11.2020.5
Impugnabilità di un decreto supercautelare
28 gennaio 2020Italiano5 min
i provvedimenti cautelari adottati dai Pretori sono impugnabili soltanto se
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.5
Lugano
28 gennaio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2020.3 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 15 gennaio 2020 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 21 gennaio 2020 presentato da RE 1contro il decreto emesso dal Pretore il 15
gennaio 2020;
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare
emesso a verbale il 4 novembre 2019 “nelle more istruttorie” in una procedura a
tutela dell'unione coniugale promossa il 9 ottobre 2019 da AO 1 (1970), il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AP 1 (1967) a
versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per l'istante, uno
di 958.– mensili per la figlia N__________ (22 ottobre 2002) e uno di fr.
1135.– mensili per la figlia G__________ (30 settembre 2005), assegni familiari
non compresi;
che con decisione del 28
novembre 2019 questa Camera ha parzialmente accolto un appello introdotto da AP
1 annullando il decreto cautelare appena citato per quanto riguarda il
contributo alimentare di fr. 200.– mensili in favore della moglie e rinviando
gli atti al Pretore perché emani su tal punto un giudizio motivato (inc.
11.2019.124);
che un ricorso in materia
civile del 21 dicembre 2019
presentato da AP 1 contro la sentenza appena citata al Tribunale federale è
stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_1060/2019 dell'8 gennaio 2020;
che, nel frattempo, l'11
dicembre 2020 il Pretore ha motivato il suo decreto condannando AP 1 a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 286.50 mensili;
che un appello presentato
da AP 1 il 16 dicembre 2019 è tuttora pendente (inc. 11.2019.145);
che il 15 gennaio 2020 AO
1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse già in “via cautelare e
supercautelare” alla __________ SA, __________, per cui AP 1 lavora, di
trattenere dallo stipendio di lui complessivi fr. 2379.50 mensili, oltre gli
assegni familiari, quali contributi alimentari per sé e le figlie, e di
riversarle direttamente la somma;
che con decreto di quello
stesso giorno il Pretore ha ordinato la trattenuta per fr. 2379.50 mensili,
oltre gli assegni familiari e ha convocato le parti alla discussione del 10
febbraio 2020;
che contro il decreto
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 gennaio 2020
in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato;
che
la Camera non ha chiesto osservazioni al
ricorso;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è un decreto cautelare emesso nel quadro di una
procedura a tutela dell'unione coniugale;
che
Fatti
i provvedimenti cautelari adottati dai Pretori sono impugnabili soltanto se
sono stati adottati previo contraddittorio;
che
provvedimenti cautelari presi inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), senza
nemmeno che il convenuto sia stato invitato a formulare osservazioni scritte,
non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3
con numerosi richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);
che
eccezioni a tale principio sussistono in settori specifici (esecuzioni e
fallimenti, ipoteche legali degli artigiani
e imprenditori: sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28
agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso
in esame;
Considerandi
che
nella fattispecie la decisione del Pretore non ha formato oggetto di alcun
contraddittorio, nemmeno in forma scritta, tant'è che la discussione in
proposito è stata indetta per il 10 febbraio 2020;
che
la decisione impugnata raffigura dunque un decreto “superprovvisionale” nel
senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC, non suscettivo di alcuna impugnazione;
che
in tali circostanze l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile e può
essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b
lett. a n. 2 LOG);
che
le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC)
ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo,
l'interessato essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili,
l'istante non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).