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Decisione

11.2020.54

Divorzio: custodia parentale e contributo di mantenimento in favore del figlio

20 dicembre 2021Italiano64 min

cittadino italiano, e AP 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati a __________

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.54

11.2020.55

11.2020.61

11.2020.62

11.2020.63

Lugano

20 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2015.281 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 ottobre 2015 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 3 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

30 aprile 2020 (inc. 11.2020.54) e sulla contestuale domanda di gratuito

patrocinio (inc. 11.2020.55),

sull'appello incidentale

del 26 aprile 2021 presentato da AO

1 contro la medesima sentenza e sulla contestuale domanda di gratuito

patrocinio,

come pure sul reclamo in

materia di gratuito patrocinio introdotto dalla stessa AP 1 il 14 maggio 2020

contro la medesima sentenza (inc. 11.2020.63)

e sul reclamo del 14

maggio 2020 in materia di gratuito patrocinio presentato da AO 1 contro la

citata decisione (inc. 11.2020.61) e sulla contestuale domanda di gratuito

patrocinio (inc. 11.2020.62);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1963),

cittadino italiano, e AP 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati a __________

(Varese) il 25 settembre 2010. A quel momento essi avevano già un figlio, P__________,

nato il 25 settembre 2009. Nel marzo del 2011 moglie e figlio hanno raggiunto il

marito nel Ticino, dove AO 1 risiedeva sin dal 1993 e lavorava quale autista per

la __________ SA di __________. In quell'anno AP 1 è stata assunta come ausiliaria a tempo parziale dal servizio alberghie­ro

dell'Ospedale __________ a C__________. Alla fine di settembre del 2012 i

coniugi si sono separati. Moglie e figlio si sono

trasferiti in un appartamento

a T__________, il marito in un appartamen­to a C__________.

B. Frattanto, nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 3 ago­sto 2012

da AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del

3 settembre 2012 i coniugi si sono accordati sull'affidamento cautelare di

P__________ alla madre, sul diritto di visita paterno e su un contributo

alimentare di fr. 1000.– mensili per il figlio. Successivamente, il 19 novembre

2012, il Pretore ha istituito una curatela educativa in favore del figlio e il 23

aprile 2013 i coniugi hanno concordato la riduzione del contributo alimentare per

P__________ a fr. 500.– mensili.

C. Su proposta dell'Ufficio

dell'aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, con decreto

cautelare del 6 dicembre 2013 il Pretore ha disposto l'inserimento del figlio

nel Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) e una misura di

controllo e informazione fondata sull'art. 307 cpv. 3 CC. A una successiva udien­za

del 14 maggio 2014 i coniugi si sono accordati – fra l'altro – nel senso

che P__________ sarebbe rimasto con la madre in settimana e con il padre dal

venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, oltre a tre settimane durante le

vacanze estive. In seguito a un incontro con il curatore e il responsabile

dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, con decreto cautelare del

6 ottobre 2015 il Pretore ha poi domiciliato P__________ dal padre, ha stabilito

che egli sarebbe rimasto con la madre dal giovedì a mezzogior­no fino al sabato

mattina (quando essa lavora) o fino al lunedì mattina (quando essa non lavora)

e per il resto con il padre, annullando ogni contributo alimentare a carico di quest'ultimo,

ciascun genitore dovendo provvedere al mantenimento del figlio quando P__________

sta con lui (inc. SO.2012.3382). Un appello presentato il 19 ottobre da AP 1

contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con

sentenza dell'11 novembre 2015 (inc. 11.2015.90).

D. Nel frattempo,

il

21 ottobre 2015, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo

Pretore, sollecitando – previa ammissione al gratuito patrocinio –

l'affidamento di P__________, riservato il diritto di visita paterno, un

contributo di mantenimento per il figlio di fr. 2025.– mensili fino al termine di

un'adeguata formazione scolastica o professionale, la restituzione di taluni

suoi effetti personali, la suddivisione di mobili e suppellettili

dell'abitazione familiare, così come la divisione a metà degli averi

previdenziali accumulati dai coniu­gi durante il matrimonio. Il 18 dicembre

2015 il Pretore ha emes­so un decreto cautelare in cui ha testualmente ripreso

quanto disposto con il decreto del 6 ottobre precedente. Contestualmente entrambi

i coniugi sono stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio,

nel senso che a ognuno è stata imposta una partecipazione alle spese processuali limitata a fr. 50.–. Un

appello presentato il 19 ottobre

2015 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con

sentenza del 6 maggio 2016 (inc. 11.2015.118).

E. Intanto, all'udienza di

conciliazione del 2 marzo 2016 i coniugi si sono intesi sul principio del

divorzio e sulla divisione degli averi previdenziali, ma non sugli altri

effetti accessori, di modo che

il Pretore ha

assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni (poi prorogato) per presentare il

memoriale di risposta. In tale allegato, del 1° settembre 2016, il convenuto ha

rivendicato l'affidamento di P__________ con esercizio congiunto dell'autorità

parentale (riservato il diritto di visita materno), un contributo di

mantenimento per il figlio di fr. 1554.– mensili (oltre assegni familiari) fino

al termine di una formazione adeguata e il riparto a metà delle spese

straordinarie per il figlio. Egli ha chiesto altresì il versamento di fr. 18 053.–

o, in subordine, di almeno fr. 4900.– e di € 12 000.– in

liquidazione del regime dei beni, instando per il gratuito patrocinio. Nel

gennaio del 2017 AO 1 ha cessato l'attività lucrativa in seguito a un

infortunio ed è attualmente al beneficio della pubblica assistenza.

F. Alle prime arringhe del

12 settembre 2017 le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista e

hanno notificato prove. Nel cor­so dell'istruttoria il Pretore ha adottato

numerosi provvedimenti cautelari, spesso su proposta dell'Ufficio cantonale dell'aiuto

e della protezione e del curatore educativo. In particolare egli ha più volte

disciplinato il calendario della permanenza e delle vacanze di P__________ con l'uno

o l'altro genitore, ha impartito istruzioni a protezione del figlio ai genitori

e ha incaricato il dott. D__________ B__________, psichiatra e psicoterapeuta

che aveva già seguito il mino­re, di incontrare P__________, verificarne lo

stato di salute e segnalare eventuali provvedimenti necessari. Preso atto che

lo specialista aveva comunicato di non essere in grado di assolvere il manda­to,

il Pretore ha chiuso l'istruttoria il 21 maggio 2019. Alle arringhe finali le

parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali

del 10 ottobre 2019 esse hanno mantenuto le loro domande, il convenuto riducendo

nondimeno la pretesa alimentare in favore di P__________ a fr. 1166.– mensili

fino al 12° compleanno e a fr. 1466.– mensili dopo di allora. In seguito

all'entrata in carica di un nuovo Pretore, il 1° gennaio 2020, le parti hanno

rinunciato a ripetere il dibattimento finale.

G. Statuendo con

sentenza del 30 aprile 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha liquidato

il regime dei beni nel senso di lasciare ogni coniuge in possesso dei beni da

lui detenuti o a lui intestati e ha

ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai

coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali

prestazioni). Egli ha poi affidato il figlio al padre con esercizio congiunto dell'autorità

parentale, ha disciplinato il diritto di visita materno da esercitare dal

giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina – se essa lavora – o dal giovedì a

mezzogiorno fino al lunedì mattina, ha confermato la curatela educativa in favore di P__________,

assunta dal 1° gennaio 2020 da G__________ L__________-M__________, come pure

una sorveglianza educativa secondo l'art. 307 cpv. 3 CC da parte

dell'Ufficio cantonale del­l'aiuto e della protezione. AP 1 è stata tenuta inoltre

a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 925.– mensili fino al 12°

anno d'età e di fr. 1250.– mensili fino alla maggiore età o al termine

della formazione scolastica, assegni familiari non compresi. Le spese

processuali di complessivi fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente il Pretore

ha rifiutato ai coniugi il beneficio del gratuito patrocinio.

H. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento del

gratuito patrocinio, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita

paterno) e un contributo di mantenimento per il medesimo di

fr. 2025.– mensili (inc. 11.2020.54 e 11.2020.55). Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello

incidentale postula una modifica del diritto di visita materno, fissandolo

ogni settimana dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina – quando

l'attrice lavora – o dal sabato a mezzogiorno fino al lunedì mattina ogni 15

giorni, “a condizione che la madre non lavori”. Egli insta altresì per il

gratuito patrocinio. In osservazioni

del 31 maggio 2020 AP 1 conclude per il rigetto del­l'appello incidentale. L'11 giugno 2021 AO 1 ha chiesto di estromettere la replica

spontanea dagli atti, poiché tardiva.

I. Nel frattempo entrambe

le parti sono insorte contro il diniego

del gratuito patrocinio al

Tribunale di appello con reclami del 14 maggio 2020, AO 1 sollecitando il medesi­mo beneficio anche in seconda sede (inc.

11.2020.61, 11.2020.62 e 11.2020. 63). Non sono state chieste

osservazioni ai reclami.

L. Il 23 giugno 2021 il vicepresidente

di questa Camera ha disposto l'audizione di P__________ __________ e un

aggiornamento della situazione del minore. G__________ L__________-M__________,

curatrice del figlio, e l'Ufficio dell'aiuto e della protezione hanno

presentato i loro rapporti il 5 e il 27 luglio 2021. Il 16 agosto 2021 la psicologa

e psicoterapeuta G__________ C__________ R__________ ha rilasciato inoltre la

sua relazione sull'ascolto di P__________. Agli atti è stato acquisito infine il

rapporto 2020/21 della scuola media di __________. Sull'esito del complemento

istruttorio AP 1 si è espressa con osservazioni del 28 settembre 2021. P__________

__________ non ha preso posizione. Le parti sono poi state sentite

personalmente a un'udienza del 23 novembre 2021 dal vicepresidente della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in

discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non

si pone, litigioso essendo anche l'affidamento del figlio, controversia

appellabile senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività dell'appello

principale, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della

moglie il 4 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________298, agli atti).

Introdotto il 3 giugno 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto

ricevibile. Altrettanto

vale per l'appello incidentale. L'invito a formulare osservazioni

all'appello principale è stato notificato infatti alla patrocinatrice del

marito il 10 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________140, agli atti) e il memoriale andava pre-sentato entro 30 giorni (art.

312.

cpv. 2 CPC). Il termine per ap-pellare in via incidentale è cominciato a

decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 28 marzo all'11 aprile 2021

conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC e sarebbe scaduto sabato 24

aprile 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3

CPC. Inoltrato il 26 aprile 2021, ultimo giorno utile, anche tale ricorso

risulta pertanto tempestivo.

Entrambi i coniugi hanno

introdotto reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio. La trattazione di simili reclami

rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale

d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto i rimedi giuridici sono

correlati, tuttavia, alla sentenza di divorzio impugnata con appello. Per unità

della materia ed economia di giudizio giova di conseguenza congiungerli con la

procedura di appello ed emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

I. Sull'appello di AP 1 (inc.

11.2020.54)

2.

All'appello AP 1 allega la fotografia dello schermo

di uno smartphone dal quale risulta che il convenuto ha abbandonato il 3

aprile 2020 il gruppo WhatsApp organizzato dalla docente di francese del

figlio durante il periodo di chiusura delle scuole e di didattica a distanza

dovuto alla pandemia da Covid19 (doc. L), un certificato di domicilio dal quale

risulta la partenza di sua madre da __________ il 1° settembre 2019 (doc. M) e

un estratto del registro delle esecuzioni a suo nome dell'11 maggio 2020 (doc.

N). Con il reclamo essa esibisce inoltre un richiamo per il pagamento del

premio della cassa malati (doc. G). Il 4 settembre 2020 essa ha presentato

altresì una dichiarazione del 28 agosto 2020 in cui C__________ M__________ attesta

di avere impartito a P__________ lezioni di recupero dall'ottobre del 2019. Il 1°

febbraio 2021 l'appellante ha poi presentato una “segnalazione intermedia” del

novembre 2000 e un rappor­to del 25 gennaio 2021 della scuola media di __________,

le “comunicazioni ai genitori” per l'anno 2019/2020 della scuola elementare di __________,

una sua lettera del 12 ottobre 2020 alla docente di matematica del figlio e una

“lettera ambulatoriale” inviata il 2 ottobre 2020 dalla Clinica di Chirurgia e

Ortopedia pediatrica di __________ al pediatra del figlio. Il 31 maggio 2021

essa ha prodotto infine copia della polizza dell'assicurazione complementare

del figlio contro le malattie.

La

documentazione testé descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo questioni

riguardanti un minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza

riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio

inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella

misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Parte

dei documenti è volta invero a dimostrare una ridotta capacità contributiva

dell'appellante e in tale misura non profitta al minore. Il principio

inquisitorio illimitato, tuttavia, vale non solo per i figli minorenni, ma anche

per gli altri partecipanti al processo, e segnatamente per il debitore di un

contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale 5A_899/2019 del 17

giugno 2020 consid. 3.3.2 con rinvii in: FamPra.ch 2020 pag. 1062). Nella

misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di tali

documenti.

3.

Il

31.

maggio 2021 AP 1 ha inviato alla Camera una replica spontanea che AO 1 chiede

di estromettere dagli atti perché tardiva. Ora, che un memoriale spontaneo debba

essere presentato con sollecitudine è vero (I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del

24.

dicembre 2020 consid. 4 con rinvio). E in concreto l'allegato è stato

introdotto 30 gior­ni dopo la notificazione del memoriale avversario,

contemporaneamente alle osservazioni all'appello incidentale. V'è da domandarsi

perciò se esso possa ancora essere considerato tempestivo. Comunque sia, il suo

contenuto non appare determinan­te ai fini del giudizio. L'interrogativo può

dunque rimanere irrisolto.

4.

Litigiosi

permangono, in appello, la custodia di P__________, la conseguente

regolamentazione del diritto di visita paterno e il contributo di mantenimento

a carico del genitore non affidatario. Il resto, compreso il principio del

divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315

cpv. 1 CPC). Riguardo all'affidamento del figlio, il Pretore ha accertato

anzitutto l'elevata conflittualità della coppia che, fin dalla separazione,

antepone il rancore reciproco al bene del figlio, coinvolgendolo in accesi

litigi. Riepilogati gli sforzi profusi dalle autorità e dagli operatori (“la rete”) durante

la procedura, egli ha constatato che tale conflittualità ha finanche impedito di

attivare un intervento educativo. Il primo giudice ha poi ricordato che

inizialmente P__________ era stato affidato alla madre, ma che successivamente,

dopo che l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione aveva sollevato

dubbi sulla capacità genitoriale di lei, segnalandone le mancanze, il figlio è

stato cautelarmente affidato al padre, mentre alla madre era stato concesso un ampio

diritto di visita.

Per

il Pretore, il citato assetto cautelare, adottato il 6 ottobre 2015 e

confermato il 15 dicembre successivo, ha dato buona prova, anche se è stato

necessario intervenire puntualmente sulle relazioni personali, vista

l'incapacità delle parti di trovare un'intesa. Egli ha precisato altresì che di

recente l'Ufficio del­l'aiuto e della protezione ha segnalato nuovi conflitti

fra i genitori e un calo del rendimento del figlio, a comprova della relazione

fra le tensioni delle parti e il benessere di P__________. Ciò premesso, il

Pretore ha evocato l'incapacità dei genitori di accordarsi su questioni anche futili

come il pagamento del vestiario e della mensa, oltre che sulle visite e le

vacanze, di modo che ha escluso un affidamento congiunto. Considerato che il

padre si è dimostrato più collaborativo con “la rete”, più

incline a favorire i diritti di visita e più attento ai bisogni di P__________,

egli ha ritenuto giustificato affidargli il figlio. Alla madre egli ha garantito

ampie relazioni personali secondo la discipli­na adottata fino a quel momento,

conciliabile con i turni di lavoro di lei, al fine di garantire a P__________

continuità della vita quotidiana.

5.

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 rileva che

le argomentazioni della moglie sono una mera ripetizione del memoriale

conclusivo, sicché al riguardo il ricorso non è motivato a sufficienza. L'argomentazione

non può essere condivisa. Cer­to, un appello dev'essere “scritto e motivato”

(art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che

dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglian­ze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è

sufficiente reiterare nel­l'appello le argomentazioni esposte in prima sede.

Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata,

indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di

appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non

significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2020.56

del 12 ottobre 2021 consid. 3b con rinvii). Nel caso specifico si conviene che nell'appello l'attrice

riprende per lo più argomenti esposti in prima sede, ma essa non man­ca di

confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso consente

di capire che l'interessata mette in discussio­ne l'idoneità di AO 1 a

occuparsi del figlio, riproponendo argomenti che il primo giudice ha esaminato solo

di scorcio. Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di

motivazione.

6.

L'appellante

contesta la scelta di affidare P__________ al padre, sostenendo che quest'ultimo

è apparso più conciliante agli occhi dell'autorità perché egli, “al contrario

di lei, non si preoccupa abbastanza del figlio”. Essa afferma di essersi

interessata lei soltanto del rendimento scolastico e della salute di P__________,

il quale da quando è domiciliato presso il padre accusa disturbi che ne hanno

peggiorato il rendimento scolastico. Allorché è affidato al padre – essa

continua – il figlio è accudito da terzi, non è seguito nella cura dell'igiene,

non è aiutato a fare i compiti e gli viene imposta un'attività sportiva

stressante. L'appellante deplora, in particolare, che nell'ottobre del 2016 P__________

si è fratturato un polso senza che il padre si curasse di portarlo dal medico,

che nel giugno del 2017 il figlio è tornato da lei dopo un soggiorno dal padre

con la “faccia gonfia”, che il marito si è negato al telefono al dottor B__________,

incaricato dal Pretore di riferire sulla situazione del figlio, che costui non

segue P__________ negli studi, obbligandola a occuparsene quando il ragazzo è

con lei e che il convenuto ha abbandonato il gruppo WhatsApp di france­se

durante il periodo di didattica a distanza per la pandemia, non ritenendo

quella lingua importante. Essa non si oppone a che l'attuale assetto delle

visite di P__________ sia mantenuto per il padre, ma chiede l'attribuzione

della custodia parentale. Tanto più – essa rileva – che per colmare le lacune

educative del figlio essa si sta adoperando con tutti i mezzi per aiutare P__________

negli studi, così com'è pronta a collaborare con la scuola e a risolvere i

problemi di salute del figlio, facendosi carico di tutte le visite mediche.

7.

L'art. 133 cpv. 1 CC stabilisce che il

giudice del divorzio discipli­na i diritti e i doveri dei genitori secondo le

disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. Dal 1° gennaio 2014

la custodia del figlio non ha più portata giuridica, ma solo fattuale, nel

senso che consiste solo nella facoltà di prendersi cura del minorenne nella

quotidianità e di esercitare i diritti e gli obblighi legati alla cura e all'educazione

corrente (DTF 147 III 123 consid. 3.2.2, 142 III 614 consid. 4.1; più di

recente: sentenza del Tribunale

federale 5A_345/2020 del 30 aprile

2021.

consid. 5.1, in:

FamPra.ch 2021 pag. 828). L'autorità parentale congiunta non

implica necessariamente una custodia alternata. Il giudice deve esaminare nondimeno

se quest'ultima sia possibile e compatibile con il bene del minore, principio

fondamentale per l'attribuzione di diritti parentali, rispetto ai quali gli

interessi personali dei genitori passano in secondo piano (DTF 142 III 620

consid. 3.2.3 con rinvii). Se il giudice giunge alla conclusione che una

custodia alternata non è nell'interesse del figlio, deve determinare a quale

dei due genitori affidare il ragazzo, tenendo conto delle rispettive capacità

educative e possibilità di occuparsi personalmente del figlio, della loro capacità

di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, della stabilità dei

rapporti familiari e logistici, come pure dell'età e dei desideri del ragazzo (DTF

142.

III 622 consid. 3.2.4; 142 III 616 consid. 4.4; più di recente: sentenza

del Tribunale federale 5A_740/2020 del 19 maggio 2021 consid. 3.1 con rinvii;

analogamente: RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3c).

A

parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti

e la loro importanza dipende dal­le circostanze del caso. La stabilità e la

possibilità per un genito­re di occuparsi personalmente del figlio svolgono un

ruolo preminente in caso di bambini piccoli o in età di scuola elementare,

mentre per un adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia

sociale. La capacità di collaborazio­ne dei genitori è di rilievo quan­do il

figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei

genitori esige un'organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3

con rinvii, 612 consid. 4.3 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale

federale 5A_722/2020 del 13 luglio 2021 consid. 3.1.3). Ciò vale soprattutto in

caso di custodia alternata. Ma anche qualora il giudice attribuisca la custodia

a un solo genitore si applicano essenzialmente i medesimi criteri, ai quali si

aggiun­ge la capacità dell'uno e dell'altro di favorire i vicendevoli contatti con il figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4,

612.

consid. 4.4; ancor più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_991/2019

del 24 febbraio 2021 consid. 5.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.98

del 20 luglio 2020 consid. 6 con riferimenti).

8.

In concreto, come detto, il Pretore ha

attribuito la custodia parentale al solo AO 1, escludendo una custodia

alternata, e mantenendo la disciplina

del diritto di visita in vigore fino a quel momento. In sostanza P__________ rimane

con la madre dal giovedì a

mezzogiorno fino al sabato mattina, se essa lavora, o dal giovedì a mezzogiorno

fino al lunedì mattina, se essa non lavora. Visto che la partecipazione della

madre alla cura del figlio corrisponde in media a 11 giorni mensili, ovvero una

presa a carico di circa il 30%, ci si può domandare se tale regolamentazione

non sia già una custodia alternata (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18

gennaio 2019 consid. 3m con rinvio a Cottier/Widmer/Tornare/Girardin,

La garde alternée – Une étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadre, in:

FamPra.ch 2018 pag. 301 nota 22).

Sia

come sia, il primo giudice ha accertato nella fattispecie una situazione

familiare conflittuale, in cui i genitori sono incapaci di informarsi vicendevolmente,

sono perennemente impegnati nel farsi ripicche, sono incapaci di trovare un

accordo anche su questioni minori e usano il figlio come strumento per ferire

l'altro. A distanza di tempo la situazione non è mutata. Anzi, dall'ultimo aggiornamento

si evince che durante il confinamento dovuto alla pandemia da COVID-19 essi

sono sì riusciti in qualche modo a collaborare e a organizzarsi nei confronti

del figlio, ma che alla fine del confinamento la conflittualità è ripresa. Una

volta di più, qualsiasi avvenimento che riguardi il ragazzo “è utilizzato per

dimostrare dall'uno/a l'inadeguatezza dell'altro/a” (rapporto dell'Ufficio

dell'aiuto e della protezione, del 27 luglio 2021). Anche la curatrice G__________

L__________-M__________ ha riconfermato le difficoltà dei genitori nel

comunicare tra loro (rapporto del 5 luglio 2021). In sintesi, le relazioni fra le parti appaiono viepiù tese e

la comunicazione reciproca gravemente compromessa. Ciò osta a una custodia

alternata, la quale non è nell'interesse del figlio.

9.

Per

quel che è delle capacità educative dei genitori, il Pretore non le ha ritenute

inadeguate. Nell'appello AP 1 espri­me dubbi sull'idoneità parentale di AO

1, rimproverandogli di non occuparsi adeguatamente del figlio. Rileva che costui

fa accudire il figlio da terzi, ne trascura l'alimentazione,

l'igiene

e i problemi di salute, imponendo a P__________ inoltre un'attività sportiva

stressante. La scuola poi, essa soggiunge, ha segnalato una situazione

preoccupante, sia dal profilo del comportamento (atteggiamenti provocatori e poco adeguati) sia per

quanto riguarda il rendimento (largamente insufficiente), evidenziando che P__________ non finisce i compiti,

non rispetta le scadenze e si presenta a scuola senza l'occorrente per le

attività speciali come musica e ginnastica.

a) Salvo

per quel che è della scuola, su cui si tornerà in appres­so, le mancanze imputate

a AO 1 non trovano riscontro agli atti, per lo meno non nella gravità con cui

l'appellante le descrive. Le segnalazioni dell'attrice al Pretore del 15

novembre 2016, 22 dicembre 2017 e 3 luglio 2018 non hanno portato ad alcun

intervento da parte del giudice. Analoga sorte hanno seguito le segnalazioni

all'Autorità regionale di protezione. Le apprensioni dell'appellante, la quale sembra

vantare l'esclusività per quanto concerne la tutela del bene del figlio, non

bastano così per indiziare un'inadeguatezza parentale del convenuto. Né “la rete”

(curatori, l'Ufficio del­l'aiuto e della protezione) ha segnalato mancanze di AO

1.

nella cura di P__________. Nessun

indizio oggettivo induce poi a presumere che il padre miri ad allontanare il

figlio dalla madre.

b) Quanto alla scuola, dal settembre

del 2020 P__________ frequenta le medie di __________, le quali sin dall'inizio

hanno segnalato difficoltà nella regolarità dell'impegno, nel rispetto delle scadenze

e nell'assolvimento dei compiti, con risultati sotto le aspettative minime

(rapporto del 5 luglio 2021 della curatrice; v. anche doc. Q1 di appello). Secondo il rapporto scolastico

intermedio, la situazione del ragazzo “è preoccupante: sono sei le materie in

cui P__________ non raggiunge la sufficienza” (italiano, matematica, francese,

geografia, scienze naturali ed educazione musicale), tanto che le difficoltà

“potrebbero pregiudicare il passaggio alla classe successiva”. Alla fine del­l'anno

scolastico P__________ è stato nondimeno promosso “per consiglio di classe”,

pur con due insufficienze (in matematica e scienze naturali). Egli è tuttora

insufficiente in francese, italiano e matematica, “per quanto è stato indicato

dai docenti” (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 2).

Per

sopperire alle lacune scolastiche, quando P__________ è da lei AP 1 accompagna il

figlio dopo la fine delle lezioni da C__________ M__________ (docente di scuola

elementare in pensio­ne) “affinché possa studiare e fare i compiti”, mentre durante

il fine settimana accompagna il ragazzo da C__________ M__________ una volta la

mattina e un'altra volta il pomeriggio, “soprattutto se la settimana successiva

c’è una verifica” (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 2; v. anche doc. P e U di appello). Dal

canto suo, AO 1 ha dichiarato che “la signora che aiutava P__________ non

piaceva ad AP 1 e che quindi vi ho rinunciato”, sicché ora aiuta lui il figlio con

l'ausilio di una sua cugina maestra (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021,

pag. 3).

Come

ha confermato la curatrice, sulla questione scolastica sussistono divergenze tra

genitori e poca o nessuna coordinazione negli interventi. In simile confusione

non è dato di capire se la madre appaia più attenta alle difficoltà scolastiche

del figlio o se il padre se ne disinteressi, come l'appellante pretende. Costui

partecipa agli incontri organizzati dalla scuola, ai quali AP 1 non sempre aderisce,

ed è in contatto con la docente di sostegno. Sul fatto poi che il ragazzo non

svolga i compiti a casa o non porti con sé il materiale scolastico i genitori si accusano a vicenda. Tale

situazione, come è emerso anche all'udienza di istruzione in appello, spesso si

riconduce alla mancanza di comunicazione quando il figlio si trova dall'altro genitore

e parrebbe ora superata (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 4). Entrambe

le parti, a detta della curatrice, tendono a minimiz-zare le segnalazioni della

scuola su atteggiamenti provocatori e poco adeguati del ragazzo (gesti di

ribellione e violenti verso cose). Non si disconosce che nel tempo la madre sia

diventata più collaborativa con i docenti (doc. R prodotto in appello), ma non consta che il padre abbia ridotto

la sua e non sia disposto, come in passato, a collaborare con i servizi

scolastici. Il fatto che AO 1 si sia ritirato da un gruppo WhatsApp

creato dalla docente di francese del figlio nel periodo della didattica a distanza

è stato senz'altro inopportuno, ma non basta per indiziare una trascuranza nella

formazione scolastica di P__________.

c) Per

quel che è dei problemi di salute di P__________, una volta di più le posizioni

divergono. AP 1 appare più apprensiva, organizza visite e sedute senza avere

chiesto il consenso del convenuto né della curatrice e si reca al pronto

soccorso anche per raffreddori, influenze, stomatiti o piccoli foruncoli sulla

gamba. Non consta d'altro lato che AO 1 sottovaluti i problemi del figlio. La

questione del busto che P__________ dovrebbe indossare in seguito a una forma

di lombalgia per correggere la postura, che ha fatto discutere i genitori,

parrebbe ora in via definizione, come ha dichiarato il padre all'udienza del 23

novembre 2021. Anche sulle attività nel tempo libero i genitori si combattono,

la madre non condividendo la pratica del calcio che il ragazzo pare apprezzare

(comunicazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 21 gennaio

2019), sollevando scuse singolari (scarpe e parastinchi troppo piccoli) e

proponendo attività (nuoto o canottaggio) al limite dell'impraticabile, vista

la distanza delle sedi, la poca costanza di P__________, come pure la scarsa e

irregolare disponibilità dei genitori ad accompagnare il figlio e ad assumere

le rette (rapporto della curatrice del 5 luglio 2021, pag. 5). Sen­za dimenticare

infine che i genitori non paiono consapevoli dei pericoli legati a un uso

incontrollato del cellulare da parte del ragazzo, tant'è che alla scoperta di

chat con sconosciuti e giochi inadeguati sull'apparecchio in dotazione di lui costoro

“di proposito negano/minimizzano qualsiasi cosa sia succes­sa e scaricano la responsabilità

sugli altri”, convinti che P__________ sappia gestire il tutto (rapporto della

curatrice del 5 luglio 2021, pag. 4).

d) Alla

luce di quanto precede è incontestabile che entrambi i genitori sono

affezionati al figlio. Nessuno dei due può pretendere però, foss'anche in buona fede, di essere l'unico

depositario del suo bene. In realtà, oltre a difettare una comuni-cazione reciproca,

sussiste un conflitto su ogni aspetto della vita del figlio e ogni parte

utilizza qualsiasi avvenimento che concerne P__________ per dimostrare

l'inadeguatezza dell'altra. I litigi sul mancato pagamento della retta della

mensa scolastica, che impedisce a P__________ di far capo alla struttura, così

come la disdetta dell'assicurazione complementare della cassa malati, che impedisce

il proseguimento della terapia psicologica, sono comportamenti irresponsabili e

contrari al bene del figlio. Come riassume “la rete”, i genitori risultano

incoerenti e irrispettosi delle scelte prestabilite, appa­io­no confusi

e discontinui nel prestare aiuto al figlio, palesano scarsa presa di coscienza

delle reali difficoltà di P__________ e della loro responsabilità quali

genitori, approfittando della vulnerabilità e dell'affetto che il figlio nutre

nei loro confronti. Tale situazione si protrae da anni e ognuno di loro è fermo

sulle proprie posizioni. Ciò getta lunghe ombre sulle loro figure genitoriali, tant'è

che l'Ufficio dell'aiuto e della protezio­ne, vista la situazione, si domanda

se “non si debba cominciare a pensare a un collocamento del ragazzino in una

struttura che lo protegga dai continui conflitti e dalla conseguente incoerenza

educativa tra i due genitori e nel quale P__________ possa trovare una certa

tranquillità” (rapporto del 25 settembre 2021). Senza trascurare che un'incomprensione tanto radicata e

generalizzata fra genitori potrebbe finanche rimettere in discussione

l'autorità parentale in comune (DTF 142 III 199 consid. 3.5, 141 III 474

consid. 4 segg.).

e) Se

da un provvedimento tanto estremo come quello appena accennato si può per ancora

prescindere non è tanto perché un collocamento del figlio sarebbe controindicato, ma

perché ai genitori non difetta di per sé l'idoneità a prendersi cura di P__________.

Tale idoneità risulta però fortemente limitata dall'incapacità di risolvere la

loro conflittualità nell'interesse di un sereno sviluppo del ragazzo. Per la

delegata all'ascolto le parti andrebbero “sostenute nella loro genitorialità” e

con un aiuto “potrebbero trovare dentro di loro le risorse per adempiere al

loro ruolo” (rapporto del 16 agosto 2021, pag. 6). Pur con tutte le riserve del

caso, l'affidamento del figlio a uno dei due genitori va accompagnato da misure

di protezione (sotto, consid. 15). Nel caso specifico un adeguato supporto specialistico che permetta loro di

recuperare una sufficiente idoneità educativa per accudire al figlio

sembra una misura adeguata. Ciò permetterebbe anche al minore di continuare a

crescere nel suo ambiente naturale di appartenenza. E siccome le debolezze dei genitori si equivalgono,

in concreto non sussistono elementi

che, sotto il profilo dell'idoneità, fac-ciano ritenere l'uno più capace dell'altro

o maggiormente in grado di esercitare in modo esclusivo la funzione educativa.

10.

Per quel che è del genitore pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio, al momento della sentenza pretorile il padre

non esercitava un'attività lucrativa ed era libero da impegni, mentre la madre

lavorava a tempo pieno. Onde una disponibilità di tempo paterna superiore. Dal

marzo del 2021 AO 1 ha tuttavia iniziato un'attività lucrativa al 40% come

manutentore a __________, con orari flessibili (il lunedì e il martedì dalle ore

9.00

alle 14.30, il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00, il giovedì e il

venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00). Ciò gli permette nondimeno di occuparsi del

figlio quando P__________ è da lui (lo sveglia e gli prepara la colazione). Il

ragazzo va a scuola con il bus e quando ritorna il padre è “quasi sempre a casa”

(verbale

d'istruzione del 23 novembre 2021, pag.

3).

Quanto

ad AP 1, che lavora tuttora nell'Ospedale __________ di __________ come

ausiliaria del servizio alberghiero, i suoi turni di lavoro cambiano

mensilmente (“può capitare di lavorare cinque giorni e avere il fine settimana

libero oppure due giorni di lavoro dopo due giorni di libero, poi un giorno di

lavoro; dipende sempre dal piano del datore di lavoro”). Anche gli orari

possono variare, giacché a volte essa lavora dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle

18.00

alle 20.30, oppure dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.30,

oppure ancora un turno va dalle ore 12.00 alle 19.00 (verbale d'istruzione del

23.

novembre 2021, pag. 1 e 2). Quando P__________ è da lei, essa si alza con il

ragazzo alle 6.15, gli prepara la colazione e lo accompagna alla fermata del

bus che lo conduce direttamente a __________. Al termine della scuo­la, alle ore

16.30, P__________ torna con il bus e lei lo aspetta alla fermata. Il giovedì,

“visto che non fa religione”, lei lo va a prendere a scuola alle ore 15.00. P__________

__________ ha invero sollevato dubbi sugli orari della madre (“ci sono

dei pomeriggi che lavora dalle 16.00 alle 20.00 e quindi non può occuparsi del

figlio, così come P__________ mi spiega”), ma la circostanza, contestata da AP 1, non trova riscontro agli

atti.

Considerato

che un ragazzo dodicenne alunno di scuola media richiede meno accudimento di un

bambino delle scuole elementari, sotto questo profilo entrambi i genitori hanno

la possibilità di occuparsi

di persona del figlio, essendo ambedue in grado di assicurare la loro presenza nei momenti in cui il

ragazzo è a casa e soprattutto nel pomeriggio, dopo la fine delle lezioni. Il

minore non risulterebbe quindi essere lasciato a sé stesso, quantunque dal

rapporto d'ascolto si evinca che quando è dal padre P__________ “è sempre solo

in casa” e che il genitore “guarda sempre il telefonino e insieme non fanno

nulla”. Sotto questo profilo entrambi appaiono pronti nondimeno a occuparsi personalmente

del figlio in ugual misura, senza che l'uno possa vantare una disponibilità di

tempo apprezzabilmente superiore rispetto a quella dell'altro.

11.

Più delicato è il problema legato

alla stabilità delle relazioni, dato che dall'ottobre del 2015 P__________ vive con il padre. Non va dimenticato tuttavia

che, in media, P__________ trascorre quasi il 30% del suo tempo con la madre,

ciò che – come detto (sopra, consid. 8) – corrisponde quasi a una custodia

alternata. Posto ciò, i genitori

abitano in due quartieri dello stesso Comune (__________) che fanno capo al

medesimo istituto scolastico di __________. Dal rapporto di ascolto risulta altresì

che in entrambi i luoghi il ragazzo ha amici con cui gioca. Per il resto P__________

non frequenta particolari attività extrascolastiche né pratica sport in

associazioni. Egli non pare nemmeno appartenere a una determinata cerchia

sociale, sicché l'affidamento a un genitore piuttosto che all'altro non comporta

il rischio di straniarlo dal suo ambiente. Come si vedrà ancora, l'assetto

attuale non corrisponde tuttavia

al desiderio di P__________, il quale vede nella madre “la figura di

riferimento” e propende per diverse modalità relazionali con il padre.

12.

Quanto

alla capacità delle parti di favorire i contatti tra il figlio e l'altro

genitore, dagli atti non risultano particolari intralci, tant'è che non sussistono

difficoltà nemmeno in merito alle vacanze, per le quali non vige alcuna

regolamentazione. AP 1 ha invero accennato al fatto che quando P__________ è

dal padre, questi non vuole che lei telefoni al figlio sul cellulare che lei

gli ha comperato. AO 1 lamenta dal canto suo le numerose chiamate della madre

quando P__________ gli è affidato, negando di avere impedito al figlio di

comunicare con lei. A suo avviso, le chiamate “sono spesso inutili e riguardano

situazioni che si potrebbero regolare quando P__________ è da lei”. In

proposito mancano riscontri, nemmeno durante l'ascolto il figlio avendo

accennato alla questione. Una volta di più, il problema risulta essere uno dei

tanti esempi delle reciproche accuse che un genitore muove all'altro quando il

figlio è da lui. Non consta

ad ogni modo che ciò abbia ripercussioni sul ragazzo. Dagli atti, poi, non

emergono elementi per concludere che uno di loro sia tendenzialmente portato a

oscurare la figura dell'altro nella visione e nella considerazione del figlio. Non v'è ragione di credere, dunque, che una

delle parti possa ostacolare le relazioni con l'altra in futuro.

13.

Relativamente

all'opinione del figlio, per giurisprudenza il desiderio da lui espresso di vivere con l'uno o con l'altro genitore

va preso in considerazione quando egli ha già raggiunto un'età (di solito fra

gli 11 e i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di

avere la maturità emozionale e cognitiva per

formarsi

un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150

consid. 2.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_92/2020 del

25.

agosto 2020 consid. 3.3.3, in: FamPra.ch 2020 pag. 1079; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2019.147 dell'11 agosto 2020 consid. 8).

a) P__________

ha compiuto 12 anni poche settimane dopo la sua audizione. Secondo la delegata

all'ascolto, egli è apparso sofferente e dai suoi racconti traspare una certa

rassegnazione rispetto alla difficile realtà familiare, di modo che per lui “risulta

complicato integrare e vivere in modo armonioso il rapporto con i genitori”.

Per quel che è della relazione con il padre, P__________ ha rivelato

all'esperta che il genitore non lo aiuta mai nei compiti, che quando è da lui egli

rimane sempre solo in casa e che le vacanze trascorse con il convenuto in

Calabria sono state noiose (“non sa descrivere e riportare un momento vissuto

con il papà, non hanno fatto nulla insieme”). Quanto alla madre, egli ha

raccontato che essa lo aiuta nei compiti e che di lei si fida maggiormente,

poiché si sente capito, con lei gioca a “switch”, a scacchi, a “uno” e a “black

jack”. Essa si preoccupa di lui, lo cura e lo porta all'ospedale se non sta

bene. Nelle sue conclusioni la specialista ha rilevato che P__________ descrive

in toni molto più difficili e sofferti il rapporto con il padre (“fatica a

trovare dei punti positivi ed emerge molta rabbia”). La persona affettiva più

vicina al ragazzo risulta in questo momento la madre, tant'è che “in fondo per

lui [essa] è l'unica presente”. La scelta del ragazzo “propende verso il

favorire maggiormente il rapporto che ha con la mamma, di cui si fida”. Egli

vorrebbe stare con lei tutta la settimana e vedere il padre solo durante il

week end (relazione di G__________ C__________ R__________, del 16 agosto

2021).

b) Non

si disconosce che P__________ può versare in un conflitto di lealtà, come ha riferito la psicologa che segue

il ragazzo all'operatore sociale M__________ M__________. Ciò impone una certa

cautela nel valutare la posizione di lui. Inoltre in situazioni come quella in

esame un certo condizionamento appare inevitabile, come ha precisato la delegata

dell'ascolto, dinanzi alla quale il ragazzo è comparso due volte senza i

genitori e non consta non essersi potuto esprimere liberamente. Né si

intravedono elementi dai quali si possa desumere che l'opinione del figlio sia in

qualche modo indotta. Il ragazzo, poi, non manifesta un'avversione nei

confronti del padre, né ri-fiuta di incontrarlo o di parlargli al telefono.

Anzi, con lui vorrebbe trascorrere i week end. Egli è apparso in grado così di straniarsi dalla situazione e

la sua propensione non può andare disattesa.

14.

Alla

luce di quanto precede, dandosi sostanzialmente condizioni equivalenti, la

preferenza nell'affidamento è da accordare al genitore che, tenuto conto di

tutte le circostanze, è in grado di offrire al figlio le migliori garanzie. In

concreto l'affidamen­to del figlio al padre avrebbe il vantaggio in concreto di

lasciare immutato un assetto in vigore dal 2015. Se non che, AP 1 appare

il genitore in grado di rispondere meglio alle esigenze del figlio, garantendo

una presenza effettiva e non soltan­to fisica nettamente superiore a quella del

convenuto. Tant'è che essa è per il figlio la persona di riferimento della

quale P__________ si fida. Ponderando l'insieme degli interessi in gioco in

funzione del be­ne del figlio, allo stato attuale delle cose l'affidamento alla

madre si rivela la soluzione che permette al figlio di beneficiare delle condizioni

per un miglior sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale corrispondente

alla sua età. Si tratta anche della soluzio­ne per cui il ragazzo propende con

chiarezza. Né il cambiamento di custodia stravolgerebbe le abitudini del figlio,

il quale continuerebbe sostanzialmente a vivere nel suo ambiente.

G__________

L__________-M__________, curatrice del ragazzo, fa notare che AP 1 è poco

collaborativa. Il rifiuto di rispondere alle richieste di lei, così come il

blocco delle telefonate, non sono invero accettabili. L'appellante va avvertita

sin d'ora che contegni del genere non sono ammissibili, il bene del figlio

imponendo al genitore di seguire le indicazioni di professionisti incaricati di

proteggere gli interessi del minore. D'altro canto, con l'attribuzione della

custodia di P__________ alla madre, una delle fonti di discussione, ovvero il

fatto che il figlio deve stare con lei tutti i fine settimana anche quando essa

non lavora, ciò che non trovava sempre l'accordo della curatrice, dovrebbe

essere superata. Dovesse tuttavia l'appellante

intralciare nuovamente la curatrice o disattendere le indicazioni della

medesima, così come quelle di altri operatori sociali, l'Autorità regionale di

protezione prenderà le misure del caso, come per esempio comminando ad AP 1 l'applicazione dell'art. 292 CP,

senza scartare l'ipotesi ultima del collocamento del minore altrove o in un

istituto.

15.

La delegata all'ascolto ritiene che tra le varie misure prospettabili

in favore del minore potrebbe essere utile un aiuto educativo “sul terreno come

quello che potrebbe fornire il Servizio di accompagnamento educativo (SAE)” o

uno spazio terapeutico di elabo-

razione

dei suoi vissuti familiari (rapporto del 16 agosto 2021 pag. 4 e 5).

a) Se il

bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado

di rimediarvi, l'autorità di

protezione dei minori – o il giudice (art. 315a cpv. 1 CC) – ordina

le opportune misure di protezione (art. 307

cpv. 1 CC). Il giudice può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o

il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e

designare una persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto di controllo e

informazione” (307 cpv. 3 CC). Le misure a protezione del figlio non

costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei genitori (DTF 144

III 451 consid, 4.3). Sono provvedimenti volti a tutelare il bene del minorenne

da minacce allo sviluppo fisico, psichico o morale se i genitori “non sono in

grado di rimediarvi” (Meier in:

Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 5 e 6 ad art. 307; Breitschmid in: Basler Kommentar ZGB

I, 6ª edizione, n. 4 ad art. 307). Come misura di protezione il giudice può anche

imporre ai genitori di seguire una terapia, un accompagnamento psicologico o

una mediazione (DTF 142 III 201 consid. 3.7; più

recentemente: sentenza v. anche 5A_733/2020 del 18 novembre 2021 consid.

6.2

con rinvii).

b) Sulla

necessità di far seguire a P__________, nella fattispecie, un percorso di

sostegno psicologico adeguato non occorre dilungarsi. Del resto, la

madre aveva già accompagnato il figlio da una

psicologa, misura condivisa dal padre, salvo dover interrompere il trattamento

perché AO 1 aveva disdetto l'assicurazione complementare del ragazzo. Ne segue

che alla detentrice della custodia va ordinato di far seguire a P__________ un

percorso di sostegno psicoterapeutico. Nella misura in cui i costi di tale

percorso non dovessero essere coperti integralmente dall’assicuratore malattia,

tali one­ri costituiranno costi straordinari da suddividere in ragione di un

mezzo ciascuno tra i genitori. Per evitare ulteriori dissidi o malintesi è bene

incaricare senza indugio la curatrice di organizzare un sostegno

psicoterapeutico per P__________. Di ciò la curatrice

dovrà tenere costantemente informata l'Autorità regionale di protezione,

presentando rapporti sull'evolvere della situazione. L'Autorità di protezione,

da parte sua, potrà intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno.

c) Per

quel che è dei genitori, la delegata all'ascolto ha accennato al fatto che con

un aiuto essi “potrebbero trovare dentro di loro le risorse per adempiere al

loro ruolo” (rapporto del 16 agosto 2021 pag. 6). Considerato che la

presenza di una curatrice non appare sufficiente per stemperare la

conflittualità infragenitoriale, nell'interesse del figlio occorre una misura

più incisiva che permetta ai genitori di beneficiare di un sostegno nello

svolgimento della loro funzione parentale. Né i due paiono in grado di

rimediare da sé soli alle loro caren­ze. È necessario quindi incaricare il Servizio

di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) affinché in collaborazione con “la

rete” segua AP 1 e AO 1 nella cura e educazione del figlio, riattivando e

valorizzando le loro risorse.

Non

si disconosce che per migliorare la comunicazione tra genitori potrebbe essere

imposta a questi ultimi anche una mediazione obbligatoria, misura anch'essa

attuabile in applicazione del­l'art. 307 cpv. 3 CC (cfr. sentenze del Tribunale

federale 5A_457/2009 del 9 dicembre 2009 in RSPC 2010 pag. 143; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

6ª edizione, pag. 1104 n. 1694; v. anche RtiD II-2017 pag. 792 consid. 2 con

rinvii). Allo stato attuale delle cose l'accompagnamento da parte del Servizio

di sostegno e accompagnamento educativo appare nondimeno sufficiente per sostenere i due genitori nella loro

funzione e costituisce un provvedimento che rispetta i principi di

proporzionalità e sussidiarietà. L'ente incaricato dovrà tenere costantemente informata l'Autorità regionale

di protezione, presentando rapporti sull'evolvere della situazione. Dovessero

persistere conflitti tra genitori, l'Autorità regionale di protezione potrà

intervenire e adottare senza remore tutte le misure che risulteranno opportune,

compresa una mediazione.

16.

Attribuita

ad AP 1 la custodia esclusiva di P__________, occorre garantire a AO 1 adeguate

relazioni personali con il figlio, relazioni che siano compatibili con

l'esercizio della sua attività lucrativa. L'appellante chiede che qualora

l'affidamento sia attribuito all'attrice il diritto di visita sia disciplinato

come egli ha prospettato alla psicologa G__________ C__________ R__________, ovvero lasciando P__________

da lui tutti i week end. Simile regolamentazione però non appare del tutto consona,

ove si pensi che anche la madre ha diritto di trascorrere tempo libero con il

figlio. Inoltre, pur tenendo conto del fatto che riguardo alle vacanze le parti

si sono spesso accordate liberamente, per consentire al fi-glio e ai genitori

di prepararsi adeguatamente è opportuno regolare tali periodi in maniera chiara

e duratura. Tutto ponderato, appare conforme all'interesse del figlio stabilire

una disciplina che rispecchi il diritto di visita abituale applicato

nel Cantone Ti-cino a ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778

n. 58c), ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal

venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 21.00), più una settimana a

Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana

ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie

estive.

17.

La

custodia esclusiva del figlio alla madre comporta altresì la soppressione del

contributo alimentare per P__________ a carico di lei e impone di definire un

contributo di mantenimento a carico del padre. AP 1 chiede, da parte

sua, che AO 1 sia tenuto a versarle un contributo di fr. 2025.– mensili.

a) Dagli

atti risulta che dal 3 maggio 2021 AO 1 ha ripreso un'attività lucrativa e

lavora per la __________ SA come manutentore al 40% con uno stipendio di fr.

1700.– mensili lordi per tredici mensilità, pari a circa fr. 1700.– mensili

netti su 12 mensilità. Il convenuto chiede di non comunicare il nome del suo datore

di lavoro alla controparte, poiché “in passato ci sono stati problemi”. Egli

non spiega però quali sarebbero “i problemi” cui allude, né agli atti figurano

riscontri circa eventuali comportamenti inadeguati o vessatori di AP 1. In

condizioni del genere non si ravvisano gli estremi perché il nome del datore di

lavoro rimanga celato all'appellante. Allo stipendio del convenuto occorre

aggiungere poi la rendita di invalidità al 20%, di fr. 880.– mensili, ma non il

contributo di fr. 400.– mensili per il figlio stanziato dall'Assicurazio­ne

Invalidità. Ne segue che il reddito di AO 1 va accertato in fr. 2580.– mensili.

b) Quanto

al

fabbisogno minimo del convenuto, il Pretore l'ha calcolato in fr.

2218.55

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, locazione con spese accessorie fr. 733.35 [già

dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], assicurazione

responsabilità civile ed economia domestica fr. 12.80 mensili, assicurazione dell'automobile

fr. 81.25, imposta di circolazione fr. 41.15). Visto il cambiamento della

custodia parentale, il minimo esistenziale va ricondotto a fr. 1200.– mensili,

ma il costo dell'alloggio va riconosciuto per intero in fr. 1200.– mensili, così

come il premio della cassa malati obbligatoria di fr. 418.– mensili. Il

fabbisogno minimo di AO 1 risulta così di fr. 2955.– mensili (arrotondati).

c) Posto

ciò, con un reddito di fr. 2580.– mensili l'interessato non è nemmeno in

grado di sovvenire a sé stesso e non può quindi essere chiamato a finanzia­re il fabbisogno in denaro del

figlio. Ci si deve perciò limitare ad accertare nel dispositivo della presente

sentenza l'ammontare del debito mantenimento del figlio che rimane scoperto, da

addebitare al convenuto (fr. 1252.– mensili), e che potrà essere recuperato

in

seguito – ove ne saranno date le

condizioni – in forza del­l'art. 286a cpv. 1 CC. Infine occorre precisare che gli

assegni familiari non sono inclusi nel fabbisogno del figlio, sicché la madre

potrà continuare a riscuoterli in quanto lavoratrice dipendente e ora genitrice affidataria. Alla medesima

vanno attribuite anche le rendite dell'Assicurazione

Invalidità ricevute da AO 1 per il figlio.

II. Sull'appello

incidentale

18.

AO 1 postula una

modifica del diritto di visita materno, nel senso di fissarlo ogni settimana dal giovedì a mezzogiorno fino al

sabato mattina – se l'attrice lavora – o dal sabato a mezzogiorno fino al

lunedì mattina ogni 15 giorni “a condizione che la madre non lavori”. Egli

sostiene che la regolamentazione stabilita dal Pretore è contraria al bene del

figlio, poiché AP 1, “modificando i suoi turni, cosa che ha già fatto, o

cambiando lavoro trovandone uno che non ha turni durante il fine settimana”

potrebbe avere tutti i week end liberi e potrebbe trascorrere con il figlio

ogni settimana dal giovedì al lunedì. Sta di fatto che ciò impedirebbe alla

madre di trascorrere anche un solo fine settimana con il figlio, il che non

sarebbe seriamente proponibile. Comunque sia, dato l'esito dell'appello

principale, la richiesta dell'appellante incidentale risulta ormai senza

oggetto.

III. Sul reclamo di AP 1 in materia di gratuito patrocinio

19.

Il Pretore ha rifiutato

all'attrice il gratuito patrocinio perché AP 1 non poteva essere considerata

indigente. A suo parere, dopo avere sopperito alle proprie necessità e avere fatto

fronte al contributo alimentare per P__________, l'interessata conserva una disponibilità

di fr. 985.– mensili da destinare alle spese legali. La reclamante contesta

simile conclusione, facendo valere in sostanza i medesimi argomenti addotti con

l'appello, ovvero di guadagnare solo fr. 3165.35 mensili netti, importo pressoché

as-sorbito dal suo fabbisogno minimo di fr. 3081.35 mensili. Per di più, essa

soggiunge, a suo carico sono già stati emessi 25 attestati di carenza beni per

complessivi fr. 32 310.–. La sua

situazione economica, pertanto, non le consente – come non le consentiva nel

2015.

– di finanziare le spese di patrocinio.

a)

Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117

lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art.

117.

lett. b CPC). I due requisiti sono cumulativi. È considerato indigente il richieden­te che non sia in grado di

provvedere con mezzi propri alle spese legali e di procedura senza intaccare il

fabbisogno suo personale e quello della famiglia. Determinate è l'intera

situazione finanziaria del

richiedente al momento in cui la doman­da è presentata. Occorre pertanto

ponderare la totalità delle risorse effettive (reddito e sostanza) del

richiedente con l'insieme dei suoi impegni finanziari, fermo restan­do che nel

minimo esistenziale del diritto esecutivo si tiene conto soltanto di oneri

effettivi (DTF 144 III 537 consid. 4.1 con rinvii).

b) Nella

fattispecie il Pretore non si è avveduto, verosimilmente per svista, che con

decisione del 18 dicembre 2015 il suo predecessore aveva già accolto le

istanze di gratuito patrocinio formulate dai coniugi, tranne obbligare ciascuno

di loro a partecipare con fr. 50.– alle spese processuali. Tale decisio­ne

non è stata impugnata. È vero che una decisione sul gratuito patrocinio non

acquisisce forza di giudicato (DTF

141.

I 244 consid. 3.1) e può essere modificata fino al termine del

procedimento per cui il beneficio è stato concesso, e ciò per vizi originari (“condizioni

mai esistite”) o successivi (“condizioni non più esistenti”), alle condizioni

dell'art. 120 CPC (Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/San Gallo 2019

pag. 263 n. 732). La formulazione di quest'ultima norma non permette di

ritenere tuttavia che una decisione possa essere modificata a beneplacito. Al contrario, un riesame

si giustifica in caso di modifica delle circostanze di fatto o di diritto in

merito all'indigenza, alle probabilità di successo o alla necessità di un

patrocinatore d'ufficio (sentenza del Tribunale federale 4D_19/2016 dell'11

aprile 2016 consid. 4.4 con rinvii in: RSPC 2016 pag. 499; v.

anche). In particolare, per quel che riguarda il requisito

dell'indigenza, non appare opportuno, né sarebbe praticabile, rivalutare

continuamente il calcolo del fabbisogno minimo in caso di lievi modifiche intervenute

dopo la presentazione della domanda. Piuttosto, la successiva esistenza di mezzi

necessari va considerata solo in caso di un significativo cambiamento della

situazione finanziaria (sentenza menzionata, loc. cit.).

c) Se

il diritto al gratuito patrocinio non sussiste più, la revoca ha effetto – di

regola – per gli atti processuali successivi (ex nunc e pro futuro),

a tutela del legittimo affidamento riposto nella decisione di concessione (DTF

141.

I 244 consid. 3.1; v. anche sentenza 4D_19/2016 dell'11 aprile 2016 consid.

4.4

con rinvii in: RSPC 2016 pag. 499; Wuffli/Fuhrer, op. cit., pag. 263 n. 733).

Una revoca retroattiva (ex tunc) si giustifica solo in casi eccezionali,

per esempio se il richiedente ha fornito indicazioni fasulle o scientemente

incomplete sulla sua situazione finanziaria,

o in caso di comportamenti intenzionalmente fuorvianti, ingannevoli o

abusivi (loc. cit., consid. 4.5 in: RSPC 2016 pag. 499; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª

edizione, n. 11 ad art. 120; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 4 e 6 ad art. 120). Una tale revoca non può tuttavia

avere conseguenze per il patrocinatore d'ufficio in buona fede, il quale non

può essere ritenuto responsabile della condotta del proprio assistito, quanto meno

nella misura in cui non può recuperare i propri onorari (loc. cit., consid. 6 con

rinvii in: RSPC 2016 pag. 501; v. anche DTF 141 I 245 consid. 3.2;

Tappy, loc., cit.; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 120; Colombini in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021 n. 7 ad art. 120). Per la sua retribuzione egli mantiene

una pretesa, se non altro di natura sussidiaria, verso lo Stato (Emmel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 7 ad art. 120; Huber

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I,

2ª edizione, n. 13 con rinvio alla nota 33 ad art. 120; nel medesimo senso:

decisione del Tribunale cantonale di Basilea Campagna inc. 410 17 7 del 21

marzo 2017 in: BJM 2018 pag.135).

d)

Nel caso

specifico, come detto, con decisione del 18 dicembre 2015 AP 1 era stata parzialmente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

In quella decisione il Pretore aveva già accertato la situazione finanziaria di

lei, tenendo conto segnatamente del fatto che costei assicurava “anche almeno

in parte il mantenimento della madre che regolarmente soggiorna con lei”. Occorre

verificare pertanto se si riscontrino gli estremi per una revoca e, quindi, se

la deci-sione di rifiutare all'interessata il gratuito patrocinio perché essa dispone

di un margine di fr. 985.– mensili e non può

ritenersi

indigente, resiste alla critica. Ora, per tacere del fatto che nessun cambiamento sostanziale della situazione è intervenuto dalla

concessione del beneficio in poi, dagli atti non emergono elementi da cui si

possa desumere che quella decisione si sia fondata su indicazioni fasulle o

incomplete scientemente fornite

dalla richiedente. Né questa consta avere assunto comportamenti

intenzionalmente fuorvianti, ingannevoli o abusivi. In tali circostanze non sussistevano

le premesse per una revoca pro

futuro del beneficio né, men che meno, per una revoca retroattiva.

e)

Si aggiunga che, seppure si volesse fare astrazione da quanto precede, nel risultato l'esito del

giudizio non mutereb­be. Intanto, relativamente al reddito dell'interessata, il

Pretore l'ha accertato in fr. 3280.– sulla scorta di un certificato di salario del

2018.

(doc. Z). Da tale documento risultano entrate nette di fr. 41 764.– annui, da cui occorre dedur­re però la trattenuta per l'indennità giornaliera

di malattia, non compresa nelle deduzioni (fr. 623.85), e quella per l'imposta

alla fonte (fr. 2928.–), dal momento che pur in caso di ammanco il debitore alimentare non può sottrarsi al pagamento di un

simile onere (sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 5.3, in: FamPra.ch

2011.

pag. 234). Ne segue un reddito di fr. 3184.35 mensili, da cui

dedurre ancora l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, onde un guadagno di

fr. 2985.– mensili arrotondati.

Quanto

al fabbisogno minimo, stabilito dal primo giudice in fr. 1369.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, locazione con

spese accessorie fr. 414.45 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno

minimo della madre convivente], assicurazione dell'automobile fr. 70.–, imposta

di circolazione fr. 34.60), risulta dal certificato di domicilio presentato in

questa sede che A__________ M__________, madre di AP 1, è stata domiciliata a __________

dal 4 febbraio 2013 al 1° settembre 2019 (doc. M di appello). Ciò risulta anche dal sistema

generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop. Dopo di allora va

riconosciuto alla reclamante pertanto

il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un debitore che vive solo, di

fr. 1200.– mensili. Per converso, la locazione

va riconosciuta interamente e ammonta con le spese accessorie a fr. 790.–

mensili. All'interessata va riconosciuto inoltre il costo del posteggio, di fr. 30.–

mensili, trattenuto direttamente dallo stipendio. Riguardo al premio della

cassa malati, il primo giudice nulla ha riconosciuto,

poiché l'attrice non ha dimostrato “né di non essere più al beneficio del

relativo sussidio, né tantomeno il premio da lei pagato”. Dandosi il premio di

un'assicurazione obbligatoria, ci si può domandare se egli non dovesse

stimarla.

Sia

come sia, in questa sede l'interessata ha documentato un premio della cassa

malati di fr. 402.45 mensili (doc. G prodotto nell'inc. 11.2020.63). Anche

volendo tenere conto del fatto che essa potrebbe beneficiare del sussidio

cantonale, nel fabbisogno minimo le va riconosciuto un costo di almeno fr. 250.–

mensili. In definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante va portato a

fr. 2375.– mensili arrotondati. Con un reddito di fr. 2985.– mensili, il margine

disponibile di lei ammonta in definitiva a fr. 610.– mensili, somma che essa

deve però devolvere interamente

al figlio, in favore del quale non

riceve alcun contributo alimentare da parte del convenuto. Per il resto, AP 1

non dispone di sostanza (doc. I richiamato, tassazioni dal 2013 al 2015;

doc.T: estratti del conto postale 17 luglio 2011 al 6 ottobre 2017) e ha

accumulato debiti (doc. L e M allegati al reclamo; doc. N). In simili

circostanze essa va ritenuta sprovvista dei mezzi necessari per far fronte alle

proprie spese legali. In definitiva il reclamo, fondato, dev'essere accolto,

nel senso che all'attrice va confermato il beneficio parziale del gratuito

patrocinio per la procedura di primo grado. Quanto all'indennità spettante

all'avvocato d'ufficio, competerà al Pretore definirla, valutando il dispendio

orario che un avvocato solerte e speditivo avrebbe profuso nell'assolvimento

del mandato.

IV. Sul reclamo di AO 1 (inc.

11.2020.61)

20.

Appurato che attualmente

AO 1 è al beneficio della pubblica assistenza, il Pretore ha accertato sulla

scorta dei dati fiscali che nel 2012 l'interessato conservava, con un reddito

di fr. 4300.– mensili netti, un fabbisogno minimo di fr. 2805.– mensili e

un contributo alimentare a suo carico di fr. 1000.– mensili, un margine

disponibile di fr. 495.– mensili. Nel 2013 tale margine è diminuito a circa fr.

300.– mensili e nel 2014 si aggirava attorno a fr. 400.–, mentre dal 2015

la situazione del convenuto si è fatta precaria. Il Pretore ha constatato però

che nel 2011 l'interessato aveva venduto un appartamento in Italia, dal cui

provento, dedotto il mutuo ipotecario, ha ricavato € 62 300.00 e sul destino di tale ricavo nulla era dato di sapere.

Per di più, dato il margine disponibile della moglie (fr. 985.– mensili), egli

avrebbe dovuto anzitutto pretendere da lei il versamento di una provvigione

ad litem, onde il diniego del gratuito patrocinio.

21.

Il reclamante ribadisce

di non avere ricavato alcun profitto dalla vendita dell'immobile di __________,

ricordando che durante il proprio interrogatorio egli aveva spiegato di avere

finanche dovuto aggiungere € 3000.00 per estinguere il mutuo. L'interessato soggiunge

che, ad ogni modo, la vendita dell'immobile risale al 2011, mentre l'istanza di

gratuito patrocinio è stata presentata nel 2015, quando, come dimostrano le

tassazioni agli atti, egli non possedeva più nulla e aveva anzi debiti per fr. €

48.

530.15. Inoltre, quand'anche avesse

avuto a disposizione quell'introito, egli l'avrebbe usato per vivere, “stante

le sue vicissitudini finanziarie”, ragione per cui neppure potrebbe essergli imputato

un abuso di diritto. Quanto al rimprovero di non avere chiesto alla moglie una

provvigio­ne ad litem, egli oppone che nel 2015 costei aveva redditi inferiori

a quelli considerati dal primo giudice, era priva di sostanza e doveva far

fronte anche alla rata del leasing e al mantenimento del figlio, mentre dalla

convivenza con la madre essa non traeva alcun beneficio, giacché A__________ M__________

era priva di mezzi. A suo parere dunque un'istanza di provvigione ad litem

non avrebbe avuto possibilità di successo. Chiede così che in riforma della

decisione impugnata gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio, con esenzione

delle spese processuali e riconoscimento di una retribuzione di fr. 6139.– alla

sua patrocinatrice d'ufficio.

22.

Come nel caso di AP 1,

anche AO 1 era stato ammesso dal

precedente Pretore con

decisione del 18 dicembre 2015 al beneficio parziale del gratuito

patrocinio. Valgono analogamente, di conseguenza, i principi che reggono la

revoca del beneficio. Contrariamente all'attrice, tuttavia, in pendenza di

procedura il Pretore ha scoperto che nel 2011 AO 1 aveva venduto un immobile a __________

e gli ha rimproverato di non avere dimostrato quale fine avessero fatto

i € 62 300.00 incassati da tale

operazione. E come questa Camera ha avuto modo di rilevare con sentenza del 25

maggio 2021 (inc. 11.2020. 95), la tesi di AO 1, secondo cui dalla

compravendita egli non ha ricavato alcunché, era lungi dal­l'essere dimostrata.

In questa sede l'interessato continua a non spiegare quale sia stata la

destinazione del provento e si è mostrato evasivo anche all'udienza d'istruzione

del 23 novembre 2021. Ci si può domandare perciò se non soccorressero le

premesse per una revoca retroattiva del gratuito patrocinio, ovvero se AO 1 non

abbia scientemente fornito indicazioni incomplete sulla sua situazione

finanziaria o non abbia in qualche modo assunto un comportamento

intenzionalmente abusivo (sopra, consid. 19c). Il quesito è per vero delicato,

ma può rimanere indeciso, visto che alla patrocinatrice d'ufficio avv. PA

2.

non può addossarsi alcuna responsabilità per la condotta del convenuto. Nella

misura in cui la legale non può recuperare i propri onorari, AO 1 deve oggi

ritenersi indigente (sopra, consid. 17c). Per la sua retribuzione la

patrocinatrice mantiene una pretesa verso lo Stato. Per finire, al riguar-do anche

tale reclamo va accolto. Quanto all'indennità spettante all'avvocata d'ufficio,

spetterà una volta ancora al primo giudice definirla.

V. Sulle spese, le

ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

23.

Le spese dell'appello principale

seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice

ottiene l'affidamen­to del figlio, ma non un contributo alimentare per lui.

Tutto ponderato, nel complesso si

giustifica così di suddividere equitativamente le spese processuali a metà e di

compensare le ripetibili, tenuto conto anche della circostanza che in una causa

del diritto di famiglia si

può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali

(art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Le spese dell'appello incidentale seguono la soccombenza di

P__________ __________ (art. 106 cpv. 1 CPC). La controparte, che ha formulato

osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità per

ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale.

L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, per contro, sulla

ripartizione delle spese (fr. 5000.– suddivise a metà) né sulla compensazione

delle ripetibili decise dal Pretore.

24.

L'istanza di gratuito

patrocinio avanzata da AP 1 per la procedura di appello merita accoglimento,

l'indigenza dell'interessata essendo accertata (art. 117 cpv. 1 lett. a CPC;

sopra, consid. 19e), né l'appello poteva dirsi sin dall'inizio senza

probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che è stato parzialmente

accolto. Vista la situazione finanziaria di AO 1, l'incasso delle ripetibili assegnate in esito all'appello

incidentale appare tuttavia difficile, se non impossibile. Per quel che

è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota

professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale

federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012 consid. 9.3), occorre procedere per

apprezzamento. Ora, un avvocato solerte e diligente avrebbe verosimilmente

profuso nel­l'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente

nella stesura dell'appello in una causa già nota (15 pagine), delle

osservazioni all'appello incidentale (due pagine), di 4 lettere con allegati

documenti nuovi e nella partecipazione al di-battimento davanti a questa Camera

(2 ore e 20 minuti), intorno alle 16 ore complessive (retribuite fr. 180.–

l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), comprese le prestazioni accessorie (conferenze,

telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA. In definitiva l'indennità

di patrocinio può dunque essere stimata in fr. 3500.–.

25.

L'analoga

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con le osservazioni

all'appello principale e con l'appello incidentale può anch'essa trovare

accoglimento. È vero che sulla destinazione dei € 62 300.00 ricavati dalla vendita dell'immobile di __________

continuano a mancare spiegazioni. Non si deve trascurare tuttavia che

l'operazione risale ormai al 2011 e che le gravi ristrettezze in cui versa oggi

l'interessato sono state accertate dianzi. La

resistenza all'appello principale, poi, poteva dirsi legittima (art. 117 CPC). Per

quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza

di una nota professionale occorre procedere per apprezzamento. E per ragioni

analoghe si giustifica di conferire il gratuito patrocinio al convenuto tanto

per le osservazioni all'appello principale quanto per l'appello incidentale. Al

proposito occorre procedere una volta di più per apprezzamento. Nella

fattispecie un avvocato solerte e diligente avreb­be verosimilmente profuso nel­l'assolvimento

del mandato, limitato all'indispensabile, non più di sei ore di lavoro

(retribuite fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese (10%) e l'IVA,

per un'indennità di fr. 1300.– complessivi.

26.

Relativamente ai

reclami in materia di gratuito patrocinio, entrambi accolti, si giustifica di

rinunciare al prelievo di spese. Se

una parte che chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria

vince la procedura di ricorso, poi, il Cantone le deve versa­re ripetibili

complete (DTF 140 III 507 consid. 4). In concreto le liti sulla concessione del

gratuito patrocinio oppongono invero i reclamanti al Cantone Ticino, non alle controparti.

Circa l'ammontare dell'indennità per ripetibili, essa va commisurata

all'impegno che un avvocato sollecito

e diligente avrebbe dedicato alla pratica e va fissata in concreto per entrambe

le procedure in fr. 650.–. Su questo punto la richiesta di gratuito

patrocinio risulta quindi senza oggetto.

VI. Sui

rimedi giuridici a livello federale

27.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), litigiosa è tra l'altro, nella fattispecie, l'attribuzione della

custodia parentale, la quale non dipende da questioni di valore litigioso.

L'intero contenzioso può dunque formare oggetto di ricorso in

materia civile sen­za riguar­do ai valori minimi dell'art. 74 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2020.54, 11.2020.55,

11.2020.61, 11.2020.62 e 11.2020.63 sono congiunte.

II. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale (inc. 11.2020.54)

è parzialmente accolto, nel senso che

la sentenza impugnata è così riformata:

4. Il figlio P__________ è

affidato alla custodia della madre.

6. Al padre è garantito il

più ampio diritto di visita, da concordare tra i genitori. In caso di

disaccordo vale il seguente assetto minimo:

– un fine settimana ogni 15

giorni, dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00;

– una settimana durante le vacanze

scolastiche di Natale, comprendente alternativamente il giorno di Natale,

rispettivamente il giorno di Capodanno;

– una settimana alternativamente

durante le vacanze di Pasqua, rispettivamente di Ognissanti;

– tre settimane durante le ferie

estive, di cui almeno due consecutive.

8. Invariato

8.1 Il Servizio accompagnamento ed

educativo, __________, è incaricato di prestare supporto ad AP 1 e a AO 1 nella

cura e nell’educazione del figlio P__________.

8.2 Ad AP 1 è ordinato di far seguire

al figlio P__________ un percorso di sostegno piscologico adeguato. Nella

misura in cui non dovessero essere coperti dall’assicuratore malattia, i costi

di tale cura costituiranno spese straordinarie da suddividersi in ragione di un

mezzo ciascuno tra i genitori. La curatrice è incaricata di organizzare tale

percorso.

9. In favore di P__________ __________

non si fissano contributi di mantenimen­to. Gli importi mancanti per coprire il

debito mantenimento del figlio sono stati posti a carico di AO 1 (art. 286a CC)

nella misura di fr. 1252.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine

della formazione scolastica o professionale di P__________.

AP 1 è abilitata a riscuotere

gli assegni familiari. Le eventuali rendite percepite da AO 1

dall'Assicurazione Invalidità in favore del figlio P__________ spettano ad AP 1.

III. Le spese dell'appello principale, di fr. 3000.– (compresi fr. 1250.–

per ascolto del figlio), sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

IV. AP 1 è ammessa al beneficio

del gratuito patrocino dell'avv. PA 1. Lo Stato Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 3500.–

(inc. 11.2020.55).

V. AO 1 è ammesso al beneficio

del gratuito patrocino dell'avv. PA 2. Lo Stato Cantone Ticino verserà per lui

alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.

VI. L'appello incidentale è

dichiarato senza oggetto.

VII. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 800.–, sono poste a carico

di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

VIII. AO 1 è ammesso al beneficio

del gratuito patrocino dell'avv. PA 2. L'indennità in suo favore è compresa in

quella prevista dal dispositivo V dell'attuale sentenza.

IX. Il reclamo in materia di

gratuito patrocinio di AP 1 (inc. 11.2020.63) è accolto e il dispositivo

n. 11 della decisione impugnata è annullato. AP 1 è avvertita che sarà tenuta a

rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo anticipati a titolo di

gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica

dovesse permetterlo.

Gli

atti sono rinviati al Pretore perché determini la retribuzione del

patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. PA 1.

X. Non si riscuotono spese per tale

reclamo. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà alla reclamante un'indennità di fr. 650.– per ripetibili.

XI. Il reclamo in materia di

gratuito patrocinio di AO 1 (inc. 11.2020.61) è accolto, nel senso che il

dispositivo n. 12 della decisione impugnata è annullato. AO 1 è avvertito che

sarà tenuto a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo anticipati a

titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione

economica dovesse permetterlo.

Gli

atti sono rinviati al Pretore perché determini la retribuzione del

patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. PA 2.

XII. Non si riscuotono spese per

tale reclamo. Lo Stato del Cantone

Ticino rifonderà al reclamante un'indennità di fr. 650.– per ripetibili.

XIII. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 per la procedura di reclamo (inc. 11.2020.62) è

dichiarata senza interesse.

XIV. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

a:

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

;

;

– ;

– ;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative,

Bellinzona (consid. 24, 25 e 26 e dispositivi n. IV, V, X e XII, in estratto).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).