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Decisione

11.2020.58

Divorzio su istanza comune, provvedimenti cautelari: mancata audizione dei figli

17 luglio 2020Italiano19 min

dev'essere annullato. E siccome l'audizione dei figli può influire sull'affidamento,

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.58

11.2020.59

11.2020.85

Lugano

17 luglio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2019.48 (divorzio

su istanza comune: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di

Vallemaggia promossa con istanza del 27 settembre 2019

da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 4 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decre­to cautelare emesso dal

Pretore il 26 maggio 2020 (inc. 11.2020.58), come pure sulla richiesta di

gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2020.59)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 12

giugno 2020 da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2020.85);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1982) e AP 1 (1991),

cittadina dell'Honduras, si sono sposati il 6 giugno 2008 a __________

(Honduras). Dal matrimonio sono nati M__________, il 12 febbraio 2009, D__________,

il 21 novembre 2010, e Dy__________, il 14 dicembre 2013. Il marito lavora come

custode nell'istituto scolastico della __________ ai __________. La moglie,

casalin-ga, non ha svolto attività lucrativa durante la comunione domestica,

dedicandosi al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi si sono

separati nell'estate del 2017, quando la moglie ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. In esito a una

procedura a tutela dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 13 giugno 2017, il

Pretore del Distretto di Vallemaggia ha omologato il 5 febbraio 2018 un accordo

che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione coniuga­le

in uso al marito, affidava i figli alla madre (riservato il diritto di visita

paterno, da esercitare, fintanto che AO 1 fosse rimasto nell'appartamento ai __________,

un fine settimana ogni due dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina e,

durante il periodo scolastico, ogni martedì dalle ore 16.20 alle ore 19.00) e

obbligava l'interessato a versare per ogni figlio un contributo alimentare di

fr. 900.– mensili, assegni familiari non compresi, dal febbraio del 2018 (inc.

CA.2017.12 e SO.2017.86).

C. Il 9 ottobre 2018 i

coniugi hanno sottoposto al Pretore un'istanza di divorzio su richiesta comune

con accordo completo in cui chiedevano – previa concessione alla moglie del

gratuito patrocinio –di sciogliere il matrimonio e di omologare una convenzione

sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta l'11 ottobre 2018. In virtù di

quest'ultima la custodia dei figli sarebbe stata attribuita alla madre

(riservato il diritto di visita paterno, consistente in un fine settimana ogni

due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00 e in quattro

settimane di vacanze), mentre non si stabilivano contributi alimentari fra

coniugi né pretese in liquidazione del regime dei beni. AO 1 si sarebbe

impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per

ogni figlio (assegni familiari non compresi) e a far trasferire dal suo

istituto di previdenza la somma di fr. 27 046.60

su un conto di previdenza intestato alla moglie a conguaglio delle pretese

previdenziali (inc. DM.2018.17).

D. All'udienza del 13

novembre 2018, indetta per l'audizione separata e congiunta dei coniugi, durante

le quali anche AO 1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, sono

sorte divergenze sulla situazione logistica della moglie e dei figli, come pure

sull'istituto scolastico da far frequentare ai ragazzi dal settembre del 2019,

la madre intendendo iscriverli a __________, il padre lasciarli invece ai __________.

Constatato ciò, il Pretore ha ordinato taluni accertamenti, incaricando in

particolare il 28 novembre 2018 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione di

valutare il contesto socio-ambientale dei minori. L'Ufficio del­l'aiuto e della

protezione ha presentato il suo referto il 9 agosto 2019. Preso atto di ciò e

delle osservazioni delle parti, il Pretore ha ordinato il 25 settembre 2019 al

Servizio medico-psicologico di __________ una valutazione psico-emotiva dei

minori “per attivare un sostegno psicologico” e ha istituito una curatela

educativa in loro favore nella persona di L__________.

E. Il 27 settembre 2019 AO

1 si è rivolto al Pretore per ottenere la custodia alternata dei figli,

rilevando che dall'inizio del­l'anno scolastico i ragazzi pernottavano da lui

non solo ogni fine settimana su due, ma anche ogni settimana dal lunedì mattina

al mercoledì a mezzogiorno “su richiesta della madre”. Appurato che in

condizioni del genere (mancato accordo su tutti i punti del divorzio e

richiesta di custodia alternata in deroga a quanto proposto nella convenzione) non

era più possibile trattare il divorzio su istanza comune, l'8 ottobre 2019 il

Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni “per motivare per scritto l'azione

di divorzio”, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la causa

sarebbe stata stralciata dal ruolo siccome priva di oggetto. Contestualmente

egli ha trattato la richiesta del marito del 27 settembre 2019 alla stregua di

un'istanza cautelare e ha assegnato alla moglie un termine di 15 giorni per

presentare osservazioni, termine prorogato il 22 ottobre 2019 di 30 giorni entro

cui “motivare per scritto l'azione di divorzio”.

F. Nel frattempo, il 16

ottobre 2019, AO 1 si è rivolto di nuovo al Pretore, postulando l'affidamento

dei figli. La richiesta è stata trattata come “complemento” della domanda cautelare

del 27 settembre 2019. Nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2019 AP 1 si

è opposta a tale istanza e ha chiesto a sua volta di autorizzare – già in via

cautelare – il cambiamento della sede scolastica dei figli dai __________ a __________.

A un'udienza del 20 novembre 2019, indetta “per incombenti”, le parti hanno ribadito

le rispettive domande cautelari, opponendosi a quelle avversarie. Si sono

intese nondimeno per sospendere la causa di merito. La procedura cautelare è

proseguita con accertamenti del 15 e del 22 aprile 2020 del Servizio

medico-psicologico, sui quali le parti si sono espresse il 6 e il 20 maggio

2020, mantenendo il loro punto di vista.

G. Con

decreto cautelare del 26 maggio 2020 il Pretore ha confermato l'autorità

parentale congiunta, mentre ha istituito una “cu-stodia alternata al 50%” in

favore dei figli M__________, D__________ e Dy__________, affidati al padre

dalla domenica sera fino al mercoledì a mezzogiorno e alla madre dal mercoledì

pomeriggio fino al venerdì pomeriggio. Le relazioni personali con i figli

durante i fine settimana e le vacanze sarebbero state definite dalla curatrice

educativa. Il Pretore non ha statuito sulle spese processuali né sulle

ripetibili.

H. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insor­ta a questa Camera con un appello del 4

giugno 2020 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al

ricorso – la custodia parentale sia attribuita esclusivamente a lei, riservato

il diritto di visita paterno (da esercitare un fine settimana su due, dal

venerdì sera alla domenica sera e, sino alla fine dell'an­no scolastico appena

terminato, ogni giovedì pomeriggio dopo la scuola fino al venerdì mattina, oltre

che durante quattro settima­ne di vacanze), come pure che per l'anno scolastico

2020/2021 i figli D__________ e Dy__________ frequentino le scuole elementari

di __________ e M__________ la scuola media, sempre a __________. L'appellante

insta altresì per essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Chiamate

le parti a esprimersi sulla questione dell'ascolto dei figli, AP 1 chiede il 19

giugno 2020 che essi siano sentiti dal presidente della Camera o da una terza

persona da lui delegata, mentre AO 1 propone il 2 luglio 2020 di prescindere

dal loro ascolto e postula a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio. Con

decreto del 3 luglio 2020 il presidente di questa Camera ha conferito

all'appello effetto sospensivo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e

sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,

il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito non si pone, la custodia parentale e le relazioni

personali con i figli essendo controversie appellabili senza riguardo a

questioni di valore. Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto

impugnato è pervenuto al patrocinatore della moglie il 27 maggio 2020.

Introdotto il 4 giugno 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in

esame è pertanto tempestivo.

2. All'appello AP 1

acclude, oltre a documentazione già agli atti (doc. C, D, E, G di appello), la

cui produzione è super-flua, un messaggio di posta elettronica del 3 giugno

2020 in cui la curatrice educativa comunica che d'intesa con le parti fino al

termine dell'anno scolastico appena concluso AO 1 non avrebbe esercitato

diritti di visita dal martedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina, bensì

dal giovedì dopo la scuola fino al venerdì mattina (doc. F di appello). Alle

proprie osservazioni del 2 luglio 2020 AO 1 annette da parte sua un plico

di messaggi telefonici (doc. 3 di appello) che le parti si sono scambiate prima

e dopo la decisione impugnata per dimostrare che “il loro rapporto non è da

mesi conflittuale”. Oltre a ciò, egli produce una dichiarazione del 18 giugno

2020 in cui la curatrice educativa L__________, rispondendo a una richiesta del

Pretore, approva l'assetto deciso da quest'ultimo con il decreto impugnato

(doc. 4 e 5 di appello). Applicandosi nella

fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i documenti

nuovi sono ammissibili sen­za riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC

(DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo, essi saranno quindi

vagliati ai fini del giudizio.

3. L'appellante solleva

in primo luogo una censura d'ordine, dolendosi che il Pretore non ha proceduto

all'audizione dei figli. Litigiosa essendo la custodia parentale, a suo parere

il primo giudice non poteva rinunciare all'ascolto dei minorenni. L'interessata

chiede di conseguenza che il presidente di questa Camera o un terzo da lui designato

ascolti i ragazzi per evitare che il delegato all'ascolto abbia “già preso

preventivamente posizione sulla questione della custodia”. Da parte sua AO 1 reputa

inutile sentire i minori, la curatrice educativa avendo approvato la decisione

del primo giudice. A parte ciò – egli prosegue – il giudice statuisce “non in

base ai desideri del bambino spesso caratterizzati da conflitti di lealtà,

bensì in base a ciò che è bene per il bambino”. Bene che – egli epiloga –

corrisponde a quanto è stato deciso dal Pretore.

a) Nella

fattispecie il Pretore non sentito nessuno dei tre figli. Fondandosi sulle

osservazioni dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione e sulle osservazioni del

Servizio medico-psicologico egli ha ritenuto nondimeno che “l'istituzionalizzazione

di una custodia alternata” configuri la migliore soluzione per i tre figli, i

quali mantengono un forte legame con entrambi i genitori e versano nei loro

confronti in un conflitto di lealtà. Quanto alla situazione scolastica – ha

continuato il primo giudice – stando ai loro docenti, i tre ragazzi sono “ben

integrati e sotto controllo”, anche se un po' confusi e preoccupati per il

procedimento civile in corso, sicché “occorre oggi procedere con cautela nell'instaurare

drastici cambiamenti nel nucleo famigliare in questione”. Per M__________ la

frequentazione della scuola media a __________ appare – a suo modo di vedere – la

soluzione più soddisfacente perché permette alla ragazza di rimanere vicina ai

fratelli. Un cambiamento sarebbe inoltre sconsigliabile per Dy__________, “data

la situazione”, e non si giustifica neppure per D__________, il quale si trova

bene nella situazione attuale (loc. cit., pag. 3 seg.).

b) Nelle

procedure di diritto matrimoniale i figli sono personalmente e appropriatamente

sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri

gravi motivi vi si oppongano (art. 298 cpv. 1 CPC). Il giudice deve disporre l'audizione

del figlio di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC). E l'audizione è un diritto altamente

personale, non un mezzo di prova cui il giudice possa rinunciare ritenen­do che

esso non porterebbe verosimili elementi utili ai fini della decisione (RtiD I-2020 pag. 692 consid. 2b con riferimen­ti). Dall'ascolto del figlio si può

prescindere solo per ‟età o altri motivi graviˮ che vanno esaminati

di caso in caso secondo equi­tà (art. 4 CC), alla luce del bene del minorenne

(DTF 131 III 555 consid. 1.3). Può costituire un motivo grave il rischio di

esporre il figlio a rivalse da parte dell'uno o dell'altro genitore oppure a

eccessivo stress psicologico o a sofferenza (DTF 133 III 554 consid. 4). Il

giudice può fare astrazione altresì, temporaneamente,

dall'ascolto qualora il figlio risieda all'este­ro o qualora sia

necessario adottare provvedimenti d'urgenza oppure nell'eventualità in cui il

figlio sia già stato sentito

di recente, per esempio da un perito, a

meno che nel frattempo siano intervenuti mutamenti

di rilievo (RtiD I-2020 pag. 692 consid. 2b con riferimenti; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 4a). Quanto al­l'età

del figlio, l'audizione deve avvenire, di regola, dai sei anni in su (sentenza

del Tribunale federale 5A_454/2019 del 16 aprile 2020 consid. 3.2; RtiD I-2020 pag. 692 consid. 2b con rinvii).

c) Nella

fattispecie M__________ aveva già, al momento in cui il Pretore ha statuito, 11

anni, ovvero un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che permette al figlio di

elaborare ragionamenti logici e avere la maturità emozionale e cognitiva per

formarsi un'opinione propria e duratura (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2018.126 del 7 maggio 2020 consid. 4a). Ma anche D__________ (nove anni al

momento della decisione impugnata) e Dy__________ (sei anni compiuti) avevano

un'età sufficiente – in linea di principio – per assicurare un'adeguata

capacità di discerni-mento, tant'è che la dottrina non esclude nemmeno l'ascolto

di figli di età inferiore (RtiD I-2020 pag. 693 consid. 2c). Poco importa poi

che nella fattispecie il terzogenito debba cominciare la scuola elementare solo

nel settembre del 2020. Rimane la questione di sapere se all'ascolto dei

ragazzi ostassero “motivi gravi” nel senso dell'art. 298 cpv. 1 CPC.

d) Che

il Pretore abbia assunto informazioni dalla scuola e dalla curatrice educativa

o abbia commissionato una valutazione socio-ambientale all'Ufficio dell'aiuto e

della protezio­ne oppu­re una valutazione psico-emotiva al Servizio

medico-psicologico di __________ non è, manifestamente, un “motivo grave” per

prescindere dall'audizione. Tanto meno ove si consideri che neppure i

funzionari preposti a tali valutazioni hanno sentito i figli in vista di una custodia

alternata o sulle relazioni personali. Quanto alla necessità di tutelare i

ragazzi da un conflitto di lealtà nei confronti dei genitori, il Pretore non spie­ga

su quali accertamenti egli fondi il proprio giudizio. Doves­se egli avere

desunto tale impressione dalla valutazio­ne del Servizio medico-psicologico del

22 apri­le 2020, un conflitto di lealtà era stato prospettato in quel frangente

unicamente riguardo a un eventuale cambiamento di sede scolastica, sulla quale

per altro il dispositivo del decreto impugnato non si pronuncia.

Per

il resto, il contesto conflittuale – che il Pretore medesimo ha limitato alla

questione della sede scolastica e della custodia parentale – non poteva

legittimare una rinuncia all'ascolto dei figli, ma induceva se mai a far

sentire questi ultimi da uno specialista, come lo stesso Pretore prospettava

inizialmente il 13 novembre 2018 (inc. DM.2018.17, doc. 2 nella cartella “atti

di cancelleria”). Poco importa infine, contrariamente al-l'opinione dell'appellato,

che la curatrice educativa abbia condiviso l'orientamento del primo giudice, tale

valutazione non potendosi sostituire al diritto altamente persona­le dei figli all'ascolto.

L'opposizione di AO 1 all'audizione non si rivela dunque giustificata. Anzi, poco

prima che il Pretore emanasse il decreto cautelare lo stesso AO 1 prospettava l'ascolto

dei minori “in vista del nuovo anno scolastico, per comprendere i loro

desideri” (lettera del 6 maggio 2020, doc. 18 nell'inc. CA.2019.48, cartella “atti

di cancelleria”). Non risultando motivi gravi che si oppongano all'audizione,

la mancanza del Pretore non appare sorretta da ragioni oggettive.

e) Si

aggiunga che nella fattispecie l'audizione di M__________, D__________ e Dy__________

appare tanto più debita e opportuna proprio perché controverse erano – e

rimangono – la possibile custodia alternata e la disciplina delle relazioni

personali con l'eventuale genitore non affidatario. Nel loro piccolo i minori

erano quindi in diritto di esprimere il loro punto di vista sulla situazione

familiare, di descrivere le loro propensioni, i loro desideri, i loro timori e

Fatti

i loro rapporti con i genitori, i nonni e i fratelli, come pure di accennare i

loro progetti formativi e le loro aspettative sulla scuola, il tempo libero e

le relazioni sociali. Certo, essi avrebbero potuto rifiutarsi di rispondere, ma

nemmeno il padre pretende che ciò fosse – o sia – il caso. Ne discende che,

emanato in chiara disattenzione dell'art. 298 cpv. 1 CPC, il decreto impugnato

dev'essere annullato. E siccome l'audizione dei figli può influire sull'affidamento,

la regolamentazione di una possibile custodia alternata e la discipli­na delle

relazioni personali con i genitori, non rimane in concreto che rinviare gli

atti al primo giudice perché disponga, eventualmente per il tramite di uno

specialista (cui il giudice può sempre far capo: I CCA, sentenza inc.

11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 13e), l'ascolto di M__________, D__________

e Dy__________ e statuisca di nuovo, anche sul luogo della scolarizzazione. L'appellante

chiede che i figli siano ascoltati in appello per garantire la necessaria

indipendenza ed evitare che la persona delegata all'ascolto sia prevenuta sulla

questione della custodia. Nulla induce a presumere tuttavia che il Pretore, cui

è rinviato l'incarto, non abbia l'equanimità necessaria per statuire con

imparzialità e indipendenza. Senza dimenticare – come detto – che il Pretore

può delegare l'ascol­to a uno specialista.

4. Se ne conclude che l'appello

merita accoglimento già per questioni di forma, ciò che esime dal vagliare le

conclusioni di merito formulate da AP 1, sulle quali il Pretore potrà tornare

dopo avere sentito i figli. Le spese processuali del giudizio odier­no seguono

la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale, invitato a formulare

osservazioni sull'ascolto dei figli e sulla richiesta di effetto sospensivo, ha

proposto di respingere l'appello. La tassa di giustizia e le ripetibili sono

moderate ad ogni modo in funzione del fatto che l'accoglimento del ricorso si

deve a mere ragioni d'ordine.

5. L'assegnazione di

adeguate ripetibili renderebbe di per sé cadu­ca la richiesta di gratuito

Considerandi

patrocinio avanzata dall'appellante, il legale di quest'ultima avendo il

diritto di riscuotere personalmen­te l'indennità (sentenza del Tribunale

federale 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 5, in: RSPC 2014 pag. 229).

Nel caso specifico, tuttavia, la situazione finanziaria in cui versa AO 1, verosimilmente

senza sostanza e con un reddito assorbito dagli oneri alimentari di fr. 900.–

mensili per ciascun figlio, fa apparire l'incasso difficile, se non

impossibile. Ciò giustifica di concedere sin d'ora all'appellante, sprovvista

di reddito e sostanza propri e al beneficio dell'assegno familiare integrativo,

il gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC).

Per

quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza

di una nota professionale (che incombeva al­l'avvocata

produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio

2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente il vizio

procedurale in questione un avvoca­to solerte e speditivo non avrebbe dedicato

più di quattro d'ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria:

RL 178.310), compreso un colloquio (o una breve corrisponden­za) con la cliente. A ciò si aggiungono le spese (10%:

art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il

patrocinio d'ufficio va dunque fissata in fr. 800.– (arrotondati).

6.

Per quel che è invece

della richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1, essa non può entrare

in linea di conto. Versasse anche il richiedente, per quanto testé evocato, in

gravi ristrettezze finanziarie, l'opposizione all'appello (sulla questione per cui

è stato chiamato a esprimersi) appariva fin dall'inizio senza probabilità di

successo nel senso dell'art. 117 lett. b CPC. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui egli

si trova si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia. Ciò

non lo esonera invece dal

rifondere adeguate ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC).

7.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale è dato senza riguardo a questioni di

valore (sopra, consid. 2). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,

tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del

dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo

giudizio, previa audizione dei figli.

2. Le spese processuali di fr.

800.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà al patrocinatore d'ufficio dell'appellante

fr. 1200.– per ripetibili.

3. AP 1 è ammessa al gratuito

patrocinio da parte del­l'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per

lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 800.–.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

5. Notificazione a:

avv. ;

avv. ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 6 e

dispositivo n. 3).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).