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Decisione

11.2020.176

Modifica di certificato ereditario

26 febbraio 2021Italiano11 min

dicembre 1970 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha dichiarato scomparsi, dal

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.176

11.2020.177

Lugano

26 febbraio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nelle cause SO.2020.189 e SO.2020.190 (modifica di certificati

ereditari) della Pretura del Distretto di

Vallemaggia promosse con istanza del 12 giugno 2019 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

per

ottenere la modifica dei certificati ereditari fu

(1867-1944),

già

nella USA) e

(1870-1933),

già

in USA)

nelle cui successioni si

è annunciato

PI

1

giudicando sugli appelli

del 7 dicembre 2020 presentati da AP 1 contro i certificati ereditari

rilasciati il 27 novembre 2020 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decisione del 4

dicembre 1970 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha dichiarato scomparsi, dal

1° gennaio 1950, N__________ __________, nato a __________ il 25 dicembre 1867,

e il fratello C__________ __________, nato ad __________ il 26 aprile 1870,

entrambi emigrati negli Stati Uniti e dei quali non si avevano più notizie da

oltre ven­t'anni. Il 9 febbraio 1971 il Pretore ha poi emanato un certificato

ereditario in cui figurano quali uniche eredi di N__________ e C__________ __________

le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ (1864-1932) e __________

G__________ __________ nata __________ (1866-1944) “e ora gli eredi legittimi”.

B. Il 12 giugno 2019 AP

1, dichiarandosi erede di __________ C__________ __________, si è rivolta al

Pretore affinché pubblicasse una grida per la ricerca degli “eredi legittimi” fu

N__________ e C__________ __________, questi ultimi essendo tuttora iscritti

nel registro fondiario quali comproprietari di alcuni immobili nel Comune di __________.

Con decisione del 12 settembre 2019 il Pretore ha ordinato l'amministrazione

delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. __________ __________. Le

spese processuali di fr. 141.60 sono state poste a carico delle successioni.

C. Esperite le gride nel

Cantone Ticino e negli Stati Uniti, il 10 novembre 2020 l'avv. __________ __________

ha trasmesso al Pretore un rapporto finale in cui ha proposto di “confermare il

certificato ereditario del 9 febbraio 1971 e se del caso aggiornato con

l'indicazione degli attuali eredi legali viventi a __________”. Contestualmente

egli ha accluso la sua nota professionale di complessivi fr. 3361.05

(onorario fr. 2249.–, spese fr. 241.–, IVA fr. 191.84, esborsi fr. 677.85).

D. Il 27 novembre 2020

il Pretore ha emesso due certificati ereditari in cui, confermando quelli

precedenti del 9 febbraio 1971, ha indicato quali uniche eredi fu N__________ e

fu C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________

e __________ G__________ __________ nata __________ (inc. SO.2020.189 e

SO.2020.190). Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state poste a

carico delle successioni. I due certificati ereditari sono stati notificati

all'attrice, al “discendente PI 1”, annunciatosi come erede fu N__________ e fu

C__________ __________, così come all'amministratore delle successioni. Con

decisione del medesimo giorno il Pretore ha chiuso l'amministrazione delle eredità,

approvando la nota professionale dell'avv. __________ __________ (inc.

SO.2019.136).

E. Contro le tre decisioni

appena citate AP 1 è insorta il 7 dicembre 2020 a questa Camera con un appello

unico per ottenere che “gli eredi di N__________ __________ rispettivamente di

C__________ __________ sono quelli che si sono annunciati alle gride per

ricerca erede”. Invitato a presentare osservazioni in merito ai certificati

ereditari, PI 1 ha sostanzialmente aderito all'appel­lo. Riguardo alla chiusura

dell'amministrazione delle eredità la Camera statuirà con decisione separata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L'appello in rassegna è diretto contro tre decisioni distinte,

ma per quel che riguarda i due certificati ereditari verte sul medesi­mo

complesso di fatti, di modo che si giustifica di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Relativamente alla chiusura delle eredità, la procedura di

appello è stata invece disgiunta dalle altre e sarà oggetto – come detto – di una

decisione apposita (inc. 11.2020.175).

2.

Il rilascio di un certificato

ereditario (art. 559 cpv. 1

CC), co­me l'eventuale revoca o modifica (art. 256 cpv. 2 CPC), costituisce un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30

novembre 2020 consid. 1). La

decisione è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art.

248.

lett. e in relazione con art.

314.

cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura

patrimoniale (senten­za del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020,

consid. 1), il compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio

dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si

consideri che dalla perizia commissionata dall'amministratore delle eredità

risulta un immobile appartenente in comproprietà a N__________ e C__________ __________

dal valore venale di fr. 30 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, le decisioni impugnate sono pervenute al patrocinatore

dell'istante il 30 novembre 2020. Introdotto il 7 dicembre successivo, l'appello

in oggetto è di conseguenza ammissibile.

3.

Esaminato il rapporto

rilasciato dall'amministratore dell'eredità, il Pretore ha ritenuto nella

fattispecie che, non essendosi “trovato nessun erede, la situazione della

comunione ereditaria non muta rispetto a quanto finora appurato”, onde la

conferma dei certificati ereditari emessi il 9 febbraio 1971. Nell'appello AP 1

formula la seguente richiesta di giudizio: “gli eredi di N__________ __________,

rispettivamente di C__________ __________, sono quelli che si sono annunciati

alle gride per ricerca erede”.

a) Un ricorso deve rispettare determinate

esigenze di forma; deve contenere, in particolare, chiare richieste di giudizio

(“domande” o “conclusioni”) da cui desumere quanto l'interessato intende

ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudi-zio va quindi formulata in modo

che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed

eseguita senza ulteriori delucidazioni. Ciò vale anche per le cause rette dal

principio inquisitorio “attenuato” che governa i procedimenti di volontaria

giurisdizione (art. 255 lett. b CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2020.88 del

21.

luglio 2020 con-sid. 5).

In

concreto la richiesta di giudizio formulata dall'appellante, pur assistita da

un avvocato, è del tutto vaga e generica. Nella motivazione del memoriale l'interessata

critica però il rapporto dell'amministratore delle eredità, formulando una

serie di interrogativi sull'esito delle gride e sull'identità delle eventuali persone

annunciatesi. In sintesi, essa lamen­ta di non essere in grado di formulare una

richiesta di giudizio (“Chi sono gli eredi in vita? Chi sono gli eredi che si

sono annunciati alle grida?). Simili quesiti andavano invero sottoposti al

Pretore. Se non che, dal fascicolo processuale risulta che il rapporto

dell'avvocato __________, trasmesso al Pretore il 10 novembre 2020, è

stato notificato all'istante il 27 novembre successivo, lo stesso giorno in cui

sono stati emanati i due certificati ereditari. AP 1 non ha potuto dunque

prenderne conoscenza previamente.

b) Già ci si può domandare nella fattispecie

se la subitanea emanazione di un giudizio, senza concedere all'istante almeno un

breve termine per esprimersi su un documento acquisito agli atti, non

costituisca per ciò solo una violazione del diritto di replica (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª

edizione, n. 3 ad art. 25). Comunque sia, l'art. 232 cpv. 1 prima frase CPC,

applicabile per analogia anche alla procedura sommaria (art. 219 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 3

ad art. 232), prevede che, chiusa l'istruttoria, le parti hanno la facoltà di

esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito della lite (“arringhe finali”). Nel caso in esame, essendosi

assunte pro­ve, in mancanza di una rinuncia da parte dell'istante il Pretore non

poteva omettere il dibattimento finale (cfr. Willisegger

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 37 ad art. 232). L'istante si è

vista così precludere la possibilità di determinarsi sul rapporto dell'amministratore

dell'eredità e, di conseguen­za, di formulare una domanda di appello ricevibile.

c) Si conviene che una violazione del

diritto di essere sentiti può essere sanata qualora l'interessato abbia potuto espri-

mersi

liberamente, su ricorso, dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena

cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia

particolarmente grave o che, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di

ricorso se rinviare gli atti all'autorità di primo grado costituirebbe

un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II

226.

consid. 2.8.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.105 del 4 novembre

2019.

consid. 8 con rimandi).

E questa Camera esamina liberamente il

fatto e il diritto

(art. 310

CPC). Se non che, si applicasse tale sanatoria nel caso in esame, l'eccezione

diverrebbe la regola. Davanti al primo giudice le arringhe finali potrebbero

infatti essere sistematicamente tralasciate e le parti rinviate a esprimersi

sulle risultanze probatorie in sede di ricorso. Ciò non sarebbe ammissibile.

Nelle circostanze del caso non rimane quindi che annullare la sentenza

impugnata e ritornare gli atti al Pretore affinché indica le arringhe finali e

statuisca di nuovo (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2016.73 del 16 agosto 2018 consid. 5 con rimandi.

4.

Il caso precipuo merita una chiosa d'ordine e una di natura giuridica. Intanto

il Pretore avrebbe dovuto invitare l'amministratore delle eredità a presentare

un albero genealogico in

capo a N__________ e C__________ __________, evocato nel rapporto ma di cui non

v'è traccia agli atti. Ciò avrebbe consentito di verificare la completa ricerca

fra i possibili eredi, appurando anche per quali di loro non è ancora stato

emesso un certificato ereditario. Inoltre, se al momen­to dell'emanazione del

primo certificato ereditario la dichiarazio­ne di scomparsa aveva

effetto per N__________ e C__________

__________ dal 1° gennaio 1950, dalla grida di ricerca di eredi è risultato

che C__________ __________ è

deceduto il 30 giugno 1933 e N__________ __________ il 26 maggio 1944. La

sorella __________ C__________ __________, indicata come erede nei certificati

ereditari, è deceduta già il 9 agosto 1932. Dandosi premorienza, essa non poteva

quindi essere erede. Eredi erano se mai i suoi discendenti (art. 457 cpv. 3 CC:

Abt: in: Abt/Weibel

[curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 4ª edizione, n. 11 ad art. 542 CC; Steinauer, Le droit des succes­sions, 2ª edizio­ne,

pag. 492 n. 920). Analoga

conclusione vale, quanto a N__________ __________, anche per l'altra sorella __________

G__________ __________, deceduta il 31 mar­zo 1944. Senza dimenticare che per i

fratelli __________ non vi è stata commorienza e quindi gli eredi non sono gli

stessi. Al proposito i certificati ereditari in esame si rivelano finanche

errati.

5.

Le spese del giudizio odierno seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento dei

certificati ereditari in rassegna e risulta pertanto vittorioso sul principio,

ma non consegue l'emanazione di nuovi certificati ereditari da parte di questa

Camera, gli atti dovendo essere rinviati al Pretore. Vista la particolarità del

caso, conviene nondimeno rinunciare al prelievo di spese. Ciò non toglie che l'appellante

abbia diritto a un'indennità per ripetibili ridotte. Se difatti, in una

procedura che implica una sola parte, quest'ultima risulta vincente dinanzi al­l'autorità

di ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di

secondo grado (DTF 142 III 110; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.106

del 6 settembre 2017 consid. 9), a meno che il diritto cantonale dispensi

lo Stato dal pagamen­to di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede

tuttavia un'esenzione del genere.

6.

Riguardo ai rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), le decisioni in materia di certificati ereditari sono impugnabili

con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate

tuttavia decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta

valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu in:

Basler Kommentar,

ZGB II, 6ª edizione n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2020.176 e 11.2020.177 (emanazione dei

certificati ereditari) sono congiunte.

2. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che i certificati ereditari impugnati sono annullati e gli

atti sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei

considerandi.

3. Non si riscuotono spese di appello. Lo Stato del Cantone

Ticino rifonderà all'appellante un'indennità di fr. 800.– per ripetibili

ridotte.

4. Notificazione a:

– avv.

Comunicazione

a:

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Bellinzona;

– Pretura del Distretto di

Vallemaggia.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).