11.2020.56
Protezione della personalità: videosorveglianza da parte di persone private allo scopo di proteggere persone o cose
12 ottobre 2021Italiano20 min
consenso siccome lesive della loro sfera personale. AP 1 e AP 2 hanno risposto il
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.56
Lugano
12 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SE.2015.440 (protezione
della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione del 4 dicembre 2015 da
AO 1 e AO 2
(patrocinati dagli avvocati
e PA 1 )
contro
AP 1 e
AP 2 ,
giudicando sul “ricorso” del 3 giugno 2020 presentato da AP 1 e AP 2 contro
la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 5 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AO 2 sono
comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1789 RFD di __________,
su cui sorge la loro abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n.
1788, anch'essa edificata, appartenente ad AP 1 e AP 2 in ragione di un mezzo
ciascuno. Nel corso del 2013 i coniugi AP 1 hanno installato sulla loro
proprietà un impianto di videosorveglianza composto di otto videocamere di
sicurezza, di cui quattro rivolte verso il fondo dei coniugi AO 1. Le
telecamere sono programmate in modo che si possano consultare le riprese in
tempo reale anche a distanza (tramite un cellulare). In caso di movimento il
sistema si attiva da sé, conservando le registrazioni per sette giorni.
B. L'8 giugno 2013 AO 1
e AO 2 hanno scritto ai vicini perché sospendessero la videosorveglianza della
loro proprietà e cancellassero tutte le immagini registrate senza il loro
consenso siccome lesive della loro sfera personale. AP 1 e AP 2 hanno risposto il
17 luglio 2013 di avere cancellato le registrazioni esistenti e fatto restringere
il campo di ripresa escludendo la proprietà contigua, tranne per quanto
riguarda una porzione di terreno sul retro in cui la casa di AO 1 e AO 2 non ha
finestre. AO 1 e AO 2 hanno ribadito l'illiceità delle riprese del loro fondo e
il 3 settembre 2014 hanno sporto querela per violazione della sfera segreta o
privata mediante apparecchi di presa d'immagine (art. 179quater CP).
La procedura penale è terminata il 17 marzo 2015 con un decreto di non
luogo a procedere, confermato il 9 luglio 2015 dalla Corte dei reclami penali del
Tribunale d'appello (inc. 60.2015.117).
C. Nel frattempo AO 1 e AO
2 si sono rivolti al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2,
per un tentativo di conciliazione nei confronti di AP 1 e AP 2 inteso a ottenere
la rimozione o lo spostamento delle telecamere di sorveglianza dirette verso la
loro proprietà, oltre a un risarcimento danni e una riparazione del torto
morale variante tra fr. 5000.– e fr. 20 000.–,
come pure la consegna delle registrazioni riguardanti il loro fondo fin dal
giorno in cui è stato installato il sistema di videosorveglianza. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 7 settembre 2015 ad AO 1 e AO 2 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.139). Le
spese di fr. 200.– sono state poste a carico degli istanti, riservato un
diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2015.139).
D. Il 4 dicembre 2015 AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 e AP 2 davanti al
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, sollecitando quanto
postulato in sede conciliativa, salvo rinunciare al risarcimento del danno e alla
riparazione del torto morale. Il Pretore aggiunto ha trattato la causa con la
procedura semplificata e il 9 dicembre 2015 ha fissato ai convenuti un
termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. In un memoriale
del 2 febbraio 2016 AP 1 e AP 2 hanno proposto di respingere la petizione, dichiarando
di avere provveduto a oscurare le telecamere in corrispondenza del fondo degli
attori. Al dibattimento del 13 aprile 2016 le parti hanno replicato e
duplicato, mantenendo le rispettive posizioni e
notificando prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 5
dicembre 2017. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel loro allegato del 31 gennaio 2018 gli attori hanno limitato
la richiesta di giudizio alla rimozione o allo spostamento delle telecamere
rivolte verso la loro proprietà. Nel proprio memoriale del 24 febbraio 2018 i
convenuti hanno ribadito il loro punto di vista.
E. Il 29 marzo 2018 i
convenuti hanno comunicato di avere sostituito quel mese, a causa di un guasto,
l'impianto di videosorveglianza, ciò che ha permesso di ampliare ‟la
copertura delle maschere di oscuramento a tutela della privacyˮ. A
sostegno di quanto affermato essi hanno accluso la documentazione tecnica del
nuovo sistema e alcune immagini delle nuove riprese oscurate. Gli attori hanno
contestato il 13 aprile 2018 la ricevibilità delle nuove allegazioni, ritenute
tardive. Nel merito hanno rilevato che la loro sfera privata rimane lesa,
poiché anche le nuove inquadrature riprendono la loro proprietà.
F. Statuendo con
sentenza del 5 maggio 2020, il Pretore aggiunto, accertata l'irricevibilità
delle nuove allegazioni e dei nuovi mezzi di prova prodotti dai convenuti dopo il
dibattimento finale, ha accolto la petizione e ordinato ad AP 1 e AP 2 di cessare
la lesione illecita della personalità degli attori, rimuovendo o spostando le
videocamere di sorveglianza rivolte verso la proprietà di AO 1 e AO 2. Le spese
processuali di complessivi fr. 1100.– sono state poste a carico dei convenuti
in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 3 giugno 2020 per ottenere che sia “posto fine all'annoso litigio” e sia
garantita la “protezione
preventiva della nostra famiglia con i mezzi dissuasivi adeguati e moderni”, contestando anche l'addebito delle
spese giudiziarie. Nelle loro
osservazioni del 21 agosto 2020 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello
in ordine, subordinatamente nel merito.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il
Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 segg.
CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità come quella
in rassegna, fondata sulla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione
dei dati che mira a proteggere – fra l'altro – la personalità delle persone i
cui dati sono oggetto di trattamento (art. 1 LPD), non è una controversia
patrimoniale, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla
riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità
principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con richiami). In
concreto gli attori hanno chiesto al Pretore aggiunto di obbligare i convenuti
a rimuovere o spostare le videocamere di sorveglianza rivolte verso la loro
proprietà. Non hanno più preteso invece la rifusione del danno o la riparazione
del torto morale. La loro azione non denota nemmeno finalità
commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli
art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. Sta di fatto che i convenuti
non si dolgono di ciò, né risulta essere derivato loro alcun pregiudizio. Sul
vizio di forma si può dunque transigere.
Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza del Pretore aggiunto
era appellabile entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è pervenuta
ai convenuti il 7 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Introdotto il 3 giugno 2020 (timbro postale sulla busta d'invio),
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha accertato anzitutto che i nuovi fatti e i
nuovi mezzi di prova addotti dai convenuti dopo il dibattimento finale sono
tardivi, e come tali inammissibili. Ciò posto, egli ha ricordato che l'uso di
videocamere da parte di privati per la protezione di persone o cose è soggetto
alla legge federale sulla protezione dei dati, la quale completa
e concreta la protezione della personalità garantita dagli art. 28 segg. CC ove
le riprese riguardino persone identificate o identificabili. Poco importa che
le immagini siano conservate o no. Il primo giudice non ha disconosciuto che
l'impiego della videosorveglianza da parte di AP 1 e AP 2 può essere considerata
di “natura dissuasiva”,
giacché destinata a prevenire atti illeciti e a preservare l'integrità dei
beni. Se non che – egli ha continuato – le telecamere puntate in modo
permanente sulla proprietà degli attori e destinate così a riprendere i
proprietari ogni qual volta percorrano l'accesso alla propria abitazione e
transitino all'esterno o all'interno della medesima, in corrispondenza dei coni
di ripresa, sono lesive della sfera privata e dunque della personalità. Al
riguardo egli ha appurato che quattro delle otto videocamere installate dai
convenuti sono dirette verso la proprietà degli attori e riprendono ‟al
di là della siepe e del muro, l'entrata principale e quindi ogni persona che
entra ed esce dall'abitazione e dal garage (telecamera C), l'intero giardino
laterale ed antistante l'edificio (telecamere A, B e C) e la finestra del
salotto (telecamera D)ˮ.
Accertato che gli attori non
consentono alle videoriprese, il Pretore aggiunto ha esaminato se i convenuti
possano valersi di un motivo giustificativo, in particolare di un interesse
privato preponderante (art. 13 cpv. 1 LPD), e se siano rispettati i principi
della buona fede e della proporzionalità (art. 4 cpv. 2 LPD). A quest'ultimo
proposito egli ha sottolineato che i convenuti non hanno addotto né tanto meno
dimostrato che mezzi meno incisivi sarebbero insufficienti per raggiungere lo
scopo perseguito, in specie la protezione dai furti. Per il Pretore aggiunto,
un buon sistema d'allarme e un semplice impianto di illuminazione a sensori in
giardino con segnalazione acustica sarebbero finanche più dissuasivi rispetto
all'impianto di videosorveglianza, di fronte al quale eventuali malintenzionati
difficilmente agirebbero a volto scoperto. Egli ha ribadito inoltre che le
telecamere non devono riprendere nemmeno minimamente la proprietà dei vicini e
ha constatato, confrontando la documentazione fotografica agli atti, che la posizione
di tali camere – e con essa la posizione delle maschere di oscuramento – è
cambiata nel tempo. Ciò conferma a mente sua la possibilità, evocata da R__________
__________, tecnico della ditta installatrice, che le videocamere possono
spostarsi indipendentemente dalla volontà dei convenuti, i quali non hanno dimostrato
per altro che i dati raccolti, nella loro disponibilità per sette giorni, siano
al riparo da un illecito trattamento. Onde l'ordine di rimuovere o spostare le
videocamere in maniera che nessuna porzione della proprietà degli attori
risulti inquadrata.
3.
Gli attori eccepiscono
in primo luogo, nelle loro osservazioni del 21 agosto 2020, che l'appello è
irricevibile per carenza di conclusioni e di motivazione, i convenuti
limitandosi a postulare l'accoglimento del ricorso e a riproporre la loro
opinione senza confrontarsi con la decisione impugnata. La censura non può
essere condivisa.
a) Per
quel che è della prima obiezione, non si disconosce che un memoriale deve rispettare determinate esigenze di
forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o
conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una
richiesta di giudizio va formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la
decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori
chiarimenti. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata
la decisione appellata (DTF 137 III 618 con-sid. 4.2 con riferimenti). Un
appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno rivelarsi ammissibile se
dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione
impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021, consid. 2b con rinvii).
Nel caso specifico si riesce a desumere senza equivoco dall'appello che i
convenuti perseguono il rigetto della petizione. Sotto questo profilo l'appello
è dunque ricevibile.
b) Per
quanto attiene all'obbligo di motivazione, da un memoriale di appello deve evincersi per quali ragioni la sentenza
di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii).
Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni
esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura
nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio
del primo giudice. Solo a tali
condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA,
sentenza inc. 11.2019.140 del 27 novembre 2020 consid. 2a con rinvii). Nel caso specifico si conviene
che nell'appello i convenuti riprendono per lo più la loro opinione esposta in
prima sede e solo occasionalmente spiegano perché il Pretore aggiunto sarebbe
caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Comunque
sia, essi contestano di avere agito illecitamente e di avere violato la sfera
privata degli attori, asserendo che ‟grazie agli oscuramenti non ci sono
riprese o registrazioni sulla proprietà dei nostri viciniˮ. Seppure al
limite, l'appello può quindi essere vagliato nel merito.
4.
Gli appellanti censurano
anzitutto l'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata, in particolare il
punto D in cui il Pretore aggiunto ha constatato che ‟i vicini
riprendevano la loro entrata principale, l'intero giardino laterale e la
finestra del salottoˮ. Essi fanno valere che, come si evince dalle
fotografie agli atti (doc. L), l'entrata degli attori non è stata inquadrata
anche perché ‟coperta da una doppia siepe tra le due proprietàˮ.
Quanto al giardino e alla finestra del salotto, essi obiettano trattarsi di una
zona a confine con la loro proprietà e in cui i vicini non si recano mai siccome
‟retrocasaˮ (così per il giardino) o di una zona discosta e
‟con un angolo di ripresa che non permette la visione interna
dell'abitazione AO 1ˮ (così per la finestra del salotto). E in entrambi i
casi le porzioni di terreno interessate sarebbero ‟oggetto di maschera di
oscuramentoˮ. Come oppongono gli attori, nondimeno, il punto D della
sentenza impugnata è una mera citazione delle allegazioni preprocessuali di AO
1.
e AO 2. Al riguardo i convenuti perdono di
vista che un appellante deve spiegare all'autorità di ricorso perché gli
accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310 lett. b CPC), non
perché siano attendibili i fatti da lui allegati o quelli allegati dalla
controparte. Contestando gli argomenti addotti dagli attori, gli appellanti
formulano il ricorso come se si trovassero ancora davanti al primo grado di
giurisdizione, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. La motivazione
dell'appello non è perciò sufficiente (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), onde
l'irricevibilità del rimedio giuridico a questo riguardo.
5.
Sempre per quanto
attiene all'accertamento dei fatti (punto H della sentenza impugnata), gli
appellanti ribadiscono che dopo la presentazione dei memoriali conclusivi il
loro impianto di videosorveglianza ha accusato un grave guasto ed è stato
sostituito da una ditta specializzata (la __________ di __________), alla quale
si erano rivolti in precedenza gli attori medesimi per un consulto. I
convenuti sottolineano di avere immediatamente segnalato la nuova situazione,
‟fornendo dati tecnici e inquadrature che sono rimaste di principio le
medesime, ma con una maggiore porzione di oscuramentoˮ. Dalla loro
affermazione essi non traggono tuttavia alcuna conclusione. A parte ciò, essi
trascurano che il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibili i nuovi fatti e
mezzi di prova da loro recati dopo il dibattimento finale. Ed essi non chiedono
a questa Camera di acquisire essa stessa le prove rifiutate dal primo giudice
(art. 316 cpv. 3 CPC). Per di più, quand'anche le allegazioni e i mezzi di
prova testé indicati fossero proponibili in appello, il ricorso non sarebbe
destinato a miglior sorte, come si vedrà senza indugio.
6.
Gli appellanti rimproverano
al Pretore aggiunto di essere caduto in errore per avere accertato che le loro
videocamere riprendono persone e finanche l'entrata principale dell'abitazione degli attori. A loro parere non v'è alcun riscontro
che confermi simile tesi, la quale è anzi smentita dalla circostanza che
le due proprietà sono separate da una siepe e da un muro. Inoltre – essi
soggiungono – ‟quelle porzioni di abitazione che risultano marginalmente
nelle riprese (che comunque non riprendono zone di passaggio o con presenza di
persone) sono state oscurate in modo definitivo dall'installatoreˮ, cui
solo sono noti i codici di accesso per modificare le maschere di oscuramento. In
simili condizioni i convenuti escludono che, in difetto di riprese o registrazioni
sulla proprietà vicina, sussista una lesione della sfera privata degli attori.
a) Come
questa Camera ha già avuto occasione di ricordare, la registrazione
di immagini di persone identificate o identificabili costituisce un'elaborazione
di dati personali
suscettibile di offendere la personalità, in
particolare la sfera privata garantita dall'art. 13 cpv. 1 Cost. (RtiD I-2011
pag. 649 consid. 5 con riferimenti). E una siffatta lesione può essere
sanzionata facendo capo alle azioni degli art. 28 e segg. CC (cui rinvia l'art.
15.
cpv. 1 LPD), tra cui rientra quella di rimozione promossa dagli attori (art.
28a cpv. 1 n. 2 CC). Puntata in modo permanente anche su una proprietà
altrui e suscettibile di inquadrare i proprietari ogni qual volta essi si trovino
nel campo di visione, la posa di telecamere può ledere la personalità
(analogamente: RtiD I-2011 pag. 649 consid. 5). Al punto che anche le riprese di un giardino privato (o di una
sua parte) costituiscono un'ingerenza nella sfera privata (cfr. DTF 138 II 355
consid. 6.3, 118 IV 49 consid. 4e).
b) Gli
appellanti escludono di avere violato la sfera privata degli attori,
argomentando che le parziali visioni della casa dei vicini risultanti marginalmente
dalle riprese sono ormai state oscurate. Essi sembrano alludere al loro nuovo
impianto di videosorveglianza, il quale permette una ‟maggiore porzione
di oscuramentoˮ. Anche dalle più recenti immagini prodotte il 29 marzo
2018.
si evince tuttavia che il campo di ripresa va oltre la proprietà dei
convenuti, come questi riconoscono quando dichiarano – non senza equivocare – che
‟le telecamere non riprendono in alcun modo persone o zone sensibili
presenti nell'abitazioneˮ degli attori. È appena il caso di
ricordare, alla stessa stregua di quanto ha fatto l'incaricato federale della protezione dei dati e della
trasparenza (IFPDT) interpellato dagli attori (messaggio di posta
elettronica del 7 marzo 2014, indicato come doc. Z), che per escludere una
lesione della sfera privata un fondo confinante dev'essere ‟assolutamente
escluso dalle riprese delle telecamereˮ (si vedano anche i promemoria
dell'IFPDT sulla videosorveglianza da parte di persone private in ‹https://www.
edoeb.admin.ch› e dell'incaricato cantonale della protezione dei dati
in: ‹https://www4.ti.ch›). Ciò non è manifestamente
il caso in concreto.
c) Come
ha accertato inoltre il primo giudice sulla scorta del materiale fotografico
agli atti e della deposizione del tecnico R__________ __________, nella
fattispecie non si può escludere che le videocamere si muovano da sé (sia pure di
qualche millimetro), sicché in tal caso l'oscuramento non combaci più con
quello iniziale (sentenza impugnata, pag. 5). E gli appellanti non contestano
tale motivazione.
7.
Rimane da esaminare
se i convenuti possano valersi di un valido motivo di giustificazione. Essi ribadiscono
che lo scopo dell'impianto consiste nella protezione della casa e della famiglia
da malintenzionati. Ritengono inoltre di avere fatto in buona fede tutto il
possibile per tutelare la sfera privata dei vicini grazie alle misure adottate
(oscuramento digitale e mero ‟accesso utenteˮ, che non permetterebbe
loro di modificare le maschere di oscuramento).
a) La raccolta, la comunicazione, la consultazione immediata o differita
oppure la conservazione di immagini riprese con l'impiego di videocamere devono
rispettare i principi generali della protezione dei dati.
In sintesi, l'impiego di sistemi di videosorveglianza è legittimo ove sia consentito
dalla persona interessata, da un interesse preponderante pubblico o privato
oppure dalla legge (principio della liceità); inoltre esso deve rivelarsi un
mezzo adeguato e necessario a conseguire l'obiettivo prefisso (principio della
proporzionalità; RtiD I-2011 pag. 649 consid. 6; più recentemente: DTF 142 III
268.
consid. 2.2.1 seg. con richiami).
b) Nel
caso specifico gli appellanti sembrano invocare un interesse privato
preponderante. Sotto il profilo della proporzionalità è pacifico – come ha
accertato il Pretore aggiunto – che la posa di telecamere su una proprietà privata
per prevenire atti illeciti è in sé lecito. È indubbio poi che la registrazione
delle immagini così raccolte possa risultare utile per identificare gli autori
di simili atti (RtiD I-2011 pag. 649 consid. 5 con riferimento). La questione è
sapere se i convenuti non possano valersi di mezzi meno invasivi per perseguire
lo scopo. Secondo il Pretore aggiunto – come detto (consid. 2) – AP 1 e AP
2.
non hanno dimostrato che misure meno pregiudizievoli per la sfera privata dei
vicini, come un buon sistema d'allarme e un impianto di illuminazione a sensori
in giardino con segnalazione acustica, sarebbero insufficienti o inefficaci per
proteggersi dai furti. Né gli appellanti pretendono il contrario. Si limitano
ad affermare – apoditticamente – di avere fatto tutto il possibile per tutelare
la privacy degli attori, ma tale è e rimane la loro opinione. Avrebbero dovuto
dimostrarla (DTF 142 III 269 consid. 2.2.1), ciò che non hanno fatto. Se
ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
8.
Gli appellanti propongono
infine di addebitare agli attori le spese giudiziarie di prima sede. Tale
domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma
è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'eventualità non
verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Costoro rifonderanno inoltre ad AO 1 e AO 2,
che hanno presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale
ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di
valore (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato
come appello, il ‟ricorsoˮ è respinto nella
misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che
rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.–
complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
– e ;
–
avvocati e .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).