11.2020.27
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
7 luglio 2020Italiano4 min
decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (Einsprache)
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.27
Lugano
7 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente,
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2019.4 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Leventina promossa con petizione del
5 febbraio 2019
da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando
sull'appello (Einsprache) presentato il 21 aprile 2020 da AP 1 contro il
decreto cautelare emesso dal Pretore il 16 aprile 2020;
premesso che nell'ambito
di una procedura di divorzio avviata il 5 febbraio 2019 da AO 1 (1979) nei
confronti del marito AP 1 (1980), con decreto cautelare del 16 aprile 2020 il
Pretore del Distretto di Leventina ha momentaneamente sospeso i diritti di
visita del padre ai figli M__________ (nato il 29 giugno 2008), P__________
(nato il 30 settembre 2010) e R__________ (nato il 22 febbraio 2013) e vietato
– sotto cominatoria dell'art. 292 CP – a AP 1 di rientrare nella sua abitazione
di __________, riservando al padre la facoltà di inviare ai figli – per il
tramite del curatore – al massimo due messaggi SMS al giorno (sempre che non
abbiano contenuti sconvenienti) e garantendo al padre come pure ai figli di
comunicare per videochiamata, una volta per settimana, alla presenza del
curatore;
preso atto che contro il
decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (Einsprache)
del 21 aprile 2020 in lingua tedesca, poi tradotto in italiano su ordine
presidenziale del 13 maggio 2020, in cui chiede di revocare le limitazioni ai
suoi diritti di visita ai figli come pure il divieto di abitare ad __________,
oltre a postulare l'adeguamento dei suoi oneri alimentari a fr. 1700.– mensili;
rilevato che il 19 maggio
2020 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 4 giugno successivo la
somma di fr. 750.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di
appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali
presumibili;
osservato che il 20 maggio
2020 l'appellante non si è detto d'accordo con la richiesta di anticipo
reputandola un “ricatto”;
constatato che nel termine
fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 15 giugno 2020 è
stato impartito all'appellante un ultimo termine improrogabile fino al 1°
luglio successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che,
decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile
(art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo
pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge
a qualsiasi esame, la comunicazione del 20 maggio 2020 dell'interessato non
potendosi neppure – per avventura – interpretare come una domanda di gratuito
patrocinio;
posto
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a
rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
per osservazioni a AO 1;
decreta: 1. L'appello è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese
processuali.
3.
Notificazione a:
– ;
– avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).