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Decisione

11.2020.19

Modifica di sentenza di divorzio: autorità parentale e relazioni personali con il genitore non affidatario

4 gennaio 2021Italiano21 min

1 è spontaneamente rientrato in Svizzera, riportando M__________ dalla madre. L'Autorità

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.19

11.2020.20

Lugano

4 gennaio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa DM.2017.45 (modifica di sentenza di

divorzio) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 31 agosto 2017 da

AP

1 ora in (Como)

(patrocinato

dagli avvocati PA 1

e

)

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2, ),

giudicando

sull'appello dell'11 marzo 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore supplente il 7 febbraio 2020 (inc. 11.2020.19) e sulla contestuale

richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.20);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 15

settembre 2015 il Pretore della giurisdizio­ne di Mendrisio Sud ha pronunciato

il divorzio tra AO 1 (1975) e AP 1 (1976), ha affidato il figlio M__________

(nato il 16 settembre 2009) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità

parentale, ha rifiutato al padre, che nel febbraio del 2015 aveva illecitamente

portato il figlio con sé in Egitto senza più fare ritorno, ogni diritto di

visita e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di

fr. 300.– mensili, as-segni familiari non compresi. Tale sentenza è

passata in giudicato (inc. DM.2012.14).

B. Nel gennaio del 2016 AO

1 è spontaneamente rientrato in Svizzera, riportando M__________ dalla madre. L'Autorità

regionale di protezione 2 ha istituito il 25 marzo 2016 una curatela educativa in

favore del minore e ha vietato al padre, nell'attesa di valutare le capacità

genitoriali di lui, ogni relazione personale con il figlio. Il 5 luglio

2016 la medesima autorità ha poi autorizzato un diritto di visita paterno ogni

settimana per la durata di un'ora e mezzo, sotto sorveglianza, nello “Studio __________”

a __________. In seguito, con decisione del 30 marzo 2017, essa ha respinto una

richiesta di AO 1 volta a ottenere un diritto di visita in forma libera o – quanto

meno – una maggior durata degli incontri e il 19 giugno 2017 ha disposto una

perizia psichiatrica su di lui. AO 1, che dal maggio del 2017 non vede più il

figlio a causa di contrasti sorti con i responsabili dello “Studio __________”,

ha impugnato entrambe le decisioni davanti alla Camera di protezione del

Tribunale di appello. I ricorsi sono stati respinti (CDP, sentenza inc. 9.2017.98

e 9.2017.163 del 26 ottobre 2017).

C. Il 31 agosto 2017 AO

1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo di

modificare – già in via cautelare – la senten­za di divorzio, nel senso di

ripristinare

l'esercizio

congiunto del­l'autorità parentale su M__________ e di concedergli il diritto

di visita in forma libera, inizialmente in un pomeriggio la settimana fino al

31 dicembre 2017, estendendolo poi progressivamente a un'intera giornata ogni

settimana fino al 31 maggio 2018, a un fine settimana ogni quindici giorni

e una sera infrasettimanale fino al 31 dicembre 2018, con l'aggiunta di quattro

settimane durante le vacanze scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2019. Egli

ha postulato inoltre la soppressione del contributo alimentare a suo carico.

Infine egli ha sollecitato il versamento di una provvigione ad litem di

fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio.

Il

Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 6 novembre 2017 per la conciliazione,

che è decaduta infruttuosa. Nella sua risposta dell'11 gennaio 2018 AO 1 ha poi

proposto di respingere la petizione, instando a sua volta per il beneficio del

gratuito patrocinio. Con replica del 14 febbraio 2018 l'attore ha reiterato le sue richieste. In una duplica del 23

marzo 2018 la convenuta ha mantenuto

il proprio punto di vista. Alle prime arringhe del 3 maggio 2018 le

parti hanno notificato prove.

D. Nel frattempo, con

decreto cautelare del 15 marzo 2018 il Pretore ha stabilito il diritto di

visita paterno in un incontro ogni setti-mana per la durata di un'ora e mezzo,

sotto sorveglianza, alla “Casa __________” di __________, ha disciplinato le

modalità delle relazioni personali e ha sospeso il contributo alimentare a

carico di Hassan Salah. Un appello presentato il 26 marzo 2016 da AO 1 contro

tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 aprile 2018

(inc. 11.2018.36). Il 22 novembre 2018 AO 1 ha adito il Pretore per ottenere l'immediata sospensione del diritto di

vista paterno. All'udien­za del 17 dicembre 2018 che ne è seguita AP 1

ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo seduta stante in via cautelare, il

Pretore ha sospeso il diritto di visita paterno.

E. L'istruttoria di

merito, durante la quale il dott. A__________ __________ è stato chiamato a

rilasciare il 28 agosto 2019 una perizia psichiatrica riguardante AP 1, è terminata

l'8 ottobre 2019 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 gennaio 2020 l'attore ha

reiterato le proprie domande, chiedendo inoltre di autorizzarlo a colloqui

telefonici settimanali con il figlio e in occasione di eventi speciali. Nel suo

allegato conclusivo di quello stesso giorno la convenuta ha proposto una volta

ancora di respingere la petizio­ne, si è opposta ai prospettati colloqui telefonici

e ha consentito a un'eventuale ripresa del diritto di visita solo al momento in

cui AP 1 avesse “intrapreso un percorso psicoterapeutico (…), secondo i tempi e

le modalità ritenute adeguate dal medico, nella tutela del primario interesse

del bambino”.

F. Statuendo nel merito il

7 febbraio 2020, il Pretore supplente ha parzialmente accolto la petizione, nel

senso che ha disposto quanto segue:

1.1 Il contributo alimentare dovuto da

AP 1 per il figlio M__________ fissato nella sentenza di divorzio 15 settembre

2015 è soppresso dal mese di settembre 2017.

1.2 Il diritto di visita tra AO 1 ed

il figlio M__________, così come la possibilità di contatti telefonici, sono

sospesi. Una ripresa dei medesimi potrà essere rivalutata dalla competente

Autorità regionale di protezione a condizione che AP 1 apporti la prova di aver

cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica.

Le spese processuali di

fr. 15 000.– sono state poste per due

terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui

l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte. Entrambe

le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Contro la sentenza testé

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 marzo 2020 per

ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, che sia così giudicato:

1.2 Le relazioni personali tra AP 1

e il figlio M__________ avverranno in forma sorvegliata presso il punto

d'incontro Casa __________, sede di __________.

1.2.1 I diritti di visita avranno

luogo settimanalmente per la durata di un'ora e mezzo. All'inizio e/o al termine

del diritto di visita, il padre garantirà la sua disponibilità a incontrare un

collaboratore del punto d'incontro per discutere dell'incontro o di altre

questioni relative ad esso.

1.2.2 Date e orari degli incontri

padre-figlio saranno stabiliti di comune accordo tra il padre e il punto

d'incontro, tenendo debito conto degli impegni della madre e del minore. La

madre dovrà garantire il regolare accompagnamento del figlio presso il punto

d'incontro.

1.2.3 Tenuto conto che M__________ da

tempo non vede il padre, il punto d'incontro garantirà un'adeguata preparazione

del primo incontro.

1.2.4 I genitori dovranno garantire la

loro piena collaborazione a seguire scrupolosamente le disposizioni del punto

d'incontro in merito alle modalità degli incontri.

1.3 I signori AP 1 e AO 1 hanno

l'esercizio congiunto dell'autorità parentale.

1.4 Al signor AP 1 sono concessi

contatti telefonici liberi con il figlio una volta alla settimana il sabato per

al massimo 30 minuti.

L'appello non è stato comunicato

a AO 1 per osservazioni.

H. Intanto, con decreto

cautelare del 5 dicembre 2019 il Pretore ha vietato a AP 1 di divulgare e

pubblicare tramite mass media di ogni genere e natura la vicenda relativa

all'affidamento del figlio, come pure di rendere note le questioni di vita

personali e familiari mediante articoli o altre pubblicazioni. A AP 1 egli ha

proibito inoltre di propalare in qualsiasi forma gli atti intercorsi con le

autorità, di stampare e divulgare volantini e/o altri tipi di messaggi. Infine

il Pretore ha ordinato la rimozione immediata di quanto già divulgato o affisso

e ha vietato al direttore del __________ e al giornalista A__________ __________

di pubblicare articoli riguardanti la vicenda personale di M__________ __________,

ingiungendo la cancellazio­ne degli articoli già apparsi.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La modifica di sentenze di divorzio passate in

giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione

di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unica-mente gli

interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020,

consid. 1 con riferimenti). Le relative senten­ze dei Pretori (o dei Pretori supplenti)

sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di

modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste rag­giungessero il

valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale

requisito non si pone, litigiose essendo l'autorità parentale e il diritto di

visita paterno, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'allora patrocinatrice dell'attore il 10 febbraio 2020

(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato l'11 marzo 2020

(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

Litigiosa in questa sede è anzitutto la richiesta, avanzata

da AP 1, di esercitare l'autorità parentale

congiunta su M__________. Nella sentenza impugnata il Pretore supplente

ha ricordato che al momento del divorzio l'autorità parentale era stata attribuita

in via esclusiva alla madre, sebbene a quel tempo la regola fosse già quella dell'autorità

parentale congiunta. Di conseguenza una modifica dell'attribuzione può intervenire

soltanto ove fatti nuovi importanti esigano ciò per tutelare il bene del

figlio, ossia quando “l'attuale regolamentazione sia più di pregiudizio al

minore rispet­to alla perdita di continuità nell'educazione e nelle circostanze

di vita dettata da una modifica dell'assetto in vigore”. Ciò posto, per il

primo giudice non sussistono elementi per ritenere che l'attribuzione esclusiva

alla madre sia di pregiudizio per il figlio e vada modificata. A suo parere, il

conflitto “esacerbato tra i genitori” e la loro “patologica incapacità di

comunicazione” si ripercuote negativamente sul bene del minore, tanto da

rendere “impossibile e vana” un'autorità parentale congiunta.

3.

L'appellante fa

valere, invocando la sentenza pubblicata in DTF 142 III 197, che motivazioni di

tipo sanzionatorio verso un genitore non cooperante non “devono giocare alcun

ruolo nella decisione sull'autorità parentale”. Senza negare che tra le parti

vi sia “un rapporto difficile proprio in merito all'aspra contesa circa la

custodia e l'autorità su M__________”, egli sostiene che se la madre avesse

rispettato le varie decisioni cautelari e avesse accompagnato il figlio al

Punto d'incontro “la situazione non sarebbe stata quella attuale”. Impedendogli

di incontrare il figlio, anche la convenuta ha violato perciò i suoi doveri di

genitrice. AP 1 afferma di avere dedicato al figlio, “sua più importante

ragione di vita e priorità”, tutte le sue forze, ma l'impossibilità di avere

contatti con lui lo annichilisce e nuoce gravemente alla relazione tra genitori,

cagionando malessere al figlio. A suo dire, entrambe le parti desiderano

fortemente il bene del ragazzo, il quale deve crescere e studiare in Svizzera, sicché

egli dichiara di non capire perché gli si debba rifiutare l'esercizio congiunto

dell'autorità parentale. Per di più, egli epiloga, la ripresa delle relazioni

personali con il figlio in forma libera consentirebbe ai genitori di

ripristinare un cli­ma più sereno.

4.

I presupposti per

modificare l'attribuzione dell'autorità parentale secondo l'art. 134 cpv. 1 CC

sono già stati riassunti dal Pretore supplente. Basti rammentare che una nuova

regolamentazione al proposito dipende sì dal verificarsi di circostanze nuove e

importanti, ma deve anche risultare necessaria per il bene del figlio (sentenza

del Tribunale federale 5A_756/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1.1 con rinvio).

Un cambiamento entra in considerazione, pertanto, solo se la disciplina in

vigore rischia di recare pregiudizio al bene del minore e costituisce una

minaccia seria. Una nuova regolamentazione deve apparire

imprescindibile, in altri termini, ove l'attuale situazione appaia più dannosa

per il bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità

nell'educazione che ne consegue, comprese le condizioni di vita a ciò correlate

(sentenza del Tribunale federale 2C_800/2018

del 12 febbraio

2020.

consid. 5.4; v. anche I CCA,

sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 4a).

In concreto l'appellante non

allude a circostanze nuove e importanti, suscettibili di giustificare una

modifica dell'autorità parentale, e nemme­no pretende che la regolamentazione in

vigore sia di pregiudizio per il figlio o spiega perché l'autorità parentale

congiunta sareb­be oggettivamen­te necessaria per l'interesse del minore. Che egli

voglia bene a M__________ è pacifico. Tuttavia è altrettanto pacifico che

sussista un grave conflitto con l'ex moglie e una “patologica incapacità di

comunicazione” tra genitori. In sostanza, l'appellante rivendica l'autorità

parentale congiunta come se tale prerogativa

fosse slegata dal bene del figlio e senza discutere le argomentazioni del

Pretore supplente. Si aggiunga che l'autorità parentale congiunta non può

essere esercitata qualora sussista un dissidio cronico viepiù consolidato che

coinvolge il figlio e non sia dato a divedere alcun denominatore comune tra

genitori per quanto riguarda l'educazione del minore. È quanto hanno constatato

nella fattispecie le responsabili del “Centro __________” a __________, secondo

le quali il “conflitto silenzio­so, quanto stridente, tra ex coniugi che non

riescono né a parlar­si né a incontrarsi per discutere delle questioni relative

a M__________ alimenta ulteriormente lo stallo di questa situazione e reca

pregiudizio alla buona crescita psicofisica del ragazzo, anche in prospettiva

del suo ingresso nella delicata fase dell'adolescenza” (rapporto del 25 gennaio

2019, pag. 3).

Dati

accertamenti del genere, su cui l'appellante sorvola, non si intravedono

genitori capaci di adottare congiuntamente decisioni in forza dell'autorità

parentale. Non si tratta di sanzionare il padre per mancanza di cooperazione o

di avallare eventuali comportamenti della madre contrari agli interessi del

figlio, ma di evitare che per ogni decisione comune un genitore debba

rivolgersi sistematicamente al­l'autorità. Oltre a costituire un enorme carico

emotivo per M__________, il quale diventa grande e dovrà essere sempre più coinvolto

nel processo decisionale, ciò comporta il rischio di ritardare decisioni su

questioni importanti per il ragazzo (cfr. DTF 142 III 200 consid. 3.6). Un'attribuzione dell'auto­rità parentale congiunta non appare

pertanto idonea nel caso in esame a mitigare

gli effetti del conflitto sul figlio. Tanto meno ove si consideri che, non

vedendo più M__________ dal 17 dicembre del 2018 (per non essere riuscito

a ottenere una ripresa delle relazioni personali con lui), l'appellante non può

dirsi seriamente in grado di adottare decisioni per il bene del ragazzo. Tutto ponderato, la decisione del Pretore supplente di non modificare

l'autorità parentale è di conseguen­za quella che più appare consona

all'insieme delle circostanze. Ne discen­de che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

5.

Riguardo al diritto

di visita, il Pretore supplente ha riassunto la cronistoria delle relazioni

personali tra padre e figlio dopo il rientro loro in Svizzera, giungendo alla

conclusione sulla scorta di tutti i rapporti specialistici che la ripresa degli

incontri potrà avvenire soltanto ove l'attore inizi un percorso psicoterapico.

Egli ha rilevato inoltre che durante l'ascolto dell'8 maggio 2019 M__________

ha espresso il desiderio di non più incontrare il padre, poiché ciò gli infonde

“un grande disagio per la situazione venutasi a crea­re”, dichiarazione che il

figlio ha ribadito anche alla psicoterapeu­ta C__________ __________. Per il

primo giudice, in sintesi, la “cronica incapacità” del padre di attenersi alle

regole di condotta impartitegli a tutela del minore nell'esercizio del diritto

di visita e l'ostinato rifiuto del medesimo di seguire un percorso terapeutico,

come consigliano vari specialisti, osta al ripristino delle relazioni

personali. A suo parere, nemmeno incontri sotto sorveglian­za gioverebbero al

bene del figlio. Anzi, finirebbero per rivelarsi controproducenti. Per il

Pretore supplente, solo nel caso in cui AP 1 intraprendesse un percorso di

sostegno psicoterapico con buon esito “la situazione potrà essere rivalutata

dalla competente autorità regionale di protezione”. Onde, in definitiva, la

conferma della sospensione del diritto di visita paterno già decretata in via

cautelare.

6.

Secondo l'appellante

la decisione “radicale, drastica e grave” del Pretore supplente offende il

principio di proporzionalità, dal momento che una sospensione del diritto di

visita si giustificherebbe unicamente se le relazioni personali tra padre e

figlio aggravassero la situazione di M__________. Per l'attore, l'interruzione

dei contatti sta causando al ragazzo “un ulteriore grave trauma da superare

dopo la separazione dei genitori e il rientro in Svizzera”. Egli fa notare che con

lui il figlio ha trascorso “bellissimi momenti e la sua vita è stata felice”. Ora,

dopo avere ricostruito una stabilità con la madre, il ragazzo vuole evitare di

deludere quest'ultima ed è solo per tale motivo che rifiuta di incontrarlo.

Egli rimprovera poi a AO 1 di avere esacerbato l'evidente conflit­to di lealtà

in cui versa M__________ e imputa il voltafaccia del figlio nei suoi confronti

alle pressioni esercitate dalla madre. L'appellante esclude “particolari

interessi superiori” che legittimino la sospensione del diritto di visita, la

quale nuoce finanche al figlio. Al contrario, le modalità di esercizio delle

relazioni personali da lui prospettate non pregiudicano il bene del ragazzo e

promuovono una ripresa graduale degli incontri.

a) Così

argomentando, l'appellante si confronta solo in parte con le motivazioni del

Pretore supplente. Egli riconduce il fermo diniego di M__________ di incontrarlo

alle sollecitazioni della madre, ma l'asserto non trova elementi di riscontro

agli atti e si risolve in un rimprovero soggettivo fondato su congetture. Non

si disconosce che in talune occasioni AO 1 ha intralciato l'esercizio del diritto di visita, tant'è che il Pretore

le ha ingiunto più di una volta di mettersi in relazio­ne con il pun­to

d'incontro, tuttavia non consta che essa abbia indotto il figlio in un

conflitto di lealtà. Quanto alle risultanze dei rapporti specialistici

raccolti durante l'istruttoria, l'appellante tace. E da tali rapporti si evince

la necessità per lui di intraprendere una terapia. Dal referto dello psichiatra

A__________ __________ risulta in particolare che, dal 2012, ben quattro

specialisti hanno raccomandato una presa a carico psicologica per aiutare AP 1

a elaborare una maturazione personale, in modo da favorire un'evoluzione

positiva dei suoi rapporti con il figlio, con l'ex moglie e con gli operatori

sociali. Per quel peri­to, parallelamente alla ripresa dei diritti di visita AP

1.

dovrebbe “impegnarsi in un percorso psicologico per sé stesso, proprio per

imparare a tollerare maggiormente la frustrazione ed evitare le modalità

brusche che si sono verificate in passato, che non hanno giovato al suo

rapporto con il figlio e che so­no state causate dai suoi comportamenti che

erano francamente evitabili” (referto del 28 agosto 2019, pag. 19). L'appellante

nulla obietta in proposito e nulla di concreto ha intrapreso. Anzi, secondo lo

specialista egli rifiuta un sostegno psicologico, reputando ingiustificato “dover

seguire la volontà dell'ex moglie” (referto citato, pag. 15).

b)

L'appellante non discute nemmeno la sua incapacità di attenersi alle

regole di condotta impartitegli dall'autorità di protezione o dal giudice per

l'esercizio del diritto di visita. Stando al dott. __________, AP 1 tende ad

agire d'impulso, come quando ha rapito il figlio o quando è entrato

successivamente in conflitto con gli operatori sociali, denotando

“un'immaturità di fondo e una fragilità dell'autostima che causano una fatica

generale sia a riconoscere profondamente le proprie responsabilità, sia ad

accettare le critiche, sia a tollerare adeguatamente e pazientemente le

frustrazioni [nei rapporti con soggetti che detengono una certa autorità]” (referto,

pag. 17 e 20). Ciò l'ha spinto, durante gli incontri, a trascendere in intemperanze

nei confronti degli operatori del “Centro __________” e della “Casa __________”,

con conseguenti manifestazioni di malessere da parte del figlio “alle visite

del padre e agli atteggiamenti di quest'ultimo” (relazione della psicoterapeuta

C__________ __________, del 27 dicembre 2018). È possibile che con l'appellante M__________ abbia trascorso

“bellissimi momenti”, ma ciò non basta per vincere la resistenza di un figlio

dodicenne, imponendo a quest'ultimo incontri che egli rifiuta nelle circostanze

descritte. Anche sotto questo profilo la decisione del Pretore supplente merita

dunque conferma.

7.

Per quanto riguarda

i colloqui telefonici auspicati dall'appellante, il Pretore supplente ha

accertato che lo stesso M__________ vi si oppone, manifestando disagio, il che

si ricollega ai comportamenti non appropriati tenuti dall'attore durante gli

incontri con il figlio. A mente del primo giudice, in condizioni del genere

colloqui telefonici “che nessuno è in grado di sorvegliare, rischierebbero di

creare situazioni analoghe, laddove il padre comunichi al figlio messaggi

inopportuni e per lui destabilizzanti”. Per il Pretore supplente anche una

ripresa dei contatti telefonici necessita “imperativamente” una preventiva

presa di coscienza da parte del padre, il quale deve rendersi conto di quale

sia il bene del figlio, e ciò può essere raggiunto solo mediante un percorso

terapeutico. Senza dimenticare, ha epilogato il primo giudice, gli effetti sul

figlio dovuti alla pubblicazione dell'intera vicenda su un settimanale. Con tale

motivazione una volta di più l'appellante non si confronta. Egli si limita a

definire il diniego del giudice sproporzionato, a sostenere che i colloqui

avverrebbero con il cellulare della madre e a negare di turbare il figlio, ma

sul rifiuto di M__________, sui disagi a lui causati dai suoi comportamenti assunti

durante gli incontri, sul rischio di reiterarli, sulle conseguenze dovute alla

pubblicazione della vicenda e sulla necessità di una terapia nemmeno allude. Insufficientemente

motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela

finanche irricevibile.

8.

Da ultimo AP 1

postula un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede. Tale domanda

non ha tuttavia portata autonoma, ma è

subordinata all'accoglimento dell'appello. L'eventualità non

verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, si

rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante,

esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi

ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di

successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato

notificato alla controparte.

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le

decisioni in materia di autorità parentale e di diritto di visita sono

impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore

(sopra, consid. 1). L'impugnabilità del

dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

– avvocati

e ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).