11.2020.34
Filiazione: diritto di visita in Italia con una figlia di sei anni
28 maggio 2021Italiano25 min
genitoriali e sul contesto socio-ambientale della figlia quando essa è con il padre. Il convenuto ha
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.34
11.2020.35
11.2021.57
Lugano
28 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2017.13 (azione
di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con petizione del 14 aprile 2017 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
nell'ambito
della quale il Pretore ha avocato a sé la competenza (art. 298d cpv. 3
CC) per statuire anche sulla regolamentazione delle relazioni personali in
discussione davanti all'autorità di protezione dei minori;
giudicando
sull'appello dell'8 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 10 marzo 2020 (inc.
11.2020.34) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello
(inc. 11.2020.35),
come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio
formulata da AO 1 il 14 aprile 2021 (inc. 11.2021.57);
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 settembre 2014 RE 1
(1973), madre di C__________ __________ (nata
il 14 agosto 2003 da un disciolto matrimonio con P__________ P__________), ha dato alla luce una figlia, A__________,
cui il 18 agosto 2015
l'Autorità regionale di protezione 2 ha designato un curatore nella persona di
D__________ L__________, incaricato di accertarne la paternità. Con sentenza
del 19 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha
dichiarato AO 1 (1983), cittadino cubano residente a __________ e sposato dal 5
novembre 2015 con R__________ V__________ (1981), padre di A__________. AP 1 è impiegata d'ufficio, attualmente in
disoccupazione. AO 1, di formazione cuoco, svolge lavori saltuari come traslocatore.
B. Il 20 febbraio 2017
l'Autorità regionale di protezione 2 ha
regolato le relazioni personali
tra padre e figlia, stabilendo una visita sorvegliata di un'ora la settimana –
da fissare d'intesa fra i genitori – nel Punto d'incontro “__________” a __________.
Il 29 marzo 2017 RE 1 ha ricorso alla Camera di protezione del Tribunale
d'appello, postulando l'annullamento di tale decisione (inc. 9.2017.78).
C. Con petizione del 14
aprile 2017 RE 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord per ottenere – già in via cautelare – un contributo di
mantenimento per la figlia di fr. 1969.60 mensili fino ai 3 anni, di fr. 1715.–
mensili dai 4 ai 6 anni, di fr. 1941.60 mensili dai 7 ai 12 anni, di fr.
2242.45 mensili dai 13 ai 15 anni e di fr. 773.50 mensili dai 16 ai 18 anni (assegni familiari non compresi). All'udienza
del 15 maggio 2017, indetta per il dibattimento, il convenuto ha proposto di
respingere la petizione. L'attrice non ha replicato, ma ha notificato prove.
L'istruttoria è cominciata seduta stante con la deposizione delle parti.
D. Il 16 maggio 2017 il Pretore ha avocato a sé, in
forza dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per statuire anche
sulle relazioni personali tra padre e figlia e ha sollecitato la trasmissione
degli atti dall'Autorità regionale di protezione 2. All'udienza del 30 maggio
2017, destinata al contraddittorio cautelare, le parti hanno convenuto di
accettare una disciplina del diritto di visita corrispondente a quella prevista
dall'Autorità regionale di protezione 2. Il convenuto ha chiesto inoltre che
gli fosse designato un patrocinatore d'ufficio. In coda all'udienza il Pretore,
statuendo cautelarmente “nelle more istruttorie”, ha confermato la
regolamentazione del diritto di visita stabilita dall'Autorità regionale di
protezione e ha nominato a AO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona
dell'avv. PA 2. In esito a ciò, l'8 giugno 2017 la Camera di protezione del
Tribunale d'appello ha stralciato la causa
inc. 9.2017.78 dal ruolo, dichiarata senza oggetto. Il 9 giugno 2017 AO
1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, che il Pretore gli ha accordato
il 14 dicembre 2017.
E. A un'udienza
istruttoria del 29 ottobre 2018 avente per oggetto le relazioni personali tra
padre e figlia le parti si sono intese per estendere il diritto di visita a due
ore la settimana, sempre sotto sorveglianza nel Punto d'incontro “__________” a
__________, e a un contatto telefonico settimanale la domenica sera. Inoltre
esse si sono accordate perché, in caso di svolgimento regolare, dal
1° maggio 2019 il padre esercitasse il diritto di visita al proprio
domicilio di __________ una mezza giornata ogni due settimane. Il Pretore ha
omologato l'accordo il 23 novembre 2018, non senza precisare che sin dal 1° gennaio
2019 AO 1 era autorizzato a trascorrere parte del diritto di visita (indicativamente
un'ora) fuori del Punto d'incontro.
F. A una successiva
udienza del 17 aprile 2019, indetta per il seguito della discussione, le parti
hanno raggiunto una nuova intesa in virtù della quale AO 1 è stato abilitato a
esercitare il diritto di visita ogni 15 giorni (senza restrizioni territoriali)
il sabato dalle ore 13.00 alle 17.00, a intrattenere un contatto telefonico
settimanale con la figlia (la domenica sera), impegnandosi a riportare A__________
in orario al Punto d'incontro, a presentare all'attrice e all'operatrice di “__________”
la moglie R__________ V__________, come pure a versare dal 1° maggio 2019 un
contributo alimentare per la figlia di fr. 100.– mensili (senza cenno ad assegni
familiari). Al termine dell'udienza il Pretore ha citato le parti a
un'ulteriore udienza istruttoria del 4 settembre 2019 per “l'aggiornamento
dei diritti di visita”.
G. A un'ulteriore
udienza del 4 settembre 2019 l'attrice è rimasta assente ingiustificata. In
tale occasione il convenuto ha sottolineato l'evoluzione positiva del diritto
di visita e ha chiesto l'estensione degli incontri a un intero fine settimana,
dal venerdì sera fino alla domenica sera. Al che il Pretore ha decretato
cautelarmente, seduta stante “nelle more istruttorie”, un diritto di visita paterno
ogni 15 giorni dal sabato alle ore 13.00 fino alla domenica alle ore 17.00,
obbligando i genitori a portare e riportare la figlia in orario al Punto
d'incontro, (ri)consegnando la relativa carta d'identità. Al padre è stato
garantito inoltre un contatto telefonico ogni due settimane con la figlia (la
domenica sera quando non si svolgono gli incontri). Al termine dell'udienza il
Pretore ha convocato le parti alla discussione finale – poi rinviata – del 5
febbraio 2019 (recte: 2020). Un “reclamo” presentato il 20 settembre
2019 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza
del 14 ottobre 2019 (inc. 11.2019.109).
H. Il 26 febbraio 2020 AP
1 ha chiesto al Pretore di indire un'udienza per discutere la necessità di un
‟mandato peritale teso a verificare lo stato della minore (che sarà
ascoltata da parte del perito) e a studiare le modalità di un adeguato assetto
relazionale genitori/figlia, con eventuali misure di accompagnamentoˮ e di
ogni altra misura che risultasse opportuna in esito a tale accertamento.
Contestualmente essa ha postulato l'aggiornamento del dibattimento finale e ha
comunicato che dal 18 novembre 2020 la figlia è seguita dalla psichiatra dott. C__________
B__________ di __________. Statuendo il 28 febbraio 2020, il Pretore ha negato
l'assunzione suppletoria di prove.
Fatti
I. Alle arringhe finali del 3 marzo 2020 l'attrice ha ribadito le
proprie richieste, compresa l'istanza di assunzione probatoria formulata il 26
febbraio 2020, sollecitando un accertamento sullo stato dei rapporti
genitoriali e sul contesto socio-ambientale della figlia quando essa è con il padre. Il convenuto ha
respinto da parte sua ogni obbligo alimentare, offrendo
in subordine un contributo di fr. 100.– mensili fino alla maggiore età della figlia
(assegni familiari non compresi). Riguardo alle relazioni personali, egli ha
proposto di confermare l'assetto cautelare del 4 settembre 2019, fissando il diritto di visita in un incontro ogni
due settimane, dalle ore 13.30 di sabato fino alle ore 17.30 della
domenica, con scambio presso il Punto d'incontro – sotto comminatoria dell'art. 292
CP e di una multa disciplinare di fr. 1000.– ‟per ogni fine
settimana d'inadempimentoˮ – e in un contatto
telefonico una domenica ogni due settimane (quando non si svolgono gli
incontri) tra le ore 17.00 e le 20.00.
L. Con
sentenza del 10 marzo 2020 il Pretore ha affidato la figlia alla madre, ha
disposto l'autorità parentale congiunta dei genitori e ha regolato il diritto
di visita come segue (dispositivo n. 3.1):
Il diritto di visita del padre con la figlia dovrà
svolgersi una volta ogni due settimane, dal sabato alle ore 13.30 alla domenica
alle 17.30, secondo le seguenti modalità: la madre deve portare A__________
presso il Punto d'Incontro __________ a __________ dove il padre verrà a
prenderla; il papà a sua volta dovrà riportare A__________ presso __________ la
domenica sera al termine del diritto di visita; in occasione di ogni diritto di
visita la madre consegnerà al padre la carta d'identità di A__________,
documento che il padre dovrà riconsegnare al termine del diritto di visita;
l'ordine alla madre di accompagnare la figlia A__________
presso il Punto d'incontro __________ è pronunciato con la comminatoria
dell'art. 292 CP (…).
Il
Pretore ha autorizzato inoltre un contatto telefonico fra padre e figlia una
domenica ogni due settimane (quando non si svolgono gli incontri) tra le ore
17.00 e le 20.00 e ha chiesto al Punto d'inc-ontro di trasmettere ogni tre mesi
all'Autorità regionale di protezione 2 un rapporto sull'andamento degli
incontri (dispositivi n. 3.2 e 3.3). Egli ha condannato infine il
convenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 100.– mensili
(senza cenno ad assegni familiari) dal maggio del 2017. Le spese processuali
di fr. 900.– sono state poste per metà a carico di AP 1 e per l'altra
metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili. A AO 1 è stato concesso
il beneficio del gratuito patrocinio.
M. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2020 nel
quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di annullare la
regolamentazione dei diritti di visita (dispositivo n. 3.1) e di rinviare gli
atti al Pretore per nuovo giudizio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1
per osservazioni.
N. A__________
__________ ha compiuto sei anni in pendenza di appello, il 7 settembre
2020. È stata ascoltata così dal giudice delegato della Camera il 26 marzo
2021. Le parti sono state informate sulle risultanze dell'audizione. AO 1 ha rilevato il 14 aprile 2021
come dall'ascolto risulti il favore della figlia per le attuali modalità degli
incontri, nonostante l'ostruzionismo della madre, e la mancanza di
giustificazioni per una loro restrizione. Contestualmente egli ha chiesto di
essere posto al beneficio del gratuito patrocinio anche in appello. Il 20
maggio 2021 AP 1 ha preso posizione sull'audizione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata
– come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) – sono impugnabili
con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che,
trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non
si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita, controversia
impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore
dell'attrice l'11 marzo 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il termine di ricorso è
cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore
tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei
procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia
(sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento le cosiddette ferie
giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento l'attrice
aveva ancora 21 giorni a disposizione, che sono ripresi a decorrere il 20
aprile 2020. Introdotto l'8 maggio 2020
(tracciamento dell'invio n. 98.__________), l'appello in esame è perciò
ricevibile.
2.
L'appellante
chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per
nuovo giudizio, previo complemento istruttorio. L'appello però è un rimedio
giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi,
come debba
essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III
618.
consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento
della decisione impugnata è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso
di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché
in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art.
318.
cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in
punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Nel caso specifico l'appellante postula – come detto –
il rinvio degli atti al primo giudice perché completi i fatti su punti
essenziali e assuma le prove da lei notificate. Essa non formula esplicite conclusioni di merito. Lamenta in
particolare la mancata assunzione di una perizia sullo stato della figlia e il
mancato incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione per un'indagine
familiare e socio-ambientale del padre, come essa aveva chiesto il 26 febbraio
2020.
e alle arringhe finali.
a) Nella
misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore,
l'attrice avrebbe dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316
cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Trattandosi di esperire singoli
mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova
proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure di riassumere mezzi di
prova già assunti in prima sede, di regola la giurisdizione
d'appello procede direttamente, anche se in base al proprio
apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che
tuttavia un appellante non può esigere (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2019.26
del 29 dicembre 2020 consid. 4b con riferimenti). L'interessata
non spiega del resto perché, ritenesse fondato l'appello, la Camera non
potrebbe giudicare nel merito. Certo, essa pretende che i fatti debbano essere
completati su punti essenziali, ma non si intravede perché ciò non potrebbe
avvenire in questa sede. Nulla impediva pertanto all'appellante di formulare
conclusio-ni riformatorie sulla portata del diritto di visita paterno. Limitandosi
a sollecitare l'annullamento puro e semplice del giudizio impugnato, essa ha
introdotto un appello che potrebbe essere dichiarato improponibile (RtiD I-2014
pag. 806 consid. 3b e 3c).
b) Un
appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno risultare ammissibile se
dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione
impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 137
II 317 consid. 1.3; 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807
consid. 3d con rinvii). Nel caso specifico si riesce a desumere
dall'appello – invero non senza difficoltà – che l'attrice persegue
l'ottenimento di un diritto di visita paterno di qualche ora, senza pernottamento
della figlia dal padre, come essa aveva accettato all'udienza del 17 aprile
2019.
(sopra, lett. F) e come il Pretore ha constatato nella sentenza impugnata
(consid. 11.1). Ne discende che, seppure al limite, l'appello può essere
vagliato nel merito.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore, ricordati i presupposti che regolano e limitano le
relazioni personali (art. 273 e 274 CC), ha rilevato come le conclusioni
dell'attrice al proposito non fossero chiare, l'interessata essendosi unicamente
confermata nelle proprie richieste senza avere mai formulato precise domande ed
essendosi limitata se mai ad approvare talune regolamentazioni cautelari,
l'ultima dei quali risalente al 17 aprile 2019 (sopra, lett. F). Ciò
premesso, il primo giudice si è domandato se, vista l'evoluzione positiva
riscontrata dai responsabili del Punto d'incontro, potesse essere confermato l'assetto
cautelare deciso il 4 settembre 2019 – e confermato da questa Camera – che
autorizza il pernottamento della figlia dal padre e la conseguente estensione
del diritto di visita a un giorno e mezzo ogni due settimane. In difetto di
validi motivi che imponessero di scostarsi da quest'ultima disciplina, per il
primo giudice il buon svolgimento e il graduale ampliamento delle relazioni
personali giustificano un diritto di visita con pernottamento della figlia dal convenuto,
il quale aveva anche presentato sua moglie all'attrice (sentenza impugnata,
pag. 4 a 6).
Quanto
alla lamentata irregolarità degli incontri, il Pretore ha accertato che ciò si riconduce solo in minima parte
al comportamento del
padre. Tant'è che il 13 novembre 2019 egli ha accolto una domanda di esecuzione
in esito al mancato accompagnamento della figlia da parte della madre al Punto
d'incontro, nel settembre di quell'anno, per asseriti motivi medici (inc. SO.2019.719). Circa il preteso rifiuto di
A__________ di incontrare il genitore, esso è dovuto piuttosto – secondo il Pretore
– alle apprensioni materne e all'atteggiamento critico dell'attrice, che induce
A__________ a celare in presenza di lei sensazioni positive riguardo al vissuto
con il padre. AP 1 – ha proseguito il Pretore – non ha sostanziato un solo
motivo valido che legittimi il suo modo di fare e indizi un concreto pericolo
per il bene della figlia. Costei dovrebbe – ha soggiunto il primo giudice –
rassicurare A__________ sui pernottamenti dal padre invece di disapprovare l'idoneità
del convenuto. La persistente conflittualità tra genitori non giustifica
inoltre, per il Pretore, una restrizione del diritto di visita (sentenza
impugnata, pag. 6 seg.). Quanto agli accertamenti richiesti dall'attrice alle
arringhe finali, il Pretore li ha ritenuti superflui, lo stato dei rapporti
genitoriali evincendosi già dall'incarto. Riguardo infine alle condizioni in
cui è esercitato il diritto di visita, non sussiste secondo il Pretore il
minimo elemento che possa alimentare dubbi. Ciò posto, il primo giudice ha
confermato nel merito l'assetto cautelare, adattando di mezz'ora – per esigenze
del Punto d'incontro – gli orari d'inizio e fine delle visite e munendo l'ordine
di accompagnamento della figlia – visto il
precedente del settembre 2019 – della comminatoria dell'art. 292 CP
(sentenza impugnata, pag. 7 seg.).
4.
L'appellante
si duole che, senza procedere ad alcuna istruttoria, il Pretore si sia fondato
sui soli rapporti dell'operatrice del Punto d'incontro per confermare
‟alla ciecaˮ l'assetto cautelare del 4 settembre 2019. In
realtà – essa adduce – la difficoltà, riscontrata dalla medesima operatrice, di
cogliere il vero stato d'animo di A__________ doveva destare preoccupazione e meritava
attenzione. Al pari dei problemi di salute lamentati dalla figlia ogni volta
che questa rientra dal fine settimana con il padre e che hanno già reso
necessario un appuntamento dal pediatra. Oppure per
l'odore di fumo che lasciano i suoi vestiti e che
fanno temere per un'esposizione a un ambiente poco salubre. In ogni caso – allega
l'appellante – i rapporti del Punto d'incontro non giustificano un'estensione
del diritto di visita, poiché sono stati allestiti senza conoscere la
situazione familiare e socio-ambientale del convenuto. Il Pretore non poteva
pertanto prescindere da simili accertamenti argomentando che nessun elemento
concreto fa dubitare delle condizioni di accoglienza offerte dal padre, mentre
tutto si ignora al proposito. Né egli poteva rinunciare a un esame peritale che
verificasse lo stato di salute della minore.
L'attrice
contesta poi di essersi mostrata riluttante nel favorire i rapporti tra padre e
figlia, facendo valere di averli sempre soste-nuti. A suo avviso, considerati i
disastrosi rapporti tra genitori e l'impossibilità di cogliere il vero stato
d'animo della figlia, l'evoluzione delle relazioni personali non può dirsi
positiva né poteva legittimare la loro estensione da qualche ora a un
pernottamento ‟chissà doveˮ all'estero. Si imponevano pertanto per l'attrice
gli accertamenti postulati in prima sede, che avrebbero permesso di adottare un
assetto relazionale adeguato alle necessità e all'interesse di A__________. L'appellante
censura così la disattenzione del principio inquisitorio che governa il
diritto di filiazione (art. 296 CPC) e insta perché il dispositivo n. 3.1 della
sentenza impugnata sia annullato, con rinvio degli atti al Pretore affinché
completi l'istruttoria e statuisca di nuovo.
a) In linea di principio una parte ha diritto
all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire
mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza
elementi di rilievo (‟apprezzamento anticipato delle proveˮ: DTF 146
III 80 consid. 5.2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale
5A_793/2020 del 24 febbraio 2021 consid. 4.1). L'appellante rimprovera al Pretore – come detto – di essersi
fondato solo sui rapporti dell'operatrice
del Punto d'incontro per confermare ‟alla ciecaˮ l'assetto cautelare
del 4 settembre 2019. Nell'ordinanza sulle prove del 28 febbraio 2020 il
Pretore ha spiegato tuttavia come i rapporti del Punto d'incontro convergessero
sul buon andamento degli incontri e denotassero un'ingiustificata riluttanza dell'attrice
nel favorire i rapporti tra padre e figlia, sicché assumere altre prove sarebbe
stato un esercizio infruttuoso. Il primo giudice ha precisato poi nella
sentenza le ragioni che lo hanno indotto a ritenere inutile l'acquisizione
delle prove offerte. Non è vero dunque che egli abbia confermato ‟alla
ciecaˮ l'assetto cautelare del 4 settembre 2019. Questa Camera ha già
avuto modo di ricordare all'attrice inoltre, nella procedura cautelare, che non
ogni estensione o ampliamento di un diritto di visita dev'essere preceduto dal
preavviso di specialisti o di operatori del
settore (sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid. 7). Tanto
meno se – come nel caso specifico – l'assetto in discussione si limita a una
conferma di una disciplina cautelare messa in atto gradualmente e progressivamente
nel corso degli anni, la quale ha dato buona prova e riflette il diritto di visita abituale applicato nel
Cantone Ticino a ragazzi in età
scolastica (RtiD
I-2005 pag. 778 n. 58c). In
proposito l'appello manca dunque di consistenza.
b) Quanto
alla difficoltà, riscontrata
dall'operatrice S__________ M__________, di cogliere il vero stato d'animo di A__________
(rapporto del Punto d'incontro del 28 gennaio 2020, pag. 4 seg.), il Pretore
non l'ha persa di vista, ma l'ha fatta risalire all'‟atteggiamento
negativo della madre verso il nuovo assettoˮ cautelare, ciò che induce la
figlia a ‟non esternare le sue sensazioni (positive) riguardo al vissuto
con il padreˮ (sentenza impugnata, consid. 11.5). E con tale
argomentazione l'interessata nemmeno si confronta. Comunque sia, il conflitto
di lealtà risulta finanche superato, A__________ avendo espresso senza
esitazione al giudice di questa Camera – e senza che in proposito le risultanze
del suo ascolto siano state revocate in dubbio dall'appellante – il suo favore
alle visite con pernottamento dal padre a __________ (riassunto dell'audizione
del 26 marzo 2021, pag. 2).
c) Riguardo
ai problemi di salute che la figlia accuserebbe dopo gli incontri con il padre
in Italia, l'affermazione non trova riscontro agli atti. L'invocato certificato
medico 6 dicembre 2019 della dott. L__________ L__________ non figura nell'inserto
processuale. L'unico possibile accenno alla questione si evince da un rapporto
28.
gennaio 2020 del Punto d'incontro in cui si riferisce che il 7 dicembre
2019.
la madre ha telefonato per avvisare che A__________ era malata e che
avrebbe fatto seguire un certificato della pediatra (pag. 2). Ciò non indizia ancora
però – e da lungi – un problema di salute della figlia riconducibile a incontri
con il padre, che neppure l'ascolto della figlia ha permesso di intravedere (riassunto
dell'audizione, pag. 2). Analoghe considerazioni valgono per il timore, invero
soverchio, che l'odore di fumo lasciato dagli indumenti della figlia possa
esporre la medesima a un pericolo per la salute.
d) In
merito alla mancata conoscenza della situazione familiare e socio-ambientale
del convenuto, l'appellante trascura che per l'essenziale l'interessato ha descritto
la propria situazione familiare, logistica e professionale. Ha documentato come
mai egli non abbia un lavoro fisso, ma svolga sporadici impieghi da
traslocatore, ha narrato di essere sposato dal 2015 con R__________ V__________,
la quale lavora come operaia frontaliera a __________, ha riferito di abitare
con lei in un appartamento in __________ a __________, producendo il relativo contratto
di locazione (verbale del 15 maggio 2017, pag. 2 seg.; doc. 2 e plico doc. 3).
L'attrice non discute simili accertamenti e non contesta di avere avuto modo di
conoscere la moglie del convenuto. Non è pertanto dato di comprendere perché,
in difetto di elementi concreti suscettibili di indiziare un pericolo per la
minore, il Pretore dovesse procedere a una valutazio-
ne
socio-ambientale. Né si scorge ragione, dopo quanto si è esposto (consid. c),
per disporre una perizia sullo stato di salute di A__________, l'attrice
medesima dichiarando (sopra, lett. H) che la figlia è seguita dal 18 novembre 2020 dalla psichiatra C__________ B__________
(oltre che dalla pediatra L__________ L__________). E la psichiatra non risulta
avere ravvisato nello svolgimento del diritto di visita secondo l'assetto
cautelare in vigore un pregiudizio per l'armonioso sviluppo psico-fisico della
minore, per tacere del fatto che neppure dall'ascolto di A__________ sono
emersi indizi in tal senso. La rinuncia del primo giudice ai mezzi istruttori
richiesti, il cui presumibile risultato non avrebbe portato con ogni
verosimiglianza elementi di rilievo, sfugge di conseguenza alla critica.
e) Circa
la riluttanza dell'attrice nel favorire i rapporti tra padre e figlia,
l'appellante reitera l'argomento per cui lo stesso convenuto non ha esercitato taluni
diritti di visita. Nella misura in cui riguarda episodi precedenti l'estensione
cautelare del diritto di visita (nel settembre 2019), l'asserzione è già stata
trattata in quella sede (sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid.
6). Non giova dunque tornare sull'argomento. Nella misura in cui si riferisce
ai recenti appuntamenti (del 3-4 ottobre 2020, del 9-10 gennaio e del 1-2
maggio 2021; osservazioni del 20 maggio 2021), invece, la questione è dibattuta
e non è confermata da alcun riscontro, il convenuto sostenendo anzi che la
madre non avrebbe portato la figlia al Punto d'incontro ‟accampando
scuseˮ (osservazioni del 14 aprile 2021). Per quel che è della collaborazione
che l'attrice sostiene di avere prestato nel favorire il passaggio della figlia
ai fini degli incontri con il convenuto, l'attrice evoca rapporti
dell'operatrice S__________ M__________ del 30 luglio 2017 e del 21 febbraio
2018, allorché il pernottamento di A__________ dal padre non era ancora attuale,
sottacendo i rapporti del 29 ottobre 2019 e del 28 gennaio 2020 che il Pretore
ha menzionato per accertare il comportamento ansioso e finanche negativo della
madre di fronte alla novità. Sprovvisto di un confronto critico con la sentenza
impugnata, al riguardo l'appello non può dunque essere esaminato oltre.
f) Relativamente
infine all'obiezione secondo cui neppure
un'evoluzione positiva come quella descritta nei rapporti
del Punto d'incontro basterebbe per estendere le relazioni personali paterne da
qualche ora a un pernottamento ‟chissà doveˮ in un altro Paese, è
appena il caso di ripetere che la regolamentazione adottata dal Pretore segue
criteri di gradualità e progressività (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c) e
riflette il diritto di visita
abituale applicato nel Cantone Ticino a ragazzi in età scolastica (sopra, consid. a). Quanto alla situazione abitativa del convenuto, già
si è detto (consid. d). Che poi i rapporti tra i genitori siano
‟disastrosiˮ, come fa valere l'attrice, è possibile. Ciò nulla
toglie tuttavia allo sviluppo favorevole delle relazioni personali paterne né
giustifica di limitare l'usuale diritto di visita se il suo esercizio non
minaccia il bene della figlia, come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata,
consid. 11.6 con riferimento a DTF 131 III 209). E l'evoluzione positiva degli
incontri è risultata anche dall'ascolto di A__________ in questa sede. In
definitiva, la decisione di confermare nel merito l'assetto cautelare del 4 settembre
2019.
sulla scorta di quanto emerso dagli atti, rinunciando a esperire altri
mezzi istruttori, resiste alla critica. Destituito di fondamento, l'appello
vede così la sua sorte segnata.
5.
Le spese dell'attuale
decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'attrice si tiene
conto, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia. La richiesta di gratuito
patrocinio di AP 1 non entra per contro in considerazione, l'appello apparendo
fin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla
controparte per osservazioni. Il
convenuto, che ha formulato osservazioni tramite
il suo patrocinatore sull'ascolto
della figlia (una pagina e mezzo), ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, che
per la modesta entità può verosimilmente essere riscossa. Ciò rende
senza oggetto la richiesta di
gratuito patrocinio da lui formulata il 14 aprile 2021.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono
impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore
(DTF 112 II 291 consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito
patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
300.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
4. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza
oggetto.
5. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).