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Decisione

11.2020.26

Decorrenta del contributo alimentare dopo il divorzio

21 gennaio 2021Italiano13 min

tra AP 1 (1958) e AO 1 (1962), ha affidato le figlie A__________ (nata il 13 settembre 1997) e L__________ (nata il 20 ago­sto 2000) alla madre con esercizio

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.26

(rinvio TF)

Lugano

21 gennaio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2012.232 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 luglio 2012 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

vista

la sentenza 5A_457/2018 dell'11 febbraio 2020 con cui il Tribunale federale ha

annullato i dispositivi n. I.7 lett. a, n. I.11, n. I.12 e n. II della

decisione emessa il 19 aprile 2018 da questa Camera (inc. 11.2015.87), la quale

aveva parzialmente accolto un appello presentato da AP 1 contro la sentenza

emanata dal Pretore il 9 settembre 2015;

giudicando

nuovamente sull'appello dell'11 ottobre 2015 presentato da AP 1;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La cronistoria

del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza 19 aprile 2018

di questa Camera (inc. 11.2015.87).

Ai

fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con sentenza del 9 settembre

2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio

tra AP 1 (1958) e AO 1 (1962), ha affidato le figlie A__________ (nata il 13 settembre 1997) e L__________ (nata il 20 ago­sto 2000) alla madre con esercizio

congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita

paterno, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, ha

riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazio­ne d'uscita conseguita

dall'altro durante il matrimonio, ha respin­to una richiesta di contributo

alimentare presentata dal marito e ha obbligato AP 1 a versare un contributo di

mantenimento per le figlie di fr. 483.– mensili ciascuna (assegni familiari non

compresi) fino alla maggiore età delle beneficiarie o fino al termine della loro

formazione scolastica o professionale. Le spese processuali di complessivi fr.

1200.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a

carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3000.– per

ripetibili ridotte. Le istan­ze di gratuito patrocinio presentate dai coniugi sono

state respin­te (inc. DM.2012.232).

B. Statuendo su appello

di AP 1, con sentenza del 19 aprile 2019 questa Camera ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore, nel senso che

ha riconosciuto all'appellante il diritto alla metà della prestazione d'uscita

acquisita dalla moglie in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto

di previdenza professionale (fr. 56 476. –, pari

alla metà di fr. 112

953.35: dispositi­vo n. I.6), ha

condannato AO 1 a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 775.– mensili

dalla fine della formazione scolastica o professionale della figlia A__________

fino all'età pensionabile di lui e un contributo di fr. 485.–

mensili da allora fino all'età pensionabile della moglie stessa (dispositivi n.

I.7a e I.7b), ha esonerato AP 1 da contributi alimentari per le figlie

(dispositivo n. I.8) e ha posto le spese processuali di fr. 1200.– (compresi

fr. 460.– per l'ascolto di A__________ e L__________) a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispostivi n. I.11 e I.12). Non

sono stati riscossi oneri processuali. L'appellante è stato tenuto a rifondere

alla moglie fr. 850.– per ripetibili ridotte (dispositivo n. II).

C. La

sentenza della Camera è stata impugnata da AP

1 davanti al Tribunale federale, che con decisione dell'11 febbraio 2020 ha parzialmente

accolto il ricorso in materia civile, ha annullato i dispositivi n. I.7 lett. a, I.11, I.12 e n. II della sentenza di appello e ha rinviato gli atti a questa

Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (DTF 146 III 169).

Ciò impone di statuire un'altra volta nei limiti del rinvio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 276a

CC l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne prevale sugli

altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (cpv. 1). In casi

motivati il giudice può derogare a tale regola per non penalizzare il figlio

maggiorenne aven­te diritto al mantenimento (cpv. 2). Nella sentenza di rinvio

il Tribunale federale ha ritenuto – in sintesi – che al momento in cui ha

promulgato l'art. 276a cpv. 2 CC il legislatore non intendesse

avvantaggiare (almeno non direttamente) il figlio maggiorenne, quanto piuttosto

moderare il vantaggio che deriva al figlio minorenne dall'art. 276a cpv. 1 CC. Per il Tribunale federale l'art. 276a

cpv. 2 CC va interpretato nel senso che in casi motivati l'obbli­go di

mantenimento verso il figlio minorenne può non prevalere su quello nei

confronti del figlio maggiorenne, ma non che in casi motivati l'obbligo di

mantenimento verso il figlio maggiorenne possa prevalere anch'esso su altri

obblighi di mantenimento. In sostanza, anche dopo l'entrata in vigore dell'art.

276a cpv. 2 CC il mantenimento dell'(ex) coniuge continua a prevalere su

quel­lo di un figlio maggiorenne in formazione. Nella misura in cui questa

Camera aveva destinato il margine disponibile di AO 1 in primo luogo al

fabbisogno delle figlie anche dopo la maggiore età (l'una già maggiorenne,

l'altra non ancora) il Tribunale federale ha ravvisato pertanto una violazione

del diritto federale e ha annullato il dispositivo n. I.7a della sentenza

impugnata.

2.

Visto quanto

precede, occorre ricalcolare il contributo di mantenimento che AO 1 è tenuta a

versare a AP 1 fino all'età pensionabile di quest'ultimo e fissare l'inizio di

tale obbligo. Ora, nella sentenza

del 19 aprile 2018 questa Camera aveva accertato la capacità lucrativa residua di

AP 1 in fr. 1500.– mensili netti a fronte di un fabbisogno mini­mo di fr.

2646.40

mensili, onde un ammanco di fr. 1145.– mensili. Relativamente ad AO 1, la

Camera ne aveva determinato il reddito in fr. 5272.– mensili per rapporto a un fabbisogno

minimo di fr. 2176.60 mensili, ciò che lasciava all'interessata un margine

disponibile di fr. 3095.590 mensili. Nelle circostanze descritte, dovendosi

reputare prioritario secondo il Tribunale federale il mantenimento del marito, AO

1.

va obbligata a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 1145.–

mensili fino al pensionamento di lui (copertura del fabbisogno minimo).

3.

Per quel che riguarda la decorrenza dell'obbligo alimentare, davanti

al Pretore AP 1 aveva rivendicato

un contribu­to alimentare per sé di fr. 300.– mensili, aumentato a fr. 2350.–

mensili dal settembre del 2016 (16° compleanno della figlia mi-nore L__________).

Nel­l'appello egli postula il versamento del contribu­to sin

dal 15 ottobre 2015 (18° compleanno di A__________), con successive modifiche a

valere dal 1° settembre 2016 (16° compleanno di L__________), dal 1°

settembre 2018 (18° compleanno di L__________), “dalla crescita in giudicato di

tutti i punti della sentenza di divorzio fino al 31 ottobre 2023” e dal

1° novembre 2023 in poi, vita natural durante.

a) Di regola il contributo alimentare fondato

sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre dal passaggio

in giudicato di una sentenza di divorzio nel suo intero, e non solo dal

passaggio in giudicato del dispositivo che concerne lo scioglimen­to del

matrimonio. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza i contributi

per un coniuge e per i figli continua­no a essere

disciplinati dal­l'assetto provvisionale o – eventualmente – da quanto ha stabilito

il giudice a protezione dell'unio­ne coniugale (senten­za del Tribunale

federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145

III 40 consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006

pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.142 del 2 ottobre 2020 consid. 6). In concreto le

richieste formulate dal marito nell'allegato di risposta davanti al Pretore,

ribadite poi nella duplica e nel memoriale conclusivo, riguardavano il contributo alimentare dopo il divorzio e i

prevedibili adattamenti dovuti ai cambiamenti d'età delle figlie. Simili

scadenze sono ormai decorse e rendono tali richieste superate.

b) Durante

il processo di primo grado, invero, AP 1 avreb­be potuto sollecitare un

contributo di mantenimento in via cautelare, a prescindere dal fatto che nella precedente

procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore avesse respinto una sua pretesa

alimentare. Pur debitamente patrocinato, tuttavia, al primo giudice egli non ha

rivolto alcuna richiesta cautelare né con la risposta né la duplica, né ha

avanzato una domanda in tal senso alle pri­me arringhe del 13 novembre 2013. Nemmeno

in questa sede, per altro, l'appellante ha postulato un contributo di

mantenimento cautelare, indipendentemente dalla circostanza che – come questa

Camera ha già avuto modo di ribadire (senten­za inc. 11.2020.13 del 26 febbraio

2020.

consid. 3) – la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere

o revocare provvedimenti cautelari allorché una sentenza di merito sia oggetto

di appello rimane quella del Pretore.

c) Accertato

che l'appellante chiede unicamente un contributo alimentare di merito, è appena

il caso di ricordare che per principio un contri­buto di mantenimento fondato sull'art. 125 cpv. 1

CC co­mincia a decorrere solo dal passaggio

in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. È vero che per tenere conto di fattispecie particolari

il giudice del divorzio può far decorrere un contributo alimentare a norma

dell'art. 125 cpv. 1 CC già dal passaggio in giudicato del dispositivo che

pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”),

seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. A titolo eccezionale

egli potrebbe far decorrere il contributo alimentare del­l'art. 125 CC finanche

retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (DTF

142.

III 195 consid. 5.3; analogamente: RtiD

I-2015 pag. 873 consid. 5; più di recente:

I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 21a con

rinvii). Simile retroattività nondimeno è problematica, poiché

contributi alimentari dovuti in costan­za di matrimonio vanno definiti in applicazione

dell'art. 163 CC, non dell'art. 125 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2013.31

dell'11 giugno 2015 consid. 13).

Posto

ciò, l'appellante medesimo propone che il contributo in suo favore decorra non dal passaggio in giudicato del dispositivo

che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio (in concreto nel maggio del 2018),

ma dalla “crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di

divorzio” (appello, pag. 9 in alto; replica del 10 ottobre 2017, pag. 4 in

fondo). Non v'è ragione per scostarsi da tale richiesta. Ne segue che il dispositivo n. I.7 lett. a della

sentenza emessa il 19 aprile 2918 da questa Camera, annullato dal Tribunale

federale, va riformato nel senso che il contributo alimentare di fr. 1145.–

mensili per AP 1 decorre dal passaggio in giudicato del­la presente

sentenza, intendendosi con ciò il giorno della notificazione all'interessato

(DTF 146 III 287 consid. 2.3.4). Per

il resto, riguardo ai punti n. 6, 7b, 8 e 10 il

dispositivo in questione ha acquisito carattere definitivo.

4.

L'appellante

chiede infine che il contributo alimentare sia adeguato al rincaro. La legge

non prevede un'indicizzazione automatica

(art. 128 cpv. 1 CC), ma le clausole d'indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I

129.

in fondo). Confrontata alla richiesta dell'appellante, nelle osservazioni

all'appello AO 1 nemmeno ha preso posizione su tal punto, non pretendendo in

particolare che non si giustifichi nella fattispecie un adeguamento al carovita.

La richiesta merita dunque accoglimento, nel senso di ancorare il contributo di

mantenimento litigioso all'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio

2021, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del

novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2022 (art. 282 cpv. 1 lett.

d CPC). La debitrice potrà liberarsi di tale obbligo nella misura in cui

documenterà che il proprio reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato

solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294 consid. 4; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB

I, 6ª edizione, n. 7 ad art. 128).

5.

Relativamente alle spese di appello, nella sentenza pronunciata da questa Camera il

19.

aprile 2018 gli oneri processuali, quantunque per finire non riscossi, erano

stati suddivisi a metà tra le parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Ciò teneva conto del

fatto che AP 1 risultava soccombente sul principio del divorzio, ma otteneva

causa vinta sulla soppressione dei contributi per le figlie e – parzialmente – sulla

richiesta di contributo per sé. In esito al presente giudizio l'appellante

ottiene un aumento del contributo

alimentare, ma una volta di più non nella misura richiesta. Nell'insieme, non sussiste ragione di

scostarsi in ultima analisi dal riparto delle spese giudiziarie deciso nella

precedente sentenza di appello. Identiche considerazioni valgono, di riflesso,

per il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, anche

considerando il solo ammontare del contributo alimentare rimasto controverso in

questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il dispositivo n. I della

sentenza pronunciata il 19 aprile 2018 da questa

Camera nella causa inc. 11.2015.87 è così modificato:

7. AO 1 è

condannata a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 del mese, il seguente

contributo alimentare:

a) fr.

1145.– mensili dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al

raggiungimento dell'età pensionabile da parte di AP 1;

c) Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice

nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2022 in

base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del

gennaio 2021, ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che

il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento

al rincaro.

Per quanto riguarda i punti n. 6, 7 lett. b, 8, 10, 11

e 12 del dispositivo stesso, come pure i dispositivi n. II, III, IV e V, la

sentenza pronunciata il 19 aprile 2018 da questa Camera rimane invariata.

II. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).