11.2020.32
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlie
19 febbraio 2021Italiano31 min
(doc. E ed E1 di appello), estratti da “Facebook” del sito ‹www.__________.ch› (doc. F a F3 di appello), un elenco di pagamento eseguiti
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.32
11.2020.39
Lugano
19 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2019.716 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 9 ottobre 2019
da
AP
1
contro
AO
1 ,
giudicando sull'appello
dell'11 maggio 2020 presentato AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 6 maggio
2020 (inc. 11.2020.32)
e sull'appello del 14 maggio 2020
presentato da AO 1 contro la medesima
sentenza (inc. 11.2020.39);
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in
esame
è diffusamente illustrata nella sentenza 2 aprile 2020 con cui
questa Camera ha respinto un appello di AO 1 contro un decreto cautelare intermedio
(“nelle more istruttorie”) emesso l'11 dicembre 2019 dal
Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. 11.2019.145). Ai fini dell'attuale
giudizio basti ricordare che dopo di allora, l'8 aprile
2020, il Pretore ha chiuso l'istruttoria della
procedura a tutela dell'unione coniugale e che il 27 aprile successivo si sono
tenute le arringhe finali. In tale occasione AO 1 ha rivendicato
l'affidamento delle figlie N__________
(nata il 22 ottobre 2002) e G__________
(nata il 30 settembre 2005), riservato il
diritto di visita paterno, e ha postulato l'assegnazione dell'alloggio
coniugale, così come un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé
e uno di fr. 1595.– mensili per ogni figlia (assegni familiari compresi)
dal giugno del 2019. AO 1 ha approvato l'affidamento delle figlie alla madre, riservato
il suo diritto di visita, e l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla
moglie, offrendo per moglie e figlie un contributo alimentare imprecisato,
previa deduzione delle loro prevedibili entrate, non senza chiedere di imputare
sui contributi alimentari l'importo di fr. 19 563.85 da lui già versato “per costi
diretti di pertinenza della moglie”.
B. Statuendo con
sentenza del 6 maggio 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati dal maggio del 2019, ha attribuito l'abitazione coniugale (con mobili
e suppellettili) alla moglie, ha obbligato il marito a restituire
immediatamente le chiavi di casa, ha affidato le figlie alla madre con
esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha invitato l'Autorità regionale
di protezione 2 a “nominare un curatore educativo con il compito di favorire il
riavvicinamento tra il padre e le figlie, stabilendo poi modalità e frequenza
dei contatti”, e ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari
dal 1° giugno 2019:
fr.
305.— mensili per la moglie,
fr. 993.40 mensili per N__________,
assegni familiari non compresi, e
fr. 1204.70 mensili per G__________,
assegni familiari non compresi.
Accertati pagamenti del marito per fr. 13 909.80, AO 1 è stato tenuto a versare per il
mese di ottobre 2019 fr. 855.20 “a valere quale saldo per i contributi dovuti”.
Le spese processuali di fr. 890.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello dell'11 maggio 2020 nel quale dichiara di “cedere volentieri
l'uso della casa e di tutte le sue incombenze” al marito, insta perché si eviti di “sottoporre la figlia G__________ a
ulteriori sofferenze psichiche ed emotive”, non escludendosi un riavvicinamento
di lei al padre, chiede di aumentare il reddito del marito e di rivedere
determinate poste del fabbisogno minimo del medesimo. Essa fa valere inoltre che
la figlia maggiore N__________ percepisce un'indennità di disoccupazione solo
dall'ottobre del 2019 e che nel settembre del 2020 essa non aveva ancora
trovato un posto di apprendista. Si duole infine che le proprie spese di
trasferta non sono adeguate e calcola i pagamenti già eseguiti dal marito in
soli fr. 6860.40. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2020 AO 1 propone
di respingere l'appello.
D. Il
14 maggio 2020 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, proponendo di attribuire alla moglie solo parte
dell'abitazione familiare (un appartamento), di ordinare la vendita di tale abitazione
con riparto a metà del ricavo, di obbligare la moglie a estendere l'attività
lucrativa al 100%, di ridurre dal giugno del 2019 il contributo alimentare per
N__________ a fr. 992.60 mensili e dal 1° luglio 2020 quello per le
figlie a complessivi fr. 717.– mensili, di autorizzare la compensazione dei
contributi alimentari versati in eccesso alla moglie dal giugno all'ottobre del
2019, restituendogli fr. 4362.55, e di ingiungere ai coniugi di “annunciare
immediatamente in Pretura e all'altro coniuge ogni cambiamento di situazione
finanziaria”. In una lettera del 24 maggio 2020 AP 1 contesta sostanzialmente
il contenuto dell'appello.
E. Dal 1° luglio 2020 AO 1, licenziato con effetto immediato dalla __________
SA, riscuote indennità di disoccupazione.
Adito dal marito, con decisione del 21 agosto 2020 il Pretore ha modificato le
misure protettrici del 6 maggio precedente, nel senso che ha condannato AO 1 a
versare, “entro il 5 di ogni mese, la prima volta entro il 5 settembre 2020
per il settembre del 2020”, un contributo alimentare di fr. 305.– mensili
per la moglie, uno di fr. 993.40 mensili per N__________ e uno di fr.
838.– mensili per G__________, autorizzandolo “a compensare il contributo
alimentare per la moglie e le figlie con gli importi da lui comprovatamente
pagati alla banca a titolo di interessi ipotecari”. Il Pretore ha ordinato altresì
alla Cassa disoccupazione __________ di trattenere dalle indennità di
disoccupazione di AO 1 complessivi fr. 1434.05 mensili, oltre eventuali
assegni familiari, dovuti come contributo alimentare in favore della famiglia e
di riversarli direttamente a AP 1 (inc. SO.2020.449). Un appello presentato da AO
1 il 27 agosto 2020 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da
questa Camera con sentenza del 6 novembre 2020 (inc. 11.2020.114).
Considerando
in diritto: 1. I due rimedi giuridici in esame vertono fra le stesse parti, sono
diretti contro la medesima decisione e si fondano sull'identico complesso di
fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art.
125 lett. c CPC).
2. I
provvedimenti a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni
dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono
su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla
durata del contributo di mantenimento litigioso davanti al Pretore.
Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta alle
parti al più presto il 7 maggio 2020. Inoltrati l'11 e il 15 maggio 2020 (timbri postali
sulle buste d'invio), entrambi gli appelli sono pertanto ricevibili.
3. Con
sentenza del 21 agosto 2020 il Pretore ha modificato, come detto, le
misure protettrici adottate il 6 maggio 2020 e oggetto degli appelli in esame.
Considerato che tale decisione è passata in giudicato, l'appello presentato da AO
1 è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 6 novembre
2020 (sopra, lett. E). Le questioni ancora litigiose in appello si riferiscono
al periodo compreso tra il 1° giugno 2019 e il 31 agosto 2020. Per il seguito le
misure protettrici sono disciplinate dalla modifica decisa dal Pretore il 21
agosto 2020.
Fatti
I. Sull'appello di AP 1
4. All'appello AP 1 acclude nuova documentazione: giustificativi di pagamenti
e fatture inerenti all'abitazione familiare e all'economia domestica nel
periodo tra il giugno del 2019 e l'aprile del 2020 (doc. B a B4 di appello), un
invito a N__________ del 18 settembre 2019 perché si presenti all'ufficio della
Cassa disoccupazione __________ (doc. C di appello), una fattura 26 febbraio
2020 dell'__________ SA per la sostituzione dei cilindri dell'abitazione (doc.
D di appello), estratti di comunicazioni tra padre e figlie via “WhatsApp”
(doc. E ed E1 di appello), estratti da “Facebook” del sito ‹www.__________.ch› (doc. F a F3 di appello), un elenco di pagamento eseguiti
nel maggio del 2019 (doc. G di appello), una “dichiarazione
di frequenza” dell'Istituto della
transizione e del sostegno che attesta l'iscrizione di N__________ al semestre
di motivazione dal 7 ottobre 2019 al 31 agosto 2020 (doc. H di appello), un
elenco denominato “alimenti da giugno 2019 a
marzo 2020” (doc. I di appello), corrispondenza tra moglie e marito del 6
giugno 2019 riguardo al trasferimento delle polizze della cassa malati (doc. L
di appello), giustificativi di pagamento dei premi della cassa malati (doc. M
di appello) e una domanda di esecuzione nei confronti del marito (doc. N di
appello).
Alle osservazioni all'appello AO
1 acclude, da
parte sua, un elenco denominato “alimenti
da giugno 2019 a aprile 2020” (doc. 2 di appello), un “accordo di locazione”
(doc. 3 di appello), una raccomandata spedita alla Pretura il 27 marzo 2020
(doc. 4 di appello), una “scrittura privata tra signori” del 1° agosto 2019 (doc.
5 di appello), una lista di investimenti effettuati nell'abitazione coniugale
(doc. 6 di appello), un messaggio di posta elettronica inviato il 28 gennaio
2020 all'avv. P__________ __________ (doc. 7 di appello), un altro messaggio
inviato il 25 marzo 2020 a N__________ e G__________ (doc. 8 di appello), una
lettera scritta a N__________ il 9 aprile 2020 (doc. 9 di appello), una lettera
scritta a G__________ quello stesso giorno (doc. 10 di appello), una
raccomandata spedita il 4 luglio 2019 alla Banca __________ (doc. 11 di
appello) e corrispondenza del 29 aprile 2020 tra il marito e il presidente
della direzione di quella banca (doc. 12 di appello).
La raccomandata spedita dal
marito alla Pretura il 27 marzo 2020 è già agli atti (doc. 4 di appello). Il
resto della nuova documentazione prodotta delle parti è inoltre ammissibile, siccome
nella fattispecie è controverso anche il contributo alimentare per le figlie. Nuovi
documenti sono proponibili perciò senza riguardo ai presupposti dell'art. 317
cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili
per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
5. L'appellante afferma anzitutto
di non aver “mai chiesto l'attribuzione della casa coniugale” e di non
potersela “permettere né economicamente, né fisicamente”, tant'è che propone di
cederla al marito. A prescindere dal
fatto però che l'attribuzione giudiziale dell'alloggio familiare a un coniuge non
obbliga quel coniuge ad abitare l'immobile, l'interessata aveva postulato davanti
al primo giudice – contrariamente a quanto essa
sostiene ora – l'assegnazione in
uso dell'abitazione coniugale con mobili e suppellettili (istanza del 9 ottobre 2019, domanda di “merito” n. 1c,
ribadita nella replica e alle arringhe finali). Ad ogni modo, come si
evince dal sistema d'informazione fondiaria del Cantone Ticino
(‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD II-2011 pag. 760 n. 42c),
la particella n. 1408 RFD di __________ su cui sorge
l'abitazione
coniugale è stata alienata nel frattempo, il 27 gennaio 2021. La questione è dunque superata.
Quanto
alla pretesa di vedersi rimborsare una fattura del 26 febbraio 2020 di
fr. 230.– per essere stata costretta a sostituire tutti i cilindri delle
serrature dell'abitazione coniugale in seguito alla mancata riconsegna delle
chiavi da parte del marito, quest'ultimo obietta di avere rimesso le chiavi all'agenzia immobiliare incaricata della vendita (osservazioni del 19
maggio 2020, n. 2, pag. 3).
Sia come sia, la richiesta è nuova e l'appellante non ne giustifica la
proponibilità sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 2 CPC. La pretesa si rivela
di conseguenza irricevibile.
6. Nell'appello
l'istante chiede di non obbligare G__________ a entrare in relazione
con il padre, evitando di sottoporla a ulteriori sofferenze psichiche ed emotive, anche perché la
ragazza ha dichiarato di non escludere un futuro riavvicinamento con il genitore.
Il Pretore, constatate le difficoltà relazionali tra il padre e le figlie, difficoltà
che “paiono avere una radice seria e profonda”, ha accertato il “serio disagio”
espresso dalle minorenni nel corso del loro ascolto e ha deciso di “non stabilire
un diritto di visita (anche minimo) che rimarrebbe sulla carta”. Posto ciò,
egli ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 2 di nominare un curatore
educativo “con il compito di favorire il riavvicinamento tra padre e figlie,
stabilendo poi modalità e frequenza dei contatti” (sentenza impugnata, consid.
10). Mal si comprende perché tale cautela non basti per tenere debito conto
della situazione della figlia e delle preoccupazioni della madre. Né quest'ultima
indica concretamente come la decisione impugnata andrebbe, a suo avviso, modificata.
In proposito la sentenza impugnata sfugge pertanto a censura.
7. Relativamente ai
contributi alimentari per sé e le figlie, l'appellante chiede di
rivedere determinate poste del fabbisogno minimo del marito e di considerare fra le entrate di lui anche
gli introiti dal sito ‹www.__________.ch›, così come € 500.– mensili versatigli
dai genitori. Essa fa valere altresì che le proprie spese di trasferta non sono
adeguate. L'appello non contiene tuttavia
concrete richieste di giudizio, mentre nel memoriale dovrebbero figurare domande
esplicite che possano essere pronunciate ed eseguite così come sono formulate. Pretese
pecuniarie, in particolare, vanno sempre cifrate (DTF 142 III 107
consid. 5.3.1 con rimandi), e ciò vale anche nelle cause rette dal
principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione
(RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d;
più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.24 del 17 dicembre 2020 consid.
12). In concreto l'istante
non indica nemmeno per ordine di grandezza di quanto dovrebbe lievitare il contributo alimentare per sé e per le
figlie, né la relativa maggiorazione si desume dalla motivazione dell'appello. La rivendicazione si dimostra così irricevibile.
8. Relativamente
al contributo alimentare per N__________, l'appellante fa valere che la figlia
percepisce indennità dall'Ufficio regionale di collocamento solo dall'ottobre del
2019 e che nel settembre del 2020 la ragazza non aveva ancora trovato un posto
di apprendistato. Il Pretore ha fissato il fabbisogno in denaro di N__________ in
complessivi fr. 1222.80 mensili, adattando le previsioni enunciate nella
tabella 2020 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo al costo effettivo
dell'alloggio e al premio effettivo della cassa malati. Dopo di che, egli ha
dedotto da tale fabbisogno fr. 229.40 mensili, corrispondenti a un terzo
delle indennità giornaliere che N__________ ha ricevuto dalla cassa
disoccupazione __________ nel settembre e nell'ottobre del 2019, fissando per
finire il contributo alimentare in fr. 993.40 mensili dal 1° giugno 2019. Invero
la richiesta dell'appellante non è esplicitamente cifrata, ma dalla lettura
dell'appello si desume che la riduzione del contributo alimentare per la figlia
dovuta alla partecipazione della
stessa al proprio mantenimento dovrebbe decorrere unicamente, secondo
l'istante, dal 1° ottobre 2019. Ora, sia dai conteggi considerati dal Pretore
(doc. Q e LL) sia da quelli prodotti in questa sede dall'appellante (doc. C e
H) risulta che il termine quadro per la riscossione
delle prestazioni è cominciato a decorrere il 4 settembre 2019. Non si
giustifica perciò di far decorrere la deduzione già dal 1° giugno 2019. Il
fabbisogno in denaro di N__________, assegni familiari non compresi, ammonta così
a fr. 1222.80 mensili (fr. 1472.80 ./. fr. 250.–) fino al 31 agosto 2019 e si riduce in seguito a
fr. 995.– mensili arrotondati (fr. 1222.80 ./. fr. 229.40). Al riguardo l'appello è provvisto di
buon diritto.
9. Per quel che è
dell'autorizzazione concessa al marito di compensare quanto da lui già versato
con i contributi alimentari per moglie e figlie, il Pretore ha constatato
anzitutto che i pagamenti eseguiti dal marito dal maggio al settembre del 2019
erano stati sì contestati dalla moglie, “ma in maniera generica e contraddittoria”. A mente sua, essi andavano pertanto
ammessi “limitatamente a quelli relativi al periodo da luglio a settembre 2019
per complessivi fr. 13 909.80,
poiché il marito non ha contestato l'allegazione della moglie secondo cui fino
al mese di giugno 2019 compreso egli ha gestito anche il salario della moglie
utilizzandolo per far fronte alle spese familiari”. Per il seguito, il primo
giudice non ha riconosciuto altri pagamenti del marito, “i contributi dovuti
per le figlie essendo stati fissati dal novembre del 2019 (compreso),
rispettivamente dal gennaio del 2020 (compreso)”. Con tale motivazione
l'appellante non si confronta. Essa chiede di limitare la compensazione opposta
dal marito a fr. 6860.40, criticando tutta una serie di esborsi di lui per la
famiglia tra il giugno e il dicembre del 2019, ma sorvola sul fatto che in prima sede, pur patrocinata da un
legale, essa ha sollevato una contestazione meramente generica. E siccome non
erano debitamente contestate, le allegazioni del marito non andavano rese
verosimili. Sta di fatto che, a ben vedere, il Pretore è incorso in un errore
di calcolo. Riconosciuta la possibilità per il marito di compensare unicamente
quanto pagato dal 1° luglio al 30 settembre 2019,
dal conteggio allestito dallo stesso AO 1 (doc. 1) risulta che in quel
lasso di tempo il convenuto ha fatto fronte a pagamenti per non oltre fr.
9969.40. Entro tale limite l'appello merita quindi accoglimento.
Considerandi
II. Sull'appello di AO 1
10.
Al
memoriale il marito acclude copia dell'appello da lui introdotto il 5 maggio
2020.
contro la sentenza pretorile del 24 aprile 2020 (doc. 2 di appello), la
lettera del suo licenziamento intervenuto il 27 aprile 2020 (doc. 3 di
appello), il giustificativo del pagamento del premio della cassa malati per
l'aprile del 2020 (doc. 4 di appello), una raccomandata inviata il 23
marzo 2020 dalla moglie alla Pretura (doc. 5 di appello), una distinta “alimenti
da giugno 2019 a marzo 2020” (doc. 6 di appello) e una lettera spedita dal
Pretore al marito il 6 maggio 2020 (doc. 7 di appello). Alle osservazioni
all'appello la moglie acclude, a suo turno, un messaggio di posta elettronica a
lei inviato il 29 aprile 2019 dal marito (doc. A di appello), un
giustificativo del 2 dicembre 2019 inerente al rimborso di un prestito (doc. B
di appello) e una raccomandata da lei inviata il 23 marzo 2020 alla Pretura
(doc. C di appello). Come si è già spiegato, di simili documenti va tenuto
conto in forza del principio inquisitorio illimitato nella misura in cui tali
atti appaiano utili per la decisione (sopra, consid. 4).
11.
Nelle richieste di giudizio AO 1 chiede di attribuire in
uso alla moglie un solo appartamento dell'abitazione coniugale. Come si è
visto, nondimeno, l'immobile è stato nel frattempo alienato, di modo che la
domanda è superata, come superata è la richiesta di ordinare la vendita del
fondo. Irricevibile è poi la domanda, formulata per la prima volta in appello
senza che ricorrano i presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, che si ingiunga
alle parti di comunicare al Pretore e all'altro coniuge ogni cambiamento
della situazione finanziaria.
12.
Quanto
ai contributi alimentari per moglie e figlie, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7478.– mensili a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 4817.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1200.–, pigione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 150.–, posteggio fr. 125.–,
premio della cassa malati fr. 540.–, pasti fuori casa fr. 242.–, assicurazione
contro la responsabilità civile fr. 7.80, assicurazione per la cauzione
dell'appartamento “__________” fr.
16.20, assicurazione sulla
vita fr. 167.30, assicurazione “terzo pilastro” fr. 519.–, assicurazione auto, leasing e imposta di circolazione fr. 400.–, carburante
fr. 150.–, imposte fr. 200.–).
Riguardo alla moglie, il primo giudice ne ha determinato il reddito in fr. 3558.–
mensili (fr. 3900.–
mensili dal 1° ottobre 2021) e il fabbisogno minimo
in fr. 3707.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, onere ipotecario e costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel
fabbisogno in denaro delle figlie] fr. 383.80, pasti
fuori casa fr. 242.–, premio della cassa malati fr. 544.60, assicurazione responsabilità civile e
dell'economia domestica fr. 136.40, assicurazione responsabilità
civile dell'automobile fr. 130.70, leasing dell'automobile fr. 380.–,
imposta di circolazione fr. 49.15,
spese di trasferta fr. 141.–, spese legali fr. 200.–, imposte
fr. 150.–).
Relativamente ai
fabbisogni in denaro delle figlie, il Pretore li ha stabiliti in fr. 993.40
mensili per N__________ e in fr. 1204.70 mensili per G__________, assegni
familiari non compresi. A tal fine egli ha adattato l'importo previsto dalla
tabella 2020 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo al costo effettivo
dell'alloggio e al premio effettivo della cassa malati. Dal fabbisogno in
denaro di N__________ egli ha poi tolto fr. 229.40 mensili, equivalenti a un
terzo dell'indennità di fr. 688.– mensile stanziata dalla cassa disoccupazione
__________. Nelle condizioni descritte, dedotto
dal
totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il
primo
giudice ha riscontrato un'eccedenza
nel bilancio familiare di fr. 313.60 mensili, onde un contributo
alimentare per la moglie di fr. 305.– mensili, uno per N__________ di
fr. 993.40 mensili e uno per G__________ di fr. 1204.70 mensili dal 1°
giugno 2019, assegni familiari non compresi.
13.
Per quel che è del
proprio reddito, l'appellante fa valere che in seguito al licenziamento intervenuto
con effetto al 30 giugno 2020 egli riscuote solo dal
1° luglio 2020 un'indennità
di disoccupazione di fr. 5857.40 mensili. Dalla sentenza
emessa dal Pretore il 21 agosto 2020 a modifica delle misure protettrici,
passata in giudicato, risulta invero che dal 1° luglio 2020 AO 1 percepisce un'indennità di disoccupazione di fr. 6340.– mensili (consid.
10.1). Non v'è ragione di
scostarsi da tale dato, di modo che dal 1° luglio al 31 agosto 2020 le entrate
del marito vanno ridimensionate di conseguenza.
14.
L'appellante sostiene
che il proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 5121.30 mensili e non a soli fr. 4817.30
mensili come ha accertato il Pretore. Egli chiede di tenere conto del nuovo premio
della cassa malati, di fr. 574.– mensili, di riconoscere spese d'automobile per
fr. 570.– mensili e di aumentare l'onere fiscale a fr. 300.– mensili. Le voci
in questione vanno esaminate singolarmente.
a) Per
quanto concerne il premio della cassa malati, il Pretore ha riconosciuto per il 2019 il premio di fr. 540.– mensili (doc.
I). In questa sede l'interessato rende verosimile l'ammontare del premio 2020, di
fr. 574.– mensili (doc. 4 di appello). Non bisogna dimenticare tuttavia che il Pretore ha inserito nel fabbisogno
minimo del marito, senza giustificazione, costi per il carburante di fr. 150.– mensili, mentre questa Camera aveva ritenuto che
per il tragitto da __________ a __________ non si giustificava una spesa superiore a fr. 50.– mensili (inc. 11.2019.145
del 2 aprile 2020 consid. 5c e 5e). Nel complesso il convenuto risulta quindi
finanche favorito.
b) Riguardo
all'onere fiscale, che il primo giudice ha stimato in fr. 200.– mensili, l'appellante non spende una parola per
giustificarne l'aumento a fr. 300.– mensili. Privo di motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello risulta
irricevibile.
c) Relativamente
ai costi d'automobile, il Pretore ha
ritenuto le spese esposte dal
convenuto, di complessivi fr. 777.40 mensili per l'uso di una M__________
“__________” acquistata dopo la separazione, “sproporzionate alla luce della situazione
familiare, dei motivi (non dimostrati) addotti per l'acquisto e delle concrete
necessità di utilizzo del veicolo”. Egli si è limitato così a riconoscere complessivi fr. 400.– mensili per l'assicurazione, il leasing e l'imposta di
circolazione (più fr. 150.– mensili per il carburante). L'appellante
propone l'aumento della spesa a complessivi fr. 570.– mensili “in linea con quanto accordato a AP 1”. Nella
misura in cui si fonda unicamente sulla parità di trattamento, l'appello non
può trovare ascolto, poiché nel fabbisogno minino di un coniuge devono figurare solo spese effet-tive, non spese meramente teoriche (I CCA,
sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 23). Senza
confronto per il resto con la motivazione del Pretore, al riguardo l'appello
manca perciò di consistenza.
d) L'appellante
chiede di stralciare dal 1° luglio 2020 la voce “pasti fuori domicilio” di fr. 242.– mensili dal suo fabbisogno minimo e di
sostituirla con una voce di pari importo per “nuove spese legate alle ricerche di lavoro”, sostenendo di doversi spostare “per gli
appuntamenti ai colloqui di lavoro”. Che dal 1° luglio 2020 egli
non debba più consumare pasti fuori casa è indubbio, sicché da quella data la
spesa non rientra più nel suo fabbisogno minimo. Che nel fabbisogno minimo di
un debitore disoccupato si inserisca un importo di fr. 80.–/100.– mensili
per le ricerche di lavoro può anche giustificarsi (I CCA, sentenza inc. 11.2015.63
del 22 febbraio 2017 consid, 7a con rinvio a Vonder
Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 28e con rinvii ad
art. 93; Ochsner in: Commentaire
romand, LP, Basilea 2005, n. 127 con rinvii ad art. 93 LEF). In concreto
tuttavia sono già state riconosciute all'interessato spese per il carburante di
fr. 150.– mensili, sufficienti per giustificare le ricerche di lavoro. Ulteriori
esborsi non si giustificano.
e) Alla
luce di quanto precede il fabbisogno minimo di AO 1 rimane immutato a fr.
4817.30
mensili fino al 30 giugno 2020, riducendosi in seguito di fr. 242.– (la
spesa per i pasti fuori casa). Nonostante ciò, dal 1° luglio 2020 i redditi
familiari non bastano più per coprire il fabbisogno complessivo della famiglia.
Così, dandosi un bilancio familiare
in ammanco, sia l'onere fiscale
sia i premi di assicurazioni facoltative come quello del “terzo pilastro” –
in concreto parte del premio per la previdenza vincolata della __________ – non
possono più trovare spazio nel fabbisogno minimo dei coniugi. (RtiD II-2017
pag. 778 consid. 6b con rimando a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; analogamente,
per i premi di un'assicurazioni sulla vita: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del
2.
dicembre 2008 consid. 7b con rimando). In definitiva, dal 1° luglio 2020 in poi il fabbisogno minimo di AO
1.
va ricalcolato in fr. 4140.– mensili.
15.
In merito al reddito della moglie, accertato dal
Pretore in fr. 3558.– mensili per un'attività al 90%, l'appellante formula
tutta una serie di recriminazioni, chiedendo di aumentare tale reddito a
complessivi fr. 5253.33 mensili dal 1° giugno 2019 per tenere conto del guadagno
da lei conseguibile con un'attività a tempo pieno (fr. 3953.33 mensili) e “dell'affitto
aggiuntivo dell'appartamento della casa coniugale” di fr. 1300.– mensili. Se
non che, nella sentenza del 2 aprile 2020 questa Camera ha già esaminato la questione
legata all'obbligo, per AP 1, di estendere l'attività lucrativa durante la
procedura a tutela del-
l'unione
coniugale, giungendo alla conclusione che a un som-mario esame non si ravvisavano
gli estremi per esigere ciò (inc. 11.2019.145, consid. 4). Non essendo intervenuti
cambiamenti da allora, al proposito non giova ripetersi. È vero che dal 1°
luglio 2020 il marito è rimasto senza impiego e che, visto l'ammanco venutosi a
creare nel fabbisogno della famiglia, v'è da domandarsi se non si possa esigere
dall'istante ora l'esercizio di un'attività a tempo pieno. L'orizzonte
temporale dell'attuale sentenza è limitato tuttavia al 31 agosto 2020 (sopra,
consid. 3) e non si può pretendere che il 1° luglio 2020 l'istante fosse in grado
di aumentare immediatamente il proprio grado d'occupazione. D'altro lato non si
può ritenere nemmeno che un periodo di due mesi di disoccupazione da parte del
marito siano rilevanti al punto da giustificare un diverso assetto a protezione
dell'unione coniugale. Quanto alla prospettiva di considerare il provento
della locazione di un appartamento dell'abitazione familiare, si è detto che la
casa è stata venduta nel frattempo. Ogni possibilità di reddito immobiliare è
divenuta quindi senza oggetto.
16.
Relativamente al
fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 3507.– mensili, stralciando le
spese legali di fr. 200.–
mensili perché l'istante ha “scelto
di non avere più un avvocato e di non avere pertanto più diritto alle spese”. La
controversia non si esaurisce tuttavia in questi termini, già per la
circostanza che la procedura a tutela dell'unione coniugale è continuata anche dopo la rinuncia dell'avv. P__________ __________,
l'11 marzo 2020, a
patrocinare l'istante. L'indennità di fr. 200.– mensili riconosciuta dal
Pretore per il lasso di tempo coperto dall'attuale sentenza, tra il 1° giugno
2019.
e il 31 agosto 2020 (sopra, consid. 3), non comprende solo la
rimunerazione del patrocinatore, ma anche i costi del processo (tasse di
giustizia e spese). Il convenuto non pretende che per quel periodo un'indennità
complessiva di fr. 2800.– sia sproporzionata o esagerata nel caso specifico. Dal
1° luglio 2020 in poi, per converso,
va espunto dal fabbisogno minimo dell'istante l'onere fiscale, come per il
marito (sopra, consid. 14e). Il fabbisogno minimo di AP 1 si attesta così a fr.
3557.– mensili.
17.
Da quanto precede
emerge, in definitiva, il seguente quadro del bilancio familiare:
Dal 1° giugno al 31 agosto 2019
Reddito del marito fr.
7.
478.—
Reddito
della moglie fr. 3
558.— fr.
11.
036.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
4.
817.30
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 707.—
Fabbisogno
in denaro di N__________ (consid. 8) fr. 1 222.80
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1
204.70
fr.
10.
951.80
mensili
Eccedenza fr.
84.20
Metà
eccedenza fr. 42.10 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4817.30
+ 42.10 = fr. 4 859.10 mensili
deve destinare a N__________
assegni familiari non
compresi fr.
1.
222.80
mensili
arrotondati
a fr. 1
225.— mensili
deve destinare a G__________
assegni familiari non
compresi
fr. 1 204.70 mensili arrotondati a fr.
1205.— mensili
e
deve versare alla moglie
fr.
3707.– + 42.10 ./. 3558.– = fr. 191.10
mensili
arrotondati
a fr. 190.—
mensili;
Dal 1° settembre
2019.
al 30 giugno 2020
Reddito del marito fr.
7.
478.—
Reddito
della moglie fr. 3
558.— fr.
11.
036.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
4.
817.30
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 707.—
Fabbisogno
in denaro di N__________ (consid. 8) fr. 993.40
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1
204.70
fr.
10.
722.40
mensili
Eccedenza fr.
313.60
Metà
eccedenza fr. 156.80 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4817.30
+ 156.80 = fr. 4 974.10 mensili
deve destinare a N__________
assegni familiari non compresi fr. 993.40 mensili
arrotondati
a fr. 995.—
mensili
deve destinare a G__________
assegni familiari non
compresi
fr. 1 204.70 mensili arrotondati a fr.
1205.— mensili
e deve versare alla moglie
fr.
3707.– + 156.80 ./. 3558.— = fr. 305.80
mensili
arrotondati
a fr. 305.—
mensili;
Dal 1° luglio
al 31 agosto 2020
Reddito del marito (consid.
13) fr. 6 340.—
Reddito
della moglie fr. 3
558.— fr.
9.
898.—
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 14e) fr. 4 140.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid.16) fr. 3 557.—
Fabbisogno
in denaro di N__________ (consid. 8) fr. 993.40
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1
204.70
fr.
9.
895.10
mensili
Il marito può conservare per
sé: fr. 4 140.— mensili
deve
destinare a N__________
assegni familiari non
compresi fr.
993.40
mensili
arrotondati
a fr. 995.—
mensili
deve destinare a G__________
assegni familiari non
compresi
fr. 1 204.70 mensili arrotondati a fr.
1205.— mensili
e deve versare alla moglie
fr. –.—
Entro
questi limiti gli appelli meritano accoglimento.
18.
L'appellante chiede di
fissare il termine per il pagamento dei contributi alimentari al 25 del mese
anziché al 10, come ha stabilito il Pretore. Nella sentenza del 2
aprile 2020 questa Camera ha già spiegato all'interessato che, analogamente al contributo di mantenimento
per i figli (art. 285 cpv. 3 CC), anche il contributo alimentare per un coniuge
è dovuto – di regola – in via anticipata, all'inizio del mese per consentire
al creditore di finanziare le proprie spese sin da quel momento (inc.
11.2019.145
consid. 9 con rinvii). L'appellante non adduce motivi per
scostarsi da tale orientamento, sicché al riguardo non soccorre ripetersi.
19.
Da
ultimo AO 1 chiede di compensare i contributi da lui dovuti dal 1° giugno 2019
in poi con complessivi fr. 17 599.05
da lui già erogati. Sostiene di non
avere più avuto accesso al conto intestato alla moglie presso la Banca __________
sin dal-l'inizio di giugno del 2019 e di avere “gestito alla fine di maggio le
spese comuni con i due stipendi, dividendo l'eccedenza in parti uguali”. AP 1 ha ricevuto nel giugno del 2019, egli prosegue,
fr. 10 094.95 complessivi (fr. 3094.95 per “fatture di propria competenza interamente pagate” + fr. 3500.– in contanti relativi a metà del bonus “per i
risultati dell'anno 2018” + fr. 3558.–
di reddito proprio). Egli chiede pertanto di aggiungere ai fr. 13 909.80 riconosciuti dal Pretore altri fr.
3558.–, per un
totale di fr. 17 599.05 “come
da elenco pagamenti già ampiamente documentato (doc. 6 di appello)”.
Il Pretore ha ammesso la
compensazione limitatamente ai pagamenti eseguiti tra il luglio e il settembre del
2019.
per complessivi fr. 13 909.80,
il convenuto non avendo “contestato l'allegazione della moglie secondo cui fino
al mese di giugno 2019 compreso egli ha gestito anche il salario della moglie
utilizzandolo per far fronte alle spese familiari”. L'appellante non pretende
di avere mosso contestazioni al riguardo davanti al primo giudice. Le sue argomentazioni
in appello non possono quindi trovare ascolto (art. 317 cpv. 1 CPC). Per il
resto, come si è rilevato, dal conteggio allestito da AO 1 (doc. 1) risulta che
dal 1° luglio al 30 settembre 2009 il medesimo ha fatto fronte a pagamenti per
complessivi fr. 9969.40 (sopra consid 9). Dato l'esito dell'attuale decisione,
i suoi pagamenti compensano per intero i
contributi alimentari dal giugno
all'agosto del 2019 (fr. 9210.–) e, parzialmente, il contributo di settembre 2019
(fr. 760.–), di cui rimane un saldo di fr. 2195.–.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
20.
Le
spese di entrambi gli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv.
2.
CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui i coniugi si trovano,
si giustifica tuttavia di moderare sensibilmente la tassa di giustizia, che l'esito
degli appelli legittima di suddividere a metà. Non si pone per contro problema
di ripetibili, entrambe le parti avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. In mancanza di una specifica
richiesta, non entra in considerazione nemmeno un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC). L'esito
del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente infine sulle spese giudiziarie
di prima sede (ripartite a metà con compensazione
delle ripetibili), che possono rimanere invariate.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
21.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto
controverso in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo
equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno,
in sede federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le procedure inc. 11.2020.32
e 11.2020.39 sono congiunte.
II. Nella misura in cui sono ricevibili,
gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è riformata
come segue:
5. AO 1 è condannato a versare,
anticipatamente entro il 10 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
dal 1° giugno al 31 agosto 2019:
fr. 190.– mensili per la moglie,
fr. 1225.– mensili per N__________, assegni
familiari non compresi,
fr. 1205.– mensili per G__________, assegni
familiari non compresi;
dal 1° settembre 2019 al 30
giugno 2020:
fr. 305.– mensili per la moglie,
fr. 995.– mensili per N__________, assegni
familiari non compresi,
fr. 1205.– mensili per G__________, assegni familiari
non compresi;
dal 1° luglio al 31 agosto 2020:
fr. 995.– mensili per N__________,
assegni familiari non compresi,
fr. 1205.– mensili per G__________, assegni
familiari non compresi;
AO 1 è autorizzato a compensare fr.
9970.– con i contributi alimentari dovuti in virtù dell'attuale sentenza. I
contributi alimentari da giugno ad agosto 2019 sono dichiarati estinti, mentre
per il settembre del 2019 AO 1 verserà complessivi fr. 2195.–.
Il dispositivo n. 5.1 della sentenza
impugnata è annullato.
Per il resto gli appelli sono respinti e la
sentenza impugnata è confermata.
III. Le
spese processuali di fr. 600.– complessivi sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno.
IV. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
a:
– (in estratto, consid. 8, con
dispositivo n. II);
– (in estratto, dispositivo n. II);
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).