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Decisione

11.2020.30

Cancellazione di una servitù di passo convenzionale

1 ottobre 2021Italiano25 min

fattispecie la servitù gravante le particelle n. 614 e 619 è iscritta nel registro fondiario come “passo con

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.30

Lugano

ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2017.94 (cancellazione

di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con

petizione dell'8 marzo 2017 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 30 aprile 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 12 marzo 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Dal 2001 AO 1 è proprietario

delle contigue particelle n. 87 (500 m²)

e n. 937 (5754 m²) RFD di __________. Sulla prima sorge la sua casa

d'abitazione, la seconda è un terreno agricolo. Entram­bi i fondi beneficiano

di un diritto di “passo con veicoli”, di complessivi 124 m², largo 3 m, sulle vicine

particelle n. 614 e n. 619 (ambedue di 859 m²), non edificate, l'una

appartenente a AP 1 e l'altra a __________ P__________. Tale servitù permette

il collegamento dei due fondi dominanti con la strada pubblica (particella n.

9: “via Bell__________”). Le particelle n. 87 e 937 e la particella n. 614

sono separate da una stradina comunale (particella n. 91,

‟via alle __________ˮ),

che a sud prosegue verso il nucleo di __________, diventando ‟via Belv__________ˮ

per poi raccordarsi con la particella n. 216 e con la “via Bell__________”.

In origine la particella n. 91 era una mulattiera. Negli anni novanta è stata

asfaltata nel suo tratto meridionale a partire dalla particella n. 87. In virtù

di un accordo raggiunto il 23 novembre 2005 con il Patriziato di B__________,

AO 1 può accedere ai suoi due fondi con mezzi agricoli (esclusi automobili e

camion) anche mediante una strada forestale sterrata situata a monte della

particella n. 937, in zona ‟Bo__________.

B. Il Municipio di __________

ha rilasciato il 12 dicembre 2012 ad A__________ __________ (proprietario della

particella n. 785, adiacente alla particella n. 614 del fratello AP 1) il

permesso di costruzione per due autorimesse e la posa di una recinzione. Nell'intento

di riunire i loro due fondi AP 1 e A__________ __________ hanno chiesto il 16

aprile 2013 a AO 1 di rinunciare – previo eventuale indennizzo – al diritto di

passo, secondo loro ormai privo di interesse, poiché i due fondi dominanti

possono far capo per l'acces­so veicolare alla stradina comunale (particella n.

91). AO 1 ha rifiutato. Il 16 dicembre 2013 AP 1 e A__________ __________

hanno iniziato i lavori edili, innalzando di circa 1 m il livello del terreno

sulla striscia gravata della servitù di passo. Inoltre essi hanno impedito il

transito posando sulla particella n. 614 due blocchi di cemento armato e due barriere da cantiere. Il 27

maggio 2014 AO 1 ha promosso davanti al Pretore aggiunto del Distretto di

Lugano, sezione 2, un'azione di manutenzione con la procedura di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti perché fos­se ordinato a AP 1 e A__________ __________

di ripristinare la possibilità di transito veicolare (inc. SO.2014.2276).

C. Contestualmente

alla loro risposta in tale procedura AP 1 e A__________ __________ hanno

instato per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO 1 volto a

ottenere che la servitù di “passo con veicoli” sia cancellata, previo

indennizzo, siccome divenuta priva d'interesse (inc. CM.2012.231). Statuendo il

21 novembre 2016 nella procedura a tutela dei casi manifesti, il Pretore

aggiunto ha ordinato ai convenuti di ripristinare la possibilità di transito

veicolare. Un appello presentato da AP 1 e A__________ __________ il 5 dicembre

2016 contro tale decisione è stato respinto il 19 aprile 2017 da questa Camera,

che ha confermato la sentenza del Pretore (inc.11.2016.133).

D. Nel

frattempo, nella procedura di conciliazione le parti si sono accordate di

incaricare il geometra revisore A__________ B__________ di verificare le misure

del campo stradale relative alla particella n. 91. Raccolti i nuovi dati,

ma constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Pretore aggiunto ha

rilasciato il 21 novembre 2016 al solo AP 1 l'autorizzazione ad agire, al

fratello A__________ che non era proprietario del fondo serviente difettando tale

qualità. Le spese di fr. 300.– sono state poste a carico degli istanti in

solido, riservata la possibilità di un diverso addebito in esito alla causa di

merito.

E. L'8 marzo 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore

per ottenere la cancellazione della nota servitù di passo gravante la sua particella

n. 614 dietro indennizzo di fr. 18 000.– al massimo, oltre che il divieto al medesimo di transitare

sulla particella medesima. ll Pretore ha trattato la causa con la procedura

semplificata, assegnando al convenuto un termine per presentare osservazioni

scritte. AO 1 ha proposto il 3 aprile 2017 di respingere la petizione o, in subordine,

di accoglierla, previo pagamento di un'indennità da definire in seguito

all'istruttoria.

F. Al

dibattimento del 9 maggio 2017 AP 1 ha replicato, confermandosi nelle richieste

di petizione. AO 1 ha riba-dito il suo punto di vista. Entrambe le parti hanno

notificato pro­ve. L'istruttoria è iniziata seduta stante ed è terminata il 22

ottobre 2019, dopo l'assunzione di una perizia sul valore della particella n.

87 con e senza il diritto di passo. Al dibattimento finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 5

dicembre 2019 AP 1 ha riproposto la radiazione del diritto di passo, aumentando

a fr. 46 000.– l'indennizzo offerto al convenuto.

Nel suo memoriale del 6 dicembre 2019 AO 1 ha concluso per il rigetto della

petizio­ne o, in subordine, per la cancellazione della servitù dietro pagamento

di fr. 50 000.–. Statuendo con sentenza del 12 marzo

2020, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 3626.75

sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifonde­re al convenuto fr.

4000.– per ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30

aprile 2020 nel quale chie­de di riformare il giudizio impugnato nel senso di

accogliere la sua petizione così come da lui precisata nel memoriale conclusivo.

Con osservazioni del 10 giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in “oltre fr. 10 000.–” (sentenza impugnata, pag. 6 in fine). Ora,

il valore litigioso nelle cause inerenti a servitù è quello che il diritto ha per

il fondo dominante o quello del deprezzamento causato al fondo serviente, se

esso è maggiore (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2017.84 del 5 aprile 2019

consid. 4b). In concreto il perito giudiziario ha stimato la differenza di

valore della particella n. 87 (fondo dominante) con e senza il diritto di passo

in fr. 50 000.– (rapporti del 22

agosto 2019, pag. 2), sicché la ricevibilità dell'appello non fa dubbio.

Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

dell'attore il 16 marzo 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo

2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla

sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del

mantenimento della giustizia (sospen-sione dei termini) in relazione

al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a

quel momento le cosiddette ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a

CPC. E a quel momento l'attrice aveva ancora 26 giorni a disposizione, che

sono ripresi a decorrere il 20 aprile 2020. Introdotto il 30 aprile 2020 (timbro

sulla busta d'invio), l'appello in esame è perciò ricevibile.

2. Nella

sentenza impugnata il Pretore, riassunti i criteri che disciplinano la

cancellazione di una servitù secondo l'art. 736 CC, ha accertato che in

concreto il diritto di ‟passo con veicoli” è stato costituito il 27

gennaio 1975, quando gli allora proprietari delle particelle n. 87

(corrispondente alle attuali n. 87 e 937) e n. 97 (corrispondente alle attuali

n. 97, 614 e 619) hanno frazionato l'originaria particella n. 97 scorporando la

particella n. 614 (corrispondente alle attuali n. 614 e 619). In tale contesto

essi hanno costituito a carico della particella n. 614, e in favore della loro particella

n. 87, il citato diritto di passo per garantirsi l'accesso veicolare alla

pubblica via (particella n. 9: “via Bell__________”), giacché a quel tempo la particella

n. 91 era una semplice mulattiera.

Appurato

lo scopo della servitù, il Pretore ha rilevato che negli anni ottanta e novanta

il Comune di __________ ha eseguito sulla porzione a sud della particella n. 91

(a partire dalla particella n. 87) opere di sottostruttura e di

asfaltatura, mentre ha lasciato invariato il tratto a nord, acciottolato e sterrato.

Per il primo giudice tuttavia ciò non ha fatto venir meno l'interesse del

convenuto alla servitù, tant'è che l'interessato non ha mai usato tale via di

transito se non con uno scooter, neppure quando i fratelli AP 1 gli hanno

ostacolato il passaggio costringendolo a lasciare l'automobile nei posteggi

comunali. Il calibro particolarmente stretto di via alle __________, confermato

dalle misurazioni del perito giudiziario, dalle deposizioni di alcuni abitanti

della zona e del sindaco, rende di fatto possibile il transito solo con

motociclette o piccoli veicoli.

Nelle

rare occasioni in cui si vedono automobili – ha continuato il primo giudice – “si

tratta di gente che sbaglia strada” e che fa enorme fatica a uscirne senza

danno. Tanto che né il furgone postale né l'ambulanza si servono di quella via,

mentre per il servizio di sgombero della neve il Comune impiega il mezzo più

piccolo a disposizione. Onde l'inadeguatezza di quel passo per l'accesso

veicolare ai fondi dominanti. Il Pretore ha escluso inoltre la possibilità di collegamento

attraverso la citata strada forestale, l'autorizzazione del Patriziato limitandosi

all'uso di mezzi agricoli e solo per garantire la manutenzione del fondo. Ciò

posto – ha epilogato il primo giudice – il convenuto non dispone di un accesso

veicolare alternativo a quello della servitù, che mantiene tutto il suo

interesse per i fondi dominanti. Egli ha così respinto la petizione.

3. L'appellante

ricorda che una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da quello

per cui è stata costituita (principio dell'identità) e che in concreto lo scopo

originario del passo era quello di far beneficiare le attuali particelle n. 87

e 937 di un accesso veicolare alla pubblica via. Ciò premesso, egli rileva che

in esito all'urbanizzazione di via alle __________, la quale nel punto più

stretto misura 2.84 m (solo 16 cm in meno rispetto al passaggio privato), la

servitù non è più esercitata per necessità, conformemente allo scopo

originario, bensì per comodità. In tal modo – egli soggiunge – l'interesse del

convenuto al mantenimento della servitù sulla particella n. 614 è praticamente venuto

meno. Che la via alle __________ denoti alcuni tratti stretti e tortuosi e sia

poco frequentata ancora non permette – egli continua – di negare l'esistenza di

un accesso veicolare alternativo. L'attore si duole poi che il primo giudice

non abbia ponderato i contrapposti interessi delle parti e abbia trascurato che

in seguito alle mutate circostanze (strada comunale perfettamente percorribile,

come hanno dimostrato il sopralluogo e i piani del geometra) si è creata una

palese sproporzione tra la ridotta utilità della servitù per il proprietario

del fondo dominante e l'onere che grava il fondo serviente. Senza contare, a

suo parere, che il mantenimento della servitù gli impedisce di sfruttare la sua

proprietà congiungendola – o usandola – insieme con quella del fratello.

Per

quel che è delle risultanze istruttorie, l'appellante fa valere che le

deposizioni testimoniali sono di rilievo ai fini del giudizio solo nella misura

in cui attestano – come le fotografie agli atti – la mutata situazione con la trasformazione

della vecchia mulattiera (al momento dell'iscrizione della servitù) in una

strada asfaltata e illuminata. Per il resto le deposizioni riportano a suo

avviso solo opinioni soggettive senza interesse. A cominciare da quelle che

riferiscono di come il convenuto avrebbe sempre usato la strada privata per

accedere a casa sua in automobile, quantunque agli atti figurino fotografie che

“immortalano l'auto del convenuto nel piazzale di casa proprio quando l'accesso

privato era sbarrato”. Poco importa inoltre, per l'attore, che i testimoni

abbia­no riscontrato una scarsa circolazione sulla strada comunale in

questione, ciò riconducendosi al fatto che quest'ultima serve solo due o tre

case. Quanto alle asserite difficoltà incontrate dagli utenti di quella strada,

ciò dimostra al limite la possibilità di transito. L'interessato ignora invece

da dove il Pretore abbia desunto il mancato passaggio del furgone postale e

dell'ambulanza. Riguardo alle misurazioni del geometra, infine, queste confermano

a mente dell'attore che la strada comunale è perfettamente percorribile. L'appellante

reputa infine senza pertinenza la mancata rinuncia da parte sua al diritto di

passo veicolare sulla contigua particella n. 619, incombendo se mai al

proprietario di quest'ultimo l'iniziativa di chiedere la cancellazione

dell'onere al quale egli si dice disposto a rinunciare ove ottenesse causa

vinta nella presente procedura.

4. A

norma dell'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere

la cancellazione di una servitù che ha perduto ogni interesse per il fondo

dominante. Secondo giurisprudenza, l'interesse non è quello del fondo dominante

in sé, bensì quello che il proprietario del fondo dominante ha di esercitare la

servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto (RtiD II-2020 pag. 856

consid. 3a con rinvii). Decisivo è il principio dell'identità, in forza del

quale una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da quello per

cui è stata costituita (loc. cit.). Sapere se una servitù conservi interesse

implica così la questione di sapere se l'esercizio della servitù conservi

oggettivamente, per il proprietario del fondo dominante (rispettivamente per il

titolare della servitù personale), un interesse conforme allo scopo iniziale (loc.

cit.).

Trattandosi

di un diritto di passo, questa Camera ha

già avuto modo di ricordare che una servitù convenzionale non va cancellata

solo perché il fondo dominante venga dotato di un nuovo

accesso

alla pubblica via (I CCA, sentenza inc. 11.2013.55 del 15 settembre 2015

consid. 6 con riferimenti). La cancellazione va

ordinata unicamente qualora il proprietario del fondo dominante non abbia più

alcun interesse al mantenimento del vecchio accesso, ad esempio perché

l'esercizio del medesimo è divenuto impossibile o del tutto inutile (loc. cit.;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.43 del 22 maggio 2020 consid. 6). Ove invece la servitù di passo sia stata costituita come accesso

necessario, essa decade – diversamente da una servitù di passo convenzionale –

per il solo fatto che il fondo dominante venga collegato in altro modo alla

strada pubblica (I CCA, sentenza inc. 11.2013.55 del 15 settembre 2015 consid.

7 con rinvii). La volontà di costituire una servitù legale deve risultare

tuttavia tanto dal contratto quanto dall'iscrizione nel registro fondiario (loc.

cit., confermata dal Tribunale federale con sentenza 5D_176/2015 del 21

novembre 2016 consid. 2.1, pubblicato in: SJ 2017 I 194).

5. Nella misura in cui sottolinea che la servitù in

questione non sarebbe più usata per necessità (‟necessità di avere un

accesso, unico e indispensabileˮ per i fondi che ‟altrimenti non

avevano alcuno sbocco sulla via principaleˮ), ma solo per comodità,

l'appellante sembra far valere che l'allora proprietario del fondo serviente ha

concesso un passo necessario. Passo che in esito all'allacciamento dei fondi

dominanti alla stradina comunale (particella n. 91) avrebbe perso

giustificazione. La questione va esaminata preliminarmente. Dovesse la servitù

avere indole legale, la sua cancellazione andrebbe infatti ordinata, una volta

accertata la fine dello stato di necessità, senza che debbano vagliarsi ulteriormente

Fatti

i presupposti dell'art. 736 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_521/2013 del

14 luglio 2014 consid. 2.3, pubblicato in: RtiD I-2015 pag. 896).

a) Nella

fattispecie la servitù gravante le particelle n. 614 e 619 è iscritta nel registro fondiario come “passo con

veicoli” (doc. 1). Si tratta di un'iscrizione telegrafica che non

permette di determinare, da sé sola, la portata dei diritti e degli obblighi

che ne discendono (DTF 137 III 449

consid. 3.3). Ciò impone di far capo al titolo di acquisto (art. 738

cpv. 2 CC), il quale va

interpretato, come qualsiasi altro negozio giuridico, secondo la vera e

concorde volontà delle parti (art.

18 CO; DTF

144 III 98 consid. 5.2.2 con rinvii) o, se questa non può essere delucidata,

secondo le regole della buona fede. Nei

confronti di terzi che non hanno partecipato alla costituzione della servitù,

nondimeno, tali principi sono limitati dall'affidamento che ognuno può riporre

nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti

giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi

di carattere personale che non risultano dal contratto, per contro, non sono

opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati decisivi per formare

la volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza del

Tribunale federale 5A_372/2017 del 2 novembre

2017 consid. 5.2.2 con rinvii, in: SJ 2018 I 205; v. anche: sentenza

5A_372/2017 del 16 aprile 2020 consid. 3.3.3; analogamente: RtiD I-2009 pag.

646 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.20 del 13 maggio

2019 consid. 7).

Nel

caso specifico l'atto pubblico del 27 gennaio 1975 rogato dal notaio F__________ F__________, correlato

all'istanza del 29 gennaio 1975 con cui è stata chiesta l'iscrizione della

servitù nel registro fondiario, si limita ad attestare che “è concesso un

diritto di passo con veicoli a favore della particella n. 87 sui sub. C –

diritto di passo di m² 124, e sub. A – sostra – e me-glio come segnato in

colore giallo nel P.M allegatoˮ (doc. 3, fol. 3). Né l'atto di costituzione della servitù né l'iscrizione

alludono quindi a un eventuale accesso necessario.

b) Non

si disconosce che al momento di costituire la servitù non sussistevano altri

accessi alla pubblica via, la particella n. 91 non essendo a quel tempo idonea al

transito veicolare (deposizione di D__________ F__________ del 24 agosto 2017,

verbale pag. 3; deposizione di G__________ R__________ del 6 giugno 2017, verbale

pag. 1; deposizione di G__________ P__________ del 6 giugno 2017, verbale pag.

2). Né fa dubbio che gli allora proprietari delle attuali particelle n. 87 e

937 avessero l'esigenza di garantire ai loro fondi un accesso veicolare. Ma ciò

non significa anco­ra che la servitù sia stata concepita come accesso

necessario. La volontà di costituire una servitù legale deve risultare – come

detto – dal contratto e dall'iscrizione nel registro fondiario. Nel caso

specifico non soccorrono estremi del genere, che incombeva all'attore

dimostrare (sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017 del 24 maggio 2018

consid. 4.1).

c) È

vero che secondo Liver una servitù

convenzionale suscettibile di essere costituita come servitù legale decade

automaticamente ove venga meno lo stato di necessità (in: Zürcher Kommentar, 2ª

edizione, n. 75 ad art. 736 CC). A parte il fatto però che svariati autori

dissentono (Piotet in: Traité

de droit privé suisse, vol. V/2, 2ª

edizione, pag. 91 n. 275; Rodondi,

L'extinction des servitudes de par la loi, tesi, Losanna 1990, pag. 21; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 6ª edizione,

pag. 460 nota 41;

Argul in: Commentaire romand, CC

II, Basilea 2016, n. 6 ad art. 736; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 355

n. 1226), una semplice mancanza di collegamento tra il fondo dominante e la

pubblica via non basta – da sé sola – per concludere che una servitù stipulata

convenzionalmente potesse essere pretesa in virtù dell'art. 694 cpv. 1 CC (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.55 del 15 settembre 2015 consid. 7 con

rinvio). Tanto meno seguendo proprio quel tracciato. Ne segue che la servitù di

passo gravante il fondo dell'attore non può essere cancellata solo perché il

convenuto dispone di un altro accesso veicolare alla pubblica via.

6. Accertata

l'esistenza di una servitù convenzionale, neppure l'appellante pretende che essa abbia perduto ogni interesse

per il proprietario del fondo

dominante siccome divenuta impossibile o del tutto inutile (sopra, consid. 4). Al

contrario: l'attore medesi­mo riconosce che il tracciato conserva una certa

utilità per l'esercizio della servitù poiché la via alle __________ è ‟più stretta in alcuni punti e con diverse

curveˮ (memoriale, pag. 6 in fine e pag. 8). E invero il passo privato è

più largo (3 m: doc. 3) e ben più corto dell'altro (doc. E e F). L'appellante

equivoca invero sulle misurazioni del perito, sostenendo che secondo i rilievi

del geometra A__________ B__________ la stradina comunale misura nel punto più

stretto 2.84 m (doc. F), solo 16 cm meno del passo privato. Tale dato si riferisce

però alla larghezza minima del campo stradale in corrispondenza delle

particelle n. 191 e 193 e non alla larghezza minima lungo tutto il percorso di

via alle __________, che presenta due passag­gi inferiori a 2.40 m ed è

delimitata da un muro lungo uno o entrambi lati della strada (doc. E e F).

In realtà, come ha rilevato il primo giudice sulla

Considerandi

scorta delle risultanze istruttorie, il nuovo collegamento non garantisce appie­no

lo scopo del vecchio, ma è anzi più svantaggioso. Nulla muta che il legale

dell'attore sia stato in grado di percorrere la stradina comunale con la sua

Porsche “__________” durante il sopralluogo. A prescindere dalla novità

dell'allegazione, addotta per la prima volta in appello, l'attore trascura che

il Pretore non ha accertato l'impossibilità di quel transito, ma solo le grosse

difficoltà incontrate da ‟quei pochiˮ che per sbaglio hanno

imboccato tale percorso e che per lo più non ne sono usciti indenni (deposizione

di D__________ S__________ del 14 settembre 2017, verbale pag. 4: ‟Mi è

capitato di vedere due o tre auto transitare lungo via alle __________ e si

sono rifatti tutte le fiancateˮ). Che in condizioni del genere il pri­mo

giudice abbia reputato ‟di fattoˮ possibile, seppure con

‟molta attenzioneˮ, solo un passaggio con piccoli veicoli non è dunque

criticabile.

l'appellante può giovarsi dall'illecito sbarramento del diritto di passo ch'egli

ha provocato insieme con il fratello (sopra, lett. C) per insinuare la

possibilità – smentita dalle deposizioni testimoniali (verbali del 24 agosto

2017, pag. 3, e del 14 settembre 2017, pag. 2 segg.) e del Municipio di __________

(doc. 12) – che il convenuto sia transitato con la sua Mercedes “__________” (doc.

I) su via __________ (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017

del 24 maggio 2018 consid. 4.2.2). Quanto al mancato transito del furgone postale

e dell'ambulanza, l'attore perde di vista che il Pretore ha fondato

l'accertamento sulle deposizioni del sindaco D__________ F__________ e di F__________

S__________, entrambi residenti nella zona. Ciò posto, non si può dire che lo

scopo per cui è stata originariamente costituita la servitù – da sempre

esercitata dal convenuto (verbale del 14 settembre 2017, pag. 2 segg.) – sia

venuto meno. In proposito l'appello manca pertanto di consistenza.

7.

Rimane

da esaminare se – come pretende l'appellante – si giustifichi un riscatto della

servitù, per il principio della proporzionalità (art. 736 cpv. 2 CC), qualora l'interesse

alla radiazione prevalga su quello del convenuto al mantenimento. L'attore

rimprovera al Pretore di non avere nemmeno compiuto tale verifica. Dimentica

tuttavia che per il primo giudice il percorso lungo la via alle __________ non può

essere considerato un accesso veicolare alternativo e che, ai suoi occhi, il

diritto di passo conserva ‟intatto tutto il suo interesse per i fondi

dominanti” (sentenza impugnata, pag. 6). Il Pretore ha così escluso un ridotto

interesse del proprietario dei fondi dominanti all'uso della servitù e ciò ha

reso superflua una ponderazione dei contrapposti interessi. Per l'appellante invece

il riscatto si giustifica, poiché grazie al ‟nuovoˮ accesso dei

fondi dominanti alla pubblica via la servitù mantiene tutt'al più un interesse

di esigua importanza rispetto alla gravità dell'onere che gli impedisce di

‟sfruttare il suo mappale, congiungendolo (o utilizzandolo) con quello

del fratello, in quanto il diritto di passo funge da barrieraˮ.

a) L'art. 736 cpv. 2 CC dispone che nel caso in cui per il fondo dominante vi sia ancora un

interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell'onere, una

servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità. Un riscatto

presuppone quindi che, dopo

la sua costituzione, la servitù abbia

perduto interesse per il proprietario del fondo dominante o sia divenu­ta

sproporzionatamente gravosa per il proprietario del fon­do serviente, al punto

da non giustificarsi più la sua conservazione (I CCA, sentenza inc.11.2019.19

dell'11 febbraio 2020 consid. 4a con riferimenti; più recentemente: sentenza

del Tribunale federale 5A_128/2020 del 13 aprile 2021, consid. 4.1). Ciò

implica una ponderazione d'interessi fondata sul citato principio dell'identità,

stando al quale una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da

quello per cui essa è stata costituita (sopra, consid. 4).

b) Nella

misura in cui si duole di una sproporzione evidente fra l'onere che grava il

fondo serviente (attraversato dal passo) e il beneficio per il proprietario del

fondo dominante, che può usare oggi una strada comunale asfaltata e illuminata

(la ex mulattiera), l'attore sorvola sulle grosse difficoltà testé descritte (consid. 6) in relazione al transito su via

__________. L'unica persona che, facendo molta attenzione, osa percor-rere

qualche volta la stradina comunale è il sindaco D__________ F__________

(verbali del 24 agosto 2017, pag. 3, e del 14 settembre 2017, pag. 5). Nemmeno

l'appellante – che, come detto, conserva il proprio diritto di passo sulla

contigua particella n. 619 – pretende di avere mai transitato in

automobile lungo la via alle __________ per accedere alla propria particella n. 614.

Né si potrebbe esigere dal convenuto l'uso di un mezzo di piccole dimensioni per

evitare di attraversare la proprietà dell'attore, la servitù in questione non

prevedendo limiti riguardo alle dimensioni dei veicoli autorizzati. In condizioni

del genere non può certo dirsi che la via alle __________ abbia reso

sproporzionatamente esiguo l'interesse del convenuto al mantenimento del

diritto reale limitato, al punto che la servitù non abbia più ragion d'essere

(cfr. Steinauer, op. cit., pag.

459.

n. 3414).

c) Quanto

alla possibilità che il diritto di passo impedisca all'attore di sfruttare il

proprio fondo mediante l'unione con quello del fratello (particella n. 785),

l'argomento è senza rilievo. Intendesse l'attore alludere a un aggravamento

dell'onere a carico della propria particella, egli trascura che tale

inconveniente esiste fin dalla costituzione della servitù. E chi acquista un

terreno gravato di servitù non può pretendere di rimettere in discussione

l'assetto dell'onere solo perché trova mo­do di migliorare il rendimento

dell'immobile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.124 del 18

settembre 2013, consid. 8c). Né consta che a causa del passo il fondo serviente

(che ha una superficie totale di 859 m² ed è toccato dal passo lungo la linea

di confine a sud per una porzione di circa

70.

m²: planimetria allegata al referto peritale del 22 agosto 2019) non

sia ragionevolmente utilizzabile in modo razionale (cfr. I CCA, sentenza inc.

11.2011.21

del 30 maggio 2013, consid. 7b con richiamo). In simili circostanze

non si ravvisano gli estremi per un riscatto della servitù di passo mediante

indennizzo. Ne segue che, privo di fondamento, l'appello vede la sua sorte

segnata.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto,

che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto

a un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).