11.2020.36
Modifica di sentenza di divorzio: riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie
21 giugno 2021Italiano27 min
di __________, di cui è socio e gerente. La moglie non svolgeva attività lucrativa.
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.36
11.2020.51
Lugano
21 giugno 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2018.11 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione del 17 maggio 2018 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 12 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
29 aprile 2020 (inc. 11.2020.36)
e sull'appello del
2 giugno 2020 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (11.2020.51);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 aprile
2010 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra AP
1 (1965) ed AO 1 (1963), omologando una convenzione che prevedeva l'affidamento
dei figli E__________ (nato il 21 ottobre 1994), A__________ (nata il 9 agosto
1996), M__________ (nato il 18 settembre 1999) e N__________ (nato il 14
dicembre 2005) alla madre, con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e obbligo
per AP 1 di versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ognuno
di loro, assegni familiari non compresi, fino alla rispettiva ‟autonomia
e autosufficienza finanziariaˮ. Quanto al contributo alimentare per la
moglie, la convenzione prevedeva:
10. a) AP 1 verserà a AO 1 (…) fr.
850.– mensili la prima volta per il mese di luglio 2009. Tale contributo sarà
mensilmente ridotto di fr. 50.– dal mese di agosto 2011;
b) AP 1 ed AO 1 si danno reciprocamente atto che il contributo
alimentare così fissato considera l'attuale inesistenza di entrate personali di
AO 1 e un fabbisogno personale di quest'ultima concordato e cifrato in fr.
3000.– mensili;
AP 1 ed AO 1 si danno
reciprocamente atto che tale situazione comporta e comporterà un ammanco
relativamente al fabbisogno mensile di AO 1, la quale dovrà impegnarsi e
attivarsi al più presto per la ricerca di ulteriori cespiti di reddito (…).
c) Il mese successivo al raggiungimento dell'indipendenza economica di uno
dei figli, il contributo mensile in favore di AO 1 sarà automaticamente
aumentato di fr. 1000.– (il contributo alimentare complessivo versato da AP 1
in favore di AO 1 corrispondendo così a fr. 1800.– netti mensili). Sono fatti
salvo i punti 10d, 10e, 10f del presente accordo.
Al momento in cui un secondo
figlio sarà autosufficiente, e a sostanziale copertura del fabbisogno personale
di AO 1, il contributo mensile di AP 1 in favore di AO 1 sarà aumentato di
ulteriori fr. 1000.– mensili e ammonterà così a complessivi fr. 2800.– netti
mensili. Sono fatti salvi i punti 10d, 10e, 10f del presente accordo.
d) Nel caso in cui AO 1 dovesse iniziare un'attività lavorativa o
beneficiare comunque di un qualsivoglia tipo di ulteriore reddito personale, il
surriferito contributo di mantenimento potrà e dovrà essere proporzionalmente
ridotto nella misura in cui le entrate nette mensili di AO 1 e il contributo
alimentare versato da AP 1 a quel momento dovessero complessivamente superare
l'importo di fr. 3000.–. In tal caso la riduzione del contributo dovuto da AP 1 corrisponderà all'importo eccedente
Fatti
i fr. 3000.–.
In tal senso AO 1 si impegna e si
impegnerà a informare AP 1 circa la propria situazione finanziaria,
trasmettendogli alla fine di ogni anno un rendiconto relativo alle sue entrate,
nel caso queste risultassero pari e/o superiori a fr. 2200.– mensili.
e) I coniugi si danno atto che il suddetto contributo alimentare sarà
sospeso dal mese di luglio 2011, ritenuto che AO 1 convive a tutti gli effetti,
dal mese di settembre 2009, con il suo nuovo compagno, il quale contribuirà al
suo mantenimento.
Il suddetto contributo verrà
riattivato immediatamente dal mese successivo all'eventuale termine della
suddetta convivenza effettiva.
f) AP 1 e AO 1 convengono che il suddetto contributo alimentare
cesserà definitivamente e incondizionatamente:
– nel caso di nuovo matrimonio di AO 1;
– nel caso in cui AO 1 dovesse percepire delle
entrate nette medie mensili (di qualsivoglia genere e/o natura, indipendenti
dal surriferito contributo alimentare, tredicesima mensilità esclusa) superiori
a fr. 3000.–.
g) …
A quel momento il marito,
tecnico SUP in elettronica, lavorava – come ora – per la ditta __________ Sagl
di __________, di cui è socio e gerente. La moglie non svolgeva attività lucrativa.
Si occupava della casa e dei figli. La
sentenza di divorzio è passata in giudicato (inc. OA.2010.2). Cessata la convivenza
di AO 1 con il nuovo compagno, l'obbligo alimentare a carico di AP 1 è ripreso il
1° aprile 2015.
B. ll 5 marzo 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 per un tentativo
di conciliazione davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia al fine di
ottenere una riduzione del contributo alimentare in favore di lei a fr. 800.–
mensili fino al 31 dicembre 2019 e la soppressione del contributo dopo di
allora. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore ha
rilasciato al-l'istante il 9 aprile 2018
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.4).
C. Il 17 maggio 2018 AP
1 ha promosso causa dinanzi al medesimo Pretore per ottenere la riduzione, già
in via cautelare, di quanto postulato in sede conciliativa. La richiesta
cautelare è stata respinta dal Pretore, dopo contraddittorio, con decreto del 27
settembre 2018 (inc. CA.2018.23). Nella risposta di merito, del 7 settembre
2018, la convenuta ha poi proposto di respingere la petizione. In una replica del 10 ottobre e in una duplica del 12 novembre
2018 le parti hanno riaffermato le loro
posizioni. Alle prime arringhe del 29 novembre 2018 gli ex coniugi si sono confermati nei rispettivi
punti di vista e hanno notificato prove. Durante l'istruttoria, il 1°
maggio 2019, AO 1 è stata assunta a metà tempo dalla Banca __________ quale
assistente di direzione. L'istruttoria si è chiusa l'11 settembre 2019 e alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nei rispettivi memoriali del 1° ottobre e del 9 dicembre 2019 esse hanno mantenuto
le domande iniziali.
D. Statuendo
con sentenza del 29 aprile 2020, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese
processuali di complessivi fr. 4009.80 sono state poste a carico dell'attore,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12
maggio 2020 nel quale chiede che la sua petizione sia accolta e che il giudizio
impugnato sia riformato di conseguenza. Il 2 giugno 2020, la convenuta ha
appellato da parte sua il dispositivo sulle spese della sentenza pretorile,
postulando un aumento delle ripetibili in suo favore a fr. 14 000.–. Con osservazioni
del 2 luglio 2020 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello avversario. AP 1 non
è stato chiamato a presentare osservazioni all'appello di AO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la
stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica
così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125
lett. c CPC).
I. Sull'appello
di AP 1
2.
La modifica di sentenze di
divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola
il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili
così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su
pretese meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito è dato, litigiosa essendo la
riduzione del contributo alimentare per la
convenuta da fr. 1800.– a fr. 800.– mensili dal 1° giugno 2018
al 31 dicembre 2019 e la soppressione del medesimo dopo di allora. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
dell'attore il 30 aprile 2020 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 12 maggio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3.
Alle
osservazioni all'appello AO 1 acclude i propri
certificati di stipendio dal gennaio al marzo del 2020 e varia corrispondenza
con l'Ufficio esecuzioni di Cevio in merito a una procedura d'incasso da lei avviata
contro l'ex marito. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se
vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla presenta-zione dei
memoriali conclusivi, tali documenti non potevano più essere sottoposti al
Pretore. Presentati senza indugio in appello, essi sono quindi ricevibili
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2020
consid. 2 con riferimenti).
4.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che
al momento del divorzio l'attore, gerente della ditta __________ Sagl, guadagnava
fr. 9375.– lordi mensili, oltre assegni familiari, e aveva un fabbisogno minimo
di fr. 3512.– mensili. Al momento in cui è stata promossa l'azione di modifica egli
ha accertato che le entrate di lui si erano ridotte a fr. 7592.10 mensili e
che dal gennaio del 2019 si erano ulteriormente contratte a fr. 6093.75 mensili
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3428.– mensili, onde un peggioramento
della situazione economica di circa il 30%. Il primo giudice ha esaminato di
conseguenza se ciò fosse imputabile all'attore. “Pur comprendendo” che la
situazione congiunturale potesse pregiudicare gli utili aziendali e che la contrazione del mercato fosse dovuta anche alla
creazione di una ditta concorrente da parte di un'ex collaboratrice, egli ha ritenuto che la scelta dell'attore di
ridurre il proprio stipendio, giustificata con la volontà di non privarsi di personale
“specializzato e fidato”, “non regge senza un obiettivo concretamente definito”, tanto meno in
caso di obblighi contributivi familiari decisi in una sentenza di divorzio.
Prima
di tagliare il proprio stipendio – ha ripreso il Pretore – un debitore
alimentare deve prendere in considerazione altre misure di risparmio, come la
riduzione dell'orario di lavoro dei collaboratori o la diminuzione del loro
salario, anche solo a titolo transitorio. Per il Pretore, in concreto quest'ultima
soluzione era fattibile, dato che “la ditta impiega solo due persone giovani, le quali
avrebbero potuto, “perlomeno in misura parziale, trovare, esternamente, delle
alternative lavorative”. Per di più, egli ha soggiunto, le difficoltà dell'azienda
sono dovute alla necessità di trovare nuovi mercati “senza però sapere se ciò andrà a buon fine; pertanto, se la società non rinvenisse nuovi
clienti occorrerà comunque licenziare qualcuno”. Il che non aiuta la posizione
giuridica dell'attore e non giustifica una riduzione del suo salario. Non
ravvisando indizi sulla durata delle attuali difficoltà e sull'effettiva e
concreta possibilità di trovare effettive soluzioni, per il Pretore una
riduzione dello stipendio sine die non si legittimava. Onde, in definitiva, il
rigetto della petizione.
5.
I criteri che giustificano
la modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge secondo l'art. 129
cpv. 1 CC sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 9). Una
modifica al riguardo presuppone – in
sintesi – che fatti nuovi, importanti e duraturi sopraggiunti nella situazione
del debitore o del creditore impongano una regolamentazione contributiva
diversa. La procedura di modifica non ha lo scopo di correggere la sentenza
precedente, ma di adattare quest'ultima alle nuove condizioni. Ora, un fatto è
nuovo se non è stato preso in considerazione per fissare il contributo di
mantenimento nella sentenza di divorzio. Determinante non è la sua
prevedibilità, bensì la circostanza che il contributo alimentare sia stato
definito tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto. Tutt'al più si
presume che un contributo di mantenimento sia stato determinato in funzione di
eventi futuri già certi o altamente probabili al momento della pattuizione (sentenza
del Tribunale federale 5A_902/2020 del 25
gennaio 2021 consid. 5.1.1 con richiamo a DTF 138 III 292 consid.
11.1.1
e 131 III 199 consid. 2.7.4; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.6/7 del 3 agosto 2020 consid. 5 con rinvii).
Se
il deterioramento di una situazione finanziaria è dovuto a cattiva volontà, negligenza
grossolana o a una decisione arbitraria, in linea di principio una riduzione
dell'obbligo alimentare non si giustifica (DTF 108 II 32 consid. 7; 121 III 297
consid. 3b; più recentemente: 5A_9/2009 del 4 febbraio 2009 consid. 3). Anzi, in
caso di riduzione unilaterale del contributo al debitore può essere imputato
un reddito ipotetico (Gloor/Spycher
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 11 ad art. 129; Simeoni in: Bohnet/ Guillod [curatori],
Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 39 ad art. 129 CC con
rinvii; Pichonnaz in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 25 ad art. 129). Il giudizio sulla modifica implica,
per il resto, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le
parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo è
stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura
ciò giustifichi una soppressione o una riduzione della rendita non è poi solo
una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC; RtiD II-2015 pag. 790
n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii; v. da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 3).
6.
L'appellante
ribadisce che, contrariamente all'opinione del Pretore, la decisione di ridursi
lo stipendio da fr. 9275.– mensili netti a fr. 6953.– mensili nel 2018 e a
fr. 6093.75 mensili dal 1° gennaio 2019 non era arbitraria, ovvero
finalizzata a svantaggiare l'ex moglie. Egli critica il primo giudice per avere
valutato quale fosse la soluzione aziendale “auspicabile” per superare una congiuntura sfavorevole, rimproverandogli
una sequela di considerazioni personali. Fondandosi sulla testimonianza del proprio
fidu-ciario, egli adduce che il peggioramento della situazione aziendale si
riconduce a motivi congiunturali, dovuti all'aumento della concorrenza e alla
perdita di un'importante commessa, mentre la strategia da lui adottata per
farvi fonte “era sostanzialmente corretta”. Inoltre, egli soggiunge, sempre a detta del
fiduciario, la ditta è gestita in maniera “estremamente oculata e corretta”.
Per l'appellante, anche M__________ S__________,
sua ex collaboratrice e fondatrice di una ditta concorrente, ha confermato le
difficoltà del settore e l'acquisizione “in perdita” della commessa precedentemente affidata alla __________
Sagl. Riaffermata la criticità della situazione aziendale, con un calo del 30%
della cifra d'affari, l'appellante sottolinea che incombeva a lui, titolare
della società, prendere le necessarie decisioni strategiche, assumendo le
relative responsabilità. E, a suo parere, già dalla consultazione del bilancio
aziendale risulta la palese inattuabilità di altre misure di risparmio, salvo la
riduzione del suo proprio stipendio. Né il primo giudice ha indicato
concretamente quali altre misure o soluzioni potessero essere attuate e quali sarebbero
state le ripercussioni sull'operatività dell'azienda.
L'appellante
riafferma la necessità di tagliare il proprio stipendio, senza procedere
analogamente nei confronti dei suoi dipendenti, giacché questa era l'unica “variabile
praticabile per evitare il deposito dei bilanci”. Il licenziamento del
personale, poi, non costituiva una soluzione se l'obiettivo era quello di
salvare l'azienda. Per di più, egli assevera, lo stipendio è stato ridotto del
7.7% a G__________ R__________ e del 12.6% a M__________ D__________, se non
del 15% al primo e del 20% alla seconda, senza che a costoro sia stato riconosciuto
un bonus, come ha rilevato anche il Pretore. Secondo l'attore, andare oltre avrebbe
indotto i due dipendenti a optare “per altri lidi”,
vista anche la loro giovane età, con evidente compromissione dell'operatività
aziendale. Egli ritiene quindi di avere
fatto il possibile per salvare l'azienda, mentre se si seguissero le
indicazioni del Pretore “la ditta sarebbe
fallita da tempo”. Il tutto, egli
epiloga, senza dimenticare le gravose conseguenze economiche dovute all'epidemia
di Covid-19.
7.
Dagli
atti risulta che al momento del divorzio, il 26 aprile 2010, AP 1 era
dipendente e unico socio gerente della ditta __________ Sagl di __________, con
uno stipendio medio fr. 9375.– netti mensili, assegni familiari e per economia
domestica compresi. Al momento in cui ha promosso l'azione di modifica, il 17
maggio 2018, egli era sempre alle dipendenze dell'azienda, di cui era ancora socio
gerente, ma percepiva uno stipendio nettamente inferiore, di fr. 6953.– netti mensili,
assegni familiari compresi, ridottosi poi dal 1° gennaio 2019 a fr. 6093.75
mensili.
a) Ripercorrendo
la cronistoria, fino al 2014 lo stipendio netto dell'attore, “dopo deduzioni
di legge, incluse indennità varie, assegni figli”, è sostanzialmente rimasto invariato,
sopra i fr. 9000.– mensili, per poi subire una certa flessione, attestandosi
a fr. 8234.71 mensili nel 2015, a fr. 8535.71 mensili nel 2016 e a fr. 8181.20 mensili
nel 2017 (doc. H, M e T). Come detto, il reddito dell'appellante è ulteriormente
sceso a fr. 6953.– mensili nel 2018 (in realtà egli ha percepito fr. 7592.10
fino all'agosto, fr. 7342.10 fino al novembre e fr. 671.80 in
dicembre) e a fr. 6093.75 mensili nel 2019 (doc. G1, allegati A3 e A8). Ora,
che nel corso degli anni l'andamento della __________ Sagl sia risultato in
calo è vero, il fiduciario della società avendo confermato che già nel 2014 il
bilancio accusava una perdita e che nel 2015/2016 il pareggio era dovuto alla
riduzione dello stipendio percepito da AP 1 (deposizione di M__________ M__________,
dell'11 aprile 2019: verbali, pag. 2 a 4). Dai bilanci agli atti risulta poi un
disavanzo di fr. 23 681.09 nel 2017 e di fr. 30 746.23 nel 2018
(fascicoli richiamati dalla M__________ __________ SA n. V e dalla __________
Sagl n. VI). Stando a M__________ M__________, le entrate della ditta sono
diminuite per la concorrenza e in seguito per la perdita di un “grosso” mandato (loc.
cit.). Tale commessa (“__________”), che dal 2002 costituiva circa il 30% delle entrate societarie
(doc. G1, allegato A4), è stata assegnata nel 2018 dall'Ufficio federale
dell'energia, previo concorso, alla ditta concorrente E__________ Sagl di __________,
fondata da un'ex collaboratrice dell'attore (deposizione di M__________ S__________
dell'11 aprile 2019: verbali, pag. 9).
b) Alla
luce di quanto precede è indubbio che l'attore dovesse adottare provvedimenti per
ovviare alle difficoltà finanziarie della ditta. Al momento di scegliere la
strategia, tuttavia, egli non poteva ignorare i propri obblighi alimentari
verso i figli e l'ex moglie. Avrebbe dovuto trovare pertanto un giusto
equilibrio fra gli interessi suoi, quelli
della ditta, quelli dei suoi collaboratori e quelli della famiglia, senza
dimenticare che pur con un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili il
fabbisogno minimo di AO 1, di fr. 3000.– mensili, rimaneva largamente scoperto.
Se la ricerca di nuovi clienti poteva apparire aleatoria in un “mercato
difficile” (deposizione di M__________ M__________, loc. cit., pag. 4), quantunque
il settore delle energie rinnovabili appaia in costante evoluzione, è chiaro
che una chiusura della ditta, volontaria o per fallimento, sarebbe stata la peggior
strategia non solo per l'attore e i suoi dipendenti, ma anche per la convenuta.
Trattandosi di una società di consulenza, priva di macchinari o merce e senza
proprietà immobiliari, una riduzione delle spese poteva avvenire solo
attraverso interventi sull'organico o sulla massa salariale. E siccome la ditta
è composta del titolare e di due soli collaboratori (uno scientifico e una amministrativa),
il licenziamento di uno di loro poteva apparire poco lungimirante, sia perché
l'azienda “non avrebbe potuto affrontare tutto il lavoro e la cifra d'affari
sarebbe stata inferiore”, sia perché non è facile “trovare persone
competenti in questo ambito” (deposizione di M__________ M__________, loc. cit.).
c)
Posto ciò, per quel che è della riduzione degli stipendi si conviene che
in caso di difficoltà “se il mercato non va bene, il titolare è il primo ad
avere delle conseguenze”. In effetti, come si è visto, dal 2014 AP 1 ha
sensibilmente ridotto il proprio stipendio da fr. 9375.– netti mensili, assegni
familiari e per economia domestica compresi percepiti nel 2011, a fr. 7592.10
mensili percepiti nel maggio del 2018. In seguito alla perdita del mandato affidato
alla __________ Sagl dall'Ufficio __________, dal 1° gennaio 2019 AP 1, oltre a
tagliare ulteriormente la propria retribuzione del 17% rispetto a quella del
2018, ha concordato una riduzione del 10% con la collaboratrice amministrativa
M__________ D__________ e del 15% con il collaboratore scientifico G__________
R__________ (doc. G1). In realtà, nei mesi successivi egli si è ridotto il
salario del 12.5%, ha decurtato quello di M__________ D__________ del 12.6% e
quello di G__________ R__________ del 7.7%, riconducendo il grado d'occupazione
di lui all'80% (lettera di AP 1 all'avv. D__________ O__________, dell'11
aprile 2019, nel fascicolo “buste paga dipendenti __________ Sagl gennaio–aprile
2019”, richiamo VII).
d) Nella
fattispecie l'attore postula una riduzione del contributo alimentare per AO 1 da
fr. 1800.– a fr. 800.– mensili a valere dal 1° giugno 2018. Se a quel momento
tuttavia, invece di sollecitare un sacrificio da parte della convenuta (che nonostante
il contributo alimentare di fr. 1800.– rimaneva con un fabbisogno minimo
di fr. 3000.– mensili largamente scoperto), avesse negoziato una riduzione
di stipendio come quella concordata con i due dipendenti dal 1° gennaio 2019, l'attore
avrebbe potuto continuare ad assolvere i propri obblighi di mantenimento. Al
momento in cui ha promosso l'azione di modifica egli doveva versare infatti a
moglie e figli contributi alimentari per complessivi fr. 5350.– mensili. Per
conservare il proprio fabbisogno minimo di fr. 3428.– mensili egli avrebbe
dovuto disporre così di fr. 8778.– mensili. Gli mancavano fr. 1190.–
mensili rispetto allo stipendio percepito di fr. 7592.10 mensili. Avrebbe
potuto ricuperare la somma riducendo del 10% lo stipendio di M__________ D__________
(da
fr. 4997.55 a fr. 4497.80 mensili) e del 15% quello di G__________ R__________
(da 6395.30 a fr. 5436.– mensili), come ha fatto circa sei mesi dopo. Tanto più
che il 1° maggio 2019 AO 1 è stata assunta a metà tempo dalla Banca __________
quale assistente di direzione, sicché da allora il contributo alimentare per
lei si è pressoché azzerato. Né la ditta si trovava in difficoltà: anzi, nel 2019 l'azienda doveva ancora incassare almeno
fr. 210 000.– (deposizione di M__________
M__________ dell'11 aprile 2019: verbali,
pag. 5).
e) Non
si disconosce che i due dipendenti avrebbero anche potuto respingere il 17
maggio 2018 quanto essi hanno finito per accettare dal 1° gennaio 2019.
L'appellante non sostiene tuttavia nulla del genere né dagli atti emergono
indizi circa un'eventuale renitenza da parte loro. Ne segue che l'appellante
non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha reso verosimile di non poter
continuare a onorare i propri obblighi alimentari verso l'ex moglie dopo il 17
maggio 2018. Certo, egli sembra allegare che nel caso in cui avesse ridotto sin
da allora la retribuzione dei due dipendenti, costoro avrebbero lasciato l'azienda.
Anche al riguardo manca tuttavia qualsiasi riscontro agli atti, l'assunto
risolvendosi in una mera affermazione. La quale per altro non appare
necessariamente verosimile, i due interessati avendo dato prova di
disponibilità sei mesi più tardi. Su questo punto l'appello è destinato
pertanto all'insuccesso.
8.
Oltre
al peggioramento della propria situazione finanziaria, l'appellante fa valere
un miglioramento della situazione in cui versa la convenuta, che dal 1° maggio
2019.
lavora a metà tempo per il citato istituto bancario. Egli rimprovera poi all'interessata
di avere “crassamente” violato gli impegni presi, poiché costei si era
impegnata “a breve/medio termine” a cercare un'attività lucrativa a tempo parziale. A suo dire, con un reddito di fr. 2931.50
mensili (e non di fr. 2700.– mensili come ha accertato il Pretore) la convenuta
è in grado di sopperire al proprio fabbisogno minimo. AP 1 censura altresì
l'argomentazione del Pretore, secondo cui con l'inizio dell'attività lucrativa
dell'ex moglie
l'azione poteva finanche ritenersi senza oggetto “già solo per il
meccanismo della convenzione”, se appena si pensa – egli adduce – all'ipotesi che
la convenuta smetta di lavorare. Infine, egli epiloga, la sua situazione economica
gli permette unicamente di far fronte al contributo di mantenimento per i
figli, ciò che andrebbe accertato giudizialmente.
a) Riguardo
al fatto che il Pretore avrebbe dovuto ascrivere alla convenuta un reddito
ipotetico, a prescindere dall'inammissibile rinvio al memoriale di primo grado,
l'appellante trascura che per modificare una sentenza di divorzio il
miglioramento della situazione finanziaria del creditore alimentare dev'essere
effettivo. È vero che al momento del divorzio la convenuta aveva manifestato
l'intenzione di cercare “a breve/medio termine” un'attività lucrativa, ma la convenzione
sugli effetti del divorzio non prevedeva conseguenze ove ciò non fosse avvenuto,
tanto meno una riduzione o una soppressione del contributo alimentare. Senza
dimenticare che in base alla giurisprudenza vigente a quel momento, al
compimento del 10° anno di età del figlio cadetto, nel 2015, AO 1 aveva 52
anni, età in cui non si sarebbe più preteso da lei una ripresa dell'attività
lucrativa. La modifica giurisprudenziale evocata dall'appellante e riferita
alla modifica del grado d'occupazione in base alla scolarizzazione dei figli (DTF
144.
III 481) è stata adottata solo il 21 settembre 2018 ed è stata oggetto di
un comunicato stampa il 28 settembre successivo, per poi essere pubblicata
nella raccolta ufficiale il 27 marzo 2019, quando la convenuta aveva già 55 e 56
anni. Una modifica della sentenza di divorzio fondata su un reddito ipotetico
della creditrice alimentare non entra perciò in linea di conto.
b) Dagli
atti risulta, come si è visto, che il 1° maggio 2019 AO 1 è stata assunta a
metà tempo come assistente di direzione dalla Banca __________ con uno
stipendio annuo di fr. 41 000.– lordi ‟corrisposto in 13 mensilitàˮ (doc. 55). La
tredicesima mensilità consiste – di regola – nello stipendio di base senza le
eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo
pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 11b
con richiami), per un importo nel caso specifico di fr. 246.45 mensili (fr.
3153.85, meno fr. 161.65 per l'AVS [5.125%] e fr. 34.70 per l'assicurazione disoccupazione
[1.1%], diviso 12). Lo stipendio mensile di lei si attesta così a fr. 2955.–
mensili (arrotondati). Le entrate nette medie della convenuta (stipendio e
contributo alimentare) non eccedendo fr. 3000.– mensili, il miglioramento della
situazione della creditrice alimentare continua a essere regolato pertanto dalla
convenzione sugli effetti del divorzio (clausola n. 10 lett. d) e non dà motivo
per una modifica della sentenza di divorzio. Né l'attore ha chiesto, per
avventura, di accertare giudizialmente (art. 88 CPC) l'entità del contributo
dovuto all'ex moglie in base a tale clausola. Nemmeno sotto questo profilo si giustifica
di conseguenza una modifica del contributo alimentare per la convenuta. Ne
segue che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.
II. Sull'appello
di AO 1
9.
Una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese
figuri in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre
al contenuto della decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, non
occorre tuttavia che essa introduca un reclamo separato. Può impugnare il
dispositivo sulle spese giudiziarie direttamente con l'appello (I CCA, sentenza
inc. 11.2012.66 del 23 settembre 2013 consid. 4 con richiami; v. anche Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],
Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª
edizione, n. 1 ad art. 110; Stoudmann
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art.
110; Trezzini, Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 1 ad
art. 110).
10.
Nel caso in esame AO 1 ha impugnato soltanto il
dispositivo sulle spese giudiziarie, come risulta espressamente dal frontespizio
del memoriale (“appello contro il punto 2 della decisione). Avendo
essa contestato il dispositivo sulle spese a titolo indipendente, senza sollevare
censure sul merito della decisione, la via di ricorso esperibile era unicamente
tuttavia quella del reclamo (cfr. Stoudmann,
op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Correttamente del resto la sentenza impugnata
indicava nei rimedi giuridici in calce alla motivazione la via del reclamo come
ricorso esperibile contro la decisione
sulle spese giudiziarie. L'appello della convenuta si rivela di conseguenza
irricevibile, né esso può essere interpretato come reclamo. AO 1 non ha infatti
presentato appello per svista o per inavvertenza, tant'è che nell'atto essa
riprende scientemente più volte il termine di “appello”, mai di reclamo. Non soccorrono
dunque i presupposti per una conversione del rimedio giuridico (RtiD II-2019
pag. 767 n. 37c; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.161 del 17 dicembre 2020 consid. 3).
Se
mai contro il dispositivo sulle spese giudiziarie la convenuta avrebbe potuto
introdurre appello incidentale (FF 2006
pag. 6745 in fondo).
L'ipotesi è estranea tuttavia al caso specifico, giacché in concreto AO 1 non
ha inteso depositare un ricorso meramente accessorio, il quale sarebbe
diventato “caduco” ove l’appello principale fosse stato dichiarato irricevibile,
fosse risultato manifestamente infondato o fosse stato ritirato (art. 313
cpv. 2 CPC). Un appello incidentale del resto sarebbe stato da presentare
con le osservazioni all'appello principale (art. 313 cpv. 1 CPC), mentre nel
suo memoriale la convenuta ha precisato espressamente che contro l'appello
dell'ex marito, ricevuto il giorno dell'impostazione del proprio ricorso, essa
avrebbe formulato “osservazioni scritte nel termine che le è stato assegnato”
(pag. 2 in alto). Introdotto volutamente come appello da un mandatario
professionale, il memoriale in questione non può dunque essere interpretato
nemmeno come appello incidentale e va dichiarato irricevibile.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili di appello
11.
Le spese relative all'appello di AP 1 seguono il
principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre
alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite una patrocinatrice,
un'adeguata indennità per ripetibili.
Le
spese dell'appello di AO 1 seguono a loro volta il precetto della soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AP 1 non essendo
stato chiamato a inoltrare osservazioni.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello di AP 1 raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Ciò non
è il caso invece
per quanto concerne l'appello della convenuta, il cui valore litigioso, considerate
le ripetibili controverse, non raggiunge il limite necessario nella prospettiva
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2020.36 e 11.2020.51 sono
congiunte.
2. L'appello
di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
3. Le
spese di tale appello, di fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.
4. L'appello
di AO 1 è irricevibile.
5. Le
spese processuali di tale appello, di fr. 300.–, sono poste a carico di AO 1.
6. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).