11.2020.25
Proprietà per piani: ipoteca legale in garanzia di contributi condominiali
2 ottobre 2020Italiano18 min
di ipoteca legale in garanzia dei contributi) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.25
11.2020.50
Lugano,
2 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2019.29 (proprietà per piani: iscrizione definitiva
di ipoteca legale in garanzia dei contributi) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 28 maggio 2019 dalla
Comunione
dei comproprietari
del
‟Condominio CO 1ˮ,
(patrocinata
dall'avv. RA 1 )
contro
RE
1
(già
patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul “reclamo”
del 24 aprile 2020 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
25 febbraio 2020 (inc. 11.2020.25) e sulla contestuale richiesta di gratuito
patrocinio (inc. 11.2020.50);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 gennaio
2019, passata in giudicato, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha ordinato, su istanza della comunione dei comproprietari del ‟Condominio
CO 1”, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani
n. 15 751 RFD di __________ (pari a 103/1000 della
particella n. 2918), appartenente a RE 1, in garanzia delle seguenti pretese:
saldo
contributi condominiali 2014 fr. 372.80
interessi
di mora 2014 fr. 43.95
contributi
condominiali 2015 fr. 5 065.75
interessi
di mora 2015 fr. 183.35
spese
di richiamo 2015 fr. 140.—
contributi
condominiali 2016 fr. 5 42855
interessi
di mora 2016 fr. 169.85
spese
di richiamo 2016 fr. 100.—
contributi
condominiali 2017 (prima rata) fr. 1 755.—
spese
di richiamo 2017 fr. 20.—
fr.
13 279.25
oltre
interessi al 5% dal 7 febbraio 2017 su fr. 7560.85.
Alla
comunione dei comproprietari il Pretore ha assegnato un termine fino al 31
maggio 2019 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione
provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 2350.–
sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunione dei
comproprietari del ‟Condominio CO 1” fr. 1000.– per ripetibili (inc.
SO.2017.512).
B. Il 28 maggio 2019 la
comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” ha introdotto una
petizione volta a ottenere
l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale per le seguenti pretese:
saldo
contributi condominiali 2014 fr. 372.80
interessi
di mora 2014 fr. 43.95
contributi
condominiali 2015 fr. 5 065.75
interessi
di mora 2015 fr. 183.35
contributi
condominiali 2016 fr. 5 428.55
contributi
condominiali 2017 (prima rata) fr. 1 755.—
fr.
12 849.40
con
interessi al 5%:
su
fr. 7560.85 dal 15 febbraio 2016,
su
fr. 1807.65 dal 2 giugno 2016,
su
fr. 1807.65 dal 2 settembre 2016 e
su
fr. 1755.– dal 15 febbraio 2017.
C. Chiamato
due volte a esprimersi per scritto, il convenuto è rimasto silente, sicché il
Pretore ha citato le parti al dibattimento, tenutosi l'11 novembre 2019. In
tale circostanza il legale di RE 1 ha ottenuto che gli fosse accordato un nuovo
termine fino al 10 dicembre 2019 per presentare osservazioni scritte. Quel
termine è poi stato prorogato fino al 10 gennaio 2020. Il 9 gennaio 2020 il
patrocinatore del convenuto ha dichiarato che, non riuscendo il suo cliente a conseguire
lo sblocco della proprietà per piani decretato dall'Amministrazione federale
delle contribuzioni, non rimaneva che riprendere la procedura. Il Pretore ha
fissato così a RE 1 il 15 gennaio 2020 un ultimo termine fino al 7 febbraio
2020 “per rispondere o per comunicare di voler essere convocato a un'udienza,
con l'avvertenza che in caso di omissione il giudice deciderà in base agli
atti”. RE 1 non ha reagito.
D. Statuendo con
sentenza del 25 febbraio 2020, il Pretore ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale per l'ammontare richiesto di fr. 12 849.40 con interessi al 5%:
su
fr. 1755.– dal 15 febbraio
2016,
su
fr. 1807.65 dal 2 giugno 2016,
su
fr. 1807.65 dal 2 settembre 2016,
su fr. 372.80 dal 7
febbraio 2017,
su fr. 5068.75 dal 7 febbraio
2017 e
su fr. 1755.– dal 15
febbraio 2017.
Le
spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a
rifondere alla comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” fr.
2000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 24 aprile
2020 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, la
decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Invitata a formulare
osservazioni sull'ammissibilità del pegno per il contributo del 2017 (prima
rata), la comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” ha proposto
di respingere il “reclamo” e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura semplificata sono appellabili entro 30 giorni (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata fosse di almeno fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, visto il
valore complessivo dell'ipoteca legale chiesta dall'attrice (fr. 12 849.40). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del
Pretore è stata notificata al legale del convenuto il 26 febbraio 2020. Cominciato
a decorrere l'indomani, il termine di 30 giorni sarebbe scaduto pertanto il venerdì
il 27 marzo successivo. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia
l'ordinanza del Consiglio federale sulla so-spensione dei termini nei
procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia
(sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19), che ha
anticipato a quel momento l'inizio delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1
lett. a CPC. E a quel momento RE 1 aveva ancora sette giorni utili per agire,
che sono ricominciati a decorrere il 20 aprile 2020. Introdotto il 24 aprile
2020, il rimedio giuridico in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Contro la sentenza del Pretore RE 1 ha
presentato “reclamo”. Un reclamo non è ammissibile, tuttavia, ove sia dato
appello (art. 319 lett. a CPC). In concreto la decisione del Pretore era
appellabile, come si è spiegato. Occorre esaminare così se il reclamo possa
essere trattato come appello. Ora, la giurisprudenza recente del
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di
ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione
dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi
in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La
conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale
inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quando avrebbe dovuto sapere,
usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza
del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con
richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408). Nella fattispecie RE 1,
privo di formazione giuridica, ha redatto il “reclamo” personalmente, senza più
far capo a un legale. Inoltre nei rimedi giuridici in calce alla decisione il
Pretore ha indicato – erroneamente – il reclamo (invece dell'appello) come
mezzo d'impugnazione proponibile contro la sentenza. In condizioni del genere conviene
transigere sull'impropria designazione dell'atto da parte del convenuto e
trattare il reclamo come appello.
3.
Nel
giudizio impugnato il Pretore ha ricordato che RE 1 non si è espresso sulla
petizione, pur essendo stato invitato due volte a presentare osservazioni
scritte. Inoltre al dibattimento dell'11 novembre 2019 il suo patrocinatore ha
ottenuto la fissazione di un terzo termine per esprimersi, termine che, seppure
ulteriormente prorogato, è decorso infruttuoso. Infine il convenuto non ha
reagito nemmeno all'ultimo termine fissatogli il 15 gennaio 2020 “per
rispondere o per comunicare di voler essere convocato a un'udienza, con
l'avvertenza che in caso di omissione il giudice deciderà in base agli atti”.
Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto pertanto di far capo all'art. 223
cpv. 2 CPC, secondo cui ove il termine suppletorio impartito a un convenuto in
una procedura ordinaria per presentare la risposta scada in-fruttuoso e la causa
sia matura per il giudizio, il giudice emana una decisione; “altrimenti, cita
le parti al dibattimento”. In realtà appare dubbio che tale norma fosse pertinente
nel caso in esame, già per il fatto che il dibattimento si era ormai tenuto. Sia
come sia, RE 1 è stato avvertito un'ultima volta il 15 gennaio 2020 che,
non avesse inoltrato il memoriale di risposta entro il 7 febbraio
successivo, il giudice avrebbe statuito “in base agli atti”. Al convenuto non
poteva sfuggire così che, fosse egli rimasto in silenzio, il Pretore avrebbe
deciso senza ulteriori formalità.
4.
È
vero che, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, comminare
una decisione emessa “in base agli atti” non è una diffida precisa né puntuale.
Un'avvertenza a norma dell'art. 147 cpv. 3 CPC dev'essere univoca ed esplicita.
Trattandosi di una comminatoria conseguente alla mancata presentazione di un
memoriale di risposta (art. 223 cpv. 2 CPC applicato dal Pretore), essa deve informare in modo chiaro sull'effetto concreto
irreversibile che l'omissione della risposta può avere, ossia l'emanazione di
una sentenza fondata sui soli fatti allegati dall'attore, rimasti incontestati.
Nell'avvertimento occorre specificare così che “il decorso infruttuoso
del termine potrà avere per conseguenza che la decisione finale sarà emanata
sulla sola base dei fatti allegati dalla
parte attrice” (sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.4), come prevedeva il
cessato art. 169 cpv. 1 CPC ticinese. Ad ogni buon conto, nella
fattispecie RE 1 non pretende di non avere capito che, fosse egli rimasto
inattivo, il Pretore avrebbe giudicato sulla scorta del materiale processuale a
disposizione. In proposito non giova pertanto diffondersi.
5.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che, avendo il convenuto disatteso
l'ultimo termine fissatogli in applicazione (analogica) dell'art. 223 cpv. 1
CPC, le allegazioni dall'attrice dovevano reputarsi non contestate. E siccome non
è necessario recare la prova di fatti incontestati né sussistevano notevoli
dubbi che imponessero in concreto di assumere prove d'ufficio (art. 153 cpv. 2
CPC), egli ha considerato la causa “matura per il giudizio” (nel senso dell'art.
223.
cpv. 2 CPC). Ciò posto, egli ha accolto la petizione, tranne per quanto concerne
due importi (fr. 43.95 relativi al 2014, fr. 183.35 relativi al 2015) riconducibili
a interessi composti – inammissibili (art. 105 cpv. 3 CO) – per il ritardo
nel pagamento di interessi moratori (anche se poi nel dispositivo della
sentenza ha dimenticato di dedurre tali importi dal totale, lasciato invariata
la somma richiesta di fr. 12 849.40,
ciò di cui l'appellante non si duole).
6.
Nel
“reclamo” RE 1 deplora – in sintesi – che il Pretore abbia accolto la petizione
“in totale assenza di documenti” e non gli ha notificato una precedente
sentenza del 7 febbraio 2017 sui contributi condominiali scaduti dal 2014 al
2016.
(prima rata), il cui carteggio (inc. SE.2016.54) non è stato richiamato
agli atti. A suo parere inoltre il giudice “avrebbe dovuto raccogliere le
prove prima di emettere la decisione impugnata”. In diritto poi – egli soggiunge
– il Pretore avrebbe dovuto avvedersi che un'ipoteca legale fondata sull'art.
712i cpv. 1 CC copre solo i contributi scaduti negli ultimi tre anni e
non quelli dell'anno corrente, di modo che avrebbe dovuto respingere la
pretesa della comunione dei comproprietari per lo meno nella misura in cui si
riferiva alla prima rata di contributi del 2017. Il convenuto chiede così, in
definitiva, di rigettare la petizione e di riformare in tal senso la sentenza
impugnata.
7.
Nella
misura in cui rimprovera al Pretore di non avere assunto prove, il convenuto
formula una critica inconsistente. L'art. 222 cpv. 2 seconda frase CPC prescrive
che un convenuto deve specificare nel memoriale di risposta quali fatti, così
come esposti dall'attore, riconosce o contesta. Se egli non presenta una
risposta, quei fatti si ritengono non contestati. Soggetti a prova, in altri
termini, sono soltanto fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC),
sicché non occorre dimostrare fatti non litigiosi, a meno che – come ha
ricordato il Pretore – sussistano “notevoli dubbi” al riguardo, nel qual caso il
giudice può attivarsi d'ufficio (art. 153 cpv. 2 CPC). Perché ciò avvenga, ad
ogni modo, le allegazioni dell'attore devono apparire inverosimili (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione n. 9, 10 e 11 ad art. 223). In concreto RE 1 non pretende che
l'esistenza o l'ammontare dei contributi condominiali sia inverosimile. Asserisce
soltanto che non sono documentati. Il Pretore non era tenuto quindi ad assumere
prove di sua iniziativa. Quale utilità poi avrebbe avuto il richiamo
dell'inc. SE.2016.54, archiviato, egli non spiega, mentre il fatto che
la relativa sentenza non gli sarebbe stata notificata andava censurato davanti
al primo giudice. Fatti nuovi sono ricevibili in appello soltanto se “dinanzi
alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1
lett. b CPC). E nel memoriale nemmeno il convenuto prospetta estremi del
genere. Quanto al calcolo degli interessi (difformi rispetto a quelli
dell'iscrizione provvisoria), l'interessato non adombra critiche.
8.
Più
delicata è la censura stando alla quale, in diritto, unicamente i contributi
scaduti negli ultimi tre anni d'esercizio (e non quelli dell'anno corrente)
danno diritto a un'ipoteca legale, sicché il Pretore avrebbe dovuto respingere
la pretesa della comunione dei comproprietari per lo meno nella misura in cui
si riferisce alla prima rata di contributi condominiali del 2017, esercizio contabile
a quel momento ancora in corso. Sulla questione la dottrina è divisa.
a) Secondo
la maggior parte degli autori, l'ipoteca legale dell'art. 712i cpv. 1
CC garantisce “i contributi decorsi negli
ultimi
tre anni”, ovvero quelli relativi agli esercizi contabili
dell'ultimo
triennio, e non quelli dell'esercizio corrente (Wermelinger
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 29 ad art. 712i CC con
numerosi rinvii; Amoos Piguet in:
Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 9 ad art. 712i e 712k;
Bohnet, Actions civiles,
vol. I, 2ª
edizione, § 48 n. 32; inoltre: PPE contre propriétaire d'étage, in: Bohnet/ Carron, 19e Séminaire
sur le droit de bail, Basilea 2015, n. 22; Pellascio
in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser, ZGB Kommentar, 3ª edizione, n. 5
ad art. 712i; Friedrich,
Das Stockwerkeigentum, Reglement für die Stockwerkeigentümer, 2ª edizione,
§ 22 nota 4; Ottiker, Pfandrecht
und Zwangsvollstreckung bei Miteigentum und Stockwerkeigentum, tesi, Berna
1972, pag. 81; Weber, Die
Stockwerkeigentümergemeinschaft – Praktische Möglichkeiten und Grenzen
vertraglicher Gestaltung im schweizerischen und deutschen Recht, tesi, Zurigo
1979, pag. 468; Mathis, Das
Bauhandwerkerpfandrecht in der Gesamtüberbauung und im Stockwerkeigentum, tesi,
Berna/Stoccarda 1988, pag. 287 seg.).
b) Una minoranza degli autori ritiene invece che l'ipoteca
legale dell'art. 712i CC possa essere chiesta anche per contributi
scaduti nel corso dell'esercizio contabile corrente, in consonanza con l'art. 77 cpv. 1 n. 3 CO (Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, edizione 1988, n.
33.
ad art. 712i CC, condiviso da Bösch
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 5 ad art. 712i;
analogamente: Thurnherr, Bauliche
Massnahmen bei Mit- und Stockwerkeigentum, Grundlagen und praktische Probleme,
tesi, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 227 n. 458). A mente di tali autori, l'iscrizione di un'ipoteca
legale per contributi scaduti può essere chiesta anche prima che l'esercizio contabile
dell'anno corrente sia giunto a termine. Simile orientamento è stato privilegiato
dalla Camera dei reclami civili del Tribunale d'appello in una sentenza del 2
aprile 2019 (inc. 16.2017.12). Quella Camera non ha escluso tuttavia che possa
ritenersi conforme al diritto anche l'opinione contraria (consid. 6c).
c) Nel
caso specifico la comunione dei comproprietari ha chiesto l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale l'8 giugno 2017, iscrizione che il Pretore ha ordinato
l'indomani senza contraddittorio. Se non che, a quel momento l'esercizio
contabile del 2017 della proprietà per piani era ancora in corso. Si seguisse
l'indirizzo della dottrina maggioritaria, la comunione dei comproprietari non
avrebbe potuto valersi perciò dell'art. 712i CC in garanzia del
contributo condominiale dovuto quell'anno da RE 1 (prima rata), poiché soltanto
gli esercizi contabili del triennio 2014 – 2016 potevano considerarsi chiusi
(esempio di calcolo in: Wermelinger,
La propriété par étages, 3ª edizione, pag. 539 n. 63 segg.). Si seguisse
la corrente di pensiero minoritaria, invece, nel giugno del 2017 la prima rata
del contributo 2017 era scaduta e abilitava a una richiesta di ipoteca legale,
unitamente ai contributi ancora scoperti dal giugno del 2014 in poi. Nell'istanza
di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale e nella petizione tendente
all'iscrizione definitiva la comunione dei comproprietari si è manifestamente
fondata su tale criterio, in difetto di che non avrebbe potuto chiedere
l'iscrizione di un'ipoteca legale (anche) per la prima rata del contributo
2017.
La comunione poteva sentirsi legittimata del resto a procedere in tal
senso, soprattutto dopo la citata sentenza emessa il 2 aprile 2019 dalla Camera
dei reclami civili del Tribunale d'appello.
9.
Nelle
circostanze descritte spettava al convenuto, allora patrocinato da un legale,
contestare dinanzi al Pretore il metodo di calcolo applicato dall'attrice, a
maggior ragione ove si consideri che a tale proposito la Camera civile dei
reclami ha sì prediletto l'opinione della dottrina minoritaria, ma non ha
escluso che la teoria maggioritaria sia a sua volta conforme al diritto. Al
dibattimento dell'11 novembre 2019 nulla impediva così a RE 1 di avversare la
richiesta di ipoteca legale per la prima rata del contributo condominiale 2017,
sostenendo che simile richiesta non poteva essere validamente sorretta
dall'art. 712i CC. Sarebbe poi stato compito del Pretore dirimere la
questione. Al dibattimento dell'11 novembre 2019 invece il convenuto non
ha sollevato obiezioni. Né ha mosso obiezioni entro il nuovo termine che gli è
stato fissato al dibattimento per presentare osservazioni scritte e
neppure entro l'ultimo termine impartitogli il 15 gennaio 2020 “per rispondere o per comunicare di voler essere
convocato a un'udienza”. Solo nell'appello egli contende per la prima
volta la legittimità dell'ipoteca legale in relazione al contributo condominiale
del 2017.
10.
Tutte le persone che
partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo buona fede (art. 52
CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale principio è quello per cui
una parte deve far valere i propri mezzi di azione o di difesa senza indugio.
Non è lecito, in altri termini, sollevare a posteriori argomenti che si
sarebbero potuti addurre in tempo utile nel corso del procedimento (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, op.
cit., n. 28 ad art. 52 con richiami; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,
2ª edizione, vol. I, n. 15 ad art. 52 con riferimenti). Il convenuto non
giustifica minimamente le ragioni che l'hanno indotto a rimanere reiteratamente
passivo dinanzi al Pretore, benché a quel tempo egli fosse regolarmente
patrocinato da un avvocato. Non può quindi lamentare per la prima volta dinanzi
a questa Camera l'iscrizione di
un'ipoteca legale per il contributo del 2017. La doglianza andava sottoposta previamente
al giudice naturale. Anche su questo punto l'appello si rivela così destinato
all'insuccesso.
11.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). Viste le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui
versa l'appellante, il quale non risulta avere cognizioni giuridiche
particolari e ha agito senza l'ausilio di un legale, conviene rinunciare – eccezionalmente
– al prelievo di oneri processuali. Ciò rende priva d'oggetto la richiesta di
gratuito patrocinio. La comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1”,
che ha formulato osservazioni sull'ammissibilità dell'ipoteca legale riguardo
alla prima rata del contributo condominiale 2017, ha diritto in ogni modo a
un'adeguata indennità per ripetibili.
12.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura
incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come
appello, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese. RE
1 rifonderà alla comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1”
un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio in appello è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).