11.2020.175
Chiusura dell'amministrazione dell'eredità
26 febbraio 2021Italiano7 min
dichiarato scomparsi dal 1° gennaio 1950 N__________ __________, nato a __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.175
Lugano
26 febbraio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.136 (amministrazione dell'eredità) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza del 12 giugno 2019 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
per
ottenere l'amministrazione delle eredità fu
(1867-1944),
già
nella USA) e fu
(1870-1933),
già
in USA),
giudicando
sull'appello del 7 dicembre 2020 presentato da AP 1 contro la decisione del 27
novembre 2020 con cui il Pretore ha chiuso l'amministrazione delle eredità;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
decisione del 4 dicembre 1970 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha
dichiarato scomparsi dal 1° gennaio 1950 N__________ __________, nato a __________
il 25 dicembre 1867, e il fratello C__________ __________, nato ad __________
il 26 aprile 1870, entrambi emigrati negli Stati Uniti e di cui non si avevano
più notizie da oltre venti an-ni. Il 9 febbraio 1971 il Pretore ha poi emanato
un certificato ere-ditario in cui figurano quali uniche eredi fu N__________ e
C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________
(1864-1932) e __________ G__________ __________ nata __________ (1866-1944) “e
ora gli eredi legittimi”.
B. Il
12 giugno 2019 AP 1, dichiarandosi erede di __________ C__________ __________, si
è rivolta al Pretore affinché pubblicasse una grida per la ricerca degli “eredi
legittimi” fu N__________ e C__________ __________, questi ultimi essendo
tuttora iscritti nel registro fondiario quali comproprietari di alcuni immobili
nel Comune di __________. Con decisione del 12 settembre 2019 il Pretore ha
ordinato l'amministrazione delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. PI
1. Le spese processuali di fr. 141.60 sono state poste a carico delle
successioni.
C. Esperite
le gride nel Cantone Ticino e negli Stati Uniti, il 10 novembre 2020 l'avv. __________
__________ ha trasmesso al Pretore un rapporto finale in cui ha proposto di “confermare
il certificato ereditario del 9 febbraio 1971 e se del caso aggiornato con l'indicazione
degli attuali eredi legali viventi a __________”. Contestualmente egli ha accluso
la sua nota professionale di complessivi fr. 3361.05 (onorario fr. 2249.–,
spese fr. 241.–, IVA fr. 191.84, esborsi fr. 677.85).
D. Il
27 novembre 2020 il Pretore ha emesso due certificati ereditari in cui,
confermando quelli precedenti del 9 febbraio 1971, ha indicato quali uniche
eredi fu N__________ e fu C__________ __________ le sorelle __________ C__________
__________ nata __________ e __________ G__________ __________ nata __________
(inc. SO.2020.189 e SO.2020.190). Con decisione del medesimo giorno egli ha
chiuso l'amministrazione delle eredità, approvando la nota professionale
dell'avv. PI 1. Le spese processuali di quest'ultima sentenza, di complessivi
fr. 3872.25, sono state poste a carico delle successioni. La decisione è
stata notificata all'attrice, all'amministratore dell'eredità e al “discendente
M__________ __________”, annunciatosi come erede fu N__________ e fu C__________
__________ (inc. SO.2019.136).
E. Contro
le decisioni appena citate AP 1 è insorta il
7
dicembre 2020 a questa Camera con un appello unico per ottenere che “gli eredi
di N__________ __________ rispettivamente di C__________ __________ sono quelli
che si sono annunciati alle grida per ricerca erede”. Sulla chiusura
dell'amministrazione delle eredità non sono state chieste osservazioni all'appello.
F. Con
sentenza di data odierna questa Camera ha annullato i due certificati ereditari
in questione e ha ritornato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi (inc. 11.20102.176 e 11.2020.177). Ciò premesso, rimane da
statuire sulla chiusura dell'amministrazione delle eredità.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC),
compresa la nomina di un amministratore della successione (art. 554 e 556
cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giu-risdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione,
n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Alla nomina di un amministratore è
assimilabile la dimissione del medesimo, in concreto per assolvimento del
mandato. La relativa sentenza è appellabile entro dieci giorni dalla notifica (art.
248.
lett. e in relazione con l'art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” fosse
di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1
CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri che dalla perizia commissionata
dall'amministratore delle eredità risulta un immobile appartenente in
comproprietà a N__________ e C__________ __________ dal valore venale di fr. 30 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante – come
rileva il legale medesimo – il 30 novembre 2020. Introdotto il 7 dicembre seguente,
l'appello in oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha rilevato come l'amministratore della
successione avesse assolto tutti i compiti assegnatigli, di modo che ha
ritenuto il mandato concluso e ha approvato la nota professionale. Nell'appello
AP 1 formula la seguente richiesta di giudizio: “Gli eredi di N__________
rispettivamente di C__________ __________ sono quelli che si sono annunciati
alle grida per ricerca erede”. Un
ricorso deve tuttavia rispettare determinate esigenze di forma; deve
contenere, in particolare, chiare richieste di giudizio (“domande” o
“conclusioni”) da cui desumere quanto l'interessato intende ottenere dal
tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi
un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza
ulteriori delucidazioni. Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio “attenuato”
che governa i procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC;
I CCA, sentenza inc. 11.2020.88 del 21 luglio 2020 consid. 5). Domande
generiche o indeterminate sono inammissibili.
3.
Per quanto riguarda la
chiusura dell'amministrazione delle eredità, in concreto la richiesta di
giudizio formulata dall'appellante, pur assistita da un avvocato, non adempie
manifestamente i presupposti testé enunciati. Intanto non è dato a divedere in
che modo la decisione impugnata andrebbe modificata, nulla desumendosi dal
memoriale. Inoltre l'appellante lamenta la carenza e finanche l'inservibilità
del rapporto dell'amministratore, al quale rimprovera di avere fatto allestire
una perizia non richiesta, causando spese inutili, ma sul perché non
bisognerebbe chiudere in concreto l'amministrazione delle eredità non spende
una parola. In quale sbaglio sarebbe incorso il Pretore non è dato di
comprendere. Ne segue che al proposito l'appello, insufficientemente motivato
(nel senso dell'art. 3111 cpv. 1 CPC), va dichiarato irricevibile.
4.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso
inducono a prescindere da ogni prelievo.
5.
Riguardo
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di provvedimenti assicurativi
della devoluzione ereditaria soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo
che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti
costituzionali (Emmel: in: Abt/Weibel
[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 12c alle note preliminari
degli art. 551 segg. CC con numerosi riferimenti; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 alle note preliminari
degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione
all'avv. .
Comunicazione
a:
–
avv.
–
Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).