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Decisione

11.2020.56

Protezione della personalità: videosorveglianza da parte di persone private allo scopo di proteggere persone o cose

12 ottobre 2021Italiano20 min

consenso siccome lesive della loro sfera personale. AP 1 e AP 2 hanno risposto il

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.56

Lugano

12 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SE.2015.440 (protezione

della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa

con petizione del 4 dicembre 2015 da

AO 1 e AO 2

(patrocinati dagli avvocati

e PA 1 )

contro

AP 1 e

AP 2 ,

giudicando sul “ricorso” del 3 giugno 2020 presentato da AP 1 e AP 2 contro

la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 5 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 e AO 2 sono

comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1789 RFD di __________,

su cui sorge la loro abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n.

1788, anch'essa edificata, appartenente ad AP 1 e AP 2 in ragione di un mezzo

ciascuno. Nel corso del 2013 i coniugi AP 1 hanno installato sulla loro

proprietà un impianto di videosorveglianza composto di otto videocamere di

sicurezza, di cui quattro rivolte verso il fondo dei coniugi AO 1. Le

telecamere sono programmate in modo che si possano consultare le riprese in

tempo reale anche a distanza (tramite un cellulare). In caso di movimento il

sistema si attiva da sé, conservando le registrazioni per sette giorni.

B. L'8 giugno 2013 AO 1

e AO 2 hanno scritto ai vicini perché sospendessero la videosorveglianza della

loro proprietà e cancellassero tutte le immagini registrate senza il loro

consenso siccome lesive della loro sfera personale. AP 1 e AP 2 hanno risposto il

17 luglio 2013 di avere cancella­to le registrazioni esistenti e fatto restringere

il campo di ripresa escludendo la proprietà contigua, tranne per quanto

riguarda una porzione di terreno sul retro in cui la casa di AO 1 e AO 2 non ha

finestre. AO 1 e AO 2 hanno ribadito l'illiceità delle riprese del loro fondo e

il 3 settembre 2014 hanno sporto querela per violazione della sfera segreta o

privata mediante apparecchi di presa d'immagine (art. 179quater CP).

La procedura penale è terminata il 17 marzo 2015 con un decreto di non

luogo a procedere, confermato il 9 luglio 2015 dalla Corte dei reclami penali del

Tribunale d'appello (inc. 60.2015.117).

C. Nel frattempo AO 1 e AO

2 si sono rivolti al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2,

per un tentativo di conciliazione nei confronti di AP 1 e AP 2 inteso a ottenere

la rimozione o lo spostamento delle telecamere di sorveglianza dirette verso la

loro proprietà, oltre a un risarcimento danni e una riparazione del torto

morale variante tra fr. 5000.– e fr. 20 000.–,

come pure la consegna delle registrazio­ni riguardanti il loro fondo fin dal

giorno in cui è stato installato il sistema di videosorveglianza. Constatata

l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 7 settembre 2015 ad AO 1 e AO 2 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.139). Le

spese di fr. 200.– sono state poste a carico degli istanti, riservato un

diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2015.139).

D. Il 4 dicembre 2015 AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 e AP 2 davanti al

Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, sollecitando quanto

postulato in sede conciliativa, salvo rinunciare al risarcimento del danno e alla

riparazione del torto morale. Il Pretore aggiunto ha trattato la causa con la

procedura semplificata e il 9 dicembre 2015 ha fissato ai convenuti un

termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. In un memoriale

del 2 febbraio 2016 AP 1 e AP 2 hanno proposto di respingere la petizione, dichiarando

di avere provveduto a oscurare le telecamere in corrispondenza del fondo degli

attori. Al dibattimento del 13 aprile 2016 le parti hanno replicato e

duplicato, mantenendo le rispettive posizioni e

notificando prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 5

dicembre 2017. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel loro allegato del 31 gennaio 2018 gli attori han­no limitato

la richiesta di giudizio alla rimozione o allo spostamento delle telecamere

rivolte verso la loro proprietà. Nel proprio memoriale del 24 febbraio 2018 i

convenuti hanno ribadito il loro punto di vista.

E. Il 29 marzo 2018 i

convenuti hanno comunicato di avere sostituito quel mese, a causa di un guasto,

l'impianto di videosorveglianza, ciò che ha permesso di ampliare ‟la

copertura delle maschere di oscuramento a tutela della privacyˮ. A

sostegno di quanto affermato essi hanno accluso la documentazione tecnica del

nuovo sistema e alcune immagini delle nuove riprese oscurate. Gli attori hanno

contestato il 13 aprile 2018 la ricevibilità delle nuove allegazioni, ritenute

tardive. Nel merito hanno rilevato che la loro sfera privata rimane lesa,

poiché anche le nuove inquadrature riprendono la loro proprietà.

F. Statuendo con

sentenza del 5 maggio 2020, il Pretore aggiunto, accertata l'irricevibilità

delle nuove allegazioni e dei nuovi mezzi di prova prodotti dai convenuti dopo il

dibattimento finale, ha accolto la petizione e ordinato ad AP 1 e AP 2 di cessare

la lesione illecita della personalità degli attori, rimuovendo o spostando le

videocamere di sorveglianza rivolte verso la proprietà di AO 1 e AO 2. Le spese

processuali di complessivi fr. 1100.– sono state poste a carico dei convenuti

in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 4000.– complessivi per ripetibili.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 3 giugno 2020 per ottenere che sia “posto fine all'annoso litigio” e sia

garantita la “protezione

preventiva della nostra famiglia con i mezzi dissuasivi adeguati e moderni”, contestando anche l'addebito delle

spese giudiziarie. Nelle loro

osservazioni del 21 agosto 2020 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello

in ordine, subordinatamente nel merito.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il

Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 segg.

CPC. Se non che, un'azione volta alla protezio­ne della personalità come quella

in rassegna, fondata sulla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione

dei dati che mira a proteggere – fra l'altro – la personalità delle persone i

cui dati sono oggetto di trattamento (art. 1 LPD), non è una controversia

patrimoniale, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla

riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità

principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con richiami). In

concreto gli attori hanno chiesto al Pretore aggiunto di obbligare i convenuti

a rimuovere o spostare le videocamere di sorveglianza rivolte verso la loro

proprietà. Non hanno più preteso invece la rifusione del danno o la riparazione

del torto morale. La loro azione non denota nemmeno finalità

commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli

art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. Sta di fatto che i convenuti

non si dolgono di ciò, né risulta essere derivato loro alcun pregiudizio. Sul

vizio di forma si può dunque transigere.

Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza del Pretore aggiunto

era appellabile entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è pervenuta

ai convenuti il 7 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Introdotto il 3 giugno 2020 (timbro postale sulla busta d'invio),

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha accertato anzitutto che i nuovi fatti e i

nuovi mezzi di prova addotti dai convenuti dopo il dibattimento finale sono

tardivi, e come tali inammissibili. Ciò posto, egli ha ricordato che l'uso di

videocamere da parte di privati per la protezione di persone o cose è soggetto

alla legge federale sulla protezione dei dati, la quale completa

e concreta la protezione della personalità garantita dagli art. 28 segg. CC ove

le riprese riguardino persone identificate o identificabili. Poco importa che

le immagini siano conservate o no. Il primo giudice non ha disconosciuto che

l'impiego della videosorveglianza da parte di AP 1 e AP 2 può essere considerata

di “natura dissuasiva”,

giacché destinata a prevenire atti illeciti e a preservare l'integrità dei

beni. Se non che – egli ha continuato – le telecamere puntate in modo

permanente sulla proprietà degli attori e destinate così a riprendere i

proprietari ogni qual volta percorrano l'accesso alla propria abitazione e

transitino all'esterno o all'interno della medesima, in corrispondenza dei coni

di ripresa, sono lesive della sfera privata e dunque della personalità. Al

riguardo egli ha appurato che quattro delle otto videocamere installate dai

convenuti sono dirette verso la proprietà degli attori e riprendono ‟al

di là della siepe e del muro, l'entrata principale e quindi ogni persona che

entra ed esce dall'abitazione e dal garage (telecamera C), l'intero giardino

laterale ed antistante l'edificio (telecamere A, B e C) e la finestra del

salotto (telecamera D)ˮ.

Accertato che gli attori non

consentono alle videoriprese, il Pretore aggiunto ha esaminato se i convenuti

possano valersi di un motivo giustificativo, in particolare di un interesse

privato preponderante (art. 13 cpv. 1 LPD), e se siano rispettati i principi

della buona fede e della proporzionalità (art. 4 cpv. 2 LPD). A quest'ultimo

proposito egli ha sottolineato che i convenuti non hanno addotto né tanto meno

dimostrato che mezzi meno incisivi sarebbero insufficienti per raggiungere lo

scopo perseguito, in specie la protezione dai furti. Per il Pretore aggiunto,

un buon sistema d'allarme e un semplice impianto di illuminazione a sensori in

giardino con segnalazione acustica sarebbero finanche più dissuasivi rispetto

all'impianto di videosorveglianza, di fronte al quale eventuali malintenzionati

difficilmente agirebbero a volto scoperto. Egli ha ribadito inoltre che le

telecamere non devono riprendere nemmeno minimamen­te la proprietà dei vicini e

ha constatato, confrontando la documentazione fotografica agli atti, che la posizione

di tali camere – e con essa la posizione delle maschere di oscuramento – è

cambiata nel tempo. Ciò conferma a mente sua la possibilità, evocata da R__________

__________, tecnico della ditta installatrice, che le videocamere possono

spostarsi indipendentemente dalla volontà dei convenuti, i quali non hanno dimostrato

per altro che i dati raccolti, nella loro disponibilità per sette giorni, siano

al riparo da un illecito trattamento. Onde l'ordine di rimuovere o spostare le

videocamere in maniera che nessuna porzione della proprietà degli attori

risulti inquadrata.

3.

Gli attori eccepiscono

in primo luogo, nelle loro osservazioni del 21 agosto 2020, che l'appello è

irricevibile per carenza di conclusioni e di motivazione, i convenuti

limitandosi a postulare l'accoglimento del ricorso e a riproporre la loro

opinione senza confrontarsi con la decisione impugnata. La censura non può

essere condivisa.

a) Per

quel che è della prima obiezione, non si disconosce che un memoriale deve rispettare determinate esigenze di

forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o

conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una

richiesta di giudizio va formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la

decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori

chiarimenti. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata

la decisione appellata (DTF 137 III 618 con-sid. 4.2 con riferimenti). Un

appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno rivelarsi ammissibile se

dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione

impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021, consid. 2b con rinvii).

Nel caso specifico si riesce a desumere senza equivoco dall'appello che i

convenuti perseguono il rigetto della petizione. Sotto questo profilo l'appello

è dunque ricevibile.

b) Per

quanto attiene all'obbligo di motivazione, da un memoriale di appello deve evincersi per quali ragioni la sentenza

di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii).

Doglian­ze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non è sufficiente reiterare nel­l'appello le argomentazioni

esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura

nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio

del primo giudice. Solo a tali

condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA,

sentenza inc. 11.2019.140 del 27 novembre 2020 consid. 2a con rinvii). Nel caso specifico si conviene

che nell'appello i convenuti riprendono per lo più la loro opinione esposta in

prima sede e solo occasionalmente spiegano perché il Pretore aggiunto sarebbe

caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Comunque

sia, essi contestano di avere agito illecitamente e di avere violato la sfera

privata degli attori, asserendo che ‟grazie agli oscuramenti non ci sono

riprese o registrazioni sulla proprietà dei nostri viciniˮ. Seppure al

limite, l'appello può quindi essere vagliato nel merito.

4.

Gli appellanti censurano

anzitutto l'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata, in particolare il

punto D in cui il Pretore aggiunto ha constatato che ‟i vicini

riprendevano la loro entrata principale, l'intero giardino laterale e la

finestra del salottoˮ. Essi fanno valere che, come si evince dalle

fotografie agli atti (doc. L), l'entrata degli attori non è stata inquadrata

anche perché ‟coper­ta da una doppia siepe tra le due proprietàˮ.

Quanto al giardino e alla finestra del salotto, essi obiettano trattarsi di una

zona a confine con la loro proprietà e in cui i vicini non si recano mai sicco­me

‟retrocasaˮ (così per il giardino) o di una zona discosta e

‟con un angolo di ripresa che non permette la visione interna

dell'abitazione AO 1ˮ (così per la finestra del salotto). E in entrambi i

casi le porzioni di terreno interessate sarebbero ‟oggetto di maschera di

oscuramentoˮ. Come oppongono gli attori, nondimeno, il punto D della

sentenza impugnata è una mera citazione delle allegazioni preprocessuali di AO

1.

e AO 2. Al riguardo i convenuti perdono di

vista che un appellante deve spiegare all'autorità di ricorso perché gli

accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310 lett. b CPC), non

perché siano attendibili i fatti da lui allegati o quelli allegati dalla

controparte. Contestando gli argomenti addotti dagli attori, gli appellanti

formulano il ricorso come se si trovassero ancora davanti al primo grado di

giurisdizione, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. La motivazione

dell'appello non è perciò sufficiente (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), onde

l'irricevibilità del rimedio giuridico a questo riguardo.

5.

Sempre per quanto

attiene all'accertamento dei fatti (punto H della sentenza impugnata), gli

appellanti ribadiscono che dopo la presentazione dei memoriali conclusivi il

loro impianto di videosorveglianza ha accusato un grave guasto ed è stato

sostituito da una ditta specializzata (la __________ di __________), alla qua­le

si erano rivolti in precedenza gli attori medesimi per un consul­to. I

convenuti sottolineano di avere immediatamente segnalato la nuova situazione,

‟fornendo dati tecnici e inquadrature che sono rimaste di principio le

medesime, ma con una maggiore porzione di oscuramentoˮ. Dalla loro

affermazione essi non traggono tuttavia alcuna conclusione. A parte ciò, essi

trascurano che il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibili i nuovi fatti e

mezzi di prova da loro recati dopo il dibattimen­to finale. Ed essi non chiedono

a questa Camera di acquisire essa stessa le prove rifiutate dal primo giudice

(art. 316 cpv. 3 CPC). Per di più, quand'anche le allegazioni e i mezzi di

prova testé indicati fosse­ro proponibili in appello, il ricorso non sarebbe

destinato a miglior sorte, come si vedrà senza indugio.

6.

Gli appellanti rimproverano

al Pretore aggiunto di essere caduto in errore per avere accertato che le loro

videocamere riprendono persone e finanche l'entrata principale dell'abitazione degli attori. A loro parere non v'è alcun riscontro

che confermi simile tesi, la quale è anzi smentita dalla circostanza che

le due proprietà sono separate da una siepe e da un muro. Inoltre – essi

soggiungono – ‟quelle porzioni di abitazione che risultano marginalmente

nelle riprese (che comunque non riprendono zone di passaggio o con presenza di

persone) sono state oscurate in modo definitivo dall'installatoreˮ, cui

solo sono noti i codici di accesso per modificare le maschere di oscuramento. In

simili condizio­ni i convenuti escludono che, in difetto di riprese o registrazioni

sulla proprietà vicina, sussista una lesione della sfera privata degli attori.

a) Come

questa Camera ha già avu­to occasione di ricordare, la registrazione

di immagini di persone identificate o identificabili costituisce un'elaborazione

di dati personali

suscettibile di offendere la personalità, in

particolare la sfera privata garantita dall'art. 13 cpv. 1 Cost. (RtiD I-2011

pag. 649 consid. 5 con riferimenti). E una siffatta lesio­ne può essere

sanzionata facendo capo alle azioni degli art. 28 e segg. CC (cui rinvia l'art.

15.

cpv. 1 LPD), tra cui rientra quella di rimozione promossa dagli attori (art.

28a cpv. 1 n. 2 CC). Puntata in modo permanente anche su una proprietà

altrui e suscettibile di inquadrare i proprietari ogni qual volta essi si trovino

nel cam­po di visione, la posa di telecamere può ledere la personalità

(analogamente: RtiD I-2011 pag. 649 consid. 5). Al pun­to che anche le riprese di un giardino privato (o di una

sua parte) costituiscono un'ingerenza nella sfera privata (cfr. DTF 138 II 355

consid. 6.3, 118 IV 49 consid. 4e).

b) Gli

appellanti escludono di avere violato la sfera privata degli attori,

argomentando che le parziali visioni della casa dei vicini risultanti marginalmente

dalle riprese sono ormai state oscurate. Essi sembrano alludere al loro nuovo

impianto di videosorveglianza, il quale permette una ‟maggiore porzione

di oscuramentoˮ. Anche dalle più recenti immagini prodotte il 29 marzo

2018.

si evince tuttavia che il campo di ripresa va oltre la proprietà dei

convenuti, come questi riconoscono quando dichiarano – non senza equivocare – che

‟le telecamere non riprendono in alcun modo persone o zone sensibili

presenti nell'abitazioneˮ degli attori. È appena il caso di

ricordare, alla stessa stregua di quanto ha fatto l'incaricato federale della protezione dei dati e della

trasparenza (IFPDT) interpellato dagli attori (messaggio di posta

elettronica del 7 marzo 2014, indicato come doc. Z), che per escludere una

lesione della sfera privata un fondo confinante dev'essere ‟assolutamente

escluso dalle riprese delle telecamereˮ (si vedano anche i promemoria

dell'IFPDT sulla videosorveglianza da parte di persone private in ‹https://www.

edoeb.admin.ch› e dell'incaricato cantonale della protezione dei dati

in: ‹https://www4.ti.ch›). Ciò non è manifestamente

il caso in concreto.

c) Come

ha accertato inoltre il primo giudice sulla scorta del materiale fotografico

agli atti e della deposizione del tecnico R__________ __________, nella

fattispecie non si può escludere che le videocamere si muovano da sé (sia pure di

qualche millimetro), sicché in tal caso l'oscuramento non combaci più con

quello iniziale (sentenza impugnata, pag. 5). E gli appellanti non contestano

tale motivazione.

7.

Rimane da esaminare

se i convenuti possano valersi di un valido motivo di giustificazione. Essi ribadiscono

che lo scopo dell'impianto consiste nella protezione della casa e della famiglia

da malintenzionati. Ritengono inoltre di avere fatto in buona fede tutto il

possibile per tutelare la sfera privata dei vicini grazie alle misure adottate

(oscuramento digitale e mero ‟accesso utenteˮ, che non permetterebbe

loro di modificare le maschere di oscuramento).

a) La raccolta, la comunicazione, la consultazione immediata o differita

oppure la conservazione di immagini riprese con l'impiego di videocamere devono

rispettare i principi generali della protezione dei dati.

In sintesi, l'impiego di sistemi di videosorveglianza è legittimo ove sia consentito

dalla persona interessata, da un interesse preponderante pubblico o privato

oppure dalla legge (principio della liceità); inoltre esso deve rivelarsi un

mezzo adeguato e necessario a conseguire l'obiettivo prefisso (principio della

proporzionalità; RtiD I-2011 pag. 649 consid. 6; più recentemente: DTF 142 III

268.

consid. 2.2.1 seg. con richiami).

b) Nel

caso specifico gli appellanti sembrano invocare un interesse privato

preponderante. Sotto il profilo della proporzionalità è pacifico – come ha

accertato il Pretore aggiunto – che la posa di telecamere su una proprietà privata

per prevenire atti illeciti è in sé lecito. È indubbio poi che la registrazio­ne

delle immagini così raccolte possa risultare utile per identificare gli autori

di simili atti (RtiD I-2011 pag. 649 consid. 5 con riferimento). La questione è

sapere se i convenuti non possano valersi di mezzi meno invasivi per perseguire

lo scopo. Secondo il Pretore aggiunto – come detto (consid. 2) – AP 1 e AP

2.

non hanno dimostrato che misure meno pregiudizievoli per la sfera privata dei

vicini, come un buon sistema d'allarme e un impianto di illuminazione a sensori

in giardino con segnalazione acustica, sarebbero insufficienti o inefficaci per

proteggersi dai furti. Né gli appellanti pretendono il contrario. Si limitano

ad affermare – apoditticamente – di avere fatto tutto il possibile per tutelare

la privacy degli attori, ma tale è e rimane la loro opinione. Avrebbero dovuto

dimostrarla (DTF 142 III 269 consid. 2.2.1), ciò che non hanno fatto. Se

ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

8.

Gli appellanti propongono

infine di addebitare agli attori le spese giudiziarie di prima sede. Tale

domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma

è subordinata all'accoglimento del­l'appello. L'eventualità non

verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Costoro rifonderanno inoltre ad AO 1 e AO 2,

che hanno presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

10.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale

ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di

valore (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato

come appello, il ‟ricorsoˮ è respinto nella

misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 1000.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che

rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.–

complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

– e ;

avvocati e .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).