile la dimissione del medesimo, in concreto per assolvimento del

mandato. La relativa sentenza è appellabile entro dieci giorni dalla notifica (art.

248.

lett. e in relazione con l'art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso “secon­do l'ultima conclusio­ne riconosciuta nella decisione” fosse

di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1

CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si consideri che dalla perizia commissionata

dall'amministratore delle eredità risulta un immobile appartenente in

comproprietà a N__________ e C__________ __________ dal valore venale di fr. 30 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante – come

rileva il legale medesimo – il 30 novembre 2020. Introdotto il 7 dicembre seguente,

l'appello in oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha rilevato come l'amministratore della

successione avesse assolto tutti i compiti assegnatigli, di modo che ha

ritenuto il mandato concluso e ha approvato la nota professionale. Nell'appello

AP 1 formula la seguente richiesta di giudizio: “Gli eredi di N__________

rispettivamente di C__________ __________ sono quelli che si sono annunciati

alle grida per ricerca erede”. Un

ricorso deve tuttavia rispettare determinate esigenze di forma; deve

contenere, in particolare, chiare richieste di giudizio (“domande” o

“conclusioni”) da cui desumere quanto l'interessato intende ottenere dal

tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi

un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza

ulteriori delucidazioni. Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio “attenuato”

che governa i procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC;

I CCA, sentenza inc. 11.2020.88 del 21 luglio 2020 consid. 5). Domande

generiche o indeterminate sono inammissibili.

3.

Per quanto riguarda la

chiusura dell'amministrazione delle eredità, in concreto la richiesta di

giudizio formulata dall'appellante, pur assistita da un avvocato, non adempie

manifestamente i presupposti testé enunciati. Intanto non è dato a divedere in

che modo la decisione impugnata andrebbe modificata, nulla desumendosi dal

memoriale. Inoltre l'appellante lamenta la carenza e finanche l'inservibilità

del rapporto dell'amministratore, al quale rimprovera di avere fatto allestire

una perizia non richiesta, causando spese inutili, ma sul perché non

bisognerebbe chiudere in concreto l'amministrazione delle eredità non spende

una paro­la. In quale sbaglio sarebbe incorso il Pretore non è dato di

comprendere. Ne segue che al proposito l'appello, insufficientemente motivato

(nel senso dell'art. 3111 cpv. 1 CPC), va dichiarato irricevibile.

4.

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso

inducono a prescindere da ogni prelievo.

5.

Riguardo

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di provvedimenti assicurativi

della devoluzione ereditaria soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo

che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti

costituzionali (Emmel: in: Abt/Weibel

[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 12c alle note preliminari

degli art. 551 segg. CC con numerosi riferimenti; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 alle note preliminari

degli art. 551–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione

all'avv. .

Comunicazione

a:

avv.

Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).