11.2020.19
Modifica di sentenza di divorzio: autorità parentale e relazioni personali con il genitore non affidatario
4 gennaio 2021Italiano21 min
1 è spontaneamente rientrato in Svizzera, riportando M__________ dalla madre. L'Autorità
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.19
11.2020.20
Lugano
4 gennaio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa DM.2017.45 (modifica di sentenza di
divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 31 agosto 2017 da
AP
1 ora in (Como)
(patrocinato
dagli avvocati PA 1
e
)
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2, ),
giudicando
sull'appello dell'11 marzo 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore supplente il 7 febbraio 2020 (inc. 11.2020.19) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.20);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 15
settembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato
il divorzio tra AO 1 (1975) e AP 1 (1976), ha affidato il figlio M__________
(nato il 16 settembre 2009) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità
parentale, ha rifiutato al padre, che nel febbraio del 2015 aveva illecitamente
portato il figlio con sé in Egitto senza più fare ritorno, ogni diritto di
visita e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di
fr. 300.– mensili, as-segni familiari non compresi. Tale sentenza è
passata in giudicato (inc. DM.2012.14).
B. Nel gennaio del 2016 AO
1 è spontaneamente rientrato in Svizzera, riportando M__________ dalla madre. L'Autorità
regionale di protezione 2 ha istituito il 25 marzo 2016 una curatela educativa in
favore del minore e ha vietato al padre, nell'attesa di valutare le capacità
genitoriali di lui, ogni relazione personale con il figlio. Il 5 luglio
2016 la medesima autorità ha poi autorizzato un diritto di visita paterno ogni
settimana per la durata di un'ora e mezzo, sotto sorveglianza, nello “Studio __________”
a __________. In seguito, con decisione del 30 marzo 2017, essa ha respinto una
richiesta di AO 1 volta a ottenere un diritto di visita in forma libera o – quanto
meno – una maggior durata degli incontri e il 19 giugno 2017 ha disposto una
perizia psichiatrica su di lui. AO 1, che dal maggio del 2017 non vede più il
figlio a causa di contrasti sorti con i responsabili dello “Studio __________”,
ha impugnato entrambe le decisioni davanti alla Camera di protezione del
Tribunale di appello. I ricorsi sono stati respinti (CDP, sentenza inc. 9.2017.98
e 9.2017.163 del 26 ottobre 2017).
C. Il 31 agosto 2017 AO
1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo di
modificare – già in via cautelare – la sentenza di divorzio, nel senso di
ripristinare
l'esercizio
congiunto dell'autorità parentale su M__________ e di concedergli il diritto
di visita in forma libera, inizialmente in un pomeriggio la settimana fino al
31 dicembre 2017, estendendolo poi progressivamente a un'intera giornata ogni
settimana fino al 31 maggio 2018, a un fine settimana ogni quindici giorni
e una sera infrasettimanale fino al 31 dicembre 2018, con l'aggiunta di quattro
settimane durante le vacanze scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2019. Egli
ha postulato inoltre la soppressione del contributo alimentare a suo carico.
Infine egli ha sollecitato il versamento di una provvigione ad litem di
fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio.
Il
Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 6 novembre 2017 per la conciliazione,
che è decaduta infruttuosa. Nella sua risposta dell'11 gennaio 2018 AO 1 ha poi
proposto di respingere la petizione, instando a sua volta per il beneficio del
gratuito patrocinio. Con replica del 14 febbraio 2018 l'attore ha reiterato le sue richieste. In una duplica del 23
marzo 2018 la convenuta ha mantenuto
il proprio punto di vista. Alle prime arringhe del 3 maggio 2018 le
parti hanno notificato prove.
D. Nel frattempo, con
decreto cautelare del 15 marzo 2018 il Pretore ha stabilito il diritto di
visita paterno in un incontro ogni setti-mana per la durata di un'ora e mezzo,
sotto sorveglianza, alla “Casa __________” di __________, ha disciplinato le
modalità delle relazioni personali e ha sospeso il contributo alimentare a
carico di Hassan Salah. Un appello presentato il 26 marzo 2016 da AO 1 contro
tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 aprile 2018
(inc. 11.2018.36). Il 22 novembre 2018 AO 1 ha adito il Pretore per ottenere l'immediata sospensione del diritto di
vista paterno. All'udienza del 17 dicembre 2018 che ne è seguita AP 1
ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo seduta stante in via cautelare, il
Pretore ha sospeso il diritto di visita paterno.
E. L'istruttoria di
merito, durante la quale il dott. A__________ __________ è stato chiamato a
rilasciare il 28 agosto 2019 una perizia psichiatrica riguardante AP 1, è terminata
l'8 ottobre 2019 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 gennaio 2020 l'attore ha
reiterato le proprie domande, chiedendo inoltre di autorizzarlo a colloqui
telefonici settimanali con il figlio e in occasione di eventi speciali. Nel suo
allegato conclusivo di quello stesso giorno la convenuta ha proposto una volta
ancora di respingere la petizione, si è opposta ai prospettati colloqui telefonici
e ha consentito a un'eventuale ripresa del diritto di visita solo al momento in
cui AP 1 avesse “intrapreso un percorso psicoterapeutico (…), secondo i tempi e
le modalità ritenute adeguate dal medico, nella tutela del primario interesse
del bambino”.
F. Statuendo nel merito il
7 febbraio 2020, il Pretore supplente ha parzialmente accolto la petizione, nel
senso che ha disposto quanto segue:
1.1 Il contributo alimentare dovuto da
AP 1 per il figlio M__________ fissato nella sentenza di divorzio 15 settembre
2015 è soppresso dal mese di settembre 2017.
1.2 Il diritto di visita tra AO 1 ed
il figlio M__________, così come la possibilità di contatti telefonici, sono
sospesi. Una ripresa dei medesimi potrà essere rivalutata dalla competente
Autorità regionale di protezione a condizione che AP 1 apporti la prova di aver
cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica.
Le spese processuali di
fr. 15 000.– sono state poste per due
terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui
l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte. Entrambe
le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro la sentenza testé
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 marzo 2020 per
ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, che sia così giudicato:
1.2 Le relazioni personali tra AP 1
e il figlio M__________ avverranno in forma sorvegliata presso il punto
d'incontro Casa __________, sede di __________.
1.2.1 I diritti di visita avranno
luogo settimanalmente per la durata di un'ora e mezzo. All'inizio e/o al termine
del diritto di visita, il padre garantirà la sua disponibilità a incontrare un
collaboratore del punto d'incontro per discutere dell'incontro o di altre
questioni relative ad esso.
1.2.2 Date e orari degli incontri
padre-figlio saranno stabiliti di comune accordo tra il padre e il punto
d'incontro, tenendo debito conto degli impegni della madre e del minore. La
madre dovrà garantire il regolare accompagnamento del figlio presso il punto
d'incontro.
1.2.3 Tenuto conto che M__________ da
tempo non vede il padre, il punto d'incontro garantirà un'adeguata preparazione
del primo incontro.
1.2.4 I genitori dovranno garantire la
loro piena collaborazione a seguire scrupolosamente le disposizioni del punto
d'incontro in merito alle modalità degli incontri.
1.3 I signori AP 1 e AO 1 hanno
l'esercizio congiunto dell'autorità parentale.
1.4 Al signor AP 1 sono concessi
contatti telefonici liberi con il figlio una volta alla settimana il sabato per
al massimo 30 minuti.
L'appello non è stato comunicato
a AO 1 per osservazioni.
H. Intanto, con decreto
cautelare del 5 dicembre 2019 il Pretore ha vietato a AP 1 di divulgare e
pubblicare tramite mass media di ogni genere e natura la vicenda relativa
all'affidamento del figlio, come pure di rendere note le questioni di vita
personali e familiari mediante articoli o altre pubblicazioni. A AP 1 egli ha
proibito inoltre di propalare in qualsiasi forma gli atti intercorsi con le
autorità, di stampare e divulgare volantini e/o altri tipi di messaggi. Infine
il Pretore ha ordinato la rimozione immediata di quanto già divulgato o affisso
e ha vietato al direttore del __________ e al giornalista A__________ __________
di pubblicare articoli riguardanti la vicenda personale di M__________ __________,
ingiungendo la cancellazione degli articoli già apparsi.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La modifica di sentenze di divorzio passate in
giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione
di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unica-mente gli
interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020,
consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (o dei Pretori supplenti)
sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di
modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il
valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale
requisito non si pone, litigiose essendo l'autorità parentale e il diritto di
visita paterno, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'allora patrocinatrice dell'attore il 10 febbraio 2020
(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato l'11 marzo 2020
(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Litigiosa in questa sede è anzitutto la richiesta, avanzata
da AP 1, di esercitare l'autorità parentale
congiunta su M__________. Nella sentenza impugnata il Pretore supplente
ha ricordato che al momento del divorzio l'autorità parentale era stata attribuita
in via esclusiva alla madre, sebbene a quel tempo la regola fosse già quella dell'autorità
parentale congiunta. Di conseguenza una modifica dell'attribuzione può intervenire
soltanto ove fatti nuovi importanti esigano ciò per tutelare il bene del
figlio, ossia quando “l'attuale regolamentazione sia più di pregiudizio al
minore rispetto alla perdita di continuità nell'educazione e nelle circostanze
di vita dettata da una modifica dell'assetto in vigore”. Ciò posto, per il
primo giudice non sussistono elementi per ritenere che l'attribuzione esclusiva
alla madre sia di pregiudizio per il figlio e vada modificata. A suo parere, il
conflitto “esacerbato tra i genitori” e la loro “patologica incapacità di
comunicazione” si ripercuote negativamente sul bene del minore, tanto da
rendere “impossibile e vana” un'autorità parentale congiunta.
3.
L'appellante fa
valere, invocando la sentenza pubblicata in DTF 142 III 197, che motivazioni di
tipo sanzionatorio verso un genitore non cooperante non “devono giocare alcun
ruolo nella decisione sull'autorità parentale”. Senza negare che tra le parti
vi sia “un rapporto difficile proprio in merito all'aspra contesa circa la
custodia e l'autorità su M__________”, egli sostiene che se la madre avesse
rispettato le varie decisioni cautelari e avesse accompagnato il figlio al
Punto d'incontro “la situazione non sarebbe stata quella attuale”. Impedendogli
di incontrare il figlio, anche la convenuta ha violato perciò i suoi doveri di
genitrice. AP 1 afferma di avere dedicato al figlio, “sua più importante
ragione di vita e priorità”, tutte le sue forze, ma l'impossibilità di avere
contatti con lui lo annichilisce e nuoce gravemente alla relazione tra genitori,
cagionando malessere al figlio. A suo dire, entrambe le parti desiderano
fortemente il bene del ragazzo, il quale deve crescere e studiare in Svizzera, sicché
egli dichiara di non capire perché gli si debba rifiutare l'esercizio congiunto
dell'autorità parentale. Per di più, egli epiloga, la ripresa delle relazioni
personali con il figlio in forma libera consentirebbe ai genitori di
ripristinare un clima più sereno.
4.
I presupposti per
modificare l'attribuzione dell'autorità parentale secondo l'art. 134 cpv. 1 CC
sono già stati riassunti dal Pretore supplente. Basti rammentare che una nuova
regolamentazione al proposito dipende sì dal verificarsi di circostanze nuove e
importanti, ma deve anche risultare necessaria per il bene del figlio (sentenza
del Tribunale federale 5A_756/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1.1 con rinvio).
Un cambiamento entra in considerazione, pertanto, solo se la disciplina in
vigore rischia di recare pregiudizio al bene del minore e costituisce una
minaccia seria. Una nuova regolamentazione deve apparire
imprescindibile, in altri termini, ove l'attuale situazione appaia più dannosa
per il bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità
nell'educazione che ne consegue, comprese le condizioni di vita a ciò correlate
(sentenza del Tribunale federale 2C_800/2018
del 12 febbraio
2020.
consid. 5.4; v. anche I CCA,
sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 4a).
In concreto l'appellante non
allude a circostanze nuove e importanti, suscettibili di giustificare una
modifica dell'autorità parentale, e nemmeno pretende che la regolamentazione in
vigore sia di pregiudizio per il figlio o spiega perché l'autorità parentale
congiunta sarebbe oggettivamente necessaria per l'interesse del minore. Che egli
voglia bene a M__________ è pacifico. Tuttavia è altrettanto pacifico che
sussista un grave conflitto con l'ex moglie e una “patologica incapacità di
comunicazione” tra genitori. In sostanza, l'appellante rivendica l'autorità
parentale congiunta come se tale prerogativa
fosse slegata dal bene del figlio e senza discutere le argomentazioni del
Pretore supplente. Si aggiunga che l'autorità parentale congiunta non può
essere esercitata qualora sussista un dissidio cronico viepiù consolidato che
coinvolge il figlio e non sia dato a divedere alcun denominatore comune tra
genitori per quanto riguarda l'educazione del minore. È quanto hanno constatato
nella fattispecie le responsabili del “Centro __________” a __________, secondo
le quali il “conflitto silenzioso, quanto stridente, tra ex coniugi che non
riescono né a parlarsi né a incontrarsi per discutere delle questioni relative
a M__________ alimenta ulteriormente lo stallo di questa situazione e reca
pregiudizio alla buona crescita psicofisica del ragazzo, anche in prospettiva
del suo ingresso nella delicata fase dell'adolescenza” (rapporto del 25 gennaio
2019, pag. 3).
Dati
accertamenti del genere, su cui l'appellante sorvola, non si intravedono
genitori capaci di adottare congiuntamente decisioni in forza dell'autorità
parentale. Non si tratta di sanzionare il padre per mancanza di cooperazione o
di avallare eventuali comportamenti della madre contrari agli interessi del
figlio, ma di evitare che per ogni decisione comune un genitore debba
rivolgersi sistematicamente all'autorità. Oltre a costituire un enorme carico
emotivo per M__________, il quale diventa grande e dovrà essere sempre più coinvolto
nel processo decisionale, ciò comporta il rischio di ritardare decisioni su
questioni importanti per il ragazzo (cfr. DTF 142 III 200 consid. 3.6). Un'attribuzione dell'autorità parentale congiunta non appare
pertanto idonea nel caso in esame a mitigare
gli effetti del conflitto sul figlio. Tanto meno ove si consideri che, non
vedendo più M__________ dal 17 dicembre del 2018 (per non essere riuscito
a ottenere una ripresa delle relazioni personali con lui), l'appellante non può
dirsi seriamente in grado di adottare decisioni per il bene del ragazzo. Tutto ponderato, la decisione del Pretore supplente di non modificare
l'autorità parentale è di conseguenza quella che più appare consona
all'insieme delle circostanze. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
Riguardo al diritto
di visita, il Pretore supplente ha riassunto la cronistoria delle relazioni
personali tra padre e figlio dopo il rientro loro in Svizzera, giungendo alla
conclusione sulla scorta di tutti i rapporti specialistici che la ripresa degli
incontri potrà avvenire soltanto ove l'attore inizi un percorso psicoterapico.
Egli ha rilevato inoltre che durante l'ascolto dell'8 maggio 2019 M__________
ha espresso il desiderio di non più incontrare il padre, poiché ciò gli infonde
“un grande disagio per la situazione venutasi a creare”, dichiarazione che il
figlio ha ribadito anche alla psicoterapeuta C__________ __________. Per il
primo giudice, in sintesi, la “cronica incapacità” del padre di attenersi alle
regole di condotta impartitegli a tutela del minore nell'esercizio del diritto
di visita e l'ostinato rifiuto del medesimo di seguire un percorso terapeutico,
come consigliano vari specialisti, osta al ripristino delle relazioni
personali. A suo parere, nemmeno incontri sotto sorveglianza gioverebbero al
bene del figlio. Anzi, finirebbero per rivelarsi controproducenti. Per il
Pretore supplente, solo nel caso in cui AP 1 intraprendesse un percorso di
sostegno psicoterapico con buon esito “la situazione potrà essere rivalutata
dalla competente autorità regionale di protezione”. Onde, in definitiva, la
conferma della sospensione del diritto di visita paterno già decretata in via
cautelare.
6.
Secondo l'appellante
la decisione “radicale, drastica e grave” del Pretore supplente offende il
principio di proporzionalità, dal momento che una sospensione del diritto di
visita si giustificherebbe unicamente se le relazioni personali tra padre e
figlio aggravassero la situazione di M__________. Per l'attore, l'interruzione
dei contatti sta causando al ragazzo “un ulteriore grave trauma da superare
dopo la separazione dei genitori e il rientro in Svizzera”. Egli fa notare che con
lui il figlio ha trascorso “bellissimi momenti e la sua vita è stata felice”. Ora,
dopo avere ricostruito una stabilità con la madre, il ragazzo vuole evitare di
deludere quest'ultima ed è solo per tale motivo che rifiuta di incontrarlo.
Egli rimprovera poi a AO 1 di avere esacerbato l'evidente conflitto di lealtà
in cui versa M__________ e imputa il voltafaccia del figlio nei suoi confronti
alle pressioni esercitate dalla madre. L'appellante esclude “particolari
interessi superiori” che legittimino la sospensione del diritto di visita, la
quale nuoce finanche al figlio. Al contrario, le modalità di esercizio delle
relazioni personali da lui prospettate non pregiudicano il bene del ragazzo e
promuovono una ripresa graduale degli incontri.
a) Così
argomentando, l'appellante si confronta solo in parte con le motivazioni del
Pretore supplente. Egli riconduce il fermo diniego di M__________ di incontrarlo
alle sollecitazioni della madre, ma l'asserto non trova elementi di riscontro
agli atti e si risolve in un rimprovero soggettivo fondato su congetture. Non
si disconosce che in talune occasioni AO 1 ha intralciato l'esercizio del diritto di visita, tant'è che il Pretore
le ha ingiunto più di una volta di mettersi in relazione con il punto
d'incontro, tuttavia non consta che essa abbia indotto il figlio in un
conflitto di lealtà. Quanto alle risultanze dei rapporti specialistici
raccolti durante l'istruttoria, l'appellante tace. E da tali rapporti si evince
la necessità per lui di intraprendere una terapia. Dal referto dello psichiatra
A__________ __________ risulta in particolare che, dal 2012, ben quattro
specialisti hanno raccomandato una presa a carico psicologica per aiutare AP 1
a elaborare una maturazione personale, in modo da favorire un'evoluzione
positiva dei suoi rapporti con il figlio, con l'ex moglie e con gli operatori
sociali. Per quel perito, parallelamente alla ripresa dei diritti di visita AP
1.
dovrebbe “impegnarsi in un percorso psicologico per sé stesso, proprio per
imparare a tollerare maggiormente la frustrazione ed evitare le modalità
brusche che si sono verificate in passato, che non hanno giovato al suo
rapporto con il figlio e che sono state causate dai suoi comportamenti che
erano francamente evitabili” (referto del 28 agosto 2019, pag. 19). L'appellante
nulla obietta in proposito e nulla di concreto ha intrapreso. Anzi, secondo lo
specialista egli rifiuta un sostegno psicologico, reputando ingiustificato “dover
seguire la volontà dell'ex moglie” (referto citato, pag. 15).
b)
L'appellante non discute nemmeno la sua incapacità di attenersi alle
regole di condotta impartitegli dall'autorità di protezione o dal giudice per
l'esercizio del diritto di visita. Stando al dott. __________, AP 1 tende ad
agire d'impulso, come quando ha rapito il figlio o quando è entrato
successivamente in conflitto con gli operatori sociali, denotando
“un'immaturità di fondo e una fragilità dell'autostima che causano una fatica
generale sia a riconoscere profondamente le proprie responsabilità, sia ad
accettare le critiche, sia a tollerare adeguatamente e pazientemente le
frustrazioni [nei rapporti con soggetti che detengono una certa autorità]” (referto,
pag. 17 e 20). Ciò l'ha spinto, durante gli incontri, a trascendere in intemperanze
nei confronti degli operatori del “Centro __________” e della “Casa __________”,
con conseguenti manifestazioni di malessere da parte del figlio “alle visite
del padre e agli atteggiamenti di quest'ultimo” (relazione della psicoterapeuta
C__________ __________, del 27 dicembre 2018). È possibile che con l'appellante M__________ abbia trascorso
“bellissimi momenti”, ma ciò non basta per vincere la resistenza di un figlio
dodicenne, imponendo a quest'ultimo incontri che egli rifiuta nelle circostanze
descritte. Anche sotto questo profilo la decisione del Pretore supplente merita
dunque conferma.
7.
Per quanto riguarda
i colloqui telefonici auspicati dall'appellante, il Pretore supplente ha
accertato che lo stesso M__________ vi si oppone, manifestando disagio, il che
si ricollega ai comportamenti non appropriati tenuti dall'attore durante gli
incontri con il figlio. A mente del primo giudice, in condizioni del genere
colloqui telefonici “che nessuno è in grado di sorvegliare, rischierebbero di
creare situazioni analoghe, laddove il padre comunichi al figlio messaggi
inopportuni e per lui destabilizzanti”. Per il Pretore supplente anche una
ripresa dei contatti telefonici necessita “imperativamente” una preventiva
presa di coscienza da parte del padre, il quale deve rendersi conto di quale
sia il bene del figlio, e ciò può essere raggiunto solo mediante un percorso
terapeutico. Senza dimenticare, ha epilogato il primo giudice, gli effetti sul
figlio dovuti alla pubblicazione dell'intera vicenda su un settimanale. Con tale
motivazione una volta di più l'appellante non si confronta. Egli si limita a
definire il diniego del giudice sproporzionato, a sostenere che i colloqui
avverrebbero con il cellulare della madre e a negare di turbare il figlio, ma
sul rifiuto di M__________, sui disagi a lui causati dai suoi comportamenti assunti
durante gli incontri, sul rischio di reiterarli, sulle conseguenze dovute alla
pubblicazione della vicenda e sulla necessità di una terapia nemmeno allude. Insufficientemente
motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela
finanche irricevibile.
8.
Da ultimo AP 1
postula un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede. Tale domanda
non ha tuttavia portata autonoma, ma è
subordinata all'accoglimento dell'appello. L'eventualità non
verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, si
rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante,
esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi
ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di
successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato
notificato alla controparte.
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro
la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le
decisioni in materia di autorità parentale e di diritto di visita sono
impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore
(sopra, consid. 1). L'impugnabilità del
dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
– avvocati
e ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).