11.2020.44
Protezione della personalità: rimozione di frasi lesive della personalità da un portale internet di informazione
30 ottobre 2020Italiano22 min
per statuire nella causa OR.2019.18 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.44
Lugano,
30 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa OR.2019.18 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione dell'11 giugno 2019 dall'
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 20 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
22 aprile 2020;
Ritenuto
in fatto A. Il portale online ‹__________›,
“__________”, gestito da AP 1, ha pubblicato il 18 novembre 2017 un'intervista
all'arch. R__________ __________ dal titolo Cantone: __________,
denuncia la “corruzione legalizzata” in Ticino nel settore
imprenditoriale (‹http://www.__________›). L'arch. R__________ __________
era stato arrestato nel gennaio del 2015 siccome prevenuto colpevole di una
serie di reati patrimoniali commessi nell'ambito della professione, in specie
per avere ingannato con astuzia organi e funzionari della Banca __________,
succursale di __________, allo scopo di ottenere finanziamenti in vista di
operazioni immobiliari, cagionando all'istituto di credito un danno di circa 27
milioni di franchi. Difeso dall'avv. AO 1, R__________ __________ era poi stato
scarcerato nel luglio del 2015. Il procedimento penale a suo carico è tuttora
in corso (sentenza del Tribunale
federale 6B_683/2017 del 4 aprile 2018).
B. Nell'intervista l'arch.
R__________ __________ ha proferito le seguenti affermazioni:
Il mio legale avv. AO 1, consigliatomi da suo
fratello G__________ __________, mio avvocato “di fiducia”
oltre gli avvocati __________ citati prima, per le procedure civili in
corso nei diversi cantieri (circa 40 cantieri all'anno), ha incassato un primo
acconto di fr. 50 000.– prima che venissi arrestato e poi, non potendo
più incassare altri fr. 50 000.– come secondo acconto, ha deciso di non più
patrocinarmi. Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a rovinare
definitivamente la mia vita e immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato
da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1
che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e mette in miseria
famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi, come nel mio caso. Ma sono
contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere
finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in
Ticino possa succedere una cosa del genere.
C. Il 10 aprile 2019
l'avv. AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché
ordinasse in via cautelare a AP 1 di togliere il passaggio dell'articolo in
questione dal portale internet siccome lesivo della sua personalità. Al
contraddittorio del 14 maggio 2019 il Pretore ha accolto l'istanza cautelare seduta
stante e ha ingiunto al convenuto la rimozione del testo, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a
carico di AP 1, tenuto a rifondere all'avv. AO 1 fr. 400.– per ripetibili. All'avv.
AO 1 il Pretore ha assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la
causa di merito.
D. L'avv. AO 1 ha
convenuto l'11 giugno 2019 AP 1 davanti al Pretore, formulando la stessa
richiesta avanzata in sede cautelare, compresa la comminatoria dell'art. 292 CP.
Egli ha chiesto altresì che al convenuto
fosse inflitta una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di
inadempimento. Nella sua risposta del 7 luglio 2019 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'avvocato AO 1 ha
replicato il 13 settembre 2019, instando perché la petizione fosse respinta (sic).
AP 1 ha duplicato il 16 ottobre 2019, confermandosi nel memoriale di risposta.
Le prime arringhe si sono tenute il 26 novembre 2019 e l'istruttoria si è
chiusa il 7 gennaio 2020. Alle ar-ringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale conclusivo del 29 gennaio
2020 l'avv. AO 1 ha ribadito le domande iniziali. Nel proprio allegato del
30 gennaio 2020 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
E. Statuendo con
sentenza del 22 aprile 2020, il Pretore ha accolto la petizione e ha ingiunto a
AP 1 di rimuovere dal portale internet ‹__________› il passaggio dell'articolo
citato dianzi, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Non ha ritenuto necessario
invece prospettare una multa disciplinare in
caso di inadempimento. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste
a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'avv. AO 1 fr. 1000.– per
ripetibili.
F. AP 1 è insorto con un
appello del 20 maggio 2020 a questa Camera per ottenere che la sentenza del
Pretore sia riformata nel senso di respingere la petizione. Subordinatamente
egli chiede che l'obbligo di rimozione sia limitato al seguente passaggio
indicato fra parentesi quadre:
Il mio legale avv. AO 1,
consigliatomi da suo fratello G__________ __________, mio avvocato “di
fiducia” oltre gli avvocati __________ citati prima, per le procedure
civili in corso nei diversi cantieri (circa 40 cantieri all'anno), ha incassato
un primo acconto di fr. 50 000.– prima che venissi arrestato e poi, non potendo
più incassare altri fr. 50 000.– come secondo acconto, ha deciso di non più
patrocinarmi. Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a rovinare
definitivamente la mia vita e immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato
da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1
che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e [mette in miseria
famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi,] come nel mio caso. Ma
sono contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere
finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in
Ticino possa succedere una cosa del genere.
In via ancor più
subordinata l'appellante chiede che l'obbligo di rimozione si limiti ai due
seguenti passaggi indicati fra parentesi quadre:
Il mio legale avv. AO 1,
consigliatomi da suo fratello G__________ __________, mio avvocato “di
fiducia” oltre gli avvocati __________ citati prima, per le procedure
civili in corso nei diversi cantieri (circa 40 cantieri all'anno), ha incassato
un primo acconto di fr. 50 000.– prima che venissi arrestato e poi, non potendo
più incassare altri fr. 50 000.– come secondo acconto, ha deciso di non più
patrocinarmi. Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a [rovinare
definitivamente la mia vita e immagine e nome]. Devo dire che ero stato
avvisato da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione
al AO 1 che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e [mette in
miseria famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi,] come nel mio
caso. Ma sono contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere
finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in
Ticino possa succedere una cosa del genere.
Nelle sue osservazioni del
14 agosto 2020 l'avv. AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata fosse di almeno fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non essendo una
controversia patrimoniale, tranne ove verta solo sul risarcimento del danno, sulla
riparazione del torto morale, sulla consegna dell'utile o abbia finalità
principalmente commerciali (RtiD
II-2015 pag. 785 consid. 1). Ipotesi del genere sono
estranee al caso specifico. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza
del Pretore è giunta al convenuto, al più presto, il 23 aprile 2020.
Consegnato alla posta il 23 maggio 2020, l'appello in esame è di conseguenza
ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che accusare l'avvocato AO 1 di “non
essere riuscito a fare nulla” pur avendo incassato un acconto di fr. 50 000.– sull'onorario
descrive l'attore “come un avvocato completamente incapace di difendere gli
interessi del cliente”, sminuendo “il valore e la considerazione professionale”
di lui. Né è stato dimostrato – ha soggiunto il Pretore – che la vita,
l'immagine e il nome dell'architetto __________ (…) siano stati “rovinati” per
fatti riconducibili all'attore. Ancor meno è stato dimostrato, per il primo
giudice, che l'avvocato AO 1 abbia costretto l'architetto __________ o la sua
famiglia a indebitarsi. Dagli atti risulta soltanto – ha continuato il Pretore
– che nel settembre e ottobre del 2015 l'avvocato AO 1 ha comunicato all'architetto
__________ di essere intenzionato a proseguire la difesa solo come
patrocinatore di fiducia, non come patrocinatore d'ufficio, tanto da trovare un
altro legale disposto a riprendere il caso in tale veste. Il convenuto non ha
dimostrato neppure – ha rilevato il Pretore – che l'avvocato AO 1 abbia ridotto
in miseria altri clienti e le loro famiglie. Tutto ciò induce nel lettore medio
un'immagine dell'attore falsa e inveritiera, che lede la considerazione morale,
sociale e professionale del legale. Poco importa – ha epilogato il Pretore –
che l'articolo in questione sia stato trasferito nell'archivio del sito ‹__________›, giacché anche nell'archivio esso
rimane liberamente accessibile. Che poi l'avvocato AO 1 abbia indugiato
qualche tempo prima di rivolgersi al giudice nulla muta, non avendo egli
abusato per ciò solo dei suoi diritti.
3.
Una
lesione della personalità (sul concetto di personalità v. DTF 143 III 308 consid.
6.4.1) si rivela illecita quando non è giustificata dal consenso della persona
offesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge
(art. 28 cpv. 2 CC). Per preponderante si intende un interesse almeno pari a
quello della vittima, che è per principio degno di protezione (sentenza del
Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). L'interesse
pubblico può dirsi preponderante quando
il sacrificio
imposto alla vittima mediante la lesione della sfera privata appare meno
rilevante del vantaggio che ne trae l'opinione
pubblica (DTF 143 III 315 consid. 6.7.3 con rinvii). Il Tribunale
federale ha ribadito tali precetti ancora di recente (sentenza 5A_562/2018 del
22.
luglio 2019 consid. 4.1).
a) Il
compito informativo dei media – e i portali d'informazione in internet sono mezzi di comunicazione sociale, per
lo meno se liberamente accessibili al pubblico (Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 241 n.
621b; Jeandin in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 20 ad art. 28g; Schwaibold in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 3 ad
art. 28g) – non è un motivo giustificativo assoluto (DTF 126 III 212 consid.
3a; sentenze del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid.
5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.3, in: sic! 1/2014 pag. 21 e SJ
2014.
I 165). Occorre esaminare piuttosto se in un caso concreto il mandato
informativo, ovvero un interesse pubblico particolarmente rilevante,
giustifichi le affermazioni controverse, giacché la portata del motivo
giustificativo non può eccedere in alcun
caso la necessità di informare (DTF 143 III 315 consid. 6.7.3; più di recente: sentenza
del Tribunale federale 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1).
b) Ciò
premesso, la pubblicazione di fatti falsi è e rimane di
per
sé illecita; un interesse preponderante alla loro divulgazione sussiste
unicamente in circostanze eccezionali, per esempio quando si riporti, senza
commento e con indicazione della fonte, un comunicato di polizia (DTF 126 III 212 consid.
3a, 306 consid. 4b/aa; sentenze del Tribunale
federale
5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.4.1). Tuttavia non ogni imprecisione giornalistica rende la notizia falsa nel
suo insieme: un articolo è suscettibile di ledere la personalità della vittima soltanto
se è errato in punti essenziali e se in conseguenza di ciò presenta un'immagine
manifestamente falsata della vittima, tale da sminuirne notevolmente la consi-derazione
agli occhi dei terzi (DTF 126 III 306 consid.
4b/aa; sentenze del Tribunale federale 5A_100/2015
del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.1).
Non che la pubblicazione di fatti veri sia sempre giustificata. Una lesione
della personalità può ravvisarsi anche quando i media riferiscono la verità.
Non conta infatti la mera veridicità di un'affermazione, ma anche l'oggettività
dell'espressione mediatica contestata. Determinante è, in ultima analisi, se
l'articolo violi la sfera privata della vittima o ne sminuisca l'immagine in
modo inammissibile. Così, articoli che riguardano presunti reati non vanno
esaminati soltanto nella prospettiva di una corretta cronaca dell'iter
processuale o di una conformità con la presunzione d'innocenza. La libertà di
esporre in un articolo affermazioni sostanzialmente ammissibili trova i suoi
limiti nel diritto di ogni singolo individuo al rispetto della propria sfera
privata (DTF 143 III 308 consid. 6.4.2; più di recente: sentenza del Tribunale
federale 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1).
c) Giudizi
di valore sono per contro leciti, a patto che siano sostenibili sulla base del
complesso di fatti sul quale si fondano; sono lesivi della personalità invece se
inducono a credere vero un complesso di fatto falso o se sono formulati in termini che travalicano i limiti della decenza (DTF
126.
III 308 consid. 4b/bb; sentenze del Tribunale
federale 5A_100/2015 del 29 ottobre
2015.
consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.2). Va
deciso sulla base dell'impressione generale che suscita un articolo, e non di
singole espressioni, se – ed eventualmente quali – passi di tale articolo
medesimo siano illeciti (per la protezione dell'onore garantita dal diritto
penale v. DTF 137 IV 315 consid.
2.1.3; sentenze del Tribunale federale 5A_489/2012 del 7 dicembre 2012 consid. 2.3; 5A_354/2012 del 26 giugno 2014
consid. 3; 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). Per tutti gli
apprezzamenti fa stato non la sensibilità soggettiva della vittima, bensì la
prospettiva del lettore medio (DTF 126 III 212 consid. 3a; sentenze del
Tribunale federale 5A_376/2013 del 29
ottobre 2013 consid. 3.2; 5A_354/2012 del 26 giugno 2014 consid. 3;
5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). Personaggi noti devono far
prova di maggior tolleranza nei confronti di articoli di stampa che li
riguardano, quantunque debba essere salvaguardato e rispettato anche nei loro
confronti il principio di proporzionalità (DTF 127 III 488 consid.
2c; sentenze 5A_658/2014 del 6 maggio 2015 consid. 5.5, in: sic! 10/2015 pag.
571; 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; più di recente:
sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1).
4.
Nella
fattispecie il passo dell'articolo in questione esordisce con affermazioni
sostanzialmente veritiere. L'avvocato AO 1 non nega infatti di essere stato
consigliato all'architetto __________, come difensore penale, da suo fratello G__________
__________. Riconosce altresì di avere incassato dall'architetto __________ un
acconto sull'onorario di fr. 50 000.– e ammette che di fronte all'impossibilità, per l'architetto __________,
di versare un secondo acconto (anche se non precisa di quanto), ha deciso di
rinunciare al mandato (deposizione del 7 gennaio 2020: verbale, pag. 3). Ora,
la pubblicazione di fatti veri è lesiva della personalità solo se la mancata
oggettività dell'espressione mediatica viola – come detto – la sfera
privata della vittima o ne sminuisce l'immagine in modo inammissibile (sopra,
consid. 3b). Non si vede perché le dichiarazioni che precedono dovrebbero violare
la sfera privata del legale o sminuirne l'immagine in modo inammissibile.
Nemmeno il Pretore accenna estremi del genere (sentenza impugnata, consid. 9). Le
affermazioni del convenuto, veritiere, risultano per altro oggettive e non si
dimostrano inutilmente offensive né oltraggiose. Non si ravvisano dunque i
presupposti per imporre al convenuto di rimuovere dal suo portale internet la
prima frase del passo relativo all'articolo giornalistico. Al proposito
l'appello merita accoglimento.
5.
Diversa è la
situazione per quanto riguarda la frase successiva del passaggio che compone l'articolo.
Accusare l'avvocato AO 1 di non essere “riuscito in nulla” se non a rovinare la
vita, l'immagine e il nome del cliente significa infatti – né più né meno –
rimproverargli di essere professionalmente un incapace. Per risultare veritiero
un biasimo tanto grave deve risultare sorretto da solide prove. In realtà
l'architetto __________ non ha dimostrato alcunché e lo stesso appellante
riconosce che l'opinione dell'architetto __________ è “chiaramente forzata”
(memoriale, pag. 12 in basso). Certo, il convenuto sottolinea che il legale
non ha mai presentato una distinta delle prestazioni eseguite per fr. 50 000.– e “nulla aveva fatto per contrastare
presso il pubblico l'immagine negativa del suo cliente” (memoriale, pag. 8). Il
solo fatto che l'avvocato AO 1 non abbia risposto a una lettera in cui
l'architetto __________ gli chiedeva una nota d'onorario particolareggiata, – ciò
che il legale non nega, salvo ritenere “di avere già fornito il suo rendiconto” (deposizione del 7 gennaio 2020: verbale, pag. 3) – non bastava lontanamente per affermare che il patrocinatore non
fosse riuscito “in nulla se non a rovinare vita, immagine e nome” del cliente. Del resto l'architetto __________ non consta avere diffidato il
legale a spedirgli una nota professionale dettagliata né, tanto meno, avere denunciato
la renitenza dell'avvocato alla Commissione di disciplina (art. 7 e 20 cpv. 2
LAvv) né, men che meno, avere preteso un rendiconto nelle vie giudiziali (art.
400.
cpv. 1 CO). Non era dunque legittimato a svilire l'immagine professionale
del patrocinatore in tal modo, né il compito informativo dei media può
estendersi a tanto.
Adduce l'appellante che l'attore
“nulla aveva fatto per contrastare presso il pubblico l'immagine negativa del
suo cliente”, mentre avrebbe dovuto “adoperarsi a favore del cliente per
contrastare o attenuare la sua caduta sociale e correggere la sua immagine
sfavorevole sui media”. Dimentica però che un patrocinatore è tenuto al segreto
professionale (art. 22 LAvv) e deve astenersi dal commentare o dall'enfatizzare
sui media procedimenti civili o penali pendenti, ciò che sarebbe contrario ai
suoi doveri deontologici. Secondo l'appellante occorre tenere conto altresì della
“violenta commozione” sofferta dall'architetto __________ e del suo sfogo per essere
stato “piantato in asso” dal patrocinatore di fiducia. Ora, può anche darsi che
un lettore medio individui nell'articolo uno sfogo e non prenda del tutto sul
serio le asserzioni dell'architetto __________. Ma ciò non giustifica la pubblicazione
di un articolo che vitupera l'onorabilità dell'avvocato AO 1, apostrofandolo senza
prove di non essere “riuscito in nulla” se non a rovinare la vita, l'immagine e
il nome di un suo assistito. Tanto meno il mandato informativo dei media denota
in condizioni siffatte un interesse pubblico particolarmente rilevante,
suscettibile di giustificare le affermazioni incriminate, giacché la portata
del motivo giustificativo non può eccedere in alcun caso la necessità di informare. Nemmeno l'art. 29 cpv. 2 Cost., l'art.
10.
CEDU o l'art. 28 cpv. 2 CC invocati dall'appellante legittimano invettive
gratuite, suscettibili di ledere l'onorabilità di una persona.
6.
Considerazioni
analoghe valgono per le rimanenti frasi del passaggio relativo al noto articolo
giornalistico. L'architetto __________ affermava nell'intervista di essere
stato avvisato “da molta gente” che l'avv. AO 1 è un legale “scaltro, che
chiede tantissimi soldi e mette in miseria famiglie intere se non paghi nulla”.
Tuttavia dagli atti non risulta minimamente che l'architetto __________ abbia
ricevuto avvertimenti del genere né che famiglie intere siano state “messe in
miseria” dall'avvocato AO 1. L'appellante obietta che definire scaltra una
persona non è una lesione della personalità. Sta di fatto che in concreto la
scaltrezza è riferita all'abilità di chiedere “tantissimi soldi” al punto da
ridurre in miseria intere famiglie, circostanza inequivocabile anche per un
comune lettore, ma che alla luce dell'incarto non risulta veritiera. Quanto
all'anticipo di fr. 50 000.– riscosso dal legale a
titolo di onorario, manca ogni elemento – già si è visto (consid. 5) – per censurarne
la congruità rispetto all'opera svolta. Lo stesso ricorrente finisce invero per
ammettere che la frase in questione “non ha potuto essere dimostrata durante
la causa ed è effettivamente lesiva della personalità dell'avvocato”
(memoriale, pag. 14 in alto).
La
quarta e la quinta frase sono la conseguenza di quanto precede. Persuaso di
essere rimasto vittima di un avvocato rapace, l'architetto __________ si è
detto nondimeno contento, “in un certo senso”, di avere impedito che il legale
mettesse “in ginocchio la sua famiglia intera”. Onde l'epilogo: “Non capisco
come in Ticino possa succedere una cosa del genere”. La consolazione
dell'architetto __________ per avere evitato alla sua famiglia di finire in gravi
ristrettezze parte nondimeno dal presupposto che con furbizia l'avvocato AO 1
riduca in miseria intere famiglie, premessa
che si esaurisce in un semplice convincimento dell'architetto __________. Priva
di qualsiasi riscontro agli atti, ma diffusa al pubblico come veritiera, simile
affermazione lede manifestamente la personalità del legale. E il mandato dei
media non si estende alla facoltà di divulgare insinuazioni disonorevoli, neppure
in virtù degli art. 29 cpv. 2 Cost., 10 CEDU o 28 cpv. 2 CC di cui si vale
l'appellante.
7.
Sostiene
l'appellante che al momento della pubblicazione l'articolo
in questione non era molto visibile ed è stato posto ormai nell'archivio del
sito ‹__________›, ma che in seguito alla modifica degli algoritmi
da parte di “Google” esso è divenuto più facilmente
accessibile. Ciò non giustifica tuttavia di rimuoverlo, poiché sarebbe come
“strappare dagli archivi una pagina di un giornale cartaceo” solo perché sono
aumentati gli utenti di una biblioteca. L'argomentazione cade nel vuoto già
per il fatto che un'azione a tutela della personalità può tendere anche al ritiro
di opere
letterarie
in commercio (cfr. I CCA, sentenze inc. 11.2005.7 del 19 aprile 2010 consid. 7
e inc. 11.2014.77 del 12 agosto 2016) e quindi – archiviate o no – in dotazione
alle biblioteche. È poco idonea per far eliminare pagine lesive della
personalità da periodici ormai distribuiti in gran numero, poiché ciò sarebbe
materialmente impossibile, ma può essere intesa alla cancellazione di
informazioni digitali liberamente accessibili. Che in concreto, come ha
rilevato il Pretore, l'articolo in questione sia stato trasferito
nell'archivio del sito ‹__________› e
faccia parte della relativa “memoria storica” poco giova, la sua libera
accessibilità rimanendo invariata – se non agevolata dai motori di ricerca – a
chicchessia (sentenza del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015
consid. 6.4). E non tocca certo all'avvocato AO 1 rivolgersi a “Google”, come
pretende il convenuto, per far “rimuovere l'indicizzazione tramite un apposito
formulario”.
8.
Il
convenuto allega che l'avvocato AO 1 ha chiesto la rimozione del citato
passaggio relativo all'intervista rilasciata dall'architetto __________ solo
“dopo diversi anni, quando il testo era ormai stato archiviato”. Non asserisce
tuttavia che il trascorrere del tempo abbia reso la richiesta del legale senza
interesse pratico e attuale. Anzi, egli medesimo riconosce che grazie ai nuovi
algoritmi applicati da “Google” è sufficiente ora comporre il nome di AO 1 nel
motore di ricerca per raggiungere l'articolo. E il solo desiderio di
salvaguardare la “memoria storica” del sito non giustifica il perpetuarsi di
una lesione della personalità dell'attore. Anche a quest'ultimo proposito
l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
9.
Le
spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv.
2.
CPC). Considerato l'esito del giudizio, si giustifica di chiamare l'appellante
a sopportare tre quarti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico
dell'attore. L'indennità per ripetibili spettante a quest'ultimo, che ha
presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, va commisurata al
grado di parziale vittoria. AP 1 non essendo rappresentato da un patrocinatore,
non risultano infatti importi da compensare (I CCA, sentenza inc. 11.2019.101
del 22 maggio 2020 consid. 7; sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile
2020.
consid. 8 con rinvio). Le spese e le ripetibili di primo
grado seguono la sorte degli oneri di appello.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è
ammissibile nella fattispecie senza riguardo a questioni di valore (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a AP 1 di rimuovere
dal proprio portale internet ‹__________›
il seguente passaggio pubblicato il 18 novembre 2017 nell'articolo Cantone:
R__________
__________, denuncia la “corruzione legalizzata” in
Ticino nel settore imprenditoriale:
«Intanto non era
riuscito in nulla se non unicamente a rovinare definitivamente la mia vita e
immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato da molta gente, vicina e
lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1 che è solo un avvocato
scaltro che chiede tantissimi soldi e mette in miseria famiglie intere e se non
paghi nulla, solo problemi, come nel mio caso. Ma sono contento in un certo
senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere finanziariamente in
ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in Ticino possa succedere
una cosa del genere.»
3. Le spese
processuali di fr. 600.–, da anticipare dall'attore, sono posti per un quarto a
carico di quest'ultimo e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà
all'attore fr. 750.– per ripetibili ridotte.
Il dispositivo n. 2 della
sentenza impugnata rimane invariato.
II. Le spese di appello, di
fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico
di quest'ultimo e per il resto a carico dell'avv. AO 1, al quale l'appellante
rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).