11.2020.72
Rettifica di decisione
23 marzo 2021Italiano6 min
appello incidentale presentato da IS 1 (riconvenzione negatoria e creditoria) contro
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.72
Lugano,
23 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2013.132 (azione
confessoria e di risarcimento danni con riconvenzione negatoria e creditoria) della
Pretura del Distretto di Lugano,
sezione
3, promossa con petizione del 10 luglio 2013
da
IS
1
(patrocinato
dagli avvocati PA 1
e
)
contro
CO 2 e
CO 1
(patrocinati
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'istanza “di
interpretazione e rettificaˮ presentata da IS 1 riguardante i dispositivi
n. I/2.3 e n. III/1.6 della sentenza emessa il 28 maggio 2020 da questa Camera (inc.
11.2019.45);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 28
maggio 2020 questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da CO 2
e CO 1 (azione confessoria e di risarcimento danni), così come ha accolto un
appello incidentale presentato da IS 1 (riconvenzione negatoria e creditoria) contro
una sentenza emessa il 1° marzo 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3. Sulle spese e le ripetibili di primo grado
la Camera
ha
così deciso:
I/2.3 Le
spese dell'azione riconvenzionale, di fr. 1000.–, da anticipare da AP 2 e AP 1,
sono poste per due terzi a carico degli attori riconvenzionali e per il resto a
carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 2 e AP 1 un'indennità di fr. 1500.–
complessivi per ripetibili ridotte.
III/1.6 Le
spese dell'azione principale, di fr. 3000.–, cui si aggiungono le spese peritali di fr. 1707.05 e quelle della
procedura di conciliazione di fr. 300.–, da anticipare da AO 1, sono
poste per un decimo a carico dell'attore principale e per il resto a carico di AP
2 e AP 1 in solido, i quali rifonderanno a AO
1 un'indennità di fr. 6400.– complessivi per ripetibili ridotte.
B. IS
1 ha comunicato il 16 giugno 2020 a questa Camera di avere riscontrato un errore di
scritturazione nel dispositivo n. I/2.3, le ripetibili dell'azione riconvenzionale
di fr. 1500.– dovendo essere poste a carico di CO 2 e CO 1 anziché a carico suo.
Egli fa valere inoltre che il dispositivo n. III/1.6 contiene a sua volta un
errore, poiché le spese peritali di fr. 1707.05 non corrispondono
all'anticipo da lui versato per la perizia, di fr. 4458.80, onde la
richiesta di rettificare anche tale importo.
C. Il
22 luglio 2020 IS 1 ha comunicato di
avere ricevuto dalla Pretura il conteggio delle spese peritali, le quali ammontano
effettivamente a fr. 1707.05, e di
considerare perciò la rettifica del dispositivo n. III/1.6 senza oggetto. Invitati a esprimersi, per quanto riguarda la modifica del dispositivo
n. I/2.3 CO 2
e CO 1 si
rimettono nelle loro osservazioni del 24
agosto 2020 al giudizio della
Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Se il dispositivo di una
sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i
considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o
rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una rettifica
come quella chiesta da IS 1 con l'istanza del 16 giugno 2020 mira a correggere
manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ossia inavvertenze
formali (non errori di apprezzamento o di sostanza) chiaramente desumibili dal
testo stesso della decisione. Essa non deve comportare, in altri termini,
modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del
Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid 3.2, in: SJ 2019 I
57).
2.
Nella
fattispecie il dispositivo n. I/2.3 della sentenza emanata 28 maggio 2020
da questa Camera denota una palese incongruenza redazionale. Già dal testo stesso
del dispositivo si evince che CO 2 e CO 1 si sono visti porre a carico due
terzi delle spese dell'azione riconvenzionale, sicché vanno tenuti – coerentemente
– a rifondere a IS 1 un'indennità di fr. 1500.– complessivi per ripetibili
ridotte, e non il contrario. Che CO 2 e CO 1 siano risultati soccombenti per
due terzi nell'azione riconvenzionale si desume senza equivoco, del resto, dal
consid. 17 della sentenza, di modo che al riguardo non sussiste possibilità di
equivoco e la sostanza della decisione rimane invariata. Nelle circostanze
descritte si giustifica così di emendare l'addebito delle ripetibili,
rettificando senza indugio il dispositivo n. I/2.3 della sentenza. L'addebito
delle spese processuali è invece corretto, tant'è che nemmeno IS 1 lo mette in
discussione. Quanto alla postulata rettifica del dispositivo n. III/1.6, essa è
– come si è visto – senza oggetto.
3.
Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma nella fattispecie conviene rinunciare a ogni prelievo. IS 1 rivendica
invero la rifusione di ripetibili, ma alla richiesta non può essere dato
seguito. Per quel che è del dispositivo n. III/1.6, intanto, lo stesso istante
riconosce che l'importo di fr. 1707.05 per spese peritali è esatto, sicché
non v'è nulla da rettificare. Quanto al dispositivo n. I/2.3, CO 2 e CO 1 non
si sono opposti alla rettifica, rimettendosi al giudizio di questa Camera, e
non hanno alcuna responsabilità nell'intervenuta svista redazionale. Non sarebbe
equo, dunque, considerarli “soccombenti” nell'accezione dell'art. 106 CPC (cfr.
DTF 139 III 38 c. 5 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il dispositivo n. I/2.3 e
della sentenza emessa da questa Camera il 28 maggio 2020 nella causa 11.2019.45
è rettificato come segue:
I/2.3 Le spese dell'azione riconvenzionale, di fr.
1000.–, da anticipare da CO 2 e CO 1, sono
poste per due terzi a carico degli attori riconvenzionali e per il resto
a carico di IS 1, al quale CO 2 e CO 1 rifonderanno un'indennità di fr. 1500.–
per ripetibili ridotte.
2. Non
si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
avvocati e ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).