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Decisione

11.2020.33

Rapporti di vicinato: azione negatoria

12 agosto 2021Italiano27 min

i coniugi AP 1 non hanno reagito alla posa del nastro. Da ciò il Pretore aggiunto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.33

Lugano

12 agosto 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa OR.2015.36 (rapporti

di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con

petizione del 13 febbraio 2015 da

AP

1 e AP 2

(patrocinati

dall'avv. PA 1 )

contro

e

AO 1

AO 3

(patrocinati

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

dell'11 maggio 2020 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal

Pretore aggiunto il 10 marzo 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono

comproprietari dal 2009, metà ciascuno, della particella n. 672 RT (v.m. __________)

di __________, sezione di __________, su cui sorge la loro abitazio­ne. Il fondo

confina a est con la particella n. 673, anch'essa edificata, appartenente a AO

1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno. Una siepe di tuia (thuja

occidentalis “Smaragd”),

mes­sa a dimora nel 1999 dai precedenti

proprietari della particella n. 672, segue la linea di confine tra i due fondi ed è recintata da una

rete metallica. Tra la fine del 2013

e l'inizio del 2014 i proprietari dei

due

immobili si sono accordati sul principio di potare la siepe in altezza,

previa apposizione di un nastro segnalatore, a spese di AO 1 e AO 2. In un

momento imprecisato questi ultimi, sen­za avvertimento, hanno posato lungo la

siepe dei vicini (sul lato verso la loro particella n. 673) un nastro

tratteggiato bianco e rosso. AP 1 e AP 2 non

hanno reagito. Il 22 gennaio 2014 __________ __________, socio del­la AO

3 di __________, ha potato su

incarico dei coniugi AO 1 la parte superiore delle prime 36 piante della siepe

per una lunghezza di circa 21 m seguendo in altezza il profilo del nastro.

Quello stesso giorno, mentre il giardiniere stava ultimando i lavori, AP 1 ha protestato

vivamente per la potatura.

B. Il 15 maggio 2014 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Segretario

assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione

nei confronti di AO 1, AO 2 e della AO 3 inteso a ottenere il ripristino della

situazione antecedente la potatura, nel senso di ordinare la sostituzione di tutte

le piante tagliate o, in subordine, di

quelle aventi un'altezza inferiore a 2.5 m, e di autorizzare l'esecuzione dell'opera da parte di terzi, a spese dei

convenuti in solido, ove costoro non procedessero ai lavori entro un termine

stabilito dal giudice. Constatata l'impossibilità di conciliare le par­ti, il

Segretario assessore ha rilasciato il 18 novembre 2014 ad AP 1 e AP 2 l'autorizzazione

ad agi­re. Le spese di fr. 500.– sono state poste a carico degli istan­ti, riservato un diverso

addebito in esito alla causa di merito

(inc. CM.2014.294).

C. AP 1 e AP 2

hanno

convenuto il 13 febbraio 2015 AO 1, AO 2 e la AO 3 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la condanna solidale di costoro “a

ristabilire la situazione antecedente la potatura della siepe a confine,

facendo sostituire da un terzo professionista iscritto a JardinSuisse (Associazione

svizzera imprenditori giardinieri) le piante tagliate che presenta­no

un'altezza inferiore a 2.5 m con piante della medesima qualità” e, in caso di

inadempienza entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza,

l'autorizzazione a far eseguire il lavoro “da un terzo professionista iscritto

a JardinSuisse (…) a spese dei convenuti in solido”. Oltre a ciò, essi hanno

postulato il versamento, entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della

sentenza, di fr. 36 500.– come anticipo per i costi di

ripristino, fermo restando il loro obbligo di rendiconto e restituzione in caso

di eccedenza o di mancato ripristino entro sei mesi dal versamento dell'anticipo.

D. Nella loro risposta

del 16 aprile 2015 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione,

postulando, in via riconvenzionale la

condanna di AP 1 e AP 2 a “eseguire i necessari interventi di ripristi­no

e sistemazione, in particolare alla potatura e taglio delle siepi di thuja, di

lauro e dei rami sporgenti, nonché al taglio e pulizia dell'edera che pure

sporge, sulla particella n. 673 RT (…) entro un mese dalla crescita in

giudicato della sentenza”, sotto comminatoria dell'art 292 CP. Con replica del

30 aprile 2015 gli attori hanno ribadito le loro domande di petizione e il 3

luglio 2015 hanno instato per il rigetto della riconvenzione. Il 2 settembre

2015 i convenuti hanno duplicato, postulando una

volta ancora il rigetto della petizione. In una replica riconvenzionale di quello

stesso giorno AO 1 e AO 2 hanno proposto nuovamente di accoglierla. In una

duplica riconvenzionale del 7 ottobre 2015 AP 1 con AP 2 hanno sollecitato una

volta di più il rigetto della riconvenzione.

E. Alle

prime arringhe del 18 novembre 2015 le parti hanno mantenuto le loro richieste e notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito della

quale è stata assunta una perizia sullo stato della siepe, è iniziata seduta

stante ed è terminata il 16 febbraio 2018. Alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 30 aprile

2018 AP 1 e AP 2 hanno reiterato le domande di petizione, non senza

precisare che le piante da sostituire che presentano un'altezza inferiore a 2.5

m sono quelle “dalla n. 1 alla n. 36 come da complemento peritale 12 febbraio 2018”, e hanno proposto una volta di più il rigetto della

riconvenzione. Nel loro allegato conclusivo del 27 aprile 2018 i convenuti hanno

proposto nuovamente di respingere la petizione, confermandosi nel­la riconvenzione.

F. Statuendo con

sentenza del 10 marzo 2020, il Pretore aggiunto ha respinto

la petizione. Le spese processuali di fr. 3600.– complessivi (comprese

quelle peritali e per la procedura di

conciliazione) sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a

rifondere ripetibili a AO 1 e AO 2 per fr.

2750.–, co­me pure alla AO 3 per altri fr. 2750.–. Il Pretore aggiunto ha

respinto anche la riconvenzione. Le relative spese, di fr. 500.–, sono

state addebitate a AO 1 e AO

2 in solido, tenuti a rifondere ad AP 1 e AP 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del­l'11

maggio 2020 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere

la petizione così come precisato nel loro memoriale conclusivo. Con

osservazioni del 30 giugno 2020 AO 1, AO 2 e la AO 3 propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con

la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secon­do l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art.

308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo

accertato il valore litigioso dell'azione principale in fr. 36 500.–, corrispondenti al costo di ripristino

della siepe secondo la stima avanzata dalla ditta H__________ SA di __________

(doc. I). Tale cifra non è contestata e non appare d'ac-chito inverosimile. Riguardo

alla tempestività del rimedio giuridi­co, la sentenza impugnata è stata

notificata alla legale degli at-tori il 12

marzo 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine

di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore

tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei

procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia

(sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19: RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento le cosiddette ferie

giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento gli

attori avevano ancora 22 giorni a disposizione, che sono ripresi a decorrere il

20 aprile 2020. Introdotto

l'11 maggio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. Litigiosa

rimane, in questa sede, la domanda principale degli attori. Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che un'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC) consente al proprietario di

un fondo di ottenere non solo la cessazione di una turbativa, ma anche il

ripristino della situazione anteriore. Ciò premes­so, egli ha constatato

che le parti si erano accordate tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 sul

principio di potare la siepe in altez­za a spese dei coniugi AO 1, previa

apposizione di un nastro segnalatore. Secondo il Pretore aggiunto, a dimostrazione

di tale accordo AP 1 e AP 2 hanno permesso ai coniugi AO 1 di applicare alla

siepe un nastro per “indicare il profilo del taglio”. Sempre secondo il primo

giudice, figura inoltre agli atti una documentazione fotografica allestita dagli

attori sulla situazione precedente la potatura in una ‟sorta di pro­va a

futuro” che non si sarebbe giustificata ‟se le parti avessero dovuto

ancora concordare come e quando eseguire il taglio”.

Per di più – egli ha

proseguito – gli attori non hanno dimostrato la loro opposizione al profilo

tracciato né han­no diffida­to i vicini a non toccare la siepe. Anzi, dalla

comunicazione del 22 gennaio 2014 (giorno della potatura) in cui AO 1 dichiarava

ad AP 1 di aver messo ‟le strisce, come concordato” (doc. D) si evince che

Fatti

i coniugi AP 1 non hanno reagito alla posa del nastro. Da ciò il Pretore aggiunto

ha dedotto che le parti avevano raggiunto un'intesa per atti concludenti anche

sul profilo della potatura, nel senso che la passività dei coniugi AP 1 dopo la

posa del nastro segnalatore ha indotto i coniugi AO 1 a confidare nel fatto che

i vicini fossero d'accordo con il taglio. Nelle circostanze descritte, a mente

del Pretore aggiunto l'intervento dei convenuti non può connotarsi come

illecito né legittima un obbligo di ripristino, indipendentemente dal fatto che

le tuie non tornino più a svilupparsi in altezza come temono gli attori.

Per il primo giudice, poi, la richiesta di

ripristino non sarebbe destinata a miglior sorte neppure se fosse considerata

come una domanda di risarcimento danni (in natura) per atto illecito (art. 41

CO). Gli attori – ha argomentato il Pretore aggiunto – lamentano che il taglio ha

compromesso definitivamente la crescita della siepe. Se non che, la perizia

giudiziaria, pur facendo stato di un indebolimento delle piante, ha escluso un

pregiudizio ‟totale”, ‟sia dal profilo della loro possibilità di ricrescita all'altezza

e alla forma precedenti, che dal profilo della salute e prospettiva di vita”,

aspetti che gli attori non hanno neppure fatto valere. La potatura – ha

epilogato il primo giudice – ha comportato tutt'al più la necessità di una

maggior cura delle piante da parte degli attori (art. 44 CO). Dall'istruttoria

non risulta tuttavia che gli attori abbiano prestato, dopo il taglio,

un'attenzione particolare alla cura della siepe.

3. Gli appellanti

premettono di non avere incaricato essi medesimi il giardiniere, come ha

frainteso il primo giudice, e ribadiscono di avere detto che la siepe non

andava tagliata secondo il profilo unilateralmente tracciato – senza preavviso

– dai vicini. Profilo che essi per di più essi hanno notato per caso, poiché il

nastro era stato posato sul lato verso l'abitazione dei convenuti in un periodo

durante il quale essi uscivano di casa il mattino e rientravano la sera, al

buio, dalla parte opposta all'abitazione dei vicini. Gli appellanti riconoscono

di avere consentito a una potatura della siepe in altezza, ma a condizione che

si procedesse al riguardo di comune accordo, come ha confermato la controparte.

Nulla suffraga pertanto un loro accordo alla posa del nastro, unilaterale e

senza preavviso. Tanto meno la documentazione fotografica da loro prodotta può

interpretarsi come una ‟sorta di pro­va a futuro”, se non a livello di congettura.

Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha ravvisato un loro consenso

all'apposizione del nastro segnalatore nelle modalità descritte gli attori lamentano

perciò un accertamento erroneo dei fatti.

Gli appellanti si dolgono

altresì di un'errata applicazione del dirit­to per avere il primo giudice, capovolgendo

l'onere della prova, dedotto l'accordo al profilo del taglio dalla mancata

dimostrazio­ne di una loro opposizione, prova che incombeva invece ai convenuti

addurre. E siccome costoro non hanno dimostrato di ave­re agito con il loro consenso,

l'ingerenza è illecita. Quanto alla possibilità che le parti avessero trovato

un'intesa per atti concludenti e che i convenuti potessero fare assegnamento

sul loro consenso, gli attori obiettano che una manifestazione di volontà

tacita (nel senso dell'art. 6 CO) va ravvisata con cautela e soltanto in

presenza di un comportamento univoco. Mera passività non basta. A loro avviso non

ricorrono pertanto circostanze che in forza dell'art. 6 CO potessero

interpretarsi come accettazione. Ancor meno ove si consideri che al momento del

taglio i convenuti neppure potevano sapere se essi avessero visto il nastro

segnalatore e non potevano dunque arguire alcun accordo. Le modalità di

esecuzione dei lavori, avvenuti senza avvertimento, e la poca chiarezza della

comunicazione 22 gennaio 2014 di AO 1 (doc. D), che nel dubbio va interpretata

a sfavore del suo estensore, sono inoltre eloquenti. La posa del nastro andava così

qualificata, tutt'al più, come una proposta che, in difetto di circostanze

particolari, richiedeva un'accettazio­ne espressa, in concreto non intervenuta.

Nella misura in cui il

Pretore aggiunto ha escluso un illecito e l'obbligo di ripristino quand'anche

le piante non tornino più a crescere, gli attori censurano anche un'erronea

applicazione del­l'art. 641 cpv. 2 CC. Secondo gli appellanti, invece di interrogarsi

se la fattispecie integrasse una molestia perdurante, ciò che il perito

giudiziario ha riscontrato ancora a distanza d'anni, il primo giudice si è

soffermato sul solo art. 41 CO. Ma anche sotto questo profilo il Pretore

aggiunto ha denegato a torto il presupposto del danno, omettendo di valutare la

perizia nella sua interezza, e di considerare le deposizioni di altri due

giardinieri, compresa quella di A__________ B__________, che era stato

incaricato congiuntamente dalle parti in sede di conciliazione. Da ultimo gli

appellanti deplorano che il primo giudice abbia ravvisato una mancata cura

della sie­pe successivamente al taglio, benché nulla indizi simile trascuranza.

4. L'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2

CC permette al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa

pregiudizievole per il suo diritto reale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.115 del

2 ottobre 2017 consid. 14 con richiami). Nel caso di turbative provenienti da

un fondo vicino l'art. 641 cpv. 2 CC protegge in particolare da ingerenze

dirette, come quella in esame (sulla distinzione tra ingerenze dirette e indirette

cui si riferisce l'art. 679 CC cfr. DTF 131 III 508 consid. 5.1 con rinvii). L'azione

negatoria può essere promossa contro qualsiasi autore della turbativa fintanto

che questa perdura (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizio­ne,

pag. 407 n. 1421 e pag. 409 n. 1431), a

prescindere da una colpa del perturbatore (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 97 ad art. 641 CC) e dal fatto che l'ingerenza causi un danno (DTF 132 III 654

consid. 7 con riferimenti). Se invece la turbativa è cessata e non minaccia di

riprodursi, entra in linea di conto unicamente l'art. 41 CO (Steinauer, op. cit., pag. 409 n. 1431).

L'azione negatoria non permette di esigere soltanto la cessazio­ne della

turbativa, ma anche di esigere il ripristino dello stato anteriore (RtiD I-2019

pag. 532 consid. 3a con riferimenti). Ciò premesso, nel caso specifico la

controversia verte anzitutto sulla questione di sapere se i convenuti abbiano

agito illecitamente. E trattandosi di un'ingerenza in un diritto assoluto come quello

di proprietà, l'illiceità si presume, a meno che l'autore della turbativa possa

valersi di una giustificazione fondata sulla legge o sul consenso del

danneggiato (Steinauer, op. cit.,

pag. 409 n. 1427). Consenso che il primo giudice ha ravvisato in concreto,

ancorché in forma tacita, ma che gli appellanti contestano.

5. Un

accordo si perfeziona quando

i contraenti manifestano concordemente la loro reciproca volontà su tutti i

punti essenziali di un'intesa (art. 1 CO). L'accordo può essere esplicito o

tacito. Di principio, il silenzio vale come reiezione di una proposta (Müller in: Berner Kommentar, edizione

2018, n. 7 ad art. 6 CO). Nondimeno, se la natura particolare del

negozio giuridico o le circostanze non richiedono un'accettazione espressa, il

contratto si considera concluso se entro un congruo termine la proposta non è

respinta (art. 6 CO). Il silenzio vale – eccezionalmente – come accettazione se

qualsiasi persona ragionevole posta nella medesima situazione dell'offerente deve

interpretare, secondo le circostanze, il comportamento del destinatario come

accettazione. Perché ciò sia, anche il destinatario dell'offerta deve rendersi

conto, valendosi delle circostanze a lui note o che dovrebbero essergli note, che

l'offerente interpreterà il silenzio come accettazione (Müller,

op. cit., n. 10 ad art. 6 CO; Zellweger-Gutknecht in: Basler Kommentar, CO I, 6ª edizione,

n. 3 ad art. 6). Tale restrizione discende dal principio dell'affidamento. In

termini generali, un comportamento passivo non può – di regola – essere

considerato come un impegno (CCR, sentenza inc. 11.2016.17 del 25 settembre

2018, consid. 6a con rinvii). Giuridicamente il motto “chi tace acconsente” va

compreso a tale stregua. Né una rinuncia per atti concludenti

all'esercizio – o alla difesa – di un diritto reale va ammessa alla leggera: essa

presuppone invero atti concludenti univoci e non interpretabili altrimenti, se

non in modo altamente inverosimile. Il solo fatto che taluno indugi a

manifestare la propria opposizione ancora non basta per essere interpretato

come consenso (RtiD II-2020 pag. 856 consid. 3b, II-2009 pag. 655 consid.

4a con richiami). Spetta alla parte che sostiene l'accettazio­ne tacita di

un'offerta dimostrare l'adempimen­to dei presupposti dell'art. 6 CO (Müller,

op. cit., n. 73 segg. ad art. 6 CO).

6. Che AP 1 abbia esplicitamente diffidato AO 2 a non tagliare

la siepe secondo il profilo tracciato dal nastro segnalatore è un'affermazione priva

di riscontro agli atti. Né può dirsi che il Pretore aggiunto abbia sovvertito, per

ciò solo, l'onere della prova circa l'esistenza di un consenso. Contrariamente

al­l'opinione degli appellanti, il primo giudice si è limitato ad accertare che

su tal punto gli appellanti non hanno reagito alla proposta avanzata dai vicini

mediante la posa del nastro. Pacifico è infine che il giardiniere __________

__________ è sta­to incaricato dai coniugi AO 1 e non dagli attori, come ha

accertato il Pretore aggiunto per

inavvertenza. Al proposito

non giova diffondersi oltre.

7. Più

delicata è la questione di sapere se dalla mancata reazione degli attori

potesse desumersi un'intesa per atti concludenti alla potatura secondo il

percorso del nastro, come ha ritenuto il Pretore aggiunto. Non a torto gli

Considerandi

appellanti sottolineano di avere sì consentito a una potatura della

siepe, ma a condizione che si procedesse di comune accordo nel definire l'altezza

e il taglio delle piante. In proposito essi rinviano a quanto hanno riconosciuto

i coniugi AO 1 al punto n. 2 della risposta, secon­do cui ‟vi fu accordo

tra le parti per procedere insieme nel taglio della siepe thujaˮ (pag. 3).

Già per questo motivo AO 1 e AO 2 non potevano contare su un consenso tacito alla

posa unilaterale e senza avvertimento del nastro segnalatore sul lato della

siepe verso la loro proprietà, coperto e opposto all'usuale direzione di

transito degli attori (memoriale, n. 4; osservazioni all'appello, punto 4), né

tanto meno al successivo taglio eseguito senza preavviso (memoriale, n. 28;

osservazioni all'appello, pag. 11) seguendo quel profilo. Nulla muta che gli

attori abbiano visto e documentato la posa del nastro, anche perché in difetto

di un avvertimento e di una loro reazione i convenuti non potevano presumere che

gli attori fossero d'accordo con quella potatura. Poco importa poi che nelle

circostanze descritte il nastro sia stato messo già all'inizio di dicembre del

2013, come hanno allegato in prima sede i convenuti senza essere contraddetti,

o solo più tardi (risposta, pag. 4; replica, pag. 3 seg.).

Gli appellanti fanno

valere altresì a ragione che la documentazio­ne fotografica sulla situazione

precedente la potatura (doc. C) non costituisce una prova a futura memoria senza

giustificazione ‟se le parti avessero dovuto ancora concordare come e

quando eseguire il taglio”. Né la dichiarazione di AO 1 rilasciata dopo

l'esecuzione dei lavori e in seguito alle rimostranze di AP 1 (doc. D) può

essere addotta per imputare agli appellanti un consenso tacito sul profilo del

taglio. Per finire, non può dirsi che qualsiasi persona posta nelle medesime condizioni

di AO 1 e AO 2 potesse ragionevolmente intendere il silenzio di AP 1 e AP 2 come

accettazio­ne. In difetto di atti concludenti univoci e non interpretabili

altrimenti, che spettava ai convenuti dimostrare, la conclusione del primo

giudice che ha reputato lecito il loro intervento non può dunque essere condivisa.

8.

Né l'iniziativa dei coniugi

AO 1 può reputarsi giustificata per il motivo che la siepe non rispettasse l'altezza

massima prevista dalla legge, come sembrano obiettare i convenuti. Il Pretore

aggiunto ha accertato che le norme di attuazione del piano regolatore del

Comune di __________, sezione di __________, prevedono tanto nella versione del

2004.

quanto nella versione del 2012, in deroga all'art. 140 LAC (art. 168

LAC), la possibilità di mantenere siepi vive verso proprietà private fino all'altezza

di 2.50 m (sentenza impugnata, pag. 5 seg.), altezza che va misurata dalla

superficie del terreno più alto (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona

1996, pag. 125). I

convenuti non hanno dimostrato che la siepe in questione superasse tale altezza.

A parte ciò, quel 22 gennaio 2014 le piante sono state potate ben al di sotto di

2.5

m. Dal rapporto di sopralluogo del 24 settembre 2014 del capo giardiniere

__________ __________, che le parti hanno coinvolto nella procedura di conciliazione (verbale del 18 agosto 2014, pag.

2, nell'inc. CM.2014.294, e verbale del 18 marzo 2016, pag. 4),

si evince in effetti che otto mesi dopo il

taglio la siepe aveva un'altezza compresa tra 1.80 m (nel punto più alto)

e 1.40 m (nel punto più basso: doc. L). La legge non imponeva una simile

potatura.

9.

Un esame particolare

merita la posizione della ditta AO 3, incaricata di eseguire il lavoro da AO 1

e AO 2. Gli appellanti rimproverano a __________ __________, socio della ditta,

di non essersi sincerato che essi fossero d'accordo con la potatura, la siepe

trovandosi sul loro fondo. I convenuti oppongono che l'intervento era stato

preventivamente concorda­to, di modo che il taglio non era illecito ed era anzi

giustificato dall'altezza ‟fuorileggeˮ della siepe. Ora, che il

taglio doves­se avvenire consensualmente seguendo il percorso del nastro è una

mera opinione dei convenuti, com'è una loro mera opinione l'affermazione

secondo cui la siepe andasse ridotta in altezza perché non rispettava i limiti

di legge. Non si disconosce che __________ __________ sia stato rassicurato da AO

1.

circa l'esistenza di un accordo con i vici­ni, come pure sul fatto che

‟la siepe era segnata con un nastro posto ad indicare l'altez za a cui

questa doveva essere tagliataˮ (doc. 3). Il nastro però era applicato sul lato

della siepe a confine con il fondo degli stes­si coniugi AO 1 e poteva quindi

essere stato messo unilateralmente dei medesimi, come del resto è avvenuto. __________

__________, organo della società convenuta (art. 55 cpv. 2 CC), non poteva

fidarsi supinamente perciò di assicurazioni tanto labili. Prima di tagliare una

siepe su un fondo altrui avrebbe dovuto almeno avvertire i proprietari del

fatto che stava per eseguire materialmen­te la potatura. Al che avrebbe

incontrato la ferma opposizio­ne di AP 1, scoprendo che in realtà sussisteva

dissenso tra i vicini circa l'altezza del taglio. Venendo meno alla più

elementare accortezza, egli ha commesso perciò una turbativa, alla stessa

stregua degli altri convenuti.

10.

Rimane da esaminare se

in concreto la turbativa della proprietà perduri (sopra,

consid. 4). Come gli attori rilevano, una turbativa perdura nel senso dell'art.

641.

cpv. 2 CC se all'introduzione del­l'azione sussiste ancora lo stato

generato dall'ingerenza in contrasto con il diritto di proprietà. È sufficiente

un'alterazione dello stato di fatto anche se ciò non reca particolare disturbo

al proprietario. In concreto le fotografie agli atti scattate, fra cinque

giorni a otto mesi dai fatti (doc. I, J e L), mostrano che i tronchi della

siepe sono tuttora mozzati, come ha accertato anche il perito giudiziario __________

__________ (referto, pag. 8). I convenuti non contestano che la turbativa

perduri, ma eccepiscono che il loro intervento era lecito e che l'applicazione

dell'art. 641 cpv. 2 CC presuppone l'esistenza di un danno rilevante.

Nel

caso specifico gli effetti della turbativa perdurano, dato che permane tuttora una

situazione in contrasto con il diritto di proprietà (DTF 111 II 26). Contrariamente all'opinione dei

convenuti, l'applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC non dipende inoltre dall'esistenza

di un danno rilevante. Il requisito di un danno riguarda soltanto controversie relative

a piante sporgenti o penetranti nel senso dell'art. 687 CC (DTF 132 III 654 consid.

7). Per il resto è pacifico che nella fattispecie l'intervento illecito

continui a produrre effetti negativi sulla proprietà degli attori. Non solo per

quanto indicano i medesimi con riferimento alla perizia giudiziaria (referto

del 9 dicembre 2016, pag. 2), ma anche perché lo stesso __________ __________

ha accertato, durante il sopralluogo del 18 gennaio 2018, che occorreranno

tra i sette e gli otto anni affinché la siepe torni all'altezza originaria

(verbale di quel giorno, pag. 2). Senza contare quanto ha constatato il perito nel suo complemento del 12 febbraio

2018, ovvero che ‟il taglio drastico effettuato può essere sicuramente

una concausa dell'attuale deperimento della siepeˮ (referto, pag. 2).

11.

Alla

luce di quel che precede gli appellanti sono sicuramente legittimati a

pretendere, in virtù dell'art. 641 cpv. 2 CC, il ripristino dello stato

anteriore mediante sostituzione, con piante della medesima qualità, da parte di un

professionista, delle 36 tuie indicate nel complemento peritale 12 febbraio

2018.

che presentano un'altez­za inferiore a 2.5 m. In condizioni del genere è

superfluo vagliare la domanda degli attori anche sotto il profilo dell'art. 41

CO, che prevede a sua volta la possibilità di esigere

una riparazione in natura (Werro

in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 43 con riferimento

a DTF 129 III 334). E a nulla rileva, nella prospettiva del­l'art. 641

cpv. 2 CC, che l'inconveniente arrecato ai proprietari possa apparire minore

rispetto ai costi che devono sopportare i convenuti per eliminare la turbativa

(Meier-Hayoz, op. cit., n. 105 ad art.

641; Foëx in: Commentaire romand, CC II,

Basilea 2016, n. 51 ad art. 641).

Ciò posto, gli attori

chiedono la sostituzione delle piante “dalla n. 1 alla n. 36 come da

complemento peritale 12 febbraio 2018” che “presentano un'altezza inferiore a

2.5

m”. Non riguarda perciò le tuie di altezza uguale o superiore a 2.5 m.

Certo, anche queste ultime potrebbero avere subìto pregiudizi estetici e

strutturali (deposizione di __________ __________ del 18 marzo 2016, verbali

pag. 4), ma nulla giustifica di

sospingersi ai fini dell'attuale sentenza oltre le richieste di giudizio (art.

58.

cpv. 1 CPC). Occorre precisare per converso, a scanso di ulteriori

contestazioni, che l'altezza di 2.5 m va misurata al momento in cui sarà

eseguita la presente decisione, la quale diverrà esecutiva fin dalla sua

notificazione. L'accoglimento della petizione si legittima pertanto entro

questi limiti.

12.

Da ultimo gli

appellanti chiedono di essere autorizzati, in caso di inadempienza dell'ordine

di ripristino entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a far

eseguire il lavoro da un “terzo professionista iscritto a JardinSuisse (…) a

spese dei convenuti in solido”. Oltre a ciò, essi postulano per tale

eventualità il versamento, entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della

sentenza, di fr. 36 500.– quale anticipo per i costi di

ripristino, fermo restando il loro obbligo di rendiconto e restituzione in caso

di eccedenza o di mancato ripristino entro sei mesi dal versamento

dell'anticipo (memoriale, pag. 11). Ora, l'adempimento sostitutivo configura

una possibile misura d'esecuzione diretta nel senso degli art. 236 cpv. 3 e 337

cpv. 1 CPC. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare in margine

alla comminatoria del­l'art. 292 CP e alla multa disciplinare, misure d'esecuzione

non vanno applicate in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove

sussistano indizi per presumere che il convenuto tra-sgredisca l'ordine del giudice

(RtiD I-2015 pag. 933 consid. 5c con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2019.45

del 28 maggio 2020, consid. 10). Nella fattispecie gli attori non

motiva­no la loro richiesta. Né si scorgono elementi per supporre che i

convenuti abbiano a disattendere l'ingiunzione di questa Came-ra. Su questo

punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso. L'adempimento sostitutivo

potrà ancora essere ordinato, del resto, in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1

lett. e CPC).

13.

Le spese

dell'odierno giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Gli appellanti ottengono la condan­na dei convenuti al ripristino della

situazione anteriore, mentre soccombono sulla richiesta di esecuzione diretta.

Considerata la diversa portata delle richieste di giudizio, si giustifica così che

sopportino un quinto delle spese processuali e che il resto sia posto a carico

dei convenuti in solido, i quali rifonderanno agli attori, sempre con vincolo

di solidarietà, un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità

piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid.

3b). L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado (riferite alla domanda principale), che seguono

identica sorte.

14.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge la

soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così

riformata:

1. La petizione

di AP 1 e AP 2 è parzialmente accol­ta, nel senso che AO 1, AO 2 e la AO 3 sono

solidalmente condannati a ristabilire la situazione antecedente la potatura

della siepe a confine avvenuta il 22 gennaio 2014, facendo sostituire da un terzo

professionista iscritto a JardinSuisse (Associazione svizzera imprenditori

giardinieri) le piante tagliate (dalla n. 1 alla n. 36 secon­do il complemento

peritale di __________ __________ del 12 febbraio 2018) che al momento

dell'esecuzione della presente sentenza presentano un'altezza inferiore a 2.5 m

con piante della medesima qualità.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 3100.– (compresa

la perizia) e quelle della procedura di conciliazione di fr. 500.– sono poste

per un quinto solidalmente a carico di AP 1 e AP 2 e per il resto solidalmente a

carico di AO 1, AO 2 e della AO 3, i quali rifonderanno ad AP 1 e AP 2, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 3300.– complessivi per ripetibili ridotte.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

II. Le spese di appello di fr. 4000.–, da

anticipare dagli appellanti, sono poste per un quinto a carico dei

medesimi in solido e per il resto a carico di AO 1, AO 2 e della AO 3 in

solido, i quali rifonderanno ad AP 1 e AP 2, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 2500.– complessivi per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).