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Decisione

11.2020.21

Protezione dell'unione coniugale: contributo per la moglie in base al dispendio effettivo

24 dicembre 2020Italiano63 min

I. Mediante

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.21

11.2020.22

Lugano,

24 dicembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2018.374 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 2 maggio 2018 da

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 16 marzo 2020 presentato da AP 1i contro la senten­za emessa

dal Pretore il 4 marzo 2020 (inc. 11.2020.21)

e

sull'appello dello stesso giorno presentato da AO 1 contro la medesima sentenza

(inc. 11.2020.22);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1i (1959) ed AP 1 (1969)

si sono sposati a __________ il 15 settembre 1995, adottando la separazione dei

beni. Dal matrimonio sono nati G__________ (il 25 settembre 1996) e P__________

(il 24 luglio 1999), ora maggiorenni. Il marito è membro di direzione della __________

con la funzione di capo regione e responsabile retail e aziendale della

regione __________. Di formazione impiegata di commercio, la moglie si è

dedicata durante la vita in comune al governo della casa e alla cura della

famiglia. Tra il 2015 e il 2016 essa ha frequentato un corso di massaggio

tradizionale thailandese presso il __________ a __________ e nel dicembre del

2017, dopo avere seguito un “corso

base” presso il __________ a __________,

ha superato l'esame “per

l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio quale terapista complementare”,

così come gli esami di “psicosomatica e psicologia ed anamnesi e diagnostica”. Nel

2018 essa ha poi frequentato un “corso di massaggio classico” presso il __________. Professionalmente, fra il 2016 e il

maggio del 2018 essa ha eseguito massaggi a pagamento e gratuitamente, ma in

seguito non ha più lavorato. I coniugi si so­no separati il 1° settembre

2018, quando AP 1 ha lascia­to l'abitazione

coniugale di __________ (particella n. 471 RFD,

intestata al marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Il

2 maggio 2018 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con

un'istanza a tutela dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di

essere autorizzato a vivere separato, di assegnargli l'uso dell'alloggio

coniugale e di ordinare alla moglie di trasferirsi altrove entro il 31 luglio

2018, autorizzandola a disporre dell'arredamento dell'abitazione coniugale.

Egli ha dichiarato inoltre di assumere il mantenimento dei figli agli studi “in

conformità con quanto sarà deciso tra lui e i figli stessi in separata sede”,

offrendo alla moglie un contributo alimentare

“provvisionale” di fr. 5000.– mensili “dal mese in cui ella avrà costituito

autonoma dimora” fino al 31 dicembre 2019, di fr. 4000.– mensili dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2020 e di fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio

al 31 luglio 2021, “data in cui il contributo decadrà completamente”.

C. All'udienza

del 29 maggio 2018, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento

sulle misure a tutela dell'unione coniugale, AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, ma ha postulato

l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale dal 30 maggio al

31 agosto 2018 (dopo di che l'uso sarebbe passato al marito), con ordine a

AO 1 – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP

“di lasciare provvisoriamente l'abitazione coniuga­le entro il 30 maggio

2018 e di costituirsi temporaneamente dimora separata”. Inoltre essa ha sollecitato

un contributo alimentare di fr. 5000.–

mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2018 e di fr. 13 625.15 mensili dal 1° settembre 2018 in poi, chiedendo

che il marito assumesse tutte le spese correlate direttamente o indirettamente

all'abitazione coniugale e al mantenimento dei figli. Con replica dell'11

giugno 2018, successiva al dibattimento, AO 1 ha ribadito le proprie domande. Altrettanto

ha fatto AP 1 mediante duplica del 25 giugno 2018.

D. A

una successiva udienza del 25 luglio 2018, indetta per il segui­to del contraddittorio

cautelare e del dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale, le

parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e hanno notificato prove.

In coda all'udienza, con decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” il

Pretore ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 5000.– mensili dal 1° agosto 2018, importo che sarebbe aumentato

a fr. 8500.– mensili dal momento in cui la moglie si sarebbe “costituita dimora

separata” (inc. CA.2018.21). L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è

chiusa il 17 dicembre 2019.

E. Alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 3 febbraio 2020 AO 1 ha chiesto di fissare la decorren­za della vita separata

dal 1° settembre 2018, di attribuirgli l'uso dell'alloggio coniugale

(autorizzando la moglie a prelevare quan­to necessario per arredare la sua nuova

abitazione), di stabilire il contributo alimentare per la convenuta in fr. 3500.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019, in

fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e in fr. 2000.– mensili

dal 1° gennaio 2021 in poi, di condannare AP 1 a restituirgli quanto incassato

in eccesso dal 1° settembre 2018 rispetto a quanto avrebbe deciso il Preto­re e

di abilitarlo a compensare “il credito per alimenti di futura scadenza di AP 1

con il suo credito in restituzio­ne di quanto corrisposto a AP 1 dal 1° settembre 2018 in esubero a quanto deciso con il

presente giudizio”.

In

un allegato conclusivo di quello stesso 3 febbraio 2020 la convenuta ha reiterato

la richiesta di vita separata, ha proposto di attribuire l'uso dell'abitazione

coniugale al marito (chiamato ad assumere i relativi costi diretti e indiretti),

ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 13 233.75

mensili dal 1° settembre 2018, oltre al rimborso di fr. 507.50 per contributi

paritetici da lei pagati per la collaboratrice domestica impiegata

nell'abitazio­ne coniugale fino al luglio del 2018, e ha chiesto di condannare AO

1 a farsi carico dell'intero mantenimento dei figli agli studi.

F. Statuendo

con sentenza del 4 marzo 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati dal 1° settembre 2018, ha assegnato l'uso dell'abitazione

coniugale al marito, cui ha posto a carico “tutte le spese correnti e tutti gli oneri di manutenzione”, e

ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo ali-mentare di fr.

7578.– mensili dal 1° settembre 2018. Le spese processuali di fr. 2490.– sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16

marzo 2020 per ottenere che il contributo di

mantenimento in suo favore sia portato a fr. 13 066.–

mensili dal 1° settembre 2018. Il 18 marzo 2020 essa ha postulato

inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello perché in pendenza

di ricorso AO 1 continuasse a versarle il contributo alimentare di fr. 8500.–

mensili decretato cautelarmente dal Pretore il 25 luglio 2018 e fosse sospeso

l'obbligo di restituire al marito quanto da lei percepito in esubero a titolo

di contributo alimentare dal 1° settembre 2018 fino all'emanazione della

sentenza finale, come fosse sospesa la condanna al versamento delle spese

processuali poste a suo carico in prima sede. AO 1 ha proposto il 6 aprile

2020 di respingere l'istanza di effetto sospensivo. Con decreto dell'8 aprile successivo il presidente della Camera

ha parzialmente accolto l'istanza, conferendo all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi di

mantenimento dovuti a AP 1 dal 1° settembre 2018 fino al 4 marzo 2020;

riguardo ai contributi cautelari a lei dovuti in seguito e al versamento delle

spese processuali di primo grado, l'istanza di effetto sospensivo è stata

respinta. Nelle sue osservazioni di merito del 13 maggio 2020 AO 1 ha poi proposto

di respingere l'appello.

H. Quello stesso 16

marzo 2020 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, sollecitando una riduzione

del contribu­to alimentare per la moglie a fr. 3500.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019,

a fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e a fr. 2000.–

mensili dal 1° gennaio 2021 in poi, come pure la condanna di AP 1 alla

restituzione di quanto percepito dal 1° agosto 2018 “in esubero a quanto deciso

con il presente giudizio” e l'autorizzazione a compensare il “credito per

alimenti di futura scadenza” in favore della moglie con il suo credito

in restituzione di quanto a lei corrisposto dal 1° agosto 2018 in eccesso rispetto

a quanto sarebbe stato deciso con la sentenza.

Nelle sue osservazioni del 15 maggio 2020 AP 1 ha proposto di respingere

l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.

Fatti

I. Mediante

lettera 20 ottobre 2020 AO 1 ha chiesto di assumere agli atti di nuovi

documenti. AP 1 ha contestato il 29 ottobre 2020 la proponibilità di tale

domanda. Il marito ha replicato il 16 novembre 2020, producendo ulteriori

documenti. La moglie ha duplicato il 30 novembre successivo, esibendo a sua

volta una fattura 20 ottobre 2020 della __________ Sagl. AO 1 ha inviato

alla Camera l'11 dicembre 2020 una lettera in cui contesta la duplica della

moglie. Tale lettera non è stata notificata a AP 1.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa

decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si

giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

I provvedimenti a

tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di

procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla

notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su

questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se

il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi al­l'entità e alla

durata del contributo di mantenimento litigioso davanti al Pretore.

Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici,

la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 5 marzo

2020.

(traccia degli invii n. 98.__________1 e n. 98.__________2, agli

atti). Cominciato a decorrere

l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 15 marzo

2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositati

il 16 marzo 2020, ultimo giorno

utile, entrambi gli appelli

sono pertanto ricevibili.

3.

AO 1 propone alla Camera, con richiesta del 20

ottobre 2020 (successiva all'appello), di versare agli atti una lettera del 14

ottobre 2020 inviatagli dal patrocinatore della moglie e di chiamare

quest'ultima a produrre determinati documenti, facendo valere di essere venuto

a sapere dopo l'introduzione dell'appello che costei riceve dai figli (o forse da

ogni figlio), i quali vivono con lei, fr. 250.– mensili per la

coabitazione. Il 16 novembre 2020 egli ha instato altresì, allo stesso scopo,

perché si ammettano agli atti altri documenti relativi a un'azione di

mantenimento promossa dal figlio G__________ nei suoi confronti il 29 ottobre

2020.

Da parte sua AP 1 ha fatto seguire a questa Camera, il 30 novembre 2020,

una fattura 20 ottobre 2020 della __________ Sagl. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

sono proponibili in appello se vengo­no addotti immediatamente e se dinanzi

alla giurisdizio­ne inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostan­ze (art. 317

cpv. 1 CPC). I

documenti in questione sono posteriori all'emanazione del giudizio impugnato e

sono stati inoltrati sollecitamente. Risultano di conseguenza ricevibili e di

essi si terrà conto ove dovessero risultare utili ai fini del giudizio. L'edizione

da AP 1 appare invece superflua, i documenti in questio­ne essendo destinati ad

attestare un fatto già reso verosimile con la citata lettera del 14 ottobre

2020.

4.

L'11

dicembre 2020 AO 1 ha inviato alla Camera una triplica spontanea. Memoriali

spontanei di replica e duplica sono di per sé ammissibili, ma vanno presentati

con sollecitudine (I CCA, sentenza inc. 11.2006.132 del 14 febbraio 2011

consid. 2 con rinvii di giurisprudenza). Ciò vale anche per un terzo scambio di

allegati. L'istante non può pretendere di introdur­re a distanza di 50 giorni

una triplica che avrebbe potuto depositare senza indugio. Quel memoriale non è perciò

stato notificato alla convenuta. Nelle condizioni descritte giova passare, di

conseguenza, alla trattazione degli appelli.

I. Sull'appello di AO 1

5.

L'istante contesta

anzitutto il fabbisogno effettivo della moglie, che chiede di ridurre dai fr.

7578.– mensili accertati dal Pretore a fr. 3420.25 mensili. Le sue censure potrebbero rendere senza oggetto, in

tutto o in parte, le doglianze sollevate nell'appello di AP 1. Conviene perciò

esaminare previamente il rimedio giuridico del marito.

6.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha determinato il

contributo di mantenimento in favore di AP 1 applicando il metodo del cosiddetto

“dispen­­dio effettivo” (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 5b e 6a), non

contestato dalle parti. Ha accerta­to così il reddito del marito in “oltre fr.

25.

000.–” mensili a fronte di un fabbisogno effettivo di fr.

12.

400.– mensili. Quanto alla moglie, egli ha ritenu­to non

potersi imputarle alcun reddito, sia perché durante la vita in comune essa non

ha mai conseguito guadagni superiori alle spese sostenute, sia perché al

momento della separazione essa aveva già 49 anni. Riguardo al fabbisogno

effettivo di lei, il Preto­re l'ha calcolato in fr. 7578.– mensili (vitto,

economia domestica, vestiario e accessori fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 2500.–, premio della

cassa malati fr. 457.90, franchigia della cassa mala­ti fr. 223.86,

assicurazione RC e del­l'economia domestica fr. 52.–, igienista e dentista

fr. 200.–, farmacia e profumeria fr. 150.–, parrucchiere

fr. 130.–, estetista fr. 100.–, se-dute dallo psicologo

fr. 89.–, ristorante e concerti fr. 200.–, abbonamento internet,

televisione e telefonia mobile fr. 200.–, abbonamento al “__________” versione digitale fr. 20.–,

files musicali scaricati mediante “__________”

fr. 10.–, abbonamento “__________”

fr. 10.–, assicurazione dell'automobile fr. 113.70, imposta di

circolazione fr. 26.90, pneumatici fr. 75.–, carburante e

manutenzione dell'automobile fr. 400.–, quota TCS fr. 20.–, sedute “pilates”

fr. 130.–, vacanze fr. 250.–, spese per l'animale domestico

fr. 120.–, imposte fr. 900.–). Il Pretore ne ha desunto che, dopo avere

finanziato il proprio fabbisogno effettivo e quello effettivo della moglie, AO

1.

conserva ancora un margine di alme­no fr. 5000.– mensili con cui può

sopperire al mantenimento dei figli maggiorenni agli studi. Onde, in

definitiva, un contributo alimentare per la moglie di fr. 7578.– mensili,

pari al fabbisogno effettivo di lei, a decorrere dal 1° settembre 2018

(separazione di fatto).

7.

Davanti

al Pretore la convenuta aveva esposto nel proprio fabbisogno effettivo fr.

900.– mensili per il vitto, fr. 450.– mensili per l'economia domestica e fr.

800.– mensili per “vestiario e accessori” (memoriale conclusivo, pag. 12). Il primo

giudice ha rilevato che in proposito “nulla è stato prodotto in appoggio per il

periodo precedente alla separazione; ne discende che tali spese vanno

conteggiate nel­l'importo di fr. 1200.– relativo al minimo esistenziale, come

riconosciuto al marito” (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante

oppone, in sintesi, che il minimo esistenziale del diritto esecutivo non ha

alcuna attinenza con il metodo per il calcolo dei contributi alimentari fondato

sul dispendio effettivo. Egli non contesta di avere riconosciuto alla moglie,

davanti al Pretore, un fabbisogno di fr. 1200.– mensili, ma sottolinea di avere

ammesso tale cifra come onnicomprensiva, con l'aggiunta del solo costo

dell'alloggio, del premio della cassa malati, delle spese d'automobile, del

dentista, delle vacanze, delle telecomunicazio­ni e dell'onere fiscale

(memoriale, punti 1 e 2.2 lett. i).

a) Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare che nel caso in cui i costi supplementari

dovuti dopo la separazione dei coniugi a due economie domestiche siano coperti

senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di

mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione.

Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il meto­do fondato

sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode du

calcul concret; einstufig konkrete Methode). Incombe

al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali

siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla

separazione. Determinanti a tal fine non sono i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto

esecutivo (art. 93 cpv. 1 LEF), bensì le spese che il richiedente

affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore alla

separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza nel bilancio

familiare, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un

livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunio­ne domestica.

Il metodo fondato sul­l'ammontare del dispendio effettivo non va confuso

quindi, né tanto meno combina­to, con quello consistente nel dedurre dal

reddito complessi­vo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2018.131 del 18 febbraio 2020 consid. 7c; analogamente: sentenza

del Tribunale federale 5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3, in: FamPra.ch 2019 pag. 218;

v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo di AP 1, in luogo e vece delle spese di fr. 900.–

mensili per il vitto, di fr. 450.– mensili per l'economia domestica e di fr.

800.– mensili per “vestiario e accessori” esposte dalla convenuta, l'intero

mini­mo esistenziale del diritto esecutivo per perso­na sola. Così facendo,

tuttavia, egli ha mescolato i criteri per il calcolo del contributo

alimentare secondo il meto­do del dispendio effettivo con quelli per il calcolo

del contributo alimentare consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei

coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'ecceden­za a metà (méthode

du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zwei­stufige

Methode). Ciò non è ammissibile. È vero che, pur applicandosi il metodo di

calcolo fondato sul fabbisogno effettivo, si può ricorrere al minimo

esistenziale dell'art. 93 cpv. 1 LEF in via sussidiaria qualora un coniuge non

renda – o non riesca a rendere – sufficientemente verosimili poste di spesa da

lui fatte valere e alle quali ha dovuto far fronte (come rileva il Pretore con

riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_776/2015 del

4.

febbraio 2016 consid. 6.3). Ma se le carenze allegatorie riguardano

unicamente singole voci non si giustifica di far capo all'intero minimo di fr.

1200.– mensili per persona sola (FF

68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292).

c) Nella

fattispecie AP 1 non ha prodotto alcunché a sostegno delle sue spese in materia di vitto, economia dome-stica

e abbigliamento “per il periodo precedente alla separazio­ne”. Essa invoca

genericamente il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione

domestica, (osservazioni all'appello, pag. 4), ma sull'ammontare di quelle

spese non ha recato elementi concreti. D'altro lato è manifesto che a simili

esborsi essa ha dovuto in qualche modo sovvenire. Nelle condizioni descritte si

legittima perciò di riconoscerle alme­no, entro tali limiti, il minimo

garantito dall'art. 93 cpv. 1 LEF. La Came­ra di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello aveva avuto modo di constatare, nel 2007, che nel

minimo di base del diritto esecutivo “le spese di alimentazione” erano prese in considerazione “a concorrenza del 42%”

(RtiD I-2008 pag. 1084 n. 64c). Dopo l'aggiornamento dei

minimi esistenziali, nel 2009, la dottrina ha poi precisato che le spese per il

vitto rappresentano circa il 35% del minimo di base, quelle per l'abbigliamento

e le calzature circa il 14%, quelle per

l'economia domestica (energia, casalinghi,

tessili, stoviglie) il 14%, quel­le per il tempo libero e le comunicazioni

(telefono, radio, televisione, internet) il 31% e quelle per la cura e l'igie­ne

del corpo il 6% (Ochsner, Le

minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II 128). Vitto, economia

domestica, vestiario e accessori costituiscono perciò, complessivamente, il 63%

del minimo di base del diritto esecutivo. Trattandosi di una persona sola, esse

sono pari a fr. 756.– mensili. È quanto va riconosciuto in concreto per tali

voci nel fabbisogno effettivo di AP 1.

8.

Nel

fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore ha inserito una pigione di fr. 2500.–

mensili (spesse accessorie comprese), consistenti nel canone di locazione che

la convenuta paga per un appartamento di quattro locali (140 m²) a __________

(sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante assume che il Pretore non

avrebbe dovuto riconoscere più di fr. 1000.– mensili, poiché G__________ e

P__________ abitano con lei e la differenza va a carico dei figli (appello, pun­ti 2.1

e 2.2 lett. a). Il Pretore ha ritenuto l'argomentazione tardiva siccome avanzata

solo nel memoriale conclusivo (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). In

realtà la questione non è determinan­te. Che la convenuta abbia diritto di conservare

il livello di vita sostenuto durante la comunione domesti­ca, infatti, è già

stato ricorda­to (consid. 6a). Che durante la vita in comune essa abitas­se in

una villa di quattro piani (216 m²) con veranda, giardino e piscina in una zona

pregiata di __________ (deposizione di F__________ A__________: verbale del 29

luglio 2019, pag. 3) è assodato. Pretendere ora che essa debba accomodarsi di

un appartamento da fr. 1000.– mensili (spese accessorie incluse) non è serio,

tanto meno ove si consideri che nel suo fabbisogno effettivo l'appellante si è

visto riconoscere un costo dell'alloggio complessivo di oltre fr. 3000.–

mensili (sentenza impugnata, consid. 12

con rinvio all'istanza, pag. 9).

L'appellante adduce che i figli indennizzano la

madre con fr. 250.– mensili ciascuno per l'incomodo che arrecano quando

rientrano dalla città degli studi (G__________ da __________, P__________ dal 2019 dall'Inghilterra) e soggiornano a __________. Il che sarà

anche ve­ro, ma non è un motivo per ridurre il costo dell'abitazione nel

fabbisogno effettivo di AP 1. In un alloggio consono al tenore di vita

precedente la separazione l'interessata è libera in effetti di alloggiare i

figli senza dover essere penalizzata. Né si comprende perché l'indennizzo che i

figli versano a titolo di rimborso spese dovrebbe dedursi dalla pigione della

madre. Quanto al canone di locazione di fr. 2500.– mensili pagato per

l'appartamento a __________, nelle circostanze del caso esso non può

definirsi eccessivo. Al riguardo l'appello si rivela perciò privo di consistenza.

9.

Il

Pretore ha inserito nel fabbisogno effettivo della convenuta

un premio della cassa malati per il 2020

di fr. 457.90 mensili: fr. 305.95 per la copertura secondo la LAMal e fr.

151.95

per la copertura complementare secondo la LCA (sentenza impugnata,

consid. 10.3.1). L'appellante riconosce unicamente un premio di fr. 395.30

mensili: fr. 275.60 per la copertura secondo la LAMal e fr. 119.70

per la copertura complementare secondo la LCA (memoriale, punto 2.2 lett. b). In

parte a ragione. Dagli atti risul­ta che nel 2018 AP 1 pagava per la cassa

malati un premio di complessivi fr. 395.30 mensili (doc. 3, II), come fa

valere l'appellante (e come ha fatto valere l'interessata medesima nel corso

della prima udienza davanti al Pretore: osservazioni acclu­se al verbale del

29.

maggio 2018, pag. 10). Dal­la “panoramica dei premi” per il 2020,

comunicata alla moglie nell'ottobre del 2019 e da lei prodotta senza indugio

l'8 novembre successivo (doc. 32), si evince invece un premio di fr.

457.90

mensili complessivi. L'appellante assevera che la moglie ha esteso la

copertura assicurativa. In realtà essa ha soltanto cambiato cassa malati,

conservando la copertura complementare (‹www.__________›). Dal 1° gennaio

2020.

si giustifica pertanto di inserire nel fabbisogno effettivo di lei il

premio di fr. 457.90 mensili accertato dal Pretore, mentre in precedenza, dal

1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019, fa stato il vecchio premio di fr. 395.30

mensili.

10.

Quanto

alle spese sanitarie non coperte dalla cassa malati, il Pretore ha riconosciuto

nel fabbisogno effettivo della convenuta una posta di fr. 223.86 mensili

per “franchigia, aliquota e costi non assicurati” (sentenza impugnata, consid.

10.3.1). L'appel-lante definisce la spesa non verosimile ed estranea al minimo

esistenziale del diritto esecutivo (memoriale, punto 2.2 lett. c). Il richia­mo

al minimo esistenziale del diritto esecutivo non è pertinen­te, trattandosi

nella fattispecie di appurare una spesa documentata (sopra, consid. 7a e 7b). E

il Pretore si è fondato al riguardo sul doc. 33 del gennaio 2020 (“panoramica

dei premi e dei costi per l'anno fiscale 2019”), dal quale si desume che nel

2019.

la convenuta ha partecipato ai costi sanitari conteggiati secondo la LAMal

esaurendo la franchigia di fr. 2500.–, versando un'“aliquota” di fr. 40.10

e assumendo costi non assicurati per fr. 146.25, onde una media appunto di

fr. 223.86 mensili. L'appellante obietta che la moglie “non ha dimostrato quali

spese mediche esorbitanti la soglia della franchigia ella avrebbe dovuto

sostenere in costanza di matrimonio”, ma così argomentando egli dimentica che in

una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudizio è meramente sommario,

di semplice apparenza (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid.

2b/bb). Non è un giudizio di merito emanato con pieno potere cognitivo. E ai

fini di quanto la convenuta intende rendere verosimile (non – come crede l'appellante

– “dimostrare”) il documento in questio­ne può ritenersi sufficiente.

11.

Per

i costi del dentista e dell'igienista il Pretore ha incluso nel fabbisogno

effettivo di AP 1 una spesa di fr. 200.– mensili siccome non contestata

dall'istante (sentenza impugna­ta, consid. 10.3.1). Quest'ultimo oppone

nell'appello di avere contestato l'esborso, “mai comprovato (…) se non tramite

un'unica fattura” di fr. 233.30, che giustifica un costo medio di

fr. 16.65 mensili (memoriale, punto 2.2 lett. d). Ora, AP 1 ha fatto

valere la spesa di fr. 200.– mensili sin dalla pri­ma udienza davanti al

Pretore, nelle osservazioni accluse al verbale del 29 maggio 2018 (pag. 10 in

basso), producendo come giustificativo una nota d'onorario di fr. 233.30

del dott. N__________ F__________ di __________ (doc. 3, III). Nella replica scritta

dell'11 giugno 2018 AO 1 ha contestato tutta una serie di voci elencate dalla

moglie nel fabbisogno effettivo, ma non la spesa del dentista e dell'igienista

(pag. 6, punto 3.3.5). Egli ha mosso invero la contestazione in una lettera del

21.

dicembre 2018 inviata al Pretore nelle more istruttorie, ma troppo tardi. I

fatti che devono passare al vaglio dell'istruttoria vanno definiti prima che

cominci l'assunzione delle prove, la quale deve vertere solo sui “fatti

controversi, se giuridicamente rilevanti” (art. 150 cpv. 1 CPC), tranne ove

sussistano “notevoli dubbi circa un fatto non controverso” (art. 153 cpv. 2

CPC), ipotesi estranea al caso in esame. Nulla muta al proposito l'applicazione

del principio inquisitorio “attenuato” che governa le procedure del diritto

matrimoniale (art. 272 CPC). Al riguardo l'appello cade di conseguenza nel

vuoto.

12.

Afferma

l'appellante che la spesa di fr. 200.– mensili inclusa dal Pretore nel

fabbisogno effettivo di AP 1 per “abbonamento internet, TV e telefonia mobile”

deve considerarsi compresa nel fabbisogno di fr. 1200.– onnicomprensivo da lui

riconosciuto (memoriale, punto 2.2 lett. e). Il Pretore ha ritenuto la spesa

non contestata (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante pretende di

averla contestata, ma in realtà vale una volta ancora quanto si è spiegato al

considerando che precede. Nelle osservazioni accluse al verbale del 29 maggio 2018

relativo alla prima udien­za davanti al Pretore la convenuta ha esposto una

spesa di fr. 200.–

mensili per “tel. casa + internet + TV + mobile” (pag. 10 in basso). Nella

replica l'istante ha puntualmen­te contestato – come detto – tutta una serie di

voci elencate dalla moglie nel fabbisogno effettivo, ma non la spesa per “tel.

casa + internet + TV + mobile” (pag. 6, punto 3.3.5), cui non accenna del resto

nemmeno la citata lettera del 21 dicembre 2018. Per tacere del fatto che il 28

gennaio 2019 AP 1 ha versato agli atti le fatture della __________ e della __________

a suo carico del dicembre 2018 e del gennaio 2019, dalle quali risulta una

spesa mensile media di fr. 120.– mensili per telefonia mobile e una di fr.

164.– mensili per internet e televisione (doc. 27, fogli 5 e 6, doc. 28, fogli

3.

e 4, e doc. 29, fogli 6 e 7). A un giudizio di verosimiglianza ciò può

ritenersi sufficiente.

13.

Nel fabbisogno

effettivo della convenuta il Pretore ha riconosciu­to una spesa di fr. 75.–

mensili per “pneumatici”, rilevando che “il marito non ha contestato l'utilizzo in sé del veicolo a cura della

moglie, l'esistenza e l'ammontare di tali spese, che non necessitano quindi di

documenti giustificativi (…), ma unicamente il fatto che la convenuta necessita

di un'autovettura per l'esercizio di un'attività lavorativa; sennonché

allorquando si applica il meto­do del dispendio effettivo non vige tale

presupposto, dovendosi garantire lo stesso tenore di vita risalente a prima

della separazione” (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante eccepisce

che il costo di un treno di pneumatici invernali (fr. 890.–) va suddiviso su

almeno tre anni di esercizio (memoriale, punto 2.2 lett. f). Sta di fatto che

nella citata repli­ca del­l'11 giugno 2018 egli

ha contestato solo genericamente “i costi dell'autovettura” (pag. 6 in

fondo) e che nella nota lettera 21 dicembre 2018 ha esplicitamente riconosciuto

alla convenuta fr. 75.– mensili per

pneumatici (2° foglio a metà). Sul mantenimento del tenore di vita sostenuto

durante la comunione domestica, poi, egli nemmeno allude. In proposito

l'appello sfiora finanche il pretesto.

14.

Il

Pretore ha inserito nel fabbisogno effettivo di AP 1 una spesa di fr. 400.–

mensili per il carburante e la manutenzione dell'automobile, adducendo la

stessa motivazione recata per il costo dei pneumatici (sentenza impugnata,

consid. 10.3.1). L'appellante definisce l'importo “un autentico sproposito”,

poiché fr. 400.– mensili di carburante basterebbero a suo dire per alme­no

60.

000 km l'anno. Dato l'uso del veicolo che fa la moglie, a

suo avviso sono sufficienti perciò fr. 50.– mensili (memoriale, punto 2.2 lett.

g). Così argomentando, egli trascura tuttavia che la spesa media di fr. 400.–

mensili comprende anche la manutenzione del mezzo. Questa Camera ha già avuto

modo di rilevare che, a un giudizio sommario, un'indennità di fr. –.70/km copre

mediamente i costi di un'automobile da turismo, dall'imposta di circolazione al

premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione (RtiD II-2017 pag. 781

a metà). Includendo anche il costo dei pneumatici (fr. 75.– mensili), in

concreto il Pretore si è quindi dipartito da una percorrenza media attorno ai 650

km mensili (poco meno di 8000 km l'an­no). Perché ciò dovrebbe costituire “un

autentico sproposito” non è dato a divedere.

15.

Sostiene

l'appellante che la spesa di fr. 150.– mensili inclusa dal Pretore nel

fabbisogno effettivo della moglie per farmacia e profumeria non si giustifica

(memoriale, punto 2.2. lett. h). Il primo giudice ha motivato la decisione con

l'argomento che AO 1 non aveva contesta­to quella spesa, salvo pretendere che un

identico esborso fosse inserito anche nel suo fabbisogno effettivo, senza però renderlo

verosimile (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante asserisce, in

sintesi, di avere chiaramente contestato la cifra, che a suo parere non è stata

resa verosimile e va dunque compresa nel fabbisogno di fr. 1200.–

onnicomprensivo da lui riconosciuto (memoria­le, punto 2.2. lett. h). Si è

già spiegato tuttavia che il fabbisogno “onnicomprensivo” non è un criterio cui

riferirsi ai fini del fabbisogno effettivo. Comunque sia, è vero che l'istante

ha contestato i costi di farmacia e profumeria fatti valere dalla convenu­ta (fr.

150.– mensili: replica, pag. 7 in alto). Con la duplica, nondimeno, AP 1 ha addotto

giustificativi a sostegno della pretesa: un “bollettino” a suo nome della Farmacia __________, __________,

dal quale risulta una spesa complessiva di fr. 1624.05 dal 1° gennaio 2017

al­l'11 giugno 2018, per una media di fr. 89.– mensili (doc. 7A), una distinta

della farmacia __________ al __________, __________, dalla quale si

evince una spesa complessiva di fr. 1624.05 dal 26 gennaio 2016 al 15 giugno

2018.

di fr. 2484.05, per una media di fr. 88.–

mensili (doc. 7B), e acquisiti online presso

la profumeria “__________” al __________ per fr. 327.80 tra il 21 aprile e il

24.

novembre 2017 (doc. 8). Tutto considerato, la spesa media di fr. 150.–

mensili stimata a un sommario esame dal Pretore resiste dunque alla critica.

16.

L'appellante

chiede di ridurre da fr. 250.– a fr. 166.– mensili (fr. 2000.– annui) la

spesa media compresa dal Pretore nel fabbisogno effettivo della convenuta per

le vacanze, spesa da considerare inclusa a mente sua nel fabbisogno

“onnicomprensivo” di fr. 1200.– da lui riconosciuto (memoriale, punto 2.2 lett.

j). Il primo giudice ha fondato la stima sulle testimonianze di M__________ C__________,

F__________ A__________ e G__________ __________, figlio dell'istante (sentenza

impugnata, consid. 10.3.1). Sull'estraneità del fabbisogno “onnicomprensivo”

invocato dall'istante non soccorre ripeter­si. Quanto alla stima del Pretore, si

conviene che dopo il 2014 la famiglia non ha più trascorso le vacanze unita.

Risulta in ogni modo che dal 2014 in poi AP 1 è andata in vacanza con la figlia

(deposizione di G__________ __________: verbale del 17 dicembre 2019, pag. 2).

Nel 2018, in particolare, essa ha villeggiato con la figlia a __________, alle __________

e a __________, spendendo circa fr. 8500.– (doc. 3, X). M__________ C__________,

titolare dell'agenzia di viaggi __________ di __________, ha confermato inoltre

che tra il 2014 e il 2019 la convenuta è andata quasi sempre in vacanza con la

figlia P__________ (per esempio a __________, nell'estate del 2014 o del 2015)

e che tali viaggi costavano tra fr. 2000.– e fr. 3000.–, soggiungendo che

la sua cliente ha trascorso anche vacanze in altre mete (verbale di udienza del

17.

giugno 2019, pag. 1 e 2). La spesa media annua di fr. 3000.– per vacanze stimata

dal Pretore riesce pertanto verosimile.

17.

Nel

fabbisogno effettivo della convenuta il Pretore ha inserito una spesa di fr.

100.– mensili per l'estetista fondandosi sulla deposizione di I__________ G__________,

titolare di uno studio di visagista a __________ (sentenza impugnata, consid.

10.3.1). Nell'appello l'appellante chiede di stralciare tale costo, già compreso

nel fabbisogno “onnicomprensivo” di fr. 1200.– da lui riconosciuto (memoriale,

punto 2.2 lett. k). Siffatto importo, come si

è illustrato, è fuori argomento. Al riguardo non giova dunque ripetersi.

18.

Per

le spese di parrucchiera il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo di

AP 1 un esborso di fr. 130.– mensili (sentenza impugnata, consid. 10.3.1) in

base alla testimonianza di L__________ G__________, acconciatrice a __________

(Como). L'appellante oppone che quest'ultima ha servito

la moglie solo fino alla separazione di fatto, poi non più. L'argomentazione è ininfluente,

il tenore di vita cui può aspirare la convenuta essen­do appunto quello sostenuto

durante la comunione domestica (sopra, consid. 7a). Sull'inconcludenza

della tesi, poi, secondo cui tale spesa andrebbe conteggiata nel fabbisogno

“onnicomprensivo” di fr. 1200.– mensili non è il caso di tornare.

19.

L'appellante

contesta anche l'esborso di fr. 89.– mensili che il Pretore ha riconosciuto nel

fabbisogno effettivo della convenuta per lo psicologo (sentenza impugnata,

consid. 10.3.1), rimproverando alla

moglie di non avere “dimostrato di aver continuato a sostenere personalmente le

spese esposte nella sua distinta” (memoriale, punto 2.2 lett. m). Lo psicologo P__________

K__________ ha dichiarato tuttavia di avere seguito AP 1 dal novembre del 2005

al 31 marzo 2009 su richiesta del medico curante, di avere continuato a

seguirla dal 12 gennaio 2015 in poi con una frequenza tra le sei e le otto

volte l'anno, al costo di fr. 152.– per

seduta, e che la terapia non è ancora terminata (verbale del 30 settembre

2019, pag. 1 e 2 con rinvio al doc. 3, XI). La spesa di fr. 89.– mensili (sette

sedute l'anno), che l'appellante non pretende essere assunto dalla cassa malati,

risulta pertanto verosimile.

20.

Il

Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo di AP 1 una spesa di fr. 130.–

mensili per sedute di “pilates”, non contesta­te dall'istante e attestate dal doc.

3, XII (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante

assevera di avere contestato l'esbor­so, soggiungendo che la moglie non

ha “dimostrato” di sostenere la spesa anche dopo la separazione, sicché

l'importo va considerato incluso nel fabbisogno “onnicomprensivo” di fr. 1200.–

mensili (appello, punto 2.2 lett. n). La contestazione è tardi­va. La convenuta ha fatto

valere la spesa (di fr. 135.– mensili) sin dalla prima udienza davanti al

Pretore (osservazioni accluse al verbale del 29 maggio 2018, pag. 11) e

l'istante ha esplicitamente riconosciuto l'esborso ancora con lettera al Preto­re

del 21 dicembre 2018. Solo nel memoriale conclusivo egli ha mosso

contestazioni, ma a quel momento egli non poteva più tornare sulla sua

posizione. Per di più, la spesa è resa verosimile dalla distin­ta delle sedute

frequentate dalla moglie nello “__________” di __________ fra il 2013 e il 2018

(doc. 3, XII), prodotta già con le citate osservazioni del 29 maggio 2018. E

che il costo di tali sedu­te sia assunto dalla cassa malati non è preteso

dall'appellante. In proposito non giova pertanto attardarsi.

21.

Nel

fabbisogno effettivo della convenuta il Pretore ha incluso un costo di fr. 20.–

mensili per l'abbonamento al __________, versione digitale, sulla scorta del

doc. 25 (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). Secondo l'appellante tale spesa

non può essere riconosciuta poiché non rientra nel dispendio abituale della mo-

glie

prima della separazione, l'abbonamento al quotidiano essen-

­do

stato disdetto nel 2015 (appello, punto 2.2

lett. o). Se non che, nella ripetuta lettera al Pretore del 21 dicembre 2018 AO

1.

aveva ammes­so finanche la spesa per l'abbonamento al __________ “versione cartacea”

(fr. 29.15 mensili), rilevando soltanto che “L'informatore

non è necessario, per rapporto al __________, più che sufficiente” (pag. 3 in

fondo). Su questo punto l'appello non merita quindi altra disamina.

22.

L'istante

contesta nell'appello la spesa di fr. 10.– mensili che il Pretore, fondandosi sulla testimonianza di G__________ __________,

ha inserito nel fabbisogno effettivo della convenuta per “__________” (circa 500 canzoni scaricate in dieci anni a fr. 2.–

per canzone: senten­za impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante contesta la

verosimiglianza dell'esborso (memoriale, punto 2.2 lett. p), ma non spen­de una parola sulla testimonianza del

figlio G__________ evocata dal Pretore. Al

riguardo l'impugnazione si rivela finan­che

irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1

CPC).

23.

Relativamente

alla spesa per l'animale domestico, il primo giu-di­ce ha riconosciuto nel

fabbisogno effettivo della convenuta fr. 120.– mensili, esborso che

secondo il Pretore non era contestato dal marito (sentenza impugnata, consid.

10.3.1). Questi obietta che la convenuta non ha più rivendicato la spesa nel

memoriale conclusivo e che la famiglia non ha mai posseduto animali domesti­ci,

il contratto dell'appartamento locato dalla moglie non consentendo nemmeno di

tenere animali (appel­lo, n. 2.2 lett. q).

La prima obiezione è infondata, AP 1 avendo mantenuto la pretesa anche nel

memoriale conclusivo (pag. 14), pretesa che essa aveva fatto valere sin dalla

prima udienza davanti al Pretore (osservazioni accluse

al verbale del 29 maggio 2018, pag. 11) e che nella replica l'istante non ha

contestato. Posto ciò, è vero che il contratto di locazione dell'appartamento

locato dalla moglie non permette di tenere animali (doc. 17, clausola n. 18.1),

né la convenuta ha reso verosimile di avere ottenuto una deroga dal locatore. In

circostanze del gene­re la possibilità di accudire a un animale in casa è

venuta meno. Non potendosi ammettere nel fabbisogno effettivo una spesa

meramente teorica, su questo pun­to l'appello del marito va dunque accolto.

24.

Riguardo alle spese per ristorante e concerti, il

Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della convenuta una spesa di

fr. 200.– mensili sulla base della deposizione del marito, secon­do cui “in

famiglia capitava di recarsi settimanalmente al ristorante”, e sulla base della

testimonianza di G__________, il quale ha confermato che la madre andava a

sentire sei o sette concerti l'anno (sentenza impugnata, consid. 10.3.1).

L'appellante critica la spesa siccome non

“comprovata” (memoriale, punto 2.2

lett. r). Non rinnega tuttavia quanto egli

medesimo ha dichiarato, ovvero che la famiglia si recava settimanalmente al

ristorante (verbale del 12 novembre 2019, pag. 5 a metà) né quanto ha

testimoniato il figlio in merito ai concerti cui soleva assistere AP 1 (verbale del 17 dicembre 2019,

pag. 2). La spesa media di fr. 200.–

mensili per ristoranti e concerti potrà quindi non essere “comprovata”. A un

esame di verosimiglianza, limitatamente alla sola moglie e vista la situazione

agiata in cui versava la famiglia, essa appare nondimeno verosimile.

25.

Per

l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile il

primo giudice ha inserito nel fabbisogno effettivo della convenuta fr. 52.–

mensili, premio non discusso dal marito (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante

contesta l'esistenza di una polizza a nome della moglie (memoriale, punto 2.2 lett. s). Dimentica però che nella nota lettera

del 21 dicembre 2018 al Pretore egli ha esplicitamente riconosciuto nel

fabbisogno effettivo della moglie un premio di fr. 52.50 mensili per “assicurazione ED e RC” (2° foglio). Nel memoriale

conclusivo del 3 febbraio 2020 egli non poteva dunque tornare su tale

ammissio­ne (pag. 13), né può rimetterla in causa adesso.

26.

Il

carico fiscale della convenuta è stato valutato dal Pretore in fr. 900.–

mensili (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante chiede di ridurre

tale onere a fr. 350.– mensili, ritenendo l'aggravio sovrastimato (memoriale, punti 2.2 lett. t e 2.3). Nelle sue osservazioni

all'appello AP 1 “conviene con controparte che

la posta va dimensionata all'effettivo contributo alimentare attribuito alla

moglie” (pag. 9). Prima di statuire al proposito è bene pertanto esaminare

l'appello di AP 1, l'ammontare delle imposte a carico di quest'ultima

dipendendo anche dall'esito del ricorso da lei presentato.

27.

Oltre

al fabbisogno effettivo della moglie, AO 1 contesta la capacità lucrativa di

quest'ultima, cui egli imputa un reddito ipotetico di almeno fr. 4000.– netti mensili per un'attività a tempo pieno

come massaggiatrice dipendente o indipendente (“o

anche in altri campi vari”). Anche perché

– egli sottolinea – AP 1 ha una formazione di massaggiatrice professionale ed è

disponibile a lavorare in tale settore (appello, pag. 18 a 21). Il Pretore ha ricordato

invece che “qualora il reddito effettivo [di un

coniu­ge] basti per finanziare i fabbisogni, un reddito ipotetico non

entra in linea di conto”, l'istante ammettendo

“di godere di una

situazione finanziaria particolarmente

agiata, di riuscire a rispar-miare fr. 25 000.–

l'anno e di dedicare il salario ‘in modo importante ad altri scopi piuttosto

che al mantenimento della famiglia’ (…)” (sentenza impugnata, consid. 11). Subordinatamente

– ha rilevato il Pretore – “l'attività di massaggi è stata sì esercitata [dalla

convenuta], ma per un periodo limitato e (…) con spese maggiori delle entrate

(come riconosciuto dal convenuto stesso)” (sentenza impugnata, loc. cit.). Alla

moglie il primo giudice non ha quindi ascritto alcuna capacità lucrativa.

a) La

prima motivazione del Pretore si ispira a quanto la Camera ha già avuto modo di

illustrare per quanto attiene al problema di sapere se si possa pretendere già

durante una procedura a tute­la dell'unione coniugale che un coniuge

professionalmente inatti­vo (in tutto o in

parte) riprenda o estenda l'esercizio di una professione. La Camera ha ricordato

in proposito che ciò è possibile a tre condizioni cumulative: quando non

sia possibile attingere all'eccedenza nel bilancio familia­re o – almeno

provvisoriamente – a sostanza accumulata

durante

la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza)

non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le

restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando l'inizio o l'estensione di

un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la

situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e

così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012

pag. 794 consid. 2 con richia­mo;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020

consid. 5a e 5b).

La

conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde

importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della

comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica

del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale –

assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela

dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel

pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado

d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del

possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una

ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi

alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri

dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il

divorzio. E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escluder­si,

salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita

separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795

consid. 3 con richiamo; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.131 del 18

febbraio 2020 consid. 6c e 6d).

b) La

seconda motivazione addotta dal Pretore verte invece sulla capacità lucrativa

di un coniuge tenuto a riprendere o a estendere, già durante una procedura a tute­la dell'unione coniugale, l'esercizio di una professione. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio

che dopo i 45 anni d'età non potesse più imputarsi a una moglie divorziata una

capacità lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo

l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato, il

Tribunale federale rilevando come per determinati posti di lavoro l'offerta del

mercato fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c).

Successivamente la giurisprudenza ha specificato, ad ogni modo, che qualora un

coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di

lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste la presunzione –

refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa più reinserirsi in un comparto

professionale (DTF 115 II 6 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale

5A_76/2009 del 4 maggio 2009 consid. 6.2.3; più recentemente: sentenza del

Tribunale federale 5A_97/2917 del 23 agosto 2017 consid. 7.1.2.1

con rimandi).

c) Nel

caso in esame la sentenza impugnata poggia,

come si è appena visto, su una doppia motivazione: in primo luogo il Pretore ha

ritenuto che nella fattispecie non siano dati i requisiti per obbligare la

convenuta a esercitare l'attività di massaggiatrice o un lavoro di altro

genere. In secondo luogo egli ha considerato che, quand'anche AP 1 fosse tenuta

ad attivarsi professionalmente, la sua capacità lucrativa è pressoché nulla.

Ora, quando una decisione è sorretta da più motivazioni indipendenti

(alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire

l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto

pena di inammissibilità del ricor­so, e un'impugnazione può essere accolta

unicamente se le critiche volte contro ogni motivazio­ne risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; più

recentemente: sentenza 4A_25/2020 del 29 giugno 2020 consid. 3.2; v. anche

I CCA, sentenza inc. 11.2019.4 del 12 agosto 2020 consid. 6b).

Nell'appello

l'istante si diffonde sulle ragioni per cui la moglie potrebbe riprendere

l'attività di massaggiatrice esercitata fra il

2016.

e il maggio del 2018 durante la vita in comune, guadagnando almeno

fr. 4000.– netti mensili. Contesta dunque la seconda motivazione addotta dal

Pretore (sopra, consid. b). Egli sorvola invece sulla prima motivazione. Non

spiega in effetti per quali motivi si possa

pretendere che già durante la procedura a tute­la dell'unione coniugale AP 1 sarebbe

tenuta a riprendere o a estendere la

professione di massaggiatrice né accenna alle tre condizioni cumulative enunciate

a tal fine dalla giurisprudenza (sopra, consid. a). Del resto non risulta

nemmeno che al momento in cui ha statuito il Pretore i coniugi vivessero

separati da almeno due anni. Ne deriva che, diretto contro una sola motivazione

(su due) della sentenza impugnata, al riguardo l'appello risulta irricevibile.

28.

Infine

l'appellante chiede che la moglie sia condannata a restituirgli “quanto

percepito a far tempo dal 1° agosto 2018 in esubero a quanto deciso con il

presente giudizio” e ch'egli sia autorizzato “a compensare il credito per

alimenti di futura scadenza in favore della moglie con il suo credito in

restituzione di quanto corrisposto alla medesima dal 1° agosto 2018 in esubero

a quanto deciso con il presente giudizio” (memoriale, pag. 21 seg.). L'istante

rimprovera al primo giudice di avere ignorato

tale richiesta e lamenta di aver dovuto versare alla moglie, per il mese

di agosto 2018, il contributo

alimentare di fr. 5000.– mensili decretato cautelarmente il 25 luglio 2018

“nelle more istruttorie” (sopra, lett. D), ma non più confermato nella

decisione impugnata.

a) Con

decreto cautelare emesso il 25 luglio 2018 “nelle more istruttorie” il Pretore aveva condannato AO

1.

a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili dal

1° agosto 2018, importo che sarebbe aumentato a fr. 8500.– mensili dal momento in cui la moglie si sarebbe

“costituita dimora separata” (ciò che è avvenuto il 1° settembre successivo). Nella

sentenza finale invece il Pretore ha fatto decorrere il contributo alimentare

di fr. 7578.– mensili soltanto dal 1° settembre 2018. E la sentenza finale ha

fatto decadere l'assetto cautelare (art. 268 cpv. 2 prima frase CPC).

b) L'appellante

insta anzitutto perché AP 1 gli restituisca il contributo alimentare

dell'agosto 2018 (fr. 5000.–), non confermato dal Pretore con la sentenza

finale. La doman­da è irricevibi­le. Come questa Camera ha già avuto occasio­ne

di spiegare al patrocinatore dell'appellan­te, qualora un coniu­ge

pretenda di ottenere dall'altro coniuge la restituzione di contributi pagati in

eccesso, la richiesta va sottoposta al giudi­ce ordinario o al giudice del

divorzio, non al giudice della protezione del­l'unio­ne coniugale (sentenza

inc. 11.2019.66 del 7 ottobre 2019

consid. 1). Invano l'appellante fa valere pertan­to una pretesa del genere

nell'ambito dell'odierno processo.

c) Per

quanto concerne la possibilità di compensare contributi alimentari erogati in

esubero, la convenuta obietta nelle osservazioni all'appello che ciò contravviene

all'art. 125 n. 2 CO. L'opinione è erronea, una simile compensazione non essendo

per nulla esclusa (Zellweger-Gutknecht

in: Berner Kommentar, edizione 2012, n. 80 e 172 ad art. 125 CO con rimandi). Anzi,

il giudice a protezione del­l'unione coniugale deve tenere conto, quando emana

la sentenza finale, dei contributi alimentari che il debitore ha già versato in

via cautelare (sentenza del Tribuna­le federale 5A_595/2018 del 15 maggio

2019.

consid. 3.3.1, in: RtiD I-2020 pag. 600). Certo, un debitore che intenda

compensare contributi alimentari pagati di troppo non è tenuto a farsi

autorizzare dal giudice. Può compensare da sé, unilateralmente, ma nulla osta a

ch'egli chieda di essere abilitato in tal senso, fosse solo

per

evitare contestazioni successive, eventualmente in sede di esecuzione

(I CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27 apri­le 2018

consid. 6a).

d) In

concreto l'appellante fa valere di avere pagato il contributo cautelare

dell'agosto 2018 (fr. 5000.–), non confermato dal

Pretore con la sentenza finale, e di avere versato in seguito fr. 8500.–

mensili fino all'emanazione della sentenza impugnata (4 marzo 2020), dopo di

che egli parrebbe avere corrisposto quanto ha deciso il Pretore nella sentenza

finale, ovvero fr. 7578.– mensili (sopra, lett. G). Circa i pagamenti da lui eseguiti

non figura agli atti alcuna documentazione. In esito al presente giudizio non è

ancora dato di sapere, inoltre, a quanto ammonta il contributo alimentare

definitivo in favore della convenuta. La questione sarà ripresa così in esito

all'esame dell'appello presentato da AP 1.

I. Sull'appello

di AP 1

29.

L'appellante censura numerose

voci del proprio fabbisogno effettivo determinato dal Pretore, che chiede di

portare da fr. 7578.– a fr. 13 066.–

mensili complessivi. Conviene esaminare le singole poste puntualmente,

nell'ordine in cui sono esposte. Ora, riguar­do ai costi di

internet, televisione e telefonia mobile il Pretore ha riconosciuto alla moglie

fr. 200.– mensili sulla base di una panoramica del “pacchetto __________” offerto

dalla __________ (doc. 3, IV). L'appellante fa

valere di avere documentato il 28 gennaio 2019 (act. VI,

plichi

doc. 27, fogli 5 e 6, doc. 28, fogli 3 e 4, e doc. 29, fogli 6 e 7), con

menzione nel memoriale conclusivo del 3 febbraio 2020

(pag. 11), che i suoi costi effettivi della telefonia mobile ammontano a fr. 120.–

mensili e quelli della telefonia fissa, di internet e della televisione a fr. 164.–

mensili, per complessivi fr. 284.– mensili (appello, punto 4.2.5). L'argomentazione

è fondata, le relative fatture della __________

Sagl figurando agli atti (sopra, consid. 12). Al proposito l'appello è

provvisto di buon diritto.

30.

Per “corsi di formazione e attività hobbistiche” l'appellante

chiede di inserire nel proprio fabbisogno effettivo una spesa di fr. 475.–

mensili (fr. 275.– per un “corso di __________”, fr. 200.– per “altre spese

scuole massag­gi”). Il Pretore ha reputato l'esborso non verosimile siccome da

ricondurre “al conseguimento di formazioni e diplomi pri­ma della separazione”,

la convenuta medesima riconoscen­do di non avere più lavorato dopo il maggio

del 2018 (sentenza impugnata, consid. 10.3.2 in fine). Nell'appello

l'interessata reitera la sua pretesa, affermando che la sua attività accessoria

era “una realtà consolidata prima della separazione” e rientra perciò nel suo

tenore di vita. Poco impor­ta, a suo avviso, che in pendenza di causa essa non

abbia più seguito corsi e non abbia più lavorato (appello, punto 4.2.7).

L'argomentazione non può essere condivisa, già per il fatto che se dopo il

maggio del 2018 l'appellante non ha più frequentato corsi di formazione –

circostanza da lei medesima ammessa – e non rende minimamente verosimile di volerne seguire

altri, non si legittima di inserire fr.

475.– mensili nel suo fabbisogno effettivo. Su questo punto l'appello si rivela

infondato.

31.

Relativamente

a spese di farmacia e profumeria, il Pretore ha incluso nel fabbisogno

effettivo della convenuta fr. 150.– mensili, non contestati dal marito

(sentenza impugnata, consid. 10.3.1).

L'appellante chiede di portare l'esborso a fr. 175.– mensili, “pari alla

media delle spese giustificate dai doc. 26 a 29”, da lei prodotti il 28 gennaio

2019.

Non spiega tuttavia perché andrebbero trascurati a tal fine i doc. 7A, 7B

e 8 su cui il Pretore si è fondato. Per di più, i doc. 26 a 29 attestano

unicamente spese sostenute fra l'ottobre del 2018 e il gennaio del 2019. Non

bastano per rendere verosimile che gli esborsi di quei quattro mesi si

ripetessero lungo tutto l'arco del­l'anno. Anche al proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla

critica.

32.

Nel

fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore non ha riconosciuto una spesa di fr.

402.90

mensili fatta valere dalla convenu­ta per la collaboratrice domestica

(fr. 344.40 di stipendio, fr. 8.50 di assicurazione, fr. 50.– di

contributi AVS), rilevando che quest'ultima ha prestato servizio

nell'abitazione coniugale solo fino al luglio del 2018 e che dopo di allora la

convenuta non ha reso verosimile di continuare ad avvalersi di una governante

(sentenza impugnata, consid. 10.3.2 in principio). L'appellante oppone di avere

diritto a una collaboratrice domestica per salvaguardare il tenore di vita

sostenuto durante la comunione domestica e di non avere più potuto far capo ad

A__________ T__________ dopo il luglio del 2018, aven­do costei rinunciato

all'incarico per ragioni di salute (appello, punto 4.2.9). La convenuta si

limita però a rivendicare un proprio diritto, senza rendere verosimile di voler

assume­re nuovamente una collaboratrice domestica, tanto meno per il suo

appartamento attuale (definito da lei stessa “modesto”). E nel fabbisogno effettivo

di un coniu­ge non possono essere inserite spe­se meramente astratte. Su questo

punto l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.

33.

Quanto alle vacanze, il Pretore ha riconosciuto nel

fabbisogno effettivo della moglie, che esponeva una spesa media di fr. 500.–

mensili, fr. 250.– mensili (sentenza

impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante ribadisce la propria richiesta, facen­do

valere che la spesa media di fr. 250.– si riferisce unicamente alle vacanze

trascorse “da sola e/o con sua figlia”. Quando sussisteva la vita di coppia

essa afferma di avere “sempre potuto beneficiare di più vacanze nel corso

dell'an­no” a __________, negli Stati Uniti, a __________, nelle Bahamas, in

Sardegna e così via (appello, punto 4.2.10). Ciò risale tuttavia al 2014, dopo

di che i coniugi non hanno più trascorso vacanze insieme, né la convenuta rende

verosimile di avere continuato a spendere fr. 6000.– annui in seguito, somma

ch'essa medesima riconduce a una stima. Poco importa che l'appellante sia

d'accordo di vedere inserita una cifra identica nel fabbisogno effettivo del

marito. Nel fabbisogno effettivo di un coniuge non possono trovare spazio

valutazio­ni empiriche. Né l'appellante indica quali elementi concreti

sorreggerebbero la sua pretesa. Una volta di più l'appello vede così la sua

sorte segnata.

34.

L'appellante

chiede che nel proprio fabbisogno effettivo sia riconosciuta una spesa media di

fr. 250.– mensili per l'acquisto di arredamento e suppellettili destinati al suo

nuovo appartamen­to (fr. 30 000.– suddivisi

su un periodo di dieci anni: appello, punto

4.2.11). Il Pretore ha respinto la pretesa con l'argomento che la convenuta “ha locato un appartamen­to parzialmente

ammobiliato e, nonostante abbia già fatto fronte a tali spese, dispo­ne ancora

di liquidità” per fr. 40 000.– (sentenza impugnata, consid.

10.3.2). La motivazione potrà anche apparire discutibile. Sta di fatto che

nemmeno la convenuta indica con un minimo di precisione quali documenti

renderebbero verosimile una spesa di fr. 30 000.–. Né

incombe a questa Camera calcolare una media di esborsi mensili cercando

giustificativi per spese di arredamento e suppellettili nei plichi doc. 24 a 29

cui l'appellante accenna.

Fa

notare l'appellante che, come il Pretore ha accertato, es­sa ha “già fatto

fronte a tali spese”. Se non che, un contributo alimentare a tutela dell'unio­ne

coniugale è destinato a coprire oneri correnti, non ad assicurare il rimborso

di spese già affrontate, a meno che per sostenere un determinato onere un

coniuge abbia acceso solidalmente con l'altro un mutuo da rimborsare a rate (trattandosi

di arredamento: I CCA, senten­za inc. 11.2003.105 del 19 febbraio 2004 consid.

8; più in generale: sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre

2009.

consid. 4.3.2 con richiami). Che poi in concreto il Pretore avesse

riconosciu­to una spesa di fr. 250.– mensili per il nuovo arredamen­to della

convenuta nel decreto cautelare emesso il 25 luglio 2018 “nelle more

istruttorie” non è di rilievo, nulla obbligando un giudice a confermare in un

giudizio finale il contenuto di un decreto cautelare intermedio. Ne segue,

anche sotto tale profilo, l'infondatezza dell'appello.

35.

Nel

proprio fabbisogno effettivo l'appellante postula l'inserimento di fr. 900.–

mensili “per alimentari”, di fr. 450.– mensili “per economia domestica” e di

fr. 800.– mensili per “vestiario e accessori” rispetto ai fr. 1200.– mensili

forfettari ammessi dal primo giudice (appello, punto 4.2.12). Il Pretore ha

motivato la decisione impugnata con l'argomento che “nulla è stato prodotto in

appoggio per il periodo precedente alla separazione; ne discen­de che tali

spese vanno conteggiate nell'importo di fr. 1200.– mensili relativo al minimo

esistenziale, come riconosciuto al marito” (sentenza impugnata, consid.

10.3.1). L'appellante eccepisce, in sintesi, che ammettere nel suo fabbisogno

effettivo soli fr. 1200.– mensili per le spese citate è “contrario al

diritto e al buon senso” ove si pensi che nella fattispecie la famiglia poteva

contare su un reddito lordo di fr. 360 000.– annui. Essa soggiun­ge

che una spesa per il vitto di fr. 900.– mensili corrisponde a fr. 30.–

giornalieri, una spesa di fr. 450.– mensili per l'economia domestica a fr. 15.–

giornalieri e una spe­sa di fr. 800.– mensili per vestiario e accessori a fr.

25.– giornalieri, importi finanche modici per il tenore di vita sostenuto dai

coniugi durante la comunione domestica. Così argomentando, nondimeno, la

convenuta parte una volta ancora dal­la fallace premessa per cui, mancando dati

concreti su una determinata voce di spe­sa, si inseriscono nel fabbisogno

effettivo di un coniuge valori stimati a beneplaci­to. Come si è spiegato,

invece, mancando elementi di verosimiglianza non si può riconoscere più di

quanto garantisce, per vitto, economia domestica e abbigliamento, l'art. 93 cpv.

1.

LEF (sopra, consid. 7c).

Nell'appello

la convenuta lamenta di non avere potuto documentare il livello di vita

sostenuto fino alla separazione perché il marito non ha dato seguito alle sue

richieste di edizio­ne, asserendo di non possedere più giustificativi

(memoriale, punto 5). Ciò che, a suo parere, non risponde al vero, onde

l'invito a questa Came­ra perché nel­l'apprezzamento delle prove si tenga conto

del contegno dimostrato da AO 1 (art. 164 CPC). La doglian­za cade nel

vuoto. Il fatto che una parte sostenga di non possedere i documenti a lei chiesti

in edizione, foss'anche dubbio, non basta in effetti perché si ritenga verosimile

quanto spettava all'altra parte documentare. Che poi nel caso specifico il

Pretore abbia limitato l'edizione di documenti, il 25 luglio 2018, al

periodo successivo al 1° gennaio 2016, ciò che l'appellante deplora, non

presta il fian­co alla critica. Il tenore di vita determinante per la

definizione di contributi alimentari nelle protezioni dell'unione coniugale e

nei procedimenti cautelari in cause di stato è infatti l'ulti­mo che le parti

hanno sostenuto insieme (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577 consid. 8,

145.

consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_641/2019

del 30 giugno 2020 consid. 4.1, in: FamPra.ch 2020 pag. 1045;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50/64 del 29 gennaio 2019

consid. 8; sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015 consid. 12b). Non

è dunque, contrariamen­te all'opinione dell'appellante, “quel­lo condotto dai

coniugi per oltre vent'anni”.

36.

Al

Pretore l'appellante rimprovera di avere ignorato nel suo fabbisogno effettivo

una spesa di fr. 220.– mensili da lei fatta valere per “massaggi ayurvedici” (memoriale, punto 4.2.14). A

sostegno della pretesa essa invoca un “certificato

trattamenti ayurvedici” dell'8 giugno 2018,

dal quale risulta ch'essa è cliente dello studio di S__________ B__________ sin dal 29 giugno 2017 e che fino al

giugno del 2018 usufrui­va ogni quindici giorni di tali trattamenti (doc. 10,

3° foglio). Come sottolinea l'istante nelle osservazioni all'appello,

nondimeno, dal momento in cui S__________ B__________ ha conseguito il diploma

di terapista complementare, nel maggio del 2018, i costi di simili terapie (fr.

120.– l'ora) sono assunti dall'assicurazione malattia complementare (verbale

del 28 gennaio 2019, pag. 3). Nel risultato la decisione del Pretore

sfugge dunque a censura.

37.

L'appellante

chiede che nel suo fabbisogno effettivo si inclu­da il canone di ricezione

radiotelevisivo (“__________”, ora “__________”)

di fr. 30.– mensili (memoriale, punto 4.2.18). Il Pretore ha

ritenuto la spesa già considerata nell'importo forfettario di fr. 1200.–

mensili riconosciuto a AP 1 per vitto, economia domestica, vestiario e

accessori (sentenza impugnata, consid. 10.3.2; sopra, lett. g). L'impostazione

è erronea, poiché il costo della ricezione radiotelevisiva andrebbe considerato

in base ai criteri del diritto esecutivo soltanto ove non fosse sufficientemente

reso verosimile (sopra, consid. 7a e 7c). Nella fattispecie non è contestato

che AP 1 debba pagare fr. 360.– di canone annuo per la ricezione

radiotelevisiva, onere che grava notoriamente ogni economia domestica. Non v'è

ragione quindi per non riconoscere tale esborso nel fabbisogno effettivo.

38.

Nel fabbisogno effettivo della convenuta il Pretore ha

riconosciu­to una spesa media fr. 200.– mensili per “ristorante e concerti”

fondandosi sulla deposizione di G__________ __________, stando al quale “in

famiglia capitava di recarsi settimanalmente al ristorante”, la convenuta recandosi

inoltre a “concerti sei o sette volte l'anno” (senten­za impugnata, consid.

10.3.1). L'appellante chiede di portare la spesa a fr. 500.– mensili, invocando

i plichi dei doc. 24 a 29 (memoriale, punto 4.2.19). Sta di fatto che soltanto

il plico del doc. 24 si riferisce all'ultimo perio­do della comunione

domestica (dal 26 luglio al 31 agosto 2018), determinanti per accertare il

tenore di vita (gli altri plichi sono successivi). E i giustificativi in

questione consistono in un elenco di spese cui è accluso un coacervo di

ricevute riguardanti esbor­si di ogni genere senza il benché minimo riferimento

all'elen­co, per tacere della circostanza che le fatture rintracciabili dei

ristoranti sembra­no riferirsi anche a due coperti anziché a uno. In ogni modo

non compete all'autorità di ricorso cercare in che misura le prove offerte in

una congerie di documenti sostanzino allegazioni di parte (sentenza del

Tribunale federale 4A_195/2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, in: RSPC

2015.

pag. 116; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.97 del 15 febbraio 2018 consid.

7i), tanto meno ove si consideri che nel memoriale conclusivo di AP 1 davanti

al Pretore i documenti del plico 24 non erano nemmeno stati invocati (pag. 14

verso l'alto). In condizioni non si ravvisano le premesse per rimettere in

discussione la stima pretorile di fr. 200.– mensili.

39.

Si

duole l'appellante che il Pretore non ha riconosciuto nel suo fabbisogno

effettivo fr. 600.– mensili per “piccole spese quoti-

dia­ne”,

a parere del primo giudice non rese verosimili (sentenza impugnata, consid.

10.3.2). La convenuta fa valere che per le minuzie giornaliere un esborso di fr.

20.– giornalieri è di poco momen­to, visto il livello di vita sostenuto dalla

famiglia durante la comunione domestica, a meno di portare il suo minimo

esistenziale a fr. 2700.– mensili (appello, punto 4.2.20). Il proble­ma è che

nel fabbisogno effettivo di un coniuge vanno inserite unicamente le uscite rese

verosimili (sopra, consid. 7a), mentre l'appellante continua a presumere che in

mancanza di dati concreti si stimino cifre a beneplacito nella prospettiva di

un non meglio definito “minimo esistenziale”, ciò che non è il caso. Del resto,

proprio perché non è stata in grado di rendere verosimile l'ammontare di stanziamenti

a lei messi più o meno abitualmente a disposizione dal marito, la convenuta si vede

riconosce­re nel fabbisogno effettivo il solo equivalente di fr. 756.– mensili

per vit­to, economia domestica, vestiario e

accessori (sopra, consid. 7c). Nel quale sono compresi anche le piccole

spese giornaliere.

40.

Il

Pretore non ha inserito nel fabbisogno effettivo della convenuta alcuna posta

per spese legali, AP 1 avendo reso verosimile unicamente una richiesta

d'anticipo di fr. 6000.– da parte del suo patrocinatore, richiesta cui essa può

far fronte, secondo il Preto­re, con i suoi risparmi di “oltre fr. 20 000.–” (sentenza

impugnata, consid. 10.3.2). L'appellante insta perché le si riconosca­ una

spesa di almeno fr. 500.– mensili, affermando che i costi di avvocato “superano

ampiamente” fr. 20 000.–,

il suo rappresentante avendo dedicato al processo di primo grado non meno di

67.5

ore di lavoro (memoriale, punto 4.2.21). AO 1 eccepisce che “non vi sono

documenti” atti a rendere verosimile “l'avvenuta fatturazione di spese e

onorari” da parte del patrocinatore della moglie, ma non contesta il dispendio di

tempo profuso dal collega nella trattazione della pratica, che all'usuale

tariffa di fr. 280.– orari in materia di ripetibili rende verosimile già

di per sé una retribuzione di oltre fr. 20 000.– (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili: RL 178.310). A ciò si aggiungono le spese legali e processuali di appello,

nel cui ambito la causa è risultata ugualmente combattuta. Ne segue che con il

suo solo patrimonio la convenuta non appare in grado di sostenere i costi legali

e di patrocinio generati dalla causa. Ciò giustifica di riconoscerle una spesa

media di fr. 500.– mensili (analogamente: I CCA, senten­za inc.

11.2013.100

del 27 maggio 2015 consid. 7d; sentenza 11.2018.51 del 3 marzo

2020.

consid. 9d). Fissare scadenze

particolari di tale partecipazione alle spese non si giustifica, il 24 settembre 2020 AO 1 aven­do intentato davanti al medesimo Pretore azione di divorzio

(inc. DM.2020.39), ciò che comporta per la moglie ulteriori costi di

avvocato destina­ti alla difesa nella causa di merito.

41.

Infine

il Pretore ha stimato nel fabbisogno effettivo della convenuta un onere fiscale

di fr. 900.– mensili (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante chiede

di portare il carico d'imposta a fr. 2300.– mensili, commisurato a un

contributo alimentare di fr. 10 766.75 mensili (appello, punto 4.2.23). In esito ai

considerandi che precedono il contributo alimentare per AP 1 risulta nondimeno,

senza l'aggravio tributario, di fr. 6665.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31

dicembre 2019 (pressoché identico a quello del Pretore) e di fr. 6730.–

(arrotondati) dal 1° gennaio 2020 in poi. Ne risultano, a un sommario esame,

imposte federali, cantonali e comunali per una media di circa fr. 1250.–

mensili (‹https://__________›). Ne discende un contributo alimentare

complessivo di fr. 7915.– mensili dal

1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019 e di fr. 7980.– (arrotondati)

dal 1° gennaio 2020 in poi. Entro tali limiti l'appello della convenuta merita accoglimento.

42.

L'appellante

ritiene poi che il contegno processuale del marito denoti “totale disprezzo”

per l'autorità, oltre a una violazione del­l'art. 160 cpv. 1 CPC, motivo per cui

essa invoca l'art. 164 CPC e insta perché si tenga conto di ciò nell'apprezzamento

delle prove (appello, punto 5). La censura è già stata sollevata al punto

4.2.12

del ricorso, allorché la convenuta ha chiesto di tenere conto nella valutazione delle prove del

comportamento dimostra­to da AO 1 davanti al Pretore (sopra, consid. 35). A prescindere

dalla circostanza però che in concreto si tratta di rendere verosimili, non di “provare”

fatti determinanti, così argomentan­do l'interessata mostra di credere che, ove

risulti renitente una controparte nel produrre documentazione, in base a

considerazioni d'ordine generale il giudice possa reputare accertati anche

fatti non resi verosimili. In realtà perché il giudice raggiunga un simile

convincimento occorre che la controparte appaia recalcitrante nell'esibire precisi

documenti atti a rendere verosimile fatti puntuali allegati dalla parte. Non basta

che l'avversario dichiari di non possedere più, come in concreto, classificatori

di cui la convenuta evoca l'esistenza.

43.

Rimane da esaminare la

compensazione che AO 1 chie­de di essere autorizzato ad applicare “per alimenti di futura scaden­za in favore della moglie con

il suo credito in restituzione di quan­to corrisposto alla medesima dal 1°

agosto 2018 in esubero a quanto deciso con il presente giudizio” (sopra, consid.

28). Ora, in conformità al decreto cautelare emesso dal Pretore il

25.

luglio 2018 “nelle more istruttorie” AO 1 dovrebbe avere versato fr.

5000.– per il mese di agosto 2018 e fr. 8500.– mensili dal settembre 2018 fino

al marzo del 2020 (quando è stata emanata la sentenza impugnata), ovvero fr. 166 500.–. complessivi. Stando all'attuale decisione, egli deve versare fr. 7915.– mensili dal settembre 2018 al dicembre

2019.

e fr. 7980.– dal gennaio al marzo del 2020, per complessivi

fr. 150 580.–. Agli atti non

figurano, come si è accennato, ricevute dei pagamenti da lui eseguiti. Avesse nondimeno

ottemperato regolarmente ai propri obblighi, egli ha pagato fr. 15 920.– in

eccesso. Ciò giustifica di autorizzarlo sin d'ora a compensare fr. 840.–

mensili (arrotondati) per 19 mesi con quanto dovuto in virtù dell'attuale

sentenza, pari in media a quanto egli ha versato di troppo lungo il medesimo

arco di tempo, sempre ch'egli sia in grado di documentare l'effettivo pagamento

di fr. 166 500.– complessivi tra l'agosto del 2018 e il marzo del

2020.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

44.

Le spese di entrambi gli appelli seguono la vicendevole

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AO 1 chiede

di ridurre il contributo di mantenimento

per la moglie dai fr. 7578.– fissati dal Pretore a fr. 3500.– mensili

fino al 31 dicembre 2019, a fr. 3000.– dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e a

fr. 2000.– mensili dal 1° gennaio 2021 in poi, restituendogli – o

autorizzandolo a compensare – quanto pagato in eccesso. Ottiene ragione solo su

quest'ultimo punto, per altro accessorio. Si giustifica così che sopporti nove

decimi delle spese processuali e che rifonda alla convenuta un'indennità per

ripetibili ridotte (otto decimi del­l'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638

consid. 3b). AP 1 chiede di aumentare il

contributo di mantenimento dai fr. 7578.– fissati dal Pretore a fr. 13 066.–

mensili. Ottiene un lieve aumen­to a fr. 7915.– mensili dal settembre del 2018 al dicembre del 2019 e

a fr. 7980.– mensili dal gennaio del 2020 in poi. Si giustifica così che sopporti, a sua volta, nove decimi

delle spese processuali e che rifonda all'istante un'analoga indennità per

ripetibili ridotte.

45.

L'esito del giudizio odierno non influisce

apprezzabilmente sulle spese processuali di primo grado (fr. 2490.– suddivisi a

metà) né sulle ripetibili (compensate). Al riguardo continua a valere la

motivazione del Pretore, stando al quale “tra le parti vi è stato sostanziale accordo riguardo

all'autorizzazione a vivere separati e all'assegnazione in uso dell'abitazione

coniugale; per quanto ri-guarda i contributi per la moglie, a fronte delle

richieste formulate dalle parti, entrambe possono essere ritenute soccombenti

in egual misura” (sentenza impugnata, consid. 15).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

46.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la

soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare

rimasto controverso in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale

essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),

nondimeno, in sede federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le procedure inc. 11.2020.21

e 11.2020.22 sono congiunte.

2. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello

di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che l'istante è autorizzato a compensa­re fr. 840.–

mensili per 19 mesi con il contributo alimentare dovu­to in virtù dell'attuale sentenza, sempre che – dovesse

sorgere contestazione – egli sia in grado di documentare l'effettivo pagamento di fr. 166 500.– complessivi tra l'agosto del 2018 e il marzo del 2020. Per il resto l'appello è respinto.

3. Le

spese di tale appello, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste

per nove decimi a carico di quest'ultimo e per la rimanenza a carico di AP 1, cui

l'appellante rifonderà fr. 4500.– per ripetibili ridotte.

4. L'appello

di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata e riformato come segue:

AO 1 è condannato a versare a AP 1,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 7915.– mensili dal settembre 2018 al dicembre 2019 e

di fr. 7980.– dal gennaio del 2020 in poi.

Per

il resto l'appello è respinto.

5. Le

spese di tale appello, di fr. 3000.–, da

anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultima

e per la rimanenza a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 4500.– per

ripetibili ridotte.

6. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).