Lexipedia

Decisione

11.2020.3

Reclamo in materia di spese: causa divenuta senza interesse

26 marzo 2021Italiano20 min

alla revoca del decre­to cautelare del 21 ottobre 2015. Considerato che ‟la domanda dell'istante non era a priori

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.3

Lugano

26 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2015.479 (provvedimenti

cautelari prima della pendenza di causa) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, promossa con istanza del 19 ottobre 2015

da

CO

1

(rappresentata

da RA 1 )

contro

RE 1

ed RE 2

(patrocinati

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sul reclamo del 10 gennaio 2020 in

materia di spese giudiziarie presentato da RE 1, RE 2 ed RE 3 contro il

decreto di stralcio emesso dal Pretore il 27 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. 330 RFD di __________ sorge una

proprietà per piani (‟Condominio __________”) costituita di 11 unità

suddivise in cinque edifici. CO 1 è titolare della proprietà per piani n. 9981

(108/1000

del fondo base), gravata da un diritto di abitazione in favore di RA 1; RE 1 è titolare

della proprietà per piani n. 9986 (92/1000 del fondo base); RE 2 ed RE 3 sono

titolari, metà ciascuno, della pro-prietà per piani n. 9985 (98/1000 del fondo

base). Il 19 ottobre 2015 RE 1, RE 2 ed RE 3 hanno iniziato i lavori per rifare

un viale d'accesso su una parte comune retrostante le loro abitazioni.

B. Quello

stesso 19 ottobre 2015 CO 1, rappresentata da RA 1, ha inoltrato al Pretore del

Distretto di Luga­no, sezione 2, un'‟istanza d'intervento con adozione di misure cautelari

e supercautelariˮ fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC perché fosse ordinato a RE

1, a RE 2 e a RE 3 di sospendere immediatamente i lavori e di ripristinare la

situazione precedente. Essa ha chiesto inoltre che il Pretore assumesse un estratto

del registro fondiario della particella n. 333 (recte: 330) RFD e richiamasse

dal Municipio di __________ i piani relativi alla licenza edilizia per i citati

lavori o, in subordine, ordinas­se ‟il ripristino immediato della situazione ante 2009

come da planimetrie e iscrizione a registro fondiarioˮ. Con decreto

cautelare emesso senza contraddittorio il 21 ottobre 2015 il Pretore ha

parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato la sospen­sione dei

lavori “sulle parti comuni (giardino)” e ha citato le parti a un'udienza del 4

novembre 2015 per il contraddittorio. Le spese del decreto, di fr. 200.–, sono

state rinviate ‟al merito della cautelareˮ.

C. Al

contraddittorio del 24 novembre 2015 l'istante ha ribadito le proprie

richieste. I convenuti hanno proposto di respingerle e di revocare il decreto cautelare,

rilevando come nel frattempo, a un'assemblea straordinaria del 16 novembre 2015,

la comunione dei comproprietari avesse deciso di lasciare il viale nello stato in

cui si trova, ma di autorizzarli a terminare i lavori di ‟manutenzione

ordinariaˮ. Le parti hanno replicato e duplicato seduta stante,

confermando le loro posizioni e notificando prove.

D. Il

4 febbraio 2016 RE 1, RE 2 ed RE 3 hanno postulato la revoca del decreto

cautelare, facendo valere che la risoluzione assembleare del 16 novembre 2015

era diventata definitiva. CO 1 ha invitato il Pretore, il 29 novembre 2017, a

stralciare la causa dal ruolo, adducendo che le parti si sono accordate alla

citata assemblea straordinaria ‟per l'aggiornamento a catasto delle rispettive

parcelle con incarico al geometra ufficialeˮ. I convenuti, ‟preso

atto del ritiro della causaˮ, hanno chiesto il 7 dicembre 2017 di

addebitare le spese processuali all'istante e di riconoscere loro fr. 4754.–

per ripetibili. Il 19 dicembre 2017 CO 1 ha escluso una propria soccombenza. I

convenuti hanno ribadito il loro punto di vista in un memoriale del 22 dicembre

2017. CO 1 non ha duplicato.

E. Con

decreto del 27 dicembre 2019 il Pretore ha stralciato la cau­sa dal ruolo e ha revocato

il decreto cautelare del 21 ottobre 2015. Riguardo agli oneri processuali egli

ha stabilito: ‟Non si prelevano ulteriori

tasse né spese, quelle sin qui esatte sono per un mezzo a carico dell'istante e

per un mezzo a carico dei convenuti in solido. Non si attribuiscono ripetibili

ai convenuti, né indennità di inconvenienza all'istanteˮ.

F. Contro

il dispositivo sulle spese del decreto appena citato RE 1, RE 2 ed RE 3 sono insorti

con un reclamo del 10 gennaio 2020 per ottenere che tali spese siano poste a

carico dell'istante e che siano rifusi loro fr. 4644.– per ripetibili. Chiamata

il 4 febbraio 2020 a esprimersi, CO 1 ha comunicato in sostanza il 20

febbraio 2020 di non avere osservazioni da formulare. In una replica spontanea

del 25 febbraio 2020 i reclamanti ribadiscono il loro punto di vista, ponendo

in dubbio la capacità di rappresentanza di RA

1. CO 1 non ha reagito.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è

impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se

essa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, come in concreto

(art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv.

2 CPC). Competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano

spese processuali e ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge è

la prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8a LOG con rinvio all'art. 110 CPC),

sempre che il valore della controversia raggiungesse fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta dinanzi

al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto si

cercherebbero

invano

dati sul valore del litigio davanti al Pretore. Si può ragionevolmente supporre

tuttavia che tale valore fosse di almeno fr. 10 000.–. Quanto

alla tempestività del recla­mo, il

decreto di stralcio è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 31

dicembre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto

il 10 gennaio 2020, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

2. Al

reclamo i convenuti accludono una lettera inviata il 4 febbraio 2016 al

Pretore, una distinta 9 gennaio 2020 delle prestazioni legali fornite dal loro

patrocinatore dopo il 19 febbraio 2016 e una sentenza

del 4 settembre 2018 con cui la Pretura penale ha condannato RA 1 per

ingiuria e minaccia nei confronti di RE 2. Dal canto suo l'istante unisce alla

lettera del 20 febbraio 2020 (in cui comunica di non avere osservazioni da

formulare) varia documentazione, per lo più già agli atti. Quest'ultima documentazione è irricevibile già per

tardività, il termine entro cui CO 1 avrebbe potuto esprimersi essendo scaduto

lunedì 17 febbraio 2020 (tracciamento del­l'invio n. __________,

agli atti). Ad ogni buon conto, in una procedura di reclamo non sono ammesse

nuove conclusioni né fatti nuovi, né la produzione di nuovi mezzi di prova

(art. 326 cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio non ricorrono in

concreto (art. 326 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui non figurano già agli atti,

Fatti

i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio, il

quale deve fondarsi sullo stesso materiale processuale sottoposto al Pretore.

3. Nel decreto di stralcio impugnato il

Pretore ha ricordato che i convenuti hanno chiesto la revoca del provvedimento

cautelare dopo che l'assemblea dei comproprietari li aveva autorizzati a

terminare i lavori al viale d'accesso e che per l'istante la causa non ha più

ragion d'essere, i comproprietari essendosi accordati ‟per l'aggiornamento

a catasto delle rispettive parcelleˮ. Ciò posto, secondo il Pretore nulla

più ostava allo stralcio della procedura dal ruolo a norma dell'art. 242 CPC e

alla revoca del decre­to cautelare del 21 ottobre 2015. Considerato che ‟la domanda dell'istante non era a priori

infondata e che, d'altra parte, il venir meno del motivo della causa non può essere ascritto né a

desistenza dell'istan­te né ad acquiescenza dei convenutiˮ, egli ha suddiviso gli oneri processuali a metà

senza assegnare ripetibili ai convenuti né indennità d'inconvenienza all'istante,

che – ha precisato – nemmeno ne aveva fatto richiesta.

4. I reclamanti sostengono anzitutto che nel caso

specifico la causa non andava tolta dal ruolo per intervenuta caducità, come ha

ritenuto il Pretore, bensì per desistenza, l'istanza di stralcio di CO 1

riferendosi a una domanda ‟inammissibile ab initioˮ, la quale andava

respinta indipendentemente da ogni altra considerazione. Già per questo motivo,

essi argomentano, le spese giudiziarie andavano addebitate all'istante seguendo

il precetto della soccombenza. L'assunto cade nel vuoto. Una desistenza deve risultare da una

comunicazione con cui una parte dichiara esplicitamente di ritirare la propria azione

o istanza (I CCA, sentenza inc.11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 1b con

rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo

2013 consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305). Nella fattispecie CO 1 non ha

dichiarato di ritirare l'istanza cautelare. Ha scritto unicamente al Pretore il

29 novembre 2017 che “l'oggetto di cui in ingresso non ha più motivo di

esiste­re e la pratica [va] stralciata dai ruoli”. Una richiesta del genere costituiva

manifestamente una domanda di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse

nel senso del­l'art. 242 CPC. Che poi in concreto l'istanza cautelare fosse,

secondo i reclamanti, inammissibile o infondata sin dall'inizio perché quanto

ha deliberato l'assemblea straordinaria dei comproprietari il 16 novembre 2015

non fa che confermare quanto già era stato deciso anni prima, nulla muta alla

natura dello stralcio. La causa è terminata perché le richieste di CO 1 sono risultate superate dagli

even­ti. Il verosimile esito della causa poteva solo influenzare il giudizio

sulle spese e le ripetibili, come si vedrà in appresso. Al proposito il reclamo manca pertanto di

consistenza.

5. I

reclamanti asseverano che, quand'anche la causa fosse stata da stralciare

siccome divenuta priva d'oggetto, il Pretore avrebbe dovuto vagliarne il

presumibile esito. Se non che – essi proseguono – nella fattispecie il decreto

di stralcio è sprovvisto di

un'adeguata motivazione, il

Pretore essendosi limitato ad affermare apoditticamente che la domanda dell'istante

non era a priori infondata, senza dare spiegazioni e senza esaminare le obiezioni

da loro mosse.

a) L'art.

107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e,

per analogia, a quelle divenute sen­za interesse – prevede che quando una lite

diventi cadu­ca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione”

secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie

secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamen­te, “quale parte abbia

provocato la proposizione dell'azio­ne, quale sarebbe stato il presumibile

esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il

procedimento senza oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche: I CCA, senten­za inc.

11.2019.121 del 18 maggio 2020 consid. 2 con rinvii). Conviene valutare in

primo luogo quale sarebbe stato il

presumibile

esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stes­so

piano: sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020

consid. 3.1 con richiami), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo

domandarsi quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale

parte sia all'origine dei motivi che han­no reso il procedimento senza oggetto

(Urwyler/Grütter in:

Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizio­ne, n. 8 ad

art. 107; Sterchi in: Berner

Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 18 in fine ad art. 107).

Per

valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si

limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza (DTF 142 V 568 consid. 8.2),

senza apprezzare prove né analizzare questioni giuridiche (Stoudmann in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 24 ad art. 107; sentenza del Tribunale

federale 2C_237/2009 del 14 luglio 2008 consid. 3.1, in: RSPC 2010 pag.

54). Se deve valutare quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il

procedimento senza oggetto, inoltre, egli tiene conto del fatto che qualora la

caducità sia stata provocata da una parte, quest'ultima va rimessa alle proprie

responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (I CCA,

sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5c con riferimento).

b) Nel

caso specifico si dà atto che in materia spese il decre­to di stralcio è telegrafico,

se non laconico. Il Pretore si è limitato a rilevare “che la domanda

dell'istante non era a priori infondata e che, d'altra parte, il venir meno

della causa non può essere addebitato né a desistenza dell'istante né ad

acquiescenza dei convenuti”, di modo che “si giustifica di ripartire tasse e

spese tra le parti in ugual misu­ra”. Che una motivazione

del genere sia sufficiente, anche solo per un giudizio sulle spese, è a dir

poco discutibile (sui requisiti minimi di motivazione v. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con

rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020

consid. 6). Sia come sia, rinviare gli atti al primo giudice perché dia

adeguata spiegazione del proprio apprezzamento rischierebbe di dilatare i già lunghi i

tempi del processo, ove

appena si consideri che il Pretore ha impiegato due anni dopo l'ultimo atto processuale per emettere

il decreto di stralcio. Tanto vale dunque che questa Camera giudichi essa

medesima al riguardo.

6. Nel

reclamo i convenuti fanno valere che in concreto si sarebbe dovuto valutare, ai fini delle spese giudiziarie, quale

sarebbe sta­to il presumibile esito del procedimen­to ove la causa non fosse

divenuta senza interesse. Allegano che le spese

processuali e le ripetibili sarebbero state da addebitare a CO 1 perché l'istan­za

cautelare sarebbe stata da respingere. Essi mettono in dubbio la facol­tà di

rappresentanza di RA 1 e contestano che CO 1 potesse procedere da sé sola in giudizio,

la legittimazione attiva competendo unicamente alla comunione dei comproprieta­ri.

Contestano inoltre che i lavori edili costituissero un'“indebita ingerenza” nel

senso dell'art. 641 cpv. 2 CC. Il fatto che l'assemblea dei comproprietari abbia

deciso il 16 novembre 2015 di

lasciare il noto viale d'accesso nello stato in cui si trovava, ma di

autorizzare i lavori di ‟manutenzione ordinariaˮ non raffigura

– essi adducono – la sanatoria di un illecito, bensì la conferma di quanto era già

stato deciso dai comproprietari anni prima. I reclamanti ricordano come la

stessa assemblea avesse deciso all'unanimità nel 2009 di assegnare alcuni

giardini ai comproprietari, obbligando gli interessati ad assumere la relativa manutenzione.

Ed essi erano tra quei comproprietari, seppure l'operazione non sia stata

Considerandi

verbalizzata correttamente.

a) Per

quel che è della facoltà di rappresentanza di RA 1, i reclamanti pretendono che

“la rappresentanza è in Ticino riconosciuta per questo genere di azioni solo

agli avvocati iscritti nel registro cantonale”. Così argomentando, essi

disconoscono tuttavia che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di

procedura civile svizzero, il cui art. 68 cpv. 1 consente a ogni parte con

capacità processuale di farsi rappresentare nel processo. Abilitati alla

rappresentanza non sono soltanto gli avvocati, ma qualsiasi persona di fiducia che

disponga della capacità processuale (art. 67 cpv. 1 CPC), a condizione che non

agisca a titolo professionale (Bohnet

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,

n. 11 ad art. 68 con richiami; Hrubesch-Millauer

in: Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª

edizione, n. 3 ad art. 68), ovvero non riceva un compenso o non eserciti

la rappresentanza a scopo di lucro (DTF 140 III 555). I convenuti non

asseriscono che RA 1 sia privo del­la capacità processuale o che abbia agito

dietro compenso oppure a scopo di lucro. In proposito il reclamo è destinato di

conseguenza all'insuccesso.

b) Quanto

alla legittimazione attiva di CO 1, la contestazione è mossa per la prima volta

in sede di reclamo. La questione va nondimeno esaminata d'ufficio in ogni

stadio

di

causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2),

giacché la qualità per agire in un processo civile pertiene – come

la qualità per difendere – alle condizioni sostanziali della pretesa e la sua

mancanza comporta il rigetto dell'azione nel merito, senza riguardo al

verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda (DTF 142 III 786

consid. 3.1.4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.12 del 23 luglio 2018

consid. 3). Ciò premesso, è vero che nei

rapporti interni fra comproprietari il titolare di una proprietà per piani deve,

prima di chiedere al giudice l'adozione di misure urgenti, necessarie per

“preservare la cosa da un danno imminente o maggiore” (nel senso del­l'art. 647

cpv. 2 n. 2 CC), sollecitare l'intervento dell'amministratore. Egli può agire

personalmente solo se l'amministra-tore rimane inattivo (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag.

525.

n. 1890 con richiami di dottrina).

In

concreto CO 1 lamentava nell'istanza cautelare, quel 19 ottobre 2015, “l'inizio

odierno di lavori su terreno con-dominiale, non preavvisati né mai autorizzati

dall'assemblea condominiale e contrari al regolamento depositato a registro

fondiario”. “Stamattina, 19 ottobre 2015 alle ore 7.30” – essa continuava – “è

arrivato l'autocarro della __________ con i materiali occorrenti”. “I lavori

stanno continuando”. Dagli atti risulta inoltre che quello stesso 19 ottobre

2015.

CO 1 si è rivolta all'amministratore della proprietà per piani,

sollecitando “l'immediata sospensione dei lavori fintanto che la questione

relativa all'assegnazione o meno di tali spazi sia risolta in maniera

definitiva” e la rapida convocazione di un'assemblea straordinaria dei comproprietari

(doc. 8). Ne segue che, fino all'intervento dell'amministratore (che ha

convocato un'assemblea straordinaria dei comproprietari, tenutasi – come detto

– il 16 novembre

2015), CO 1 poteva chiedere personalmente l'adozione di misure urgenti. A un

sommario esame come quello che governa il giudizio sulla verosimile fondatezza

di un'iniziativa processuale divenuta senza oggetto (sopra, consid. 5a), la

legittimazione attiva dell'istan­te per chiedere provvedimenti d'urgenza appariva

data. On­de, l'inconsistenza del recla­mo.

c) Accertata

la verosimile legittimazione di CO 1, rimane da valutare quale sarebbe stato il presumibile esito del

procedimento cautelare. Il pronostico è incerto, anche perché in concreto non

ha avuto luogo alcuna istruttoria. A quanto sembra, i convenuti avevano

intrapre­so opere edili su una parte comune della proprietà per piani

(giardino), reputandosi a ciò autorizzati in forza di decisioni prese dai

condomini nel 2009. L'istante riteneva inve­ce che quei lavori non fossero mai

stati approvati e fossero contrari al regolamento per l'amministrazio­ne e

l'uso della proprietà per piani. La questione non era chiara, al punto che è seguita

un'assemblea stroardinaria dei comproprietari il 16 novembre 2015. E a quel­l'assemblea

i comproprietari non sembrano avere avallato appieno le intenzioni dei

convenuti, ma avere deciso di

lasciare il viale d'accesso nello stato in cui si trova e di permettere

unicamente lavori di manutenzione ordinaria (sopra, lett. C).

Non

si può escludere dunque che, ove non si fosse tenuta la citata assemblea

straordinaria dei condomini, nell'attesa che si chiarisse la situazione interna

alla proprietà per piani il Pretore potesse confermare il decreto

supercautelare del 21 ottobre 2015, fissando all'istante un termine per

promuovere la causa di merito (art. 263 CPC). D'altro lato non si può escludere

nemmeno che, nell'identica situazione, il Pretore avrebbe potuto lasciar

continuare i lavori a rischio dei convenuti, ai quali sarebbe toccato poi di ripristinare

lo stato anteriore nel caso in cui non fosse seguita l'approvazione dei comproprietari.

Entram­be le eventualità erano prospettabili e a un sommario esame l'una non

appariva prevalere sul­l'altra. Nel risultato il riparto delle spe­se processuali

a metà decisa dal Pretore è dunque difendibile, le probabilità di un accoglimen­to

dell'istan­za cautelare apparendo sommariamente uguali a quelle di una

reiezione.

d) Più

delicata è la questione delle ripetibili. Se le spese processuali sono divise a

metà, infatti, di regola le ripetibili si compensano. Nella fattispecie però CO

1.

non è patrocinata da un avvocato. Non può quindi esigere indennità per ripetibili,

non avendo affrontato “spese per la rappresentanza professionale in giudizio”

(art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Essa avrebbe potuto instare – se mai – per

un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma davanti al

Pretore non lo ha fatto. I convenuti potevano aspirare invece a un'indennità

per ripetibili pari al grado di presumibile vittoria (un mez­zo dell'indennità

pie­na). Sta di fatto che nel caso specifico il Pretore ha deciso diversamente. In materia di spe­se l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile

alle cause divenute senza oggetto – e per analogia, come detto, a quel­le

divenu­te sen­za interesse – consente invero al giudice un sindacato di equità

(ciò che non prevede l'art. 106 cpv. 1 e 2 CPC in caso di stralcio della causa

per desistenza o acquiescenza). E in concreto il Pretore ha ritenuto equitativamente, vista la fattispecie, di non

attribuire ripetibili ai convenuti.

La

decisione del Pretore potrà anche risultare opinabile, ma i reclamanti non ne

censurano l'equità. Essi rivendicano un'indennità piena per ripetibili di fr.

4644.– (senza stimare per

altro il valore litigioso, come richiede in cause

dal valore determinabile l'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissa-zione delle

ripetibili: RL 178.310), reputando – a torto – che qualora il

procedimento non fosse divenuto senza interesse l'istanza cautelare di CO 1

sarebbe stata interamente respinta. A parte il fatto però che tutto quanto essi

potrebbero

esigere nella fattispecie consiste in una mezza indennità per ripetibili, come

si è appena spiegato, i reclamanti non contestano che in un giudizio di equità a

norma del­l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC (stralcio di una causa divenuta

senza interesse) il Pretore potesse scostarsi in materia di ripetibili dal

precetto aritmetico della vicendevole soccomben­za. Non solo essi non

definiscono iniquo il dispositivo del decreto impugnato, ma alla nozione di

equità neppure alludono. In condizioni del genere non ricorrono gli estremi

perché la decisione sulle spe­se ripetibili sia riformata su reclamo.

7.

Alla

luce di quanto precede non è necessario domandarsi, ai fini del giudizio sulle

spese e delle ripetibili, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azio­ne” e “quale

parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto”

(sopra, consid. 5a). Interrogarsi su quale parte abbia provocato la

proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che han­no

reso il procedimento senza oggetto significherebbe non poter determinare nemmeno

a un sommario esame quale sarebbe stato il presumibile esito del

procedimento cautelare, pronostico di apparenza che può invece formularsi nella

fattispecie.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dei reclamanti in solido

(art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). L'istante che ha comunicato – tardivamente – di non

avere osservazioni da presentare al reclamo, non ha postulato un'indennità

d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spe­se giudiziarie litigiose

davanti a questa Camera non raggiun­ge manifestamente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.

3. Notificazione:

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).