11.2020.3
Reclamo in materia di spese: causa divenuta senza interesse
26 marzo 2021Italiano20 min
alla revoca del decreto cautelare del 21 ottobre 2015. Considerato che ‟la domanda dell'istante non era a priori
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.3
Lugano
26 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2015.479 (provvedimenti
cautelari prima della pendenza di causa) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con istanza del 19 ottobre 2015
da
CO
1
(rappresentata
da RA 1 )
contro
RE 1
ed RE 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sul reclamo del 10 gennaio 2020 in
materia di spese giudiziarie presentato da RE 1, RE 2 ed RE 3 contro il
decreto di stralcio emesso dal Pretore il 27 dicembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 330 RFD di __________ sorge una
proprietà per piani (‟Condominio __________”) costituita di 11 unità
suddivise in cinque edifici. CO 1 è titolare della proprietà per piani n. 9981
(108/1000
del fondo base), gravata da un diritto di abitazione in favore di RA 1; RE 1 è titolare
della proprietà per piani n. 9986 (92/1000 del fondo base); RE 2 ed RE 3 sono
titolari, metà ciascuno, della pro-prietà per piani n. 9985 (98/1000 del fondo
base). Il 19 ottobre 2015 RE 1, RE 2 ed RE 3 hanno iniziato i lavori per rifare
un viale d'accesso su una parte comune retrostante le loro abitazioni.
B. Quello
stesso 19 ottobre 2015 CO 1, rappresentata da RA 1, ha inoltrato al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, un'‟istanza d'intervento con adozione di misure cautelari
e supercautelariˮ fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC perché fosse ordinato a RE
1, a RE 2 e a RE 3 di sospendere immediatamente i lavori e di ripristinare la
situazione precedente. Essa ha chiesto inoltre che il Pretore assumesse un estratto
del registro fondiario della particella n. 333 (recte: 330) RFD e richiamasse
dal Municipio di __________ i piani relativi alla licenza edilizia per i citati
lavori o, in subordine, ordinasse ‟il ripristino immediato della situazione ante 2009
come da planimetrie e iscrizione a registro fondiarioˮ. Con decreto
cautelare emesso senza contraddittorio il 21 ottobre 2015 il Pretore ha
parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato la sospensione dei
lavori “sulle parti comuni (giardino)” e ha citato le parti a un'udienza del 4
novembre 2015 per il contraddittorio. Le spese del decreto, di fr. 200.–, sono
state rinviate ‟al merito della cautelareˮ.
C. Al
contraddittorio del 24 novembre 2015 l'istante ha ribadito le proprie
richieste. I convenuti hanno proposto di respingerle e di revocare il decreto cautelare,
rilevando come nel frattempo, a un'assemblea straordinaria del 16 novembre 2015,
la comunione dei comproprietari avesse deciso di lasciare il viale nello stato in
cui si trova, ma di autorizzarli a terminare i lavori di ‟manutenzione
ordinariaˮ. Le parti hanno replicato e duplicato seduta stante,
confermando le loro posizioni e notificando prove.
D. Il
4 febbraio 2016 RE 1, RE 2 ed RE 3 hanno postulato la revoca del decreto
cautelare, facendo valere che la risoluzione assembleare del 16 novembre 2015
era diventata definitiva. CO 1 ha invitato il Pretore, il 29 novembre 2017, a
stralciare la causa dal ruolo, adducendo che le parti si sono accordate alla
citata assemblea straordinaria ‟per l'aggiornamento a catasto delle rispettive
parcelle con incarico al geometra ufficialeˮ. I convenuti, ‟preso
atto del ritiro della causaˮ, hanno chiesto il 7 dicembre 2017 di
addebitare le spese processuali all'istante e di riconoscere loro fr. 4754.–
per ripetibili. Il 19 dicembre 2017 CO 1 ha escluso una propria soccombenza. I
convenuti hanno ribadito il loro punto di vista in un memoriale del 22 dicembre
2017. CO 1 non ha duplicato.
E. Con
decreto del 27 dicembre 2019 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo e ha revocato
il decreto cautelare del 21 ottobre 2015. Riguardo agli oneri processuali egli
ha stabilito: ‟Non si prelevano ulteriori
tasse né spese, quelle sin qui esatte sono per un mezzo a carico dell'istante e
per un mezzo a carico dei convenuti in solido. Non si attribuiscono ripetibili
ai convenuti, né indennità di inconvenienza all'istanteˮ.
F. Contro
il dispositivo sulle spese del decreto appena citato RE 1, RE 2 ed RE 3 sono insorti
con un reclamo del 10 gennaio 2020 per ottenere che tali spese siano poste a
carico dell'istante e che siano rifusi loro fr. 4644.– per ripetibili. Chiamata
il 4 febbraio 2020 a esprimersi, CO 1 ha comunicato in sostanza il 20
febbraio 2020 di non avere osservazioni da formulare. In una replica spontanea
del 25 febbraio 2020 i reclamanti ribadiscono il loro punto di vista, ponendo
in dubbio la capacità di rappresentanza di RA
1. CO 1 non ha reagito.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è
impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se
essa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, come in concreto
(art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv.
2 CPC). Competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano
spese processuali e ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge è
la prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8a LOG con rinvio all'art. 110 CPC),
sempre che il valore della controversia raggiungesse fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta dinanzi
al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto si
cercherebbero
invano
dati sul valore del litigio davanti al Pretore. Si può ragionevolmente supporre
tuttavia che tale valore fosse di almeno fr. 10 000.–. Quanto
alla tempestività del reclamo, il
decreto di stralcio è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 31
dicembre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto
il 10 gennaio 2020, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.
2. Al
reclamo i convenuti accludono una lettera inviata il 4 febbraio 2016 al
Pretore, una distinta 9 gennaio 2020 delle prestazioni legali fornite dal loro
patrocinatore dopo il 19 febbraio 2016 e una sentenza
del 4 settembre 2018 con cui la Pretura penale ha condannato RA 1 per
ingiuria e minaccia nei confronti di RE 2. Dal canto suo l'istante unisce alla
lettera del 20 febbraio 2020 (in cui comunica di non avere osservazioni da
formulare) varia documentazione, per lo più già agli atti. Quest'ultima documentazione è irricevibile già per
tardività, il termine entro cui CO 1 avrebbe potuto esprimersi essendo scaduto
lunedì 17 febbraio 2020 (tracciamento dell'invio n. __________,
agli atti). Ad ogni buon conto, in una procedura di reclamo non sono ammesse
nuove conclusioni né fatti nuovi, né la produzione di nuovi mezzi di prova
(art. 326 cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio non ricorrono in
concreto (art. 326 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui non figurano già agli atti,
Fatti
i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio, il
quale deve fondarsi sullo stesso materiale processuale sottoposto al Pretore.
3. Nel decreto di stralcio impugnato il
Pretore ha ricordato che i convenuti hanno chiesto la revoca del provvedimento
cautelare dopo che l'assemblea dei comproprietari li aveva autorizzati a
terminare i lavori al viale d'accesso e che per l'istante la causa non ha più
ragion d'essere, i comproprietari essendosi accordati ‟per l'aggiornamento
a catasto delle rispettive parcelleˮ. Ciò posto, secondo il Pretore nulla
più ostava allo stralcio della procedura dal ruolo a norma dell'art. 242 CPC e
alla revoca del decreto cautelare del 21 ottobre 2015. Considerato che ‟la domanda dell'istante non era a priori
infondata e che, d'altra parte, il venir meno del motivo della causa non può essere ascritto né a
desistenza dell'istante né ad acquiescenza dei convenutiˮ, egli ha suddiviso gli oneri processuali a metà
senza assegnare ripetibili ai convenuti né indennità d'inconvenienza all'istante,
che – ha precisato – nemmeno ne aveva fatto richiesta.
4. I reclamanti sostengono anzitutto che nel caso
specifico la causa non andava tolta dal ruolo per intervenuta caducità, come ha
ritenuto il Pretore, bensì per desistenza, l'istanza di stralcio di CO 1
riferendosi a una domanda ‟inammissibile ab initioˮ, la quale andava
respinta indipendentemente da ogni altra considerazione. Già per questo motivo,
essi argomentano, le spese giudiziarie andavano addebitate all'istante seguendo
il precetto della soccombenza. L'assunto cade nel vuoto. Una desistenza deve risultare da una
comunicazione con cui una parte dichiara esplicitamente di ritirare la propria azione
o istanza (I CCA, sentenza inc.11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 1b con
rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo
2013 consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305). Nella fattispecie CO 1 non ha
dichiarato di ritirare l'istanza cautelare. Ha scritto unicamente al Pretore il
29 novembre 2017 che “l'oggetto di cui in ingresso non ha più motivo di
esistere e la pratica [va] stralciata dai ruoli”. Una richiesta del genere costituiva
manifestamente una domanda di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse
nel senso dell'art. 242 CPC. Che poi in concreto l'istanza cautelare fosse,
secondo i reclamanti, inammissibile o infondata sin dall'inizio perché quanto
ha deliberato l'assemblea straordinaria dei comproprietari il 16 novembre 2015
non fa che confermare quanto già era stato deciso anni prima, nulla muta alla
natura dello stralcio. La causa è terminata perché le richieste di CO 1 sono risultate superate dagli
eventi. Il verosimile esito della causa poteva solo influenzare il giudizio
sulle spese e le ripetibili, come si vedrà in appresso. Al proposito il reclamo manca pertanto di
consistenza.
5. I
reclamanti asseverano che, quand'anche la causa fosse stata da stralciare
siccome divenuta priva d'oggetto, il Pretore avrebbe dovuto vagliarne il
presumibile esito. Se non che – essi proseguono – nella fattispecie il decreto
di stralcio è sprovvisto di
un'adeguata motivazione, il
Pretore essendosi limitato ad affermare apoditticamente che la domanda dell'istante
non era a priori infondata, senza dare spiegazioni e senza esaminare le obiezioni
da loro mosse.
a) L'art.
107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e,
per analogia, a quelle divenute senza interesse – prevede che quando una lite
diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione”
secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie
secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia
provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile
esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il
procedimento senza oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche: I CCA, sentenza inc.
11.2019.121 del 18 maggio 2020 consid. 2 con rinvii). Conviene valutare in
primo luogo quale sarebbe stato il
presumibile
esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stesso
piano: sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020
consid. 3.1 con richiami), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo
domandarsi quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale
parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto
(Urwyler/Grütter in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 8 ad
art. 107; Sterchi in: Berner
Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 18 in fine ad art. 107).
Per
valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si
limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza (DTF 142 V 568 consid. 8.2),
senza apprezzare prove né analizzare questioni giuridiche (Stoudmann in: CPC, Petit commentaire,
Basilea 2021, n. 24 ad art. 107; sentenza del Tribunale
federale 2C_237/2009 del 14 luglio 2008 consid. 3.1, in: RSPC 2010 pag.
54). Se deve valutare quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il
procedimento senza oggetto, inoltre, egli tiene conto del fatto che qualora la
caducità sia stata provocata da una parte, quest'ultima va rimessa alle proprie
responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (I CCA,
sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5c con riferimento).
b) Nel
caso specifico si dà atto che in materia spese il decreto di stralcio è telegrafico,
se non laconico. Il Pretore si è limitato a rilevare “che la domanda
dell'istante non era a priori infondata e che, d'altra parte, il venir meno
della causa non può essere addebitato né a desistenza dell'istante né ad
acquiescenza dei convenuti”, di modo che “si giustifica di ripartire tasse e
spese tra le parti in ugual misura”. Che una motivazione
del genere sia sufficiente, anche solo per un giudizio sulle spese, è a dir
poco discutibile (sui requisiti minimi di motivazione v. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con
rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020
consid. 6). Sia come sia, rinviare gli atti al primo giudice perché dia
adeguata spiegazione del proprio apprezzamento rischierebbe di dilatare i già lunghi i
tempi del processo, ove
appena si consideri che il Pretore ha impiegato due anni dopo l'ultimo atto processuale per emettere
il decreto di stralcio. Tanto vale dunque che questa Camera giudichi essa
medesima al riguardo.
6. Nel
reclamo i convenuti fanno valere che in concreto si sarebbe dovuto valutare, ai fini delle spese giudiziarie, quale
sarebbe stato il presumibile esito del procedimento ove la causa non fosse
divenuta senza interesse. Allegano che le spese
processuali e le ripetibili sarebbero state da addebitare a CO 1 perché l'istanza
cautelare sarebbe stata da respingere. Essi mettono in dubbio la facoltà di
rappresentanza di RA 1 e contestano che CO 1 potesse procedere da sé sola in giudizio,
la legittimazione attiva competendo unicamente alla comunione dei comproprietari.
Contestano inoltre che i lavori edili costituissero un'“indebita ingerenza” nel
senso dell'art. 641 cpv. 2 CC. Il fatto che l'assemblea dei comproprietari abbia
deciso il 16 novembre 2015 di
lasciare il noto viale d'accesso nello stato in cui si trovava, ma di
autorizzare i lavori di ‟manutenzione ordinariaˮ non raffigura
– essi adducono – la sanatoria di un illecito, bensì la conferma di quanto era già
stato deciso dai comproprietari anni prima. I reclamanti ricordano come la
stessa assemblea avesse deciso all'unanimità nel 2009 di assegnare alcuni
giardini ai comproprietari, obbligando gli interessati ad assumere la relativa manutenzione.
Ed essi erano tra quei comproprietari, seppure l'operazione non sia stata
Considerandi
verbalizzata correttamente.
a) Per
quel che è della facoltà di rappresentanza di RA 1, i reclamanti pretendono che
“la rappresentanza è in Ticino riconosciuta per questo genere di azioni solo
agli avvocati iscritti nel registro cantonale”. Così argomentando, essi
disconoscono tuttavia che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di
procedura civile svizzero, il cui art. 68 cpv. 1 consente a ogni parte con
capacità processuale di farsi rappresentare nel processo. Abilitati alla
rappresentanza non sono soltanto gli avvocati, ma qualsiasi persona di fiducia che
disponga della capacità processuale (art. 67 cpv. 1 CPC), a condizione che non
agisca a titolo professionale (Bohnet
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,
n. 11 ad art. 68 con richiami; Hrubesch-Millauer
in: Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª
edizione, n. 3 ad art. 68), ovvero non riceva un compenso o non eserciti
la rappresentanza a scopo di lucro (DTF 140 III 555). I convenuti non
asseriscono che RA 1 sia privo della capacità processuale o che abbia agito
dietro compenso oppure a scopo di lucro. In proposito il reclamo è destinato di
conseguenza all'insuccesso.
b) Quanto
alla legittimazione attiva di CO 1, la contestazione è mossa per la prima volta
in sede di reclamo. La questione va nondimeno esaminata d'ufficio in ogni
stadio
di
causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2),
giacché la qualità per agire in un processo civile pertiene – come
la qualità per difendere – alle condizioni sostanziali della pretesa e la sua
mancanza comporta il rigetto dell'azione nel merito, senza riguardo al
verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda (DTF 142 III 786
consid. 3.1.4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.12 del 23 luglio 2018
consid. 3). Ciò premesso, è vero che nei
rapporti interni fra comproprietari il titolare di una proprietà per piani deve,
prima di chiedere al giudice l'adozione di misure urgenti, necessarie per
“preservare la cosa da un danno imminente o maggiore” (nel senso dell'art. 647
cpv. 2 n. 2 CC), sollecitare l'intervento dell'amministratore. Egli può agire
personalmente solo se l'amministra-tore rimane inattivo (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag.
525.
n. 1890 con richiami di dottrina).
In
concreto CO 1 lamentava nell'istanza cautelare, quel 19 ottobre 2015, “l'inizio
odierno di lavori su terreno con-dominiale, non preavvisati né mai autorizzati
dall'assemblea condominiale e contrari al regolamento depositato a registro
fondiario”. “Stamattina, 19 ottobre 2015 alle ore 7.30” – essa continuava – “è
arrivato l'autocarro della __________ con i materiali occorrenti”. “I lavori
stanno continuando”. Dagli atti risulta inoltre che quello stesso 19 ottobre
2015.
CO 1 si è rivolta all'amministratore della proprietà per piani,
sollecitando “l'immediata sospensione dei lavori fintanto che la questione
relativa all'assegnazione o meno di tali spazi sia risolta in maniera
definitiva” e la rapida convocazione di un'assemblea straordinaria dei comproprietari
(doc. 8). Ne segue che, fino all'intervento dell'amministratore (che ha
convocato un'assemblea straordinaria dei comproprietari, tenutasi – come detto
– il 16 novembre
2015), CO 1 poteva chiedere personalmente l'adozione di misure urgenti. A un
sommario esame come quello che governa il giudizio sulla verosimile fondatezza
di un'iniziativa processuale divenuta senza oggetto (sopra, consid. 5a), la
legittimazione attiva dell'istante per chiedere provvedimenti d'urgenza appariva
data. Onde, l'inconsistenza del reclamo.
c) Accertata
la verosimile legittimazione di CO 1, rimane da valutare quale sarebbe stato il presumibile esito del
procedimento cautelare. Il pronostico è incerto, anche perché in concreto non
ha avuto luogo alcuna istruttoria. A quanto sembra, i convenuti avevano
intrapreso opere edili su una parte comune della proprietà per piani
(giardino), reputandosi a ciò autorizzati in forza di decisioni prese dai
condomini nel 2009. L'istante riteneva invece che quei lavori non fossero mai
stati approvati e fossero contrari al regolamento per l'amministrazione e
l'uso della proprietà per piani. La questione non era chiara, al punto che è seguita
un'assemblea stroardinaria dei comproprietari il 16 novembre 2015. E a quell'assemblea
i comproprietari non sembrano avere avallato appieno le intenzioni dei
convenuti, ma avere deciso di
lasciare il viale d'accesso nello stato in cui si trova e di permettere
unicamente lavori di manutenzione ordinaria (sopra, lett. C).
Non
si può escludere dunque che, ove non si fosse tenuta la citata assemblea
straordinaria dei condomini, nell'attesa che si chiarisse la situazione interna
alla proprietà per piani il Pretore potesse confermare il decreto
supercautelare del 21 ottobre 2015, fissando all'istante un termine per
promuovere la causa di merito (art. 263 CPC). D'altro lato non si può escludere
nemmeno che, nell'identica situazione, il Pretore avrebbe potuto lasciar
continuare i lavori a rischio dei convenuti, ai quali sarebbe toccato poi di ripristinare
lo stato anteriore nel caso in cui non fosse seguita l'approvazione dei comproprietari.
Entrambe le eventualità erano prospettabili e a un sommario esame l'una non
appariva prevalere sull'altra. Nel risultato il riparto delle spese processuali
a metà decisa dal Pretore è dunque difendibile, le probabilità di un accoglimento
dell'istanza cautelare apparendo sommariamente uguali a quelle di una
reiezione.
d) Più
delicata è la questione delle ripetibili. Se le spese processuali sono divise a
metà, infatti, di regola le ripetibili si compensano. Nella fattispecie però CO
1.
non è patrocinata da un avvocato. Non può quindi esigere indennità per ripetibili,
non avendo affrontato “spese per la rappresentanza professionale in giudizio”
(art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Essa avrebbe potuto instare – se mai – per
un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma davanti al
Pretore non lo ha fatto. I convenuti potevano aspirare invece a un'indennità
per ripetibili pari al grado di presumibile vittoria (un mezzo dell'indennità
piena). Sta di fatto che nel caso specifico il Pretore ha deciso diversamente. In materia di spese l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile
alle cause divenute senza oggetto – e per analogia, come detto, a quelle
divenute senza interesse – consente invero al giudice un sindacato di equità
(ciò che non prevede l'art. 106 cpv. 1 e 2 CPC in caso di stralcio della causa
per desistenza o acquiescenza). E in concreto il Pretore ha ritenuto equitativamente, vista la fattispecie, di non
attribuire ripetibili ai convenuti.
La
decisione del Pretore potrà anche risultare opinabile, ma i reclamanti non ne
censurano l'equità. Essi rivendicano un'indennità piena per ripetibili di fr.
4644.– (senza stimare per
altro il valore litigioso, come richiede in cause
dal valore determinabile l'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissa-zione delle
ripetibili: RL 178.310), reputando – a torto – che qualora il
procedimento non fosse divenuto senza interesse l'istanza cautelare di CO 1
sarebbe stata interamente respinta. A parte il fatto però che tutto quanto essi
potrebbero
esigere nella fattispecie consiste in una mezza indennità per ripetibili, come
si è appena spiegato, i reclamanti non contestano che in un giudizio di equità a
norma dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC (stralcio di una causa divenuta
senza interesse) il Pretore potesse scostarsi in materia di ripetibili dal
precetto aritmetico della vicendevole soccombenza. Non solo essi non
definiscono iniquo il dispositivo del decreto impugnato, ma alla nozione di
equità neppure alludono. In condizioni del genere non ricorrono gli estremi
perché la decisione sulle spese ripetibili sia riformata su reclamo.
7.
Alla
luce di quanto precede non è necessario domandarsi, ai fini del giudizio sulle
spese e delle ripetibili, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione” e “quale
parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto”
(sopra, consid. 5a). Interrogarsi su quale parte abbia provocato la
proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che hanno
reso il procedimento senza oggetto significherebbe non poter determinare nemmeno
a un sommario esame quale sarebbe stato il presumibile esito del
procedimento cautelare, pronostico di apparenza che può invece formularsi nella
fattispecie.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dei reclamanti in solido
(art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). L'istante che ha comunicato – tardivamente – di non
avere osservazioni da presentare al reclamo, non ha postulato un'indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie litigiose
davanti a questa Camera non raggiunge manifestamente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3. Notificazione:
–
avv. .
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).