11.2020.24
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: misure di protezione e contributo alimentare per il figlio
17 dicembre 2020Italiano38 min
raggiunto AP 1 a __________. Se non che, nel gennaio del 2013 il marito ha lasciato
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.24
11.2020.80
Lugano,
17 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2020.42 (divorzio su azione di un coniuge: misure
provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 febbraio 2020 dall'
AP
1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
e
nella analoga causa CA.2018.339 della medesima Pretura promossa con istanza dell'11
settembre 2018 da AO 1 contro AP 1;
giudicando
sull'appello del 16 aprile 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 3 aprile 2020 nella causa CA.2020.42 (inc. 11.2020.24)
e
sull'appello del 25 giugno 2020 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 10 giugno 2020 nella causa CA.2018.339 (inc. 11.2020.80);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1961) ed AO 1
(1968), cittadini svizzeri e italiani, si sono sposati a __________ il 29
ottobre 1994. Dal matrimonio è nata B__________, il 4 febbraio 2005. Il marito,
avvocato, è titolare di uno studio legale a __________, dove risiede. Dopo
alcuni anni trascorsi fra __________ e il Cantone dei Grigioni, la moglie si è
trasferita con B__________ a __________. Lì i coniugi hanno acquistato nel 2008
un appartamento (proprietà per piani n. 27 383
RFD, loro intestata in ragione di metà ciascuno). Laureata in filosofia, AO 1
ha lavorato nel settore commerciale fino al 2010, riducendo il grado
d'occupazione dopo la nascita della figlia. Secondo gli impegni lavorativi e
scolastici, la famiglia si riuniva per i fine settimana e le vacanze,
prevalentemente in Svizzera. Nel settembre del 2011 moglie e figlia hanno
raggiunto AP 1 a __________. Se non che, nel gennaio del 2013 il marito ha lasciato
l'abitazione comune per trasferirsi dai suoi genitori e nel giugno successivo AO
1 è tornata a __________ insieme con la figlia.
B. In esito a una
procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 21 giugno 2013,
con sentenza del 22 marzo 2016 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha affidato B__________ alla madre, ha limitato e condizionato la
custodia parentale alla continuazione di una terapia psicologica e
psicoterapeutica da parte della madre e della figlia, ha disciplinato le
relazioni personali di quest'ultima con il padre in caso di disaccordo fra
genitori (contatti telefonici via internet e per posta illimitati e diritto di
visita un fine settimana ogni due, cinque settimane d'estate, una a Natale e
alternativamente le settimane di Ognissanti, Carnevale e Pasqua), prevedendo
che “di principio per gli scambi la madre accompagnerà la figlia a __________
dal padre e quest’ultimo la riporterà a __________ dopo la visita”, e ha
condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1085.– per la figlia
dal 1° giugno 2013 (inc. SO.2013.2601). Un appello presentato dal convenuto il
4 aprile 2016 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 28 novembre
2017 da questa Camera, che ha soppresso il contributo alimentare dal 19 ottobre
2014 al 18 agosto 2015, periodo durante il quale la figlia era affidata a lui
(inc. 11.2016.18). Dal gennaio del 2018 AO 1 ha ripreso un'attività lucrativa all'80%
per la __________ Sagl di __________, di cui è socia e gerente, ditta attiva
nella produzione
e nel commercio al dettaglio e in grosso di prodotti di moda e accessori.
C. Nel frattempo, con
petizione del 6 febbraio 2016 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al
medesimo Pretore (inc. DM.2016.22). Nell'ambito di tale causa le parti
hanno presentato ripetute istanze cautelari per l'affidamento di B__________ e l'esercizio
del diritto di visita. Con istanza dell'11 settembre 2018, in
particolare, AO 1 ha chiesto che gli incontri quindicinali fra padre e figlia avvenissero
alternativamente a __________ e nel Ticino, con obbligo per AP 1 di venire a
prendere B__________ a __________ e di riportarla quando il diritto di visita è
esercitato a __________, garantendo contatti telefonici, via internet e per posta illimitati tra madre e figlia durante gli
incontri. Essa ha
postulato inoltre l'aumento a fr. 1667.– mensili
dal 1° febbraio 2018 del contributo alimentare di fr. 1085.– mensili per B__________
fissato nella sentenza a protezione dell'unione coniugale (inc. CA.2018.339).
All'udienza del 31 ottobre 2018, indetta per il contraddittorio su tale
istanza, AO 1 ha ribadito le proprie domande, che AP 1 ha avversato. Su proposta
delle parti l'udienza è poi stata sospesa in vista di trattative, che tuttavia sono
decadute infruttuose. Alla successiva udienza del 14 gennaio 2019 la
moglie ha replicato e il marito duplicato, entrambi mantenendo il rispettivo
punto di vista e offrendo svariate prove. Il Pretore ha disciplinato
l'istruttoria con ordinanze del 16 gennaio e del 13 settembre 2019.
D. Il 21 febbraio 2020 AP
1 si è rivolto al Pretore, dolendosi che, senza interpellarlo, la moglie aveva
portato B__________ in vacanza con sé negli Stati Uniti durante le vacanze
scolastiche di Carnevale. Egli ha instato così perché AO 1 fosse formalmente
ammonita in applicazione dell'art. 307 CC e diffidata a concordare le vacanze
della figlia con lui o, almeno, a informarlo previamente al riguardo. In un
memoriale del 12 marzo 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. AP 1
ha ribadito il 25
marzo 2020 la propria domanda. Statuendo il 3 aprile 2020, il Pretore ha
respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico
di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 300.– per
ripetibili (inc. CA.2020.42).
E. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 aprile 2020
per ottenere che la sua istanza cautelare del 21 febbraio 2020 sia accolta e
che AO 1 sia formalmente ammonita giusta l'art. 307 cpv. 3 CC nel senso di
concordare le vacanze di B__________ con lui o, almeno, di informarlo previamente
al riguardo. In subordine egli chiede che il decreto cautelare sia annullato e
gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 4
giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello (inc. 11.2020.24).
F. Statuendo d'ufficio senza
contraddittorio il 5 giugno 2020, il Pretore ha ingiunto a AO 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CPC – di riprendere subito il sostegno psicologico
per B__________, comunicando al tribunale il nome del terapeuta incaricato (dispositivo
n. 1), e ha comminato l'applicazione dell'art. 292 CP oltre a una multa
disciplinare di fr. 1000.– “al genitore che violerà le modalità di scambio
previste per l'esercizio dei diritti di visita” nella sentenza a protezione
dell'unione coniugale del 22 marzo 2016, riservata la possibilità per entrambi
i genitori di farsi aiutare da terze persone nell'adempimento delle modalità di
scambio della figlia” (dispositivo n. 4).
G. Con decreto cautelare
del 10 giugno 2020 il Pretore ha respinto due istanze presentate da AP 1 il 27
marzo e il 15 maggio 2020 per l'affidamento della figlia e il recupero di
incontri perduti, così come ha respinto l'istanza presentata da AO 1 l'11
settembre 2018 sulla regolamentazione del diritto di visita e sull'aumento del
contributo di mantenimento per B__________, confermando per il resto il decreto
“supercautelare” del 5 giugno 2020 sul sostegno psicologico per la figlia,
oltre che sulla comminatoria penale e disciplinare correlata alle modalità di
scambio previste per l'esercizio del diritto di visita. Le spese processuali di
fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili (inc. CA.2018.339).
H. Contro il decreto cautelare
appena citato AO 1 è insorta questa Camera con un appello del 25 giugno 2020
nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la sua istanza dell'11 settembre
2018 sia accolta e che la disciplina del diritto di visita fissata nella
sentenza a protezione dell'unione coniugale sia modificata come da lei proposto
(incontri quindicinali fra padre e figlia alternativamente a __________ e nel Ticino,
B__________ presa e riportata a domicilio dal padre, garanzia di contatti
telefonici, via internet e per posta illimitati tra madre e figlia durante le
visite paterne). Essa chiede inoltre che il contributo alimentare per la
figlia di fr. 1085.– mensili fissato in quella sentenza sia aumentato a fr.
2238.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 2208.– mensili dopo
di allora “nel caso in cui vengano confermate le modalità di esercizio” delle
visite stabilite a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente a fr.
1758.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 1728.–
mensili dopo di allora nel caso in cui le
modalità di esercizio del diritto di visita fossero modificate. Infine essa
postula l'annullamento della comminatoria relativa all'art. 292 CP e alla multa
disciplinare. Nelle sue osservazioni del 16 luglio 2020 AP 1 propone di respingere
l'appello e di confermare il decreto impugnato (inc. 11.2020.80).
I. Il 25 settembre
2020 AP 1 ha prodotto in appello il verbale di un'udienza tenutasi il 15
settembre 2020 davanti al Preto-
re
e un successivo decreto cautelare del 21 settembre 2020,
comunicando
che con decreto “supercautelare” del 28 agosto
2020
(confermato con il decreto cautelare del 21
settembre 2020) il Pretore ha
affidato B__________ a lui, che contestualmente il contributo di
mantenimento a suo carico per la figlia è stato ridotto a fr. 150.–
mensili e che in sede di interrogatorio la moglie ha dichiarato di guadagnare
presso la __________ Sagl fr. 5000.– mensili netti. Tali atti sono stati
notificati a AO 1, che non ha reagito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame
concernono decreti cautelari emanati nel quadro della medesima causa di stato e
si fondano essenzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così
di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC).
2.
I decreti cautelari emessi
in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie
meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale requisito non si pone, litigiosa essendo – da un lato – una misura a
protezione del figlio non correlata a questioni di valore (appello di AP 1) e –
dall'altro – le modalità delle relazioni personali tra padre e figlia,
indipendenti a loro volta da questioni di valore, ciò che rende ammissibili anche
le censure in materia di contributo alimentare (appello di AO 1). Quanto alla
tempestività dei rimedi giuridici, il primo decreto cautelare è giunto al
patrocinatore di AP 1 il 6 aprile 2020 (tracciamento dell'invio 98.__________10,
agli atti), sicché l'appello inoltrato il 16 aprile seguente è ricevibile. La
comunicazione del secondo decreto cautelare al legale di AO 1 è avvenuta il 15 giugno
2020.
(tracciamento dell'invio __________01, agli atti). Inoltrato il 25 giugno
successivo, anche l'appello contro tale decreto è pertanto tempestivo.
I. Sull'appello contro il
decreto cautelare del 3 aprile 2020
3.
La competenza per
territorio del giudice svizzero era stata accertata nella precedente sentenza emanata
il 28 novembre 2017 da questa Camera fra le stesse parti (pubblicata in:
RtiD II-2018 pag. 682 consid. 3). In
pendenza di appello, nondimeno, B__________ è stata affidata al padre,
che abita in Italia (sopra, consid. I). Oc-correrebbe verificare dunque se la
competenza in questione sussista, poiché la costituzione della residenza
abituale del minore in un altro Stato firmatario della Convenzione dell'Aia
sulla protezione dei minori del 19 ottobre 1996 fa decadere la competenza ratione
loci delle autorità svizzere (DTF 143 III 193; DTF 142 III 4 consid. 2.1; sulla
precedente Convenzione del 5 ottobre 1961: RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d). Dato il presumibile esito
dell'appello, la questione può tuttavia essere lasciata aperta.
4.
L'art. 307 CC
prevede che “se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l'au-
torità di protezione dei
minori ordina le misure opportune a protezione del figlio” (cpv. 1); essa “può
segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni
per la cura,
l'educazione o
l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto
di controllo e informazione” (cpv. 3). In una causa
di divorzio tale facoltà spetta al giudice (art. 315a cpv. 1 e 2
CC), il quale può adottare simili provvedimenti anche a titolo cautelare (I
CCA, sentenza inc. 11.2000.38 dell'8 agosto 2000 consid. 7 pubblicato
in: FamPra.ch 2001 pag. 379 e menzionato in Rep. 2000 pag. 144 n. 6 più
recentemente: sentenza inc. 11.2010.115 del 15 ottobre 2010). Con l'ammonimento
(Ermahnung, rappel des devoirs) il destinatario è reso attento su
manchevolezze o comportamenti a rischio (Breitschmid
in:
Basler Kommentar ZGB I, 6ª
edizione, n. 21 ad art. 307 con rinvio) e può essere richiamato, in modo
generale o specifico, ai suoi doveri (Affolter-Fringeli/Vogel
in: Berner Kommentar, edizione 2016, n. 33 ad art. 307 CC con richiami; Meier in: Commentaire romand, CO I, Basilea
2010, n. 11 ad art. 307). Le misure a protezione del
figlio non costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei
genitori (DTF 144 III 451 consid, 4.3). Sono provvedimenti volti a tutelare il
bene del minorenne da minacce allo sviluppo fisico, psichico o morale se i
genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307 cpv. 1 CC; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 307
CC; Meier, op. cit., n. 5 e 6 ad
art. 307 CC).
5.
In concreto il
Pretore ha constatato, a un sommario esame, che AO 1 non risultava avere
informato il marito di voler trascorrere con la figlia le vacanze scolastiche
di Carnevale, oltre a due giornate di scuola obbligatoria, in California. Ciò
posto, egli ha ritenuto “comprensibili e anche condivisibili” le rimostranze di
AP 1, sia perché la moglie avrebbe dovuto discutere con lui l'opportunità di un
simile viaggio, compresa l'assenza della figlia dalla scuola e il rischio legato
alla situazione pandemica, sia perché durante le vacanze B__________ avrebbe
potuto studiare a domicilio per recuperare almeno in parte le lacune delle
materie in cui accusa insufficienze. Nonostante ciò, il Pre-tore non ha
ravvisato un comportamento suscettibile di minacciare lo sviluppo fisico,
psichico o morale di B__________, giacché a suo parere un'assenza di due giorni
da scuola e una vacanza negli Stati Uniti non potevano verosimilmente compromettere
la formazione di B__________. Inoltre – egli ha continuato – sotto il profilo
dell'emergenza sanitaria la situazione di allora era meno grave di quella al
momento del giudizio, sicché la figlia non ha verosimilmente corso maggiori
rischi rispetto a quelli cui sarebbe stata esposta se avesse raggiunto il
padre a __________. Il Pretore ha quindi respinto l'istanza di AP 1, non senza richiamare
la moglie al dovere di informare preventivamente e concordare con il marito le
vacanze che intende trascorrere all'estero con B__________.
6.
Nell'appello AP 1
chiede che la moglie sia formalmente ammonita giusta l'art. 307 cpv. 2 CC o, in
subordine, che il decreto impugnato sia annullato e gli
atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata giova subito
sgombrare il campo. L'appello è infatti, per
principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. L'autorità
giudiziaria superiore può rinviare la causa in primo grado solo se non è stata
giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC)
o se i fatti devono essere completati su
punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Nel suo memoriale
l'interessato non accenna a estremi del genere né, tanto meno, sostanzia la
domanda subordinata. Ne discende che in proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile per carenza di motivazione (a norma dell'art. 311 cpv. 1
CPC).
7.
Ai fini della
richiesta principale l'appellante si duole “che la moglie AO 1 fa di tutto (…)
per omettere di adempiere al proprio obbligo di trasporto della figlia” a __________,
senza mai essere sanzionata. Egli evoca reiterate segnalazioni al Pretore,
lamentando che esse siano rimaste inascoltate. Deplora che la moglie abbia
interrotto unilateralmente la terapia di supporto psicologico per B__________,
definita necessaria anche dal giudice. A ciò si aggiunge – egli prosegue – il
“mancato rispetto dell'obbligo di condivisione e scelta delle vacanze
all'estero del genitore con la figlia, sia sotto il profilo del mancato
rispetto del più generale obbligo di agire con la massima prudenza nel corso
del vigente periodo di pandemia, evitando di viaggiare su aeromobili e
frequentare ristoranti e locali pubblici all'estero, sia sotto il profilo del
mancato ottemperamento all'obbligo di rispettare il diritto di visita del padre”.
Di conseguenza AO 1 va ammonita, a suo avviso, “di concordare previamente con AP
1.
le vacanze che ella vorrà fare con B__________ o che quanto meno ne informi
tempestivamente il marito”.
8.
Che AO 1 debba
“informare e, se del caso, concordare con il marito le vacanze che intende fare
all'estero con la figlia” è già stato rilevato dal Pretore nel decreto
impugnato, in cui l'interessata è stata “resa attenta al suo dovere” (pag. 4 in
basso). Quanto l'istante chiede nell'appello è che costei sia oggetto non
solo di un blando richiamo al dovere di “informare e, se del caso, concordare
con il marito le vacanze che intende fare all'estero con la figlia”, ma di un
formale ammonimento in conformità all'art. 307 cpv. 3 CC. Ci si può domandare
se egli abbia un interesse pratico e attuale al proposito. Sia come sia, il
formale ammonimento ch'egli chiede di pronunciare nei confronti della moglie
verte su eventuali intenzioni, da parte di lei, di intraprendere viaggi al-
l'estero con la
figlia. Non concerne comportamenti irrispettosi che AO 1 avrebbe tenuto in
relazione al diritto di visita paterno in generale. Poco giovano dunque,
contrariamente all'opinione dell'interessato, le recriminazioni formulate nell'appello
a quest'ultimo riguardo.
Circa il formale ammonimento,
esso si configurerebbe in concreto alla stregua di un provvedimento cautelare (art.
276.
prima frase CPC). E un provvedimento cautelare
deve non solo imporsi con urgenza, ma osservare anche il principio della
proporzionalità, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un
ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la misura decretata (v. Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 35 ad
art. 276 con richiami; sulla nozione di
proporzionalità: Sprecher in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 47 segg. ad art. 262). Esso deve
apparire, in altri termini, impellente e non incidere più di quanto occorra per
proteggere oggettivamente il bene del figlio. Nella fattispecie il Pretore
medesimo ha ritenuto inopportuna la trasferta di B__________ negli Stati
Uniti, sicché ha richiamato AO 1 al dovere di accordarsi previamente con il
marito qualora intenda trascorrere vacanze all'estero con la figlia. Non ha ritenuto
tuttavia quel soggiorno pregiudizievole per il bene della minorenne al punto da
giustificare un formale ammonimento. Tale valutazione resiste alla critica. Certo,
sarebbe stato preferibile che durante le vacanze di Carnevale B__________ si
dedicasse allo studio nelle materie in cui accusa insufficienze invece di
villeggiare in California e perdere anche due giorni di scuola. Tuttavia ciò
non può dirsi avere compromesso il presumibile risultato dell'anno scolastico o
la formazione della minorenne e avere nuociuto seriamente al bene di lei.
Quanto all'emergenza pandemica, il Pretore ha
rilevato che al momento in cui la figlia è par-tita per gli Stati Uniti
la situazione non era grave come quella a momento del giudizio, ciò che
l'appellante non contesta. Nella sua istanza cautelare del 21 febbraio 2020,
del resto, AP 1 nemmeno accennava a rischi sanitari, ma unicamente alle
difficoltà scolastiche della figlia.
9.
Se ne conclude che a
ragione il Pretore non ha ravvisato nella fattispecie i
presupposti per pronunciare un formale ammonimento a carico di AO 1. Anche
perché si tratta – almeno apparentemente – di un primo caso, la madre non
constando avere portato la figlia in vacanza all'estero in precedenti occasioni
senza informare l'appellante. E per il bene della figlia non occorrevano, al
momento in cui il Pretore ha statuito, interventi più incisivi. L'appello vede
così la sua sorte segnata.
II. Sull'appello contro il
decreto cautelare del 10 giugno 2020
10.
All'appello AO 1 acclude
due certificati medici del 23 giugno 2020 rilasciati dal suo medico di famiglia
dott. M__________ __________ e dall'oncologo dott. O__________ __________. AP 1
unisce alle osservazioni all'appello un articolo del 7 luglio 2020 dal titolo Storia
di AO 1, imprenditrice che guarda “avanti”, consultato il 13 luglio
2020.
in ‹https://www.__________›. Il 25 settembre 2020 egli ha trasmesso
inoltre a questa Camera copia del verbale di un'udienza tenutasi il 15
settembre 2020 davanti al Pretore (dopo l'emanazione del decreto cautelare
appellato) nel corso della quale sono state interrogate le parti ed è stata discussa un'istanza cautelare di lui intesa a
ottenere l'affidamento della figlia. A tali documenti egli unisce inoltre copia
di un decreto cautelare del 21 settembre 2020 con cui il Pretore gli ha
affidato B__________ per la cura e l'educazione, riducendo a fr. 115.– mensili il contributo
alimentare a suo carico, e copia di una richiesta della moglie volta alla
revoca di un decreto “supercautelare” del 16 settembre 2020 con cui il diritto
di visita di lei è stato posto sotto sorveglianza. Tali documenti nuovi
riguardano la figlia minorenne e sono dunque ricevibili senza riguardo ai requisiti
dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Saranno dunque tenuti
presente nella misura in cui dovessero rivelarsi utili per il giudizio.
11.
In pendenza di appello,
il 28 agosto 2020, B__________ è stata affidata – come si è visto –
cautelarmente al padre (sopra, lett. I), il quale risiede a __________. Di
conseguenza occorrerebbe domandarsi, una volta ancora, se al proposito non sia
decaduta la giurisdizione svizzera (sopra, consid. 3). Quand'anche tale compe-tenza
sussistesse, in ogni modo, non avrebbe più senso statuire sulla disciplina del
diritto di visita paterno censurata da AO 1 in appello, né sulla comminatoria
penale e disciplinare correlata a tale diritto di visita (decreto “supercautelare”
del 5 giugno 2020). Al riguardo l'impugnazione dell'interessata è divenuta
senza oggetto (art. 242 CPC). Rimane da esaminare invece il contributo di
mantenimento in favore di B__________ da versare alla madre per il lasso di
tempo intercorso dal 1° febbraio 2018 al 28 agosto 2020, quando il Pretore
ha modificato l'entità di tale contributo, riducendone con un nuovo decreto
cautelare l'ammontare a fr. 115.– mensili. Per quel periodo, in effetti,
la giurisdizione svizzera rimane manifestamente data.
12.
Nell'appello AO 1 chiede
che il contributo alimentare per la figlia (fr. 1085.– mensili fissati nella
sentenza a protezione del-l'unione coniugale) sia aumentato a fr. 2238.–
mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 2208.– mensili dopo di
allora “nel caso in cui vengano confermate le modalità di esercizio” delle
visite stabilite a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente a fr.
1758.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 1728.– mensili
dopo di allora nel caso in cui le modalità di esercizio del diritto di visita
fossero modificate. AP 1 sollecita invece, nelle osservazioni all'appello, la
conferma del contributo per B__________ di fr. 1085.– mensili fissato nel
marzo del 2016 a protezione dell'unione coniugale. Subordinatamente egli
chiede di ricommisurare “adeguatamente” quel contributo in funzione delle sue
diminuite capacità di reddito. Quest'ultima richiesta è irricevibile. Ove siano in discussione somme di
denaro, per principio le richieste di giudizio devono essere cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con
rimandi). Ciò vale anche nelle cause rette dal
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art.
296.
cpv. 1 e 3 CPC). AP 1 non indica a quanto ammonti “l'adeguamento” da
lui prospettato, né l'entità di tale adeguamento si desume dalla motivazione del
memoriale (pag. 11 e 12). La sua domanda subordinata non può dunque essere
vagliata oltre.
13.
Nel decreto cautelare impugnato
il Pretore ha accertato che il contributo alimentare per la figlia stabilito a
protezione dell'unione coniugale era stato determinato nel marzo del 2016 sulla
base del fabbisogno in denaro stimato dalle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo per minorenni in età compresa tra i 6 e i 12 anni, B__________ avendo a
quel tempo 11 anni. Al momento in cui il Pretore ha emanato il decreto
cautelare impugnato, tuttavia, B__________ aveva ormai compiuto 15 anni ed
era entrata nella terza fascia d'età prevista dalle citate raccomandazioni. Il
Pretore ha ricalcolato così il fabbisogno in denaro di lei, giungendo alla
conclusione che tale fabbisogno andrebbe rivalutato dal 1° febbraio 2018 (richiesta cautelare) a fr. 1198.05
mensili fino al 31 dicembre 2019 (tabella 2018/2019 delle
raccomandazioni) e a fr. 1168.05 mensili dopo di allora (tabella 2020).
Egli ha ritenuto nondimeno che una differenza di fr. 113.05 mensili e di fr.
83.05
mensili rispetto al contributo originario non giustifichi una modifica
già in via cautelare, mancando dati aggiornati sul fabbisogno della figlia,
“segnatamente sulla possibilità di ottenere il sussidio cantonale della cassa
malati, non escludendosi inoltre un'eventuale partecipazione della madre al
mantenimento della figlia” (decreto impugnato, pag. 6 a metà).
Il primo giudice non ha
trascurato che nel contributo alimentare per B__________ potrebbe essere incluso,
giusta l'art. 285 cpv. 2 CC, un contributo di accudimento consistente in quanto
manca alla madre affidataria per finanziare il proprio fabbisogno minimo del
diritto esecutivo (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). Egli ha calcolato così il
fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 2831.75 mensili
(minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr.
424.20
[già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia],
premio della cassa malati fr. 434.40, franchigia fr. 84.60, assicurazione
del-l'economia domestica fr. 28.45, assicurazione RC dell'automobile
fr. 173.90, imposta di circolazione fr. 57.40, onere fiscale fr. 278.80).
Accertato il reddito netto di AO 1 in fr. 2639.50 mensili, egli ha
constatato un ammanco di fr. 192.25 mensili. Non ha ritenuto tuttavia che tale
“ammanco relativamente modesto” giustifichi un contributo di accudimento. Da un
lato infatti – ha rilevato il Pretore – “mancano i dati aggiornati di reddito
di AO 1”. D'altro lato – egli ha proseguito – “occorrerà far luce sul
potenziale reddito della medesima, tenendo conto del fatto che ella non risulta
essere semplice dipendente di __________ Sagl, bensì socia e gerente con
diritto di firma individuale”. Infine non si può escludere – ha epilogato il primo
giudice – “che al mantenimento di AO 1 contribuisca almeno in parte il nuovo
compagno di lei” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Onde, in definitiva, la
reiezione dell'istanza intesa all'aumento
del contributo alimentare per B__________.
14.
I criteri per la
modifica di misure a tutela dell'unione coniugale da parte del giudice del
divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Non giova quindi ripetersi su
questo punto, anche se – contrariamente all'opinione del primo giudice – la
sola entrata in vigore dell'art. 285 cpv. 2 CC (il 1° gennaio 2017) non basta
per giustifi-care una modifica del contributo alimentare in favore di un figlio
(sentenza del Tribunale federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid.
4.1.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 578). Giustifica un riesame del contributo
invece il passaggio di un figlio alla fascia d'età superiore prevista dalle menzionate
raccomandazioni (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III
619.
consid. 3.1). In tal caso il giudice del divorzio determina nuovi
contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi
di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e
che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_461/2019 del 6
marzo 2020 consid. 5.1 in FamPra.ch 2020 pag. 488;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019
consid. 3).
15.
Nel decreto cautelare
impugnato il Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di B__________,
come detto, in fr. 1198.05 mensili nel 2018 e nel 2019, rispettivamente in fr. 1168.05
mensili nel 2019 (al netto dell'assegno familiare). Non è chiaro come egli sia
giunto a tale risultato. Le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira
da oltre 25 anni (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), prevedevano nel 2018 e nel
2019, per un figlio unico di età compresa tra i 13 e i 18 anni, un fabbisogno
medio in denaro di fr. 1785.– mensili, sceso nel 2020 a fr. 1765.–
mensili. Anche volendo sostituire il costo dell'alloggio presunto nelle
tabelle annue con quello effettivo pagato dalla madre affidataria (un terzo dei
fr. 556.– mensili accertati dal Pretore) e il premio della cassa malati con quello effettivo a carico
della figlia (fr. 97.70 mensili accertati
dal Pretore), il fabbisogno in denaro di B__________ risultava di fr. 1273.05
nel 2018 e nel 2019, rispettivamente di fr. 1238.05 nel 2020 (al netto
dell'assegno familiare). Si tratta di cifre nettamente superiori al contributo
di fr. 1085.– mensili stabilito nel marzo del 2016 a protezione dell'unione
coniugale. Che ciò non giustificasse un adeguamento appare pertanto
discutibile.
L'appellante chiede che
nel fabbisogno in denaro della figlia sia riconosciuta anche una spesa di fr.
480.– mensili per le trasferte, poiché B__________ doveva essere regolarmente accompagnata
a __________ per l'esercizio del diritto di visita, tant'è che la stessa somma figura
nel fabbisogno minimo del marito fissato a protezione dell'unione coniugale. AP
1.
eccepisce che la moglie ha accompagnato la figlia __________ solo tre volte negli
ultimi tre anni (osservazioni allegate al verbale del 31 ottobre 2018, 4° foglio),
ciò che l'interessata non contesta, salvo opporre problemi di salute (replica
allegata al verbale del 14 gennaio 2019, pag. 3). AO 1 non può pretendere tuttavia
di vedersi ricono-scere nel fabbisogno in denaro di B__________ oneri di
trasferta meramente sporadici. Su tal punto la sua rivendicazione è destinata
all'insuccesso.
16.
Quanto al contributo di accudimento, AO 1 rivendica
fr. 560.– mensili, facendo valere che il suo reddito di fr. 2860.– mensili,
inclusa la tredicesima, non è sufficiente per sopperire al proprio fabbisogno
minimo. Il quale va rivalutato di conseguenza, essa sostiene, in fr. 3420.85
mensili.
a) Per
quel che è del proprio reddito, l'interessata
conferma di avere diritto alla tredicesima, circostanza su cui il Pretore era
in dubbio, e quantifica le sue entrate in fr. 2860.– mensili. In effetti la
quota di tredicesima, calcolata senza deduzione della trattenuta per la cassa
pensione (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 11a),
risulta in concreto di fr. 229.– mensili, che vanno ad aggiungersi allo
stipendio di fr. 2639.50 mensili, per complessivi fr. 2868.50 mensili
netti (doc. T: conteggi di stipendio dal gennaio al maggio del 2018). Nelle sue
osservazioni all'appello AP 1 fa notare che durante l'interrogatorio in Pretura
del 15 settembre 2020 la moglie ha ammesso di guadagnare fr. 5000.–
mensili netti. Ora, dal relativo verbale si desume che l'allegazione si
riferisce a un versamento di fr. 10 000.– risalente al 5 agosto
2019.
su un conto bancario della moglie, ma l'interessata non è stata
interpellata sulla decorrenza dell'aumento (doc. 4 prodotto in appello, pag.
1). Dalla causale dell'accredito emerge che il versamento della __________ Sagl
si riferiva allo “stipendio di giugno e luglio” (doc. FF, 1° foglio). Negli
estratti conto agli atti che coprono il periodo dal 1° dicembre 2016 al 31
agosto 2019 non constano altri accrediti a titolo di stipendio, salvo uno di
fr. 5296.38 per “stipendi settembre e ottobre” del 12 novembre 2018 (doc.
FF). In definitiva, a un sommario esame, nel 2018 il reddito dell'appellante risultava
di fr. 2868.50 mensili ed è aumentato a fr. 5000.– mensili dal 2019 in poi.
Come si vedrà in appresso, per altro, determinare la data esatta dell'aumento nulla
muterebbe ai fini del giudizio.
Perplessità
rimangono sulle reali capacità di guadagno dell'appellante. A parte le
discrepanze rilevate in ambito fiscale (sotto, consid. c), AO 1 è anche socia e
gerente con diritto di firma individuale della __________ Sagl, di cui è
dipendente, sicché lo stipendio da lei percepito non attesta necessariamente le
sue reali potenzialità lucrative. L'interessata obietta che socio maggioritario
della ditta è un suo “amico di vecchia data”, il quale in passato l'ha aiutata
finanziariamente. Non spiega tuttavia le ragioni del cospicuo aumento di
retribuzione. All'udienza del 15 settembre 2020 essa ha dichiarato di lavorare attualmente
al 100%, “al 70% in ufficio e al 30% fuori ufficio” (doc. 4 prodotto in
appello, pag. 2), ma un maggior grado d'occupazione del 20% (il contratto di
lavoro precedente attestava un impiego all'80%: doc. P) non giustifica uno
stipendio pressoché doppio. A quell'udienza essa ha precisato altresì di lavorare
ora come “direttore creativo di abbigliamento” (verbale citato), mentre nel
contratto di lavoro precedente essa risultava assunta quale impiegata di
commercio (doc. P). Se non che, già nel 2017 essa si presentava come direttrice
creativa e imprenditrice nel settore della moda (doc. 2 prodotto in appello). Dubbi
sulle potenzialità di guadagno dell'appellante, quindi, rimangono. Dato il
presumibile esito dell'appello, non è il caso tuttavia di condurre
approfondimenti.
b) L'appellante
chiede altresì di portare il proprio fabbisogno minimo da fr. 2831.75 a fr.
3420.85
mensili per tenere conto di fr. 76.85 mensili dovuti in aggiunta al
costo dell'alloggio per il fondo di rinnovamento condominiale. Essa insta
altresì perché si tenga conto del maggior onere fiscale a suo carico, desumibile
dalla tassazione più recente agli atti.
Nel
fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha inserito un costo dell'alloggio di fr.
424.– mensili, corrispondente a quello di fr. 424.20 mensili da lei dichiarato
nell'istanza cautelare dell'11 settembre 2018. L'interessata postula l'aumento
di tale somma a fr. 501.05 mensili per tenere calcolo della quota destinata al
fondo di rinnovamento condominiale non calcolata dal Pretore nel costo
dell'alloggio inserito nel fabbisogno in denaro della figlia (fr. 76.85
mensili). L'appellante non può pretendere però di vedere riconosciuta nel proprio
fabbisogno minimo una spesa che andrebbe inclusa, se mai, nel fabbisogno in
denaro di B__________. Simile richiesta non può essere accolta.
Per quanto
attiene all'onere fiscale, l'appellante invoca una tassazione dell'11 settembre
2019.
dalla quale risultano, per il 2017, imposte cantonali di fr. 5199.15
e federali di fr. 963.95 (doc. DD), cui si aggiungono imposte comunali di fr.
3327.56
Ne discende un carico tributario complessivo
di fr. 791.05 mensili in luogo dei fr. 278.80 mensili calcolati dal
Pretore sulla scorta dei dati del 2016 esposti nell'istanza (doc. Q). Sta di
fatto che nella citata tassazione d'ufficio l'autorità ha considerato, oltre ai
contributi di mantenimento per B__________ e al valore locativo dell'abitazione
primaria, “altri redditi” per fr. 60 000.– (doc. DD, 2° foglio, posta
6.3). L'appellante non dà spiegazioni al riguardo. L'onere fiscale di fr.
791.05
mensili da lei fatto valere appare dunque verosimile dal 2019, quando lo
stipendio di lei è passato a fr. 5000.– mensili netti. Prima di allora mal si
comprende perché la contribuente abbia accettato una tassazione siffatta. Né
il marito può essere chiamato ad assumere – indirettamente – le conseguenze di
un carico tributario che non trova giustificazione. Il fabbisogno minimo di AO
1.
va confermato di conseguenza in fr. 2831.75 mensili nel 2018 e in fr. 3344.–
mensili dal 2019 in poi.
c) In
definitiva, a un sommario esame, nel 2018 la genitrice affidataria poteva contare su un reddito di fr. 2868.50
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2831.75 mensili, mentre poteva fare assegnamento su
entrate di fr. 5000.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.
3344.– mensili dal 2019 in poi. In entrambi i casi il suo fabbisogno minimo risultava
dunque coperto. Ciò non lascia spazio a contributi di accudimento per B__________,
come ha ritenuto il Pretore.
17.
Resta da esaminare se
in concreto non si giustificasse di adeguare almeno i contributi alimentari per
la figlia (contributo di accudimento escluso) dal 1° febbraio 2018 (data della richiesta
cautelare) al 28 agosto 2020, quando il decreto impugnato è stato sostituito da
un altro decreto emesso senza contraddittorio (e confermato con successivo decreto del 21 settembre 2020) in virtù
del quale B__________ è stata affidata al
padre e il contributo alimentare a carico di lui è stato ridotto a fr. 150.–
mensili. Da quanto precede si evince in effetti che il fabbisogno in
denaro della figlia è rimasto scoperto per fr. 188.05 mensili nel 2018 e nel
2019, come pure per fr. 153.05 mensili nel 2020 (sopra, consid. 15). Il
Pretore accenna a eventuali sussidi cantonali per il premio della cassa malati,
ma l'ipotesi è inverosimile, ove appena si consideri la sostanza della
genitrice affidataria (doc. DD: oltre fr. 590 000.–,
di cui fr. 500 348.– di patrimonio
immobiliare). Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018 non sarebbe stato fuori luogo,
quindi, riconoscere alla figlia un contributo alimentare pari al fabbisogno in
denaro. E non sarebbe stato fuori luogo porre tale contributo interamente a
carico del padre. Nel 2018 invero l'appellante
guadagnava fr. 2868.50 mensili (sopra, consid. 16a) a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2831.75 mensili (sopra, consid. 16b). Essa non fruiva perciò
di alcun margine disponibile e non poteva partecipare al mantenimento di B__________.
Se mai si sarebbe trattato di verificare che AP 1 avesse risorse sufficienti
per finanziare un contributo alimentare maggiorato di fr. 190.– mensili
(arrotondati), ma la questione non è determinante, come si spiegherà senza
indugio.
Si
è accertato dianzi che dal 1° gennaio 2019 AO 1 guadagna fr. 5000.–
mensili netti per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3344.– mensili. Essa
beneficia così di un margine disponibile di fr. 1656.– mensili. AP 1 ha
dichiarato da parte sua, a un'udienza del 15 settembre 2020 davanti al Pretore,
di guadagnare fra € 3000.– e 4000.– mensili (doc. 4 da lui prodotto in appello,
pag. 3 in fondo). Attenendosi a una media di € 3500.– mensili, tale reddito
equivale a circa fr. 3885.– mensili. Riguardo al fabbisogno minimo di lui,
nella procedura a tutela dell'unione coniugale esso era stato stabilito in fr.
1840.– mensili, compresi fr. 480.– mensili per spese di trasferta destinate all'esercizio
del diritto di visita (I CCA, sentenza inc. 11.2016.18 del 28 novembre
2017.
consid. 4 e 7c). L'interessato non ridiscute quel fabbisogno minimo. Chiede
però che vi siano aggiunti altri fr. 480.– mensili, avendo egli dovuto farsi
carico per l'esercizio delle visite anche delle trasferte tra __________ e __________
che avrebbe dovuto assumere la moglie. La pretesa è fondata (sopra, consid. 15
in fine). AP 1 rimane dunque con un margine disponibile di circa fr. 1565.–
mensili, di poco inferiore a quello di AO 1. Dal 1° gennaio 2019 egli avrebbe
potuto fare assegnamento perciò, a un sommario esame come quello che governa
un procedimento cautelare, su un dimezzamento del contributo a suo carico,
entrambi i genitori essendo tenuti a sostentare la figlia in proporzione alle
loro possibilità economiche (art. 285 cpv. 1 CC).
Nelle
circostanze descritte il Pretore avrebbe potuto condannare AP 1, come detto, a
versare un contributo alimentare per la figlia maggiorato di circa fr. 190.–
mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018. Avrebbe dovuto tenere conto del
fatto però che tra il 1° gennaio 2019 e il 28 agosto 2020 AP 1 erogava già
oltre fr. 400.– mensili più di quanto sarebbe stato tenuto a versare (somma
che ancora nelle osservazioni all'appello egli propone di confermare). Nel complesso – e nel risultato – il primo giudice ha
respinto a ragione, pertanto, l'istanza di AO 1 volta a un aumento del
contributo alimentare per la figlia. Tutto ciò posto, anche l'appello in esame si
rivela privo di consistenza.
III. Sulle spese giudiziarie
18.
Gli oneri dell'appello
presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 3 aprile 2020 seguono il
principio della soc-combenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà
inoltre a AO 1, che ha introdotto osservazioni all'appello tramite un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Circa le spese e le
ripetibili di primo grado, nell'appello AP 1 chiede ch'esse siano “compensate”,
il Pretore avendo manifestato comprensione per la sua istanza cautelare. A
prescindere dal fatto però che compensate potrebbero essere se mai le ripetibili,
mentre le spese processuali possono tutt'al più essere suddivise a metà, la
comprensione del Pretore non basta per scostarsi equitativamente dal precetto
della soccombenza. AP 1 poteva rendersi conto invero, come avvocato, che
un'istanza cautelare può essere considerata con indulgenza, ma non può trovare
accoglimento nemmeno in una causa di divorzio se non è giuridicamente fondata. Anche
al proposito il giudizio del Pretore merita dunque conferma.
19.
Riguardo all'appello
di AO 1 contro il decreto cautelare del 10 giugno 2020, l'appellante soccombe
appieno sull'aumento del contributo alimentare per la figlia (art. 106 cpv. 1
CPC). Dal momento in cui B__________ è stata affidata al padre, il 28 agosto
2020, l'appello è divenuto invece senza oggetto, sia sulla disciplina del
diritto di visita paterno, sia sull'entità del contributo alimentare per la
figlia, sia sulla comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare
al genitore che avrebbe violato “le modalità di scambio previste per
l'esercizio dei diritti di visita”. Quel 28 agosto 2020 il decreto cautelare
impugnato è stato sostituito infatti da un altro decreto cautelare, emesso
inaudita parte e confermato dal Pretore dopo contraddittorio il 21 settembre 2020. Nella misura in cui l'appello
è divenuto senza oggetto, le spese dipendono perciò dal problema di sapere “quale
parte abbia provocato la proposizione dell’azione, quale sarebbe
presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei
motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669).
Pronosticare
quale sarebbe potuto essere in concreto l'esito dell'appello nella misura in
cui questo è divenuto senza oggetto è arduo, se non aleatorio. È difficile prevedere a un giudizio di apparenza, in
particolare, quale fondatezza potesse avere la richiesta materna di far
esercitare le visite a AP 1 una volta su due a __________ con obbligo per il
marito di venire a prendere la figlia e di riportarla a casa ogni volta dopo
gli incontri. Comunque sia, non si deve perdere di vista che su tali punti
l'appello è divenuto senza oggetto, in ultima analisi, perché AP 1 ha ottenuto
causa vinta dinanzi al Pretore sull'affidamento della figlia. In condizioni del genere le spese e le ripetibili sono
destinate in definitiva a ricadere sull'appellante. Dato che al riguardo la
procedura di appello termina senza decisione, conviene nondimeno mitigare adeguatamente
la tassa di giustizia (art. 21 LTG).
IV. Sulla
comunicazione della presente sentenza
20.
Copia dell'attuale
sentenza è comunicata, conformemente all'art. 301 lett. b CPC, anche alla
figlia B__________, che ha compiuto 15 anni il 4 febbraio 2020.
V. Sui rimedi giuridici a
livello federale
21.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un ricorso in materia
civile da parte di AP 1 è ammissibile senza riguardo a questioni di valore
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Dipende dal valore litigioso un eventuale
ricorso in materia civile di AO 1, ma nella fattispecie tale valore raggiunge
agevolmente la soglia dei fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,
ove appena si pensi all'aumento del contributo alimentare per la figlia litigioso
in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le procedure inc. 11.2020.24
e 11.2020.80 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e il decreto cautelare del
3 aprile 2020 è confermato.
3. Le spese di tale appello,
di fr. 750.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1
fr. 1200.– per ripetibili.
4. Nella misura in cui non è
divenuto privo di oggetto, l'appello di AO 1 è respinto e il decreto cautelare
del 10 giugno 2020 è confermato.
5. Le spese di tale appello, ridotte
a fr. 800.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AP 1
fr. 2500.– per ripetibili.
6. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
– (I);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).