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Decisione

11.2020.43

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributo alimentare per la moglie in base al dispendio effettivo

24 febbraio 2021Italiano39 min

momento AO 1 aveva già un figlio, A__________, nato il 9 gennaio 1988 da precedenti

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.43

Lugano,

24 febbraio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa CA.2017.324 e CA.2017.325 (divorzio: misure

provvisionali) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del

21 settembre 2017

da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 (MC)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

presentato il 18 maggio 2020 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 6 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1955),

divorziato, e AP 1 (1969), cittadina britannica, si sono sposati a __________

il 15 maggio 1996, adottando il regime della separazione dei beni. A quel

momento AO 1 aveva già un figlio, A__________, nato il 9 gennaio 1988 da precedenti

nozze. Dal nuovo matrimonio sono nati G__________, il 17 novembre 1998, e An__________,

il 25 novembre 2003, entrambi agli studi. Il marito ha sempre lavorato per

aziende facenti capo alla famiglia paterna, correlate al gruppo __________,

attivo nel settore dei viaggi internazionali. Durante la vita comune AP 1 si è

dedicata esclusivamente al governo della casa e alla cura della famiglia. I

coniugi vivono separati dal dicembre del 2014, quando il marito ha lasciato

l'abitazione coniugale (“__________”: particelle n. __________ e __________ RFD

di __________, sezione di __________, di sua proprietà) per trasferirsi prima in

un suo appartamento, sempre a __________, e poi, dal febbraio del 2016, nel __________.

B. Il 26 luglio 2016 AP

1 ha promosso causa di divorzio davanti alla Central Family Court (Family

Court) di __________. AO 1 ha intentato anch'egli, il 13 settembre 2016,

azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. DM.2016.209).

Con decisione del 5 maggio 2017, confermata il 10 agosto 2017 dalla Court of

Appeal, Civil Division, la Family Court ha sospeso la causa, invitando

il giudi­ce svizzero a statuire sul divorzio e sulle relative conseguenze. Nel

frattempo, con decreto cautelare del 31 luglio 2017 il Pretore aggiunto del

Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato An__________

alla madre, riservato il diritto di visita paterno, e ha autorizzato AP 1 a

trasferire il figlio a __________, curandone la scolarizzazione (inc.

CA.2016.413, CA.2017.178/9 e CA.2017.250/1). Il 23 agosto 2017 moglie e

figli si sono trasferiti a __________, dove i coniugi avevano già vissuto dal

1996 al 2006. Quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha riattivato la procedura

di divorzio. Da allora AO 1 ha versato spontaneamente alla moglie un contributo

alimenta­re di fr. 53 550.– mensili

complessivi, assumendo anche i premi dell'assicurazio­ne malattia, le spese

mediche e terapeutiche, come pure i costi scolastici dei figli.

C. AP 1 si è rivolta

nuovamente al Pretore il 21 settembre 2017 per ottenere, in via cautelare, un

contributo alimentare di fr. 161 710.–

mensili da quello stesso mese di settembre 2017. Essa ha chiesto inoltre che

fosse ordinata una restrizione del potere di disporre sull'abitazione coniugale

di __________ (la citata “__________”, proprietà del marito). All'udienza del

19 ottobre 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha offerto un

contributo alimentare di fr. 30 700.–

mensili, più fr. 2000.– mensili accreditati sulla carta di credito __________

intestata alla moglie, e il versamento di fr. 120 000.– annui per la locazione dell'immobile a __________. Quanto

alla restrizione del potere di disporre sulla villa di __________, egli ne ha

postulato la reiezione. L'udienza è poi stata sospesa per consentire alle parti

di comporre la lite nelle vie amichevoli. Decadute infruttuo­se le trattative, l'udienza

è continuata l'8 febbraio 2018. In tale occasione le parti hanno replicato e

duplicato, ribadendo le rispettive posizioni e notificando prove.

D. L'istruttoria

cautelare si è chiusa il 17 giugno 2019 e alla discussione finale le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 23

luglio 2019 AP 1 ha confermato le proprie richieste, salvo aumentare il

contributo di mantenimento da lei preteso a fr. 202 000.–

mensili, sempre dal settembre del 2017. Nel suo allegato conclusivo di quello

stesso giorno AO 1 ha offerto una volta ancora alla moglie un contributo di fr.

30 700.– mensili, il versamento di

fr. 2000.– mensili sulla carta di credito __________ a lei intestata e il

pagamento di fr. 120 000.– annui

per il costo dell'alloggio a __________.

E. Statuendo con decreto

cautelare del 6 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a versare

alla moglie dal 1° settembre 2017 un contributo alimentare di fr. 34 288.– mensili

per il mantenimento, più fr. 10 000.–

mensili per la pigione, autorizzandolo a saldare egli medesimo il canone in via

anticipata con un pagamento unico di fr. 120 000.–

annui. Il convenuto è stato obbligato inoltre a “coprire la linea di credito in

capo a AP 1 presso __________, e meglio fino a concorrenza del­l'importo

massimo di fr. 2000.– mensili”. D'altro lato AO 1 è stato abilitato a

compensare la spettan­za della moglie con “gli importi da lui comprovatamente

pagati per ʽmantenimen­to’, ʽpigione’, ʽspese telefoniche’ e ʽcopertura

della linea di credito presso __________’”. Il Pretore aggiunto ha respin­to infine

la restrizione del potere di disporre

postulata da AP 1. Le spe­se processuali di fr. 5000.– sono state poste a

carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 10 000.– per ripetibili.

F. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera il 18 maggio 2020 per

ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, che il

contributo alimentare a lei dovuto da AO 1 sia fissato in fr. 202 000.– mensili complessivi e che

l'ufficiale del registro fondiario sia invitato a iscrivere la postulata restrizione

del potere di disporre sulle due note particelle di __________, sezione di __________.

Nelle sue osservazioni dell'8 giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.

Con decreto del 10 giugno 2020 il presidente della Camera ha conferito

all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari di

complessivi fr. 46 288.– mensili

dovuti a AP 1 secondo il Pretore aggiunto dal 1° settembre 2017 fino al 6

maggio 2020 (data di emanazione del decreto cautelare impugnato), respingendo l'effetto

sospensivo per quelli dovuti in seguito.

G. Il 18 febbraio 2021 AP

1 ha presentato a questa Camera un'istanza perché il marito, che nel frattempo

ha alienato la “__________”, sia tenuto a versare agli atti il relativo atto di

vendita e l'eventuale fattura di intermediazione, producen­do inoltre “il saldo

del mutuo ipotecario pagato con il prezzo di vendita” e la dichiarazione ai

fini della tassa sugli utili immobiliari. Tale istan­za non è stata notificata

a AO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e

sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC), a condizione che, ove si tratti di controversie me-ramente

patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri l'ammontare del

contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautela­re impugnato è giunto

alla patrocinatrice dell'istante il 7 maggio 2020 (tracciamento dell'invio 98.__________,

agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe

scaduto domenica 17 maggio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù

dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 18 maggio 2020, ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1 acclude nuova documentazione sul costo

dell'alloggio a __________ (doc. B e C di appello), come pure copia di corrispondenza

intercorsa fra i legali delle parti riguardo al pagamento dei contributi alimentari

e di quella pigio­ne entro l'agosto del 2020 (doc. D a F di appello). Da parte

sua

il marito unisce alle proprie osservazioni due lettere del

15.

e 20 maggio 2020 inerenti ad accordi sul pagamento della locazione dell'appartamento

a __________ (doc. 2 e 3). Ora,

nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i doc. B e C sono successivi

alla decisione impugnata, ma l'interessata non pretende che le fosse

ragionevolmente impossibile procurarseli dianzi e sottoporli al Pretore

aggiunto. Comunque sia, e come si vedrà in appresso, non si tratta di documenti

decisivi per il giudizio. Gli altri documenti prodotti dal­le parti, successivi

all'emanazione del giudizio impugnato, sono stati trasmessi alla Camera senza

indugio e sono ammissibili.

3.

In

pendenza di appello, il 18 febbraio 2021, AP 1 ha presentato a questa Camera

un'istanza perché il marito, che nel frattempo ha alienato la “__________”, sia

tenuto a versare agli atti il relativo atto di vendita e l'eventuale fattura di

intermediazione, producen­do inoltre “il saldo del mutuo ipotecario pagato con

il prezzo di vendita” e la dichiarazione ai fini della tassa sugli utili

immobiliari. La richiesta non è di alcuna pertinenza ai fini del presente giudizio

cautelare, come si vedrà oltre (consid. 5). Fosse di rilievo per la

sentenza di merito (come l'appellante adduce), essa andrà ritualmente proposta

nella causa di divorzio.

4.

Nel

decreto cautelare appellato il Pretore aggiunto ha verificato anzitutto la

propria competenza per territorio e l'applicabilità del diritto svizzero. Accertato

ciò, egli ha calcolato il fabbisogno di AP 1 secondo il cosiddetto metodo del

“dispendio effettivo”, constatando che l'interessata espone un fabbisogno di

fr. 202 000.– mensili, riconosciuto da AO 1 fino a concorrenza di

fr. 35 498.– mensili. Egli ha passato al vaglio così le singole voci

del fabbisogno contestate dal marito: il costo del­l'alloggio, le spese

accessorie, quelle per internet e per la ricezione via satellite, le spese

telefoniche, quelle per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento e della

piscina, il premio per l'assicurazione del­lo stabile, i costi per “fiori,

piante e lavanderia”, per il personale domestico e la bambinaia, le spese per

suppellettili e arredi, i premi per le assicurazioni dell'economia domesti­ca e

contro la responsabilità civile, le spese d'automobile, per l'imbarcazione, per

le vacanze, per animali domestici, le spese personali, quelle legali, i

contributi al­l'AVS e le imposte, giungendo a un totale di fr. 46 288.–

mensili. Egli ha condannato perciò AO 1 a versare alla moglie, sen­za redditi,

un contributo alimentare di fr. 46 288.– mensili complessivi, di

cui fr. 34 288.– mensili per il mantenimento, fr. 10 000.–

mensili per la pigione e ulteriori fr. 2000.– mensili per coprire “una linea di

credito in capo a AP 1 presso __________”. Quanto alla decorrenza dell'obbligo contributivo, il Pretore aggiunto

l'ha fissata dal 1° settembre 2017, in concomitanza con il trasferimento

dell'interessa­ta a __________.

Riguardo

alla contestata restrizione del potere di disporre sulla “__________” (particelle

n. 307 e 601 RFD di __________, sezione di __________), il Pretore aggiunto ha

ritenuto che AP 1 non potesse instare per un provvedimento siffatto, poiché i

coniugi vivono nella separazione dei beni ed essa non può invocare quindi la

messa in pericolo di pretese che sgorgano dal regime matrimoniale, mentre il

versamento dei contributi ali-mentari non appare in alcun modo a repentaglio,

vista l'agiatezza del marito. Che poi AO 1 intendesse vendere la villa ancora

non giustificava, secondo il Pretore aggiunto, una restrizio­ne del potere di

disporre, sia perché il convenuto intendeva acquistare con il ricavo

dell'alienazione una casa a Londra per la moglie stessa (offerta che costei rifiuta),

sia perché il provvedimento sarebbe stato sproporzionato, il convenuto avendo

sempre onorato i propri impegni versando di propria iniziativa un contributo di

mantenimento pressoché pari a quello che risulta dal decreto cautelare e poteva

senz'altro vendere l'immobile conservando una cospicua disponibilità

finanziaria.

I. Sul

contributo cautelare di mantenimento

5.

L'appellante

contesta il fabbisogno effettivo di fr. 44 288.– mensili considerato

dal Pretore aggiunto per il calcolo del contributo alimentare. Critica

anzitutto il costo dell'alloggio riconosciu­to dal primo giudice in fr. 10 000.–

mensili, rivendican­do per l'apparta-

mento

da lei locato nel quartiere di __________ a __________ una spesa di fr. 22 426.–

mensili (pari alla media degli oneri ipotecari che il marito ha corrisposto tra

il 2012 e il 2014 per l'abitazione familiare di __________, più fr. 2793.60 di spese

accessorie). Il Pretore aggiunto ha

ritenuto adeguata la somma di fr. 10 000.– offerta dal convenuto

perché, in sintesi, l'onere ipotecario gravante la “__________” invocato

dall'istante non è un criterio pertinen­te per quantificare il costo effettivo del­l'alloggio

a __________, perché la villa di __________ era destinata a ospitare tutta la

famiglia (e non solo l'istante), perché AP 1 si è accomodata del primo

appartamento da lei reputato confacente senza cercare soluzioni meno care e perché

il marito ha reso verosimile la disponibilità di appartamen­ti di lus­so, con

quattro camere da letto (ovvero cinque locali), in zone centrali e residenziali

di __________ per una pigione che è la metà di quella pagata dalla moglie (decreto

impugnato, pag. 9).

a) Adduce

l'appellante che la “__________” è una magione il cui valore è di almeno fr. 14 000 000.– al

netto del carico ipotecario, che la pigio­ne dell'appartamento da lei locato nel

quartiere di __________ a __________ corrisponde agli oneri ipotecari pagati

dal marito per la “__________” durante la comunione domestica e che ­l'ap­partamento

di __________ è assai più piccolo della sontuosa villa a __________, di cui

essa fruiva praticamente per intero, il marito soggiornando a __________ la

maggior parte del tempo. L'appellante fa valere inoltre di ave­re il diritto di

conservare il livello di vita abitativo sostenuto durante la comunione

domestica, soggiungendo che gli appartamenti disponibili sul mercato

immobiliare __________ cui si riferisce il marito per giustificare la locazione

di fr. 10 000.– mensili figurano in un semplice documento scaricato

da internet (doc. 6), equiparabile a una mera allegazione di parte, e che ai

tempi in cui abitavano a __________ i coniugi risiedevano in un alloggio di

gran pregio, il provento della cui vendita è servito per comperare e ristrutturare

la villa di __________.

b) Il

tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari nelle

protezioni dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di stato

è l'ultimo che le parti han­no sostenuto insieme (DTF 135 III 158 consid. 4.3,

134.

III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_641/2019 del 30 giugno 2020 consid. 4.1. in: FamPra.ch 2020 pag.

1045; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020

consid. 35). L'appellante ha quindi il diritto di vedersi riconoscere per

quanto possibile, durante la separazione di fatto, una sistemazione logistica

analoga a quella di cui beneficiava da ultimo durante la vita in comune. Gli

oneri ipotecari che gravano o che gravavano sulla “__________” poco giovano.

Decisivo dopo la separazione è il costo di un alloggio equivalente a quello di

cui la moglie disponeva durante la comunio­ne domestica, fermo restando che una

quota di tale costo rientra in concreto nel fabbisogno in denaro del figlio An__________

a lei affidato, il quale abita con lei. Ora, l'appartamento

a

__________ risulta costare poco meno di fr. 20 000.–

mensili (£ 193 377.60 l'anno: doc. 36 nell'inc. DM.2016.209). L'appellante

sottolinea ch'esso non è paragonabile alla “__________”, ma non pretende che

sia inadeguato. La questione è di sapere se esso sia troppo oneroso.

c) Davanti

al Pretore aggiunto il convenuto ha affermato che in zone centrali e

residenziali di __________ si trovano appartamenti di lusso da cinque locali

(quattro camere da letto) a un prez­zo pari alla metà di quello pagato dalla

moglie, producendo a sostegno di tale argomento alcuni fogli estratti da

internet relativi al mercato immobiliare __________ (doc. 6). L'appellan­te

obietta che quella documentazione equivale tutt'a più a un'allegazione di parte.

Non asserisce tuttavia ch'essa sia inattendibile, mendace o artefatta. Né ha

preteso ciò davanti al Pretore aggiunto (decreto impugnato, pag. 10 in alto). A

ben vedere essa nemmeno sostiene che gli appartamenti offerti in locazione cui

si riferisce il convenuto siano inadeguati al livello abitativo cui essa può

aspirare in forza del matrimonio. Tanto meno essa contesta che una quota del

costo del­ proprio alloggio rientri nel fabbisogno in denaro del figlio An__________.

Nelle condizioni descritte a un sommario esame la

conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui AP 1 poteva

verosimilmente trovare un alloggio adeguato per fr. 10 000.–

mensili sfugge a censura.

d) Secondo

l'appellante il Pretore aggiun­to ha “disatteso il suo dovere indagatorio

derivante dal principio inquisitorio che regge la procedura in oggetto”. A

torto. Intanto mal si intravede quali ricerche il giudice avrebbe dovuto

svolgere d'uf-ficio nel caso specifico. Inoltre il principio inquisitorio del­l'art. 272

CPC (e dell'art. 255 e 277 CPC) che governa le misure provvisionali in pendenza

di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_374/2020

del 22 ottobre 2020 consid. 6.2 con

rinvii) non è quello “illimitato” (“classi­co”) cui si ispira l'art. 296 cpv. 1

CPC in materia di filiazio­ne, nel­l'ambito del quale il giudice procede egli

medesimo alle indagini necessarie. È il principio inquisitorio “attenuato”

(“limitato”, “sociale”) in applicazione del quale il giudice fa soltanto un uso

accresciuto dell'interpello per mettere in luce eventuali allegazioni che gli

risultino poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete

(art. 56 CPC; I CCA, sentenza inc.

11.2019.135

del 7 settembre 2020 consid. 6 con riferimenti). Contrariamente

a quanto crede l'appellante, il principio inquisitorio “attenuato” non abilita

il giudice a indagare di propria iniziativa (sentenza del Tribunale federale

5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2). Anzi, se una parte è

patrocinata da un avvocato l'interpello ha una portata ancor più ridotta (DTF

141.

III 575 consid. 2.3.1).

e) L'appellante

sembra annettere importanza al fatto che davanti alla Central Family

Court (Family Court) di __________ il convenuto si era impegnato già il 16

gennaio 2019 a versare cautelarmente £ 93 600.–

per la locazione dell'appartamento poi occupato da lei e dal figlio. Il che è

vero. In quel frangen­te però AP 1 si è impegnata a rimborsare al marito

l'importo eventualmente pagato in eccesso qualora il giudice svizzero avesse stabilito

il costo del­l'alloggio in una somma inferiore (doc. MM nell'inc. DM.2016.209, clausola

14). AO 1 non era quindi vincolato alla cifra fissata in quel­l'accordo. Anche

in proposito l'appello manca di consistenza.

6.

Nel

fabbisogno effettivo dell'appellante il Pretore aggiunto ha inserito una posta

di fr. 380.– mensili per spese accessorie (acqua, elettricità ecc.: fr. 260.–

mensili), internet (fr. 60.– mensili) e ricezione via satellite (fr. 60.–

mensili). L'appellante eccepisce che le voci da lei esposte (spese accessorie

fr. 2793.60 mensili, internet fr. 100.– mensili, tv via satellite fr. 170.–

mensili, canone di ricezione radiotelevisiva fr. 37.60 mensili) sono quelle da

lei sostenute prima della separazione. Il Pretore aggiunto le ha riconosciute,

ma nella misura in cui risultavano ancora affrontate a __________. E siccome

l'istante non le aveva documentate, limitandosi a indicare l'esborso in

Svizzera, il Pretore aggiunto si è fondato su un elenco di dati (doc. 9) che il

convenuto ha scaricato da internet (decreto impugnato, pag. 10 a metà). L'appellante

definisce quella documentazione incomprensibile, ribaden­do di avere diritto al

tenore di vita raggiunto prima della separazione. Se non che, l'istante ha

diritto di vedersi assicurare per principio – e per quanto possibile – le

prestazioni di cui fruiva durante la vita in comune (memoriale, punto 4.2). Non

ha diritto per contro di vedersi necessariamente riconoscere lo stesso costo

che le medesime prestazioni avevano in Svizzera, né tanto meno di procedere a

tesaurizzazioni. Quanto al doc. 9, i dati in esso riportati appaiono verosimili.

Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

7.

Per

quel che è delle spese telefoniche, l'istante espone nel proprio fabbisogno

effettivo un esborso di fr. 1545.– mensili, ammesso dal marito fino a

concorrenza di fr. 700.– mensili. Il Pretore aggiunto ha rilevato che una volta

di più l'interessata si limitava a esporre quanto lei pagava in Svizzera.

Potendosi presumere tuttavia ch'essa avesse conservato anche dopo di allora l'abbonamento

__________, il primo giudice ha calcolato in

base a quei dati una spesa media di fr. 1000.– mensili arrotondati, che

ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo (decreto impugnato, pag. 10 in

bas­so). L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto

di avere considerato le spese di una sola utenza telefonica

(091

__________), escludendo il costo di una seconda utenza

(079

__________) perché verosimilmente in uso a un dipendente della famiglia, salvo

trascurare che quel costo veniva in ogni modo fatturato a lei. Il problema è

che l'orientamento del primo giudice non può essere seguito. Che l'istante

abbia conservato l'abbonamento __________ anche dopo essere partita

definitivamente per il __________ è una semplice congettura. Nemme­no

l'interessata, del resto, prospetta niente del genere. Quanto essa può

pretendere in concreto è, se mai, il costo di due utenze telefoniche a __________,

ma al riguardo essa non ha addotto alcun dato. D'altra parte AO 1 non ha

impugnato il decreto cautelare. Non soccorrono i presupposti dunque per

intervenire sulla spesa di fr. 1000.– mensili riconosciuta dal Pretore aggiunto,

spesa che andrà inserita nel fabbisogno effettivo dell'appellante, il primo

giudice avendo manifestamente dimentica­to l'importo nel conteggio finale

(decreto impugnato, pag. 18).

8.

Riguardo

alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento

e della pisci­na, come pure all'assicurazione dello stabile, il Pretore aggiun­to

non ha riconosciuto spese nel fabbisogno effettivo del­l'istante, l'immobile a __________

non risultando provvisto di piscina. La manutenzione dell'impianto di

riscaldamento e l'assicurazione dello stabile invece sono già comprese – ha

soggiunto il primo giudice – nella pigione (sentenza impugnata, pag. 11).

L'appellante rivendica una volta di più spese per complessivi fr. 2984.– (fr. 790.85

per la manutenzione impianto di riscaldamento, fr. 688.– per

la manutenzione della piscina, fr. 1505.15 per l'assicurazione dello

stabile), ripetendo che tali spese esistevano al momento della separazione e

che il marito non le ha contestate. Sta di fatto che quei costi più non

sussistono. Eventuali spese accessorie inoltre risultano già comprese nella

pigione di circa fr. 20 000.– mensili (doc. 15 nell'inc. DM.2016.209, pag. 3,

clausola n. 4). Si dà atto invece che tali spese non sono necessariamente

comprese nella pigione di circa fr. 10 000.– mensili relativa agli appartamenti

meno onerosi evocati da AO 1 (doc. 6: sopra, consid. 5a), né quest'ultimo

pretende ciò. Dato che all'appellante è riconosciuto un canone di locazio­ne limitato

a fr. 10 000.–, si giustifica di riconoscere così, prudenzialmente

ed equitativamente, una posta per spese accessorie di fr. 1000.– mensili.

9.

Il

Pretore aggiunto non ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante il

costo di fr. 880.40 mensili esposto per il servizio e la manutenzione

dell'impianto di allarme. Egli ha fatto notare che secondo il contratto di

locazione tale onere è a carico del proprietario dello stabile, a meno che

l'intervento al sistema di sicurezza sia dovuto a un comportamento negligente

del conduttore. E l'istante non pretendeva di aver dovuto sostenere costi per

propria negligenza (decreto impugnato, pag. 11 nel mezzo). L'appellante

torna a ripetere che la spesa per l'impianto d'allarme esisteva ai tempi della

vita in comune, ma il criterio non è pertinente. Come si è spiegato, dopo la

separazione l'istante ha dirit­to alle medesime prestazioni di cui fruiva

durante la comunione domestica, non necessariamente al controvalore in denaro.

Nella fattispecie il costo dell'impianto d'allarme è compreso nelle spese accessorie

della locazione. L'istante non può di conseguenza pretenderlo in doppio.

10.

Per

“fiori, piante e lavanderia” il Pretore aggiunto ha incluso nel fabbisogno

effettivo dell'istante una spesa di fr. 5155.– mensili complessivi, come

proponeva il marito. Egli ha addotto che sul­l'offerta del marito AP 1 non si

era nemmeno espressa e che in ogni modo quella spesa si riferiva a fiori e

piante per la “__________”, tutto ignorandosi sulle esigenze decorative del

nuovo appartamento. Quanto ai costi della lavanderia, il Pretore aggiunto ha

ritenuto che l'importo onnicomprensivo di fr. 5155.– mensili prospettato dal

convenuto tenesse adeguato conto anche di tale esborso. L'appellante chiede di

portare quella voce del fabbisogno effettivo a complessivi fr. 6395.60 mensili,

ma non contesta l'argomentazione del primo giudice, stando al quale essa non si

è confrontata con l'offerta del marito, “né con riguardo alle sue considerazioni

introduttive in punto alle voci stimate (vitto, materiale di pulizia, farmacia,

materiale di cancelleria) al confronto dei dati emersi dall'istruttoria, né

spiegando perché il dato complessivo ritenuto dal marito non le bastasse”

(decreto impugnato, pag. 11 in basso). Insufficientemente motivato (nel senso

del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche

irricevibile.

11.

Nel

fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore aggiunto ha inserito fr. 5000.– mensili

per il costo del personale domesti­co, della bambinaia e l'alloggio di

quest'ultima. Egli ha considerato che la

spesa complessiva di fr. 25 785.50 mensili si riferisse alle necessi­tà

della “__________” (addetto alla sicurezza, custode-manutentore), della

famiglia (in parte superate, come la bambinaia) o del marito in particolare

(segreteria, maggiordo­mo, cuoco al seguito, autista). Per le esigenze della

sola moglie egli ha reputato consona la proposta di AO 1, che offriva un(a) housekeeper

addetto(a) a pulizie, spese, trasporto, family pet walking, preparazione

dei pasti, organizzazione degli eventi, cura del figlio e così via al costo di

fr. 5000.– mensili (decreto impugnato, pag. 12). L'appellante torna a evocare l'organico

in dotazione della famiglia ai tempi in cui questa abitava a __________, ribadendo

di avere diritto al tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica.

Non spiega tuttavia come mai per conservare il medesimo livello di vita le

occorrerebbe tutto quel personale, ora che si è trasferita in un appartamento, sia

pure di lusso. Tanto meno essa indica perché un(a) house­keeper a tempo

pieno non potrebbe garantirle sostanzialmente gli agi goduti durante la vita in

comune, né pretende che a tal fine fr. 5000.– mensili sarebbero insufficienti.

Anche in proposito l'appello cade pertanto nel vuoto.

12.

L'appellante chiede che nel suo fabbisogno effettivo

sia riconosciuta una spesa media di fr. 3250.– mensili per l'acquisto di suppellettili, mobili e

arredo destinato all'appartamento di __________. Il Pretore aggiunto ha accertato

che l'istante ha già prelevato dalla “__________” quanto basta, in termini di

mobili, suppellettili e arredamento, per assicurarsi il tenore di vita

sostenuto durante la comunione domestica, non avendo essa reso verosimile per

altro di dover spendere fr. 3250.– mensili al fine di integrare eventuali

mancanze o sostituire beni soggetti a invecchiamento (decreto impugnato, pag.

13). L'appellante allega che la spesa media di fr. 3250.– mensili “si riferisce

a stime sulla scorta dei costi già sopportati a tale titolo prima della

separazio­ne per rifacimento tappezzerie, sostituzione tende e riparazioni di

mobilio, acquisto di nuove suppellettili”. Una volta ancora però essa crede di

avere diritto dopo la separazione alle stesse spese affrontate per la villa di __________

duran­te la vita in comune, mentre le incombeva di rendere verosimile che le

stesse spese sono necessarie anche per il nuovo appartamento di __________. Al

proposito fa difetto nondimeno qualsiasi elemento di valutazione. Quanto al

principio inquisitorio “attenuato” che l'appellante invoca, già si è detto

ch'esso non si sostituisce alla diligenza delle parti (consid. 5d). Una volta

ancora la decisione del Pretore aggiunto resiste di conseguenza alla critica.

13.

Il

premio per l'assicurazione dell'economia domestica e la copertura contro la

responsabilità civile è stato inserito dal Pretore aggiunto nel fabbisogno

effettivo di AP 1 fino a concorrenza di fr. 1000.– mensili. Il primo giudice ha

addotto che la spesa di fr. 2000.– mensili esposta dall'istante si riferiva a

una polizza comprendente anche un appartamento a __________, di modo che in

mancanza di dati più precisi si giustificava di accogliere la proposta del

marito, il quale riconosceva metà del premio, anche perché l'istante non

contestava tale chiave di riparto (decreto impugnato, pag. 13 in basso).

Nell'appello l'interessata reitera il convincimento secondo cui il suo tenore

di vita fino alla separazione si estende all'intero premio assicurativo. In

realtà il suo tenore di vita include una copertura identica alla precedente, ma

per quanto riguarda lei medesima e l'appartamento a __________. E che fr.

1000.– mensili siano insufficienti al proposito essa non ha reso verosimile

neppure davanti al primo giudice.

14.

Il

Pretore aggiunto ha calcolato nel fabbisogno effettivo dell'istan­te spese

d'automobile per complessivi fr. 628.– mensili (fr. 116.– per l'assicurazione, fr. 79.–

per la manutenzione, fr. 54.– per l'imposta di circolazione, fr. 64.– per il lavaggio, fr. 225.– per la benzina e fr. 90.– per il parcheggio residenti) riferiti all'uso di una Mini “__________” (decreto impugnato, pag. 14 in alto).

L'appellante ricorda che ai tempi della vita in comune essa era detentrice di

quattro veicoli, tra cui di una Mercedes-Benz “__________“, sostituita poi da una BMW __________, e avanza pretese per fr. 9665.55 mensili complessivi.

L'argomentazione è inconsistente, giacché l'interessata non contesta di usare

ormai un solo veicolo. D'altro lato in un fabbisogno effettivo non possono

essere inseriti costi inesistenti. Se l'interessata aveva in dotazione più

veicoli durante la vita in comune e inten­de tornare al livello di vita

precedente, le incomberà di rendere concretamente verosimili le sue intenzioni

e di chiedere al giudi­ce una modifica dell'assetto cautelare.

15.

Nel

proprio fabbisogno effettivo AP 1 inserisce un costo di fr. 1809.40 mensili per

l'acquisto di un'imbarcazione, la relativa manutenzione, l'assicurazione, il

carburante e l'imposta di circolazione. Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto

la spesa, non perché durante la vita in comune l'istante non potesse di-sporre

di un entrobordo (un F__________ __________ “__________”), quanto perché la

pretesa era puramente astratta, riferita ai tempi della comunio-ne domestica.

Quanto costi acquistare, mantenere, assicurare e usare una barca a motore o

noleggiare un simile motoscafo nel __________ non è dato di sapere (decreto

impugnato, pag. 14 a metà). L'appellante afferma che “nulla le impedisce

di usufruire di un'imbarcazione all'estero”. Il proble­ma in realtà è un altro.

Per rivendicare il tenore di vita preceden­te l'interessata deve rendere

concretamente verosimile quan­to costa concedersi gite in motoscafo (proprio o

noleggiato) a __________. Nella fattispecie l'interrogativo rimane senza

risposta.

16.

L'appellante

rivendica per le vacanze un costo di fr. 30 000.–

mensili. Il Pretore aggiunto le ha riconosciuto fr. 1500.– per 54 giorni in

media di ferie annue, onde un totale di fr. 81 000.–, pari a fr. 6750.– mensili (decreto impugnato, pag. 14

in basso). L'interessata si duole che il primo giudice non abbia accolto la sua

richiesta di edizione nei confronti del marito, di modo che le sono venuti a

mancare gli elementi indispensabili per sostanziare la pretesa. Lamenta inoltre

che il Pretore aggiunto ha preso in esa­me soltanto il periodo intercorso fra

il 2013 e il 2014, trascurando il 2012, e si sia fondato unicamente sui dati

riconosciuti dal con-venuto. Che l'istante non sia riuscita a entrare in

possesso di tutti i dati utili per documentare il suo dispendio annuo in fatto

di vacanze è invero possibile. Prima di tutto le incombeva di confrontarsi però

con le motivazioni addotte e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice,

spiegando perché esse non appaiano verosimili, mentre nell'appello essa si

limita a censurare l'operato del Pretore aggiunto. Al ragionamento di lui essa

nemmeno allude. In seguito l'istante avrebbe dovuto contrapporre all'opinione

del primo giudice la propria motivazione e le proprie conclusioni, spiegando come si arrivi al risultato da lei prospettato. Non è

compito di questa Camera calcolare una media di esborsi mensili cercando i giustificativi

per le vacanze nei plichi doc. N, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AM, AN e doc. 22, 23,

24.

e 25 cui essa accenna (I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre

2020.

consid. 38). Tanto meno ove si consideri che nemmeno facendo capo al

memoriale conclusivo prodotto dinanzi al Pretore è dato di capire come essa giunga

a una spesa media di fr. 30 000.– mensili. Insufficientemente motivato, in proposito

l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.

17.

Il

Pretore aggiunto non ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante il

carico fiscale di fr. 19 314.20 mensili esposto da AP 1 perché – come opponeva il

marito – secondo l'art. 730 del Foreign Maintenance Payments nel __________

i contributi alimentari per moglie e figli non sono tassati (decreto impugnato,

pag. 15 in fondo). L'appellante non contesta quest'ultima motivazione. Conferma

nondimeno la sua richiesta, invocando una volta di più il tenore di vita

raggiunto durante la comunione domestica. Inoltre essa sostiene che potreb­be

“sempre rientrare in Svizzera o in un altro Paese nel qua­le dovrà sopportare

il costo delle imposte”. Sulla questione legata al tenore di vita durante la

comunione domestica non è il caso di ripetersi. Sull'eventualità che l'istante

rientri in Svizzera o si trasferisca in un Paese nel quale i contributi

alimentari per moglie e figli sono tassati basti rilevare che in un caso del

genere essa potrà sempre chiedere una modifica del­l'assetto cautelare.

Analoghe considerazioni valgono qualora risulti che, a prescindere dai

contributi di mantenimento, l'interessata sia soggetta in __________ a imposte

ordinarie oggi non quantificate. AP 1 non può pretendere invece che nel suo

fabbisogno effettivo si tenga conto, oggi, di un onere fiscale inesisten­te.

18.

Riguardo

ai contributi AVS di fr. 1079.50 mensili che l'appellante fa valere nel

fabbisogno effettivo come se vivesse ancora in Svizzera, il Pretore aggiunto ha

accertato che nel __________ è data anche a persone senza attività lucrativa la

possibilità – co­me in Svizzera – di contribuire al fondo pensionistico statale,

ma che l'istante non ha reso concretamente verosimile tale intenzio­ne. Ciò

rendeva superfluo appurare se fosse per lei necessario consolidare a fini

previdenziali il suo “primo pilastro” all'estero (decreto impugnato, pag. 16). L'appellante

invoca ulteriormente il proprio tenore di vista, ma senza esito, come si è già

detto più volte. Essa si vale anche del diritto a un'adeguata previdenza

professionale, se non altro per il caso di premorienza del marito, ciò che

farebbe estinguere il contributo alimentare. Così argomentando, tuttavia, essa

non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale non le ha negato

il diritto di contribuire al fondo pensionistico __________. Le ha rimproverato

di non avere reso concretamente verosimile l'intenzione di procedere in tal

senso, tant'è ch'essa indica soltanto i contributi personali all'AVS svizzera.

Dovesse reputare proficuo dal profilo pensionistico affiliarsi al sistema __________,

l'appellante potrà sempre illustrare concretamente la sua situazione previdenziale

al giudice e postulare una modifica dell'assetto cautelare.

19.

Relativamente alla spesa per animali domestici (cani e

gatti), il Pretore aggiunto ha ammesso nel fabbisogno effettivo dell'appellante

un costo di fr. 440.– mensili (fr. 400.– per l'alimentazione, fr. 40.–

per le spese veterinarie), esborso che il primo giudice ha calcolato in base a

fatture degli anni 2013 e 2014 (decreto cautelare, pag. 16 in basso). Egli non

ha riconosciuto invece tasse per la detenzione di animali, non rese verosimili,

né spese per una dog-sitter, mansione che a suo avviso può svolgere l'house-

keeper (sopra, consid. 11). L'appellante espone una spesa di fr. 1608.50

mensili complessivi, dolendosi che il Pretore aggiunto abbia considerato soltanto

gli anni 2013 e 2014, escludendo il 2012. Come si è spiegato, tuttavia, il

tenore di vita determinante per la definizione

di contributi di mantenimento nelle protezioni dell'unione coniugale e nei

procedimenti cautelari in cause di stato è l'ultimo che le parti han­no sostenuto

insieme (sopra, consid. 5b). Mal si comprende di conseguenza perché andrebbe

tenuto calcolo di dati risalenti al 2012. Quanto al costo del cibo per animali

fatto valere nella misura di fr. 516.70 mensili, fr. 300.– sono

semplicemente stimati (quando si sarebbero potuti documentare) e ciò non basta

per renderli verosimili. Riguardo infine alla tassa per la detenzione di

animali, l'appellante non indica a quanto essa ammonti nella regio­ne __________,

né spiega perché l'housekeeper non potrebbe accudire a cani e gatti.

Anche al proposito l'appello manca così di consistenza.

20.

Nel

fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore aggiunto ha conteggiato fr. 6450.–

mensili per spese personali (abbigliamento, parrucchiere, estetista, gioielli

ecc.), come riconosceva il marito. Egli non ha trascurato che l'istante

rivendica spese per fr. 50 000.–

mensili documentando la pretesa con la liquidità

che il marito le metteva a disposizione su conti a lei intestati presso il __________

__________ e la __________ SA, come pure su una carta di credito presso __________

(__________). Il primo giudice ha ritenuto tuttavia che in gran parte i dati

bancari attestino una movimentazio­ne di fondi successiva alla separazione e

non bastino per rende­re verosimile l'importo rivendicato, anche perché da essi

“non emerge un quadro complessivo di spese nell'ordine di grandezza espresso

dall'istante” (decreto impugnato, pag. 17 in basso). Egli ha obbligato

nondimeno AO 1 a versare sulla carta di credito __________ della moglie fr.

2000.– mensili, onere cui del resto il marito non si opponeva.

L'appellante

ribadisce che tra il 2012 e il 2014 AO 1 le ha versato £ 21 000.– su un

conto presso la S__________ __________ __________, fr. 15 000.– su

un conto presso il __________ __________, fr. 5000.– su un altro conto e £ 12 850.–

sulla carta di credito __________, denaro da lei usato per spese personali. Non

si confronta però con l'argomentazione del Pretore aggiunto, secondo cui

“dietro al prelievo e/o dietro al pagamento non sussiste forzatamente una

spesa”, il marito asserendo tra l'altro che il denaro da lui corrisposto servisse

anche – ad esempio – per alimentari, carburante, farmaci, per il fabbisogno del

figlio e per regali alla sorella di lei. Sulla destinazione di quelle somme,

inve­ro, non v'è chiarezza. Men che meno appare verosimile l'asserito (e

generico) acquisto di gioielli. L'unico riferimento nell'appello alla

destinazione degli accrediti (pag. 51) è una voce “spot sale” riferita ai

versamenti del marito sul conto presso la S__________ __________ __________, la

cui media rimane tuttavia di gran lunga inferiore alla cifra da lui riconosciu­ta

per spe­se personali (fr. 6450.– mensili). Che poi all'istante piacciano in

particolare borse e scarpe non basta lontanamente per giustificare un dispendio

di fr. 50 000.– mensili. Ne discende, una volta ancora, l'inconsisten­za

dell'appello.

21.

L'appellante

espone nel proprio fabbisogno effettivo un esborso di fr. 20 000.–

mensili per spese legali. Il Pretore aggiunto le ha riconosciuto fr. 7000.–

mensili, somma “definita in ragione dei costi già affrontati e misurata

limitatamente all'intervento dei professionisti intervenuti a queste

latitudini”, non dovendo “ricadere sul marito” il mandato da lei conferito

anche a uno studio legale di __________ e a uno studio legale di __________

(decreto impugnato, pag. 18). L'appellante ribadisce la sua pretesa, facendo

valere che la giurisdizione svizzera per la causa di divorzio è stata voluta

dal marito, che quest'ultimo ha ostacolato il trasferimento del figlio in __________,

ch'essa si è dovuta rivolgere all'autorità giudiziaria __________ per ottenere

il pagamento della pigione a __________ da parte del convenuto, che questi è

patrocinato anch'egli da uno studio legale nel __________ e che limitare

pertanto le sue spe­se legali a fr. 7000.– mensili creerebbe uno squilibrio

manifesto nelle possibilità di difesa tra coniugi. L'argomentazione è del tutto

generica e non adempie minimamente i requisiti di motivazione dell'art. 311

cpv. 1 CPC. Invano si cercherebbe di sapere intanto come AP 1 giun­ga al

risultato di fr. 20 000.– mensili circa le sue spese legali, nel memoriale non

figurando una sola cifra. Nessu­na spiegazione o quantificazione si evincereb­be,

del resto, nemmeno ove si volesse – per ipotesi – far capo al memoriale

conclusivo di prima sede (pag. 16, ultime righe in fon­do). Oltre a ciò, l'istante

non fornisce alcuna ragio­ne circa la necessità di farsi assistere da uno

studio legale di __________, limitandosi a definire lapidariamente tale necessità

“comprovata” (memoriale, pag. 54 in alto). Privo di sufficien­te motivazione,

al proposito l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile.

II. Sulla

restrizione del potere di disporre

22.

Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha respinto – come detto

(consid. 4) – la restrizione del potere di disporre postulata da AP 1 sulla “__________”

(particelle n. 307 e 601 RFD di __________, sezione di __________). Nell'appello

l'interessata chiede che il decreto cautelare sia riformato invitando

l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il provvedimento sulle due note

particelle. La controversia è superata, AO 1 avendo venduto la “__________” il

14.

dicembre 2020, come conferma il sistema

d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica

notorietà (RtiD II-2011 pag. 760 n. 42c) e la documentazione presentata

dall'appellante il 18 febbraio 2021. Senza interesse, su questo punto l'appello

va di conseguenza stralciato dal ruolo (art. 242 CPC).

III. Sulle

spese e le ripetibili

23.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene una lieve maggiorazione del contributo cautelare di mantenimento (che

corrisponde all'intero suo fabbisogno effettivo), il quale passa dai

fr. 46 288.– mensili complessivi decretati dal Pretore

aggiunto a complessivi fr. 48 288.–

mensili (sopra, consid. 7 e 8). Rispetto

ai fr. 202 000.– mensili richiesti, tuttavia, l'istan­te

esce vittoriosa

per l'1% circa, ciò che per

finire equivale a completa soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

24.

Sulla restrizione del

potere di disporre l'appello va tolto dal ruolo siccome divenuto senza

interesse. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (sentenza inc.

11.2019.121

del 18 maggio 2020 consid. 2), in materia di spese l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute

senza oggetto – e, per analogia, alle procedure divenu­te senza interesse –

prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai

principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere

le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera,

segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale

sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine

dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669;

v. anche Tappy in: Commentaire

romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, edizione

2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in:

Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 107 CPC). Per

decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli

valuta quindi sommariamente – di regola – quale sareb­be stato il presumibile

risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata

provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e

chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamen­te: sentenza del

Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2).

Nella fattispecie non si

può dire che il convenuto abbia provocato la caducità del provvedimento

richiesto, ove si consideri che la “__________” era in vendita ormai da anni.

La questione è di valutare sommariamente, piuttosto, quale sareb­be stato il

presumibile esito dell'appello se la Camera avesse dovuto giudicare in

proposito. L'appellante sosteneva che, alienando la villa, il convenuto avrebbe

messo a repentaglio, se non le basi economiche della famiglia, per lo meno

“obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” (art. 178 cpv. 1 CC),

tra cui rientrano i contributi alimentari dovuti in forza dell'art. 163 cpv. 1

CC (RtiD

I-2019 pag. 508 consid.

7b). Essa medesima riconosce tuttavia che il marito possiede anche altri

immobili: un appartamento a __________, un appartamento a __________ e immobili

di reddito a __________. È vero che tali beni sono gravati da usufrutto in

favore del padre, ma è altrettanto vero che AO 1 possiede un'ulteriore villa a __________

e un appartamento a __________ (appello, pag. 57). Pur volendo considerare il

solo patrimonio immobiliare, a un sommario esame non risultava quindi che,

vendendo la “__________”, egli avrebbe messo a rischio la copertura del

contributo alimentare in favore dell'appellante. Ne deriva che su questo

argomento l'appello sarebbe presumibilmente stato respinto. Anche in proposito

le spese giudiziarie seguono così la soccombenza dell'istante.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

25.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità

del contributo alimentare rimasto controverso in appello. Contro decreti

cautelari, in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far

valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui riguarda

il contributo di mantenimento, l'appello è parzialmente accolto in quanto

ricevibile e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così

riformato:

AO 1 è condannato a versare dal 1° settembre

2017 a AP 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 48 288.– mensili complessivi, di cui fr. 11 000.– per la pigione e fr. 2000.– sulla linea di credito della

beneficiaria presso __________. Egli è autorizzato a coprire il costo della

pigione, in via anticipata, con un pagamento unico di fr. 132 000.– annui.

Il dispositivo n. 2.1 del decreto impugnato rimane

invariato.

II. Nella

misura in cui riguarda la restrizione del potere di disporre, l'appello è dichiarato

senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

III. Le

spese processuali di fr. 7500.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 9000.– per ripetibili.

IV. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).