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Decisione

11.2020.64

Interpretazione di un termine linguistico usato nel dispositivo di una sentenza della Camera

29 marzo 2021Italiano8 min

2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.64

Lugano,

29 marzo 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OA.2008.840 (rapporti

di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con

petizione del 30 dicembre 2008 da

CO 2 e CO 1

(patrocinati

dall'avv. PA 2 )

contro

IS 1

(patrocinata

dall'avv. dott. PA 1 ),

giudicando sull'istanza di rettifica presentata dalla IS 1

riguardante ‟la motivazione

di cui ai consid. 9 e 10ˮ e il dispositivo n. 1/II/3.4 della

sentenza emessa da questa

Camera l'8 maggio 2020 (inc. 11.2019.56);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'8 maggio

2020, emessa in una causa di vicinato che oppone CO 2 e CO 1 all'immobiliare IS

1, proprietaria della particella n. 68 RFD di __________, questa Camera ha così

deciso:

II. L'appello di CO 2 e CO 1 è parzialmente accolto,

nel senso che la sentenza emanata il 23 maggio 2014 dal Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 2, è riformata come segue:

(…)

3.4 È vietato alla IS 1 di aprire o ampliare nella

facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________,

sezione di __________, le finestre esistenti indicate nel piano del 17 luglio

2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia

rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, contrassegnate

con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B dell'attuale

sentenza.

La planimetria menzionata

nel dispositivo è la seguente:

B. Il 5 giugno 2020 la IS 1 ha introdotto a

questa Camera

un'istanza di rettifica in cui chiede di sostituire

nei considerandi 9 e 10 della sentenza il termine “finestre esistenti” con il

termine “nuove finestre”, modificando alla stessa stregua il dispositivo come

segue:

II. (…)

3.4 È vietato alla IS 1 di aprire o ampliare nella

facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________,

sezione di __________, le nuove finestre indicate nel piano del 17 luglio 2006

elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia

rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, contrassegnate

con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B dell'attuale

sentenza.

Invitati

a presentare osservazioni, CO 2 e CO 1 hanno comunicato il 9 luglio 2020 che, quantunque

il dispositivo citato sia chiaro, per evitare fraintendimenti, potrebbe essere

opportuno

limitarsi a usare il termine di ‟finestreˮ, senza indicare se esisten­ti

o nuove. Nel frattempo, il 10 giugno 2020, la IS 1 ha impugnato la sentenza di

questa Camera con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, tuttora

pendente (causa 5A_476/2020).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Se

il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in

contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o

d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima

frase CPC). Una rettifica come quel­la chiesta dalla IS 1 con l'istanza

del 5 giugno 2020 mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o

di compu­to, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza)

chiaramente desumibili dal testo stesso della decisio­ne. Essa non deve

comportare, in nessun caso, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522

consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018

consid 3.2, in: SJ 2019 I 57).

2.

Oggetto di un'istanza di rettifica può essere unicamente,

per sua natura, il dispositivo di una decisione. I considerandi servono per capire

se il dispositivo denoti una svista suscettibile di essere rettificata, ma non

passano in giudicato, a meno che il dispositivo rinvii esplicitamente ai

medesimi (Bastons Buletti in: CPC,

Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 334 con riferimenti; Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 334; Carcagni Roesler in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO,

Berna 2010, n. 5 ad art. 334). Nella fattispecie il dispositivo n. II/3.4 della

sentenza non rinvia ai considerandi. Nella misura in cui pretende di sostituire il termine “finestre

esistenti” con quello di “nuove finestre” nei considerandi 9 e 10 della

decisione, l'istante formula pertanto una

richiesta irricevibile.

3.

Riguardo

al dispositivo in sé, l'istante non accenna a manifeste sviste di

redazione, di battuta, di compu­to o ad altre eventuali inavvertenze di forma. Né

essa pretende che l'aggettivo “esistenti” riferito alle finestre sia stato

adoperato dalla Camera per disattenzione, per distrazione o per abbaglio, tanto

ch'essa medesima adombra meri “errori di

designazioneˮ. Quanto l'impresa chiede è di conseguenza, in realtà, un'interpretazione

del termi­ne “finestre esistenti” usato dalla Camera. Da un'allegazione ad ogni

modo va subito sgombrato il campo, in particolare laddove l'istante sembra

affermare che la sentenza di questa Camera non è conforme alle indicazioni

contenute nella sentenza del Tribunale federale 5A_45/2017 del 14 gennaio 2019

in seguito alla quale è stata presa la decisione di appello. Un'interpretazione

non è destinata invero – e nemmeno una rettifica, del resto – a ridiscutere il

merito della controversia. Tale appannaggio spetta unicamente al Tribunale

federale, che la IS 1 ha adito con ricorso in materia civile il 10 giugno 2020

(sopra, lett. B in fine).

4.

Per

quel che attiene all'interpretazione del termine “finestre esistenti” nella

facciata est dello stabile in proprietà della convenu­ta, si evince senza equivoco

dai considerandi della sentenza emessa da questa Camera che le contestazioni di

CO 2 e CO 1 concernono le finestre raffigurate nel piano del 17 luglio

2006.

elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza

edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dall'allora Municipio di __________, finestre

che sono contrassegnate con i numeri 1, 5,

6.

e 7 sulla planimetria (sopra riprodotta alla lett. A). Le

finestre n. 2, 3 e 4 preesistevano all'intervento del progettista, sicché

non sono in discussione, così come non sono in discussione le due piccole finestre

preesistenti (senza numero) al­le estremità del-

­l'edificio,

delle quali è prevista la chiusura. Ora, la finestra n. 1 risulta completamente

nuova, mentre le finestre n. 5 e 6 si presentano ampliate. Quanto alla finestra

n. 7, essa è spostata a una quota più bassa rispetto

all'apertu­ra originale. L'entità delle modifiche è stata colorata in

rosso dal progettista. A tali cambiamenti si riferisce il divieto pronunciato

nel dispositivo di questa Camera.

5.

Volendo

fugare possibili malintesi, si giustifica così di interpretare il termine di

“finestre esistenti” adoperato dalla Camera nel dispositivo n. 1/II/3.4 come

segue:

È vietato alla IS 1 di eseguire nella facciata est

dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________,

le modifiche colorate in rosso sul piano del 17 luglio 2006 elaborato

dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il

28.

febbraio 2007 dal Municipio di __________, per quanto riguarda le

finestre contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla

lett. B della sentenza inc. 11.2019.56.

6.

Non si prelevano spese in esito all'odierna decisione. La IS

1.

postula la rifusione di ripetibili, ma alla richiesta non può essere dato

seguito. Intanto perché l'istanza non è ricevibile nella misu­ra in cui tende

alla riformulazione dei considerandi 9 e 10 della sentenza. Inoltre perché il

termi­ne “nuo­ve finestre” prospettato dall'istante è meno chiaro di quello

usato dalla Camera, mal com­prendendosi quali sarebbero le “nuove finestre” suscettive

di apertura o ampliamento. Infine perché l'istanza di rettifica, inutilmente

ridondante, si sarebbe potuta limitare a un breve esposto, il quale non avrebbe

richiesto apprezzabile dispendio di tempo o di costi.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il dispositivo n. 1/II/3.4

della sentenza emessa da questa Camera l'8 maggio 2020 è interpretato come

segue:

È vietato alla IS 1 di eseguire nella facciata est

dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________,

le modifiche colorate in rosso sul piano del 17 luglio 2006 elaborato

dall'arch. G__________ __________, ogget­to della licenza edilizia rilasciata

il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, per quanto riguarda le

finestre contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla

lett. B della sentenza inc. 11.2019.56.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2;

– Tribunale federale

(causa 5A_476/2020).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).