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Decisione

11.2020.57

Divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari Modifica di contributi alimentari stabiliti per la moglie e per i figli a protezione dell'unione coniugale.

29 dicembre 2021Italiano45 min

un'istanza a tutela dell'unione coniugale presenta­ta il 13 settembre 2012 da AP

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.57

Lugano

29 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2014.34 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 30 aprile 2014 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del

4 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore

aggiunto il 20 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1965)

si sono sposati a __________ il 29 maggio 2002. Dal matrimonio sono nati A__________,

il 7 marzo 2003, e O__________, il 18 febbraio 2005. La famiglia abitava a Z__________.

Il marito lavorava per le aziende industriali della Città (__________) e la

moglie gestiva un negozio-atelier di ceramiche artistiche, sempre a Z__________.

Fatti

I coniugi si sono separati nel maggio del 2012,

quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per sistemarsi in un

appartamento a __________.

B. Nell'ambito di

un'istanza a tutela dell'unione coniugale presenta­ta il 13 settembre 2012 da AP

1, con sentenza del 10 maggio 2013 il Tribunale

distrettuale di Z__________ ha accertato che i coniugi vivevano separati dal 1° mag­gio

2012, ha omologato un accordo che prevedeva l'affidamento dei figli alla madre,

regolando il diritto di visita paterno, e ha condannato AO 1 a versare

retroattivamente dal 1° maggio 2012 un contributo alimentare per la moglie

di fr. 2085.– mensili fino al 31 agosto 2013 e di fr. 1990.– mensili

dopo di allora, oltre a un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni

figlio, assegni familiari non compresi. Tale sentenza è passata in

giudicato.

C. Nel luglio del 2013 AP

1 si è trasferita con i figli ad

As__________, da sua madre B__________. Nel settembre del 2013 essa ha

cominciato a frequentare un corso avanzato di ceramica (Master

of Arts) al __________ di L__________. I figli sono rimasti ad As__________,

dalla nonna materna, finché nel gennaio del 2014

l'interessata li ha portati con sé a L__________, dove entram­bi hanno

iniziato la scuola dell'obbligo. In esito a una procedura di modifica di misure

a protezione dell'unione coniugale avviata da AP 1 il 31

luglio 2013, con sentenza del 9 settembre 2015 il Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno Campagna ha disposto un nuovo diritto di visita

paterno, ha dato atto che le parti avevano pattuito l'attribuzione

dell'alloggio coniugale al marito e ha confermato la curatela educativa in favore

dei figli (inc. SO.2013.667). Il 4 luglio 2017 questa Camera ha respinto un

appello presentato dalla moglie contro tale sentenza (inc. 11.2015.73).

D. Nel frattempo, il 30 aprile 2014, AP 1 ha promosso

azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore aggiunto,

chiedendo l'affidamento di A__________ e O__________ con esercizio esclusivo

dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), rivendicando

un contributo alimentare per sé di fr. 1990.–

mensili fino al luglio del 2029, un contributo alimentare per i figli di fr. 1000.– mensili ciascuno fino al termine

della formazione scolastica o professionale e la liquidazione del regime

dei beni con suddivisione a metà degli averi previdenziali (inc. DM.2014.34). Essa ha reiterato le medesime domande in altre due

petizioni di divorzio introdotte davanti allo stesso Pretore aggiunto il 1° e

il 2 maggio 2014 (inc. DM.2014.35/36). Quegli stessi 1° e 2 maggio 2014 AO 1 ha

promosso a sua volta due azioni di divorzio davanti al Tribunale

distrettuale __________ (inc. FE140339-L/B03 e FE140339-L/Z02).

E. Preso atto che il marito chiedeva anch'egli il divorzio, il

Pretore aggiunto ha deciso il 22 maggio 2014 di trattare la causa intentata

dalla moglie come azione di divorzio su richiesta comune e ha citato i coniugi a un'udienza del 21 ottobre 2014,

durante la quale AO 1 ha contestato la

competenza per territorio del Pretore aggiunto. Quest'ultimo

ha deciso perciò il 5 novembre 2014 di limitare la procedura all'accertamento

della propria competen­za. Il 21 aprile 2015 egli ha poi designato

l'avv. PA 2 come patrocinatore d'ufficio del marito. Nel

giugno del 2015 AP 1 è tornata insieme con i figli da L__________ ad A__________.

Statuendo il 9 settembre 2015, il Pretore aggiun­to ha dichiarato “la causa inammissibile

per assenza di competenza territoriale”. Il 18 ottobre 2016 questa Camera ha accolto un appello della

moglie contro tale sentenza, respingendo l'eccezione di incompetenza per

territorio sollevata da AO 1 (inc. 11.2015.88).

F. Risolta la questione

della competenza, a un'udienza del 15 febbraio 2017 le parti si sono

intese sull'affidamento dei figli alla madre (con esercizio esclusivo

dell'autorità parentale), si sono impegnate a fornire documentazione varia e a

trovare un accordo sugli effetti del divorzio. Il 24 marzo 2017 il Pretore

aggiunto ha così sospeso la procedura. Ordinata l'8 giugno 2017 una trattenuta

di stipendio di fr. 4390.– mensili (assegni familiari

compresi) nei confronti del nuovo datore di lavoro del marito (__________

__________: inc. SO.2017.432), il 12 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha

trasmesso alla moglie i documenti prodotti dal convenuto, ricordandole

l'impegno delle parti a trovare un'intesa. Al che il 15 gennaio 2018 l'interessata,

rilevate talune incongruen­ze, ha postulato in via cautelare l'aumento dal 1° gennaio 2018

a fr. 1600.– mensili del contributo alimentare per A__________

e a fr. 1250.– mensili per O__________, assegni

familiari non compresi (cartella verde “atti diversi”). Dal canto suo il marito

ha chiesto il 14 febbraio 2018 di sopprimere (eventualmente limitare nel tem­po)

il contributo per la moglie da lui dovuto a tutela dell'unione coniugale, “visto

che [questa] convive, lavora e commercia”.

G. In difetto di

un'intesa, il 20 agosto 2018 AP 1

ha motivato la petizione di divorzio, chiedendo contributi alimentari

indicizzati di fr. 1600.– mensili per ogni

figlio (assegni familiari non compresi) fino al termine della rispettiva formazione

e di fr. 1990.– mensili per sé fino al 31 dicembre 2028. Oltre a ciò, essa

ha sollecitato il versamento di fr. 753 369.50 in liquidazione del

regime dei beni e di fr. 155 155.75 a titolo di conguaglio degli averi della previdenza

professionale, instando per il blocco fino a concorrenza di fr. 727 669.50 del conto

previdenziale del marito “a

garanzia del pagamento della liquidazione patrimonia­le in caso di riscatto in

contanti dell'avere pensionistico”. In via cautelare essa ha chiesto altresì

di fissare il contributo alimentare per i figli in

fr. 1600.– mensili ciascuno dal 1° luglio 2017 e di adegua­re di

conseguenza la trattenuta di stipendio a carico del

marito.

H. Nella

sua risposta del 28 settembre 2018 AO 1 ha aderito all'affidamento dei

figli alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale) e ha offerto

per loro un contributo alimentare di fr. 1000.–

mensili ciascuno fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi). Egli

ha instato dipoi per un “normale e regolare esercizio del diritto di visita”,

per la soppressione dal 1° gennaio 2018 del contributo alimentare in

favore della moglie o, in subordine, per una riduzione di tale contributo di

fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 con adeguamento della

trattenuta di stipendio, per la suddivisione delle prestazioni previdenziali “a

norma di legge” e per una liquidazione del regi­me matrimoniale con rigetto di tutte

le pretese della moglie. Infine egli ha sollecitato il gratuito

patrocinio. Quest'ultima richiesta è

stata respinta dal Pretore aggiunto il 16 ottobre 2018.

I. Con

replica del 3 dicembre 2018 AP 1 ha ribadito le proprie richieste, adeguando la pretesa in liquidazione del

regime dei beni a fr. 601 392.– e sostenendo che riguardo al contributo alimentare per

lei “le richieste avanzate da controparte nella causa pendente non

rappresentano una richiesta cautelare”. In una duplica dell'11 febbraio 2019 AO 1 ha

riaffermato le proprie domande ‟nel merito”

e ‟in via

cautelare” ha postulato una

provvigione ad litem di fr. 10 000.–. La moglie ha dichiarato il

25 febbraio 2019 di opporsi al versamento di qualsiasi provvigione. Alle prime

arringhe del 20 marzo 2019 le parti hanno notificato prove.

L. L'istruttoria di

merito è iniziata il 3 settembre 2019 ed è terminata il 19 dicembre successivo.

Nessuna istruttoria risulta invece essere stata condotta nella procedura

cautelare. Il 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di provvigione ad litem del

marito. Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 16 marzo 2020 l'attrice ha

riaffermato le proprie richieste (cautelari e di merito), aumentando a fr. 753 369.50 la

pretesa in liquidazione del regime dei beni, ma

rinunciando al blocco del conto della previdenza professionale del marito. In un allegato conclusivo del 3 febbraio

2020 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista, salvo rivendicare fr.

307 386.50 in liquidazione del regime dei

beni. Il 23 marzo 2020 AP 1

ha contestato quest'ultima pretesa siccome

formulata per la prima volta nel memo-riale conclusivo, come pure la postulata soppressione

retroattiva del contributo alimentare per lei, che non avrebbe formato oggetto

di una procedura cautelare. AO 1 ha contestato il 17 aprile 2020 di aver fatto valere le

proprie richieste solo nell'allegato conclusivo.

M. Statuendo

con sentenza unica il 20 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha soppresso ‟in

via cautelare” il contributo di mantenimento

per la moglie dal 1° febbraio 2018, lasciando invariato quello per i figli, e

ha ridotto a fr. 2000.– mensili la trattenuta di

stipendio. Per l'emanazione del decreto cautelare egli non ha riscosso spese né

ha assegnato ripetibili. Nel merito il primo giudice ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli

alla madre con l'autorità parentale esclusiva, senza fissare diritti di visita

paterni, ha confermato una curatela educativa in loro favore, ha condannato AO

1 a versare all'attrice fr. 174 548.–

in liquidazione del regime dei beni, ha ordinato all'istituto di previdenza

professionale del marito di trasferire fr. 79 728.60 su un conto di

libero passaggio intestato alla moglie, ha obbligato lo stesso AO 1 a versare

un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio (assegni

familiari non compresi) fino al termine di una prima formazione, adeguando di

conseguenza la diffida ai debitori, mentre non ha stabilito contributi

alimentari fra coniugi. Le spese processuali di fr. 15 055.–

sono state poste per un quarto a carico del marito e per il resto a carico di AP

1, tenuta a rifondere al marito fr. 24 000.– per

ripetibili ridotte.

N. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 4 giugno 2020 per ottenere – previa

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – l'annullamento della decisione

che soppri­me retroattivamente il contributo alimentare in suo favore o, in

subordine, la riforma di tale decisione nel senso di ripristinare il contributo

in questione. Essa postula inoltre l'aumento del contributo alimentare per ogni

figlio a fr. 1600.– mensili (assegni familiari

non compresi) dal luglio del 2017 e la maggiorazione a fr. 5190.– mensili

(oltre assegni familiari) della trattenuta di stipendio a carico di AO 1. Da

ultimo l'attrice postula il rinvio degli atti al primo giudice per nuova

decisione sulle spese, da porre interamente a carico del marito con obbligo per

lui di rifonderle fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del

22 giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 23 giugno 2020 il

presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per

quanto riguarda il contributo di mantenimento cautelare di fr. 1990.– mensili a carico di AO 1 dal 1° febbraio 2018 fino

al 20 maggio 2020, mentre ha respinto la richiesta per il contributo alimentare

cautelare dovuto in seguito.

O. Constatato

che il 7 marzo 2021 A__________ è divenuta maggiorenne, il giudice delegato di questa Camera ha

impartito alla medesima il 14 settembre 2021 un termine per comunicare se

ratificasse l'operato della madre relativamente alle prestazioni di

mantenimento chieste in suo favore. A__________

ha comunicato il 7 ottobre 2021 di ‟desistere dalla richiesta di veder

aumentato il mio contributo alimentare di fr. 1000.– a fr. 1600.–

oltre assegno”.

P. Contro

la sentenza di merito AP 1 è altresì insorta a questa Camera con un

appello del 23 giugno 2020, chiedendo di aumentare la sua spettanza in

liquidazione del regime dei beni a fr. 486 934.50

e il conguaglio della previdenza professionale a fr. 108 006.45, non senza rivendicare un

contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 1990.–

mensili fino al 31 dicembre 2028 e uno per ogni figlio di fr. 1600.– mensili

(assegni familiari non compresi) fino al termine della prima formazione, postulando

per tali importi una trattenuta di stipendio. Tale appello è tuttora pendente (inc.

11.2020.78).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e

sono appellabili perciò entro 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri

l'ammontare dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore

aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato

è pervenuto alla patrocinatrice di AP 1 il 25 maggio 2020 (tracciamento dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Presentato il 4 giugno 2020 (timbro postale sulla

busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

In tutte le questioni di carattere

pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure il genitore

affidatario in caso di autorità parentale congiunta, è legittimato a esercitare

in proprio nome i di-ritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti

personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al

detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo

la maggiore età del figlio, sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in corso

di procedura, il figlio approvi le richieste avanzate in sua vece dal genitore

(DTF 142 III 81 consid.

3.2, 129 III 55 consid. 3; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.66 del 13

settembre 2021 consid. 2). Nella fattispecie A__________ è divenuta maggiorenne

in pendenza di appello, il 7 marzo 2021. Interpellata al proposito, essa

non ha autorizzato la madre a rappresentarla per chiedere l'aumento del

contributo alimentare in suo favore, ma ha chiesto di confermare la decisione

del Pretore aggiunto. Nelle circostanze descritte AP 1 non può ritenersi

abilitata a procedere in rappresentanza della figlia. Poco importa che l'aumento

richiesto si riferisca (anche) a pretese alimentari per il lasso di tempo

anteriore al 18° compleanno di A__________ (I CCA, sentenza inc. 11.2017.116

del 25 febbraio 2019, consid. 11 con riferimento a DTF 142 III 78).

3.

Litigiosa è

anzitutto, nella fattispecie, la soppressione del contributo cautelare per la

moglie. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, statuendo “sia nel merito che in via cautelare”, ha ritenuto anzitutto che il contributo

alimentare non può essere soppresso in ragione della sola convivenza della

beneficiaria (dal 2015), tale relazione non essendo equiparabile a un

matrimonio. Ciò nondimeno – egli ha soggiunto – l'interessata chiede di vedersi

garantito soltanto il fabbisogno minimo “allargato” stabilito a suo tempo dall'autorità

giudiziaria del Canton Zurigo (fr. 3733.– mensili, già dedotti i costi per i

figli). E tenuto conto dell'attuale convivenza, egli ha calcolato il nuovo

fabbisogno dell'interessata in fr. 1971.65

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo

dell'alloggio fr. 425.– [già dedotte le quote di un quarto comprese nel fabbisogno in denaro di ogni figlio],

premio della cassa malati fr. 495.15, costi per telefonia e internet fr. 150.–,

canone di ricezione radiotelevisiva fr. 19.– [la metà di fr. 38.–], assicurazione

RC domestica fr. 32.50 [la metà di fr. 65.–]; sentenza impugnata, pag. 16

a 19).

A fronte di ciò, il

Pretore aggiunto ha stimato il reddito ipotetico di lei in fr. 2880.– mensili

dal gennaio del 2018, corrispondente al guadagno

conseguibile con un'attività da ausiliaria all'80%, anche perché entrambi

i figli sono “internati al __________ 5 giorni

su 7”. Il che le permette

di mantenersi da sé, conservando un margine disponibile di fr. 900.– mensili. AP

1.

può contare inoltre su un patrimonio che alla fine di dicembre del 2018

ammontava a oltre mezzo milione di franchi (sentenza impugna-

­ta, pag. 19 a 21). In

condizioni del genere il primo giudice ha soppresso il contributo alimentare di

fr. 1990.– mensili per lei “sia nel merito che

in via cautelare” dal febbraio del 2018, rilevando che il marito aveva

formulato la domanda cautelare il 14 febbraio e che una modifica delle misure a

tutela dell'unione coniugale nella procedura di divorzio può retroagire al più

presto dall'introduzione della relativa istanza (sentenza impugnata, pag. 21).

4.

L'appellante censura

la soppressione del contributo alimenta­re per lei dal 1° febbraio 2018, contestando

anzitutto che AO 1 abbia mai formulato un'istanza cautelare in tal senso. La

lettera del 14 febbraio 2018 che il Pretore aggiunto ha ritenuto una valida richiesta

– essa rileva – è stata inviata dal marito quando la procedura di divorzio era

sospesa in vista di un accordo. E in quella lettera l'interessato si è limitato

ad affermare “che un (…) aumento [degli alimenti] non

entra in considerazione e soprattutto che gli alimenti per la moglie debbano

essere soppressi o perlomeno limitati nel tempo”. Ciò non bastava, a mente

dell'appellante, per interpretare la domanda come una richiesta cautelare, che

per altro il primo giudice nemmeno ha istruito. Né vi è traccia di una

richiesta siffatta – continua l'appellante – nella risposta del 28 settembre

2018.

o nella duplica dell'11 febbraio 2019, quantunque essa avesse precisato

nella replica che la pretesa soppressione del contributo alimentare non

integrava una richiesta cautelare. La lettera del 14 febbraio 2018 costituiva in

realtà una mera presa di posizione nel merito. L'unica procedura cautelare da

giudicare era quella da lei promossa il 15 gennaio 2018 per ottenere l'aumento

dei contributi alimentari a beneficio dei figli.

Per di più, prosegue

l'appellante, quand'anche si considerasse la lettera in questione come un'istanza

cautelare, tale lettera riguardava soltanto la regolamentazione futura, giacché

nella stessa il marito si diceva “d'accordo di

corrispondere gli alimenti secondo quanto deciso dal Tribunale di Z__________”.

A parte ciò, il Pretore aggiunto non poteva imputarle un reddito ipotetico di

quella entità. Da un lato perché nel 2018 essa aveva già 53 anni e doveva

occuparsi ancora di un figlio di 13 anni, di modo che non poteva lavorare oltre

il 50%. Dall'altro perché sulla scorta delle statistiche è escluso che nel

Cantone Ticino si possa conseguire uno stipendio di fr. 3600.– netti mensili

con un'attività da ausiliaria, nemmeno a tempo pieno. Poco importa, per l'appellante,

che la giurisprudenza recente abbia abbassato la soglia di età dalla quale si

può pretendere da un genitore affidatario l'estensione di un'attività

lucrativa. Non solo perché, a prescindere dalla scelta scolastica fatta dai

figli quando il padre era irreperibile, tutto

l'onere educativo ricade in

concreto su di lei (non avendo più AO 1 relazioni personali con i figli), ma

anche perché O__________ ha una accresciuta necessità di essere seguito a casa. Considerata l'attuale situazione finanziaria del marito

(reddito passato a oltre fr. 9000.– mensili e fabbisogno minimo

ridottosi a fr. 3000.– mensili per la di lui convivenza con la nuova compagna),

AP 1 rivendica il diritto, una volta dedotti

i contributi alimentari per i figli di fr. 1600.–

mensili ciascuno, di partecipare all'eccedenza coniugale di fr. 3000.– mensili,

di cui fr. 1500.– mensili in via cautelare.

a) Per

quel che concerne il difetto di un'istanza cautelare, tanto nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale quanto in una causa di divorzio il

contributo alimentare per un coniuge è retto dal principio dispositivo (cfr.

DTF 147 III 303 consid. 2.2). Ai provvedimenti cautelari si applicano

per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art.

276.

cpv. 1 CPC seconda frase), le quali sono governate dalla procedura

sommaria (v. art. 271 lett. a CPC). Anche l'emanazione di provvedimenti

cautelari presuppone perciò, trattandosi di contributi alimentari per un

coniuge, l'introduzione di un'istanza (art. 252 cpv. 1 CPC).

b) Gli autori sono

unanimi nel ritenere che un'istan­­za cautelare deve contenere almeno la designazione delle parti,

una breve descrizione dei fatti e le richieste di giudizio. Essa deve

permettere al giudice, ma anche alla controparte che deve potersi difendere

adeguatamente, di capire a quale procedura essa si riferisce (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,

vol. 2, 2ª edizio­ne, n. 15 ad art. 252; Kaufmann in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar,

2ª edizione, n. 27 seg. ad art. 252 CPC; cfr. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, op. cit., n. 3 ad art. 252, e Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 7 ad

art. 252). Ciò assume particolare

importanza nei casi come quello in esa­me, in cui la medesima domanda può

essere posta anche nella procedura ordinaria (Trezzini, loc. cit.; Kaufmann, loc. cit.). Nel dubbio, il giudice fa uso dell'interpello

(art. 56; Trezzini, loc.

cit.; Kaufmann, loc. cit.; analogamente Bohnet, op. cit., n. 19 ad art. 257 CPC).

c) Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha sospeso il 24 marzo 2017 la procedura di

divorzio per consentire alle parti di intraprendere trattative (sopra, lett. F).

Il 12 dicembre 2017 egli ha trasmesso alla moglie la documentazione prodotta

dal marito, ricordando che “l'intento dichiarato delle parti a

quel­l'udienza [del 15 febbraio 2017] era di

impegnarsi a ‛trovare un accordo bonale’ sulla base, appunto, dei

documenti che ora sono stati prodotti in causa” (cartella verde, atti diversi). Dando seguito all'invito, il

15.

gennaio 2018 AP 1 ha precisato

la sua posizione nel merito, postulando in via cautelare l'aumento dei contributi alimentari per i

figli dal 1° gennaio 2018. Il marito ha risposto il 14 febbraio

2018.

di essere “d'accordo di corrispondere gli alimenti secondo quanto deciso

dal Tribunale di Z__________”, soggiungendo “tuttavia che un loro aumento non

entra in considerazione e soprattutto che gli alimenti per la moglie debbano

essere soppressi o perlomeno limitati nel tempo”. A pagina 2 di quel documento egli

ha dichiarato di essere d'accordo “in sostanza”, chiedendo quanto segue:

– la pronuncia del divorzio;

– l'affidamento e l'autorità parentale dei figli alla

madre;

– la imitazione del contributo per i figli alla maggiore

età;

– un riavvicinamento tra lui e i figli affinché i diritti

di visita avvengano regolarmente;

– la soppressione (eventualmente la limitazione nel tempo)

del contributo per la moglie;

– il riparto a norma di legge degli averi di cassa

pensione;

– l'accertamento dell'avvenuta liquidazione del regime

matrimoniale.

Nella

petizione motivata del 20 agosto 2018 AP 1, oltre a formulare le sue richieste

di merito, ha formalizzato la propria richiesta cautelare volta all'aumento dal

1° gennaio 2017 del contributo alimentare per i figli a fr. 1600.–

mensili ciascuno (assegni familiari non compresi). Dal canto suo, nella

risposta del 28 settembre 2018 AO 1 ha formulato in

un unico elenco le proprie richieste, sollecitando fra l'altro la soppressione

del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2018 o, in

subordine, la riduzione del contributo alimentare fissato a protezione

dell'unione coniugale in fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre

2018.

e il conseguente adeguamento della diffida ai debitori. All'obiezione

sollevata dalla moglie nella replica, secondo cui le sue richieste non

integravano una domanda cautelare, egli non ha reagito e nella ‟duplica

con richiesta provvigione ad litem” ha ripreso

le precedenti conclusioni (compresa quella relativa al contributo alimentare

per la moglie), indicandole come ri-chieste ‟nel merito”, cui ha aggiunto ‟in via cautelare” la richiesta di una provvigione ad litem di fr. 10 000.–.

Vistosi

respingere il 7 gennaio 2020 quest'ultima domanda, nel memoriale conclusivo AO 1 ha reiterato le domande

pregresse, salvo aumentare a fr. 307 386.50 la

pretesa in liquidazione del regime dei beni. Ne è seguita il 23 marzo 2020

la doglianza di AP 1, che ha contestato sia quest'ultima pretesa (siccome formulata per

la prima volta nel memoriale conclusivo) sia la ‟retroattività

degli alimenti muliebri, che non sono mai stati oggetto di una procedura

cautelare”. Da parte sua AO 1 si è limitato il 17 aprile 2020 a contestare

di aver fatto valere le sue richieste solo nell'allegato conclusivo.

d)

Da

quanto si è visto risulta già a un sommario esame che il marito ha formulato la

richiesta di soppressione retroattiva (o di limitazione fino al 31 dicembre

2018) del contributo alimentare per la moglie. Mai invece egli ha posto la domanda

“in via cautelare”, l'unica richiesta in tal senso essendo

stata avanzata per la provvigio­ne ad litem, dopo che la moglie aveva censurato

l'assenza di richieste provvisionali. Nemmeno di fronte alla reiterata

obiezione di lei, una volta presentati i memoriali conclusivi, AO 1 ha preteso

il contrario. In simili condizioni il Pretore aggiunto non poteva trattare la

richiesta alla stregua di un'istanza cautelare. Certo, il marito chiedeva di

intervenire sul contributo di mantenimento sin dal gennaio del 2018. Poteva

anche chiedere però un tale intervento nel merito. E per come egli aveva formulato

le richieste, con il patrocinio di un avvocato, appare chiaro che egli

intendeva rivolgersi al giudice del merito. Ciò rendeva superfluo un eventuale

interpello, il quale non

serve a riparare negligenze procedurali e ha una portata ridotta se una parte è

patrocinata da un avvocato (DTF 146 III 415, 141 III 575 consid. 2.3.1). Avendo

emesso una decisione cautelare sul contributo alimentare per la moglie senza

essere stato adito con un'istanza, il Pretore aggiunto ha disatteso di

conseguenza il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). Il decreto cautelare

deve così essere annullato, ciò che rende superfluo vagliare le altre censure mosse

dall'appellante al riguardo.

5.

Controverso è

altresì, nel caso specifico, il mancato aumento del contributo alimentare per i

figli dal luglio del 2017. Il Pretore ag-giunto non ha disconosciuto in

proposito che AO 1 ha visto aumentare le proprie entrate da fr. 7985.– mensili

nel 2013 a fr. 8148.– mensili nel giugno del 2017 e a fr. 9425.65 mensili nel

2018, ciò che gli lascia un margine disponibile di almeno fr. 5500.–

mensili (fr. 1400.– mensili in più rispetto al 2013) a fronte di un fabbisogno

minimo invariato di fr. 3900.– mensili. Egli ha spiegato nondimeno che la

migliorata situazione economica del debitore alimentare non si traduce

automaticamente in un aumento dei contributi alimentari per i figli. A tal fine

occorre che ciò si giustifichi in ragione delle accresciute necessità dei

ragazzi. Il primo giudice ha ricordato inoltre che la retta di una scuola

privata rientra nel fabbisogno in denaro di un figlio se

l'iscrizione è

stata concordata dai genitori o risponde a concrete esigenze del minore

(difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola ecc.). Non risulta tuttavia che

il __________ di As__________, in cui sono scolarizzati i figli, sia una scuola

speciale per ragazzi con bisogni educativi particolari come quelli indicati

dalla madre (disturbi dell'attenzione, discalculia e dislessia). Quanto ai non

meglio precisati “supporti educativi” da lei

menzionati, essi consisterebbero in lezioni di recupero scolastico e di

sostegno pedagogico che tutti gli istituti pubblici del Cantone Ticino offrono

gratuitamente. In simili circostanze – ha proseguito il primo giudice – AP 1

non ha dimostrato la necessità che i figli frequentino una scuola privata. E

avendo imposto unilateralmente al marito tale scelta, essa non può pretenderne da

lui il finanziamento (decreto impugnato, pag. 23 a 25).

Ciò

posto, per il Pretore aggiunto non si giustifica neppure una modifica cautelare

del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per

ogni figlio (assegni familiari non compresi). Men che meno ove si

consideri che tale contributo corrisponde “all'incirca

ai costi diretti di A__________ e O__________ nelle rispettive fasce d'età” secon­do le tabelle 2017–2020 diramate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, una volta

adeguato nel caso in esame il costo dell'alloggio (fr. 212.50 mensili per

figlio) e il premio della cassa malati (fr. 140.– mensili per A__________

e fr. 122.70 mensili per O__________). Per di più, ha

continuato il primo giudice, il fabbisogno in denaro dei figli comprende anche

i costi per le attività del tempo libero, per le colonie estive e per le spese

dentistiche correnti. AO 1 deve dunque continuare ad assumere l'integralità del

“contributo alimentare in denaro” dei figli, mentre alla moglie è lasciato il

margine disponibile di fr. 900.– mensili che essa può conseguire dal 2018 e che può destinare ai ragazzi. Da ultimo –

ha epilogato il primo giudice – l'interessata non ha avanzato alcuna richiesta

specifica inerente alla partecipazione del padre alle spese straordinarie per i

figli (decreto impugnato, pag. 25).

6.

L'appellante fa

valere che il convenuto non ha contestato le spe­se da lei sostenute per i

figli né la necessità di tali costi, ma solo la propria capacità di finanziarli

e il fatto che gli esborsi sono stati decisi unilateralmente senza interpellarlo.

Essa rileva che negli anni scolastici dal 2015 al 2018 le spese complessive sono

ammontate in media a fr. 25 115.50.

Dedotta dal fabbisogno in denaro dei figli la posta per il tempo libero (fr.

360.– x 2 x 12), rimangono scoperti a mente sua fr. 8000.– per figlio,

pari a fr. 665.– mensili. A__________ e O__________ – essa

soggiunge – necessitano di un ambiente scolastico protetto che può essere

garantito solo da una scuola privata. Non le risulta che la scuola pubblica (la

quale chiude al più tardi alle ore 17.00) possa offrire tanto, anche perché non

esistono nel Ticino istituti speciali di livello superiore. A prescindere da

ciò – essa continua – secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (tabella 2018) il fabbisogno in denaro

dei figli è aumentato rispetto al 2013 a fr. 1380.20 mensili ciascuno (già adattati i costi dell'alloggio e il

premio della cassa malati alle spese effettive) e di ulteriori fr. 15.– mensili nel 2020 (assegni familiari inclusi).

Considerati anche gli altri costi per i supporti educativi, che non sono

contestati e che dunque non era necessario dimostrare, si giustifica di riconoscerle

così un contributo alimentare di fr. 1600.–

per figlio dal 1° luglio 2017 (assegni familiari non compresi).

a) Il

contributo alimentare per la figlia A__________, maggiorenne, non è più in

discussione, non avendo l'interessata autorizzato AP 1 a chiederne l'aumento (sopra,

consid. 2). Per quel che è del figlio O__________, invece, è pacifico che la

scelta di frequentare il __________ di As__________ non è stata concordata con

il marito. Occorre esaminare perciò se l'iscrizione risponda a concrete

esigenze del minore (difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola ecc.),

come si è domanda­to il primo giudice riferendosi alla giurisprudenza di questa

Camera (I CCA, sentenza inc. 11.2012.127 del 2 luglio 2014 consid. 8c con

rinvio). Ora, è possibile che O__________ necessiti di un ‟supporto

educativo”. Se non che, nella fattispecie tale

supporto si esaurisce in un recupero scolastico e nel sostegno pedagogico che

il primo giudice ha accertato sulla scorta delle fatture prodotte (doc. O1 e

O2). Simili prestazioni sono offerte gratuitamente dalla scuola pubblica

ticinese, anche a livello di scuola media, né consta che il __________ sia una

scuola speciale per ragazzi con esigenze educative particolari. Si rammenti che

una scolarizzazione privata va riconosciuta nel fabbisogno in denaro di un

figlio solo a condizio-ni restrittive (Maier,

Die konkrete Berechnung von Kinderun-terhaltsbeiträgen in: FamPra.ch 2020 pag.

364). Per il resto l'appellante non può fondare

un onere contributivo del marito sulla sola circostanza che questi non ha

contestato la necessità degli esborsi come tale. Applicandosi il principio

inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), il primo giudice doveva infatti

accertare la necessità della spesa a prescindere dal fatto che essa fosse

allegata o contestata (Guyan in:

Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 4 ad art. 150 CPC).

b) Quanto

all'asserto secondo cui il

fabbisogno in denaro di O__________ sarebbe aumentato nel 2018 a fr. 1380.20 mensili e di ulteriori fr.

15.– mensili nel 2020 (assegni

familiari inclusi) secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, simili raccomandazioni non sono più applicabili

per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio (DTF 147 III 277 consid.

6.4). Come per gli altri membri della famiglia, anche il fabbisogno dei figli è

definito ormai in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in

Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei

fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del

28.

agosto 2009 pag. 6292 segg.). Ora, il minimo esistenziale dei figli secondo il diritto

esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili in

seguito. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio,

il premio della cassa malati (obbligatoria), i costi di eventuali misure terapeutiche,

le spese scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la

custodia sia prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento

destinato a garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto

esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le

condizioni della famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano

sul genitore affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147

III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11

novembre 2021 consid. 8).

c) Nella

fattispecie il fabbisogno minimo di A__________ fino ai 18 an­ni va calcolato perciò

in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 600.–

mensili, cui si aggiunge il premio della cassa malati di fr. 140.– mensili

(doc. O4), una partecipazione al costo dell'alloggio di fr. 170.– mensili (20% del

complessivo: cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid.

11c), un forfait di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un

abbonamento “arcobaleno” di due

zone), un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia e internet (già

riconosciute nel 2013: doc. C, pag. 16) e una quota di circa fr.

15.– mensili per le imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare

come reddito il contributo di mantenimento per la figlia: doc. MM; sulle

modalità di calcolo cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_816/2019 del 25

giugno 2021 consid. 4.2.3.5, destinata a pubblicazione). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili

(doc. 29; I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid.

11c), il fabbisogno minimo di A__________ risulta di fr. 750.– mensili.

Dopo il 7 marzo 2021 (maggiore età), il minimo esistenziale del diritto

esecutivo passa a fr. 1200.– mensili, cui si aggiungono le poste enunciate

dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché a quel momento la partita

fiscale della figlia sarà disgiunta da quella della madre e rimarrà verosimilmente

sen­za effetto ai fini di una propria imposizione. Il fabbisogno minimo di A__________

si attesta così, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili, a fr. 1335.–

mensili.

d) In

merito a O__________, il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonta

a fr. 600.– mensili. Va aggiunto il premio della cassa malati di fr. 122.70 mensili

(doc. O4), una partecipazione di fr. 85.– mensili al costo dell'alloggio (10% del

complessivo: cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid.

11d), un forfait di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un

abbonamento “arcobaleno” di due

zone), un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia e internet (già

riconosciute nel 2013: doc. C, pag. 16) e una quota di fr. 15.– mensili

per le imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare come reddito

il contributo di mantenimento per il figlio; doc. MM). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– (doc. 29),

il fabbisogno minimo di O__________

risulta così di fr. 650.– mensili (arrotondati).

e) Quanto

al contributo alimentare per O__________, in tre sentenze recenti il Tribunale

federale ha deciso che il calcolo da applicare a livello svizzero in materia di

mantenimento nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, anche in caso di modifica di misure a protezione dell'unione

coniugale, quello “a due

fasi”, in esi­to al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va

ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione di due a uno

(DTF 147 III 285 consid. 7.3, più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29

ottobre 2021 consid. 3.2). Ai fini del presente giudizio occorre

accertare perciò i redditi e i fabbisogni di entram­bi i coniugi. Ciò posto, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per

una persona sola è di fr. 1200.– mensili e quello per un genitore

affidatario di fr. 1350.– mensili. A tale minimo si aggiungono, se le

condizioni della famiglia ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e

non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), un'indennità per spese di

telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non

obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli

infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una

formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti

di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il

rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della

famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili

(per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, come pure gli eventuali

contributi di mantenimento a figli maggiorenni o nati da un precedente

matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”). Non

fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo né del minimo

esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”, invece, l'uso di

un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e

altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 281 consid. 7.2 con

rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021

consid. 8).

f) Relativamente

a AO 1, l'attrice chiede di ridurre il fabbisogno minimo di lui da fr.

3900.– (doc. C, pag. 14) a fr. 3000.– mensili perché egli vive insieme con

un'altra don­na, ciò che giustifica – a suo avviso – una riduzione delle spe­se,

compensata solo in parte da un aumento del premio della cassa malati (da fr.

319.– [doc. C, pag. 14] a fr. 459.60 mensili [doc. 25]; memoriale, pag. 9). La circostanza non è contestata e trova

riscontro agli atti (per la convivenza v. fascicolo “Domande rogatoriali teste K__________ W__________”).

A ciò si aggiunge, giacché il bilancio familiare lo permette, l'onere fiscale

documentato dall'interessato in fr. 270.– mensili sulla scorta del­l'ultima tassazione, del 2017 (doc.

27). Onde un fabbisogno minimo di fr. 3270.– mensili.

Il

reddito del convenuto è aumentato per altro, rispetto al momento in cui il

Tribunale distrettuale di __________ ha statuito a protezione dell'unione

coniugale (doc. C), a fr. 8148.– mensili nel giugno del 2017 (doc. 13) e a fr. 9425.– mensili nel 2018 (doc. 30), come ha accertato il Pretore

aggiunto in conformità agli atti e senza contestazione da parte

dell'interessato.

g) Riguardo

alla moglie, essa non discute il suo fabbisogno minimo accertato dal primo

giudice (fr. 1971.65 mensili). Nulla osta tuttavia, visto che il bilancio

familiare ciò permette e per parità di trattamento con gli altri membri della

famiglia, di riconoscerle un'indennità di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi

pubblici (pari a un abbonamento “arcobaleno”

di due zone) e l'onere fiscale di circa fr. 30.– mensili (già dedotta la quota compresa nel fabbisogno dei

figli: doc. MM). Onde un fabbisogno minimo di fr. 2057.– mensili.

Più

delicata è la questione legata al reddito ipotetico di lei, rivalutato dal

Pretore aggiunto da fr. 1800.– (guadagno conseguibile

nel 2013 con un'attività ausiliaria al 50%: doc. C, pag. 13) a fr.

2880.– mensili, reputando esigibile dal gennaio del 2018 un'estensione di tale

attività all'80%. Il pri­mo giudice non ha disconosciuto che nel 2018 vigeva

ancora il principio per cui un

coniuge con figli poteva essere tenuto, di regola, a riprendere un'attività

lucrativa in misura superiore al 50% solo al momento in cui il figlio avesse

compiuto i 16 anni (DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). Ha reputato

nondimeno che, ora come allora, tale regola non è ‟imprescindibile”, ma va

modulata in funzione delle effettive necessità dei figli. E nella fattispecie

non risultava, secondo lui, un ‟bisogno particolare dei due minori

di essere accuditi personalmente”, entrambi

essendo dal 2017 ‟internati al __________ 5 giorni su 7ˮ, il che

consentiva alla madre di dedicarsi interamente a un'attività professionale (decreto

impugnato, pag. 20 seg.).

L'appellante

obietta che, stessero le considerazioni del Pretore aggiunto, non si sarebbe

trattato per lei di incrementare semplicemente un'attività ausiliaria, bensì di

intraprenderne una nuova all'età di quasi 53 anni e con un figlio a carico di

13.

anni. Ciò che non le si poteva imporre, anche perché, a prescindere dalla

scelta della scuola privata frequentata dai figli, la cura e l'educazione di

questi ultimi grava interamente su di lei, mentre i diritti di visita paterni non

sono esercitati da anni e in tal modo rimangono ‟scoperte” tutte

le vacanze scolastiche. Senza contare – essa soggiunge – che i dati statistici

escludono la possibilità di conseguire nel Ticino un guadagno di fr. 3600.–

netti mensili, foss'anche a tempo pieno.

Il

primo argomento non ha consistenza. AP 1 sape­va sin dal 10 maggio 2013 (giorno

della sentenza del Tribunale distrettuale di __________ a protezione

dell'unione coniugale, passata in giudicato) che avrebbe dovuto intraprendere un'attività lucrativa come ausiliaria (Erwerbsarbeit

im Aus­hilfsjobbereich) al 50% dal settembre di quell'anno (doc.

C, pag. 13 seg.). Non è vero quindi che la decisione del Pretore aggiunto la

obblighi a iniziare dal gennaio del 2018 una nuo­va attività, mentre la

‟regola dei 45 anni” da essa invocata (che già nel 2018

tendeva ai 50 anni: DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2) non si applicava a

una mera estensione dell'attività lucrativa (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2019.36

del 28 settembre 2020 consid. 9b). Inoltre il Pretore aggiunto

ha imputato all'appellante un'attività all'80% tenen­do conto del fatto che

entrambi i figli sono collocati ‟in internato” al __________ (replica, pag. 5) e non devono quindi essere accuditi personalmente.

Che poi tutto il carico educativo ricadesse sul­l'interessata per l'assenza di

relazioni personali paterne è possibile. Sta di fatto che anche per tale motivo

il Pretore aggiunto ha limitato il grado d'occupazione all'80%, rinunciando a

imputare all'attrice un'attività a tempo pieno.

Circa

la pretesa impossibilità di conseguire nel Cantone Ticino un guadagno di fr.

3600.– netti mensili a tempo pieno (ovvero fr. 4200.– lordi mensili), corrispondenti

ai fr. 2880.– netti mensili calcolati dal primo giudice per un'attività

all'80%, gli stessi dati dell'Ufficio federale di statistica invocati da AP 1 non

confermano quanto lei afferma. Da tali dati si evince anzi che per un'attività nel settore della

produzione (ramo economico: ‟altre industrie manifatturiere”, cui

può apparentarsi l'attività di ceramista dell'interessata) lo stipendio

conseguibile nella regione Ticino ammonta a fr. 4127.– lordi

mensili e che, più in generale, lo stipendio medio conseguibile nel Ticino da

una donna senza funzione di quadro è di fr. 4171.– lordi mensili (‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/

livello-salari-grandi-regioni.html›,

tabelle T1-GR e TA13). La stima del Pretore aggiunto resiste dunque alla

critica.

h) Da

quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

Dal 1° gennaio 2018 al 6 marzo 2021

reddito

del marito fr. 9 425.— mensili

reddito

della moglie fr. 2

880.— mensili

fr.

12.

305.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 3 270.— mensili

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 057.— mensili

fabbisogno

minimo di A__________ fr. 750.— mensili

fabbisogno

minimo di O__________ fr.

650.— mensili

fr.

6.

727.— mensili

eccedenza fr.

5.

578.— mensili

un

terzo dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 860.— mensili

un

sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 930.— mensili

spettanza

del marito:

fr. 3270.– + 1860.– = fr.

5.

130.— mensili

spettanza

della moglie:

fr. 2057.– + 1860.– ./. 2880.– = fr.

1.

037.— mensili

spettanza

di A__________:

fr.

750.– + fr. 930.– = fr. 1 680.— mensili

assegni

familiari non compresi

spettanza

di O__________:

fr.

650.– + fr. 930.– = fr. 1

580.— mensili

assegni

familiari non compresi.

Dal

7.

marzo 2021 in poi

reddito

del marito fr. 9 425.— mensili

reddito

della moglie fr. 2

880.— mensili

fr.

12.

305.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 3 270.— mensili

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 057.— mensili

fabbisogno

minimo di A__________ fr. 1 335.— mensili

fabbisogno

minimo di O__________ fr. 650.— mensili

fr.

7.

312.— mensili

eccedenza fr.

4.

993.— mensili

due

quinti dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 997.— mensili

un

quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne fr. 998.50 mensili

spettanza

del marito:

fr.

3270.– + 1997.– = fr. 5 267.— mensili

spettanza

della moglie:

fr.

2057.– + 1997.– ./. 2880.– = fr. 1 174.— mensili

spettanza

di A__________: fr. 1 335.— mensili

assegni

familiari non compresi

spettanza

di O__________:

fr.

650.– + fr. 998.50.– = fr. 1 648.50 mensili

assegni

familiari non compresi

arrotondati

a fr. 1

650.— mensili

i) Se ne conclude che il

contributo alimentare dovuto da AO 1 per il figlio O__________ va portato a fr.

1580.– mensili dal 1° gennaio 2018 fino

al 6 marzo 2021 e, d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa

il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 3 CPC), a fr. 1650.– mensili (arrotondati) dopo di allora, assegni familiari non

compresi. Il contributo alimentare per A__________ invece rimane invariato,

vista la rinuncia di lei a impugnare il decreto cautelare per quanto la

riguarda (sopra, consid. 2). Circa la pretesa di AO 1 volta alla modifica del

contributo alimentare stabilito a suo tempo dal Tribunale distrettuale di __________

per la moglie, si è visto che al proposito non sussiste una valida istanza (sopra,

consid. 4). Anche la trattenuta di stipendio dell'8 giugno 2017 (inc.

SO.2017.432), che l'appellante chie­de di aumentare a fr. 5190.– mensili (oltre

assegni familiari), va adeguata a fr. 4640.– mensili sulla base dello stipendio

percepito da AO 1 nel gennaio del 2022 (fr. 1990.– per la moglie, fr. 1650.– per

O__________, fr. 1000.– per A__________), oltre agli assegni familiari. Il

contributo alimentare e l'assegno familiare per A__________ andranno versati

direttamente alla figlia maggiorenne, come prevede l'art. 298 cpv. 1 CC. Entro

questi limiti l'appello merita accoglimento.

l) Quanto

alla decorrenza della modifica del contributo alimentare per O__________, l'appellante

ne postula la retroattività dal 1° luglio 2017. Questa Camera ha già avuto

di precisare in giurisprudenza pubblicata, tuttavia, che la modifica di

contributi alimentari fissati cautelarmente in una causa di divorzio o in una

procedura a tutela dell'unione coniugale dispiega i suoi effetti – di regola –

dall'introduzione dell'istanza. Il giudice può far decorrere la modifica anche

più tardi, per esempio dall'emanazione del decreto cautelare, soprattutto ove appaia

iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano

quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la

cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in

circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Circostanze “del tutto

eccezionali” sono, per esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di

ignota dimora, l'uno dei coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge

creditore si sia gravemente malato (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.163 del 13 settembre 2021 consid. 5a

con riferimenti). Nel caso specifico l'appellante

non spiega perché la modifica del contributo alimentare per O__________

andrebbe fatta decorrere da un momento anteriore all'istanza cautelare (15 gennaio

2018: sopra lett. F). Né si scorge a un sommario esame alcuna eccezionalità che

giustifichi una decorrenza retroattiva della modifica riguardante il contributo

di mantenimento per il figlio minore. In proposito l'appello è destinato così all'insuccesso.

7.

L'appellante rimprovera

infine al Pretore aggiunto di non avere spiegato, in materia di spese, “se e

come sono state calcolate le soccombenze per i giudizi cautelari”. Essa si

duole che al consid. 7 della decisione impugnata, relativo alle spese

giudiziarie, non si faccia alcun cenno alla procedura cautelare se non per la

frase ‟per quanto riguarda le pretese a titolo di contributi alimen-tari

per moglie e figli è AP 1 a soccombere, in entrambi i casi essendo state

interamente accolte le richieste del maritoˮ. L'interessata chiede di

porre tali spese a carico di AO 1, obbligandolo a rifonderle fr. 5000.– per

ripetibili o, se non altro, di annullare al riguardo la decisione impugnata (dispositivi

n. 10 e 11) e di rinviare gli atti al primo giudice affinché stabilisca le

spese processuali e le ripetibili per la procedura cautelare inerente ai

contributi alimentari per i figli e per quella riguardante la soppressione del

contributo alimentare in suo favore, ove sussistesse un procedimento cautelare

su tal punto.

Nella decisione impugnata

il Pretore aggiunto ha statuito sulle spese processuali e le ripetibili in un

dispositivo unico (n. 11). Ha considerato che davanti a lui AP 1 usciva del

tutto sconfitta dalla procedura cautelare e prevalentemente sconfitta anche

dalla causa di merito. Nel complesso, egli l'ha ritenuta così soccombere in

ragione di tre quarti, con obbligo di rifondere al marito un'indennità di fr.

24.

000.– per ripetibili (un mezzo

dell'indennità piena, pari a fr. 48 000.–).

In esito al presente giudizio AP 1 esce invece prevalentemente vittoriosa dalla

procedura cautelare, secondo una proporzione che può essere stimata attorno ai

cinque settimi, come si vedrà nel considerando che segue. La questione è di

sapere in che misura ciò si rifletta sul dispositivo unico in materia di spese

e ripetibili della decisione impugna­ta, fermo restando che per quanto riguarda

la causa di merito l'appello di AP 1 deve ancora essere esaminato (sopra, lett.

P). Impregiudicato dunque l'esito di tale appello, valutando la sola incidenza

del procedimento cautelare sul dispositivo unitario si può stimare che la

soccombenza complessiva di AP 1 si riduca da tre quarti a cinque settimi,

sicché l'indennità per ripetibili ridotte in favore di AO 1 si riconduce a fr.

20.

570.–. Il dispositivo n. 11 della

decisione impugnata va dunque modificato di conseguenza.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante vede sopprimere l'annullamento del

contributo alimentare per lei (fr. 1990.– mensili dal 1° febbraio

2018), ma esce sconfitta sul postulato aumento del contributo alimentare per la

figlia A__________ da fr. 1000.– a fr. 1600.– mensili (oltre assegni

familiari) dal 1° luglio 2017. Ottiene causa largamente vinta invece sul

contributo alimentare per O__________, che passa dai fr. 1000.– mensili

(assegni familiari non compresi) fissati dal Pretore aggiunto a fr. 1580.– mensili dal 15 gennaio

2018.

fino al 6 marzo 2021 e a fr. 1650.– mensili (ar-rotondati) dopo di allora

(assegni familiari non compresi). Tutto ponderato, si giustifica così che essa sopporti

due settimi delle spese, mentre il resto va a carico di AO 1, con obbligo di rifonderle

un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre settimi dell'indennità piena:

cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, può essere fatta valere davanti

al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC,

infine, un estratto della presente decisione va comunicato anche ai figli A__________

e O__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

1. In parziale modifica di quanto ha deciso il Bezirksgericht

Z__________ a protezio­ne dell'unione coniugale il 10 maggio 2013, il

contributo alimentare dovuto da AO 1 per il figlio O__________ è aumentato a

fr. 1580.– mensili dal 15 gennaio 2018 fino al 6 marzo 2021 e a fr. 1650.–

mensili dopo di allora (assegno familiare non compreso).

2. In parziale modifica della diffida ai debitori decisa

dal Pretore aggiunto del­la giurisdizione di Locarno Campagna l'8 giugno

2017 (inc. SO.2017.432), è ordinato allo Stadtspital __________, __________,

Z__________, di portare dal gennaio del 2022 a fr. 4640.– mensili (fr. 1990.–

per la moglie, fr. 1650.– per il

figlio O__________ e fr. 1000.– per la figlia A__________) oltre assegni

familiari la somma trattenuta dallo stipendio di AO 1. Lo Stadtspital __________

riverserà fr. 3640.– mensili (più l'assegno familiare per O__________) a AP 1

sul conto IBAN __________F intestato alla medesima presso la Banca __________

SA, As__________, e fr. 1000.– mensili (più l'assegno familiare per A__________)

direttamente alla figlia maggiorenne su un conto da lei indicato.

11. Le

spese processuali di fr. 15 055.– sono poste per cinque settimi a carico

di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 20 570.–

per ripetibili ridotte.

II. Le

spese di appello, di fr. 1500.–, sono poste per due settimi a carico di AP 1 e

per il resto a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1250.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

IV. Comunicazione

a:

;

;

Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).