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Decisione

11.2020.73

Richiesta di giudizio non cifrata avente carattere pecuniario

26 giugno 2020Italiano8 min

richiesta sarebbe stata considerata priva d'interesse e stralciata dal ruolo. Accertato

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.73

Lugano

26 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa CA.2020.104 (divorzio su richiesta comune:

provvedimenti cautelari) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 aprile 2020 da

AP

1

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del

3 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal

Pretore il 29 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1982), cittadino

serbo, e AO 1 (1987) si sono sposati nel Comune di __________ il 9 settembre 2009.

Dal matrimonio sono nati L__________, il 31 maggio 2010, e M__________, l'8

ottobre 2013. Il 27 marzo 2019 i coniugi hanno sottoposto al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di

divorzio su

richiesta comune con intesa totale. All'udien­za

del 17 settembre 2019, indetta per l'audizione separata e

congiunta dei coniu­gi, le parti hanno espresso posizioni contrapposte sulla volontà di divorziare. Visto ciò,

il Pretore aggiunto ha invitato i coniugi a iniziare una terapia familiare e ha

comunicato loro che li avrebbe interpellati dopo sei mesi per verificarne

l'andamento. Contestualmente egli ha omologato un accordo sulla vita separata

in forza del quale AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare

di fr. 380.– mensili per L__________ e di fr. 350.– mensili per M__________, assegni

familiari non compresi.

B. Il 17 aprile 2020 AP

1 si è rivolto al Pretore, facendo valere di non essere più in grado di versare

Fatti

i contributi per i figli e chiedendogli di “fissare una nuova udienza o di

stabilire il nuo­vo importo di contributi alimentari adeguato al mio salario e

alle spese che attualmente sostengo”. Il Pretore ha fissato all'istante un

termine di 30 giorni “entro il quale quantificare la riduzione del contributo

alimentare”, con l'avvertenza che, trascor­so infruttuo­so il termine, la

richiesta sarebbe stata considerata priva d'interesse e stralciata dal ruolo. Accertato

che alla lettera del 14 maggio 2020 AP 1 non aveva accluso il “calcolo del

budget mensile che giustifica la richiesta di modifica”, il Pretore ha

ricordato il 18 maggio successivo all'interessato la diffida già impartitagli. Constatato

poi che “dal budget mensile medio effettivo” trasmesso nel frattempo da AP 1 “non

risulta la quantificazione della richiesta di riduzione del contributo alimentare”,

il Pretore ha ricordato all'istante il 26 maggio 2020 che “egli ha ancora tempo

per indicare quanto richiesto con ordinanza 23 aprile 2020”, reiterando la

comminatoria dello stralcio della procedura dal ruolo nel caso in cui il

termine fosse scaduto senza esito.

C. Preso atto che nulla

era più pervenuto, il Pretore ha stralciato il 29 maggio 2020 la richiesta dal

ruolo. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico dell'istante.

Il 3 giugno 2020 AP 1 si è rivolto al Pretore, ripetendo di “avere inviato il

budget in modo che voi poteste decidere e stabilire l'importo che secondo voi è

corretto in base alle spese che devo e posso sostenere”. Così invitato dal

Pretore, l'8 giugno 2020 AP 1 ha confermato che tale scritto va considerato come

appello contro il decreto di stralcio. L'atto è stato trasmesso così a questa Camera per competenza. L'appello non è stato

notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il

Pretore ha stralciato dal ruolo l'istanza di riduzione del contributo

alimentare poiché “il termine assegnato al marito per quantificare la

sua richiesta è scaduto e ad oggi egli è rimasto silen­te”. L'appellante obietta

di avere presentato “la tabella budget in modo

che voi poteste decidere e stabilire l'importo che secondo voi è corretto in

base alle spese che devo e posso sostenere”, dichiarando di non riuscire a comprendere

“in che modo e per quale motivo mi state accusando”. Egli afferma di avere

agito in buona fede e di avere risposto ad “ogni vostra singola richiesta, mi

sono fidato che saremmo arrivati ad un dunque”. In sintesi, AP 1 si duo­le pertanto

che il Pretore non abbia giudicato la sua richiesta.

2.

Un'istanza deve rispettare determinate esigenze

di forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o conclusioni),

ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di

giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la

decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la neces­sità di ulteriori

chiarimenti. Ove siano in discussione richieste di giudizio che hanno

per oggetto una som­ma di denaro, per principio tali richieste devono essere cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con

rimandi). Ciò vale anche per le cause rette

dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC). Detto

altrimenti, anche qualora sussistano contestazioni su contributi ali­men­tari per figli minorenni,

le parti devono quantificare numericamente le loro pretese. Domande generiche

o indeterminate sono inammissibili.

3.

Nella

fattispecie si poteva arguire dalla lettera del 17 aprile 2020 che AP 1 postula

una riduzione del contributo alimentare per i figli pattuito all'udienza del 17 settembre 2019. Il problema è che, come

gli ha ricordato il Pretore, egli avrebbe dovuto quantificare l'ammontare della

riduzione. Invitato a specificare la pretesa, egli ha bensì prodotto una tabella denominata “budget

mensile medio effettivo” con l'indicazione del proprio reddito (fr. 3102.10

mensili) e delle spese correnti (fr. 3032.71 mensili: doc. SS), ma non ha indicato

neppure per ordine di grandezza di quanto egli avrebbe voluto vedere ridotti i

contributi alimentari per i figli. Né dai vari atti accompagnatori era

possibile evincere per interpretazione quali modifiche egli avrebbe inteso vedere

apportare al proprio obbligo contributivo, tanto meno ove si pensi che la nota

tabella fa stato di una situazione d'ammanco. Nonostante ciò, AP 1 pareva

disposto a versare un contributo alimentare (“la signora AO 1 non ha accettato

il versamento mensile di fr. 300.– che le avevo proposto verbalmente”). Non

poteva però delegare al Pretore la fissazione di contributi alimentari “adeguati al mio salario e

alle spese che attualmente sostengo”. Una simile richiesta non era proponibile.

4.

È

vero che l'istante non era assistito da un avvocato e non risulta

disporre di esperienza maturata in procedure giudiziarie. È fors' anche possibile

che egli non abbia compreso appieno il tenore dell'invito del Pretore a

quantificare la pretesa, tant'è che nem-meno in questa sede egli accenna a una

cifra. Sta di fatto che, dopo avere trasmesso la nota tabella e ricevuto

l'ordinanza del 26 maggio 2020 in cui il Pretore gli faceva notare di avere

ancora tempo per indicare quanto richiesto nelle precedenti ordinanze, AP 1 non

ha chiesto delucidazioni. E il Pretore poteva legittimamente supporre che egli

avesse capito quanto gli si domandava.

In definitiva, non entrando nel merito dell'istanza di riduzione, conseguenza di cui l'istante era

stato reso attento a tre riprese, non si può dire che il Pretore sia incorso in un formalismo eccessivo o in un

rigore ingiustificato. L'appello deve pertanto essere respinto. Ciò non impedisce

a AP 1 di introdurre una nuova istanza di riduzione dei contributi alimentari,

cifrando una volta tanto la sua richiesta.

5.

Data

la particolarità del caso, non si prelevano spese in esito all'attuale

decisione. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto di stralcio impugnato è confermato.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).