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Decisione

11.2020.45

Divisione ereditaria: capacità di postulare dell'avvocato

5 marzo 2021Italiano26 min

I. Contro

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.45

Lugano,

5 marzo 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa OR.2019.1 (divisione

ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con

petizione dell'11 gennaio 2019 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (I), e

AP 2 (GB)

(patrocinate dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del

22 maggio 2020 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 22 aprile 2020;

Ritenuto

in fatto: A. L__________ __________

(1960), nata __________, cittadina svizzera e serba, coniugata con AO 1 (1956),

è deceduta a __________ (provincia di Trieste) il 1° giugno 2018, lasciando

come eredi il marito con le di lei figlie AP 2 (1982) e AP 1 (1984), cittadine

croate, nate dal suo primo matrimonio con V__________ __________. In un

testamento pubblico del 9 febbraio 2018, rogato dal notaio F__________ C__________

di __________, L__________ __________ aveva così disposto:

1. Dichiaro di essere pienamente capace

di intendere e di volere.

2. Revoco

ogni mia eventuale precedente disposizione di ultima volontà.

3. Dichiaro

di sottoporre la mia successione al diritto serbo, mio diritto nazionale, ai

sensi dell'art. 90 cpv. 2 LDIP.

4. Dichiaro

di escludere dalla mia successione e di diseredare, in applicazio­ne del

diritto serbo o del diritto svizzero, mio marito AO 1, dal quale vivo da tempo separata, ritenuto come

egli, con il suo comportamen­to e contravvenendo ai suoi obblighi, si

sia reso indegno di succedermi.

5. Nomino

quindi quali uniche eredi di ogni mia sostanza, ovunque posta, le mie figlie:

AP

2, residente a __________ (GB) (segue l'indirizzo) e

AP

1, residente a __________ (I) (segue l'indirizzo),

in

ragione di ½ (un mezzo) ciascuna.

6. Nell'eventualità

in cui la volontà da me espressa al precedente punto 4 non possa trovare

applicazione, dispongo che la quota destinata a mio marito sia la minore

possibile e pertanto ridotta alla sola porzione legittima riconosciuta dal

diritto serbo (o da altro ordinamento giuridico che dovesse risultare

applicabile) e che l'intera porzione disponibile vada ad accrescere le quote

destinate alle mie figlie.

Tali sono le mie

ultime volontà.

B. Con testamento olografo dell'11 febbraio 2018, redatto in

serbo, L__________ __________ ha poi disposto:

__________

Domenica, 11

febbraio

Anno 2018

Testamento

Io, L__________

__________ (seguono le generalità)

– Dichiaro

volontariamente e redigo questo testamento olografo di mia spontanea volontà,

in piena coscienza e di mente sana, in caso della mia morte.

– Desidero che la mia successione sia considerata ai

sensi della legge serba in quanto più favorevole ai miei successori.

– Al presente

sono sposata con AO 1 (…), con il quale sono entrata in matrimonio l'8 settembre

2005 a __________. Non abbiamo figli comuni nati nel matrimonio.

Quali miei unici successori di tutto quello che

possiedo e ovunque i miei possedimenti siano, nomino le mie figlie come segue:

1. AP 2, nata a __________ il __________ nella Repubblica

di Serbia

2. AP 1, nata

a __________ il __________ nella

Repubblica di Serbia

in modo che ad ognuna appartenga metà (50%)

dell'eredità.

– Per

quanto concerne mio marito AO 1 dal quale vivo separata da molto tempo e con il

quale sono in fase di divorzio, lo escludo completamente dal diritto di

successione in quanto non degno di succedermi e non gli lascio nulla. Questo

perché egli ha violato i principi della vita coniugale, ha danneggiato la mia

reputazione e la mia credibilità professionale, il mio onore e la mia dignità

nel mio ambiente in quanto si è dato alla vita depravata e immorale.

– Per

questo motivo, tutto quello che sarà negato al mio marito, desidero che venga

diviso equamente (a metà) tra le mie figlie.

Questa

è la mia ultima volontà e questo testamento rimane in vigore fino alla sua

revoca o fino alla redazione di un altro testamento.

(segue la firma autografa)

C. Tra L__________ __________ e AO 1 era pendente sin dal 1°

dicembre 2017 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito. Statuendo con

sentenza del 5 marzo 2018, il Pretore ha ordinato la separazione dei beni tra le

parti dal 1° gennaio 2018,

stralciando per il resto la causa dal ruolo siccome divenuta priva d'oggetto. In

tale procedura L__________ __________ era patrocinata dal­l'avv. PA 1. Il 7 marzo 2018, dopo un

ricovero nel reparto di oncologia della Clinica __________, L__________ __________

è stata trasferita nella Casa anziani __________ di __________. Il giorno del

ricovero essa era incapace di intendere e di volere. Il 18 aprile 2018 l'Autorità

di protezione __________ le ha istituito una curatrice di rappresentan­za nella

persona della figlia AP 1 per la “negoziazio­ne

della rinuncia al diritto di compera che l'interessata ha costituito nei

confronti del signor E__________ B__________, con rogito __________ del 23 maggio 2017 del notaio __________ C__________

__________”. Il 1° maggio 2018 L__________

__________ ha lasciato la casa per anziani, accompagnata da una figlia (o dalle

figlie), alla volta di __________.

D. Su

istanza di AO 1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha rilasciato

il 3 settembre 2018 un certificato ereditario in cui figurano quali unici eredi

fu L__________ __________ lo stesso istante con

le figlie della defunta, AP 2 e AP 1. Sempre su istanza di AO 1, il

Pretore ha ordinato il 13 dicembre 2018 l'amministrazione dell'eredità,

designando in veste di amministratore l'avv. __________ S__________ di

__________.

E. L'11

gennaio 2019 AO 1 ha promosso

davanti al medesimo Pretore un'azione di divisione nei confronti di AP 2 e AP 1,

azione non preceduta dal tentativo di conciliazione dato il domicilio

all'estero delle convenute, chiedendo quanto segue:

1.1 È accertata la consistenza della

successione L__________ __________ in almeno fr. 440 000.–.

Si

dà atto che il valore è stato quantificato considerando gli “anticipi ereditari” prelevati dalle figlie AP 2

e AP 1 dal __________ __________, importi che sono stati collazionati e di

conseguenza conteggiati.

1.2 È

accertata l'entità della quota successoria di AO 1 in almeno fr. 220 000.–.

1.3 A AO

1 vengono attribuiti gli averi esistenti per un valore di fr. …

1.4 AP

2 viene condannata a corrispondere a AO 1 per lo meno fr. 170 438.51 oltre ad interessi al 5% dal 1° giugno 2018.

1.5 AP

1 viene condannata a corrispondere a AO 1 per lo meno fr. 237 100.– oltre ad interessi al 5% dal 1° giugno 2018.

F. Chiamate il 18

gennaio 2019 a presentare il memoriale di risposta, AP 2 e AP 1, patrocinate

dall'avv. PA 1, hanno reagito con un'istanza del 28 agosto 2019 per ottenere

che la procedura fosse sospesa e la petizione dichiarata irricevibile. A mente

loro, l'ultimo domicilio di L__________

__________ non era più a __________, dove la defunta risultava ancora iscritta

nel registro degli abitanti, bensì a __________, in Serbia. Il Pretore ha

invitato il 29 agosto 2019 AO 1 a formulare osservazio­ni scritte

all'istanza, che in un memoriale del 9 settembre 2019 l'attore ha proposto di

respingere. Preso atto di ciò, il Pretore ha deciso il 10 settembre 2019 di

limitare l'azione di divisione “in un primo tempo all'accertamento della

competenza di questa Pretura, con emanazio­ne di un giudizio pregiudiziale”.

Contestualmente egli ha fissato alle convenute un termine di 15 giorni per

“formulare una risposta di causa limitata al tema della competenza di questa

Pretu­ra”. Sempre patrocina­te dall'avv. PA 1, AP 2 e AP 1 han­no introdotto un

allegato del 23 settembre 2019 in cui hanno ribadito la loro istanza. AO 1 ha

replicato il 7 ottobre 2019, proponendo una volta ancora di respingerla. Le

convenute hanno duplicato l'8 novembre 2019, reiterando per la terza volta il

loro punto di vista.

G. Alle prime arringhe dell'azione

di divisione così limitata, tenutesi il 19 dicembre 2019, le parti hanno

notificato prove, ritenute dal Pretore ammissibili. L'istruttoria è cominciata così

seduta stante con il richiamo della cartella clinica della defunta e si è

chiusa il 5 marzo 2020. Alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel loro memoriale del 20 aprile 2020 AP 2 e AP 1 hanno chiesto per la

quarta volta di sospendere la procedura e di dichiarare la petizione di AO 1

irricevibile “per assenza di presupposti processuali”. Nel suo memoriale

conclusivo del 1° aprile 2020 AO 1 ha rimproverato anzitutto al­l'avv. PA 1 di

trovarsi in un palese conflitto d'interessi, sia per avere egli già patrocinato

L__________ __________

nella procedura a tutela dell'unione coniugale decisa dal Pretore il 5 mar­zo

2018, sia perché il notaio F__________ C__________, il quale aveva raccolto le

ultime volontà di L__________ __________ nel testamento pubblico del 9 febbraio

2018, “è il notaio dello studio PA 1”. Egli ha chiesto perciò di dichiarare

nulla l'istanza, come tutti gli atti successivi compiuti dall'avv. PA 1,

subordinatamente di respingere l'istanza siccome infondata.

H. Con sentenza del 22 aprile 2020 il Pretore ha

respinto l'eccezio­ne di incompetenza per territorio sollevata da AP 2 e

AP 1, accertando che l'ultimo domicilio della testatrice era rimasto a __________.

Alla questione del conflitto d'interessi egli non ha accennato. Le spese processuali di fr. 2000.– sono

state poste a carico delle convenute in solido, con obbligo di rifonde­re

all'atto­re, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per ripetibili. A AP 2 e AP 1 il Pretore ha impartito un termine di 30 giorni per presentare la risposta di merito.

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un

appello del 22 maggio 2020 in cui chiedono di riformare la sentenza impugnata

nel senso di accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio da loro

sollevata nell'istanza e di dichiarare la petizione irricevibile. Nelle sue

osservazioni del 7 luglio 2020 AO 1 rimprovera una volta ancora all'avvocato PA

1 di versare in un conflitto d'interessi e propone di respingere l'appello,

confermando la decisione del Pretore. In una

replica spontanea del 14 luglio 2020 AP 2 e AP 1 respingono ogni ipotesi

di conflitto d'interessi da parte del loro legale e confermano le richieste di

appello. Con duplica spontanea del 23 luglio 2020 AO 1 ribadisce il contenuto

delle proprie osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il

procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” se

un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore può portare im­mediatamente

all'emanazione di una decisione finale e con ciò si può conseguire un

importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 cpv. 1 CPC). Tale è

il caso in esame, poiché qualora l'eccezione di incompetenza fosse accolta la

petizione di AO 1 andrebbe respinta in ordine e ciò consentirebbe un importante

guadagno di tempo. Ciò premesso, una decisione

incidentale emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è impugnabile a

titolo indipendente entro 30 giorni (art. 237 cpv. 2 in relazione con l'art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il

valore litigio­so raggiungesse fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv.

2.

CPC). Nella fattispecie il valore litigioso è dato, ove si consideri

che in un'azione di divisione ereditaria esso corrispon­de al valore netto

della successione: I CCA, sentenza inc. 11.2014.101 del­l'11 aprile 2016

consid. 6 con riferimenti di dottrina). Riguardo

infine

alla tempestività del ricorso, in concreto la decisio­ne impugnata è stata notificata al patrocinatore

delle convenute il 23 apri­le 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Depositato il 22 maggio 2020, l'appel­lo in questione è

pertanto ricevibile.

2.

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 torna in primo luogo a far valere che l'avv. PA 1

versa in un conflitto d'interessi (nel senso dell'art. 12 lett. c LLCA) sin dal

giugno del 2019, quando è subentrato all'avv. F__________ T__________ nel

patrocinio di AP 2 e AP 1. Egli fa valere che l'avv. F__________ C__________, il quale ha rogato il testamento pubblico di L__________

__________ il 9 febbraio 2018, “è il notaio dello studio PA 1” e che

l'avv. PA 1 aveva già patrocinato L__________ __________ nella procedura a

tutela dell'unione coniugale decisa dal Pretore il 5 mar­zo 2018. A suo parere,

l'avvocato PA 1 non aveva dunque la capacità di postulare e non poteva

rappresentare le convenute in giudizio. Onde la nullità degli atti da lui

compiuti, la capacità di postulare essendo – sottolinea l'attore – un

presupposto processuale da verificare d'ufficio (art. 60 CPC). Le convenute respingono da parte loro – come detto –

ogni ipotesi di conflitto d'interessi in capo al loro legale “dal momento che

sia nell'occasione della procedura di separazione [recte: a tutela

dell'unione coniugale] che in quella successoria la controparte è sempre stata

il signor AO 1”. Inoltre – esse continuano – anche qualora si ravvisasse una

violazione di norme deontologiche, ciò potrebbe comportare tutt'al più

conseguenze disciplinari, ma non influireb­be sulla validità degli atti

compiuti dal loro legale.

a) Fra le

regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il principio

cardine dell'art. 12 lett. c LLCA, secondo cui l'avvocato deve evitare

“qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone

con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla

clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che impone all'avvocato di esercitare

la professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi dell'art. 12

lett. b LLCA, che impone all'avvocato di esercitare l'attività professionale in

piena indipenden­za, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell'art. 13

LLCA relativo al segreto professionale. Un avvocato deve evitare – in

particolare – il doppio patrocinio, il caso cioè in cui egli potreb­be essere

indotto a difendere gli opposti interessi di due parti simultaneamente. Inoltre

egli deve evitare la rappresentanza di un cliente quando potreb-be essere

indotto a usare contro l'avversario conoscenze protette dal segreto

professionale che ha acquisito nel­l'ambito di un mandato precedente. Per

sapere se ricorrano tali presupposti occorre ponderare il tempo intercorso fra

i due mandati, il nesso giuridico o fattuale tra i medesimi, l'importanza e la

durata del mandato pregresso, le conoscen­ze

acquisite

dal legale nel quadro di quel mandato e la sussisten­za – o no – di una

relazione di fiducia con il vecchio cliente (DTF 145 IV 218 consid. 2.1 con

richiami).

b) L'avvocato

deve rifuggire in sintesi – secondo giurisprudenza – ogni situazio­ne a

rischio. Il rischio dev'essere concreto, ma non occorre che si sia già

verificato o che l'avvoca­to abbia già agito in maniera censurabile. Ove

sopraggiunga un possibile conflitto d'interes­si, l'avvocato deve rinunciare al

mandato (DTF 145 IV 218 consid. 2.1 con richiami). Il Tribunale federale ha già

avuto modo di rilevare che il divieto del patrocinio multiplo si esten­de anche

al caso in cui le parti siano patrocinate da avvocati diversi, ma che

esercitano nello stes­so studio al momento dell'assunzione dell'incarico, siano

essi associati o collaboratori. E un conflitto d'interessi può sorgere anche

qualora un avvocato associato o collaboratore cambi studio, al punto che ciò

potreb­be obbligare i nuovi colleghi a deporre un mandato già assunto in

precedenza (DTF 145 IV 223 consid. 2.2 segg.). Se di fronte al rischio di

un conflitto d'interessi l'avvocato non rinuncia di sua iniziativa al

patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede (o, se così dispo­ne il

diritto cantonale, l'autorità di vigilanza sull'avvocatura) gli ingiunge di

cessare la rappresentanza (DTF 138 II 166 consid. 2.5). Chi dirige il

procedimento, in effetti, statuisce d'ufficio e in ogni tempo sulla capacità di

patrocinio di un mandatario professionale (DTF 141 IV 261 consid. 2.2).

c) Nella

fattispecie l'avv. PA 1 patrocina in un'azione di divisione ereditaria le figlie

di L__________ __________ (uniche eredi

istituite), convenute in giudizio l'11 gennaio 2019 dal vedovo, diseredato

dalla de cuius per testamento. Il notaio F__________

C__________,

avvocato che lavo­ra nello studio PA 1 Partner, aveva rogato il 9 febbraio 2018

un primo testamento in cui

L__________

__________ già diseredava AO 1 (come nel secondo). L'avv. PA 1, da parte sua,

aveva patrocinato L__________ __________ in una procedura a tutela dell'unione

coniugale promossa dal marito e decisa dal Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza del 5 mar­zo 2018. Che in tale

veste egli abbia acquisito, riguardo a AO 1, conoscenze suscettibili di essere

usate contro que-st'ultimo nell'azione di divisione è un rischio concreto e

verosimile. L'azione di divisione è stata promossa poco più di un anno dalla

fine della procedura a tutela dell'unione coniugale e la diseredazione

dell'attore poggia su fatti interni alla coppia che il legale della moglie può

avere appreso in quel contesto. A ciò si aggiunge che il notaio F__________ C__________

era – ed è – avvocato nello studio PA 1 Partner. Ora, come un notaio che roga

un testamento non può patrocinare in seguito un erede o un legatario beneficato

da tale disposizione (sentenza del Tribunale federale

2C_814/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.4 con rinvii), analogo principio vale per il patrocinio di un diseredato.

E l'obbligo di astensione in capo all'avv. F__________ C__________ si estendeva

all'avv. PA 1, contitolare dello studio legale PA 1 Partner.

d) Ne

segue che in concreto, avvedendosi del possibile conflitto d'interessi nel

quale versava – e versa – l'avv. PA 1 (il cui nome figura chiaramente sulla carta

intestata dello studio PA 1 Partner insie­me con quello dell'avv. F__________ C__________),

il Pretore avrebbe dovuto ingiungere al medesimo di porre termine al patrocinio.

La facoltà di postulare, ovvero la capacità di compiere atti processuali

necessari alla conduzione di un processo nella forma giuridica pertinente (May Canellas in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 2 ad art. 67 con rimandi), è un presupposto processuale, anche

se non figura esplicitamente all'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (sentenza del

Tribunale federale 5A_469/2019 del 17 novembre 2020

consid. 3.2; v. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 82 ad

art. 59 con rinvii). Nella fattispecie la questione lega­ta al conflitto

d'interessi era stata accennata dall'attore, del resto, già nelle osservazioni del 9 settembre 2019 all'istanza 28 agosto

2019.

delle convenute (pag. 4 in alto), è stata ripre­sa nella replica del 7

ottobre 2019 (pag. 2 in fondo e pag. 3 verso l'alto) ed è stata

circostanziata nel memoriale

conclusivo del 1° aprile 2020, quando AO 1 ha chiesto di dichiara­re nulla

l'istanza 28 agosto 2019 delle convenute

unitamen­te a tutti gli atti successivi compiuti dall'avv. PA 1 e dalla allora

giurista praticante, MLaw S__________ D__________, cofirmataria dei memoriali (pag. 2 e 6). Il Pretore ha nondimeno ignorato la questione.

e) Atti

processuali compiuti da perso­ne prive della capacità di

postulare sono inefficaci (Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 26 ad art. 68). Il giudice che ravvisa atti inefficaci per tale motivo deve

dunque ingiungere al legale di deporre il mandato e assegna alla parte un termi­ne

perché sottoscriva essa medesima gli atti compiuti dal legale, ratificandoli, oppure

designi un altro patrocinatore (sentenza del Tribunale federale 4A_87/2012 del

10.

aprile 2012 consid. 3.2.3 in fine,

in: RSPC 2012 pag. 311 con rinvio a Bohnet,

op. cit., n. 82 ad art. 59 CPC). La parte in causa conserva difatti, per

principio, la capacità di postulare personalmente e potrebbe anche procedere in

lite con atti propri (Hrubesch-Millauer

in: Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische ZPO,

Kommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 68). Nel caso specifico la

sentenza impugnata andrebbe così annullata e l'incar­to rinviato al Pretore

perché ingiunga all'avvocato PA 1 di deporre il mandato e assegni a AP 2 e

AP 1 un

termi­ne per sottoscrivere esse medesime gli atti compiuti dal legale,

ratificandoli, o per designare un altro patrocinatore. Non compete invero a questa

Camera riprendere il processo sin dall'istan­za 28 agosto 2019 delle convenute.

Sta di fatto che se quell'istanza fosse in ogni modo da respingere (e la

sentenza impugnata da conferma­re), un rinvio degli atti al Pretore si

esaurirebbe in un esercizio di giurisdizione. Conviene vaglia­re perciò la

vertenza legata al forum hereditatis. Ai fini della presente decisione le

convenute non possono dolersi in effetti che gli argomenti sollevati dal loro

patrocinatore siano esaminati.

3.

Nella

sentenza appellata il Pretore ha ricordato che per il procedimento successorio

e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali e o le autorità

svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditan­do (art. 86 cpv. 1 LDIP). In

controversie aventi carattere internazionale il domicilio di una parte è quello

dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, ovvero il luogo in cui la parte dimora con

l'intenzione di stabilirsi durevolmente. La nozione di domicilio – ha

continuato il Pretore – comprende così un elemento oggettivo (la presenza

fisica in un luogo determinato) e uno soggettivo (l'intenzione di stabilirsi in

quel luogo durevolmente). L'intenzione di costituire un domicilio presuppone però

che la persona sia capace di discernimento (nel senso dell'art. 16 CC). Tale

requisito non va apprezzato con soverchio rigore. Se però esso manca – ha

proseguito il Pretore – qualsiasi cambiamento di domicilio è escluso, seppure

la persona in causa si trasferisca materialmente altrove (senten­za impugnata,

pag. 3).

Nel

caso specifico il Pretore ha accertato che il 1° maggio 2018 L__________ __________

è stata dimessa dalla casa per anziani di __________ ed è stata trasferita

dalle figlie (o da una figlia) a __________. Essa è poi deceduta un mese dopo a

__________, un comune a nord di __________, senza essere mai giunta in Serbia.

Oltre a ciò – ha soggiunto il Pretore – al momento di essere trasferita a __________,

L__________ __________ non era più capace di intendere né di volere. Non poteva

quindi trasferire il domicilio a __________. Che in Serbia si sia tenuto un

processo avviato nel 2019 dalle figlie della defunta davanti al Tribunale

ordinario di __________ (provincia autonoma della __________) per vedersi

riconoscere la comproprietà di fondi appartenuti alla madre poco giova, quel

tribunale essendo abilitato a statuire solo riguardo a immobili del compendio

ereditario posti in Serbia (art. 86 cpv. 2 LDIP). AO 1 non si è mai

costituito incondizionatamente dinanzi a quel tribunale (art. 6 LDIP). In

nessun modo quindi ha riconosciuto il tribunale in questione come foro

dell'eredità, sicché la competenza per territorio del giudice svizze­ro è

rimasta intatta. Onde la reiezio­ne dell'istanza con cui AP 2 e AP 1 contestano la competenza per territorio del Pretore.

a) Le

appellanti sostengono che il 1° maggio 2018 la madre è “partita da Chiasso per

non farci mai più ritorno” e che l'ultimo domicilio della defunta era a __________,

come risulta dagli atti della causa da loro promossa davanti al Tribunale

ordinario di __________ e da un estratto serbo dell'atto di morte (doc. 6 e 7),

pubblico registro. A mente loro poco importa che l'atto di morte rilasciato

dall'ufficiale dello stato civile di __________ indichi l'ultima residenza

della defunta a __________ (doc. 8), poiché questa

non poteva avere il domicilio in più luoghi (art. 23 cpv. 2 LDIP). Dal

1° maggio 2018 inoltre a __________ essa non era più fisicamente presente. Dal

profilo soggettivo poi l'Autorità di protezione degli adulti ha designa­to alla

loro madre una semplice curatela di rappresentanza per un singolo affare, l'asserita

incapacità di discernimento della de cuius non risultando da alcun

referto specialistico. Per di più, L__________ __________ ha sempre “espresso

il desiderio di fare ritorno nel suo Paese di origine”, tanto da sottoporre la propria

successione al diritto serbo, senza trascurare – asseriscono le appellanti – che “la formale costituzio­ne dell'anelato

nuovo domicilio della de cuius in Serbia è potuta avvenire anche

mediante la legittima rappresentanza” da parte loro.

b) A

ragione le appellanti non contestano che la nozione di domicilio a norma

dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP comprende un elemento oggettivo (la presenza

fisica per una certa durata in un determinato luogo) e – cumulativamente – uno

soggettivo (l'intenzione riconoscibile di stabilirsi durevolmente in quel luogo),

il concetto apparentandosi a quello dell'art. 23 cpv. 1 CC (Kren Kostkiewicz in: Zürcher Kommentar, IPR,

3ª edi-zione, n. 18 segg. ad art. 20 con numerosi rinvii). I criteri che

regolano il domicilio in base al diritto serbo poco giovano. L__________ __________

è stata trasferita dalle figlie (o da una figlia) il 1° maggio 2018 dalla casa

per anziani di __________ a __________ ed è deceduta, per finire, in un Comune di

quella provincia. A __________, oltre 500 km a est di __________, essa non è

mai arrivata. Ne segue che, mancando già l'elemento oggettivo della presenza

fisica di L__________ __________ per una certa durata in Serbia, __________ non

può essere divenuta il domicilio di lei nel senso dell'art. 20 cpv. 1 lett. a

LDIP. E siccome “nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più

luoghi” (art. 20 cpv. 2 LDIP), anche dopo il 1° mag­gio 2018 L__________ __________

è rimasta domiciliata a __________, come ha concluso il Pretore. Già per questa

ragio­ne l'appello sarebbe stato da respingere.

c) Si

aggiunga che in concreto il preteso domicilio di L__________ __________ a __________

appare inconsistente anche dal profi­lo soggettivo. F__________ M__________,

direttore della casa per anziani di __________ in cui ha soggiornato L__________

__________ dal 7 marzo al 1° maggio 2018, ha dichiarato che al momen­to

del ricovero l'interessata era incapace di intendere e di vole­re, come ha

constatato il medico curante dott. W__________ P__________ di __________ (deposizione

del 5 marzo 2020, verbali pag. 1) e come risulta dalla cartella clinica agli

atti (pag. 4 in fondo). Agli atti non figura il rapporto geriatrico né il dott.

W__________ P__________ è stato sentito in tribunale, tuttavia le appellanti

non contestano che egli abbia esaminato la capacità di discernimento della loro

madre. Non consta per vero in che condizioni fosse L__________ __________ al

momento in cui è stata dimessa dalla casa per anziani, ma nulla induce a

supporre che il suo stato di salute fosse migliorato. F__________ M__________ ha

precisato anzi che riguardo a L__________ __________ “non vi erano grandi

speranze” (verbale citato, pag. 2 in alto), tanto ch'essa è deceduta poi un

mese dopo, il 1° giugno 2018. In circostanze del genere appare inverosimi­le

che il 1° maggio 2018 l'interessata avesse la capacità di discernimento per

decidere di trasferirsi a __________. E che tale fosse la volontà delle figlie

poco soccorre.

Certo,

la capacità di discernimento si presume, di modo che incombe a chi la contesta dimostrarne

l'inesistenza. Tale prova non soggiace tuttavia a esigenze particolari. Una

“verosimiglianza preponderante” che esclude seri dubbi è sufficiente,

soprattutto ove si tratti di valutare le deboli condizioni mentali di una persona deceduta. In casi del genere

incom­be a chi sostiene la capacità d'intendere e di volere comprovare che la

persona si trovava, al momento determinante,

in

un “lucido intervallo” (DTF 144 III 264 consid. 5.4 e 6.1.3 con rimandi; più

recentemente sentenza del Tribunale federale 5A_465/2019 del 4 ottobre

2019.

consid. 4.2.2 con rimandi). Nella fattispecie nulla al proposito si evince

dagli atti. Ne segue che “l'anelato nuovo domicilio della de cuius in

Serbia” si rivela escluso dal profilo oggettivo e inverosimile dal profilo

soggettivo. Quand'anche AP 2 e AP 1 fossero state patrocinate da un lega­le

provvisto della capacità di postulare (e il loro ricorso fosse perciò

ricevibile), di conseguenza, l'appello del 22 maggio 2020 sarebbe da

respingere.

4.

Se ne conclude che nel caso precipuo non

risponderebbe all'eco­nomia processuale ritornare gli atti al Pretore per ingiungere al­l'avvocato PA 1 di deporre il mandato e per

assegnare a AP 2 e AP 1 un termi­ne entro cui sottoscrivere esse medesi­me gli

atti compiuti dal legale, ratificandoli, o designare un altro rappresentante.

L'avv. PA 1, l'avv. S__________ D__________ e tutti gli avvocati dello studio

legale PA 1 Partner vanno preclusi in ogni modo dal patrocinio di AP 2 e

AP 1 nella causa di divisione ereditaria, in conformità alla giurisprudenza

testé illustrata (sopra, consid. 2).

5.

Le spese dell'attuale giudizio seguono la

soccombenza delle appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato

osservazioni all'appello (e una duplica spontanea) tramite un patrocinatore, ha

diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

6.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità

di una decisione incidentale (sopra, consid. 1) segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv.

1.

lett. c LTF). Il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di

fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in

cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. L'avv. PA 1, l'avv. S__________ D__________ e tutti gli avvocati dello

studio legale PA 1 Partner sono preclusi dal patrocinio di AP 2 e AP 1 nella causa di divisione ereditaria che

oppone le parti. L'avv. PA 1 è tenuto a deporre sen­za indugio il mandato di

patrocinio assunto in favore di AP 2 e AP 1.

3. Le

spese processuali di fr. 2000.– sono poste solidalmente a carico delle

appellanti, che rifonderanno a AO 1 fr. 4000.– complessivi per ripetibili.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).