11.2020.57
Divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari Modifica di contributi alimentari stabiliti per la moglie e per i figli a protezione dell'unione coniugale.
29 dicembre 2021Italiano45 min
un'istanza a tutela dell'unione coniugale presentata il 13 settembre 2012 da AP
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.57
Lugano
29 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2014.34 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 30 aprile 2014 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del
4 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore
aggiunto il 20 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1965)
si sono sposati a __________ il 29 maggio 2002. Dal matrimonio sono nati A__________,
il 7 marzo 2003, e O__________, il 18 febbraio 2005. La famiglia abitava a Z__________.
Il marito lavorava per le aziende industriali della Città (__________) e la
moglie gestiva un negozio-atelier di ceramiche artistiche, sempre a Z__________.
Fatti
I coniugi si sono separati nel maggio del 2012,
quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per sistemarsi in un
appartamento a __________.
B. Nell'ambito di
un'istanza a tutela dell'unione coniugale presentata il 13 settembre 2012 da AP
1, con sentenza del 10 maggio 2013 il Tribunale
distrettuale di Z__________ ha accertato che i coniugi vivevano separati dal 1° maggio
2012, ha omologato un accordo che prevedeva l'affidamento dei figli alla madre,
regolando il diritto di visita paterno, e ha condannato AO 1 a versare
retroattivamente dal 1° maggio 2012 un contributo alimentare per la moglie
di fr. 2085.– mensili fino al 31 agosto 2013 e di fr. 1990.– mensili
dopo di allora, oltre a un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni
figlio, assegni familiari non compresi. Tale sentenza è passata in
giudicato.
C. Nel luglio del 2013 AP
1 si è trasferita con i figli ad
As__________, da sua madre B__________. Nel settembre del 2013 essa ha
cominciato a frequentare un corso avanzato di ceramica (Master
of Arts) al __________ di L__________. I figli sono rimasti ad As__________,
dalla nonna materna, finché nel gennaio del 2014
l'interessata li ha portati con sé a L__________, dove entrambi hanno
iniziato la scuola dell'obbligo. In esito a una procedura di modifica di misure
a protezione dell'unione coniugale avviata da AP 1 il 31
luglio 2013, con sentenza del 9 settembre 2015 il Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Campagna ha disposto un nuovo diritto di visita
paterno, ha dato atto che le parti avevano pattuito l'attribuzione
dell'alloggio coniugale al marito e ha confermato la curatela educativa in favore
dei figli (inc. SO.2013.667). Il 4 luglio 2017 questa Camera ha respinto un
appello presentato dalla moglie contro tale sentenza (inc. 11.2015.73).
D. Nel frattempo, il 30 aprile 2014, AP 1 ha promosso
azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore aggiunto,
chiedendo l'affidamento di A__________ e O__________ con esercizio esclusivo
dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), rivendicando
un contributo alimentare per sé di fr. 1990.–
mensili fino al luglio del 2029, un contributo alimentare per i figli di fr. 1000.– mensili ciascuno fino al termine
della formazione scolastica o professionale e la liquidazione del regime
dei beni con suddivisione a metà degli averi previdenziali (inc. DM.2014.34). Essa ha reiterato le medesime domande in altre due
petizioni di divorzio introdotte davanti allo stesso Pretore aggiunto il 1° e
il 2 maggio 2014 (inc. DM.2014.35/36). Quegli stessi 1° e 2 maggio 2014 AO 1 ha
promosso a sua volta due azioni di divorzio davanti al Tribunale
distrettuale __________ (inc. FE140339-L/B03 e FE140339-L/Z02).
E. Preso atto che il marito chiedeva anch'egli il divorzio, il
Pretore aggiunto ha deciso il 22 maggio 2014 di trattare la causa intentata
dalla moglie come azione di divorzio su richiesta comune e ha citato i coniugi a un'udienza del 21 ottobre 2014,
durante la quale AO 1 ha contestato la
competenza per territorio del Pretore aggiunto. Quest'ultimo
ha deciso perciò il 5 novembre 2014 di limitare la procedura all'accertamento
della propria competenza. Il 21 aprile 2015 egli ha poi designato
l'avv. PA 2 come patrocinatore d'ufficio del marito. Nel
giugno del 2015 AP 1 è tornata insieme con i figli da L__________ ad A__________.
Statuendo il 9 settembre 2015, il Pretore aggiunto ha dichiarato “la causa inammissibile
per assenza di competenza territoriale”. Il 18 ottobre 2016 questa Camera ha accolto un appello della
moglie contro tale sentenza, respingendo l'eccezione di incompetenza per
territorio sollevata da AO 1 (inc. 11.2015.88).
F. Risolta la questione
della competenza, a un'udienza del 15 febbraio 2017 le parti si sono
intese sull'affidamento dei figli alla madre (con esercizio esclusivo
dell'autorità parentale), si sono impegnate a fornire documentazione varia e a
trovare un accordo sugli effetti del divorzio. Il 24 marzo 2017 il Pretore
aggiunto ha così sospeso la procedura. Ordinata l'8 giugno 2017 una trattenuta
di stipendio di fr. 4390.– mensili (assegni familiari
compresi) nei confronti del nuovo datore di lavoro del marito (__________
__________: inc. SO.2017.432), il 12 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha
trasmesso alla moglie i documenti prodotti dal convenuto, ricordandole
l'impegno delle parti a trovare un'intesa. Al che il 15 gennaio 2018 l'interessata,
rilevate talune incongruenze, ha postulato in via cautelare l'aumento dal 1° gennaio 2018
a fr. 1600.– mensili del contributo alimentare per A__________
e a fr. 1250.– mensili per O__________, assegni
familiari non compresi (cartella verde “atti diversi”). Dal canto suo il marito
ha chiesto il 14 febbraio 2018 di sopprimere (eventualmente limitare nel tempo)
il contributo per la moglie da lui dovuto a tutela dell'unione coniugale, “visto
che [questa] convive, lavora e commercia”.
G. In difetto di
un'intesa, il 20 agosto 2018 AP 1
ha motivato la petizione di divorzio, chiedendo contributi alimentari
indicizzati di fr. 1600.– mensili per ogni
figlio (assegni familiari non compresi) fino al termine della rispettiva formazione
e di fr. 1990.– mensili per sé fino al 31 dicembre 2028. Oltre a ciò, essa
ha sollecitato il versamento di fr. 753 369.50 in liquidazione del
regime dei beni e di fr. 155 155.75 a titolo di conguaglio degli averi della previdenza
professionale, instando per il blocco fino a concorrenza di fr. 727 669.50 del conto
previdenziale del marito “a
garanzia del pagamento della liquidazione patrimoniale in caso di riscatto in
contanti dell'avere pensionistico”. In via cautelare essa ha chiesto altresì
di fissare il contributo alimentare per i figli in
fr. 1600.– mensili ciascuno dal 1° luglio 2017 e di adeguare di
conseguenza la trattenuta di stipendio a carico del
marito.
H. Nella
sua risposta del 28 settembre 2018 AO 1 ha aderito all'affidamento dei
figli alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale) e ha offerto
per loro un contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili ciascuno fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi). Egli
ha instato dipoi per un “normale e regolare esercizio del diritto di visita”,
per la soppressione dal 1° gennaio 2018 del contributo alimentare in
favore della moglie o, in subordine, per una riduzione di tale contributo di
fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 con adeguamento della
trattenuta di stipendio, per la suddivisione delle prestazioni previdenziali “a
norma di legge” e per una liquidazione del regime matrimoniale con rigetto di tutte
le pretese della moglie. Infine egli ha sollecitato il gratuito
patrocinio. Quest'ultima richiesta è
stata respinta dal Pretore aggiunto il 16 ottobre 2018.
I. Con
replica del 3 dicembre 2018 AP 1 ha ribadito le proprie richieste, adeguando la pretesa in liquidazione del
regime dei beni a fr. 601 392.– e sostenendo che riguardo al contributo alimentare per
lei “le richieste avanzate da controparte nella causa pendente non
rappresentano una richiesta cautelare”. In una duplica dell'11 febbraio 2019 AO 1 ha
riaffermato le proprie domande ‟nel merito”
e ‟in via
cautelare” ha postulato una
provvigione ad litem di fr. 10 000.–. La moglie ha dichiarato il
25 febbraio 2019 di opporsi al versamento di qualsiasi provvigione. Alle prime
arringhe del 20 marzo 2019 le parti hanno notificato prove.
L. L'istruttoria di
merito è iniziata il 3 settembre 2019 ed è terminata il 19 dicembre successivo.
Nessuna istruttoria risulta invece essere stata condotta nella procedura
cautelare. Il 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di provvigione ad litem del
marito. Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 16 marzo 2020 l'attrice ha
riaffermato le proprie richieste (cautelari e di merito), aumentando a fr. 753 369.50 la
pretesa in liquidazione del regime dei beni, ma
rinunciando al blocco del conto della previdenza professionale del marito. In un allegato conclusivo del 3 febbraio
2020 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista, salvo rivendicare fr.
307 386.50 in liquidazione del regime dei
beni. Il 23 marzo 2020 AP 1
ha contestato quest'ultima pretesa siccome
formulata per la prima volta nel memo-riale conclusivo, come pure la postulata soppressione
retroattiva del contributo alimentare per lei, che non avrebbe formato oggetto
di una procedura cautelare. AO 1 ha contestato il 17 aprile 2020 di aver fatto valere le
proprie richieste solo nell'allegato conclusivo.
M. Statuendo
con sentenza unica il 20 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha soppresso ‟in
via cautelare” il contributo di mantenimento
per la moglie dal 1° febbraio 2018, lasciando invariato quello per i figli, e
ha ridotto a fr. 2000.– mensili la trattenuta di
stipendio. Per l'emanazione del decreto cautelare egli non ha riscosso spese né
ha assegnato ripetibili. Nel merito il primo giudice ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli
alla madre con l'autorità parentale esclusiva, senza fissare diritti di visita
paterni, ha confermato una curatela educativa in loro favore, ha condannato AO
1 a versare all'attrice fr. 174 548.–
in liquidazione del regime dei beni, ha ordinato all'istituto di previdenza
professionale del marito di trasferire fr. 79 728.60 su un conto di
libero passaggio intestato alla moglie, ha obbligato lo stesso AO 1 a versare
un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio (assegni
familiari non compresi) fino al termine di una prima formazione, adeguando di
conseguenza la diffida ai debitori, mentre non ha stabilito contributi
alimentari fra coniugi. Le spese processuali di fr. 15 055.–
sono state poste per un quarto a carico del marito e per il resto a carico di AP
1, tenuta a rifondere al marito fr. 24 000.– per
ripetibili ridotte.
N. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 4 giugno 2020 per ottenere – previa
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – l'annullamento della decisione
che sopprime retroattivamente il contributo alimentare in suo favore o, in
subordine, la riforma di tale decisione nel senso di ripristinare il contributo
in questione. Essa postula inoltre l'aumento del contributo alimentare per ogni
figlio a fr. 1600.– mensili (assegni familiari
non compresi) dal luglio del 2017 e la maggiorazione a fr. 5190.– mensili
(oltre assegni familiari) della trattenuta di stipendio a carico di AO 1. Da
ultimo l'attrice postula il rinvio degli atti al primo giudice per nuova
decisione sulle spese, da porre interamente a carico del marito con obbligo per
lui di rifonderle fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del
22 giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 23 giugno 2020 il
presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per
quanto riguarda il contributo di mantenimento cautelare di fr. 1990.– mensili a carico di AO 1 dal 1° febbraio 2018 fino
al 20 maggio 2020, mentre ha respinto la richiesta per il contributo alimentare
cautelare dovuto in seguito.
O. Constatato
che il 7 marzo 2021 A__________ è divenuta maggiorenne, il giudice delegato di questa Camera ha
impartito alla medesima il 14 settembre 2021 un termine per comunicare se
ratificasse l'operato della madre relativamente alle prestazioni di
mantenimento chieste in suo favore. A__________
ha comunicato il 7 ottobre 2021 di ‟desistere dalla richiesta di veder
aumentato il mio contributo alimentare di fr. 1000.– a fr. 1600.–
oltre assegno”.
P. Contro
la sentenza di merito AP 1 è altresì insorta a questa Camera con un
appello del 23 giugno 2020, chiedendo di aumentare la sua spettanza in
liquidazione del regime dei beni a fr. 486 934.50
e il conguaglio della previdenza professionale a fr. 108 006.45, non senza rivendicare un
contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 1990.–
mensili fino al 31 dicembre 2028 e uno per ogni figlio di fr. 1600.– mensili
(assegni familiari non compresi) fino al termine della prima formazione, postulando
per tali importi una trattenuta di stipendio. Tale appello è tuttora pendente (inc.
11.2020.78).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e
sono appellabili perciò entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri
l'ammontare dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore
aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato
è pervenuto alla patrocinatrice di AP 1 il 25 maggio 2020 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Presentato il 4 giugno 2020 (timbro postale sulla
busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
In tutte le questioni di carattere
pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure il genitore
affidatario in caso di autorità parentale congiunta, è legittimato a esercitare
in proprio nome i di-ritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti
personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al
detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo
la maggiore età del figlio, sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in corso
di procedura, il figlio approvi le richieste avanzate in sua vece dal genitore
(DTF 142 III 81 consid.
3.2, 129 III 55 consid. 3; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.66 del 13
settembre 2021 consid. 2). Nella fattispecie A__________ è divenuta maggiorenne
in pendenza di appello, il 7 marzo 2021. Interpellata al proposito, essa
non ha autorizzato la madre a rappresentarla per chiedere l'aumento del
contributo alimentare in suo favore, ma ha chiesto di confermare la decisione
del Pretore aggiunto. Nelle circostanze descritte AP 1 non può ritenersi
abilitata a procedere in rappresentanza della figlia. Poco importa che l'aumento
richiesto si riferisca (anche) a pretese alimentari per il lasso di tempo
anteriore al 18° compleanno di A__________ (I CCA, sentenza inc. 11.2017.116
del 25 febbraio 2019, consid. 11 con riferimento a DTF 142 III 78).
3.
Litigiosa è
anzitutto, nella fattispecie, la soppressione del contributo cautelare per la
moglie. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, statuendo “sia nel merito che in via cautelare”, ha ritenuto anzitutto che il contributo
alimentare non può essere soppresso in ragione della sola convivenza della
beneficiaria (dal 2015), tale relazione non essendo equiparabile a un
matrimonio. Ciò nondimeno – egli ha soggiunto – l'interessata chiede di vedersi
garantito soltanto il fabbisogno minimo “allargato” stabilito a suo tempo dall'autorità
giudiziaria del Canton Zurigo (fr. 3733.– mensili, già dedotti i costi per i
figli). E tenuto conto dell'attuale convivenza, egli ha calcolato il nuovo
fabbisogno dell'interessata in fr. 1971.65
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo
dell'alloggio fr. 425.– [già dedotte le quote di un quarto comprese nel fabbisogno in denaro di ogni figlio],
premio della cassa malati fr. 495.15, costi per telefonia e internet fr. 150.–,
canone di ricezione radiotelevisiva fr. 19.– [la metà di fr. 38.–], assicurazione
RC domestica fr. 32.50 [la metà di fr. 65.–]; sentenza impugnata, pag. 16
a 19).
A fronte di ciò, il
Pretore aggiunto ha stimato il reddito ipotetico di lei in fr. 2880.– mensili
dal gennaio del 2018, corrispondente al guadagno
conseguibile con un'attività da ausiliaria all'80%, anche perché entrambi
i figli sono “internati al __________ 5 giorni
su 7”. Il che le permette
di mantenersi da sé, conservando un margine disponibile di fr. 900.– mensili. AP
1.
può contare inoltre su un patrimonio che alla fine di dicembre del 2018
ammontava a oltre mezzo milione di franchi (sentenza impugna-
ta, pag. 19 a 21). In
condizioni del genere il primo giudice ha soppresso il contributo alimentare di
fr. 1990.– mensili per lei “sia nel merito che
in via cautelare” dal febbraio del 2018, rilevando che il marito aveva
formulato la domanda cautelare il 14 febbraio e che una modifica delle misure a
tutela dell'unione coniugale nella procedura di divorzio può retroagire al più
presto dall'introduzione della relativa istanza (sentenza impugnata, pag. 21).
4.
L'appellante censura
la soppressione del contributo alimentare per lei dal 1° febbraio 2018, contestando
anzitutto che AO 1 abbia mai formulato un'istanza cautelare in tal senso. La
lettera del 14 febbraio 2018 che il Pretore aggiunto ha ritenuto una valida richiesta
– essa rileva – è stata inviata dal marito quando la procedura di divorzio era
sospesa in vista di un accordo. E in quella lettera l'interessato si è limitato
ad affermare “che un (…) aumento [degli alimenti] non
entra in considerazione e soprattutto che gli alimenti per la moglie debbano
essere soppressi o perlomeno limitati nel tempo”. Ciò non bastava, a mente
dell'appellante, per interpretare la domanda come una richiesta cautelare, che
per altro il primo giudice nemmeno ha istruito. Né vi è traccia di una
richiesta siffatta – continua l'appellante – nella risposta del 28 settembre
2018.
o nella duplica dell'11 febbraio 2019, quantunque essa avesse precisato
nella replica che la pretesa soppressione del contributo alimentare non
integrava una richiesta cautelare. La lettera del 14 febbraio 2018 costituiva in
realtà una mera presa di posizione nel merito. L'unica procedura cautelare da
giudicare era quella da lei promossa il 15 gennaio 2018 per ottenere l'aumento
dei contributi alimentari a beneficio dei figli.
Per di più, prosegue
l'appellante, quand'anche si considerasse la lettera in questione come un'istanza
cautelare, tale lettera riguardava soltanto la regolamentazione futura, giacché
nella stessa il marito si diceva “d'accordo di
corrispondere gli alimenti secondo quanto deciso dal Tribunale di Z__________”.
A parte ciò, il Pretore aggiunto non poteva imputarle un reddito ipotetico di
quella entità. Da un lato perché nel 2018 essa aveva già 53 anni e doveva
occuparsi ancora di un figlio di 13 anni, di modo che non poteva lavorare oltre
il 50%. Dall'altro perché sulla scorta delle statistiche è escluso che nel
Cantone Ticino si possa conseguire uno stipendio di fr. 3600.– netti mensili
con un'attività da ausiliaria, nemmeno a tempo pieno. Poco importa, per l'appellante,
che la giurisprudenza recente abbia abbassato la soglia di età dalla quale si
può pretendere da un genitore affidatario l'estensione di un'attività
lucrativa. Non solo perché, a prescindere dalla scelta scolastica fatta dai
figli quando il padre era irreperibile, tutto
l'onere educativo ricade in
concreto su di lei (non avendo più AO 1 relazioni personali con i figli), ma
anche perché O__________ ha una accresciuta necessità di essere seguito a casa. Considerata l'attuale situazione finanziaria del marito
(reddito passato a oltre fr. 9000.– mensili e fabbisogno minimo
ridottosi a fr. 3000.– mensili per la di lui convivenza con la nuova compagna),
AP 1 rivendica il diritto, una volta dedotti
i contributi alimentari per i figli di fr. 1600.–
mensili ciascuno, di partecipare all'eccedenza coniugale di fr. 3000.– mensili,
di cui fr. 1500.– mensili in via cautelare.
a) Per
quel che concerne il difetto di un'istanza cautelare, tanto nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale quanto in una causa di divorzio il
contributo alimentare per un coniuge è retto dal principio dispositivo (cfr.
DTF 147 III 303 consid. 2.2). Ai provvedimenti cautelari si applicano
per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art.
276.
cpv. 1 CPC seconda frase), le quali sono governate dalla procedura
sommaria (v. art. 271 lett. a CPC). Anche l'emanazione di provvedimenti
cautelari presuppone perciò, trattandosi di contributi alimentari per un
coniuge, l'introduzione di un'istanza (art. 252 cpv. 1 CPC).
b) Gli autori sono
unanimi nel ritenere che un'istanza cautelare deve contenere almeno la designazione delle parti,
una breve descrizione dei fatti e le richieste di giudizio. Essa deve
permettere al giudice, ma anche alla controparte che deve potersi difendere
adeguatamente, di capire a quale procedura essa si riferisce (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,
vol. 2, 2ª edizione, n. 15 ad art. 252; Kaufmann in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar,
2ª edizione, n. 27 seg. ad art. 252 CPC; cfr. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, op. cit., n. 3 ad art. 252, e Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 7 ad
art. 252). Ciò assume particolare
importanza nei casi come quello in esame, in cui la medesima domanda può
essere posta anche nella procedura ordinaria (Trezzini, loc. cit.; Kaufmann, loc. cit.). Nel dubbio, il giudice fa uso dell'interpello
(art. 56; Trezzini, loc.
cit.; Kaufmann, loc. cit.; analogamente Bohnet, op. cit., n. 19 ad art. 257 CPC).
c) Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha sospeso il 24 marzo 2017 la procedura di
divorzio per consentire alle parti di intraprendere trattative (sopra, lett. F).
Il 12 dicembre 2017 egli ha trasmesso alla moglie la documentazione prodotta
dal marito, ricordando che “l'intento dichiarato delle parti a
quell'udienza [del 15 febbraio 2017] era di
impegnarsi a ‛trovare un accordo bonale’ sulla base, appunto, dei
documenti che ora sono stati prodotti in causa” (cartella verde, atti diversi). Dando seguito all'invito, il
15.
gennaio 2018 AP 1 ha precisato
la sua posizione nel merito, postulando in via cautelare l'aumento dei contributi alimentari per i
figli dal 1° gennaio 2018. Il marito ha risposto il 14 febbraio
2018.
di essere “d'accordo di corrispondere gli alimenti secondo quanto deciso
dal Tribunale di Z__________”, soggiungendo “tuttavia che un loro aumento non
entra in considerazione e soprattutto che gli alimenti per la moglie debbano
essere soppressi o perlomeno limitati nel tempo”. A pagina 2 di quel documento egli
ha dichiarato di essere d'accordo “in sostanza”, chiedendo quanto segue:
– la pronuncia del divorzio;
– l'affidamento e l'autorità parentale dei figli alla
madre;
– la imitazione del contributo per i figli alla maggiore
età;
– un riavvicinamento tra lui e i figli affinché i diritti
di visita avvengano regolarmente;
– la soppressione (eventualmente la limitazione nel tempo)
del contributo per la moglie;
– il riparto a norma di legge degli averi di cassa
pensione;
– l'accertamento dell'avvenuta liquidazione del regime
matrimoniale.
Nella
petizione motivata del 20 agosto 2018 AP 1, oltre a formulare le sue richieste
di merito, ha formalizzato la propria richiesta cautelare volta all'aumento dal
1° gennaio 2017 del contributo alimentare per i figli a fr. 1600.–
mensili ciascuno (assegni familiari non compresi). Dal canto suo, nella
risposta del 28 settembre 2018 AO 1 ha formulato in
un unico elenco le proprie richieste, sollecitando fra l'altro la soppressione
del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2018 o, in
subordine, la riduzione del contributo alimentare fissato a protezione
dell'unione coniugale in fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre
2018.
e il conseguente adeguamento della diffida ai debitori. All'obiezione
sollevata dalla moglie nella replica, secondo cui le sue richieste non
integravano una domanda cautelare, egli non ha reagito e nella ‟duplica
con richiesta provvigione ad litem” ha ripreso
le precedenti conclusioni (compresa quella relativa al contributo alimentare
per la moglie), indicandole come ri-chieste ‟nel merito”, cui ha aggiunto ‟in via cautelare” la richiesta di una provvigione ad litem di fr. 10 000.–.
Vistosi
respingere il 7 gennaio 2020 quest'ultima domanda, nel memoriale conclusivo AO 1 ha reiterato le domande
pregresse, salvo aumentare a fr. 307 386.50 la
pretesa in liquidazione del regime dei beni. Ne è seguita il 23 marzo 2020
la doglianza di AP 1, che ha contestato sia quest'ultima pretesa (siccome formulata per
la prima volta nel memoriale conclusivo) sia la ‟retroattività
degli alimenti muliebri, che non sono mai stati oggetto di una procedura
cautelare”. Da parte sua AO 1 si è limitato il 17 aprile 2020 a contestare
di aver fatto valere le sue richieste solo nell'allegato conclusivo.
d)
Da
quanto si è visto risulta già a un sommario esame che il marito ha formulato la
richiesta di soppressione retroattiva (o di limitazione fino al 31 dicembre
2018) del contributo alimentare per la moglie. Mai invece egli ha posto la domanda
“in via cautelare”, l'unica richiesta in tal senso essendo
stata avanzata per la provvigione ad litem, dopo che la moglie aveva censurato
l'assenza di richieste provvisionali. Nemmeno di fronte alla reiterata
obiezione di lei, una volta presentati i memoriali conclusivi, AO 1 ha preteso
il contrario. In simili condizioni il Pretore aggiunto non poteva trattare la
richiesta alla stregua di un'istanza cautelare. Certo, il marito chiedeva di
intervenire sul contributo di mantenimento sin dal gennaio del 2018. Poteva
anche chiedere però un tale intervento nel merito. E per come egli aveva formulato
le richieste, con il patrocinio di un avvocato, appare chiaro che egli
intendeva rivolgersi al giudice del merito. Ciò rendeva superfluo un eventuale
interpello, il quale non
serve a riparare negligenze procedurali e ha una portata ridotta se una parte è
patrocinata da un avvocato (DTF 146 III 415, 141 III 575 consid. 2.3.1). Avendo
emesso una decisione cautelare sul contributo alimentare per la moglie senza
essere stato adito con un'istanza, il Pretore aggiunto ha disatteso di
conseguenza il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). Il decreto cautelare
deve così essere annullato, ciò che rende superfluo vagliare le altre censure mosse
dall'appellante al riguardo.
5.
Controverso è
altresì, nel caso specifico, il mancato aumento del contributo alimentare per i
figli dal luglio del 2017. Il Pretore ag-giunto non ha disconosciuto in
proposito che AO 1 ha visto aumentare le proprie entrate da fr. 7985.– mensili
nel 2013 a fr. 8148.– mensili nel giugno del 2017 e a fr. 9425.65 mensili nel
2018, ciò che gli lascia un margine disponibile di almeno fr. 5500.–
mensili (fr. 1400.– mensili in più rispetto al 2013) a fronte di un fabbisogno
minimo invariato di fr. 3900.– mensili. Egli ha spiegato nondimeno che la
migliorata situazione economica del debitore alimentare non si traduce
automaticamente in un aumento dei contributi alimentari per i figli. A tal fine
occorre che ciò si giustifichi in ragione delle accresciute necessità dei
ragazzi. Il primo giudice ha ricordato inoltre che la retta di una scuola
privata rientra nel fabbisogno in denaro di un figlio se
l'iscrizione è
stata concordata dai genitori o risponde a concrete esigenze del minore
(difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola ecc.). Non risulta tuttavia che
il __________ di As__________, in cui sono scolarizzati i figli, sia una scuola
speciale per ragazzi con bisogni educativi particolari come quelli indicati
dalla madre (disturbi dell'attenzione, discalculia e dislessia). Quanto ai non
meglio precisati “supporti educativi” da lei
menzionati, essi consisterebbero in lezioni di recupero scolastico e di
sostegno pedagogico che tutti gli istituti pubblici del Cantone Ticino offrono
gratuitamente. In simili circostanze – ha proseguito il primo giudice – AP 1
non ha dimostrato la necessità che i figli frequentino una scuola privata. E
avendo imposto unilateralmente al marito tale scelta, essa non può pretenderne da
lui il finanziamento (decreto impugnato, pag. 23 a 25).
Ciò
posto, per il Pretore aggiunto non si giustifica neppure una modifica cautelare
del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per
ogni figlio (assegni familiari non compresi). Men che meno ove si
consideri che tale contributo corrisponde “all'incirca
ai costi diretti di A__________ e O__________ nelle rispettive fasce d'età” secondo le tabelle 2017–2020 diramate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, una volta
adeguato nel caso in esame il costo dell'alloggio (fr. 212.50 mensili per
figlio) e il premio della cassa malati (fr. 140.– mensili per A__________
e fr. 122.70 mensili per O__________). Per di più, ha
continuato il primo giudice, il fabbisogno in denaro dei figli comprende anche
i costi per le attività del tempo libero, per le colonie estive e per le spese
dentistiche correnti. AO 1 deve dunque continuare ad assumere l'integralità del
“contributo alimentare in denaro” dei figli, mentre alla moglie è lasciato il
margine disponibile di fr. 900.– mensili che essa può conseguire dal 2018 e che può destinare ai ragazzi. Da ultimo –
ha epilogato il primo giudice – l'interessata non ha avanzato alcuna richiesta
specifica inerente alla partecipazione del padre alle spese straordinarie per i
figli (decreto impugnato, pag. 25).
6.
L'appellante fa
valere che il convenuto non ha contestato le spese da lei sostenute per i
figli né la necessità di tali costi, ma solo la propria capacità di finanziarli
e il fatto che gli esborsi sono stati decisi unilateralmente senza interpellarlo.
Essa rileva che negli anni scolastici dal 2015 al 2018 le spese complessive sono
ammontate in media a fr. 25 115.50.
Dedotta dal fabbisogno in denaro dei figli la posta per il tempo libero (fr.
360.– x 2 x 12), rimangono scoperti a mente sua fr. 8000.– per figlio,
pari a fr. 665.– mensili. A__________ e O__________ – essa
soggiunge – necessitano di un ambiente scolastico protetto che può essere
garantito solo da una scuola privata. Non le risulta che la scuola pubblica (la
quale chiude al più tardi alle ore 17.00) possa offrire tanto, anche perché non
esistono nel Ticino istituti speciali di livello superiore. A prescindere da
ciò – essa continua – secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (tabella 2018) il fabbisogno in denaro
dei figli è aumentato rispetto al 2013 a fr. 1380.20 mensili ciascuno (già adattati i costi dell'alloggio e il
premio della cassa malati alle spese effettive) e di ulteriori fr. 15.– mensili nel 2020 (assegni familiari inclusi).
Considerati anche gli altri costi per i supporti educativi, che non sono
contestati e che dunque non era necessario dimostrare, si giustifica di riconoscerle
così un contributo alimentare di fr. 1600.–
per figlio dal 1° luglio 2017 (assegni familiari non compresi).
a) Il
contributo alimentare per la figlia A__________, maggiorenne, non è più in
discussione, non avendo l'interessata autorizzato AP 1 a chiederne l'aumento (sopra,
consid. 2). Per quel che è del figlio O__________, invece, è pacifico che la
scelta di frequentare il __________ di As__________ non è stata concordata con
il marito. Occorre esaminare perciò se l'iscrizione risponda a concrete
esigenze del minore (difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola ecc.),
come si è domandato il primo giudice riferendosi alla giurisprudenza di questa
Camera (I CCA, sentenza inc. 11.2012.127 del 2 luglio 2014 consid. 8c con
rinvio). Ora, è possibile che O__________ necessiti di un ‟supporto
educativo”. Se non che, nella fattispecie tale
supporto si esaurisce in un recupero scolastico e nel sostegno pedagogico che
il primo giudice ha accertato sulla scorta delle fatture prodotte (doc. O1 e
O2). Simili prestazioni sono offerte gratuitamente dalla scuola pubblica
ticinese, anche a livello di scuola media, né consta che il __________ sia una
scuola speciale per ragazzi con esigenze educative particolari. Si rammenti che
una scolarizzazione privata va riconosciuta nel fabbisogno in denaro di un
figlio solo a condizio-ni restrittive (Maier,
Die konkrete Berechnung von Kinderun-terhaltsbeiträgen in: FamPra.ch 2020 pag.
364). Per il resto l'appellante non può fondare
un onere contributivo del marito sulla sola circostanza che questi non ha
contestato la necessità degli esborsi come tale. Applicandosi il principio
inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), il primo giudice doveva infatti
accertare la necessità della spesa a prescindere dal fatto che essa fosse
allegata o contestata (Guyan in:
Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 4 ad art. 150 CPC).
b) Quanto
all'asserto secondo cui il
fabbisogno in denaro di O__________ sarebbe aumentato nel 2018 a fr. 1380.20 mensili e di ulteriori fr.
15.– mensili nel 2020 (assegni
familiari inclusi) secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, simili raccomandazioni non sono più applicabili
per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio (DTF 147 III 277 consid.
6.4). Come per gli altri membri della famiglia, anche il fabbisogno dei figli è
definito ormai in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in
Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei
fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del
28.
agosto 2009 pag. 6292 segg.). Ora, il minimo esistenziale dei figli secondo il diritto
esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili in
seguito. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio,
il premio della cassa malati (obbligatoria), i costi di eventuali misure terapeutiche,
le spese scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la
custodia sia prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento
destinato a garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto
esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le
condizioni della famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano
sul genitore affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147
III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11
novembre 2021 consid. 8).
c) Nella
fattispecie il fabbisogno minimo di A__________ fino ai 18 anni va calcolato perciò
in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 600.–
mensili, cui si aggiunge il premio della cassa malati di fr. 140.– mensili
(doc. O4), una partecipazione al costo dell'alloggio di fr. 170.– mensili (20% del
complessivo: cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid.
11c), un forfait di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un
abbonamento “arcobaleno” di due
zone), un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia e internet (già
riconosciute nel 2013: doc. C, pag. 16) e una quota di circa fr.
15.– mensili per le imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare
come reddito il contributo di mantenimento per la figlia: doc. MM; sulle
modalità di calcolo cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_816/2019 del 25
giugno 2021 consid. 4.2.3.5, destinata a pubblicazione). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili
(doc. 29; I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid.
11c), il fabbisogno minimo di A__________ risulta di fr. 750.– mensili.
Dopo il 7 marzo 2021 (maggiore età), il minimo esistenziale del diritto
esecutivo passa a fr. 1200.– mensili, cui si aggiungono le poste enunciate
dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché a quel momento la partita
fiscale della figlia sarà disgiunta da quella della madre e rimarrà verosimilmente
senza effetto ai fini di una propria imposizione. Il fabbisogno minimo di A__________
si attesta così, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili, a fr. 1335.–
mensili.
d) In
merito a O__________, il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonta
a fr. 600.– mensili. Va aggiunto il premio della cassa malati di fr. 122.70 mensili
(doc. O4), una partecipazione di fr. 85.– mensili al costo dell'alloggio (10% del
complessivo: cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid.
11d), un forfait di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un
abbonamento “arcobaleno” di due
zone), un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia e internet (già
riconosciute nel 2013: doc. C, pag. 16) e una quota di fr. 15.– mensili
per le imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare come reddito
il contributo di mantenimento per il figlio; doc. MM). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– (doc. 29),
il fabbisogno minimo di O__________
risulta così di fr. 650.– mensili (arrotondati).
e) Quanto
al contributo alimentare per O__________, in tre sentenze recenti il Tribunale
federale ha deciso che il calcolo da applicare a livello svizzero in materia di
mantenimento nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, anche in caso di modifica di misure a protezione dell'unione
coniugale, quello “a due
fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va
ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione di due a uno
(DTF 147 III 285 consid. 7.3, più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29
ottobre 2021 consid. 3.2). Ai fini del presente giudizio occorre
accertare perciò i redditi e i fabbisogni di entrambi i coniugi. Ciò posto, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per
una persona sola è di fr. 1200.– mensili e quello per un genitore
affidatario di fr. 1350.– mensili. A tale minimo si aggiungono, se le
condizioni della famiglia ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e
non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), un'indennità per spese di
telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non
obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli
infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una
formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti
di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il
rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della
famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili
(per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, come pure gli eventuali
contributi di mantenimento a figli maggiorenni o nati da un precedente
matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”). Non
fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo né del minimo
esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”, invece, l'uso di
un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e
altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 281 consid. 7.2 con
rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021
consid. 8).
f) Relativamente
a AO 1, l'attrice chiede di ridurre il fabbisogno minimo di lui da fr.
3900.– (doc. C, pag. 14) a fr. 3000.– mensili perché egli vive insieme con
un'altra donna, ciò che giustifica – a suo avviso – una riduzione delle spese,
compensata solo in parte da un aumento del premio della cassa malati (da fr.
319.– [doc. C, pag. 14] a fr. 459.60 mensili [doc. 25]; memoriale, pag. 9). La circostanza non è contestata e trova
riscontro agli atti (per la convivenza v. fascicolo “Domande rogatoriali teste K__________ W__________”).
A ciò si aggiunge, giacché il bilancio familiare lo permette, l'onere fiscale
documentato dall'interessato in fr. 270.– mensili sulla scorta dell'ultima tassazione, del 2017 (doc.
27). Onde un fabbisogno minimo di fr. 3270.– mensili.
Il
reddito del convenuto è aumentato per altro, rispetto al momento in cui il
Tribunale distrettuale di __________ ha statuito a protezione dell'unione
coniugale (doc. C), a fr. 8148.– mensili nel giugno del 2017 (doc. 13) e a fr. 9425.– mensili nel 2018 (doc. 30), come ha accertato il Pretore
aggiunto in conformità agli atti e senza contestazione da parte
dell'interessato.
g) Riguardo
alla moglie, essa non discute il suo fabbisogno minimo accertato dal primo
giudice (fr. 1971.65 mensili). Nulla osta tuttavia, visto che il bilancio
familiare ciò permette e per parità di trattamento con gli altri membri della
famiglia, di riconoscerle un'indennità di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi
pubblici (pari a un abbonamento “arcobaleno”
di due zone) e l'onere fiscale di circa fr. 30.– mensili (già dedotta la quota compresa nel fabbisogno dei
figli: doc. MM). Onde un fabbisogno minimo di fr. 2057.– mensili.
Più
delicata è la questione legata al reddito ipotetico di lei, rivalutato dal
Pretore aggiunto da fr. 1800.– (guadagno conseguibile
nel 2013 con un'attività ausiliaria al 50%: doc. C, pag. 13) a fr.
2880.– mensili, reputando esigibile dal gennaio del 2018 un'estensione di tale
attività all'80%. Il primo giudice non ha disconosciuto che nel 2018 vigeva
ancora il principio per cui un
coniuge con figli poteva essere tenuto, di regola, a riprendere un'attività
lucrativa in misura superiore al 50% solo al momento in cui il figlio avesse
compiuto i 16 anni (DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). Ha reputato
nondimeno che, ora come allora, tale regola non è ‟imprescindibile”, ma va
modulata in funzione delle effettive necessità dei figli. E nella fattispecie
non risultava, secondo lui, un ‟bisogno particolare dei due minori
di essere accuditi personalmente”, entrambi
essendo dal 2017 ‟internati al __________ 5 giorni su 7ˮ, il che
consentiva alla madre di dedicarsi interamente a un'attività professionale (decreto
impugnato, pag. 20 seg.).
L'appellante
obietta che, stessero le considerazioni del Pretore aggiunto, non si sarebbe
trattato per lei di incrementare semplicemente un'attività ausiliaria, bensì di
intraprenderne una nuova all'età di quasi 53 anni e con un figlio a carico di
13.
anni. Ciò che non le si poteva imporre, anche perché, a prescindere dalla
scelta della scuola privata frequentata dai figli, la cura e l'educazione di
questi ultimi grava interamente su di lei, mentre i diritti di visita paterni non
sono esercitati da anni e in tal modo rimangono ‟scoperte” tutte
le vacanze scolastiche. Senza contare – essa soggiunge – che i dati statistici
escludono la possibilità di conseguire nel Ticino un guadagno di fr. 3600.–
netti mensili, foss'anche a tempo pieno.
Il
primo argomento non ha consistenza. AP 1 sapeva sin dal 10 maggio 2013 (giorno
della sentenza del Tribunale distrettuale di __________ a protezione
dell'unione coniugale, passata in giudicato) che avrebbe dovuto intraprendere un'attività lucrativa come ausiliaria (Erwerbsarbeit
im Aushilfsjobbereich) al 50% dal settembre di quell'anno (doc.
C, pag. 13 seg.). Non è vero quindi che la decisione del Pretore aggiunto la
obblighi a iniziare dal gennaio del 2018 una nuova attività, mentre la
‟regola dei 45 anni” da essa invocata (che già nel 2018
tendeva ai 50 anni: DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2) non si applicava a
una mera estensione dell'attività lucrativa (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2019.36
del 28 settembre 2020 consid. 9b). Inoltre il Pretore aggiunto
ha imputato all'appellante un'attività all'80% tenendo conto del fatto che
entrambi i figli sono collocati ‟in internato” al __________ (replica, pag. 5) e non devono quindi essere accuditi personalmente.
Che poi tutto il carico educativo ricadesse sull'interessata per l'assenza di
relazioni personali paterne è possibile. Sta di fatto che anche per tale motivo
il Pretore aggiunto ha limitato il grado d'occupazione all'80%, rinunciando a
imputare all'attrice un'attività a tempo pieno.
Circa
la pretesa impossibilità di conseguire nel Cantone Ticino un guadagno di fr.
3600.– netti mensili a tempo pieno (ovvero fr. 4200.– lordi mensili), corrispondenti
ai fr. 2880.– netti mensili calcolati dal primo giudice per un'attività
all'80%, gli stessi dati dell'Ufficio federale di statistica invocati da AP 1 non
confermano quanto lei afferma. Da tali dati si evince anzi che per un'attività nel settore della
produzione (ramo economico: ‟altre industrie manifatturiere”, cui
può apparentarsi l'attività di ceramista dell'interessata) lo stipendio
conseguibile nella regione Ticino ammonta a fr. 4127.– lordi
mensili e che, più in generale, lo stipendio medio conseguibile nel Ticino da
una donna senza funzione di quadro è di fr. 4171.– lordi mensili (‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/
livello-salari-grandi-regioni.html›,
tabelle T1-GR e TA13). La stima del Pretore aggiunto resiste dunque alla
critica.
h) Da
quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:
Dal 1° gennaio 2018 al 6 marzo 2021
reddito
del marito fr. 9 425.— mensili
reddito
della moglie fr. 2
880.— mensili
fr.
12.
305.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3 270.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 057.— mensili
fabbisogno
minimo di A__________ fr. 750.— mensili
fabbisogno
minimo di O__________ fr.
650.— mensili
fr.
6.
727.— mensili
eccedenza fr.
5.
578.— mensili
un
terzo dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 860.— mensili
un
sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 930.— mensili
spettanza
del marito:
fr. 3270.– + 1860.– = fr.
5.
130.— mensili
spettanza
della moglie:
fr. 2057.– + 1860.– ./. 2880.– = fr.
1.
037.— mensili
spettanza
di A__________:
fr.
750.– + fr. 930.– = fr. 1 680.— mensili
assegni
familiari non compresi
spettanza
di O__________:
fr.
650.– + fr. 930.– = fr. 1
580.— mensili
assegni
familiari non compresi.
Dal
7.
marzo 2021 in poi
reddito
del marito fr. 9 425.— mensili
reddito
della moglie fr. 2
880.— mensili
fr.
12.
305.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3 270.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 057.— mensili
fabbisogno
minimo di A__________ fr. 1 335.— mensili
fabbisogno
minimo di O__________ fr. 650.— mensili
fr.
7.
312.— mensili
eccedenza fr.
4.
993.— mensili
due
quinti dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 997.— mensili
un
quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne fr. 998.50 mensili
spettanza
del marito:
fr.
3270.– + 1997.– = fr. 5 267.— mensili
spettanza
della moglie:
fr.
2057.– + 1997.– ./. 2880.– = fr. 1 174.— mensili
spettanza
di A__________: fr. 1 335.— mensili
assegni
familiari non compresi
spettanza
di O__________:
fr.
650.– + fr. 998.50.– = fr. 1 648.50 mensili
assegni
familiari non compresi
arrotondati
a fr. 1
650.— mensili
i) Se ne conclude che il
contributo alimentare dovuto da AO 1 per il figlio O__________ va portato a fr.
1580.– mensili dal 1° gennaio 2018 fino
al 6 marzo 2021 e, d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa
il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 3 CPC), a fr. 1650.– mensili (arrotondati) dopo di allora, assegni familiari non
compresi. Il contributo alimentare per A__________ invece rimane invariato,
vista la rinuncia di lei a impugnare il decreto cautelare per quanto la
riguarda (sopra, consid. 2). Circa la pretesa di AO 1 volta alla modifica del
contributo alimentare stabilito a suo tempo dal Tribunale distrettuale di __________
per la moglie, si è visto che al proposito non sussiste una valida istanza (sopra,
consid. 4). Anche la trattenuta di stipendio dell'8 giugno 2017 (inc.
SO.2017.432), che l'appellante chiede di aumentare a fr. 5190.– mensili (oltre
assegni familiari), va adeguata a fr. 4640.– mensili sulla base dello stipendio
percepito da AO 1 nel gennaio del 2022 (fr. 1990.– per la moglie, fr. 1650.– per
O__________, fr. 1000.– per A__________), oltre agli assegni familiari. Il
contributo alimentare e l'assegno familiare per A__________ andranno versati
direttamente alla figlia maggiorenne, come prevede l'art. 298 cpv. 1 CC. Entro
questi limiti l'appello merita accoglimento.
l) Quanto
alla decorrenza della modifica del contributo alimentare per O__________, l'appellante
ne postula la retroattività dal 1° luglio 2017. Questa Camera ha già avuto
di precisare in giurisprudenza pubblicata, tuttavia, che la modifica di
contributi alimentari fissati cautelarmente in una causa di divorzio o in una
procedura a tutela dell'unione coniugale dispiega i suoi effetti – di regola –
dall'introduzione dell'istanza. Il giudice può far decorrere la modifica anche
più tardi, per esempio dall'emanazione del decreto cautelare, soprattutto ove appaia
iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano
quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la
cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in
circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Circostanze “del tutto
eccezionali” sono, per esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di
ignota dimora, l'uno dei coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge
creditore si sia gravemente malato (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.163 del 13 settembre 2021 consid. 5a
con riferimenti). Nel caso specifico l'appellante
non spiega perché la modifica del contributo alimentare per O__________
andrebbe fatta decorrere da un momento anteriore all'istanza cautelare (15 gennaio
2018: sopra lett. F). Né si scorge a un sommario esame alcuna eccezionalità che
giustifichi una decorrenza retroattiva della modifica riguardante il contributo
di mantenimento per il figlio minore. In proposito l'appello è destinato così all'insuccesso.
7.
L'appellante rimprovera
infine al Pretore aggiunto di non avere spiegato, in materia di spese, “se e
come sono state calcolate le soccombenze per i giudizi cautelari”. Essa si
duole che al consid. 7 della decisione impugnata, relativo alle spese
giudiziarie, non si faccia alcun cenno alla procedura cautelare se non per la
frase ‟per quanto riguarda le pretese a titolo di contributi alimen-tari
per moglie e figli è AP 1 a soccombere, in entrambi i casi essendo state
interamente accolte le richieste del maritoˮ. L'interessata chiede di
porre tali spese a carico di AO 1, obbligandolo a rifonderle fr. 5000.– per
ripetibili o, se non altro, di annullare al riguardo la decisione impugnata (dispositivi
n. 10 e 11) e di rinviare gli atti al primo giudice affinché stabilisca le
spese processuali e le ripetibili per la procedura cautelare inerente ai
contributi alimentari per i figli e per quella riguardante la soppressione del
contributo alimentare in suo favore, ove sussistesse un procedimento cautelare
su tal punto.
Nella decisione impugnata
il Pretore aggiunto ha statuito sulle spese processuali e le ripetibili in un
dispositivo unico (n. 11). Ha considerato che davanti a lui AP 1 usciva del
tutto sconfitta dalla procedura cautelare e prevalentemente sconfitta anche
dalla causa di merito. Nel complesso, egli l'ha ritenuta così soccombere in
ragione di tre quarti, con obbligo di rifondere al marito un'indennità di fr.
24.
000.– per ripetibili (un mezzo
dell'indennità piena, pari a fr. 48 000.–).
In esito al presente giudizio AP 1 esce invece prevalentemente vittoriosa dalla
procedura cautelare, secondo una proporzione che può essere stimata attorno ai
cinque settimi, come si vedrà nel considerando che segue. La questione è di
sapere in che misura ciò si rifletta sul dispositivo unico in materia di spese
e ripetibili della decisione impugnata, fermo restando che per quanto riguarda
la causa di merito l'appello di AP 1 deve ancora essere esaminato (sopra, lett.
P). Impregiudicato dunque l'esito di tale appello, valutando la sola incidenza
del procedimento cautelare sul dispositivo unitario si può stimare che la
soccombenza complessiva di AP 1 si riduca da tre quarti a cinque settimi,
sicché l'indennità per ripetibili ridotte in favore di AO 1 si riconduce a fr.
20.
570.–. Il dispositivo n. 11 della
decisione impugnata va dunque modificato di conseguenza.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante vede sopprimere l'annullamento del
contributo alimentare per lei (fr. 1990.– mensili dal 1° febbraio
2018), ma esce sconfitta sul postulato aumento del contributo alimentare per la
figlia A__________ da fr. 1000.– a fr. 1600.– mensili (oltre assegni
familiari) dal 1° luglio 2017. Ottiene causa largamente vinta invece sul
contributo alimentare per O__________, che passa dai fr. 1000.– mensili
(assegni familiari non compresi) fissati dal Pretore aggiunto a fr. 1580.– mensili dal 15 gennaio
2018.
fino al 6 marzo 2021 e a fr. 1650.– mensili (ar-rotondati) dopo di allora
(assegni familiari non compresi). Tutto ponderato, si giustifica così che essa sopporti
due settimi delle spese, mentre il resto va a carico di AO 1, con obbligo di rifonderle
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre settimi dell'indennità piena:
cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, può essere fatta valere davanti
al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC,
infine, un estratto della presente decisione va comunicato anche ai figli A__________
e O__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
1. In parziale modifica di quanto ha deciso il Bezirksgericht
Z__________ a protezione dell'unione coniugale il 10 maggio 2013, il
contributo alimentare dovuto da AO 1 per il figlio O__________ è aumentato a
fr. 1580.– mensili dal 15 gennaio 2018 fino al 6 marzo 2021 e a fr. 1650.–
mensili dopo di allora (assegno familiare non compreso).
2. In parziale modifica della diffida ai debitori decisa
dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna l'8 giugno
2017 (inc. SO.2017.432), è ordinato allo Stadtspital __________, __________,
Z__________, di portare dal gennaio del 2022 a fr. 4640.– mensili (fr. 1990.–
per la moglie, fr. 1650.– per il
figlio O__________ e fr. 1000.– per la figlia A__________) oltre assegni
familiari la somma trattenuta dallo stipendio di AO 1. Lo Stadtspital __________
riverserà fr. 3640.– mensili (più l'assegno familiare per O__________) a AP 1
sul conto IBAN __________F intestato alla medesima presso la Banca __________
SA, As__________, e fr. 1000.– mensili (più l'assegno familiare per A__________)
direttamente alla figlia maggiorenne su un conto da lei indicato.
11. Le
spese processuali di fr. 15 055.– sono poste per cinque settimi a carico
di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 20 570.–
per ripetibili ridotte.
II. Le
spese di appello, di fr. 1500.–, sono poste per due settimi a carico di AP 1 e
per il resto a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1250.– per ripetibili
ridotte.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
IV. Comunicazione
a:
–
;
–
;
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).