11.2020.37
Rilascio di un certificato ereditario: spese processuali
11 febbraio 2021Italiano19 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.37
Lugano
11 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2020.1193 (rilascio
di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 5 marzo 2020 dall'
avv.
B__________ M__________ __________,
__________
per
ottenere l'emanazione del certificato ereditario fu
R__________ C__________ (1927-2019), già in __________,
giudicando sul reclamo in materia di spese processuali del
13 maggio 2020 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa dal Pretore il 27 aprile 2020;
Ritenuto
in fatto: A. R__________ C__________ nata __________ (1927),
vedova, domiciliata nel Comune di __________, è deceduta a __________ il __________
2019 senza lasciare discendenti. Con testamento olografo del 10 febbraio 2011,
pubblicato il 17 gennaio 2020 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, essa ha istituito sua erede universale la nipote RE 1 e, in caso di
premorienza, le di lei figlie V__________ e C__________.
B. Il
5 marzo 2020 l'avv. B__________ M__________ __________ ha chiesto al me-desimo
Pretore il rilascio del certificato ereditario a nome di RE 1. Il Pretore lo ha
invitato, il 30 marzo 2020, a esibire la procura dell'erede istituita, come
pure vari certificati relativi allo stato di famiglia, una dichiarazione di
accettazione del-l'eredità e la dichiarazione di comunicazione agli eredi della
disposizione pubblicata. Il 15 aprile 2020 il Pretore ha chiesto al-l'istante
di completare ulteriormente la documentazione prodotta. Preso atto che questi aveva
ottemperato all'invito, con decisione del 27 aprile 2020 egli ha rilasciato il
certificato ereditario in cui ha indicato RE 1 quale unica erede fu R__________
C__________. Le spese processuali di fr. 1200.– sono state poste a carico della
successione.
C. Contro il dispositivo
sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 13 maggio 2020 per ottenere che il dispositivo in questione sia
riformato nel senso di ridurre le spese processuali a fr. 350.–. Chiamato a formulare
osservazioni, il Pretore ha proposto il 9 giugno 2020 di respingere il reclamo,
affermando che un documento accluso da RE 1 al reclamo è falso. In una replica
spontanea del 18 giugno 2020 RE 1 ha mantenuto il suo punto di vista. Il
Pretore non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è
impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se
essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (il
rilascio di un certificato ereditario è un atto di volontaria giurisdizione: I
CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30 no-vembre 2020 consid. 1), il termine per
ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie non è dato di
sapere quando la decisione impugnata è stata notificata all'avvocato M__________
__________, la Pretura avendo spedito quella decisione per posta semplice, secondo
una prassi non conforme all'art. 138 cpv. 1 CPC. In circostanze del genere non
v'è ragione per scostarsi dalla data in cui il patrocinatore della reclamante
dichiara di avere ricevuto il certificato ereditario, ossia il 4 maggio 2020 (cfr.
DTF 129 I 10 consid. 2.2 con rinvii). Presentato il 13 maggio seguente, il
reclamo va quindi ritenuto tempestivo. Visto il valore dell'asse successorio,
di almeno fr. 707 000.– netti (come indica la reclamante), la
trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. a n.
8a LOG).
2. Al reclamo RE 1 acclude la dichiarazione d'imposta e
la tassazione 2018 di R__________ C__________, (doc. C), il certificato
ereditario 23 giugno 2010 di Z__________ C__________, marito di quest'ul-tima (doc.
D), la tassazione 2009 dei coniugi C__________ e copia di un certificato
ereditario anonimizzato (doc. E). Con la replica spontanea del 18 giugno 2020
essa presenta inoltre ordinanze pretorili del 30 marzo e 15 aprile 2020 (doc. F
e G), il riparto dell'imposta cantonale 2018 di R__________ C__________ (doc.
H) e quattro istanze d'iscrizione nel registro fondiario di altrettante donazioni
in suo favore da parte della stessa R__________ C__________ (doc. I a M). Ora, in una procedura di reclamo la
produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale principio si applica finanche
alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (sentenza del Tribunale federale 5A_863/2017 del 3 agosto
2018 consid. 2.3 con riferimenti). I documenti prodotti da RE 1 con la
replica sono stati prodotti però nell'intento di contestare
un'argomentazione per la reclamante oggettivamente imprevedibile, formulata
dal Pretore solo nelle osservazioni al reclamo. Possono quindi ritenersi ricevibili (cfr. DTF 145 III 428 consid. 5.2
con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_866/2018 del 18 marzo 2019
consid. 3.3).
3. Nel
certificato ereditario in esame il Pretore ha posto la tassa
di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 200.– a carico
della successione, senza indicare come abbia determinato tali oneri.
Con le osservazioni al reclamo egli spiega di avere calcolato
la tassa di giustizia in base a un valore del compendio ereditario di fr. 1 622 000.– (fr. 1 102 000.– di beni
immobili e fr. 520 000.– di beni mobili), da lui accertato telefonicamente
presso l'Ufficio imposte di successione e donazione. Inoltre, egli soggiunge, la
procedura ha comportato un certo impegno e dispendio di tempo, avendo egli dovuto
esaminare l'incarto e i documenti allegati
all'istanza
per poi sollecitare gli atti mancanti. Ricevuta la documentazione richiesta e
riesaminato l'incarto, egli ha infine emesso il certificato ereditario. Quanto
alle spese processuali dei casi menzionati dalla reclamante, secondo il Pretore
quello del 2010 sottostava alla vecchia legge sulla tariffa giudiziaria (complessivamente
meno elevata) e non è quindi significativo, mentre riguardo a quello anonimizzato
la mancanza di precisazioni non permette di prendere posizione, per tacere del
fatto che tale documento è stato palesemente “elaborato e/o modificato
mediante mezzo informatico”. Ad ogni modo, egli epiloga, la tassa di giustizia di
fr. 1000.– e le spese di fr. 200.– risultano adeguate anche in
relazione a un valore della successione di fr. 707 000.– netti.
4. La
reclamante ricorda anzitutto che le spese giudiziarie devono attenersi al
principio della copertura dei costi e dell'equivalenza. Vista la chiarezza del
caso – essa continua – in concreto la pro-cedura si è rivelata semplice e non
ha richiesto particolare dispendio di tempo, tanto che il Pretore non ha tenuto
udienze e si è limitato a sollecitare la produzione di qualche documento. Nella
replica RE 1 contesta altresì il valore degli immobili su cui si è fondato il
Pretore, facendo valere che di essi R__________ C__________ era in gran parte mera
usufruttuaria. Ricordato che dall'ultima tassazione della defunta emerge una
sostanza complessiva di fr. 707 000.–, la reclamante fa valere dipoi che la Pretura riscuote
oneri processuali inferiori anche per certificati ereditari in successioni di
valore più elevato. A suo dire, per il rilascio del certificato ereditario
nella successione fu Z__________ C__________, che aveva un valore di fr. 2 195 000.–, è stata riscossa
nel 2010 una tassa di giustizia di fr. 200.– e spese di fr. 50.–, mentre in un
altro caso del 2020, di cui essa tace il nome per riservatezza, data una
successione di fr. 2 135 347.– è stata percepita una tassa di giustizia di fr.
500.– con spese di fr. 200.–. Nella fattispecie, prosegue la reclamante, l'invio
di due lettere e della decisione per posta semplice non giustifica spese di fr.
200.–. L'interessata respinge infine l'accusa di avere contraffatto il
certificato ereditario anonimizzato, asserendo di essersi limitata a togliere i
nomi da quel documento con un programma informatico “come usuale in
numerosi uffici pubblici e privati”.
5. Relativamente
alle spese di fr. 200.–, definite dalla reclamante “non effettive”, giovi
rammentare che in conformità all'art. 95 cpv. 2 lett. c CPC esse vanno
fissate forfettariamente. Nel dispositivo di una decisione non si distingue
più, come nella vecchia procedura civile ticinese, fra tassa di giustizia,
disborsi, sportule di cancelleria e quant'altro. Si indicano separatamente
soltanto le spese dell'assunzione delle prove (art. 95 cpv. 2 lett. c), le
spese di traduzione e di interprete (art. 95 cpv. 2 lett. d) e le eventuali
spese per la rappresentanza del figlio (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC; I CCA,
sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre 2017 consid. 8). Nessuna di
siffatte ipotesi ricorre nel caso specifico, di modo che per finire il Pretore
avrebbe dovuto fissare le spese processuali in un importo fisso di complessivi fr.
1200.–, importo dal quale occorre dipartirsi ai fini del presente giudizio.
6. Le
tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte
per finanziare – in certa misura – il funzionamento dell'apparato giudiziario,
sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza,
tanto nel settore civile quanto nel settore penale. Analogo precetto è
consolidato del resto nel diritto pubblico. Il principio della copertura dei
costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di
giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per
l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del
personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle
telefoniche. Le tasse di giustizia sogliono coprire fra il 30 e il 50% degli oneri
complessivi, il resto rimanendo a carico dell'ente pubblico. Il principio
dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in
un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il
quale dipende dal-l'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri
che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività
giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse
delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione
finanziaria.
Il
vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella
possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta
ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella facoltà
di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un
litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle
controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che
in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo
dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della
medesima in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle
cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia. Tali principi
sono già stati richiamati da questa Camera (sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre
2017, consid. 4; più recentemente: inc. 11.2019.80 del 31 luglio 2019 consid.
4; v. anche DTF 145 I 66 consid. 5.2.3 e sentenza del Tribunale federale 5A_391/2020
del 2 dicembre 2020 consid, 7.2 con rinvii).
7. Il
rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), provvedimento
assicurativo della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), è un atto di
volontaria giurisdizione (sopra, consid. 1). Non si tratta dunque di
giurisdizione contenziosa, per quanto la procedura applicabile sia quella
sommaria (art. 248 lett. e CPC).
a) In
una sentenza del 20 aprile 2009 questa Camera è stata chiamata a statuire sugli
oneri processuali riscossi per il rilascio di un certificato ereditario in una
successione dal valore di oltre fr. 1 000 000.–. In quel caso la procedura non aveva richiesto
particolare impegno né dispendio di tempo, il Pre-tore essendosi limitato a sollecitare
dagli istanti la produzione di tre documenti. Questa Camera ha ritenuto che in simili condizioni un emolumento
di fr. 1000.– (il massimo previsto allora dall'art. 22 n. 2 dalla abrogata
legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 per le procedure di
camera di consiglio non contenziose, la cui tassa di giustizia variava da fr.
20.– a fr. 1000.–) non trovasse oggettiva giustificazione e denotasse un
chiaro eccesso di apprezzamento. Alla luce delle circostanze concrete, per la
Camera un emolumento di fr. 300.– rientrava nell'ambito di quanto il
Pretore avrebbe potuto riscuotere valendosi della sua legittima latitudine di
giudizio (inc. 11.2009.58, consid. 4).
In
una successiva sentenza del 6 settembre 2017, emanata già sotto l'egida
dell'attuale tariffa, questa Camera ha reputato che per la pubblicazione di un
testamento (atto di volontaria giurisdizione, come i provvedimenti assicurativi
della devoluzione ereditaria in genere: Karrer/Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559 CC con richiami), un prelievo di fr.
5000.– a titolo di spese processuali fosse eccessivo, per quanto il
compendio ereditario raggiungesse il valore di fr. 9 750 000.–. L'operazione
non aveva richiesto infatti particolari attività da parte del Pretore, se non
tenere l'udienza necessaria per la pubblicazione della dichiarazione di ultima
volontà. La tassa di giustizia è stata ricondotta così a fr. 1500.–, più fr.
100.– di spese, per complessivi fr. 1600.– (inc. 11.2015.106).
b) L'attuale
legge sulla tariffa giudiziaria (LTG: RL 178.200, in vigore dal 1° gennaio 2011)
prevede per le procedure sommarie tasse di giustizia pari alla metà di quelle
applicabili alla procedura ordinaria (art. 9 cpv. 1 LTG). La legge non
contiene più, come la precedente, una norma sulla tassa di giustizia
applicabile alla giurisdizione non contenziosa. In sua vece è stata promulgata una
disposizione sussidiaria che dispone una tassa di giustizia tra fr. 10.– e fr. 10 000.– “nelle altre procedure” (art. 11), cioè nelle procedure che non sono di rito ordinario (art. 7),
semplificato (art. 8), sommario contenzioso (art. 9) o che non riguardano
provvedimenti cautelari (art. 10). Dai materiali legislativi si evince che l'art.
11 fa stato “in procedimenti particolari
e per colmare eventuali lacune nelle norme precedenti”. Come esempio si
cita la tassa
di giustizia in decisioni su domande di ricusa (messaggio del Consiglio di
Stato n. 6361 dell'11 maggio 2010), quantunque
tali procedure siano rette a ben vedere dal rito sommario contenzioso poiché
sono assimilabili a procedimenti cautelari (DTF 145 III 470 consid. 3).
c) Sta
di fatto che, comunque sia, una procedura di volontaria giurisdizione (sulla
nozione: sentenza del Tribunale federale 5A_434/2012 del 18 dicembre 2012
consid. 3.2.3 con rinvio a DTF 136 III 178, in: SJ 2013 pag. 473) non può
essere semplicemente equiparata a una procedura sommaria contenziosa, nemmeno
per quanto attiene alle spese processuali. Tant'è che la previgente tariffa
differenziava le due procedure e che il legislatore non ha inteso applicare il
nuovo art. 9 LTG – come si è visto – a tutte le procedure sommarie. Ciò posto, appare
consono alla particolarità di un procedimento non contenzioso far capo, invece
che all'art. 9 LTG, all'art. 11 LTG, il quale prevede una tassa di giustizia
variante tra fr. 100.– e fr. 10 000.–. All'atto pratico, poi, la tassa si determina caso
per caso in funzione del valore, della natura
e della complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo
restando che qualora si ravvisi manifesta sproporzione tra il valore, la natura
e la complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge, “l'autorità
competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2 LTG).
d) Si
aggiunga che per gli emolumenti relativi al rilascio di certificati ereditari la
maggioranza dei Cantoni svizzeri prevede norme specifiche (Grigioni: art. 7 n.
12 dell'ordinanza sulle tasse concernenti la salvaguardia della successione,
l'esecuzione dell'inventario e l'intervento delle autorità nella divisione dell'eredità;
Vaud: art. 45 du tarif des frais judiciaires civils; Ginevra: art. 61 du règlement
fixant le tarif des frais en matière civile; Friburgo: art. 5 ch. 5 du tarif
des émoluments des notaires; Lucerna: Art. 8 Ziff. 13 der Verordnung über den
Gebührenbezug der Gemeinden; Soletta: § 24 lit. j des Gebührentarifs;
Basilea Città: § 29 Ziff. 4 des Reglements über die Gerichtsgebühren; Basilea
Campagna: Art. 15 Ziff. 3 lit. a der Verordnung über die Gebühren zum
Zivilrecht; Zugo: § 11 Nr. 103 des Kantonsratsbeschlusses über die Gebühren
in Verwaltungs- und Zivilsachen; San Gallo: Art. 30.06 des Gebührentarifs
für die Kantons- und Gemeindeverwaltung; Turgovia: § 4 Ziff. 4 der Verordnung
des Regierungsrates über die Gebühren der kantonalen Verwaltungsbehörden; Sciaffusa:
§ 1 lit. A Nr. 8 der Verordnung
über die Gebühren im Erbschafts- und Vormundschaftswesen; Appenzello Interno: §
10 Abs. 1 Ziff. 9 des Gebührentarifs; Appenzello Esterno: Art. 12 Nr. 7.8 des Gesetzes
über die Gebühren der Gemeinden; Glarona: Art. 4a der Verordnung mit
Gebührentarif zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und zum Schweizerischen
Obligationenrecht). Oppure prevede per lo meno norme specifiche per le
procedure non contenziose di carattere ereditario (Zurigo: § 8 der Gebührenverordnung
des Obergerichts; Svitto: § 33 Ziff. 4a der Gebührenordnung für die Verwaltung
und die Rechtspflege; Argovia: §14 cpv. 1 des Dekrets über die
Verfahrenskosten; Neuchâtel: art. 32 let. f de la loi fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative).
8. In
linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo
decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse
dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (DTF 143 I 234 consid. 4.3.1 con rinvii). Del resto il
consuntivo 2019 dello Stato del Cantone Ticino contemplava, riguardo alle
Preture, spese per complessivi fr. 15 492 541.07 a fronte
di entrate per fr. 6 620 054.22. La que-stione è di sapere pertanto, nel caso
in esame, se l'emolumento litigioso rispetti il principio dell'equivalenza.
a) Il
valore litigioso di un procedimento per il rilascio di un certificato ereditario corrisponde di massima, come
quello di
ogni
altro provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria, al valore lordo
della successione (I CCA, sentenza inc. 11.2019.61 del 22 luglio 2020 consid.
1 con rinvii). In concreto il Pretore indica nelle sue osservazioni al reclamo di
avere accertato il valore del compendio ereditario presso
l'Ufficio
imposte di successione e donazione in fr. 1
622 000.– (fr. 1 102 000.– di beni immobili e fr. 520 000.– di beni
mobili). Nulla gli impediva di procedere a un simile accertamento. Egli
avrebbe dovuto però comunicare all'istante l'esito dell'indagine. Un fatto determinante
per il giudizio non può essere accertato in segreto. Per di più, nella
fattispecie la risultanza della prova non è minimamente documentata e preclude
qualsiasi verifica sulla base degli atti. In condizioni del genere l'unico
dato desumibile dall'incarto circa il valore della successione nel caso
precipuo rimane quello risultante dall'ultima tassazione di R__________ C__________.
Il valore netto dell'asse ereditario va stabilito perciò in fr. 707 000.–,
corrispondente al totale della sostanza imponibile.
b) L'emissione
di un certificato ereditario consiste nel rilascio di un'attestazione che,
seppure provvisoria, conferisce a chi è indicato nel documento un titolo di legittimazione
verso terzi, abilitandolo a disporre dei beni della successione. L'operazione implica
dunque una sicura responsabilità da parte di chi emana l'atto. In concreto poi l'interesse,
l'utilità e il vantaggio economico che deriva all'erede dall'ottenimento del
certificato appariva ragguardevole. Quanto alla procedura, essa ha richiesto impegno
e profusione di tempo: il Pretore ha dovuto esaminare l'incarto, sollecitare due
volte dall'erede la produzione di documenti e controllare infine la completezza
dei giustificativi. D'altro lato è vero che la procedura non poteva definirsi complessa:
la designazione di RE 1 quale erede unica era sostanzialmente chiara sin
dall'inizio e il testamento non necessitava di interpretazioni. Né il Pretore
ha dovuto esaminare opposizioni al rilascio del certificato, risolvere questioni
preliminari o indire udienze. Circa la situazione finanziaria dell'istante (sopra,
consid. 6), invece, nulla si deduce dal fascicolo processuale.
c) Alla
luce di quanto precede le spese processuali di fr. 1200.–per l'emissione di un
certificato ereditario come quello in rassegna risultano effettivamente troppo
elevate. Ponderate tutte le circostanze del caso specifico, nel rispetto della
proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza, in concreto l'emolumento
non poteva sospingersi oltre fr. 500.– senza costituire un eccesso di apprezzamento.
Si giustifica così di moderare l'ammontare della riscossione in fr. 500.–. Un'ulteriore
riduzione come quella prospettata dalla reclamante sulla scorta di un raffronto
con importi prelevati in altre procedure, per contro, non si legittima. Nel
caso del certificato ereditario fu Z__________ C__________ la tassa di
giustizia era stata calcolata in base alla previgente tariffa giudiziaria
(sopra, consid. 7 in principio), in generale più contenuta. Quanto al certificato
ereditario anonimizzato ed eccepito di falso dal Pretore, incombeva
all'interessata renderne verosimile l'autenticità, non trattandosi di un
documento pubblico. A parte ciò, nulla è dato di sapere sull'importanza e la
complessità delle procedure che hanno portato al rilascio di quei certificati. I
due casi non consentono perciò un paragone con la fattispecie in esame e non bastano
per denotare una disparità di trattamento. Per concludere, il reclamo di RE 1
merita accoglimento nei limiti descritti. La decisione impugnata va riformata
di conseguenza.
9. Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). La reclamante ottenendo causa vinta in misura preponderante,
conviene tuttavia rinun-ciare a percepire la modesta quota dei costi che
andrebbe a suo carico, così come conviene rinunciare a riscuotere la quota dei
costi che andrebbe addebitata al Cantone.
10. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così
riformato:
Le spese processuali di fr. 500.– complessivi, da anticipare
dall'istante, sono poste a carico della successione.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).