11.2020.52
Riscatto o spostamento di una servitù di passo pedonale gravante il fondo serviente
28 febbraio 2022Italiano37 min
provvedimento sarebbe decaduto. Infine egli ha disposto che l'importo di fr. 10 000.– versato da AO 1 a titolo di cauzione
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.52
Lugano
28 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2016.31 (azione confessoria con riconvezione di
cancellazione o spostamento di servitù) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con petizione del 16 ottobre 2015 da
AO
1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PAT 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
causa
nella quale è intervenuta adesivamente
PI
1
(patrocinata
dallo stesso avv. PAT 1),
giudicando sull'appello
del 2 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
22 aprile 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 17 settembre 1988
M__________ F__________ ha venduto a AP 1 le particelle n. 1687 (228 m²) e n.
1688 (89 m²) RFD di __________, (ora __________), nella frazione di __________.
La venditrice era inoltre proprietaria della particella n. 1691 (411 m²),
situata a sud della particella n. 1688. Contestualmente i contraenti hanno
pattuito quanto segue:
6. Costituzione
di servitù prediali
Servitù
di passo pedonale
Sui
lati est e ovest della casa al mappale n. 1688 vi sono dei passi.
Sul
lato est della casa [che la traduzione in tedesco precisa essere quella a
valle, sulla particella n. 1691: doc. 2] un passo porta al sentiero comunale.
Tra
le due case esiste un passaggio.
I
proprietari si concedono reciprocamente un diritto di passo pedonale da
iscrivere a registro fondiario quale servitù prediale come segue:
–
a carico della particella n. 1688 a favore della particella n. 1691
– a carico
della particella n. 1691 a favore delle particelle n. 1687 e 1688.
il
tutto in base a quanto previsto dalla planimetria Inserto C.
All'atto era acclusa,
quale inserto C, la seguente rappresentazione grafica dei tracciati dei diritti
di passo, poi iscritti nel registro fondiario come onere/diritto di “passo
pedonale”.
Da tale rappresentazione
risulta un diritto di passo pedonale (tracciato blu) in favore della particella
n. 1691, che aggirando sui lati ovest, sud ed est la casa posta sul fondo n.
1688 consente di collegarsi, attraverso due percorsi (l'uno a ovest, l'altro a
est di tale fondo) a un sentiero pubblico (su fondo patriziale) a monte.
L'altro diritto di passo (tracciato rosa) in favore della particella n. 1688
permette di allacciarsi a un sentiero comunale a valle, transitando lungo il
lato nord-est dell'edificio posto sul fondo n. 1691.
B. AO 1 ha acquistato il
28 marzo 2000 da M__________ __________, già F__________, la particella n.
1691. Il 4 aprile 2013 il Municipio delle __________, respingendo
un'opposizione di AO 1, ha rilasciato a AP 1 la licenza di costruzione per la
sistemazione esterna e la realizzazione di una piscina su una porzione di
terreno non edificata nella zona ovest della particella n. 1688, ciò che
avrebbe occupato gran parte dell'area gravata
dal diritto di passo pedonale in favore della particella n. 1691.
C. Constatato l'avvio
dei lavori sulla particella n. 1688, il 19 maggio 2014 AO 1 si è rivolta al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, già inaudita
parte, la sospensione cautelare delle opere e il divieto di intralciare il
diritto di passo pedonale. Con decreto “supercautelare” di quello stesso
giorno il Pretore ha ingiunto a AP 1 di mantenere libero e praticabile il
tracciato del diritto di passo, ha ordinato a AO 1 di depositare entro 10
giorni fr. 10 000.– in garanzia di
eventuali pretese risarcitorie, ha notificato una memoria difensiva presentata
da AP 1 il 3 gennaio 2014 e ha convocato le parti al contraddittorio. In esito
al procedimento cautelare, con decreto del 22 settembre 2015 il Pretore ha poi
accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato a AP 1 di mantenere libero e
praticabile il tracciato del diritto di passo e di non costruire la piscina.
Egli ha assegnato inoltre a AO 1 un termine di 30 giorni per promuovere la
causa di merito, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso quel termine, il
provvedimento sarebbe decaduto. Infine egli ha disposto che l'importo di fr. 10 000.– versato da AO 1 a titolo di cauzione
sarebbe rimasto depositato in Pretura fino alla scadenza infruttuosa del
termine o fino al termine fissato nella decisione di merito. Le spese
processuali di fr. 2027.05 sono state poste a carico di AP 1, con obbligo
di rifondere a AO 1 fr. 5500.– per ripetibili (inc. CA.2014.24).
D. Il 16 ottobre 2015 AO
1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore perché gli fosse ordinato di mantenere
libero e praticabile il tracciato del diritto di passo, in particolare di non
edificare la piscina e di ripristinare il tracciato della servitù. Essa ha chiesto altresì di liberare in suo favore la
cauzione di fr. 10 000.– (più interessi dal 31 maggio 2014).
Il Pretore ha trattato inizialmente la causa con la procedura semplificata, l'attrice
avendo indicato un valore litigioso di fr. 25 000.–
(inc. SE.2015.42). Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2016 AP 1 ha postulato
il rigetto della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto che la servitù
di passo sia modificata nel senso di essere esercitata solo sulla porzione di
terreno segnata in giallo nella planimetria riprodotta in appresso (ovvero ad
esclusione del tracciato a ovest della particella n. 1688), che sia ordinato
all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la modifica e che AO 1
sia condannata a
risarcirgli le spese giudiziarie della procedura cautelare, di complessivi fr.
7527.05.
E. Con osservazioni del
15 aprile 2016 l'attrice ha proposto di respingere la riconvenzione. Il 1°
giugno 2016 PI 1, moglie del convenuto e proprietaria delle vicine particelle
n. 1689, 1690 e 1694 a 1697, ha presentato un'istanza di intervento adesivo a
sostegno del convenuto, postulando l'accoglimento della riconvenzione o, in
subordine, lo spostamento della servitù sulla limitrofa particella n. 1689
secondo un determinato tracciato, offrendosi di assumere le relative spese
insieme con il marito e chiedendo di ordinare le iscrizioni nel registro
fondiario. Il 7 luglio 2016 AO 1 ha dichiarato si opporsi all'intervento adesivo.
PI 1 ha replicato il 29 agosto 2016, ribadendo le proprie domande.
Altrettanto ha fatto l'attrice in una duplica del 23 settembre 2016.
F. L'11 novembre 2016 il
Pretore ha verificato il valore litigioso di fr. 32 527.05, decidendo di trattare la causa con la procedura
ordinaria (inc. OR.2016.31). Quello stesso giorno egli ha ammesso inoltre
l'intervento adesivo di PI 1. Le spese di tale decisione (fr. 350.–) sono state
poste a carico di AO 1, tenuta a rifondere all'interveniente adesiva fr. 350.–
per ripetibili. Il 17 novembre 2016 il Pretore ha poi invitato gli interessati
a replicare nell'azione principale e riconvenzionale. AO 1 ha replicato il 15 dicembre
2016, reiterando le domande di petizione. In una replica riconvenzionale del 2
gennaio 2017 AP 1 e PI 1 hanno riaffermato le loro conclusioni. Le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni in una duplica del 31 gennaio 2017 e in una
duplica riconvenzionale dell'8 febbraio 2017.
G. Alle prime arringhe
del 9 maggio 2017 le parti hanno confermato il loro punto di vista e notificato
prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata commissionata una perizia
sulle caratteristiche del diritto di passo a carico della particella n. 1688 e
in favore della n. 1691, come pure sull'eventuale spostamento del tracciato
lungo il confine tra le particelle n. 1688 e 1689, è iniziata l'11 luglio 2017
ed è terminata il 28 ottobre 2019. Nel frattempo, il 27 aprile 2018, il
Pretore ha respinto un'istanza di sospensione formulata da AP 1 e PI 1. Un
reclamo presentato il 9 maggio 2018 da questi ultimi contro tale decisione è
stato respinto il 12 novembre 2018 dalla terza Camera civile del Tribunale di
appello (inc. 13.2018.30). Il 19 dicembre 2018 il Consiglio di Stato ha
respinto inoltre un ricorso di PI 1 contro il diniego di licenza edilizia per
la costruzione di una scalinata in pietra sulla particella n. 1689, ciò che
avrebbe consentito di realizzare un nuovo accesso pedonale verso il fondo
dell'attrice.
H. Le parti hanno
rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
memoriale dell'8 gennaio 2020 AO 1 ha reiterato le proprie richieste di
petizione, non senza postulare – in subordine – lo spostamento a spese del
convenuto del passo pedonale che attraversa il prato sulla particella n. 1688
verso il confine con la particella n. 1689 (nel frattempo inclusa nella
particella n. 1695) secondo le indicazioni del perito, mantenendo una lunghezza
di circa 9 m e una larghezza di 90 cm. Essa ha proposto inoltre, una volta
ancora, di respingere la riconvenzione e l'istanza di intervento adesivo. Nel
loro allegato conclusivo del 13 gennaio 2020 AP 1 e PI 1 hanno chiesto
ulteriormente di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzione,
senza rinnovare la proposta subordinata di trasporto della servitù sulla
particella n. 1689. Il 24 gennaio e il 3 marzo 2020 essi hanno contestato
inoltre le note professionali del legale dalla controparte, al che l'attrice ha
fatto seguire il 5 marzo 2020 la specifica delle prestazioni. AP 1 e PI 1 hanno
chiesto il 9 marzo 2020 al Pretore di estromettere tali documenti.
I. Statuendo il 22
aprile 2020, il Pretore ha accolto la petizione, nel senso che ha ingiunto al
convenuto di mantenere libero e praticabile il tracciato del diritto di passo
iscritto a carico della particella n. 1688 e in favore della particella n.
1691, in particolare di non edificare la piscina secondo la licenza edilizia
rilasciata il 4 aprile 2013 dal Municipio di __________. Egli ha deciso
inoltre di restituire all'attrice, al passaggio in giudicato della sentenza, la
garanzia di fr. 10 000.– depositata nel
procedimento cautelare. Le spese processuali dell'azione principale, di fr.
2870.30 complessivi, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'attrice fr. 2800.– per ripetibili. Il primo giudice ha
respinto invece la riconvenzione e addebitato gli oneri processuali di quella
procedura, di fr. 5740.65, a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1
fr. 5800.– per ripetibili.
L. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 giugno 2020 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta la
petizione e di vedere liberata in proprio favore la garanzia di fr. 10 000.– depositata da AO 1 nel procedimento
cautelare. Egli sollecita altresì l'accoglimento della riconvenzione, nel senso
di modificare la servitù di passo pedonale iscritta sulla sua particel-la
n. 1688 a favore della particella n. 1691 in modo che il transito avvenga
solo sulla superficie indicata in giallo sulla planimetria riprodotta dianzi
(lett. D). Egli chiede infine che sia ordinato all'ufficiale del registro
fondiario di procedere alla relativa iscrizione e che l'attrice sia condannata
a rifondergli i costi della procedura cautelare di fr. 7527.05. Nella sua
risposta del 24 agosto 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili
mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha
stabilito per finire il valore litigioso, alla luce delle risultanze
istruttorie, in fr. 17 507.05, ossia fr.
9980.– (il maggior valore fra il vantaggio che avrebbe tratto il fondo
serviente dalla cancellazione della servitù e lo svantaggio che sarebbe
derivato al fondo dominante) più la pretesa risarcitoria di fr. 7527.05
(sentenza impugnata, pag. 22). Al proposito le parti non muovono obiezioni.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta
al patrocinatore di AP 1 il 30 aprile 2020 (traccia degli invii
n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così
sabato 30 maggio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù
dell'art. 142 cpv. 3 CPC e, trattandosi di un giorno festivo (lunedì di
Pentecoste), prorogarsi ulteriormente al 2 giugno 2020 (art. 1
della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino:
RL 843.200). Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto tempestivo.
2.
Con l'appello AP 1
chiede, fra l'altro, che la garanzia di fr. 10 000.–
depositata da AO 1 nella procedura cautelare sia svincolata in suo favore
“quale risarcimento del danno patito in seguito al provvedimento cautelare”. Ora,
in virtù dell'art. 264 cpv. 2 CPC un istante può essere chiamato a rispondere
del danno causato in seguito a un provvedimento cautelare ingiustificato. Sta
di fatto che AP 1 non ha mai sottoposto una simile domanda al Pretore. Come in
questa sede, egli ha postulato la rifusione delle spese processuali relative al
procedimento cautelare, di complessivi fr. 7527.05, ma non ha formulato altre
richieste di risarcimento danni per fr. 10 000.–
né, tanto meno, ha chiesto la liberazione della garanzia in proprio favore (si
vedano da ultimo le richieste di giudizio nel memoriale conclu-sivo del
13.
gennaio 2020, pag. 19 seg.). Nuove domande in appello sono ammissibili,
tuttavia, soltanto se sono fondate su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (art.
317.
cpv. 2 CPC), eventualità che neppure l'appellante adombra, sicché al
riguardo il ricorso si dimostra già di primo acchito irricevibile.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'attrice ha promosso un'azione
negatoria (recte: confessoria) a tutela del diritto di passo pedonale
sul lato ovest del fondo serviente, mentre con la riconvenzione il convenuto ha
postulato la soppressione di tale servitù, rinunciando nel memoriale conclusivo
a proporne lo spostamento sulla vicina particella n. 1689. Il primo
giudice si è interrogato poi sul contenuto della servitù litigiosa, rilevando
che l'attrice ha acquistato il fondo dominante dopo la costituzione del diritto
reale limitato, il quale va interpretati di conseguenza secondo l'affidamento
che costei poteva riporre nel registro fondiario, compresi i documenti
giustificativi. A tale riguardo egli ha concluso, fondandosi sulla
raffigurazione grafica annessa all'atto costitutivo e sottoscritta dallo stesso
AP 1, che la servitù grava entrambi i lati (est e ovest) del fondo serviente e
consente di raccordare il fondo dominante al sentiero pubblico posto a monte
tramite due percorsi distinti. Né il convenuto né l'interveniente adesiva – ha
continuato il primo giudice –pretendono che il tracciato della servitù a ovest
sia stato modificato dopo la costituzione del diritto o che l'attrice abbia
smesso di usarlo o ne abbia fatto un uso diverso da quello originario. Men che
meno risulta che le beole posate su quel tracciato “a passo indiano” siano
successive all'acquisto del fondo dominante da parte dell'attrice. Escluso un
abuso di diritto, il Pretore ha reputato senza rilievo che l'attrice lasci il
suo cane lasciare deiezioni sul fondo gravato. Il Pretore ha ritenuto così
fondata l'azione principale, giacché la prospettata edificazione della piscina
sul tracciato ovest del passo minaccia la servitù come tale (sentenza
impugnata, pag. 14 a 18).
Quanto alla riconvenzione,
il Pretore si è domandato se nella
fattispecie ricorrano i
presupposti per un riscatto della servitù (art. 736 cpv. 2 CC). Appurato che
l'interesse del fondo dominante al diritto reale limitato consiste nella
possibilità di accedere all'entrata principale della casa dell'attrice mediante
il tracciato più diretto e comodo, il primo giudice ha accertato che il percorso
litigioso è quello che meglio soddisfa tali criteri. Esso si sviluppa su un
tracciato rettilineo di 9 m con una pendenza costan-
te, mentre l'altro
(prendendo i medesimi punti di partenza e di arrivo) comporta due svolte a 90
gradi, è gradinato ed è lungo 26 m. Ne ha desunto, il Pretore, che
l'interesse del fondo domi-nante al tracciato sul lato ovest non è mutato.
Circa una possibile sproporzione tra l'interesse (invariato) del proprietario
del fondo dominante e l'aggravio per il proprietario del fondo serviente, il
primo giudice ha rammentato che il fatto all'origine della sproporzione
dev'essere successivo alla costituzione della servitù e non deve imputarsi al
proprietario gravato. Se non che – egli ha soggiunto – il convenuto medesimo ha
costituito la servitù e sapeva perciò che l'uso del prato nella porzione
occidentale del suo fondo sarebbe stato limitato dalla medesima, quantunque
sussista un altro passaggio per accedere al fondo dominante dal sentiero a
monte. Riguardo all'aggravio dovuto alla servitù, che impedirebbe di sfruttare
appieno il fondo serviente con l'edificazione della piccola piscina già
autorizzata, il Pretore ha rilevato che tale stato di cose sussisteva già al
momento in cui il convenuto ha costituito il diritto reale limitato. L'aggravio
si riconduce così al proprietario medesimo, senza trascurare che
l'impossibilità di realizzare la piscina non impedisce uno sfruttamento
razionale del fondo serviente. Né il maggior valore che tale fondo trarrebbe da
una cancellazione del diritto reale limitato (meno di un decimo del valore
attuale) giustifica la soppressione della servitù. Non dandosi quindi
sproporzione fra gli interessi in gioco, il primo giudice ha escluso un
riscatto della servitù medesima (sentenza impugnata, pag. 18 a 21).
Da ultimo il Pretore ha
scartato l'eventualità che nel caso specifico la cancellazione della servitù
possa essere pronunciata in applicazione dell'art. 742 cpv. 1 CC, ovvero
spostando il tracciato del passo dal lato ovest su quello (già esistente) sul
lato est. Il trasporto della servitù infatti deve conservare il diritto reale
limitato sostanzialmente intatto e non può ledere il principio del-l'identità
della servitù. Invece – ha epilogato il primo giudice – il trasporto in
questione lederebbe tale precetto, poiché il percorso sul lato est non persegue
le stesse finalità del passaggio sul lato ovest, che permette un accesso più
agevole e diretto al sentiero comunale verso il nucleo di __________. In
definitiva egli ha pertanto accolto l'azione principale e respinto la
riconvenzione (sentenza impugnata, pag. 21 seg.).
4.
Preliminarmente
l'appellante lamenta che il Pretore ha condotto il procedimento in spregio dei
principi di celerità ed efficienza, fissando il valore litigioso “a livelli
estranei alla realtà” e ordinando, nonostante la sua opposizione, l'assunzione
di prove inutili, a co-minciare da una perizia, quantunque gli atti del
procedimento cautelare fossero sufficienti anche per il giudizio di merito. Egli
sostiene poi che la motivazione del giudizio impugnato non adempie le esigenze
di una “analisi nach Recht und Billigkeit” e trascura o sottovaluta
elementi essenziali. Egli rimprovera al primo giudice – in sintesi – di avere
giudicato come se si trovasse di fronte a due servitù, di avere trascurato il
vero scopo della servitù attenendosi superficialmente allo schizzo allegato
all'atto costitutivo, di non avere tenuto conto degli effetti della
ristrutturazione degli edifici sul fondo dominante, di non avere considerato
che il sentiero pubblico a monte continua anche a est, di avere disconosciuto
che il fondo dominante è accessibile anche dal sentiero a valle, di avere
ritenuto a torto il fondo serviente già razionalmente utilizzato, di non avere
tenuto calcolo della morfologia dell'agglomerato e di avere travisato il concetto
di identità della servitù. Da tali argomentazioni giova sgombrare il campo.
a) Per
quanto attiene alla pretesa violazione del principio di celerità, l'attrice
obietta a ragione che l'appellante non è estraneo al protrarsi della procedura,
avendo sollecitato proroghe di termini e rinvii di udienze (osservazioni, pag.
3.
seg.). Quanto all'istruttoria, il convenuto medesimo aveva proposto – fra
l'altro – l'assunzione di cinque testimoni e di una perizia (distinta annessa
al verbale di udienza del 9 maggio 2017), ben guardandosi dall'impugnare
l'ordinanza sulle prove in cui il primo giudice ha vagliato la sua opposizione
(ordinanza dell'11 luglio 2017 nel fascicolo “atti diversi”). Né l'appellante è
estraneo all'accertamento del valore litigioso, giacché dopo aver escluso la
necessità di verifiche peritali al riguardo egli ha definito “condivisibile”
l'importo di fr. 25 000.– esposto
dall'attrice per l'azione principale e ha dichiarato che il valore della sua
domanda riconvenzionale volta alla cancellazione della servitù non poteva
essere diverso (risposta e domanda riconvenzionale del 25 gennaio 2016, pag.
10; lettera del 28 gennaio 2016; ordinanza dell'11 novembre 2016). Sia
come sia, un rimprovero di violazione del principio di celerità potrebbe essere
trattato se mai come reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC).
Sta di fatto che nel frattempo il Pretore ha emanato la decisione finale, per
altro dopo circa tre mesi dalla presentazione degli allegati conclusivi. La
censura si esaurisce dunque in una vana recriminazione.
b) Relativamente
al preteso difetto di motivazione, le esigenze che deve adempiere una decisione
sotto questo profilo (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29
cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola
allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è
ch'essa permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto
che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se
deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter
esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70
consid. 5.2 con rinvii). Nel caso specifico, come detto (consid. 3), la
sentenza impugnata non si limita a una mera riproduzione di “citazioni e
riferimenti dottrinali”, come sostiene l'appellante. Il Pretore non ha mancato
di esporre minuziosamente la fattispecie (pag. 7 a 14), di determinare lo scopo
della servitù, accertandone la violazione in caso di edificazione della
progettata piscina (pag. 14 a 18), e di vagliare le condizioni per una
cancellazione, riscatto o spostamento del passo (pag. 18 a 22). Si può
comprendere che le valutazioni del primo giudice non aggradino all'appellante.
Ciò non basta tuttavia per indiziare carenze formali di motivazione. Se tali
considerazioni resistano alle censure di appello sarà esaminato oltre.
5.
Nel merito
l'appellante, descritta la situazione dei luoghi ed esposte le circostanze
dell'acquisto dei fondi e della costituzione della servitù litigiosa, fa valere
che lo scopo dei diritti di passo gravanti vicendevolmente le particelle n.
1688.
e 1691 era di assicurare a entrambi i fondi un raccordo con i due sentieri
pubblici situati a monte e a valle attraverso la scalinata che percorre le due
particelle lungo il versante est. A suo parere, conferma tale interpretazione il
riferimento esplicito ai due sentieri pubblici nell'atto costitutivo delle
servitù e il fatto che, fisicamente, il collegamento fra i medesimi si
identifichi con la scalinata. Le piode posate “a passo indiano” sul lato ovest
della particella n. 1688 servivano invece a raggiungere il rustico su tale
particella. Il convenuto non disconosce che lo schizzo annesso all'atto
costitutivo (inserto C) “formalmente” determina l'aggravio dell'intero fondo
serviente, ma ritiene che il testo dell'atto costitutivo consenta di
circoscrivere il passo alla scala che collega i due sentieri pubblici. Tanto
più che all'epoca tutti gli accessi agli edifici sul fondo dominante, tranne
uno secondario, si trovavano su quel lato, sicché il percorso più breve per
raggiungere il sentiero pubblico era allora quello lungo il lato est.
Per quanto attiene alla
situazione del fondo dominante, l'appellante adduce che al momento della
costituzione della servitù i due edifici contigui erano indipendenti l'uno
dall'altro. Per lo stabile a sud l'ingresso al piano inferiore avveniva da quel
lato, mentre al piano superiore si accedeva da ovest. All'edificio a monte si
accedeva invece dai ballatoi lungo la scalinata a est. Dopo la ristrutturazione
operata dall'attrice – egli continua – i locali dei due edifici, tranne quelli
al piano inferiore, sono stati col-legati e, pur mantenendo gli ingressi
precedenti, sono ora accessibili dall'entrata principale a ovest. Poco
importano di conseguenza le allegazioni dell'attrice circa il grado di utilizzo
dei due percorsi, poiché le modifiche apportate con il restauro dei due edifici
non possono comportare per il fondo serviente un aggravio che trascenda lo
scopo originario della servitù. Quanto alla situazione del fondo serviente egli
obietta che, tolta la superficie del rustico e del passo sui lati sud ed est,
l'area fruibile come giardino si riduce a circa 39 m² di prato, il quale,
seppure ben soleggiato, all'atto pratico è inutilizzabile. Esposta al transito
dell'attrice e in forte pendenza (19.4%), senza una sistemazione la
superficie in questione
impedisce quindi, a suo dire, uno sfruttamento razionale del fondo.
Sapere, in ultima analisi,
se si possa imporre all'attrice la rinuncia al tracciato ovest del passo
dipende così dal confronto degli interessi delle parti, sia che si applichi
l'art. 736 cpv. 2 CC o l'art. 742 CC. Dalla beneficiaria si può esigere
quindi un certo sacrificio, sempre che – circostanza che l'appellante
rimprovera al Pretore di non avere approfondito – la nuova situazione non sia
“meno adatta per il fondo dominante” rispetto a quella iniziale. Il convenuto
ribadisce che lo scopo della servitù era di collegare gli ingressi all'immobile
del fondo dominante sul lato orientale con il sentiero pubblico a monte, mentre
il tracciato a ovest non poteva assolvere altra funzione di collegamento, ad
esempio quella di scorciatoia per raggiungere la parte frontale dell'edificio a
monte. Pur sopprimendo l'accesso a tale percorso, egli prosegue, il contenuto e
la finalità originaria della servitù rimangono intatti. L'interesse invocato
dall'attrice si ricondurrebbe invece a un'estensione dello scopo originario
della servitù, ovvero al fatto che essa ha creato un nuovo accesso principale
sul lato ovest. Ciò rende superflua ogni considerazione sulla lunghezza dei
vari percorsi.
Invece di accomodarsi di
un semplice esercizio contabile – continua l'interessato – il Pretore avrebbe
dovuto esercitare il proprio potere di apprezzamento e ponderare l'insieme
delle circostanze. E in tale prospettiva qualche scalino o metro in più è
senza rilievo se si considera che il passo priva lui medesimo della possibilità
di sfruttare convenientemente quell'area e che lo scopo per il quale l'attrice
pretende di mantenere la servitù non corri-sponde a quello originario. Per
l'appellante, una corretta applicazione dell'art. 742 CC impone quindi il
trasporto della servitù nel senso che questa sia esercitata soltanto lungo il
tracciato a est e che il resto del fondo serviente sia liberato dall'aggravio.
Non senza rammaricarsi per la scarsa precisione osservata alla costituzione
della servitù, il convenuto conclude che lo spostamento della servitù riconduce
la situazione giuridica alle reali intenzioni delle parti al momento del
rogito. Onde la richiesta di accogliere la sua riconvenzione e di rimborsargli
i costi della procedura cautelare di fr. 7527.05.
6.
L'appellante fonda
la sua richiesta di cancellare il diritto di passo lungo il tracciato ovest del
fondo serviente sugli art. 736 cpv. 2 e 742
CC. Le due ipotesi vanno esaminate distintamente. L'art. 736 cpv. 2 CC dispone che qualora
per il fondo dominante vi sia ancora interesse all'esercizio della servitù, ma
di lieve importanza in confronto alla gravità dell'onere, la servitù può essere
riscattata o ridotta mediante indennità (art. 736 cpv. 2 CC). Un riscatto presuppone quindi che, dopo
la
sua costituzione, la servitù abbia perduto interesse per il proprietario del
fondo dominante o sia divenuta sproporzionatamente gravosa per il proprietario
del fondo serviente, al punto da non giustificare più la sua conservazione
(RtiD II-2011 pag. 703 consid. 4 con riferimenti; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.30 del 1° ottobre 2021 consid. 7a con riferimenti). Ciò
implica una ponderazione d'interessi fondata sul citato principio dell'identità,
secondo cui una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da quello
in virtù del quale è stata costituita (loc. cit.).
L'art. 736 cpv. 2 CC
prevede soltanto la possibilità di riscatto o di riduzione (parziale) di una
servitù mediante indennizzo. La soppressione senza indennità ricade invece
sotto l'art. 736 cpv. 1 CC e presuppone la perdita di ogni interesse (sentenza
del Tribunale federale 5A_128/2020 del 13 aprile 2021 consid. 4.1 con
rinvii). Neppure l'appellante pretende in concreto che l'attrice abbia perduto
ogni interesse al percorso della servitù sul lato ovest del fondo serviente
(appello, pag. 11), tant'è ch'egli nemmeno accenna all'ipotesi dell'art. 736
cpv. 1 CC. E in difetto di ogni offerta di indennizzo per la riduzione della
servitù proposta, al riguardo l'appello potrebbe esaurirsi già in questi
termini (RtiD
I-2014 pag. 764 consid.
7b).
7.
Sia come sia, le
ulteriori argomentazioni dell'appellante non possono essere seguite. Il
convenuto fa valere che sopprimendo la possibilità di usare il tracciato sulla
porzione ovest del fondo ser-viente, il contenuto e la finalità originaria
della servitù rimangono intatti. La doglianza implica un esame dello scopo
della servitù litigiosa alla luce del ricordato principio dell'identità che
tornerà utile anche al momento di vagliare la richiesta di spostamento (sotto, consid.
10). Ciò posto, occorre appurare quale fosse lo scopo della servitù litigiosa
per il proprietario del fondo domi-nante al momento in cui il diritto è stato
costituito (RtiD II-2020 pag. 856 consid. 3a con rinvii).
a) Un'iscrizione
nel registro fondiario fa fede circa l'estensione della servitù in quanto
determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (art. 738
cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una servitù può
risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato
per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC, lex
specialis dell'art. 971 CC). Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi
esegesi. Se non è concludente, occorre far capo all'atto costitutivo della
servitù, segnatamente al contratto e alla planimetria sulla quale è riportata
l'area gravata (art. 942 cpv. 2 CC). Se nemmeno tali atti sono concludenti,
l'estensione della servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato
esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC; RtiD
I-2009 pag. 646 consid. 7 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.124 del 14 luglio 2021 consid. 7 con rinvii).
b) Nella
fattispecie la descrizione diritto/onere di “passo pedonale” nel registro
fondiario è meramente telegrafica (doc. A e B: ispezione del registro
fondiario). Si deve dunque fare riferimento all'atto costitutivo e in
particolare alla rappresentazione grafica acclusa quale inserto C, dalla quale
si evince chiaramente che la servitù di passo a carico della particella n. 1688
grava non solo la scala sul lato est del fondo e il lastricato che divide gli
immobili fra i due fondi, ma anche il percorso definito da piode posate “a
passo indiano” che attraversa l'area non edificata situata sulla porzione ovest
del fondo serviente (doc. D: ispezione del registro fondiario). Contrariamente a
quanto asserisce l'appellante, poi, anche il testo dell'atto costitutivo fa
riferimento a “dei passi (…) sui lati ovest e est della casa” situata sul fondo
serviente. Nulla muta che esso menzioni anche un passo che “porta al sentiero
comunale” sulla particella n. 1691, giacché tale riferimento concerne se mai la
servitù a carico di quella particella in favore della particella n. 1688. Il
sentiero comunale a valle, del resto, confina con la particella n. 1691 ed è
direttamente accessibile dalla scala lungo il
lato est della particella n. 1691.
c) La
rappresentazione grafica nell'inserto C dell'atto costitutivo sarà anche
approssimativa, come eccepisce l'appellante. Sta di fatto che egli stesso ha
partecipato alla stesura di quell'at-to e ha controfirmato l'inserto. La
contestata planimetria consente inoltre di appurare senza ombra di dubbio che
il diritto di passo in favore della particella n. 1691 riguardava anche il
tracciato lungo il lato ovest del fondo gravato, comprese le piode posate “a
passo indiano” che lo delimitano. L'appellante medesimo riconosce del resto
che “formalmente” lo schizzo ha per effetto di gravare anche quell'area del
suo fondo. Per il resto, in forza del precetto della pubblicità correlato
all'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), circostanze e motivi di
carattere personale che non risultano dall'atto costitutivo non sono opponibili
a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati determinanti per formare la
volontà di chi ha costituito la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza
del Tribunale federale 5A_473/2017 del 30 aprile 2018 consid. 3 in: ZBGR/RNRF
100/2019 pag. 271; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2030.45 del 1° ottobre 2021
consid. 5a).
d) Poco
importa che sul lato est dei due fondi vi sia una scala, la quale congiunge il
sentiero patriziale a monte con il sentiero comunale a valle. Né indizi portano
a concludere che il passo a ovest servisse unicamente per accedere al rustico
del convenuto. Anzi, il fatto che le piode giungano fino al lastricato fra le
due particelle in direzione dell'accesso al giardino, sul lato ovest del fondo
dominante, contrasta con tale tesi (doc. E, Q, T e doc. 1). L'appellante
medesimo riconosce del resto (memoriale, pag. 9) che, anche prima dei lavori di
ristrutturazione degli edifici sulla particella n. 1691, esisteva almeno
un'entrata sul lato ovest (doc. U, doc. V 2° foglio e doc. W 2° foglio).
Che gli altri accessi fossero sui ballatoi a est non significa poi che il
tracciato del passo a ovest non fosse utilizzato. Anche perché per recarsi ai
posteggi vicino alla Chiesa di __________ il tracciato a ovest costituiva pur
sempre il tracciato più diretto e, seppur di poco, il più corto anche partendo
dagli accessi a est (perizia del 30 luglio 2019, pag. 4 e 7 seg.; doc. 10).
e) La
tesi dell'appellante, secondo cui la servitù aveva come (unico) scopo il
collegamento del fondo dominante con il sentiero pubblico a monte attraverso la
scala sul lato orientale, non trova pertanto riscontro negli atti. Né consta
che il tracciato a ovest costituisse una scorciatoia per raggiungere
esclusivamente una parte secondaria dell'edificio sul fondo dominante.
Attraverso l'ingresso su quel lato si accedeva pur sempre alla sala da pranzo (appello,
pag. 10 con riferimento ai doc. V e W). A parte ciò, come testé illustrato
(consid. d), l'uso di quel tracciato era possibile sin dalla sua costituzione
anche a partire dagli accessi a est. Per di più, come sottolinea il Pretore, i
due tracciati hanno caratteristiche diverse se si considera che quello litigioso
è lineare e con pendenza costante, mentre l'altro comporta quattordici gradini
e due svolte (referto peritale del 30 luglio 2019 pag. 7 seg.). In definitiva,
è lecito ritenere che la servitù avesse per scopo di raggiungere dal fondo
dominante il sentiero patriziale a monte utilizzando indifferentemente il
tracciato a ovest o a est del rustico sul fondo serviente.
8.
L'appellante
sostiene che l'interesse attuale della servitù non corrisponde a quello
iniziale e invoca un aggravio della medesima dovuto alla ristrutturazione degli
immobili sul fondo dominante. Ora, è senz’altro vero che i lavori di
ristrutturazione fatti eseguire dall'attrice nel 2000 hanno conferito maggiore
importanza all'accesso sul lato occidentale, dato che da quella parte (grazie
ai collegamenti interni) si possono ora raggiungere locali che prima erano
raggiungibili solo dal fronte orientale dello stabile. Sta di fatto che gli
accessi preesistenti sono stati conservati (doc. V e W) e l'uso della servitù
sul tracciato ovest, come si è visto, è rimasto possibile – come in origine –
anche a partire dagli accessi a est. In simili circostanze non si può
concludere che la situazione sia mutata al punto da trascendere lo scopo
originario della servitù.
9.
Il convenuto si
duole che il tracciato occidentale della servitù impedirebbe uno sfruttamento
razionale dell'unica superficie fruibile come giardino e lo priverebbe di ogni
forma di riservatezza e – data la forte pendenza del terreno – finanche della
possibilità di sistemare una sedia o un tavolino. La doglianza non può trovare
ascolto. Certo, il perito ha assodato che la restrizione della facoltà di
utilizzare liberamente la porzione di terreno in questione deprezza il fondo
serviente di fr. 9980.– (8.6% del suo valore senza tale onere: referto del 30
luglio 2019, pag. 11 seg.). Non risulta tuttavia, né l'appellante pretende, che
tale aggravio sia aumentato dopo la costituzione della servitù. L'interessato
non revoca nemmeno in dubbio che la possibilità di sfruttare meglio il proprio
fondo con la costruzione di una piccola piscina sussistesse già nel momento in
cui egli ha costituito la servitù. Il riscatto o la riduzione della servitù non
sono in ogni modo destinati a correggere una
sproporzione iniziale (I CCA, sentenza inc. 11.2010.124 del 18 settembre
2013.
consid. 8a con riferimenti). Chi acquista un terreno gravato di servitù
non può pretendere di rimettere in discussione l'assetto dell'onere solo perché
trova modo di migliorare il rendimento dell'immobile (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.30 del 1° ottobre 2021 consid. 7c). A maggior ragione se –
come in concreto – ha costituito lui stesso il diritto reale limitato. In
concreto non soccorrono di conseguenza gli estremi per un riscatto della
servitù di passo giusta l'art. 736 cpv. 2 CC.
10.
Rimane da esaminare
l'eventuale applicazione dell'art. 742 cpv. 1 CC, stando al quale
ove l'uso
di una servitù richieda solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica
un interesse può chiedere il trasporto del diritto a sue spese sopra un'altra
parte “non meno adatta per il fondo dominante”. In tal caso la servitù va
esercitata altrove, foss'anche su un'altra porzione del fondo serviente. Il
trasporto della servitù, ad ogni modo, deve lasciare il diritto reale limitato
sostanzialmente intatto (anche per quanto riguarda il valore). Può causare
qualche svantaggio al beneficiario, purché si tratti solo di inconvenienti
minori (RtiD I-2014 pag. 764 consid. 7a con rimandi). Per l'essenziale deve
però essere equivalente sotto il profilo economico e garantire oggettivamente
al suo avente diritto la medesima utilità, ovvero gli stessi vantaggi e le
stesse comodità di esercizio (DTF 147 III 216 consid. 4.5).
a) L'attrice
obietta in primo luogo che il proprietario di un fondo gravato può chiedere lo
spostamento della servitù soltanto dandosi fatti nuovi, che a suo parere non
ricorrono nella fattispecie, poiché già al momento della costituzione del
diritto di passo il proprietario di un fondo gravato avrebbe potuto ottenere
una licenza edilizia per sistemare il terreno. Inoltre, aggiunge, il convenuto
ha finanche manifestato di non essere più intenzionato a costruire la piscina.
Il
proprietario di un fondo serviente che voglia ottenere lo spostamento della
servitù deve poter invocare un interesse degno di protezione. Tale interesse
può essere di ordine economico, ma anche estetico o immateriale. Deve in ogni
caso fondarsi su nuovi bisogni o, quanto meno, su una modifica della situazione
(Argul in: Commentaire romand,
CC II, Basilea 2016, n.
4.
ad art. 742; Petitpierre in:
Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 9 ad art. 742; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 5ª edizione, pag. 483 n. 3486). Nel caso specifico v’è
da domandarsi se il convenuto possa valersi di un interesse degno di protezione
per invocare il trasporto del diritto di passo. Quand'anche l'intenzione di
creare una piscina – o anche solo di sistemare il giardino – integrasse un
siffatto interesse (in questo senso: Besson,
La suppression et l'adaptation des servitudes par le juge in: JdT 1969 I 279),
l'appello sarebbe – comunque sia – destinato all'insuccesso, come si dirà in
appresso.
b) L'appellante
ribadisce che lo scopo originario della servitù sarebbe salvaguardato anche
usando il solo tracciato sul lato est del suo fondo e fa valere che pochi
scalini o pochi metri in più sono di poco momento, vista la morfologia dei
luoghi, così com’è indifferente l'esposizione al sole (bacìo o solatìo) dei due
percorsi. Ora, è possibile che aggirare a est il rustico sul fondo serviente
per raggiungere, partendo dal lato ovest del fondo dominante, il sentiero
comunale verso il nucleo di __________ richieda solo una quindicina di metri in
più, quattordici gradini e due svolte a destra rispetto a un tracciato lineare
con pendenza costante e un tempo di percorrenza di circa venti secondi in più
(perizia del 30 luglio 2019, pag. 7 seg.). Né si disconosce che tale
inconveniente e la minore esposizione al sole del tracciato a est per rapporto
a quello a ovest (e i conseguenti maggiori oneri di manutenzione in inverno per
il primo percorso: perizia, pag. 9) incidono poco o punto sul valore del fondo
dominante (perizia, pag. 13). Ci si limitasse a simili aspetti, gli
inconvenienti di una simile modifica potrebbero fors'anche rientrare nelle
previsioni dell'art. 742 cpv. 1 CC.
Il
problema è che il proprietario del fondo dominante ha già il diritto di
utilizzare la scala sul lato est. E, come detto (consid. 7e), lo scopo
originario della servitù era di consentire l'accesso al fondo dominate tramite
due percorsi con caratteristiche diverse, senza limitazioni. Non a torto il
Pretore ha reputato quindi che una limitazione della servitù a un solo percorso
offenderebbe il principio dell'identità. Come rileva l'attrice (osservazioni,
pag. 17), l'accoglimento della richiesta del convenuto non si tradurrebbe così
in un mero spostamento della servitù da un percorso (sul lato ovest) a un altro
(sul lato est), bensì in una vera e propria cancellazione parziale. Una simile
eventualità sarebbe però subordinata ai presupposti dell'art. 736 cpv. 2
CC (Argul, op. cit., n. 5 ad art.
742; Steinauer, op. cit., pag. 484
n. 3487). E, come si è appena visto (consid. 6 a 9), estremi del genere non
ricorrono nel caso specifico. Anche al proposito l'appello vede dunque la sua
sorte segnata.
11.
Da ultimo l'appellante
postula la rifusione delle spese processuali relative al procedimento
cautelare, di complessivi fr. 7527.05. Egli deplora inoltre “l'eccessiva
accondiscendenza” con cui il Pretore ha acquisito agli atti le note d'onorario
su cui l'attrice ha fondato la sua pretesa per ripetibili. In realtà la prima
richiesta non ha portata autonoma,
ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'eventualità non verificandosi
in concreto, tale domanda si rivela così senza oggetto. Per il resto, il
convenuto non trae alcuna conseguenza dalla censura sulle ripetibili.
Senza contare che egli non manca di contraddirsi nella misura in cui, per
finire, rivendica la medesima
indennità che il Pretore ha assegnato all'attrice.
12.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
L'attrice, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,
ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
13.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), anche considerando la domanda volta allo
svincolo della cauzione processuale (di fr. 10 000.–;
sopra, consid. 2), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
né per l'azione principale (fr. 9980.–; sopra consid. 1) né per la
riconvenzione (fr. 17 507.05; sopra,
consid. 1), fermo restando che il valore delle due azioni non si somma (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione, n. 7 ad art. 94 con riferimento all'art. 53 cpv. 1 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 3000.– per
ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).