11.2020.176
Modifica di certificato ereditario
26 febbraio 2021Italiano11 min
dicembre 1970 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha dichiarato scomparsi, dal
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.176
11.2020.177
Lugano
26 febbraio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nelle cause SO.2020.189 e SO.2020.190 (modifica di certificati
ereditari) della Pretura del Distretto di
Vallemaggia promosse con istanza del 12 giugno 2019 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
per
ottenere la modifica dei certificati ereditari fu
(1867-1944),
già
nella USA) e
(1870-1933),
già
in USA)
nelle cui successioni si
è annunciato
PI
1
giudicando sugli appelli
del 7 dicembre 2020 presentati da AP 1 contro i certificati ereditari
rilasciati il 27 novembre 2020 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con decisione del 4
dicembre 1970 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha dichiarato scomparsi, dal
1° gennaio 1950, N__________ __________, nato a __________ il 25 dicembre 1867,
e il fratello C__________ __________, nato ad __________ il 26 aprile 1870,
entrambi emigrati negli Stati Uniti e dei quali non si avevano più notizie da
oltre vent'anni. Il 9 febbraio 1971 il Pretore ha poi emanato un certificato
ereditario in cui figurano quali uniche eredi di N__________ e C__________ __________
le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ (1864-1932) e __________
G__________ __________ nata __________ (1866-1944) “e ora gli eredi legittimi”.
B. Il 12 giugno 2019 AP
1, dichiarandosi erede di __________ C__________ __________, si è rivolta al
Pretore affinché pubblicasse una grida per la ricerca degli “eredi legittimi” fu
N__________ e C__________ __________, questi ultimi essendo tuttora iscritti
nel registro fondiario quali comproprietari di alcuni immobili nel Comune di __________.
Con decisione del 12 settembre 2019 il Pretore ha ordinato l'amministrazione
delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. __________ __________. Le
spese processuali di fr. 141.60 sono state poste a carico delle successioni.
C. Esperite le gride nel
Cantone Ticino e negli Stati Uniti, il 10 novembre 2020 l'avv. __________ __________
ha trasmesso al Pretore un rapporto finale in cui ha proposto di “confermare il
certificato ereditario del 9 febbraio 1971 e se del caso aggiornato con
l'indicazione degli attuali eredi legali viventi a __________”. Contestualmente
egli ha accluso la sua nota professionale di complessivi fr. 3361.05
(onorario fr. 2249.–, spese fr. 241.–, IVA fr. 191.84, esborsi fr. 677.85).
D. Il 27 novembre 2020
il Pretore ha emesso due certificati ereditari in cui, confermando quelli
precedenti del 9 febbraio 1971, ha indicato quali uniche eredi fu N__________ e
fu C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________
e __________ G__________ __________ nata __________ (inc. SO.2020.189 e
SO.2020.190). Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state poste a
carico delle successioni. I due certificati ereditari sono stati notificati
all'attrice, al “discendente PI 1”, annunciatosi come erede fu N__________ e fu
C__________ __________, così come all'amministratore delle successioni. Con
decisione del medesimo giorno il Pretore ha chiuso l'amministrazione delle eredità,
approvando la nota professionale dell'avv. __________ __________ (inc.
SO.2019.136).
E. Contro le tre decisioni
appena citate AP 1 è insorta il 7 dicembre 2020 a questa Camera con un appello
unico per ottenere che “gli eredi di N__________ __________ rispettivamente di
C__________ __________ sono quelli che si sono annunciati alle gride per
ricerca erede”. Invitato a presentare osservazioni in merito ai certificati
ereditari, PI 1 ha sostanzialmente aderito all'appello. Riguardo alla chiusura
dell'amministrazione delle eredità la Camera statuirà con decisione separata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L'appello in rassegna è diretto contro tre decisioni distinte,
ma per quel che riguarda i due certificati ereditari verte sul medesimo
complesso di fatti, di modo che si giustifica di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Relativamente alla chiusura delle eredità, la procedura di
appello è stata invece disgiunta dalle altre e sarà oggetto – come detto – di una
decisione apposita (inc. 11.2020.175).
2.
Il rilascio di un certificato
ereditario (art. 559 cpv. 1
CC), come l'eventuale revoca o modifica (art. 256 cpv. 2 CPC), costituisce un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30
novembre 2020 consid. 1). La
decisione è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art.
248.
lett. e in relazione con art.
314.
cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura
patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020,
consid. 1), il compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio
dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si
consideri che dalla perizia commissionata dall'amministratore delle eredità
risulta un immobile appartenente in comproprietà a N__________ e C__________ __________
dal valore venale di fr. 30 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, le decisioni impugnate sono pervenute al patrocinatore
dell'istante il 30 novembre 2020. Introdotto il 7 dicembre successivo, l'appello
in oggetto è di conseguenza ammissibile.
3.
Esaminato il rapporto
rilasciato dall'amministratore dell'eredità, il Pretore ha ritenuto nella
fattispecie che, non essendosi “trovato nessun erede, la situazione della
comunione ereditaria non muta rispetto a quanto finora appurato”, onde la
conferma dei certificati ereditari emessi il 9 febbraio 1971. Nell'appello AP 1
formula la seguente richiesta di giudizio: “gli eredi di N__________ __________,
rispettivamente di C__________ __________, sono quelli che si sono annunciati
alle gride per ricerca erede”.
a) Un ricorso deve rispettare determinate
esigenze di forma; deve contenere, in particolare, chiare richieste di giudizio
(“domande” o “conclusioni”) da cui desumere quanto l'interessato intende
ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudi-zio va quindi formulata in modo
che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed
eseguita senza ulteriori delucidazioni. Ciò vale anche per le cause rette dal
principio inquisitorio “attenuato” che governa i procedimenti di volontaria
giurisdizione (art. 255 lett. b CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2020.88 del
21.
luglio 2020 con-sid. 5).
In
concreto la richiesta di giudizio formulata dall'appellante, pur assistita da
un avvocato, è del tutto vaga e generica. Nella motivazione del memoriale l'interessata
critica però il rapporto dell'amministratore delle eredità, formulando una
serie di interrogativi sull'esito delle gride e sull'identità delle eventuali persone
annunciatesi. In sintesi, essa lamenta di non essere in grado di formulare una
richiesta di giudizio (“Chi sono gli eredi in vita? Chi sono gli eredi che si
sono annunciati alle grida?). Simili quesiti andavano invero sottoposti al
Pretore. Se non che, dal fascicolo processuale risulta che il rapporto
dell'avvocato __________, trasmesso al Pretore il 10 novembre 2020, è
stato notificato all'istante il 27 novembre successivo, lo stesso giorno in cui
sono stati emanati i due certificati ereditari. AP 1 non ha potuto dunque
prenderne conoscenza previamente.
b) Già ci si può domandare nella fattispecie
se la subitanea emanazione di un giudizio, senza concedere all'istante almeno un
breve termine per esprimersi su un documento acquisito agli atti, non
costituisca per ciò solo una violazione del diritto di replica (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione, n. 3 ad art. 25). Comunque sia, l'art. 232 cpv. 1 prima frase CPC,
applicabile per analogia anche alla procedura sommaria (art. 219 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 3
ad art. 232), prevede che, chiusa l'istruttoria, le parti hanno la facoltà di
esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito della lite (“arringhe finali”). Nel caso in esame, essendosi
assunte prove, in mancanza di una rinuncia da parte dell'istante il Pretore non
poteva omettere il dibattimento finale (cfr. Willisegger
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 37 ad art. 232). L'istante si è
vista così precludere la possibilità di determinarsi sul rapporto dell'amministratore
dell'eredità e, di conseguenza, di formulare una domanda di appello ricevibile.
c) Si conviene che una violazione del
diritto di essere sentiti può essere sanata qualora l'interessato abbia potuto espri-
mersi
liberamente, su ricorso, dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena
cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia
particolarmente grave o che, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di
ricorso se rinviare gli atti all'autorità di primo grado costituirebbe
un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II
226.
consid. 2.8.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.105 del 4 novembre
2019.
consid. 8 con rimandi).
E questa Camera esamina liberamente il
fatto e il diritto
(art. 310
CPC). Se non che, si applicasse tale sanatoria nel caso in esame, l'eccezione
diverrebbe la regola. Davanti al primo giudice le arringhe finali potrebbero
infatti essere sistematicamente tralasciate e le parti rinviate a esprimersi
sulle risultanze probatorie in sede di ricorso. Ciò non sarebbe ammissibile.
Nelle circostanze del caso non rimane quindi che annullare la sentenza
impugnata e ritornare gli atti al Pretore affinché indica le arringhe finali e
statuisca di nuovo (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2016.73 del 16 agosto 2018 consid. 5 con rimandi.
4.
Il caso precipuo merita una chiosa d'ordine e una di natura giuridica. Intanto
il Pretore avrebbe dovuto invitare l'amministratore delle eredità a presentare
un albero genealogico in
capo a N__________ e C__________ __________, evocato nel rapporto ma di cui non
v'è traccia agli atti. Ciò avrebbe consentito di verificare la completa ricerca
fra i possibili eredi, appurando anche per quali di loro non è ancora stato
emesso un certificato ereditario. Inoltre, se al momento dell'emanazione del
primo certificato ereditario la dichiarazione di scomparsa aveva
effetto per N__________ e C__________
__________ dal 1° gennaio 1950, dalla grida di ricerca di eredi è risultato
che C__________ __________ è
deceduto il 30 giugno 1933 e N__________ __________ il 26 maggio 1944. La
sorella __________ C__________ __________, indicata come erede nei certificati
ereditari, è deceduta già il 9 agosto 1932. Dandosi premorienza, essa non poteva
quindi essere erede. Eredi erano se mai i suoi discendenti (art. 457 cpv. 3 CC:
Abt: in: Abt/Weibel
[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 11 ad art. 542 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione,
pag. 492 n. 920). Analoga
conclusione vale, quanto a N__________ __________, anche per l'altra sorella __________
G__________ __________, deceduta il 31 marzo 1944. Senza dimenticare che per i
fratelli __________ non vi è stata commorienza e quindi gli eredi non sono gli
stessi. Al proposito i certificati ereditari in esame si rivelano finanche
errati.
5.
Le spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento dei
certificati ereditari in rassegna e risulta pertanto vittorioso sul principio,
ma non consegue l'emanazione di nuovi certificati ereditari da parte di questa
Camera, gli atti dovendo essere rinviati al Pretore. Vista la particolarità del
caso, conviene nondimeno rinunciare al prelievo di spese. Ciò non toglie che l'appellante
abbia diritto a un'indennità per ripetibili ridotte. Se difatti, in una
procedura che implica una sola parte, quest'ultima risulta vincente dinanzi all'autorità
di ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di
secondo grado (DTF 142 III 110; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.106
del 6 settembre 2017 consid. 9), a meno che il diritto cantonale dispensi
lo Stato dal pagamento di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede
tuttavia un'esenzione del genere.
6.
Riguardo ai rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), le decisioni in materia di certificati ereditari sono impugnabili
con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate
tuttavia decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta
valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu in:
Basler Kommentar,
ZGB II, 6ª edizione n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2020.176 e 11.2020.177 (emanazione dei
certificati ereditari) sono congiunte.
2. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che i certificati ereditari impugnati sono annullati e gli
atti sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
3. Non si riscuotono spese di appello. Lo Stato del Cantone
Ticino rifonderà all'appellante un'indennità di fr. 800.– per ripetibili
ridotte.
4. Notificazione a:
– avv.
–
Comunicazione
a:
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Bellinzona;
– Pretura del Distretto di
Vallemaggia.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).