11.2020.26
Decorrenta del contributo alimentare dopo il divorzio
21 gennaio 2021Italiano13 min
tra AP 1 (1958) e AO 1 (1962), ha affidato le figlie A__________ (nata il 13 settembre 1997) e L__________ (nata il 20 agosto 2000) alla madre con esercizio
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.26
(rinvio TF)
Lugano
21 gennaio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2012.232 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 luglio 2012 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
vista
la sentenza 5A_457/2018 dell'11 febbraio 2020 con cui il Tribunale federale ha
annullato i dispositivi n. I.7 lett. a, n. I.11, n. I.12 e n. II della
decisione emessa il 19 aprile 2018 da questa Camera (inc. 11.2015.87), la quale
aveva parzialmente accolto un appello presentato da AP 1 contro la sentenza
emanata dal Pretore il 9 settembre 2015;
giudicando
nuovamente sull'appello dell'11 ottobre 2015 presentato da AP 1;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La cronistoria
del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza 19 aprile 2018
di questa Camera (inc. 11.2015.87).
Ai
fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con sentenza del 9 settembre
2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio
tra AP 1 (1958) e AO 1 (1962), ha affidato le figlie A__________ (nata il 13 settembre 1997) e L__________ (nata il 20 agosto 2000) alla madre con esercizio
congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita
paterno, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, ha
riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio, ha respinto una richiesta di contributo
alimentare presentata dal marito e ha obbligato AP 1 a versare un contributo di
mantenimento per le figlie di fr. 483.– mensili ciascuna (assegni familiari non
compresi) fino alla maggiore età delle beneficiarie o fino al termine della loro
formazione scolastica o professionale. Le spese processuali di complessivi fr.
1200.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3000.– per
ripetibili ridotte. Le istanze di gratuito patrocinio presentate dai coniugi sono
state respinte (inc. DM.2012.232).
B. Statuendo su appello
di AP 1, con sentenza del 19 aprile 2019 questa Camera ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore, nel senso che
ha riconosciuto all'appellante il diritto alla metà della prestazione d'uscita
acquisita dalla moglie in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto
di previdenza professionale (fr. 56 476. –, pari
alla metà di fr. 112
953.35: dispositivo n. I.6), ha
condannato AO 1 a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 775.– mensili
dalla fine della formazione scolastica o professionale della figlia A__________
fino all'età pensionabile di lui e un contributo di fr. 485.–
mensili da allora fino all'età pensionabile della moglie stessa (dispositivi n.
I.7a e I.7b), ha esonerato AP 1 da contributi alimentari per le figlie
(dispositivo n. I.8) e ha posto le spese processuali di fr. 1200.– (compresi
fr. 460.– per l'ascolto di A__________ e L__________) a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispostivi n. I.11 e I.12). Non
sono stati riscossi oneri processuali. L'appellante è stato tenuto a rifondere
alla moglie fr. 850.– per ripetibili ridotte (dispositivo n. II).
C. La
sentenza della Camera è stata impugnata da AP
1 davanti al Tribunale federale, che con decisione dell'11 febbraio 2020 ha parzialmente
accolto il ricorso in materia civile, ha annullato i dispositivi n. I.7 lett. a, I.11, I.12 e n. II della sentenza di appello e ha rinviato gli atti a questa
Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (DTF 146 III 169).
Ciò impone di statuire un'altra volta nei limiti del rinvio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 276a
CC l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne prevale sugli
altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (cpv. 1). In casi
motivati il giudice può derogare a tale regola per non penalizzare il figlio
maggiorenne avente diritto al mantenimento (cpv. 2). Nella sentenza di rinvio
il Tribunale federale ha ritenuto – in sintesi – che al momento in cui ha
promulgato l'art. 276a cpv. 2 CC il legislatore non intendesse
avvantaggiare (almeno non direttamente) il figlio maggiorenne, quanto piuttosto
moderare il vantaggio che deriva al figlio minorenne dall'art. 276a cpv. 1 CC. Per il Tribunale federale l'art. 276a
cpv. 2 CC va interpretato nel senso che in casi motivati l'obbligo di
mantenimento verso il figlio minorenne può non prevalere su quello nei
confronti del figlio maggiorenne, ma non che in casi motivati l'obbligo di
mantenimento verso il figlio maggiorenne possa prevalere anch'esso su altri
obblighi di mantenimento. In sostanza, anche dopo l'entrata in vigore dell'art.
276a cpv. 2 CC il mantenimento dell'(ex) coniuge continua a prevalere su
quello di un figlio maggiorenne in formazione. Nella misura in cui questa
Camera aveva destinato il margine disponibile di AO 1 in primo luogo al
fabbisogno delle figlie anche dopo la maggiore età (l'una già maggiorenne,
l'altra non ancora) il Tribunale federale ha ravvisato pertanto una violazione
del diritto federale e ha annullato il dispositivo n. I.7a della sentenza
impugnata.
2.
Visto quanto
precede, occorre ricalcolare il contributo di mantenimento che AO 1 è tenuta a
versare a AP 1 fino all'età pensionabile di quest'ultimo e fissare l'inizio di
tale obbligo. Ora, nella sentenza
del 19 aprile 2018 questa Camera aveva accertato la capacità lucrativa residua di
AP 1 in fr. 1500.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr.
2646.40
mensili, onde un ammanco di fr. 1145.– mensili. Relativamente ad AO 1, la
Camera ne aveva determinato il reddito in fr. 5272.– mensili per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 2176.60 mensili, ciò che lasciava all'interessata un margine
disponibile di fr. 3095.590 mensili. Nelle circostanze descritte, dovendosi
reputare prioritario secondo il Tribunale federale il mantenimento del marito, AO
1.
va obbligata a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 1145.–
mensili fino al pensionamento di lui (copertura del fabbisogno minimo).
3.
Per quel che riguarda la decorrenza dell'obbligo alimentare, davanti
al Pretore AP 1 aveva rivendicato
un contributo alimentare per sé di fr. 300.– mensili, aumentato a fr. 2350.–
mensili dal settembre del 2016 (16° compleanno della figlia mi-nore L__________).
Nell'appello egli postula il versamento del contributo sin
dal 15 ottobre 2015 (18° compleanno di A__________), con successive modifiche a
valere dal 1° settembre 2016 (16° compleanno di L__________), dal 1°
settembre 2018 (18° compleanno di L__________), “dalla crescita in giudicato di
tutti i punti della sentenza di divorzio fino al 31 ottobre 2023” e dal
1° novembre 2023 in poi, vita natural durante.
a) Di regola il contributo alimentare fondato
sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre dal passaggio
in giudicato di una sentenza di divorzio nel suo intero, e non solo dal
passaggio in giudicato del dispositivo che concerne lo scioglimento del
matrimonio. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza i contributi
per un coniuge e per i figli continuano a essere
disciplinati dall'assetto provvisionale o – eventualmente – da quanto ha stabilito
il giudice a protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale
federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145
III 40 consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006
pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.142 del 2 ottobre 2020 consid. 6). In concreto le
richieste formulate dal marito nell'allegato di risposta davanti al Pretore,
ribadite poi nella duplica e nel memoriale conclusivo, riguardavano il contributo alimentare dopo il divorzio e i
prevedibili adattamenti dovuti ai cambiamenti d'età delle figlie. Simili
scadenze sono ormai decorse e rendono tali richieste superate.
b) Durante
il processo di primo grado, invero, AP 1 avrebbe potuto sollecitare un
contributo di mantenimento in via cautelare, a prescindere dal fatto che nella precedente
procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore avesse respinto una sua pretesa
alimentare. Pur debitamente patrocinato, tuttavia, al primo giudice egli non ha
rivolto alcuna richiesta cautelare né con la risposta né la duplica, né ha
avanzato una domanda in tal senso alle prime arringhe del 13 novembre 2013. Nemmeno
in questa sede, per altro, l'appellante ha postulato un contributo di
mantenimento cautelare, indipendentemente dalla circostanza che – come questa
Camera ha già avuto modo di ribadire (sentenza inc. 11.2020.13 del 26 febbraio
2020.
consid. 3) – la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere
o revocare provvedimenti cautelari allorché una sentenza di merito sia oggetto
di appello rimane quella del Pretore.
c) Accertato
che l'appellante chiede unicamente un contributo alimentare di merito, è appena
il caso di ricordare che per principio un contributo di mantenimento fondato sull'art. 125 cpv. 1
CC comincia a decorrere solo dal passaggio
in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. È vero che per tenere conto di fattispecie particolari
il giudice del divorzio può far decorrere un contributo alimentare a norma
dell'art. 125 cpv. 1 CC già dal passaggio in giudicato del dispositivo che
pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”),
seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. A titolo eccezionale
egli potrebbe far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125 CC finanche
retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (DTF
142.
III 195 consid. 5.3; analogamente: RtiD
I-2015 pag. 873 consid. 5; più di recente:
I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 21a con
rinvii). Simile retroattività nondimeno è problematica, poiché
contributi alimentari dovuti in costanza di matrimonio vanno definiti in applicazione
dell'art. 163 CC, non dell'art. 125 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2013.31
dell'11 giugno 2015 consid. 13).
Posto
ciò, l'appellante medesimo propone che il contributo in suo favore decorra non dal passaggio in giudicato del dispositivo
che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio (in concreto nel maggio del 2018),
ma dalla “crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di
divorzio” (appello, pag. 9 in alto; replica del 10 ottobre 2017, pag. 4 in
fondo). Non v'è ragione per scostarsi da tale richiesta. Ne segue che il dispositivo n. I.7 lett. a della
sentenza emessa il 19 aprile 2918 da questa Camera, annullato dal Tribunale
federale, va riformato nel senso che il contributo alimentare di fr. 1145.–
mensili per AP 1 decorre dal passaggio in giudicato della presente
sentenza, intendendosi con ciò il giorno della notificazione all'interessato
(DTF 146 III 287 consid. 2.3.4). Per
il resto, riguardo ai punti n. 6, 7b, 8 e 10 il
dispositivo in questione ha acquisito carattere definitivo.
4.
L'appellante
chiede infine che il contributo alimentare sia adeguato al rincaro. La legge
non prevede un'indicizzazione automatica
(art. 128 cpv. 1 CC), ma le clausole d'indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I
129.
in fondo). Confrontata alla richiesta dell'appellante, nelle osservazioni
all'appello AO 1 nemmeno ha preso posizione su tal punto, non pretendendo in
particolare che non si giustifichi nella fattispecie un adeguamento al carovita.
La richiesta merita dunque accoglimento, nel senso di ancorare il contributo di
mantenimento litigioso all'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio
2021, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del
novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2022 (art. 282 cpv. 1 lett.
d CPC). La debitrice potrà liberarsi di tale obbligo nella misura in cui
documenterà che il proprio reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato
solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294 consid. 4; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB
I, 6ª edizione, n. 7 ad art. 128).
5.
Relativamente alle spese di appello, nella sentenza pronunciata da questa Camera il
19.
aprile 2018 gli oneri processuali, quantunque per finire non riscossi, erano
stati suddivisi a metà tra le parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Ciò teneva conto del
fatto che AP 1 risultava soccombente sul principio del divorzio, ma otteneva
causa vinta sulla soppressione dei contributi per le figlie e – parzialmente – sulla
richiesta di contributo per sé. In esito al presente giudizio l'appellante
ottiene un aumento del contributo
alimentare, ma una volta di più non nella misura richiesta. Nell'insieme, non sussiste ragione di
scostarsi in ultima analisi dal riparto delle spese giudiziarie deciso nella
precedente sentenza di appello. Identiche considerazioni valgono, di riflesso,
per il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, anche
considerando il solo ammontare del contributo alimentare rimasto controverso in
questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il dispositivo n. I della
sentenza pronunciata il 19 aprile 2018 da questa
Camera nella causa inc. 11.2015.87 è così modificato:
7. AO 1 è
condannata a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 del mese, il seguente
contributo alimentare:
a) fr.
1145.– mensili dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al
raggiungimento dell'età pensionabile da parte di AP 1;
c) Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice
nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2022 in
base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del
gennaio 2021, ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che
il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento
al rincaro.
Per quanto riguarda i punti n. 6, 7 lett. b, 8, 10, 11
e 12 del dispositivo stesso, come pure i dispositivi n. II, III, IV e V, la
sentenza pronunciata il 19 aprile 2018 da questa Camera rimane invariata.
II. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).