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Decisione

11.2020.75

Istanza volta alla restituzione del termine per rinunciare all'eredità e alla modifica di un certificato ereditario

2 luglio 2020Italiano8 min

della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 23 gennaio 2020 da

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.75

Lugano,

2 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2020.51 (certificato ereditario) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 23 gennaio 2020 da

E

per

ottenere il certificato ereditario fu

(1970-2019), già in ,

giudicando

sull'istanza del 18 giugno 2020 volta a ottenere la restituzione del termine

per rinunciare all'eredità e la modifica del certificato ereditario rilasciato

dal Pretore il 31 marzo 2020 presentata da

AP

1

(rappresentata

dalla curatrice RA 1 );

Ritenuto

in fatto: A. __________

__________ nata __________ (1970), domiciliata a __________, divorziata, senza

discendenti, è deceduta a Lugano il 21 novembre 2019. Essa non risulta avere

lasciato disposizioni per causa di morte. I suoi fratelli I__________ __________

__________ (1971) ed E__________ __________ (1975), come pure la sorella S__________

__________ (1978), i nipoti L__________ __________ __________ (2001), G__________

__________ (2005) ed Er__________ __________ (2019) hanno rinunciato alla

successione. Il 23 gennaio 2020 E__________ __________ ha invitato il Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord a rilasciare il certificato ereditario,

indicando come unica erede legittima di __________ __________ la madre, AP 1,

vedova fu __________ (1946).

B. Il

Pretore non ha tenuto atti processuali. Statuendo il 31 marzo 2020, egli ha

rilasciato un certificato ereditario in cui figura come unica erede di __________

__________ la madre AP 1. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a

carico della successione. Non consta che il certificato ereditario sia stato

trasmesso a AP 1.

C. Il

18 giugno 2020 la curatrice di AP 1 ha introdotto a questa Camera un'istanza nella

quale fa valere di

essere

giunta a conoscenza del certificato ereditario soltanto

l'8

giugno 2020, che di conseguenza la sua curatelata non è stata in grado di

ripudiare tempestivamente l'eredità e che in considerazione di ciò costei va

reintegrata nel termine per rinunciare. Essa afferma inoltre che la successione

fu __________ __________ è oberata, sicché va dichiarata priva di eredi e che il

certificato ereditario va modificato in tal senso. L'istanza non è stata

comunicata a E__________ __________ per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nell'istanza

in esame la curatrice di AP 1 ricorda che un provvedimento di volontaria

giurisdizione può sempre essere revocato o modificato d'ufficio o a istanza di

parte,

eccetto

che la legge o la certezza del diritto vi si opponga­no (art. 256 cpv. 2

CPC). Essa allega di avere spiegato alla curatelata già il 21 novembre 2019

“come procedere, insieme ai figli I__________ __________, E__________ __________,

S__________ __________, e con un'unica congiunta istanza, sia per il rilascio

dell'eventuale certificato ereditario – qualora avessero deciso di accettare la

successione – sia per valutare la rinuncia alla successione”. Essa soggiunge di

avere “nuovamente informato” il 19 dicembre 2019 la curatelata e la figlia S__________

__________ “circa l'opportunità di allestire una dichiarazione congiunta e

sottoscritta da tutti i presunti eredi di __________ __________ di rinuncia

all'eredità e di inoltrare e fare registrare detta istanza presso la Pretura”. La

curatrice adduce di essere rimasta assente dal lavoro per motivi di salute dal

31.

dicembre 2019 fino all'8 giugno 2020, di modo che non ha più potu­to seguire

la pratica, ma che nel frattempo il 17 febbraio 2020 i collaboratori del

Servizio di accompagnamento sociale hanno sollecitato di nuovo AP 1 “a

procedere congiuntamente con i figli all'istanza di rinuncia dell'eredità”. Se

non che, i figli hanno involontariamente omesso di coinvolgere la madre nella

dichiarazione di rinuncia.

2.

A

parte quanto precede, la curatrice rileva che la rinuncia di un erede alla

successione è presunta qualora l'insolvenza di un defunto all'apertura della

successione medesima sia notoria o risulti

da atti ufficiali

(art. 566 cpv. 2 CC). In concreto essa sostie­ne di avere assunto informazioni

sull'eredità di __________ __________ già nel dicembre del 2019 dall'assistente

sociale della Clinica __________ a __________, M__________ __________, la quale

si era occupata di aiutare la __________ nelle questioni amministrative e

finanziare durante la malattia, e di avere appurato che la successione

“risultava passiva”. Ne segue, essa conclude, che AP 1, la quale vive in gravi

ristrettezze e non ha mai dichiarato di accettare la successio­ne della figlia,

non può essere dichiarata erede di __________ __________.

3.

Il termine per

rinunciare a una successione è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Esso decorre,

per gli eredi legittimi, dal momento in cui questi hanno avuto conoscenza della

morte del loro autore, a meno che essi provino di avere conosciuto più tardi

l'apertura della successione (art. 567 cpv. 2 CC). “Per motivi gravi”

l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuo­vo (art. 576

CC). Autorità competente è, nel Cantone Ticino, il Pretore nel luogo

dell'ultimo domicilio del defunto (art. 86a lett. d LAC in relazione con

l'art. 538 cpv. 1 CC). Nella misura in cui chiede che le sia restituito “per

motivi gravi” il termine entro cui rinunciare alla successione della figlia, AP

1.

deve rivolgersi pertanto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Il

Tribunale d'appello è competente unicamente per statuire su un eventuale

ricorso contro la futura decisione del Pretore.

4.

Nella misura in cui

postula la rettifica del certificato ereditario per insolvenza di __________ __________,

nel senso di dichiarare la successione – oberata – priva di eredi, AP 1 deve

adire una volta ancora il primo giudice. Certo, una successione passiva fa presumere

ex lege la rinuncia di tutti gli eredi (legittimi o istituiti che siano:

art. 566 CC), ma un certificato ereditario va modificato da chi lo ha emes­so.

Il Tribunale d'appello è competente soltanto, una volta ancora, per statuire su

un eventuale ricorso contro la futura decisione del Pretore.

5.

Ne discende che

l'istanza presentata il 18 giugno 2020 dalla curatrice di AP 1 al Tribunale

d'appello va dichiarata irricevibile. Che sotto l'egida del Codice di diritto

processuale civile svizzero una simile richiesta possa essere fatta seguire d'ufficio

al Pretore competente, come consentiva il vecchio art. 126 cpv. 1 CPC

ticinese, è dubbio (Bohnet in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 29 ad art. 63). Giova perciò avvertire

l'interessata che l'art. 63 cpv. 1 CPC le permette di riproporre l'istanza

entro un mese al giudice competente, nel qual caso la

richiesta

si considererà pendente sin dal giorno in cui l'atto è stato inoltrato la prima

volta.

6.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

106.

cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità della fattispecie, dovute

alla circostanza che la curatrice non ha formazione giuridica e la curatelata

non ha esperienze giudiziarie, inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si

pone per altro questione di ripetibili, l'istanza non essendo stata comunicata

a E__________ __________ per osservazioni.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza al Tribunale

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di certificati

ereditari soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF).

Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse

può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 11 alle

note preliminari degli art. 551­–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza

è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).