11.2020.67
Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
23 giugno 2020Italiano17 min
coperta dalla cassa malattia, relativa ai costi di ergoterapia per il figlio A__________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.67
Lugano,
23 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2019.165 (divorzio su istanza comune con intesa
totale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 12 dicembre 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
e
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 10 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 4 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 maggio
2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio
tra AP 1 (1981) ed AO 1 (1976), omologando la seguente convenzione stipulata
dai coniugi alla prima udienza del 12 dicembre 2019:
2.1 I figli A__________, nato il 10 agosto
2010, e O__________, nato il 27 novembre 2013, sono affidati alla madre per la
cura e l'educazione.
2.2 L'autorità parentale sui figli A__________
e O__________ verrà esercitata dai genitori in modo congiunto.
2.3 Al padre sono garantiti i più ampi
diritti di visita, e in caso di disaccordo il seguente minimo:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal
venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00;
– 3 settimane d'estate, di cui 2
consecutive;
– 1 settimana durante le vacanze
scolastiche di Natale;
– 1 settimana durante le vacanze di
Pasqua, ogni 2 anni;
– 1 settimana durante le vacanze di
Carnevale, ogni 2 anni; e
– 1 settimana durante le vacanze di
Ognissanti, ogni 2 anni.
Ritenuto come a tutt'oggi i diritti di visita si sono
sempre svolti presso il Punto d'incontro, i genitori concordano nell'introdurre
gradualmente i diritti di visita, così come indicati sopra, secondo le seguenti
modalità:
– in occasione del prossimo fine
settimana, i diritti di visita verranno esercitati dal papà con consegna e
riconsegna dei bambini presso il Punto d'incontro; la consegna avverrà alle ore
13.30, così come già previsto dal Punto d'incontro, mentre che l'orario di
riconsegna verrà concordato con il Punto d'incontro medesimo, ritenuto che
nulla osta a che detto orario venga fissato verso le 17.30–18.00. Questa sarà l'ultima
volta, in cui il papà eserciterà i propri diritti di visita per il tramite del
Punto d'incontro. Da quella data in poi, il papà prenderà in consegna i figli
presso il domicilio della mamma, e li riporterà allo stesso domicilio alle ore
indicate sopra;
– per quanto concerne il prossimo
periodo, le parti si accordano nel senso che la vigilia di Natale il padre
terrà con sé i figli dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Il padre terrà inoltre
così sé i figli durante queste ferie natalizie per 4 mezze giornate, le cui
date e orari verranno concordati dai genitori medesimi. Dopo le ferie
natalizie, i primi 2 fine settimana di spettanza del padre verranno esercitato
con un diritto di visita, senza pernottamento, dalle ore 09.00 del mattino
alle ore 18.00 della sera, sia del sabato che della domenica. Dal terzo fine
settimana il padre eserciterà i diritti di visita nella forma classica,
indicata all'inizio del presente punto della convenzione.
2.4 Le parti si danno atto di non
pretendere reciproci contributi alimentari, e questo in considerazione delle
rispettive considerazioni finanziarie, che non permettono di stabilirne uno.
2.5 A favore dei figli e a carico del
padre vengono stabiliti i seguenti contributi alimentari:
– dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
fr. 1350.– per ciascun figlio, assegni familiari esclusi e da versarsi in
aggiunta (contributo di accudimento, calcolato in fr. 250.– per figlio,
compreso);
– dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022
[recte: 2021], fr. 1225.– per ciascun figlio, assegni familiari esclusi
e da versarsi in aggiunta (contributo di accudimento, calcolato in
fr. 125.– per figlio, compreso);
– dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022,
fr. 1100.– per ciascun figlio, assegni familiari esclusi e da versarsi in
aggiunta;
– dal 1° agosto 2022 al 30 novembre 2025,
fr. 1522.– per il figlio A__________, più fr. 1004.– per il figlio O__________,
assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta;
– dal 1° dicembre 2025 al 31 agosto 2028,
fr. 1472.– per il figlio A__________, e fr. 1358.– per il figlio O__________,
assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta;
– dal 1° settembre 2028 al 30 novembre 2029,
fr. 1522.– per il figlio O__________, assegni familiari esclusi e da
versarsi in aggiunta;
– dal 1° dicembre 2029 sino alla
maggiore età di O__________, fr. 1472.– per il figlio O__________, assegni
familiari esclusi e da versarsi in aggiunta.
Fatti
I contributi sopra fissati restano in vigore sino alla
maggiore età di A__________ e O__________, o sino al termine di una loro prima
valida formazione (art. 277 CC).
Le spese straordinarie relative ai figli,
preventivamente concordate tra i genitori, verranno sopportate dai medesimi in
ragione di ½ ciascuno. Le parti si danno sin d'oggi atto che la quota parte non
coperta dalla cassa malattia, relativa ai costi di ergoterapia per il figlio A__________,
verrà sopportata dai genitori in ragione di ½ ciascuno.
2.6 Il marito provvederà a versare a
titolo di liquidazione del regime matrimoniale, la somma onnicomprensiva di
fr. 37 500.–; il versamento avverrà in rate mensili di
fr. 400.– sino a saldo completo dell'importo indicato, la prima volta
entro il 31 gennaio 2020. Le parti si danno altresì atto che vi sono contributi
arretrati, per la somma complessiva di fr. 12 000.–, a
favore della moglie; il marito si impegna a rimborsare questa somma con rate
mensili di fr. 200.–, la prima volta sempre a far tempo dalla scadenza del
31 gennaio 2020.
2.7 Le parti convengono di suddividere
in ragione di ½ ciascuno i valori di riscatto delle polizze III pilastro
relativi al periodo dalla data del matrimonio al 12 dicembre 2019.
2.8 Le parti convengono inoltre di
ripartire, sempre in ragione di ½ ciascuno, gli averi LPP, maturati dalla data
del matrimonio al 12 dicembre 2019.
3. È fatto ordine alla S__________
SA di trasferire dal conto di AP 1 la somma di fr. 12 222.10 a favore
del conto di libero passaggio intestato a AO 1 presso la J__________, __________.
4. È fatto ordine V__________ di
trasferire dalla polizza d'assicurazione sulla vita n. __________01 di AP 1 la
somma, a conguaglio, di fr. 3337.30 a favore del contratto polizza n. __________62
intestato a AO 1 presso la S__________ SA, __________.
5. Gli oneri processuali di fr.
1100.– sono a carico di AP 1, ripetibili compensate.
B. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 giugno 2020
per ottenere che la decisione impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati
al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. L'appello non è stato comunicato a AO 1
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto
che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del
divorzio omologata dal giudice, non sussisteva manifestamente controversia
davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato
perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc.
11.2018.120
del 21 maggio 2019, consid. 1 con rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine
ad art. 289). Nella fattispecie l'appellante contesta l'omologazione delle
clausole convenzionali n. 2.5 (contributi alimentari per i figli), n. 2.6
(liquidazione del regime dei beni), n. 2.8, 3 e 4 (suddivisione del
“secondo pilastro”). Visti gli importi in
gioco, il valore litigioso è di conseguenza raggiunto. Quanto alla
tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale di AP 1
il 12 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Consegnato alla posta il 10 giugno 2020, l'appello
in esame risulta così depositato in tempo utile.
2.
All'appello
AP 1 acclude i suoi conteggi di stipendio dell'aprile e del maggio 2020. Si
tratta di documenti che non potevano essere sottoposti al Pretore aggiunto, il
quale ha statuito il 4 maggio 2020, e che sono stati immediatamente addotti in
appello, come prevede l'art. 317 cpv. 1 CPC. Di per sé tali atti sono quindi
proponibili ai fini del giudizio.
3.
L'appello
è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. L'autorità
giudiziaria superiore può rinviare la causa in primo grado solo se non è stata
giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC)
o se i fatti devono essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1
lett. c n. 2 CPC). In concreto AP 1 si limita a chiedere che questa Camera
annulli la sentenza impugnata e ritorni gli atti al Pretore aggiunto per nuovo
giudizio. Certo, nel caso in cui sia accolto un appello diretto contro l'omologazione
di una convenzione sugli effetti del divorzio, l'autorità di ricorso non può
riformare essa medesima la decisione del primo giudice e modificare
autoritativamente i punti dell'accordo che non sarebbero stati da omologare,
tranne nelle questioni rette dal principio inquisitorio illimitato. In simili
circostanze essa si limita ad accertare che i presupposti del divorzio su
istanza comune non sono dati e annulla la sentenza impugnata, ma non ritorna
gli atti al primo giudice (come crede l'appellante), bensì impartisce
a ogni coniuge un termine entro cui chiedere lo scioglimento del matrimonio in
via d'azione (art. 288 cpv. 3 CPC; cfr. I CCA sentenza inc. 11.2018.120 del 21
maggio 2019 consid. 4). Ci si potrebbe domandare perciò se in concreto
l'appello, che non postula nulla del genere, sia ammissibile. Valutato il
presumibile esito del ricorso, l'interrogativo può nondimeno rimanere irrisolto.
4.
La
regolamentazione degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione
omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia
firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile
solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione
che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF
2006.
pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra supporre
l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo
libero apprezzamento. Non va dimenticato invero che alla base della
convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti l'omologazione di determinati effetti
accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve
dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo
oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura
riflessione oppure che i punti contestati non
sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA,
sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 5 con riferimento).
5.
Nel caso specifico
l'appellante sostiene anzitutto che i contributi alimentari per i figli
previsti nella convenzione (clausola n. 2.5) trascendono le sue possibilità
economiche e ledono il suo minimo esistenziale. Egli ritiene .orretto, vista e
considerata la sua nuova situazione economica”, ridurre tali contributi a fr.
900.– mensili per ogni figlio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, a fr. 1000.–
mensili per ogni figlio dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2022, a fr. 1100.–
mensili per ogni figlio dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2028, a fr. 1000.–
mensili per A__________ e a fr. 900.– mensili per O__________ dal 1° settembre
2028.
al 31 novembre 2029, come pure a fr. 1000.– mensili per il solo O__________
dal 1° settembre 2028 fino alla maggiore
età. A mente sua, “l'adeguamento così compiuto si basa su un calcolo
realistico e adeguato alle nuove condizioni economiche del padre”.
Ora, argomentando in tal
modo l'interessato sembrerebbe lamentare l'omologazione di contributi
alimentari per i figli manifestamente inadeguati. Se non che, tutto si ignora
sull'entità della pretesa inadeguatezza, al cui proposito andrebbero
raffrontati i dati sulla base dei quali sono stati pattuiti i contributi
alimentari e quelli di cui si vale ora l'appellante. Nulla è dato di sapere in
effetti sugli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge che sono
stati presi in considerazione alla stipulazione dell'accordo (e che sarebbero
stati da menzionare nella convenzione sugli effetti del divorzio: art. 282
cpv. 1 lett. a CPC). Poco giovano dunque i due conteggi di stipendio prodotti
dall'interessato con l'appello, i quali non consentono alcun paragone. Certo,
in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296
cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse dei figli il giudice indaga
d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale
precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processuali,
né li esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro
note, né impone al giudice di
rimediare alla più totale
insufficienza istruttoria (DTF 130 I 184 consid. 3.2; 128 III 413 a metà; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_241/2019 del 27 settembre
2019.
consid. 3.2.1 con richiami, in: RSPC 2020 pag. 66), men che meno ove si
prospetti una riduzione dei contributi. Ne segue che, sprovvisto di sufficiente
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in concreto l'appello si
rivela già di primo acchito irricevibile.
6.
Sostiene
l'appellante che il Pretore ha omologato una liquidazione del regime
matrimoniale “ingiusta” (clausola n. 2.6), “in parti-colare a fronte della sua
nuova e precaria situazione economica”. “Considerato poi che dalla vendita
della prima casa coniugale la moglie ha avuto un ricavato pari ad almeno fr. 40 000.–, l'appellante chiede di riformare la
sentenza nel senso che nulla è più dovuto alla moglie”. Intanto ci si potrebbe
domandare se la “nuova e precaria situazione economica” evocata dall'appellante
sia una valida ragione per rimettere in discussione il risultato della
liquidazione del regime dei beni. Comunque sia, una volta ancora niente è dato
di conoscere sugli elementi di sostanza in virtù dei quali è stato pattuito
nella convenzione l'importo di
fr. 37 500.– in favore della moglie.
L'appellante esibisce i due citati conteggi di stipendio e richiama
genericamente l'incarto della causa di divorzio, il quale però contiene
unicamente il verbale del 12 dicembre 2019 in cui figura la convenzione
sottoposta al giudice per l'omologazione. Quanto all'inc. SO.2014.756 di una
pregressa procedura a tutela dell'unione coniugale, genericamente richiamato anch'esso
nel memoriale, non si vede che cosa l'appellante intenda dimostrare con tale
carteggio in merito alla liquidazione del regime dei beni, questione estranea
a una tutela dell'unione coniugale. Privo una volta ancora di sufficiente
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello risulta
irricevibile anche al proposito.
7.
Circa il riparto
degli averi pensionistici disciplinato nella convenzione (clausole n. 2.8, 3 e
4), l'appellante afferma che “nella sen-tenza impugnata non sono stati
considerati i valori esatti, pertanto s'impone di effettuare nuovamente il
calcolo al fine di stabilire la corretta suddivisione (LPP, pilastro 3a e 3b di
tutte le parti). Durante l'istruttoria infatti non è stata tenuta in
considerazione l'integralità degli averi pensionistici delle parti”. L'istruttoria
cui si riferisce l'appellante è quella successiva all'unica udienza in Pretura tenutasi
il 12 dicembre 2019. La convenzione sottoposta al giudice nel corso di tale
udienza non contemplava infatti la clausola n. 3, poi omologata, bensì la
pattuizione che segue: “Le parti verificheranno in separata sede gli importi
da conguagliare, relativamente ai punti 8 e 9 della presente convenzione”
[corrispondenti alle clausole n. 2.7 e 2.8 dell'accordo omologato]. Il
Pretore ha dichiarato così che avrebbe emanato la sentenza una volta ricevuta
la necessaria documentazione. I coniugi hanno dichiarato, da parte loro, di
“rinunciare a ricorrere contro la decisione di divorzio” (verbale d'udienza,
pag. 4).
In esito a quanto precede AP
1.
ha trasmesso al Pretore il 18 febbraio 2020 un attestato della compagnia
V__________ sul valore di riscatto relativo a una polizza di assicurazione
sulla vita (fr. 8307.–) e un attestato della S__________ SA sul valore della
prestazione d'uscita dal suo “secondo pilastro” il 31 gennaio 2020 (fr. 69 610.30). AO 1 ha inviato al Pretore il 13
marzo 2020 un attestato della S__________ SA relativo al valore di riscatto di
una polizza di assicurazione sulla vita (fr. 1407.20), un attestato della
L__________ SA, __________, sul valore della prestazione d'uscita dal suo
“secondo pilastro” il 24 dicembre 2010 (fr. 24 982.40)
e un attestato della “J__________” sul valore della prestazione d'uscita dal suo
“secondo pilastro” il 31 dicembre 2019 (fr. 26
385.89). Al momento di omologare la convenzione il Pretore ha sostituito pertanto la citata pattuizione
dei coniugi con le clausole n. 3 e 4, ordinando:
– alla
S__________ SA di trasferire dal conto di AP 1 la somma di fr. 12 222.10 in favore del conto di libero passaggio
intestato a AO 1 presso la “J__________” e
– alla
V__________ di trasferire dalla polizza d'assicurazione sulla vita n. __________01
di AP 1 la somma, a conguaglio, di fr. 3337.30
in
favore del contratto polizza n. __________62 intestato a AO 1 presso la S__________
SA.
L'appellante si duole,
come detto, che “non sono stati considerati i valori esatti”, che “durante
l'istruttoria (…) non è stata tenuta in considerazione l'integralità degli
averi pensionistici delle parti” e che “pertanto s'impone di effettuare
nuovamente il calcolo al fine di stabilire la corretta suddivisione (LPP,
pilastro 3a e 3b di tutte le parti)”. Se non che, una volta di più, nulla egli adduce
sui “valori esatti” che andrebbero considerati nella fattispecie né sugli averi
pensionistici trascurati dal Pretore e sulle modalità di calcolo. La
rivendicazione avanzata dall'appellante essendo di carattere pecuniario,
incombeva all'appellante medesimo quantificarla numericamente, almeno nel
risultato. Pretese pecuniarie, infatti, vanno cifrate
per principio (DTF 143 III 112 consid. 1.2), sia pure in materia di “secondo
pilastro” (sentenza del Tribunale federale 5A_346/2016 del 29 giugno
2017.
consid. 2.1). Tale esigenza si giustifica già per il fatto che la
controparte deve capire con un minimo di affidabilità da quali richieste è
chiamata a difendersi. Il memoriale dell'appellante è lungi dall'adempiere
simili presupposti. Sprovvisto una volta ancora di sufficiente motivazione
(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello in esame va dichiarato
inammissibile anche su quest'ultimo punto.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di
giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura di appello terminando senza un
giudizio di merito. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata
invitata a formulare osservazioni all'appello.
9.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– stabilita dall'art. 74 cpv. 1 LTF per un
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).