11.2020.178
Modifica di certificato ereditario
26 febbraio 2021Italiano4 min
SO.2020.189 e SO.2020.190 (modifica di certificati ereditari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.178
11.2020.179
11.2020.180
Lugano
26 febbraio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nelle cause SO.2019.136 (amministrazione dell'eredità),
SO.2020.189 e SO.2020.190 (modifica di certificati ereditari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse
con istanze del 12 giugno 2020 da
(patrocinata
dall'avv. )
per
ottenere l'amministrazione dell'eredità e la modifica di certificati
ereditari fu
(1867-1944),
già
nella USA) e
(1870-1933),
già
in USA)
giudicando sugli appelli
del 9 dicembre 2020 presentati dalla
AP
1
(rappresentata
da )
contro le decisioni emesse
il 27 novembre 2020 dal Pretore;
premesso che statuendo con
separate decisioni del 27 novembre 2020 su un'istanza del 12 giugno 2020
Considerandi
presentata da C__________ __________ il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha
emesso due certificati ereditari in cui, confermando analoghe attestazioni del
9.
febbraio 1971, ha indicato quali uniche eredi fu N__________ e fu C__________
__________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ e __________
G__________ __________ nata __________ (inc. SO.2020.189 e SO.2020.190);
ricordato
che con decisione del medesimo giorno il Pretore ha chiuso l'amministrazione
delle eredità, sempre chiesta da C__________, approvando la nota professionale
dell'avv. PI 1 (inc. SO.2019.136);
osservato
che i certificati ereditari sono stati notificati anche “al discendente M__________
__________”;
preso
atto che contro le decisioni appena citate la AP 1, rappresentata da M__________
__________, è insorta il 12 luglio 2019 a questa Camera con un appello unico
per ottenere “un aggiornamento dei certificati ereditari”;
posto
che una comunione ereditaria non ha capacità processuale, con decreto dell'11
dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha assegnato a M__________ __________
un termine di 10 giorni non sospeso dalle ferie giudiziarie per confermare se
l'appello fosse stato inoltrato da lui con Mo__________ e R__________ __________
unitamente a G__________ __________ e, nel caso in cui vi fossero altri
appellanti, di precisarne l'identità e il recapito con l'avvertenza
dell'irricevibilità dell'appello in caso di decorso infruttuoso del termine;
appurato che non essendo intervenuta alcuna
comunicazione entro il termine fissato, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
posto
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono –
eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
per osservazioni;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).