11.2020.64
Interpretazione di un termine linguistico usato nel dispositivo di una sentenza della Camera
29 marzo 2021Italiano8 min
2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.64
Lugano,
29 marzo 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2008.840 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione del 30 dicembre 2008 da
CO 2 e CO 1
(patrocinati
dall'avv. PA 2 )
contro
IS 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 ),
giudicando sull'istanza di rettifica presentata dalla IS 1
riguardante ‟la motivazione
di cui ai consid. 9 e 10ˮ e il dispositivo n. 1/II/3.4 della
sentenza emessa da questa
Camera l'8 maggio 2020 (inc. 11.2019.56);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 maggio
2020, emessa in una causa di vicinato che oppone CO 2 e CO 1 all'immobiliare IS
1, proprietaria della particella n. 68 RFD di __________, questa Camera ha così
deciso:
II. L'appello di CO 2 e CO 1 è parzialmente accolto,
nel senso che la sentenza emanata il 23 maggio 2014 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, è riformata come segue:
(…)
3.4 È vietato alla IS 1 di aprire o ampliare nella
facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________,
sezione di __________, le finestre esistenti indicate nel piano del 17 luglio
2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia
rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, contrassegnate
con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B dell'attuale
sentenza.
La planimetria menzionata
nel dispositivo è la seguente:
B. Il 5 giugno 2020 la IS 1 ha introdotto a
questa Camera
un'istanza di rettifica in cui chiede di sostituire
nei considerandi 9 e 10 della sentenza il termine “finestre esistenti” con il
termine “nuove finestre”, modificando alla stessa stregua il dispositivo come
segue:
II. (…)
3.4 È vietato alla IS 1 di aprire o ampliare nella
facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________,
sezione di __________, le nuove finestre indicate nel piano del 17 luglio 2006
elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia
rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, contrassegnate
con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B dell'attuale
sentenza.
Invitati
a presentare osservazioni, CO 2 e CO 1 hanno comunicato il 9 luglio 2020 che, quantunque
il dispositivo citato sia chiaro, per evitare fraintendimenti, potrebbe essere
opportuno
limitarsi a usare il termine di ‟finestreˮ, senza indicare se esistenti
o nuove. Nel frattempo, il 10 giugno 2020, la IS 1 ha impugnato la sentenza di
questa Camera con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, tuttora
pendente (causa 5A_476/2020).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Se
il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in
contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o
d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima
frase CPC). Una rettifica come quella chiesta dalla IS 1 con l'istanza
del 5 giugno 2020 mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o
di computo, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza)
chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione. Essa non deve
comportare, in nessun caso, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522
consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018
consid 3.2, in: SJ 2019 I 57).
2.
Oggetto di un'istanza di rettifica può essere unicamente,
per sua natura, il dispositivo di una decisione. I considerandi servono per capire
se il dispositivo denoti una svista suscettibile di essere rettificata, ma non
passano in giudicato, a meno che il dispositivo rinvii esplicitamente ai
medesimi (Bastons Buletti in: CPC,
Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 334 con riferimenti; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 334; Carcagni Roesler in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO,
Berna 2010, n. 5 ad art. 334). Nella fattispecie il dispositivo n. II/3.4 della
sentenza non rinvia ai considerandi. Nella misura in cui pretende di sostituire il termine “finestre
esistenti” con quello di “nuove finestre” nei considerandi 9 e 10 della
decisione, l'istante formula pertanto una
richiesta irricevibile.
3.
Riguardo
al dispositivo in sé, l'istante non accenna a manifeste sviste di
redazione, di battuta, di computo o ad altre eventuali inavvertenze di forma. Né
essa pretende che l'aggettivo “esistenti” riferito alle finestre sia stato
adoperato dalla Camera per disattenzione, per distrazione o per abbaglio, tanto
ch'essa medesima adombra meri “errori di
designazioneˮ. Quanto l'impresa chiede è di conseguenza, in realtà, un'interpretazione
del termine “finestre esistenti” usato dalla Camera. Da un'allegazione ad ogni
modo va subito sgombrato il campo, in particolare laddove l'istante sembra
affermare che la sentenza di questa Camera non è conforme alle indicazioni
contenute nella sentenza del Tribunale federale 5A_45/2017 del 14 gennaio 2019
in seguito alla quale è stata presa la decisione di appello. Un'interpretazione
non è destinata invero – e nemmeno una rettifica, del resto – a ridiscutere il
merito della controversia. Tale appannaggio spetta unicamente al Tribunale
federale, che la IS 1 ha adito con ricorso in materia civile il 10 giugno 2020
(sopra, lett. B in fine).
4.
Per
quel che attiene all'interpretazione del termine “finestre esistenti” nella
facciata est dello stabile in proprietà della convenuta, si evince senza equivoco
dai considerandi della sentenza emessa da questa Camera che le contestazioni di
CO 2 e CO 1 concernono le finestre raffigurate nel piano del 17 luglio
2006.
elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza
edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dall'allora Municipio di __________, finestre
che sono contrassegnate con i numeri 1, 5,
6.
e 7 sulla planimetria (sopra riprodotta alla lett. A). Le
finestre n. 2, 3 e 4 preesistevano all'intervento del progettista, sicché
non sono in discussione, così come non sono in discussione le due piccole finestre
preesistenti (senza numero) alle estremità del-
l'edificio,
delle quali è prevista la chiusura. Ora, la finestra n. 1 risulta completamente
nuova, mentre le finestre n. 5 e 6 si presentano ampliate. Quanto alla finestra
n. 7, essa è spostata a una quota più bassa rispetto
all'apertura originale. L'entità delle modifiche è stata colorata in
rosso dal progettista. A tali cambiamenti si riferisce il divieto pronunciato
nel dispositivo di questa Camera.
5.
Volendo
fugare possibili malintesi, si giustifica così di interpretare il termine di
“finestre esistenti” adoperato dalla Camera nel dispositivo n. 1/II/3.4 come
segue:
È vietato alla IS 1 di eseguire nella facciata est
dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________,
le modifiche colorate in rosso sul piano del 17 luglio 2006 elaborato
dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il
28.
febbraio 2007 dal Municipio di __________, per quanto riguarda le
finestre contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla
lett. B della sentenza inc. 11.2019.56.
6.
Non si prelevano spese in esito all'odierna decisione. La IS
1.
postula la rifusione di ripetibili, ma alla richiesta non può essere dato
seguito. Intanto perché l'istanza non è ricevibile nella misura in cui tende
alla riformulazione dei considerandi 9 e 10 della sentenza. Inoltre perché il
termine “nuove finestre” prospettato dall'istante è meno chiaro di quello
usato dalla Camera, mal comprendendosi quali sarebbero le “nuove finestre” suscettive
di apertura o ampliamento. Infine perché l'istanza di rettifica, inutilmente
ridondante, si sarebbe potuta limitare a un breve esposto, il quale non avrebbe
richiesto apprezzabile dispendio di tempo o di costi.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il dispositivo n. 1/II/3.4
della sentenza emessa da questa Camera l'8 maggio 2020 è interpretato come
segue:
È vietato alla IS 1 di eseguire nella facciata est
dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________,
le modifiche colorate in rosso sul piano del 17 luglio 2006 elaborato
dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata
il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, per quanto riguarda le
finestre contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla
lett. B della sentenza inc. 11.2019.56.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2;
– Tribunale federale
(causa 5A_476/2020).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).