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Decisione

11.2020.52

Riscatto o spostamento di una servitù di passo pedonale gravante il fondo serviente

28 febbraio 2022Italiano37 min

provvedimento sarebbe decaduto. Infine egli ha disposto che l'importo di fr. 10 000.– versato da AO 1 a titolo di cauzione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.52

Lugano

28 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa OR.2016.31 (azione confessoria con riconvezione di

cancellazione o spostamento di servitù) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Campagna promossa con petizione del 16 ottobre 2015 da

AO

1 ora in

(patrocinata

dall'avv. PAT 2)

contro

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1),

causa

nella quale è intervenuta adesivamente

PI

1

(patrocinata

dallo stesso avv. PAT 1),

giudicando sull'appello

del 2 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

22 aprile 2020;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 17 settembre 1988

M__________ F__________ ha venduto a AP 1 le particelle n. 1687 (228 m²) e n.

1688 (89 m²) RFD di __________, (ora __________), nella frazione di __________.

La venditrice era inoltre proprietaria della particella n. 1691 (411 m²),

situata a sud della particella n. 1688. Contestualmente i contraenti hanno

pattuito quanto segue:

6. Costituzione

di servitù prediali

Servitù

di passo pedonale

Sui

lati est e ovest della casa al mappale n. 1688 vi sono dei passi.

Sul

lato est della casa [che la traduzione in tedesco precisa essere quella a

valle, sulla particella n. 1691: doc. 2] un passo porta al sentiero comunale.

Tra

le due case esiste un passaggio.

I

proprietari si concedono reciprocamente un diritto di passo pedonale da

iscrivere a registro fondiario quale servitù prediale come segue:

a carico della particella n. 1688 a favore della particella n. 1691

– a carico

della particella n. 1691 a favore delle particelle n. 1687 e 1688.

il

tutto in base a quanto previsto dalla planimetria Inserto C.

All'atto era acclusa,

quale inserto C, la seguente rappresentazione grafica dei tracciati dei diritti

di passo, poi iscritti nel registro fondiario come onere/diritto di “passo

pedonale”.

Da tale rappresentazione

risulta un diritto di passo pedonale (tracciato blu) in favore della particella

n. 1691, che aggirando sui lati ovest, sud ed est la casa posta sul fondo n.

1688 consente di collegarsi, attraverso due percorsi (l'uno a ovest, l'altro a

est di tale fondo) a un sentiero pubblico (su fondo patriziale) a monte.

L'altro diritto di passo (tracciato rosa) in favore della particella n. 1688

permette di allacciarsi a un sentiero comunale a valle, transitando lungo il

lato nord-est dell'edificio posto sul fondo n. 1691.

B. AO 1 ha acquistato il

28 marzo 2000 da M__________ __________, già F__________, la particella n.

1691. Il 4 aprile 2013 il Municipio delle __________, respingendo

un'opposizione di AO 1, ha rilasciato a AP 1 la licenza di costruzione per la

sistemazione esterna e la realizzazione di una piscina su una porzio­ne di

terreno non edificata nella zona ovest della particella n. 1688, ciò che

avrebbe occupato gran parte dell'area gravata

dal diritto di passo pedonale in favore della particella n. 1691.

C. Constatato l'avvio

dei lavori sulla particella n. 1688, il 19 maggio 2014 AO 1 si è rivolta al

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, già inaudita

parte, la sospensione cautelare delle opere e il divieto di intralciare il

diritto di passo pedonale. Con decreto “supercautelare” di quello stes­so

giorno il Pretore ha ingiunto a AP 1 di mantenere libero e praticabile il

tracciato del diritto di passo, ha ordinato a AO 1 di depositare entro 10

giorni fr. 10 000.– in garanzia di

eventuali pretese risarcitorie, ha notificato una memoria difensiva presentata

da AP 1 il 3 gennaio 2014 e ha convocato le parti al contraddittorio. In esito

al procedimento cautelare, con decreto del 22 settembre 2015 il Pretore ha poi

accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato a AP 1 di mantenere libero e

praticabile il tracciato del diritto di passo e di non costruire la piscina.

Egli ha assegnato inoltre a AO 1 un termine di 30 giorni per promuovere la

causa di merito, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso quel termine, il

provvedimento sarebbe decaduto. Infine egli ha disposto che l'importo di fr. 10 000.– versato da AO 1 a titolo di cauzione

sarebbe rimasto depositato in Pretura fino alla scadenza infruttuosa del

termine o fino al termine fissato nella decisione di merito. Le spese

processuali di fr. 2027.05 sono state poste a carico di AP 1, con obbligo

di rifondere a AO 1 fr. 5500.– per ripetibili (inc. CA.2014.24).

D. Il 16 ottobre 2015 AO

1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore perché gli fosse ordinato di mantenere

libero e praticabile il tracciato del diritto di passo, in particolare di non

edificare la piscina e di ripristinare il tracciato della servitù. Essa ha chiesto altresì di liberare in suo favore la

cauzione di fr. 10 000.– (più interessi dal 31 maggio 2014).

Il Pretore ha trattato inizialmente la causa con la procedura semplificata, l'attrice

avendo indicato un valore litigioso di fr. 25 000.–

(inc. SE.2015.42). Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2016 AP 1 ha postulato

il rigetto della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto che la servitù

di passo sia modificata nel senso di essere esercitata solo sulla porzione di

terreno segnata in giallo nella planimetria riprodotta in appresso (ovvero ad

esclusione del tracciato a ovest della particella n. 1688), che sia ordinato

all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la modifica e che AO 1

sia condannata a

risarcirgli le spese giudiziarie della procedura cautelare, di complessivi fr.

7527.05.

E. Con osservazioni del

15 aprile 2016 l'attrice ha proposto di respingere la riconvenzione. Il 1°

giugno 2016 PI 1, moglie del convenuto e proprietaria delle vicine particelle

n. 1689, 1690 e 1694 a 1697, ha presentato un'istanza di intervento adesivo a

sostegno del convenuto, postulando l'accoglimento della riconvenzione o, in

subordine, lo spostamento della servitù sulla limitrofa particella n. 1689

secondo un determinato tracciato, offrendosi di assumere le relative spese

insieme con il marito e chiedendo di ordinare le iscrizioni nel registro

fondiario. Il 7 luglio 2016 AO 1 ha dichiarato si opporsi all'intervento adesivo.

PI 1 ha replicato il 29 agosto 2016, ribadendo le proprie domande.

Altrettanto ha fatto l'attrice in una duplica del 23 settembre 2016.

F. L'11 novembre 2016 il

Pretore ha verificato il valore litigioso di fr. 32 527.05, decidendo di trattare la causa con la procedura

ordinaria (inc. OR.2016.31). Quello stesso giorno egli ha ammesso inoltre

l'intervento adesivo di PI 1. Le spese di tale decisione (fr. 350.–) sono state

poste a carico di AO 1, tenuta a rifondere all'interveniente adesiva fr. 350.–

per ripetibili. Il 17 novembre 2016 il Pretore ha poi invitato gli interessati

a replicare nell'azione principale e riconvenzionale. AO 1 ha replicato il 15 dicembre

2016, reiterando le domande di petizione. In una replica riconvenzionale del 2

gennaio 2017 AP 1 e PI 1 hanno riaffermato le loro conclusioni. Le parti hanno

ribadito le rispettive posizioni in una duplica del 31 gennaio 2017 e in una

duplica riconvenzionale dell'8 febbraio 2017.

G. Alle prime arringhe

del 9 maggio 2017 le parti hanno confermato il loro punto di vista e notificato

prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata commissionata una perizia

sulle caratteristiche del diritto di passo a carico della particella n. 1688 e

in favore della n. 1691, come pure sull'eventuale spostamento del tracciato

lungo il confine tra le particelle n. 1688 e 1689, è iniziata l'11 luglio 2017

ed è terminata il 28 ottobre 2019. Nel frattempo, il 27 aprile 2018, il

Pretore ha respinto un'istanza di sospensione formulata da AP 1 e PI 1. Un

reclamo presentato il 9 maggio 2018 da questi ultimi contro tale decisione è

stato respinto il 12 novembre 2018 dalla terza Camera civile del Tribunale di

appello (inc. 13.2018.30). Il 19 dicembre 2018 il Consiglio di Stato ha

respinto inoltre un ricorso di PI 1 contro il diniego di licenza edilizia per

la costruzione di una scalinata in pietra sulla particella n. 1689, ciò che

avrebbe consentito di realizzare un nuovo accesso pedonale verso il fondo

dell'attrice.

H. Le parti hanno

rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo

memoriale dell'8 gennaio 2020 AO 1 ha reiterato le proprie richieste di

petizione, non senza postulare – in subordine – lo spostamento a spese del

convenuto del passo pedonale che attraversa il prato sulla particella n. 1688

verso il confine con la particella n. 1689 (nel frattempo inclusa nella

particella n. 1695) secondo le indicazioni del perito, mantenendo una lunghezza

di circa 9 m e una larghezza di 90 cm. Essa ha proposto inoltre, una volta

ancora, di respingere la riconvenzione e l'istanza di intervento adesivo. Nel

loro allegato conclusivo del 13 gennaio 2020 AP 1 e PI 1 hanno chiesto

ulteriormente di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzione,

senza rinnovare la proposta subordinata di trasporto della servitù sulla

particella n. 1689. Il 24 gennaio e il 3 marzo 2020 essi hanno contestato

inoltre le note professionali del legale dalla controparte, al che l'attrice ha

fatto seguire il 5 marzo 2020 la specifica delle prestazioni. AP 1 e PI 1 hanno

chiesto il 9 marzo 2020 al Pretore di estromettere tali documenti.

I. Statuendo il 22

aprile 2020, il Pretore ha accolto la petizione, nel senso che ha ingiunto al

convenuto di mantenere libero e praticabile il tracciato del diritto di passo

iscritto a carico della particella n. 1688 e in favore della particella n.

1691, in particolare di non edificare la piscina secondo la licenza edilizia

rilasciata il 4 aprile 2013 dal Municipio di __________. Egli ha deciso

inoltre di restituire all'attrice, al passaggio in giudicato della sentenza, la

garanzia di fr. 10 000.– depositata nel

procedimento cautelare. Le spese processuali dell'azione principale, di fr.

2870.30 complessivi, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a

rifondere all'attrice fr. 2800.– per ripetibili. Il primo giudice ha

respinto invece la riconvenzione e addebitato gli oneri processuali di quella

procedura, di fr. 5740.65, a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1

fr. 5800.– per ripetibili.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 giugno 2020 per

ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta la

petizione e di vedere liberata in proprio favore la garanzia di fr. 10 000.– depositata da AO 1 nel procedimento

cautelare. Egli sollecita altresì l'accoglimento della riconvenzione, nel senso

di modificare la servitù di passo pedonale iscritta sulla sua particel-la

n. 1688 a favore della particella n. 1691 in modo che il transito avvenga

solo sulla superficie indicata in giallo sulla planimetria riprodotta dianzi

(lett. D). Egli chiede infine che sia ordinato all'ufficiale del registro

fondiario di procedere alla relativa iscrizione e che l'attrice sia condannata

a rifondergli i costi della procedura cautelare di fr. 7527.05. Nella sua

risposta del 24 agosto 2020 AO 1 propo­ne di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili

mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha

stabilito per finire il valore litigioso, alla luce delle risultanze

istruttorie, in fr. 17 507.05, ossia fr.

9980.– (il maggior valore fra il vantaggio che avrebbe tratto il fondo

serviente dalla cancellazione della servitù e lo svantaggio che sarebbe

derivato al fondo dominante) più la pretesa risarcitoria di fr. 7527.05

(sentenza impugnata, pag. 22). Al proposito le parti non muovono obiezioni.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta

al patrocinatore di AP 1 il 30 aprile 2020 (traccia degli invii

n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così

sabato 30 maggio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù

dell'art. 142 cpv. 3 CPC e, trattandosi di un giorno festivo (lunedì di

Pentecoste), prorogarsi ulteriormente al 2 giugno 2020 (art. 1

della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino:

RL 843.200). Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto tempestivo.

2.

Con l'appello AP 1

chiede, fra l'altro, che la garanzia di fr. 10 000.–

depositata da AO 1 nella procedura cautelare sia svincolata in suo favore

“quale risarcimento del danno patito in seguito al provvedimento cautelare”. Ora,

in virtù dell'art. 264 cpv. 2 CPC un istante può essere chiamato a rispondere

del danno causato in seguito a un provvedimento cautelare ingiustificato. Sta

di fatto che AP 1 non ha mai sottoposto una simile domanda al Pretore. Come in

questa sede, egli ha postulato la rifusione delle spese processuali relative al

procedimento cautelare, di complessivi fr. 7527.05, ma non ha formulato altre

richieste di risarcimento danni per fr. 10 000.–

né, tanto meno, ha chiesto la liberazione della garanzia in proprio favore (si

vedano da ultimo le richieste di giudizio nel memoriale conclu-sivo del

13.

gennaio 2020, pag. 19 seg.). Nuove domande in appello sono ammissibili,

tuttavia, soltanto se sono fondate su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (art.

317.

cpv. 2 CPC), eventualità che neppure l'appellante adombra, sicché al

riguardo il ricorso si dimostra già di primo acchito irricevibile.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'attrice ha promosso un'azione

negatoria (recte: confessoria) a tutela del diritto di passo pedonale

sul lato ovest del fondo serviente, mentre con la riconvenzione il convenuto ha

postulato la soppressione di tale servitù, rinunciando nel memoriale conclusivo

a proporne lo spostamento sulla vicina particella n. 1689. Il primo

giudice si è interrogato poi sul contenuto della servitù litigiosa, rilevando

che l'attrice ha acquistato il fondo dominante dopo la costituzione del diritto

reale limitato, il quale va interpretati di conseguenza secondo l'affidamento

che costei poteva riporre nel registro fondiario, compresi i documenti

giustificativi. A tale riguardo egli ha concluso, fondandosi sulla

raffigurazione grafica annessa all'atto costitutivo e sottoscritta dallo stesso

AP 1, che la servitù grava entrambi i lati (est e ovest) del fondo serviente e

consente di raccordare il fondo dominante al sentiero pubblico posto a monte

tramite due percorsi distinti. Né il convenuto né l'interveniente adesiva – ha

continuato il primo giudice –pretendono che il tracciato della servitù a ovest

sia stato modificato dopo la costituzione del diritto o che l'attrice abbia

smesso di usarlo o ne abbia fatto un uso diverso da quello originario. Men che

meno risulta che le beole posate su quel tracciato “a passo indiano” siano

successive all'acquisto del fondo dominan­te da parte dell'attrice. Escluso un

abuso di diritto, il Pretore ha reputato senza rilievo che l'attrice lasci il

suo cane lasciare deiezioni sul fondo gravato. Il Pretore ha ritenuto così

fondata l'azio­ne principale, giacché la prospettata edificazione della piscina

sul tracciato ovest del passo minaccia la servitù come tale (sentenza

impugnata, pag. 14 a 18).

Quanto alla riconvenzione,

il Pretore si è domandato se nella

fattispecie ricorrano i

presupposti per un riscatto della servitù (art. 736 cpv. 2 CC). Appurato che

l'interesse del fondo dominante al diritto reale limitato consiste nella

possibilità di accedere all'entrata principale della casa dell'attrice mediante

il tracciato più diretto e comodo, il primo giudice ha accertato che il percor­so

litigioso è quello che meglio soddisfa tali criteri. Esso si sviluppa su un

tracciato rettilineo di 9 m con una pendenza costan-

­te, mentre l'altro

(prendendo i medesimi punti di partenza e di arrivo) comporta due svolte a 90

gradi, è gradinato ed è lungo 26 m. Ne ha desunto, il Pretore, che

l'interesse del fondo domi-nante al tracciato sul lato ovest non è mutato.

Circa una possibile sproporzione tra l'interesse (invariato) del proprietario

del fondo dominante e l'aggravio per il proprietario del fondo serviente, il

pri­mo giudice ha rammentato che il fatto all'origine della sproporzione

dev'essere successivo alla costituzione della servitù e non deve imputarsi al

proprietario gravato. Se non che – egli ha soggiunto – il convenuto medesimo ha

costituito la servitù e sapeva perciò che l'uso del prato nella porzione

occidentale del suo fondo sarebbe stato limitato dalla medesima, quantunque

sussista un altro passaggio per accedere al fondo dominante dal sentiero a

monte. Riguardo all'aggravio dovuto alla servitù, che impedireb­be di sfruttare

appieno il fondo serviente con l'edificazione della piccola piscina già

autorizzata, il Pretore ha rilevato che tale stato di cose sussisteva già al

momento in cui il convenuto ha costituito il diritto reale limitato. L'aggravio

si riconduce così al proprietario medesimo, senza trascurare che

l'impossibilità di realizzare la piscina non impedisce uno sfruttamento

razionale del fondo serviente. Né il maggior valore che tale fondo trarrebbe da

una cancellazione del diritto reale limitato (meno di un decimo del valore

attuale) giustifica la soppressione della servitù. Non dandosi quindi

sproporzione fra gli interessi in gioco, il primo giudice ha escluso un

riscatto della servitù medesima (sentenza impugnata, pag. 18 a 21).

Da ultimo il Pretore ha

scartato l'eventualità che nel caso specifico la cancellazione della servitù

possa essere pronunciata in applicazione dell'art. 742 cpv. 1 CC, ovvero

spostando il tracciato del passo dal lato ovest su quello (già esistente) sul

lato est. Il trasporto della servitù infatti deve conservare il diritto reale

limitato sostanzialmente intatto e non può ledere il principio del-l'identità

della servitù. Invece – ha epilogato il primo giudice – il trasporto in

questione lederebbe tale precetto, poiché il percorso sul lato est non persegue

le stesse finalità del passaggio sul lato ovest, che permette un accesso più

agevole e diretto al sentiero comunale verso il nucleo di __________. In

definitiva egli ha pertanto accolto l'azione principale e respinto la

riconvenzione (sentenza impugnata, pag. 21 seg.).

4.

Preliminarmente

l'appellante lamenta che il Pretore ha condotto il procedimento in spregio dei

principi di celerità ed efficienza, fissando il valore litigioso “a livelli

estranei alla realtà” e ordinando, nonostante la sua opposizione, l'assunzione

di prove inutili, a co-minciare da una perizia, quantunque gli atti del

procedimento cautelare fossero sufficienti anche per il giudizio di merito. Egli

sostiene poi che la motivazione del giudizio impugnato non adempie le esigenze

di una “analisi nach Recht und Billigkeit” e trascura o sottovaluta

elementi essenziali. Egli rimprovera al primo giudice – in sintesi – di avere

giudicato come se si trovas­se di fronte a due servitù, di avere trascurato il

vero scopo della servitù attenendosi superficialmente allo schizzo allegato

all'atto costitutivo, di non avere tenuto conto degli effetti della

ristrutturazione degli edifici sul fondo dominante, di non avere considerato

che il sentiero pubblico a monte continua anche a est, di avere disconosciuto

che il fondo dominante è accessibile anche dal sentiero a valle, di avere

ritenuto a torto il fondo serviente già razionalmente utilizzato, di non avere

tenuto calcolo della morfologia dell'agglomerato e di avere travisato il concetto

di identità della servitù. Da tali argomentazioni giova sgombrare il campo.

a) Per

quanto attiene alla pretesa violazione del principio di celerità, l'attrice

obietta a ragione che l'appellante non è estraneo al protrarsi della procedura,

avendo sollecitato proroghe di termini e rinvii di udienze (osservazioni, pag.

3.

seg.). Quanto all'istruttoria, il convenuto medesimo aveva proposto – fra

l'altro – l'assunzione di cinque testimoni e di una perizia (distinta annessa

al verbale di udienza del 9 maggio 2017), ben guardandosi dall'impugnare

l'ordinanza sulle prove in cui il primo giudice ha vagliato la sua opposizione

(ordinanza dell'11 luglio 2017 nel fascicolo “atti diversi”). Né l'appellante è

estraneo all'accertamento del valore litigioso, giacché dopo aver escluso la

necessità di verifiche peritali al riguardo egli ha definito “condivisibile”

l'importo di fr. 25 000.– esposto

dall'attrice per l'azione principale e ha dichiarato che il valore della sua

domanda riconvenzionale volta alla cancellazione della servitù non poteva

essere diverso (risposta e domanda riconvenzionale del 25 gennaio 2016, pag.

10; lettera del 28 gennaio 2016; ordinanza dell'11 novembre 2016). Sia

come sia, un rimprovero di violazione del principio di celerità potrebbe essere

trattato se mai come reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC).

Sta di fatto che nel frattempo il Pretore ha emanato la decisione finale, per

altro dopo circa tre mesi dalla presentazione degli allegati conclusivi. La

censura si esaurisce dunque in una vana recriminazione.

b) Relativamente

al preteso difetto di motivazione, le esigenze che deve adempiere una decisione

sotto questo profilo (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29

cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola

allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è

ch'essa permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto

che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se

deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter

esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70

consid. 5.2 con rinvii). Nel caso specifico, come detto (consid. 3), la

sentenza impugnata non si limita a una mera riproduzione di “citazioni e

riferimenti dottrinali”, come sostiene l'appellante. Il Pretore non ha mancato

di esporre minuziosamente la fattispecie (pag. 7 a 14), di determinare lo scopo

della servitù, accertandone la violazione in caso di edificazione della

progettata piscina (pag. 14 a 18), e di vagliare le condizioni per una

cancellazione, riscatto o spostamento del passo (pag. 18 a 22). Si può

comprendere che le valutazioni del primo giudice non aggradino all'appellante.

Ciò non basta tuttavia per indiziare carenze formali di motivazione. Se tali

considerazioni resista­no alle censure di appello sarà esaminato oltre.

5.

Nel merito

l'appellante, descritta la situazione dei luoghi ed esposte le circostanze

dell'acquisto dei fondi e della costituzione della servitù litigiosa, fa valere

che lo scopo dei diritti di passo gravanti vicendevolmente le particelle n.

1688.

e 1691 era di assicurare a entrambi i fondi un raccordo con i due sentieri

pubblici situati a monte e a valle attraverso la scalinata che percorre le due

particelle lungo il versante est. A suo parere, conferma tale interpretazione il

riferimento esplicito ai due sentieri pubblici nell'atto costitutivo delle

servitù e il fatto che, fisicamente, il collegamento fra i medesimi si

identifichi con la scalinata. Le piode posate “a passo indiano” sul lato ovest

della particella n. 1688 servivano invece a raggiungere il rustico su tale

particella. Il convenuto non disconosce che lo schizzo annesso all'atto

costitutivo (inserto C) “formalmente” determina l'aggravio dell'intero fondo

servien­te, ma ritiene che il testo dell'atto costitutivo consenta di

circoscrivere il passo alla scala che collega i due sentieri pubblici. Tanto

più che all'epoca tutti gli accessi agli edifici sul fondo dominante, tranne

uno secondario, si trovavano su quel lato, sicché il percorso più breve per

raggiungere il sentiero pubblico era allora quello lungo il lato est.

Per quanto attiene alla

situazione del fondo dominante, l'appellante adduce che al momento della

costituzione della servitù i due edifici contigui erano indipendenti l'uno

dall'altro. Per lo stabile a sud l'ingresso al piano inferiore avveniva da quel

lato, mentre al piano superiore si accedeva da ovest. All'edificio a monte si

accedeva invece dai ballatoi lungo la scalinata a est. Dopo la ristrutturazione

operata dall'attrice – egli continua – i locali dei due edifici, tranne quelli

al piano inferiore, sono stati col-legati e, pur mantenendo gli ingressi

precedenti, sono ora accessibili dall'entrata principale a ovest. Poco

importano di conseguenza le allegazioni dell'attrice circa il grado di utilizzo

dei due percorsi, poiché le modifiche apportate con il restauro dei due edifici

non possono comportare per il fondo serviente un aggravio che trascenda lo

scopo originario della servitù. Quanto alla situazione del fondo serviente egli

obietta che, tolta la superficie del rustico e del passo sui lati sud ed est,

l'area fruibile come giardino si riduce a circa 39 m² di prato, il quale,

seppure ben soleggiato, all'atto pratico è inutilizzabile. Esposta al transito

dell'attrice e in forte pendenza (19.4%), senza una sistemazione la

superficie in questione

impedisce quindi, a suo dire, uno sfruttamento razionale del fondo.

Sapere, in ultima analisi,

se si possa imporre all'attrice la rinuncia al tracciato ovest del passo

dipende così dal confronto degli interessi delle parti, sia che si applichi

l'art. 736 cpv. 2 CC o l'art. 742 CC. Dalla beneficiaria si può esigere

quindi un certo sacrificio, sempre che – circostanza che l'appellante

rimprovera al Pretore di non avere approfondito – la nuova situazione non sia

“meno adatta per il fondo dominante” rispetto a quella iniziale. Il convenuto

ribadisce che lo scopo della servitù era di collegare gli ingressi all'immobile

del fondo dominante sul lato orientale con il sentiero pubblico a monte, mentre

il tracciato a ovest non poteva assolvere altra funzione di collegamento, ad

esempio quella di scorciatoia per raggiungere la parte frontale dell'edificio a

monte. Pur sopprimendo l'accesso a tale percorso, egli prosegue, il contenuto e

la finalità originaria della servitù rimangono intatti. L'interesse invocato

dall'attrice si ricondurrebbe invece a un'estensio­ne dello scopo originario

della servitù, ovvero al fatto che essa ha creato un nuovo accesso principale

sul lato ovest. Ciò rende superflua ogni considerazione sulla lunghezza dei

vari percorsi.

Invece di accomodarsi di

un semplice esercizio contabile – continua l'interessato – il Pretore avrebbe

dovuto esercitare il proprio potere di apprezzamento e ponderare l'insieme

delle circostan­ze. E in tale prospettiva qualche scalino o metro in più è

senza rilievo se si considera che il passo priva lui medesimo della possibilità

di sfruttare convenientemente quell'area e che lo scopo per il quale l'attrice

pretende di mantenere la servitù non corri-sponde a quello originario. Per

l'appellante, una corretta applicazione del­l'art. 742 CC impone quindi il

trasporto della servitù nel senso che questa sia esercitata soltanto lungo il

tracciato a est e che il resto del fondo serviente sia liberato dall'aggravio.

Non senza rammaricarsi per la scarsa precisione osservata alla costituzione

della servitù, il convenuto conclude che lo spostamento della servitù riconduce

la situazione giuridica alle reali intenzioni delle parti al momento del

rogito. Onde la richiesta di accogliere la sua riconvenzione e di rimborsargli

i costi della procedura cautelare di fr. 7527.05.

6.

L'appellante fonda

la sua richiesta di cancellare il diritto di passo lungo il tracciato ovest del

fondo serviente sugli art. 736 cpv. 2 e 742

CC. Le due ipotesi vanno esaminate distintamente. L'art. 736 cpv. 2 CC dispone che qualora

per il fondo dominante vi sia ancora interesse all'esercizio della servitù, ma

di lieve importanza in confronto alla gravità dell'onere, la servitù può essere

riscattata o ridotta mediante indennità (art. 736 cpv. 2 CC). Un riscatto presuppone quindi che, dopo

la

sua costituzione, la servitù abbia perduto interesse per il proprietario del

fondo dominante o sia divenuta sproporzionatamente gravosa per il proprietario

del fondo serviente, al punto da non giustificare più la sua conservazione

(RtiD II-2011 pag. 703 consid. 4 con riferimenti; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.30 del 1° ottobre 2021 consid. 7a con riferimenti). Ciò

implica una ponderazione d'interessi fondata sul citato principio dell'identità,

secondo cui una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da quello

in virtù del quale è stata costituita (loc. cit.).

L'art. 736 cpv. 2 CC

prevede soltanto la possibilità di riscatto o di riduzione (parziale) di una

servitù mediante indennizzo. La soppressione senza indennità ricade invece

sotto l'art. 736 cpv. 1 CC e presuppone la perdita di ogni interesse (sentenza

del Tribunale federale 5A_128/2020 del 13 aprile 2021 consid. 4.1 con

rinvii). Neppure l'appellante pretende in concreto che l'attrice abbia perduto

ogni interesse al percorso della servitù sul lato ovest del fondo serviente

(appello, pag. 11), tant'è ch'egli nemmeno accenna all'ipotesi dell'art. 736

cpv. 1 CC. E in difetto di ogni offerta di indennizzo per la riduzione della

servitù proposta, al riguardo l'appello potrebbe esaurirsi già in questi

termini (RtiD

I-2014 pag. 764 consid.

7b).

7.

Sia come sia, le

ulteriori argomentazioni dell'appellante non possono essere seguite. Il

convenuto fa valere che sopprimendo la possibilità di usare il tracciato sulla

porzione ovest del fondo ser-viente, il contenuto e la finalità originaria

della servitù rimangono intatti. La doglianza implica un esame dello scopo

della servitù litigiosa alla luce del ricordato principio dell'identità che

tornerà utile anche al momento di vagliare la richiesta di spostamento (sotto, consid.

10). Ciò posto, occorre appurare quale fosse lo scopo della servitù litigiosa

per il proprietario del fondo domi-nante al momento in cui il diritto è stato

costituito (RtiD II-2020 pag. 856 consid. 3a con rinvii).

a) Un'iscrizione

nel registro fondiario fa fede circa l'estensione della servitù in quanto

determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (art. 738

cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una servitù può

risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato

per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC, lex

specialis dell'art. 971 CC). Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi

esegesi. Se non è concludente, occorre far capo all'atto costitutivo della

servitù, segnatamente al contratto e alla planimetria sulla quale è riportata

l'area gravata (art. 942 cpv. 2 CC). Se nemmeno tali atti sono concludenti,

l'estensione della servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato

esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC; RtiD

I-2009 pag. 646 consid. 7 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.124 del 14 luglio 2021 consid. 7 con rinvii).

b) Nella

fattispecie la descrizione diritto/onere di “passo pedonale” nel registro

fondiario è meramente telegrafica (doc. A e B: ispezio­ne del registro

fondiario). Si deve dunque fare riferimento all'atto costitutivo e in

particolare alla rappresentazione grafica acclusa quale inserto C, dalla quale

si evince chiaramente che la servitù di passo a carico della particella n. 1688

grava non solo la scala sul lato est del fondo e il lastricato che divide gli

immobili fra i due fondi, ma anche il percorso definito da piode posate “a

passo indiano” che attraversa l'area non edificata situata sulla porzione ovest

del fondo serviente (doc. D: ispezione del registro fondiario). Contrariamente a

quanto asserisce l'appellante, poi, anche il testo dell'atto costitutivo fa

riferimento a “dei passi (…) sui lati ovest e est della casa” situata sul fondo

serviente. Nulla muta che esso menzioni anche un passo che “porta al sentiero

comunale” sulla particella n. 1691, giacché tale riferimento concerne se mai la

servitù a carico di quella particella in favore della particella n. 1688. Il

sentiero comunale a valle, del resto, confina con la particella n. 1691 ed è

direttamente accessibile dalla scala lungo il

lato est della particella n. 1691.

c) La

rappresentazione grafica nell'inserto C dell'atto costitutivo sarà anche

approssimativa, come eccepisce l'appellante. Sta di fatto che egli stesso ha

partecipato alla stesura di quell'at-to e ha controfirmato l'inserto. La

contestata planimetria consente inoltre di appurare senza ombra di dubbio che

il diritto di passo in favore della particella n. 1691 riguardava anche il

tracciato lungo il lato ovest del fondo gravato, comprese le piode posate “a

passo indiano” che lo delimitano. L'appellan­te medesimo riconosce del resto

che “formalmente” lo schiz­zo ha per effetto di gravare anche quell'area del

suo fondo. Per il resto, in forza del precetto della pubblicità correlato

all'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), circostanze e motivi di

carattere personale che non risultano dall'atto costitutivo non sono opponibili

a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati determinanti per formare la

volontà di chi ha costituito la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza

del Tribunale federale 5A_473/2017 del 30 aprile 2018 consid. 3 in: ZBGR/RNRF

100/2019 pag. 271; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2030.45 del 1° ottobre 2021

consid. 5a).

d) Poco

importa che sul lato est dei due fondi vi sia una scala, la quale congiunge il

sentiero patriziale a monte con il sentiero comunale a valle. Né indizi portano

a concludere che il passo a ovest servisse unicamente per accedere al rustico

del convenuto. Anzi, il fatto che le piode giungano fino al lastricato fra le

due particelle in direzione dell'accesso al giardino, sul lato ovest del fondo

dominante, contrasta con tale tesi (doc. E, Q, T e doc. 1). L'appellante

medesimo riconosce del resto (memoriale, pag. 9) che, anche prima dei lavori di

ristrutturazione degli edifici sulla particella n. 1691, esisteva almeno

un'entrata sul lato ovest (doc. U, doc. V 2° foglio e doc. W 2° foglio).

Che gli altri accessi fossero sui ballatoi a est non significa poi che il

tracciato del passo a ovest non fosse utilizzato. Anche perché per recarsi ai

posteggi vicino alla Chiesa di __________ il tracciato a ovest costituiva pur

sempre il tracciato più diretto e, seppur di poco, il più corto anche partendo

dagli accessi a est (perizia del 30 luglio 2019, pag. 4 e 7 seg.; doc. 10).

e) La

tesi dell'appellante, secondo cui la servitù aveva come (unico) scopo il

collegamento del fondo dominante con il sentiero pubblico a monte attraverso la

scala sul lato orientale, non trova pertanto riscontro negli atti. Né consta

che il tracciato a ovest costituisse una scorciatoia per raggiungere

esclusivamente una parte secondaria dell'edificio sul fondo dominante.

Attraverso l'ingresso su quel lato si accedeva pur sempre alla sala da pranzo (appello,

pag. 10 con riferimento ai doc. V e W). A parte ciò, come testé illustrato

(consid. d), l'uso di quel tracciato era possibile sin dalla sua costituzione

anche a partire dagli accessi a est. Per di più, come sottolinea il Pretore, i

due tracciati hanno caratteristiche diverse se si considera che quello litigioso

è lineare e con pendenza costante, mentre l'altro comporta quattordici gradini

e due svol­te (referto peritale del 30 luglio 2019 pag. 7 seg.). In definitiva,

è lecito ritenere che la servitù avesse per scopo di raggiungere dal fondo

dominante il sentiero patriziale a monte utilizzando indifferentemente il

tracciato a ovest o a est del rustico sul fondo serviente.

8.

L'appellante

sostiene che l'interesse attuale della servitù non corrisponde a quello

iniziale e invoca un aggravio della medesima dovuto alla ristrutturazione degli

immobili sul fondo dominante. Ora, è senz’altro vero che i lavori di

ristrutturazione fatti eseguire dall'attrice nel 2000 hanno conferito maggiore

importanza all'accesso sul lato occidentale, dato che da quella parte (grazie

ai collegamenti interni) si possono ora raggiungere locali che prima erano

raggiungibili solo dal fronte orientale dello stabile. Sta di fatto che gli

accessi preesistenti sono stati conservati (doc. V e W) e l'uso della servitù

sul tracciato ovest, come si è visto, è rimasto possibile – come in origine –

anche a partire dagli accessi a est. In simili circostanze non si può

concludere che la situazione sia mutata al punto da trascendere lo scopo

originario della servitù.

9.

Il convenuto si

duole che il tracciato occidentale della servitù impedirebbe uno sfruttamento

razionale dell'unica superficie fruibile come giardino e lo priverebbe di ogni

forma di riservatezza e – data la forte pendenza del terreno – finanche della

possibilità di sistemare una sedia o un tavolino. La doglianza non può trovare

ascolto. Certo, il perito ha assodato che la restrizione della facol­tà di

utilizzare liberamente la porzione di terreno in questione deprezza il fondo

serviente di fr. 9980.– (8.6% del suo valore senza tale onere: referto del 30

luglio 2019, pag. 11 seg.). Non risulta tuttavia, né l'appellante pretende, che

tale aggravio sia aumentato dopo la costituzione della servitù. L'interessato

non revoca nemmeno in dubbio che la possibilità di sfruttare meglio il proprio

fondo con la costruzione di una piccola piscina sussistesse già nel momento in

cui egli ha costituito la servitù. Il riscatto o la riduzione della servitù non

sono in ogni modo destinati a correggere una

sproporzione iniziale (I CCA, sentenza inc. 11.2010.124 del 18 settembre

2013.

consid. 8a con riferimenti). Chi acquista un terreno gravato di servitù

non può pretendere di rimettere in discussione l'assetto dell'onere solo perché

trova modo di migliorare il rendimento dell'immobile (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.30 del 1° ottobre 2021 consid. 7c). A maggior ragione se –

come in concreto – ha costituito lui stesso il diritto reale limitato. In

concreto non soccorrono di conseguenza gli estremi per un riscatto della

servitù di passo giusta l'art. 736 cpv. 2 CC.

10.

Rimane da esaminare

l'eventuale applicazione dell'art. 742 cpv. 1 CC, stando al quale

ove l'uso

di una servitù richieda solo una parte del fon­do, il proprietario che giustifica

un interesse può chiedere il trasporto del diritto a sue spese sopra un'altra

parte “non meno adatta per il fondo dominante”. In tal caso la servitù va

esercitata altrove, foss'anche su un'altra porzione del fondo serviente. Il

trasporto della servitù, ad ogni modo, deve lasciare il diritto reale limitato

sostanzialmente intatto (anche per quanto riguarda il valore). Può causare

qualche svantaggio al beneficiario, purché si tratti solo di inconvenienti

minori (RtiD I-2014 pag. 764 consid. 7a con rimandi). Per l'essenziale deve

però essere equivalente sotto il profilo economico e garantire oggettivamente

al suo avente diritto la medesima utilità, ovvero gli stessi vantag­gi e le

stesse comodità di esercizio (DTF 147 III 216 consid. 4.5).

a) L'attrice

obietta in primo luogo che il proprietario di un fondo gravato può chiedere lo

spostamento della servitù soltanto dandosi fatti nuovi, che a suo parere non

ricorrono nella fattispecie, poiché già al momento della costituzione del

diritto di passo il proprietario di un fondo gravato avrebbe potuto ottenere

una licenza edilizia per sistemare il terreno. Inoltre, aggiunge, il convenuto

ha finanche manifestato di non essere più intenzionato a costruire la piscina.

Il

proprietario di un fondo serviente che voglia ottenere lo spostamento della

servitù deve poter invocare un interesse degno di protezione. Tale interesse

può essere di ordine economico, ma anche estetico o immateriale. Deve in ogni

caso fondarsi su nuovi bisogni o, quanto meno, su una modifica della situazione

(Argul in: Commentaire romand,

CC II, Basilea 2016, n.

4.

ad art. 742; Petitpierre in:

Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 9 ad art. 742; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 5ª edizione, pag. 483 n. 3486). Nel caso specifico v’è

da domandarsi se il convenuto possa valersi di un interesse degno di protezione

per invocare il trasporto del diritto di passo. Quand'anche l'intenzione di

creare una piscina – o anche solo di sistemare il giardino – integrasse un

siffatto interesse (in questo senso: Besson,

La suppression et l'adaptation des servitudes par le juge in: JdT 1969 I 279),

l'appello sarebbe – comunque sia – destinato all'insuccesso, come si dirà in

appresso.

b) L'appellante

ribadisce che lo scopo originario della servitù sarebbe salvaguardato anche

usando il solo tracciato sul lato est del suo fondo e fa valere che pochi

scalini o pochi metri in più sono di poco momento, vista la morfologia dei

luoghi, così com’è indifferente l'esposizione al sole (bacìo o solatìo) dei due

percorsi. Ora, è possibile che aggirare a est il rustico sul fondo serviente

per raggiungere, partendo dal lato ovest del fondo dominante, il sentiero

comunale verso il nucleo di __________ richieda solo una quindicina di metri in

più, quattordici gradini e due svolte a destra rispetto a un tracciato lineare

con pendenza costante e un tempo di percorrenza di circa venti secondi in più

(perizia del 30 luglio 2019, pag. 7 seg.). Né si disconosce che tale

inconveniente e la minore esposizione al sole del tracciato a est per rapporto

a quello a ovest (e i conseguenti maggiori oneri di manutenzione in inverno per

il primo percorso: perizia, pag. 9) incidono poco o punto sul valore del fondo

dominante (perizia, pag. 13). Ci si limitasse a simili aspetti, gli

inconvenienti di una simile modifica potrebbero fors'anche rientrare nelle

previsioni dell'art. 742 cpv. 1 CC.

Il

problema è che il proprietario del fondo dominante ha già il diritto di

utilizzare la scala sul lato est. E, come detto (consid. 7e), lo scopo

originario della servitù era di consentire l'acces­so al fondo dominate tramite

due percorsi con caratteristiche diverse, senza limitazioni. Non a torto il

Pretore ha reputato quindi che una limitazione della servitù a un solo percorso

offenderebbe il principio dell'identità. Come rileva l'attrice (osservazioni,

pag. 17), l'accoglimento della richiesta del convenuto non si tradurrebbe così

in un mero spostamento della servitù da un percorso (sul lato ovest) a un altro

(sul lato est), bensì in una vera e propria cancellazione parziale. Una simile

eventualità sarebbe però subordinata ai presupposti dell'art. 736 cpv. 2

CC (Argul, op. cit., n. 5 ad art.

742; Steinauer, op. cit., pag. 484

n. 3487). E, come si è appena visto (consid. 6 a 9), estremi del genere non

ricorrono nel caso specifico. Anche al proposito l'appello vede dunque la sua

sorte segnata.

11.

Da ultimo l'appellante

postula la rifusione delle spese processuali relative al procedimento

cautelare, di complessivi fr. 7527.05. Egli deplora inoltre “l'eccessiva

accondiscendenza” con cui il Pretore ha acquisito agli atti le note d'onorario

su cui l'attrice ha fondato la sua pretesa per ripetibili. In realtà la prima

richiesta non ha portata autonoma,

ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'eventualità non verificandosi

in concreto, tale domanda si rivela così senza oggetto. Per il resto, il

convenuto non trae alcuna conseguenza dalla censura sulle ripetibili.

Senza contare che egli non manca di contraddirsi nella misura in cui, per

finire, rivendica la medesima

indennità che il Pretore ha assegnato all'attrice.

12.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

L'attrice, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,

ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

13.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), anche considerando la domanda volta allo

svincolo della cauzione processuale (di fr. 10 000.–;

sopra, consid. 2), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

né per l'azione principale (fr. 9980.–; sopra consid. 1) né per la

riconvenzione (fr. 17 507.05; sopra,

consid. 1), fermo restando che il valore delle due azioni non si somma (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª

edizione, n. 7 ad art. 94 con riferimento all'art. 53 cpv. 1 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 3000.– per

ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).