11.2020.30
Cancellazione di una servitù di passo convenzionale
1 ottobre 2021Italiano25 min
fattispecie la servitù gravante le particelle n. 614 e 619 è iscritta nel registro fondiario come “passo con
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.30
Lugano
1°
ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2017.94 (cancellazione
di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione dell'8 marzo 2017 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 30 aprile 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 12 marzo 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Dal 2001 AO 1 è proprietario
delle contigue particelle n. 87 (500 m²)
e n. 937 (5754 m²) RFD di __________. Sulla prima sorge la sua casa
d'abitazione, la seconda è un terreno agricolo. Entrambi i fondi beneficiano
di un diritto di “passo con veicoli”, di complessivi 124 m², largo 3 m, sulle vicine
particelle n. 614 e n. 619 (ambedue di 859 m²), non edificate, l'una
appartenente a AP 1 e l'altra a __________ P__________. Tale servitù permette
il collegamento dei due fondi dominanti con la strada pubblica (particella n.
9: “via Bell__________”). Le particelle n. 87 e 937 e la particella n. 614
sono separate da una stradina comunale (particella n. 91,
‟via alle __________ˮ),
che a sud prosegue verso il nucleo di __________, diventando ‟via Belv__________ˮ
per poi raccordarsi con la particella n. 216 e con la “via Bell__________”.
In origine la particella n. 91 era una mulattiera. Negli anni novanta è stata
asfaltata nel suo tratto meridionale a partire dalla particella n. 87. In virtù
di un accordo raggiunto il 23 novembre 2005 con il Patriziato di B__________,
AO 1 può accedere ai suoi due fondi con mezzi agricoli (esclusi automobili e
camion) anche mediante una strada forestale sterrata situata a monte della
particella n. 937, in zona ‟Bo__________.
B. Il Municipio di __________
ha rilasciato il 12 dicembre 2012 ad A__________ __________ (proprietario della
particella n. 785, adiacente alla particella n. 614 del fratello AP 1) il
permesso di costruzione per due autorimesse e la posa di una recinzione. Nell'intento
di riunire i loro due fondi AP 1 e A__________ __________ hanno chiesto il 16
aprile 2013 a AO 1 di rinunciare – previo eventuale indennizzo – al diritto di
passo, secondo loro ormai privo di interesse, poiché i due fondi dominanti
possono far capo per l'accesso veicolare alla stradina comunale (particella n.
91). AO 1 ha rifiutato. Il 16 dicembre 2013 AP 1 e A__________ __________
hanno iniziato i lavori edili, innalzando di circa 1 m il livello del terreno
sulla striscia gravata della servitù di passo. Inoltre essi hanno impedito il
transito posando sulla particella n. 614 due blocchi di cemento armato e due barriere da cantiere. Il 27
maggio 2014 AO 1 ha promosso davanti al Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 2, un'azione di manutenzione con la procedura di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti perché fosse ordinato a AP 1 e A__________ __________
di ripristinare la possibilità di transito veicolare (inc. SO.2014.2276).
C. Contestualmente
alla loro risposta in tale procedura AP 1 e A__________ __________ hanno
instato per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO 1 volto a
ottenere che la servitù di “passo con veicoli” sia cancellata, previo
indennizzo, siccome divenuta priva d'interesse (inc. CM.2012.231). Statuendo il
21 novembre 2016 nella procedura a tutela dei casi manifesti, il Pretore
aggiunto ha ordinato ai convenuti di ripristinare la possibilità di transito
veicolare. Un appello presentato da AP 1 e A__________ __________ il 5 dicembre
2016 contro tale decisione è stato respinto il 19 aprile 2017 da questa Camera,
che ha confermato la sentenza del Pretore (inc.11.2016.133).
D. Nel
frattempo, nella procedura di conciliazione le parti si sono accordate di
incaricare il geometra revisore A__________ B__________ di verificare le misure
del campo stradale relative alla particella n. 91. Raccolti i nuovi dati,
ma constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Pretore aggiunto ha
rilasciato il 21 novembre 2016 al solo AP 1 l'autorizzazione ad agire, al
fratello A__________ che non era proprietario del fondo serviente difettando tale
qualità. Le spese di fr. 300.– sono state poste a carico degli istanti in
solido, riservata la possibilità di un diverso addebito in esito alla causa di
merito.
E. L'8 marzo 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore
per ottenere la cancellazione della nota servitù di passo gravante la sua particella
n. 614 dietro indennizzo di fr. 18 000.– al massimo, oltre che il divieto al medesimo di transitare
sulla particella medesima. ll Pretore ha trattato la causa con la procedura
semplificata, assegnando al convenuto un termine per presentare osservazioni
scritte. AO 1 ha proposto il 3 aprile 2017 di respingere la petizione o, in subordine,
di accoglierla, previo pagamento di un'indennità da definire in seguito
all'istruttoria.
F. Al
dibattimento del 9 maggio 2017 AP 1 ha replicato, confermandosi nelle richieste
di petizione. AO 1 ha riba-dito il suo punto di vista. Entrambe le parti hanno
notificato prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante ed è terminata il 22
ottobre 2019, dopo l'assunzione di una perizia sul valore della particella n.
87 con e senza il diritto di passo. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 5
dicembre 2019 AP 1 ha riproposto la radiazione del diritto di passo, aumentando
a fr. 46 000.– l'indennizzo offerto al convenuto.
Nel suo memoriale del 6 dicembre 2019 AO 1 ha concluso per il rigetto della
petizione o, in subordine, per la cancellazione della servitù dietro pagamento
di fr. 50 000.–. Statuendo con sentenza del 12 marzo
2020, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 3626.75
sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr.
4000.– per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30
aprile 2020 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere la sua petizione così come da lui precisata nel memoriale conclusivo.
Con osservazioni del 10 giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in “oltre fr. 10 000.–” (sentenza impugnata, pag. 6 in fine). Ora,
il valore litigioso nelle cause inerenti a servitù è quello che il diritto ha per
il fondo dominante o quello del deprezzamento causato al fondo serviente, se
esso è maggiore (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2017.84 del 5 aprile 2019
consid. 4b). In concreto il perito giudiziario ha stimato la differenza di
valore della particella n. 87 (fondo dominante) con e senza il diritto di passo
in fr. 50 000.– (rapporti del 22
agosto 2019, pag. 2), sicché la ricevibilità dell'appello non fa dubbio.
Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
dell'attore il 16 marzo 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo
2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla
sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del
mantenimento della giustizia (sospen-sione dei termini) in relazione
al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a
quel momento le cosiddette ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a
CPC. E a quel momento l'attrice aveva ancora 26 giorni a disposizione, che
sono ripresi a decorrere il 20 aprile 2020. Introdotto il 30 aprile 2020 (timbro
sulla busta d'invio), l'appello in esame è perciò ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore, riassunti i criteri che disciplinano la
cancellazione di una servitù secondo l'art. 736 CC, ha accertato che in
concreto il diritto di ‟passo con veicoli” è stato costituito il 27
gennaio 1975, quando gli allora proprietari delle particelle n. 87
(corrispondente alle attuali n. 87 e 937) e n. 97 (corrispondente alle attuali
n. 97, 614 e 619) hanno frazionato l'originaria particella n. 97 scorporando la
particella n. 614 (corrispondente alle attuali n. 614 e 619). In tale contesto
essi hanno costituito a carico della particella n. 614, e in favore della loro particella
n. 87, il citato diritto di passo per garantirsi l'accesso veicolare alla
pubblica via (particella n. 9: “via Bell__________”), giacché a quel tempo la particella
n. 91 era una semplice mulattiera.
Appurato
lo scopo della servitù, il Pretore ha rilevato che negli anni ottanta e novanta
il Comune di __________ ha eseguito sulla porzione a sud della particella n. 91
(a partire dalla particella n. 87) opere di sottostruttura e di
asfaltatura, mentre ha lasciato invariato il tratto a nord, acciottolato e sterrato.
Per il primo giudice tuttavia ciò non ha fatto venir meno l'interesse del
convenuto alla servitù, tant'è che l'interessato non ha mai usato tale via di
transito se non con uno scooter, neppure quando i fratelli AP 1 gli hanno
ostacolato il passaggio costringendolo a lasciare l'automobile nei posteggi
comunali. Il calibro particolarmente stretto di via alle __________, confermato
dalle misurazioni del perito giudiziario, dalle deposizioni di alcuni abitanti
della zona e del sindaco, rende di fatto possibile il transito solo con
motociclette o piccoli veicoli.
Nelle
rare occasioni in cui si vedono automobili – ha continuato il primo giudice – “si
tratta di gente che sbaglia strada” e che fa enorme fatica a uscirne senza
danno. Tanto che né il furgone postale né l'ambulanza si servono di quella via,
mentre per il servizio di sgombero della neve il Comune impiega il mezzo più
piccolo a disposizione. Onde l'inadeguatezza di quel passo per l'accesso
veicolare ai fondi dominanti. Il Pretore ha escluso inoltre la possibilità di collegamento
attraverso la citata strada forestale, l'autorizzazione del Patriziato limitandosi
all'uso di mezzi agricoli e solo per garantire la manutenzione del fondo. Ciò
posto – ha epilogato il primo giudice – il convenuto non dispone di un accesso
veicolare alternativo a quello della servitù, che mantiene tutto il suo
interesse per i fondi dominanti. Egli ha così respinto la petizione.
3. L'appellante
ricorda che una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da quello
per cui è stata costituita (principio dell'identità) e che in concreto lo scopo
originario del passo era quello di far beneficiare le attuali particelle n. 87
e 937 di un accesso veicolare alla pubblica via. Ciò premesso, egli rileva che
in esito all'urbanizzazione di via alle __________, la quale nel punto più
stretto misura 2.84 m (solo 16 cm in meno rispetto al passaggio privato), la
servitù non è più esercitata per necessità, conformemente allo scopo
originario, bensì per comodità. In tal modo – egli soggiunge – l'interesse del
convenuto al mantenimento della servitù sulla particella n. 614 è praticamente venuto
meno. Che la via alle __________ denoti alcuni tratti stretti e tortuosi e sia
poco frequentata ancora non permette – egli continua – di negare l'esistenza di
un accesso veicolare alternativo. L'attore si duole poi che il primo giudice
non abbia ponderato i contrapposti interessi delle parti e abbia trascurato che
in seguito alle mutate circostanze (strada comunale perfettamente percorribile,
come hanno dimostrato il sopralluogo e i piani del geometra) si è creata una
palese sproporzione tra la ridotta utilità della servitù per il proprietario
del fondo dominante e l'onere che grava il fondo serviente. Senza contare, a
suo parere, che il mantenimento della servitù gli impedisce di sfruttare la sua
proprietà congiungendola – o usandola – insieme con quella del fratello.
Per
quel che è delle risultanze istruttorie, l'appellante fa valere che le
deposizioni testimoniali sono di rilievo ai fini del giudizio solo nella misura
in cui attestano – come le fotografie agli atti – la mutata situazione con la trasformazione
della vecchia mulattiera (al momento dell'iscrizione della servitù) in una
strada asfaltata e illuminata. Per il resto le deposizioni riportano a suo
avviso solo opinioni soggettive senza interesse. A cominciare da quelle che
riferiscono di come il convenuto avrebbe sempre usato la strada privata per
accedere a casa sua in automobile, quantunque agli atti figurino fotografie che
“immortalano l'auto del convenuto nel piazzale di casa proprio quando l'accesso
privato era sbarrato”. Poco importa inoltre, per l'attore, che i testimoni
abbiano riscontrato una scarsa circolazione sulla strada comunale in
questione, ciò riconducendosi al fatto che quest'ultima serve solo due o tre
case. Quanto alle asserite difficoltà incontrate dagli utenti di quella strada,
ciò dimostra al limite la possibilità di transito. L'interessato ignora invece
da dove il Pretore abbia desunto il mancato passaggio del furgone postale e
dell'ambulanza. Riguardo alle misurazioni del geometra, infine, queste confermano
a mente dell'attore che la strada comunale è perfettamente percorribile. L'appellante
reputa infine senza pertinenza la mancata rinuncia da parte sua al diritto di
passo veicolare sulla contigua particella n. 619, incombendo se mai al
proprietario di quest'ultimo l'iniziativa di chiedere la cancellazione
dell'onere al quale egli si dice disposto a rinunciare ove ottenesse causa
vinta nella presente procedura.
4. A
norma dell'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere
la cancellazione di una servitù che ha perduto ogni interesse per il fondo
dominante. Secondo giurisprudenza, l'interesse non è quello del fondo dominante
in sé, bensì quello che il proprietario del fondo dominante ha di esercitare la
servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto (RtiD II-2020 pag. 856
consid. 3a con rinvii). Decisivo è il principio dell'identità, in forza del
quale una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da quello per
cui è stata costituita (loc. cit.). Sapere se una servitù conservi interesse
implica così la questione di sapere se l'esercizio della servitù conservi
oggettivamente, per il proprietario del fondo dominante (rispettivamente per il
titolare della servitù personale), un interesse conforme allo scopo iniziale (loc.
cit.).
Trattandosi
di un diritto di passo, questa Camera ha
già avuto modo di ricordare che una servitù convenzionale non va cancellata
solo perché il fondo dominante venga dotato di un nuovo
accesso
alla pubblica via (I CCA, sentenza inc. 11.2013.55 del 15 settembre 2015
consid. 6 con riferimenti). La cancellazione va
ordinata unicamente qualora il proprietario del fondo dominante non abbia più
alcun interesse al mantenimento del vecchio accesso, ad esempio perché
l'esercizio del medesimo è divenuto impossibile o del tutto inutile (loc. cit.;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.43 del 22 maggio 2020 consid. 6). Ove invece la servitù di passo sia stata costituita come accesso
necessario, essa decade – diversamente da una servitù di passo convenzionale –
per il solo fatto che il fondo dominante venga collegato in altro modo alla
strada pubblica (I CCA, sentenza inc. 11.2013.55 del 15 settembre 2015 consid.
7 con rinvii). La volontà di costituire una servitù legale deve risultare
tuttavia tanto dal contratto quanto dall'iscrizione nel registro fondiario (loc.
cit., confermata dal Tribunale federale con sentenza 5D_176/2015 del 21
novembre 2016 consid. 2.1, pubblicato in: SJ 2017 I 194).
5. Nella misura in cui sottolinea che la servitù in
questione non sarebbe più usata per necessità (‟necessità di avere un
accesso, unico e indispensabileˮ per i fondi che ‟altrimenti non
avevano alcuno sbocco sulla via principaleˮ), ma solo per comodità,
l'appellante sembra far valere che l'allora proprietario del fondo serviente ha
concesso un passo necessario. Passo che in esito all'allacciamento dei fondi
dominanti alla stradina comunale (particella n. 91) avrebbe perso
giustificazione. La questione va esaminata preliminarmente. Dovesse la servitù
avere indole legale, la sua cancellazione andrebbe infatti ordinata, una volta
accertata la fine dello stato di necessità, senza che debbano vagliarsi ulteriormente
Fatti
i presupposti dell'art. 736 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_521/2013 del
14 luglio 2014 consid. 2.3, pubblicato in: RtiD I-2015 pag. 896).
a) Nella
fattispecie la servitù gravante le particelle n. 614 e 619 è iscritta nel registro fondiario come “passo con
veicoli” (doc. 1). Si tratta di un'iscrizione telegrafica che non
permette di determinare, da sé sola, la portata dei diritti e degli obblighi
che ne discendono (DTF 137 III 449
consid. 3.3). Ciò impone di far capo al titolo di acquisto (art. 738
cpv. 2 CC), il quale va
interpretato, come qualsiasi altro negozio giuridico, secondo la vera e
concorde volontà delle parti (art.
18 CO; DTF
144 III 98 consid. 5.2.2 con rinvii) o, se questa non può essere delucidata,
secondo le regole della buona fede. Nei
confronti di terzi che non hanno partecipato alla costituzione della servitù,
nondimeno, tali principi sono limitati dall'affidamento che ognuno può riporre
nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti
giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi
di carattere personale che non risultano dal contratto, per contro, non sono
opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati decisivi per formare
la volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza del
Tribunale federale 5A_372/2017 del 2 novembre
2017 consid. 5.2.2 con rinvii, in: SJ 2018 I 205; v. anche: sentenza
5A_372/2017 del 16 aprile 2020 consid. 3.3.3; analogamente: RtiD I-2009 pag.
646 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.20 del 13 maggio
2019 consid. 7).
Nel
caso specifico l'atto pubblico del 27 gennaio 1975 rogato dal notaio F__________ F__________, correlato
all'istanza del 29 gennaio 1975 con cui è stata chiesta l'iscrizione della
servitù nel registro fondiario, si limita ad attestare che “è concesso un
diritto di passo con veicoli a favore della particella n. 87 sui sub. C –
diritto di passo di m² 124, e sub. A – sostra – e me-glio come segnato in
colore giallo nel P.M allegatoˮ (doc. 3, fol. 3). Né l'atto di costituzione della servitù né l'iscrizione
alludono quindi a un eventuale accesso necessario.
b) Non
si disconosce che al momento di costituire la servitù non sussistevano altri
accessi alla pubblica via, la particella n. 91 non essendo a quel tempo idonea al
transito veicolare (deposizione di D__________ F__________ del 24 agosto 2017,
verbale pag. 3; deposizione di G__________ R__________ del 6 giugno 2017, verbale
pag. 1; deposizione di G__________ P__________ del 6 giugno 2017, verbale pag.
2). Né fa dubbio che gli allora proprietari delle attuali particelle n. 87 e
937 avessero l'esigenza di garantire ai loro fondi un accesso veicolare. Ma ciò
non significa ancora che la servitù sia stata concepita come accesso
necessario. La volontà di costituire una servitù legale deve risultare – come
detto – dal contratto e dall'iscrizione nel registro fondiario. Nel caso
specifico non soccorrono estremi del genere, che incombeva all'attore
dimostrare (sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017 del 24 maggio 2018
consid. 4.1).
c) È
vero che secondo Liver una servitù
convenzionale suscettibile di essere costituita come servitù legale decade
automaticamente ove venga meno lo stato di necessità (in: Zürcher Kommentar, 2ª
edizione, n. 75 ad art. 736 CC). A parte il fatto però che svariati autori
dissentono (Piotet in: Traité
de droit privé suisse, vol. V/2, 2ª
edizione, pag. 91 n. 275; Rodondi,
L'extinction des servitudes de par la loi, tesi, Losanna 1990, pag. 21; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 6ª edizione,
pag. 460 nota 41;
Argul in: Commentaire romand, CC
II, Basilea 2016, n. 6 ad art. 736; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 355
n. 1226), una semplice mancanza di collegamento tra il fondo dominante e la
pubblica via non basta – da sé sola – per concludere che una servitù stipulata
convenzionalmente potesse essere pretesa in virtù dell'art. 694 cpv. 1 CC (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.55 del 15 settembre 2015 consid. 7 con
rinvio). Tanto meno seguendo proprio quel tracciato. Ne segue che la servitù di
passo gravante il fondo dell'attore non può essere cancellata solo perché il
convenuto dispone di un altro accesso veicolare alla pubblica via.
6. Accertata
l'esistenza di una servitù convenzionale, neppure l'appellante pretende che essa abbia perduto ogni interesse
per il proprietario del fondo
dominante siccome divenuta impossibile o del tutto inutile (sopra, consid. 4). Al
contrario: l'attore medesimo riconosce che il tracciato conserva una certa
utilità per l'esercizio della servitù poiché la via alle __________ è ‟più stretta in alcuni punti e con diverse
curveˮ (memoriale, pag. 6 in fine e pag. 8). E invero il passo privato è
più largo (3 m: doc. 3) e ben più corto dell'altro (doc. E e F). L'appellante
equivoca invero sulle misurazioni del perito, sostenendo che secondo i rilievi
del geometra A__________ B__________ la stradina comunale misura nel punto più
stretto 2.84 m (doc. F), solo 16 cm meno del passo privato. Tale dato si riferisce
però alla larghezza minima del campo stradale in corrispondenza delle
particelle n. 191 e 193 e non alla larghezza minima lungo tutto il percorso di
via alle __________, che presenta due passaggi inferiori a 2.40 m ed è
delimitata da un muro lungo uno o entrambi lati della strada (doc. E e F).
In realtà, come ha rilevato il primo giudice sulla
Considerandi
scorta delle risultanze istruttorie, il nuovo collegamento non garantisce appieno
lo scopo del vecchio, ma è anzi più svantaggioso. Nulla muta che il legale
dell'attore sia stato in grado di percorrere la stradina comunale con la sua
Porsche “__________” durante il sopralluogo. A prescindere dalla novità
dell'allegazione, addotta per la prima volta in appello, l'attore trascura che
il Pretore non ha accertato l'impossibilità di quel transito, ma solo le grosse
difficoltà incontrate da ‟quei pochiˮ che per sbaglio hanno
imboccato tale percorso e che per lo più non ne sono usciti indenni (deposizione
di D__________ S__________ del 14 settembre 2017, verbale pag. 4: ‟Mi è
capitato di vedere due o tre auto transitare lungo via alle __________ e si
sono rifatti tutte le fiancateˮ). Che in condizioni del genere il primo
giudice abbia reputato ‟di fattoˮ possibile, seppure con
‟molta attenzioneˮ, solo un passaggio con piccoli veicoli non è dunque
criticabile.
Né
l'appellante può giovarsi dall'illecito sbarramento del diritto di passo ch'egli
ha provocato insieme con il fratello (sopra, lett. C) per insinuare la
possibilità – smentita dalle deposizioni testimoniali (verbali del 24 agosto
2017, pag. 3, e del 14 settembre 2017, pag. 2 segg.) e del Municipio di __________
(doc. 12) – che il convenuto sia transitato con la sua Mercedes “__________” (doc.
I) su via __________ (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017
del 24 maggio 2018 consid. 4.2.2). Quanto al mancato transito del furgone postale
e dell'ambulanza, l'attore perde di vista che il Pretore ha fondato
l'accertamento sulle deposizioni del sindaco D__________ F__________ e di F__________
S__________, entrambi residenti nella zona. Ciò posto, non si può dire che lo
scopo per cui è stata originariamente costituita la servitù – da sempre
esercitata dal convenuto (verbale del 14 settembre 2017, pag. 2 segg.) – sia
venuto meno. In proposito l'appello manca pertanto di consistenza.
7.
Rimane
da esaminare se – come pretende l'appellante – si giustifichi un riscatto della
servitù, per il principio della proporzionalità (art. 736 cpv. 2 CC), qualora l'interesse
alla radiazione prevalga su quello del convenuto al mantenimento. L'attore
rimprovera al Pretore di non avere nemmeno compiuto tale verifica. Dimentica
tuttavia che per il primo giudice il percorso lungo la via alle __________ non può
essere considerato un accesso veicolare alternativo e che, ai suoi occhi, il
diritto di passo conserva ‟intatto tutto il suo interesse per i fondi
dominanti” (sentenza impugnata, pag. 6). Il Pretore ha così escluso un ridotto
interesse del proprietario dei fondi dominanti all'uso della servitù e ciò ha
reso superflua una ponderazione dei contrapposti interessi. Per l'appellante invece
il riscatto si giustifica, poiché grazie al ‟nuovoˮ accesso dei
fondi dominanti alla pubblica via la servitù mantiene tutt'al più un interesse
di esigua importanza rispetto alla gravità dell'onere che gli impedisce di
‟sfruttare il suo mappale, congiungendolo (o utilizzandolo) con quello
del fratello, in quanto il diritto di passo funge da barrieraˮ.
a) L'art. 736 cpv. 2 CC dispone che nel caso in cui per il fondo dominante vi sia ancora un
interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell'onere, una
servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità. Un riscatto
presuppone quindi che, dopo
la sua costituzione, la servitù abbia
perduto interesse per il proprietario del fondo dominante o sia divenuta
sproporzionatamente gravosa per il proprietario del fondo serviente, al punto
da non giustificarsi più la sua conservazione (I CCA, sentenza inc.11.2019.19
dell'11 febbraio 2020 consid. 4a con riferimenti; più recentemente: sentenza
del Tribunale federale 5A_128/2020 del 13 aprile 2021, consid. 4.1). Ciò
implica una ponderazione d'interessi fondata sul citato principio dell'identità,
stando al quale una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da
quello per cui essa è stata costituita (sopra, consid. 4).
b) Nella
misura in cui si duole di una sproporzione evidente fra l'onere che grava il
fondo serviente (attraversato dal passo) e il beneficio per il proprietario del
fondo dominante, che può usare oggi una strada comunale asfaltata e illuminata
(la ex mulattiera), l'attore sorvola sulle grosse difficoltà testé descritte (consid. 6) in relazione al transito su via
__________. L'unica persona che, facendo molta attenzione, osa percor-rere
qualche volta la stradina comunale è il sindaco D__________ F__________
(verbali del 24 agosto 2017, pag. 3, e del 14 settembre 2017, pag. 5). Nemmeno
l'appellante – che, come detto, conserva il proprio diritto di passo sulla
contigua particella n. 619 – pretende di avere mai transitato in
automobile lungo la via alle __________ per accedere alla propria particella n. 614.
Né si potrebbe esigere dal convenuto l'uso di un mezzo di piccole dimensioni per
evitare di attraversare la proprietà dell'attore, la servitù in questione non
prevedendo limiti riguardo alle dimensioni dei veicoli autorizzati. In condizioni
del genere non può certo dirsi che la via alle __________ abbia reso
sproporzionatamente esiguo l'interesse del convenuto al mantenimento del
diritto reale limitato, al punto che la servitù non abbia più ragion d'essere
(cfr. Steinauer, op. cit., pag.
459.
n. 3414).
c) Quanto
alla possibilità che il diritto di passo impedisca all'attore di sfruttare il
proprio fondo mediante l'unione con quello del fratello (particella n. 785),
l'argomento è senza rilievo. Intendesse l'attore alludere a un aggravamento
dell'onere a carico della propria particella, egli trascura che tale
inconveniente esiste fin dalla costituzione della servitù. E chi acquista un
terreno gravato di servitù non può pretendere di rimettere in discussione
l'assetto dell'onere solo perché trova modo di migliorare il rendimento
dell'immobile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.124 del 18
settembre 2013, consid. 8c). Né consta che a causa del passo il fondo serviente
(che ha una superficie totale di 859 m² ed è toccato dal passo lungo la linea
di confine a sud per una porzione di circa
70.
m²: planimetria allegata al referto peritale del 22 agosto 2019) non
sia ragionevolmente utilizzabile in modo razionale (cfr. I CCA, sentenza inc.
11.2011.21
del 30 maggio 2013, consid. 7b con richiamo). In simili circostanze
non si ravvisano gli estremi per un riscatto della servitù di passo mediante
indennizzo. Ne segue che, privo di fondamento, l'appello vede la sua sorte
segnata.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto,
che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto
a un'adeguata indennità per ripetibili.
9.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).