11.2020.54
Divorzio: custodia parentale e contributo di mantenimento in favore del figlio
20 dicembre 2021Italiano64 min
cittadino italiano, e AP 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati a __________
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.54
11.2020.55
11.2020.61
11.2020.62
11.2020.63
Lugano
20 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2015.281 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 ottobre 2015 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 3 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
30 aprile 2020 (inc. 11.2020.54) e sulla contestuale domanda di gratuito
patrocinio (inc. 11.2020.55),
sull'appello incidentale
del 26 aprile 2021 presentato da AO
1 contro la medesima sentenza e sulla contestuale domanda di gratuito
patrocinio,
come pure sul reclamo in
materia di gratuito patrocinio introdotto dalla stessa AP 1 il 14 maggio 2020
contro la medesima sentenza (inc. 11.2020.63)
e sul reclamo del 14
maggio 2020 in materia di gratuito patrocinio presentato da AO 1 contro la
citata decisione (inc. 11.2020.61) e sulla contestuale domanda di gratuito
patrocinio (inc. 11.2020.62);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1963),
cittadino italiano, e AP 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati a __________
(Varese) il 25 settembre 2010. A quel momento essi avevano già un figlio, P__________,
nato il 25 settembre 2009. Nel marzo del 2011 moglie e figlio hanno raggiunto il
marito nel Ticino, dove AO 1 risiedeva sin dal 1993 e lavorava quale autista per
la __________ SA di __________. In quell'anno AP 1 è stata assunta come ausiliaria a tempo parziale dal servizio alberghiero
dell'Ospedale __________ a C__________. Alla fine di settembre del 2012 i
coniugi si sono separati. Moglie e figlio si sono
trasferiti in un appartamento
a T__________, il marito in un appartamento a C__________.
B. Frattanto, nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 3 agosto 2012
da AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del
3 settembre 2012 i coniugi si sono accordati sull'affidamento cautelare di
P__________ alla madre, sul diritto di visita paterno e su un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili per il figlio. Successivamente, il 19 novembre
2012, il Pretore ha istituito una curatela educativa in favore del figlio e il 23
aprile 2013 i coniugi hanno concordato la riduzione del contributo alimentare per
P__________ a fr. 500.– mensili.
C. Su proposta dell'Ufficio
dell'aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, con decreto
cautelare del 6 dicembre 2013 il Pretore ha disposto l'inserimento del figlio
nel Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) e una misura di
controllo e informazione fondata sull'art. 307 cpv. 3 CC. A una successiva udienza
del 14 maggio 2014 i coniugi si sono accordati – fra l'altro – nel senso
che P__________ sarebbe rimasto con la madre in settimana e con il padre dal
venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, oltre a tre settimane durante le
vacanze estive. In seguito a un incontro con il curatore e il responsabile
dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, con decreto cautelare del
6 ottobre 2015 il Pretore ha poi domiciliato P__________ dal padre, ha stabilito
che egli sarebbe rimasto con la madre dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato
mattina (quando essa lavora) o fino al lunedì mattina (quando essa non lavora)
e per il resto con il padre, annullando ogni contributo alimentare a carico di quest'ultimo,
ciascun genitore dovendo provvedere al mantenimento del figlio quando P__________
sta con lui (inc. SO.2012.3382). Un appello presentato il 19 ottobre da AP 1
contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con
sentenza dell'11 novembre 2015 (inc. 11.2015.90).
D. Nel frattempo,
il
21 ottobre 2015, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo
Pretore, sollecitando – previa ammissione al gratuito patrocinio –
l'affidamento di P__________, riservato il diritto di visita paterno, un
contributo di mantenimento per il figlio di fr. 2025.– mensili fino al termine di
un'adeguata formazione scolastica o professionale, la restituzione di taluni
suoi effetti personali, la suddivisione di mobili e suppellettili
dell'abitazione familiare, così come la divisione a metà degli averi
previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio. Il 18 dicembre
2015 il Pretore ha emesso un decreto cautelare in cui ha testualmente ripreso
quanto disposto con il decreto del 6 ottobre precedente. Contestualmente entrambi
i coniugi sono stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio,
nel senso che a ognuno è stata imposta una partecipazione alle spese processuali limitata a fr. 50.–. Un
appello presentato il 19 ottobre
2015 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con
sentenza del 6 maggio 2016 (inc. 11.2015.118).
E. Intanto, all'udienza di
conciliazione del 2 marzo 2016 i coniugi si sono intesi sul principio del
divorzio e sulla divisione degli averi previdenziali, ma non sugli altri
effetti accessori, di modo che
il Pretore ha
assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni (poi prorogato) per presentare il
memoriale di risposta. In tale allegato, del 1° settembre 2016, il convenuto ha
rivendicato l'affidamento di P__________ con esercizio congiunto dell'autorità
parentale (riservato il diritto di visita materno), un contributo di
mantenimento per il figlio di fr. 1554.– mensili (oltre assegni familiari) fino
al termine di una formazione adeguata e il riparto a metà delle spese
straordinarie per il figlio. Egli ha chiesto altresì il versamento di fr. 18 053.–
o, in subordine, di almeno fr. 4900.– e di € 12 000.– in
liquidazione del regime dei beni, instando per il gratuito patrocinio. Nel
gennaio del 2017 AO 1 ha cessato l'attività lucrativa in seguito a un
infortunio ed è attualmente al beneficio della pubblica assistenza.
F. Alle prime arringhe del
12 settembre 2017 le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista e
hanno notificato prove. Nel corso dell'istruttoria il Pretore ha adottato
numerosi provvedimenti cautelari, spesso su proposta dell'Ufficio cantonale dell'aiuto
e della protezione e del curatore educativo. In particolare egli ha più volte
disciplinato il calendario della permanenza e delle vacanze di P__________ con l'uno
o l'altro genitore, ha impartito istruzioni a protezione del figlio ai genitori
e ha incaricato il dott. D__________ B__________, psichiatra e psicoterapeuta
che aveva già seguito il minore, di incontrare P__________, verificarne lo
stato di salute e segnalare eventuali provvedimenti necessari. Preso atto che
lo specialista aveva comunicato di non essere in grado di assolvere il mandato,
il Pretore ha chiuso l'istruttoria il 21 maggio 2019. Alle arringhe finali le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali
del 10 ottobre 2019 esse hanno mantenuto le loro domande, il convenuto riducendo
nondimeno la pretesa alimentare in favore di P__________ a fr. 1166.– mensili
fino al 12° compleanno e a fr. 1466.– mensili dopo di allora. In seguito
all'entrata in carica di un nuovo Pretore, il 1° gennaio 2020, le parti hanno
rinunciato a ripetere il dibattimento finale.
G. Statuendo con
sentenza del 30 aprile 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha liquidato
il regime dei beni nel senso di lasciare ogni coniuge in possesso dei beni da
lui detenuti o a lui intestati e ha
ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai
coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali
prestazioni). Egli ha poi affidato il figlio al padre con esercizio congiunto dell'autorità
parentale, ha disciplinato il diritto di visita materno da esercitare dal
giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina – se essa lavora – o dal giovedì a
mezzogiorno fino al lunedì mattina, ha confermato la curatela educativa in favore di P__________,
assunta dal 1° gennaio 2020 da G__________ L__________-M__________, come pure
una sorveglianza educativa secondo l'art. 307 cpv. 3 CC da parte
dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione. AP 1 è stata tenuta inoltre
a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 925.– mensili fino al 12°
anno d'età e di fr. 1250.– mensili fino alla maggiore età o al termine
della formazione scolastica, assegni familiari non compresi. Le spese
processuali di complessivi fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente il Pretore
ha rifiutato ai coniugi il beneficio del gratuito patrocinio.
H. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento del
gratuito patrocinio, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita
paterno) e un contributo di mantenimento per il medesimo di
fr. 2025.– mensili (inc. 11.2020.54 e 11.2020.55). Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello
incidentale postula una modifica del diritto di visita materno, fissandolo
ogni settimana dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina – quando
l'attrice lavora – o dal sabato a mezzogiorno fino al lunedì mattina ogni 15
giorni, “a condizione che la madre non lavori”. Egli insta altresì per il
gratuito patrocinio. In osservazioni
del 31 maggio 2020 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale. L'11 giugno 2021 AO 1 ha chiesto di estromettere la replica
spontanea dagli atti, poiché tardiva.
I. Nel frattempo entrambe
le parti sono insorte contro il diniego
del gratuito patrocinio al
Tribunale di appello con reclami del 14 maggio 2020, AO 1 sollecitando il medesimo beneficio anche in seconda sede (inc.
11.2020.61, 11.2020.62 e 11.2020. 63). Non sono state chieste
osservazioni ai reclami.
L. Il 23 giugno 2021 il vicepresidente
di questa Camera ha disposto l'audizione di P__________ __________ e un
aggiornamento della situazione del minore. G__________ L__________-M__________,
curatrice del figlio, e l'Ufficio dell'aiuto e della protezione hanno
presentato i loro rapporti il 5 e il 27 luglio 2021. Il 16 agosto 2021 la psicologa
e psicoterapeuta G__________ C__________ R__________ ha rilasciato inoltre la
sua relazione sull'ascolto di P__________. Agli atti è stato acquisito infine il
rapporto 2020/21 della scuola media di __________. Sull'esito del complemento
istruttorio AP 1 si è espressa con osservazioni del 28 settembre 2021. P__________
__________ non ha preso posizione. Le parti sono poi state sentite
personalmente a un'udienza del 23 novembre 2021 dal vicepresidente della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in
discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non
si pone, litigioso essendo anche l'affidamento del figlio, controversia
appellabile senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività dell'appello
principale, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della
moglie il 4 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________298, agli atti).
Introdotto il 3 giugno 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile. Altrettanto
vale per l'appello incidentale. L'invito a formulare osservazioni
all'appello principale è stato notificato infatti alla patrocinatrice del
marito il 10 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________140, agli atti) e il memoriale andava pre-sentato entro 30 giorni (art.
312.
cpv. 2 CPC). Il termine per ap-pellare in via incidentale è cominciato a
decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 28 marzo all'11 aprile 2021
conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC e sarebbe scaduto sabato 24
aprile 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3
CPC. Inoltrato il 26 aprile 2021, ultimo giorno utile, anche tale ricorso
risulta pertanto tempestivo.
Entrambi i coniugi hanno
introdotto reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio. La trattazione di simili reclami
rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale
d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto i rimedi giuridici sono
correlati, tuttavia, alla sentenza di divorzio impugnata con appello. Per unità
della materia ed economia di giudizio giova di conseguenza congiungerli con la
procedura di appello ed emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I. Sull'appello di AP 1 (inc.
11.2020.54)
2.
All'appello AP 1 allega la fotografia dello schermo
di uno smartphone dal quale risulta che il convenuto ha abbandonato il 3
aprile 2020 il gruppo WhatsApp organizzato dalla docente di francese del
figlio durante il periodo di chiusura delle scuole e di didattica a distanza
dovuto alla pandemia da Covid19 (doc. L), un certificato di domicilio dal quale
risulta la partenza di sua madre da __________ il 1° settembre 2019 (doc. M) e
un estratto del registro delle esecuzioni a suo nome dell'11 maggio 2020 (doc.
N). Con il reclamo essa esibisce inoltre un richiamo per il pagamento del
premio della cassa malati (doc. G). Il 4 settembre 2020 essa ha presentato
altresì una dichiarazione del 28 agosto 2020 in cui C__________ M__________ attesta
di avere impartito a P__________ lezioni di recupero dall'ottobre del 2019. Il 1°
febbraio 2021 l'appellante ha poi presentato una “segnalazione intermedia” del
novembre 2000 e un rapporto del 25 gennaio 2021 della scuola media di __________,
le “comunicazioni ai genitori” per l'anno 2019/2020 della scuola elementare di __________,
una sua lettera del 12 ottobre 2020 alla docente di matematica del figlio e una
“lettera ambulatoriale” inviata il 2 ottobre 2020 dalla Clinica di Chirurgia e
Ortopedia pediatrica di __________ al pediatra del figlio. Il 31 maggio 2021
essa ha prodotto infine copia della polizza dell'assicurazione complementare
del figlio contro le malattie.
La
documentazione testé descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo questioni
riguardanti un minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza
riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio
inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella
misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Parte
dei documenti è volta invero a dimostrare una ridotta capacità contributiva
dell'appellante e in tale misura non profitta al minore. Il principio
inquisitorio illimitato, tuttavia, vale non solo per i figli minorenni, ma anche
per gli altri partecipanti al processo, e segnatamente per il debitore di un
contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale 5A_899/2019 del 17
giugno 2020 consid. 3.3.2 con rinvii in: FamPra.ch 2020 pag. 1062). Nella
misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di tali
documenti.
3.
Il
31.
maggio 2021 AP 1 ha inviato alla Camera una replica spontanea che AO 1 chiede
di estromettere dagli atti perché tardiva. Ora, che un memoriale spontaneo debba
essere presentato con sollecitudine è vero (I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del
24.
dicembre 2020 consid. 4 con rinvio). E in concreto l'allegato è stato
introdotto 30 giorni dopo la notificazione del memoriale avversario,
contemporaneamente alle osservazioni all'appello incidentale. V'è da domandarsi
perciò se esso possa ancora essere considerato tempestivo. Comunque sia, il suo
contenuto non appare determinante ai fini del giudizio. L'interrogativo può
dunque rimanere irrisolto.
4.
Litigiosi
permangono, in appello, la custodia di P__________, la conseguente
regolamentazione del diritto di visita paterno e il contributo di mantenimento
a carico del genitore non affidatario. Il resto, compreso il principio del
divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315
cpv. 1 CPC). Riguardo all'affidamento del figlio, il Pretore ha accertato
anzitutto l'elevata conflittualità della coppia che, fin dalla separazione,
antepone il rancore reciproco al bene del figlio, coinvolgendolo in accesi
litigi. Riepilogati gli sforzi profusi dalle autorità e dagli operatori (“la rete”) durante
la procedura, egli ha constatato che tale conflittualità ha finanche impedito di
attivare un intervento educativo. Il primo giudice ha poi ricordato che
inizialmente P__________ era stato affidato alla madre, ma che successivamente,
dopo che l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione aveva sollevato
dubbi sulla capacità genitoriale di lei, segnalandone le mancanze, il figlio è
stato cautelarmente affidato al padre, mentre alla madre era stato concesso un ampio
diritto di visita.
Per
il Pretore, il citato assetto cautelare, adottato il 6 ottobre 2015 e
confermato il 15 dicembre successivo, ha dato buona prova, anche se è stato
necessario intervenire puntualmente sulle relazioni personali, vista
l'incapacità delle parti di trovare un'intesa. Egli ha precisato altresì che di
recente l'Ufficio dell'aiuto e della protezione ha segnalato nuovi conflitti
fra i genitori e un calo del rendimento del figlio, a comprova della relazione
fra le tensioni delle parti e il benessere di P__________. Ciò premesso, il
Pretore ha evocato l'incapacità dei genitori di accordarsi su questioni anche futili
come il pagamento del vestiario e della mensa, oltre che sulle visite e le
vacanze, di modo che ha escluso un affidamento congiunto. Considerato che il
padre si è dimostrato più collaborativo con “la rete”, più
incline a favorire i diritti di visita e più attento ai bisogni di P__________,
egli ha ritenuto giustificato affidargli il figlio. Alla madre egli ha garantito
ampie relazioni personali secondo la disciplina adottata fino a quel momento,
conciliabile con i turni di lavoro di lei, al fine di garantire a P__________
continuità della vita quotidiana.
5.
Nelle
osservazioni all'appello AO 1 rileva che
le argomentazioni della moglie sono una mera ripetizione del memoriale
conclusivo, sicché al riguardo il ricorso non è motivato a sufficienza. L'argomentazione
non può essere condivisa. Certo, un appello dev'essere “scritto e motivato”
(art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che
dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è
sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede.
Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata,
indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di
appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non
significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2020.56
del 12 ottobre 2021 consid. 3b con rinvii). Nel caso specifico si conviene che nell'appello l'attrice
riprende per lo più argomenti esposti in prima sede, ma essa non manca di
confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso consente
di capire che l'interessata mette in discussione l'idoneità di AO 1 a
occuparsi del figlio, riproponendo argomenti che il primo giudice ha esaminato solo
di scorcio. Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di
motivazione.
6.
L'appellante
contesta la scelta di affidare P__________ al padre, sostenendo che quest'ultimo
è apparso più conciliante agli occhi dell'autorità perché egli, “al contrario
di lei, non si preoccupa abbastanza del figlio”. Essa afferma di essersi
interessata lei soltanto del rendimento scolastico e della salute di P__________,
il quale da quando è domiciliato presso il padre accusa disturbi che ne hanno
peggiorato il rendimento scolastico. Allorché è affidato al padre – essa
continua – il figlio è accudito da terzi, non è seguito nella cura dell'igiene,
non è aiutato a fare i compiti e gli viene imposta un'attività sportiva
stressante. L'appellante deplora, in particolare, che nell'ottobre del 2016 P__________
si è fratturato un polso senza che il padre si curasse di portarlo dal medico,
che nel giugno del 2017 il figlio è tornato da lei dopo un soggiorno dal padre
con la “faccia gonfia”, che il marito si è negato al telefono al dottor B__________,
incaricato dal Pretore di riferire sulla situazione del figlio, che costui non
segue P__________ negli studi, obbligandola a occuparsene quando il ragazzo è
con lei e che il convenuto ha abbandonato il gruppo WhatsApp di francese
durante il periodo di didattica a distanza per la pandemia, non ritenendo
quella lingua importante. Essa non si oppone a che l'attuale assetto delle
visite di P__________ sia mantenuto per il padre, ma chiede l'attribuzione
della custodia parentale. Tanto più – essa rileva – che per colmare le lacune
educative del figlio essa si sta adoperando con tutti i mezzi per aiutare P__________
negli studi, così com'è pronta a collaborare con la scuola e a risolvere i
problemi di salute del figlio, facendosi carico di tutte le visite mediche.
7.
L'art. 133 cpv. 1 CC stabilisce che il
giudice del divorzio disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le
disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. Dal 1° gennaio 2014
la custodia del figlio non ha più portata giuridica, ma solo fattuale, nel
senso che consiste solo nella facoltà di prendersi cura del minorenne nella
quotidianità e di esercitare i diritti e gli obblighi legati alla cura e all'educazione
corrente (DTF 147 III 123 consid. 3.2.2, 142 III 614 consid. 4.1; più di
recente: sentenza del Tribunale
federale 5A_345/2020 del 30 aprile
2021.
consid. 5.1, in:
FamPra.ch 2021 pag. 828). L'autorità parentale congiunta non
implica necessariamente una custodia alternata. Il giudice deve esaminare nondimeno
se quest'ultima sia possibile e compatibile con il bene del minore, principio
fondamentale per l'attribuzione di diritti parentali, rispetto ai quali gli
interessi personali dei genitori passano in secondo piano (DTF 142 III 620
consid. 3.2.3 con rinvii). Se il giudice giunge alla conclusione che una
custodia alternata non è nell'interesse del figlio, deve determinare a quale
dei due genitori affidare il ragazzo, tenendo conto delle rispettive capacità
educative e possibilità di occuparsi personalmente del figlio, della loro capacità
di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, della stabilità dei
rapporti familiari e logistici, come pure dell'età e dei desideri del ragazzo (DTF
142.
III 622 consid. 3.2.4; 142 III 616 consid. 4.4; più di recente: sentenza
del Tribunale federale 5A_740/2020 del 19 maggio 2021 consid. 3.1 con rinvii;
analogamente: RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3c).
A
parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti
e la loro importanza dipende dalle circostanze del caso. La stabilità e la
possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio svolgono un
ruolo preminente in caso di bambini piccoli o in età di scuola elementare,
mentre per un adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia
sociale. La capacità di collaborazione dei genitori è di rilievo quando il
figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei
genitori esige un'organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3
con rinvii, 612 consid. 4.3 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale
federale 5A_722/2020 del 13 luglio 2021 consid. 3.1.3). Ciò vale soprattutto in
caso di custodia alternata. Ma anche qualora il giudice attribuisca la custodia
a un solo genitore si applicano essenzialmente i medesimi criteri, ai quali si
aggiunge la capacità dell'uno e dell'altro di favorire i vicendevoli contatti con il figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4,
612.
consid. 4.4; ancor più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_991/2019
del 24 febbraio 2021 consid. 5.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.98
del 20 luglio 2020 consid. 6 con riferimenti).
8.
In concreto, come detto, il Pretore ha
attribuito la custodia parentale al solo AO 1, escludendo una custodia
alternata, e mantenendo la disciplina
del diritto di visita in vigore fino a quel momento. In sostanza P__________ rimane
con la madre dal giovedì a
mezzogiorno fino al sabato mattina, se essa lavora, o dal giovedì a mezzogiorno
fino al lunedì mattina, se essa non lavora. Visto che la partecipazione della
madre alla cura del figlio corrisponde in media a 11 giorni mensili, ovvero una
presa a carico di circa il 30%, ci si può domandare se tale regolamentazione
non sia già una custodia alternata (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18
gennaio 2019 consid. 3m con rinvio a Cottier/Widmer/Tornare/Girardin,
La garde alternée – Une étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadre, in:
FamPra.ch 2018 pag. 301 nota 22).
Sia
come sia, il primo giudice ha accertato nella fattispecie una situazione
familiare conflittuale, in cui i genitori sono incapaci di informarsi vicendevolmente,
sono perennemente impegnati nel farsi ripicche, sono incapaci di trovare un
accordo anche su questioni minori e usano il figlio come strumento per ferire
l'altro. A distanza di tempo la situazione non è mutata. Anzi, dall'ultimo aggiornamento
si evince che durante il confinamento dovuto alla pandemia da COVID-19 essi
sono sì riusciti in qualche modo a collaborare e a organizzarsi nei confronti
del figlio, ma che alla fine del confinamento la conflittualità è ripresa. Una
volta di più, qualsiasi avvenimento che riguardi il ragazzo “è utilizzato per
dimostrare dall'uno/a l'inadeguatezza dell'altro/a” (rapporto dell'Ufficio
dell'aiuto e della protezione, del 27 luglio 2021). Anche la curatrice G__________
L__________-M__________ ha riconfermato le difficoltà dei genitori nel
comunicare tra loro (rapporto del 5 luglio 2021). In sintesi, le relazioni fra le parti appaiono viepiù tese e
la comunicazione reciproca gravemente compromessa. Ciò osta a una custodia
alternata, la quale non è nell'interesse del figlio.
9.
Per
quel che è delle capacità educative dei genitori, il Pretore non le ha ritenute
inadeguate. Nell'appello AP 1 esprime dubbi sull'idoneità parentale di AO
1, rimproverandogli di non occuparsi adeguatamente del figlio. Rileva che costui
fa accudire il figlio da terzi, ne trascura l'alimentazione,
l'igiene
e i problemi di salute, imponendo a P__________ inoltre un'attività sportiva
stressante. La scuola poi, essa soggiunge, ha segnalato una situazione
preoccupante, sia dal profilo del comportamento (atteggiamenti provocatori e poco adeguati) sia per
quanto riguarda il rendimento (largamente insufficiente), evidenziando che P__________ non finisce i compiti,
non rispetta le scadenze e si presenta a scuola senza l'occorrente per le
attività speciali come musica e ginnastica.
a) Salvo
per quel che è della scuola, su cui si tornerà in appresso, le mancanze imputate
a AO 1 non trovano riscontro agli atti, per lo meno non nella gravità con cui
l'appellante le descrive. Le segnalazioni dell'attrice al Pretore del 15
novembre 2016, 22 dicembre 2017 e 3 luglio 2018 non hanno portato ad alcun
intervento da parte del giudice. Analoga sorte hanno seguito le segnalazioni
all'Autorità regionale di protezione. Le apprensioni dell'appellante, la quale sembra
vantare l'esclusività per quanto concerne la tutela del bene del figlio, non
bastano così per indiziare un'inadeguatezza parentale del convenuto. Né “la rete”
(curatori, l'Ufficio dell'aiuto e della protezione) ha segnalato mancanze di AO
1.
nella cura di P__________. Nessun
indizio oggettivo induce poi a presumere che il padre miri ad allontanare il
figlio dalla madre.
b) Quanto alla scuola, dal settembre
del 2020 P__________ frequenta le medie di __________, le quali sin dall'inizio
hanno segnalato difficoltà nella regolarità dell'impegno, nel rispetto delle scadenze
e nell'assolvimento dei compiti, con risultati sotto le aspettative minime
(rapporto del 5 luglio 2021 della curatrice; v. anche doc. Q1 di appello). Secondo il rapporto scolastico
intermedio, la situazione del ragazzo “è preoccupante: sono sei le materie in
cui P__________ non raggiunge la sufficienza” (italiano, matematica, francese,
geografia, scienze naturali ed educazione musicale), tanto che le difficoltà
“potrebbero pregiudicare il passaggio alla classe successiva”. Alla fine dell'anno
scolastico P__________ è stato nondimeno promosso “per consiglio di classe”,
pur con due insufficienze (in matematica e scienze naturali). Egli è tuttora
insufficiente in francese, italiano e matematica, “per quanto è stato indicato
dai docenti” (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 2).
Per
sopperire alle lacune scolastiche, quando P__________ è da lei AP 1 accompagna il
figlio dopo la fine delle lezioni da C__________ M__________ (docente di scuola
elementare in pensione) “affinché possa studiare e fare i compiti”, mentre durante
il fine settimana accompagna il ragazzo da C__________ M__________ una volta la
mattina e un'altra volta il pomeriggio, “soprattutto se la settimana successiva
c’è una verifica” (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 2; v. anche doc. P e U di appello). Dal
canto suo, AO 1 ha dichiarato che “la signora che aiutava P__________ non
piaceva ad AP 1 e che quindi vi ho rinunciato”, sicché ora aiuta lui il figlio con
l'ausilio di una sua cugina maestra (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021,
pag. 3).
Come
ha confermato la curatrice, sulla questione scolastica sussistono divergenze tra
genitori e poca o nessuna coordinazione negli interventi. In simile confusione
non è dato di capire se la madre appaia più attenta alle difficoltà scolastiche
del figlio o se il padre se ne disinteressi, come l'appellante pretende. Costui
partecipa agli incontri organizzati dalla scuola, ai quali AP 1 non sempre aderisce,
ed è in contatto con la docente di sostegno. Sul fatto poi che il ragazzo non
svolga i compiti a casa o non porti con sé il materiale scolastico i genitori si accusano a vicenda. Tale
situazione, come è emerso anche all'udienza di istruzione in appello, spesso si
riconduce alla mancanza di comunicazione quando il figlio si trova dall'altro genitore
e parrebbe ora superata (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 4). Entrambe
le parti, a detta della curatrice, tendono a minimiz-zare le segnalazioni della
scuola su atteggiamenti provocatori e poco adeguati del ragazzo (gesti di
ribellione e violenti verso cose). Non si disconosce che nel tempo la madre sia
diventata più collaborativa con i docenti (doc. R prodotto in appello), ma non consta che il padre abbia ridotto
la sua e non sia disposto, come in passato, a collaborare con i servizi
scolastici. Il fatto che AO 1 si sia ritirato da un gruppo WhatsApp
creato dalla docente di francese del figlio nel periodo della didattica a distanza
è stato senz'altro inopportuno, ma non basta per indiziare una trascuranza nella
formazione scolastica di P__________.
c) Per
quel che è dei problemi di salute di P__________, una volta di più le posizioni
divergono. AP 1 appare più apprensiva, organizza visite e sedute senza avere
chiesto il consenso del convenuto né della curatrice e si reca al pronto
soccorso anche per raffreddori, influenze, stomatiti o piccoli foruncoli sulla
gamba. Non consta d'altro lato che AO 1 sottovaluti i problemi del figlio. La
questione del busto che P__________ dovrebbe indossare in seguito a una forma
di lombalgia per correggere la postura, che ha fatto discutere i genitori,
parrebbe ora in via definizione, come ha dichiarato il padre all'udienza del 23
novembre 2021. Anche sulle attività nel tempo libero i genitori si combattono,
la madre non condividendo la pratica del calcio che il ragazzo pare apprezzare
(comunicazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 21 gennaio
2019), sollevando scuse singolari (scarpe e parastinchi troppo piccoli) e
proponendo attività (nuoto o canottaggio) al limite dell'impraticabile, vista
la distanza delle sedi, la poca costanza di P__________, come pure la scarsa e
irregolare disponibilità dei genitori ad accompagnare il figlio e ad assumere
le rette (rapporto della curatrice del 5 luglio 2021, pag. 5). Senza dimenticare
infine che i genitori non paiono consapevoli dei pericoli legati a un uso
incontrollato del cellulare da parte del ragazzo, tant'è che alla scoperta di
chat con sconosciuti e giochi inadeguati sull'apparecchio in dotazione di lui costoro
“di proposito negano/minimizzano qualsiasi cosa sia successa e scaricano la responsabilità
sugli altri”, convinti che P__________ sappia gestire il tutto (rapporto della
curatrice del 5 luglio 2021, pag. 4).
d) Alla
luce di quanto precede è incontestabile che entrambi i genitori sono
affezionati al figlio. Nessuno dei due può pretendere però, foss'anche in buona fede, di essere l'unico
depositario del suo bene. In realtà, oltre a difettare una comuni-cazione reciproca,
sussiste un conflitto su ogni aspetto della vita del figlio e ogni parte
utilizza qualsiasi avvenimento che concerne P__________ per dimostrare
l'inadeguatezza dell'altra. I litigi sul mancato pagamento della retta della
mensa scolastica, che impedisce a P__________ di far capo alla struttura, così
come la disdetta dell'assicurazione complementare della cassa malati, che impedisce
il proseguimento della terapia psicologica, sono comportamenti irresponsabili e
contrari al bene del figlio. Come riassume “la rete”, i genitori risultano
incoerenti e irrispettosi delle scelte prestabilite, appaiono confusi
e discontinui nel prestare aiuto al figlio, palesano scarsa presa di coscienza
delle reali difficoltà di P__________ e della loro responsabilità quali
genitori, approfittando della vulnerabilità e dell'affetto che il figlio nutre
nei loro confronti. Tale situazione si protrae da anni e ognuno di loro è fermo
sulle proprie posizioni. Ciò getta lunghe ombre sulle loro figure genitoriali, tant'è
che l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, vista la situazione, si domanda
se “non si debba cominciare a pensare a un collocamento del ragazzino in una
struttura che lo protegga dai continui conflitti e dalla conseguente incoerenza
educativa tra i due genitori e nel quale P__________ possa trovare una certa
tranquillità” (rapporto del 25 settembre 2021). Senza trascurare che un'incomprensione tanto radicata e
generalizzata fra genitori potrebbe finanche rimettere in discussione
l'autorità parentale in comune (DTF 142 III 199 consid. 3.5, 141 III 474
consid. 4 segg.).
e) Se
da un provvedimento tanto estremo come quello appena accennato si può per ancora
prescindere non è tanto perché un collocamento del figlio sarebbe controindicato, ma
perché ai genitori non difetta di per sé l'idoneità a prendersi cura di P__________.
Tale idoneità risulta però fortemente limitata dall'incapacità di risolvere la
loro conflittualità nell'interesse di un sereno sviluppo del ragazzo. Per la
delegata all'ascolto le parti andrebbero “sostenute nella loro genitorialità” e
con un aiuto “potrebbero trovare dentro di loro le risorse per adempiere al
loro ruolo” (rapporto del 16 agosto 2021, pag. 6). Pur con tutte le riserve del
caso, l'affidamento del figlio a uno dei due genitori va accompagnato da misure
di protezione (sotto, consid. 15). Nel caso specifico un adeguato supporto specialistico che permetta loro di
recuperare una sufficiente idoneità educativa per accudire al figlio
sembra una misura adeguata. Ciò permetterebbe anche al minore di continuare a
crescere nel suo ambiente naturale di appartenenza. E siccome le debolezze dei genitori si equivalgono,
in concreto non sussistono elementi
che, sotto il profilo dell'idoneità, fac-ciano ritenere l'uno più capace dell'altro
o maggiormente in grado di esercitare in modo esclusivo la funzione educativa.
10.
Per quel che è del genitore pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio, al momento della sentenza pretorile il padre
non esercitava un'attività lucrativa ed era libero da impegni, mentre la madre
lavorava a tempo pieno. Onde una disponibilità di tempo paterna superiore. Dal
marzo del 2021 AO 1 ha tuttavia iniziato un'attività lucrativa al 40% come
manutentore a __________, con orari flessibili (il lunedì e il martedì dalle ore
9.00
alle 14.30, il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00, il giovedì e il
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00). Ciò gli permette nondimeno di occuparsi del
figlio quando P__________ è da lui (lo sveglia e gli prepara la colazione). Il
ragazzo va a scuola con il bus e quando ritorna il padre è “quasi sempre a casa”
(verbale
d'istruzione del 23 novembre 2021, pag.
3).
Quanto
ad AP 1, che lavora tuttora nell'Ospedale __________ di __________ come
ausiliaria del servizio alberghiero, i suoi turni di lavoro cambiano
mensilmente (“può capitare di lavorare cinque giorni e avere il fine settimana
libero oppure due giorni di lavoro dopo due giorni di libero, poi un giorno di
lavoro; dipende sempre dal piano del datore di lavoro”). Anche gli orari
possono variare, giacché a volte essa lavora dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle
18.00
alle 20.30, oppure dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.30,
oppure ancora un turno va dalle ore 12.00 alle 19.00 (verbale d'istruzione del
23.
novembre 2021, pag. 1 e 2). Quando P__________ è da lei, essa si alza con il
ragazzo alle 6.15, gli prepara la colazione e lo accompagna alla fermata del
bus che lo conduce direttamente a __________. Al termine della scuola, alle ore
16.30, P__________ torna con il bus e lei lo aspetta alla fermata. Il giovedì,
“visto che non fa religione”, lei lo va a prendere a scuola alle ore 15.00. P__________
__________ ha invero sollevato dubbi sugli orari della madre (“ci sono
dei pomeriggi che lavora dalle 16.00 alle 20.00 e quindi non può occuparsi del
figlio, così come P__________ mi spiega”), ma la circostanza, contestata da AP 1, non trova riscontro agli
atti.
Considerato
che un ragazzo dodicenne alunno di scuola media richiede meno accudimento di un
bambino delle scuole elementari, sotto questo profilo entrambi i genitori hanno
la possibilità di occuparsi
di persona del figlio, essendo ambedue in grado di assicurare la loro presenza nei momenti in cui il
ragazzo è a casa e soprattutto nel pomeriggio, dopo la fine delle lezioni. Il
minore non risulterebbe quindi essere lasciato a sé stesso, quantunque dal
rapporto d'ascolto si evinca che quando è dal padre P__________ “è sempre solo
in casa” e che il genitore “guarda sempre il telefonino e insieme non fanno
nulla”. Sotto questo profilo entrambi appaiono pronti nondimeno a occuparsi personalmente
del figlio in ugual misura, senza che l'uno possa vantare una disponibilità di
tempo apprezzabilmente superiore rispetto a quella dell'altro.
11.
Più delicato è il problema legato
alla stabilità delle relazioni, dato che dall'ottobre del 2015 P__________ vive con il padre. Non va dimenticato tuttavia
che, in media, P__________ trascorre quasi il 30% del suo tempo con la madre,
ciò che – come detto (sopra, consid. 8) – corrisponde quasi a una custodia
alternata. Posto ciò, i genitori
abitano in due quartieri dello stesso Comune (__________) che fanno capo al
medesimo istituto scolastico di __________. Dal rapporto di ascolto risulta altresì
che in entrambi i luoghi il ragazzo ha amici con cui gioca. Per il resto P__________
non frequenta particolari attività extrascolastiche né pratica sport in
associazioni. Egli non pare nemmeno appartenere a una determinata cerchia
sociale, sicché l'affidamento a un genitore piuttosto che all'altro non comporta
il rischio di straniarlo dal suo ambiente. Come si vedrà ancora, l'assetto
attuale non corrisponde tuttavia
al desiderio di P__________, il quale vede nella madre “la figura di
riferimento” e propende per diverse modalità relazionali con il padre.
12.
Quanto
alla capacità delle parti di favorire i contatti tra il figlio e l'altro
genitore, dagli atti non risultano particolari intralci, tant'è che non sussistono
difficoltà nemmeno in merito alle vacanze, per le quali non vige alcuna
regolamentazione. AP 1 ha invero accennato al fatto che quando P__________ è
dal padre, questi non vuole che lei telefoni al figlio sul cellulare che lei
gli ha comperato. AO 1 lamenta dal canto suo le numerose chiamate della madre
quando P__________ gli è affidato, negando di avere impedito al figlio di
comunicare con lei. A suo avviso, le chiamate “sono spesso inutili e riguardano
situazioni che si potrebbero regolare quando P__________ è da lei”. In
proposito mancano riscontri, nemmeno durante l'ascolto il figlio avendo
accennato alla questione. Una volta di più, il problema risulta essere uno dei
tanti esempi delle reciproche accuse che un genitore muove all'altro quando il
figlio è da lui. Non consta
ad ogni modo che ciò abbia ripercussioni sul ragazzo. Dagli atti, poi, non
emergono elementi per concludere che uno di loro sia tendenzialmente portato a
oscurare la figura dell'altro nella visione e nella considerazione del figlio. Non v'è ragione di credere, dunque, che una
delle parti possa ostacolare le relazioni con l'altra in futuro.
13.
Relativamente
all'opinione del figlio, per giurisprudenza il desiderio da lui espresso di vivere con l'uno o con l'altro genitore
va preso in considerazione quando egli ha già raggiunto un'età (di solito fra
gli 11 e i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di
avere la maturità emozionale e cognitiva per
formarsi
un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150
consid. 2.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_92/2020 del
25.
agosto 2020 consid. 3.3.3, in: FamPra.ch 2020 pag. 1079; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2019.147 dell'11 agosto 2020 consid. 8).
a) P__________
ha compiuto 12 anni poche settimane dopo la sua audizione. Secondo la delegata
all'ascolto, egli è apparso sofferente e dai suoi racconti traspare una certa
rassegnazione rispetto alla difficile realtà familiare, di modo che per lui “risulta
complicato integrare e vivere in modo armonioso il rapporto con i genitori”.
Per quel che è della relazione con il padre, P__________ ha rivelato
all'esperta che il genitore non lo aiuta mai nei compiti, che quando è da lui egli
rimane sempre solo in casa e che le vacanze trascorse con il convenuto in
Calabria sono state noiose (“non sa descrivere e riportare un momento vissuto
con il papà, non hanno fatto nulla insieme”). Quanto alla madre, egli ha
raccontato che essa lo aiuta nei compiti e che di lei si fida maggiormente,
poiché si sente capito, con lei gioca a “switch”, a scacchi, a “uno” e a “black
jack”. Essa si preoccupa di lui, lo cura e lo porta all'ospedale se non sta
bene. Nelle sue conclusioni la specialista ha rilevato che P__________ descrive
in toni molto più difficili e sofferti il rapporto con il padre (“fatica a
trovare dei punti positivi ed emerge molta rabbia”). La persona affettiva più
vicina al ragazzo risulta in questo momento la madre, tant'è che “in fondo per
lui [essa] è l'unica presente”. La scelta del ragazzo “propende verso il
favorire maggiormente il rapporto che ha con la mamma, di cui si fida”. Egli
vorrebbe stare con lei tutta la settimana e vedere il padre solo durante il
week end (relazione di G__________ C__________ R__________, del 16 agosto
2021).
b) Non
si disconosce che P__________ può versare in un conflitto di lealtà, come ha riferito la psicologa che segue
il ragazzo all'operatore sociale M__________ M__________. Ciò impone una certa
cautela nel valutare la posizione di lui. Inoltre in situazioni come quella in
esame un certo condizionamento appare inevitabile, come ha precisato la delegata
dell'ascolto, dinanzi alla quale il ragazzo è comparso due volte senza i
genitori e non consta non essersi potuto esprimere liberamente. Né si
intravedono elementi dai quali si possa desumere che l'opinione del figlio sia in
qualche modo indotta. Il ragazzo, poi, non manifesta un'avversione nei
confronti del padre, né ri-fiuta di incontrarlo o di parlargli al telefono.
Anzi, con lui vorrebbe trascorrere i week end. Egli è apparso in grado così di straniarsi dalla situazione e
la sua propensione non può andare disattesa.
14.
Alla
luce di quanto precede, dandosi sostanzialmente condizioni equivalenti, la
preferenza nell'affidamento è da accordare al genitore che, tenuto conto di
tutte le circostanze, è in grado di offrire al figlio le migliori garanzie. In
concreto l'affidamento del figlio al padre avrebbe il vantaggio in concreto di
lasciare immutato un assetto in vigore dal 2015. Se non che, AP 1 appare
il genitore in grado di rispondere meglio alle esigenze del figlio, garantendo
una presenza effettiva e non soltanto fisica nettamente superiore a quella del
convenuto. Tant'è che essa è per il figlio la persona di riferimento della
quale P__________ si fida. Ponderando l'insieme degli interessi in gioco in
funzione del bene del figlio, allo stato attuale delle cose l'affidamento alla
madre si rivela la soluzione che permette al figlio di beneficiare delle condizioni
per un miglior sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale corrispondente
alla sua età. Si tratta anche della soluzione per cui il ragazzo propende con
chiarezza. Né il cambiamento di custodia stravolgerebbe le abitudini del figlio,
il quale continuerebbe sostanzialmente a vivere nel suo ambiente.
G__________
L__________-M__________, curatrice del ragazzo, fa notare che AP 1 è poco
collaborativa. Il rifiuto di rispondere alle richieste di lei, così come il
blocco delle telefonate, non sono invero accettabili. L'appellante va avvertita
sin d'ora che contegni del genere non sono ammissibili, il bene del figlio
imponendo al genitore di seguire le indicazioni di professionisti incaricati di
proteggere gli interessi del minore. D'altro canto, con l'attribuzione della
custodia di P__________ alla madre, una delle fonti di discussione, ovvero il
fatto che il figlio deve stare con lei tutti i fine settimana anche quando essa
non lavora, ciò che non trovava sempre l'accordo della curatrice, dovrebbe
essere superata. Dovesse tuttavia l'appellante
intralciare nuovamente la curatrice o disattendere le indicazioni della
medesima, così come quelle di altri operatori sociali, l'Autorità regionale di
protezione prenderà le misure del caso, come per esempio comminando ad AP 1 l'applicazione dell'art. 292 CP,
senza scartare l'ipotesi ultima del collocamento del minore altrove o in un
istituto.
15.
La delegata all'ascolto ritiene che tra le varie misure prospettabili
in favore del minore potrebbe essere utile un aiuto educativo “sul terreno come
quello che potrebbe fornire il Servizio di accompagnamento educativo (SAE)” o
uno spazio terapeutico di elabo-
razione
dei suoi vissuti familiari (rapporto del 16 agosto 2021 pag. 4 e 5).
a) Se il
bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado
di rimediarvi, l'autorità di
protezione dei minori – o il giudice (art. 315a cpv. 1 CC) – ordina
le opportune misure di protezione (art. 307
cpv. 1 CC). Il giudice può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o
il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e
designare una persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto di controllo e
informazione” (307 cpv. 3 CC). Le misure a protezione del figlio non
costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei genitori (DTF 144
III 451 consid, 4.3). Sono provvedimenti volti a tutelare il bene del minorenne
da minacce allo sviluppo fisico, psichico o morale se i genitori “non sono in
grado di rimediarvi” (Meier in:
Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 5 e 6 ad art. 307; Breitschmid in: Basler Kommentar ZGB
I, 6ª edizione, n. 4 ad art. 307). Come misura di protezione il giudice può anche
imporre ai genitori di seguire una terapia, un accompagnamento psicologico o
una mediazione (DTF 142 III 201 consid. 3.7; più
recentemente: sentenza v. anche 5A_733/2020 del 18 novembre 2021 consid.
6.2
con rinvii).
b) Sulla
necessità di far seguire a P__________, nella fattispecie, un percorso di
sostegno psicologico adeguato non occorre dilungarsi. Del resto, la
madre aveva già accompagnato il figlio da una
psicologa, misura condivisa dal padre, salvo dover interrompere il trattamento
perché AO 1 aveva disdetto l'assicurazione complementare del ragazzo. Ne segue
che alla detentrice della custodia va ordinato di far seguire a P__________ un
percorso di sostegno psicoterapeutico. Nella misura in cui i costi di tale
percorso non dovessero essere coperti integralmente dall’assicuratore malattia,
tali oneri costituiranno costi straordinari da suddividere in ragione di un
mezzo ciascuno tra i genitori. Per evitare ulteriori dissidi o malintesi è bene
incaricare senza indugio la curatrice di organizzare un sostegno
psicoterapeutico per P__________. Di ciò la curatrice
dovrà tenere costantemente informata l'Autorità regionale di protezione,
presentando rapporti sull'evolvere della situazione. L'Autorità di protezione,
da parte sua, potrà intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno.
c) Per
quel che è dei genitori, la delegata all'ascolto ha accennato al fatto che con
un aiuto essi “potrebbero trovare dentro di loro le risorse per adempiere al
loro ruolo” (rapporto del 16 agosto 2021 pag. 6). Considerato che la
presenza di una curatrice non appare sufficiente per stemperare la
conflittualità infragenitoriale, nell'interesse del figlio occorre una misura
più incisiva che permetta ai genitori di beneficiare di un sostegno nello
svolgimento della loro funzione parentale. Né i due paiono in grado di
rimediare da sé soli alle loro carenze. È necessario quindi incaricare il Servizio
di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) affinché in collaborazione con “la
rete” segua AP 1 e AO 1 nella cura e educazione del figlio, riattivando e
valorizzando le loro risorse.
Non
si disconosce che per migliorare la comunicazione tra genitori potrebbe essere
imposta a questi ultimi anche una mediazione obbligatoria, misura anch'essa
attuabile in applicazione dell'art. 307 cpv. 3 CC (cfr. sentenze del Tribunale
federale 5A_457/2009 del 9 dicembre 2009 in RSPC 2010 pag. 143; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6ª edizione, pag. 1104 n. 1694; v. anche RtiD II-2017 pag. 792 consid. 2 con
rinvii). Allo stato attuale delle cose l'accompagnamento da parte del Servizio
di sostegno e accompagnamento educativo appare nondimeno sufficiente per sostenere i due genitori nella loro
funzione e costituisce un provvedimento che rispetta i principi di
proporzionalità e sussidiarietà. L'ente incaricato dovrà tenere costantemente informata l'Autorità regionale
di protezione, presentando rapporti sull'evolvere della situazione. Dovessero
persistere conflitti tra genitori, l'Autorità regionale di protezione potrà
intervenire e adottare senza remore tutte le misure che risulteranno opportune,
compresa una mediazione.
16.
Attribuita
ad AP 1 la custodia esclusiva di P__________, occorre garantire a AO 1 adeguate
relazioni personali con il figlio, relazioni che siano compatibili con
l'esercizio della sua attività lucrativa. L'appellante chiede che qualora
l'affidamento sia attribuito all'attrice il diritto di visita sia disciplinato
come egli ha prospettato alla psicologa G__________ C__________ R__________, ovvero lasciando P__________
da lui tutti i week end. Simile regolamentazione però non appare del tutto consona,
ove si pensi che anche la madre ha diritto di trascorrere tempo libero con il
figlio. Inoltre, pur tenendo conto del fatto che riguardo alle vacanze le parti
si sono spesso accordate liberamente, per consentire al fi-glio e ai genitori
di prepararsi adeguatamente è opportuno regolare tali periodi in maniera chiara
e duratura. Tutto ponderato, appare conforme all'interesse del figlio stabilire
una disciplina che rispecchi il diritto di visita abituale applicato
nel Cantone Ti-cino a ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778
n. 58c), ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal
venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 21.00), più una settimana a
Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana
ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie
estive.
17.
La
custodia esclusiva del figlio alla madre comporta altresì la soppressione del
contributo alimentare per P__________ a carico di lei e impone di definire un
contributo di mantenimento a carico del padre. AP 1 chiede, da parte
sua, che AO 1 sia tenuto a versarle un contributo di fr. 2025.– mensili.
a) Dagli
atti risulta che dal 3 maggio 2021 AO 1 ha ripreso un'attività lucrativa e
lavora per la __________ SA come manutentore al 40% con uno stipendio di fr.
1700.– mensili lordi per tredici mensilità, pari a circa fr. 1700.– mensili
netti su 12 mensilità. Il convenuto chiede di non comunicare il nome del suo datore
di lavoro alla controparte, poiché “in passato ci sono stati problemi”. Egli
non spiega però quali sarebbero “i problemi” cui allude, né agli atti figurano
riscontri circa eventuali comportamenti inadeguati o vessatori di AP 1. In
condizioni del genere non si ravvisano gli estremi perché il nome del datore di
lavoro rimanga celato all'appellante. Allo stipendio del convenuto occorre
aggiungere poi la rendita di invalidità al 20%, di fr. 880.– mensili, ma non il
contributo di fr. 400.– mensili per il figlio stanziato dall'Assicurazione
Invalidità. Ne segue che il reddito di AO 1 va accertato in fr. 2580.– mensili.
b) Quanto
al
fabbisogno minimo del convenuto, il Pretore l'ha calcolato in fr.
2218.55
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, locazione con spese accessorie fr. 733.35 [già
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], assicurazione
responsabilità civile ed economia domestica fr. 12.80 mensili, assicurazione dell'automobile
fr. 81.25, imposta di circolazione fr. 41.15). Visto il cambiamento della
custodia parentale, il minimo esistenziale va ricondotto a fr. 1200.– mensili,
ma il costo dell'alloggio va riconosciuto per intero in fr. 1200.– mensili, così
come il premio della cassa malati obbligatoria di fr. 418.– mensili. Il
fabbisogno minimo di AO 1 risulta così di fr. 2955.– mensili (arrotondati).
c) Posto
ciò, con un reddito di fr. 2580.– mensili l'interessato non è nemmeno in
grado di sovvenire a sé stesso e non può quindi essere chiamato a finanziare il fabbisogno in denaro del
figlio. Ci si deve perciò limitare ad accertare nel dispositivo della presente
sentenza l'ammontare del debito mantenimento del figlio che rimane scoperto, da
addebitare al convenuto (fr. 1252.– mensili), e che potrà essere recuperato
in
seguito – ove ne saranno date le
condizioni – in forza dell'art. 286a cpv. 1 CC. Infine occorre precisare che gli
assegni familiari non sono inclusi nel fabbisogno del figlio, sicché la madre
potrà continuare a riscuoterli in quanto lavoratrice dipendente e ora genitrice affidataria. Alla medesima
vanno attribuite anche le rendite dell'Assicurazione
Invalidità ricevute da AO 1 per il figlio.
II. Sull'appello
incidentale
18.
AO 1 postula una
modifica del diritto di visita materno, nel senso di fissarlo ogni settimana dal giovedì a mezzogiorno fino al
sabato mattina – se l'attrice lavora – o dal sabato a mezzogiorno fino al
lunedì mattina ogni 15 giorni “a condizione che la madre non lavori”. Egli
sostiene che la regolamentazione stabilita dal Pretore è contraria al bene del
figlio, poiché AP 1, “modificando i suoi turni, cosa che ha già fatto, o
cambiando lavoro trovandone uno che non ha turni durante il fine settimana”
potrebbe avere tutti i week end liberi e potrebbe trascorrere con il figlio
ogni settimana dal giovedì al lunedì. Sta di fatto che ciò impedirebbe alla
madre di trascorrere anche un solo fine settimana con il figlio, il che non
sarebbe seriamente proponibile. Comunque sia, dato l'esito dell'appello
principale, la richiesta dell'appellante incidentale risulta ormai senza
oggetto.
III. Sul reclamo di AP 1 in materia di gratuito patrocinio
19.
Il Pretore ha rifiutato
all'attrice il gratuito patrocinio perché AP 1 non poteva essere considerata
indigente. A suo parere, dopo avere sopperito alle proprie necessità e avere fatto
fronte al contributo alimentare per P__________, l'interessata conserva una disponibilità
di fr. 985.– mensili da destinare alle spese legali. La reclamante contesta
simile conclusione, facendo valere in sostanza i medesimi argomenti addotti con
l'appello, ovvero di guadagnare solo fr. 3165.35 mensili netti, importo pressoché
as-sorbito dal suo fabbisogno minimo di fr. 3081.35 mensili. Per di più, essa
soggiunge, a suo carico sono già stati emessi 25 attestati di carenza beni per
complessivi fr. 32 310.–. La sua
situazione economica, pertanto, non le consente – come non le consentiva nel
2015.
– di finanziare le spese di patrocinio.
a)
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117
lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art.
117.
lett. b CPC). I due requisiti sono cumulativi. È considerato indigente il richiedente che non sia in grado di
provvedere con mezzi propri alle spese legali e di procedura senza intaccare il
fabbisogno suo personale e quello della famiglia. Determinate è l'intera
situazione finanziaria del
richiedente al momento in cui la domanda è presentata. Occorre pertanto
ponderare la totalità delle risorse effettive (reddito e sostanza) del
richiedente con l'insieme dei suoi impegni finanziari, fermo restando che nel
minimo esistenziale del diritto esecutivo si tiene conto soltanto di oneri
effettivi (DTF 144 III 537 consid. 4.1 con rinvii).
b) Nella
fattispecie il Pretore non si è avveduto, verosimilmente per svista, che con
decisione del 18 dicembre 2015 il suo predecessore aveva già accolto le
istanze di gratuito patrocinio formulate dai coniugi, tranne obbligare ciascuno
di loro a partecipare con fr. 50.– alle spese processuali. Tale decisione
non è stata impugnata. È vero che una decisione sul gratuito patrocinio non
acquisisce forza di giudicato (DTF
141.
I 244 consid. 3.1) e può essere modificata fino al termine del
procedimento per cui il beneficio è stato concesso, e ciò per vizi originari (“condizioni
mai esistite”) o successivi (“condizioni non più esistenti”), alle condizioni
dell'art. 120 CPC (Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/San Gallo 2019
pag. 263 n. 732). La formulazione di quest'ultima norma non permette di
ritenere tuttavia che una decisione possa essere modificata a beneplacito. Al contrario, un riesame
si giustifica in caso di modifica delle circostanze di fatto o di diritto in
merito all'indigenza, alle probabilità di successo o alla necessità di un
patrocinatore d'ufficio (sentenza del Tribunale federale 4D_19/2016 dell'11
aprile 2016 consid. 4.4 con rinvii in: RSPC 2016 pag. 499; v.
anche). In particolare, per quel che riguarda il requisito
dell'indigenza, non appare opportuno, né sarebbe praticabile, rivalutare
continuamente il calcolo del fabbisogno minimo in caso di lievi modifiche intervenute
dopo la presentazione della domanda. Piuttosto, la successiva esistenza di mezzi
necessari va considerata solo in caso di un significativo cambiamento della
situazione finanziaria (sentenza menzionata, loc. cit.).
c) Se
il diritto al gratuito patrocinio non sussiste più, la revoca ha effetto – di
regola – per gli atti processuali successivi (ex nunc e pro futuro),
a tutela del legittimo affidamento riposto nella decisione di concessione (DTF
141.
I 244 consid. 3.1; v. anche sentenza 4D_19/2016 dell'11 aprile 2016 consid.
4.4
con rinvii in: RSPC 2016 pag. 499; Wuffli/Fuhrer, op. cit., pag. 263 n. 733).
Una revoca retroattiva (ex tunc) si giustifica solo in casi eccezionali,
per esempio se il richiedente ha fornito indicazioni fasulle o scientemente
incomplete sulla sua situazione finanziaria,
o in caso di comportamenti intenzionalmente fuorvianti, ingannevoli o
abusivi (loc. cit., consid. 4.5 in: RSPC 2016 pag. 499; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione, n. 11 ad art. 120; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 4 e 6 ad art. 120). Una tale revoca non può tuttavia
avere conseguenze per il patrocinatore d'ufficio in buona fede, il quale non
può essere ritenuto responsabile della condotta del proprio assistito, quanto meno
nella misura in cui non può recuperare i propri onorari (loc. cit., consid. 6 con
rinvii in: RSPC 2016 pag. 501; v. anche DTF 141 I 245 consid. 3.2;
Tappy, loc., cit.; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 120; Colombini in: CPC, Petit commentaire,
Basilea 2021 n. 7 ad art. 120). Per la sua retribuzione egli mantiene
una pretesa, se non altro di natura sussidiaria, verso lo Stato (Emmel in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 7 ad art. 120; Huber
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I,
2ª edizione, n. 13 con rinvio alla nota 33 ad art. 120; nel medesimo senso:
decisione del Tribunale cantonale di Basilea Campagna inc. 410 17 7 del 21
marzo 2017 in: BJM 2018 pag.135).
d)
Nel caso
specifico, come detto, con decisione del 18 dicembre 2015 AP 1 era stata parzialmente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
In quella decisione il Pretore aveva già accertato la situazione finanziaria di
lei, tenendo conto segnatamente del fatto che costei assicurava “anche almeno
in parte il mantenimento della madre che regolarmente soggiorna con lei”. Occorre
verificare pertanto se si riscontrino gli estremi per una revoca e, quindi, se
la deci-sione di rifiutare all'interessata il gratuito patrocinio perché essa dispone
di un margine di fr. 985.– mensili e non può
ritenersi
indigente, resiste alla critica. Ora, per tacere del fatto che nessun cambiamento sostanziale della situazione è intervenuto dalla
concessione del beneficio in poi, dagli atti non emergono elementi da cui si
possa desumere che quella decisione si sia fondata su indicazioni fasulle o
incomplete scientemente fornite
dalla richiedente. Né questa consta avere assunto comportamenti
intenzionalmente fuorvianti, ingannevoli o abusivi. In tali circostanze non sussistevano
le premesse per una revoca pro
futuro del beneficio né, men che meno, per una revoca retroattiva.
e)
Si aggiunga che, seppure si volesse fare astrazione da quanto precede, nel risultato l'esito del
giudizio non muterebbe. Intanto, relativamente al reddito dell'interessata, il
Pretore l'ha accertato in fr. 3280.– sulla scorta di un certificato di salario del
2018.
(doc. Z). Da tale documento risultano entrate nette di fr. 41 764.– annui, da cui occorre dedurre però la trattenuta per l'indennità giornaliera
di malattia, non compresa nelle deduzioni (fr. 623.85), e quella per l'imposta
alla fonte (fr. 2928.–), dal momento che pur in caso di ammanco il debitore alimentare non può sottrarsi al pagamento di un
simile onere (sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 5.3, in: FamPra.ch
2011.
pag. 234). Ne segue un reddito di fr. 3184.35 mensili, da cui
dedurre ancora l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, onde un guadagno di
fr. 2985.– mensili arrotondati.
Quanto
al fabbisogno minimo, stabilito dal primo giudice in fr. 1369.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, locazione con
spese accessorie fr. 414.45 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno
minimo della madre convivente], assicurazione dell'automobile fr. 70.–, imposta
di circolazione fr. 34.60), risulta dal certificato di domicilio presentato in
questa sede che A__________ M__________, madre di AP 1, è stata domiciliata a __________
dal 4 febbraio 2013 al 1° settembre 2019 (doc. M di appello). Ciò risulta anche dal sistema
generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop. Dopo di allora va
riconosciuto alla reclamante pertanto
il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un debitore che vive solo, di
fr. 1200.– mensili. Per converso, la locazione
va riconosciuta interamente e ammonta con le spese accessorie a fr. 790.–
mensili. All'interessata va riconosciuto inoltre il costo del posteggio, di fr. 30.–
mensili, trattenuto direttamente dallo stipendio. Riguardo al premio della
cassa malati, il primo giudice nulla ha riconosciuto,
poiché l'attrice non ha dimostrato “né di non essere più al beneficio del
relativo sussidio, né tantomeno il premio da lei pagato”. Dandosi il premio di
un'assicurazione obbligatoria, ci si può domandare se egli non dovesse
stimarla.
Sia
come sia, in questa sede l'interessata ha documentato un premio della cassa
malati di fr. 402.45 mensili (doc. G prodotto nell'inc. 11.2020.63). Anche
volendo tenere conto del fatto che essa potrebbe beneficiare del sussidio
cantonale, nel fabbisogno minimo le va riconosciuto un costo di almeno fr. 250.–
mensili. In definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante va portato a
fr. 2375.– mensili arrotondati. Con un reddito di fr. 2985.– mensili, il margine
disponibile di lei ammonta in definitiva a fr. 610.– mensili, somma che essa
deve però devolvere interamente
al figlio, in favore del quale non
riceve alcun contributo alimentare da parte del convenuto. Per il resto, AP 1
non dispone di sostanza (doc. I richiamato, tassazioni dal 2013 al 2015;
doc.T: estratti del conto postale 17 luglio 2011 al 6 ottobre 2017) e ha
accumulato debiti (doc. L e M allegati al reclamo; doc. N). In simili
circostanze essa va ritenuta sprovvista dei mezzi necessari per far fronte alle
proprie spese legali. In definitiva il reclamo, fondato, dev'essere accolto,
nel senso che all'attrice va confermato il beneficio parziale del gratuito
patrocinio per la procedura di primo grado. Quanto all'indennità spettante
all'avvocato d'ufficio, competerà al Pretore definirla, valutando il dispendio
orario che un avvocato solerte e speditivo avrebbe profuso nell'assolvimento
del mandato.
IV. Sul reclamo di AO 1 (inc.
11.2020.61)
20.
Appurato che attualmente
AO 1 è al beneficio della pubblica assistenza, il Pretore ha accertato sulla
scorta dei dati fiscali che nel 2012 l'interessato conservava, con un reddito
di fr. 4300.– mensili netti, un fabbisogno minimo di fr. 2805.– mensili e
un contributo alimentare a suo carico di fr. 1000.– mensili, un margine
disponibile di fr. 495.– mensili. Nel 2013 tale margine è diminuito a circa fr.
300.– mensili e nel 2014 si aggirava attorno a fr. 400.–, mentre dal 2015
la situazione del convenuto si è fatta precaria. Il Pretore ha constatato però
che nel 2011 l'interessato aveva venduto un appartamento in Italia, dal cui
provento, dedotto il mutuo ipotecario, ha ricavato € 62 300.00 e sul destino di tale ricavo nulla era dato di sapere.
Per di più, dato il margine disponibile della moglie (fr. 985.– mensili), egli
avrebbe dovuto anzitutto pretendere da lei il versamento di una provvigione
ad litem, onde il diniego del gratuito patrocinio.
21.
Il reclamante ribadisce
di non avere ricavato alcun profitto dalla vendita dell'immobile di __________,
ricordando che durante il proprio interrogatorio egli aveva spiegato di avere
finanche dovuto aggiungere € 3000.00 per estinguere il mutuo. L'interessato soggiunge
che, ad ogni modo, la vendita dell'immobile risale al 2011, mentre l'istanza di
gratuito patrocinio è stata presentata nel 2015, quando, come dimostrano le
tassazioni agli atti, egli non possedeva più nulla e aveva anzi debiti per fr. €
48.
530.15. Inoltre, quand'anche avesse
avuto a disposizione quell'introito, egli l'avrebbe usato per vivere, “stante
le sue vicissitudini finanziarie”, ragione per cui neppure potrebbe essergli imputato
un abuso di diritto. Quanto al rimprovero di non avere chiesto alla moglie una
provvigione ad litem, egli oppone che nel 2015 costei aveva redditi inferiori
a quelli considerati dal primo giudice, era priva di sostanza e doveva far
fronte anche alla rata del leasing e al mantenimento del figlio, mentre dalla
convivenza con la madre essa non traeva alcun beneficio, giacché A__________ M__________
era priva di mezzi. A suo parere dunque un'istanza di provvigione ad litem
non avrebbe avuto possibilità di successo. Chiede così che in riforma della
decisione impugnata gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio, con esenzione
delle spese processuali e riconoscimento di una retribuzione di fr. 6139.– alla
sua patrocinatrice d'ufficio.
22.
Come nel caso di AP 1,
anche AO 1 era stato ammesso dal
precedente Pretore con
decisione del 18 dicembre 2015 al beneficio parziale del gratuito
patrocinio. Valgono analogamente, di conseguenza, i principi che reggono la
revoca del beneficio. Contrariamente all'attrice, tuttavia, in pendenza di
procedura il Pretore ha scoperto che nel 2011 AO 1 aveva venduto un immobile a __________
e gli ha rimproverato di non avere dimostrato quale fine avessero fatto
i € 62 300.00 incassati da tale
operazione. E come questa Camera ha avuto modo di rilevare con sentenza del 25
maggio 2021 (inc. 11.2020. 95), la tesi di AO 1, secondo cui dalla
compravendita egli non ha ricavato alcunché, era lungi dall'essere dimostrata.
In questa sede l'interessato continua a non spiegare quale sia stata la
destinazione del provento e si è mostrato evasivo anche all'udienza d'istruzione
del 23 novembre 2021. Ci si può domandare perciò se non soccorressero le
premesse per una revoca retroattiva del gratuito patrocinio, ovvero se AO 1 non
abbia scientemente fornito indicazioni incomplete sulla sua situazione
finanziaria o non abbia in qualche modo assunto un comportamento
intenzionalmente abusivo (sopra, consid. 19c). Il quesito è per vero delicato,
ma può rimanere indeciso, visto che alla patrocinatrice d'ufficio avv. PA
2.
non può addossarsi alcuna responsabilità per la condotta del convenuto. Nella
misura in cui la legale non può recuperare i propri onorari, AO 1 deve oggi
ritenersi indigente (sopra, consid. 17c). Per la sua retribuzione la
patrocinatrice mantiene una pretesa verso lo Stato. Per finire, al riguar-do anche
tale reclamo va accolto. Quanto all'indennità spettante all'avvocata d'ufficio,
spetterà una volta ancora al primo giudice definirla.
V. Sulle spese, le
ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
23.
Le spese dell'appello principale
seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice
ottiene l'affidamento del figlio, ma non un contributo alimentare per lui.
Tutto ponderato, nel complesso si
giustifica così di suddividere equitativamente le spese processuali a metà e di
compensare le ripetibili, tenuto conto anche della circostanza che in una causa
del diritto di famiglia si
può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali
(art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Le spese dell'appello incidentale seguono la soccombenza di
P__________ __________ (art. 106 cpv. 1 CPC). La controparte, che ha formulato
osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità per
ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale.
L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, per contro, sulla
ripartizione delle spese (fr. 5000.– suddivise a metà) né sulla compensazione
delle ripetibili decise dal Pretore.
24.
L'istanza di gratuito
patrocinio avanzata da AP 1 per la procedura di appello merita accoglimento,
l'indigenza dell'interessata essendo accertata (art. 117 cpv. 1 lett. a CPC;
sopra, consid. 19e), né l'appello poteva dirsi sin dall'inizio senza
probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che è stato parzialmente
accolto. Vista la situazione finanziaria di AO 1, l'incasso delle ripetibili assegnate in esito all'appello
incidentale appare tuttavia difficile, se non impossibile. Per quel che
è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota
professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale
federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), occorre procedere per
apprezzamento. Ora, un avvocato solerte e diligente avrebbe verosimilmente
profuso nell'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente
nella stesura dell'appello in una causa già nota (15 pagine), delle
osservazioni all'appello incidentale (due pagine), di 4 lettere con allegati
documenti nuovi e nella partecipazione al di-battimento davanti a questa Camera
(2 ore e 20 minuti), intorno alle 16 ore complessive (retribuite fr. 180.–
l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), comprese le prestazioni accessorie (conferenze,
telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA. In definitiva l'indennità
di patrocinio può dunque essere stimata in fr. 3500.–.
25.
L'analoga
richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con le osservazioni
all'appello principale e con l'appello incidentale può anch'essa trovare
accoglimento. È vero che sulla destinazione dei € 62 300.00 ricavati dalla vendita dell'immobile di __________
continuano a mancare spiegazioni. Non si deve trascurare tuttavia che
l'operazione risale ormai al 2011 e che le gravi ristrettezze in cui versa oggi
l'interessato sono state accertate dianzi. La
resistenza all'appello principale, poi, poteva dirsi legittima (art. 117 CPC). Per
quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza
di una nota professionale occorre procedere per apprezzamento. E per ragioni
analoghe si giustifica di conferire il gratuito patrocinio al convenuto tanto
per le osservazioni all'appello principale quanto per l'appello incidentale. Al
proposito occorre procedere una volta di più per apprezzamento. Nella
fattispecie un avvocato solerte e diligente avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento
del mandato, limitato all'indispensabile, non più di sei ore di lavoro
(retribuite fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese (10%) e l'IVA,
per un'indennità di fr. 1300.– complessivi.
26.
Relativamente ai
reclami in materia di gratuito patrocinio, entrambi accolti, si giustifica di
rinunciare al prelievo di spese. Se
una parte che chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria
vince la procedura di ricorso, poi, il Cantone le deve versare ripetibili
complete (DTF 140 III 507 consid. 4). In concreto le liti sulla concessione del
gratuito patrocinio oppongono invero i reclamanti al Cantone Ticino, non alle controparti.
Circa l'ammontare dell'indennità per ripetibili, essa va commisurata
all'impegno che un avvocato sollecito
e diligente avrebbe dedicato alla pratica e va fissata in concreto per entrambe
le procedure in fr. 650.–. Su questo punto la richiesta di gratuito
patrocinio risulta quindi senza oggetto.
VI. Sui
rimedi giuridici a livello federale
27.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), litigiosa è tra l'altro, nella fattispecie, l'attribuzione della
custodia parentale, la quale non dipende da questioni di valore litigioso.
L'intero contenzioso può dunque formare oggetto di ricorso in
materia civile senza riguardo ai valori minimi dell'art. 74 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2020.54, 11.2020.55,
11.2020.61, 11.2020.62 e 11.2020.63 sono congiunte.
II. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale (inc. 11.2020.54)
è parzialmente accolto, nel senso che
la sentenza impugnata è così riformata:
4. Il figlio P__________ è
affidato alla custodia della madre.
6. Al padre è garantito il
più ampio diritto di visita, da concordare tra i genitori. In caso di
disaccordo vale il seguente assetto minimo:
– un fine settimana ogni 15
giorni, dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00;
– una settimana durante le vacanze
scolastiche di Natale, comprendente alternativamente il giorno di Natale,
rispettivamente il giorno di Capodanno;
– una settimana alternativamente
durante le vacanze di Pasqua, rispettivamente di Ognissanti;
– tre settimane durante le ferie
estive, di cui almeno due consecutive.
8. Invariato
8.1 Il Servizio accompagnamento ed
educativo, __________, è incaricato di prestare supporto ad AP 1 e a AO 1 nella
cura e nell’educazione del figlio P__________.
8.2 Ad AP 1 è ordinato di far seguire
al figlio P__________ un percorso di sostegno piscologico adeguato. Nella
misura in cui non dovessero essere coperti dall’assicuratore malattia, i costi
di tale cura costituiranno spese straordinarie da suddividersi in ragione di un
mezzo ciascuno tra i genitori. La curatrice è incaricata di organizzare tale
percorso.
9. In favore di P__________ __________
non si fissano contributi di mantenimento. Gli importi mancanti per coprire il
debito mantenimento del figlio sono stati posti a carico di AO 1 (art. 286a CC)
nella misura di fr. 1252.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine
della formazione scolastica o professionale di P__________.
AP 1 è abilitata a riscuotere
gli assegni familiari. Le eventuali rendite percepite da AO 1
dall'Assicurazione Invalidità in favore del figlio P__________ spettano ad AP 1.
III. Le spese dell'appello principale, di fr. 3000.– (compresi fr. 1250.–
per ascolto del figlio), sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
IV. AP 1 è ammessa al beneficio
del gratuito patrocino dell'avv. PA 1. Lo Stato Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 3500.–
(inc. 11.2020.55).
V. AO 1 è ammesso al beneficio
del gratuito patrocino dell'avv. PA 2. Lo Stato Cantone Ticino verserà per lui
alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.
VI. L'appello incidentale è
dichiarato senza oggetto.
VII. Le spese dell'appello
incidentale, di fr. 800.–, sono poste a carico
di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
VIII. AO 1 è ammesso al beneficio
del gratuito patrocino dell'avv. PA 2. L'indennità in suo favore è compresa in
quella prevista dal dispositivo V dell'attuale sentenza.
IX. Il reclamo in materia di
gratuito patrocinio di AP 1 (inc. 11.2020.63) è accolto e il dispositivo
n. 11 della decisione impugnata è annullato. AP 1 è avvertita che sarà tenuta a
rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo anticipati a titolo di
gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica
dovesse permetterlo.
Gli
atti sono rinviati al Pretore perché determini la retribuzione del
patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. PA 1.
X. Non si riscuotono spese per tale
reclamo. Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà alla reclamante un'indennità di fr. 650.– per ripetibili.
XI. Il reclamo in materia di
gratuito patrocinio di AO 1 (inc. 11.2020.61) è accolto, nel senso che il
dispositivo n. 12 della decisione impugnata è annullato. AO 1 è avvertito che
sarà tenuto a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo anticipati a
titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione
economica dovesse permetterlo.
Gli
atti sono rinviati al Pretore perché determini la retribuzione del
patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. PA 2.
XII. Non si riscuotono spese per
tale reclamo. Lo Stato del Cantone
Ticino rifonderà al reclamante un'indennità di fr. 650.– per ripetibili.
XIII. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 per la procedura di reclamo (inc. 11.2020.62) è
dichiarata senza interesse.
XIV. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
a:
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
–
;
–
;
– ;
– ;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative,
Bellinzona (consid. 24, 25 e 26 e dispositivi n. IV, V, X e XII, in estratto).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).