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Decisione

11.2020.27

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

7 luglio 2020Italiano4 min

decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (Einsprache)

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.27

Lugano

7 luglio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente,

vicecancelliera:

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2019.4 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto

di Leventina promossa con petizione del

5 febbraio 2019

da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando

sull'appello (Einsprache) presentato il 21 aprile 2020 da AP 1 contro il

decreto cautelare emesso dal Pretore il 16 aprile 2020;

premesso che nell'ambito

di una procedura di divorzio avviata il 5 febbraio 2019 da AO 1 (1979) nei

confronti del marito AP 1 (1980), con decreto cautelare del 16 aprile 2020 il

Pretore del Distretto di Leventina ha momentaneamente sospeso i diritti di

visita del padre ai figli M__________ (nato il 29 giugno 2008), P__________

(nato il 30 settembre 2010) e R__________ (nato il 22 febbraio 2013) e vietato

– sotto cominatoria dell'art. 292 CP – a AP 1 di rientrare nella sua abitazione

di __________, riservando al padre la facoltà di inviare ai figli – per il

tramite del curatore – al massimo due messaggi SMS al giorno (sempre che non

abbiano contenuti sconvenienti) e garantendo al padre come pure ai figli di

comunicare per videochiamata, una volta per settimana, alla presenza del

curatore;

preso atto che contro il

decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (Einsprache)

del 21 aprile 2020 in lingua tedesca, poi tradotto in italiano su ordine

presidenziale del 13 maggio 2020, in cui chiede di revocare le limitazioni ai

suoi diritti di visita ai figli come pure il divieto di abitare ad __________,

oltre a postulare l'adeguamento dei suoi oneri alimentari a fr. 1700.– mensili;

rilevato che il 19 maggio

2020 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 4 giugno successivo la

somma di fr. 750.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di

appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali

presumibili;

osservato che il 20 maggio

2020 l'appellante non si è detto d'accordo con la richiesta di anticipo

reputandola un “ricatto”;

constatato che nel termine

fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 15 giugno 2020 è

stato impartito all'appellante un ultimo termine improrogabile fino al 1°

luglio successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che,

decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile

(art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che, non essendo

pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge

a qualsiasi esame, la comunicazione del 20 maggio 2020 dell'interessato non

potendosi neppure – per avventura – interpretare come una domanda di gratuito

patrocinio;

posto

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a

rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo

sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

per osservazioni a AO 1;

decreta: 1. L'appello è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese

processuali.

3.

Notificazione a:

– ;

– avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).