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Decisione

11.2020.67

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

23 giugno 2020Italiano17 min

coperta dalla cassa malattia, relativa ai costi di ergoterapia per il figlio A__________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.67

Lugano,

23 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2019.165 (divorzio su istanza comune con intesa

totale) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del 12 dicembre 2019 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

e

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 10 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto

il 4 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 4 maggio

2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio

tra AP 1 (1981) ed AO 1 (1976), omologando la seguente convenzio­ne stipulata

dai coniugi alla prima udienza del 12 dicembre 2019:

2.1 I figli A__________, nato il 10 agosto

2010, e O__________, nato il 27 novembre 2013, sono affidati alla madre per la

cura e l'educazione.

2.2 L'autorità parentale sui figli A__________

e O__________ verrà esercitata dai genitori in modo congiunto.

2.3 Al padre sono garantiti i più ampi

diritti di visita, e in caso di disaccordo il seguente minimo:

– un fine settimana ogni 15 giorni, dal

venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00;

– 3 settimane d'estate, di cui 2

consecutive;

– 1 settimana durante le vacanze

scolastiche di Natale;

– 1 settimana durante le vacanze di

Pasqua, ogni 2 anni;

– 1 settimana durante le vacanze di

Carnevale, ogni 2 anni; e

– 1 settimana durante le vacanze di

Ognissanti, ogni 2 anni.

Ritenuto come a tutt'oggi i diritti di visita si sono

sempre svolti presso il Punto d'incontro, i genitori concordano nell'introdurre

gradualmente i diritti di visita, così come indicati sopra, secondo le seguenti

modalità:

– in occasione del prossimo fine

settimana, i diritti di visita verranno esercitati dal papà con consegna e

riconsegna dei bambini presso il Punto d'incontro; la consegna avverrà alle ore

13.30, così come già previsto dal Punto d'incontro, mentre che l'orario di

riconsegna verrà concordato con il Punto d'incontro medesimo, ritenuto che

nulla osta a che detto orario venga fissato verso le 17.30–18.00. Questa sarà l'ultima

volta, in cui il papà eserciterà i propri diritti di visita per il tramite del

Punto d'incontro. Da quella data in poi, il papà prenderà in consegna i figli

presso il domicilio della mamma, e li riporterà allo stesso domicilio alle ore

indicate sopra;

– per quanto concerne il prossimo

periodo, le parti si accordano nel senso che la vigilia di Natale il padre

terrà con sé i figli dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Il padre terrà inoltre

così sé i figli durante queste ferie natalizie per 4 mezze giornate, le cui

date e orari verranno concordati dai genitori medesimi. Dopo le ferie

natalizie, i primi 2 fine settimana di spettanza del padre verranno esercitato

con un diritto di visita, sen­za pernottamento, dalle ore 09.00 del mattino

alle ore 18.00 della se­ra, sia del sabato che della domenica. Dal terzo fine

settimana il padre eserciterà i diritti di visita nella forma classica,

indicata all'inizio del presente punto della convenzione.

2.4 Le parti si danno atto di non

pretendere reciproci contributi alimentari, e questo in considerazione delle

rispettive considerazioni finanziarie, che non permettono di stabilirne uno.

2.5 A favore dei figli e a carico del

padre vengono stabiliti i seguenti contributi alimentari:

– dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,

fr. 1350.– per ciascun figlio, assegni familiari esclusi e da versarsi in

aggiunta (contributo di accudimento, calcolato in fr. 250.– per figlio,

compreso);

– dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022

[recte: 2021], fr. 1225.– per ciascun figlio, assegni familiari esclusi

e da versarsi in aggiunta (contributo di accudimento, calcolato in

fr. 125.– per figlio, compreso);

– dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022,

fr. 1100.– per ciascun figlio, assegni familiari esclusi e da versarsi in

aggiunta;

– dal 1° agosto 2022 al 30 novembre 2025,

fr. 1522.– per il figlio A__________, più fr. 1004.– per il figlio O__________,

assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta;

– dal 1° dicembre 2025 al 31 agosto 2028,

fr. 1472.– per il figlio A__________, e fr. 1358.– per il figlio O__________,

assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta;

– dal 1° settembre 2028 al 30 novembre 2029,

fr. 1522.– per il figlio O__________, assegni familiari esclusi e da

versarsi in aggiunta;

– dal 1° dicembre 2029 sino alla

maggiore età di O__________, fr. 1472.– per il figlio O__________, assegni

familiari esclusi e da versarsi in aggiunta.

Fatti

I contributi sopra fissati restano in vigore sino alla

maggiore età di A__________ e O__________, o sino al termine di una loro prima

valida formazione (art. 277 CC).

Le spese straordinarie relative ai figli,

preventivamente concordate tra i genitori, verranno sopportate dai medesimi in

ragione di ½ ciascuno. Le parti si danno sin d'oggi atto che la quota parte non

coperta dalla cassa malattia, relativa ai costi di ergoterapia per il figlio A__________,

verrà sopportata dai genitori in ragione di ½ ciascuno.

2.6 Il marito provvederà a versare a

titolo di liquidazione del regime matrimoniale, la somma onnicomprensiva di

fr. 37 500.–; il versamento avverrà in rate mensili di

fr. 400.– sino a saldo completo dell'importo indicato, la prima volta

entro il 31 gennaio 2020. Le parti si danno altresì atto che vi sono contributi

arretrati, per la somma complessiva di fr. 12 000.–, a

favore della moglie; il marito si impegna a rimborsare questa somma con rate

mensili di fr. 200.–, la prima volta sempre a far tempo dalla scadenza del

31 gennaio 2020.

2.7 Le parti convengono di suddividere

in ragione di ½ ciascuno i valori di riscatto delle polizze III pilastro

relativi al periodo dalla data del matrimonio al 12 dicembre 2019.

2.8 Le parti convengono inoltre di

ripartire, sempre in ragione di ½ ciascuno, gli averi LPP, maturati dalla data

del matrimonio al 12 dicembre 2019.

3. È fatto ordine alla S__________

SA di trasferire dal conto di AP 1 la somma di fr. 12 222.10 a favore

del conto di libero passaggio intestato a AO 1 presso la J__________, __________.

4. È fatto ordine V__________ di

trasferire dalla polizza d'assicurazione sulla vita n. __________01 di AP 1 la

somma, a conguaglio, di fr. 3337.30 a favore del contratto polizza n. __________62

intestato a AO 1 presso la S__________ SA, __________.

5. Gli oneri processuali di fr.

1100.– sono a carico di AP 1, ripetibili compensate.

B. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 giugno 2020

per ottenere che la decisione impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati

al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. L'appello non è stato comunicato a AO 1

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto

che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del

divorzio omologata dal giudice, non sussisteva manifestamente controversia

davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato

perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc.

11.2018.120

del 21 maggio 2019, consid. 1 con rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine

ad art. 289). Nella fattispecie l'appellante contesta l'omologazione delle

clausole convenzionali n. 2.5 (contributi alimentari per i figli), n. 2.6

(liquidazione del regime dei beni), n. 2.8, 3 e 4 (suddivisione del

“secondo pilastro”). Visti gli importi in

gioco, il valore litigioso è di conseguen­za raggiunto. Quanto alla

tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale di AP 1

il 12 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Consegnato alla posta il 10 giugno 2020, l'appello

in esame risulta così depositato in tempo utile.

2.

All'appello

AP 1 acclude i suoi conteggi di stipendio dell'aprile e del maggio 2020. Si

tratta di documenti che non potevano essere sottoposti al Pretore aggiunto, il

quale ha statuito il 4 maggio 2020, e che sono stati immediatamente addotti in

appello, come prevede l'art. 317 cpv. 1 CPC. Di per sé tali atti sono quindi

proponibili ai fini del giudizio.

3.

L'appello

è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. L'autorità

giudiziaria superiore può rinviare la causa in primo grado solo se non è stata

giudicata una parte essenzia­le dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC)

o se i fatti devono essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1

lett. c n. 2 CPC). In concreto AP 1 si limita a chiedere che questa Camera

annulli la sentenza impugnata e ritorni gli atti al Pretore aggiunto per nuovo

giudizio. Certo, nel caso in cui sia accolto un appello diretto contro l'omologazione

di una convenzione sugli effetti del divorzio, l'autorità di ricorso non può

riformare essa medesima la decisione del primo giudice e modificare

autoritativamente i punti dell'accordo che non sarebbero stati da omologare,

tranne nelle questioni rette dal principio inquisitorio illimitato. In simili

circostanze essa si limita ad accertare che i presupposti del divorzio su

istanza comune non sono dati e annulla la sentenza impugnata, ma non ritorna

gli atti al primo giudice (come crede l'appellante), bensì impartisce

a ogni coniuge un termine entro cui chiedere lo scioglimento del matrimonio in

via d'azione (art. 288 cpv. 3 CPC; cfr. I CCA sentenza inc. 11.2018.120 del 21

maggio 2019 consid. 4). Ci si potrebbe domandare perciò se in concreto

l'appello, che non postula nulla del genere, sia ammissibile. Valutato il

presumibile esito del ricorso, l'interrogativo può nondimeno rimanere irrisolto.

4.

La

regolamentazione degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione

omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia

firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile

solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione

che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF

2006.

pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra supporre

l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo

libero apprezzamento. Non va dimentica­to invero che alla base della

convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti l'omologazione di determinati effetti

accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve

dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo

oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura

riflessione oppure che i punti contestati non

sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA,

sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 5 con riferimento).

5.

Nel caso specifico

l'appellante sostiene anzitutto che i contributi alimentari per i figli

previsti nella convenzione (clausola n. 2.5) trascendono le sue possibilità

economiche e ledono il suo minimo esistenziale. Egli ritiene .orretto, vista e

considerata la sua nuova situazione economica”, ridurre tali contributi a fr.

900.– mensili per ogni figlio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, a fr. 1000.–

mensili per ogni figlio dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2022, a fr. 1100.–

mensili per ogni figlio dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2028, a fr. 1000.–

mensili per A__________ e a fr. 900.– mensili per O__________ dal 1° settembre

2028.

al 31 novembre 2029, come pure a fr. 1000.– mensili per il solo O__________

dal 1° settembre 2028 fino alla maggio­re

età. A mente sua, “l'adeguamen­to così compiuto si ba­sa su un calcolo

realistico e adeguato alle nuove condizioni economiche del padre”.

Ora, argomentando in tal

modo l'interessato sembrerebbe lamentare l'omologazione di contributi

alimentari per i figli manifestamente inadegua­ti. Se non che, tutto si ignora

sull'entità della pretesa inadeguatezza, al cui proposito andrebbero

raffrontati i dati sulla base dei quali sono stati pattuiti i contributi

alimentari e quelli di cui si vale ora l'appellante. Nulla è dato di sapere in

effetti sugli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge che sono

stati presi in considerazione alla stipulazione dell'accordo (e che sarebbero

stati da menzionare nella convenzione sugli effetti del divorzio: art. 282

cpv. 1 lett. a CPC). Poco giovano dunque i due conteggi di stipendio prodotti

dall'interessato con l'appello, i quali non consentono alcun paragone. Certo,

in materia di filiazio­ne vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296

cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse dei figli il giudice indaga

d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale

precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processua­li,

né li esonera dal sostanziare per quan­to possibile le circostan­ze a loro

note, né impone al giudice di

rimediare alla più totale

insufficienza istruttoria (DTF 130 I 184 consid. 3.2; 128 III 413 a metà; più

recentemen­te: sentenza del Tribunale federale 5A_241/2019 del 27 settembre

2019.

consid. 3.2.1 con richiami, in: RSPC 2020 pag. 66), men che meno ove si

prospetti una riduzione dei contributi. Ne segue che, sprovvisto di sufficiente

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in concreto l'appello si

rivela già di primo acchito irricevibile.

6.

Sostiene

l'appellante che il Pretore ha omologato una liquidazio­ne del regime

matrimoniale “ingiusta” (clausola n. 2.6), “in parti-colare a fronte della sua

nuova e precaria situazione economi­ca”. “Considerato poi che dalla vendita

della prima casa coniugale la moglie ha avuto un ricavato pari ad almeno fr. 40 000.–, l'appellante chiede di riformare la

sentenza nel senso che nulla è più dovuto alla moglie”. Intanto ci si potreb­be

domandare se la “nuova e precaria situazione economica” evocata dall'appellante

sia una valida ragione per rimettere in discussione il risultato della

liquidazio­ne del regime dei beni. Comunque sia, una volta ancora niente è dato

di conoscere sugli elementi di sostanza in virtù dei quali è stato pattuito

nella convenzione l'importo di

fr. 37 500.– in favore della moglie.

L'appellante esibisce i due citati conteggi di stipendio e richiama

genericamente l'incarto della causa di divorzio, il quale però contiene

unicamente il verbale del 12 dicembre 2019 in cui figura la convenzione

sottoposta al giudice per l'omologazione. Quanto al­l'inc. SO.2014.756 di una

pregressa procedura a tutela dell'unio­ne coniugale, genericamente richiamato anch'esso

nel memoria­le, non si vede che cosa l'appellante intenda dimostrare con tale

carteggio in merito alla liquidazione del regime dei beni, questio­ne estranea

a una tutela dell'unione coniuga­le. Privo una volta ancora di sufficiente

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello risulta

irricevibile anche al proposito.

7.

Circa il riparto

degli averi pensionistici disciplinato nella convenzione (clausole n. 2.8, 3 e

4), l'appellante afferma che “nella sen-tenza impugnata non sono stati

considerati i valori esatti, pertan­to s'impone di effettuare nuovamente il

calcolo al fine di stabilire la corretta suddivisione (LPP, pilastro 3a e 3b di

tutte le parti). Durante l'istruttoria infatti non è stata tenuta in

considerazione l'integralità degli averi pensionistici delle parti”. L'istruttoria

cui si riferisce l'appellante è quella successiva all'unica udienza in Pretura tenutasi

il 12 dicembre 2019. La convenzio­ne sottoposta al giudice nel corso di tale

udienza non contempla­va infatti la clausola n. 3, poi omologata, bensì la

pattuizione che segue: “Le parti verificheran­no in separata sede gli importi

da conguagliare, relativamente ai punti 8 e 9 della presente convenzione”

[corrispondenti alle clausole n. 2.7 e 2.8 del­l'accor­do omologato]. Il

Pretore ha dichiarato così che avrebbe emana­to la sentenza una volta ricevuta

la necessaria documentazione. I coniugi hanno dichiarato, da parte loro, di

“rinunciare a ricorrere contro la decisione di divorzio” (verbale d'udienza,

pag. 4).

In esito a quanto precede AP

1.

ha trasmesso al Pretore il 18 febbraio 2020 un attestato della compagnia

V__________ sul valore di riscatto relativo a una polizza di assicurazio­ne

sulla vita (fr. 8307.–) e un attestato della S__________ SA sul valore della

prestazione d'uscita dal suo “secondo pilastro” il 31 gennaio 2020 (fr. 69 610.30). AO 1 ha invia­to al Pretore il 13

marzo 2020 un attestato della S__________ SA relativo al valore di riscatto di

una polizza di assicurazione sulla vita (fr. 1407.20), un attestato della

L__________ SA, __________, sul valore della prestazione d'uscita dal suo

“secon­do pilastro” il 24 dicembre 2010 (fr. 24 982.40)

e un attestato della “J__________” sul valore della prestazione d'uscita dal suo

“secondo pilastro” il 31 dicembre 2019 (fr. 26

385.89). Al momento di omologare la convenzione il Preto­re ha sostituito pertanto la citata pattuizione

dei coniugi con le clausole n. 3 e 4, ordinando:

– alla

S__________ SA di trasferire dal conto di AP 1 la somma di fr. 12 222.10 in favore del conto di libero passaggio

intestato a AO 1 pres­so la “J__________” e

– alla

V__________ di trasferire dalla polizza d'assicurazione sulla vita n. __________01

di AP 1 la somma, a conguaglio, di fr. 3337.30

in

favore del contratto polizza n. __________62 intestato a AO 1 presso la S__________

SA.

L'appellante si duole,

come detto, che “non sono stati considerati i valori esatti”, che “durante

l'istruttoria (…) non è stata tenuta in considerazione l'integralità degli

averi pensionistici delle parti” e che “pertan­to s'impone di effettuare

nuovamente il calcolo al fine di stabilire la corretta suddivisione (LPP,

pilastro 3a e 3b di tutte le parti)”. Se non che, una volta di più, nulla egli adduce

sui “valori esatti” che andrebbero considerati nella fattispecie né sugli averi

pensionistici trascurati dal Pretore e sulle modalità di calcolo. La

rivendicazione avanzata dall'appellante essendo di carattere pecuniario,

incombeva all'appellante medesimo quantificarla numericamente, almeno nel

risultato. Pretese pecuniarie, infatti, vanno cifrate

per principio (DTF 143 III 112 consid. 1.2), sia pure in materia di “secondo

pilastro” (sentenza del Tribunale federale 5A_346/2016 del 29 giugno

2017.

consid. 2.1). Tale esigen­za si giustifica già per il fatto che la

controparte deve capire con un minimo di affidabilità da quali richieste è

chiamata a difendersi. Il memoriale dell'appellante è lungi dall'adempiere

simili presupposti. Sprovvisto una volta ancora di sufficien­te motivazione

(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello in esame va dichiarato

inammissibile anche su quest'ultimo punto.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di

giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura di appello terminando senza un

giudizio di merito. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata

invitata a formulare osservazioni all'appello.

9.

Quanto ai rimedi

esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– stabilita dall'art. 74 cpv. 1 LTF per un

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).