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Decisione

11.2020.44

Protezione della personalità: rimozione di frasi lesive della personalità da un portale internet di informazione

30 ottobre 2020Italiano22 min

per statuire nella causa OR.2019.18 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.44

Lugano,

30 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa OR.2019.18 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con petizione dell'11 giugno 2019 dall'

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

del 20 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

22 aprile 2020;

Ritenuto

in fatto A. Il portale online ‹__________›,

“__________”, gestito da AP 1, ha pubblicato il 18 novembre 2017 un'intervista

all'arch. R__________ __________ dal titolo Cantone: __________,

denuncia la “corruzione legalizzata” in Ticino nel settore

imprenditoriale (‹http://www.__________›). L'arch. R__________ __________

era stato arrestato nel gennaio del 2015 siccome prevenuto colpevole di una

serie di reati patrimoniali commessi nell'ambito della professione, in specie

per avere inganna­to con astuzia organi e funzionari della Banca __________,

succursale di __________, allo scopo di ottenere finanziamenti in vista di

operazioni immobiliari, cagionando all'istituto di credito un danno di circa 27

milioni di franchi. Difeso dall'avv. AO 1, R__________ __________ era poi stato

scarcerato nel luglio del 2015. Il procedimento penale a suo carico è tuttora

in corso (sentenza del Tribunale

federale 6B_683/2017 del 4 aprile 2018).

B. Nell'intervista l'arch.

R__________ __________ ha proferito le seguenti affermazioni:

Il mio legale avv. AO 1, consigliatomi da suo

fratello G__________ __________, mio avvocato “di fiducia”

oltre gli avvocati __________ citati prima, per le procedure civili in

corso nei diversi cantieri (circa 40 cantieri all'anno), ha incassato un primo

acconto di fr. 50 000.– prima che venissi arrestato e poi, non poten­do

più incassare altri fr. 50 000.– come secondo acconto, ha deciso di non più

patrocinarmi. Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a rovinare

definitivamente la mia vita e immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato

da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1

che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e mette in miseria

famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi, come nel mio caso. Ma sono

contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere

finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in

Ticino possa succedere una cosa del genere.

C. Il 10 aprile 2019

l'avv. AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché

ordinasse in via cautelare a AP 1 di togliere il passaggio dell'articolo in

questio­ne dal portale internet siccome lesivo della sua personalità. Al

contraddittorio del 14 maggio 2019 il Pretore ha accolto l'istanza cautelare seduta

stante e ha ingiunto al convenuto la rimozione del testo, sotto comminatoria

dell'art. 292 CP. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a

carico di AP 1, tenuto a rifondere all'avv. AO 1 fr. 400.– per ripetibili. All'avv.

AO 1 il Pretore ha assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la

causa di merito.

D. L'avv. AO 1 ha

convenuto l'11 giugno 2019 AP 1 davanti al Pretore, formulando la stessa

richiesta avanzata in sede cautelare, compresa la comminatoria dell'art. 292 CP.

Egli ha chiesto altresì che al convenuto

fosse inflitta una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di

inadempimento. Nella sua risposta del 7 luglio 2019 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'avvocato AO 1 ha

replicato il 13 settembre 2019, instando perché la petizio­ne fosse respinta (sic).

AP 1 ha duplicato il 16 ottobre 2019, confermandosi nel memoriale di risposta.

Le prime arringhe si sono tenute il 26 novembre 2019 e l'istruttoria si è

chiusa il 7 gennaio 2020. Alle ar-ringhe finali le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale conclusivo del 29 gennaio

2020 l'avv. AO 1 ha ribadito le domande iniziali. Nel proprio allegato del

30 gennaio 2020 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.

E. Statuendo con

sentenza del 22 aprile 2020, il Pretore ha accolto la petizione e ha ingiunto a

AP 1 di rimuovere dal portale internet ‹__________› il passaggio dell'articolo

citato dianzi, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Non ha ritenuto necessario

invece prospettare una multa disciplinare in

caso di inadempimen­to. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste

a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'avv. AO 1 fr. 1000.– per

ripetibili.

F. AP 1 è insorto con un

appello del 20 maggio 2020 a questa Camera per ottenere che la sentenza del

Pretore sia riformata nel senso di respingere la petizione. Subordinatamente

egli chiede che l'obbligo di rimozione sia limitato al seguente passaggio

indicato fra parentesi quadre:

Il mio legale avv. AO 1,

consigliatomi da suo fratello G__________ __________, mio avvocato “di

fiducia” oltre gli avvocati __________ citati prima, per le procedure

civili in corso nei diversi cantieri (circa 40 cantieri all'anno), ha incassato

un primo acconto di fr. 50 000.– prima che venissi arrestato e poi, non poten­do

più incassare altri fr. 50 000.– come secondo acconto, ha deciso di non più

patrocinarmi. Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a rovinare

definitivamente la mia vita e immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato

da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1

che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e [mette in miseria

famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi,] come nel mio caso. Ma

sono contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere

finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in

Ticino possa succedere una cosa del genere.

In via ancor più

subordinata l'appellante chiede che l'obbligo di rimozione si limiti ai due

seguenti passaggi indicati fra parentesi quadre:

Il mio legale avv. AO 1,

consigliatomi da suo fratello G__________ __________, mio avvocato “di

fiducia” oltre gli avvocati __________ citati prima, per le procedure

civili in corso nei diversi cantieri (circa 40 cantieri all'anno), ha incassato

un primo acconto di fr. 50 000.– prima che venissi arrestato e poi, non poten­do

più incassare altri fr. 50 000.– come secondo acconto, ha deciso di non più

patrocinarmi. Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a [rovinare

definitivamente la mia vita e immagine e nome]. Devo dire che ero stato

avvisato da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione

al AO 1 che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e [mette in

miseria famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi,] come nel mio

caso. Ma sono contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere

finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in

Ticino possa succedere una cosa del genere.

Nelle sue osservazioni del

14 agosto 2020 l'avv. AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata fosse di almeno fr. 10 000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non essendo una

controversia patrimoniale, tranne ove verta solo sul risarcimento del danno, sulla

riparazione del torto morale, sulla consegna dell'utile o abbia finalità

principalmente commerciali (RtiD

II-2015 pag. 785 consid. 1). Ipotesi del genere sono

estranee al caso specifico. Quanto alla tempestività del­l'appello, la sentenza

del Pretore è giunta al convenuto, al più presto, il 23 aprile 2020.

Consegnato alla posta il 23 maggio 2020, l'appello in esame è di conseguenza

ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che accusare l'avvocato AO 1 di “non

essere riuscito a fare nulla” pur avendo incassato un acconto di fr. 50 000.– sull'onorario

descrive l'attore “come un avvocato completamente incapace di difendere gli

interessi del cliente”, sminuendo “il valore e la considerazione professionale”

di lui. Né è stato dimostrato – ha soggiunto il Pretore – che la vita,

l'immagine e il nome dell'architetto __________ (…) sia­no stati “rovinati” per

fatti riconducibili all'attore. Ancor meno è stato dimostrato, per il primo

giudice, che l'avvocato AO 1 abbia costretto l'architetto __________ o la sua

famiglia a indebitarsi. Dagli atti risulta soltanto – ha continuato il Pretore

– che nel settembre e ottobre del 2015 l'avvocato AO 1 ha comunicato al­l'architetto

__________ di essere intenzionato a proseguire la difesa solo come

patrocinatore di fiducia, non come patrocinatore d'ufficio, tanto da trovare un

altro legale disposto a riprendere il caso in tale veste. Il convenuto non ha

dimostrato neppure – ha rilevato il Pretore – che l'avvocato AO 1 abbia ridotto

in miseria altri clienti e le loro famiglie. Tutto ciò induce nel lettore medio

un'immagine dell'attore falsa e inveritiera, che lede la considerazione morale,

socia­le e professionale del legale. Poco importa – ha epilogato il Pretore –

che l'articolo in questione sia stato trasferito nell'archivio del sito ‹__________›, giacché anche nell'archivio esso

rimane liberamen­te accessibile. Che poi l'avvocato AO 1 abbia indugiato

qualche tempo prima di rivolgersi al giudice nulla muta, non avendo egli

abusato per ciò solo dei suoi diritti.

3.

Una

lesione della personalità (sul concetto di personalità v. DTF 143 III 308 consid.

6.4.1) si rivela illecita quando non è giustifica­ta dal consenso della persona

offesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge

(art. 28 cpv. 2 CC). Per preponderante si intende un interesse almeno pari a

quello della vittima, che è per principio degno di protezione (sentenza del

Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). L'interesse

pubblico può dirsi preponderante quando

il sacrificio

imposto alla vittima mediante la lesione della sfera privata appare meno

rilevante del vantaggio che ne trae l'opinio­ne

pubblica (DTF 143 III 315 consid. 6.7.3 con rinvii). Il Tribunale

federale ha ribadito tali precetti ancora di recente (sentenza 5A_562/2018 del

22.

luglio 2019 consid. 4.1).

a) Il

compito informativo dei media – e i portali d'informazione in internet sono mezzi di comunicazione sociale, per

lo meno se liberamente accessibili al pubblico (Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 241 n.

621b; Jeandin in: Commentai­re

romand, CC I, Basilea 2010, n. 20 ad art. 28g; Schwaibold in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 3 ad

art. 28g) – non è un motivo giustificativo assoluto (DTF 126 III 212 consid.

3a; sentenze del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid.

5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.3, in: sic! 1/2014 pag. 21 e SJ

2014.

I 165). Occorre esaminare piuttosto se in un caso concreto il mandato

informativo, ovvero un interesse pubblico particolarmente rilevante,

giustifichi le affermazioni controverse, giacché la portata del motivo

giustificativo non può eccedere in alcun

caso la necessità di informare (DTF 143 III 315 consid. 6.7.3; più di recente: sentenza

del Tribunale federale 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1).

b) Ciò

premesso, la pubblicazione di fatti falsi è e rimane di

per

sé illecita; un interesse preponderante alla loro divulgazione sussiste

unicamente in circostanze eccezionali, per esempio quando si riporti, senza

commento e con indicazione della fonte, un comunicato di polizia (DTF 126 III 212 consid.

3a, 306 consid. 4b/aa; sentenze del Tribunale

federale

5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.4.1). Tuttavia non ogni imprecisione giornalistica rende la notizia falsa nel

suo insieme: un articolo è suscettibile di ledere la personalità della vittima soltanto

se è errato in punti essenziali e se in conseguenza di ciò presenta un'immagine

manifestamente falsata della vittima, tale da sminuir­ne notevolmente la consi-derazione

agli occhi dei terzi (DTF 126 III 306 consid.

4b/aa; sentenze del Tribunale federale 5A_100/2015

del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.1).

Non che la pubblicazione di fatti veri sia sempre giustificata. Una lesione

della personalità può ravvisarsi anche quando i media riferiscono la verità.

Non conta infatti la mera veridicità di un'affermazione, ma anche l'oggettività

dell'espressione mediatica contestata. Determinante è, in ultima analisi, se

l'articolo violi la sfera privata della vittima o ne sminuisca l'immagine in

modo inammissibile. Così, articoli che riguardano presunti reati non vanno

esaminati soltanto nella prospettiva di una corretta cronaca dell'iter

processuale o di una conformità con la presunzione d'innocenza. La libertà di

esporre in un articolo affermazioni sostanzialmente ammissibili trova i suoi

limiti nel diritto di ogni singolo individuo al rispetto della propria sfera

privata (DTF 143 III 308 consid. 6.4.2; più di recente: sentenza del Tribunale

federale 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1).

c) Giudizi

di valore sono per contro leciti, a patto che sia­no sostenibili sulla base del

complesso di fatti sul quale si fonda­no; sono lesivi della personalità invece se

inducono a credere vero un complesso di fatto falso o se sono formulati in termini che travalicano i limiti della decenza (DTF

126.

III 308 consid. 4b/bb; sentenze del Tribunale

federale 5A_100/2015 del 29 ottobre

2015.

consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.2). Va

deciso sulla base del­l'impressione generale che suscita un articolo, e non di

singole espressioni, se – ed eventualmente quali – passi di tale articolo

medesimo siano illeciti (per la protezione dell'onore garantita dal diritto

penale v. DTF 137 IV 315 consid.

2.1.3; sentenze del Tribunale federale 5A_489/2012 del 7 dicembre 2012 consid. 2.3; 5A_354/2012 del 26 giugno 2014

consid. 3; 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). Per tutti gli

apprezzamenti fa stato non la sensibilità soggettiva della vittima, bensì la

prospettiva del lettore medio (DTF 126 III 212 consid. 3a; sentenze del

Tribunale federale 5A_376/2013 del 29

ottobre 2013 consid. 3.2; 5A_354/2012 del 26 giugno 2014 consid. 3;

5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). Personaggi noti devono far

prova di maggior tolleranza nei confronti di articoli di stampa che li

riguardano, quantunque debba essere salvaguardato e rispettato anche nei loro

confronti il principio di proporzionalità (DTF 127 III 488 consid.

2c; sentenze 5A_658/2014 del 6 maggio 2015 consid. 5.5, in: sic! 10/2015 pag.

571; 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; più di recente:

sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1).

4.

Nella

fattispecie il passo dell'articolo in questione esordisce con affermazioni

sostanzialmente veritiere. L'avvocato AO 1 non nega infatti di essere stato

consigliato all'architetto __________, come difensore penale, da suo fratello G__________

__________. Riconosce altresì di avere incassato dall'architetto __________ un

acconto sull'onorario di fr. 50 000.– e ammette che di fronte all'impossibilità, per l'architetto __________,

di versare un secondo acconto (anche se non precisa di quanto), ha deciso di

rinunciare al mandato (deposizione del 7 gennaio 2020: verbale, pag. 3). Ora,

la pubblicazione di fatti veri è lesiva della personalità solo se la mancata

oggettività dell'espressione mediatica viola – come detto – la sfera

privata della vittima o ne sminuisce l'immagine in modo inammissibile (sopra,

consid. 3b). Non si vede perché le dichiarazioni che precedono dovrebbero violare

la sfera privata del legale o sminuirne l'immagine in modo inammissibile.

Nemmeno il Pretore accenna estremi del genere (sentenza impugnata, consid. 9). Le

affermazioni del convenuto, veritiere, risultano per altro oggettive e non si

dimostrano inutilmente offensive né oltraggiose. Non si ravvisano dunque i

presupposti per imporre al convenuto di rimuovere dal suo portale internet la

prima frase del passo relativo all'articolo giornalistico. Al proposito

l'appello merita accoglimento.

5.

Diversa è la

situazione per quanto riguarda la frase successiva del passaggio che compone l'articolo.

Accusare l'avvocato AO 1 di non essere “riuscito in nulla” se non a rovinare la

vita, l'immagine e il nome del cliente significa infatti – né più né meno –

rimproverargli di essere professionalmente un incapace. Per risultare veritiero

un biasimo tanto grave deve risultare sorretto da solide prove. In realtà

l'architetto __________ non ha dimostrato alcunché e lo stesso appellante

riconosce che l'opinione dell'architetto __________ è “chiaramente forzata”

(memoriale, pag. 12 in bas­so). Certo, il convenuto sottolinea che il legale

non ha mai presentato una distinta delle prestazioni eseguite per fr. 50 000.– e “nulla aveva fatto per contrastare

presso il pubblico l'immagine negativa del suo cliente” (memoriale, pag. 8). Il

solo fatto che l'avvocato AO 1 non abbia risposto a una lettera in cui

l'architetto __________ gli chiedeva una nota d'onorario particolareggiata, – ciò

che il legale non nega, salvo ritenere “di avere già fornito il suo rendiconto” (deposizione del 7 gennaio 2020: verbale, pag. 3) – non bastava lontanamente per affermare che il patrocinatore non

fosse riuscito “in nulla se non a rovinare vita, immagine e nome” del cliente. Del resto l'architetto __________ non consta avere diffidato il

legale a spedirgli una nota professionale dettagliata né, tanto meno, avere denunciato

la renitenza dell'avvocato alla Commissione di disciplina (art. 7 e 20 cpv. 2

LAvv) né, men che meno, avere preteso un rendiconto nelle vie giudiziali (art.

400.

cpv. 1 CO). Non era dunque legittimato a svilire l'immagine professionale

del patrocinatore in tal modo, né il compito informativo dei media può

estendersi a tanto.

Adduce l'appellante che l'attore

“nulla aveva fatto per contrastare presso il pubblico l'immagine negativa del

suo cliente”, mentre avrebbe dovuto “adoperarsi a favore del cliente per

contrastare o attenuare la sua caduta sociale e correggere la sua immagine

sfavorevole sui media”. Dimentica però che un patrocinatore è tenuto al segreto

professionale (art. 22 LAvv) e deve astenersi dal commentare o dall'enfatizzare

sui media procedimenti civili o penali pendenti, ciò che sarebbe contrario ai

suoi doveri deontologici. Secondo l'appellante occorre tenere conto altresì della

“violenta commozione” sofferta dall'architetto __________ e del suo sfogo per essere

stato “piantato in asso” dal patrocinatore di fiducia. Ora, può anche darsi che

un lettore medio individui nell'articolo uno sfogo e non prenda del tutto sul

serio le asserzioni dell'architetto __________. Ma ciò non giustifica la pubblicazione

di un articolo che vitupera l'onorabilità dell'avvocato AO 1, apostrofandolo senza

prove di non essere “riuscito in nulla” se non a rovinare la vita, l'immagine e

il nome di un suo assistito. Tanto meno il mandato informativo dei media denota

in condizioni siffatte un interesse pubblico particolarmente rilevan­te,

suscettibile di giustificare le affermazioni incriminate, giacché la portata

del motivo giustificativo non può eccedere in alcun caso la necessità di informare. Nemmeno l'art. 29 cpv. 2 Cost., l'art.

10.

CEDU o l'art. 28 cpv. 2 CC invocati dall'appellante legittimano invettive

gratuite, suscettibili di ledere l'onorabilità di una persona.

6.

Considerazioni

analoghe valgono per le rimanenti frasi del passaggio relativo al noto articolo

giornalistico. L'architetto __________ affermava nell'intervista di essere

stato avvisato “da molta gente” che l'avv. AO 1 è un legale “scaltro, che

chiede tantissimi soldi e mette in miseria famiglie intere se non paghi nulla”.

Tuttavia dagli atti non risulta minimamente che l'architetto __________ abbia

ricevuto avvertimenti del genere né che famiglie intere siano sta­te “messe in

miseria” dall'avvocato AO 1. L'appellante obietta che definire scaltra una

persona non è una lesione della personalità. Sta di fatto che in concreto la

scaltrezza è riferita all'abilità di chiedere “tantissimi soldi” al punto da

ridurre in miseria intere famiglie, circostanza inequivocabile anche per un

comune lettore, ma che alla luce dell'incarto non risulta veritiera. Quanto

all'anticipo di fr. 50 000.– riscosso dal legale a

titolo di onorario, manca ogni elemento – già si è visto (consid. 5) – per censurarne

la congruità rispetto all'opera svolta. Lo stesso ricorrente finisce invero per

ammettere che la frase in questione “non ha potuto essere dimostra­ta durante

la causa ed è effettivamente lesiva della personalità dell'avvocato”

(memoriale, pag. 14 in alto).

La

quarta e la quinta frase sono la conseguenza di quanto precede. Persuaso di

essere rimasto vittima di un avvocato rapace, l'architetto __________ si è

detto nondimeno contento, “in un certo sen­so”, di avere impedito che il legale

mettesse “in ginocchio la sua famiglia intera”. Onde l'epilogo: “Non capisco

come in Ticino possa succedere una cosa del genere”. La consolazione

dell'architetto __________ per avere evitato alla sua famiglia di finire in gravi

ristrettezze parte nondimeno dal presupposto che con furbizia l'avvocato AO 1

riduca in miseria intere famiglie, premessa

che si esaurisce in un semplice convincimento dell'architetto __________. Priva

di qualsiasi riscontro agli atti, ma diffusa al pubblico come veritiera, simile

affermazione lede manifestamente la personalità del legale. E il mandato dei

media non si estende alla facoltà di divulgare insinuazioni disonorevoli, neppure

in virtù degli art. 29 cpv. 2 Cost., 10 CEDU o 28 cpv. 2 CC di cui si vale

l'appellante.

7.

Sostiene

l'appellante che al momento della pubblicazione l'articolo

in questione non era molto visibile ed è stato posto ormai nel­l'archivio del

sito ‹__________›, ma che in seguito alla modifica degli algoritmi

da parte di “Google” esso è divenuto più facilmente

accessibile. Ciò non giustifica tuttavia di rimuoverlo, poiché sareb­be co­me

“strappare dagli archivi una pagina di un giornale cartaceo” solo perché sono

aumentati gli utenti di una bibliote­ca. L'argomentazione cade nel vuoto già

per il fatto che un'azio­ne a tutela della personalità può tendere anche al ritiro

di opere

letterarie

in commercio (cfr. I CCA, sentenze inc. 11.2005.7 del 19 aprile 2010 consid. 7

e inc. 11.2014.77 del 12 agosto 2016) e quindi – archiviate o no – in dotazione

alle biblioteche. È poco idonea per far eliminare pagine lesive della

personalità da periodici ormai distribui­ti in gran numero, poiché ciò sarebbe

materialmente impossibile, ma può essere intesa alla cancellazione di

informazio­ni digitali liberamente accessibili. Che in concreto, come ha

rilevato il Pretore, l'articolo in questio­ne sia stato trasferito

nell'archivio del sito ‹__________› e

faccia parte della relativa “memoria storica” poco giova, la sua libera

accessibilità rimanendo invariata – se non agevolata dai motori di ricer­ca – a

chicchessia (sentenza del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015

consid. 6.4). E non tocca certo all'avvocato AO 1 rivolgersi a “Google”, come

preten­de il convenuto, per far “rimuovere l'indicizzazione tramite un apposito

formulario”.

8.

Il

convenuto allega che l'avvocato AO 1 ha chiesto la rimozione del citato

passaggio relativo all'intervista rilasciata dall'architetto __________ solo

“dopo diversi anni, quando il testo era ormai stato archiviato”. Non asserisce

tuttavia che il trascorrere del tempo abbia reso la richiesta del legale senza

interesse pratico e attuale. Anzi, egli medesimo riconosce che grazie ai nuovi

algoritmi applicati da “Google” è sufficiente ora comporre il nome di AO 1 nel

motore di ricerca per raggiungere l'articolo. E il solo desiderio di

salvaguardare la “memoria stori­ca” del sito non giustifica il perpetuarsi di

una lesione della personalità dell'attore. Anche a quest'ultimo proposito

l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.

9.

Le

spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv.

2.

CPC). Considerato l'esito del giudizio, si giustifica di chiamare l'appellante

a sopportare tre quarti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico

dell'attore. L'indennità per ripetibili spettante a quest'ultimo, che ha

presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, va commisurata al

grado di parziale vittoria. AP 1 non essendo rappresentato da un patrocinatore,

non risultano infatti importi da compensare (I CCA, sentenza inc. 11.2019.101

del 22 maggio 2020 consid. 7; sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile

2020.

consid. 8 con rinvio). Le spese e le ripetibili di primo

grado seguono la sorte degli oneri di appello.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è

ammissibile nella fattispecie senza riguardo a questioni di valore (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a AP 1 di rimuovere

dal proprio portale internet ‹__________›

il seguente passaggio pubblicato il 18 novembre 2017 nell'articolo Cantone:

R__________

__________, denuncia la “corruzione legalizzata” in

Ticino nel settore imprenditoriale:

«Intanto non era

riuscito in nulla se non unicamente a rovinare definitivamente la mia vita e

immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato da molta gente, vicina e

lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1 che è solo un avvocato

scaltro che chiede tantissimi soldi e mette in miseria famiglie intere e se non

paghi nulla, solo problemi, come nel mio caso. Ma sono contento in un certo

senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere finanziariamente in

ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in Ticino possa succedere

una cosa del genere.»

3. Le spese

processuali di fr. 600.–, da anticipare dall'attore, sono posti per un quarto a

carico di quest'ultimo e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà

all'attore fr. 750.– per ripetibili ridotte.

Il dispositivo n. 2 della

sentenza impugnata rimane invariato.

II. Le spese di appello, di

fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico

di quest'ultimo e per il resto a carico dell'avv. AO 1, al quale l'appellante

rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).