11.2020.73
Richiesta di giudizio non cifrata avente carattere pecuniario
26 giugno 2020Italiano8 min
richiesta sarebbe stata considerata priva d'interesse e stralciata dal ruolo. Accertato
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.73
Lugano
26 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa CA.2020.104 (divorzio su richiesta comune:
provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 aprile 2020 da
AP
1
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del
3 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal
Pretore il 29 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1982), cittadino
serbo, e AO 1 (1987) si sono sposati nel Comune di __________ il 9 settembre 2009.
Dal matrimonio sono nati L__________, il 31 maggio 2010, e M__________, l'8
ottobre 2013. Il 27 marzo 2019 i coniugi hanno sottoposto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di
divorzio su
richiesta comune con intesa totale. All'udienza
del 17 settembre 2019, indetta per l'audizione separata e
congiunta dei coniugi, le parti hanno espresso posizioni contrapposte sulla volontà di divorziare. Visto ciò,
il Pretore aggiunto ha invitato i coniugi a iniziare una terapia familiare e ha
comunicato loro che li avrebbe interpellati dopo sei mesi per verificarne
l'andamento. Contestualmente egli ha omologato un accordo sulla vita separata
in forza del quale AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare
di fr. 380.– mensili per L__________ e di fr. 350.– mensili per M__________, assegni
familiari non compresi.
B. Il 17 aprile 2020 AP
1 si è rivolto al Pretore, facendo valere di non essere più in grado di versare
Fatti
i contributi per i figli e chiedendogli di “fissare una nuova udienza o di
stabilire il nuovo importo di contributi alimentari adeguato al mio salario e
alle spese che attualmente sostengo”. Il Pretore ha fissato all'istante un
termine di 30 giorni “entro il quale quantificare la riduzione del contributo
alimentare”, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, la
richiesta sarebbe stata considerata priva d'interesse e stralciata dal ruolo. Accertato
che alla lettera del 14 maggio 2020 AP 1 non aveva accluso il “calcolo del
budget mensile che giustifica la richiesta di modifica”, il Pretore ha
ricordato il 18 maggio successivo all'interessato la diffida già impartitagli. Constatato
poi che “dal budget mensile medio effettivo” trasmesso nel frattempo da AP 1 “non
risulta la quantificazione della richiesta di riduzione del contributo alimentare”,
il Pretore ha ricordato all'istante il 26 maggio 2020 che “egli ha ancora tempo
per indicare quanto richiesto con ordinanza 23 aprile 2020”, reiterando la
comminatoria dello stralcio della procedura dal ruolo nel caso in cui il
termine fosse scaduto senza esito.
C. Preso atto che nulla
era più pervenuto, il Pretore ha stralciato il 29 maggio 2020 la richiesta dal
ruolo. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico dell'istante.
Il 3 giugno 2020 AP 1 si è rivolto al Pretore, ripetendo di “avere inviato il
budget in modo che voi poteste decidere e stabilire l'importo che secondo voi è
corretto in base alle spese che devo e posso sostenere”. Così invitato dal
Pretore, l'8 giugno 2020 AP 1 ha confermato che tale scritto va considerato come
appello contro il decreto di stralcio. L'atto è stato trasmesso così a questa Camera per competenza. L'appello non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il
Pretore ha stralciato dal ruolo l'istanza di riduzione del contributo
alimentare poiché “il termine assegnato al marito per quantificare la
sua richiesta è scaduto e ad oggi egli è rimasto silente”. L'appellante obietta
di avere presentato “la tabella budget in modo
che voi poteste decidere e stabilire l'importo che secondo voi è corretto in
base alle spese che devo e posso sostenere”, dichiarando di non riuscire a comprendere
“in che modo e per quale motivo mi state accusando”. Egli afferma di avere
agito in buona fede e di avere risposto ad “ogni vostra singola richiesta, mi
sono fidato che saremmo arrivati ad un dunque”. In sintesi, AP 1 si duole pertanto
che il Pretore non abbia giudicato la sua richiesta.
2.
Un'istanza deve rispettare determinate esigenze
di forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o conclusioni),
ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di
giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la
decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori
chiarimenti. Ove siano in discussione richieste di giudizio che hanno
per oggetto una somma di denaro, per principio tali richieste devono essere cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con
rimandi). Ciò vale anche per le cause rette
dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC). Detto
altrimenti, anche qualora sussistano contestazioni su contributi alimentari per figli minorenni,
le parti devono quantificare numericamente le loro pretese. Domande generiche
o indeterminate sono inammissibili.
3.
Nella
fattispecie si poteva arguire dalla lettera del 17 aprile 2020 che AP 1 postula
una riduzione del contributo alimentare per i figli pattuito all'udienza del 17 settembre 2019. Il problema è che, come
gli ha ricordato il Pretore, egli avrebbe dovuto quantificare l'ammontare della
riduzione. Invitato a specificare la pretesa, egli ha bensì prodotto una tabella denominata “budget
mensile medio effettivo” con l'indicazione del proprio reddito (fr. 3102.10
mensili) e delle spese correnti (fr. 3032.71 mensili: doc. SS), ma non ha indicato
neppure per ordine di grandezza di quanto egli avrebbe voluto vedere ridotti i
contributi alimentari per i figli. Né dai vari atti accompagnatori era
possibile evincere per interpretazione quali modifiche egli avrebbe inteso vedere
apportare al proprio obbligo contributivo, tanto meno ove si pensi che la nota
tabella fa stato di una situazione d'ammanco. Nonostante ciò, AP 1 pareva
disposto a versare un contributo alimentare (“la signora AO 1 non ha accettato
il versamento mensile di fr. 300.– che le avevo proposto verbalmente”). Non
poteva però delegare al Pretore la fissazione di contributi alimentari “adeguati al mio salario e
alle spese che attualmente sostengo”. Una simile richiesta non era proponibile.
4.
È
vero che l'istante non era assistito da un avvocato e non risulta
disporre di esperienza maturata in procedure giudiziarie. È fors' anche possibile
che egli non abbia compreso appieno il tenore dell'invito del Pretore a
quantificare la pretesa, tant'è che nem-meno in questa sede egli accenna a una
cifra. Sta di fatto che, dopo avere trasmesso la nota tabella e ricevuto
l'ordinanza del 26 maggio 2020 in cui il Pretore gli faceva notare di avere
ancora tempo per indicare quanto richiesto nelle precedenti ordinanze, AP 1 non
ha chiesto delucidazioni. E il Pretore poteva legittimamente supporre che egli
avesse capito quanto gli si domandava.
In definitiva, non entrando nel merito dell'istanza di riduzione, conseguenza di cui l'istante era
stato reso attento a tre riprese, non si può dire che il Pretore sia incorso in un formalismo eccessivo o in un
rigore ingiustificato. L'appello deve pertanto essere respinto. Ciò non impedisce
a AP 1 di introdurre una nuova istanza di riduzione dei contributi alimentari,
cifrando una volta tanto la sua richiesta.
5.
Data
la particolarità del caso, non si prelevano spese in esito all'attuale
decisione. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto di stralcio impugnato è confermato.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).