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Decisione

11.2020.7

Azione confessoria: reclamo sulle spese giudiziarie

29 dicembre 2020Italiano15 min

1344 e dalla n. 3705 alla n. 3708. A carico della particella n. 3705 e delle contigue

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.7

Lugano

29 dicembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2016.44 (azione

confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con

petizione del 30 maggio 2016 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. dott. PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinati

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul

reclamo del 22 gennaio 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1

e RE 2 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 è proprietario dal

23 luglio 1985 della particella n. 1344 RFD di __________, sulla quale

sorge una casa d'abitazione. Il fondo fa parte di un complesso di cinque case a

schiera costruite su cinque particelle contigue (n. 1344 e dalla n. 3705 alla

n. 3708) all'incrocio tra la via M__________ (a nord) e la via G__________

(a est). La particella n. 1344 è la prima sul lato ovest e confina a est con la

particella n. 3705, edificata, comproprietà dal 14 ottobre 2014 dei coniugi RE

1 e RE 2 in ragio­ne di un mezzo ciascuno. Il complesso edilizio dispone, al

piano interrato delle cinque particelle, di un'autorimessa alla quale si accede

lungo una rampa (a sud della particella n. 3708), situata sulla particella n.

3709, proprietà coattiva in ragione di un quinto ciascuno delle particelle n.

1344 e dalla n. 3705 alla n. 3708. A carico della particella n. 3705 e delle contigue

particelle n. 3706, 3707 e 3708 è iscritto un diritto di “passo pedonale e

veicolareˮ in favore della particella n. 1344 che permette al relativo

proprietario di accedere al proprio box transitando sui piani interrati dei fondi

vicini. Nell'aprile del 2015 CO 1 ha diffidato RE 1 e RE 2 a parcheggiare

correttamente il loro veicolo nell'apposito box e a non ostacolare l'accesso al

proprio posteggio stazionando la vettura nell'area antistante al loro ingresso.

Senza esito.

B. Il

1° dicembre 2015 CO 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del

Distretto di Locarno Città per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE

1 e RE 2 inteso a ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la rimozione

immediata di qualsiasi ostacolo, in particolare di ogni veicolo, dall'area

esterna “evidenziata in giallo sulla planimetria allegata quale doc. E”,

corrispondente in sostanza all'intera zona di transito veicolare sulla

particella n. 3705, con obbligo di astener­si da ogni comportamento che intralciasse

il regolare esercizio della servitù di passo pedonale e veicolare. Constatata l'impossibilità

di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 7 marzo

2016 a CO 1 l'autorizzazione ad agire, ponen­do le spese di fr. 670.– a carico di

lui, riservata la possibilità di un diverso addebito in esito alla causa di

merito (inc. CM.2015.138).

C. CO

1 ha convenuto il 30 maggio 2016 RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città per ottenere quanto postulato in sede

conciliativa. Nella loro risposta del 14 luglio 2016 RE 1 e RE 2 hanno proposto

di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 12 ottobre 2016 le parti hanno

replicato e duplicato, mantenendo i loro punti di vista e notificando prove. L'istruttoria,

durante la quale è stata esperita una perizia volta a determinare l'area

strettamente necessaria per l'esercizio della servitù, è iniziata seduta stante

ed è terminata l'11 giugno 2018. Alle arringhe finali le parti han­no

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27

settembre 2018 l'attore ha confermato le proprie richieste. Altrettanto hanno

fatto i convenuti nel loro memoriale del 26 settembre 2018.

D. Statuendo

con sentenza dell'11 dicembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, nel senso che ha ordinato a RE 1 e RE 2 di rimuovere qualsiasi

ostacolo e, in particolare ogni veicolo, dall'area necessaria per l'esercizio

della servitù di passo pedonale e veicolare, ossia “dall'area tratteggia­ta in

rosso di cui al piano n. 1241_SS-07 contenuto nel complemento peritale 30

maggio 2018 dell'ing. __________ A__________ (Allegato 7 – Quesito 5.2)”, annesso

quale parte integran­te della sentenza. Inoltre egli ha ingiunto ai convenuti

di astenersi dall'ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio regolare e corretto

della servitù. Le spese processuali di fr. 16 700.– e le spese della procedura

di conciliazione di fr. 670.– sono state poste a carico dei convenuti in

solido, tenuti a rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr.

3000.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un

reclamo del 22 gennaio 2020 per ottenere che le spese processuali siano poste nella

proporzione di nove decimi a carico dell'attore, con obbligo per quest'ultimo di

rifondere loro fr. 2700.– a titolo di ripetibili. Invitato a presentare

osservazioni, in un memoriale del 6 marzo 2020 CO 1 propone di respingere il

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una decisione in

materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni,

tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso

specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la

sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dei convenuti il 12 dicembre 2019 (traccia dell'invio

98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine

di ricorso è rimasto poi sospeso dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2020 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e

sarebbe scaduto il 27 gennaio 2020. Introdotto il 22 gennaio 2020, il

reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

2.

Litigioso in questa sede è il riparto delle spese giudiziarie in seguito

al parziale accoglimento della petizione. Il Pretore, visto

l'esito del procedimento e accertata la pressoché totale soccombenza

dei convenuti, ha addebitato per intero le spese processuali di complessivi fr.

16.

700.–

a RE 1 e RE 2 in solido, obbligandoli a rifondere all'attore, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.

3.

I reclamanti si

dolgono che, di fronte al parziale accoglimento della petizione, senza

motivazione il Pretore ha addebitato loro tutte le spese, scostandosi dal

principio della reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attore – essi adducono

– aveva chiesto di estendere il divieto di ostacolare il diritto di passo

veicolare a un'area di complessivi 28.60 m² (5.07 m x 5.64 m). Il perito – essi

proseguono – ha quantificato invece in 5.50 m² la superficie che non intralciava

l'esercizio della servitù e in 0.43 m² l'area “contestata dall'attore” che la

ostacolava. Ciò posto, essi fanno valere che l'attore aveva inutilmente esteso

la sua richiesta di giudizio anche alla superficie di 5.50 m², mentre essi

occupavano “l'area di esercizio della servitù per 0.43 m²”. Essi ravvisano così

una soccombenza dell'attore nella misura del 92.75% (5.5 : [5.5 + 0.43]) rispetto

a una loro soccombenza del 7.25% (0.43 : [5.5 + 0.43]). Onde un riparto

arrotondato di nove decimi a carico dell'attore e di un decimo a carico loro.

Proporzione che – essi soggiungono – risulterebbe loro ancor più favorevole ove

si calcolasse la soccombenza in funzione della superficie richiesta dall'attore

(28.60 m²) per rapporto all'”impedimento dei convenuti”. Dovendosi così

escludere una loro pressoché totale soccombenza e dovendosi applicare il

medesimo riparto alle ripetibili, i reclamanti instano perché l'attore rifonda

loro un'indennità fr. 2700.– per ripetibili di primo grado.

4.

Nelle

sue osservazioni l'attore eccepisce l'irricevibilità del recla­mo, sostenendo

che i convenuti non si confrontano con la motivazione del Pretore, il quale ha addebitato

loro le spese giudiziarie ritenendoli “pressoché interamente soccombenti”. Egli

affer­ma inoltre che i convenuti nemmeno censurano un'errata applicazione del

diritto o un accertamento manifestamente errato dei fatti né asseriscono che il

Pretore abbia ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento. Tale

argomentazione cade tuttavia nel vuoto. In realtà i convenuti contestano la

loro pressoché totale soccombenza e spiegano perché la conclusione del Pretore offende

a loro avviso l'art. 106 cpv. 2 CPC, illustrando anche perché essi andrebbero considerati

soccombenti solo in ragione di un decimo. Il

reclamo adempie sicuramente, così, i requisiti minimi di motivazione (nel senso

dell'art. 321 cpv. 1 CPC).

5.

Considerazioni

analoghe valgono per quel che è del rimprovero mosso dai reclamanti al Pretore

di non avere motivato la senten­za impugnata. Seppure in modo telegrafico, il Pretore ha indicato che i convenuti risultavano

pressoché interamente soccombenti e che ciò giustificava di addebitare loro per

intero le spese giudiziarie. ll primo

giudice ha così enunciato – in estrema sintesi – il proprio ragionamento,

giusto o sbagliato che sia. Tanto basta

perché in materia di motivazione la decisione impugnata adempia i requisiti

minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.27 del 4

luglio 2018 consid. 3 con rinvii a DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157

consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 e riferimenti).

6.

Trattandosi

del contestato riparto delle spese giudiziarie, il Preto­re ha accertato – come

detto – la pressoché completa soccombenza dei convenuti, addebitando loro tutte

le spese. I reclaman­ti lamentano al proposito una lesione del principio della

soccombenza.

a) Le

spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:

art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente

(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono

ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2

CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base

del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,

determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o sconfitta,

dopo di che si suddividono le spese compensando – in tutto o in parte – i

rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi

particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi

secondo equità, facendo capo al proprio apprezzamento (art. 107 cpv. 1 CPC).

b) In

concreto l'attore aveva chiesto di ordinare ai convenuti – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – di rimuovere immediatamente qualsiasi ostacolo e, in

particolare, ogni veicolo dall'area segnata in giallo sulla planimetria

allegata (doc. E), corrispondente all'intera zona di transito veicolare sulla

particella n. 3705, come pure di astenersi dall'ostacolare in qualunque modo l'esercizio

regolare e corretto della servitù di

passo pedonale e veicolare di cui beneficia la sua particella. Egli aveva

promosso così un'azione

confessoria (art. 737 CC), il cui scopo è di vietare che terzi impediscano o

renda­no più difficile l'esercizio di una servitù. I convenuti si sono opposti alle richieste dell'attore.

Per finire il Pretore ha ordinato la rimozione di qualsiasi ostacolo, e in

particolare di ogni veicolo, dall'area necessaria per l'esercizio del passo

pedonale e veicolare, ossia “dall'area tratteggiata in rosso di cui al piano n.

1241_SS-07 contenuto nel complemento peritale 30 maggio 2018 dell'ing. __________

A__________ (Allegato 7 – Quesito 5.2)”, come pure di astenersi dall'ostacolare

in qualsiasi modo l'esercizio regolare e corretto della servitù.

c) Per

stabilire il riparto delle spese il Pretore ha manifestamen­te applicato nella

fattispecie il principio della soccombenza, tant'è che ha addebitato gli oneri

ai convenuti ritenendoli pressoché interamente sconfitti. Anche le parti argomentano

sulla base del medesimo principio. Ciò posto, il grado di soccombenza va determinato

raffrontando le richieste dell'attore con quanto ha riconosciuto all'attore

stesso il primo giudice. E in concre­to l'unica differenza tra il sindacato del

Pretore e le richieste dell'attore consiste nella minor estensione del-

l'area interessata dal divieto di ostacolare la

servitù di passo pedonale e veicolare. Mentre

l'attore chiedeva di estendere in tale divieto a un'area di 28.60 m², il Pretore ha limitato l'interdizione alla

superficie segnata in rosso dal­l'ing. __________ A__________ sull'allegato 7 al suo complemento peritale del 30 mag­gio

2018.

Superficie che, come riconosce l'attore (osservazioni, pag. 5, n. 3.1

lett. bb), è di 23.10 m², ovvero l'area

totale di 28.60 m² ridotta della porzione di 5.50 m² che il perito ha indicato non intralciare l'esercizio

della servitù (delucidazione scritta, pag. 7, quesito n. 5.1, allegato 6). Ne

discende un grado di soccombenza dei convenuti dell'80%, RE 1 e RE 2 avendo proposto

l'integrale rigetto della petizione, anche per il comparto di 23.10 m² che il Pretore ha riconosciuto dover rimanere libera

da intralci.

d) Nella misura in cui asseverano di avere ottenuto causa

vinta in ragione del 92.75 % per avere l'attore inutilmente esteso la sua

richiesta di giudizio anche alla citata superficie

di 5.50 m² quantunque essi occupino “l'area

di esercizio della servitù per m 0.43 m²”, i reclamanti equivocano pertanto sui termini della

perizia. Né essi possono seriamente pretendere

che la reciproca soccombenza sia calcolata in funzione della “superficie

richiesta dall'attore (28.60 m²)” per rapporto

a “quan­to d'impedimento dei convenuti (0.43 m²)”, la zona toccata dall'ingiunzione pretorile estendendosi – come si è

visto (consid. c) – a 23.10 m² e non solo a

0.43

m², come i convenuti tentano di far credere. Al proposito il reclamo manca

perciò di consistenza.

e) Rimane

da esaminare se, dandosi un grado di soccombenza dell'80%, il Pretore potesse

considerare i convenuti “pressoché interamente soccombenti” e caricare loro

tutte le spese giudiziarie. Per prassi invalsa, una soccombenza di poco momento

può invero essere trascurata ed essere assimilata a piena sconfitta, sempre che

sia di pochi punti percentuali (sentenza del Tribunale federale 4A_207/2015 del

2.

settembre 2015 consid. 3.1 con riferimenti). Taluni autori fissano tale limite nel 10% (Stoudmann in: Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann

[curatori], Code de procédure civile, Basilea 2020, n. 6 ad art. 106; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 106). Sta di

fatto che una soccombenza del 20%, come quella dell'attore nel caso specifico, non

può ritenersi trascurabile. La decisione del Pretore, il quale ha addebitato

per intero le spese giudiziarie ai convenuti, non resiste di conseguenza alla

critica.

f) L'attore

cerca invero di minimizzare il proprio grado di soccomben­za, ma invano. Egli adduce

che la domanda volta a far rimuovere qualsiasi ostacolo all'esercizio del

diritto di passo dall'area indicata nella planimetria allegata alla petizione

(doc. E) era accessoria rispetto alla richiesta – inibitoria – di obbligare i

convenuti ad astenersi da ogni

comportamento pregiudizievole a siffatto esercizio (osservazioni, pag. 4,

n. 2.3). Con tale assunto egli perde di vista però che la stessa determinazione

dell'obbligo di astensione dipende­va dalla definizione dell'area da lasciare

libera da impedimenti e che il Pretore, sulla scorta della perizia giudiziaria,

ha ridotto l'area in questione del 20% rispetto alle domande di petizione.

g) Ne

segue che, in parziale accoglimento del reclamo, il dispositivo sulle spese di

primo grado dev'essere riformato nel senso che gli oneri processuali (fr. 16 700.–, più le

spese della procedura di conciliazione di fr. 670.–), non contestati come tali,

vanno posti per quattro quinti a carico dei convenuti e per il resto a carico

dell'attore. In ragione di ciò si giustifica di ridurre anche le ripetibili che

RE 1 e RE 2 dovranno rifondere all'attore per quella sede (tre quinti dell'indennità

piena, non contestata nel suo ammontare: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid.

3b).

7.

Le

spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta la reciproca

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I reclamanti vedono ridurre il loro grado di

sconfitta – da totale – a quattro quin­ti, seppure non nella misura richiesta

del 10%. Tutto ponderato, si giustifica così che sopportino quattro quinti degli

oneri processuali, con obbligo di rifondere a CO 1 un'equa indennità per

ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena).

8.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse

davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto,

nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali della presente procedura di

complessivi fr. 16 700.– e le spese della procedura di conciliazione di

complessivi fr. 670.– (CM.2015.138) sono poste per un quinto a carico dell'attore

e per il resto a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno all'attore,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese del reclamo, di fr. 500.–, da anticipare dai reclamanti, sono poste per quattro

quinti solidalmente a carico dei reclaman­ti medesimi e per il resto a carico

di CO 1, al quale i reclamanti

rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).