11.2020.28
Modifica di sentenza di divorzio: appello divenuto senza oggetto, stralcio dai ruoli
29 ottobre 2020Italiano6 min
assistito – avvenuto il 14 ottobre precedente – e la conseguente caducità dell'appello
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.28
11.2020.29
Lugano
29 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa DM.2018.7 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 9 febbraio 2018
da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 28 aprile 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal
Pretore il 13 marzo 2020 (inc. 11.2020.28) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2020.29);
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza dell'11 marzo 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 29 agosto 2008
tra AP 1 (1959) e AO 1 (1979), cittadina brasiliana, affidando i figli B__________
(nato il 9 maggio 2007) ed E__________ (nato il 28 gennaio 2010) al padre
(riservato il diritto di visita materno sorvegliato di un'ora la settimana
presso la __________ di __________), con esercizio congiunto dell'autorità
parentale. Egli ha ordinato altresì l'inizio di un percorso terapeutico per il
marito (volto a elaborare il vissuto del matrimonio e della sua fine) e per i
figli. Oltre a ciò, il Pretore aggiunto ha – fra l'altro – escluso un obbligo
contributivo della madre in favore dei figli (ad eccezione della rendita AI per
figli, da riversare nelle mani del padre) come pure fra coniugi.
Fatti
B. Con
sentenza del 13 marzo 2020 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, in
parziale accoglimento di una petizione del 9 febbraio 2018 presentata da AP 1
in modifica del pronunciato di divorzio, ha revocato il diritto alle relazioni
personali tra la madre e i figli come pure le misure terapeutiche per il marito
e i figli. Le spese processuali di fr. 5930.– (compresa una tassa
di giustizia di fr. 500.–) sono state poste a carico delle parti – ammesse al
beneficio del gratuito patrocinio – in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28
aprile 2020 per ottenere la revoca anche dell'autorità parentale congiunta e di
conseguenza il suo esercizio esclusivo come pure l'addebito delle spese
processuali di primo grado alla convenuta. Egli ha postulato inoltre il
beneficio del gratuito patrocinio in seconda sede. Il memoriale non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni.
D. Il
19 ottobre 2020 la patrocinatrice di AP 1 ha comunicato il decesso del proprio
assistito – avvenuto il 14 ottobre precedente – e la conseguente caducità dell'appello
del 28 aprile 2020. Contestualmente essa ha chiesto di statuire sulla richiesta
di gratuito patrocinio e trasmesso la propria nota professionale.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La
dichiarazione con cui la patrocinatrice di AP 1 comunica il decesso del suo
assistito e la caducità dell'appello rende il rimedio giuridico privo di
oggetto e senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC (nello stesso senso: I
CCA, sentenza inc. 11.2013.74 del 29 dicembre 2014).
2.
Qualora
una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il
procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese
processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella
fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati “secondo equità”, tanto più
trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
Le particolarità del caso inducono, nondimeno, a rinunciare – eccezionalmente –
a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
3.
Per
quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede,
infine, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura
altamente personale (riferimenti di
giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una
parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il
processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del
23.
dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso
con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento
di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito
patrocinio, poiché in simili
condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento
del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1, deceduto in pendenza di
appello, non aveva ancora ottenuto il gratuito patrocinio sicché il beneficio
richiesto non entra più in linea di conto (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2013.74 del 29 dicembre 2014).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non
si riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
–
–
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).