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Decisione

11.2020.66

Divorzio: decreto cautelare emesso senza contraddittorio

23 giugno 2020Italiano6 min

per statuire nella causa DM.2019.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.66

11.2020.71

Lugano,

23 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2019.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 20 febbraio 2019 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 10 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto l'8 giugno 2020 (inc. 11.2020.61) e sulla contestuale

richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.71);

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di

divorzio promossa il 20 febbraio 2019 da AP

1 (1977) nei confronti di AO 1 (1979) il Pretore aggiunto del Distretto

di Bellinzona ha emesso l'8 giugno 2020 un decreto cautelare in cui ha esteso

con effetto immediato durante le vacanze estive, su richiesta del convenuto, il

diritto di visita ai figli C__________ (28 dicembre 2010) e G__________ (9 dicembre

2012) concordato dalle parti in via cautelare a un'udien­za del 18 luglio 2019.

In materia di spese processuali il Pretore aggiunto non ha statuito.

B. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta il 10 giugno 2020 a questa Camera con un

appello volto a ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, il decreto

in questione sia riformato nel senso di ripristinare il diritto di visita disciplinato

dal Pretore aggiunto con sentenza del 21 dicembre 2018 a protezione dell'unio­ne

coniugale. Preliminarmente essa postula inoltre il beneficio del gratuito

patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto. 1. La

decisione impugnata è un decreto cautelare,

emesso come tale con la procedura sommaria (art. 271

lett. a CPC). Ora, le “decisioni di pri­ma istanza in materia di provvedimenti

cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie

meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il

valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale requisito non si pone, la disciplina del diritto di visita non

essendo una controversia di carattere patrimoniale. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata

è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 il

9.

giugno 2020. Introdotto il 10 giugno 2020, l'appello in esame è stato

presentato pertanto in tempo utile.

2.

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice

immediatamente, senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono

suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il

decreto cautelare che il giudice adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere

invitato il convenuto a presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88

consid. 1.1.1). Impugnato può essere tutt'al più un decreto con cui il giudice respinga

una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto né in

udienza né per scritto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii). Se in

ogni modo, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le

parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, il

decreto non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta

ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le

parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scrit­te (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c

con richiami).

3.

Nel

caso specifico l'istanza cautelare con cui AO 1 ha invitato il Pretore aggiunto

a emanare “una decisione formale in merito al calendario vacanze estive” è del

5.

giugno 2020, come figura anche sul frontespizio del decreto impugnato (“visto

lo scritto 5 giugno 2020 di AO 1, qui intimato”). Il Pretore aggiunto non

ha chiesto osservazioni a AP 1. Ricevuta l'istanza cautelare l'8 giugno 2020,

egli ha statuito il giorno stesso senza indugio. Ed egli non ha respin­to

l'istanza, bensì l'ha accolta, ampliando il diritto di visita pater­no ai figli

durante le vacanze estive. Certo, il primo giudice ha statuito facendo capo a

materiali processuali pregressi. Sta di fatto che sull'istanza del

5.

giugno 2020 AP 1 non ha avuto modo di esprimersi. Il decreto in

questione è stato emesso perciò senza contraddittorio. Non è così una decisione

impugnabile.

4.

Non

si trascura che nei rimedi giuridici il Pretore aggiunto ha indicato l'appello

come via di ricorso. Si tratta però di un'enunciazione manifestamente erronea,

che con ogni evidenza non può creare una possibilità di ricorso inesistente

(DTF 129 III 89 consid. 2.1 in fine). Patrocinata da una legale, con qualche

attenzio­ne AP 1 avrebbe potuto avvedersene. La motivazione affrettata del

decreto indiziava, del resto, una decisione urgente. Il Pretore aggiunto ha

ritenuto infatti giustificarsi il calendario delle visite proposto da AO 1, ma

non spiega minimamente perché non ci si dovesse attenere alla raccomandazione

della psicoterapeuta V__________, incaricata di ascoltare i figli, la quale gli

aveva scritto il 7 gennaio 2020 di avere “esposto ai genitori la necessità di

non apportare al momento ulteriori modifiche al diritto di visita anche per

espressa volontà dei bambini” (lettera nella rubrica “perizia (ascolto)”. Ne

segue che, introdotto contro un decreto cautelare inappellabile, il ricorso

vede la sua sorte segnata.

5.

L'emanazione

dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

6.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Valutate le condizioni economiche verosimilmente difficili in

cui essa si trova, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. La

richiesta di gratuito patrocinio non entra invece in linea di conto, l'appello

apparendo fin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b

CPC). Non si pone problema di ripetibili, dal momento che il memoriale non è stato

comunicato a AO 1 per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).