11.2020.38
Spese giudiziarie in caso di desistenza
8 giugno 2020Italiano11 min
passo veico-lare larga 3 m in favore dei loro fondi, lo sgombero e il ripristino
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.38
Lugano,
8 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nelle cause CA.2019.324 (provvedimenti cautelari), OR.2020.20
(azione confessoria) e CA.2020.25 (provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con istanza del 16 agosto 2019, con
petizione del 5 febbraio 2020 e con istanza dello stesso 5 febbraio 2020
da
RE 1 e RE 2
(patrocinate
dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 e CO 2
(patrocinati
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 14 maggio 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 e RE 2
contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 10 aprile 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza cautelare del 16
agosto 2019 RE 1, proprietaria della particella n. 1695 RFD di __________, e RE
2, proprietaria della contigua particella n. 1696, hanno chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, di ordinare a CO 2 e CO 1, proprietari in
ragione di metà ciascuno della particella n. 1155 gravata di una servitù di
passo veico-lare larga 3 m in favore dei loro fondi, lo sgombero e il ripristino
dell'accesso stradale, come pure la sospensione di lavori edili intrapresi
sull'area gravata della servitù (inc. CA.2019.324). Il Pretore ha citato
le parti a un'udienza del 18 settembre 2019 per il contraddittorio. A tale
udienza le parti hanno concordato di sospendere la procedura in ragione di
trattative, che tuttavia non hanno dato esito.
B. Successivamente, con
petizione del 5 febbraio 2020 RE 1 e RE 2 hanno promosso l'azione di merito
per ottenere il ripristino dell'accesso veicolare alle loro particelle e il divieto
ai convenuti di eseguire un accesso al piano interrato dell'edificio in costruzione (inc. OR.2020.20). A titolo
cautelare esse hanno instato altresì perché fosse vietato a CO 2 e CO 1 di
proseguire i lavori edili sull'area oggetto del diritto di passo, “e
segnatamente di realizzare la rampa di accesso al piano interrato dell'edificio in fase di costruzione” (inc. CA.2020.25).
Il Pretore ha respinto l'istanza il 7 febbraio 2020 nella misura in cui era proposta in via “superprovvisionale” e ha
indetto un'udienza del 20 febbraio 2020 per il contraddittorio. In
tale occasione le parti si sono accordate una volta ancora per sospendere la
cautelare e il merito nell'attesa di trovare “una soluzione condivisa”.
C. Il 13 marzo 2020 RE 1
e RE 2 hanno scritto al Pretore, dolendosi che nel frattempo le convenute
avevano eseguito le opere litigiose, sicché non vi era “più realisticamente da
attendersi l'emanazione di un giudizio che imponga la demolizione di quanto
realizzato”. Esse hanno dichiarato così di ritirare le procedure introdotte,
chiedendo di non riscuotere spese per quel che era degli inc. OR.2020.20 e
CA.2025.25. Riguardo alla procedura dell'inc. CA.2019.324, esse hanno postulato
l'addebito dei costi ai convenuti, con obbligo per questi ultimi di rifondere
loro “una congrua indennità” a titolo di ripetibili. CO 2 e CO 1 hanno
dichiarato il 26 marzo 2020 di opporsi al versamento di spese giudiziarie. Preso
atto di ciò, con decreto del 10 aprile 2020 il Pretore ha stralciato le
tre procedure dal ruolo per desistenza e ha
posto le spese processuali di fr. 1100.– a carico delle attrici, tenute
a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro l'addebito
delle spese processuali e delle ripetibili fissate nel decreto di stralcio RE 1
e RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2020 nel quale
propongono di riformare il decreto in
questione addebitando le spese di fr. 1100.– ai convenuti e obbligando
questi ultimi a corrispondere loro un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
Non sono state chieste osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è
impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se
essa è stata emanata nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1
CPC). Se è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, il
termine è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha
emanato un unico decreto di stralcio per le spese di due procedimenti
cautelari e quelle di una causa ordinaria, senza distinguere tra le prime e le seconde. Tale decreto è stato
notificato il 14 aprile 2020 al legale delle attrici, che ha introdotto
reclamo il 14 maggio successivo. L'impugnazione è tempestiva così
soltanto per quel che attiene alle spese dell'azione ordinaria. Il problema è
che il Pretore ha fissato un importo unico (indicando per altro un solo termine
di reclamo di 30 giorni). Egli andrebbe chiamato pertanto a specificare in che
misura quella cifra si riferisca ai procedimenti cautelari e in che misura
all'azione ordinaria. Dato nondimeno che il reclamo appare destinato
all'insuccesso, non è il caso di promuovere approfondimenti. Conviene perciò
procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.
2.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha reputato di non scostarsi
dal principio della
soccombenza in materia di spese sancito dall'art. 106 cpv. 1 CPC, giacché le
attrici non risultavano essere state costrette ad agire giudizialmente per
difendere i loro interessi né apparivano vittime di una manifesta ingiustizia
per l'agire dei convenuti. Allo stadio iniziale in cui si trovavano le
procedure, stando al primo giudice, “non può essere tratta alcuna conclusione
certa circa l'asserita illiceità dei comportamenti rimproverati ai coniugi CO 1,
tutt'altro che manifesta, né tanto meno riguardo al danno che le attrici
ritengono di avere subìto”. In ogni modo, ha soggiunto il Pretore, “tenuto
conto delle particolarità del caso e del carattere tutto sommato contenuto
dell'impegno giudiziario generato”, si giustifica di limitare a fr. 1100.– le
spese da porre a carico di RE 1 e RE 2, come pure a fr. 500.– le ripetibili da loro dovute a CO 2 e CO 1.
3.
Nel
reclamo RE 1 e RE 2 lamentano “l'omessa adozione di misure supercautelari e/o
cautelari pendente cau-sa da parte del Pretore”, ciò che “ha consentito ai
convenuti di porre le istanti di fronte al fatto compiuto, vanificando
qualsiasi prospettiva di ripristino della situazione originaria o di una
modifica della rampa realizzata su una superficie ʽdi competenzaʼ
delle titolari della servitù affinché fosse concepita in funzione del servizio
chiamata a rendere ai fondi dominanti”. È impensabile infatti – esse continuano
– che un giudice “accetti in proseguo di imporre la demolizione totale o
parziale delle opere realizzate sulla superficie gravata da onere di passo”. Le
reclamanti asseriscono, in sintesi, di essere state costrette a intentare le tre
procedure “di fronte al sopruso di cui erano vittime”. Si impone quindi, a loro
avviso, di derogare al principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC e di applicare l'art.
107.
lett. b, e, f CPC, ponendo a carico dei convenuti le spese processuaali di
fr. 1100.– e l'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
4.
L'art.
106.
cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le
spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a
carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di
desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza
all'azione, il convenuto. Nella fattispecie è pacifico che RE 1 e RE 2 hanno
desistito da tutti e tre i procedimenti avviati, dichiarando in una lettera al
Pretore il 13 marzo 2020 di recedere unilateralmente
dalle loro iniziative processuali (sulla nozione di desistenza:
sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013
consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). Giustamente il Pretore ha stralciato
pertanto i processi dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). E le spese seguono in
circostanze del genere il prescritto dell'art. 106 cpv. 1 CPC. La
questione è di sapere se da tale principio il giudice possa scostarsi facendo
capo all'art. 107 CPC e addebitare le spese secondo equità – in tutto o in
parte – ai convenuti.
5.
La
precisazione secondo cui “in caso di non entrata nel merito o di desistenza si
considera soccombente l'attore” (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non
figurava nel disegno del Codice di diritto processuale civile svizzero. È stata
aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel verosimile intento di prevenire
che in caso di non entrata nel merito o di desistenza il giudice si scosti dal
precetto dell'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC e suddivida le spese giudiziarie secondo equità in base all'art. 107
lett. b (“una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”) o lett. f
(“altre circostanze speciali”) CPC (Tappy
in: Commentaire romand, 2ª edizione, n. 26 ad art. 106). Ciò premesso,
quanto chiedono RE 1 e RE 2 nella fattispecie, ovvero di porre le spese giudiziarie dello stralcio per equità a
carico dei convenuti, contraddice gli intendimenti del legislatore.
Riguardo all'art. 107 lett. e CPC da loro invocato nel memoriale, poi,
tale norma non è di alcuna pertinenza, poiché riguarda le cause divenute senza oggetto, non quelle tolte dal ruolo
per desistenza. Manifestamente infondato, già di primo acchito
l'appello si rivela così privo di buon diritto.
6.
Alcuni
autori sostengono invero che l'art. 106 cpv. 1 CPC non si applichi qualora un
desistente dichiari al giudice di ritirare l'istanza o la petizione, ma non di
rinunciare al contenzioso sulle spese giudiziarie (Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 5 ad
art. 106). Tale possibilità (“Protestando-Kosten”), in auge nella prassi
basilese (Jenny in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 106 con richiamo a Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 23 n. 35), fa sì che in condizioni del genere
il giudice stralci la causa dal ruolo per desistenza, ma statuisca sulle spese secondo equità, in
applicazione dell'art. 107 lett. b o lett. f CPC, valutando
sommariamente quale sarebbe stato il presumibile esito del processo. A
prescindere dal fatto però che una simile prassi non si è mai affermata nel
Cantone Ticino (nel vecchio diritto di procedura l'art. 353 cpv. 2 CPC ticinese
non lasciava spazio all'equità in caso di desistenza: Rep. 1978 pag. 375), in
concreto tale eventualità non avrebbe giovato ai reclamanti, come si vedrà
senza indugio.
Intanto
le tre procedure – come rileva il Pretore – erano tutte allo stadio iniziale, ciò
che non permetteva di apprezzarne la presumibile fondatezza. Il contraddittorio
di entrambi i procedimenti cautelari era stato sospeso per trattative (onde
l'ingiustificato rimprovero al primo giudice di non avere statuito in via
cautelare) e nell'azione di merito i convenuti non avevano ancora presentato il
memoriale di risposta, di modo che agli atti figurano soltanto le allegazioni
delle attrici. Inoltre la scelta di ritirare i tre procedimenti va rimessa alla
responsabilità delle interessate. Che il giudice, vista l'esecuzione delle
opere litigiose in violazione della servitù, avrebbe rinunciato a ordinarne la
rimozione, è una mera speculazione delle reclamanti. La consacrazione del fatto
compiuto non è un criterio giuridico e non ha mai trovato tutela davanti a
questa Camera. Ne discende che, si foss'anche applicato in concreto l'art. 107
lett. b e f CPC, non si sarebbero ravvisati gli estremi in concreto per porre
spese e ripetibili – in tutto o in parte – a carico dei convenuti. Anche sotto
questo profilo il reclamo manca perciò di consistenza.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza delle reclamanti (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
comunicato a CO 2 e CO 1 per osservazioni.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore
litigioso delle spese giudiziarie
controverse non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico delle reclamanti in solido.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).