11.2020.74
Rilascio di certificato ereditario: qualifica di erede
2 luglio 2020Italiano9 min
per statuire nella causa SO.2020.492 (certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.74
Lugano,
2 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2020.492 (certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 3 giugno 2020 dall'
avv.
PI 1,
per
ottenere il certificato ereditario fu
(1928-2019), già in ,
giudicando
sull'appello del 18 giugno 2020 presentato da
AP 2 , per sé e in rappresentanza di
AP 1
contro il certificato ereditario rilasciato dal Pretore aggiunto il
4 giugno 2020;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1928), domiciliata a __________, nubile e senza discendenti, è deceduta a __________
il 1° dicembre 2019. Con testamento olografo del 29 febbraio 2016, pubblicato
il 24 gennaio 2020 davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno
Città, essa ha così disposto:
__________, 29.2.2016
Alla mia morte, se dovessero rimanere dei risparmi,
desidero che si favoriscano le seguenti associazioni:
Oratorio __________, __________ e Casa __________ a __________.
Lascio la libertà a Don __________ [__________] di
stabilire l'importo.
Ai miei figliocci J__________ e R__________ __________
l'importo di fr. 2000.– (duemila) ciascuno e alla loro mamma A__________, la
somma di fr. 5000.– (cinquemila).
Per i miei nipoti ho stabilito la suddivisione dei
gioielli; contestualmente da distribuire tra loro il resto dei risparmi.
Spero di essere stata giusta con tutti e di aiutarvi
così a ricordarmi con serenità
__________ __________
B. Il 6 febbraio 2020
l'avv. PI 1, che come notaio aveva pubblicato la disposizione di ultima
volontà, ha scritto al Pretore aggiunto, comunicandogli che, dovendo egli
inviare le copie autentiche del testamento ai beneficiari, considerava l'Oratorio
__________ e la casa __________ alla stregua di le-gatari. Il Pretore aggiunto gli ha risposto il 7 febbraio 2020 che
“un'analisi più approfondita della qualità
di eredi dell'Oratorio __________ e della casa __________ verrà eseguita in
sede di rilascio del certificato ereditario”.
C. L'avv. PI 1 ha
chiesto il 3 giugno 2020 al Pretore aggiunto il rilascio del certificato
ereditario fu __________ __________, proponendo una volta ancora di trattare l'Oratorio
__________, facente capo alla Fondazione __________ di __________, e la casa __________
di __________, facente capo alla cooperativa __________ con recapito presso l'__________
a __________, come legatari. Il Pretore aggiunto non ha tenuto atti
processuali. Statuendo l'indomani, egli ha rilasciato un certificato ereditario
in cui figura che unici eredi della defunta __________ __________ sono:
–
la Fondazione __________, __________,
– l'__________, __________,
– AP 1 (1954),
– __________ S__________
(1957),
– __________ B__________
(1961),
– __________ B__________
(1969),
– __________ __________ Bo__________
(1958) e
– AP 2 (1964).
Le
spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico della successione.
D. Contro il certificato
ereditario appena citato sono insorte a questa Camera AP 2 ed AP 1 con un
appello del 18 giugno 2020 per ottenere che il certificato in questione sia
modificato togliendo dal novero degli eredi la Fondazione __________ e l'__________,
da loro ritenute legatarie. L'appello non è stato comunicato all'avv. PI 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il rilascio di un
certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) costi-
tuisce un atto di
volontaria giurisdizione (in tal senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27
dicembre 2017, consid. 1 con richiami). Il certificato è appellabile pertanto
entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con
l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per
sua natura patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio
2014, consid. 1.2), il compendio successorio raggiungesse al momento del
rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto può ritenersi dato, ove
appena si consideri il valore dei legati disposti dalla testatrice. Quanto alla
tempestività del ricorso, la
decisione impugnata è
stata notificata all'avv. PI 1 l'8 giugno 2020 (traccia dell'invio
n. __________, agli atti), sicché il termine di 10 giorni è
cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 18 giugno 2020. Introdotto
l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.
2.
Un certificato
ereditario deve enunciare tutti gli eredi del defunto, siano essi legittimi o
istituiti (Karrer/Vogt/Leu in:
Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 20 ad art. 559), come pure
l’eventuale coniuge superstite usufruttuario a norma dell'art. 473 CC
(sentenza del Tribunale federale 5A_570/2017 del 27 agosto 2018 consid. 7.2,
in: RSPC 2019 pag. 164). Non comprende invece i legatari. Nella fattispecie le
appellanti sostengono, appunto, che la Fondazione __________ e l'__________
non sono eredi fu __________ __________, sicché non devono figurare nel
certificato ereditario. Identica opinione sosteneva l'avv. PI 1 nella citata
lettera al Pretore aggiunto del 6 febbraio 2020 (sopra, lett. B) e
nell'istanza di emissione del certificato ereditario del 3 giugno 2020 (sopra,
lett. C). Il Pretore aggiunto era dunque chiamato a esaminare, nel quadro di un
giudizio provvisorio come quello che governa il rilascio di un certificato
ereditario (Karrer/Vogt/Leu, op.
cit., n. 32 ad art. 559 CC), se i due enti citati dianzi andassero
considerati eredi o legatari.
3.
Il Pretore aggiunto
ha reputato la Fondazione __________ e l'__________ alla stregua di eredi. Il problema
è che non è dato di sapere quali ragioni lo abbiano indotto a optare per tale qualifica.
Nella sua risposta del 7 febbraio 2020 alla
lettera dell'avv. PI 1 egli aveva assicurato che “un'analisi più
approfondita della qualità di eredi” dell'Oratorio __________ e della casa __________
“sarebbe stata eseguita” in sede di rilascio del certificato ereditario”
(sopra, lett. B). Il certificato ereditario tuttavia non dà alcuna
spiegazione. Si limita a constatare che unici eredi della defunta sono – tra
l'altro – i due enti citati, trascurando per di più che la casa __________ di __________
fa capo in realtà alla cooperativa __________, l'__________ garantendo
unicamente il recapito. Certo, la motivazione di una decisione può anche essere
breve e concisa. Essenziale è che consenta però di capire perché il giudice ha
statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché la parte interessata possa
valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,
la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale (DTF 141 III 41 consid. 3.2.4, 140 II 274 consid.
6.2, 139 IV 183 consid. 2.2, 137 II 270 consid. 3.2, 134 I 88 consid. 4.1
con richiami). Ciò non è possibile nella fattispecie.
4.
Compito di questa
Camera è verificare se la decisione impugnata resista alla critica, non quello
di giudicare il caso come un'autorità di primo grado. In concreto il
certificato ereditario potrà fors'anche essere corretto, ma nulla consente di
valutarne la pertinenza. Nelle condizioni descritte rimane la sola possibilità
di annullarlo e di rinviare gli atti in prima sede perché il Pretore aggiunto
emani una decisione motivata. Questa Camera limitandosi a ritornare gli atti
per una questione di forma, non occorre uno scambio previo di allegati, le
parti potendo ancora far valere tutti i loro diritti contro la decisione
motivata che emanerà il Pretore aggiunto (analogamente: sentenza del Tribunale
federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016 consid. 1.3 in fine, sentenza
6B_432/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4). Tale decisione potrà anche essere
diversa da quella impugnata, questa Camera non impartendo al Pretore aggiunto
alcuna indicazione vincolante.
5.
Non si prelevano
spese per il giudizio odierno. Le appellanti, che hanno agito senza il
patrocinio di un legale, non hanno diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b
CPC). Esse non formulano del resto un'eventuale richiesta per spese necessarie
(art. 95 cpv. 3 lett. a CPC) né rendono verosimile una perdita di guadagno per
l'assegnazione di un'eventuale indennità d'inconvenienza (“in casi motivati”:
art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sugli oneri processuali di primo grado il Pretore
aggiunto statuirà al momento di emanare la decisione motivata.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le
decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni
cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la
violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il certificato ereditario impugnato è annullato e gli
atti sono rinviati al primo giudice perché emani una decisione motivata.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– avv.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).