11.2020.65
Diffida ai debitori per l'incasso di contributi alimentari in favore della moglie e dei figli: tangibilità del fabbisogno minimo dell'obbligato secondo il diritto esecutivo
13 settembre 2021Italiano28 min
I. Il 27 agosto 2021 AP
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.65
11.2020.100
Lugano
13 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2020.295 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
istanza del 18 marzo 2020 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 9 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 4 giugno 2020 (inc. 11.2020.65),
come pure sulla
richiesta di gratuito di patrocinio formulata il 22 luglio 2020 da AO 1 (inc.
11.2020.100);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1978) e AO 1 (1979) si sono sposati ad __________ il 15 marzo 2002.
Dal matrimonio sono nati N__________ (23
agosto 2002), G__________ (31 luglio 2004), M__________ (3 settembre
2007) e Ma__________ (1° agosto 2011). Nel corso del 2018 AP 1, di formazione
cuoco, è rimasto senza lavoro e ha riscosso indennità di disoccupazione. Dal 1°
settembre 2019 egli ha intrapreso una riqualifica come soccorritore
professionale presso la Scuola superiore in cure infermieristiche a __________.
Durante la vita comune AO 1 si è dedicata esclusivamente al governo della casa
e alla cura della famiglia. Attualmente essa segue un apprendistato come
operatrice socioassistenziale presso la __________ di __________. I coniugi vivono
separati dal dicembre del 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 22 dicembre 2016,
il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha omologato il 12
gennaio 2017 un'intesa fra le parti che autorizzava – fra l'altro – i coniugi a
vivere separati, assegnava l'alloggio coniugale in uso alla moglie, affidava alla
medesima i figli (riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AP 1 a
versare un contributo alimentare dal 1° gennaio 2017 di fr. 250.– mensili per ciascun figlio
(assegni familiari non compresi) e di fr. 300.– mensili per la moglie (inc. SO.2016.976).
C. Il 6 giugno 2019 AO 1
si è rivolta al medesimo Pretore con un'istanza di diffida ai debitori. Con
decisione del 28 ottobre 2019 il Pretore supplente, accertato un deterioramento
della situazione economica del marito, ha ordinato all'Ufficio degli stipendi e
delle assicurazioni del __________ di trattenere dal salario di AP 1 l'importo
di fr. 600.– mensili
(oltre agli assegni familiari), pari alla disponibilità di lui sul suo
fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo, e di riversarlo su un
conto postale intestato alla moglie (inc. SO.2019.494). Egli ha riservato inoltre
la possibilità per l'istante di chiedere la prestazione di una garanzia nel
senso dell'art. 292 CC qualora il convenuto, una volta ricevuta la sua
spettanza dalla successione paterna, non avesse versato il contributo residuo
di fr. 700.– mensili.
D. Il 18 marzo 2020 AO 1
ha adito nuovamente il Pretore perché, accordatole il gratuito patrocinio, ordinasse
inaudita parte alla P__________ SA di bloccare il conto corrente IBAN __________
7 intestato a AP 1, su cui sarebbe essere stata depositata la spettanza di lui
nella successione paterna, e di prelevare dal medesimo una tantum l'importo
di fr. 3900.– corrispondente agli arretrati scaduti dall'ottobre del 2019
al marzo del 2020, come pure fr. 700.– mensili (dovuti “a titolo di
contributi alimentari residui”), riversando tali somme a lei. Con decreto cautelare
del 23 marzo 2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l'istanza e ha ordinato alla P__________ SA di bloccare con
effetto imme-diato il conto citato, prelevando
dal medesimo l'importo di fr. 700.– mensili, da girare alla moglie fino
ad “azzeramento” del conto medesimo. Le parti sono state citate inoltre al
contraddittorio del 25 maggio 2020.
E. Il 1° aprile 2020 AP
1 ha instato per lo sblocco del conto su cui gli era versato lo stipendio e dal
quale egli attingeva per finanziare il proprio fabbisogno corrente.
Contestualmente egli ha indicato l'esistenza di un conto di risparmio (IBAN __________
6), sempre presso la P__________ SA, su cui era stata depositata la sua
spettanza ereditaria nella successione paterna. Ottenuti gli estratti relativi
a entrambi i conti (valuta il 4 aprile 2020), AO 1 ha postulato il 12 maggio
2020 il blocco di ambedue le relazioni postali in garanzia dei contributi
alimentari ‟residuiˮ. Con “decisione supercautelare intermedia” del
15 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente modificato il provvedimento
emesso senza contraddittorio del 23 marzo 2020 e ha ordinato alla P__________
SA di:
– bloccare
con effetto immediato il conto di risparmio IBAN __________ 6 intestato a AP 1;
– trasferire
l'intero saldo attivo del conto corrente già bloccato IBAN __________ 7, ad
eccezione dell'importo di fr. 1000.–, sul conto risparmio appena bloccato;
– prelevare
l'importo di fr. 700.– mensili dal conto IBAN __________ 6 (e non più
dall'altro conto), riversandolo sul conto intestato a AO 1;
– sbloccare,
una volta completate le misure citate, il conto IBAN __________ 7, per essere a
libera disposizione di AP 1 con un saldo attivo iniziale di fr. 1000.– e
– trasmettere
un estratto aggiornato dei movimenti effettuati su entrambi i conti dal 1°
aprile 2020.
F. Al contraddittorio del
25 maggio 2020 il convenuto ha chiesto di essere liberato dal contributo di
mantenimento di fr. 300.– mensili per la moglie e ha postulato una
revisione del calcolo del proprio fabbisogno minimo che considerasse il canone
effettivo di locazione, il premio della cassa malati e i costi della nuova
formazione professionale, come pure la circostanza che il primogenito N__________
da tre anni percepiva uno stipendio da apprendista e sarebbe diventato a breve
maggiorenne. Egli si è opposto altresì al pignoramento di quanto ricevuto dalla
successione paterna, rilevando che gli importi prelevati sono stati usati per
rimborsare a sua madre alcuni prestiti e che, a parte ciò, non si poteva ordinare
una trattenuta su un conto di risparmio. AP 1 ha chiesto infine di essere
esentato da spese processuali. Le parti hanno ribadito seduta stante il loro
punto di vista e notificato prove. Il 29 maggio 2020 la P__________ SA ha
trasmesso al Pretore aggiunto gli estratti aggiornati dei due noti conti.
G. Con sentenza del 4
giugno 2020 il Pretore aggiunto, acquisiti gli estratti postali aggiornati e
gli inc. SO.2016.976 e SO.2019.494, ha ordinato all'Ufficio degli stipendi e
delle assicurazioni del __________ di trattenere con effetto immediato dal
salario del convenuto fino al 31 maggio 2021 – in modifica del precedente
ordine – la somma di fr. 200.– mensili (assegni familiari non compresi),
riversandola a AO 1 per lei e i figli. Contestualmente egli ha ordinato alla P__________
SA di prelevare con effetto immediato dal conto bloccato IBAN __________ 6
intestato a AP 1 la somma di fr. 1100.– mensili e di riversarla anch'essa
a AO 1 “fino all'azzeramento del conto medesimo”, sempre a titolo di contributo
alimentare per lei e i figli. Non sono state riscosse spese processuali né sono
state assegnate ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio.
H. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 giugno 2020 per
ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo ed esenzione dalle spese
processuali, che la trattenuta di fr. 200.– mensili sia annullata siccome
lesiva del suo minimo esistenziale e quella di fr. 1100.– sia soppressa
per consentirgli di accantonare l'avere in conto come “capitale di sicurezza”. Non
essendo stato possibile interpellare la patrocinatrice di AO 1, il presidente della
Camera ha accordato il 26 giugno 2020 all'appello effetto sospensivo limitatamente
alla trattenuta di stipendio di fr. 200.– mensili e ha impartito
all'interessata un termine fino al 23 luglio 2020 per chiedere l'eventuale
revoca o modifica del decreto. Il 22 luglio 2020 AO 1 ha instato per la revoca del
decreto presidenziale e ha sollecitato il beneficio del gratuito patrocinio. Con
decreto del 27 luglio 2020 il presidente della Camera ha rigettato la richiesta
di revoca dell'effetto sospensivo. L'appellante ha inoltrato spontaneamente un
memoriale il 7 agosto 2020 in cui ha ribadito il suo punto di vista.
Fatti
I. Il 27 agosto 2021 AP
1 ha introdotto dinanzi al medesimo Pretore un'istanza di modifica di misure a
protezione dell'unione coniugale in cui chiede, previa concessione del gratuito
patrocinio, la revoca dei contributi alimentari a suo carico e della diffida ai
debitori. Identica richiesta egli ha avanzato già in via cautela-
re. La causa si trova in
attesa del contraddittorio, indetto per il
13 settembre 2021 (inc. SO.2021.665).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”
per contributi alimentari dovuti al coniuge (art. 177 CC) e ai figli
(art. 291 CC) combinata con una richiesta di garanzie nel senso dell'art.
292.
CC o di restrizione del potere di disporre a norma dell'art. 178 CC al di
fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento, è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC
(art. 271 lett. a e art. 302 cpv. 1 lett. c CPC; RtiD I-2019 pag.
510.
consid. 4 seg.). La relativa decisione è impugnabile perciò entro dieci
giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno
fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità e la
durata delle trattenute in discussione davanti al primo giudice. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al
convenuto il 6 giugno 2020. Introdotto il 9 giugno 2020, l'appello in esame è dunque
ricevibile.
2.
In tutte le questioni di carattere
pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure il genitore
affidatario in caso di autorità parentale congiunta, è legittimato a esercitare
in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti
personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa
accordata al detentore dell'autorità parentale
o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età del figlio,
sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in corso di procedura, il figlio
approvi le richieste avanzate in sua vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid.
3.2, 129 III 55 consid. 3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del
27.
ottobre 2020 consid. 2). Nella fattispecie N__________ è divenuto
maggiorenne in pendenza di appello, il 23 agosto 2020. Il memoriale tuttavia
non è stato notificato alla madre per osservazioni. Non occorre così
interpellare il figlio perché ratifichi l'operato di AO 1 dopo tale data
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020, consid. 3).
3.
All'appello AP 1
acclude copia di una lettera in cui il Ministero pubblico lo ha diffidato il 9
aprile 2020 a pagare fr. 3900.– per contributi alimentari arretrati (dall'ottobre
2019.
al marzo 2020), comminandogli un procedimento per trascuranza degli
obblighi di mantenimento. Egli annette inoltre gli estratti dei due noti conti postali
dal 1° aprile al 15 maggio 2020 e una comunicazione con cui la P__________ SA
ha trasmesso il 29 maggio 2020 al Pretore aggiunto quegli estratti. Tali
documenti figurano già nel carteggio processuale o erano, comunque sia, noti
alle parti e al primo giudice al momento di statuire (si veda il decreto ‟supercautelareˮ
del 15 maggio 2020 in cui il Pretore aggiunto si riferisce alla diffida penale
del 9 aprile 2020). La loro produzione si rivela dunque superflua.
4.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che dal gennaio del 2020 il reddito di AP 1 è sceso da fr. 3249.15
a fr. 3080.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo calcolato secondo
il diritto esecutivo di fr. 3300.– mensili (minimo di base fr. 1200.–,
locazione fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 244.65, spese di
formazione fr. 200.–, spese di trasferta fr. 150.–, assicurazione
dello scooter fr. 26.77, imposta di circolazione fr. 10.50, pasti
fuori casa fr. 220.–). Onde un ammanco di fr. 220.– mensili.
Il primo giudice ha
ritenuto nondimeno che in concreto soccorrano i presupposti perché il convenuto
abbia a sopportare non solo quel disavanzo, ma anche un'ulteriore riduzione del
fabbisogno minimo, avendo egli sminuito deliberatamente le basi destinate al
sostentamento della famiglia. Egli ha constatato che, ricevuti fr. 37 904.95 dalla successione paterna, costui ha
rimborsato il 30 dicembre 2020 (recte: 2019) debiti personali, versando
fr. 4500.– al suo precedente patrocinatore e fr. 13
840.– alla madre, nonostante nella sentenza del 28 ottobre 2019 gli fosse
stato ingiunto di destinare la spettanza ereditaria al mantenimento della
moglie e dei figli. Sempre il 30 dicembre 2019, il convenuto ha trasferito altresì
fr. 15 000.– dal proprio conto corrente
postale al conto postale di risparmio e ha prelevato in contanti fr. 5050.–
complessivi sull'arco di un mese, non necessari per coprire l'ammanco di fr.
220.– nel proprio fabbisogno minimo. Ciò posto, il Pretore aggiunto ha ordinato
una trattenuta salariale di fr. 200.– mensili per la durata di un anno secondo
il seguente calcolo: fr. 5050.– diviso 12 mesi, meno l'ammanco mensile di fr. 220.–.
Infine il Pretore aggiunto
ha appurato che il conto di risparmio (bloccato) registrava un saldo attivo di
circa fr. 9500.– (di cui fr. 6354.16 trasferiti dal conto corrente) che
andava destinato al mantenimento della famiglia. Considerato l'ammontare
ridotto della trattenuta salariale (fr. 200.– mensili), egli ha stabilito così in
fr. 1100.– mensili l'importo da prelevare e riversare dal conto di risparmio
fino all'estinzione del conto medesimo.
5.
L'appellante chiede che
il suo minimo esistenziale non sia intaccato dalla trattenuta salariale di fr.
200.– mensili. Fa valere di
trovarsi in gravi
ristrettezze dopo che lo stipendio del maggio 2020 (fr. 2478.60, già decurtato della precedente trattenuta di
fr. 600.–) è stato trasferito il 29 maggio 2020, insieme con il saldo
del conto corrente, salvo un importo di fr. 1000.– a libera disposizione sul
conto di risparmio (bloccato). Egli lamenta che gli è stata lasciata una somma
di fr. 1000.–, insufficiente per il sostentamento e finanche inferiore al
minimo di base del diritto esecutivo. Ciò posto, AP 1 chiede la retrocessione
di
fr. 2478.60 dal conto di risparmio a quello corrente, tale importo non
potendosi destinare alla famiglia siccome necessario per il mantenimento di lui.
Comunque sia – egli soggiunge – il suo fabbisogno minimo non può essere
intaccato a scopo punitivo per avere egli usato il denaro ereditato. Anche
perché i prelevamenti in contanti di fr. 5050.– (che egli chiede di non
dover restituire) non sono stati eseguiti per sottrarre denaro al mantenimento
della famiglia, bensì per saldare i contributi alimentari arretrati di fr.
3900.– oggetto della querela penale, per coprire spese fisse (locazione e cassa
malati) dell'aprile 2020 e per finanziare il vitto del mese seguente. L'appellante
chiede altresì che il prelievo di fr. 1100.– mensili dal conto di risparmio su
cui è stata depositata la propria spettanza ereditaria sia annullato e che tale
spettanza gli sia assicurata come “capitale di sicurezza”. Infine egli fa
valere che una trattenuta su un conto di risparmio non è giuridicamente
attuabile, poiché la P__________ SA è legata da un contratto di deposito e non
è una debitrice cui possa opporsi una diffida salariale.
6.
La trattenuta
salariale di fr. 200.– mensili ordinata dal Pretore aggiunto avrebbe gravato gli
stipendi del convenuto dal giugno del 2020 al maggio del 2021, periodo ormai trascorso.
E all'appello diretto contro tale decisione è stato conferito effetto
sospensivo, di modo che la trattenuta non è stata eseguita. Ciò non significa
tuttavia che l'appello su questo punto sia divenuto senza interesse. Il
credito di fr. 200.– mensili per la durata di un anno accertato dal Pretore aggiunto
continua a sussistere. Decorso sono unicamente i termini di pagamento, che
andranno aggiornati, se del caso, con il dispositivo della presente sentenza.
7.
Si duole
l'appellante che il saldo del conto corrente postale (prima dello sblocco) è
stato trasferito insieme con il suo stipendio di maggio, già accreditato il 22
maggio 2021 e ridotto a fr. 2478.60 in ragione della precedente diffida ai
debitori, ciò che lo ha lasciato per un mese con soli fr. 1000.–. Non è chiaro se
con tale argomentazione l'appellante intenda dolersi di una trattenuta di stipendio per quel mese o contesti l'esecuzione del
decreto “supercautelare” del 15 maggio 2020 e il successivo ordine
di prelievo dal conto di risparmio. Sia come sia, la questione può rimanere irrisolta.
Come si vedrà in appresso (consid. 8e), per vero, nell'una o nell'altra ipotesi
l'esito dell'appello non muta.
8.
Come ha ricordato il Pretore aggiunto, il giudice
chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una diffida),
vale a dire su una misura di esecuzione sui generis in relazione diretta
con il diritto esecutivo (DTF 145 III 257 consid. 3.2 con rinvii), è vincolato
– di regola – all'ammontare dei contributi alimentari stabiliti nell'ultima
decisione presa dal giudice a protezione dell'unione coniugale o del
divorzio. Egli non è competente per ridiscutere simili contributi. Qualora
tuttavia la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione di
quei contributi – come ha accertato in concreto il Pretore supplente il 28
ottobre 2019 (sopra, lett. C) – egli deve verificare almeno che, a un esame di
verosimiglianza, la trattenuta non intacchi il fabbisogno minimo
dell'obbligato, fabbisogno calcolato non secondo i principi del diritto civile,
bensì secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.18 del 5 giugno 2018 consid. 7). Il
peggioramento della situazione finanziaria dell'obbligato non deve ricondursi
inoltre – evidentemente – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo, non
essendo quegli abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al
sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2017.31 del 29 maggio 2018 consid. 4a).
A differenza del fabbisogno minimo del diritto civile applicabile in
ambito matrimoniale, ad ogni modo, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo
non è sempre intangibile (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami). Ove una
trattenuta di stipendio sia chiesta da un creditore che senza il contributo
alimentare non riesca a coprire il proprio fabbisogno minimo, in effetti, il
debitore con redditi insufficienti a coprire a sua volta il proprio fabbisogno
minimo (compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del
creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa
proporzione in cui il creditore vede intaccare il proprio (loc. cit.). Un
esempio concreto è riprodotto nella sentenza pubblicata in DTF 105 III 48. L'ammontare
di una trattenuta di stipendio va determinato, quindi, anche tenendo conto di
tale principio.
a) Nella
fattispecie l'appellante non discute l'accertamento del proprio fabbisogno
minimo calcolato in fr. 3300.– mensili secondo i principi del diritto esecutivo
(sopra, consid. 3). Dal canto suo l'istante sembra contestare
quell'accertamento, nel proprio memoriale del 22 luglio 2020, quando afferma
che “nuove formazioni, nuovi mezzi di trasporto, nuovi appartamenti non possono
certo avere la precedenza sui suoi doveri” (pag. 3 in alto). Come si è rilevato
nel decreto presidenziale del 27 luglio 2020, essa non indica tuttavia nemmeno
per ordine di grandezza a quanto – secondo lei – ammonterebbe tale fabbisogno
minimo, né spiega quali voci andrebbero espunte dal calcolo del minimo
esistenziale perché non conformi ai criteri della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento. E contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii), il
che vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio
illimitato preposto al diritto di
filiazione (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.32 del 19 febbraio 2021 consid. 7). Ne segue
che la mancata quantificazione del fabbisogno minimo della controparte rende
l'obiezione irricevibile.
b) Quanto
al reddito del convenuto che il Pretore aggiunto ha accertato in fr. 3080.–
mensili, l'istante rimprovera al marito di avere unilateralmente interrotto – invocando
motivi psicologici – la formazione di capocuoco e di avere cambiato ambito lavorativo
intraprendendo una formazione come soccorritore professionale. A suo avviso il
convenuto sarebbe in grado di guadagnare almeno fr. 5000.– mensili se svolgesse
la professione di cuoco (osservazioni all'appello, pag. 2). La questione
era già stata sollevata invero senza successo da AO 1 nella diffida ai debitori
dell'inc. SO.2019.494. Dagli atti di quella procedura si evince, fra l'altro, che
la riqualifica professionale dell'appellante è stata intrapresa nel settembre
del 2019 con l'approvazione dell'Ufficio delle misure attive del Cantone Ticino
allorché AP 1 era iscritto da quattro mesi ai ruoli della disoccupazione (sentenza
del 28 ottobre 2019, pag. 8: lettera 20 settembre 2019 del MLaw __________ __________).
Non giova quindi tornare sull'argomento. In definitiva, con un reddito di fr.
3080.– mensili e un fabbisogno secondo il diritto esecutivo di fr. 3300.–
mensili, l'appellante accusa effettivamente un ammanco di
fr. 220.– mensili.
c) Rimane
da esaminare se l'appellante possa essere tenuto a sopportare per un anno,
nell'attesa che siano ridefiniti i contributi
alimentari a suo carico, un fabbisogno minimo di fr. 420.– mensili
inferiore rispetto al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Perché ciò sia,
occorre – come detto – che il fabbisogno minimo del convenuto sia intaccato
nella stessa proporzione in cui i creditori alimentari vedono intaccare il loro.
In DTF 105 III 48 il Tribunale federale aveva tutelato un pignoramento di
salario per fr. 412.– mensili a carico di un debitore alimentare con entrate di
fr. 1000.– mensili e un fabbisogno minimo del diritto esecutivo di fr. 1140.–
mensili, rilevando che in quel caso moglie e figlio sopportavano, in
proporzione, un'analoga erosione del loro fabbisogno minimo (dovendo
accomodarsi di fr. 412.– mensili nonostante fosse stato loro riconosciuto un
contributo alimentare di fr. 800.– mensili). In concreto l'appellante non
pretende che, calcolando il proprio minimo esistenziale sulla scorta di tali
criteri, la trattenuta litigiosa (fr. 200.– mensili) sarebbe eccessiva
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.187 del 25 gennaio 2012
consid. 4). Al proposito la ricevibilità dell'appello appare finanche dubbia
per carenza di motivazione.
d) Si
volesse fare astrazione da quanto precede, nel merito il Tribunale federale ha avuto
modo di precisare che il calcolo della quota pignorabile dello stipendio di un
debitore alimentare (DTF 111 III 16 consid. 5b, 71 III 177 consid. 3) deve
attenersi alla formula seguente:
(reddito netto del debitore x minimo esistenziale
del creditore) _______________________________________________________
(minimo esistenziale del debitore + minimo
esistenziale del creditore)
Nella
fattispecie i dati relativi all'appellante sono già stati accertati (sopra, consid. a e b). Ora, un
pignoramento di salario può intaccare il minimo esistenziale del debitore nella
misura in cui il contributo alimentare risulti indispensabile per il
sostentamento del creditore. Se ciò non è il caso, il pignoramento non può ledere
il minimo esistenziale del debitore e la
formula indicata non si applica (DTF 111 III 17 consid. 5d).
Nelle
condizioni descritte è necessario verificare che il contributo alimentare di
fr. 300.– mensili in favore della
moglie risulti indispensabile al sostentamento di lei. Dal conteggio di salario
del 25 maggio 2020 prodotto con la richiesta di gratuito patrocinio si evince
che AO 1 consegue un reddito di fr. 1946.– mensili, reddito che parrebbe
coprire il fabbisogno minimo di lei, accertato dal Pretore supplente il 28
ottobre 2019 in fr. 1690.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione
fr. 320.– [già dedotta la quota
compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr.
11.60, assicurazione dell'economia domestica fr. 7.90; decreto cautelare citato,
pag. 8). Altrettanto può dirsi per il contributo alimentare di fr. 250.– in
favore del figlio N__________, ormai maggiorenne e pressoché al termine della
formazione professionale (progettista meccanico). Sta di fatto che, pur tenendo
calcolo di ciò, la quota pignorabile dello stipendio di AP 1 riuscirebbe
superiore alla trattenuta ordinata dal primo giudice. Applicato per G__________,
M__________ e Ma__________ l'importo di fr. 600.– mensili previsto
dalla tabella per il calcolo del
minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (come ha fatto il
Tribunale cantonale dei Grigioni nella sentenza del 7 dicembre 2009
pubblicata in: BlSchKG 2012 pag. 198 consid. 4a con richiami), la quota
pignorabile dello stipendio di AP 1 sarebbe di:
(3080 x [3
x 600])_ = fr. 1087.– mensili.
(3300 + [3 x 600])
Alla
luce di ciò, la decisione del Pretore aggiunto che ha ordinato una trattenuta
salariale di fr. 200.– mensili per la durata di 12 mesi (come un pignoramento
di stipendio, la cui durata non può eccedere un anno [art. 93 cpv. 2 LEF]), è
una decisione del tutto sostenibile.
e) Del resto l'appello in esame non sarebbe destinato
a miglior sorte nemmeno se il trasferimento avvenuto il 29 maggio 2020 dello
stipendio del maggio del 2020 (già decurtato a fr. 2478.60) sul conto di risparmio dell'appellante
fosse
considerato anch'esso alla stregua di una trattenuta di stipendio, come sembra affermare
l'interessato. Anche in tale eventualità il saldo finale rimarrebbe, in ogni modo, favorevole al convenuto. Ciò
varrebbe anche qualora alle somme trattenute per l'anno in questione si
aggiungessero gli importi prelevati dal conto di risparmio in favore
dell'istante e dei figli. A fronte di una quota pignorabile del salario di fr.
13.
044.– (fr. 1087.– x 12), l'onere complessivo che il
primo giudice ha posto a carico del convenuto ammonta a fr. 11 900.– (fr. 2400.– dalla trattenuta salariale e
fr. 9500.– dal prelievo sul conto di risparmio). Nel risultato AP 1 non può
quindi dolersi della decisione impugnata.
f) Nelle circostanze illustrate non occorre approfondire
le ragioni che hanno indotto il convenuto a prelevare complessivi fr. 5050.– in
contanti tra il 20 aprile e l'11 maggio 2020, la trattenuta salariale giustificandosi
a prescindere dal fatto che AP 1 abbia agito in buona o in mala fede. Siccome
su tal punto all'appello è stato concesso l'effetto sospensivo, occorre
tuttavia ordinare nuove scadenze per la trattenuta di stipendio, la quale che
avrà effetto per 12 mesi dalla notifica dell'odierna sentenza, a meno che essa sia
modificata in esito alla nuova richiesta presentata da AP 1 il 27 agosto 2021
(sopra, lett. I).
9.
Per quanto attiene all'ordine di prelevamento
mensile di fr. 1100.– dal conto di risparmio, vale per analogia quanto si
è spiegato dianzi circa l'esistenza di un interesse pratico e attuale
all'appello (consid. 6). Seppure il conto di risparmio sia stato nel frattempo azzerato,
l'appellante conserva un interesse degno di protezione a sapere se ciò sia
avvenuto a ragione o a torto. Dovesse il provvedimento rivelarsi infondato,
egli potrebbe esigere infatti la restituzione di quanto prelevato indebitamente.
10.
Su questo punto l'appellante
chiede che la sua spettanza ereditaria, depositata sul noto conto di risparmio,
gli sia garantita alla stregua di un “capitale di sicurezzaˮ. Egli non indica
lontanamente tuttavia a quanto ammonterebbe la quota ereditaria che ritiene
impignorabile. A parte ciò, non si intravede – né l'appellante precisa – perché
in una situazione di grave ammanco in cui i fabbisogni minimi della famiglia non
sono coperti, sicché la somma prelevata dal conto postale appariva
indispensabile per il sostentamento corrente della famiglia, il debitore alimentare
potesse invocare una riserva di emergenza per eventuali casi di necessità. Una
volta ancora l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
11.
Nella misura in cui sostiene
che una trattenuta su un conto di risparmio non sarebbe giuridicamente possibile
poiché la P__________ SA, in qualità di depositaria, non è una debitrice cui
possa opporsi una trattenuta salariale, l'appellante muove da premesse fallaci.
Intanto l'ordine di prelevamento non configurava – fatta eccezione al limite per
l'importo di fr. 2478.60 (consid. 7 e 8e) – una trattenuta di stipendio. A
parte ciò, il convenuto trascura che tanto una garanzia a norma dell'art. 292
CC quanto una restrizione del potere di disporre giusta l'art. 178 cpv. 2 CC, può
essere combinata con una diffida ai debitori nel senso degli art. 177 e 291 CC
(Weber, Anweisung an die
Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung
in: AJP/PJA 2002, pag. 242; Roelli
in: Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, Zurigo 2016, n. 1 segg. ad art. 292 CC). Il creditore
alimentare può chiedere infatti al giudice, sin dal momento in cui postula la
costituzione di garanzie da parte dell'obbligato (o una restrizione del potere
di disporre per assicurare le basi economiche della famiglia), di invitare lo
stabilimento di deposito a corrispondergli il contributo alimentare periodico
(cfr. RtiD I-2019 pag. 511 consid. 7 con richiami). Ciò posto, il fatto che il
Pretore aggiunto abbia ordinato in garanzia delle pretese alimentari della famiglia,
su richiesta dell'istante, il blocco del conto di risparmio e abbia disposto il
prelievo dell'importo mensile di fr. 1100.– fino all'esaurimento del conto resiste
alla critica anche sotto questo profilo.
12.
Se ne conclude che,
infondato, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante – in affanno
finanziario – appare tuttavia privo di cognizioni giuridiche e ha agito senza
l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Si giustifica
così, eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. La richiesta di esenzione
dalle spese processuali risulta così senza oggetto. Non si pone inoltre problema
di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.
13.
La richiesta di
gratuito patrocinio formulata da AO 1 il 22 luglio 2020 contestualmente
all'istanza di revoca dell'effetto sospensivo merita accoglimento. Delle
precarie condizioni finanziarie di lei e dei figli già si è detto (art. 117
lett. a CPC). Relativamente alle probabilità di successo dell'istanza di revoca
dell'effetto sospensivo (art. 117 lett. b CPC), esse non apparivano del tutto
assenti – come conferma del resto il giudizio odierno (consid. 8) – al punto da
non poter essere considerate serie, di modo che una parte ragionevole e dotata
di mezzi sufficienti non avrebbe rinunciato a procedere in giudizio per i costi
che le sarebbero potuti derivare (DTF 142 III 139 consid. 5.1). Quanto all'indennità
spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale
che incombeva alla legale produrre, si procede per apprezzamento (sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un
avvocato ragionevolmente sollecito e speditivo non avrebbe verosimilmente
profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi nella stesura di un
memoriale di nemmeno tre pagine in una causa già nota, più di quattro ore di
lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL
178.310), compreso un colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente.
Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%),
l'indennità va fissata in definitiva in fr. 850.– complessivi.
14.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di
natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF). Conformemente all'art.
301.
lett. b CPC, infine, un
estratto della presente decisione è comunicato anche ai figli N__________, ora
maggiorenne, G__________ e M__________, la quale ha compiuto 14 anni il 3
settembre 2021.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. All'Ufficio
degli stipendi e delle assicurazioni del __________, __________, è ordinato di
trattenere, a decorrere dalla notifica della presente sentenza e per la durata
di 12 mesi, l'importo mensile complessivo di fr. 200.– (assegni familiari non compresi) dal salario di AP 1 e di
riversare tale somma sul conto corrente postale IBAN __________ 0 intestato a AO
1, con l'avvertenza che il versamento di tale somma direttamente all'assicurato
non avrà effetto liberatorio per l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.
2. Non si riscuotono spese.
3. AO 1 è ammessa al beneficio
del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino
verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.
4. Notificazione a:
–
, ;
–
avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (consid. 10, dispositivo n.
3);
– Ufficio degli stipendi e delle
assicurazioni del Cantone Ticino, Bellinzona.
Comunicazione
a:
– ;
– ;
– ;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).