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Decisione

11.2020.36

Modifica di sentenza di divorzio: riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie

21 giugno 2021Italiano27 min

di __________, di cui è socio e gerente. La moglie non svolgeva attività lucrativa.

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.36

11.2020.51

Lugano

21 giugno 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2018.11 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con petizione del 17 maggio 2018 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 12 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

29 aprile 2020 (inc. 11.2020.36)

e sull'appello del

2 giugno 2020 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (11.2020.51);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 26 aprile

2010 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra AP

1 (1965) ed AO 1 (1963), omologando una convenzione che prevedeva l'affidamento

dei figli E__________ (nato il 21 ottobre 1994), A__________ (nata il 9 agosto

1996), M__________ (nato il 18 settembre 1999) e N__________ (nato il 14

dicembre 2005) alla madre, con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e obbligo

per AP 1 di versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ognuno

di loro, assegni familiari non compresi, fino alla rispettiva ‟autonomia

e autosufficienza finanziariaˮ. Quanto al contributo alimentare per la

moglie, la convenzione prevedeva:

10. a) AP 1 verserà a AO 1 (…) fr.

850.– mensili la prima volta per il mese di luglio 2009. Tale contributo sarà

mensilmen­te ridotto di fr. 50.– dal mese di agosto 2011;

b) AP 1 ed AO 1 si danno reciprocamente atto che il contributo

alimentare così fissato considera l'attuale inesistenza di entrate personali di

AO 1 e un fabbisogno persona­le di quest'ultima concordato e cifrato in fr.

3000.– mensili;

AP 1 ed AO 1 si danno

reciprocamente atto che tale situazione comporta e comporterà un ammanco

relativamen­te al fabbisogno mensile di AO 1, la quale dovrà impegnarsi e

attivarsi al più presto per la ricerca di ulteriori cespiti di reddito (…).

c) Il mese successivo al raggiungimento dell'indipendenza economica di uno

dei figli, il contributo mensile in favore di AO 1 sarà automaticamente

aumentato di fr. 1000.– (il contributo alimentare complessivo versato da AP 1

in favore di AO 1 corrispondendo così a fr. 1800.– netti mensili). Sono fatti

salvo i punti 10d, 10e, 10f del presente accordo.

Al momento in cui un secondo

figlio sarà autosufficiente, e a sostanziale copertura del fabbisogno personale

di AO 1, il contributo mensile di AP 1 in favore di AO 1 sarà aumentato di

ulteriori fr. 1000.– mensili e ammonterà così a complessivi fr. 2800.– netti

mensili. Sono fatti salvi i punti 10d, 10e, 10f del presente accordo.

d) Nel caso in cui AO 1 dovesse iniziare un'attività lavorativa o

beneficiare comunque di un qualsivoglia tipo di ulteriore reddito personale, il

surriferito contributo di mantenimento potrà e dovrà essere proporzionalmente

ridotto nella misura in cui le entrate nette mensili di AO 1 e il contributo

alimentare versato da AP 1 a quel momento dovessero complessivamente superare

l'importo di fr. 3000.–. In tal caso la riduzione del contributo dovuto da AP 1 corrisponderà all'importo eccedente

Fatti

i fr. 3000.–.

In tal senso AO 1 si impegna e si

impegnerà a informare AP 1 circa la propria situazione finanziaria,

trasmettendogli alla fine di ogni anno un rendiconto relativo alle sue entrate,

nel caso queste risultassero pari e/o superiori a fr. 2200.– mensili.

e) I coniugi si danno atto che il suddetto contributo alimentare sarà

sospeso dal mese di luglio 2011, ritenuto che AO 1 convive a tutti gli effetti,

dal mese di settembre 2009, con il suo nuovo compagno, il quale contribuirà al

suo mantenimento.

Il suddetto contributo verrà

riattivato immediatamente dal mese successivo all'eventuale termine della

suddetta convivenza effettiva.

f) AP 1 e AO 1 convengono che il suddetto contributo alimentare

cesserà definitivamente e incondizionatamente:

– nel caso di nuovo matrimonio di AO 1;

– nel caso in cui AO 1 dovesse percepire delle

entrate nette medie mensili (di qualsivoglia genere e/o natura, indipendenti

dal surriferito contributo alimentare, tredicesima mensilità esclusa) superiori

a fr. 3000.–.

g) …

A quel momento il marito,

tecnico SUP in elettronica, lavorava – come ora – per la ditta __________ Sagl

di __________, di cui è socio e gerente. La moglie non svolgeva attività lucrativa.

Si occupava della casa e dei figli. La

sentenza di divorzio è passata in giudicato (inc. OA.2010.2). Cessata la convivenza

di AO 1 con il nuovo compagno, l'obbligo alimentare a carico di AP 1 è ripreso il

1° aprile 2015.

B. ll 5 marzo 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 per un tentativo

di conciliazione davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia al fine di

ottenere una riduzione del contributo alimentare in favore di lei a fr. 800.–

mensili fino al 31 dicembre 2019 e la soppressione del contributo dopo di

allora. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore ha

rilasciato al­-l'istante il 9 aprile 2018

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.4).

C. Il 17 maggio 2018 AP

1 ha promosso causa dinanzi al medesimo Pretore per ottenere la riduzione, già

in via cautelare, di quanto postulato in sede conciliativa. La richiesta

cautelare è stata respinta dal Pretore, dopo contraddittorio, con decreto del 27

settembre 2018 (inc. CA.2018.23). Nella risposta di merito, del 7 settembre

2018, la convenuta ha poi proposto di respinge­re la petizione. In una replica del 10 ottobre e in una duplica del 12 novembre

2018 le parti hanno riaffermato le loro

posizioni. Alle prime arringhe del 29 novembre 2018 gli ex coniugi si sono confermati nei rispettivi

punti di vista e hanno notificato prove. Durante l'istruttoria, il 1°

maggio 2019, AO 1 è stata assunta a metà tempo dalla Banca __________ quale

assistente di direzione. L'istruttoria si è chiusa l'11 settembre 2019 e alle

arringhe finali le parti hanno rinuncia­to, limitandosi a conclusioni scritte.

Nei rispettivi memoriali del 1° ottobre e del 9 dicembre 2019 esse hanno mantenuto

le domande iniziali.

D. Statuendo

con sentenza del 29 aprile 2020, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese

processuali di complessivi fr. 4009.80 sono state poste a carico dell'attore,

tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12

maggio 2020 nel quale chiede che la sua petizione sia accolta e che il giudizio

impugnato sia riformato di conseguenza. Il 2 giugno 2020, la convenuta ha

appellato da parte sua il dispositivo sulle spese della sentenza pretorile,

postulando un aumento delle ripetibili in suo favore a fr. 14 000.–. Con osservazioni

del 2 luglio 2020 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello avversario. AP 1 non

è stato chiamato a presentare osservazioni al­l'appello di AO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la

stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica

così di congiungere le due procedure e di emanare una senten­za unica (art. 125

lett. c CPC).

I. Sull'appello

di AP 1

2.

La modifica di sentenze di

divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola

il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili

così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su

pretese meramente pecuniarie, queste ulti­me raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito è dato, litigiosa essendo la

riduzione del contributo alimentare per la

convenuta da fr. 1800.– a fr. 800.– mensili dal 1° giugno 2018

al 31 dicembre 2019 e la soppressione del medesimo dopo di allora. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

dell'attore il 30 aprile 2020 (tracciamento dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 12 mag­gio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

3.

Alle

osservazioni all'appello AO 1 acclude i propri

certificati di stipendio dal gennaio al marzo del 2020 e varia corrispondenza

con l'Ufficio esecuzioni di Cevio in merito a una procedura d'incasso da lei avviata

contro l'ex marito. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se

vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non

era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto

delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla presenta-zione dei

memoriali conclusivi, tali documenti non potevano più essere sottoposti al

Pretore. Presentati senza indugio in appello, essi sono quindi ricevibili

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2020

consid. 2 con riferimenti).

4.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che

al momento del divorzio l'attore, gerente della ditta __________ Sagl, guadagnava

fr. 9375.– lordi mensili, oltre assegni familiari, e aveva un fabbisogno minimo

di fr. 3512.– mensili. Al momento in cui è stata promossa l'azione di modifica egli

ha accertato che le entrate di lui si erano ridotte a fr. 7592.10 mensili e

che dal gennaio del 2019 si erano ulteriormente contratte a fr. 6093.75 mensili

a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3428.– mensili, onde un peggioramento

della situazione economica di circa il 30%. Il primo giudice ha esaminato di

conseguenza se ciò fosse imputabile all'attore. “Pur comprendendo” che la

situazione congiunturale potesse pregiudicare gli utili aziendali e che la contrazione del mercato fosse dovuta anche alla

creazione di una ditta concorrente da parte di un'ex collaboratrice, egli ha ritenuto che la scelta dell'attore di

ridurre il proprio stipendio, giustificata con la volontà di non privarsi di personale

“specializzato e fidato”, “non regge senza un obiettivo concretamente definito”, tanto meno in

caso di obblighi contributivi familiari decisi in una sentenza di divorzio.

Prima

di tagliare il proprio stipendio – ha ripreso il Pretore – un debitore

alimentare deve prendere in considerazione altre misu­re di risparmio, come la

riduzione dell'orario di lavoro dei collaboratori o la diminuzione del loro

salario, anche solo a titolo transitorio. Per il Pretore, in concreto quest'ulti­ma

soluzione era fattibile, dato che “la ditta impiega solo due persone giovani, le quali

avrebbero potuto, “perlomeno in misura parziale, trovare, esternamente, delle

alternative lavorative”. Per di più, egli ha soggiun­to, le difficoltà dell'azienda

sono dovute alla necessità di trovare nuovi mercati “senza però sape­re se ciò andrà a buon fine; pertanto, se la società non rinvenis­se nuovi

clienti occorrerà comunque licenziare qualcuno”. Il che non aiuta la posizione

giuridica dell'attore e non giustifica una riduzione del suo salario. Non

ravvisando indizi sulla durata delle attuali difficoltà e sull'effettiva e

concreta possibilità di trovare effettive soluzioni, per il Pretore una

riduzione dello stipendio sine die non si legittimava. Onde, in definitiva, il

rigetto della petizione.

5.

I criteri che giustificano

la modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge secondo l'art. 129

cpv. 1 CC sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 9). Una

modifica al riguardo presuppone – in

sintesi – che fatti nuovi, importanti e duraturi sopraggiunti nella situazione

del debitore o del creditore impongano una regolamentazione contributiva

diversa. La procedura di modifica non ha lo scopo di correggere la sentenza

precedente, ma di adattare quest'ultima alle nuove condizioni. Ora, un fatto è

nuovo se non è stato preso in considerazione per fissare il contributo di

mantenimento nella sentenza di divorzio. Determinante non è la sua

prevedibilità, bensì la circostanza che il contributo alimentare sia stato

definito tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto. Tutt'al più si

presume che un contributo di mantenimento sia stato determinato in funzione di

eventi futuri già certi o altamente probabili al momento della pattuizione (sentenza

del Tribunale federa­le 5A_902/2020 del 25

gennaio 2021 consid. 5.1.1 con richiamo a DTF 138 III 292 consid.

11.1.1

e 131 III 199 consid. 2.7.4; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.6/7 del 3 agosto 2020 consid. 5 con rinvii).

Se

il deterioramento di una situazione finanziaria è dovuto a cattiva volontà, negligenza

grossolana o a una decisione arbitraria, in linea di principio una riduzione

dell'obbligo alimentare non si giustifica (DTF 108 II 32 consid. 7; 121 III 297

consid. 3b; più recentemente: 5A_9/2009 del 4 febbraio 2009 consid. 3). Anzi, in

caso di riduzione unilaterale del contributo al debitore può esse­re imputato

un reddito ipotetico (Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 11 ad art. 129; Simeoni in: Bohnet/ Guillod [curatori],

Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 39 ad art. 129 CC con

rinvii; Pichonnaz in: Commentaire

romand, CC I, Basilea 2010, n. 25 ad art. 129). Il giudizio sulla modifica implica,

per il resto, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le

parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo è

stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura

ciò giustifichi una soppressione o una riduzione della rendita non è poi solo

una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC; RtiD II-2015 pag. 790

n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii; v. da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 3).

6.

L'appellante

ribadisce che, contrariamente all'opinione del Pretore, la decisione di ridursi

lo stipendio da fr. 9275.– mensili netti a fr. 6953.– mensili nel 2018 e a

fr. 6093.75 mensili dal 1° gennaio 2019 non era arbitraria, ovvero

finalizzata a svantaggiare l'ex moglie. Egli critica il primo giudice per avere

valutato quale fosse la soluzione aziendale “auspicabile” per superare una congiuntura sfavorevole, rimproverandogli

una sequela di considerazioni personali. Fondandosi sulla testimonianza del proprio

fidu-ciario, egli adduce che il peggioramento della situazione aziendale si

riconduce a motivi congiunturali, dovuti all'aumento della concorrenza e alla

perdita di un'importante commessa, mentre la strategia da lui adottata per

farvi fonte “era sostanzialmente corretta”. Inoltre, egli soggiunge, sempre a detta del

fiduciario, la ditta è gestita in maniera “estremamente oculata e corretta”.

Per l'appellante, anche M__________ S__________,

sua ex collaboratrice e fondatrice di una ditta concorrente, ha confermato le

difficoltà del settore e l'acquisizione “in perdita” della commessa precedentemente affidata alla __________

Sagl. Riaffermata la criticità della situazione aziendale, con un calo del 30%

della cifra d'affari, l'appellante sottolinea che incombeva a lui, titolare

della società, prendere le necessarie decisioni strategiche, assumen­do le

relative responsabilità. E, a suo parere, già dalla consultazione del bilancio

aziendale risulta la palese inattuabilità di altre misure di risparmio, salvo la

riduzione del suo proprio stipendio. Né il primo giudice ha indicato

concretamente quali altre misure o soluzioni potessero essere attuate e quali sarebbero

state le ripercussioni sull'operatività dell'azienda.

L'appellante

riafferma la necessità di tagliare il proprio stipendio, senza procedere

analogamente nei confronti dei suoi dipendenti, giacché questa era l'unica “variabile

praticabile per evitare il deposito dei bilanci”. Il licenziamento del

personale, poi, non costituiva una soluzione se l'obiettivo era quello di

salvare l'azienda. Per di più, egli assevera, lo stipendio è stato ridotto del

7.7% a G__________ R__________ e del 12.6% a M__________ D__________, se non

del 15% al primo e del 20% alla seconda, senza che a costoro sia stato riconosciuto

un bonus, come ha rilevato anche il Pretore. Secon­do l'attore, andare oltre avrebbe

indotto i due dipendenti a optare “per altri lidi”,

vista anche la loro giovane età, con evidente compromissione dell'operatività

aziendale. Egli ritiene quindi di avere

fatto il possibile per salvare l'azienda, mentre se si seguissero le

indicazioni del Pretore “la ditta sarebbe

fallita da tempo”. Il tutto, egli

epiloga, senza dimenticare le gravose conseguenze economiche dovute all'epidemia

di Covid-19.

7.

Dagli

atti risulta che al momento del divorzio, il 26 aprile 2010, AP 1 era

dipendente e unico socio gerente della ditta __________ Sagl di __________, con

uno stipendio medio fr. 9375.– netti mensili, assegni familiari e per economia

domestica compresi. Al momento in cui ha promosso l'azione di modifica, il 17

maggio 2018, egli era sempre alle dipendenze dell'azienda, di cui era ancora socio

gerente, ma percepiva uno stipendio nettamente inferiore, di fr. 6953.– netti mensili,

assegni familiari compresi, ridottosi poi dal 1° gennaio 2019 a fr. 6093.75

mensili.

a) Ripercorrendo

la cronistoria, fino al 2014 lo stipendio netto dell'attore, “dopo deduzioni

di legge, incluse indennità varie, assegni figli”, è sostanzialmen­te rimasto invariato,

sopra i fr. 9000.– mensili, per poi subire una certa flessione, attestandosi

a fr. 8234.71 mensili nel 2015, a fr. 8535.71 mensili nel 2016 e a fr. 8181.20 mensili

nel 2017 (doc. H, M e T). Come detto, il reddito dell'appellante è ulteriormen­te

sceso a fr. 6953.– mensili nel 2018 (in realtà egli ha percepito fr. 7592.10

fino all'agosto, fr. 7342.10 fino al novembre e fr. 671.80 in

dicembre) e a fr. 6093.75 mensili nel 2019 (doc. G1, allegati A3 e A8). Ora,

che nel corso degli anni l'andamento della __________ Sagl sia risultato in

calo è vero, il fiduciario della società avendo confermato che già nel 2014 il

bilancio accusava una perdita e che nel 2015/2016 il pareggio era dovuto alla

riduzione dello stipendio percepito da AP 1 (deposizio­ne di M__________ M__________,

dell'11 aprile 2019: verbali, pag. 2 a 4). Dai bilanci agli atti risulta poi un

disavanzo di fr. 23 681.09 nel 2017 e di fr. 30 746.23 nel 2018

(fascicoli richiamati dal­la M__________ __________ SA n. V e dalla __________

Sagl n. VI). Stando a M__________ M__________, le entrate della ditta sono

diminuite per la concorrenza e in seguito per la perdita di un “grosso” mandato (loc.

cit.). Tale commessa (“__________”), che dal 2002 costituiva circa il 30% delle entrate societarie

(doc. G1, allegato A4), è stata assegnata nel 2018 dall'Ufficio federale

dell'energia, previo concorso, alla ditta concorrente E__________ Sagl di __________,

fondata da un'ex collaboratrice del­l'attore (deposizio­ne di M__________ S__________

dell'11 aprile 2019: verbali, pag. 9).

b) Alla

luce di quanto precede è indubbio che l'attore dovesse adottare provvedimenti per

ovviare alle difficoltà finanziarie della ditta. Al momento di scegliere la

strategia, tuttavia, egli non poteva ignorare i propri obblighi alimentari

verso i figli e l'ex moglie. Avrebbe dovuto trovare pertanto un giusto

equilibrio fra gli interessi suoi, quelli

della ditta, quelli dei suoi collaboratori e quelli della famiglia, senza

dimenticare che pur con un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili il

fabbisogno minimo di AO 1, di fr. 3000.– mensili, rimaneva largamente scoperto.

Se la ricerca di nuovi clienti poteva apparire aleatoria in un “mercato

difficile” (deposizione di M__________ M__________, loc. cit., pag. 4), quantunque

il settore delle energie rinnovabili appaia in costante evoluzio­ne, è chiaro

che una chiusura della ditta, volontaria o per fallimento, sarebbe stata la peggior

strategia non solo per l'attore e i suoi dipendenti, ma anche per la convenuta.

Trattandosi di una società di consulenza, priva di macchinari o merce e senza

proprietà immobiliari, una riduzione delle spe­se poteva avvenire solo

attraverso interventi sull'organico o sulla massa salariale. E siccome la ditta

è composta del titolare e di due soli collaboratori (uno scientifico e una amministrativa),

il licenziamento di uno di loro poteva apparire poco lungimirante, sia perché

l'azienda “non avrebbe potuto affrontare tutto il lavoro e la cifra d'affari

sarebbe stata inferio­re”, sia perché non è facile “trovare persone

competenti in questo ambito” (deposizione di M__________ M__________, loc. cit.).

c)

Posto ciò, per quel che è della riduzione degli stipendi si conviene che

in caso di difficoltà “se il mercato non va bene, il titolare è il primo ad

avere delle conseguenze”. In effetti, co­me si è visto, dal 2014 AP 1 ha

sensibilmente ridot­to il proprio stipendio da fr. 9375.– netti mensili, assegni

familiari e per economia domestica compresi percepiti nel 2011, a fr. 7592.10

mensili percepiti nel maggio del 2018. In seguito alla perdita del mandato affidato

alla __________ Sagl dall'Ufficio __________, dal 1° gennaio 2019 AP 1, oltre a

tagliare ulteriormente la propria retribuzione del 17% rispetto a quella del

2018, ha concordato una riduzione del 10% con la collaboratrice amministrativa

M__________ D__________ e del 15% con il collaboratore scientifico G__________

R__________ (doc. G1). In realtà, nei mesi successivi egli si è ridotto il

salario del 12.5%, ha decurtato quello di M__________ D__________ del 12.6% e

quello di G__________ R__________ del 7.7%, riconducendo il grado d'occupazione

di lui all'80% (lettera di AP 1 all'avv. D__________ O__________, dell'11

aprile 2019, nel fascicolo “buste paga dipendenti __________ Sagl gennaio–aprile

2019”, richiamo VII).

d) Nella

fattispecie l'attore postula una riduzione del contributo alimentare per AO 1 da

fr. 1800.– a fr. 800.– mensili a valere dal 1° giugno 2018. Se a quel momento

tuttavia, invece di sollecitare un sacrificio da parte della convenuta (che nonostante

il contributo alimentare di fr. 1800.– rimaneva con un fabbisogno minimo

di fr. 3000.– mensili largamente scoperto), avesse negoziato una riduzione

di stipendio come quella concordata con i due dipendenti dal 1° gennaio 2019, l'attore

avrebbe potuto continuare ad assolvere i propri obblighi di mantenimento. Al

momento in cui ha promosso l'azione di modifica egli doveva versare infatti a

moglie e figli contributi alimentari per complessivi fr. 5350.– mensili. Per

conservare il proprio fabbisogno minimo di fr. 3428.– mensili egli avrebbe

dovuto disporre così di fr. 8778.– mensili. Gli mancavano fr. 1190.–

mensili rispetto allo stipendio percepito di fr. 7592.10 mensili. Avreb­be

potuto ricuperare la somma riducendo del 10% lo stipendio di M__________ D__________

(da

fr. 4997.55 a fr. 4497.80 mensili) e del 15% quel­lo di G__________ R__________

(da 6395.30 a fr. 5436.– mensili), come ha fatto circa sei mesi dopo. Tanto più

che il 1° maggio 2019 AO 1 è stata assunta a metà tempo dalla Banca __________

quale assistente di direzione, sicché da allora il contributo alimentare per

lei si è pressoché azzerato. Né la ditta si trovava in difficoltà: anzi, nel 2019 l'azienda doveva ancora incassare almeno

fr. 210 000.– (deposizione di M__________

M__________ dell'11 apri­le 2019: verbali,

pag. 5).

e) Non

si disconosce che i due dipendenti avrebbero anche potuto respingere il 17

maggio 2018 quanto essi hanno finito per accettare dal 1° gennaio 2019.

L'appellante non sostiene tuttavia nulla del genere né dagli atti emergono

indizi circa un'eventuale renitenza da parte loro. Ne segue che l'appellante

non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha reso verosimile di non poter

continuare a onorare i propri obblighi alimentari verso l'ex moglie dopo il 17

maggio 2018. Certo, egli sembra allegare che nel caso in cui avesse ridotto sin

da allora la retribuzione dei due dipendenti, costoro avrebbero lasciato l'azienda.

Anche al riguardo manca tuttavia qualsiasi riscontro agli atti, l'assunto

risolvendosi in una mera affermazione. La quale per altro non appare

necessariamente verosimile, i due interessati avendo dato prova di

disponibilità sei mesi più tardi. Su questo punto l'appello è destinato

pertanto all'insuccesso.

8.

Oltre

al peggioramento della propria situazione finanziaria, l'appellante fa valere

un miglioramento della situazione in cui versa la convenuta, che dal 1° maggio

2019.

lavora a metà tempo per il citato istituto bancario. Egli rimprovera poi all'interessata

di avere “crassamente” violato gli impegni presi, poiché costei si era

impegnata “a breve/medio termine” a cercare un'attività lucrativa a tempo parziale. A suo dire, con un reddito di fr. 2931.50

mensili (e non di fr. 2700.– mensili come ha accertato il Pretore) la convenuta

è in grado di sopperire al proprio fabbisogno mini­mo. AP 1 censura altresì

l'argomentazione del Preto­re, secondo cui con l'inizio dell'attività lucrativa

dell'ex moglie

l'azione poteva finanche ritenersi senza oggetto “già solo per il

meccanismo della convenzione”, se appena si pensa – egli adduce – all'ipotesi che

la convenuta smetta di lavorare. Infine, egli epiloga, la sua situazione economica

gli permette unicamente di far fronte al contributo di mantenimento per i

figli, ciò che andrebbe accertato giudizialmente.

a) Riguardo

al fatto che il Pretore avrebbe dovuto ascrivere alla convenuta un reddito

ipotetico, a prescindere dall'inammissibile rinvio al memoriale di primo grado,

l'appellante trascura che per modificare una sentenza di divorzio il

miglioramento della situazione finanziaria del creditore alimentare dev'esse­re

effettivo. È vero che al momento del divorzio la convenuta aveva manifestato

l'intenzione di cercare “a breve/medio termine” un'attività lucrativa, ma la convenzione

sugli effetti del divorzio non prevedeva conseguenze ove ciò non fosse avvenuto,

tanto meno una riduzione o una soppressione del contributo alimentare. Senza

dimenticare che in base alla giurisprudenza vigente a quel momento, al

compimento del 10° anno di età del figlio cadetto, nel 2015, AO 1 aveva 52

anni, età in cui non si sarebbe più preteso da lei una ripresa dell'attività

lucrativa. La modifica giurisprudenziale evocata dall'appellante e riferita

alla modifica del grado d'occupazione in base alla scolarizzazione dei figli (DTF

144.

III 481) è stata adottata solo il 21 settembre 2018 ed è stata oggetto di

un comunicato stampa il 28 settembre successivo, per poi essere pubblicata

nella raccolta ufficiale il 27 marzo 2019, quando la convenuta aveva già 55 e 56

anni. Una modifica della sentenza di divorzio fondata su un reddito ipotetico

della creditrice alimentare non entra perciò in linea di conto.

b) Dagli

atti risulta, come si è visto, che il 1° maggio 2019 AO 1 è stata assunta a

metà tempo come assistente di direzione dalla Banca __________ con uno

stipendio annuo di fr. 41 000.– lordi ‟corrisposto in 13 mensilitàˮ (doc. 55). La

tredicesima mensilità consiste – di regola – nello stipendio di base senza le

eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secon­do

pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 11b

con richiami), per un importo nel caso specifico di fr. 246.45 mensili (fr.

3153.85, meno fr. 161.65 per l'AVS [5.125%] e fr. 34.70 per l'assicurazione disoccupazione

[1.1%], diviso 12). Lo stipendio mensile di lei si attesta così a fr. 2955.–

mensili (arrotondati). Le entrate nette medie della convenuta (stipendio e

contributo alimentare) non eccedendo fr. 3000.– mensili, il miglioramento della

situazione della creditrice alimentare continua a essere regolato pertanto dalla

convenzione sugli effetti del divorzio (clausola n. 10 lett. d) e non dà motivo

per una modifica della sentenza di divorzio. Né l'attore ha chiesto, per

avventura, di accertare giudizialmente (art. 88 CPC) l'entità del contributo

dovuto all'ex moglie in base a tale clausola. Nemmeno sotto questo profilo si giustifica

di conseguenza una modifica del contributo alimentare per la convenuta. Ne

segue che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.

II. Sull'appello

di AO 1

9.

Una

decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese

figuri in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre

al contenuto della decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, non

occorre tuttavia che essa introduca un reclamo separato. Può impugnare il

dispositivo sulle spese giudiziarie direttamente con l'appello (I CCA, sentenza

inc. 11.2012.66 del 23 settembre 2013 consid. 4 con richiami; v. anche Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],

Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª

edizione, n. 1 ad art. 110; Stoudmann

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art.

110; Trezzini, Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 1 ad

art. 110).

10.

Nel caso in esame AO 1 ha impugnato soltanto il

dispositivo sulle spese giudiziarie, come risulta espressamente dal frontespizio

del memoriale (“appello contro il punto 2 della decisione). Avendo

essa contestato il dispositivo sulle spese a titolo indipendente, senza sollevare

censure sul merito della decisio­ne, la via di ricorso esperibile era unicamente

tuttavia quella del reclamo (cfr. Stoudmann,

op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Correttamente del resto la sentenza impugnata

indicava nei rimedi giuridici in calce alla motivazione la via del reclamo come

ricorso esperibile contro la decisione

sulle spese giudiziarie. L'appello della convenuta si rivela di conseguenza

irricevibile, né esso può essere interpretato come reclamo. AO 1 non ha infatti

presentato appello per svista o per inavvertenza, tant'è che nel­l'atto essa

riprende scientemente più volte il termine di “appello”, mai di reclamo. Non soccorrono

dunque i presupposti per una conversio­ne del rimedio giuridico (RtiD II-2019

pag. 767 n. 37c; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.161 del 17 dicembre 2020 consid. 3).

Se

mai contro il dispositivo sulle spese giudiziarie la convenuta avrebbe potuto

introdurre appello incidentale (FF 2006

pag. 6745 in fondo).

L'ipotesi è estranea tuttavia al caso specifico, giacché in concreto AO 1 non

ha inteso depositare un ricorso meramente accessorio, il quale sarebbe

diventato “caduco” ove l’appello principale fosse stato dichiarato irricevibile,

fosse risultato manifestamente infondato o fosse stato ritirato (art. 313

cpv. 2 CPC). Un appello incidentale del resto sarebbe stato da presentare

con le osservazioni all'appello principale (art. 313 cpv. 1 CPC), mentre nel

suo memoriale la convenuta ha precisato espressamente che contro l'appello

dell'ex marito, ricevuto il giorno dell'impostazione del proprio ricorso, essa

avrebbe formulato “osservazioni scritte nel termine che le è stato assegnato”

(pag. 2 in alto). Introdotto volutamente come appello da un mandatario

professionale, il memoriale in questione non può dunque essere interpretato

nemmeno come appello incidentale e va dichiarato irricevibile.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili di appello

11.

Le spese relative all'appello di AP 1 seguono il

principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre

alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite una patrocinatrice,

un'adeguata indennità per ripetibili.

Le

spese dell'appello di AO 1 seguono a loro volta il precetto della soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AP 1 non essendo

stato chiamato a inoltrare osservazioni.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello di AP 1 raggiunge agevolmente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Ciò non

è il caso invece

per quanto concerne l'appello della convenuta, il cui valore litigioso, considerate

le ripetibili controverse, non raggiunge il limite necessario nella prospettiva

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2020.36 e 11.2020.51 sono

congiunte.

2. L'appello

di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

3. Le

spese di tale appello, di fr. 3000.–, sono poste a carico del­l'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.

4. L'appello

di AO 1 è irricevibile.

5. Le

spese processuali di tale appello, di fr. 300.–, sono poste a carico di AO 1.

6. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).