11.2020.70
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7 aprile 2022Italiano39 min
costituita una servitù di passo con ogni veicolo in favore della loro particella n. 690, a ridosso del
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Incarto n.
11.2020.70
Lugano
7 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2016.21 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 3 agosto 2016 da
AO
2 e AO 1
(patrocinati
dagli avvocati
e
PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 15 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13
maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Dal dicembre del 2006
AO
2 e AO 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 690 RFD di
__________ (1250 m²), sezione di __________, su cui si trova un edificio (64 m²)
adibito a residenza
secondaria. Il fondo è attraversato lungo il fianco sud-est da un sentiero pubblico
che parte dalla strada comunale (via ai __________, particella n. 103) per
ricongiungersi alla medesima a valle, dopo avere attraversato altri fondi (scendendo da monte: n. 137, n. 748, n. 690,
n. 904, 689, n. 141, n. 140, n. 138 e n. 139). Dal 5
dicembre
2011
la particella n. 690 beneficia di un diritto di passo con ogni veicolo e di un diritto di posteggio sulla
particella n. 144 (2918 m²), su
cui sorge una proprietà per piani di tredici unità che si raccorda alla via ai __________ attraverso una strada privata. La particella n. 690 è priva invece di un accesso veicolare diretto, poiché fra
di essa e la particella n. 144 è posta la
particella n. 141 (1946 m²), appartenente a AP 1 (su cui si trovano
tre edifici di 69, 21 e 15 m²), la quale non è gravata di alcun diritto di
passo in favore della particella n. 690.
L'unico accesso diretto alla particella n. 690 è pedonale e avviene lungo
il noto sentiero comunale che collega i due tratti della via ai __________
grazie anche a un diritto di passo pedonale sulla
particella n. 904.
Fatti
I proprietari della particella n. 690 hanno
chiesto invano al proprietario della particella n. 141 un diritto di passo
veicolare per raggiungere il loro fondo.
B. Il 10 febbraio 2016 AO
2 e AO 1 si sono rivolti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione inteso
a ottenere che sulla particella n. 141 fosse
costituita una servitù di passo con ogni veicolo in favore della loro particella n. 690, a ridosso del
confine con la particella n. 747,
secondo una planimetria allestita dallo studio d'ingegneria __________ SA o ‒ in subordine ‒ secondo il tracciato che
sa-
rebbe risultato dagli accertamenti istruttori e che fosse ordinato
all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la servitù prediale. Decaduto infruttuoso il tentativo di
conciliazione, il Pretore ha rilasciato agli istanti il 21 giugno 2016
l'autorizzazione ad agire, ponendo a loro carico le spese di fr. 500.– (inc. CM.2016.21).
C. Con petizione del 3 agosto 2016 AO 2 e AO 1 hanno
convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere quanto da essi
postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 12 settembre 2016
il convenuto ha proposto di respingere la petizione in ordine e nel merito. Il
13 ottobre 2016 gli attori hanno replicato, ribadendo il loro punto di vista.
Altrettanto ha fatto il convenuto in una duplica del 16 novembre 2016.
D. Alle
prime arringhe del 6 febbraio 2017 entrambe le parti hanno notificato prove.
L'istruttoria è cominciata seduta stante ed
è terminata il 16 ottobre 2019. Alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 28 febbraio
2020 gli attori hanno reiterato le
richieste iniziali. Nel suo allegato conclusivo del 21 febbraio 2020 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. In subordine egli
si è detto disposto a concedere nondimeno la servitù di passo, previo
versamento di un'indennità di fr. 216
529.–, a condizione che gli fosse
assicurato anche durante i lavori l'accesso pedonale al suo fondo mediante una delle
soluzioni proposte in una perizia dall'arch. B__________ __________ e che gli fosse garantita la possibilità di
realizzare in ogni tempo due parcheggi sulla strada e la relativa scala
d'accesso (compresa la facoltà di usare il tratto di strada necessario per il
parcheggio e le manovre connesse) sulla particella n. 690, gravando
quest'ultima di una servitù di passo e di posteggio.
E. Statuendo
con sentenza del 13 maggio 2020, il Pretore ha accolto la petizione e ha
ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere, al passaggio in
giudicato della decisione e su semplice istanza di parte, una servitù di passo
necessario veicolare in favore della particella n. 690 e a carico della
particella n. 141, da esercitare sul tracciato indicato in giallo nella
planimetria annessa alla decisione, autorizzando gli attori a realizzare l'opera
a loro spese. Gli attori sono stati tenuti inoltre a versare solidalmente al
convenuto un'indennità di fr. 22 218.–. Gli oneri processuali di complessivi fr. 21 369.25 (fr. 11 936.25 per
la perizia con il suo complemento e fr. 500.– per la procedura di conciliazione)
sono stati posti a carico del convenuto,
con obbligo di rifondere agli attori fr. 25 700.– complessivi
per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15
giugno 2020 in cui chiede di
respingere
la petizione o, in subordine, di concedere la servitù di passo alle condizioni poste
nel suo memoriale conclusivo del 21 febbraio 2020 (sopra, lett. D). Egli
ha rinunciato invece a postulare la
costituzione di una servitù di passo e di posteggio sulla particella n. 690. Nelle loro
osservazioni del 3 settembre 2020 AO 2 e AO 1 propongono di respingere
l'appello in ordine e nel merito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura
ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr.
10.
000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr.
285.
658.–,
il quale corrisponde al maggior valore che deriverebbe in concreto dalla
servitù al fondo dominante e che non è messo in discussione dalle parti. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore del convenuto il 14 maggio
2020.
(traccia degli invii n. 98.__________, agli
atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 13 giu-
gno 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Introdotto il 15 giugno 2020
(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo
giorno utile, l'appello in esame è così tempestivo.
2.
Nella sentenza impugnata
il Pretore ha accertato anzitutto che l'azione era ricevibile, nonostante il
convenuto rimproverasse a AO 2 e AO 1 di non avere formulato conclusioni sull'indennità
dovuta in caso di concessione del diritto di passo. Al riguardo egli ha reputato
senza rilievo il fatto che gli attori non avessero specificato una determinata
somma nelle richieste di petizione, avendo essi indicato nei motivi di offrire un'indennità
da determinare in esito all'istruttoria. Il primo giudice ha ritenuto
irrilevante altresì che costoro non abbiano più offerto nulla nel memoriale
conclusivo, non occorrendo indicare nella richiesta di giudizio un'indennità “pari a fr. 0” se ritenevano di non dover versare alcunché.
Ciò
premesso, il Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano l'ottenimento di un accesso
necessario, ha appurato che la particella n. 690 si trova in zona edificabile
semi-intensiva, all'interno di un comparto in forte pendenza. Ciò non impedisce
tuttavia – egli ha rilevato – la realizzazione di strade, come dimostra il
raccordo della particella n. 144 con la pubblica via. Né la zona interessata è
un nucleo per il quale potrebbe bastare un accesso pedonale. Senza dimenticare
che per accedere a piedi al proprio fondo gli attori, i quali non hanno alcun
diritto di passo sulla particella n. 141, devono lasciare l'automobile sulla
particella n. 144, tornare indietro sulla strada comunale e percorrere il
sentiero pubblico. Sentiero che, oltre a non essere accessibile ai mezzi di
soccorso, risulta ‒ come ha sottolineato il perito ‒ “impegnativo, in parte rischioso” per la sua lunghezza
e l'irregolarità del terreno, con oltre 160 gradini. Onde la necessità di un
accesso veicolare “più sicuro e
appropriato alle possibilità edificatorie del fondo”, a prescindere dal fatto
che su quel terreno sorge una casa di vacanza di piccole dimensioni, che altri
otto fondi nella zona sono sprovvisti di accesso veicolare e che l'immobile è
stato acquistato dagli interessati nello stato in cui si trova. Né da tale
circostanza il convenuto potrebbe inferire una rinuncia al passo veicolare,
implicando ciò un atteggiamento deliberato e non solo passivo.
Appurato
che il Municipio esclude urbanizzare la zona per almeno 15 anni, il Pretore ha
constatato che i fondi in questione non hanno subìto modifiche importanti e che
la costruzione di una strada larga 3 m lungo il confine della particella n. 141
(per una superficie complessiva di 184 m²)
è l'unica possibilità di accesso
veicolare alla particella n. 690, il che non sarebbe possibile invece lungo il
percorso pedonale, data l'eccessiva pendenza. Il prospettato accesso, ha
proseguito il primo giudice, oltre a tornare utile anche al convenuto perché
gli permetterebbe di ricavare due posteggi (attualmente non realizzabili senza
interventi di rilievo), risparmiando fr. 90
000.–, non pregiudica le possibilità
edificatorie del fondo serviente. Realizzata lungo il confine e con un calibro
di 3 m, corrispondente alla distanza che ogni nuova edificazione deve osservare
dal confine secondo le norme di attuazione del piano regolatore, la nuova
strada manterrebbe invariati gli indici di sfruttamento e di occupazione della
particella n. 141. Il convenuto – ha soggiunto il Pretore – non ha
sostanziato invece inconvenienti maggiori, fermo restando che l'accesso
pedonale gli rimane garantito, che l'impatto estetico – seppure non
approfondito – non sarebbe sostanzialmente diverso qualora egli realizzasse i
due posteggi e che neppure si ravvisano “ripercussioni
a livello di tranquillità”, per altro limitate alla porzione di terreno più a
monte. Ritenendo prevalente l'interesse dei proprietari della particella n. 690,
il Pretore ha riconosciuto così un diritto di passo veicolare, da realizzare a
spese dei beneficiari lungo la particella n. 141 secondo quanto risulta dalla nota planimetria.
Posto
ciò, il Pretore ha respinto la domanda subordinata del convenuto, il quale
chiedeva che gli si garantisse anche
durante i lavori l'accesso pedonale al proprio fondo secondo una delle
soluzioni proposte dalla perizia dell'arch. B__________ __________, assicurandogli inoltre la possibilità di realizzare
in ogni tempo e a sue spese due parcheggi sulla strada con la relativa scala
d'accesso (compresa la facoltà di usare il tratto di strada necessario per il
parcheggio e le manovre connesse) e di costituire a tale scopo una servitù di
passo e di uso posteggio sulla particella n. 690. Senza una specifica scelta
dell'interessato – ha addotto il primo giudice – gli attori, tenuti già per legge a usare ogni riguardo nell'esercizio
del diritto (art. 737 cpv. 2 CC), non possono essere obbligati “ad eseguire
alcunché”. A parte ciò, la formazione di una nuova rampa di scale è già
prevista dal progetto degli attori. Né avrebbe senso costituire un'altra
servitù, il convenuto rimanendo proprietario della strada che sarà costruita
sul suo fondo. Da ultimo il Pretore non ha ravvisato motivo per scostarsi dal
calcolo del perito circa l'ammontare dell'indennità, fissata in fr. 22 218.–, tenuto conto della superficie interessata (184 m²), del
valore di un fondo edificabile nella zona con accesso veicolare (fr. 483.–/m²) e di un coefficiente d'incidenza del 25% del diritto
di passo sulla destinazione d'uso residuo del fondo.
3.
Nelle
loro osservazioni gli attori sostengono che l'appello è irricevibile per difetto
di motivazione, il convenuto limitandosi a riprendere le argomentazioni addotte
davanti al Pretore senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Ora, che un
appello debba essere “motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) non fa
dubbio. Che in concreto singole censure possano rivelarsi insufficientemente
sostanziate, come pretendono gli interessati, ancora non significa tuttavia che
il ricorso vada dichiarato irricevibile nel suo intero. In concreto l'appello
permette di capire che il convenuto contesta la ricevibilità della petizione
per non avere gli attori offerto alcuna indennità e per non versare il loro
fondo in uno stato di necessità. E nell'eventualità in cui lo stato di
necessità fosse confermato, l'appellante censura l'indennità riconosciutagli
per la concessione della servitù, oltre che il mancato accoglimento delle
richieste formulate in tale previsione. Nel complesso il ricorso adempie così i
requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse
sarà oggetto di una disamina particolareggiata.
4.
L'appellante ribadisce
anzitutto, dal profilo formale, che la petizione è irricevibile poiché gli
attori non hanno indicato l'ammontare dell'indennità offerta nella richiesta di
giudizio formulata con la petizione né avrebbero posto la questione in altro
modo in sede di petizione, replica o nel memoriale conclusivo. Secondo il
convenuto, gli argomenti che hanno indotto la controparte a non offrire
un'indennità (ovvero che la strada prospettata migliorerebbe l'accesso veicolare
anche del fondo serviente e permetterebbe la realizzazione di posteggi che ne
farebbero aumentare il valore) sono improponibili. Non gli si può infatti imporre
un simile intervento costruttivo, come ha sottolineato lo stesso Pretore, salvo
poi concludere per la ricevibilità dell'azione. Né gli attori potevano invocare
una compensazione “campata in aria” nell'allegato
conclusivo per giustificare la mancata trattazione di una questione essenziale
della lite.
a) Così
argomentando, il convenuto perde di vista che un appellante deve spiegare all'autorità
di ricorso perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310
lett. b CPC), non perché siano corretti
i fatti da lui allegati o perché non lo siano quelli allegati dalla
controparte. Contestando gli argomenti addotti dagli attori, l'appellante formula
il ricorso come se si trovasse ancora davanti al primo grado di giurisdizione,
senza confrontarsi con la sentenza impugnata. In tale misura la motivazione
dell'appello non è perciò sufficiente (nel senso dell'art. 311 cpv. 1
CPC), onde l'irricevibilità del rimedio giuridico a questo riguardo.
b) Per
di più, non è vero che la questione dell'indennità non sia stata posta dagli
attori in sede di petizione e replica o nel memoriale conclusivo. Basti
consultare gli atti (petizione, pag. 10, punto 7; replica, pag. 10 in alto;
memoriale conclusivo, pag. 22 in alto). Senza contare che l'appellante non si
confronta nemmeno di scorcio con il ragionamento del Pretore, stando al quale è
sufficiente che l'indennità risulti dai motivi della petizione, soprattutto nel
caso in cui il richiedente ritenga che essa non sia dovuta (sentenza impugnata,
pag. 7 con riferimento alla sentenza di
questa Camera inc. 11.2008.11 del 16 novembre 2012 consid. 7). Né infine
egli revoca in dubbio che la questione sia stata oggetto di istruttoria, e in
particolare di una perizia, o che il Pretore disponesse degli elementi per
decidere al momento in cui ha emanato il giudizio (I CCA, sentenza inc.
11.2010.90
del 30 agosto 2010 consid. 5). Al riguardo non giova pertanto diffondersi
oltre.
5.
Il
convenuto sottolinea la forte pendenza delle particelle n. 690 (51.70% in
media) e n. 141 (46.40% in media), dolendosi di un'imprecisa descrizione dei
luoghi da parte del Pretore nella misura in
cui questi si è limitato ad accertare che la particella n. 690 è
priva di accesso veicolare come altre otto proprietà. In realtà – prosegue l'appellante
– nel comparto “__________” i fondi senza accesso
veicolare sono 9 su 14 (pari al 64%) e sono tutti raggiungibili a piedi
percorrendo il noto sentiero comunale. Non è chiaro quali conseguenze il
convenuto intenda trarre da tale assunto. Comunque sia, le invocate
precisazioni relative agli altri fondi del comparto, delle cui peculiarità per
il resto tutto si ignora, poco o punto incidono sulla valutazione dello stato
di necessità (nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC) riguardante la particella
degli attori.
6.
L'appellante
ripete che la situazione era la medesima già nel 2006 e non ha subìto modifiche,
sicché gli attori si sarebbero accomodati di essa per ben 14 anni. Quanto al
sentiero comunale che dalla strada scende verso la particella n. 690 e prosegue
a valle verso il lago – egli continua – il perito lo ha ritenuto rischioso. Un
semplice intervento come la posa di un semplice corrimano da parte del Comune, intervento
che gli attori non hanno dimostrato di avere sollecitato, risolverebbe il
problema, che per altro riguarda solo un breve tratto e sussiste solo quando
piove. A ciò si aggiunge – rileva l'appellante – che entrambe le parti hanno
ottenuto nel dicembre del 2011 una servitù di passo veicolare e di posteggio
sulla particella n. 144. A quel momento gli attori sapevano che la concessione
di un diritto di passo sulla particella n. 141 non entrava più in linea di
conto. E con l'acqui-sto di un posteggio sulla particella n. 144 dopo avere
usato il proprio fondo per 14 anni senza accesso veicolare – egli conclude –
gli attori si sono “messi l'anima in pace”,
rinunciando per atti concludenti a rivendicare un passo necessario sulla sua
proprietà.
a) Per
quel che è della prima obiezione, l'appellante perde di vista che il Pretore ha
già spiegato come “l'acquisto del fondo senza avere reclamato nulla
per un determinato periodo non comporta la rinuncia ad avere un accesso
veicolare al proprio fondo” e che si preclude il diritto a un accesso
veicolare solo chi vi rinuncia deliberatamente, non chi rimane passivo (sentenza
impugnata, consid. 3d con riferimento a DTF 136 III 141 consid. 5.4.3 e 134 III
51.
consid. 4.1 seg.). Il convenuto non discute tale giurisprudenza, né tanto
meno pretende che gli attori abbiano deliberatamente rinunciato al diritto di
passo. In proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.
b) Analogo
discorso vale per l'allegazione secondo cui, con l'acquisto di un posteggio sulla
particella n. 144 dopo avere usato il proprio fondo per 14 anni senza accesso
veicolare, gli attori si sarebbero accomodati della situazione. A parte la
dubbia ricevibilità dell'argomento, non addotto in questi termini nel memoriale
conclusivo (art. 317 cpv. 1 CPC), l'appellante non si confronta una volta
di più con la motivazione del primo giudice, il quale ha spiegato che il
diritto a un accesso necessario viene meno solo in caso di rinuncia deliberata,
ciò che neppure il convenuto allega.
c) Relativamente alla posa di un corrimano da parte del
Comune, l'appellante si limita ad affrontare un unico aspetto del sentiero
pedonale (la pericolosità), ma trascura gli altri accertamenti dal Pretore e in
particolare la lunghezza del percorso, l'irregolarità del terreno, il
dislivello e l'esistenza di oltre 160 gradini che non consentono un accesso
agevole né l'intervento dei mezzi di soccorso (sentenza impugnata, pag. 11 in
alto). Sulla questione non soccorre dunque dilungarsi.
7.
L'appellante contesta
inoltre che la particella n. 690 si trovi in uno stato di necessità nel senso
dell'art. 694 cpv. 1 CC. Nel valu-tare se un fondo situato in zona edificabile
disponga di un accesso sufficiente – opina il convenuto – non si può fare
astrazione dalla topografia dei luoghi che in concreto risultano in forte
pendenza. Men che meno se la maggior parte dei fondi nella zona è, come in
concreto, sprovvista di accesso veicolare. Invocando la sentenza pubblicata in
DTF 85 II 395 egli assevera che, dandosi pendenze tra il 40 e il 50% (analoghe
se non addirittura inferiori a quelle in esame), un proprietario non ha diritto
di arrivare in automobile fin davanti all'immobile. Erroneamente – egli deplora
– il Pretore si è fondato soltanto sulla realizzabilità della strada,
trascurando le circostanze concrete. Tra queste l'appellante annovera la situazione
degli altri fondi del comparto (secondo lui paragonabile a quella di un nucleo),
che per la maggior parte (8 su 14) sono privi di accesso veicolare, la rinuncia
per atti concludenti degli attori a rivendicare il passo necessario e le
esagerate dimensioni dell'opera (realizzabile al costo di fr. 456 000.– e con l'edificazione di muri di
controriva alti tra 3.50 e 4.00 m), come pure gli effetti deturpanti dal
profilo paesaggistico, che indurrebbero anche gli altri proprietari a costruire
imponenti strade, trasformando la zona in una “grande opera muraria”. Senza
contare – egli epiloga – che l'opera sarà fors'anche realizzabile sotto il
profilo tecnico, ma dovrebbe ancora “superare il vaglio del diritto pubblico”,
riguardo al quale il tecnico comunale ha manifestato perplessità.
a) L'art.
694.
cpv. 1 CC conferisce al proprietario che non abbia un accesso sufficiente
dal suo fondo a una strada pubblica il diritto di ottenere dai vicini un
“passaggio necessario dietro piena indennità”. Per “accesso sufficiente” si
intende un collegamento alla pubblica via atto a garantire, dal punto di vista
oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua
destinazione (RtiD I-2019 pag. 538 consid. 8h con riferimenti). Trattandosi di un terreno edificato posto all'interno
di una località, di regola l'accesso non è sufficiente se non è carrozzabile
(DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con rinvii; più recentemente: sentenza
5A_345/2021 del 14 settembre 2021 consid. 3.1.1; v. anche Rep. 1989 pag. 142
consid. 1 con rimandi).
L'art. 694 cpv.
1.
CC non conferisce il diritto di arrivare più vicino possibile alla porta di
casa (I CCA, sentenza inc. 11.2015.51
del 20 luglio 2017 consid. 8; v. anche RtiD I-2014 pag. 762 n. 13c, I-2007
pag. 766 consid. 8a). Tuttavia
un fondo situato entro un perimetro in cui si trovino edifici abitativi
o di vacanza deve poter essere raggiunto sino al confine – per principio – con
veicoli a motore, dovendosi assicurare un adeguato accesso anche ai mezzi di
soccorso e di servizio, sempre che la topografia dei luoghi ciò permetta (i terreni in
notevole pendenza possono costituire un'eccezione: RtiD I-2012 pag. 895 n. 13; I CCA, sentenza inc. 11.2015.51 del 20 luglio 2017 consid. 5). In tal caso l'esistenza di uno stato di
necessità non può essere definito in linea generale, ma di-
pende dalle circostanze concrete (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con
richiami; RtiD I-2012 pag. 893 consid. 9; più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 5A_356/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 3.4.1 pubblicato in
SJ 2018 I 333). Sta di fatto che una
particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a
piedi una cinquantina di metri non ha, per principio, un accesso sufficiente
(RtiD I-2016 pag. 632 consid. 6 con rinvii).
b) Contrariamente
a quel che assume l'appellante, nella fattispecie il Pretore non ha fatto
astrazione dalla conformazione dei luoghi, avendo egli medesimo accertato che la
particella n. 690 degli attori, come pure altri fondi della zona, si trovano in
forte declivio. Che poi la maggior parte
dei terreni nel comparto sia sprovvista di accesso veicolare non significa che
la particella n. 690 non possa versare, per ciò solo, in uno stato di
necessità. Come riconosce il convenuto, ciò dipende dalle circostanze concrete e
va ponderato per ogni singolo fondo in funzione delle relative peculiarità, non
per forza identiche a quelle dei fondi vicini. Sulle circostanze concrete si
tornerà in appresso (consid. d).
c) Non
sussidia all'appellante nemmeno il richiamo alla sentenza pubblicata in DTF 85
II 392. Che l'art. 694 cpv. 1 CC non conferisca il diritto di arrivare per forza in
automobile fino alla soglia di casa, come ha ricordato il Tribunale federale in
quel precedente (consid. 2), è stato ricordato anche dal Pretore. In quella
fattispecie tuttavia – diversamente dal caso in esame – gli attori potevano giungere
con la vettura fino al confine del proprio fondo (da edificare) e da lì
proseguire a piedi lungo una scala posta sullo stesso fondo. Come ha accertato
il primo giudice (senza essere smentito al proposito), nella fattispecie gli
attori devono invece posteggiare la loro automobile sulla particella n. 144,
non limitrofa alla loro, e in difetto di ogni diritto di passo sulla particella
del convenuto tornare indietro sulla strada comunale e prendere il sentiero
pubblico prima di attraversare la particella n. 904. Il richiamo a quel
precedente cade dunque nel vuoto.
d) A
torto l'appellante rimprovera poi al Pretore di avere fondato il proprio
giudizio unicamente sull'attuabilità della strada – non contestata – invece che
sulle circostanze concrete. Intanto la fattibilità dell'opera, nonostante la
morfologia dei luoghi, è anch'esso un criterio da considerare (RtiD I-2016 pag.
633.
consid. 7a). Inoltre il primo giudice non ha trascurato altre circostanze, come
l'esistenza sulla particella n. 144 di una strada privata (di cui il
prospettato accesso sulla particella n. 141 non sarebbe altro che la
continuazione), l'inaccessibilità del fondo degli attori ai mezzi di servizio e
di soccorso, le difficoltà dell'accesso pedonale (per lunghezza, irregolarità,
dislivello e conformità), le possibilità edificatorie della particella n. 690 (di
grandi dimensioni e posta in zona edificabile semi-intensiva) e il fatto che la
zona “__________” non si trova in un nucleo.
L'appellante non discute simili accertamenti, salvo pretendere che il comparto
in rassegna sarebbe paragonabile a un nucleo. Già per questo la motivazione
dell'appello si rivela a dir poco lacunosa.
e) Ma
quand'anche si transigesse al proposito, non si vede come la situazione del
comparto in questione possa paragonarsi a quella di un nucleo. La circostanza
che nell'area interessata “gran parte delle case non siano raggiungibili con la
vettura sino davanti all'abitazione” non permette – come si è spiegato (consid.
a, b, c) – di trarre conclusioni in tal senso, né tanto meno sullo stato di
necessità degli altri fondi. Ma soprattutto non consente di escludere uno stato
di necessità per la particella degli attori, il cui accesso pedonale è lungo oltre
120.
m nel solo tracciato fino all'imbocco su via ai __________ (perizia, pag.
5), accusa un notevole dislivello (almeno 28 m e 90 gradini) e una
pavimentazione in pietra naturale che in alcuni tratti risulta finanche
pericolosa per la forte pendenza e l'assenza di un corrimano (rapporto
peritale, pag. 6 seg.). Senza dimenticare che il percorso si snoda in gran
parte su fondi altrui (cfr. Martin-Rivara,
La servitude de passage nécessaire, Zurigo 2021, pag. 54 seg. con riferimenti
di giurisprudenza).
f) Dell'argomentazione
secondo cui gli attori avrebbero rinunciato per atti concludenti a rivendicare
il diritto di passo già si è già detto (consid. 6a e 6b). Sul fatto che l'opera
sarebbe “titanica” e deturpante si tornerà in seguito (consid. 8d) nell'ambito della ponderazione dei contrapposti interessi
(art. 694 cpv. 3 CC; cfr. anche Rey/Strebel
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 6 e n. 11 ad art. 694).
g) Quanto
al fatto che la realizzazione della strada debba “ancora superare il vaglio del
diritto pubblico” e alle perplessità manifestate dal tecnico comunale, non si
disconosce che il giudice civile non può concedere un accesso necessario in contrasto con norme del diritto amministrativo
(RtiD I-2016 pag. 631). L'appellante si limita però a sollevare dubbi in
proposito, senza allegare né specificare alcunché, se non evocare non meglio
precisate perplessità del tecnico comunale. Certo, O__________ __________ ha
dichiarato che per l'attraversamento del torrente occorre l'approvazione degli
uffici cantonali e che intravede un problema al riguardo, nondimeno ha anche
aggiunto di non potersi esprimere in
merito (verbale
del 16 maggio 2017, pag. 2 in basso). Il convenuto dimentica inoltre che
l'arch. B__________ __________ ha verificato l'attuabilità del progetto “sia dal punto di vista normativo che costruttivo” e
ha indicato “le modalità costruttive idonee e necessarie (nel rispetto delle
normative di diritto privato e pubblico) per attuare il passaggio veicolare
sopra il riale” (referto del 25 maggio 2018, pag. 7 e 13 seg.). Inoltre l'ing.
M__________ __________, che ha allestito per conto degli attori il progetto di
collegamento stradale con il fondo del convenuto, ha illustrato le condizioni
poste dall'Ufficio corsi d'acqua per realizzare l'opera (verbale del 16 maggio
2017, pag. 6). Nulla induce quindi a scostarsi dal giudizio del Pretore,
secondo cui il passaggio veicolare in oggetto rispetta le normative applicabili.
8.
Accertato lo stato
di necessità della particella n. 690 e assodato il fatto – non più contestato –
che la prospettata strada costituisce l'unica possibilità di accesso veicolare
a quel fondo, rimangono da ponderare gli interessi delle parti alla sua
realizzazione (art. 694 cpv. 3 CC). Al riguardo l'appellante fa valere che dopo
la costruzione della strada l'accesso al proprio fondo, attualmente agevole, sarebbe
possibile solo con gli accorgimenti descritti dal perito, e in particolare mediante
la formazione di una scalinata. Egli contesta inoltre che oggi non sarebbe
possibile per lui realizzare con semplici interventi due posteggi sulla sua
particella, le fotografie agli atti confermando la possibilità di parcheggiare sul
terreno erboso a ridosso del confine con la particella n. 141 (recte
144) rimuovendo semplicemente il cancello esistente. Ciò smentisce l'utilità
dell'opera per il proprio fondo e induce a distanziarsi dalle conclusioni
peritali. Nella ponderazione dei contrapposti interessi – egli epiloga –
occorre infine considerare l'uso, limitato a pochi giorni l'anno, della piccola
abitazione di vacanza degli attori e la circostanza che la servitù gli preclude
possibilità edificatorie.
a) Da
quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Il Pretore ha
spiegato sulla scorta degli accertamenti peritali – come detto (consid. 2) – che
l'esecuzione del progettato collegamento non
pregiudica le possibilità edificatorie del fondo serviente. Riguarda solo la
porzione di terreno lungo il confine e, dato il calibro della strada limitato a
3.
m (corrispondente alla distanza che ogni nuova edificazione deve tenere dal
confine secondo le norme di attuazione del piano regolatore), non incide sugli
indici di sfruttamento e di occupazione del fondo. Con tale motivazione il
convenuto non si confronta per nulla, sicché al riguardo l'appello sfugge a
ulteriore disamina.
b) Altrettanto
vale anche per le possibilità di accesso pedonale al fondo serviente dopo la
realizzazione del contestato passo veicolare. L'appellante reitera quanto
addotto nel memoriale conclusivo (pag. 7). Non pretende tuttavia che,
contrariamente a quanto ha accertato il Pretore, la possibilità di continuare a
raggiungere a piedi dalla strada il proprio fondo tramite la scala già
esistente, scala che “il progetto degli attori prevede di sostituire o comunque
di garantire”, provocherebbe “maggiori inconvenienti” (sentenza impugnata, pag.
14). Al proposito non si impongono perciò altre considerazioni.
c) Circa
la contestata utilità dell'opera per il proprio fondo, l'appellante non revoca in
dubbio l'intenzione di realizzare due posteggi sulla particella n. 141. Quanto
alla possibilità che ciò possa avvenire senza opere edili, l'affermazione contrasta
con le conclusioni peritali, come ha rilevato il Pretore. L'arch. B__________ __________
ha precisato infatti che, oggi come oggi, l'esecuzione di due parcheggi sul
fondo serviente richiede la formazione di una strada di accesso veicolare lunga
da 15 a 20 m fino al posteggio posto sulla particella n. 144, oltre a
interventi importanti di natura tecnico-costruttiva (muri di sostegno e di
controriva) e a investimenti per complessivi di fr. 157 000.– (perizia, pag. 16 in basso; complemento peritale, pag.
6). Dovesse invece il convenuto realizzare i due posteggi dopo la costruzione
del passaggio veicolare litigioso, la spesa si ridurrebbe a fr. 70 000.– (perizia,
pag. 19 seg.).
Ora,
perché il giudice possa scostarsi da una perizia il referto deve denotare
incoerenze o fraintendimenti palesi, oppure lacune o contraddizioni
riconoscibili già a un primo esame (DTF 142
IV 53 consid. 2.1.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2016.103
del 9 agosto 2018 consid. 8e). Le fotografie scattate durante il sopralluogo
non denotano carenze del genere, ma confermano – se mai – che l'area su cui AP
1.
intende realizzare i due posteggi è in notevole pendenza (fascicolo “documenti terzi”, doc. VII). Altrettanto
vale per le affermazioni del convenuto, per quanto esse siano da prendere con
cautela (Vouilloz in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n.
14.
ad art. 191; Weibel/Walz in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar,
3ª edizione, n. 6
ad art. 191/192; Staehelin/Staehelin/ Grolimund/Bachofner,
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 18 n. 136, pag. 339; messaggio del
Consiglio federale, in: FF 2006 pag. 6698). L'appellante ribadisce il
suo personale punto di vista, ma non adduce incoerenze o fraintendimenti palesi
della perizia, né adombra lacune o contraddizioni riconoscibili già a un primo
esame. Non sussistono dunque i presupposti perché il giudice abbia a
distanziarsi dal referto specialistico.
d) Quanto
all'impatto estetico dell'opera, che l'appellante reputa deturpante perché
comporta in particolare muri di controriva alti da 3.50 a 4 m, è appena il caso
di ricordare che ciò si verificherebbe ugualmente – dopo quanto si è illustrato
(consid. c) – nel caso in cui il convenuto esegua i due posteggi. Che la
concessione del diritto di passo possa aprire la porta anche agli altri
proprietari della zona sprovvisti di accesso veicolare e rischi di trasformare
il comparto “__________” in una “grande opera muraria” è una congettura
dell'appellante priva di riscontro agli atti e senza riferimento alle
peculiarità degli altri fondi. L'interessato non contesta infine l'accertamento
del Pretore circa le inesistenti “ripercussioni a livello di tranquillità”.
e) Tutto
ponderato, la decisione del Pretore di ritenere prevalente l'interesse dei
proprietari della particella n. 690 a beneficiare di un diritto di passo
veicolare sulla particella n. 141 rispetto a quello del convenuto a non esserne
gravato resiste in definitiva alla critica. L'uso attuale della particella n.
690.
come residenza secondaria, identico del resto a quello della particella n.
141, nulla muta. Né sussidia all'appellante il richiamo alla sentenza del
Tribunale federale 5C.225/2003 (consid. 7.3) che l'interessato richiama, tralasciando
tuttavia gli accertamenti topici e trascurando che il passaggio citato si
riferiva all'accertamento di uno stato di necessità (negato per l'esistenza di
una scala di circa 30 m che consentiva di raggiungere la residenza di vacanza).
Anche al proposito l'appello manca quindi di consistenza.
9.
L'appellante censura
altresì – in subordine – l'indennità che il Pretore
gli ha riconosciuto per la concessione dell'accesso
necessario alla particella n. 690, chiedendo di portarla
a
fr. 216 529.–
tenendo calcolo della superficie toccata dalla
servitù (246.5 m²), del relativo
valore venale (fr. 483.–/m²), non contestato, e dell'incidenza del diritto di
passo sulla destinazione d'uso del fondo (50%), per complessivi fr. 59 529.–, cui egli chiede di aggiungere altri fr.
157.
000.– per il maggior costo necessario
alla realizzazione di due posteggi.
a) Nella fattispecie il Pretore ha calcolato l'indennizzo,
seguendo la valutazione del perito, sulla base di una superficie gravata del
diritto di passo di 184 m², di un valore venale
per
un fondo edificabile nella zona con accesso veicolare
di fr. 483.–/m² e di un
coefficiente d'incidenza del diritto di passo del 25% al massimo (sentenza
impugnata, pag. 15 seg.). Riguardo al calcolo della superficie interessata dalla
servitù, egli ha precisato invero che nell'allegato conclusivo il convenuto
chiedeva di considerare un'area di 246.5 m²
perché a quella di cui ha tenuto calcolo il
perito vanno aggiunti 62.5 m² a confine con la particella n. 737 (recte:
747), i quali in esito al prospettato collegamento diventerebbero completamente
inutilizzabili. Sta di fatto – ha argomentato il Pretore – che il perito non ha
considerato quella superficie aggiuntiva perché essa non rientra nel progetto
di realizzazione della strada e non è quindi toccata dal diritto di passo (sentenza
impugnata, pag. 13 seg.).
Circa il fattore d'incidenza del diritto di passo sulla destinazione
del fondo, il Pretore ha constatato che solo nel memoriale conclusivo il
convenuto ha criticato la valutazione del perito al riguardo, ritenendola
aleatoria e non motivata siccome fondata sull'erroneo presupposto che la
servitù non comporti una minore edificabilità del fondo. Se non che – ha
addotto il primo giudice – le conclusioni del perito erano motivate, l'esperto
avendo accertato che la porzione di terreno su cui sarà costruita la strada non
è edificabile perché occorrerebbe rispettare le norme sulle distanze dal
confine, che
l'opera
non è conteggiata per l'indice di occupazione, che la situazione attuale non
permette al convenuto di realizzare due posteggi senza importanti interventi costruttivi
e che, anzi, la realizzazione della strada permetterà al medesimo di
risparmiare nella successiva creazione dei due posteggi. Oltre a ciò, il
Pretore ha appurato che il convenuto conserva l'accesso al proprio fondo dalla strada. Quanto all'impatto
estetico dell'opera, pur non avendo elementi per valutarlo, egli ha
rilevato che i contestati muri di controriva andrebbero costruiti anche per
realizzare i posteggi voluti dal convenuto (sentenza impugnata, pag. 16).
b) L'appellante
riprende testualmente quanto figura nel suo memoriale conclusivo (pag. 6 in
fondo e pag. 7 in alto), ribadendo che la prevista costruzione della strada a ridosso
del confine con la particella n. 747 lascerebbe “due porzioni triangolari di
terreno” (l'una di 1 m², e l'altra di 62.5 m²) completamente inutilizzabili,
le quali per “buon senso” vanno considerate come “porzioni di terreno toccate
dalla servitù”, sicché l'area da indennizzare sarebbe di 246.5 m² (183 più 1
più 62.5). E sulle due porzioni di terreno di 62.5 m² (recte:
63.5
m²) egli rimprovera al Pretore di non essersi neppure espresso.
In
realtà l'appellante perde di vista che il primo giudice ha vagliato la
questione e, seguendo il perito (complemento peritale, pag. 9), ha tenuto conto
dell'area di 1 m² (tanto che ha considerato quale superficie
complessiva gravata dal diritto di passo la
superficie di 184 m²), seppure non quella di 62.5 m² che “non rientra nel progetto di realizzazione della strada e quindi
non sarà interessata dal diritto di passo” (sentenza impugnata, pag. 13 seg.). Tale
motivazione potrà anche apparire opinabile, ma l'appellante non vi si
confronta. Si limita a pretendere che il Pretore ha ignorato il problema. Né
egli revoca in dubbio il metodo di calcolo applicato dal primo giudice (sull'applicazione
analogica dei principi del diritto espropriativo per definire la “piena
indennità” dell'art. 694 cpv. 1 CC v. Rey/Strebel,
op. cit., n. 26 ad art. 694). Riguardo alla questione dell'area toccata dal
diritto di passo l'appello non è pertanto motivato a sufficienza (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
c) AP
1.
definisce “pura fantascienza” le
considerazioni degli attori, secondo cui la strada renderebbe possibile
l'accesso veicolare alla loro proprietà e consentirebbe la realizzazione di
posteggi sul fondo dominante, aumentandone il valore. Ribadisce che un maggior
valore del fondo dominante dipende dall'assunzione dei costi di realizzazione dei
parcheggi (fr. 157 000.–),
come ha ritenuto anche il perito (memoriale, pag. 14). Una volta di più
l'appellante dimentica però che per essere ricevibile un appellante deve
spiegare all'autorità
di ricorso perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei, non perché
gli argomenti della controparte siano infondati. Per tacere del fatto che su
questo punto l'appello si
esaurisce in una ripresa testuale del memoriale conclusivo sottoposto al
Pretore (pag. 8 in basso), ciò che lo rende d'acchito irricevibile (DTF 138 III
375.
in fondo).
d) Il
convenuto riafferma poi che con la realizzazione della strada gli sarebbe
precluso l'attuale agevole accesso pedonale al proprio fondo. Sulla questione –
già trattata (consid. 8b) – non giova ripetersi. Altrettanto vale per l'asserto
secondo cui a causa della servitù non sarà più possibile al convenuto realizzare
i posteggi a “livello terreno”. Anche tale
argomento è già stato esaminato (consid. 8c). E poiché su questo punto non ricorrono – contrariamente
all'opinione dell'interessato – gli estremi per scostarsi dalle conclusioni del
perito (come si è visto: consid. 8c), nemmeno si giustifica di aumentare al 50%
il tasso d'incidenza del diritto di passo sulla destinazione d'uso del fondo perché
il Pretore avrebbe negato a torto una
minore edificabilità della particella n. 141.
e) Dopo
avere ribadito che senza il passo necessario egli può già adesso parcheggiare
sul proprio terreno erboso (o sterrato) senza disporre interventi di
costruzione, salvo rimuovere il cancello esistente, l'appellante chiede che
l'indennizzo in suo favore abbia a comprendere il maggior costo per la
realizzazione dei due posteggi, quantificato dal perito in fr. 157 000.–.
Dopo quanto si è accertato al consid. 8c, nondimeno, anche tale questione
risulta ormai superata. Del resto il convenuto neppure discute l'argomento del
Pretore, secondo cui in realtà la realizzazione della strada gli consentirebbe di
risparmiare fr. 90 000.–
proprio sulla realizzazione degli stalli (sentenza impugnata, pag. 16 in
basso). In proposito l'appello sfugge così a ulteriore disamina.
10.
Da ultimo l'appellante
avanza una volta ancora, sempre in subordine, la richiesta di assicurargli,
durante i lavori, l'accesso pedonale al proprio fondo, “se del caso” secondo
una delle soluzioni proposte a pag. 18 dalla perizia 25 maggio 2018 dell'arch.
B__________ __________, e di garantirgli la possibilità di realizzare in
ogni tempo
e a sue spese due
parcheggi sulla strada con la relativa scala d'accesso, compresa la facoltà di
usare il tratto di strada necessario per il parcheggio e le manovre connesse.
a) Pronunciandosi
sulle richieste formulate dal convenuto nel memoriale conclusivo, il Pretore ha
rilevato anzitutto che, senza una
specifica scelta di lui in merito alle possibilità indicate dal perito per
garantirgli un accesso pedonale alla strada che sarà edificata, gli attori non
possono essere obbli-gati “ad eseguire
alcunché”. A parte ciò – egli ha soggiunto – come il titolare di una servitù non
può arrecare pregiudizio al fondo serviente già per legge (art. 737 cpv. 2
CPC), anche gli attori sono tenuti a non peggiorare la situazione del convenuto
“nella fruizione del suo fondo”. Inoltre la costruzione di una nuova rampa di
scale per scendere dalla strada sul fondo serviente è già prevista nel progetto
degli attori. Per il resto – ha concluso il primo giudice – il convenuto rimane
proprietario della strada che sarà costruita sul suo fondo e potrà quindi usarla
liberamente, purché ciò non pregiudichi l'esercizio del diritto di passo degli
attori (sentenza impugnata, pag. 15).
b) Per
quel che è dell'accesso pedonale, l'appellante reitera in gran parte –
testualmente – gli argomenti addotti nell'allegato conclusivo (pag. 16). In
tale misura l'appello risulta d'acchito irricevibile già per il fatto che non
si confronta con il giudizio impugnato (sopra, consid. 9c in fine). Né
l'appellante revoca in dubbio che la garanzia di un accesso pedonale alla futura strada sia “già implicita ex
lege”, limitandosi ad affermare che
essa è opportuna per evitare future controversie. Quanto all'esigenza che
egli dovesse optare per una delle soluzioni prospettate dal perito, secondo il
convenuto basterebbe prevedere che l'accesso alla particella n. 141 gli sia
garantito “se del caso”, mediante una delle soluzioni proposte a pag. 18
della perizia 25 maggio 2018 dell'arch. B__________ __________. La doglianza
non può tuttavia trovare ascolto per almeno due ragioni.
Per
essere eseguita una richiesta di giudizio dev'essere enunciata in modo preciso,
poiché il giudice dell'esecuzione non può entrare nel merito di domande di
giudizio non chiare, incomplete o indeterminate (RtiD II-2018 pag. 803 consid. 5;
più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.20 del 13 maggio 2019 consid. 10).
E in concreto la richiesta dell'appellante appare tutt'altro che precisa, non essendo
dato di sapere in qual caso (“se del caso”) essa si applicherebbe né chi
(secondo la formulazione proposta) determinerebbe la soluzione da adottare fra
quelle proposte dal perito a pag. 18 del suo referto.
Oltre
a ciò, l'appellante non discute l'accertamento del Pretore, stando al quale la
costruzione di una nuova rampa di scale per scendere dalla strada sul fondo
serviente è già prevista nel progetto degli attori. E quando una decisione è sor-retta
– come in concreto – da più motivazioni
indipendenti (alternative
o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della
causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di
inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta
unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.118
del 30 settembre 2021 consid. 7). Ne segue che al riguardo l'appello,
diretto solo contro una parte della motivazione del Pretore, si rivela addirittura
irricevibile.
c) Per
quanto attiene infine alla possibilità di
realizzare in ogni tempo e a sue spese due parcheggi sulla strada con la
relativa scala d'accesso, compresa la facoltà di usare il tratto di strada
necessario per il parcheggio e le manovre connesse, l'appellante si limita in
sostanza a riconoscere che anche tale facoltà è “già implicita ex lege” e a sostenere l'opportunità di una
precisazione per evitare nuove procedure giudiziarie. Così facendo, egli
dimentica però che per ottenere – come sembra (richiesta di giudizio
subordinata n. 3: “è accertata/garantita la facoltà”) – un giudizio di
accertamento, il richiedente deve far valere un'incertezza intollerabile che lo
ostacoli nella sua libertà di decisione (DTF 144 III 182 consid. 5, 135 III 379
consid. 2.2). Che la precisazione
invocata prevenga un'incertezza intollerabile nel senso appena esposto
quantunque tale incertezza sia già fugata per legge è più che dubbio, né
l'appellante pretende ciò. Se ne conclude che, privo di consistenza, in ultima
analisi l'appello vede la sua sorte segnata.
11.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli
attori, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,
hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
12.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 8000.– sono
poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 8000.–
complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).