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Decisione

11.2020.70

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7 aprile 2022Italiano39 min

costituita una servitù di passo con ogni veicolo in favore della loro particella n. 690, a ridosso del

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Incarto n.

11.2020.70

Lugano

7 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2016.21 (accesso

necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con

petizione del 3 agosto 2016 da

AO

2 e AO 1

(patrocinati

dagli avvocati

e

PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 15 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13

maggio 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Dal dicembre del 2006

AO

2 e AO 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 690 RFD di

__________ (1250 m²), sezione di __________, su cui si trova un edificio (64 m²)

adibito a residenza

secondaria. Il fondo è attraversato lungo il fianco sud-est da un sentiero pubblico

che parte dalla strada comunale (via ai __________, particella n. 103) per

ricongiungersi alla medesima a valle, dopo avere attraversa­to altri fondi (scendendo da monte: n. 137, n. 748, n. 690,

n. 904, 689, n. 141, n. 140, n. 138 e n. 139). Dal 5

dicembre

2011

la particella n. 690 beneficia di un diritto di passo con ogni veicolo e di un diritto di posteggio sulla

particella n. 144 (2918 m²), su

cui sorge una proprietà per piani di tredici unità che si raccor­da alla via ai __________ attraverso una strada privata. La particella n. 690 è priva invece di un accesso veicolare diretto, poiché fra

di essa e la particella n. 144 è posta la

particella n. 141 (1946 m²), appartenente a AP 1 (su cui si trovano

tre edifici di 69, 21 e 15 m²), la quale non è gravata di alcun diritto di

passo in favore della particella n. 690.

L'unico accesso diretto alla particella n. 690 è pedonale e avviene lungo

il noto sentiero comunale che colle­ga i due tratti della via ai __________

grazie anche a un diritto di passo pedonale sulla

particella n. 904.

Fatti

I proprietari della particella n. 690 hanno

chiesto invano al proprietario della particella n. 141 un diritto di passo

veicolare per raggiungere il loro fondo.

B. Il 10 febbraio 2016 AO

2 e AO 1 si sono rivolti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione inteso

a ottenere che sulla particella n. 141 fosse

costituita una servitù di passo con ogni veicolo in favore della loro particella n. 690, a ridosso del

confine con la particella n. 747,

secondo una planimetria allestita dallo studio d'ingegneria __________ SA o ‒ in subordine ‒ secondo il tracciato che

sa-

rebbe risultato dagli accertamenti istruttori e che fosse ordinato

all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la servitù prediale. Decaduto infruttuoso il tentativo di

conciliazione, il Pretore ha rilasciato agli istanti il 21 giugno 2016

l'autorizzazione ad agire, ponendo a loro carico le spese di fr. 500.– (inc. CM.2016.21).

C. Con petizione del 3 agosto 2016 AO 2 e AO 1 han­no

convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere quan­to da essi

postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 12 settembre 2016

il convenuto ha proposto di respingere la petizione in ordine e nel merito. Il

13 ottobre 2016 gli attori hanno replicato, ribadendo il loro punto di vista.

Altrettanto ha fatto il convenuto in una duplica del 16 novembre 2016.

D. Alle

prime arringhe del 6 febbraio 2017 entrambe le parti hanno notificato prove.

L'istruttoria è cominciata seduta stante ed

è terminata il 16 ottobre 2019. Alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 28 febbraio

2020 gli attori hanno reiterato le

richieste iniziali. Nel suo allegato conclusivo del 21 febbraio 2020 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. In subordine egli

si è detto disposto a concedere nondimeno la servitù di passo, previo

versamento di un'indennità di fr. 216

529.–, a condizione che gli fosse

assicurato anche duran­te i lavori l'accesso pedonale al suo fondo mediante una delle

soluzioni proposte in una perizia dall'arch. B__________ __________ e che gli fosse garantita la possibilità di

realizzare in ogni tempo due parcheggi sulla strada e la relativa scala

d'accesso (compresa la facoltà di usare il tratto di strada necessario per il

parcheggio e le manovre connesse) sulla particella n. 690, gravando

quest'ultima di una servitù di passo e di posteggio.

E. Statuendo

con sentenza del 13 maggio 2020, il Pretore ha accol­to la petizione e ha

ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere, al passaggio in

giudicato della decisione e su semplice istanza di parte, una servitù di passo

necessario veicolare in favore della particella n. 690 e a carico della

particella n. 141, da esercitare sul tracciato indicato in giallo nella

planimetria annes­sa alla decisione, autorizzando gli attori a realizzare l'opera

a loro spese. Gli attori sono stati tenuti inoltre a versare solidalmente al

convenuto un'indennità di fr. 22 218.–. Gli oneri processuali di complessivi fr. 21 369.25 (fr. 11 936.25 per

la perizia con il suo complemento e fr. 500.– per la procedura di conciliazione)

sono stati posti a carico del convenuto,

con obbligo di rifondere agli attori fr. 25 700.– complessivi

per ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15

giugno 2020 in cui chiede di

respingere

la petizione o, in subordine, di concedere la servitù di passo alle condizioni poste

nel suo memoriale conclusivo del 21 febbraio 2020 (sopra, lett. D). Egli

ha rinunciato invece a postulare la

costituzione di una servitù di passo e di posteggio sulla particella n. 690. Nelle loro

osservazioni del 3 settembre 2020 AO 2 e AO 1 propongono di respingere

l'appello in ordine e nel merito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura

ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr.

10.

000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr.

285.

658.–,

il quale corrisponde al maggior valore che deriverebbe in concreto dalla

servitù al fondo dominante e che non è messo in discussione dalle parti. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore del convenuto il 14 maggio

2020.

(traccia degli invii n. 98.__________, agli

atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 13 giu-

gno 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142

cpv. 3 CPC. Introdotto il 15 giugno 2020

(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo

giorno utile, l'appello in esame è così tempestivo.

2.

Nella sentenza impugnata

il Pretore ha accertato anzitutto che l'azione era ricevibile, nonostante il

convenuto rimproverasse a AO 2 e AO 1 di non avere formulato conclusioni sull'indennità

dovuta in caso di concessione del diritto di passo. Al riguardo egli ha reputato

senza rilievo il fatto che gli attori non avessero specificato una determinata

somma nelle richieste di petizione, avendo essi indicato nei motivi di offrire un'indennità

da determinare in esito all'istruttoria. Il primo giudice ha ritenuto

irrilevante altresì che costoro non abbiano più offerto nulla nel memoriale

conclusivo, non occorrendo indicare nella richiesta di giudizio un'indennità “pari a fr. 0” se ritenevano di non dover versare alcunché.

Ciò

premesso, il Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano l'ottenimento di un accesso

necessario, ha appurato che la particella n. 690 si trova in zona edificabile

semi-intensiva, all'interno di un comparto in forte pendenza. Ciò non impedisce

tuttavia – egli ha rilevato – la realizzazione di strade, come dimostra il

raccordo della particella n. 144 con la pubblica via. Né la zona interessata è

un nucleo per il quale potrebbe bastare un accesso pedonale. Senza dimenticare

che per accedere a piedi al proprio fondo gli attori, i quali non hanno alcun

diritto di passo sulla particella n. 141, devono lasciare l'automobile sulla

particel­la n. 144, tornare indietro sulla strada comunale e percorrere il

sentiero pubblico. Sentiero che, oltre a non essere accessibile ai mezzi di

soccorso, risulta ‒ come ha sottolineato il perito ‒ “impegnativo, in parte rischioso” per la sua lunghezza

e l'irregolarità del terre­no, con oltre 160 gradini. Onde la necessità di un

acces­so veicolare “più sicuro e

appropriato alle possibilità edificatorie del fon­do”, a prescindere dal fatto

che su quel terreno sorge una casa di vacanza di piccole dimensioni, che altri

otto fondi nella zona sono sprovvisti di accesso veicolare e che l'immobile è

stato acquistato dagli interessati nello stato in cui si trova. Né da tale

circostanza il convenuto potrebbe inferire una rinuncia al passo veicolare,

implicando ciò un atteggiamento deliberato e non solo passivo.

Appurato

che il Municipio esclude urbanizzare la zona per alme­no 15 anni, il Pretore ha

constatato che i fondi in questione non hanno subìto modifiche importanti e che

la costruzione di una strada larga 3 m lungo il confine della particella n. 141

(per una superficie complessiva di 184 m²)

è l'unica possibilità di accesso

veicolare alla particella n. 690, il che non sarebbe possibile invece lungo il

percorso pedonale, data l'eccessiva pendenza. Il prospettato accesso, ha

proseguito il primo giudice, oltre a tornare utile anche al convenuto perché

gli permetterebbe di ricavare due posteggi (attualmente non realizzabili senza

interventi di rilievo), risparmiando fr. 90

000.–, non pregiudica le possibilità

edificatorie del fondo serviente. Realizzata lungo il confine e con un calibro

di 3 m, corrispondente alla distanza che ogni nuova edificazione deve osservare

dal confine secondo le norme di attuazione del piano regolatore, la nuova

strada manterrebbe invariati gli indici di sfruttamento e di occupazione della

particella n. 141. Il convenuto – ha soggiunto il Pretore – non ha

sostanziato invece inconvenienti maggiori, fermo restando che l'acces­so

pedonale gli rimane garantito, che l'impatto estetico – seppure non

approfondito – non sarebbe sostanzialmente diverso qualora egli realizzasse i

due posteggi e che neppure si ravvisano “ripercussioni

a livello di tranquillità”, per altro limitate alla porzione di terreno più a

monte. Ritenendo prevalente l'interesse dei proprietari della particella n. 690,

il Pretore ha riconosciuto così un diritto di passo veicolare, da realizzare a

spese dei beneficiari lungo la particella n. 141 secondo quanto risulta dalla nota planimetria.

Posto

ciò, il Pretore ha respinto la domanda subordinata del convenuto, il quale

chiedeva che gli si garantisse anche

durante i lavori l'accesso pedonale al proprio fondo secondo una delle

soluzioni proposte dalla perizia dell'arch. B__________ __________, assicurandogli inoltre la possibilità di realizzare

in ogni tempo e a sue spese due parcheggi sulla strada con la relativa scala

d'accesso (compresa la facoltà di usare il tratto di strada necessario per il

parcheggio e le manovre connesse) e di costituire a tale scopo una servitù di

passo e di uso posteggio sulla particella n. 690. Senza una specifica scelta

dell'interessato – ha addotto il primo giudice – gli attori, tenuti già per legge a usare ogni riguardo nell'esercizio

del diritto (art. 737 cpv. 2 CC), non possono essere obbligati “ad eseguire

alcunché”. A parte ciò, la formazione di una nuova rampa di scale è già

prevista dal progetto degli attori. Né avreb­be senso costituire un'altra

servitù, il convenuto rimanendo proprietario della strada che sarà costruita

sul suo fondo. Da ultimo il Pretore non ha ravvisato motivo per scostarsi dal

calcolo del perito circa l'ammontare dell'indennità, fissata in fr. 22 218.–, tenuto conto della superficie interessata (184 m²), del

valore di un fondo edificabile nella zona con accesso veicolare (fr. 483.–/m²) e di un coefficiente d'incidenza del 25% del diritto

di passo sulla destinazione d'uso residuo del fondo.

3.

Nelle

loro osservazioni gli attori sostengono che l'appello è irricevibile per difetto

di motivazione, il convenuto limitandosi a riprendere le argomentazioni addotte

davanti al Pretore senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Ora, che un

appello debba essere “motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) non fa

dubbio. Che in concreto singole censure possano rivelarsi insufficientemente

sostanziate, come pretendono gli interessati, ancora non significa tuttavia che

il ricorso vada dichiarato irricevibile nel suo intero. In concreto l'appello

permette di capire che il convenuto contesta la ricevibilità della petizione

per non avere gli attori offerto alcuna indennità e per non versare il loro

fondo in uno stato di necessità. E nell'eventualità in cui lo stato di

necessità fosse confermato, l'appellante censura l'indennità riconosciutagli

per la concessione della servitù, oltre che il mancato accoglimento delle

richieste formulate in tale previsio­ne. Nel complesso il ricorso adempie così i

requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse

sarà oggetto di una disamina particolareggiata.

4.

L'appellante ribadisce

anzitutto, dal profilo formale, che la petizione è irricevibile poiché gli

attori non hanno indicato l'ammontare dell'indennità offerta nella richiesta di

giudizio formulata con la petizione né avrebbero posto la questione in altro

modo in sede di petizione, replica o nel memoriale conclusivo. Secondo il

convenuto, gli argomenti che hanno indotto la controparte a non offrire

un'indennità (ovvero che la strada prospettata migliorerebbe l'accesso veicolare

anche del fondo serviente e permetterebbe la realizzazione di posteggi che ne

farebbero aumentare il valore) sono improponibili. Non gli si può infatti imporre

un simile intervento costruttivo, come ha sottolineato lo stesso Pretore, salvo

poi concludere per la ricevibilità dell'azione. Né gli attori potevano invocare

una compensazione “campata in aria” nell'allegato

conclusivo per giustificare la mancata trattazione di una questione essenziale

della lite.

a) Così

argomentando, il convenuto perde di vista che un appellante deve spiegare all'autorità

di ricorso perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310

lett. b CPC), non perché siano corretti

i fatti da lui allegati o perché non lo siano quelli allegati dalla

controparte. Contestando gli argomenti addotti dagli attori, l'appellante formula

il ricorso come se si trovasse ancora davanti al primo grado di giurisdizione,

senza confrontarsi con la sentenza impugnata. In tale misura la motivazione

dell'appello non è perciò sufficiente (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1

CPC), onde l'irricevibilità del rimedio giuridico a questo riguardo.

b) Per

di più, non è vero che la questione dell'indennità non sia stata posta dagli

attori in sede di petizione e replica o nel memoriale conclusivo. Basti

consultare gli atti (petizione, pag. 10, punto 7; replica, pag. 10 in alto;

memoriale conclusivo, pag. 22 in alto). Senza contare che l'appellante non si

confronta nemmeno di scorcio con il ragionamento del Pretore, stando al quale è

sufficiente che l'indennità risulti dai motivi della petizione, soprattutto nel

caso in cui il richiedente ritenga che essa non sia dovuta (sentenza impugnata,

pag. 7 con riferimento alla sentenza di

questa Camera inc. 11.2008.11 del 16 novembre 2012 consid. 7). Né infine

egli revoca in dubbio che la questione sia stata oggetto di istruttoria, e in

particolare di una perizia, o che il Pretore disponesse degli elementi per

decidere al momento in cui ha emanato il giudizio (I CCA, sentenza inc.

11.2010.90

del 30 agosto 2010 consid. 5). Al riguardo non giova pertanto diffondersi

oltre.

5.

Il

convenuto sottolinea la forte pendenza delle particelle n. 690 (51.70% in

media) e n. 141 (46.40% in media), dolendosi di un'imprecisa descrizione dei

luoghi da parte del Pretore nella misura in

cui questi si è limitato ad accertare che la particella n. 690 è

priva di accesso veicolare come altre otto proprietà. In realtà – prosegue l'appellante

– nel comparto “__________” i fondi senza accesso

veicolare sono 9 su 14 (pari al 64%) e sono tutti raggiungibili a piedi

percorrendo il noto sentiero comunale. Non è chiaro quali conseguenze il

convenuto intenda trarre da tale assunto. Comunque sia, le invocate

precisazioni relative agli altri fondi del comparto, delle cui peculiarità per

il resto tutto si ignora, poco o punto incidono sulla valutazio­ne dello stato

di necessità (nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC) riguardante la particella

degli attori.

6.

L'appellante

ripete che la situazione era la medesima già nel 2006 e non ha subìto modifiche,

sicché gli attori si sarebbero accomodati di essa per ben 14 anni. Quanto al

sentiero comunale che dalla strada scende verso la particella n. 690 e prosegue

a valle verso il lago – egli continua – il perito lo ha ritenuto rischio­so. Un

semplice intervento come la posa di un semplice corrimano da parte del Comune, intervento

che gli attori non hanno dimostrato di avere sollecitato, risolverebbe il

problema, che per altro riguarda solo un breve tratto e sussiste solo quando

piove. A ciò si aggiunge – rileva l'appellante – che entrambe le parti hanno

ottenuto nel dicembre del 2011 una servitù di passo veicolare e di posteggio

sulla particella n. 144. A quel momento gli attori sapevano che la concessione

di un diritto di passo sulla particella n. 141 non entrava più in linea di

conto. E con l'acqui-sto di un posteggio sulla particella n. 144 dopo avere

usato il proprio fondo per 14 anni senza accesso veicolare – egli conclude –

gli attori si sono “messi l'anima in pace”,

rinunciando per atti concludenti a rivendicare un passo necessario sulla sua

proprietà.

a) Per

quel che è della prima obiezione, l'appellante perde di vista che il Pretore ha

già spiegato come “l'acquisto del fondo senza avere reclamato nulla

per un determinato periodo non comporta la rinuncia ad avere un accesso

veicolare al proprio fondo” e che si preclude il diritto a un accesso

veicolare solo chi vi rinuncia deliberatamente, non chi rimane passivo (sentenza

impugnata, consid. 3d con riferimento a DTF 136 III 141 consid. 5.4.3 e 134 III

51.

consid. 4.1 seg.). Il convenuto non discute tale giurisprudenza, né tanto

meno pretende che gli attori abbiano deliberatamente rinunciato al diritto di

pas­so. In proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.

b) Analogo

discorso vale per l'allegazione secondo cui, con l'acquisto di un posteggio sulla

particella n. 144 dopo avere usato il proprio fondo per 14 anni senza accesso

veicolare, gli attori si sarebbero accomodati della situazione. A parte la

dubbia ricevibilità dell'argomento, non addotto in questi termini nel memoriale

conclusivo (art. 317 cpv. 1 CPC), l'appellante non si confronta una volta

di più con la motivazione del primo giudice, il quale ha spiegato che il

diritto a un accesso necessario viene meno solo in caso di rinuncia deliberata,

ciò che neppure il convenuto allega.

c) Relativamente alla posa di un corrimano da parte del

Comu­ne, l'appellante si limita ad affrontare un unico aspetto del sentiero

pedonale (la pericolosità), ma trascura gli altri accertamenti dal Pretore e in

particolare la lunghezza del percor­so, l'irregolarità del terreno, il

dislivello e l'esistenza di oltre 160 gradini che non consentono un accesso

agevole né l'intervento dei mez­zi di soccorso (sentenza impugnata, pag. 11 in

alto). Sulla questione non soccorre dunque dilungarsi.

7.

L'appellante contesta

inoltre che la particella n. 690 si trovi in uno stato di necessità nel senso

dell'art. 694 cpv. 1 CC. Nel valu-tare se un fondo situato in zona edificabile

disponga di un acces­so sufficiente – opina il convenuto – non si può fare

astrazione dalla topografia dei luoghi che in concreto risultano in forte

pendenza. Men che meno se la maggior parte dei fondi nella zona è, come in

concreto, sprovvista di accesso veicolare. Invocando la sentenza pubblicata in

DTF 85 II 395 egli assevera che, dandosi pendenze tra il 40 e il 50% (analoghe

se non addirittura inferiori a quelle in esame), un proprietario non ha diritto

di arrivare in automobile fin davanti all'immobile. Erroneamente – egli deplora

– il Pretore si è fondato soltanto sulla realizzabilità della strada,

trascurando le circostanze concrete. Tra queste l'appellante annovera la situazione

degli altri fondi del comparto (secondo lui paragonabile a quella di un nucleo),

che per la maggior parte (8 su 14) sono privi di accesso veicolare, la rinuncia

per atti concludenti degli attori a rivendicare il passo necessario e le

esagerate dimensioni del­l'opera (realizzabile al costo di fr. 456 000.– e con l'edificazio­ne di muri di

controriva alti tra 3.50 e 4.00 m), come pure gli effetti deturpanti dal

profilo paesaggistico, che indurrebbero anche gli altri proprietari a costruire

imponenti strade, trasformando la zona in una “grande opera muraria”. Senza

contare – egli epiloga – che l'opera sarà fors'anche realizzabile sotto il

profilo tecnico, ma dovrebbe ancora “superare il vaglio del diritto pubblico”,

riguardo al quale il tecnico comunale ha manifestato perplessità.

a) L'art.

694.

cpv. 1 CC conferisce al proprietario che non abbia un accesso sufficiente

dal suo fondo a una strada pubblica il diritto di ottenere dai vicini un

“passaggio necessario dietro piena indennità”. Per “accesso sufficiente” si

intende un collegamento alla pubblica via atto a garantire, dal punto di vista

oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua

destinazione (RtiD I-2019 pag. 538 consid. 8h con riferimenti). Trattandosi di un terreno edificato posto all'interno

di una località, di regola l'accesso non è sufficiente se non è carrozzabile

(DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con rinvii; più recentemente: sentenza

5A_345/2021 del 14 settembre 2021 consid. 3.1.1; v. anche Rep. 1989 pag. 142

consid. 1 con rimandi).

L'art. 694 cpv.

1.

CC non conferisce il diritto di arrivare più vicino possibile alla porta di

casa (I CCA, sentenza inc. 11.2015.51

del 20 luglio 2017 consid. 8; v. anche RtiD I-2014 pag. 762 n. 13c, I-2007

pag. 766 consid. 8a). Tuttavia

un fondo situato entro un perimetro in cui si trovino edifici abitativi

o di vacan­za deve poter essere raggiunto sino al confine – per principio – con

veicoli a motore, dovendosi assicurare un adeguato accesso anche ai mezzi di

soccorso e di servizio, sempre che la topografia dei luoghi ciò permetta (i terreni in

notevole pendenza possono costituire un'eccezione: RtiD I-2012 pag. 895 n. 13; I CCA, sentenza inc. 11.2015.51 del 20 luglio 2017 consid. 5). In tal caso l'esistenza di uno stato di

necessità non può essere definito in linea generale, ma di-

pende dalle circostanze concrete (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con

richiami; RtiD I-2012 pag. 893 consid. 9; più recentemente: sentenza del

Tribunale federale 5A_356/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 3.4.1 pubblicato in

SJ 2018 I 333). Sta di fatto che una

particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a

piedi una cinquantina di metri non ha, per principio, un accesso sufficiente

(RtiD I-2016 pag. 632 consid. 6 con rinvii).

b) Contrariamente

a quel che assume l'appellante, nella fattispecie il Pretore non ha fatto

astrazione dalla conformazione dei luoghi, avendo egli medesimo accertato che la

particella n. 690 degli attori, come pure altri fondi della zona, si trovano in

forte declivio. Che poi la maggior parte

dei terreni nel compar­to sia sprovvista di accesso veicolare non significa che

la particella n. 690 non possa versare, per ciò solo, in uno stato di

necessità. Come riconosce il convenuto, ciò dipende dalle circostanze concrete e

va ponderato per ogni singolo fondo in funzione delle relative peculiarità, non

per forza identiche a quelle dei fondi vicini. Sulle circostanze concrete si

tornerà in appresso (consid. d).

c) Non

sussidia all'appellante nemmeno il richiamo alla senten­za pubblicata in DTF 85

II 392. Che l'art. 694 cpv. 1 CC non conferisca il diritto di arrivare per forza in

automobile fino alla soglia di casa, come ha ricordato il Tribunale federale in

quel precedente (consid. 2), è stato ricordato anche dal Pretore. In quella

fattispecie tuttavia – diversamente dal caso in esame – gli attori potevano giungere

con la vettura fino al confine del proprio fondo (da edificare) e da lì

proseguire a piedi lungo una scala posta sullo stesso fondo. Come ha accertato

il primo giudice (senza essere smentito al proposito), nella fattispecie gli

attori devono invece posteggiare la loro automobile sulla particella n. 144,

non limitrofa alla loro, e in difetto di ogni diritto di passo sulla particella

del convenuto tornare indietro sulla strada comunale e prendere il sentiero

pubblico prima di attraversare la particella n. 904. Il richiamo a quel

precedente cade dunque nel vuoto.

d) A

torto l'appellante rimprovera poi al Pretore di avere fondato il proprio

giudizio unicamente sull'attuabilità della strada – non contestata – invece che

sulle circostanze concrete. Intanto la fattibilità dell'opera, nonostante la

morfologia dei luoghi, è anch'esso un criterio da considerare (RtiD I-2016 pag.

633.

consid. 7a). Inoltre il primo giudice non ha trascurato altre circostanze, come

l'esistenza sulla particella n. 144 di una strada privata (di cui il

prospettato accesso sulla particella n. 141 non sarebbe altro che la

continuazione), l'inaccessibilità del fondo degli attori ai mezzi di servizio e

di soccorso, le difficoltà del­l'accesso pedonale (per lunghezza, irregolarità,

dislivello e conformità), le possibilità edificatorie della particella n. 690 (di

grandi dimensioni e posta in zona edificabile semi-intensiva) e il fatto che la

zona “__________” non si trova in un nucleo.

L'appellante non discute simili accertamenti, salvo pretendere che il comparto

in rassegna sarebbe paragonabile a un nucleo. Già per questo la motivazione

dell'appello si rivela a dir poco lacunosa.

e) Ma

quand'anche si transigesse al proposito, non si vede come la situazione del

comparto in questione possa paragonarsi a quella di un nucleo. La circostanza

che nell'area interessata “gran parte delle case non siano raggiungibili con la

vettura sino davanti all'abitazione” non permette – come si è spiegato (consid.

a, b, c) – di trarre conclusioni in tal senso, né tanto meno sullo stato di

necessità degli altri fondi. Ma soprattutto non consente di escludere uno stato

di necessità per la particella degli attori, il cui accesso pedonale è lungo oltre

120.

m nel solo tracciato fino all'imbocco su via ai __________ (perizia, pag.

5), accusa un notevole dislivello (almeno 28 m e 90 gradini) e una

pavimentazione in pietra naturale che in alcuni tratti risulta finanche

pericolosa per la forte pendenza e l'assenza di un corrimano (rapporto

peritale, pag. 6 seg.). Sen­za dimenticare che il percorso si snoda in gran

parte su fondi altrui (cfr. Martin-Rivara,

La servitude de passage nécessaire, Zurigo 2021, pag. 54 seg. con riferimenti

di giurisprudenza).

f) Dell'argomentazione

secondo cui gli attori avrebbero rinunciato per atti concludenti a rivendicare

il diritto di passo già si è già detto (consid. 6a e 6b). Sul fatto che l'opera

sarebbe “titani­ca” e deturpante si tornerà in seguito (consid. 8d) nel­l'ambito della ponderazione dei contrapposti interessi

(art. 694 cpv. 3 CC; cfr. anche Rey/Strebel

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizio­ne, n. 6 e n. 11 ad art. 694).

g) Quanto

al fatto che la realizzazione della strada debba “ancora superare il vaglio del

diritto pubblico” e alle perplessità manifestate dal tecnico comunale, non si

disconosce che il giudice civile non può concedere un accesso necessario in contrasto con norme del diritto amministrativo

(RtiD I-2016 pag. 631). L'appellante si limita però a sollevare dubbi in

proposito, senza allegare né specificare alcunché, se non evocare non meglio

precisate perplessità del tecnico comunale. Certo, O__________ __________ ha

dichiarato che per l'attraversamento del torrente occorre l'approvazione degli

uffici cantonali e che intravede un problema al riguardo, nondimeno ha anche

aggiunto di non potersi esprimere in

merito (verbale

del 16 maggio 2017, pag. 2 in basso). Il convenuto dimentica inoltre che

l'arch. B__________ __________ ha verificato l'attuabilità del progetto “sia dal punto di vista normativo che costruttivo” e

ha indicato “le modalità costruttive idonee e necessarie (nel rispetto delle

normative di diritto privato e pubblico) per attua­re il passaggio veicolare

sopra il riale” (referto del 25 maggio 2018, pag. 7 e 13 seg.). Inoltre l'ing.

M__________ __________, che ha allestito per conto degli attori il progetto di

collegamento stradale con il fondo del convenuto, ha illustrato le condizioni

poste dall'Ufficio corsi d'acqua per realizzare l'opera (verbale del 16 maggio

2017, pag. 6). Nulla induce quindi a scostarsi dal giudizio del Pretore,

secondo cui il passaggio veicolare in oggetto rispetta le normative applicabili.

8.

Accertato lo stato

di necessità della particella n. 690 e assodato il fatto – non più contestato –

che la prospettata strada costituisce l'unica possibilità di accesso veicolare

a quel fondo, rimangono da ponderare gli interessi delle parti alla sua

realizzazione (art. 694 cpv. 3 CC). Al riguardo l'appellante fa valere che dopo

la costruzione della strada l'accesso al proprio fondo, attualmente agevole, sarebbe

possibile solo con gli accorgimenti descritti dal perito, e in particolare mediante

la formazione di una scalinata. Egli contesta inoltre che oggi non sarebbe

possibile per lui realizzare con semplici interventi due posteggi sulla sua

particella, le fotografie agli atti confermando la possibilità di parcheggiare sul

terreno erboso a ridosso del confine con la particella n. 141 (recte

144) rimuovendo semplicemente il cancello esistente. Ciò smentisce l'utilità

dell'opera per il proprio fondo e induce a distanziarsi dalle conclusioni

peritali. Nella ponderazione dei contrapposti interessi – egli epiloga –

occorre infine considerare l'uso, limitato a pochi giorni l'anno, della piccola

abitazione di vacanza degli attori e la circostanza che la servitù gli preclude

possibilità edificatorie.

a) Da

quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il cam­po. Il Pretore ha

spiegato sulla scorta degli accertamenti peritali – come detto (consid. 2) – che

l'esecuzione del progettato collegamento non

pregiudica le possibilità edificatorie del fondo serviente. Riguarda solo la

porzione di terreno lungo il confine e, dato il calibro della strada limitato a

3.

m (corrispondente alla distanza che ogni nuova edificazione deve tenere dal

confine secondo le norme di attuazione del piano regolatore), non incide sugli

indici di sfruttamento e di occupazione del fondo. Con tale motivazione il

convenuto non si confronta per nulla, sicché al riguardo l'appello sfugge a

ulteriore disamina.

b) Altrettanto

vale anche per le possibilità di accesso pedonale al fondo serviente dopo la

realizzazione del contestato passo veicolare. L'appellante reitera quanto

addotto nel memoriale conclusivo (pag. 7). Non pretende tuttavia che,

contrariamente a quanto ha accertato il Pretore, la possibilità di continuare a

raggiungere a piedi dalla strada il proprio fondo tramite la scala già

esistente, scala che “il progetto degli attori prevede di sostituire o comunque

di garantire”, provocherebbe “maggiori inconvenienti” (sentenza impugnata, pag.

14). Al proposito non si impongono perciò altre considerazioni.

c) Circa

la contestata utilità dell'opera per il proprio fondo, l'appellante non revoca in

dubbio l'intenzione di realizzare due posteggi sulla particella n. 141. Quanto

alla possibilità che ciò possa avvenire senza opere edili, l'affermazione contrasta

con le conclusioni peritali, come ha rilevato il Pretore. L'arch. B__________ __________

ha precisato infatti che, oggi come oggi, l'esecuzione di due parcheggi sul

fondo serviente richiede la formazione di una strada di accesso veicolare lunga

da 15 a 20 m fino al posteggio posto sulla particella n. 144, oltre a

interventi importanti di natura tecnico-costruttiva (muri di sostegno e di

controriva) e a investimenti per complessivi di fr. 157 000.– (perizia, pag. 16 in basso; complemento peritale, pag.

6). Dovesse invece il convenuto realizzare i due posteggi dopo la costruzione

del passaggio veicolare litigioso, la spesa si ridurrebbe a fr. 70 000.– (perizia,

pag. 19 seg.).

Ora,

perché il giudice possa scostarsi da una perizia il referto deve denotare

incoerenze o fraintendimenti palesi, oppure lacune o contraddizioni

riconoscibili già a un primo esame (DTF 142

IV 53 consid. 2.1.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2016.103

del 9 agosto 2018 consid. 8e). Le fotografie scattate durante il sopralluogo

non denotano carenze del genere, ma confermano – se mai – che l'area su cui AP

1.

intende realizzare i due posteggi è in notevole pendenza (fascicolo “documenti terzi”, doc. VII). Altrettanto

vale per le affermazioni del convenuto, per quanto esse siano da prendere con

cautela (Vouilloz in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n.

14.

ad art. 191; Weibel/Walz in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar,

3ª edizione, n. 6

ad art. 191/192; Staehelin/Staehelin/ Grolimund/Bachofner,

Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 18 n. 136, pag. 339; messaggio del

Consiglio federale, in: FF 2006 pag. 6698). L'appellante ribadisce il

suo personale punto di vista, ma non adduce incoerenze o fraintendimenti palesi

della perizia, né adombra lacune o contraddizioni riconoscibili già a un primo

esame. Non sussistono dunque i presupposti perché il giudice abbia a

distanziarsi dal referto specialistico.

d) Quanto

all'impatto estetico dell'opera, che l'appellante reputa deturpante perché

comporta in particolare muri di controriva alti da 3.50 a 4 m, è appena il caso

di ricordare che ciò si verificherebbe ugualmente – dopo quanto si è illustrato

(consid. c) – nel caso in cui il convenuto esegua i due posteggi. Che la

concessione del diritto di passo possa aprire la porta anche agli altri

proprietari della zona sprovvisti di accesso veicolare e rischi di trasformare

il comparto “__________” in una “grande opera muraria” è una congettura

dell'appellante priva di riscontro agli atti e senza riferimento alle

peculiarità degli altri fondi. L'interessato non contesta infine l'accertamento

del Pretore circa le inesistenti “ripercussioni a livello di tranquillità”.

e) Tutto

ponderato, la decisione del Pretore di ritenere prevalente l'interesse dei

proprietari della particella n. 690 a beneficiare di un diritto di passo

veicolare sulla particella n. 141 rispetto a quello del convenuto a non esserne

gravato resiste in definitiva alla critica. L'uso attuale della particella n.

690.

come residenza secondaria, identico del resto a quello della particella n.

141, nulla muta. Né sussidia all'appellante il richiamo alla sentenza del

Tribunale federale 5C.225/2003 (consid. 7.3) che l'interessato richiama, tralasciando

tuttavia gli accertamenti topici e trascurando che il passaggio citato si

riferiva all'accertamento di uno stato di necessità (negato per l'esistenza di

una scala di circa 30 m che consentiva di raggiungere la residenza di vacanza).

Anche al proposito l'appello manca quindi di consistenza.

9.

L'appellante censura

altresì – in subordine – l'indennità che il Pretore

gli ha riconosciuto per la concessione dell'accesso

necessario alla particella n. 690, chiedendo di portarla

a

fr. 216 529.–

tenendo calcolo della superficie toccata dalla

servitù (246.5 m²), del relativo

valore venale (fr. 483.–/m²), non contestato, e dell'incidenza del diritto di

passo sulla destinazione d'uso del fondo (50%), per complessivi fr. 59 529.–, cui egli chiede di aggiungere altri fr.

157.

000.– per il maggior costo necessario

alla realizzazione di due posteggi.

a) Nella fattispecie il Pretore ha calcolato l'indennizzo,

seguen­do la valutazione del perito, sulla base di una superficie gravata del

diritto di passo di 184 m², di un valore venale

per

un fondo edificabile nella zona con accesso veicolare

di fr. 483.–/m² e di un

coefficiente d'incidenza del diritto di passo del 25% al massimo (sentenza

impugnata, pag. 15 seg.). Riguardo al calcolo della superficie interessata dalla

servitù, egli ha precisato invero che nell'allegato conclusivo il convenuto

chiedeva di considerare un'area di 246.5 m²

perché a quella di cui ha tenuto calcolo il

perito vanno aggiunti 62.5 m² a confine con la particella n. 737 (recte:

747), i quali in esito al prospettato collegamento diventerebbero completamente

inutilizzabili. Sta di fatto – ha argomentato il Pretore – che il perito non ha

considerato quella superficie aggiuntiva perché essa non rientra nel progetto

di realizzazione della strada e non è quindi toccata dal diritto di passo (sentenza

impugna­ta, pag. 13 seg.).

Circa il fattore d'incidenza del diritto di passo sulla destinazione

del fondo, il Pretore ha constatato che solo nel memoriale conclusivo il

convenuto ha criticato la valutazione del perito al riguardo, ritenendola

aleatoria e non motivata siccome fondata sull'erroneo presupposto che la

servitù non comporti una minore edificabilità del fondo. Se non che – ha

addotto il primo giudice – le conclusioni del perito erano motivate, l'esperto

avendo accertato che la porzione di terreno su cui sarà costruita la strada non

è edificabile perché occorrerebbe rispettare le norme sulle distanze dal

confine, che

l'ope­ra

non è conteggiata per l'indice di occupazione, che la situazione attuale non

permette al convenuto di realizzare due posteggi senza importanti interventi costruttivi

e che, anzi, la realizzazione della strada permetterà al medesimo di

risparmiare nella successiva creazione dei due posteggi. Oltre a ciò, il

Pretore ha appurato che il convenuto conserva l'accesso al proprio fondo dalla strada. Quanto all'impatto

estetico del­l'opera, pur non avendo elementi per valutarlo, egli ha

rilevato che i contestati muri di controriva andrebbero costruiti anche per

realizzare i posteggi voluti dal convenuto (sentenza impugnata, pag. 16).

b) L'appellante

riprende testualmente quanto figura nel suo memoriale conclusivo (pag. 6 in

fondo e pag. 7 in alto), ribadendo che la prevista costruzione della strada a ridosso

del confine con la particella n. 747 lascerebbe “due porzioni triangolari di

terreno” (l'una di 1 m², e l'altra di 62.5 m²) completamente inutilizzabili,

le quali per “buon senso” vanno considerate come “porzioni di terreno toccate

dalla servitù”, sicché l'area da indennizzare sarebbe di 246.5 m² (183 più 1

più 62.5). E sulle due porzioni di terreno di 62.5 m² (recte:

63.5

m²) egli rimprovera al Pretore di non essersi neppure espres­so.

In

realtà l'appellante perde di vista che il primo giudice ha vagliato la

questione e, seguendo il perito (complemento peritale, pag. 9), ha tenuto conto

dell'area di 1 m² (tanto che ha considerato quale superficie

complessiva gravata dal diritto di passo la

superficie di 184 m²), seppure non quella di 62.5 m² che “non rientra nel progetto di realizzazione della strada e quindi

non sarà interessata dal diritto di passo” (sentenza impugnata, pag. 13 seg.). Tale

motivazione potrà anche apparire opinabile, ma l'appellante non vi si

confronta. Si limita a pretendere che il Pretore ha ignorato il problema. Né

egli revoca in dubbio il metodo di calcolo applicato dal primo giudice (sull'applicazione

analogica dei principi del diritto espropriativo per definire la “piena

indennità” dell'art. 694 cpv. 1 CC v. Rey/Strebel,

op. cit., n. 26 ad art. 694). Riguardo alla questio­ne dell'area toccata dal

diritto di passo l'appello non è pertanto motivato a sufficienza (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

c) AP

1.

definisce “pura fantascienza” le

considerazioni degli attori, secondo cui la strada renderebbe possibile

l'accesso veicolare alla loro proprietà e consentirebbe la realizzazio­ne di

posteggi sul fondo dominante, aumentandone il valore. Ribadisce che un maggior

valore del fondo dominante dipende dall'assunzione dei costi di realizzazione dei

parcheggi (fr. 157 000.–),

come ha ritenuto anche il perito (memoriale, pag. 14). Una volta di più

l'appellante dimentica però che per essere ricevibile un appellante deve

spiegare all'autorità

di ricorso perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei, non perché

gli argomenti della controparte siano infondati. Per tacere del fatto che su

questo punto l'appello si

esaurisce in una ripresa testuale del memoriale conclusivo sottoposto al

Pretore (pag. 8 in basso), ciò che lo rende d'acchito irricevibile (DTF 138 III

375.

in fondo).

d) Il

convenuto riafferma poi che con la realizzazione della strada gli sarebbe

precluso l'attuale agevole accesso pedonale al proprio fondo. Sulla questione –

già trattata (consid. 8b) – non giova ripetersi. Altrettanto vale per l'asserto

secondo cui a causa della servitù non sarà più possibile al convenuto realizzare

i posteggi a “livello terreno”. Anche tale

argomento è già stato esaminato (consid. 8c). E poiché su questo punto non ricorrono – contrariamente

all'opinione dell'interessato – gli estremi per scostarsi dalle conclusioni del

perito (come si è visto: consid. 8c), nemmeno si giustifica di aumentare al 50%

il tasso d'incidenza del diritto di passo sulla destinazione d'uso del fondo perché

il Pretore avrebbe negato a torto una

minore edificabilità della particella n. 141.

e) Dopo

avere ribadito che senza il passo necessario egli può già adesso parcheggiare

sul proprio terreno erboso (o sterrato) senza disporre interventi di

costruzione, salvo rimuovere il cancello esistente, l'appellante chiede che

l'indennizzo in suo favore abbia a comprendere il maggior costo per la

realizzazione dei due posteggi, quantificato dal perito in fr. 157 000.–.

Dopo quanto si è accertato al consid. 8c, nondimeno, anche tale questione

risulta ormai superata. Del resto il convenuto neppure discute l'argomento del

Pretore, secondo cui in realtà la realizzazione della strada gli consentirebbe di

risparmiare fr. 90 000.–

proprio sulla realizzazione degli stalli (sentenza impugnata, pag. 16 in

basso). In proposito l'appello sfugge così a ulteriore disamina.

10.

Da ultimo l'appellante

avanza una volta ancora, sempre in subordine, la richiesta di assicurargli,

durante i lavori, l'accesso pedonale al proprio fondo, “se del caso” secondo

una delle soluzioni proposte a pag. 18 dalla perizia 25 maggio 2018 dell'arch.

B__________ __________, e di garantirgli la possibilità di realizzare in

ogni tempo

e a sue spese due

parcheggi sulla strada con la relativa scala d'accesso, compresa la facoltà di

usare il tratto di strada necessario per il parcheggio e le manovre connesse.

a) Pronunciandosi

sulle richieste formulate dal convenuto nel memoriale conclusivo, il Pretore ha

rilevato anzitutto che, senza una

specifica scelta di lui in merito alle possibilità indicate dal perito per

garantirgli un accesso pedonale alla strada che sarà edificata, gli attori non

possono essere obbli-gati “ad eseguire

alcunché”. A parte ciò – egli ha soggiunto – come il titolare di una servitù non

può arrecare pregiudizio al fondo serviente già per legge (art. 737 cpv. 2

CPC), anche gli attori sono tenuti a non peggiorare la situazione del convenuto

“nella fruizione del suo fondo”. Inoltre la costruzione di una nuova rampa di

scale per scendere dalla strada sul fondo serviente è già prevista nel progetto

degli attori. Per il resto – ha concluso il primo giudice – il convenuto rimane

proprietario della strada che sarà costruita sul suo fondo e potrà quindi usarla

liberamente, purché ciò non pregiudichi l'esercizio del diritto di passo degli

attori (sentenza impugnata, pag. 15).

b) Per

quel che è dell'accesso pedonale, l'appellante reitera in gran parte –

testualmente – gli argomenti addotti nell'allegato conclusivo (pag. 16). In

tale misura l'appello risulta d'acchito irricevibile già per il fatto che non

si confronta con il giudizio impugnato (sopra, consid. 9c in fine). Né

l'appellante revoca in dubbio che la garanzia di un accesso pedonale alla futura strada sia “già implicita ex

lege”, limitandosi ad affermare che

essa è opportuna per evitare future controversie. Quanto al­l'esigen­za che

egli dovesse optare per una delle soluzioni prospettate dal perito, secondo il

convenuto basterebbe prevedere che l'accesso alla particella n. 141 gli sia

garantito “se del caso”, mediante una delle soluzioni proposte a pag. 18

della perizia 25 maggio 2018 dell'arch. B__________ __________. La doglianza

non può tuttavia trovare ascolto per almeno due ragioni.

Per

essere eseguita una richiesta di giudizio dev'essere enunciata in modo preciso,

poiché il giudice dell'esecuzione non può entrare nel merito di domande di

giudizio non chia­re, incomplete o indeterminate (RtiD II-2018 pag. 803 consid. 5;

più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.20 del 13 maggio 2019 consid. 10).

E in concreto la richiesta del­l'appellante appare tutt'altro che precisa, non essendo

dato di sapere in qual caso (“se del caso”) essa si applicherebbe né chi

(secondo la formulazione proposta) determinerebbe la soluzione da adottare fra

quelle proposte dal perito a pag. 18 del suo referto.

Oltre

a ciò, l'appellante non discute l'accertamento del Pretore, stando al quale la

costruzione di una nuova rampa di scale per scendere dalla strada sul fondo

serviente è già prevista nel progetto degli attori. E quando una decisione è sor-retta

– come in concreto – da più motivazioni

indipendenti (alternative

o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della

causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di

inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta

unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.118

del 30 settembre 2021 consid. 7). Ne segue che al riguardo l'appello,

diretto solo contro una parte della motivazione del Pretore, si rivela addirittura

irricevibile.

c) Per

quanto attiene infine alla possibilità di

realizzare in ogni tempo e a sue spese due parcheggi sulla strada con la

relativa scala d'accesso, compresa la facoltà di usare il tratto di strada

necessario per il parcheggio e le manovre connesse, l'appellante si limita in

sostanza a riconoscere che anche tale facoltà è “già implicita ex lege” e a sostenere l'opportunità di una

precisazione per evitare nuove procedure giudiziarie. Così facendo, egli

dimentica però che per ottenere – come sembra (richiesta di giudizio

subordinata n. 3: “è accertata/garantita la facoltà”) – un giudizio di

accertamento, il richiedente deve far valere un'incertezza intollerabile che lo

ostacoli nella sua libertà di decisio­ne (DTF 144 III 182 consid. 5, 135 III 379

consid. 2.2). Che la precisazione

invocata prevenga un'incertezza intollerabile nel senso appena esposto

quantunque tale incertezza sia già fugata per leg­ge è più che dubbio, né

l'appellante pretende ciò. Se ne conclude che, privo di consistenza, in ultima

analisi l'appello vede la sua sorte segnata.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli

attori, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,

hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

12.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 8000.– sono

poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 8000.–

complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).