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Decisione

11.2020.65

Diffida ai debitori per l'incasso di contributi alimentari in favore della moglie e dei figli: tangibilità del fabbisogno minimo dell'obbligato secondo il diritto esecutivo

13 settembre 2021Italiano28 min

I. Il 27 agosto 2021 AP

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.65

11.2020.100

Lugano

13 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2020.295 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con

istanza del 18 marzo 2020 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

del 9 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 4 giugno 2020 (inc. 11.2020.65),

come pure sulla

richiesta di gratuito di patrocinio formulata il 22 luglio 2020 da AO 1 (inc.

11.2020.100);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1978) e AO 1 (1979) si sono sposati ad __________ il 15 marzo 2002.

Dal matrimonio sono nati N__________ (23

ago­sto 2002), G__________ (31 luglio 2004), M__________ (3 settembre

2007) e Ma__________ (1° agosto 2011). Nel corso del 2018 AP 1, di formazione

cuoco, è rimasto senza lavoro e ha riscosso indennità di disoccupazione. Dal 1°

settembre 2019 egli ha intrapreso una riqualifica come soccorritore

professionale presso la Scuola superiore in cure infermieristiche a __________.

Durante la vita comune AO 1 si è dedicata esclusivamente al gover­no della casa

e alla cura della famiglia. Attualmente essa segue un apprendistato come

operatrice socioassistenziale presso la __________ di __________. I coniugi vivono

separati dal dicembre del 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 22 dicembre 2016,

il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha omologato il 12

gennaio 2017 un'intesa fra le parti che autorizzava – fra l'altro – i coniugi a

vivere separati, assegnava l'alloggio coniugale in uso alla moglie, affidava alla

medesima i figli (riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AP 1 a

versare un contributo alimentare dal 1° gennaio 2017 di fr. 250.– mensili per ciascun figlio

(assegni familiari non compresi) e di fr. 300.– mensili per la moglie (inc. SO.2016.976).

C. Il 6 giugno 2019 AO 1

si è rivolta al medesimo Pretore con un'istanza di diffida ai debitori. Con

decisione del 28 ottobre 2019 il Pretore supplente, accertato un deterioramento

della situazione economica del marito, ha ordinato all'Ufficio degli stipendi e

delle assicurazioni del __________ di trattenere dal salario di AP 1 l'importo

di fr. 600.– mensili

(oltre agli assegni familiari), pari alla disponibilità di lui sul suo

fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo, e di riversarlo su un

conto postale intestato alla moglie (inc. SO.2019.494). Egli ha riservato inoltre

la possibilità per l'istante di chiedere la prestazione di una garanzia nel

senso dell'art. 292 CC qualora il convenuto, una volta ricevuta la sua

spettanza dalla successione paterna, non avesse versato il contributo residuo

di fr. 700.– mensili.

D. Il 18 marzo 2020 AO 1

ha adito nuovamente il Pretore perché, accordatole il gratuito patrocinio, ordinasse

inaudita parte alla P__________ SA di bloccare il conto corrente IBAN __________

7 intestato a AP 1, su cui sarebbe essere stata depositata la spettanza di lui

nella successio­ne paterna, e di prelevare dal medesimo una tantum l'importo

di fr. 3900.– corrispondente agli arretrati scaduti dall'ottobre del 2019

al marzo del 2020, come pure fr. 700.– mensili (dovuti “a titolo di

contributi alimentari residui”), riversando tali somme a lei. Con decreto cautelare

del 23 marzo 2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l'istanza e ha ordinato alla P__________ SA di bloccare con

effetto imme-diato il conto citato, prelevando

dal medesimo l'importo di fr. 700.– mensili, da girare alla moglie fino

ad “azzeramento” del conto medesimo. Le parti sono state citate inoltre al

contraddittorio del 25 maggio 2020.

E. Il 1° aprile 2020 AP

1 ha instato per lo sblocco del conto su cui gli era versato lo stipendio e dal

quale egli attingeva per finanziare il proprio fabbisogno corrente.

Contestualmente egli ha indicato l'esistenza di un conto di risparmio (IBAN __________

6), sempre presso la P__________ SA, su cui era stata depositata la sua

spettanza ereditaria nella successio­ne paterna. Ottenuti gli estratti relativi

a entrambi i conti (valuta il 4 aprile 2020), AO 1 ha postulato il 12 maggio

2020 il blocco di ambedue le relazioni postali in garanzia dei contributi

alimentari ‟residuiˮ. Con “decisione supercautelare intermedia” del

15 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente modificato il provvedimento

emesso senza contraddittorio del 23 mar­zo 2020 e ha ordinato alla P__________

SA di:

– bloccare

con effetto immediato il conto di risparmio IBAN __________ 6 intestato a AP 1;

– trasferire

l'intero saldo attivo del conto corrente già bloccato IBAN __________ 7, ad

eccezione dell'importo di fr. 1000.–, sul conto risparmio appena bloccato;

– prelevare

l'importo di fr. 700.– mensili dal conto IBAN __________ 6 (e non più

dall'altro conto), riversandolo sul conto intestato a AO 1;

– sbloccare,

una volta completate le misure citate, il conto IBAN __________ 7, per essere a

libera disposizio­ne di AP 1 con un saldo attivo iniziale di fr. 1000.– e

– trasmettere

un estratto aggiornato dei movimenti effettuati su entrambi i conti dal 1°

aprile 2020.

F. Al contraddittorio del

25 maggio 2020 il convenuto ha chiesto di essere liberato dal contributo di

mantenimento di fr. 300.– mensili per la moglie e ha postulato una

revisione del calcolo del proprio fabbisogno minimo che considerasse il canone

effettivo di locazione, il premio della cassa malati e i costi della nuova

formazione professionale, come pure la circostanza che il primogenito N__________

da tre anni percepiva uno stipendio da apprendista e sarebbe diventato a breve

maggiorenne. Egli si è opposto altresì al pignoramento di quanto ricevuto dalla

successione paterna, rilevando che gli importi prelevati sono stati usati per

rimborsare a sua madre alcuni prestiti e che, a parte ciò, non si poteva ordinare

una trattenuta su un conto di risparmio. AP 1 ha chiesto infine di essere

esentato da spese processuali. Le parti hanno ribadito seduta stante il loro

punto di vista e notificato prove. Il 29 maggio 2020 la P__________ SA ha

trasmesso al Pretore aggiunto gli estratti aggiornati dei due noti conti.

G. Con sentenza del 4

giugno 2020 il Pretore aggiunto, acquisiti gli estratti postali aggiornati e

gli inc. SO.2016.976 e SO.2019.494, ha ordinato all'Ufficio degli stipendi e

delle assicurazioni del __________ di trattenere con effetto immediato dal

salario del convenuto fino al 31 maggio 2021 – in modifica del precedente

ordine – la somma di fr. 200.– mensili (assegni familiari non compresi),

riversandola a AO 1 per lei e i figli. Contestualmente egli ha ordinato alla P__________

SA di prelevare con effetto immediato dal conto bloccato IBAN __________ 6

intestato a AP 1 la somma di fr. 1100.– mensili e di riversarla anch'essa

a AO 1 “fino all'azzeramento del conto medesimo”, sempre a titolo di contributo

alimentare per lei e i figli. Non sono state riscosse spese processuali né sono

state assegnate ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio.

H. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 giugno 2020 per

ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo ed esenzione dalle spese

processuali, che la trattenuta di fr. 200.– mensili sia annullata siccome

lesiva del suo minimo esistenziale e quella di fr. 1100.– sia soppressa

per consentirgli di accantonare l'avere in conto come “capitale di sicurezza”. Non

essendo stato possibile interpellare la patrocinatrice di AO 1, il presiden­te della

Camera ha accordato il 26 giugno 2020 all'appello effetto sospensivo limitatamente

alla trattenuta di stipendio di fr. 200.– mensili e ha impartito

all'interessata un termine fino al 23 luglio 2020 per chiedere l'eventuale

revoca o modifica del decreto. Il 22 luglio 2020 AO 1 ha instato per la revoca del

decreto presidenziale e ha sollecitato il beneficio del gratuito patrocinio. Con

decreto del 27 luglio 2020 il presidente della Camera ha rigettato la richiesta

di revoca dell'effetto sospensivo. L'appellante ha inoltrato spontaneamente un

memoriale il 7 agosto 2020 in cui ha ribadito il suo punto di vista.

Fatti

I. Il 27 agosto 2021 AP

1 ha introdotto dinanzi al medesimo Pretore un'istanza di modifica di misure a

protezione dell'unione coniugale in cui chiede, previa concessione del gratuito

patrocinio, la revoca dei contributi alimentari a suo carico e della diffida ai

debitori. Identica richiesta egli ha avanzato già in via cautela-

­re. La causa si trova in

attesa del contraddittorio, indetto per il

13 settembre 2021 (inc. SO.2021.665).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”

per contributi alimentari dovuti al coniuge (art. 177 CC) e ai figli

(art. 291 CC) combinata con una richiesta di garanzie nel senso dell'art.

292.

CC o di restrizione del potere di disporre a norma dell'art. 178 CC al di

fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento, è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC

(art. 271 lett. a e art. 302 cpv. 1 lett. c CPC; RtiD I-2019 pag.

510.

consid. 4 seg.). La relativa decisione è impugnabile perciò entro dieci

giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno

fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità e la

durata delle trattenute in discussione davanti al primo giudice. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al

convenuto il 6 giugno 2020. Introdotto il 9 giugno 2020, l'appello in esame è dunque

ricevibile.

2.

In tutte le questioni di carattere

pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure il genitore

affidatario in caso di autorità parentale congiunta, è legittimato a esercitare

in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti

personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa

accordata al detentore dell'autorità parentale

o al genitore affidatario continua anche do­po la maggiore età del figlio,

sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in corso di procedura, il figlio

approvi le richieste avanzate in sua vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid.

3.2, 129 III 55 consid. 3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del

27.

ottobre 2020 consid. 2). Nella fattispecie N__________ è divenuto

maggiorenne in pendenza di appello, il 23 agosto 2020. Il memoriale tuttavia

non è stato notificato alla madre per osservazioni. Non occorre così

interpellare il figlio perché ratifichi l'operato di AO 1 dopo tale data

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020, consid. 3).

3.

All'appello AP 1

acclude copia di una lettera in cui il Ministero pubblico lo ha diffidato il 9

aprile 2020 a pagare fr. 3900.– per contributi alimentari arretrati (dall'ottobre

2019.

al marzo 2020), comminandogli un procedimento per trascuranza degli

obblighi di mantenimento. Egli annette inoltre gli estratti dei due noti conti postali

dal 1° aprile al 15 maggio 2020 e una comunicazione con cui la P__________ SA

ha trasmesso il 29 maggio 2020 al Pretore aggiunto quegli estratti. Tali

documenti figurano già nel carteggio processuale o erano, comunque sia, noti

alle parti e al primo giudice al momento di statuire (si veda il decreto ‟supercautelareˮ

del 15 maggio 2020 in cui il Pretore aggiunto si riferisce alla diffida penale

del 9 aprile 2020). La loro produzione si rivela dunque superflua.

4.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che dal gennaio del 2020 il reddito di AP 1 è sceso da fr. 3249.15

a fr. 3080.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo calcolato secondo

il diritto esecutivo di fr. 3300.– mensili (minimo di base fr. 1200.–,

locazione fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 244.65, spese di

formazione fr. 200.–, spese di trasferta fr. 150.–, assicurazione

dello scooter fr. 26.77, imposta di circolazione fr. 10.50, pasti

fuori casa fr. 220.–). Onde un ammanco di fr. 220.– mensili.

Il primo giudice ha

ritenuto nondimeno che in concreto soccorrano i presupposti perché il convenuto

abbia a sopportare non solo quel disavanzo, ma anche un'ulteriore riduzione del

fabbisogno minimo, avendo egli sminuito deliberatamente le basi destinate al

sostentamento della famiglia. Egli ha constatato che, ricevuti fr. 37 904.95 dalla successione paterna, costui ha

rimborsato il 30 dicembre 2020 (recte: 2019) debiti personali, versando

fr. 4500.– al suo precedente patrocinatore e fr. 13

840.– alla madre, nonostante nella sentenza del 28 ottobre 2019 gli fosse

stato ingiunto di destinare la spettanza ereditaria al mantenimento della

moglie e dei figli. Sempre il 30 dicembre 2019, il convenuto ha trasferito altresì

fr. 15 000.– dal proprio conto corrente

postale al conto postale di risparmio e ha prelevato in contanti fr. 5050.–

complessivi sull'arco di un mese, non necessari per coprire l'ammanco di fr.

220.– nel proprio fabbisogno minimo. Ciò posto, il Pretore aggiunto ha ordinato

una trattenuta salariale di fr. 200.– mensili per la durata di un anno secondo

il seguente calcolo: fr. 5050.– diviso 12 mesi, meno l'ammanco mensile di fr. 220.–.

Infine il Pretore aggiunto

ha appurato che il conto di risparmio (bloccato) registrava un saldo attivo di

circa fr. 9500.– (di cui fr. 6354.16 trasferiti dal conto corrente) che

andava destinato al mantenimento della famiglia. Considerato l'ammontare

ridotto della trattenuta salariale (fr. 200.– mensili), egli ha stabilito così in

fr. 1100.– mensili l'importo da prelevare e riversare dal conto di risparmio

fino all'estinzione del conto medesimo.

5.

L'appellante chiede che

il suo minimo esistenziale non sia intaccato dalla trattenuta salariale di fr.

200.– mensili. Fa valere di

trovarsi in gravi

ristrettezze dopo che lo stipendio del maggio 2020 (fr. 2478.60, già decurtato della precedente trattenuta di

fr. 600.–) è stato trasferito il 29 maggio 2020, insieme con il saldo

del con­to corrente, salvo un importo di fr. 1000.– a libera disposizione sul

conto di risparmio (bloccato). Egli lamenta che gli è stata lasciata una somma

di fr. 1000.–, insufficiente per il sostentamento e finanche inferiore al

minimo di base del diritto esecutivo. Ciò posto, AP 1 chiede la retrocessione

di

fr. 2478.60 dal conto di risparmio a quello corrente, tale importo non

potendosi destinare alla famiglia siccome necessario per il mantenimento di lui.

Comunque sia – egli soggiunge – il suo fabbisogno minimo non può essere

intaccato a scopo punitivo per avere egli usato il denaro ereditato. Anche

perché i prelevamenti in contanti di fr. 5050.– (che egli chiede di non

dover restituire) non sono stati eseguiti per sottrarre denaro al mantenimento

della famiglia, bensì per saldare i contributi alimentari arretrati di fr.

3900.– oggetto della querela penale, per coprire spese fisse (locazione e cassa

malati) dell'aprile 2020 e per finanziare il vitto del mese seguente. L'appellante

chiede altresì che il prelievo di fr. 1100.– mensili dal conto di risparmio su

cui è stata depositata la propria spettanza ereditaria sia annullato e che tale

spettanza gli sia assicurata come “capitale di sicurezza”. Infine egli fa

valere che una trattenuta su un conto di risparmio non è giuridicamente

attuabile, poiché la P__________ SA è legata da un contratto di deposito e non

è una debitrice cui possa opporsi una diffida salariale.

6.

La trattenuta

salariale di fr. 200.– mensili ordinata dal Pretore aggiunto avrebbe gravato gli

stipendi del convenuto dal giugno del 2020 al maggio del 2021, periodo ormai trascorso.

E all'appello diretto contro tale decisione è stato conferito effetto

sospensivo, di modo che la trattenuta non è stata eseguita. Ciò non significa

tuttavia che l'appello su questo punto sia divenuto senza interes­se. Il

credito di fr. 200.– mensili per la durata di un anno accerta­to dal Pretore aggiunto

continua a sussistere. Decorso sono unicamente i termini di pagamento, che

andranno aggiornati, se del caso, con il dispositivo della presente sentenza.

7.

Si duole

l'appellante che il saldo del conto corrente postale (pri­ma dello sblocco) è

stato trasferito insieme con il suo stipendio di maggio, già accreditato il 22

maggio 2021 e ridotto a fr. 2478.60 in ragione della precedente diffida ai

debitori, ciò che lo ha lasciato per un mese con soli fr. 1000.–. Non è chiaro se

con tale argomentazione l'appellante intenda dolersi di una trattenuta di stipendio per quel mese o contesti l'esecuzione del

decreto “supercautelare” del 15 maggio 2020 e il successivo ordine

di prelievo dal conto di risparmio. Sia come sia, la questione può rimanere irrisolta.

Come si vedrà in appresso (consid. 8e), per vero, nell'una o nell'altra ipotesi

l'esito dell'appello non muta.

8.

Come ha ricordato il Pretore aggiunto, il giudice

chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una diffida),

vale a dire su una misura di esecuzione sui generis in relazione diretta

con il diritto esecutivo (DTF 145 III 257 consid. 3.2 con rinvii), è vincolato

– di regola – all'ammontare dei contributi alimentari stabiliti nell'ultima

decisione presa dal giudice a protezione del­l'unio­ne coniugale o del

divorzio. Egli non è competente per ridiscutere simili contributi. Qualora

tuttavia la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione di

quei contributi – come ha accertato in concreto il Pretore supplente il 28

ottobre 2019 (sopra, lett. C) – egli deve verificare almeno che, a un esame di

verosimiglianza, la trattenuta non intacchi il fabbisogno minimo

dell'obbligato, fabbisogno calcolato non secondo i principi del diritto civile,

bensì secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.18 del 5 giugno 2018 consid. 7). Il

peggioramento della situazione finanziaria dell'obbligato non deve ricondursi

inoltre – evidentemente – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo, non

essendo quegli abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al

sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2017.31 del 29 maggio 2018 consid. 4a).

A differenza del fabbisogno minimo del diritto civile applicabile in

ambito matrimoniale, ad ogni modo, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo

non è sempre intangibile (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami). Ove una

trattenuta di stipendio sia chiesta da un creditore che senza il contributo

alimentare non riesca a coprire il proprio fabbisogno minimo, in effetti, il

debitore con redditi insufficienti a coprire a sua volta il proprio fabbisogno

minimo (compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del

creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa

proporzione in cui il creditore vede intaccare il proprio (loc. cit.). Un

esempio concreto è riprodotto nella sentenza pubblicata in DTF 105 III 48. L'ammontare

di una trattenuta di stipendio va determinato, quindi, anche tenendo conto di

tale principio.

a) Nella

fattispecie l'appellante non discute l'accertamento del proprio fabbisogno

minimo calcolato in fr. 3300.– mensili secondo i principi del diritto esecutivo

(sopra, consid. 3). Dal canto suo l'istante sembra contestare

quell'accertamento, nel proprio memoriale del 22 luglio 2020, quando afferma

che “nuove formazioni, nuovi mezzi di trasporto, nuovi appartamenti non possono

certo avere la precedenza sui suoi doveri” (pag. 3 in alto). Come si è rilevato

nel decreto presidenziale del 27 luglio 2020, essa non indica tuttavia nemmeno

per ordine di grandezza a quanto – secondo lei – ammonterebbe tale fabbisogno

minimo, né spiega quali voci andrebbero espunte dal calcolo del minimo

esistenziale perché non conformi ai criteri della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento. E contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii), il

che vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio

illimitato preposto al diritto di

filiazione (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.32 del 19 febbraio 2021 consid. 7). Ne segue

che la mancata quantificazione del fabbisogno minimo della controparte rende

l'obiezione irricevibile.

b) Quanto

al reddito del convenuto che il Pretore aggiunto ha accertato in fr. 3080.–

mensili, l'istante rimprovera al marito di avere unilateralmente interrotto – invocando

motivi psicologici – la formazione di capocuoco e di avere cambiato ambito lavorativo

intraprendendo una formazione come soccorritore professionale. A suo avviso il

convenuto sarebbe in grado di guadagnare almeno fr. 5000.– mensili se svolgesse

la professione di cuoco (osservazioni all'appello, pag. 2). La questione

era già stata sollevata invero senza successo da AO 1 nella diffida ai debitori

dell'inc. SO.2019.494. Dagli atti di quella procedura si evince, fra l'altro, che

la riqualifica professionale dell'appellante è stata intrapresa nel settembre

del 2019 con l'approvazione dell'Ufficio delle misure attive del Cantone Ticino

allorché AP 1 era iscritto da quattro mesi ai ruoli della disoccupazione (sentenza

del 28 ottobre 2019, pag. 8: lettera 20 settembre 2019 del MLaw __________ __________).

Non giova quindi tornare sul­l'argomento. In definitiva, con un reddito di fr.

3080.– mensili e un fabbisogno secondo il diritto esecutivo di fr. 3300.–

mensili, l'appellante accusa effettivamente un ammanco di

fr. 220.– mensili.

c) Rimane

da esaminare se l'appellante possa essere tenuto a sopportare per un anno,

nell'attesa che siano ridefiniti i contributi

alimentari a suo carico, un fabbisogno minimo di fr. 420.– mensili

inferiore rispetto al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Perché ciò sia,

occorre – come detto – che il fabbisogno minimo del convenuto sia intaccato

nella stes­sa proporzione in cui i creditori alimentari vedono intaccare il loro.

In DTF 105 III 48 il Tribunale federale aveva tutelato un pignoramento di

salario per fr. 412.– mensili a carico di un debitore alimentare con entrate di

fr. 1000.– mensili e un fabbisogno minimo del diritto esecutivo di fr. 1140.–

mensili, rilevando che in quel caso moglie e figlio sopportavano, in

proporzione, un'analoga erosione del loro fabbisogno mini­mo (dovendo

accomodarsi di fr. 412.– mensili nonostante fosse stato loro riconosciuto un

contributo alimentare di fr. 800.– mensili). In concreto l'appellante non

pretende che, calcolando il proprio minimo esistenziale sulla scorta di tali

criteri, la trattenuta litigiosa (fr. 200.– mensili) sarebbe eccessiva

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.187 del 25 gennaio 2012

consid. 4). Al proposito la ricevibilità dell'appello appare finanche dubbia

per carenza di motivazione.

d) Si

volesse fare astrazione da quanto precede, nel merito il Tribunale federale ha avuto

modo di precisare che il calcolo della quota pignorabile dello stipendio di un

debitore alimentare (DTF 111 III 16 consid. 5b, 71 III 177 consid. 3) deve

attenersi alla formula seguente:

(reddito netto del debitore x minimo esistenziale

del creditore) _______________________________________________________

(minimo esistenziale del debitore + minimo

esistenziale del creditore)

Nella

fattispecie i dati relativi all'appellante sono già stati accertati (sopra, consid. a e b). Ora, un

pignoramento di salario può intaccare il minimo esistenziale del debitore nella

misu­ra in cui il contributo alimentare risulti indispensabile per il

sostentamento del creditore. Se ciò non è il caso, il pignoramento non può ledere

il minimo esistenziale del debitore e la

formula indicata non si applica (DTF 111 III 17 consid. 5d).

Nelle

condizioni descritte è necessario verificare che il contributo alimentare di

fr. 300.– mensili in favore della

moglie risulti indispensabile al sostentamento di lei. Dal conteggio di salario

del 25 maggio 2020 prodotto con la richiesta di gratuito patrocinio si evince

che AO 1 consegue un reddito di fr. 1946.– mensili, reddito che parrebbe

coprire il fabbisogno minimo di lei, accertato dal Pretore supplente il 28

ottobre 2019 in fr. 1690.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione

fr. 320.– [già dedotta la quota

compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr.

11.60, assicurazione dell'economia domestica fr. 7.90; decreto cautelare citato,

pag. 8). Altrettanto può dirsi per il contributo alimentare di fr. 250.– in

favore del figlio N__________, ormai maggiorenne e pressoché al termine della

formazione professionale (progettista meccanico). Sta di fatto che, pur tenendo

calcolo di ciò, la quota pignorabile dello stipendio di AP 1 riuscirebbe

superiore alla trattenuta ordinata dal primo giudice. Applicato per G__________,

M__________ e Ma__________ l'importo di fr. 600.– mensili previsto

dalla tabella per il calcolo del

minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (come ha fatto il

Tribunale cantonale dei Grigioni nella sentenza del 7 dicembre 2009

pubblicata in: BlSchKG 2012 pag. 198 consid. 4a con richiami), la quota

pignorabile dello stipendio di AP 1 sarebbe di:

(3080 x [3

x 600])_ = fr. 1087.– mensili.

(3300 + [3 x 600])

Alla

luce di ciò, la decisione del Pretore aggiunto che ha ordinato una trattenuta

salariale di fr. 200.– mensili per la durata di 12 mesi (come un pignoramento

di stipendio, la cui durata non può eccedere un anno [art. 93 cpv. 2 LEF]), è

una decisione del tutto sostenibile.

e) Del resto l'appello in esame non sarebbe destinato

a miglior sorte nemmeno se il trasferimento avvenuto il 29 maggio 2020 dello

stipendio del maggio del 2020 (già decurtato a fr. 2478.60) sul conto di risparmio dell'appellante

fosse

considerato anch'esso alla stregua di una trattenuta di stipendio, come sembra affermare

l'interessato. Anche in tale eventualità il saldo finale rimarrebbe, in ogni modo, favorevole al convenuto. Ciò

varrebbe anche qualora alle somme trattenute per l'anno in questione si

aggiungessero gli importi prelevati dal conto di risparmio in favore

dell'istante e dei figli. A fronte di una quota pignorabile del salario di fr.

13.

044.– (fr. 1087.– x 12), l'onere complessivo che il

primo giudice ha posto a carico del convenuto ammonta a fr. 11 900.– (fr. 2400.– dalla trattenuta salariale e

fr. 9500.– dal prelievo sul conto di risparmio). Nel risultato AP 1 non può

quindi dolersi della decisione impugnata.

f) Nelle circostanze illustrate non occorre approfondire

le ragioni che hanno indotto il convenuto a prelevare complessivi fr. 5050.– in

contanti tra il 20 aprile e l'11 maggio 2020, la trattenuta salariale giustificandosi

a prescindere dal fatto che AP 1 abbia agito in buona o in mala fede. Siccome

su tal punto all'appello è stato concesso l'effetto sospensivo, occorre

tuttavia ordinare nuove scadenze per la trattenuta di stipendio, la quale che

avrà effetto per 12 mesi dalla notifica dell'odierna sentenza, a meno che essa sia

modificata in esito alla nuova richiesta presentata da AP 1 il 27 agosto 2021

(sopra, lett. I).

9.

Per quanto attiene all'ordine di prelevamento

mensile di fr. 1100.– dal conto di risparmio, vale per analogia quanto si

è spiegato dianzi circa l'esistenza di un interesse pratico e attuale

all'appello (consid. 6). Seppure il conto di risparmio sia stato nel frattempo azzerato,

l'appellante conserva un interesse degno di protezione a sapere se ciò sia

avvenuto a ragione o a torto. Doves­se il provvedimento rivelarsi infondato,

egli potrebbe esigere infatti la restituzione di quanto prelevato indebitamente.

10.

Su questo punto l'appellante

chiede che la sua spettanza ereditaria, depositata sul noto conto di risparmio,

gli sia garantita alla stregua di un “capitale di sicurezzaˮ. Egli non indica

lontanamen­te tuttavia a quanto ammonterebbe la quota ereditaria che ritiene

impignorabile. A parte ciò, non si intravede – né l'appellante precisa – perché

in una situazione di grave ammanco in cui i fabbisogni minimi della famiglia non

sono coperti, sicché la somma prelevata dal conto postale appariva

indispensabile per il sostentamento corrente della famiglia, il debitore alimentare

potesse invocare una riserva di emergenza per eventuali casi di necessità. Una

volta ancora l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

11.

Nella misura in cui sostiene

che una trattenuta su un conto di risparmio non sarebbe giuridicamente possibile

poiché la P__________ SA, in qualità di depositaria, non è una debitrice cui

possa opporsi una trattenuta salariale, l'appellante muove da premesse fallaci.

Intanto l'ordine di prelevamento non configurava – fatta eccezione al limite per

l'importo di fr. 2478.60 (consid. 7 e 8e) – una trattenuta di stipendio. A

parte ciò, il convenuto trascura che tanto una garanzia a norma dell'art. 292

CC quanto una restrizio­ne del potere di disporre giusta l'art. 178 cpv. 2 CC, può

essere combinata con una diffida ai debitori nel senso degli art. 177 e 291 CC

(Weber, Anweisung an die

Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung

in: AJP/PJA 2002, pag. 242; Roelli

in: Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht, Zurigo 2016, n. 1 segg. ad art. 292 CC). Il creditore

alimentare può chiedere infatti al giudice, sin dal momento in cui postula la

costituzione di garanzie da parte dell'obbligato (o una restrizione del potere

di disporre per assicurare le basi economiche della famiglia), di invitare lo

stabilimento di deposito a corrispondergli il contributo alimentare periodico

(cfr. RtiD I-2019 pag. 511 consid. 7 con richiami). Ciò posto, il fatto che il

Pretore aggiunto abbia ordinato in garanzia delle pretese alimentari della famiglia,

su richiesta dell'istante, il blocco del conto di risparmio e abbia disposto il

prelievo dell'importo mensile di fr. 1100.– fino all'esaurimento del conto resiste

alla critica anche sotto questo profilo.

12.

Se ne conclude che,

infondato, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante – in affanno

finanziario – appare tuttavia privo di cognizioni giuridiche e ha agito senza

l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Si giustifica

così, eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. La richiesta di esenzione

dalle spese processuali risulta così senza oggetto. Non si pone inoltre problema

di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.

13.

La richiesta di

gratuito patrocinio formulata da AO 1 il 22 luglio 2020 contestualmente

all'istanza di revoca dell'effetto sospensivo merita accoglimento. Delle

precarie condizioni finanziarie di lei e dei figli già si è detto (art. 117

lett. a CPC). Relativamente alle probabilità di successo dell'istanza di revoca

dell'effetto sospensivo (art. 117 lett. b CPC), esse non apparivano del tutto

assenti – come conferma del resto il giudizio odierno (consid. 8) – al punto da

non poter essere considerate serie, di modo che una parte ragionevole e dotata

di mezzi sufficienti non avrebbe rinunciato a procedere in giudizio per i costi

che le sarebbero potuti derivare (DTF 142 III 139 consid. 5.1). Quanto all'indennità

spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale

che incombeva alla legale produrre, si procede per apprezzamento (sentenza del

Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un

avvocato ragionevolmente sollecito e speditivo non avrebbe verosimilmen­te

profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi nella stesura di un

memoriale di nemmeno tre pagine in una causa già nota, più di quattro ore di

lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL

178.310), compreso un colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente.

Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%),

l'indennità va fissata in definitiva in fr. 850.– complessivi.

14.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di

natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF). Conformemente all'art.

301.

lett. b CPC, infine, un

estratto della presente decisione è comunicato anche ai figli N__________, ora

maggiorenne, G__________ e M__________, la quale ha compiuto 14 anni il 3

settembre 2021.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. All'Ufficio

degli stipendi e delle assicurazioni del __________, __________, è ordinato di

trattenere, a decorrere dalla notifica della presente sentenza e per la durata

di 12 mesi, l'importo mensile complessivo di fr. 200.– (assegni familiari non compresi) dal salario di AP 1 e di

riversare tale somma sul conto corrente postale IBAN __________ 0 intestato a AO

1, con l'avvertenza che il versamento di tale somma direttamente all'assicurato

non avrà effetto liberatorio per l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.

2. Non si riscuotono spese.

3. AO 1 è ammessa al beneficio

del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino

verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.

4. Notificazione a:

, ;

avv. ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (consid. 10, dispositivo n.

3);

– Ufficio degli stipendi e delle

assicurazioni del Cantone Ticino, Bellinzona.

Comunicazione

a:

– ;

– ;

– ;

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).