Lexipedia

Decisione

11.2020.68

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione negatoria

26 giugno 2020Italiano10 min

637, ciò che a mente del Pretore giustifica anche il transito necessario con mezzi agricoli. On­de, nelle

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.68

Lugano,

26 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2020.137 (tutela giurisdizionale nei casi

manifesti: azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con istanza del 19 febbraio 2020 da

AP

1

(già

patrocinato dall'avv. )

contro

AO 1 e AO 2

AO 3

(patrocinati

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 12 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il

2 giugno 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietario della

particella n. 624 RFD di __________, sezione di __________ (3986 m²), composta

di vigna, prato, bosco e di un piccolo fabbricato. Il fondo confina a sud con

la particella n. 637 (1783 m²), comproprietà di AO 1 e AO 2 in ragione di un

mezzo ciascuno e condotta in affitto da AO 3, costituita di un campo su cui

sorge un piccolo fabbricato. Entrambi i terreni sono gravati da una servitù di

passo pubblico pe-donale in favore del Comune di __________ che li collega alla

stra­da pubblica (“via al __________”).

B. Il 19 febbraio 2020 AP

1 ha promosso una causa a tute­la giurisdizionale nei casi manifesti davanti al

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse vietato a AO 1, a AO 2 e a AO 3 – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – di transitare a piedi o con qualsiasi veicolo sul suo fondo.

Chiamati a esprimersi per scritto, i convenuti hanno proposto il 4 marzo

2020 di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito.

C. L'istante ha

inoltrato il 28 maggio 2020 un memoriale di replica spontanea, che il Pretore

ha dichiarato irricevibile. Non si sono tenuti altri atti processuali.

Statuendo il 2 giugno 2020, il Pretore ha respinto l'istanza in ordine e ha

posto le spese processuali di fr. 400.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere ai

convenuti fr. 550.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il

12 giugno 2020 a questa Camera con un “appello subordinatamente

reclamo” in cui chiede di riformare la decisione impugnata e di accogliere

la sua istanza, vietando a AO 1, a AO 2 e a

AO 3 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di transitare a piedi o con

qualsiasi veicolo sul suo fondo. Il memoriale non è stato trasmesso ai

convenuti per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura

sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse

vertono su questioni meramente patrimoniali, nondime­no, l'appello è

ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al

Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice non ha

stabili­to il valore litigioso, limitandosi a dare per ammissibile nel­l'indicazione

delle vie di ricorso il rimedio giuridico dell'appello. Non si tratta di un

cenno sufficiente, ma per questa volta si può transigere. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è

giunta al patrocinatore del convenuto il 3 giugno 2020 (annotazione sulla

busta d'invio, agli atti).

Introdotto il 12 giugno 2020, l'appello è stato perciò depositato dal-l'istante

in tempo utile.

2. Il giudice accorda

tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma

dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamen­te comprovabili

(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Incombe all'istante

addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera

verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid.

3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano

ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art.

254 cpv. 2 lett. a CPC).

3. Chi

è convenuto in una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti può

sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanzia­te e concludenti (substanziiert

und schlüssig, motivées et concluantes), al punto che non possano

essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel convincimento del giudice (DTF 138 III 623, 141

III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). In presenza di obiezioni

o eccezioni siffatte la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può

essere accorda­ta, poiché la situazione di fatto non è liquida. Non occor­re

che il convenuto alleghi la prova piena delle proprie contestazioni (DTF 138

III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si

esige da un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni

non appaiano destinate al­l'insuccesso. Per contro, un caso manifesto è dato

qualora sulla scorta degli atti il giudice giunga alla conclusione che la

pretesa dell'istante è fondata e che una disamina più approfondita delle

contestazioni mosse dal convenuto non sia di alcuna utilità (DTF 138 III 623 a

me­tà). I principi testé esposti sono già

stati accennati tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag.

894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.81 del 17 dicembre

2019 consid, 6).

4. Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che l'istante ha documentato di essere proprietario

della particella n. 624, gravata unicamente da una servi­tù di passo pubblico pedonale

iscritta nel 1996 in favo­re del Comune di __________. Ha accertato inoltre che

Fatti

i convenuti hanno ammesso di raggiungere il loro fondo “anche con mezzi a

motore agricoli” lungo la striscia di terreno oggetto del diritto di passo

pedonale. Egli ha ritenuto nondimeno che due obiezioni mosse dei convenuti non

possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi

nella fonda-tezza dell'istanza. In primo luogo il fatto che “da tempo

immemorabile” il percorso pedonale sia pacificamente usato dai proprietari

della zona anche per passare con mezzi agricoli. In secondo luogo il fatto che

per i convenuti il passo pedonale è l'uni­ca via di accesso alla particella n.

637, ciò che a mente del Pretore giustifica anche il transito necessario con mezzi agricoli. On­de, nelle

condizioni descritte, la reiezione del­l'istanza in ordine (art. 257

cpv. 3 CPC).

5. L'istante

rimprovera al Pretore, nell'appello, di non avere applicato gli art. 731 e 732

CC, come pure di non avere esperito un sopralluogo. Ora, l'art. 731 CC si

limita a prescrivere che per la costituzione di una servitù è necessaria

l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1), che per l'acquisto e l'iscrizione

di una servitù valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla

proprietà (cpv. 2) e che l'acquisto di servitù mediante prescrizione è

possibile solo riguardo a fondi la cui proprietà può essere essa medesima

acquistata con la prescrizione (cpv. 3). Quanto al­l'art. 732 CC, esso prevede

che il negozio giuridico di costituzio­ne di una servitù prediale richiede per

la sua validità l'atto pubblico (cpv. 1) e che qualora l'esercizio della

servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere

rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario

se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo

giuridico (cpv. 2). Mal si intravede tuttavia quale pertinenza avrebbero simili

norme nel caso in rassegna. Nemmeno l'appellante adombra una spiegazione al

proposito. Per quel che è del sopralluogo, a prescindere dalla circostanza che

le fotografie agli atti raffigurano chiaramente il passo in questione (doc. 2),

l'istan­te non ha chiesto al Pretore ispezione alcuna. Non può quindi lamentare

un'omissione da parte del primo giudice.

Considerandi

6.

Invero

le due obiezioni mosse dai convenuti per giustificare il transito “con mezzi a

motore agricoli” lungo il passo pedonale non appaiono particolarmente solide. Che

“da tempo immemorabile” il percorso sia usato dai proprietari della zona anche per

circolare con veicoli a motore poco giova. Certo, l'estensione di una servitù

può risultare dal modo in cui la servitù è stata esercitata per molto tempo,

pacificamente e in buona fede. Ma ciò vale “entro i limiti dell'iscrizione” (art.

738.

cpv. 2 CC). Trattando­si di una servitù iscritta nel registro fondiario esplicitamente

co­me “passo pedonale”, non si può usucapirne l'eserci­zio per il transito “con

mezzi a motore agrico­li” solo per il lungo tempo trascorso, come reputa il

Pretore. Né la motivazione secondo cui il passo pedonale è l'unica possibilità

di accesso “con mezzi a motore agricoli” alla particella n. 637 può dirsi più convincente.

Chi non beneficia di un accesso sufficiente al proprio fondo da una strada

pubblica può pretendere sì che i vicini gli consentano il passaggio necessario

dietro piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC), ma se incontra resistenze deve

rivolgersi al giudice e non può esercitare unilateralmente il passo al quale

crede soggettivamente di avere diritto. Gli autori menzionati dal primo giudice

non sostengono niente di diverso (Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 101 ad art. 641 CC; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª

edizione, pag. 178 n. 672). Sta di fatto che nell'appello l'istante non critica

le argomentazioni del Pretore testé citate. Anzi, a esse neppure accenna. Vi si

è così accomodato. E questa Camera non può vagliare di propria iniziativa contestazioni

che non sono state sollevate. L'appello vede di conseguenza la propria sorte

segnata.

7.

L'esito

del presente giudizio non impedisce all'appellante di procedere nuovamente

verso i convenuti nelle vie ordinarie, formulando la medesima richiesta, sicché

in definitiva egli non subisce alcun pregiudizio giuridico. Dall'attuale

procedura AP 1 esce nondimeno soccombente, ciò che giustificherebbe di porre le

spese processuali a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità di

caso, si rinuncia tuttavia a preleva­re oneri processuali. In concreto non si

pone per altro problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

comunicato ai convenuti per osservazioni.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'istante rendere verosimile, in caso di

ricorso in materia civile, che il valore litigioso

raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).