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Decisione

11.2020.74

Rilascio di certificato ereditario: qualifica di erede

2 luglio 2020Italiano9 min

per statuire nella causa SO.2020.492 (certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.74

Lugano,

2 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2020.492 (certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con istanza del 3 giugno 2020 dall'

avv.

PI 1,

per

ottenere il certificato ereditario fu

(1928-2019), già in ,

giudicando

sull'appello del 18 giugno 2020 presentato da

AP 2 , per sé e in rappresentanza di

AP 1

contro il certificato ereditario rilasciato dal Pretore aggiunto il

4 giugno 2020;

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________

(1928), domiciliata a __________, nubile e senza discendenti, è deceduta a __________

il 1° dicembre 2019. Con testamento olografo del 29 febbraio 2016, pubblicato

il 24 gennaio 2020 davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno

Città, es­sa ha così disposto:

__________, 29.2.2016

Alla mia morte, se dovessero rimanere dei risparmi,

desidero che si favoriscano le seguenti associazioni:

Oratorio __________, __________ e Casa __________ a __________.

Lascio la libertà a Don __________ [__________] di

stabilire l'importo.

Ai miei figliocci J__________ e R__________ __________

l'importo di fr. 2000.– (duemila) ciascuno e alla loro mamma A__________, la

somma di fr. 5000.– (cinquemila).

Per i miei nipoti ho stabilito la suddivisione dei

gioielli; contestualmente da distribuire tra loro il resto dei risparmi.

Spero di essere stata giusta con tutti e di aiutarvi

così a ricordarmi con serenità

__________ __________

B. Il 6 febbraio 2020

l'avv. PI 1, che come notaio aveva pubblicato la disposizione di ultima

volontà, ha scritto al Pretore aggiunto, comunicandogli che, dovendo egli

inviare le copie autentiche del testamento ai beneficiari, considerava l'Oratorio

__________ e la casa __________ alla stregua di le-gatari. Il Pretore aggiunto gli ha risposto il 7 febbraio 2020 che

“un'analisi più approfondita della qualità

di eredi dell'Oratorio __________ e della casa __________ verrà eseguita in

sede di rilascio del certificato ereditario”.

C. L'avv. PI 1 ha

chiesto il 3 giugno 2020 al Pretore aggiunto il rilascio del certificato

ereditario fu __________ __________, proponendo una volta ancora di trattare l'Oratorio

__________, facente capo alla Fondazione __________ di __________, e la casa __________

di __________, facente capo alla cooperativa __________ con recapito presso l'__________

a __________, come legatari. Il Pretore aggiunto non ha tenuto atti

processuali. Statuendo l'indomani, egli ha rilasciato un certificato ereditario

in cui figura che unici eredi della defunta __________ __________ sono:

la Fondazione __________, __________,

– l'__________, __________,

– AP 1 (1954),

– __________ S__________

(1957),

– __________ B__________

(1961),

– __________ B__________

(1969),

– __________ __________ Bo__________

(1958) e

– AP 2 (1964).

Le

spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico della successione.

D. Contro il certificato

ereditario appena citato sono insorte a questa Camera AP 2 ed AP 1 con un

appello del 18 giugno 2020 per ottenere che il certificato in questione sia

modificato togliendo dal novero degli eredi la Fondazione __________ e l'__________,

da loro ritenu­te legatarie. L'appello non è stato comunicato all'avv. PI 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il rilascio di un

certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) costi-

tuisce un atto di

volontaria giurisdizione (in tal senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27

dicembre 2017, consid. 1 con richia­mi). Il certificato è appellabile pertanto

entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con

l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per

sua natura patrimoniale (senten­za del Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio

2014, consid. 1.2), il compendio successorio raggiungesse al momento del

rilascio del­l'atto il valore di almeno fr. 10 000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto può ritenersi dato, ove

appena si consideri il valore dei legati disposti dalla testatrice. Quanto alla

tempestività del ricorso, la

decisione impugnata è

stata notificata all'avv. PI 1 l'8 giugno 2020 (traccia dell'invio

n. __________, agli atti), sicché il termine di 10 gior­ni è

cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 18 giugno 2020. Introdotto

l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.

2.

Un certificato

ereditario deve enunciare tutti gli eredi del defunto, siano essi legittimi o

istituiti (Karrer/Vogt/Leu in:

Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 20 ad art. 559), come pure

l’eventuale coniuge superstite usufruttuario a norma dell'art. 473 CC

(senten­za del Tribunale federale 5A_570/2017 del 27 agosto 2018 consid. 7.2,

in: RSPC 2019 pag. 164). Non comprende inve­ce i legatari. Nella fattispecie le

appellanti sostengono, appun­to, che la Fondazione __________ e l'__________

non sono eredi fu __________ __________, sicché non devono figurare nel

certificato ereditario. Identica opinione sosteneva l'avv. PI 1 nella citata

lettera al Pretore aggiunto del 6 febbraio 2020 (sopra, lett. B) e

nell'istanza di emissione del certificato ereditario del 3 giugno 2020 (sopra,

lett. C). Il Pretore aggiunto era dunque chiamato a esaminare, nel quadro di un

giudizio provvisorio come quello che governa il rilascio di un certificato

ereditario (Karrer/Vogt/Leu, op.

cit., n. 32 ad art. 559 CC), se i due enti citati dianzi andassero

considerati eredi o legatari.

3.

Il Pretore aggiunto

ha reputato la Fondazione __________ e l'__________ alla stregua di eredi. Il problema

è che non è dato di sapere quali ragioni lo abbiano indot­to a optare per tale qualifica.

Nella sua risposta del 7 febbraio 2020 alla

lettera dell'avv. PI 1 egli aveva assicurato che “un'analisi più

approfondita della qualità di eredi” dell'Oratorio __________ e della casa __________

“sarebbe stata eseguita” in sede di rilascio del certificato ereditario”

(sopra, lett. B). Il certificato ereditario tuttavia non dà alcuna

spiegazio­ne. Si limita a constatare che unici eredi della defunta sono – tra

l'altro – i due enti citati, trascurando per di più che la casa __________ di __________

fa capo in realtà alla cooperativa __________, l'__________ garantendo

unicamente il recapito. Certo, la motivazione di una decisione può anche essere

breve e concisa. Essenziale è che consenta però di capire perché il giudice ha

statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché la parte interessata possa

valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,

la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio

controllo giurisdizionale (DTF 141 III 41 consid. 3.2.4, 140 II 274 consid.

6.2, 139 IV 183 consid. 2.2, 137 II 270 consid. 3.2, 134 I 88 consid. 4.1

con richiami). Ciò non è possibile nella fattispecie.

4.

Compito di questa

Camera è verificare se la decisione impugna­ta resista alla critica, non quello

di giudicare il caso come un'autorità di primo grado. In concreto il

certificato ereditario potrà fors'anche essere corretto, ma nulla consente di

valutarne la pertinen­za. Nelle condizioni descritte rimane la sola possibilità

di annullarlo e di rinviare gli atti in prima sede perché il Pretore aggiunto

emani una decisione motivata. Questa Camera limitandosi a ritornare gli atti

per una questione di forma, non occorre uno scambio previo di allegati, le

parti potendo ancora far valere tutti i loro diritti contro la decisione

motivata che emanerà il Pretore aggiunto (analogamente: sentenza del Tribunale

federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016 consid. 1.3 in fine, sentenza

6B_432/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4). Tale decisione potrà anche essere

diversa da quella impugnata, questa Camera non impartendo al Pretore aggiunto

alcuna indicazione vincolante.

5.

Non si prelevano

spese per il giudizio odierno. Le appellanti, che hanno agito senza il

patrocinio di un legale, non hanno diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b

CPC). Esse non formulano del resto un'eventuale richiesta per spese necessarie

(art. 95 cpv. 3 lett. a CPC) né rendono verosimile una perdita di guadagno per

l'assegnazione di un'eventuale indennità d'inconvenienza (“in casi motivati”:

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sugli oneri processuali di primo grado il Pretore

aggiunto statuirà al momento di emanare la decisione motivata.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le

decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni

cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la

violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551­–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il certificato ereditario impugnato è annullato e gli

atti sono rinviati al primo giudice perché emani una decisione motivata.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

;

­ – avv.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).