11.2020.68
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione negatoria
26 giugno 2020Italiano10 min
637, ciò che a mente del Pretore giustifica anche il transito necessario con mezzi agricoli. Onde, nelle
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Incarto n.
11.2020.68
Lugano,
26 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2020.137 (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti: azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 19 febbraio 2020 da
AP
1
(già
patrocinato dall'avv. )
contro
AO 1 e AO 2
AO 3
(patrocinati
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 12 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il
2 giugno 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della
particella n. 624 RFD di __________, sezione di __________ (3986 m²), composta
di vigna, prato, bosco e di un piccolo fabbricato. Il fondo confina a sud con
la particella n. 637 (1783 m²), comproprietà di AO 1 e AO 2 in ragione di un
mezzo ciascuno e condotta in affitto da AO 3, costituita di un campo su cui
sorge un piccolo fabbricato. Entrambi i terreni sono gravati da una servitù di
passo pubblico pe-donale in favore del Comune di __________ che li collega alla
strada pubblica (“via al __________”).
B. Il 19 febbraio 2020 AP
1 ha promosso una causa a tutela giurisdizionale nei casi manifesti davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse vietato a AO 1, a AO 2 e a AO 3 – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di transitare a piedi o con qualsiasi veicolo sul suo fondo.
Chiamati a esprimersi per scritto, i convenuti hanno proposto il 4 marzo
2020 di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito.
C. L'istante ha
inoltrato il 28 maggio 2020 un memoriale di replica spontanea, che il Pretore
ha dichiarato irricevibile. Non si sono tenuti altri atti processuali.
Statuendo il 2 giugno 2020, il Pretore ha respinto l'istanza in ordine e ha
posto le spese processuali di fr. 400.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere ai
convenuti fr. 550.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il
12 giugno 2020 a questa Camera con un “appello subordinatamente
reclamo” in cui chiede di riformare la decisione impugnata e di accogliere
la sua istanza, vietando a AO 1, a AO 2 e a
AO 3 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di transitare a piedi o con
qualsiasi veicolo sul suo fondo. Il memoriale non è stato trasmesso ai
convenuti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura
sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è
ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al
Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice non ha
stabilito il valore litigioso, limitandosi a dare per ammissibile nell'indicazione
delle vie di ricorso il rimedio giuridico dell'appello. Non si tratta di un
cenno sufficiente, ma per questa volta si può transigere. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è
giunta al patrocinatore del convenuto il 3 giugno 2020 (annotazione sulla
busta d'invio, agli atti).
Introdotto il 12 giugno 2020, l'appello è stato perciò depositato dal-l'istante
in tempo utile.
2. Il giudice accorda
tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma
dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Incombe all'istante
addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera
verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid.
3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano
ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art.
254 cpv. 2 lett. a CPC).
3. Chi
è convenuto in una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti può
sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti (substanziiert
und schlüssig, motivées et concluantes), al punto che non possano
essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel convincimento del giudice (DTF 138 III 623, 141
III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). In presenza di obiezioni
o eccezioni siffatte la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può
essere accordata, poiché la situazione di fatto non è liquida. Non occorre
che il convenuto alleghi la prova piena delle proprie contestazioni (DTF 138
III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si
esige da un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni
non appaiano destinate all'insuccesso. Per contro, un caso manifesto è dato
qualora sulla scorta degli atti il giudice giunga alla conclusione che la
pretesa dell'istante è fondata e che una disamina più approfondita delle
contestazioni mosse dal convenuto non sia di alcuna utilità (DTF 138 III 623 a
metà). I principi testé esposti sono già
stati accennati tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag.
894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.81 del 17 dicembre
2019 consid, 6).
4. Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che l'istante ha documentato di essere proprietario
della particella n. 624, gravata unicamente da una servitù di passo pubblico pedonale
iscritta nel 1996 in favore del Comune di __________. Ha accertato inoltre che
Fatti
i convenuti hanno ammesso di raggiungere il loro fondo “anche con mezzi a
motore agricoli” lungo la striscia di terreno oggetto del diritto di passo
pedonale. Egli ha ritenuto nondimeno che due obiezioni mosse dei convenuti non
possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi
nella fonda-tezza dell'istanza. In primo luogo il fatto che “da tempo
immemorabile” il percorso pedonale sia pacificamente usato dai proprietari
della zona anche per passare con mezzi agricoli. In secondo luogo il fatto che
per i convenuti il passo pedonale è l'unica via di accesso alla particella n.
637, ciò che a mente del Pretore giustifica anche il transito necessario con mezzi agricoli. Onde, nelle
condizioni descritte, la reiezione dell'istanza in ordine (art. 257
cpv. 3 CPC).
5. L'istante
rimprovera al Pretore, nell'appello, di non avere applicato gli art. 731 e 732
CC, come pure di non avere esperito un sopralluogo. Ora, l'art. 731 CC si
limita a prescrivere che per la costituzione di una servitù è necessaria
l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1), che per l'acquisto e l'iscrizione
di una servitù valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla
proprietà (cpv. 2) e che l'acquisto di servitù mediante prescrizione è
possibile solo riguardo a fondi la cui proprietà può essere essa medesima
acquistata con la prescrizione (cpv. 3). Quanto all'art. 732 CC, esso prevede
che il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per
la sua validità l'atto pubblico (cpv. 1) e che qualora l'esercizio della
servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere
rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario
se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo
giuridico (cpv. 2). Mal si intravede tuttavia quale pertinenza avrebbero simili
norme nel caso in rassegna. Nemmeno l'appellante adombra una spiegazione al
proposito. Per quel che è del sopralluogo, a prescindere dalla circostanza che
le fotografie agli atti raffigurano chiaramente il passo in questione (doc. 2),
l'istante non ha chiesto al Pretore ispezione alcuna. Non può quindi lamentare
un'omissione da parte del primo giudice.
Considerandi
6.
Invero
le due obiezioni mosse dai convenuti per giustificare il transito “con mezzi a
motore agricoli” lungo il passo pedonale non appaiono particolarmente solide. Che
“da tempo immemorabile” il percorso sia usato dai proprietari della zona anche per
circolare con veicoli a motore poco giova. Certo, l'estensione di una servitù
può risultare dal modo in cui la servitù è stata esercitata per molto tempo,
pacificamente e in buona fede. Ma ciò vale “entro i limiti dell'iscrizione” (art.
738.
cpv. 2 CC). Trattandosi di una servitù iscritta nel registro fondiario esplicitamente
come “passo pedonale”, non si può usucapirne l'esercizio per il transito “con
mezzi a motore agricoli” solo per il lungo tempo trascorso, come reputa il
Pretore. Né la motivazione secondo cui il passo pedonale è l'unica possibilità
di accesso “con mezzi a motore agricoli” alla particella n. 637 può dirsi più convincente.
Chi non beneficia di un accesso sufficiente al proprio fondo da una strada
pubblica può pretendere sì che i vicini gli consentano il passaggio necessario
dietro piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC), ma se incontra resistenze deve
rivolgersi al giudice e non può esercitare unilateralmente il passo al quale
crede soggettivamente di avere diritto. Gli autori menzionati dal primo giudice
non sostengono niente di diverso (Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 101 ad art. 641 CC; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª
edizione, pag. 178 n. 672). Sta di fatto che nell'appello l'istante non critica
le argomentazioni del Pretore testé citate. Anzi, a esse neppure accenna. Vi si
è così accomodato. E questa Camera non può vagliare di propria iniziativa contestazioni
che non sono state sollevate. L'appello vede di conseguenza la propria sorte
segnata.
7.
L'esito
del presente giudizio non impedisce all'appellante di procedere nuovamente
verso i convenuti nelle vie ordinarie, formulando la medesima richiesta, sicché
in definitiva egli non subisce alcun pregiudizio giuridico. Dall'attuale
procedura AP 1 esce nondimeno soccombente, ciò che giustificherebbe di porre le
spese processuali a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità di
caso, si rinuncia tuttavia a prelevare oneri processuali. In concreto non si
pone per altro problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
comunicato ai convenuti per osservazioni.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'istante rendere verosimile, in caso di
ricorso in materia civile, che il valore litigioso
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).