11.2020.23
Protezione dell'unione coniugale: decreto “superprovvisionale” non impugnabile
6 maggio 2020Italiano10 min
per statuire nella causa SO.2020.228 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.23
Lugano,
6 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2020.228 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 28 febbraio 2020 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 16 aprile 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 6 aprile 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1977), cittadino
olandese, e AP 1 (1989) si sono sposati a __________ (Paesi Bassi) il 16 luglio
2016. Dal matrimonio è nato D__________, il 24 gennaio 2019. Il marito è
dipendente della __________ Sagl di __________, la moglie lavora a metà tempo
per la __________ AG di __________. I coniugi si sono separati il 3 febbraio
2020, quando AP 1 ha lasciato la villa di __________, proprietà del marito,
insieme con il figlio per trasferirsi provvisoriamente in un appartamento dei suoi
genitori a __________.
B. Il 28 febbraio 2020 AO
1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a
tutela dell'unione coniugale per essere autorizzato a vivere separato, per
ottenere l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, per vedere affidato il
figlio alla madre e regolato il suo diritto di visita in un fine settimana ogni
due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 19. Egli ha offerto inoltre
un contributo alimentare per il solo figlio di fr. 1295.– mensili (assegni
familiari non compresi). Il Pretore ha citato le parti a comparire il 18 marzo
2020 per il dibattimento. L'udienza è poi stata rinviata al 2 aprile successivo,
C. AP 1
ha presentato il 12 marzo 2020 un'istanza cautelare in cui ha chiesto al
Pretore di essere autorizzata immediatamente a vivere separata, di assegnarle
in uso l'abitazione coniugale (subordinatamente, ove l'abitazione non le fosse
attribuita, di condannare il marito a versarle fr. 10 000.– per arredare il suo nuovo appartamento), di affidarle il
figlio per la cura e l'educazione, di fissare il diritto di visita paterno in
due ore la settimana, di regola il venerdì dalle ore 16 alle 18, e di
obbligare il marito a consegnarle i passaporti svizzero e olandese del bambino.
Essa ha postulato altresì un contributo
alimentare per il figlio di fr. 6862.– mensili (assegni familiari
non compresi) e un contributo alimentare in suo favore di fr. 2400.– per
il gennaio 2020, portato a fr. 11 420.–
mensili dal 1° febbraio 2020. Infine essa ha sollecitato la disgiunzione delle
partite fiscali dei coniugi. Il Pretore ha comunicato alle parti che l'istanza
cautelare sarebbe stata discussa all'udienza già indetta per il 2 aprile 2020.
D. Il
Pretore ha comunicato alle parti il 18 marzo 2020 che in ragione della
sopravvenuta emergenza pandemica l'udienza prevista per il 2 aprile 2020,
destinata al dibattimento sulle misure a protezione dell'unione coniugale e al
contraddittorio cautelare, era rinviata d'ufficio a data da stabilire. AP 1 ha
scritto al Pretore il 1° aprile 2020, invitandolo a decidere “già in via
supercautelare perlomeno un contributo alimentare iniziale per moglie e
figlio”, un “congruo contributo” essendole necessario per reperire un alloggio
confacente e interrompere “la forzata convivenza con i genitori”.
E. Mediante
decreto cautelare del 6 aprile 2020 il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso al marito, ha
condannato quest'ultimo a versare alla moglie fr. 10 000.– per arredare il futuro appartamento e depositare l'eventuale
garanzia prevista nel contratto di locazione, ha affidato il figlio alla madre,
ha regolato il diritto di visita paterno in due visite settimanali di due ore
ciascuna, di norma il venerdì dalle ore 16 alle 18, e ha posto a carico di AO 1
un contributo alimentare di fr. 1295.– per il figlio (assegni familiari non
compresi) dal 1° febbraio 2020, come pure un contributo per la convenuta di fr.
3450.– mensili, sempre dal 1° febbraio 2020. A AO 1 il Pretore ha impartito inoltre un termine di 20 giorni “per
presentare un'eventuale replica, con l'avvertenza che in caso di silenzio il
giudice procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli atti”.
F. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta il 16 aprile 2020 a questa
Camera con un appello in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel
senso di fissare il contributo alimentare per il figlio in fr. 6862.– mensili
(assegni familiari non compresi) dal 1° febbraio 2020 e quello per lei in fr. 2400.–
nel gennaio 2020, rispettivamente in fr. 11 420.–
mensili dal 1° febbraio 2020. Subordinatamente essa propone di annullare il
decreto cautelare e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.
L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario
(art. 248 lett. d CPC). Se sono adottati dopo che la controparte ha avuto modo
di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),
essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),
seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III
417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto
cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello
è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
2.
I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire
la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun
rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il
Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a
presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione
è analoga qualora il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari
senza sentire il convenuto, ovvero senza
indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419
consid. 1.3 con rin-vii; RtiD I-2019
pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare,
il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare
osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso.
Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice
avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il
convenuto a presentare osservazioni scritte.
3.
Nella
fattispecie AO 1 ha introdotto il 28 febbraio 2020 un'istanza a tutela
dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC). Su tale istanza la convenuta non ha
ancora avuto modo di esprimersi, poiché ciò sarebbe dovuto avvenire al
dibattimento del 2 aprile 2020, rinviato sine die. Il 12 marzo
2020.
AP 1 ha presentato da parte sua un'istanza cautelare per ottenere
l'emanazione di misure provvisionali. Su tale istanza AO 1 non ha ancora avuto
modo di esprimersi, poiché ciò sarebbe dovuto avvenire contestualmente
all'udienza del 2 aprile 2020, rinviata appunto sine die. Infine il
1° aprile 2020 AP 1 ha postulato l'adozione immediata di provvedimenti
superprovvisionali sul contributo alimentare per lei e il figlio. E il Pretore
ha statuito con il decreto cautelare del 6 aprile 2020, ora impugnato in
appello.
4.
Nelle
circostanze descritte il decreto cautelare in questione è stato manifestamente emesso
senza contraddittorio. Né l'istanza di AO 1, del
12.
marzo 2020, né quella di AP 1, del 1° aprile successivo, sono infatti state
discusse oralmente o per scritto. Che in calce al decreto impugnato figuri
l'appello come rimedio giuridico esperibile contro il decreto in questione poco
giova, tale indicazione non potendo creare una via di ricorso inesistente.
Certo, secondo il Pretore “l'istanza [cautelare] della convenuta può essere
considerata quale risposta di causa” (decreto impugnato, pag. 3 in basso), ma
ciò non è possibile. Un'istanza cautelare è e rimane un'istanza cautelare. Non
può essere trasformata in una risposta di merito, quanto meno senza l'assenso di
chi l'ha introdotta. Ne segue che l'assegnazione a AO 1 di un termine “per
presentare un'eventuale replica” non ha senso. Poiché delle due l'una: o in
concreto il Pretore intende procedere nel merito e, non potendo indire
un'udienza, impartisce alla convenuta un termine entro cui rispondere compiutamente
per scritto, oppure egli intende limitarsi a un giudizio cautelare e a tal
fine, non potendo indire un'udienza, impartisce a AO 1 un termine per
rispondere (e non per replicare) in forma scritta all'istanza della moglie.
5.
Ne
segue che, emanato senza contraddittorio, il decreto in esame non è
suscettibile di alcun rimedio giuridico. Si aggiunga che in nessun caso tale
decreto può essere qualificato di “intermedio”, come crede il Pretore. “Intermedi”
(o “nelle more istruttorie”) sono decreti adottati dal giudice prima della
discussione finale cautelare, a condizione che le parti abbiano avuto occasione
di esprimersi almeno una volta oralmente o per scritto (DTF 139 III 89 a metà).
In concreto nessuna delle due parti ha avuto occasione di determinarsi,
finora, sulle argomentazioni dell'altra. Non può farsi questione pertanto di
decreto cautelare “intermedio”. Senza dimenticare che un decreto cautelare
“intermedio”, proprio perché è impugnabile (diversamente da quanto prevedeva la
vecchia procedura ticinese: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907), dev'essere
provvisto di una motivazione almeno sommaria, come i decreti
cautelari finali. In materia di contributi alimentari il primo giudice non può
limitarsi pertanto, come nel caso in esame, ad accogliere le offerte di una
parte ignorando le pretese dell'altra.
6.
Se ne conclude che,
diretto contro un decreto superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv.
1.
CPC) non impugnabile, l'appello di AP 1 va dichiarato irricevibile. Le spese
del
giudizio odierno
seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone
inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per
osservazioni.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, in un
ricorso in materia civile il ricorrente può censurare soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).