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Decisione

11.2020.32

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlie

19 febbraio 2021Italiano31 min

(doc. E ed E1 di appello), estratti da “Face­book” del sito ‹www.__________.ch› (doc. F a F3 di appel­lo), un elenco di pagamento eseguiti

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.32

11.2020.39

Lugano

19 febbraio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2019.716 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con istanza del 9 ottobre 2019

da

AP

1

contro

AO

1 ,

giudicando sull'appello

dell'11 maggio 2020 presentato AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 6 maggio

2020 (inc. 11.2020.32)

e sull'appello del 14 maggio 2020

presentato da AO 1 contro la medesima

sentenza (inc. 11.2020.39);

Ritenuto

in fatto: A. La cronistoria del caso in

esame

è diffusamente illustrata nella sentenza 2 aprile 2020 con cui

questa Camera ha respinto un appello di AO 1 contro un decreto cautelare intermedio

(“nelle more istruttorie”) emesso l'11 dicembre 2019 dal

Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. 11.2019.145). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che dopo di allora, l'8 aprile

2020, il Pretore ha chiuso l'istruttoria della

procedura a tutela dell'unione coniugale e che il 27 aprile successivo si sono

tenute le arringhe finali. In tale occasione AO 1 ha rivendicato

l'affidamento delle figlie N__________

(nata il 22 ottobre 2002) e G__________

(nata il 30 settembre 2005), riservato il

diritto di visita paterno, e ha postulato l'assegnazione dell'alloggio

coniugale, così come un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé

e uno di fr. 1595.– mensili per ogni figlia (assegni familiari compresi)

dal giugno del 2019. AO 1 ha approvato l'affidamento delle figlie alla madre, riservato

il suo diritto di visita, e l'attribuzione del­l'alloggio coniugale alla

moglie, offrendo per moglie e figlie un contributo alimentare imprecisato,

previa deduzione delle loro prevedibili entrate, non senza chiedere di imputare

sui contributi alimentari l'importo di fr. 19 563.85 da lui già versato “per costi

diretti di pertinenza della moglie”.

B. Statuendo con

sentenza del 6 maggio 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati dal maggio del 2019, ha attribuito l'abitazione coniugale (con mobili

e suppellettili) alla moglie, ha obbligato il marito a restituire

immediatamente le chiavi di casa, ha affidato le figlie alla madre con

esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha invitato l'Autorità regionale

di protezione 2 a “nominare un curatore educativo con il compito di favorire il

riavvicinamento tra il padre e le figlie, stabilendo poi modalità e frequenza

dei contatti”, e ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari

dal 1° giugno 2019:

fr.

305.— mensili per la moglie,

fr. 993.40 mensili per N__________,

assegni familiari non compresi, e

fr. 1204.70 mensili per G__________,

assegni familiari non compresi.

Accertati pagamenti del marito per fr. 13 909.80, AO 1 è stato tenuto a versare per il

mese di ottobre 2019 fr. 855.20 “a valere quale saldo per i contributi dovuti”.

Le spese processuali di fr. 890.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello dell'11 maggio 2020 nel quale dichiara di “cedere volentieri

l'uso della casa e di tutte le sue incombenze” al marito, insta perché si eviti di “sottoporre la figlia G__________ a

ulteriori sofferenze psichiche ed emotive”, non escludendosi un riavvicinamento

di lei al padre, chiede di aumentare il reddito del marito e di rivedere

determinate poste del fabbisogno minimo del medesimo. Essa fa valere inoltre che

la figlia maggiore N__________ percepisce un'indennità di disoccupazione solo

dall'ottobre del 2019 e che nel settembre del 2020 essa non aveva ancora

trovato un posto di apprendista. Si duole infine che le proprie spese di

trasferta non sono adeguate e calcola i pagamenti già eseguiti dal marito in

soli fr. 6860.40. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2020 AO 1 propone

di respingere l'appello.

D. Il

14 maggio 2020 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, proponendo di attribuire alla moglie solo parte

dell'abitazione familiare (un appartamento), di ordinare la vendita di tale abitazione

con riparto a metà del ricavo, di obbligare la moglie a estendere l'attività

lucrativa al 100%, di ridurre dal giugno del 2019 il contributo alimentare per

N__________ a fr. 992.60 mensili e dal 1° luglio 2020 quello per le

figlie a complessivi fr. 717.– mensili, di autorizzare la compensazione dei

contributi alimentari versati in eccesso alla moglie dal giugno all'ottobre del

2019, restituendogli fr. 4362.55, e di ingiungere ai coniugi di “annunciare

immediatamente in Pretura e all'altro coniuge ogni cambiamento di situazione

finanziaria”. In una lettera del 24 maggio 2020 AP 1 contesta sostanzialmente

il contenuto del­l'appello.

E. Dal 1° luglio 2020 AO 1, licenziato con effetto immediato dalla __________

SA, riscuote indennità di disoccupazione.

Adito dal marito, con decisione del 21 agosto 2020 il Pretore ha modificato le

misure protettrici del 6 maggio precedente, nel senso che ha condannato AO 1 a

versare, “entro il 5 di ogni me­se, la prima volta entro il 5 settembre 2020

per il settembre del 2020”, un contributo alimentare di fr. 305.– mensili

per la moglie, uno di fr. 993.40 mensili per N__________ e uno di fr.

838.– mensili per G__________, autorizzandolo “a compensare il contributo

alimentare per la moglie e le figlie con gli importi da lui comprovatamente

pagati alla banca a titolo di interessi ipotecari”. Il Pretore ha ordinato altresì

alla Cassa disoccupazione __________ di trattenere dalle indennità di

disoccupazione di AO 1 complessivi fr. 1434.05 mensili, oltre eventuali

assegni familiari, dovuti come contributo alimentare in favore della famiglia e

di riversarli direttamente a AP 1 (inc. SO.2020.449). Un appello presentato da AO

1 il 27 agosto 2020 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da

questa Camera con sentenza del 6 novembre 2020 (inc. 11.2020.114).

Considerando

in diritto: 1. I due rimedi giuridici in esame vertono fra le stesse parti, sono

diretti contro la medesima decisione e si fondano sull'identico complesso di

fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art.

125 lett. c CPC).

2. I

provvedimenti a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni

dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono

su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto

se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi al­l'entità e alla

durata del contributo di mantenimento litigioso davanti al Pretore.

Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta alle

parti al più presto il 7 maggio 2020. Inoltrati l'11 e il 15 maggio 2020 (timbri postali

sulle buste d'invio), entrambi gli appelli sono pertanto ricevibili.

3. Con

sentenza del 21 agosto 2020 il Pretore ha modificato, come detto, le

misure protettrici adottate il 6 maggio 2020 e oggetto degli appelli in esame.

Considerato che tale decisione è passata in giudicato, l'appello presentato da AO

1 è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 6 novem­bre

2020 (sopra, lett. E). Le questioni ancora litigiose in appello si riferiscono

al periodo compreso tra il 1° giugno 2019 e il 31 agosto 2020. Per il seguito le

misure protettrici sono disciplinate dalla modifica decisa dal Pretore il 21

agosto 2020.

Fatti

I. Sull'appello di AP 1

4. All'appello AP 1 acclude nuova documentazio­ne: giustificativi di pagamenti

e fatture inerenti all'abitazione familiare e all'economia domestica nel

periodo tra il giugno del 2019 e l'aprile del 2020 (doc. B a B4 di appello), un

invito a N__________ del 18 settembre 2019 perché si presenti all'ufficio della

Cassa disoccupazione __________ (doc. C di appello), una fattura 26 febbraio

2020 dell'__________ SA per la sostituzione dei cilindri del­l'abitazione (doc.

D di appello), estratti di comunicazioni tra padre e figlie via “WhatsApp”

(doc. E ed E1 di appello), estratti da “Face­book” del sito ‹www.__________.ch› (doc. F a F3 di appel­lo), un elenco di pagamento eseguiti

nel maggio del 2019 (doc. G di appello), una “dichiarazione

di frequenza” dell'Istituto della

transizione e del sostegno che attesta l'iscrizione di N__________ al semestre

di motivazione dal 7 ottobre 2019 al 31 agosto 2020 (doc. H di appello), un

elenco denominato “alimenti da giugno 2019 a

marzo 2020” (doc. I di appello), corrispondenza tra moglie e marito del 6

giugno 2019 riguardo al trasferimento delle polizze della cassa malati (doc. L

di appello), giustificativi di pagamento dei premi della cassa malati (doc. M

di appello) e una domanda di esecuzione nei confronti del marito (doc. N di

appello).

Alle osservazioni all'appello AO

1 acclude, da

parte sua, un elenco denominato “alimenti

da giugno 2019 a aprile 2020” (doc. 2 di appello), un “accordo di locazione”

(doc. 3 di appello), una raccomandata spedita alla Pretura il 27 marzo 2020

(doc. 4 di appello), una “scrittura privata tra signori” del 1° agosto 2019 (doc.

5 di appello), una lista di investimenti effettuati nell'abitazione coniugale

(doc. 6 di appello), un messaggio di posta elettronica inviato il 28 gennaio

2020 all'avv. P__________ __________ (doc. 7 di appello), un altro messaggio

inviato il 25 marzo 2020 a N__________ e G__________ (doc. 8 di appello), una

lettera scritta a N__________ il 9 aprile 2020 (doc. 9 di appello), una lettera

scritta a G__________ quello stesso giorno (doc. 10 di appello), una

raccomandata spedita il 4 luglio 2019 alla Banca __________ (doc. 11 di

appello) e corrispondenza del 29 aprile 2020 tra il marito e il presidente

della direzione di quella banca (doc. 12 di appello).

La raccomandata spedita dal

marito alla Pretura il 27 mar­zo 2020 è già agli atti (doc. 4 di appello). Il

resto della nuova documentazione prodotta delle parti è inoltre ammissibile, siccome

nella fattispecie è controverso anche il contributo alimentare per le figlie. Nuovi

documenti sono proponibili perciò senza riguardo ai presupposti dell'art. 317

cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili

per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

5. L'appellante afferma anzitutto

di non aver “mai chiesto l'attribuzione della casa coniugale” e di non

potersela “permettere né economicamente, né fisicamente”, tant'è che propone di

cederla al marito. A prescindere dal

fatto però che l'attribuzione giudiziale del­l'alloggio familiare a un coniuge non

obbliga quel coniu­ge ad abitare l'immobile, l'interessata aveva postulato davanti

al primo giudice – contrariamente a quanto essa

sostiene ora – l'assegnazione in

uso dell'abitazione coniugale con mobili e suppellettili (istanza del 9 ottobre 2019, domanda di “merito” n. 1c,

ribadita nella repli­ca e alle arringhe finali). Ad ogni modo, come si

evince dal siste­ma d'informazione fondiaria del Cantone Ticino

(‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD II-2011 pag. 760 n. 42c),

la particella n. 1408 RFD di __________ su cui sorge

l'abitazione

coniugale è stata alienata nel frattempo, il 27 gennaio 2021. La questione è dunque superata.

Quanto

alla pretesa di vedersi rimborsare una fattura del 26 febbraio 2020 di

fr. 230.– per essere stata costretta a sostituire tutti i cilindri delle

serrature dell'abitazione coniugale in seguito alla mancata riconsegna delle

chiavi da parte del marito, quest'ultimo obietta di avere rimesso le chiavi all'agenzia immobiliare incaricata della vendita (osservazioni del 19

maggio 2020, n. 2, pag. 3).

Sia come sia, la richiesta è nuova e l'appellante non ne giustifica la

proponibilità sot­to il profilo del­l'art. 317 cpv. 2 CPC. La pretesa si rivela

di conseguenza irricevibile.

6. Nell'appello

l'istante chiede di non obbligare G__________ a entrare in relazione

con il padre, evitando di sottoporla a ulteriori sofferen­ze psichiche ed emotive, anche perché la

ragazza ha dichiarato di non escludere un futuro riavvicinamento con il genitore.

Il Pretore, constatate le difficoltà relazionali tra il padre e le figlie, difficoltà

che “paio­no avere una radice seria e profonda”, ha accertato il “serio disagio”

espresso dalle minorenni nel corso del loro ascolto e ha deciso di “non stabilire

un diritto di visita (anche minimo) che rimarrebbe sulla carta”. Posto ciò,

egli ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 2 di nominare un curatore

educativo “con il compito di favorire il riavvicinamento tra padre e figlie,

stabilendo poi modalità e frequenza dei contatti” (sentenza impugnata, consid.

10). Mal si comprende perché tale cautela non basti per tenere debito conto

della situazione della figlia e delle preoccupazioni della madre. Né quest'ultima

indica concretamente come la decisione impugnata andrebbe, a suo avviso, modificata.

In proposito la sentenza impugnata sfugge pertanto a censura.

7. Relativamente ai

contributi alimentari per sé e le figlie, l'appellante chiede di

rivedere determinate poste del fabbisogno mini­mo del marito e di considerare fra le entrate di lui anche

gli introiti dal sito ‹www.__________.ch›, così come € 500.– mensili versatigli

dai genitori. Essa fa valere altresì che le proprie spese di trasferta non sono

adeguate. L'appello non contiene tuttavia

concrete richieste di giudizio, mentre nel memoriale dovrebbero figurare domande

esplicite che possano essere pronunciate ed eseguite così come sono formulate. Pretese

pecuniarie, in particolare, vanno sempre cifrate (DTF 142 III 107

consid. 5.3.1 con riman­di), e ciò vale anche nelle cause rette dal

principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione

(RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d;

più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.24 del 17 dicembre 2020 consid.

12). In concreto l'istante

non indica nemmeno per ordine di grandezza di quanto dovrebbe lievitare il contributo alimentare per sé e per le

figlie, né la relativa maggiorazione si desume dalla motivazione dell'appello. La rivendicazione si dimostra così irricevibile.

8. Relativamente

al contributo alimentare per N__________, l'appellante fa valere che la figlia

percepisce indennità dall'Ufficio regionale di collocamento solo dall'ottobre del

2019 e che nel settembre del 2020 la ragazza non aveva ancora trovato un posto

di apprendistato. Il Pretore ha fissato il fabbisogno in denaro di N__________ in

complessivi fr. 1222.80 mensili, adattando le previsioni enunciate nella

tabella 2020 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo al costo effettivo

dell'alloggio e al premio effettivo della cassa malati. Dopo di che, egli ha

dedotto da tale fabbisogno fr. 229.40 mensili, corrispondenti a un terzo

delle indennità giornaliere che N__________ ha ricevuto dalla cassa

disoccupazio­ne __________ nel settembre e nell'ottobre del 2019, fissando per

finire il contributo alimentare in fr. 993.40 mensili dal 1° giugno 2019. Invero

la richiesta dell'appellante non è esplicitamente cifrata, ma dalla lettura

dell'appello si desume che la riduzione del contributo alimentare per la figlia

dovuta alla partecipazione della

stessa al proprio mantenimento dovrebbe decorrere unicamente, secondo

l'istante, dal 1° ottobre 2019. Ora, sia dai conteggi considerati dal Pretore

(doc. Q e LL) sia da quelli prodotti in questa sede dall'appellante (doc. C e

H) risulta che il termine quadro per la riscossione

delle prestazioni è cominciato a decorrere il 4 settembre 2019. Non si

giustifica perciò di far decorrere la deduzio­ne già dal 1° giugno 2019. Il

fabbisogno in denaro di N__________, assegni familiari non compresi, ammon­ta così

a fr. 1222.80 mensili (fr. 1472.80 ./. fr. 250.–) fino al 31 agosto 2019 e si riduce in seguito a

fr. 995.– mensili arrotondati (fr. 1222.80 ./. fr. 229.40). Al riguardo l'appello è provvisto di

buon diritto.

9. Per quel che è

dell'autorizzazione concessa al marito di compensare quanto da lui già versato

con i contributi alimentari per moglie e figlie, il Pretore ha constatato

anzitutto che i pagamenti eseguiti dal marito dal maggio al settembre del 2019

erano stati sì contestati dalla moglie, “ma in maniera generica e contraddittoria”. A mente sua, essi andavano pertanto

ammessi “limitatamente a quelli relativi al periodo da luglio a settembre 2019

per complessivi fr. 13 909.80,

poiché il marito non ha contestato l'allegazione della moglie secondo cui fino

al mese di giugno 2019 compreso egli ha gestito anche il salario della moglie

utilizzandolo per far fronte alle spese familiari”. Per il seguito, il primo

giudice non ha riconosciuto altri pagamenti del marito, “i contributi dovuti

per le figlie essendo stati fissati dal novembre del 2019 (compreso),

rispettivamente dal gennaio del 2020 (compreso)”. Con tale motivazione

l'appellante non si confronta. Essa chiede di limitare la compensazione opposta

dal marito a fr. 6860.40, criticando tutta una serie di esborsi di lui per la

famiglia tra il giugno e il dicembre del 2019, ma sorvola sul fatto che in prima sede, pur patrocinata da un

legale, essa ha sollevato una contestazione meramen­te generica. E siccome non

erano debitamen­te contestate, le allegazioni del marito non andavano rese

verosimili. Sta di fatto che, a ben vedere, il Pretore è incorso in un errore

di calcolo. Riconosciuta la possibilità per il marito di compensare unicamente

quanto pagato dal 1° luglio al 30 settembre 2019,

dal conteggio allestito dallo stesso AO 1 (doc. 1) risulta che in quel

lasso di tempo il convenuto ha fatto fronte a pagamenti per non oltre fr.

9969.40. Entro tale limite l'appello merita quindi accoglimento.

Considerandi

II. Sull'appello di AO 1

10.

Al

memoriale il marito acclude copia dell'appello da lui introdotto il 5 maggio

2020.

contro la sentenza pretorile del 24 aprile 2020 (doc. 2 di appello), la

lettera del suo licenziamento intervenuto il 27 aprile 2020 (doc. 3 di

appello), il giustificativo del pagamento del premio della cassa malati per

l'aprile del 2020 (doc. 4 di appello), una raccomandata inviata il 23

marzo 2020 dalla moglie alla Pretura (doc. 5 di appello), una distinta “alimenti

da giugno 2019 a marzo 2020” (doc. 6 di appello) e una lettera spedita dal

Pretore al marito il 6 maggio 2020 (doc. 7 di appello). Alle osservazioni

all'appello la moglie acclude, a suo turno, un messaggio di posta elettronica a

lei inviato il 29 aprile 2019 dal marito (doc. A di appello), un

giustificativo del 2 dicembre 2019 inerente al rimborso di un prestito (doc. B

di appello) e una raccomandata da lei inviata il 23 marzo 2020 alla Pretura

(doc. C di appello). Come si è già spiegato, di simili documenti va tenuto

conto in forza del principio inquisitorio illimitato nella misura in cui tali

atti appaia­no utili per la decisione (sopra, consid. 4).

11.

Nelle richieste di giudizio AO 1 chiede di attribuire in

uso alla moglie un solo appartamento dell'abitazione coniugale. Come si è

visto, nondimeno, l'immobile è stato nel frattem­po alienato, di modo che la

domanda è superata, come superata è la richiesta di ordinare la vendita del

fondo. Irricevibile è poi la domanda, formulata per la prima volta in appello

senza che ricorrano i presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, che si ingiunga

alle parti di comunicare al Pretore e all'altro coniuge ogni cambiamento

della situazione finanziaria.

12.

Quanto

ai contributi alimentari per moglie e figlie, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7478.– mensili a fronte di un fabbisogno

minimo di fr. 4817.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1200.–, pigione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 150.–, posteggio fr. 125.–,

premio della cassa malati fr. 540.–, pasti fuori casa fr. 242.–, assicurazione

contro la responsabilità civile fr. 7.80, assicurazione per la cauzione

dell'appartamento “__________” fr.

16.20, assicurazione sulla

vita fr. 167.30, assicurazione “terzo pilastro” fr. 519.–, assicurazione auto, leasing e imposta di circolazione fr. 400.–, carburante

fr. 150.–, imposte fr. 200.–).

Riguardo alla moglie, il primo giudice ne ha determinato il reddito in fr. 3558.–

mensili (fr. 3900.–

mensili dal 1° ottobre 2021) e il fabbisogno minimo

in fr. 3707.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, onere ipotecario e costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro delle figlie] fr. 383.80, pasti

fuori casa fr. 242.–, premio della cassa malati fr. 544.60, assicurazione responsabilità civile e

dell'economia domestica fr. 136.40, assicurazione responsabilità

civile dell'automobile fr. 130.70, leasing dell'automobile fr. 380.–,

imposta di circolazione fr. 49.15,

spese di trasfer­ta fr. 141.–, spese legali fr. 200.–, imposte

fr. 150.–).

Relativamente ai

fabbisogni in denaro delle figlie, il Pretore li ha stabiliti in fr. 993.40

mensili per N__________ e in fr. 1204.70 mensili per G__________, assegni

familiari non compresi. A tal fine egli ha adattato l'importo previsto dalla

tabella 2020 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo al costo effettivo

dell'alloggio e al premio effettivo della cassa malati. Dal fabbisogno in

denaro di N__________ egli ha poi tolto fr. 229.40 mensili, equivalenti a un

terzo dell'indennità di fr. 688.– mensile stanziata dalla cassa disoccupazione

__________. Nelle condizioni descritte, dedotto

dal

totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il

primo

giudice ha riscontrato un'eccedenza

nel bilancio familiare di fr. 313.60 mensili, onde un contributo

alimentare per la moglie di fr. 305.– mensili, uno per N__________ di

fr. 993.40 mensili e uno per G__________ di fr. 1204.70 mensili dal 1°

giugno 2019, assegni familiari non compresi.

13.

Per quel che è del

proprio reddito, l'appellante fa valere che in seguito al licenziamento intervenuto

con effetto al 30 giugno 2020 egli riscuote solo dal

1° luglio 2020 un'indennità

di disoccupazione di fr. 5857.40 mensili. Dalla sentenza

emessa dal Pretore il 21 agosto 2020 a modifica delle misure protettrici,

passata in giudicato, risulta invero che dal 1° luglio 2020 AO 1 percepisce un'indennità di disoccupazione di fr. 6340.– mensili (consid.

10.1). Non v'è ragio­ne di

scostarsi da tale dato, di modo che dal 1° luglio al 31 agosto 2020 le entrate

del marito vanno ridimensionate di conseguenza.

14.

L'appellante sostiene

che il proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 5121.30 mensili e non a soli fr. 4817.30

mensili come ha accertato il Pretore. Egli chiede di tenere conto del nuovo premio

della cassa malati, di fr. 574.– mensili, di riconoscere spese d'automobile per

fr. 570.– mensili e di aumentare l'onere fiscale a fr. 300.– mensili. Le voci

in questione vanno esaminate singolarmente.

a) Per

quanto concerne il premio della cassa malati, il Pretore ha riconosciuto per il 2019 il premio di fr. 540.– mensili (doc.

I). In questa sede l'interessato rende verosimile l'ammontare del premio 2020, di

fr. 574.– mensili (doc. 4 di appello). Non bisogna dimenticare tuttavia che il Pretore ha inserito nel fabbisogno

minimo del marito, senza giustificazione, costi per il carburante di fr. 150.– mensili, mentre questa Camera ave­va ritenuto che

per il tragitto da __________ a __________ non si giustificava una spesa superiore a fr. 50.– mensili (inc. 11.2019.145

del 2 aprile 2020 consid. 5c e 5e). Nel complesso il convenuto risulta quindi

finanche favorito.

b) Riguardo

all'onere fiscale, che il primo giudice ha stimato in fr. 200.– mensili, l'appellante non spende una parola per

giustificarne l'aumento a fr. 300.– mensili. Privo di motivazione (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo pun­to l'appel­lo risulta

irricevibile.

c) Relativamente

ai costi d'automobile, il Pretore ha

ritenuto le spese esposte dal

convenuto, di complessivi fr. 777.40 mensili per l'uso di una M__________

“__________” acquistata dopo la separazione, “sproporzionate alla luce della situazione

familiare, dei motivi (non dimostrati) addotti per l'acquisto e delle concrete

necessità di utilizzo del veicolo”. Egli si è limitato così a riconoscere complessivi fr. 400.– mensili per l'assicurazione, il leasing e l'imposta di

circolazione (più fr. 150.– mensili per il carburante). L'appellante

propone l'aumento della spesa a complessivi fr. 570.– mensili “in linea con quanto accordato a AP 1”. Nella

misura in cui si fonda unicamente sulla parità di trattamento, l'appello non

può trovare ascolto, poiché nel fabbisogno minino di un coniuge devono figurare solo spese effet-tive, non spese meramente teoriche (I CCA,

sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 23). Senza

confronto per il resto con la motivazione del Pretore, al riguardo l'appello

manca perciò di consistenza.

d) L'appellante

chiede di stralciare dal 1° luglio 2020 la voce “pasti fuori domicilio” di fr. 242.– mensili dal suo fabbisogno minimo e di

sostituirla con una voce di pari importo per “nuove spese legate alle ricerche di lavoro”, sostenendo di doversi spostare “per gli

appuntamenti ai colloqui di lavoro”. Che dal 1° luglio 2020 egli

non debba più consumare pasti fuori casa è indubbio, sicché da quella data la

spesa non rientra più nel suo fabbisogno minimo. Che nel fabbisogno minimo di

un debitore disoccupato si inserisca un importo di fr. 80.–/100.– mensili

per le ricerche di lavoro può anche giustificarsi (I CCA, sentenza inc. 11.2015.63

del 22 febbraio 2017 consid, 7a con rinvio a Vonder

Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 28e con rinvii ad

art. 93; Ochsner in: Commentaire

romand, LP, Basilea 2005, n. 127 con rinvii ad art. 93 LEF). In concreto

tuttavia sono già state riconosciute all'interessato spese per il carburante di

fr. 150.– mensili, sufficienti per giustificare le ricerche di lavoro. Ulteriori

esborsi non si giustificano.

e) Alla

luce di quanto precede il fabbisogno minimo di AO 1 rimane immutato a fr.

4817.30

mensili fino al 30 giugno 2020, riducendosi in seguito di fr. 242.– (la

spesa per i pasti fuori casa). Nonostante ciò, dal 1° luglio 2020 i redditi

familiari non bastano più per coprire il fabbisogno complessivo della famiglia.

Così, dandosi un bilancio familiare

in ammanco, sia l'onere fiscale

sia i premi di assicurazioni facoltative come quello del “terzo pilastro” –

in concreto parte del premio per la previdenza vincolata della __________ – non

possono più trovare spazio nel fabbisogno minimo dei coniugi. (RtiD II-2017

pag. 778 consid. 6b con rimando a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; analogamente,

per i premi di un'assicurazioni sulla vita: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del

2.

dicembre 2008 consid. 7b con rimando). In definitiva, dal 1° luglio 2020 in poi il fabbisogno minimo di AO

1.

va ricalcolato in fr. 4140.– mensili.

15.

In merito al reddito della moglie, accertato dal

Pretore in fr. 3558.– mensili per un'attività al 90%, l'appellante formula

tutta una serie di recriminazioni, chiedendo di aumentare tale reddito a

complessivi fr. 5253.33 mensili dal 1° giugno 2019 per tenere conto del guadagno

da lei conseguibile con un'attività a tempo pieno (fr. 3953.33 mensili) e “dell'affitto

aggiuntivo dell'appartamento della casa coniugale” di fr. 1300.– mensili. Se

non che, nella sentenza del 2 aprile 2020 questa Camera ha già esaminato la questione

legata all'obbligo, per AP 1, di estendere l'attività lucrativa durante la

procedura a tutela del-

l'unio­ne

coniugale, giungendo alla conclusione che a un som-mario esame non si ravvisavano

gli estremi per esigere ciò (inc. 11.2019.145, consid. 4). Non essendo intervenuti

cambiamenti da allora, al proposito non giova ripetersi. È vero che dal 1°

luglio 2020 il marito è rimasto senza impiego e che, visto l'ammanco venutosi a

creare nel fabbisogno della famiglia, v'è da domandarsi se non si possa esigere

dall'istante ora l'esercizio di un'attività a tempo pieno. L'orizzonte

temporale dell'attuale sentenza è limitato tuttavia al 31 agosto 2020 (sopra,

consid. 3) e non si può pretendere che il 1° luglio 2020 l'istante fosse in gra­do

di aumentare immediatamente il proprio grado d'occupazione. D'altro lato non si

può ritenere nemmeno che un periodo di due mesi di disoccupazione da parte del

marito siano rilevanti al punto da giustificare un diverso assetto a protezione

dell'unio­ne coniugale. Quanto alla prospettiva di considerare il provento

della locazione di un appartamento dell'abitazione familiare, si è detto che la

casa è stata venduta nel frattempo. Ogni possibilità di reddito immobiliare è

divenuta quindi senza oggetto.

16.

Relativamente al

fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 3507.– mensili, stralciando le

spese legali di fr. 200.–

mensili perché l'istante ha “scelto

di non avere più un avvocato e di non avere pertanto più diritto alle spese”. La

controversia non si esaurisce tuttavia in questi termini, già per la

circostanza che la procedura a tutela dell'unione coniugale è continuata anche dopo la rinuncia dell'avv. P__________ __________,

l'11 marzo 2020, a

patrocinare l'istante. L'indennità di fr. 200.– mensili riconosciuta dal

Pretore per il lasso di tempo coperto dall'attuale sentenza, tra il 1° giugno

2019.

e il 31 agosto 2020 (sopra, consid. 3), non comprende solo la

rimunerazione del patrocinatore, ma anche i costi del processo (tasse di

giustizia e spese). Il convenuto non pretende che per quel periodo un'indennità

complessiva di fr. 2800.– sia sproporzionata o esagerata nel caso specifico. Dal

1° luglio 2020 in poi, per converso,

va espunto dal fabbisogno minimo dell'istante l'onere fiscale, come per il

marito (sopra, consid. 14e). Il fabbisogno minimo di AP 1 si attesta così a fr.

3557.– mensili.

17.

Da quanto precede

emerge, in definitiva, il seguente quadro del bilancio familiare:

Dal 1° giugno al 31 agosto 2019

Reddito del marito fr.

7.

478.—

Reddito

della moglie fr. 3

558.— fr.

11.

036.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

4.

817.30

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 707.—

Fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 8) fr. 1 222.80

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1

204.70

fr.

10.

951.80

mensili

Eccedenza fr.

84.20

Metà

eccedenza fr. 42.10 mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

4817.30

+ 42.10 = fr. 4 859.10 mensili

deve destinare a N__________

assegni familiari non

compresi fr.

1.

222.80

mensili

arrotondati

a fr. 1

225.— mensili

deve destinare a G__________

assegni familiari non

compresi

fr. 1 204.70 mensili arrotondati a fr.

1205.— mensili

e

deve versare alla moglie

fr.

3707.– + 42.10 ./. 3558.– = fr. 191.10

mensili

arrotondati

a fr. 190.—

mensili;

Dal 1° settembre

2019.

al 30 giugno 2020

Reddito del marito fr.

7.

478.—

Reddito

della moglie fr. 3

558.— fr.

11.

036.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

4.

817.30

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 707.—

Fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 8) fr. 993.40

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1

204.70

fr.

10.

722.40

mensili

Eccedenza fr.

313.60

Metà

eccedenza fr. 156.80 mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

4817.30

+ 156.80 = fr. 4 974.10 mensili

deve destinare a N__________

assegni familiari non compresi fr. 993.40 mensili

arrotondati

a fr. 995.—

mensili

deve destinare a G__________

assegni familiari non

compresi

fr. 1 204.70 mensili arrotondati a fr.

1205.— mensili

e deve versare alla moglie

fr.

3707.– + 156.80 ./. 3558.— = fr. 305.80

mensili

arrotondati

a fr. 305.—

mensili;

Dal 1° luglio

al 31 agosto 2020

Reddito del marito (consid.

13) fr. 6 340.—

Reddito

della moglie fr. 3

558.— fr.

9.

898.—

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 14e) fr. 4 140.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid.16) fr. 3 557.—

Fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 8) fr. 993.40

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1

204.70

fr.

9.

895.10

mensili

Il marito può conservare per

sé: fr. 4 140.— mensili

deve

destinare a N__________

assegni familiari non

compresi fr.

993.40

mensili

arrotondati

a fr. 995.—

mensili

deve destinare a G__________

assegni familiari non

compresi

fr. 1 204.70 mensili arrotondati a fr.

1205.— mensili

e deve versare alla moglie

fr. –.—

Entro

questi limiti gli appelli meritano accoglimento.

18.

L'appellante chiede di

fissare il termine per il pagamento dei contributi alimentari al 25 del mese

anziché al 10, come ha stabilito il Pretore. Nella sentenza del 2

aprile 2020 questa Camera ha già spiegato all'interessato che, analogamente al contributo di mantenimento

per i figli (art. 285 cpv. 3 CC), anche il contributo alimentare per un coniuge

è dovuto – di regola – in via anticipa­ta, al­l'inizio del mese per consentire

al creditore di finanziare le proprie spese sin da quel momento (inc.

11.2019.145

consid. 9 con rinvii). L'appellante non adduce motivi per

scostarsi da tale orientamento, sicché al riguardo non soccorre ripetersi.

19.

Da

ultimo AO 1 chiede di compensare i contributi da lui dovuti dal 1° giugno 2019

in poi con complessivi fr. 17 599.05

da lui già erogati. Sostiene di non

avere più avuto accesso al conto intestato alla moglie presso la Banca __________

sin dal-l'inizio di giugno del 2019 e di avere “gestito alla fine di maggio le

spese comuni con i due stipendi, dividendo l'eccedenza in parti uguali”. AP 1 ha ricevuto nel giugno del 2019, egli prosegue,

fr. 10 094.95 complessivi (fr. 3094.95 per “fatture di propria competenza interamente pagate” + fr. 3500.– in contanti relativi a metà del bonus “per i

risultati dell'anno 2018” + fr. 3558.–

di reddito proprio). Egli chiede pertanto di aggiungere ai fr. 13 909.80 riconosciuti dal Pretore altri fr.

3558.–, per un

totale di fr. 17 599.05 “come

da elenco pagamenti già ampiamente documentato (doc. 6 di appello)”.

Il Pretore ha ammesso la

compensazione limitatamente ai pagamenti eseguiti tra il luglio e il settembre del

2019.

per complessivi fr. 13 909.80,

il convenuto non avendo “contestato l'allegazione della moglie secondo cui fino

al mese di giugno 2019 compreso egli ha gestito anche il salario della moglie

utilizzandolo per far fronte alle spese familiari”. L'appellante non pretende

di avere mosso contestazioni al riguardo davanti al primo giudice. Le sue argomentazioni

in appello non possono quindi trovare ascolto (art. 317 cpv. 1 CPC). Per il

resto, come si è rilevato, dal conteggio allestito da AO 1 (doc. 1) risulta che

dal 1° luglio al 30 settembre 2009 il medesimo ha fatto fronte a pagamenti per

complessivi fr. 9969.40 (sopra consid 9). Dato l'esito dell'attuale decisione,

i suoi pagamenti compensano per intero i

contributi alimentari dal giugno

all'agosto del 2019 (fr. 9210.–) e, parzialmente, il contributo di settembre 2019

(fr. 760.–), di cui rimane un saldo di fr. 2195.–.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

20.

Le

spese di entrambi gli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv.

2.

CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui i coniugi si trovano,

si giustifica tuttavia di moderare sensibilmente la tassa di giustizia, che l'esito

degli appelli legittima di suddividere a metà. Non si pone per contro proble­ma

di ripetibili, entrambe le parti avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. In mancanza di una specifica

richiesta, non entra in considerazione nemmeno un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC). L'esito

del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente infine sulle spese giudiziarie

di prima sede (ripartite a metà con compensazione

delle ripetibili), che possono rimanere invariate.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

21.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto

controverso in appello. Le misure a protezione del­l'unione coniugale essendo

equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno,

in sede federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le procedure inc. 11.2020.32

e 11.2020.39 sono congiunte.

II. Nella misura in cui sono ricevibili,

gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è riformata

come segue:

5. AO 1 è condannato a versare,

anticipatamente entro il 10 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

dal 1° giugno al 31 agosto 2019:

fr. 190.– mensili per la moglie,

fr. 1225.– mensili per N__________, assegni

familiari non compresi,

fr. 1205.– mensili per G__________, assegni

familiari non compresi;

dal 1° settembre 2019 al 30

giugno 2020:

fr. 305.– mensili per la moglie,

fr. 995.– mensili per N__________, assegni

familiari non compresi,

fr. 1205.– mensili per G__________, assegni familiari

non compresi;

dal 1° luglio al 31 agosto 2020:

fr. 995.– mensili per N__________,

assegni familiari non compresi,

fr. 1205.– mensili per G__________, assegni

familiari non compresi;

AO 1 è autorizzato a compensare fr.

9970.– con i contributi alimentari dovuti in virtù dell'attuale sentenza. I

contributi alimentari da giugno ad agosto 2019 sono dichiarati estinti, mentre

per il settembre del 2019 AO 1 verserà complessivi fr. 2195.–.

Il dispositivo n. 5.1 della sentenza

impugnata è annullato.

Per il resto gli appelli sono respinti e la

sentenza impugnata è confermata.

III. Le

spese processuali di fr. 600.– complessivi sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno.

IV. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

a:

– (in estratto, consid. 8, con

dispositivo n. II);

– (in estratto, dispositivo n. II);

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).