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Decisione

11.2020.23

Protezione dell'unione coniugale: decreto “superprovvisionale” non impugnabile

6 maggio 2020Italiano10 min

per statuire nella causa SO.2020.228 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.23

Lugano,

6 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2020.228 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 28 febbraio 2020 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 16 aprile 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 6 aprile 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1977), cittadino

olandese, e AP 1 (1989) si sono sposati a __________ (Paesi Bassi) il 16 luglio

2016. Dal matrimonio è nato D__________, il 24 gennaio 2019. Il marito è

dipendente della __________ Sagl di __________, la moglie lavora a metà tempo

per la __________ AG di __________. I coniugi si sono separati il 3 febbraio

2020, quando AP 1 ha lasciato la villa di __________, proprietà del marito,

insieme con il figlio per trasferirsi provvisoriamente in un appartamento dei suoi

genitori a __________.

B. Il 28 febbraio 2020 AO

1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a

tutela dell'unio­ne coniugale per essere autorizzato a vivere separato, per

ottenere l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, per vedere affidato il

figlio alla madre e regolato il suo diritto di visita in un fine settimana ogni

due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 19. Egli ha offerto inoltre

un contributo alimentare per il solo figlio di fr. 1295.– mensili (assegni

familiari non compresi). Il Pretore ha citato le parti a comparire il 18 marzo

2020 per il dibattimento. L'udienza è poi stata rinviata al 2 apri­le successivo,

C. AP 1

ha presentato il 12 marzo 2020 un'istan­za cautelare in cui ha chiesto al

Pretore di essere autorizzata immediatamente a vivere separata, di assegnarle

in uso l'abitazione coniugale (subordinatamente, ove l'abitazione non le fosse

attribuita, di condannare il marito a versarle fr. 10 000.– per arredare il suo nuovo appartamen­to), di affidarle il

figlio per la cura e l'educazione, di fissare il diritto di visita paterno in

due ore la settimana, di regola il vener­dì dalle ore 16 alle 18, e di

obbligare il marito a consegnarle i passaporti svizzero e olandese del bambino.

Essa ha postulato altresì un contributo

alimentare per il figlio di fr. 6862.– mensili (assegni familiari

non compresi) e un contributo alimentare in suo favore di fr. 2400.– per

il gennaio 2020, portato a fr. 11 420.–

mensili dal 1° febbraio 2020. Infine essa ha sollecitato la disgiunzione delle

partite fiscali dei coniugi. Il Pretore ha comunicato alle parti che l'istanza

cautelare sarebbe stata discussa all'udienza già indetta per il 2 aprile 2020.

D. Il

Pretore ha comunicato alle parti il 18 marzo 2020 che in ragio­ne della

sopravvenuta emergenza pandemica l'udienza prevista per il 2 aprile 2020,

destinata al dibattimento sulle misure a protezione dell'unione coniugale e al

contraddittorio cautelare, era rinviata d'ufficio a data da stabilire. AP 1 ha

scritto al Pretore il 1° aprile 2020, invitandolo a decidere “già in via

supercautelare perlomeno un contributo alimentare iniziale per moglie e

figlio”, un “congruo contributo” essendole necessario per reperire un alloggio

confacente e interrompere “la forzata convivenza con i genitori”.

E. Mediante

decreto cautelare del 6 aprile 2020 il Pretore ha autorizzato i coniugi a

vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso al marito, ha

condannato quest'ultimo a versare alla moglie fr. 10 000.– per arredare il futuro appartamento e depositare l'eventuale

garanzia prevista nel contratto di locazione, ha affidato il figlio alla madre,

ha regolato il diritto di visita paterno in due visite settimanali di due ore

ciascuna, di norma il venerdì dalle ore 16 alle 18, e ha posto a carico di AO 1

un contributo alimentare di fr. 1295.– per il figlio (assegni familiari non

compresi) dal 1° febbraio 2020, come pure un contributo per la convenuta di fr.

3450.– mensili, sempre dal 1° febbraio 2020. A AO 1 il Pretore ha impartito inoltre un termine di 20 gior­ni “per

presentare un'eventuale repli­ca, con l'avvertenza che in caso di silenzio il

giudice procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli atti”.

F. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta il 16 aprile 2020 a questa

Camera con un appello in cui chie­de di riformare il giudizio impugnato nel

senso di fissare il contributo alimentare per il figlio in fr. 6862.– mensili

(assegni familiari non compresi) dal 1° febbraio 2020 e quello per lei in fr. 2400.–

nel gennaio 2020, rispettivamente in fr. 11 420.–

mensili dal 1° febbraio 2020. Subordinatamente essa propone di annullare il

decreto cautelare e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.

L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario

(art. 248 lett. d CPC). Se sono adottati dopo che la controparte ha avuto modo

di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),

essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),

seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III

417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decre­to

cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello

è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

2.

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire

la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun

rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il

Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a

presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione

è analoga qualora il giudice respinga una richiesta di provvedimen­ti supercautelari

senza sentire il convenuto, ovvero senza

indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419

consid. 1.3 con rin-vii; RtiD I-2019

pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare,

il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare

osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso.

Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice

avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il

convenuto a presentare osservazioni scrit­te.

3.

Nella

fattispecie AO 1 ha introdotto il 28 febbraio 2020 un'istanza a tutela

dell'unio­ne coniugale (art. 172 segg. CC). Su tale istanza la convenuta non ha

ancora avuto modo di esprimer­si, poiché ciò sarebbe dovuto avvenire al

dibattimento del 2 apri­le 2020, rinviato sine die. Il 12 marzo

2020.

AP 1 ha presentato da parte sua un'istan­za cautelare per ottenere

l'emanazione di misure provvisionali. Su tale istanza AO 1 non ha ancora avuto

modo di esprimersi, poiché ciò sarebbe dovuto avvenire contestualmente

all'udienza del 2 aprile 2020, rinviata appunto sine die. Infine il

1° aprile 2020 AP 1 ha postulato l'adozione immediata di provvedimenti

superprovvisionali sul contributo alimentare per lei e il figlio. E il Pretore

ha statuito con il decreto cautelare del 6 aprile 2020, ora impugnato in

appello.

4.

Nelle

circostanze descritte il decreto cautelare in questione è stato manifestamente emesso

senza contraddittorio. Né l'istanza di AO 1, del

12.

marzo 2020, né quella di AP 1, del 1° aprile successivo, sono infatti state

discusse oralmente o per scritto. Che in calce al decreto impugnato figuri

l'appello come rimedio giuridico esperibile contro il decreto in questione poco

giova, tale indicazione non potendo creare una via di ricor­so inesisten­te.

Certo, secondo il Pretore “l'istanza [cautelare] della convenu­ta può essere

considerata quale risposta di causa” (decreto impugnato, pag. 3 in basso), ma

ciò non è possibile. Un'istanza cautelare è e rimane un'istanza cautela­re. Non

può essere trasformata in una risposta di merito, quanto meno senza l'assenso di

chi l'ha introdotta. Ne segue che l'assegnazione a AO 1 di un termine “per

presentare un'eventua­le repli­ca” non ha sen­so. Poiché delle due l'una: o in

concreto il Pretore inten­de procedere nel merito e, non potendo indire

un'udienza, impartisce alla convenuta un termine entro cui rispondere compiutamente

per scritto, oppu­re egli intende limitarsi a un giudizio cautelare e a tal

fine, non potendo indire un'udienza, impartisce a AO 1 un termi­ne per

rispondere (e non per replicare) in forma scritta all'istanza della moglie.

5.

Ne

segue che, emanato senza contraddittorio, il decreto in esa­me non è

suscettibile di alcun rimedio giuridico. Si aggiunga che in nessun caso tale

decreto può essere qualificato di “intermedio”, come crede il Pretore. “Intermedi”

(o “nelle more istruttorie”) sono decreti adottati dal giudice prima della

discussione finale cautelare, a condizione che le parti abbiano avuto occasione

di esprimersi almeno una volta oralmente o per scritto (DTF 139 III 89 a metà).

In concre­to nessuna delle due parti ha avuto occasione di determinarsi,

finora, sulle argomentazioni dell'altra. Non può farsi questione pertanto di

decreto cautelare “intermedio”. Senza dimenticare che un decreto cautelare

“intermedio”, proprio perché è impugnabile (diversamente da quanto prevedeva la

vecchia procedura ticinese: Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907), dev'essere

provvisto di una motivazione alme­no sommaria, come i decreti

cautelari finali. In materia di contributi alimentari il primo giudice non può

limitarsi pertanto, come nel caso in esame, ad accogliere le offerte di una

parte ignorando le pretese dell'altra.

6.

Se ne conclude che,

diretto contro un decreto superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv.

1.

CPC) non impugnabile, l'appello di AP 1 va dichiarato irricevibile. Le spese

del

giudizio odierno

seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone

inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per

osservazioni.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautela­re, nondimeno, in un

ricorso in materia civile il ricorrente può censurare soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).