11.2020.43
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributo alimentare per la moglie in base al dispendio effettivo
24 febbraio 2021Italiano39 min
momento AO 1 aveva già un figlio, A__________, nato il 9 gennaio 1988 da precedenti
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.43
Lugano,
24 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa CA.2017.324 e CA.2017.325 (divorzio: misure
provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del
21 settembre 2017
da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1 (MC)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
presentato il 18 maggio 2020 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 6 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1955),
divorziato, e AP 1 (1969), cittadina britannica, si sono sposati a __________
il 15 maggio 1996, adottando il regime della separazione dei beni. A quel
momento AO 1 aveva già un figlio, A__________, nato il 9 gennaio 1988 da precedenti
nozze. Dal nuovo matrimonio sono nati G__________, il 17 novembre 1998, e An__________,
il 25 novembre 2003, entrambi agli studi. Il marito ha sempre lavorato per
aziende facenti capo alla famiglia paterna, correlate al gruppo __________,
attivo nel settore dei viaggi internazionali. Durante la vita comune AP 1 si è
dedicata esclusivamente al governo della casa e alla cura della famiglia. I
coniugi vivono separati dal dicembre del 2014, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale (“__________”: particelle n. __________ e __________ RFD
di __________, sezione di __________, di sua proprietà) per trasferirsi prima in
un suo appartamento, sempre a __________, e poi, dal febbraio del 2016, nel __________.
B. Il 26 luglio 2016 AP
1 ha promosso causa di divorzio davanti alla Central Family Court (Family
Court) di __________. AO 1 ha intentato anch'egli, il 13 settembre 2016,
azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. DM.2016.209).
Con decisione del 5 maggio 2017, confermata il 10 agosto 2017 dalla Court of
Appeal, Civil Division, la Family Court ha sospeso la causa, invitando
il giudice svizzero a statuire sul divorzio e sulle relative conseguenze. Nel
frattempo, con decreto cautelare del 31 luglio 2017 il Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato An__________
alla madre, riservato il diritto di visita paterno, e ha autorizzato AP 1 a
trasferire il figlio a __________, curandone la scolarizzazione (inc.
CA.2016.413, CA.2017.178/9 e CA.2017.250/1). Il 23 agosto 2017 moglie e
figli si sono trasferiti a __________, dove i coniugi avevano già vissuto dal
1996 al 2006. Quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha riattivato la procedura
di divorzio. Da allora AO 1 ha versato spontaneamente alla moglie un contributo
alimentare di fr. 53 550.– mensili
complessivi, assumendo anche i premi dell'assicurazione malattia, le spese
mediche e terapeutiche, come pure i costi scolastici dei figli.
C. AP 1 si è rivolta
nuovamente al Pretore il 21 settembre 2017 per ottenere, in via cautelare, un
contributo alimentare di fr. 161 710.–
mensili da quello stesso mese di settembre 2017. Essa ha chiesto inoltre che
fosse ordinata una restrizione del potere di disporre sull'abitazione coniugale
di __________ (la citata “__________”, proprietà del marito). All'udienza del
19 ottobre 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha offerto un
contributo alimentare di fr. 30 700.–
mensili, più fr. 2000.– mensili accreditati sulla carta di credito __________
intestata alla moglie, e il versamento di fr. 120 000.– annui per la locazione dell'immobile a __________. Quanto
alla restrizione del potere di disporre sulla villa di __________, egli ne ha
postulato la reiezione. L'udienza è poi stata sospesa per consentire alle parti
di comporre la lite nelle vie amichevoli. Decadute infruttuose le trattative, l'udienza
è continuata l'8 febbraio 2018. In tale occasione le parti hanno replicato e
duplicato, ribadendo le rispettive posizioni e notificando prove.
D. L'istruttoria
cautelare si è chiusa il 17 giugno 2019 e alla discussione finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 23
luglio 2019 AP 1 ha confermato le proprie richieste, salvo aumentare il
contributo di mantenimento da lei preteso a fr. 202 000.–
mensili, sempre dal settembre del 2017. Nel suo allegato conclusivo di quello
stesso giorno AO 1 ha offerto una volta ancora alla moglie un contributo di fr.
30 700.– mensili, il versamento di
fr. 2000.– mensili sulla carta di credito __________ a lei intestata e il
pagamento di fr. 120 000.– annui
per il costo dell'alloggio a __________.
E. Statuendo con decreto
cautelare del 6 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a versare
alla moglie dal 1° settembre 2017 un contributo alimentare di fr. 34 288.– mensili
per il mantenimento, più fr. 10 000.–
mensili per la pigione, autorizzandolo a saldare egli medesimo il canone in via
anticipata con un pagamento unico di fr. 120 000.–
annui. Il convenuto è stato obbligato inoltre a “coprire la linea di credito in
capo a AP 1 presso __________, e meglio fino a concorrenza dell'importo
massimo di fr. 2000.– mensili”. D'altro lato AO 1 è stato abilitato a
compensare la spettanza della moglie con “gli importi da lui comprovatamente
pagati per ʽmantenimento’, ʽpigione’, ʽspese telefoniche’ e ʽcopertura
della linea di credito presso __________’”. Il Pretore aggiunto ha respinto infine
la restrizione del potere di disporre
postulata da AP 1. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a
carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 10 000.– per ripetibili.
F. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera il 18 maggio 2020 per
ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, che il
contributo alimentare a lei dovuto da AO 1 sia fissato in fr. 202 000.– mensili complessivi e che
l'ufficiale del registro fondiario sia invitato a iscrivere la postulata restrizione
del potere di disporre sulle due note particelle di __________, sezione di __________.
Nelle sue osservazioni dell'8 giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Con decreto del 10 giugno 2020 il presidente della Camera ha conferito
all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari di
complessivi fr. 46 288.– mensili
dovuti a AP 1 secondo il Pretore aggiunto dal 1° settembre 2017 fino al 6
maggio 2020 (data di emanazione del decreto cautelare impugnato), respingendo l'effetto
sospensivo per quelli dovuti in seguito.
G. Il 18 febbraio 2021 AP
1 ha presentato a questa Camera un'istanza perché il marito, che nel frattempo
ha alienato la “__________”, sia tenuto a versare agli atti il relativo atto di
vendita e l'eventuale fattura di intermediazione, producendo inoltre “il saldo
del mutuo ipotecario pagato con il prezzo di vendita” e la dichiarazione ai
fini della tassa sugli utili immobiliari. Tale istanza non è stata notificata
a AO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e
sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
cpv. 1 CPC), a condizione che, ove si tratti di controversie me-ramente
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri l'ammontare del
contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è giunto
alla patrocinatrice dell'istante il 7 maggio 2020 (tracciamento dell'invio 98.__________,
agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe
scaduto domenica 17 maggio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù
dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 18 maggio 2020, ultimo giorno utile,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1 acclude nuova documentazione sul costo
dell'alloggio a __________ (doc. B e C di appello), come pure copia di corrispondenza
intercorsa fra i legali delle parti riguardo al pagamento dei contributi alimentari
e di quella pigione entro l'agosto del 2020 (doc. D a F di appello). Da parte
sua
il marito unisce alle proprie osservazioni due lettere del
15.
e 20 maggio 2020 inerenti ad accordi sul pagamento della locazione dell'appartamento
a __________ (doc. 2 e 3). Ora,
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i doc. B e C sono successivi
alla decisione impugnata, ma l'interessata non pretende che le fosse
ragionevolmente impossibile procurarseli dianzi e sottoporli al Pretore
aggiunto. Comunque sia, e come si vedrà in appresso, non si tratta di documenti
decisivi per il giudizio. Gli altri documenti prodotti dalle parti, successivi
all'emanazione del giudizio impugnato, sono stati trasmessi alla Camera senza
indugio e sono ammissibili.
3.
In
pendenza di appello, il 18 febbraio 2021, AP 1 ha presentato a questa Camera
un'istanza perché il marito, che nel frattempo ha alienato la “__________”, sia
tenuto a versare agli atti il relativo atto di vendita e l'eventuale fattura di
intermediazione, producendo inoltre “il saldo del mutuo ipotecario pagato con
il prezzo di vendita” e la dichiarazione ai fini della tassa sugli utili
immobiliari. La richiesta non è di alcuna pertinenza ai fini del presente giudizio
cautelare, come si vedrà oltre (consid. 5). Fosse di rilievo per la
sentenza di merito (come l'appellante adduce), essa andrà ritualmente proposta
nella causa di divorzio.
4.
Nel
decreto cautelare appellato il Pretore aggiunto ha verificato anzitutto la
propria competenza per territorio e l'applicabilità del diritto svizzero. Accertato
ciò, egli ha calcolato il fabbisogno di AP 1 secondo il cosiddetto metodo del
“dispendio effettivo”, constatando che l'interessata espone un fabbisogno di
fr. 202 000.– mensili, riconosciuto da AO 1 fino a concorrenza di
fr. 35 498.– mensili. Egli ha passato al vaglio così le singole voci
del fabbisogno contestate dal marito: il costo dell'alloggio, le spese
accessorie, quelle per internet e per la ricezione via satellite, le spese
telefoniche, quelle per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento e della
piscina, il premio per l'assicurazione dello stabile, i costi per “fiori,
piante e lavanderia”, per il personale domestico e la bambinaia, le spese per
suppellettili e arredi, i premi per le assicurazioni dell'economia domestica e
contro la responsabilità civile, le spese d'automobile, per l'imbarcazione, per
le vacanze, per animali domestici, le spese personali, quelle legali, i
contributi all'AVS e le imposte, giungendo a un totale di fr. 46 288.–
mensili. Egli ha condannato perciò AO 1 a versare alla moglie, senza redditi,
un contributo alimentare di fr. 46 288.– mensili complessivi, di
cui fr. 34 288.– mensili per il mantenimento, fr. 10 000.–
mensili per la pigione e ulteriori fr. 2000.– mensili per coprire “una linea di
credito in capo a AP 1 presso __________”. Quanto alla decorrenza dell'obbligo contributivo, il Pretore aggiunto
l'ha fissata dal 1° settembre 2017, in concomitanza con il trasferimento
dell'interessata a __________.
Riguardo
alla contestata restrizione del potere di disporre sulla “__________” (particelle
n. 307 e 601 RFD di __________, sezione di __________), il Pretore aggiunto ha
ritenuto che AP 1 non potesse instare per un provvedimento siffatto, poiché i
coniugi vivono nella separazione dei beni ed essa non può invocare quindi la
messa in pericolo di pretese che sgorgano dal regime matrimoniale, mentre il
versamento dei contributi ali-mentari non appare in alcun modo a repentaglio,
vista l'agiatezza del marito. Che poi AO 1 intendesse vendere la villa ancora
non giustificava, secondo il Pretore aggiunto, una restrizione del potere di
disporre, sia perché il convenuto intendeva acquistare con il ricavo
dell'alienazione una casa a Londra per la moglie stessa (offerta che costei rifiuta),
sia perché il provvedimento sarebbe stato sproporzionato, il convenuto avendo
sempre onorato i propri impegni versando di propria iniziativa un contributo di
mantenimento pressoché pari a quello che risulta dal decreto cautelare e poteva
senz'altro vendere l'immobile conservando una cospicua disponibilità
finanziaria.
I. Sul
contributo cautelare di mantenimento
5.
L'appellante
contesta il fabbisogno effettivo di fr. 44 288.– mensili considerato
dal Pretore aggiunto per il calcolo del contributo alimentare. Critica
anzitutto il costo dell'alloggio riconosciuto dal primo giudice in fr. 10 000.–
mensili, rivendicando per l'apparta-
mento
da lei locato nel quartiere di __________ a __________ una spesa di fr. 22 426.–
mensili (pari alla media degli oneri ipotecari che il marito ha corrisposto tra
il 2012 e il 2014 per l'abitazione familiare di __________, più fr. 2793.60 di spese
accessorie). Il Pretore aggiunto ha
ritenuto adeguata la somma di fr. 10 000.– offerta dal convenuto
perché, in sintesi, l'onere ipotecario gravante la “__________” invocato
dall'istante non è un criterio pertinente per quantificare il costo effettivo dell'alloggio
a __________, perché la villa di __________ era destinata a ospitare tutta la
famiglia (e non solo l'istante), perché AP 1 si è accomodata del primo
appartamento da lei reputato confacente senza cercare soluzioni meno care e perché
il marito ha reso verosimile la disponibilità di appartamenti di lusso, con
quattro camere da letto (ovvero cinque locali), in zone centrali e residenziali
di __________ per una pigione che è la metà di quella pagata dalla moglie (decreto
impugnato, pag. 9).
a) Adduce
l'appellante che la “__________” è una magione il cui valore è di almeno fr. 14 000 000.– al
netto del carico ipotecario, che la pigione dell'appartamento da lei locato nel
quartiere di __________ a __________ corrisponde agli oneri ipotecari pagati
dal marito per la “__________” durante la comunione domestica e che l'appartamento
di __________ è assai più piccolo della sontuosa villa a __________, di cui
essa fruiva praticamente per intero, il marito soggiornando a __________ la
maggior parte del tempo. L'appellante fa valere inoltre di avere il diritto di
conservare il livello di vita abitativo sostenuto durante la comunione
domestica, soggiungendo che gli appartamenti disponibili sul mercato
immobiliare __________ cui si riferisce il marito per giustificare la locazione
di fr. 10 000.– mensili figurano in un semplice documento scaricato
da internet (doc. 6), equiparabile a una mera allegazione di parte, e che ai
tempi in cui abitavano a __________ i coniugi risiedevano in un alloggio di
gran pregio, il provento della cui vendita è servito per comperare e ristrutturare
la villa di __________.
b) Il
tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari nelle
protezioni dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di stato
è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme (DTF 135 III 158 consid. 4.3,
134.
III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale
federale 5A_641/2019 del 30 giugno 2020 consid. 4.1. in: FamPra.ch 2020 pag.
1045; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020
consid. 35). L'appellante ha quindi il diritto di vedersi riconoscere per
quanto possibile, durante la separazione di fatto, una sistemazione logistica
analoga a quella di cui beneficiava da ultimo durante la vita in comune. Gli
oneri ipotecari che gravano o che gravavano sulla “__________” poco giovano.
Decisivo dopo la separazione è il costo di un alloggio equivalente a quello di
cui la moglie disponeva durante la comunione domestica, fermo restando che una
quota di tale costo rientra in concreto nel fabbisogno in denaro del figlio An__________
a lei affidato, il quale abita con lei. Ora, l'appartamento
a
__________ risulta costare poco meno di fr. 20 000.–
mensili (£ 193 377.60 l'anno: doc. 36 nell'inc. DM.2016.209). L'appellante
sottolinea ch'esso non è paragonabile alla “__________”, ma non pretende che
sia inadeguato. La questione è di sapere se esso sia troppo oneroso.
c) Davanti
al Pretore aggiunto il convenuto ha affermato che in zone centrali e
residenziali di __________ si trovano appartamenti di lusso da cinque locali
(quattro camere da letto) a un prezzo pari alla metà di quello pagato dalla
moglie, producendo a sostegno di tale argomento alcuni fogli estratti da
internet relativi al mercato immobiliare __________ (doc. 6). L'appellante
obietta che quella documentazione equivale tutt'a più a un'allegazione di parte.
Non asserisce tuttavia ch'essa sia inattendibile, mendace o artefatta. Né ha
preteso ciò davanti al Pretore aggiunto (decreto impugnato, pag. 10 in alto). A
ben vedere essa nemmeno sostiene che gli appartamenti offerti in locazione cui
si riferisce il convenuto siano inadeguati al livello abitativo cui essa può
aspirare in forza del matrimonio. Tanto meno essa contesta che una quota del
costo del proprio alloggio rientri nel fabbisogno in denaro del figlio An__________.
Nelle condizioni descritte a un sommario esame la
conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui AP 1 poteva
verosimilmente trovare un alloggio adeguato per fr. 10 000.–
mensili sfugge a censura.
d) Secondo
l'appellante il Pretore aggiunto ha “disatteso il suo dovere indagatorio
derivante dal principio inquisitorio che regge la procedura in oggetto”. A
torto. Intanto mal si intravede quali ricerche il giudice avrebbe dovuto
svolgere d'uf-ficio nel caso specifico. Inoltre il principio inquisitorio dell'art. 272
CPC (e dell'art. 255 e 277 CPC) che governa le misure provvisionali in pendenza
di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_374/2020
del 22 ottobre 2020 consid. 6.2 con
rinvii) non è quello “illimitato” (“classico”) cui si ispira l'art. 296 cpv. 1
CPC in materia di filiazione, nell'ambito del quale il giudice procede egli
medesimo alle indagini necessarie. È il principio inquisitorio “attenuato”
(“limitato”, “sociale”) in applicazione del quale il giudice fa soltanto un uso
accresciuto dell'interpello per mettere in luce eventuali allegazioni che gli
risultino poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete
(art. 56 CPC; I CCA, sentenza inc.
11.2019.135
del 7 settembre 2020 consid. 6 con riferimenti). Contrariamente
a quanto crede l'appellante, il principio inquisitorio “attenuato” non abilita
il giudice a indagare di propria iniziativa (sentenza del Tribunale federale
5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2). Anzi, se una parte è
patrocinata da un avvocato l'interpello ha una portata ancor più ridotta (DTF
141.
III 575 consid. 2.3.1).
e) L'appellante
sembra annettere importanza al fatto che davanti alla Central Family
Court (Family Court) di __________ il convenuto si era impegnato già il 16
gennaio 2019 a versare cautelarmente £ 93 600.–
per la locazione dell'appartamento poi occupato da lei e dal figlio. Il che è
vero. In quel frangente però AP 1 si è impegnata a rimborsare al marito
l'importo eventualmente pagato in eccesso qualora il giudice svizzero avesse stabilito
il costo dell'alloggio in una somma inferiore (doc. MM nell'inc. DM.2016.209, clausola
14). AO 1 non era quindi vincolato alla cifra fissata in quell'accordo. Anche
in proposito l'appello manca di consistenza.
6.
Nel
fabbisogno effettivo dell'appellante il Pretore aggiunto ha inserito una posta
di fr. 380.– mensili per spese accessorie (acqua, elettricità ecc.: fr. 260.–
mensili), internet (fr. 60.– mensili) e ricezione via satellite (fr. 60.–
mensili). L'appellante eccepisce che le voci da lei esposte (spese accessorie
fr. 2793.60 mensili, internet fr. 100.– mensili, tv via satellite fr. 170.–
mensili, canone di ricezione radiotelevisiva fr. 37.60 mensili) sono quelle da
lei sostenute prima della separazione. Il Pretore aggiunto le ha riconosciute,
ma nella misura in cui risultavano ancora affrontate a __________. E siccome
l'istante non le aveva documentate, limitandosi a indicare l'esborso in
Svizzera, il Pretore aggiunto si è fondato su un elenco di dati (doc. 9) che il
convenuto ha scaricato da internet (decreto impugnato, pag. 10 a metà). L'appellante
definisce quella documentazione incomprensibile, ribadendo di avere diritto al
tenore di vita raggiunto prima della separazione. Se non che, l'istante ha
diritto di vedersi assicurare per principio – e per quanto possibile – le
prestazioni di cui fruiva durante la vita in comune (memoriale, punto 4.2). Non
ha diritto per contro di vedersi necessariamente riconoscere lo stesso costo
che le medesime prestazioni avevano in Svizzera, né tanto meno di procedere a
tesaurizzazioni. Quanto al doc. 9, i dati in esso riportati appaiono verosimili.
Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
7.
Per
quel che è delle spese telefoniche, l'istante espone nel proprio fabbisogno
effettivo un esborso di fr. 1545.– mensili, ammesso dal marito fino a
concorrenza di fr. 700.– mensili. Il Pretore aggiunto ha rilevato che una volta
di più l'interessata si limitava a esporre quanto lei pagava in Svizzera.
Potendosi presumere tuttavia ch'essa avesse conservato anche dopo di allora l'abbonamento
__________, il primo giudice ha calcolato in
base a quei dati una spesa media di fr. 1000.– mensili arrotondati, che
ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo (decreto impugnato, pag. 10 in
basso). L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto
di avere considerato le spese di una sola utenza telefonica
(091
__________), escludendo il costo di una seconda utenza
(079
__________) perché verosimilmente in uso a un dipendente della famiglia, salvo
trascurare che quel costo veniva in ogni modo fatturato a lei. Il problema è
che l'orientamento del primo giudice non può essere seguito. Che l'istante
abbia conservato l'abbonamento __________ anche dopo essere partita
definitivamente per il __________ è una semplice congettura. Nemmeno
l'interessata, del resto, prospetta niente del genere. Quanto essa può
pretendere in concreto è, se mai, il costo di due utenze telefoniche a __________,
ma al riguardo essa non ha addotto alcun dato. D'altra parte AO 1 non ha
impugnato il decreto cautelare. Non soccorrono i presupposti dunque per
intervenire sulla spesa di fr. 1000.– mensili riconosciuta dal Pretore aggiunto,
spesa che andrà inserita nel fabbisogno effettivo dell'appellante, il primo
giudice avendo manifestamente dimenticato l'importo nel conteggio finale
(decreto impugnato, pag. 18).
8.
Riguardo
alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento
e della piscina, come pure all'assicurazione dello stabile, il Pretore aggiunto
non ha riconosciuto spese nel fabbisogno effettivo dell'istante, l'immobile a __________
non risultando provvisto di piscina. La manutenzione dell'impianto di
riscaldamento e l'assicurazione dello stabile invece sono già comprese – ha
soggiunto il primo giudice – nella pigione (sentenza impugnata, pag. 11).
L'appellante rivendica una volta di più spese per complessivi fr. 2984.– (fr. 790.85
per la manutenzione impianto di riscaldamento, fr. 688.– per
la manutenzione della piscina, fr. 1505.15 per l'assicurazione dello
stabile), ripetendo che tali spese esistevano al momento della separazione e
che il marito non le ha contestate. Sta di fatto che quei costi più non
sussistono. Eventuali spese accessorie inoltre risultano già comprese nella
pigione di circa fr. 20 000.– mensili (doc. 15 nell'inc. DM.2016.209, pag. 3,
clausola n. 4). Si dà atto invece che tali spese non sono necessariamente
comprese nella pigione di circa fr. 10 000.– mensili relativa agli appartamenti
meno onerosi evocati da AO 1 (doc. 6: sopra, consid. 5a), né quest'ultimo
pretende ciò. Dato che all'appellante è riconosciuto un canone di locazione limitato
a fr. 10 000.–, si giustifica di riconoscere così, prudenzialmente
ed equitativamente, una posta per spese accessorie di fr. 1000.– mensili.
9.
Il
Pretore aggiunto non ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante il
costo di fr. 880.40 mensili esposto per il servizio e la manutenzione
dell'impianto di allarme. Egli ha fatto notare che secondo il contratto di
locazione tale onere è a carico del proprietario dello stabile, a meno che
l'intervento al sistema di sicurezza sia dovuto a un comportamento negligente
del conduttore. E l'istante non pretendeva di aver dovuto sostenere costi per
propria negligenza (decreto impugnato, pag. 11 nel mezzo). L'appellante
torna a ripetere che la spesa per l'impianto d'allarme esisteva ai tempi della
vita in comune, ma il criterio non è pertinente. Come si è spiegato, dopo la
separazione l'istante ha diritto alle medesime prestazioni di cui fruiva
durante la comunione domestica, non necessariamente al controvalore in denaro.
Nella fattispecie il costo dell'impianto d'allarme è compreso nelle spese accessorie
della locazione. L'istante non può di conseguenza pretenderlo in doppio.
10.
Per
“fiori, piante e lavanderia” il Pretore aggiunto ha incluso nel fabbisogno
effettivo dell'istante una spesa di fr. 5155.– mensili complessivi, come
proponeva il marito. Egli ha addotto che sull'offerta del marito AP 1 non si
era nemmeno espressa e che in ogni modo quella spesa si riferiva a fiori e
piante per la “__________”, tutto ignorandosi sulle esigenze decorative del
nuovo appartamento. Quanto ai costi della lavanderia, il Pretore aggiunto ha
ritenuto che l'importo onnicomprensivo di fr. 5155.– mensili prospettato dal
convenuto tenesse adeguato conto anche di tale esborso. L'appellante chiede di
portare quella voce del fabbisogno effettivo a complessivi fr. 6395.60 mensili,
ma non contesta l'argomentazione del primo giudice, stando al quale essa non si
è confrontata con l'offerta del marito, “né con riguardo alle sue considerazioni
introduttive in punto alle voci stimate (vitto, materiale di pulizia, farmacia,
materiale di cancelleria) al confronto dei dati emersi dall'istruttoria, né
spiegando perché il dato complessivo ritenuto dal marito non le bastasse”
(decreto impugnato, pag. 11 in basso). Insufficientemente motivato (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile.
11.
Nel
fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore aggiunto ha inserito fr. 5000.– mensili
per il costo del personale domestico, della bambinaia e l'alloggio di
quest'ultima. Egli ha considerato che la
spesa complessiva di fr. 25 785.50 mensili si riferisse alle necessità
della “__________” (addetto alla sicurezza, custode-manutentore), della
famiglia (in parte superate, come la bambinaia) o del marito in particolare
(segreteria, maggiordomo, cuoco al seguito, autista). Per le esigenze della
sola moglie egli ha reputato consona la proposta di AO 1, che offriva un(a) housekeeper
addetto(a) a pulizie, spese, trasporto, family pet walking, preparazione
dei pasti, organizzazione degli eventi, cura del figlio e così via al costo di
fr. 5000.– mensili (decreto impugnato, pag. 12). L'appellante torna a evocare l'organico
in dotazione della famiglia ai tempi in cui questa abitava a __________, ribadendo
di avere diritto al tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica.
Non spiega tuttavia come mai per conservare il medesimo livello di vita le
occorrerebbe tutto quel personale, ora che si è trasferita in un appartamento, sia
pure di lusso. Tanto meno essa indica perché un(a) housekeeper a tempo
pieno non potrebbe garantirle sostanzialmente gli agi goduti durante la vita in
comune, né pretende che a tal fine fr. 5000.– mensili sarebbero insufficienti.
Anche in proposito l'appello cade pertanto nel vuoto.
12.
L'appellante chiede che nel suo fabbisogno effettivo
sia riconosciuta una spesa media di fr. 3250.– mensili per l'acquisto di suppellettili, mobili e
arredo destinato all'appartamento di __________. Il Pretore aggiunto ha accertato
che l'istante ha già prelevato dalla “__________” quanto basta, in termini di
mobili, suppellettili e arredamento, per assicurarsi il tenore di vita
sostenuto durante la comunione domestica, non avendo essa reso verosimile per
altro di dover spendere fr. 3250.– mensili al fine di integrare eventuali
mancanze o sostituire beni soggetti a invecchiamento (decreto impugnato, pag.
13). L'appellante allega che la spesa media di fr. 3250.– mensili “si riferisce
a stime sulla scorta dei costi già sopportati a tale titolo prima della
separazione per rifacimento tappezzerie, sostituzione tende e riparazioni di
mobilio, acquisto di nuove suppellettili”. Una volta ancora però essa crede di
avere diritto dopo la separazione alle stesse spese affrontate per la villa di __________
durante la vita in comune, mentre le incombeva di rendere verosimile che le
stesse spese sono necessarie anche per il nuovo appartamento di __________. Al
proposito fa difetto nondimeno qualsiasi elemento di valutazione. Quanto al
principio inquisitorio “attenuato” che l'appellante invoca, già si è detto
ch'esso non si sostituisce alla diligenza delle parti (consid. 5d). Una volta
ancora la decisione del Pretore aggiunto resiste di conseguenza alla critica.
13.
Il
premio per l'assicurazione dell'economia domestica e la copertura contro la
responsabilità civile è stato inserito dal Pretore aggiunto nel fabbisogno
effettivo di AP 1 fino a concorrenza di fr. 1000.– mensili. Il primo giudice ha
addotto che la spesa di fr. 2000.– mensili esposta dall'istante si riferiva a
una polizza comprendente anche un appartamento a __________, di modo che in
mancanza di dati più precisi si giustificava di accogliere la proposta del
marito, il quale riconosceva metà del premio, anche perché l'istante non
contestava tale chiave di riparto (decreto impugnato, pag. 13 in basso).
Nell'appello l'interessata reitera il convincimento secondo cui il suo tenore
di vita fino alla separazione si estende all'intero premio assicurativo. In
realtà il suo tenore di vita include una copertura identica alla precedente, ma
per quanto riguarda lei medesima e l'appartamento a __________. E che fr.
1000.– mensili siano insufficienti al proposito essa non ha reso verosimile
neppure davanti al primo giudice.
14.
Il
Pretore aggiunto ha calcolato nel fabbisogno effettivo dell'istante spese
d'automobile per complessivi fr. 628.– mensili (fr. 116.– per l'assicurazione, fr. 79.–
per la manutenzione, fr. 54.– per l'imposta di circolazione, fr. 64.– per il lavaggio, fr. 225.– per la benzina e fr. 90.– per il parcheggio residenti) riferiti all'uso di una Mini “__________” (decreto impugnato, pag. 14 in alto).
L'appellante ricorda che ai tempi della vita in comune essa era detentrice di
quattro veicoli, tra cui di una Mercedes-Benz “__________“, sostituita poi da una BMW __________, e avanza pretese per fr. 9665.55 mensili complessivi.
L'argomentazione è inconsistente, giacché l'interessata non contesta di usare
ormai un solo veicolo. D'altro lato in un fabbisogno effettivo non possono
essere inseriti costi inesistenti. Se l'interessata aveva in dotazione più
veicoli durante la vita in comune e intende tornare al livello di vita
precedente, le incomberà di rendere concretamente verosimili le sue intenzioni
e di chiedere al giudice una modifica dell'assetto cautelare.
15.
Nel
proprio fabbisogno effettivo AP 1 inserisce un costo di fr. 1809.40 mensili per
l'acquisto di un'imbarcazione, la relativa manutenzione, l'assicurazione, il
carburante e l'imposta di circolazione. Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto
la spesa, non perché durante la vita in comune l'istante non potesse di-sporre
di un entrobordo (un F__________ __________ “__________”), quanto perché la
pretesa era puramente astratta, riferita ai tempi della comunio-ne domestica.
Quanto costi acquistare, mantenere, assicurare e usare una barca a motore o
noleggiare un simile motoscafo nel __________ non è dato di sapere (decreto
impugnato, pag. 14 a metà). L'appellante afferma che “nulla le impedisce
di usufruire di un'imbarcazione all'estero”. Il problema in realtà è un altro.
Per rivendicare il tenore di vita precedente l'interessata deve rendere
concretamente verosimile quanto costa concedersi gite in motoscafo (proprio o
noleggiato) a __________. Nella fattispecie l'interrogativo rimane senza
risposta.
16.
L'appellante
rivendica per le vacanze un costo di fr. 30 000.–
mensili. Il Pretore aggiunto le ha riconosciuto fr. 1500.– per 54 giorni in
media di ferie annue, onde un totale di fr. 81 000.–, pari a fr. 6750.– mensili (decreto impugnato, pag. 14
in basso). L'interessata si duole che il primo giudice non abbia accolto la sua
richiesta di edizione nei confronti del marito, di modo che le sono venuti a
mancare gli elementi indispensabili per sostanziare la pretesa. Lamenta inoltre
che il Pretore aggiunto ha preso in esame soltanto il periodo intercorso fra
il 2013 e il 2014, trascurando il 2012, e si sia fondato unicamente sui dati
riconosciuti dal con-venuto. Che l'istante non sia riuscita a entrare in
possesso di tutti i dati utili per documentare il suo dispendio annuo in fatto
di vacanze è invero possibile. Prima di tutto le incombeva di confrontarsi però
con le motivazioni addotte e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice,
spiegando perché esse non appaiano verosimili, mentre nell'appello essa si
limita a censurare l'operato del Pretore aggiunto. Al ragionamento di lui essa
nemmeno allude. In seguito l'istante avrebbe dovuto contrapporre all'opinione
del primo giudice la propria motivazione e le proprie conclusioni, spiegando come si arrivi al risultato da lei prospettato. Non è
compito di questa Camera calcolare una media di esborsi mensili cercando i giustificativi
per le vacanze nei plichi doc. N, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AM, AN e doc. 22, 23,
24.
e 25 cui essa accenna (I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre
2020.
consid. 38). Tanto meno ove si consideri che nemmeno facendo capo al
memoriale conclusivo prodotto dinanzi al Pretore è dato di capire come essa giunga
a una spesa media di fr. 30 000.– mensili. Insufficientemente motivato, in proposito
l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.
17.
Il
Pretore aggiunto non ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante il
carico fiscale di fr. 19 314.20 mensili esposto da AP 1 perché – come opponeva il
marito – secondo l'art. 730 del Foreign Maintenance Payments nel __________
i contributi alimentari per moglie e figli non sono tassati (decreto impugnato,
pag. 15 in fondo). L'appellante non contesta quest'ultima motivazione. Conferma
nondimeno la sua richiesta, invocando una volta di più il tenore di vita
raggiunto durante la comunione domestica. Inoltre essa sostiene che potrebbe
“sempre rientrare in Svizzera o in un altro Paese nel quale dovrà sopportare
il costo delle imposte”. Sulla questione legata al tenore di vita durante la
comunione domestica non è il caso di ripetersi. Sull'eventualità che l'istante
rientri in Svizzera o si trasferisca in un Paese nel quale i contributi
alimentari per moglie e figli sono tassati basti rilevare che in un caso del
genere essa potrà sempre chiedere una modifica dell'assetto cautelare.
Analoghe considerazioni valgono qualora risulti che, a prescindere dai
contributi di mantenimento, l'interessata sia soggetta in __________ a imposte
ordinarie oggi non quantificate. AP 1 non può pretendere invece che nel suo
fabbisogno effettivo si tenga conto, oggi, di un onere fiscale inesistente.
18.
Riguardo
ai contributi AVS di fr. 1079.50 mensili che l'appellante fa valere nel
fabbisogno effettivo come se vivesse ancora in Svizzera, il Pretore aggiunto ha
accertato che nel __________ è data anche a persone senza attività lucrativa la
possibilità – come in Svizzera – di contribuire al fondo pensionistico statale,
ma che l'istante non ha reso concretamente verosimile tale intenzione. Ciò
rendeva superfluo appurare se fosse per lei necessario consolidare a fini
previdenziali il suo “primo pilastro” all'estero (decreto impugnato, pag. 16). L'appellante
invoca ulteriormente il proprio tenore di vista, ma senza esito, come si è già
detto più volte. Essa si vale anche del diritto a un'adeguata previdenza
professionale, se non altro per il caso di premorienza del marito, ciò che
farebbe estinguere il contributo alimentare. Così argomentando, tuttavia, essa
non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale non le ha negato
il diritto di contribuire al fondo pensionistico __________. Le ha rimproverato
di non avere reso concretamente verosimile l'intenzione di procedere in tal
senso, tant'è ch'essa indica soltanto i contributi personali all'AVS svizzera.
Dovesse reputare proficuo dal profilo pensionistico affiliarsi al sistema __________,
l'appellante potrà sempre illustrare concretamente la sua situazione previdenziale
al giudice e postulare una modifica dell'assetto cautelare.
19.
Relativamente alla spesa per animali domestici (cani e
gatti), il Pretore aggiunto ha ammesso nel fabbisogno effettivo dell'appellante
un costo di fr. 440.– mensili (fr. 400.– per l'alimentazione, fr. 40.–
per le spese veterinarie), esborso che il primo giudice ha calcolato in base a
fatture degli anni 2013 e 2014 (decreto cautelare, pag. 16 in basso). Egli non
ha riconosciuto invece tasse per la detenzione di animali, non rese verosimili,
né spese per una dog-sitter, mansione che a suo avviso può svolgere l'house-
keeper (sopra, consid. 11). L'appellante espone una spesa di fr. 1608.50
mensili complessivi, dolendosi che il Pretore aggiunto abbia considerato soltanto
gli anni 2013 e 2014, escludendo il 2012. Come si è spiegato, tuttavia, il
tenore di vita determinante per la definizione
di contributi di mantenimento nelle protezioni dell'unione coniugale e nei
procedimenti cautelari in cause di stato è l'ultimo che le parti hanno sostenuto
insieme (sopra, consid. 5b). Mal si comprende di conseguenza perché andrebbe
tenuto calcolo di dati risalenti al 2012. Quanto al costo del cibo per animali
fatto valere nella misura di fr. 516.70 mensili, fr. 300.– sono
semplicemente stimati (quando si sarebbero potuti documentare) e ciò non basta
per renderli verosimili. Riguardo infine alla tassa per la detenzione di
animali, l'appellante non indica a quanto essa ammonti nella regione __________,
né spiega perché l'housekeeper non potrebbe accudire a cani e gatti.
Anche al proposito l'appello manca così di consistenza.
20.
Nel
fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore aggiunto ha conteggiato fr. 6450.–
mensili per spese personali (abbigliamento, parrucchiere, estetista, gioielli
ecc.), come riconosceva il marito. Egli non ha trascurato che l'istante
rivendica spese per fr. 50 000.–
mensili documentando la pretesa con la liquidità
che il marito le metteva a disposizione su conti a lei intestati presso il __________
__________ e la __________ SA, come pure su una carta di credito presso __________
(__________). Il primo giudice ha ritenuto tuttavia che in gran parte i dati
bancari attestino una movimentazione di fondi successiva alla separazione e
non bastino per rendere verosimile l'importo rivendicato, anche perché da essi
“non emerge un quadro complessivo di spese nell'ordine di grandezza espresso
dall'istante” (decreto impugnato, pag. 17 in basso). Egli ha obbligato
nondimeno AO 1 a versare sulla carta di credito __________ della moglie fr.
2000.– mensili, onere cui del resto il marito non si opponeva.
L'appellante
ribadisce che tra il 2012 e il 2014 AO 1 le ha versato £ 21 000.– su un
conto presso la S__________ __________ __________, fr. 15 000.– su
un conto presso il __________ __________, fr. 5000.– su un altro conto e £ 12 850.–
sulla carta di credito __________, denaro da lei usato per spese personali. Non
si confronta però con l'argomentazione del Pretore aggiunto, secondo cui
“dietro al prelievo e/o dietro al pagamento non sussiste forzatamente una
spesa”, il marito asserendo tra l'altro che il denaro da lui corrisposto servisse
anche – ad esempio – per alimentari, carburante, farmaci, per il fabbisogno del
figlio e per regali alla sorella di lei. Sulla destinazione di quelle somme,
invero, non v'è chiarezza. Men che meno appare verosimile l'asserito (e
generico) acquisto di gioielli. L'unico riferimento nell'appello alla
destinazione degli accrediti (pag. 51) è una voce “spot sale” riferita ai
versamenti del marito sul conto presso la S__________ __________ __________, la
cui media rimane tuttavia di gran lunga inferiore alla cifra da lui riconosciuta
per spese personali (fr. 6450.– mensili). Che poi all'istante piacciano in
particolare borse e scarpe non basta lontanamente per giustificare un dispendio
di fr. 50 000.– mensili. Ne discende, una volta ancora, l'inconsistenza
dell'appello.
21.
L'appellante
espone nel proprio fabbisogno effettivo un esborso di fr. 20 000.–
mensili per spese legali. Il Pretore aggiunto le ha riconosciuto fr. 7000.–
mensili, somma “definita in ragione dei costi già affrontati e misurata
limitatamente all'intervento dei professionisti intervenuti a queste
latitudini”, non dovendo “ricadere sul marito” il mandato da lei conferito
anche a uno studio legale di __________ e a uno studio legale di __________
(decreto impugnato, pag. 18). L'appellante ribadisce la sua pretesa, facendo
valere che la giurisdizione svizzera per la causa di divorzio è stata voluta
dal marito, che quest'ultimo ha ostacolato il trasferimento del figlio in __________,
ch'essa si è dovuta rivolgere all'autorità giudiziaria __________ per ottenere
il pagamento della pigione a __________ da parte del convenuto, che questi è
patrocinato anch'egli da uno studio legale nel __________ e che limitare
pertanto le sue spese legali a fr. 7000.– mensili creerebbe uno squilibrio
manifesto nelle possibilità di difesa tra coniugi. L'argomentazione è del tutto
generica e non adempie minimamente i requisiti di motivazione dell'art. 311
cpv. 1 CPC. Invano si cercherebbe di sapere intanto come AP 1 giunga al
risultato di fr. 20 000.– mensili circa le sue spese legali, nel memoriale non
figurando una sola cifra. Nessuna spiegazione o quantificazione si evincerebbe,
del resto, nemmeno ove si volesse – per ipotesi – far capo al memoriale
conclusivo di prima sede (pag. 16, ultime righe in fondo). Oltre a ciò, l'istante
non fornisce alcuna ragione circa la necessità di farsi assistere da uno
studio legale di __________, limitandosi a definire lapidariamente tale necessità
“comprovata” (memoriale, pag. 54 in alto). Privo di sufficiente motivazione,
al proposito l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile.
II. Sulla
restrizione del potere di disporre
22.
Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha respinto – come detto
(consid. 4) – la restrizione del potere di disporre postulata da AP 1 sulla “__________”
(particelle n. 307 e 601 RFD di __________, sezione di __________). Nell'appello
l'interessata chiede che il decreto cautelare sia riformato invitando
l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il provvedimento sulle due note
particelle. La controversia è superata, AO 1 avendo venduto la “__________” il
14.
dicembre 2020, come conferma il sistema
d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica
notorietà (RtiD II-2011 pag. 760 n. 42c) e la documentazione presentata
dall'appellante il 18 febbraio 2021. Senza interesse, su questo punto l'appello
va di conseguenza stralciato dal ruolo (art. 242 CPC).
III. Sulle
spese e le ripetibili
23.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene una lieve maggiorazione del contributo cautelare di mantenimento (che
corrisponde all'intero suo fabbisogno effettivo), il quale passa dai
fr. 46 288.– mensili complessivi decretati dal Pretore
aggiunto a complessivi fr. 48 288.–
mensili (sopra, consid. 7 e 8). Rispetto
ai fr. 202 000.– mensili richiesti, tuttavia, l'istante
esce vittoriosa
per l'1% circa, ciò che per
finire equivale a completa soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
24.
Sulla restrizione del
potere di disporre l'appello va tolto dal ruolo siccome divenuto senza
interesse. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (sentenza inc.
11.2019.121
del 18 maggio 2020 consid. 2), in materia di spese l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute
senza oggetto – e, per analogia, alle procedure divenute senza interesse –
prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai
principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere
le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera,
segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale
sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine
dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669;
v. anche Tappy in: Commentaire
romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, edizione
2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in:
Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 107 CPC). Per
decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli
valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile
risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata
provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e
chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamente: sentenza del
Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2).
Nella fattispecie non si
può dire che il convenuto abbia provocato la caducità del provvedimento
richiesto, ove si consideri che la “__________” era in vendita ormai da anni.
La questione è di valutare sommariamente, piuttosto, quale sarebbe stato il
presumibile esito dell'appello se la Camera avesse dovuto giudicare in
proposito. L'appellante sosteneva che, alienando la villa, il convenuto avrebbe
messo a repentaglio, se non le basi economiche della famiglia, per lo meno
“obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” (art. 178 cpv. 1 CC),
tra cui rientrano i contributi alimentari dovuti in forza dell'art. 163 cpv. 1
CC (RtiD
I-2019 pag. 508 consid.
7b). Essa medesima riconosce tuttavia che il marito possiede anche altri
immobili: un appartamento a __________, un appartamento a __________ e immobili
di reddito a __________. È vero che tali beni sono gravati da usufrutto in
favore del padre, ma è altrettanto vero che AO 1 possiede un'ulteriore villa a __________
e un appartamento a __________ (appello, pag. 57). Pur volendo considerare il
solo patrimonio immobiliare, a un sommario esame non risultava quindi che,
vendendo la “__________”, egli avrebbe messo a rischio la copertura del
contributo alimentare in favore dell'appellante. Ne deriva che su questo
argomento l'appello sarebbe presumibilmente stato respinto. Anche in proposito
le spese giudiziarie seguono così la soccombenza dell'istante.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
25.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità
del contributo alimentare rimasto controverso in appello. Contro decreti
cautelari, in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far
valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui riguarda
il contributo di mantenimento, l'appello è parzialmente accolto in quanto
ricevibile e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così
riformato:
AO 1 è condannato a versare dal 1° settembre
2017 a AP 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 48 288.– mensili complessivi, di cui fr. 11 000.– per la pigione e fr. 2000.– sulla linea di credito della
beneficiaria presso __________. Egli è autorizzato a coprire il costo della
pigione, in via anticipata, con un pagamento unico di fr. 132 000.– annui.
Il dispositivo n. 2.1 del decreto impugnato rimane
invariato.
II. Nella
misura in cui riguarda la restrizione del potere di disporre, l'appello è dichiarato
senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
III. Le
spese processuali di fr. 7500.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 9000.– per ripetibili.
IV. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).