11.2020.41
Modifica di sentenza di divorzio: soppressione del diritto di visita della madre e di misure a protezione dei figli
14 aprile 2021Italiano32 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.41
11.2020.42
Lugano
14 aprile 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2018.7
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 9 febbraio
2018 da
AO 1 († 2020), già in
al
quale è subentrata in pendenza di causa
l'Autorità
regionale di protezione 12,
Minusio
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PAT 1),
giudicando sull'appello
del 15 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
13 marzo 2020 (inc. 11.2020.41) e sulla contestuale richiesta di gratuito
patrocinio (inc. 11.2020.42);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11
marzo 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto
per divorzio il matrimonio contratto il 29 agosto 2008 da AP 1 (1959) e AO 1
(1979), cittadina brasiliana. I figli B__________ (9 maggio 2007) ed E__________
(28 gennaio 2010) sono stati affidati al padre, riservato il diritto di visita
materno, sorvegliato e separato a ogni figlio di un'ora la settimana nel Punto d'incontro della __________ a __________. L'esercizio
dell'autorità parentale è rimasto congiunto. Il Pretore ha ordinato inoltre una
terapia per AO 1 (volta a elaborare il vissuto del matrimonio e la sua fine) e
per i figli, con obbligo per il terapeuta di redigere rapporti semestrali e di trasmetterli
all'Autorità di protezione. Affetta da sindrome schizoaffettiva di tipo
maniacale da oltre dieci anni, AP 1 è stata esonerata da obblighi di
mantenimento in favore dei figli (eccettuata la rendita completiva AI per
questi ultimi, da riversare al padre). Non sono stati fissati contributi di
mantenimento tra coniugi.
B. Il 9 febbraio 2018 AO
1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché –
conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – la sentenza di divorzio fosse
modificata nel senso di sopprimere il diritto di visita materno, attribuirgli
l'autorità parentale esclusiva, obbligare la convenuta a versare un contributo
alimentare di fr. 100.– mensili (più le rendite completive
dell'AI) per ogni figlio fino alla maggiore età o fino al termine della
formazione scolastica o professionale e revocare le misure terapeutiche per sé
e per i figli. In via cautelare egli ha chiesto di ridurre subito gli
incontri (sorvegliati) con la madre a
un'ora mensile per ogni figlio. All'udienza di conciliazione del 7
marzo 2018 le parti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha
fissato alla convenuta, che postulava anch'essa il gratuito patrocinio, un
termine di 30 giorni per presentare il
memoriale di risposta. Nel suo allegato del 6 aprile 2018 AP 1 ha
proposto di respingere la petizione. Con replica del 6 maggio 2018 l'attore ha
reiterato le proprie domande. Il 16 maggio 2018 il Pretore ha omologato un
accordo delle parti sul diritto di visita materno pendente causa, fissato in
un'ora ogni due settimane “congiuntamente con entrambi i figli”, sempre alla __________
(inc. CA.2018.8). In una duplica dell'8 giugno 2018 la convenuta ha instato una
volta ancora per il rigetto della petizione.
C. Alle prime arringhe
del 28 agosto 2018 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito
della quale il dott. __________
D__________ è stato
chiamato a rilasciare una valutazione psicodiagnostica di E__________ e B__________
__________, è iniziata il 29 agosto 2018. A un'udienza istruttoria del 2 aprile
2019 il Pretore ha omologato una nuova intesa cautelare delle parti in virtù
della quale ha ordinato “un supporto specialistico teso a offrire (…) uno
spazio psicoterapeutico individuale in cui i figli possano elaborare la figura
materna in modo da non temerla e poterne accettare le fragilità”, incaricando a
tal fine la psicologa __________ A__________. Egli ha fissato il diritto di
visita materno pendente causa in un incontro ogni tre settimane per la durata
di un'ora e mezzo nel Punto
d'incontro della __________ a __________. Il
20 settembre 2019 AO 1 ha sposato E__________ B__________ (1984). L'istruttoria
della causa è terminata il 18 dicembre 2019. Alle arringhe finali
del 3 marzo 2020 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
D. Statuendo con
sentenza del 13 marzo 2020, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha soppresso il diritto di visita di AP 1 ai figli, come pure le
misure terapeutiche per AO 1 e per i ragazzi. Le altre richieste sono state
respinte. Le spese processuali di fr. 6430.– (compresa una tassa
di giustizia di fr. 500.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 e AP 1 sono stati ammessi
entrambi al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 28 aprile 2020 per ottenere l'autorità parentale esclusiva,
postulando il beneficio del gratuito patrocinio anche in seconda sede. La
sentenza del Pretore è stata impugnata altresì da AP 1 con un appello
del 15 maggio 2020 nel quale chiede che – conferitole il beneficio del
gratuito patrocinio – il giudizio in questione sia riformato nel senso di
respingere integralmente la petizione di AO 1 e di riconoscerle un'indennità di
fr. 10 000.– per ripetibili di primo grado.
F. AO 1 è deceduto il 14
ottobre 2020. In conseguenza di ciò questa Camera ha stralciato il suo appello
dal ruolo con decreto del 29 ottobre 2020 (inc. 11.2020.28 e 11.2020.29). Venuta
a sapere della morte di AO 1, l'Autorità regionale di protezione 12 ha privato il
4 novembre 2020 AP 1, già in via cautelare e senza contraddittorio, del
diritto di determinare il luogo di dimora dei figli (art. 310 cpv. 2 CC) e
ha affidato questi ultimi a E__________ T__________, moglie del defunto.
Contestualmente essa ha tolto a AP 1 la gestione finanziaria dei redditi e della
sostanza dei minori e ha nominato E__________ T__________ in veste di curatrice
con il compito di interagire con i medici, informare la madre, gestire redditi
e sostanza dei ragazzi, chiedere le prestazioni sociali di loro spettanza e
consegnare l'inventario dei loro beni (nella misura in cui la madre non fosse
in grado di provvedere).
G. Chiamata a esprimersi sull'appello, il 31 dicembre
2020 l'Autorità regionale di protezione 12 ha rinunciato a pronunciarsi. Invitata
a esprimersi, nemmeno E__________ T__________ ha formulato osservazioni
all'appello. L'Autorità regionale di protezione 12 ha sentito i figli e ha ripudiato
in loro vece la successione paterna. Il 1° marzo 2021 essa ha poi confermato in
via cautelare – per l'essenziale – le misure decretate senza contraddittorio il
4 novembre 2020, salvo designare in qualità di curatrice M__________ B__________,
cui ha affidato anche il compito di “eventualmente gestire le questioni
inerenti ai diritti di visita, ciò che sarà determinato in base alle risultanze
dell'appello pendente”.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in
giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione
di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unicamente gli
interessi dei figli (I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021,
consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro
30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese
meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale
requisito non si pone, litigiosi essendo anche il diritto di visita materno e le
misure terapeutiche in favore dei figli, controversie appellabili senza
riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del
4 gennaio 2021, consid. 1).
Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la
sentenza impugnata è stata notificata
alla patrocinatrice della convenuta il 16 marzo 2020 (traccia dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere
così l'indomani. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del
Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e
amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei
termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS
173.110.4), che ha anticipato a quel momento l'inizio delle ferie giudiziarie
dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento l'attrice aveva ancora 26 giorni
utili a disposizione. Introdotto il 15 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti), ultimo giorno utile, il memoriale in esame è perciò ricevibile.
2. Litigiose
rimangono, in questa sede, la soppressione del diritto di visita materno, la rinuncia
a misure terapeutiche in favore di AO 1 e dei figli, così come l'ammontare delle
spese giudiziarie di primo grado. Le misure terapeutiche in favore di AO 1 sono
divenute ormai senza oggetto per morte di lui (art. 242 CPC). Riguardo al
diritto di visita materno e alle misure a protezione dei figli, nella posizione
processuale dell'attore su-bentra l'autorità di protezione dei minori (analogamente:
sentenza 20 luglio 1993 dell'Obergericht del Canton Zurigo, in: ZR
93/1994 pag. 141).
3. Il
giudice chiamato a modificare una sentenza di divorzio è competente per
decidere – ove i genitori non trovino un accordo – sull'autorità parentale, sulla
custodia e sul contributo di mantenimento per un figlio minorenne. In tal caso
il giudice decide anche sulla possibile modifica del diritto di visita, sulla
partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio e su eventuali misure
di protezione, questioni che competono di per sé all'autorità di protezione (art.
134 cpv. 2 e 3 CC, art. 315b cpv. 1 n. 2 CC; Meier/ Stettler, Droit de la filiation,
6ª edizione, pag. 1157 n. 1776 a 1778). L'autorità di protezione è
competente anche per trasferire l'autorità parentale esclusiva, nel caso in cui
deceda il titolare, al genitore superstite (art. 297 cpv. 2 CC). Se l'autorità
parentale era esercitata congiuntamente, come nella fattispecie, alla morte di
un genitore l'autorità parentale passa al superstite per legge (art. 297 cpv. 1
CC).
Nella
fattispecie il Pretore è stato chiamato, dandosi disaccordo fra genitori, a
modificare la sentenza di divorzio perché fosse soppresso il diritto di visita
materno, fosse attribuita all'attore l'autorità parentale esclusiva, fosse
obbligata la convenuta a versare un contributo alimentare per ogni figlio e fossero
revocate le misure terapeutiche per l'attore e i figli. La competenza del primo
giudice era quindi pacifica, già per il fatto che l'attore rivendicava
l'autorità parentale esclusiva e chiedeva un contributo di mantenimento in
favore dei figli. Per finire, il Pretore non ha attribuito l'autorità parentale
esclusiva a AO 1 né ha condannato AP 1 a versare un contributo di mantenimento
per i figli, ma ha soppresso il diritto di visita materno, come pure le misure
terapeutiche per l'attore e i figli. Dinanzi a questa Camera AP 1 ha impugnato
tanto la soppressione del diritto di visita quanto la rinuncia a misure
terapeutiche. Di per sé la competenza per giudicare simili questioni spetterebbe
come si è visto, anche in caso di disaccordo fra genitori, all'autorità di
protezione. Se non che, il principio dell'art. 64 cpv. 1 lett. b CPC,
secondo cui la pendenza di una causa mantiene inalterata la competenza per
territorio, vale analogicamente anche riguardo alla competenza per materia (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 9 ad art. 64; Berger-Steiner in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. I, edizione 2012, n. 30 ad art. 64). In
concreto la competenza del giudice civile continua dunque a sussistere.
4. All'appello
AP 1 acclude due lettere del 9 febbraio e dell'11 dicembre 2017 in cui essa domandava
all'autorità regio-
nale
di protezione se l'ex marito avesse ottemperato all'obbligo di intraprendere il
percorso terapeutico per sé e i figli previsto nella sentenza di divorzio (doc.
D e doc. E di appello). Applicandosi alla fattispecie il principio inquisitorio
illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza riguardo ai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui
appaiano di rilievo, tali documenti saranno quindi considerati ai fini del
giudizio.
5. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la modifica di una
sentenza di divorzio presuppone fatti nuovi e importanti. Egli ha accertato così
che nel caso specifico l'esercizio del diritto di visita materno, pur denotando
sin dall'agosto del 2013 (dopo un ricovero di AP 1 nella Clinica psichiatrica
cantonale) serie difficoltà per la renitenza dei figli, al momento del divorzio
lasciava presagire un certo miglioramento. Già poche settimane dopo la sentenza
di divorzio, tuttavia, i referti del Punto d'incontro hanno registrato un progressivo
deterioramento, poiché i figli rifiutavano ogni contatto verbale e fisico con
la madre e accusavano grande sofferenza in concomitanza con tali incontri. Per
chiarire le ragioni di simili difficoltà e individuare possibili interventi il
Pretore ha incaricato lo psichiatra dott. D__________ D__________, il
quale ha rilevato in un rapporto del 10 dicembre 2018 che la riluttanza
dei figli si riconduceva verosimilmente alla paura che la malattia psichica
della madre incuteva a E__________ e B__________. Onde la necessità di
offrire a entrambi uno spazio psicoterapeutico individuale che permettesse loro
di elaborare la figura materna in modo da non temerla e poterne accettare le
fragilità (sentenza impugnata, consid. 12.1 a 12.3).
Conferito
un mandato alla psicologa __________ A__________ affinché assicurasse un
supporto specialistico, il Pretore ha constatato che in un referto del 13
dicembre 2019 la specialista definiva l'incarico “difficilmente realizzabile” per l'autentica difficoltà dei ragazzi nel
confrontarsi con la figura materna. L'esperta sconsigliando di insistere nel
percorso intrapreso, il primo giudice ha interrotto i diritti di visita
siccome fonte di disagio e sofferenza per i figli. Pur lasciando aperto
l'interrogativo circa eventuali responsabilità ed esprimendo perplessità sulla
mancata messa in atto di accertamenti peritali ordinati già nel 2015, durante
la causa di divorzio, il Pretore ha concluso che la prosecuzione dei diritti
di visita “in ogni forma” sarebbe stata contraria al bene dei minori. E in
conseguenza di ciò – egli ha epilogato – anche le misure terapeutiche disposte
nella sentenza di divorzio non avevano più senso, per tacere del fatto che la
presa a carico dei figli ordinata a suo tempo era generica e non ne precisava
le finalità. Egli ha annullato pertanto le misure in questione (sentenza
impugnata, consid. 12.4 a 13).
6. L'appellante
fa valere in primo luogo che la psicologa __________ A__________ non è stata
incaricata di valutare se mantenere le relazioni personali tra madre e figli
con le misure di protezione, ma soltanto di assicurare – ciò che essa non ha
fatto – un supporto specialistico a B__________ ed E__________ con le finalità
indicate dal dott. D__________ D__________. La doglianza cade nel vuoto.
L'11 aprile 2019 il Pretore ha affidato a __________ A__________ il compito di assumere
un supporto specialistico per offrire ai ragazzi uno spazio psicoterapeutico
individuale in cui questi potessero elaborare la figura materna in modo da non
doverla temere e accettarne le fragilità, nel segno di quanto auspicava il
dott. D__________ D__________ nel rapporto del 10 dicembre 2018 (pag. 12). Quando
il Pretore ha chiamato tuttavia la professionista, il 26 novembre 2019, a precisare
se il mantenimento dei contatti tra madre
e figli potesse essere “di giovamento per i due ragazzi”, la psicologa ha
risposto il 13 dicembre 2019 che – come detto – l'incarico era “difficilmente realizzabile” per l'autentica
difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna, sicché non era
il caso di insistere. Al proposito AP 1 non ha mosso contestazioni neppure nel
memoriale conclusivo. In circostanze del genere non si giustificano dunque le
critiche all'operato della psicologa.
7. A
mente della convenuta il Pretore ha rimproverato ingiustamente al giudice del
divorzio di avere compiuto un'erronea previsione per avere accertato, sulla
base dell'ultimo diritto di visita prima della sentenza, un leggero
miglioramento, che ‟poi è venuto menoˮ. A ben vedere – essa allega – il giudice del divorzio
non ha fondato la propria decisione soltanto sull'ultimo diritto di visita, ma aveva
considerato la questione nel suo insieme. E nel complesso la situazione non è
mutata, tanto che il giudice del divorzio, avendo piena contezza delle
difficili relazioni personali tra madre e figli, aveva ordinato già allora
misure di protezione. Ciò posto, a parere dell'appellante non ricorrevano gli
estremi perché il Pretore modificasse l'assetto stabilito a quel momento.
a) I
presupposti per modificare le relazioni personali tra genitori e figli regolate
in una sentenza di divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Basti
rammentare che una simile modifica è retta dalle norme sugli effetti della
filiazione (art. 134 cpv. 2 CC) e presuppone che in seguito al verificarsi di fatti nuovi e importanti la disciplina
fissata dal giudice del divorzio risulti ledere il bene del figlio, o minacciarlo
concretamente, e che un nuovo assetto si imponga, la disciplina in vigore
rivelandosi più pregiudizievole per il bene del minorenne rispetto alla perdita
di stabilità e continuità nell'educazione che comporta la modifica. Centrale e
prioritario rimane, come in esito al divorzio (art. 133 cpv. 2 CC), l'interesse
del figlio, cui quello dei genitori deve cedere il passo, sicché il giudice
deve tenere conto di tutte le circostanze determinanti per il bene del
minorenne e prendere in considerazione – per quanto possibile – l'opinione di
lui (RtiD I-2015 pag. 870 n. 5c con riferimenti).
b) In
concreto l'appellante non revoca in dubbio il lieve miglioramento riscontrato
dal Pretore sulla scorta dell'ultimo rapporto (del 29 febbraio 2016) sul
diritto di visita esercitato – con cadenza settimanale e separatamente per ogni
figlio – prima della sentenza di divorzio. Né essa spiega in che misura il
giudice del divorzio, invece di fondarsi sulla più recente evoluzione, avrebbe
considerato la – non meglio precisata – moltitudine di rapporti precedenti. Neppure
basta il generico accenno a tali rapporti per invocare una situazione invariata
e contestare il successivo ‟crescente deterioramentoˮ delle relazioni personali
con la madre, manifestatosi con il rifiuto di ogni contatto verbale e fisico da
parte di entrambi i figli e con il preoccupante stato psichico in cui essi
versavano durante gli incontri, ciò che il Pretore ha constatato dopo il 24
giugno 2016 (sentenza impugnata, consid. 12.2). Certo, in materia di filiazione vige il principio
inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse
dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al
chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia le parti –
tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le
esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (DTF
130 I 184 consid. 3.2; 128 III 413 a metà; più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 5A_242/2019 del 27 settembre 2019 consid. 3.2.1 con
richiami, in: RSPC 2020 pag. 66).
c) Che
poi in concreto le relazioni personali tra madre e figli fossero difficili già
al momento del divorzio e avessero indotto già allora il giudice a ordinare
misure di protezione per i figli è assodato. Ciò non basta tuttavia per arguire
che la situazione sia rimasta invariata e che non se ne imponga una verifica. Senza
contare che la convenuta medesima ha indirettamente riconosciuto – almeno in
parte – il peggiorare della situazione, avendo essa consentito pendente causa a
ridurre la frequenza degli incontri sorvegliati da un'ora la settimana
(separatamente per ogni figlio) a un'ora ogni due settimane (“congiuntamente
con entrambi i figliˮ) dal 16 maggio 2018 e
poi a un'ora e mezzo ogni tre settimane dal 2 aprile 2019 (sopra, lett. B e C).
Al proposito l'appello manca pertanto di consistenza.
8. L'appellante deplora
altresì che il Pretore si sia scostato, senza spiegazione e in difetto di
elementi oggettivi che giustificassero una diversa valutazione,
dall'approfondita perizia del dott. D__________ D__________, il quale ha
elaborato il proprio referto dopo avere raccolto il parere di vari specialisti
e incontrato le parti per ben 15 volte. Secondo l'appellante, il Pretore ha
preferito invece fondare la sua decisione sul rapporto 13 dicembre 2019 della
psicologa __________ A__________, la
quale non ha però assolto il compito auspicato dal dott. D__________ D__________,
ma ha limitato il proprio intervento a un incontro di mezz'ora con i figli
(dopo un precedente colloquio in presenza del padre e della di lui moglie), per
poi desistere. Oltre a ciò, la psicologa avrebbe trasceso i limiti del mandato,
sindacando l'opportunità di continuare o interrompere le relazioni personali.
La
convenuta lamenta altresì una violazione del suo diritto di essere sentita per
non avere il primo giudice illustrato come mai la continuazione delle visite
sarebbe contraria al bene dei figli, ignorando il conflitto di lealtà in cui
essi versano. Il rifiuto dei figli è dovuto secondo l'appellante al
comportamento inadeguato del padre, il quale avrebbe diffuso un'immagine
negativa di lei, trascurando che la negazione del ruolo materno nuoce per
finire allo sviluppo e all'equilibrio dei figli medesimi. Onde la richiesta di
non assecondare la volontà espressa dai minori, che non sarebbe libera, non da
ultimo perché essi sono sprovvisti della capacità di forgiarsi una propria
opinione indipendente. Senza dimenticare – prosegue la convenuta – che la
revoca delle relazioni personali deve rimanere l'ultima ratio e
presuppone una minaccia concreta al bene dei figli, che nella fattispecie non
sussiste. La decisione impugnata – essa epiloga – offende di conseguenza il
principio della proporzionalità e il Pretore avrebbe dovuto quanto meno
mantenere o modificare le misure di protezione per consentire a B__________ ed
E__________ __________ di confrontarsi con la figura materna.
a) Nella
misura in cui lamenta una carente
motivazione del giudizio impugnato perché il Pretore non avrebbe illustrato i motivi
che lo hanno indotto a scostarsi dalla perizia del dott. D__________ D__________,
l'appellante non può essere seguita. Per quanto riguarda la revoca dei diritti
di visita, la decisione del Pretore non diverge affatto dal referto peritale
del 10 dicembre 2018. Come si evince dagli stralci ripresi dall'appellante
medesima (memoriale, pag. 9 seg.), il perito ha rilevato che, così come stanno
oggi le cose, avrebbe poco senso continuare gli incontri nella forma
esercitata – già di per sé fortemente limitata per modi (sorvegliata) e
frequenza – e che una ripresa delle visite potrebbe tutt'al più entrare in
linea di conto dopo un periodo di psicoterapia individuale dei ragazzi e della
madre e dopo un lavoro di mediazione fra le parti (perizia, pag. 12 seg.). Per quanto
concerne invece la soppressione delle misure terapeutiche in favore dei figli,
l'appellante dimentica che la decisione segue l'infruttuoso tentativo della
psicologa __________ A__________,
cui il Pretore aveva affidato il
compito di offrire il supporto indicato dallo stesso dott. D__________ D__________.
Al riguardo l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso.
b) Né
può seriamente rimproverarsi al primo giudice di non avere enunciato i motivi
che renderebbero contraria al bene dei figli una continuazione dei diritti di
visita materni. Il Pretore ha indicato di avere raggiunto tale conclusione dopo
avere accertato, sulla scorta degli atti, il forte disagio, la grande paura e
la profonda sofferenza che gli incontri con la madre procurano ai minori
(sentenza impugnata, pag. 6 a 8). Già si è detto inoltre (consid. 5) che __________
A__________ non si è arrogata il diritto di pronunciarsi sul proseguimento
delle relazioni personali tra madre e figli. Ha constatato soltanto che il suo
mandato era “difficilmente realizzabile” per
l'autentica difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna e che
nelle condizioni descritte non era il caso di insistere. Al riguardo non giova dunque
ripetersi.
c) Con
l'appellante si conviene invece che la regolamentazione di un diritto di visita
non dipende dalla sola volontà del figlio, tanto meno se quegli, per età e
sviluppo, non è ancora in grado di formarsi una volontà propria a dispetto
delle influenze esterne. La convenuta trascura però che tale capacità matura
di regola tra gli 11 e i 13 anni (I CCA, sentenza inc. 11.2020.58 del 17
luglio 2020, consid. 3c) e che B__________, quando è stato sentito dalla
psicologa __________ A__________, aveva 12 anni compiuti. Eppure egli continuava
a opporsi strenuamente agli incontri con la madre (come attestano i rapporti
del Punto d'incontro successivi al 24 giugno 2016, nell'inc. CA.2018.8, e la
perizia del dott. D__________ D__________, pag. 11 in basso). Quanto al
conflitto di lealtà in cui il ragazzo poteva versare, ciò non ha impedito al
dott. D__________ D__________ di reputare – comunque sia – poco sensato
continuare nelle relazioni personali con la madre in simili circostanze
(perizia, pag. 11 seg.) né alla psicologa __________ A__________ di considerare
autentiche le difficoltà riscontrate nei figli (referto del 13 dicembre 2019,
pag. 4). E il bene dei ragazzi non può evidentemente essere perseguito
attraverso la suggestione o la coartazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2020.82 del 19 agosto 2020, consid. 5a con riferimenti).
Relativamente
a E__________, egli ha compiuto 11 anni nel gennaio di quest'anno. Sta di fatto
che il rifiuto da lui manifestato – alla stessa stregua del fratello – sin dal
giugno del 2016 (come confermano i rapporti
del Punto d'incontro nell'inc. CA.2018.8) è passato al vaglio di due
esperti, i quali non hanno esitato a scorgere negli incontri con la madre
un'autentica fonte di disagio, paura e sofferenza psichica anche per lui (referto
del dott. D__________ D__________, pag. 10 in basso; rapporto di __________ A__________,
pag. 3 segg.). Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si tratta pertanto
di assecondare unicamente la volontà del ragazzo.
d) Che
nel segno della proporzionalità una soppressione delle relazioni personali tra genitori
e figli entri in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli
effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (RtiD
I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con numerosi richiami; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020, consid. 5), è fuori dubbio. Il
problema è che nella fattispecie la continuazione degli incontri anche nella
forma più leggera adottata dalla primavera del 2019 (un incontro ogni tre
settimane per un'ora e mezzo) è stata ritenuta dagli specialisti, nonostante gli
sforzi profusi nel corso degli anni, sterile e finanche fonte di sofferenza e
causa di conflitti interiori per i figli (rapporti di __________ A__________,
pag. 5, e del dott. D__________ D__________, pag. 11 seg.).
B__________
ed E__________ del resto hanno sempre tenuto un comportamento lineare,
manifestando la ferma volontà di rifuggire ogni approccio con la convenuta, che
non riconoscono neppure come madre, al punto da chiamarla con il nome di T__________
(rapporti del Punto d'incontro, del 24 giugno 2016 e del 14 marzo
2018, nell'incarto cautelare). Vedono una figura di madre in E__________ T__________
(‟Ci vuole bene e ci aiuta in caso di bisogno, come fa una mammaˮ:
rapporto di __________ A__________, pag. 2), la quale si occupa di loro fin da
quando erano piccoli e alla quale sono stati affidati dopo la morte del padre.
E__________ non ricorda nemmeno di avere vissuto con la madre biologica (loc.
cit.). Entrambi i figli si dicono intimoriti dalla patologia della convenuta e
dai suoi atteggiamenti bizzarri (‟parla con i muri, le porte, la
borsetta, le finestre e le scarpe, sgrida le bambole che ci sono nella stanza,
ride da solaˮ: loc. cit.; lettera di B__________, dell'11 giugno 2019). Tale
paura alimenta il rifiuto di ogni approccio con lei (rapporto del dott. D__________
D__________, pag. 10 seg.) e induce finanche i ragazzi a comportamenti aggressivi (rapporto di __________
A__________, pag. 3). Da un rapporto del Punto d'incontro del 24 agosto
2019 si evince che ‟E__________ ogni tanto ha come degli scatti verso di
lei, si alza e in modo aggressivo fa per prendere la sedia e tirarglielaˮ (pag. 2),
mentre da un rapporto del 16 febbraio 2020 risulta che ‟i ragazzi verso
la fine della visita iniziano a lanciare oggetti e B__________ ad un certo
punto esce dalla struttura, incitando il fratello a scappareˮ (pag. 2).
Tra madre e figli non v'è di fatto alcuna interazione, come ha confermato il
responsabile del Punto d'incontro alla psicologa. Nonostante si sia tentato per
molto tempo di intervenire in tutti i modi possibili per ricostruire una
relazione adeguata, la situazione è peggiorata: la madre si limita a un
atteggiamento passivo (‟ha poca iniziativaˮ, anche quando viene
aiutata), mentre i figli hanno ‟issato un muro che non permette più
nessuna apertura nei suoi confrontiˮ, al punto che
‟l'interiorizzazione del ruolo materno di AP 1 nei ragazzi è nullaˮ
(rapporto di __________ A__________, pag. 3).
e) Imporre
ai figli in frangenti del genere una prosecuzione, seppure nella forma alleggerita
esercitata da ultimo, di incontri con la madre equivarrebbe in sostanza a
forzare le relazioni personali e a mantenere in vigore un assetto che –
contrariamente a quanto crede l'appellante – appare dannoso per il bene dei
figli siccome fonte di sofferenza e di conflitti interiori. In definitiva soccorrono
ormai ‟gravi motiviˮ, alla luce della situazione concreta, per sopprimere
il diritto di visita (art. 274 cpv. 2 CC). Al riguardo la decisione del Pretore
resiste alla critica.
9. Rimane da esaminare se il Pretore avrebbe
dovuto confermare le misure di protezione o, quanto meno, modificarle per consentire
ai figli di confrontarsi e comprendere la malattia della madre, come postula
l'appellante. Questa riconosce che una terapia psicologica sarebbe dovuta
intervenire prima e deplora che nella fattispecie __________ A__________ abbia desistito dopo appena
30 minuti di colloquio singolo con i figli. L'atteggiamento ribelle,
aggressivo e incalzante dei minori avrebbe dovuto indurre la psicologa a continuare
l'incarico e ad aiutare i ragazzi nelle loro dif-ficoltà di fronte alla figura
materna e alla sua patologia.
a) Sarà
anche possibile che, come sostiene l'appellante (memoriale, pag. 12), non si
elimina la paura dei figli rimuovendo la figura materna. Né si disconosce che,
rinunciando a proseguire nella psicoterapia, si rischia in concreto di
consolidare nei minori un rifiuto completo della convenuta, rifiuto che a
lungo termine potrebbe provocare sofferenza ai figli medesimi. Nel suo referto
del 10 dicembre 2018 il dott. D__________ D__________ non aveva mancato di evocare
tale alea, prospettando di conseguenza una presa a carico individuale dei ragazzi
nell'ambito della quale elaborare la figura materna in modo da non doverla
temere e poterne accettare le fragilità (pag. 12). Se non che, un intervento è
stato effettivamente messo in atto, ma si è subito dimostrato infruttuoso per la
renitenza inflessibile opposta dai figli.
b) Contrariamente
alla critica dell'appellante, l'intervento della specialista non si è esaurito
in un colloquio di 30 minuti. Dopo un incontro singolo con i genitori, __________
A__________ e la collega D__________ P__________ H__________ hanno incontrato
una prima volta i figli alla presenza del padre e di E__________ B__________,
pur sapendo ‟che B__________ ed E__________ sarebbero venuti di
malavogliaˮ. Sin dal primo momento i ragazzi hanno ‟dichiarato
chiaramente di non voler parlare della madreˮ (rapporto di __________ A__________,
pag. 2). La situazione è poi peggiorata al secondo incontro, al quale non hanno
partecipato né il padre né E__________ B__________. Conoscendo il tema della
discussione, i figli hanno dichiarato subito – già nella sala d'aspetto – di
non voler incontrare la psicologa, tanto da assumere ‟un atteggiamento
molto ribelle, aggressivo e incalzante, elencando una serie di motivi per cui essi
non avevano più assolutamente l'intenzione di proseguire con i diritti di
visita della madreˮ. È emersa poi una forte insofferenza, al punto che i
figli hanno messo a tacere le specialiste (‟state zitte, non parlate più
di quella lì!ˮ). L'incontro è così stato interrotto dopo meno di mezz'ora,
entrambi i ragazzi esprimendo un forte disagio, accusando mal di pancia, senso
di nausea ed esigendo di poter rincasare (rapporto di __________ A__________,
pag. 3). Dopo questo secondo incontro le due psicologhe hanno interpellato il
responsabile del Punto d'incontro, __________ A__________, secondo cui i minori
hanno ormai ‟issato un muro che non permette più nessuna apertura” nei
confronti della madre. “L'interiorizzazione del ruolo materno di AP 1 nei
ragazzi è nulloˮ (loc. cit.).
c) Si
aggiunga che – come detto – l'esperta incaricata non si è limitata a
sconsigliare la prosecuzione ‟con forzaˮ dei diritti di visita
sorvegliati, ma ha anche reputato ‟allo stadio attuale difficilmente
realizzabileˮ il percorso psicoterapeutico proposto dal dott. D__________
D__________, che arrecherebbe ai ragazzi una ‟sofferenza e un disagio
molto importanteˮ per la reale e autentica difficoltà di confrontarsi con
il tema della madre. La ‟totale chiusura riguardo al tema maternoˮ –
ha continuato la psicologa – impedisce ‟al momento di aiutarli a
elaborare i loro vissutiˮ e non avrebbe quindi senso insistere perché ciò
li urterebbe in maniera eccesiva (rapporto di __________ A__________, pag. 4
seg.). Imporre ai figli, in condizioni del genere, la prosecuzione di un
percorso terapeutico male accetto finirebbe così per rivelarsi controproducente.
Che un percorso di psicoterapia potrebbe eventualmente aiutare i ragazzi a
evitare futuri sensi di colpa (loc. cit., pag. 5) ancora non giustifica un
provvedimento coercitivo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.140
del 1° marzo 2011 consid. 10 a 12). L'appellante deve comprendere, suo
malgrado, che di fronte all'inflessibile chiusura dei figli un intervento
autoritario rischierebbe soltanto di esasperare i ragazzi, i quali, ancor più
dopo la perdita del padre, non sono nelle migliori condizioni di spirito. Anche
su questo punto la decisione del Pretore resiste,
per finire, alla critica.
10. Da ultimo l'appellante postula l'addebito
degli oneri processuali di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo
(rispettivamente per i suoi successori in diritto) di rifonderle fr. 10 000.– a titolo di ripetibili. Tale domanda, per altro sprovvista di motivazione, non ha
tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento
dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela
così senza oggetto.
11. In
ultima analisi l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova
l'appellante, al beneficio di una rendita parziale dell'AI e di prestazioni
assistenziali (doc. 1), e le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia a
ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'Autorità regionale
di protezione 12 avendo rinunciato a esprimersi sull'appello.
12. Per quel che riguarda
il gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante davanti a questa Camera,
la mancata riscossione di oneri processuali rende priva d'oggetto la richiesta
per quel che è delle spese. Riguardo alla retribuzione della patrocinatrice
d'ufficio, si è detto delle precarie condizioni finanziarie di AP 1 (art. 117
lett. a CPC). Relativamente alle probabilità di successo del ricorso (art. 117
lett. b CPC), esse apparivano scarse, ma non del tutto assenti al punto da non
poter essere considerate serie, di modo che una parte ragionevole e dotata di
mezzi sufficienti non avrebbe rinunciato a procedere in giudizio per i costi
che le sarebbero potuti derivare (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).
Quanto all'indennità
spettante alla patrocinatrice d'ufficio, incombeva alla legale produrre una
nota d'onorario. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un
avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un mandato come quello in
esame, consistente sostanzialmente nella stesura dell'appello (14 pagine) in
una causa già nota, una dozzina d'ore, corrispondenti a una giornata e mezzo di
lavoro (retribuita fr. 180.– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL
178.310), compreso un colloquio (o una stringata corrispondenza) con la cliente.
A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento
citato) e l'IVA. L'indennità per la patrocinatrice d'ufficio va fissata di
conseguenza in fr. 2500.– arrotondati.
13. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di diritto di visita e di
Considerandi
protezione del figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile senza
riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Un esemplare dell'attuale decisione è
comunicato anche alla curatrice di B__________ ed E__________ __________ (art. 301 lett.
c CPC) e al genitore affiliante (art. 300 cpv. 2 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui non è
divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Non
si riscuotono spese.
3. AP
1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla
patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2500.–.
4. Notificazione a:
–
;
–
;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alter-
native, Bellinzona (consid. 12, dispositivo n. 3).
Comunicazione a:
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;
–
;
– .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).