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Decisione

11.2020.178

Modifica di certificato ereditario

26 febbraio 2021Italiano4 min

SO.2020.189 e SO.2020.190 (modifica di certificati ereditari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.178

11.2020.179

11.2020.180

Lugano

26 febbraio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nelle cause SO.2019.136 (amministrazione dell'eredità),

SO.2020.189 e SO.2020.190 (modifica di certificati ereditari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse

con istanze del 12 giugno 2020 da

(patrocinata

dall'avv. )

per

ottenere l'amministrazione dell'eredità e la modifica di certificati

ereditari fu

(1867-1944),

già

nella USA) e

(1870-1933),

già

in USA)

giudicando sugli appelli

del 9 dicembre 2020 presentati dalla

AP

1

(rappresentata

da )

contro le decisioni emesse

il 27 novembre 2020 dal Pretore;

premesso che statuendo con

separate decisioni del 27 novembre 2020 su un'istanza del 12 giugno 2020

Considerandi

presentata da C__________ __________ il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha

emesso due certificati ereditari in cui, confermando analoghe attestazioni del

9.

febbraio 1971, ha indicato quali uniche eredi fu N__________ e fu C__________

__________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ e __________

G__________ __________ nata __________ (inc. SO.2020.189 e SO.2020.190);

ricordato

che con decisione del medesimo giorno il Pretore ha chiuso l'amministrazione

delle eredità, sempre chiesta da C__________, approvando la nota professionale

dell'avv. PI 1 (inc. SO.2019.136);

osservato

che i certificati ereditari sono stati notificati anche “al discendente M__________

__________”;

preso

atto che contro le decisioni appena citate la AP 1, rappresentata da M__________

__________, è insorta il 12 luglio 2019 a questa Camera con un appello unico

per ottenere “un aggiornamento dei certificati ereditari”;

posto

che una comunione ereditaria non ha capacità processuale, con decreto dell'11

dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha assegnato a M__________ __________

un termine di 10 giorni non sospeso dalle ferie giudiziarie per confermare se

l'appello fosse stato inoltrato da lui con Mo__________ e R__________ __________

unitamente a G__________ __________ e, nel caso in cui vi fossero altri

appellanti, di precisarne l'identità e il recapito con l'avvertenza

dell'irricevibilità dell'appello in caso di decorso infruttuoso del termine;

appurato che non essendo intervenuta alcuna

comunicazione entro il termine fissato, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

posto

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono –

eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

per osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).