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Decisione

11.2020.34

Filiazione: diritto di visita in Italia con una figlia di sei anni

28 maggio 2021Italiano25 min

genitoriali e sul contesto socio-ambientale della figlia quando essa è con il padre. Il convenuto ha

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.34

11.2020.35

11.2021.57

Lugano

28 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2017.13 (azione

di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa

con petizione del 14 aprile 2017 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 (I)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

nell'ambito

della quale il Pretore ha avocato a sé la competenza (art. 298d cpv. 3

CC) per statuire anche sulla regolamentazione delle relazioni personali in

discussione davanti all'autorità di protezione dei minori;

giudicando

sull'appello dell'8 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 10 marzo 2020 (inc.

11.2020.34) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello

(inc. 11.2020.35),

come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio

formulata da AO 1 il 14 aprile 2021 (inc. 11.2021.57);

Ritenuto

in fatto: A. Il 7 settembre 2014 RE 1

(1973), madre di C__________ __________ (nata

il 14 agosto 2003 da un disciolto matrimonio con P__________ P__________), ha dato alla luce una figlia, A__________,

cui il 18 agosto 2015

l'Autorità regionale di protezione 2 ha designato un curatore nella persona di

D__________ L__________, incaricato di accertarne la paternità. Con sentenza

del 19 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha

dichiarato AO 1 (1983), cittadino cubano residente a __________ e sposato dal 5

novembre 2015 con R__________ V__________ (1981), padre di A__________. AP 1 è impiegata d'ufficio, attualmente in

disoccupazione. AO 1, di formazione cuoco, svolge lavori saltuari come traslocatore.

B. Il 20 febbraio 2017

l'Autorità regionale di protezione 2 ha

regolato le relazioni personali

tra padre e figlia, stabilendo una visita sorvegliata di un'ora la settimana –

da fissare d'intesa fra i genitori – nel Punto d'incontro “__________” a __________.

Il 29 marzo 2017 RE 1 ha ricorso alla Camera di protezione del Tribunale

d'appello, postulando l'annullamento di tale decisione (inc. 9.2017.78).

C. Con petizione del 14

aprile 2017 RE 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord per ottenere – già in via cautelare – un contributo di

mantenimento per la figlia di fr. 1969.60 mensili fino ai 3 anni, di fr. 1715.–

mensili dai 4 ai 6 anni, di fr. 1941.60 mensili dai 7 ai 12 anni, di fr.

2242.45 mensili dai 13 ai 15 anni e di fr. 773.50 mensili dai 16 ai 18 anni (assegni familiari non compresi). All'udienza

del 15 maggio 2017, indetta per il dibattimen­to, il convenuto ha proposto di

respingere la petizione. L'attrice non ha replicato, ma ha notificato prove.

L'istruttoria è cominciata seduta stante con la deposizione delle parti.

D. Il 16 maggio 2017 il Pretore ha avocato a sé, in

forza dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per statuire anche

sulle relazioni personali tra padre e figlia e ha sollecitato la trasmissione

degli atti dall'Autorità regionale di protezione 2. All'udienza del 30 maggio

2017, destinata al contraddittorio cautelare, le parti han­no convenuto di

accettare una disciplina del diritto di visita corrispondente a quella prevista

dall'Autorità regionale di protezione 2. Il convenu­to ha chiesto inoltre che

gli fosse designato un patrocinatore d'ufficio. In coda all'udienza il Pretore,

statuendo cautelarmente “nel­le more istruttorie”, ha confermato la

regolamentazione del diritto di visita stabilita dall'Autorità regionale di

protezione e ha nominato a AO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona

dell'avv. PA 2. In esito a ciò, l'8 giu­gno 2017 la Camera di protezione del

Tribunale d'appello ha stralciato la causa

inc. 9.2017.78 dal ruolo, dichiarata senza oggetto. Il 9 giugno 2017 AO

1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, che il Pretore gli ha accordato

il 14 dicembre 2017.

E. A un'udienza

istruttoria del 29 ottobre 2018 avente per oggetto le relazioni personali tra

padre e figlia le parti si sono intese per estendere il diritto di visita a due

ore la settimana, sempre sotto sorveglianza nel Punto d'incontro “__________” a

__________, e a un contatto telefonico settimanale la domenica sera. Inoltre

esse si sono accordate perché, in caso di svolgimento regolare, dal

1° maggio 2019 il padre esercitasse il diritto di visita al proprio

domicilio di __________ una mezza giornata ogni due settimane. Il Pretore ha

omologato l'accordo il 23 novembre 2018, non senza precisare che sin dal 1° gennaio

2019 AO 1 era autorizzato a trascorrere parte del diritto di visita (indicativamente

un'ora) fuori del Punto d'incontro.

F. A una successiva

udienza del 17 aprile 2019, indetta per il segui­to della discussione, le parti

hanno raggiunto una nuova intesa in virtù della quale AO 1 è stato abilitato a

esercitare il diritto di visita ogni 15 giorni (senza restrizioni territoriali)

il sabato dalle ore 13.00 alle 17.00, a intrattenere un contatto telefonico

settimanale con la figlia (la domenica sera), impegnandosi a riportare A__________

in orario al Punto d'incontro, a presentare al­l'attrice e all'operatrice di “__________”

la moglie R__________ V__________, come pure a versare dal 1° maggio 2019 un

contributo alimentare per la figlia di fr. 100.– mensili (senza cenno ad assegni

familiari). Al termine dell'udienza il Pretore ha citato le parti a

un'ulteriore udienza istruttoria del 4 settembre 2019 per “l'aggiornamento

dei diritti di visita”.

G. A un'ulteriore

udienza del 4 settembre 2019 l'attrice è rimasta assente ingiustificata. In

tale occasione il convenuto ha sottolineato l'evoluzio­ne positiva del diritto

di visita e ha chiesto l'estensione degli incontri a un intero fine settimana,

dal venerdì sera fino alla domenica sera. Al che il Pretore ha decretato

cautelarmente, seduta stante “nelle more istruttorie”, un diritto di visita paterno

ogni 15 giorni dal sabato alle ore 13.00 fino alla domenica alle ore 17.00,

obbligando i genitori a portare e riportare la figlia in orario al Punto

d'incontro, (ri)consegnando la relativa carta d'identità. Al padre è stato

garantito inoltre un contatto telefonico ogni due settimane con la figlia (la

domenica sera quando non si svolgono gli incontri). Al termine dell'udienza il

Pretore ha convocato le parti alla discussione finale – poi rinviata – del 5

febbraio 2019 (recte: 2020). Un “reclamo” presentato il 20 settembre

2019 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza

del 14 ottobre 2019 (inc. 11.2019.109).

H. Il 26 febbraio 2020 AP

1 ha chiesto al Pretore di indire un'udienza per discutere la necessità di un

‟mandato peritale teso a verificare lo stato della minore (che sarà

ascoltata da parte del perito) e a studiare le modalità di un adeguato assetto

relazionale genitori/figlia, con eventuali misure di accompagnamentoˮ e di

ogni altra misura che risultasse opportuna in esito a tale accertamento.

Contestualmente essa ha postulato l'aggiornamento del dibattimento finale e ha

comunicato che dal 18 novembre 2020 la figlia è seguita dalla psichiatra dott. C__________

B__________ di __________. Statuendo il 28 febbraio 2020, il Pretore ha negato

l'assunzione suppletoria di prove.

Fatti

I. Alle arringhe finali del 3 marzo 2020 l'attrice ha ribadito le

proprie richieste, compresa l'istanza di assunzione probatoria formulata il 26

febbraio 2020, sollecitando un accertamento sullo stato dei rapporti

genitoriali e sul contesto socio-ambientale della figlia quando essa è con il padre. Il convenuto ha

respinto da parte sua ogni obbligo alimentare, offrendo

in subordine un contributo di fr. 100.– mensili fino alla maggiore età della figlia

(assegni familiari non compresi). Riguardo alle relazioni personali, egli ha

proposto di confermare l'assetto cautelare del 4 settembre 2019, fissando il diritto di visita in un incontro ogni

due settimane, dalle ore 13.30 di sabato fino alle ore 17.30 della

domenica, con scambio presso il Punto d'incontro – sotto comminatoria del­l'art. 292

CP e di una multa disciplinare di fr. 1000.– ‟per ogni fine

settimana d'inadempimentoˮ – e in un contatto

telefonico una domenica ogni due settimane (quando non si svolgono gli

incontri) tra le ore 17.00 e le 20.00.

L. Con

sentenza del 10 marzo 2020 il Pretore ha affidato la figlia alla madre, ha

disposto l'autorità parentale congiunta dei genitori e ha regolato il diritto

di visita come segue (dispositivo n. 3.1):

Il diritto di visita del padre con la figlia dovrà

svolgersi una volta ogni due settimane, dal sabato alle ore 13.30 alla domenica

alle 17.30, secondo le seguenti modalità: la madre deve portare A__________

presso il Punto d'Incontro __________ a __________ dove il padre verrà a

prenderla; il papà a sua volta dovrà riportare A__________ presso __________ la

domenica sera al termine del diritto di visita; in occasione di ogni diritto di

visita la madre consegnerà al padre la carta d'identità di A__________,

documento che il padre dovrà riconsegnare al termine del diritto di visita;

l'ordine alla madre di accompagnare la figlia A__________

presso il Punto d'incontro __________ è pronunciato con la comminatoria

dell'art. 292 CP (…).

Il

Pretore ha autorizzato inoltre un contatto telefonico fra padre e figlia una

domenica ogni due settimane (quando non si svolgono gli incontri) tra le ore

17.00 e le 20.00 e ha chiesto al Punto d'inc-ontro di trasmettere ogni tre mesi

all'Autorità regionale di protezione 2 un rapporto sull'andamento degli

incontri (dispositivi n. 3.2 e 3.3). Egli ha condannato infine il

convenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 100.– mensili

(senza cen­no ad assegni familiari) dal maggio del 2017. Le spese processuali

di fr. 900.– sono state poste per metà a carico di AP 1 e per l'altra

metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili. A AO 1 è stato concesso

il beneficio del gratuito patrocinio.

M. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2020 nel

quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di annullare la

regolamentazione dei diritti di visita (dispositivo n. 3.1) e di rinviare gli

atti al Pretore per nuovo giudizio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1

per osservazioni.

N. A__________

__________ ha compiuto sei anni in pendenza di appello, il 7 settembre

2020. È stata ascoltata così dal giudice delegato della Camera il 26 marzo

2021. Le parti sono state informate sulle risultanze dell'audizione. AO 1 ha rilevato il 14 aprile 2021

come dall'ascolto risulti il favore della figlia per le attuali modalità degli

incontri, nonostante l'ostruzionismo della madre, e la mancanza di

giustificazioni per una loro restrizione. Contestualmente egli ha chiesto di

essere posto al beneficio del gratuito patrocinio anche in appello. Il 20

maggio 2021 AP 1 ha preso posizione sull'audizione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata

– come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) – sono impugnabili

con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che,

trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non

si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita, controversia

impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore

dell'attrice l'11 marzo 2020 (tracciamen­to dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Il termine di ricorso è

cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore

tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei

procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia

(sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento le cosiddette ferie

giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento l'attrice

aveva ancora 21 giorni a disposizione, che sono ripresi a decorrere il 20

aprile 2020. Introdotto l'8 maggio 2020

(tracciamento dell'invio n. 98.__________), l'appello in esame è perciò

ricevibile.

2.

L'appellante

chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per

nuovo giudizio, previo complemento istruttorio. L'appello però è un rimedio

giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi,

come debba

essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III

618.

consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento

della decisione impugnata è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso

di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché

in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art.

318.

cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in

punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Nel caso specifico l'appellante postula – come detto –

il rinvio degli atti al primo giudice perché completi i fatti su punti

essenziali e assuma le prove da lei notificate. Essa non formula esplicite conclusioni di merito. Lamenta in

particolare la mancata assunzione di una perizia sullo stato della figlia e il

mancato incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione per un'indagine

familiare e socio-ambientale del padre, come essa aveva chiesto il 26 febbraio

2020.

e alle arringhe finali.

a) Nella

misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore,

l'attrice avrebbe dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316

cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Trattandosi di esperire singoli

mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova

proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure di riassumere mezzi di

prova già assunti in prima sede, di regola la giurisdizione

d'appello procede direttamente, anche se in base al proprio

apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che

tuttavia un appellante non può esigere (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2019.26

del 29 dicembre 2020 consid. 4b con riferimenti). L'interessata

non spiega del resto perché, ritenesse fondato l'appello, la Camera non

potrebbe giudicare nel merito. Certo, essa pretende che i fatti debbano essere

completati su punti essenziali, ma non si intravede perché ciò non potrebbe

avvenire in questa sede. Nulla impediva pertanto all'appellante di formulare

conclusio-ni riformatorie sulla portata del diritto di visita paterno. Limitandosi

a sollecitare l'annullamento puro e semplice del giudizio impugnato, essa ha

introdotto un appello che potrebbe essere dichiarato improponibile (RtiD I-2014

pag. 806 consid. 3b e 3c).

b) Un

appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno risultare ammissibile se

dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione

impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 137

II 317 consid. 1.3; 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807

consid. 3d con rinvii). Nel caso specifico si riesce a desumere

dall'appello – invero non senza difficoltà – che l'attrice persegue

l'ottenimento di un diritto di visita paterno di qualche ora, senza pernottamento

della figlia dal padre, come essa aveva accettato all'udienza del 17 aprile

2019.

(sopra, lett. F) e co­me il Pretore ha constatato nella sentenza impugnata

(consid. 11.1). Ne discende che, seppure al limite, l'appello può essere

vagliato nel merito.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore, ricordati i presupposti che regolano e limitano le

relazioni personali (art. 273 e 274 CC), ha rilevato come le conclusioni

dell'attrice al proposito non fossero chiare, l'interessata essendosi unicamente

confermata nelle proprie richieste senza avere mai formulato precise domande ed

essendosi limitata se mai ad approvare talune regolamentazioni cautelari,

l'ultima dei quali risalente al 17 aprile 2019 (sopra, lett. F). Ciò

premesso, il primo giudice si è domandato se, vista l'evoluzione positiva

riscontrata dai responsabili del Punto d'incontro, potesse essere confermato l'assetto

cautelare deciso il 4 settembre 2019 – e confermato da questa Camera – che

autorizza il pernottamento della figlia dal padre e la conseguente estensione

del diritto di visita a un giorno e mezzo ogni due settimane. In difetto di

validi motivi che imponessero di scostarsi da quest'ultima disciplina, per il

primo giudice il buon svolgimento e il graduale ampliamento delle relazioni

personali giustificano un diritto di visita con pernottamento della figlia dal convenuto,

il quale aveva anche presentato sua moglie all'attrice (sentenza impugnata,

pag. 4 a 6).

Quanto

alla lamentata irregolarità degli incontri, il Pretore ha accertato che ciò si riconduce solo in minima parte

al comportamento del

padre. Tant'è che il 13 novembre 2019 egli ha accolto una domanda di esecuzione

in esito al mancato accompagnamento della figlia da parte della madre al Punto

d'incontro, nel settembre di quell'anno, per asseriti motivi medici (inc. SO.2019.719). Circa il preteso rifiuto di

A__________ di incontrare il genitore, esso è dovuto piuttosto – secon­do il Pretore

– alle apprensioni materne e all'atteggiamento critico dell'attrice, che induce

A__________ a celare in presenza di lei sensazioni positive riguardo al vissuto

con il padre. AP 1 – ha prosegui­to il Pretore – non ha sostanziato un solo

motivo valido che legittimi il suo modo di fare e indizi un concreto pericolo

per il bene della figlia. Costei dovrebbe – ha soggiunto il primo giudice –

rassicurare A__________ sui pernottamenti dal padre invece di disapprovare l'idoneità

del convenuto. La persistente conflittualità tra genitori non giustifica

inoltre, per il Pretore, una restrizione del diritto di visita (sentenza

impugnata, pag. 6 seg.). Quanto agli accertamenti richiesti dall'attrice alle

arringhe finali, il Pretore li ha ritenuti superflui, lo stato dei rapporti

genitoriali evincendosi già dall'incarto. Riguardo infine alle condizioni in

cui è esercitato il diritto di visita, non sussiste secondo il Pretore il

minimo elemento che possa alimentare dubbi. Ciò posto, il primo giudice ha

confermato nel merito l'assetto cautelare, adattando di mezz'ora – per esigenze

del Punto d'incontro – gli orari d'inizio e fine delle visite e munendo l'ordine

di accompagnamento della figlia – visto il

precedente del settembre 2019 – della comminatoria dell'art. 292 CP

(sentenza impugnata, pag. 7 seg.).

4.

L'appellante

si duole che, senza procedere ad alcuna istruttoria, il Pretore si sia fondato

sui soli rapporti dell'operatrice del Punto d'incontro per confermare

‟alla ciecaˮ l'assetto cautelare del 4 settembre 2019. In

realtà – essa adduce – la difficoltà, riscontrata dalla medesima operatrice, di

cogliere il vero stato d'animo di A__________ doveva destare preoccupazione e meritava

attenzione. Al pari dei problemi di salute lamentati dalla figlia ogni volta

che questa rientra dal fine settimana con il padre e che hanno già reso

necessario un appuntamento dal pediatra. Oppure per

l'odore di fumo che lasciano i suoi vestiti e che

fanno temere per un'esposizione a un ambiente poco salubre. In ogni caso – allega

l'appellante – i rapporti del Punto d'incontro non giustificano un'estensione

del diritto di visita, poiché sono stati allestiti senza conoscere la

situazione familiare e socio-ambientale del convenuto. Il Pretore non poteva

pertanto prescindere da simili accertamenti argomentando che nessun elemento

concre­to fa dubitare delle condizioni di accoglienza offerte dal padre, mentre

tutto si ignora al proposito. Né egli poteva rinunciare a un esame peritale che

verificasse lo stato di salute della minore.

L'attrice

contesta poi di essersi mostrata riluttante nel favorire i rapporti tra padre e

figlia, facendo valere di averli sempre soste-nuti. A suo avviso, considerati i

disastrosi rapporti tra genitori e l'impossibilità di cogliere il vero stato

d'animo della figlia, l'evoluzione delle relazioni personali non può dirsi

positiva né poteva legittimare la loro estensione da qualche ora a un

pernottamento ‟chissà doveˮ all'estero. Si imponevano pertanto per l'attrice

gli accertamenti postulati in prima sede, che avrebbero permesso di adottare un

assetto relazionale adeguato alle necessità e all'interesse di A__________. L'appellante

censura così la disattenzione del principio inquisitorio che gover­na il

diritto di filiazione (art. 296 CPC) e insta perché il dispositivo n. 3.1 della

sentenza impugnata sia annullato, con rinvio degli atti al Pretore affinché

completi l'istruttoria e statuisca di nuovo.

a) In linea di principio una parte ha diritto

all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire

mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza

elementi di rilievo (‟apprezzamento anticipato delle proveˮ: DTF 146

III 80 consid. 5.2.2 con riferimen­ti; sentenza del Tribunale federale

5A_793/2020 del 24 febbraio 2021 consid. 4.1). L'appellante rimprovera al Pretore – come detto – di essersi

fondato solo sui rapporti dell'operatrice

del Punto d'incontro per confermare ‟alla ciecaˮ l'assetto cautelare

del 4 settembre 2019. Nell'ordinanza sulle prove del 28 febbraio 2020 il

Pretore ha spiegato tuttavia come i rapporti del Punto d'incontro convergessero

sul buon andamento degli incontri e denotassero un'ingiustificata riluttanza dell'attrice

nel favorire i rapporti tra padre e figlia, sicché assumere altre prove sarebbe

stato un esercizio infruttuoso. Il primo giudice ha precisato poi nella

sentenza le ragioni che lo hanno indotto a ritenere inutile l'acquisizione

delle prove offerte. Non è vero dunque che egli abbia confermato ‟alla

ciecaˮ l'assetto cautelare del 4 settembre 2019. Questa Camera ha già

avuto modo di ricordare all'attrice inoltre, nella procedura cautelare, che non

ogni estensione o ampliamento di un diritto di visita dev'essere preceduto dal

preavviso di specialisti o di operatori del

settore (sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid. 7). Tanto

meno se – come nel caso specifico – l'assetto in discussione si limita a una

conferma di una disciplina cautelare messa in atto gradualmente e progressivamente

nel corso degli anni, la quale ha dato buona prova e riflette il diritto di visita abituale applicato nel

Cantone Ticino a ragazzi in età

scolastica (RtiD

I-2005 pag. 778 n. 58c). In

proposito l'appello manca dunque di consistenza.

b) Quanto

alla difficoltà, riscontrata

dall'operatrice S__________ M__________, di cogliere il vero stato d'animo di A__________

(rapporto del Punto d'incontro del 28 gennaio 2020, pag. 4 seg.), il Pretore

non l'ha persa di vista, ma l'ha fatta risalire al­l'‟atteggiamento

negativo della madre verso il nuovo assettoˮ cautelare, ciò che induce la

figlia a ‟non esternare le sue sensazioni (positive) riguardo al vissuto

con il padreˮ (sentenza impugnata, consid. 11.5). E con tale

argomentazione l'interessata nemmeno si confronta. Comunque sia, il conflitto

di lealtà risulta finanche superato, A__________ avendo espresso senza

esitazione al giudice di questa Camera – e senza che in proposito le risultanze

del suo ascolto siano state revocate in dubbio dall'appellante – il suo favore

alle visite con pernottamen­to dal padre a __________ (riassunto dell'audizione

del 26 marzo 2021, pag. 2).

c) Riguardo

ai problemi di salute che la figlia accuserebbe dopo gli incontri con il padre

in Italia, l'affermazione non trova riscontro agli atti. L'invocato certificato

medico 6 dicembre 2019 della dott. L__________ L__________ non figura nell'inserto

processuale. L'unico possibile accenno alla questione si evince da un rapporto

28.

gennaio 2020 del Punto d'incontro in cui si riferisce che il 7 dicembre

2019.

la madre ha telefonato per avvisare che A__________ era malata e che

avrebbe fatto seguire un certificato della pediatra (pag. 2). Ciò non indizia ancora

però – e da lungi – un problema di salute della figlia riconducibile a incontri

con il padre, che neppure l'ascolto della figlia ha permesso di intravedere (riassunto

dell'audizione, pag. 2). Analoghe considerazioni valgono per il timore, invero

soverchio, che l'odore di fumo lasciato dagli indumenti della figlia possa

esporre la medesima a un pericolo per la salute.

d) In

merito alla mancata conoscenza della situazione familiare e socio-ambientale

del convenuto, l'appellante trascura che per l'essenziale l'interessato ha descritto

la propria situazione familiare, logistica e professionale. Ha documentato come

mai egli non abbia un lavoro fisso, ma svolga sporadici impieghi da

traslocatore, ha narrato di essere sposato dal 2015 con R__________ V__________,

la quale lavora come operaia frontaliera a __________, ha riferito di abitare

con lei in un appartamento in __________ a __________, producendo il relativo contratto

di locazione (verbale del 15 maggio 2017, pag. 2 seg.; doc. 2 e plico doc. 3).

L'attrice non discute simili accertamenti e non contesta di avere avuto modo di

conoscere la moglie del convenuto. Non è pertanto dato di comprendere perché,

in difetto di elementi concreti suscettibili di indiziare un pericolo per la

minore, il Pretore dovesse procedere a una valutazio-

­ne

socio-ambientale. Né si scorge ragione, dopo quanto si è esposto (consid. c),

per disporre una perizia sullo stato di salute di A__________, l'attrice

medesima dichiarando (sopra, lett. H) che la figlia è seguita dal 18 novembre 2020 dalla psichiatra C__________ B__________

(oltre che dalla pediatra L__________ L__________). E la psichiatra non risulta

avere ravvisato nello svolgimento del diritto di visita secondo l'assetto

cautelare in vigore un pregiudizio per l'armonioso sviluppo psico-fisico della

minore, per tacere del fatto che neppure dall'ascolto di A__________ sono

emersi indizi in tal senso. La rinuncia del primo giudice ai mezzi istruttori

richiesti, il cui presumibile risultato non avreb­be portato con ogni

verosimiglianza elementi di rilievo, sfug­ge di conseguenza alla critica.

e) Circa

la riluttanza dell'attrice nel favorire i rapporti tra padre e figlia,

l'appellante reitera l'argomento per cui lo stesso convenuto non ha esercitato taluni

diritti di visita. Nella misura in cui riguarda episodi precedenti l'estensione

cautelare del diritto di visita (nel settembre 2019), l'asserzione è già stata

trattata in quella sede (sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid.

6). Non giova dunque tornare sul­l'argomento. Nella misura in cui si riferisce

ai recenti appuntamenti (del 3-4 ottobre 2020, del 9-10 gennaio e del 1-2

maggio 2021; osservazioni del 20 maggio 2021), invece, la questione è dibattuta

e non è confermata da alcun riscontro, il convenuto sostenendo anzi che la

madre non avrebbe portato la figlia al Punto d'incontro ‟accampando

scuseˮ (osservazioni del 14 aprile 2021). Per quel che è della collaborazione

che l'attri­ce sostiene di avere prestato nel favorire il passaggio della figlia

ai fini degli incontri con il convenuto, l'attrice evoca rapporti

dell'operatrice S__________ M__________ del 30 luglio 2017 e del 21 febbraio

2018, allorché il pernottamento di A__________ dal padre non era ancora attuale,

sottacendo i rapporti del 29 ottobre 2019 e del 28 gennaio 2020 che il Pretore

ha menzionato per accertare il comportamento ansioso e finanche negativo della

madre di fronte alla novità. Sprovvisto di un confronto critico con la sentenza

impugnata, al riguardo l'appello non può dunque essere esaminato oltre.

f) Relativamente

infine all'obiezione secondo cui neppure

un'evoluzione positiva come quella descritta nei rapporti

del Punto d'incontro basterebbe per estendere le relazioni personali paterne da

qualche ora a un pernottamento ‟chissà do­veˮ in un altro Paese, è

appena il caso di ripetere che la regolamentazione adottata dal Pretore segue

criteri di gradualità e progressività (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c) e

riflette il diritto di visita

abituale applicato nel Cantone Ticino a ragazzi in età scolastica (sopra, consid. a). Quanto alla situazione abitativa del convenuto, già

si è detto (consid. d). Che poi i rapporti tra i genitori siano

‟disastrosiˮ, co­me fa valere l'attrice, è possibile. Ciò nulla

toglie tuttavia allo sviluppo favorevole delle relazioni personali paterne né

giustifica di limitare l'usuale diritto di visita se il suo esercizio non

minaccia il bene della figlia, come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata,

consid. 11.6 con riferimento a DTF 131 III 209). E l'evoluzione positiva degli

incontri è risultata anche dall'ascolto di A__________ in questa sede. In

definitiva, la decisione di confermare nel merito l'assetto cautelare del 4 settembre

2019.

sulla scorta di quanto emerso dagli atti, rinunciando a esperire altri

mezzi istruttori, resiste alla critica. Destituito di fondamento, l'appello

vede così la sua sorte segnata.

5.

Le spese dell'attuale

decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'attrice si tiene

conto, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia. La richiesta di gratuito

patrocinio di AP 1 non entra per contro in considerazione, l'appello apparendo

fin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla

controparte per osservazioni. Il

convenuto, che ha formulato osservazioni tramite

il suo patrocinatore sull'ascolto

della figlia (una pagina e mezzo), ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, che

per la modesta entità può verosimilmente essere riscos­sa. Ciò rende

senza oggetto la richiesta di

gratuito patrocinio da lui formulata il 14 aprile 2021.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono

impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore

(DTF 112 II 291 consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito

patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azio­ne principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

300.– per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza

oggetto.

5. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).