11.2020.58
Divorzio su istanza comune, provvedimenti cautelari: mancata audizione dei figli
17 luglio 2020Italiano19 min
dev'essere annullato. E siccome l'audizione dei figli può influire sull'affidamento,
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.58
11.2020.59
11.2020.85
Lugano
17 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2019.48 (divorzio
su istanza comune: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di
Vallemaggia promossa con istanza del 27 settembre 2019
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 4 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 26 maggio 2020 (inc. 11.2020.58), come pure sulla richiesta di
gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2020.59)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 12
giugno 2020 da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2020.85);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1982) e AP 1 (1991),
cittadina dell'Honduras, si sono sposati il 6 giugno 2008 a __________
(Honduras). Dal matrimonio sono nati M__________, il 12 febbraio 2009, D__________,
il 21 novembre 2010, e Dy__________, il 14 dicembre 2013. Il marito lavora come
custode nell'istituto scolastico della __________ ai __________. La moglie,
casalin-ga, non ha svolto attività lucrativa durante la comunione domestica,
dedicandosi al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi si sono
separati nell'estate del 2017, quando la moglie ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. In esito a una
procedura a tutela dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 13 giugno 2017, il
Pretore del Distretto di Vallemaggia ha omologato il 5 febbraio 2018 un accordo
che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione coniugale
in uso al marito, affidava i figli alla madre (riservato il diritto di visita
paterno, da esercitare, fintanto che AO 1 fosse rimasto nell'appartamento ai __________,
un fine settimana ogni due dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina e,
durante il periodo scolastico, ogni martedì dalle ore 16.20 alle ore 19.00) e
obbligava l'interessato a versare per ogni figlio un contributo alimentare di
fr. 900.– mensili, assegni familiari non compresi, dal febbraio del 2018 (inc.
CA.2017.12 e SO.2017.86).
C. Il 9 ottobre 2018 i
coniugi hanno sottoposto al Pretore un'istanza di divorzio su richiesta comune
con accordo completo in cui chiedevano – previa concessione alla moglie del
gratuito patrocinio –di sciogliere il matrimonio e di omologare una convenzione
sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta l'11 ottobre 2018. In virtù di
quest'ultima la custodia dei figli sarebbe stata attribuita alla madre
(riservato il diritto di visita paterno, consistente in un fine settimana ogni
due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00 e in quattro
settimane di vacanze), mentre non si stabilivano contributi alimentari fra
coniugi né pretese in liquidazione del regime dei beni. AO 1 si sarebbe
impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per
ogni figlio (assegni familiari non compresi) e a far trasferire dal suo
istituto di previdenza la somma di fr. 27 046.60
su un conto di previdenza intestato alla moglie a conguaglio delle pretese
previdenziali (inc. DM.2018.17).
D. All'udienza del 13
novembre 2018, indetta per l'audizione separata e congiunta dei coniugi, durante
le quali anche AO 1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, sono
sorte divergenze sulla situazione logistica della moglie e dei figli, come pure
sull'istituto scolastico da far frequentare ai ragazzi dal settembre del 2019,
la madre intendendo iscriverli a __________, il padre lasciarli invece ai __________.
Constatato ciò, il Pretore ha ordinato taluni accertamenti, incaricando in
particolare il 28 novembre 2018 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione di
valutare il contesto socio-ambientale dei minori. L'Ufficio dell'aiuto e della
protezione ha presentato il suo referto il 9 agosto 2019. Preso atto di ciò e
delle osservazioni delle parti, il Pretore ha ordinato il 25 settembre 2019 al
Servizio medico-psicologico di __________ una valutazione psico-emotiva dei
minori “per attivare un sostegno psicologico” e ha istituito una curatela
educativa in loro favore nella persona di L__________.
E. Il 27 settembre 2019 AO
1 si è rivolto al Pretore per ottenere la custodia alternata dei figli,
rilevando che dall'inizio dell'anno scolastico i ragazzi pernottavano da lui
non solo ogni fine settimana su due, ma anche ogni settimana dal lunedì mattina
al mercoledì a mezzogiorno “su richiesta della madre”. Appurato che in
condizioni del genere (mancato accordo su tutti i punti del divorzio e
richiesta di custodia alternata in deroga a quanto proposto nella convenzione) non
era più possibile trattare il divorzio su istanza comune, l'8 ottobre 2019 il
Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni “per motivare per scritto l'azione
di divorzio”, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la causa
sarebbe stata stralciata dal ruolo siccome priva di oggetto. Contestualmente
egli ha trattato la richiesta del marito del 27 settembre 2019 alla stregua di
un'istanza cautelare e ha assegnato alla moglie un termine di 15 giorni per
presentare osservazioni, termine prorogato il 22 ottobre 2019 di 30 giorni entro
cui “motivare per scritto l'azione di divorzio”.
F. Nel frattempo, il 16
ottobre 2019, AO 1 si è rivolto di nuovo al Pretore, postulando l'affidamento
dei figli. La richiesta è stata trattata come “complemento” della domanda cautelare
del 27 settembre 2019. Nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2019 AP 1 si
è opposta a tale istanza e ha chiesto a sua volta di autorizzare – già in via
cautelare – il cambiamento della sede scolastica dei figli dai __________ a __________.
A un'udienza del 20 novembre 2019, indetta “per incombenti”, le parti hanno ribadito
le rispettive domande cautelari, opponendosi a quelle avversarie. Si sono
intese nondimeno per sospendere la causa di merito. La procedura cautelare è
proseguita con accertamenti del 15 e del 22 aprile 2020 del Servizio
medico-psicologico, sui quali le parti si sono espresse il 6 e il 20 maggio
2020, mantenendo il loro punto di vista.
G. Con
decreto cautelare del 26 maggio 2020 il Pretore ha confermato l'autorità
parentale congiunta, mentre ha istituito una “cu-stodia alternata al 50%” in
favore dei figli M__________, D__________ e Dy__________, affidati al padre
dalla domenica sera fino al mercoledì a mezzogiorno e alla madre dal mercoledì
pomeriggio fino al venerdì pomeriggio. Le relazioni personali con i figli
durante i fine settimana e le vacanze sarebbero state definite dalla curatrice
educativa. Il Pretore non ha statuito sulle spese processuali né sulle
ripetibili.
H. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4
giugno 2020 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al
ricorso – la custodia parentale sia attribuita esclusivamente a lei, riservato
il diritto di visita paterno (da esercitare un fine settimana su due, dal
venerdì sera alla domenica sera e, sino alla fine dell'anno scolastico appena
terminato, ogni giovedì pomeriggio dopo la scuola fino al venerdì mattina, oltre
che durante quattro settimane di vacanze), come pure che per l'anno scolastico
2020/2021 i figli D__________ e Dy__________ frequentino le scuole elementari
di __________ e M__________ la scuola media, sempre a __________. L'appellante
insta altresì per essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Chiamate
le parti a esprimersi sulla questione dell'ascolto dei figli, AP 1 chiede il 19
giugno 2020 che essi siano sentiti dal presidente della Camera o da una terza
persona da lui delegata, mentre AO 1 propone il 2 luglio 2020 di prescindere
dal loro ascolto e postula a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio. Con
decreto del 3 luglio 2020 il presidente di questa Camera ha conferito
all'appello effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e
sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito non si pone, la custodia parentale e le relazioni
personali con i figli essendo controversie appellabili senza riguardo a
questioni di valore. Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto
impugnato è pervenuto al patrocinatore della moglie il 27 maggio 2020.
Introdotto il 4 giugno 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in
esame è pertanto tempestivo.
2. All'appello AP 1
acclude, oltre a documentazione già agli atti (doc. C, D, E, G di appello), la
cui produzione è super-flua, un messaggio di posta elettronica del 3 giugno
2020 in cui la curatrice educativa comunica che d'intesa con le parti fino al
termine dell'anno scolastico appena concluso AO 1 non avrebbe esercitato
diritti di visita dal martedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina, bensì
dal giovedì dopo la scuola fino al venerdì mattina (doc. F di appello). Alle
proprie osservazioni del 2 luglio 2020 AO 1 annette da parte sua un plico
di messaggi telefonici (doc. 3 di appello) che le parti si sono scambiate prima
e dopo la decisione impugnata per dimostrare che “il loro rapporto non è da
mesi conflittuale”. Oltre a ciò, egli produce una dichiarazione del 18 giugno
2020 in cui la curatrice educativa L__________, rispondendo a una richiesta del
Pretore, approva l'assetto deciso da quest'ultimo con il decreto impugnato
(doc. 4 e 5 di appello). Applicandosi nella
fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i documenti
nuovi sono ammissibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC
(DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo, essi saranno quindi
vagliati ai fini del giudizio.
3. L'appellante solleva
in primo luogo una censura d'ordine, dolendosi che il Pretore non ha proceduto
all'audizione dei figli. Litigiosa essendo la custodia parentale, a suo parere
il primo giudice non poteva rinunciare all'ascolto dei minorenni. L'interessata
chiede di conseguenza che il presidente di questa Camera o un terzo da lui designato
ascolti i ragazzi per evitare che il delegato all'ascolto abbia “già preso
preventivamente posizione sulla questione della custodia”. Da parte sua AO 1 reputa
inutile sentire i minori, la curatrice educativa avendo approvato la decisione
del primo giudice. A parte ciò – egli prosegue – il giudice statuisce “non in
base ai desideri del bambino spesso caratterizzati da conflitti di lealtà,
bensì in base a ciò che è bene per il bambino”. Bene che – egli epiloga –
corrisponde a quanto è stato deciso dal Pretore.
a) Nella
fattispecie il Pretore non sentito nessuno dei tre figli. Fondandosi sulle
osservazioni dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione e sulle osservazioni del
Servizio medico-psicologico egli ha ritenuto nondimeno che “l'istituzionalizzazione
di una custodia alternata” configuri la migliore soluzione per i tre figli, i
quali mantengono un forte legame con entrambi i genitori e versano nei loro
confronti in un conflitto di lealtà. Quanto alla situazione scolastica – ha
continuato il primo giudice – stando ai loro docenti, i tre ragazzi sono “ben
integrati e sotto controllo”, anche se un po' confusi e preoccupati per il
procedimento civile in corso, sicché “occorre oggi procedere con cautela nell'instaurare
drastici cambiamenti nel nucleo famigliare in questione”. Per M__________ la
frequentazione della scuola media a __________ appare – a suo modo di vedere – la
soluzione più soddisfacente perché permette alla ragazza di rimanere vicina ai
fratelli. Un cambiamento sarebbe inoltre sconsigliabile per Dy__________, “data
la situazione”, e non si giustifica neppure per D__________, il quale si trova
bene nella situazione attuale (loc. cit., pag. 3 seg.).
b) Nelle
procedure di diritto matrimoniale i figli sono personalmente e appropriatamente
sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri
gravi motivi vi si oppongano (art. 298 cpv. 1 CPC). Il giudice deve disporre l'audizione
del figlio di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC). E l'audizione è un diritto altamente
personale, non un mezzo di prova cui il giudice possa rinunciare ritenendo che
esso non porterebbe verosimili elementi utili ai fini della decisione (RtiD I-2020 pag. 692 consid. 2b con riferimenti). Dall'ascolto del figlio si può
prescindere solo per ‟età o altri motivi graviˮ che vanno esaminati
di caso in caso secondo equità (art. 4 CC), alla luce del bene del minorenne
(DTF 131 III 555 consid. 1.3). Può costituire un motivo grave il rischio di
esporre il figlio a rivalse da parte dell'uno o dell'altro genitore oppure a
eccessivo stress psicologico o a sofferenza (DTF 133 III 554 consid. 4). Il
giudice può fare astrazione altresì, temporaneamente,
dall'ascolto qualora il figlio risieda all'estero o qualora sia
necessario adottare provvedimenti d'urgenza oppure nell'eventualità in cui il
figlio sia già stato sentito
di recente, per esempio da un perito, a
meno che nel frattempo siano intervenuti mutamenti
di rilievo (RtiD I-2020 pag. 692 consid. 2b con riferimenti; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 4a). Quanto all'età
del figlio, l'audizione deve avvenire, di regola, dai sei anni in su (sentenza
del Tribunale federale 5A_454/2019 del 16 aprile 2020 consid. 3.2; RtiD I-2020 pag. 692 consid. 2b con rinvii).
c) Nella
fattispecie M__________ aveva già, al momento in cui il Pretore ha statuito, 11
anni, ovvero un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che permette al figlio di
elaborare ragionamenti logici e avere la maturità emozionale e cognitiva per
formarsi un'opinione propria e duratura (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2018.126 del 7 maggio 2020 consid. 4a). Ma anche D__________ (nove anni al
momento della decisione impugnata) e Dy__________ (sei anni compiuti) avevano
un'età sufficiente – in linea di principio – per assicurare un'adeguata
capacità di discerni-mento, tant'è che la dottrina non esclude nemmeno l'ascolto
di figli di età inferiore (RtiD I-2020 pag. 693 consid. 2c). Poco importa poi
che nella fattispecie il terzogenito debba cominciare la scuola elementare solo
nel settembre del 2020. Rimane la questione di sapere se all'ascolto dei
ragazzi ostassero “motivi gravi” nel senso dell'art. 298 cpv. 1 CPC.
d) Che
il Pretore abbia assunto informazioni dalla scuola e dalla curatrice educativa
o abbia commissionato una valutazione socio-ambientale all'Ufficio dell'aiuto e
della protezione oppure una valutazione psico-emotiva al Servizio
medico-psicologico di __________ non è, manifestamente, un “motivo grave” per
prescindere dall'audizione. Tanto meno ove si consideri che neppure i
funzionari preposti a tali valutazioni hanno sentito i figli in vista di una custodia
alternata o sulle relazioni personali. Quanto alla necessità di tutelare i
ragazzi da un conflitto di lealtà nei confronti dei genitori, il Pretore non spiega
su quali accertamenti egli fondi il proprio giudizio. Dovesse egli avere
desunto tale impressione dalla valutazione del Servizio medico-psicologico del
22 aprile 2020, un conflitto di lealtà era stato prospettato in quel frangente
unicamente riguardo a un eventuale cambiamento di sede scolastica, sulla quale
per altro il dispositivo del decreto impugnato non si pronuncia.
Per
il resto, il contesto conflittuale – che il Pretore medesimo ha limitato alla
questione della sede scolastica e della custodia parentale – non poteva
legittimare una rinuncia all'ascolto dei figli, ma induceva se mai a far
sentire questi ultimi da uno specialista, come lo stesso Pretore prospettava
inizialmente il 13 novembre 2018 (inc. DM.2018.17, doc. 2 nella cartella “atti
di cancelleria”). Poco importa infine, contrariamente al-l'opinione dell'appellato,
che la curatrice educativa abbia condiviso l'orientamento del primo giudice, tale
valutazione non potendosi sostituire al diritto altamente personale dei figli all'ascolto.
L'opposizione di AO 1 all'audizione non si rivela dunque giustificata. Anzi, poco
prima che il Pretore emanasse il decreto cautelare lo stesso AO 1 prospettava l'ascolto
dei minori “in vista del nuovo anno scolastico, per comprendere i loro
desideri” (lettera del 6 maggio 2020, doc. 18 nell'inc. CA.2019.48, cartella “atti
di cancelleria”). Non risultando motivi gravi che si oppongano all'audizione,
la mancanza del Pretore non appare sorretta da ragioni oggettive.
e) Si
aggiunga che nella fattispecie l'audizione di M__________, D__________ e Dy__________
appare tanto più debita e opportuna proprio perché controverse erano – e
rimangono – la possibile custodia alternata e la disciplina delle relazioni
personali con l'eventuale genitore non affidatario. Nel loro piccolo i minori
erano quindi in diritto di esprimere il loro punto di vista sulla situazione
familiare, di descrivere le loro propensioni, i loro desideri, i loro timori e
Fatti
i loro rapporti con i genitori, i nonni e i fratelli, come pure di accennare i
loro progetti formativi e le loro aspettative sulla scuola, il tempo libero e
le relazioni sociali. Certo, essi avrebbero potuto rifiutarsi di rispondere, ma
nemmeno il padre pretende che ciò fosse – o sia – il caso. Ne discende che,
emanato in chiara disattenzione dell'art. 298 cpv. 1 CPC, il decreto impugnato
dev'essere annullato. E siccome l'audizione dei figli può influire sull'affidamento,
la regolamentazione di una possibile custodia alternata e la disciplina delle
relazioni personali con i genitori, non rimane in concreto che rinviare gli
atti al primo giudice perché disponga, eventualmente per il tramite di uno
specialista (cui il giudice può sempre far capo: I CCA, sentenza inc.
11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 13e), l'ascolto di M__________, D__________
e Dy__________ e statuisca di nuovo, anche sul luogo della scolarizzazione. L'appellante
chiede che i figli siano ascoltati in appello per garantire la necessaria
indipendenza ed evitare che la persona delegata all'ascolto sia prevenuta sulla
questione della custodia. Nulla induce a presumere tuttavia che il Pretore, cui
è rinviato l'incarto, non abbia l'equanimità necessaria per statuire con
imparzialità e indipendenza. Senza dimenticare – come detto – che il Pretore
può delegare l'ascolto a uno specialista.
4. Se ne conclude che l'appello
merita accoglimento già per questioni di forma, ciò che esime dal vagliare le
conclusioni di merito formulate da AP 1, sulle quali il Pretore potrà tornare
dopo avere sentito i figli. Le spese processuali del giudizio odierno seguono
la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale, invitato a formulare
osservazioni sull'ascolto dei figli e sulla richiesta di effetto sospensivo, ha
proposto di respingere l'appello. La tassa di giustizia e le ripetibili sono
moderate ad ogni modo in funzione del fatto che l'accoglimento del ricorso si
deve a mere ragioni d'ordine.
5. L'assegnazione di
adeguate ripetibili renderebbe di per sé caduca la richiesta di gratuito
Considerandi
patrocinio avanzata dall'appellante, il legale di quest'ultima avendo il
diritto di riscuotere personalmente l'indennità (sentenza del Tribunale
federale 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 5, in: RSPC 2014 pag. 229).
Nel caso specifico, tuttavia, la situazione finanziaria in cui versa AO 1, verosimilmente
senza sostanza e con un reddito assorbito dagli oneri alimentari di fr. 900.–
mensili per ciascun figlio, fa apparire l'incasso difficile, se non
impossibile. Ciò giustifica di concedere sin d'ora all'appellante, sprovvista
di reddito e sostanza propri e al beneficio dell'assegno familiare integrativo,
il gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC).
Per
quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza
di una nota professionale (che incombeva all'avvocata
produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio
2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente il vizio
procedurale in questione un avvocato solerte e speditivo non avrebbe dedicato
più di quattro d'ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria:
RL 178.310), compreso un colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente. A ciò si aggiungono le spese (10%:
art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il
patrocinio d'ufficio va dunque fissata in fr. 800.– (arrotondati).
6.
Per quel che è invece
della richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1, essa non può entrare
in linea di conto. Versasse anche il richiedente, per quanto testé evocato, in
gravi ristrettezze finanziarie, l'opposizione all'appello (sulla questione per cui
è stato chiamato a esprimersi) appariva fin dall'inizio senza probabilità di
successo nel senso dell'art. 117 lett. b CPC. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui egli
si trova si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia. Ciò
non lo esonera invece dal
rifondere adeguate ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC).
7.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il ricorso
in materia civile al Tribunale federale è dato senza riguardo a questioni di
valore (sopra, consid. 2). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,
tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del
dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo
giudizio, previa audizione dei figli.
2. Le spese processuali di fr.
800.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà al patrocinatore d'ufficio dell'appellante
fr. 1200.– per ripetibili.
3. AP 1 è ammessa al gratuito
patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per
lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 800.–.
4. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 è respinta.
5. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 6 e
dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).