11.2020.66
Divorzio: decreto cautelare emesso senza contraddittorio
23 giugno 2020Italiano6 min
per statuire nella causa DM.2019.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
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Incarti n.
11.2020.66
11.2020.71
Lugano,
23 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2019.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 20 febbraio 2019 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 10 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto l'8 giugno 2020 (inc. 11.2020.61) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.71);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di
divorzio promossa il 20 febbraio 2019 da AP
1 (1977) nei confronti di AO 1 (1979) il Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona ha emesso l'8 giugno 2020 un decreto cautelare in cui ha esteso
con effetto immediato durante le vacanze estive, su richiesta del convenuto, il
diritto di visita ai figli C__________ (28 dicembre 2010) e G__________ (9 dicembre
2012) concordato dalle parti in via cautelare a un'udienza del 18 luglio 2019.
In materia di spese processuali il Pretore aggiunto non ha statuito.
B. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta il 10 giugno 2020 a questa Camera con un
appello volto a ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, il decreto
in questione sia riformato nel senso di ripristinare il diritto di visita disciplinato
dal Pretore aggiunto con sentenza del 21 dicembre 2018 a protezione dell'unione
coniugale. Preliminarmente essa postula inoltre il beneficio del gratuito
patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto. 1. La
decisione impugnata è un decreto cautelare,
emesso come tale con la procedura sommaria (art. 271
lett. a CPC). Ora, le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie
meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il
valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale requisito non si pone, la disciplina del diritto di visita non
essendo una controversia di carattere patrimoniale. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata
è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 il
9.
giugno 2020. Introdotto il 10 giugno 2020, l'appello in esame è stato
presentato pertanto in tempo utile.
2.
I provvedimenti cautelari emanati dal giudice
immediatamente, senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono
suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il
decreto cautelare che il giudice adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere
invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88
consid. 1.1.1). Impugnato può essere tutt'al più un decreto con cui il giudice respinga
una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto né in
udienza né per scritto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii). Se in
ogni modo, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le
parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, il
decreto non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta
ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le
parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c
con richiami).
3.
Nel
caso specifico l'istanza cautelare con cui AO 1 ha invitato il Pretore aggiunto
a emanare “una decisione formale in merito al calendario vacanze estive” è del
5.
giugno 2020, come figura anche sul frontespizio del decreto impugnato (“visto
lo scritto 5 giugno 2020 di AO 1, qui intimato”). Il Pretore aggiunto non
ha chiesto osservazioni a AP 1. Ricevuta l'istanza cautelare l'8 giugno 2020,
egli ha statuito il giorno stesso senza indugio. Ed egli non ha respinto
l'istanza, bensì l'ha accolta, ampliando il diritto di visita paterno ai figli
durante le vacanze estive. Certo, il primo giudice ha statuito facendo capo a
materiali processuali pregressi. Sta di fatto che sull'istanza del
5.
giugno 2020 AP 1 non ha avuto modo di esprimersi. Il decreto in
questione è stato emesso perciò senza contraddittorio. Non è così una decisione
impugnabile.
4.
Non
si trascura che nei rimedi giuridici il Pretore aggiunto ha indicato l'appello
come via di ricorso. Si tratta però di un'enunciazione manifestamente erronea,
che con ogni evidenza non può creare una possibilità di ricorso inesistente
(DTF 129 III 89 consid. 2.1 in fine). Patrocinata da una legale, con qualche
attenzione AP 1 avrebbe potuto avvedersene. La motivazione affrettata del
decreto indiziava, del resto, una decisione urgente. Il Pretore aggiunto ha
ritenuto infatti giustificarsi il calendario delle visite proposto da AO 1, ma
non spiega minimamente perché non ci si dovesse attenere alla raccomandazione
della psicoterapeuta V__________, incaricata di ascoltare i figli, la quale gli
aveva scritto il 7 gennaio 2020 di avere “esposto ai genitori la necessità di
non apportare al momento ulteriori modifiche al diritto di visita anche per
espressa volontà dei bambini” (lettera nella rubrica “perizia (ascolto)”. Ne
segue che, introdotto contro un decreto cautelare inappellabile, il ricorso
vede la sua sorte segnata.
5.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
6.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
106.
cpv. 1 CPC). Valutate le condizioni economiche verosimilmente difficili in
cui essa si trova, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. La
richiesta di gratuito patrocinio non entra invece in linea di conto, l'appello
apparendo fin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b
CPC). Non si pone problema di ripetibili, dal momento che il memoriale non è stato
comunicato a AO 1 per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).