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Decisione

11.2020.28

Modifica di sentenza di divorzio: appello divenuto senza oggetto, stralcio dai ruoli

29 ottobre 2020Italiano6 min

assistito – avvenuto il 14 ottobre precedente – e la conseguente caducità dell'appello

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.28

11.2020.29

Lugano

29 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa DM.2018.7 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con petizione del 9 febbraio 2018

da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 28 aprile 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal

Pretore il 13 marzo 2020 (inc. 11.2020.28) e sulla contestuale richiesta di

gratuito patrocinio (inc. 11.2020.29);

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza dell'11 marzo 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 29 agosto 2008

tra AP 1 (1959) e AO 1 (1979), cittadina brasiliana, affidando i figli B__________

(nato il 9 maggio 2007) ed E__________ (nato il 28 gennaio 2010) al padre

(riservato il diritto di visita materno sorvegliato di un'ora la settimana

presso la __________ di __________), con esercizio congiunto dell'autorità

parentale. Egli ha ordinato altresì l'inizio di un percorso terapeutico per il

marito (volto a elaborare il vissuto del matrimonio e della sua fine) e per i

figli. Oltre a ciò, il Pretore aggiunto ha – fra l'altro – escluso un obbligo

contributivo della madre in favore dei figli (ad eccezione della rendita AI per

figli, da riversare nelle mani del padre) come pure fra coniugi.

Fatti

B. Con

sentenza del 13 marzo 2020 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, in

parziale accoglimento di una petizione del 9 febbraio 2018 presentata da AP 1

in modifica del pronunciato di divorzio, ha revocato il diritto alle relazioni

personali tra la madre e i figli come pure le misure terapeutiche per il marito

e i figli. Le spese processuali di fr. 5930.– (compresa una tassa

di giustizia di fr. 500.–) sono state poste a carico delle parti – ammesse al

beneficio del gratuito patrocinio – in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28

aprile 2020 per ottenere la revoca anche dell'autorità parentale congiunta e di

conseguenza il suo esercizio esclusivo come pure l'addebito delle spese

processuali di primo grado alla convenuta. Egli ha postulato inoltre il

beneficio del gratuito patrocinio in seconda sede. Il memoriale non è stato

notificato a AO 1 per osservazioni.

D. Il

19 ottobre 2020 la patrocinatrice di AP 1 ha comunicato il decesso del proprio

assistito – avvenuto il 14 ottobre precedente – e la conseguente caducità dell'appello

del 28 aprile 2020. Contestualmente essa ha chiesto di statuire sulla richiesta

di gratuito patrocinio e trasmesso la propria nota professionale.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

dichiarazione con cui la patrocinatrice di AP 1 comunica il decesso del suo

assistito e la caducità dell'appello rende il rimedio giuridico privo di

oggetto e senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC (nello stesso senso: I

CCA, sentenza inc. 11.2013.74 del 29 dicembre 2014).

2.

Qualora

una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il

procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese

processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella

fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati “secondo equità”, tanto più

trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

Le particolarità del caso inducono, nondimeno, a rinunciare – eccezionalmente –

a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3.

Per

quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede,

infine, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura

altamente personale (riferimenti di

giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una

parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il

processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del

23.

dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso

con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento

di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito

patrocinio, poiché in simili

condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento

del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1, deceduto in pendenza di

appello, non aveva ancora ottenuto il gratuito patrocinio sicché il beneficio

richiesto non entra più in linea di conto (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2013.74 del 29 dicembre 2014).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non

si riscuotono spese.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).