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Decisione

11.2020.25

Proprietà per piani: ipoteca legale in garanzia di contributi condominiali

2 ottobre 2020Italiano18 min

di ipoteca legale in garanzia dei contributi) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.25

11.2020.50

Lugano,

2 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2019.29 (proprietà per piani: iscrizione definitiva

di ipoteca legale in garanzia dei contributi) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 28 maggio 2019 dalla

Comunione

dei comproprietari

del

‟Condominio CO 1ˮ,

(patrocinata

dall'avv. RA 1 )

contro

RE

1

(già

patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul “reclamo”

del 24 aprile 2020 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

25 febbraio 2020 (inc. 11.2020.25) e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2020.50);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 16 gennaio

2019, passata in giudicato, il Pretore della giurisdizio­ne di Locarno Campagna

ha ordinato, su istanza della comunione dei comproprietari del ‟Condominio

CO 1”, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani

n. 15 751 RFD di __________ (pari a 103/1000 della

particella n. 2918), appartenente a RE 1, in garanzia delle seguenti pretese:

saldo

contributi condominiali 2014 fr. 372.80

interessi

di mora 2014 fr. 43.95

contributi

condominiali 2015 fr. 5 065.75

interessi

di mora 2015 fr. 183.35

spese

di richiamo 2015 fr. 140.—

contributi

condominiali 2016 fr. 5 42855

interessi

di mora 2016 fr. 169.85

spese

di richiamo 2016 fr. 100.—

contributi

condominiali 2017 (prima rata) fr. 1 755.—

spese

di richiamo 2017 fr. 20.—

fr.

13 279.25

oltre

interessi al 5% dal 7 febbraio 2017 su fr. 7560.85.

Alla

comunione dei comproprietari il Pretore ha assegnato un termine fino al 31

maggio 2019 per promuovere l'azio­ne inte­sa al­l'iscrizione definitiva del­l'ipote­ca

legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione

provvisoria sareb­be stata cancellata. Le spe­se processuali di fr. 2350.–

sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunio­ne dei

comproprietari del ‟Condominio CO 1” fr. 1000.– per ripetibili (inc.

SO.2017.512).

B. Il 28 maggio 2019 la

comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” ha introdotto una

petizione volta a ottenere

l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale per le seguenti pretese:

saldo

contributi condominiali 2014 fr. 372.80

interessi

di mora 2014 fr. 43.95

contributi

condominiali 2015 fr. 5 065.75

interessi

di mora 2015 fr. 183.35

contributi

condominiali 2016 fr. 5 428.55

contributi

condominiali 2017 (prima rata) fr. 1 755.—

fr.

12 849.40

con

interessi al 5%:

su

fr. 7560.85 dal 15 febbraio 2016,

su

fr. 1807.65 dal 2 giugno 2016,

su

fr. 1807.65 dal 2 settembre 2016 e

su

fr. 1755.– dal 15 febbraio 2017.

C. Chiamato

due volte a esprimersi per scritto, il convenuto è rimasto silente, sicché il

Pretore ha citato le parti al dibattimento, tenutosi l'11 novembre 2019. In

tale circostanza il legale di RE 1 ha ottenuto che gli fosse accordato un nuovo

termine fino al 10 dicembre 2019 per presentare osservazioni scritte. Quel

termine è poi stato prorogato fino al 10 gennaio 2020. Il 9 gennaio 2020 il

patrocinatore del convenuto ha dichiarato che, non riuscendo il suo cliente a conseguire

lo sblocco della proprietà per piani decretato dall'Amministrazione federale

delle contribuzioni, non rimaneva che riprendere la procedura. Il Pretore ha

fissa­to così a RE 1 il 15 gennaio 2020 un ultimo termine fino al 7 febbraio

2020 “per rispondere o per comunicare di voler essere convocato a un'udienza,

con l'avvertenza che in caso di omissione il giudice deciderà in base agli

atti”. RE 1 non ha reagito.

D. Statuendo con

sentenza del 25 febbraio 2020, il Pretore ha ordinato l'iscrizio­ne definitiva dell'ipoteca

legale per l'ammontare richiesto di fr. 12 849.40 con interessi al 5%:

su

fr. 1755.– dal 15 febbraio

2016,

su

fr. 1807.65 dal 2 giugno 2016,

su

fr. 1807.65 dal 2 settembre 2016,

su fr. 372.80 dal 7

febbraio 2017,

su fr. 5068.75 dal 7 febbraio

2017 e

su fr. 1755.– dal 15

febbraio 2017.

Le

spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a

rifondere alla comunio­ne dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” fr.

2000.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 24 aprile

2020 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, la

decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione volta

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Invitata a formulare

osservazioni sul­l'ammissibilità del pegno per il contributo del 2017 (prima

rata), la comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” ha proposto

di respingere il “recla­mo” e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura semplificata sono appellabili entro 30 giorni (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata fosse di almeno fr. 10 000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, visto il

valore complessivo dell'ipoteca legale chiesta dall'attrice (fr. 12 849.40). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del

Pretore è stata notificata al legale del convenuto il 26 febbraio 2020. Cominciato

a decorrere l'indomani, il termine di 30 giorni sarebbe scaduto pertanto il venerdì

il 27 marzo successivo. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia

l'ordinanza del Consiglio federale sulla so-spensione dei termini nei

procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia

(sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19), che ha

anticipato a quel momento l'inizio delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1

lett. a CPC. E a quel momento RE 1 aveva ancora sette giorni utili per agire,

che sono ricominciati a decorrere il 20 aprile 2020. Introdot­to il 24 aprile

2020, il rimedio giuridico in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Contro la sentenza del Pretore RE 1 ha

presentato “reclamo”. Un reclamo non è ammissibile, tuttavia, ove sia dato

appello (art. 319 lett. a CPC). In concreto la decisione del Pretore era

appellabile, come si è spiegato. Occorre esaminare così se il reclamo possa

essere trattato come appello. Ora, la giurisprudenza recente del

Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di

ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione

del­l'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nel­l'ipotesi

in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La

conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale

inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe dovuto sapere,

usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazio­ne è erroneo (sentenza

del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con

richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408). Nella fattispecie RE 1,

privo di formazione giuridica, ha redatto il “reclamo” personalmente, senza più

far capo a un legale. Inoltre nei rime­di giuridi­ci in calce alla decisione il

Pretore ha indicato – erroneamente – il reclamo (invece dell'appello) come

mezzo d'impugnazione proponibile contro la sentenza. In condizioni del genere conviene

transige­re sull'impropria designazione dell'atto da parte del convenuto e

trattare il reclamo come appello.

3.

Nel

giudizio impugnato il Pretore ha ricordato che RE 1 non si è espresso sulla

petizione, pur essendo stato invitato due volte a presentare osservazioni

scritte. Inoltre al dibattimento dell'11 novembre 2019 il suo patrocinatore ha

ottenuto la fissazione di un terzo termine per esprimersi, termine che, seppure

ulteriormente prorogato, è decorso infruttuo­so. Infine il convenu­to non ha

reagito nemmeno all'ultimo termine fissatogli il 15 gennaio 2020 “per

rispondere o per comunicare di voler essere convocato a un'udienza, con

l'avvertenza che in ca­so di omissione il giudice deciderà in base agli atti”.

Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto pertanto di far capo all'art. 223

cpv. 2 CPC, secondo cui ove il termine suppletorio impartito a un convenuto in

una procedura ordinaria per presentare la risposta scada in-fruttuoso e la cau­sa

sia matura per il giudizio, il giudice emana una decisione; “altrimenti, cita

le parti al dibattimento”. In realtà appare dubbio che tale nor­ma fosse pertinente

nel caso in esame, già per il fatto che il dibattimento si era ormai tenuto. Sia

come sia, RE 1 è stato avvertito un'ultima volta il 15 gennaio 2020 che,

non aves­se inoltrato il memoriale di risposta entro il 7 febbraio

successivo, il giudice avrebbe statuito “in base agli atti”. Al convenuto non

poteva sfuggire così che, fosse egli rimasto in silenzio, il Pretore avrebbe

deciso senza ulteriori formalità.

4.

È

vero che, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, comminare

una decisione emessa “in base agli atti” non è una diffida precisa né puntuale.

Un'avvertenza a norma dell'art. 147 cpv. 3 CPC dev'essere univoca ed esplicita.

Trattandosi di una comminatoria conseguente alla mancata presentazione di un

memoriale di risposta (art. 223 cpv. 2 CPC applicato dal Pretore), essa deve informare in modo chiaro sull'effetto concreto

irreversibile che l'omissione della risposta può avere, ossia l'emanazione di

una sentenza fondata sui soli fatti allegati dall'attore, rimasti incontestati.

Nell'avvertimento occorre specificare così che “il decorso infruttuoso

del termine potrà avere per conseguenza che la decisione finale sarà emanata

sulla sola base dei fatti allegati dalla

parte attrice” (sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.4), come prevede­va il

cessato art. 169 cpv. 1 CPC ticine­se. Ad ogni buon conto, nella

fattispecie RE 1 non pretende di non avere capito che, fosse egli rimasto

inattivo, il Pretore avrebbe giudicato sulla scorta del materiale processuale a

disposizione. In proposito non giova pertanto diffondersi.

5.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che, avendo il convenuto disatteso

l'ultimo termine fissatogli in applicazione (analogica) dell'art. 223 cpv. 1

CPC, le allegazioni dall'attrice dovevano reputarsi non contesta­te. E siccome non

è necessario recare la prova di fatti incontestati né sussistevano notevoli

dubbi che imponessero in concreto di assumere prove d'ufficio (art. 153 cpv. 2

CPC), egli ha considerato la causa “matura per il giudizio” (nel senso dell'art.

223.

cpv. 2 CPC). Ciò posto, egli ha accolto la petizione, tranne per quanto concerne

due importi (fr. 43.95 relativi al 2014, fr. 183.35 relativi al 2015) riconducibili

a interessi composti – inammissibili (art. 105 cpv. 3 CO) – per il ritardo

nel pagamento di interessi moratori (anche se poi nel dispositivo della

sentenza ha dimenticato di dedurre tali importi dal totale, lasciato invariata

la somma richiesta di fr. 12 849.40,

ciò di cui l'appellante non si duole).

6.

Nel

“reclamo” RE 1 deplora – in sintesi – che il Pretore abbia accolto la petizione

“in totale assenza di documenti” e non gli ha notificato una precedente

sentenza del 7 febbraio 2017 sui contributi condominiali scaduti dal 2014 al

2016.

(prima rata), il cui carteggio (inc. SE.2016.54) non è stato richiamato

agli atti. A suo parere inoltre il giudice “avrebbe dovuto raccoglie­re le

prove prima di emettere la decisione impugnata”. In diritto poi – egli soggiun­ge

– il Pretore avrebbe dovuto avvedersi che un'ipoteca legale fondata sull'art.

712i cpv. 1 CC copre solo i contributi scaduti negli ultimi tre anni e

non quelli dell'anno corrente, di modo che avreb­be dovuto respingere la

pretesa della comunione dei comproprietari per lo meno nella misura in cui si

riferiva alla prima rata di contributi del 2017. Il convenuto chiede così, in

definitiva, di rigettare la petizione e di riformare in tal sen­so la sentenza

impugnata.

7.

Nella

misura in cui rimprovera al Pretore di non ave­re assunto prove, il convenuto

formula una critica inconsistente. L'art. 222 cpv. 2 seconda frase CPC prescrive

che un convenuto deve specificare nel memoriale di risposta quali fatti, così

come esposti dal­l'attore, riconosce o contesta. Se egli non presenta una

risposta, quei fatti si ritengono non contestati. Soggetti a prova, in altri

termini, sono soltan­to fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC),

sicché non occorre dimostrare fatti non litigiosi, a meno che – come ha

ricordato il Pretore – sussistano “notevoli dubbi” al riguardo, nel qual caso il

giudice può attivarsi d'ufficio (art. 153 cpv. 2 CPC). Perché ciò avvenga, ad

ogni modo, le allegazioni del­l'attore devono appari­re inverosimili (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª

edizio­ne n. 9, 10 e 11 ad art. 223). In concreto RE 1 non pretende che

l'esistenza o l'ammontare dei contributi condominiali sia inverosimile. Asserisce

soltanto che non sono documentati. Il Pretore non era tenuto quindi ad assumere

prove di sua iniziati­va. Quale utilità poi avreb­be avuto il richiamo

dell'inc. SE.2016.54, archiviato, egli non spiega, mentre il fatto che

la relativa sentenza non gli sarebbe stata notificata andava censurato davanti

al primo giudice. Fatti nuovi sono ricevibili in appello soltanto se “dinanzi

alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1

lett. b CPC). E nel memoriale nemmeno il convenuto prospetta estremi del

genere. Quanto al calcolo degli interessi (difformi rispetto a quelli

dell'iscrizione provvisoria), l'interessato non adombra critiche.

8.

Più

delicata è la censura stando alla quale, in diritto, unicamen­te i contributi

scaduti negli ultimi tre anni d'esercizio (e non quelli dell'anno corrente)

danno diritto a un'ipoteca legale, sicché il Pretore avrebbe dovuto respingere

la pretesa della comunione dei comproprietari per lo meno nella misura in cui

si riferisce alla prima rata di contributi condominiali del 2017, esercizio contabile

a quel momento ancora in corso. Sulla questione la dottrina è divisa.

a) Secondo

la maggior parte degli autori, l'ipote­ca legale del­l'art. 712i cpv. 1

CC garantisce “i contributi decorsi negli

ultimi

tre an­ni”, ovvero quelli relativi agli esercizi contabili

del­l'ultimo

triennio, e non quelli dell'esercizio corrente (Wermelinger

in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 29 ad art. 712i CC con

numerosi rinvii; Amoos Piguet in:

Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 9 ad art. 712i e 712k;

Bohnet, Actions civiles,

vol. I, 2ª

edizione, § 48 n. 32; inoltre: PPE contre propriétaire d'étage, in: Bohnet/ Carron, 19e Séminaire

sur le droit de bail, Basilea 2015, n. 22; Pellascio

in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser, ZGB Kommentar, 3ª edizione, n. 5

ad art. 712i; Friedrich,

Das Stockwerk­eigentum, Reglement für die Stockwerkeigentümer, 2ª edizio­ne,

§ 22 nota 4; Ottiker, Pfandrecht

und Zwangsvoll­streckung bei Miteigentum und Stockwerkeigentum, tesi, Berna

1972, pag. 81; Weber, Die

Stockwerkeigentümergemeinschaft – Praktische Möglichkeiten und Grenzen

vertraglicher Gestaltung im schweizerischen und deutschen Recht, tesi, Zurigo

1979, pag. 468; Mathis, Das

Bauhandwerkerpfandrecht in der Gesamtüberbauung und im Stockwerkeigentum, tesi,

Berna/Stoccarda 1988, pag. 287 seg.).

b) Una minoranza degli autori ritiene invece che l'ipoteca

legale dell'art. 712i CC possa essere chiesta anche per contributi

scaduti nel corso del­l'esercizio contabile corrente, in consonanza con l'art. 77 cpv. 1 n. 3 CO (Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, edizione 1988, n.

33.

ad art. 712i CC, condiviso da Bösch

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizio­ne, n. 5 ad art. 712i;

analogamente: Thurnherr, Bauliche

Massnahmen bei Mit- und Stockwerkeigentum, Grundlagen und praktische Probleme,

tesi, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 227 n. 458). A mente di tali autori, l'iscrizione di un'ipoteca

legale per contributi scaduti può essere chiesta anche prima che l'esercizio contabile

dell'anno corrente sia giunto a termine. Simile orientamento è stato privilegiato

dalla Came­ra dei reclami civili del Tribunale d'appello in una sentenza del 2

aprile 2019 (inc. 16.2017.12). Quella Camera non ha esclu­so tuttavia che possa

ritenersi conforme al diritto anche l'opinione contraria (consid. 6c).

c) Nel

caso specifico la comunione dei comproprietari ha chiesto l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale l'8 giugno 2017, iscrizione che il Pretore ha ordinato

l'indomani senza contraddittorio. Se non che, a quel momento l'esercizio

contabile del 2017 della proprietà per piani era ancora in corso. Si seguisse

l'indirizzo della dottrina maggioritaria, la comunione dei comproprietari non

avrebbe potuto valersi perciò del­l'art. 712i CC in garanzia del

contributo condominiale dovuto quell'anno da RE 1 (prima rata), poiché soltanto

gli esercizi contabili del triennio 2014 – 2016 potevano considerarsi chiusi

(esempio di calcolo in: Wermelinger,

La propriété par étages, 3ª edizione, pag. 539 n. 63 segg.). Si seguisse

la corrente di pensiero minoritaria, invece, nel giugno del 2017 la prima rata

del contributo 2017 era scaduta e abilitava a una richiesta di ipoteca legale,

unitamente ai contributi ancora scoperti dal giugno del 2014 in poi. Nell'istan­za

di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale e nella petizione tendente

all'iscrizione definitiva la comunione dei comproprietari si è manifestamente

fondata su tale criterio, in difetto di che non avrebbe potuto chiedere

l'iscrizione di un'ipoteca legale (anche) per la prima rata del contributo

2017.

La comunione poteva sentirsi legittimata del resto a procedere in tal

senso, soprattutto dopo la citata sentenza emessa il 2 aprile 2019 dalla Camera

dei reclami civili del Tribunale d'appello.

9.

Nelle

circostanze descritte spettava al convenuto, allora patrocinato da un legale,

contestare dinanzi al Pretore il metodo di calcolo applicato dall'attrice, a

maggior ragione ove si consideri che a tale proposito la Camera civile dei

reclami ha sì prediletto l'opinione della dottri­na minoritaria, ma non ha

escluso che la teoria maggioritaria sia a sua volta conforme al diritto. Al

dibattimento dell'11 novembre 2019 nulla impediva così a RE 1 di avversare la

richiesta di ipoteca legale per la prima rata del contributo condominiale 2017,

sostenendo che simile richiesta non poteva essere validamente sorretta

dall'art. 712i CC. Sarebbe poi stato compito del Pretore dirimere la

questione. Al dibattimento del­l'11 novembre 2019 invece il convenuto non

ha sollevato obiezioni. Né ha mosso obiezio­ni entro il nuovo termine che gli è

stato fissato al dibattimento per presentare osservazioni scritte e

neppure entro l'ulti­mo termine impartitogli il 15 gennaio 2020 “per rispondere o per comunicare di voler essere

convocato a un'udien­za”. Solo nell'appello egli contende per la prima

volta la legittimità dell'ipoteca legale in relazione al contributo condominiale

del 2017.

10.

Tutte le persone che

partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo buona fede (art. 52

CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale principio è quello per cui

una parte deve far valere i propri mezzi di azione o di difesa senza indugio.

Non è lecito, in altri termini, sollevare a posteriori argomenti che si

sarebbero potuti addurre in tempo utile nel corso del procedimento (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, op.

cit., n. 28 ad art. 52 con richiami; Trezzini

in: Commentario prati­co al Codice di diritto processuale civile svizzero,

2ª edizione, vol. I, n. 15 ad art. 52 con riferimenti). Il convenuto non

giustifica minimamente le ragioni che l'hanno indotto a rimanere reiteratamente

passivo dinanzi al Pretore, benché a quel tempo egli fos­se regolarmente

patrocinato da un avvocato. Non può quindi lamentare per la prima volta dinanzi

a questa Camera l'iscrizione di

un'ipoteca legale per il contributo del 2017. La doglianza andava sottoposta previamente

al giudice naturale. Anche su questo punto l'appello si rivela così destinato

all'insuccesso.

11.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). Viste le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui

versa l'appellante, il quale non risulta avere cognizioni giuridiche

particolari e ha agito senza l'ausilio di un legale, conviene rinunciare – eccezionalmen­te

– al prelievo di oneri processuali. Ciò rende priva d'oggetto la richiesta di

gratuito patrocinio. La comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1”,

che ha formulato osservazioni sull'ammissibilità dell'ipoteca legale riguardo

alla prima rata del contributo condominiale 2017, ha diritto in ogni modo a

un'adeguata indennità per ripetibili.

12.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura

incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come

appello, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese. RE

1 rifonderà alla comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1”

un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio in appello è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).