11.2020.7
Azione confessoria: reclamo sulle spese giudiziarie
29 dicembre 2020Italiano15 min
1344 e dalla n. 3705 alla n. 3708. A carico della particella n. 3705 e delle contigue
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.7
Lugano
29 dicembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2016.44 (azione
confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
petizione del 30 maggio 2016 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinati
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul
reclamo del 22 gennaio 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1
e RE 2 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 dicembre 2019;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 è proprietario dal
23 luglio 1985 della particella n. 1344 RFD di __________, sulla quale
sorge una casa d'abitazione. Il fondo fa parte di un complesso di cinque case a
schiera costruite su cinque particelle contigue (n. 1344 e dalla n. 3705 alla
n. 3708) all'incrocio tra la via M__________ (a nord) e la via G__________
(a est). La particella n. 1344 è la prima sul lato ovest e confina a est con la
particella n. 3705, edificata, comproprietà dal 14 ottobre 2014 dei coniugi RE
1 e RE 2 in ragione di un mezzo ciascuno. Il complesso edilizio dispone, al
piano interrato delle cinque particelle, di un'autorimessa alla quale si accede
lungo una rampa (a sud della particella n. 3708), situata sulla particella n.
3709, proprietà coattiva in ragione di un quinto ciascuno delle particelle n.
1344 e dalla n. 3705 alla n. 3708. A carico della particella n. 3705 e delle contigue
particelle n. 3706, 3707 e 3708 è iscritto un diritto di “passo pedonale e
veicolareˮ in favore della particella n. 1344 che permette al relativo
proprietario di accedere al proprio box transitando sui piani interrati dei fondi
vicini. Nell'aprile del 2015 CO 1 ha diffidato RE 1 e RE 2 a parcheggiare
correttamente il loro veicolo nell'apposito box e a non ostacolare l'accesso al
proprio posteggio stazionando la vettura nell'area antistante al loro ingresso.
Senza esito.
B. Il
1° dicembre 2015 CO 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Locarno Città per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE
1 e RE 2 inteso a ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la rimozione
immediata di qualsiasi ostacolo, in particolare di ogni veicolo, dall'area
esterna “evidenziata in giallo sulla planimetria allegata quale doc. E”,
corrispondente in sostanza all'intera zona di transito veicolare sulla
particella n. 3705, con obbligo di astenersi da ogni comportamento che intralciasse
il regolare esercizio della servitù di passo pedonale e veicolare. Constatata l'impossibilità
di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 7 marzo
2016 a CO 1 l'autorizzazione ad agire, ponendo le spese di fr. 670.– a carico di
lui, riservata la possibilità di un diverso addebito in esito alla causa di
merito (inc. CM.2015.138).
C. CO
1 ha convenuto il 30 maggio 2016 RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città per ottenere quanto postulato in sede
conciliativa. Nella loro risposta del 14 luglio 2016 RE 1 e RE 2 hanno proposto
di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 12 ottobre 2016 le parti hanno
replicato e duplicato, mantenendo i loro punti di vista e notificando prove. L'istruttoria,
durante la quale è stata esperita una perizia volta a determinare l'area
strettamente necessaria per l'esercizio della servitù, è iniziata seduta stante
ed è terminata l'11 giugno 2018. Alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27
settembre 2018 l'attore ha confermato le proprie richieste. Altrettanto hanno
fatto i convenuti nel loro memoriale del 26 settembre 2018.
D. Statuendo
con sentenza dell'11 dicembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha ordinato a RE 1 e RE 2 di rimuovere qualsiasi
ostacolo e, in particolare ogni veicolo, dall'area necessaria per l'esercizio
della servitù di passo pedonale e veicolare, ossia “dall'area tratteggiata in
rosso di cui al piano n. 1241_SS-07 contenuto nel complemento peritale 30
maggio 2018 dell'ing. __________ A__________ (Allegato 7 – Quesito 5.2)”, annesso
quale parte integrante della sentenza. Inoltre egli ha ingiunto ai convenuti
di astenersi dall'ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio regolare e corretto
della servitù. Le spese processuali di fr. 16 700.– e le spese della procedura
di conciliazione di fr. 670.– sono state poste a carico dei convenuti in
solido, tenuti a rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
3000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un
reclamo del 22 gennaio 2020 per ottenere che le spese processuali siano poste nella
proporzione di nove decimi a carico dell'attore, con obbligo per quest'ultimo di
rifondere loro fr. 2700.– a titolo di ripetibili. Invitato a presentare
osservazioni, in un memoriale del 6 marzo 2020 CO 1 propone di respingere il
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una decisione in
materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni,
tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso
specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la
sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dei convenuti il 12 dicembre 2019 (traccia dell'invio
98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine
di ricorso è rimasto poi sospeso dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2020 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e
sarebbe scaduto il 27 gennaio 2020. Introdotto il 22 gennaio 2020, il
reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.
2.
Litigioso in questa sede è il riparto delle spese giudiziarie in seguito
al parziale accoglimento della petizione. Il Pretore, visto
l'esito del procedimento e accertata la pressoché totale soccombenza
dei convenuti, ha addebitato per intero le spese processuali di complessivi fr.
16.
700.–
a RE 1 e RE 2 in solido, obbligandoli a rifondere all'attore, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.
3.
I reclamanti si
dolgono che, di fronte al parziale accoglimento della petizione, senza
motivazione il Pretore ha addebitato loro tutte le spese, scostandosi dal
principio della reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attore – essi adducono
– aveva chiesto di estendere il divieto di ostacolare il diritto di passo
veicolare a un'area di complessivi 28.60 m² (5.07 m x 5.64 m). Il perito – essi
proseguono – ha quantificato invece in 5.50 m² la superficie che non intralciava
l'esercizio della servitù e in 0.43 m² l'area “contestata dall'attore” che la
ostacolava. Ciò posto, essi fanno valere che l'attore aveva inutilmente esteso
la sua richiesta di giudizio anche alla superficie di 5.50 m², mentre essi
occupavano “l'area di esercizio della servitù per 0.43 m²”. Essi ravvisano così
una soccombenza dell'attore nella misura del 92.75% (5.5 : [5.5 + 0.43]) rispetto
a una loro soccombenza del 7.25% (0.43 : [5.5 + 0.43]). Onde un riparto
arrotondato di nove decimi a carico dell'attore e di un decimo a carico loro.
Proporzione che – essi soggiungono – risulterebbe loro ancor più favorevole ove
si calcolasse la soccombenza in funzione della superficie richiesta dall'attore
(28.60 m²) per rapporto all'”impedimento dei convenuti”. Dovendosi così
escludere una loro pressoché totale soccombenza e dovendosi applicare il
medesimo riparto alle ripetibili, i reclamanti instano perché l'attore rifonda
loro un'indennità fr. 2700.– per ripetibili di primo grado.
4.
Nelle
sue osservazioni l'attore eccepisce l'irricevibilità del reclamo, sostenendo
che i convenuti non si confrontano con la motivazione del Pretore, il quale ha addebitato
loro le spese giudiziarie ritenendoli “pressoché interamente soccombenti”. Egli
afferma inoltre che i convenuti nemmeno censurano un'errata applicazione del
diritto o un accertamento manifestamente errato dei fatti né asseriscono che il
Pretore abbia ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento. Tale
argomentazione cade tuttavia nel vuoto. In realtà i convenuti contestano la
loro pressoché totale soccombenza e spiegano perché la conclusione del Pretore offende
a loro avviso l'art. 106 cpv. 2 CPC, illustrando anche perché essi andrebbero considerati
soccombenti solo in ragione di un decimo. Il
reclamo adempie sicuramente, così, i requisiti minimi di motivazione (nel senso
dell'art. 321 cpv. 1 CPC).
5.
Considerazioni
analoghe valgono per quel che è del rimprovero mosso dai reclamanti al Pretore
di non avere motivato la sentenza impugnata. Seppure in modo telegrafico, il Pretore ha indicato che i convenuti risultavano
pressoché interamente soccombenti e che ciò giustificava di addebitare loro per
intero le spese giudiziarie. ll primo
giudice ha così enunciato – in estrema sintesi – il proprio ragionamento,
giusto o sbagliato che sia. Tanto basta
perché in materia di motivazione la decisione impugnata adempia i requisiti
minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.27 del 4
luglio 2018 consid. 3 con rinvii a DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157
consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 e riferimenti).
6.
Trattandosi
del contestato riparto delle spese giudiziarie, il Pretore ha accertato – come
detto – la pressoché completa soccombenza dei convenuti, addebitando loro tutte
le spese. I reclamanti lamentano al proposito una lesione del principio della
soccombenza.
a) Le
spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:
art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente
(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono
ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2
CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base
del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,
determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o sconfitta,
dopo di che si suddividono le spese compensando – in tutto o in parte – i
rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi
particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi
secondo equità, facendo capo al proprio apprezzamento (art. 107 cpv. 1 CPC).
b) In
concreto l'attore aveva chiesto di ordinare ai convenuti – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di rimuovere immediatamente qualsiasi ostacolo e, in
particolare, ogni veicolo dall'area segnata in giallo sulla planimetria
allegata (doc. E), corrispondente all'intera zona di transito veicolare sulla
particella n. 3705, come pure di astenersi dall'ostacolare in qualunque modo l'esercizio
regolare e corretto della servitù di
passo pedonale e veicolare di cui beneficia la sua particella. Egli aveva
promosso così un'azione
confessoria (art. 737 CC), il cui scopo è di vietare che terzi impediscano o
rendano più difficile l'esercizio di una servitù. I convenuti si sono opposti alle richieste dell'attore.
Per finire il Pretore ha ordinato la rimozione di qualsiasi ostacolo, e in
particolare di ogni veicolo, dall'area necessaria per l'esercizio del passo
pedonale e veicolare, ossia “dall'area tratteggiata in rosso di cui al piano n.
1241_SS-07 contenuto nel complemento peritale 30 maggio 2018 dell'ing. __________
A__________ (Allegato 7 – Quesito 5.2)”, come pure di astenersi dall'ostacolare
in qualsiasi modo l'esercizio regolare e corretto della servitù.
c) Per
stabilire il riparto delle spese il Pretore ha manifestamente applicato nella
fattispecie il principio della soccombenza, tant'è che ha addebitato gli oneri
ai convenuti ritenendoli pressoché interamente sconfitti. Anche le parti argomentano
sulla base del medesimo principio. Ciò posto, il grado di soccombenza va determinato
raffrontando le richieste dell'attore con quanto ha riconosciuto all'attore
stesso il primo giudice. E in concreto l'unica differenza tra il sindacato del
Pretore e le richieste dell'attore consiste nella minor estensione del-
l'area interessata dal divieto di ostacolare la
servitù di passo pedonale e veicolare. Mentre
l'attore chiedeva di estendere in tale divieto a un'area di 28.60 m², il Pretore ha limitato l'interdizione alla
superficie segnata in rosso dall'ing. __________ A__________ sull'allegato 7 al suo complemento peritale del 30 maggio
2018.
Superficie che, come riconosce l'attore (osservazioni, pag. 5, n. 3.1
lett. bb), è di 23.10 m², ovvero l'area
totale di 28.60 m² ridotta della porzione di 5.50 m² che il perito ha indicato non intralciare l'esercizio
della servitù (delucidazione scritta, pag. 7, quesito n. 5.1, allegato 6). Ne
discende un grado di soccombenza dei convenuti dell'80%, RE 1 e RE 2 avendo proposto
l'integrale rigetto della petizione, anche per il comparto di 23.10 m² che il Pretore ha riconosciuto dover rimanere libera
da intralci.
d) Nella misura in cui asseverano di avere ottenuto causa
vinta in ragione del 92.75 % per avere l'attore inutilmente esteso la sua
richiesta di giudizio anche alla citata superficie
di 5.50 m² quantunque essi occupino “l'area
di esercizio della servitù per m 0.43 m²”, i reclamanti equivocano pertanto sui termini della
perizia. Né essi possono seriamente pretendere
che la reciproca soccombenza sia calcolata in funzione della “superficie
richiesta dall'attore (28.60 m²)” per rapporto
a “quanto d'impedimento dei convenuti (0.43 m²)”, la zona toccata dall'ingiunzione pretorile estendendosi – come si è
visto (consid. c) – a 23.10 m² e non solo a
0.43
m², come i convenuti tentano di far credere. Al proposito il reclamo manca
perciò di consistenza.
e) Rimane
da esaminare se, dandosi un grado di soccombenza dell'80%, il Pretore potesse
considerare i convenuti “pressoché interamente soccombenti” e caricare loro
tutte le spese giudiziarie. Per prassi invalsa, una soccombenza di poco momento
può invero essere trascurata ed essere assimilata a piena sconfitta, sempre che
sia di pochi punti percentuali (sentenza del Tribunale federale 4A_207/2015 del
2.
settembre 2015 consid. 3.1 con riferimenti). Taluni autori fissano tale limite nel 10% (Stoudmann in: Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann
[curatori], Code de procédure civile, Basilea 2020, n. 6 ad art. 106; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 106). Sta di
fatto che una soccombenza del 20%, come quella dell'attore nel caso specifico, non
può ritenersi trascurabile. La decisione del Pretore, il quale ha addebitato
per intero le spese giudiziarie ai convenuti, non resiste di conseguenza alla
critica.
f) L'attore
cerca invero di minimizzare il proprio grado di soccombenza, ma invano. Egli adduce
che la domanda volta a far rimuovere qualsiasi ostacolo all'esercizio del
diritto di passo dall'area indicata nella planimetria allegata alla petizione
(doc. E) era accessoria rispetto alla richiesta – inibitoria – di obbligare i
convenuti ad astenersi da ogni
comportamento pregiudizievole a siffatto esercizio (osservazioni, pag. 4,
n. 2.3). Con tale assunto egli perde di vista però che la stessa determinazione
dell'obbligo di astensione dipendeva dalla definizione dell'area da lasciare
libera da impedimenti e che il Pretore, sulla scorta della perizia giudiziaria,
ha ridotto l'area in questione del 20% rispetto alle domande di petizione.
g) Ne
segue che, in parziale accoglimento del reclamo, il dispositivo sulle spese di
primo grado dev'essere riformato nel senso che gli oneri processuali (fr. 16 700.–, più le
spese della procedura di conciliazione di fr. 670.–), non contestati come tali,
vanno posti per quattro quinti a carico dei convenuti e per il resto a carico
dell'attore. In ragione di ciò si giustifica di ridurre anche le ripetibili che
RE 1 e RE 2 dovranno rifondere all'attore per quella sede (tre quinti dell'indennità
piena, non contestata nel suo ammontare: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid.
3b).
7.
Le
spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta la reciproca
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I reclamanti vedono ridurre il loro grado di
sconfitta – da totale – a quattro quinti, seppure non nella misura richiesta
del 10%. Tutto ponderato, si giustifica così che sopportino quattro quinti degli
oneri processuali, con obbligo di rifondere a CO 1 un'equa indennità per
ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena).
8.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse
davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto,
nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali della presente procedura di
complessivi fr. 16 700.– e le spese della procedura di conciliazione di
complessivi fr. 670.– (CM.2015.138) sono poste per un quinto a carico dell'attore
e per il resto a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno all'attore,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese del reclamo, di fr. 500.–, da anticipare dai reclamanti, sono poste per quattro
quinti solidalmente a carico dei reclamanti medesimi e per il resto a carico
di CO 1, al quale i reclamanti
rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).