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Decisione

11.2020.24

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: misure di protezione e contributo alimentare per il figlio

17 dicembre 2020Italiano38 min

raggiunto AP 1 a __________. Se non che, nel gennaio del 2013 il marito ha lasciato

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.24

11.2020.80

Lugano,

17 dicembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2020.42 (divorzio su azione di un coniuge: misure

provvisionali) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 febbraio 2020 dall'

AP

1 (I)

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

e

nella analoga causa CA.2018.339 della medesima Pretura promossa con istanza del­l'11

settembre 2018 da AO 1 contro AP 1;

giudicando

sull'appello del 16 aprile 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 3 aprile 2020 nella causa CA.2020.42 (inc. 11.2020.24)

e

sull'appello del 25 giugno 2020 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 10 giugno 2020 nella causa CA.2018.339 (inc. 11.2020.80);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1961) ed AO 1

(1968), cittadini svizzeri e italiani, si sono sposati a __________ il 29

ottobre 1994. Dal matrimonio è nata B__________, il 4 febbraio 2005. Il marito,

avvocato, è titolare di uno studio legale a __________, dove risiede. Dopo

alcuni anni trascorsi fra __________ e il Cantone dei Grigioni, la moglie si è

trasferita con B__________ a __________. Lì i coniugi hanno acquistato nel 2008

un appartamento (proprietà per piani n. 27 383

RFD, loro intestata in ragione di metà ciascuno). Laureata in filosofia, AO 1

ha lavorato nel settore commerciale fino al 2010, riducendo il grado

d'occupazione dopo la nascita della figlia. Secondo gli impegni lavorativi e

scolastici, la famiglia si riuniva per i fine settimana e le vacanze,

prevalentemente in Svizzera. Nel settembre del 2011 moglie e figlia hanno

raggiunto AP 1 a __________. Se non che, nel gennaio del 2013 il marito ha lasciato

l'abitazione comune per trasferirsi dai suoi genitori e nel giugno successivo AO

1 è tornata a __________ insieme con la figlia.

B. In esito a una

procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 21 giugno 2013,

con sentenza del 22 mar­zo 2016 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha affidato B__________ alla madre, ha limitato e condizionato la

custodia parentale alla continuazione di una terapia psicologica e

psicoterapeutica da parte della madre e della figlia, ha disci­plinato le

relazioni personali di quest'ultima con il padre in caso di disaccor­do fra

genitori (contatti telefonici via internet e per posta illimitati e diritto di

visita un fine settimana ogni due, cinque settimane d'esta­te, una a Natale e

alternativamente le settimane di Ognissanti, Carnevale e Pasqua), prevedendo

che “di principio per gli scam­bi la madre accompagnerà la figlia a __________

dal padre e que­st’ultimo la riporterà a __________ dopo la visita”, e ha

condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1085.– per la figlia

dal 1° giugno 2013 (inc. SO.2013.2601). Un appello presentato dal convenuto il

4 aprile 2016 contro tale sentenza è sta­to parzialmente accolto il 28 novembre

2017 da questa Camera, che ha soppresso il contributo alimentare dal 19 ottobre

2014 al 18 agosto 2015, periodo durante il quale la figlia era affidata a lui

(inc. 11.2016.18). Dal gennaio del 2018 AO 1 ha ripreso un'attività lucrativa all'80%

per la __________ Sagl di __________, di cui è socia e gerente, ditta attiva

nella produzione

e nel commercio al dettaglio e in grosso di prodotti di moda e accessori.

C. Nel frattempo, con

petizione del 6 febbraio 2016 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al

medesimo Pretore (inc. DM.2016.22). Nell'ambito di tale causa le parti

hanno presentato ripetute istanze cautelari per l'affidamento di B__________ e l'esercizio

del diritto di visita. Con istanza del­l'11 settembre 2018, in

particolare, AO 1 ha chiesto che gli incontri quindicinali fra padre e figlia avvenissero

alternativamente a __________ e nel Ticino, con obbligo per AP 1 di venire a

prendere B__________ a __________ e di riportarla quando il diritto di visita è

esercitato a __________, garantendo contatti telefonici, via internet e per posta illimitati tra madre e figlia durante gli

incontri. Essa ha

postulato inoltre l'aumento a fr. 1667.– mensili

dal 1° febbraio 2018 del contributo alimentare di fr. 1085.– mensili per B__________

fissato nella sentenza a protezione dell'unione coniugale (inc. CA.2018.339).

All'udienza del 31 ottobre 2018, indetta per il contraddittorio su tale

istanza, AO 1 ha ribadito le proprie domande, che AP 1 ha avversato. Su proposta

delle parti l'udienza è poi stata sospesa in vista di trattative, che tuttavia sono

decadute infruttuose. Alla successiva udienza del 14 gennaio 2019 la

moglie ha replicato e il marito duplicato, entrambi mantenendo il rispettivo

punto di vista e offrendo svariate prove. Il Pretore ha disciplinato

l'istruttoria con ordinanze del 16 gennaio e del 13 settembre 2019.

D. Il 21 febbraio 2020 AP

1 si è rivolto al Pretore, dolendosi che, senza interpellarlo, la moglie aveva

portato B__________ in vacanza con sé negli Stati Uniti durante le vacanze

scolastiche di Carnevale. Egli ha instato così perché AO 1 fosse formalmente

ammonita in applicazione del­l'art. 307 CC e diffidata a concordare le vacanze

della figlia con lui o, almeno, a informarlo previamente al riguardo. In un

memoriale del 12 marzo 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. AP 1

ha ribadito il 25

marzo 2020 la propria domanda. Statuendo il 3 aprile 2020, il Pretore ha

respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico

di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 300.– per

ripetibili (inc. CA.2020.42).

E. Contro il decreto

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 aprile 2020

per ottenere che la sua istanza cautelare del 21 febbraio 2020 sia accolta e

che AO 1 sia formalmente ammonita giusta l'art. 307 cpv. 3 CC nel senso di

concordare le vacanze di B__________ con lui o, alme­no, di informarlo previamente

al riguardo. In subordine egli chiede che il decreto cautelare sia annullato e

gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 4

giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello (inc. 11.2020.24).

F. Statuendo d'ufficio senza

contraddittorio il 5 giugno 2020, il Pretore ha ingiunto a AO 1 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CPC – di riprendere subito il sostegno psicologico

per B__________, comunicando al tribunale il nome del terapeuta incaricato (dispositivo

n. 1), e ha comminato l'applicazione dell'art. 292 CP oltre a una multa

disciplinare di fr. 1000.– “al genitore che violerà le modalità di scambio

previste per l'esercizio dei diritti di visita” nella sentenza a protezione

dell'unione coniugale del 22 mar­zo 2016, riservata la possibilità per entrambi

i genitori di farsi aiutare da terze persone nell'adempimento delle modalità di

scambio della figlia” (dispositivo n. 4).

G. Con decreto cautelare

del 10 giugno 2020 il Pretore ha respinto due istanze presentate da AP 1 il 27

marzo e il 15 maggio 2020 per l'affidamento della figlia e il recupero di

incontri perduti, così come ha respinto l'istanza presentata da AO 1 l'11

settembre 2018 sulla regolamentazione del diritto di visita e sull'aumento del

contributo di mantenimento per B__________, confermando per il resto il decreto

“supercautelare” del 5 giugno 2020 sul sostegno psicologico per la figlia,

oltre che sulla comminatoria penale e disciplinare correlata alle modalità di

scambio previste per l'esercizio del diritto di visita. Le spese processuali di

fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili (inc. CA.2018.339).

H. Contro il decreto cautelare

appena citato AO 1 è insorta questa Camera con un appello del 25 giugno 2020

nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la sua istanza del­l'11 settembre

2018 sia accolta e che la disciplina del diritto di visita fissata nella

sentenza a protezione dell'unione coniugale sia modificata come da lei proposto

(incontri quindicinali fra padre e figlia alternativamente a __________ e nel Ticino,

B__________ presa e riportata a domicilio dal padre, garanzia di contatti

telefonici, via internet e per posta illimitati tra madre e figlia durante le

visite paterne). Essa chie­de inoltre che il contributo alimentare per la

figlia di fr. 1085.– mensili fissato in quella sentenza sia aumentato a fr.

2238.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 2208.– mensili dopo

di allora “nel caso in cui venga­no confermate le modalità di esercizio” delle

visite stabilite a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente a fr.

1758.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 1728.–

mensili dopo di allora nel caso in cui le

modalità di esercizio del diritto di visita fossero modificate. Infine essa

postula l'annullamento della comminatoria relativa all'art. 292 CP e alla multa

disciplina­re. Nelle sue osservazioni del 16 luglio 2020 AP 1 propo­ne di respingere

l'appello e di confermare il decreto impugnato (inc. 11.2020.80).

I. Il 25 settembre

2020 AP 1 ha prodotto in appello il verbale di un'udienza tenutasi il 15

settembre 2020 davanti al Preto-

­re

e un successivo decreto cautelare del 21 settembre 2020,

comunicando

che con decreto “supercautelare” del 28 agosto

2020

(confermato con il decreto cautelare del 21

settembre 2020) il Pretore ha

affidato B__________ a lui, che contestualmente il contributo di

mantenimento a suo carico per la figlia è stato ridotto a fr. 150.–

mensili e che in sede di interrogatorio la moglie ha dichiarato di guadagnare

presso la __________ Sagl fr. 5000.– mensili netti. Tali atti sono stati

notificati a AO 1, che non ha reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame

concernono decreti cautelari emanati nel quadro della medesima causa di stato e

si fondano essenzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così

di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC).

2.

I decreti cautelari emessi

in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie

meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nel­la decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale requisito non si pone, litigiosa essendo – da un lato – una misura a

protezione del figlio non correlata a questioni di valore (appello di AP 1) e –

dall'altro – le modalità delle relazioni personali tra padre e figlia,

indipendenti a loro volta da questioni di valore, ciò che rende ammissibili anche

le censure in materia di contributo alimentare (appello di AO 1). Quanto alla

tempestività dei rimedi giuridici, il primo decreto cautelare è giunto al

patrocinatore di AP 1 il 6 aprile 2020 (tracciamento dell'invio 98.__________10,

agli atti), sicché l'appello inoltrato il 16 aprile seguente è ricevibile. La

comunicazione del secondo decreto cautelare al legale di AO 1 è avvenuta il 15 giugno

2020.

(tracciamento dell'invio __________01, agli atti). Inoltrato il 25 giugno

successivo, anche l'appello contro tale decreto è pertanto tempestivo.

I. Sull'appello contro il

decreto cautelare del 3 aprile 2020

3.

La competenza per

territorio del giudice svizzero era stata accertata nella precedente sentenza emanata

il 28 novembre 2017 da questa Camera fra le stesse parti (pubblicata in:

RtiD II-2018 pag. 682 consid. 3). In

pendenza di appello, nondimeno, B__________ è stata affidata al padre,

che abita in Italia (sopra, consid. I). Oc-correrebbe verificare dunque se la

competenza in questione sussista, poiché la costituzio­ne della residenza

abituale del minore in un altro Stato firmatario della Convenzione dell'Aia

sulla protezione dei minori del 19 ottobre 1996 fa decadere la competenza ratione

loci delle autorità svizzere (DTF 143 III 193; DTF 142 III 4 consid. 2.1; sulla

precedente Convenzione del 5 ottobre 1961: RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d). Dato il presumibile esito

del­l'appello, la questione può tuttavia essere lasciata aperta.

4.

L'art. 307 CC

prevede che “se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l'au-

torità di protezione dei

minori ordina le misure opportune a protezione del figlio” (cpv. 1); essa “può

segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni

per la cura,

l'educazione o

l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto

di controllo e informazione” (cpv. 3). In una causa

di divorzio tale facoltà spetta al giudice (art. 315a cpv. 1 e 2

CC), il quale può adottare simili provvedimenti anche a titolo cautelare (I

CCA, sentenza inc. 11.2000.38 dell'8 agosto 2000 consid. 7 pubblicato

in: FamPra.ch 2001 pag. 379 e menzionato in Rep. 2000 pag. 144 n. 6 più

recentemente: sentenza inc. 11.2010.115 del 15 ottobre 2010). Con l'ammonimento

(Ermahnung, rappel des devoirs) il destinatario è reso attento su

manchevolezze o comportamenti a rischio (Breit­schmid

in:

Basler Kommentar ZGB I, 6ª

edizione, n. 21 ad art. 307 con rinvio) e può essere richiamato, in modo

generale o specifico, ai suoi doveri (Affolter-Fringeli/Vogel

in: Berner Kommentar, edizio­ne 2016, n. 33 ad art. 307 CC con richiami; Meier in: Commentaire romand, CO I, Basilea

2010, n. 11 ad art. 307). Le misure a protezione del

figlio non costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei

genitori (DTF 144 III 451 consid, 4.3). Sono provvedimenti volti a tutelare il

bene del minorenne da minacce allo sviluppo fisico, psichico o morale se i

genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307 cpv. 1 CC; Breit­schmid, op. cit., n. 4 ad art. 307

CC; Meier, op. cit., n. 5 e 6 ad

art. 307 CC).

5.

In concreto il

Pretore ha constatato, a un sommario esame, che AO 1 non risultava avere

informato il marito di voler trascorrere con la figlia le vacanze scolastiche

di Carnevale, oltre a due giornate di scuola obbligatoria, in California. Ciò

posto, egli ha ritenuto “comprensibili e anche condivisibili” le rimostranze di

AP 1, sia perché la moglie avrebbe dovuto discutere con lui l'opportunità di un

simile viaggio, compresa l'assenza della figlia dalla scuola e il rischio legato

alla situazione pandemica, sia perché durante le vacanze B__________ avrebbe

potuto studiare a domicilio per recuperare almeno in parte le lacune delle

materie in cui accusa insufficienze. Nonostante ciò, il Pre-to­re non ha

ravvisato un comportamento suscettibile di minacciare lo sviluppo fisico,

psichico o morale di B__________, giacché a suo parere un'assenza di due giorni

da scuola e una vacanza negli Stati Uniti non poteva­no verosimilmente compromettere

la formazione di B__________. Inoltre – egli ha continuato – sotto il profilo

dell'emergenza sanitaria la situazione di allora era meno grave di quella al

momento del giudizio, sicché la figlia non ha verosimilmente corso maggiori

rischi rispet­to a quelli cui sarebbe stata esposta se avesse raggiunto il

padre a __________. Il Pretore ha quindi respinto l'istanza di AP 1, non senza richiamare

la moglie al dovere di informare preventivamente e concordare con il marito le

vacanze che intende trascorrere all'estero con B__________.

6.

Nell'appello AP 1

chiede che la moglie sia formalmente ammonita giusta l'art. 307 cpv. 2 CC o, in

subordine, che il decreto impugnato sia annullato e gli

atti rinviati al Pretore per nuo­vo giudizio. Dalla domanda subordinata giova subito

sgombrare il campo. L'appello è infatti, per

principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. L'autorità

giudiziaria superiore può rinviare la causa in primo grado solo se non è stata

giudicata una parte essenzia­le dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC)

o se i fatti devono essere completati su

punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Nel suo memoriale

l'interessato non accenna a estremi del genere né, tanto meno, sostanzia la

domanda subordinata. Ne discende che in proposito l'appello si rivela finanche

irricevibile per carenza di motivazione (a norma dell'art. 311 cpv. 1

CPC).

7.

Ai fini della

richiesta principale l'appellante si duole “che la moglie AO 1 fa di tutto (…)

per omettere di adempiere al proprio obbligo di trasporto della figlia” a __________,

senza mai essere sanzionata. Egli evoca reiterate segnalazioni al Pretore,

lamentando che esse siano rimaste inascoltate. Deplora che la moglie abbia

interrotto unilateralmente la terapia di supporto psicologico per B__________,

definita necessaria anche dal giudice. A ciò si aggiunge – egli prosegue – il

“mancato rispetto dell'obbligo di condivisione e scelta delle vacanze

all'estero del genitore con la figlia, sia sotto il profilo del mancato

rispetto del più generale obbligo di agire con la massima prudenza nel corso

del vigente periodo di pandemia, evitando di viaggiare su aeromobili e

frequentare ristoranti e locali pubblici all'estero, sia sotto il profilo del

mancato ottemperamento all'obbligo di rispettare il diritto di visita del padre”.

Di conseguenza AO 1 va ammonita, a suo avviso, “di concordare previamente con AP

1.

le vacan­ze che ella vorrà fare con B__________ o che quanto me­no ne informi

tempestivamente il marito”.

8.

Che AO 1 debba

“informare e, se del caso, concordare con il marito le vacanze che intende fare

all'estero con la figlia” è già sta­to rilevato dal Pretore nel decreto

impugnato, in cui l'interessata è stata “resa attenta al suo dovere” (pag. 4 in

bas­so). Quan­to l'istante chiede nell'appello è che costei sia oggetto non

solo di un blando richiamo al dovere di “informare e, se del caso, concordare

con il marito le vacanze che intende fare all'estero con la figlia”, ma di un

formale ammonimento in conformità al­l'art. 307 cpv. 3 CC. Ci si può domandare

se egli abbia un interesse pratico e attuale al proposito. Sia come sia, il

formale ammonimento ch'egli chiede di pronunciare nei confronti della moglie

verte su eventuali intenzioni, da par­te di lei, di intraprendere viaggi al-

l'estero con la

figlia. Non concerne comportamenti irrispettosi che AO 1 avrebbe tenuto in

relazione al diritto di visita paterno in generale. Poco giovano dunque,

contrariamente all'opinione dell'interessato, le recriminazio­ni formulate nell'appello

a quest'ultimo riguardo.

Circa il formale ammonimento,

esso si configurerebbe in concreto alla stregua di un provvedimento cautelare (art.

276.

prima frase CPC). E un provvedimento cautelare

deve non solo imporsi con urgenza, ma osservare anche il principio della

proporzionalità, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un

ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la misura decretata (v. Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 35 ad

art. 276 con richiami; sulla nozione di

proporzionalità: Sprecher in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 47 segg. ad art. 262). Esso deve

apparire, in altri termini, impellente e non incidere più di quanto occorra per

proteggere oggettivamente il bene del figlio. Nella fattispecie il Pretore

medesimo ha ritenuto inopportu­na la trasferta di B__________ negli Stati

Uniti, sicché ha richiamato AO 1 al dovere di accordarsi previamente con il

marito qualora intenda trascorrere vacanze all'estero con la figlia. Non ha ritenuto

tuttavia quel soggiorno pregiudizievole per il bene della minorenne al punto da

giustificare un forma­le ammonimen­to. Tale valutazione resiste alla critica. Certo,

sarebbe stato preferibile che durante le vacanze di Carnevale B__________ si

dedicasse allo studio nelle materie in cui accusa insufficienze invece di

villeggiare in California e perdere anche due giorni di scuola. Tuttavia ciò

non può dirsi avere compromesso il presumibile risultato del­l'anno scolastico o

la formazione della minorenne e avere nuociuto seriamente al bene di lei.

Quanto all'emergenza pandemi­ca, il Pretore ha

rilevato che al momento in cui la figlia è par-tita per gli Stati Uniti

la situazione non era grave come quella a momento del giudizio, ciò che

l'appellante non contesta. Nella sua istanza cautelare del 21 febbraio 2020,

del resto, AP 1 nemmeno accennava a rischi sanitari, ma unicamente alle

difficoltà scolastiche della figlia.

9.

Se ne conclude che a

ragione il Pretore non ha ravvisato nella fattispecie i

presupposti per pronunciare un formale ammonimento a carico di AO 1. Anche

perché si tratta – almeno apparentemente – di un primo caso, la madre non

constando avere portato la figlia in vacanza all'estero in precedenti occasioni

senza informa­re l'appellante. E per il bene della figlia non occorrevano, al

momento in cui il Pretore ha statuito, interventi più incisivi. L'appello vede

così la sua sorte segnata.

II. Sull'appello contro il

decreto cautelare del 10 giugno 2020

10.

All'appello AO 1 acclude

due certificati medici del 23 giugno 2020 rilasciati dal suo medico di famiglia

dott. M__________ __________ e dall'oncologo dott. O__________ __________. AP 1

unisce alle osservazioni all'appello un articolo del 7 luglio 2020 dal titolo Storia

di AO 1, imprenditrice che guarda “avanti”, consultato il 13 luglio

2020.

in ‹https://www.__________›. Il 25 settembre 2020 egli ha trasmesso

inoltre a questa Camera copia del verbale di un'udienza tenutasi il 15

settembre 2020 davanti al Pretore (dopo l'emanazione del decreto cautelare

appellato) nel corso della quale sono state interrogate le parti ed è stata discussa un'istanza cautelare di lui intesa a

ottenere l'affidamento della figlia. A tali documenti egli unisce inoltre copia

di un decreto cautelare del 21 settembre 2020 con cui il Pretore gli ha

affidato B__________ per la cura e l'educazione, riducendo a fr. 115.– mensili il contributo

alimentare a suo carico, e copia di una richiesta della moglie volta alla

revoca di un decreto “supercautelare” del 16 settembre 2020 con cui il diritto

di visita di lei è stato posto sotto sorveglianza. Tali documenti nuovi

riguardano la figlia minorenne e sono dunque ricevibili senza riguardo ai requisiti

dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Saranno dunque tenuti

presente nella misura in cui dovessero rivelarsi utili per il giudizio.

11.

In pendenza di appello,

il 28 agosto 2020, B__________ è stata affidata – come si è visto –

cautelarmente al padre (sopra, lett. I), il quale risiede a __________. Di

conseguenza occorrerebbe domandarsi, una volta ancora, se al proposito non sia

decaduta la giurisdizione svizzera (sopra, consid. 3). Quand'an­che tale compe-tenza

sussistesse, in ogni modo, non avrebbe più sen­so statuire sulla disciplina del

diritto di visita paterno censurata da AO 1 in appello, né sulla comminatoria

penale e disciplinare correlata a tale diritto di visita (decreto “supercautelare”

del 5 giugno 2020). Al riguardo l'impugnazione dell'interessata è divenuta

senza oggetto (art. 242 CPC). Rimane da esaminare invece il contributo di

mantenimento in favore di B__________ da versare alla madre per il lasso di

tempo intercorso dal 1° febbraio 2018 al 28 agosto 2020, quando il Pretore

ha modificato l'entità di tale contributo, riducendone con un nuovo decreto

cautelare l'ammontare a fr. 115.– mensili. Per quel periodo, in effetti,

la giurisdizio­ne svizzera rimane manifestamen­te data.

12.

Nell'appello AO 1 chiede

che il contributo alimentare per la figlia (fr. 1085.– mensili fissati nella

sentenza a protezione del-l'unione coniugale) sia aumentato a fr. 2238.–

mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 2208.– mensili dopo di

allora “nel caso in cui vengano confermate le modalità di esercizio” delle

visite stabilite a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente a fr.

1758.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 1728.– mensili

dopo di allora nel caso in cui le modalità di esercizio del diritto di visita

fossero modificate. AP 1 sollecita invece, nelle osservazioni all'appello, la

confer­ma del contributo per B__________ di fr. 1085.– mensili fissato nel

marzo del 2016 a protezione del­l'unione coniugale. Subordinatamente egli

chiede di ricommisurare “adeguatamente” quel contributo in funzione delle sue

diminuite capacità di reddito. Quest'ultima richiesta è irricevibile. Ove siano in discussione som­me di

denaro, per principio le richieste di giudizio devono essere cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con

rimandi). Ciò vale anche nelle cause rette dal

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art.

296.

cpv. 1 e 3 CPC). AP 1 non indica a quanto ammonti “l'adeguamento” da

lui prospettato, né l'entità di tale adeguamento si desume dalla motivazione del

memoriale (pag. 11 e 12). La sua domanda subordinata non può dunque essere

vagliata oltre.

13.

Nel decreto cautelare impugnato

il Pretore ha accertato che il contributo alimentare per la figlia stabilito a

protezione dell'unio­ne coniugale era stato determinato nel marzo del 2016 sulla

base del fabbisogno in dena­ro stimato dalle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio del­la gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo per minorenni in età compresa tra i 6 e i 12 anni, B__________ avendo a

quel tem­po 11 anni. Al momento in cui il Pretore ha emanato il decreto

cautelare impugnato, tuttavia, B__________ aveva ormai compiuto 15 anni ed

era entrata nella terza fascia d'età prevista dalle citate raccomandazioni. Il

Pretore ha ricalcolato così il fabbisogno in denaro di lei, giungendo alla

conclusione che tale fabbisogno andrebbe rivalutato dal 1° febbraio 2018 (richiesta cautelare) a fr. 1198.05

mensili fino al 31 dicembre 2019 (tabella 2018/2019 delle

raccomandazioni) e a fr. 1168.05 mensili dopo di allora (tabella 2020).

Egli ha ritenuto nondimeno che una differenza di fr. 113.05 mensili e di fr.

83.05

mensili rispetto al contributo originario non giustifichi una modifica

già in via cautelare, mancando dati aggiornati sul fabbisogno della figlia,

“segnatamente sulla possibilità di ottenere il sussidio cantonale della cassa

malati, non escludendosi inoltre un'eventuale partecipazione della madre al

mantenimento della figlia” (decreto impugnato, pag. 6 a metà).

Il primo giudice non ha

trascurato che nel contributo alimentare per B__________ potrebbe essere incluso,

giusta l'art. 285 cpv. 2 CC, un contributo di accudimento consistente in quanto

man­ca alla madre affidataria per finanziare il proprio fabbisogno minimo del

diritto esecutivo (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). Egli ha calcolato così il

fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 2831.75 mensili

(minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr.

424.20

[già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia],

premio della cassa malati fr. 434.40, franchigia fr. 84.60, assicurazione

del-l'economia domestica fr. 28.45, assicurazione RC dell'automobile

fr. 173.90, imposta di circolazione fr. 57.40, one­re fiscale fr. 278.80).

Accertato il reddito netto di AO 1 in fr. 2639.50 mensili, egli ha

constatato un ammanco di fr. 192.25 mensili. Non ha ritenuto tuttavia che tale

“ammanco relativamente modesto” giustifichi un contributo di accudimento. Da un

lato infatti – ha rilevato il Pretore – “mancano i dati aggiornati di reddito

di AO 1”. D'altro lato – egli ha proseguito – “occorrerà far luce sul

potenziale reddito della medesima, tenendo conto del fatto che ella non risulta

essere semplice dipendente di __________ Sagl, bensì socia e gerente con

diritto di firma individuale”. Infine non si può escludere – ha epilogato il primo

giudice – “che al mantenimento di AO 1 contribuisca almeno in parte il nuo­vo

compagno di lei” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Onde, in definitiva, la

reiezione del­l'istanza intesa all'aumento

del contributo alimentare per B__________.

14.

I criteri per la

modifica di misure a tutela dell'unione coniugale da parte del giudice del

divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Non giova quindi ripetersi su

questo punto, anche se – contrariamente all'opinio­ne del primo giudice – la

sola entrata in vigore dell'art. 285 cpv. 2 CC (il 1° gennaio 2017) non basta

per giustifi-care una modifica del contributo alimentare in favore di un figlio

(sentenza del Tribunale federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid.

4.1.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 578). Giustifica un riesa­me del contributo

invece il passaggio di un figlio alla fascia d'età superiore prevista dalle menzionate

raccomandazioni (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III

619.

consid. 3.1). In tal caso il giudice del divorzio determina nuovi

contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elemen­ti

di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezio­ne dell'unione coniugale e

che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_461/2019 del 6

marzo 2020 consid. 5.1 in FamPra.ch 2020 pag. 488;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019

consid. 3).

15.

Nel decreto cautelare

impugnato il Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di B__________,

come detto, in fr. 1198.05 mensili nel 2018 e nel 2019, rispettivamente in fr. 1168.05

mensili nel 2019 (al netto dell'assegno familiare). Non è chiaro come egli sia

giun­to a tale risultato. Le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zuri­go, cui questa Camera si ispira

da oltre 25 anni (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), prevedevano nel 2018 e nel

2019, per un figlio unico di età compre­sa tra i 13 e i 18 anni, un fabbisogno

medio in denaro di fr. 1785.– mensili, sceso nel 2020 a fr. 1765.–

mensili. Anche volendo sostituire il costo del­l'alloggio presunto nelle

tabelle annue con quello effettivo pagato dalla madre affidataria (un terzo dei

fr. 556.– mensili accertati dal Pretore) e il premio della cassa malati con quello effettivo a cari­co

della figlia (fr. 97.70 mensili accertati

dal Pretore), il fabbisogno in denaro di B__________ risulta­va di fr. 1273.05

nel 2018 e nel 2019, rispettivamente di fr. 1238.05 nel 2020 (al net­to

del­l'assegno familiare). Si tratta di cifre nettamente superiori al contributo

di fr. 1085.– mensili stabilito nel marzo del 2016 a protezione dell'unione

coniugale. Che ciò non giustificasse un adeguamento appare pertanto

discutibile.

L'appellante chiede che

nel fabbisogno in dena­ro della figlia sia riconosciuta anche una spesa di fr.

480.– mensili per le trasfer­te, poiché B__________ doveva essere regolarmente accompagnata

a __________ per l'esercizio del diritto di visita, tant'è che la stessa somma figura

nel fabbisogno minimo del marito fissato a protezione dell'unio­ne coniugale. AP

1.

eccepisce che la moglie ha accompagna­to la figlia __________ solo tre volte negli

ulti­mi tre anni (osservazioni allegate al verbale del 31 ottobre 2018, 4° foglio),

ciò che l'interessata non contesta, salvo opporre problemi di salute (replica

allegata al verbale del 14 gennaio 2019, pag. 3). AO 1 non può pretendere tuttavia

di vedersi ricono-scere nel fabbisogno in denaro di B__________ oneri di

trasferta meramente sporadici. Su tal punto la sua rivendicazione è destinata

all'insuccesso.

16.

Quanto al contributo di accudimento, AO 1 rivendica

fr. 560.– mensili, facendo valere che il suo reddito di fr. 2860.– mensili,

inclusa la tredicesima, non è sufficiente per sopperire al proprio fabbisogno

minimo. Il quale va rivalutato di conseguenza, essa sostiene, in fr. 3420.85

mensili.

a) Per

quel che è del proprio reddito, l'interessata

conferma di avere diritto alla tredicesima, circostanza su cui il Pretore era

in dubbio, e quantifica le sue entrate in fr. 2860.– mensili. In effetti la

quota di tredicesima, calcolata senza deduzione della trattenuta per la cassa

pensione (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 11a),

risulta in concreto di fr. 229.– mensili, che vanno ad aggiungersi allo

stipendio di fr. 2639.50 mensili, per complessivi fr. 2868.50 mensili

netti (doc. T: conteggi di stipendio dal gennaio al maggio del 2018). Nelle sue

osservazioni all'appello AP 1 fa notare che durante l'interrogatorio in Pretura

del 15 settembre 2020 la moglie ha ammesso di guadagnare fr. 5000.–

mensili netti. Ora, dal relativo verbale si desume che l'allegazione si

riferisce a un versamento di fr. 10 000.– risalente al 5 agosto

2019.

su un conto bancario della moglie, ma l'interessata non è stata

interpellata sulla decorrenza dell'aumento (doc. 4 prodotto in appello, pag.

1). Dalla causale dell'accredito emerge che il versamento della __________ Sagl

si riferiva allo “stipendio di giugno e luglio” (doc. FF, 1° foglio). Negli

estratti conto agli atti che coprono il periodo dal 1° dicembre 2016 al 31

agosto 2019 non constano altri accrediti a titolo di stipendio, salvo uno di

fr. 5296.38 per “stipendi settembre e ottobre” del 12 novembre 2018 (doc.

FF). In definitiva, a un sommario esame, nel 2018 il reddito del­l'appellante risultava

di fr. 2868.50 mensili ed è aumentato a fr. 5000.– mensili dal 2019 in poi.

Come si vedrà in appresso, per altro, determinare la data esatta dell'aumento nulla

mutereb­be ai fini del giudizio.

Perplessità

rimangono sulle reali capacità di guadagno del­l'appellante. A parte le

discrepanze rilevate in ambito fiscale (sotto, consid. c), AO 1 è anche socia e

gerente con diritto di firma individuale della __________ Sagl, di cui è

dipendente, sicché lo stipendio da lei percepito non attesta necessariamente le

sue reali potenzialità lucrative. L'interessata obietta che socio maggioritario

della ditta è un suo “amico di vecchia data”, il quale in passato l'ha aiutata

finanziariamen­te. Non spiega tuttavia le ragioni del cospicuo aumento di

retribuzione. All'udienza del 15 settembre 2020 essa ha dichiarato di lavorare attualmente

al 100%, “al 70% in ufficio e al 30% fuori ufficio” (doc. 4 prodotto in

appello, pag. 2), ma un maggior grado d'occupazione del 20% (il contratto di

lavoro precedente attestava un impiego all'80%: doc. P) non giustifica uno

stipendio pressoché doppio. A quell'udienza essa ha precisato altresì di lavorare

ora come “direttore creativo di abbigliamento” (verbale citato), mentre nel

contratto di lavoro precedente essa risultava assunta quale impiegata di

commercio (doc. P). Se non che, già nel 2017 essa si presentava come direttrice

creativa e imprenditrice nel settore della mo­da (doc. 2 prodotto in appello). Dub­bi

sulle potenzialità di guadagno dell'appellante, quindi, rimangono. Dato il

presumibile esito dell'appello, non è il caso tuttavia di condurre

approfondimenti.

b) L'appellante

chiede altresì di portare il proprio fabbisogno mini­mo da fr. 2831.75 a fr.

3420.85

mensili per tenere conto di fr. 76.85 mensili dovuti in aggiunta al

costo dell'alloggio per il fondo di rinnovamento condominiale. Essa insta

altresì perché si tenga conto del maggior onere fiscale a suo carico, desumibile

dalla tassazione più recente agli atti.

Nel

fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha inserito un costo dell'alloggio di fr.

424.– mensili, corrispondente a quel­lo di fr. 424.20 mensili da lei dichiarato

nell'istanza cautelare dell'11 settembre 2018. L'interessata postula l'aumento

di tale somma a fr. 501.05 mensili per tenere calcolo della quo­ta destinata al

fondo di rinnovamento condominiale non calcolata dal Pretore nel costo

dell'alloggio inserito nel fabbisogno in denaro della figlia (fr. 76.85

mensili). L'appellante non può pretendere però di vedere riconosciuta nel proprio

fabbisogno minimo una spe­sa che andrebbe inclusa, se mai, nel fabbisogno in

denaro di B__________. Simile richiesta non può essere accolta.

Per quanto

attiene all'onere fiscale, l'appellante invoca una tassazione dell'11 settembre

2019.

dalla quale risultano, per il 2017, imposte cantonali di fr. 5199.15

e federali di fr. 963.95 (doc. DD), cui si aggiungono imposte comunali di fr.

3327.56

Ne discende un carico tributario complessivo

di fr. 791.05 mensili in luogo dei fr. 278.80 mensili calcolati dal

Pretore sulla scorta dei dati del 2016 esposti nell'istanza (doc. Q). Sta di

fatto che nella citata tassazione d'ufficio l'autorità ha considerato, oltre ai

contributi di mantenimento per B__________ e al valore locativo dell'abitazione

primaria, “altri redditi” per fr. 60 000.– (doc. DD, 2° foglio, posta

6.3). L'appellante non dà spiegazioni al riguardo. L'onere fiscale di fr.

791.05

mensili da lei fatto valere appare dunque verosimile dal 2019, quando lo

stipendio di lei è passato a fr. 5000.– mensili netti. Prima di allora mal si

comprende perché la contribuen­te abbia accettato una tassazione siffatta. Né

il marito può essere chiamato ad assumere – indirettamente – le conseguenze di

un carico tributario che non trova giustificazione. Il fabbisogno minimo di AO

1.

va confermato di conseguenza in fr. 2831.75 mensili nel 2018 e in fr. 3344.–

mensili dal 2019 in poi.

c) In

definitiva, a un sommario esame, nel 2018 la genitrice affidataria poteva contare su un reddito di fr. 2868.50

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2831.75 mensili, mentre poteva fare assegnamento su

entrate di fr. 5000.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.

3344.– mensili dal 2019 in poi. In entrambi i casi il suo fabbisogno minimo risultava

dunque coperto. Ciò non lascia spazio a contributi di accudimento per B__________,

co­me ha ritenuto il Pretore.

17.

Resta da esaminare se

in concreto non si giustificasse di adeguare almeno i contributi alimentari per

la figlia (contributo di accudimento escluso) dal 1° febbraio 2018 (data della richiesta

cautelare) al 28 agosto 2020, quando il decreto impugnato è stato sostituito da

un altro decreto emes­so senza contraddittorio (e confermato con successivo decre­to del 21 settembre 2020) in virtù

del quale B__________ è stata affidata al

padre e il contributo alimentare a carico di lui è stato ridotto a fr. 150.–

mensili. Da quan­to precede si evin­ce in effetti che il fabbisogno in

denaro della figlia è rimasto scoperto per fr. 188.05 mensili nel 2018 e nel

2019, come pure per fr. 153.05 mensili nel 2020 (sopra, consid. 15). Il

Pretore accenna a eventuali sussidi cantonali per il premio della cassa malati,

ma l'ipotesi è inverosimile, ove appena si consideri la sostanza della

genitrice affidataria (doc. DD: oltre fr. 590 000.–,

di cui fr. 500 348.– di patrimonio

immobiliare). Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018 non sarebbe stato fuori luogo,

quindi, riconoscere alla figlia un contributo alimentare pari al fabbisogno in

denaro. E non sarebbe stato fuori luogo porre tale contributo interamente a

carico del padre. Nel 2018 invero l'appellante

guadagnava fr. 2868.50 mensili (sopra, consid. 16a) a fronte di un fabbisogno

minimo di fr. 2831.75 mensili (sopra, consid. 16b). Essa non fruiva perciò

di alcun margine disponibile e non poteva partecipare al mantenimento di B__________.

Se mai si sarebbe trattato di verificare che AP 1 avesse risorse sufficienti

per finanziare un contributo alimentare maggiorato di fr. 190.– mensili

(arrotondati), ma la questione non è determinante, come si spiegherà senza

indugio.

Si

è accertato dianzi che dal 1° gennaio 2019 AO 1 guadagna fr. 5000.–

mensili netti per rapporto a un fabbisogno mini­mo di fr. 3344.– mensili. Essa

beneficia così di un margine disponibile di fr. 1656.– mensili. AP 1 ha

dichiarato da parte sua, a un'udienza del 15 settembre 2020 davanti al Pretore,

di guadagnare fra € 3000.– e 4000.– mensili (doc. 4 da lui prodotto in appello,

pag. 3 in fondo). Attenendosi a una media di € 3500.– mensili, tale reddito

equivale a circa fr. 3885.– mensili. Riguardo al fabbisogno minimo di lui,

nella procedura a tutela dell'unione coniugale esso era stato stabilito in fr.

1840.– mensili, compresi fr. 480.– mensili per spese di trasferta destinate all'esercizio

del diritto di visita (I CCA, senten­za inc. 11.2016.18 del 28 novembre

2017.

consid. 4 e 7c). L'interessato non ridiscute quel fabbisogno minimo. Chiede

però che vi siano aggiunti altri fr. 480.– mensili, avendo egli dovuto farsi

carico per l'esercizio delle visite anche delle trasferte tra __________ e __________

che avrebbe dovuto assumere la moglie. La pretesa è fondata (sopra, consid. 15

in fine). AP 1 rimane dunque con un margine disponibile di circa fr. 1565.–

mensili, di poco inferiore a quello di AO 1. Dal 1° gennaio 2019 egli avrebbe

potuto fare assegnamen­to perciò, a un sommario esame come quello che governa

un procedimento cautelare, su un dimezzamento del contributo a suo carico,

entrambi i genitori essendo tenuti a sostentare la figlia in proporzione alle

loro possibilità economiche (art. 285 cpv. 1 CC).

Nelle

circostanze descritte il Pretore avrebbe potuto condannare AP 1, come detto, a

versare un contributo alimentare per la figlia maggiorato di circa fr. 190.–

mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018. Avrebbe dovuto tenere conto del

fatto però che tra il 1° gennaio 2019 e il 28 agosto 2020 AP 1 eroga­va già

oltre fr. 400.– mensili più di quanto sarebbe stato tenuto a versare (somma

che ancora nelle osservazioni all'appello egli propone di confermare). Nel complesso – e nel risultato – il pri­mo giudice ha

respinto a ragione, pertanto, l'istanza di AO 1 volta a un aumento del

contributo alimentare per la figlia. Tutto ciò posto, anche l'appello in esame si

rivela privo di consistenza.

III. Sulle spese giudiziarie

18.

Gli oneri dell'appello

presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 3 aprile 2020 seguono il

principio della soc-combenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà

inoltre a AO 1, che ha introdotto osservazioni all'appello tramite un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Circa le spese e le

ripetibili di primo grado, nell'appello AP 1 chiede ch'esse siano “compensate”,

il Pretore avendo manifesta­to comprensione per la sua istanza cautelare. A

prescindere dal fatto però che compensate potrebbero essere se mai le ripetibili,

mentre le spese processuali possono tutt'al più essere suddivise a metà, la

comprensione del Pretore non basta per scostarsi equitativamente dal precetto

della soccombenza. AP 1 poteva rendersi conto invero, come avvocato, che

un'istanza cautelare può essere considerata con indulgenza, ma non può trovare

accoglimento nemmeno in una causa di divorzio se non è giuridicamente fondata. Anche

al proposito il giudizio del Pretore meri­ta dunque conferma.

19.

Riguardo all'appello

di AO 1 contro il decreto cautelare del 10 giugno 2020, l'appellante soccombe

appieno sull'aumento del contributo alimentare per la figlia (art. 106 cpv. 1

CPC). Dal momento in cui B__________ è stata affidata al padre, il 28 agosto

2020, l'appello è divenuto invece senza oggetto, sia sulla disciplina del

diritto di visita paterno, sia sull'entità del contributo alimentare per la

figlia, sia sulla comminatoria dell'art. 292 CP e di una mul­ta disciplina­re

al genitore che avrebbe violato “le modalità di scambio previste per

l'esercizio dei diritti di visita”. Quel 28 agosto 2020 il decreto cautelare

impugnato è stato sostituito infatti da un altro decreto cautelare, emesso

inaudita parte e confermato dal Pretore dopo contraddittorio il 21 settembre 2020. Nella misura in cui l'appello

è divenuto senza oggetto, le spese dipendono perciò dal problema di sapere “qua­le

parte abbia provocato la proposizione dell’azione, quale sarebbe

presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei

motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669).

Pronosticare

quale sarebbe potuto essere in concreto l'esito del­l'appello nella misura in

cui questo è divenuto senza oggetto è arduo, se non aleatorio. È difficile prevedere a un giudizio di apparenza, in

particolare, quale fondatezza potesse avere la richiesta materna di far

esercitare le visite a AP 1 una volta su due a __________ con obbligo per il

marito di venire a prendere la figlia e di riportarla a casa ogni volta dopo

gli incontri. Comunque sia, non si deve perdere di vista che su tali punti

l'appello è divenuto senza oggetto, in ultima analisi, perché AP 1 ha ottenuto

causa vinta dinanzi al Pretore sull'affidamento della figlia. In condizioni del genere le spese e le ripetibili sono

destinate in definitiva a ricadere sull'appellante. Dato che al riguardo la

procedura di appello termina senza decisione, conviene nondimeno mitigare adeguatamente

la tassa di giustizia (art. 21 LTG).

IV. Sulla

comunicazione della presente sentenza

20.

Copia dell'attuale

sentenza è comunicata, conformemente al­l'art. 301 lett. b CPC, anche alla

figlia B__________, che ha compiuto 15 anni il 4 febbraio 2020.

V. Sui rimedi giuridici a

livello federale

21.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un ricorso in materia

civile da parte di AP 1 è ammissibile senza riguardo a questioni di valore

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Dipende dal valore litigioso un eventuale

ricorso in materia civile di AO 1, ma nella fattispecie tale valore raggiunge

agevolmente la soglia dei fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,

ove appena si pensi all'aumento del contributo alimentare per la figlia litigioso

in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le procedure inc. 11.2020.24

e 11.2020.80 sono congiunte.

2. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e il decreto cautelare del

3 aprile 2020 è confermato.

3. Le spese di tale appello,

di fr. 750.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1

fr. 1200.– per ripetibili.

4. Nella misura in cui non è

divenuto privo di oggetto, l'appello di AO 1 è respinto e il decreto cautelare

del 10 giugno 2020 è confermato.

5. Le spese di tale appello, ridotte

a fr. 800.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AP 1

fr. 2500.– per ripetibili.

6. Notificazione:

;

.

Comunicazione:

– (I);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).