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Decisione

11.2020.72

Rettifica di decisione

23 marzo 2021Italiano6 min

appello incidentale presentato da IS 1 (riconvenzione negatoria e creditoria) contro

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.72

Lugano,

23 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2013.132 (azione

confessoria e di risarcimento danni con riconvenzione negatoria e creditoria) della

Pretura del Distretto di Lugano,

sezione

3, promossa con petizione del 10 luglio 2013

da

IS

1

(patrocinato

dagli avvocati PA 1

e

)

contro

CO 2 e

CO 1

(patrocinati

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'istanza “di

interpretazione e rettificaˮ presentata da IS 1 riguardante i dispositivi

n. I/2.3 e n. III/1.6 della sentenza emessa il 28 maggio 2020 da questa Camera (inc.

11.2019.45);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 28

maggio 2020 questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da CO 2

e CO 1 (azione confessoria e di risarcimento danni), così come ha accolto un

appello incidentale presentato da IS 1 (riconvenzione negatoria e creditoria) contro

una sentenza emessa il 1° marzo 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3. Sulle spese e le ripetibili di primo grado

la Camera

ha

così deciso:

I/2.3 Le

spese dell'azione riconvenzionale, di fr. 1000.–, da anticipare da AP 2 e AP 1,

sono poste per due terzi a carico degli attori riconvenzionali e per il resto a

carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 2 e AP 1 un'indennità di fr. 1500.–

complessivi per ripetibili ridotte.

III/1.6 Le

spese dell'azione principale, di fr. 3000.–, cui si aggiungono le spese peritali di fr. 1707.05 e quelle della

procedura di conciliazione di fr. 300.–, da anticipare da AO 1, sono

poste per un decimo a carico dell'attore principale e per il resto a carico di AP

2 e AP 1 in solido, i quali rifonderanno a AO

1 un'indennità di fr. 6400.– complessivi per ripetibili ridotte.

B. IS

1 ha comunicato il 16 giugno 2020 a questa Came­ra di avere riscontrato un errore di

scritturazione nel dispositivo n. I/2.3, le ripetibili dell'azione riconvenzionale

di fr. 1500.– dovendo essere poste a carico di CO 2 e CO 1 anziché a carico suo.

Egli fa valere inoltre che il dispositivo n. III/1.6 contie­ne a sua volta un

errore, poiché le spese peritali di fr. 1707.05 non corrispondono

all'anticipo da lui versato per la perizia, di fr. 4458.80, onde la

richiesta di rettificare anche tale importo.

C. Il

22 luglio 2020 IS 1 ha comunicato di

avere ricevuto dalla Pretura il conteggio delle spese peritali, le quali ammontano

effettivamente a fr. 1707.05, e di

considerare perciò la rettifica del dispositivo n. III/1.6 senza oggetto. Invitati a esprimersi, per quanto riguarda la modifica del dispositivo

n. I/2.3 CO 2

e CO 1 si

rimettono nelle loro osservazioni del 24

agosto 2020 al giudizio della

Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Se il dispositivo di una

sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i

considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o

rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una rettifica

come quel­la chiesta da IS 1 con l'istanza del 16 giugno 2020 mira a correggere

manifeste sviste di redazione, di battuta o di compu­to, ossia inavvertenze

formali (non errori di apprezzamento o di sostanza) chiaramente desumibili dal

testo stesso della decisio­ne. Essa non deve comportare, in altri termini,

modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del

Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid 3.2, in: SJ 2019 I

57).

2.

Nella

fattispecie il dispositivo n. I/2.3 della sentenza emanata 28 maggio 2020

da questa Camera denota una palese incongruenza redazionale. Già dal testo stesso

del dispositivo si evince che CO 2 e CO 1 si sono visti porre a carico due

terzi delle spese dell'azione riconvenzionale, sicché vanno tenuti – coerentemente

– a rifondere a IS 1 un'indennità di fr. 1500.– complessivi per ripetibili

ridotte, e non il contrario. Che CO 2 e CO 1 siano risultati soccombenti per

due terzi nell'azione riconvenzionale si desume senza equivoco, del resto, dal

consid. 17 della sentenza, di modo che al riguardo non sussiste possibilità di

equivoco e la sostanza della decisione rimane invariata. Nelle circostanze

descritte si giustifica così di emendare l'addebito delle ripetibili,

rettificando senza indugio il dispositivo n. I/2.3 della sentenza. L'addebito

delle spese processuali è invece corretto, tant'è che nemmeno IS 1 lo mette in

discussione. Quanto alla postulata rettifica del dispositivo n. III/1.6, essa è

– come si è visto – senza oggetto.

3.

Le

spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma nella fattispecie conviene rinunciare a ogni prelievo. IS 1 rivendica

invero la rifusione di ripetibili, ma alla richiesta non può essere dato

seguito. Per quel che è del dispositivo n. III/1.6, intanto, lo stesso istante

riconosce che l'importo di fr. 1707.05 per spese peritali è esatto, sicché

non v'è nulla da rettificare. Quanto al dispositivo n. I/2.3, CO 2 e CO 1 non

si sono opposti alla rettifica, rimettendosi al giudizio di questa Camera, e

non hanno alcuna responsabilità nell'intervenuta svista redazionale. Non sarebbe

equo, dunque, considerarli “soccombenti” nell'accezione dell'art. 106 CPC (cfr.

DTF 139 III 38 c. 5 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale

5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il dispositivo n. I/2.3 e

della sentenza emessa da questa Camera il 28 maggio 2020 nella causa 11.2019.45

è rettificato come segue:

I/2.3 Le spese dell'azione riconvenzionale, di fr.

1000.–, da anticipare da CO 2 e CO 1, sono

poste per due terzi a carico degli attori riconvenzionali e per il resto

a carico di IS 1, al quale CO 2 e CO 1 rifonderanno un'indennità di fr. 1500.–

per ripetibili ridotte.

2. Non

si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

avvocati e ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).