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Decisione

11.2020.41

Modifica di sentenza di divorzio: soppressione del diritto di visita della madre e di misure a protezione dei figli

14 aprile 2021Italiano32 min

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.41

11.2020.42

Lugano

14 aprile 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2018.7

(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 9 febbraio

2018 da

AO 1 († 2020), già in

al

quale è subentrata in pendenza di causa

l'Autorità

regionale di protezione 12,

Minusio

contro

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PAT 1),

giudicando sull'appello

del 15 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

13 marzo 2020 (inc. 11.2020.41) e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2020.42);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'11

marzo 2016 il Pretore aggiunto del Distret­to di Lugano, sezione 6, ha sciolto

per divorzio il matrimonio contratto il 29 agosto 2008 da AP 1 (1959) e AO 1

(1979), cittadina brasiliana. I figli B__________ (9 maggio 2007) ed E__________

(28 gennaio 2010) sono stati affidati al padre, riservato il diritto di visita

materno, sorvegliato e separato a ogni figlio di un'ora la settimana nel Punto d'incontro della __________ a __________. L'esercizio

dell'autorità parentale è rimasto congiunto. Il Pretore ha ordinato inoltre una

terapia per AO 1 (volta a elaborare il vissuto del matrimonio e la sua fine) e

per i figli, con obbligo per il terapeuta di redigere rapporti semestrali e di trasmetterli

all'Autorità di protezio­ne. Affet­ta da sindrome schizoaffettiva di tipo

maniacale da oltre dieci anni, AP 1 è stata esonerata da obblighi di

mantenimento in favore dei figli (eccettuata la rendita completiva AI per

questi ultimi, da riversare al padre). Non sono stati fissati contributi di

mantenimento tra coniugi.

B. Il 9 febbraio 2018 AO

1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché –

conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – la sentenza di divorzio fosse

modificata nel senso di sopprimere il diritto di visita materno, attribuirgli

l'autorità parentale esclusiva, obbligare la convenuta a versare un contributo

alimentare di fr. 100.– mensili (più le rendite completive

dell'AI) per ogni figlio fino alla maggiore età o fino al termine della

formazione scolastica o professionale e revocare le misure terapeutiche per sé

e per i figli. In via cautelare egli ha chiesto di ridurre subito gli

incontri (sorvegliati) con la madre a

un'ora mensile per ogni figlio. All'udien­za di conciliazione del 7

marzo 2018 le parti non hanno raggiun­to un'intesa, di modo che il Pretore ha

fissato alla convenuta, che postulava anch'essa il gratuito patrocinio, un

termine di 30 giorni per presentare il

memoriale di risposta. Nel suo allegato del 6 apri­le 2018 AP 1 ha

proposto di respingere la petizione. Con replica del 6 maggio 2018 l'attore ha

reiterato le proprie domande. Il 16 maggio 2018 il Pretore ha omologato un

accordo delle parti sul diritto di visita materno pendente causa, fissato in

un'ora ogni due settimane “congiuntamente con entrambi i figli”, sempre alla __________

(inc. CA.2018.8). In una duplica dell'8 giugno 2018 la convenuta ha instato una

volta ancora per il rigetto della petizione.

C. Alle prime arringhe

del 28 agosto 2018 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito

della quale il dott. __________

D__________ è stato

chiamato a rilasciare una valutazione psicodiagnostica di E__________ e B__________

__________, è iniziata il 29 agosto 2018. A un'udienza istruttoria del 2 aprile

2019 il Pretore ha omologato una nuova intesa cautelare delle parti in virtù

della quale ha ordinato “un supporto specialistico teso a offrire (…) uno

spazio psicoterapeutico individuale in cui i figli possano elaborare la figura

materna in modo da non temerla e poterne accettare le fragilità”, incaricando a

tal fine la psicologa __________ A__________. Egli ha fissato il diritto di

visita materno pendente causa in un incontro ogni tre settimane per la durata

di un'ora e mezzo nel Punto

d'incontro della __________ a __________. Il

20 settembre 2019 AO 1 ha sposato E__________ B__________ (1984). L'istruttoria

della causa è terminata il 18 dicembre 2019. Alle arringhe finali

del 3 marzo 2020 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

D. Statuendo con

sentenza del 13 marzo 2020, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

nel senso che ha soppresso il diritto di visita di AP 1 ai figli, come pure le

misure terapeutiche per AO 1 e per i ragazzi. Le altre richieste sono state

respinte. Le spese processuali di fr. 6430.– (compre­sa una tassa

di giustizia di fr. 500.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 e AP 1 sono stati ammessi

entrambi al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 28 aprile 2020 per ottenere l'autorità parentale esclusiva,

postulando il beneficio del gratuito patrocinio anche in seconda sede. La

sentenza del Pretore è stata impugnata altresì da AP 1 con un appello

del 15 maggio 2020 nel quale chiede che – conferitole il beneficio del

gratuito patrocinio – il giudizio in questione sia riformato nel senso di

respingere integralmente la petizione di AO 1 e di riconoscerle un'indennità di

fr. 10 000.– per ripetibili di primo grado.

F. AO 1 è deceduto il 14

ottobre 2020. In conseguenza di ciò questa Camera ha stralciato il suo appello

dal ruolo con decreto del 29 ottobre 2020 (inc. 11.2020.28 e 11.2020.29). Venuta

a sapere della morte di AO 1, l'Autorità regionale di protezione 12 ha privato il

4 novembre 2020 AP 1, già in via cautelare e senza contraddittorio, del

diritto di determinare il luogo di dimora dei figli (art. 310 cpv. 2 CC) e

ha affidato questi ultimi a E__________ T__________, moglie del defunto.

Contestualmente essa ha tolto a AP 1 la gestione finanziaria dei redditi e del­la

sostanza dei minori e ha nominato E__________ T__________ in veste di curatrice

con il compito di interagire con i medici, informare la madre, gestire redditi

e sostanza dei ragazzi, chiedere le prestazioni sociali di loro spettanza e

consegnare l'inventario dei loro beni (nella misura in cui la madre non fosse

in grado di provvedere).

G. Chiamata a esprimersi sull'appello, il 31 dicembre

2020 l'Autorità regionale di protezione 12 ha rinunciato a pronunciarsi. Invitata

a esprimersi, nemme­no E__________ T__________ ha formulato osservazioni

all'appello. L'Autorità regionale di protezione 12 ha sentito i figli e ha ripudiato

in loro vece la successione paterna. Il 1° marzo 2021 essa ha poi confermato in

via cautelare – per l'essenziale – le misure decretate senza contraddittorio il

4 novembre 2020, salvo designare in qualità di curatrice M__________ B__________,

cui ha affidato anche il compito di “eventualmente gestire le questioni

inerenti ai diritti di visita, ciò che sarà determinato in base alle risultanze

dell'appel­lo pendente”.

Considerando

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in

giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione

di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unicamente gli

interessi dei figli (I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021,

consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro

30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese

meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale

requisito non si pone, litigio­si essendo anche il diritto di visita materno e le

misure terapeutiche in favore dei figli, controversie appellabili senza

riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del

4 gennaio 2021, consid. 1).

Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la

sentenza impugnata è stata notificata

alla patrocinatrice della convenuta il 16 marzo 2020 (traccia dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere

così l'indoma­ni. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del

Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e

amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei

termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS

173.110.4), che ha anticipato a quel momento l'inizio delle ferie giudiziarie

dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momen­to l'attrice aveva ancora 26 giorni

utili a disposizione. Introdotto il 15 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti), ultimo giorno utile, il memoriale in esame è perciò ricevibile.

2. Litigiose

rimangono, in questa sede, la soppressione del diritto di visita materno, la rinuncia

a misure terapeutiche in favore di AO 1 e dei figli, così come l'ammontare delle

spese giudiziarie di primo grado. Le misure terapeutiche in favore di AO 1 sono

divenute ormai senza oggetto per morte di lui (art. 242 CPC). Riguardo al

diritto di visita materno e alle misure a protezione dei figli, nella posizione

processuale dell'attore su-bentra l'autorità di protezione dei minori (analogamen­te:

sentenza 20 luglio 1993 dell'Obergericht del Canton Zurigo, in: ZR

93/1994 pag. 141).

3. Il

giudice chiamato a modificare una sentenza di divorzio è competente per

decidere – ove i genitori non trovino un accordo – sull'autorità parentale, sulla

custodia e sul contribu­to di mantenimento per un figlio minorenne. In tal caso

il giudice decide anche sulla possibile modifica del diritto di visita, sulla

partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio e su eventuali misure

di protezione, questioni che competono di per sé all'autorità di protezio­ne (art.

134 cpv. 2 e 3 CC, art. 315b cpv. 1 n. 2 CC; Meier/ Stettler, Droit de la filiation,

6ª edizione, pag. 1157 n. 1776 a 1778). L'autorità di protezione è

competente anche per trasferire l'autorità parentale esclusiva, nel caso in cui

dece­da il titolare, al genitore superstite (art. 297 cpv. 2 CC). Se l'autorità

parentale era esercitata congiuntamente, come nella fattispecie, alla morte di

un genitore l'autorità parentale passa al superstite per legge (art. 297 cpv. 1

CC).

Nella

fattispecie il Pretore è stato chiamato, dandosi disaccordo fra genitori, a

modificare la sentenza di divorzio perché fosse soppresso il diritto di visita

materno, fosse attribuita all'attore l'autorità parentale esclusiva, fosse

obbligata la convenuta a versare un contributo alimentare per ogni figlio e fossero

revoca­te le misure terapeutiche per l'attore e i figli. La competenza del primo

giudice era quindi pacifica, già per il fatto che l'attore rivendicava

l'autorità parentale esclusiva e chiedeva un contributo di mantenimen­to in

favore dei figli. Per finire, il Pretore non ha attribuito l'autorità parenta­le

esclusiva a AO 1 né ha condannato AP 1 a versare un contributo di mantenimento

per i figli, ma ha soppresso il diritto di visita materno, come pure le misure

terapeutiche per l'attore e i figli. Dinanzi a questa Camera AP 1 ha impugnato

tanto la soppressione del diritto di visita quanto la rinuncia a misure

terapeutiche. Di per sé la competen­za per giudicare simili questioni spetterebbe

come si è visto, anche in caso di disaccordo fra genitori, al­l'autorità di

protezione. Se non che, il principio dell'art. 64 cpv. 1 lett. b CPC,

secondo cui la pendenza di una causa mantiene inalterata la competenza per

territorio, vale analogicamente anche riguar­do alla competenza per materia (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 9 ad art. 64; Berger-Steiner in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. I, edizione 2012, n. 30 ad art. 64). In

concreto la competenza del giudice civile continua dunque a sussistere.

4. All'appello

AP 1 acclude due lettere del 9 febbraio e dell'11 dicembre 2017 in cui essa domandava

all'autorità regio-

nale

di protezione se l'ex marito avesse ottemperato all'obbligo di intraprendere il

percorso terapeutico per sé e i figli previsto nella sentenza di divorzio (doc.

D e doc. E di appello). Applicandosi alla fattispecie il principio inquisitorio

illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza riguardo ai

presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui

appaiano di rilievo, tali documenti saranno quindi considerati ai fini del

giudizio.

5. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la modifica di una

sentenza di divorzio presuppone fatti nuovi e importanti. Egli ha accertato così

che nel caso specifico l'esercizio del diritto di visita materno, pur denotando

sin dall'agosto del 2013 (dopo un ricovero di AP 1 nella Clinica psichiatrica

cantonale) serie difficoltà per la renitenza dei figli, al momento del divorzio

lasciava presagire un certo miglioramento. Già poche settimane dopo la sentenza

di divorzio, tuttavia, i referti del Punto d'incontro hanno registrato un progressivo

deterioramento, poiché i figli rifiutavano ogni contatto verbale e fisico con

la madre e accusavano grande sofferenza in concomitanza con tali incontri. Per

chiarire le ragioni di simili difficoltà e individuare possibili interventi il

Pretore ha incaricato lo psichiatra dott. D__________ D__________, il

quale ha rilevato in un rapporto del 10 dicembre 2018 che la riluttanza

dei figli si riconduceva verosimilmente alla paura che la malattia psichica

della madre incute­va a E__________ e B__________. On­de la necessità di

offrire a entrambi uno spazio psicoterapeutico individuale che permettesse loro

di elaborare la figu­ra materna in modo da non temerla e poterne accettare le

fragilità (sentenza impugnata, consid. 12.1 a 12.3).

Conferito

un mandato alla psicologa __________ A__________ affinché assicurasse un

supporto specialistico, il Pretore ha constatato che in un referto del 13

dicembre 2019 la specialista definiva l'incarico “difficilmente realizzabile” per l'autentica difficoltà dei ragazzi nel

confrontarsi con la figura materna. L'esperta sconsigliando di insistere nel

percorso intrapreso, il primo giudi­ce ha interrotto i diritti di visita

siccome fonte di disagio e sofferenza per i figli. Pur lasciando aperto

l'interrogativo circa eventuali responsabilità ed esprimendo perplessità sulla

mancata messa in atto di accertamenti peritali ordinati già nel 2015, durante

la cau­sa di divorzio, il Pretore ha concluso che la prosecuzione dei diritti

di visita “in ogni forma” sarebbe stata contraria al bene dei minori. E in

conseguenza di ciò – egli ha epilogato – anche le misure terapeutiche disposte

nella sentenza di divorzio non aveva­no più senso, per tacere del fatto che la

presa a carico dei figli ordinata a suo tem­po era generica e non ne precisava

le finalità. Egli ha annullato pertanto le misure in questione (sentenza

impugnata, consid. 12.4 a 13).

6. L'appellante

fa valere in primo luogo che la psicologa __________ A__________ non è stata

incaricata di valutare se mantenere le relazioni personali tra madre e figli

con le misure di protezione, ma soltanto di assicurare – ciò che essa non ha

fatto – un supporto specialistico a B__________ ed E__________ con le finalità

indicate dal dott. D__________ D__________. La doglianza cade nel vuoto.

L'11 aprile 2019 il Pretore ha affidato a __________ A__________ il compito di assumere

un supporto specialistico per offrire ai ragazzi uno spazio psicoterapeutico

individua­le in cui questi potessero elaborare la figura materna in modo da non

doverla temere e accettarne le fragilità, nel segno di quanto auspicava il

dott. D__________ D__________ nel rapporto del 10 dicembre 2018 (pag. 12). Quando

il Pretore ha chiamato tuttavia la professionista, il 26 novembre 2019, a precisare

se il mantenimento dei contatti tra madre

e figli potesse essere “di giovamen­to per i due ragazzi”, la psicologa ha

risposto il 13 dicembre 2019 che – co­me detto – l'incarico era “difficilmente realizzabile” per l'autentica

difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna, sicché non era

il caso di insistere. Al proposito AP 1 non ha mosso contestazioni neppure nel

memoriale conclusivo. In circostanze del genere non si giustificano dunque le

critiche all'operato della psicologa.

7. A

mente della convenuta il Pretore ha rimproverato ingiustamen­te al giudice del

divorzio di avere compiuto un'erronea previsione per avere accertato, sulla

base dell'ultimo diritto di visita prima della sentenza, un leggero

miglioramento, che ‟poi è venuto me­noˮ. A ben vedere – essa allega – il giudice del divorzio

non ha fondato la propria decisione soltanto sull'ultimo diritto di visita, ma aveva

considerato la questione nel suo insieme. E nel complesso la situazione non è

mutata, tanto che il giudice del divorzio, avendo piena contezza delle

difficili relazioni personali tra madre e figli, aveva ordinato già allora

misure di protezione. Ciò posto, a parere dell'appellante non ricorrevano gli

estremi perché il Pretore modificasse l'assetto stabilito a quel momento.

a) I

presupposti per modificare le relazioni personali tra genitori e figli regolate

in una sentenza di divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Basti

rammentare che una simile modifica è retta dalle norme sugli effetti della

filiazione (art. 134 cpv. 2 CC) e presuppone che in seguito al verificarsi di fatti nuovi e importanti la disciplina

fissata dal giudice del divorzio risulti ledere il bene del figlio, o minacciarlo

concretamente, e che un nuovo assetto si imponga, la disciplina in vigore

rivelandosi più pregiudizievole per il bene del minorenne rispetto alla perdita

di stabilità e continuità nell'educazione che comporta la modifica. Centrale e

prioritario rimane, come in esito al divorzio (art. 133 cpv. 2 CC), l'interesse

del figlio, cui quel­lo dei genitori deve cedere il passo, sicché il giudice

deve tenere conto di tutte le circostanze determinanti per il bene del

minorenne e prendere in considerazione – per quanto possibile – l'opinione di

lui (RtiD I-2015 pag. 870 n. 5c con riferimenti).

b) In

concreto l'appellante non revoca in dubbio il lieve miglioramento riscontrato

dal Pretore sulla scorta dell'ultimo rapporto (del 29 febbraio 2016) sul

diritto di visita esercitato – con cadenza settimanale e separatamente per ogni

figlio – prima della sentenza di divorzio. Né essa spiega in che misura il

giudice del divorzio, invece di fondarsi sulla più recente evoluzione, avrebbe

considerato la – non meglio precisata – moltitudine di rapporti precedenti. Neppure

basta il generico accenno a tali rapporti per invocare una situazione invariata

e contestare il successivo ‟crescente deterioramentoˮ delle relazioni personali

con la madre, manifestatosi con il rifiuto di ogni contatto verbale e fisico da

parte di entrambi i figli e con il preoccupante stato psichico in cui essi

versavano durante gli incontri, ciò che il Pretore ha constatato dopo il 24

giugno 2016 (sentenza impugnata, consid. 12.2). Certo, in materia di filiazione vige il principio

inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse

dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al

chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia le parti –

tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le

esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (DTF

130 I 184 consid. 3.2; 128 III 413 a metà; più recentemente: sentenza del

Tribunale federale 5A_242/2019 del 27 settembre 2019 consid. 3.2.1 con

richiami, in: RSPC 2020 pag. 66).

c) Che

poi in concreto le relazioni personali tra madre e figli fossero difficili già

al momento del divorzio e avessero indotto già allora il giudice a ordinare

misure di protezione per i figli è assodato. Ciò non basta tuttavia per arguire

che la situazione sia rimasta invariata e che non se ne imponga una verifica. Senza

contare che la convenuta medesima ha indirettamen­te riconosciuto – almeno in

parte – il peggiorare della situazione, avendo essa consentito pendente causa a

ridurre la frequen­za degli incontri sorvegliati da un'ora la settimana

(separatamente per ogni figlio) a un'ora ogni due settimane (“congiuntamente

con entrambi i figliˮ) dal 16 maggio 2018 e

poi a un'ora e mezzo ogni tre settimane dal 2 aprile 2019 (sopra, lett. B e C).

Al proposito l'appello manca pertanto di consistenza.

8. L'appellante deplora

altresì che il Pretore si sia scostato, senza spiegazione e in difetto di

elementi oggettivi che giustificassero una diversa valutazione,

dall'approfondita perizia del dott. D__________ D__________, il quale ha

elaborato il proprio referto dopo avere raccolto il parere di vari specialisti

e incontrato le parti per ben 15 volte. Secondo l'appellante, il Pretore ha

preferito invece fondare la sua decisione sul rapporto 13 dicembre 2019 della

psicologa __________ A__________, la

quale non ha però assolto il compito auspicato dal dott. D__________ D__________,

ma ha limitato il proprio intervento a un incontro di mezz'ora con i figli

(dopo un precedente colloquio in presenza del padre e della di lui moglie), per

poi desistere. Oltre a ciò, la psicologa avrebbe trasceso i limiti del mandato,

sindacando l'opportunità di continuare o interrompere le relazioni personali.

La

convenuta lamenta altresì una violazione del suo diritto di essere sentita per

non avere il primo giudice illustrato come mai la continuazione delle visite

sarebbe contraria al bene dei figli, ignorando il conflitto di lealtà in cui

essi versano. Il rifiuto dei figli è dovuto secondo l'appellante al

comportamento inadeguato del padre, il quale avrebbe diffuso un'immagine

negativa di lei, trascuran­do che la negazione del ruolo materno nuoce per

finire allo sviluppo e all'equilibrio dei figli medesimi. Onde la richiesta di

non assecondare la volontà espressa dai minori, che non sarebbe libera, non da

ultimo perché essi sono sprovvisti della capacità di forgiarsi una propria

opinione indipendente. Senza dimenticare – prosegue la convenuta – che la

revoca delle relazioni personali deve rimanere l'ultima ratio e

presuppone una minaccia concreta al bene dei figli, che nella fattispecie non

sussiste. La decisione impugnata – essa epiloga – offende di conseguenza il

principio della proporzionalità e il Pretore avrebbe dovuto quanto meno

mantenere o modificare le misure di protezione per consentire a B__________ ed

E__________ __________ di confrontarsi con la figura materna.

a) Nella

misura in cui lamenta una carente

motivazione del giudizio impugnato perché il Pretore non avrebbe illustrato i motivi

che lo hanno indotto a scostarsi dalla perizia del dott. D__________ D__________,

l'appellante non può essere seguita. Per quanto riguarda la revoca dei diritti

di visita, la decisione del Pretore non diverge affatto dal referto peritale

del 10 dicembre 2018. Come si evince dagli stralci ripresi dall'appellante

medesima (memoriale, pag. 9 seg.), il perito ha rilevato che, così come stanno

oggi le cose, avrebbe poco sen­so continuare gli incontri nella forma

esercitata – già di per sé fortemente limitata per modi (sorvegliata) e

frequenza – e che una ripresa delle visite potrebbe tutt'al più entrare in

linea di conto dopo un periodo di psicoterapia individuale dei ragazzi e della

madre e dopo un lavoro di mediazione fra le parti (perizia, pag. 12 seg.). Per quanto

concerne invece la soppressione delle misure terapeutiche in favore dei figli,

l'appellante dimentica che la decisione segue l'infruttuoso tentativo della

psicologa __________ A__________,

cui il Pretore aveva affida­to il

compito di offrire il supporto indicato dallo stesso dott. D__________ D__________.

Al riguardo l'appello si rivela perciò destina­to all'insuccesso.

b) Né

può seriamente rimproverarsi al primo giudice di non avere enunciato i motivi

che renderebbero contraria al bene dei figli una continuazione dei diritti di

visita materni. Il Pretore ha indicato di avere raggiunto tale conclusione dopo

avere accertato, sulla scorta degli atti, il forte disagio, la grande paura e

la profonda sofferenza che gli incontri con la madre procurano ai minori

(sentenza impugnata, pag. 6 a 8). Già si è detto inoltre (consid. 5) che __________

A__________ non si è arrogata il diritto di pronunciarsi sul proseguimento

delle relazioni personali tra madre e figli. Ha constatato soltanto che il suo

mandato era “difficilmente realizzabile” per

l'autentica difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna e che

nelle condizioni descritte non era il caso di insistere. Al riguardo non giova dunque

ripetersi.

c) Con

l'appellante si conviene invece che la regolamentazione di un diritto di visita

non dipende dalla sola volontà del figlio, tanto meno se quegli, per età e

sviluppo, non è ancora in grado di formarsi una volontà propria a dispetto

delle influen­ze esterne. La convenuta trascura però che tale capacità matura

di regola tra gli 11 e i 13 anni (I CCA, sentenza inc. 11.2020.58 del 17

luglio 2020, consid. 3c) e che B__________, quando è stato sentito dalla

psicologa __________ A__________, aveva 12 anni compiuti. Eppure egli continuava

a opporsi strenuamente agli incontri con la madre (come attestano i rapporti

del Punto d'incontro successivi al 24 giugno 2016, nell'inc. CA.2018.8, e la

perizia del dott. D__________ D__________, pag. 11 in basso). Quanto al

conflitto di lealtà in cui il ragazzo poteva versare, ciò non ha impedito al

dott. D__________ D__________ di reputare – comunque sia – poco sensato

continuare nelle relazioni personali con la madre in simili circostanze

(perizia, pag. 11 seg.) né alla psicologa __________ A__________ di considerare

autentiche le difficoltà riscontrate nei figli (referto del 13 dicembre 2019,

pag. 4). E il bene dei ragazzi non può evidentemente essere perseguito

attraverso la suggestio­ne o la coartazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2020.82 del 19 agosto 2020, consid. 5a con riferimenti).

Relativamente

a E__________, egli ha compiuto 11 anni nel gennaio di quest'anno. Sta di fatto

che il rifiuto da lui manifestato – alla stessa stregua del fratello – sin dal

giugno del 2016 (come confermano i rapporti

del Punto d'incontro nell'inc. CA.2018.8) è passato al vaglio di due

esperti, i quali non hanno esitato a scorgere negli incontri con la madre

un'autentica fonte di disagio, paura e sofferenza psichica anche per lui (referto

del dott. D__________ D__________, pag. 10 in basso; rapporto di __________ A__________,

pag. 3 segg.). Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si tratta pertanto

di assecondare unicamente la volontà del ragazzo.

d) Che

nel segno della proporzionalità una soppressione delle relazioni personali tra genitori

e figli entri in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli

effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (RtiD

I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con numerosi richiami; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020, consid. 5), è fuori dubbio. Il

problema è che nella fattispecie la continuazione degli incontri anche nella

forma più leggera adottata dalla primavera del 2019 (un incontro ogni tre

settimane per un'ora e mezzo) è stata ritenuta dagli specialisti, nonostante gli

sforzi profusi nel corso degli anni, sterile e finanche fonte di sofferenza e

causa di conflitti interiori per i figli (rapporti di __________ A__________,

pag. 5, e del dott. D__________ D__________, pag. 11 seg.).

B__________

ed E__________ del resto hanno sempre tenuto un comportamento lineare,

manifestando la ferma volontà di rifuggire ogni approccio con la convenuta, che

non riconoscono neppure co­me madre, al punto da chiamarla con il nome di T__________

(rapporti del Punto d'incontro, del 24 giugno 2016 e del 14 marzo

2018, nell'incarto cautelare). Vedono una figura di madre in E__________ T__________

(‟Ci vuole bene e ci aiuta in caso di bisogno, come fa una mammaˮ:

rapporto di __________ A__________, pag. 2), la quale si occupa di loro fin da

quando erano piccoli e alla quale sono stati affidati dopo la morte del padre.

E__________ non ricorda nemmeno di avere vissuto con la madre biologi­ca (loc.

cit.). Entrambi i figli si dicono intimoriti dalla patologia della convenuta e

dai suoi atteggiamenti bizzarri (‟parla con i muri, le porte, la

borsetta, le finestre e le scarpe, sgrida le bambole che ci sono nella stanza,

ride da solaˮ: loc. cit.; lettera di B__________, dell'11 giugno 2019). Tale

paura alimenta il rifiuto di ogni approccio con lei (rapporto del dott. D__________

D__________, pag. 10 seg.) e induce finanche i ragazzi a comportamenti aggressivi (rapporto di __________

A__________, pag. 3). Da un rapporto del Punto d'incontro del 24 agosto

2019 si evince che ‟E__________ ogni tanto ha come degli scatti verso di

lei, si alza e in modo aggressivo fa per prendere la sedia e tirarglielaˮ (pag. 2),

mentre da un rapporto del 16 febbraio 2020 risulta che ‟i ragazzi verso

la fine della visita iniziano a lanciare oggetti e B__________ ad un certo

punto esce dalla struttura, incitando il fratello a scappareˮ (pag. 2).

Tra madre e figli non v'è di fatto alcuna interazione, come ha confermato il

responsabile del Punto d'incontro alla psicologa. Nonostante si sia tentato per

molto tempo di intervenire in tutti i modi possibili per ricostruire una

relazione adeguata, la situazione è peggiora­ta: la madre si limita a un

atteggiamento passivo (‟ha poca iniziativaˮ, anche quando viene

aiutata), mentre i figli hanno ‟issato un muro che non permette più

nessuna apertura nei suoi confrontiˮ, al punto che

‟l'interiorizzazione del ruolo materno di AP 1 nei ragazzi è nullaˮ

(rapporto di __________ A__________, pag. 3).

e) Imporre

ai figli in frangenti del genere una prosecuzione, seppure nella forma alleggerita

esercitata da ultimo, di incontri con la madre equivarrebbe in sostanza a

forzare le relazioni personali e a mantenere in vigore un assetto che –

contrariamente a quanto crede l'appellante – appare dannoso per il bene dei

figli siccome fonte di sofferenza e di conflitti interiori. In definitiva soccorrono

ormai ‟gravi motiviˮ, alla luce della situazio­ne concreta, per sopprimere

il diritto di visita (art. 274 cpv. 2 CC). Al riguardo la decisione del Pretore

resiste alla critica.

9. Rimane da esaminare se il Pretore avrebbe

dovuto confermare le misure di protezione o, quanto meno, modificarle per consentire

ai figli di confrontarsi e comprendere la malattia della madre, come postula

l'appellante. Questa riconosce che una terapia psicologica sarebbe dovuta

intervenire prima e deplora che nella fattispecie __________ A__________ abbia desistito dopo appena

30 minuti di colloquio singolo con i figli. L'atteggiamento ribelle,

aggressivo e incalzante dei minori avrebbe dovuto indurre la psicologa a continuare

l'incarico e ad aiutare i ragazzi nelle loro dif-ficoltà di fronte alla figura

materna e alla sua patologia.

a) Sarà

anche possibile che, come sostiene l'appellante (memoriale, pag. 12), non si

elimina la paura dei figli rimuovendo la figura materna. Né si disconosce che,

rinunciando a proseguire nella psicoterapia, si rischia in concreto di

consolida­re nei minori un rifiuto completo della convenuta, rifiuto che a

lungo termine potrebbe provocare sofferenza ai figli medesi­mi. Nel suo referto

del 10 dicembre 2018 il dott. D__________ D__________ non aveva mancato di evocare

tale alea, prospettando di conseguenza una presa a carico individuale dei ragazzi

nell'ambito della quale elaborare la figura materna in modo da non doverla

temere e poterne accettare le fragilità (pag. 12). Se non che, un intervento è

stato effettivamente messo in atto, ma si è subito dimostrato infruttuoso per la

renitenza inflessibile opposta dai figli.

b) Contrariamente

alla critica dell'appellante, l'intervento della specialista non si è esaurito

in un colloquio di 30 minuti. Dopo un incontro singolo con i genitori, __________

A__________ e la collega D__________ P__________ H__________ hanno incontrato

una prima volta i figli alla presenza del padre e di E__________ B__________,

pur sapendo ‟che B__________ ed E__________ sarebbero venuti di

malavogliaˮ. Sin dal primo momento i ragazzi hanno ‟dichiarato

chiaramente di non voler parlare della madreˮ (rapporto di __________ A__________,

pag. 2). La situazione è poi peggiorata al secondo incontro, al quale non hanno

partecipato né il padre né E__________ B__________. Conoscendo il tema della

discussione, i figli hanno dichiarato subito – già nella sala d'aspetto – di

non voler incontrare la psicologa, tanto da assumere ‟un atteggiamento

molto ribelle, aggressivo e incalzante, elencan­do una serie di motivi per cui essi

non avevano più assolutamente l'intenzione di proseguire con i diritti di

visita della madreˮ. È emersa poi una forte insofferenza, al punto che i

figli hanno messo a tacere le specialiste (‟state zitte, non parlate più

di quella lì!ˮ). L'incontro è così stato interrotto dopo meno di mezz'ora,

entrambi i ragazzi esprimendo un forte disagio, accusando mal di pancia, senso

di nausea ed esigendo di poter rincasare (rapporto di __________ A__________,

pag. 3). Dopo questo secondo incontro le due psicologhe hanno interpellato il

responsabile del Punto d'incontro, __________ A__________, secondo cui i minori

hanno ormai ‟issato un muro che non permette più nessuna apertura” nei

confronti della madre. “L'interiorizzazione del ruolo materno di AP 1 nei

ragazzi è nulloˮ (loc. cit.).

c) Si

aggiunga che – come detto – l'esperta incaricata non si è limitata a

sconsigliare la prosecuzione ‟con forzaˮ dei diritti di visita

sorvegliati, ma ha anche reputato ‟allo stadio attuale difficilmente

realizzabileˮ il percorso psicoterapeutico proposto dal dott. D__________

D__________, che arrecherebbe ai ragazzi una ‟sofferenza e un disagio

molto importanteˮ per la reale e autentica difficoltà di confrontarsi con

il tema della madre. La ‟totale chiusura riguardo al tema maternoˮ –

ha continuato la psicologa – impedisce ‟al momento di aiutarli a

elaborare i loro vissutiˮ e non avrebbe quindi senso insistere perché ciò

li urterebbe in maniera eccesiva (rapporto di __________ A__________, pag. 4

seg.). Imporre ai figli, in condizioni del genere, la prosecuzione di un

percorso terapeutico male accet­to finirebbe così per rivelarsi controproducente.

Che un percorso di psicoterapia potrebbe eventualmente aiutare i ragazzi a

evitare futuri sensi di colpa (loc. cit., pag. 5) ancora non giustifica un

provvedimento coercitivo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.140

del 1° marzo 2011 consid. 10 a 12). L'appellante deve comprendere, suo

malgrado, che di fronte all'inflessibile chiusura dei figli un intervento

autoritario rischierebbe soltanto di esasperare i ragazzi, i quali, ancor più

dopo la perdita del padre, non sono nelle migliori condizioni di spirito. Anche

su questo punto la decisione del Pretore resiste,

per finire, alla critica.

10. Da ultimo l'appellante postula l'addebito

degli oneri processuali di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo

(rispettivamente per i suoi successori in diritto) di rifonderle fr. 10 000.– a titolo di ripetibili. Tale domanda, per altro sprovvista di motivazione, non ha

tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento

dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela

così senza oggetto.

11. In

ultima analisi l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova

l'appellante, al beneficio di una rendita parziale dell'AI e di prestazioni

assistenziali (doc. 1), e le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia a

ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'Autorità regionale

di protezione 12 avendo rinunciato a esprimersi sull'appello.

12. Per quel che riguarda

il gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante davanti a questa Camera,

la mancata riscossione di oneri processuali rende priva d'oggetto la richiesta

per quel che è delle spese. Riguardo alla retribuzione della patrocinatrice

d'ufficio, si è detto delle precarie condizioni finanziarie di AP 1 (art. 117

lett. a CPC). Relativamente alle probabilità di successo del ricorso (art. 117

lett. b CPC), esse apparivano scarse, ma non del tutto assenti al punto da non

poter essere considerate serie, di modo che una parte ragionevole e dotata di

mezzi sufficienti non avreb­be rinunciato a procedere in giudizio per i costi

che le sarebbero potuti derivare (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).

Quanto all'indennità

spettante alla patrocinatrice d'ufficio, incombeva alla legale produrre una

nota d'onorario. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del

Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un

avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profu­so nell'assolvimento di un mandato come quello in

esame, consistente sostanzialmente nella stesura dell'appello (14 pagine) in

una causa già nota, una dozzina d'ore, corrispondenti a una giornata e mezzo di

lavoro (retribuita fr. 180.– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL

178.310), compreso un colloquio (o una stringata corrispondenza) con la cliente.

A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento

citato) e l'IVA. L'indennità per la patrocinatrice d'ufficio va fissata di

conseguenza in fr. 2500.– arrotondati.

13. Circa

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di diritto di visita e di

Considerandi

protezione del figlio sono impugnabili con ricor­so in materia civile senza

riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Un esemplare dell'attuale decisione è

comunicato anche alla curatrice di B__________ ed E__________ __________ (art. 301 lett.

c CPC) e al genitore affiliante (art. 300 cpv. 2 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui non è

divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Non

si riscuotono spese.

3. AP

1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte del­l'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla

patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2500.–.

4. Notificazione a:

;

;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alter-

native, Bellinzona (consid. 12, dispositivo n. 3).

Comunicazione a:

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;

;

– .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).