11.2020.75
Istanza volta alla restituzione del termine per rinunciare all'eredità e alla modifica di un certificato ereditario
2 luglio 2020Italiano8 min
della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 23 gennaio 2020 da
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.75
Lugano,
2 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2020.51 (certificato ereditario) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 23 gennaio 2020 da
E
per
ottenere il certificato ereditario fu
(1970-2019), già in ,
giudicando
sull'istanza del 18 giugno 2020 volta a ottenere la restituzione del termine
per rinunciare all'eredità e la modifica del certificato ereditario rilasciato
dal Pretore il 31 marzo 2020 presentata da
AP
1
(rappresentata
dalla curatrice RA 1 );
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ nata __________ (1970), domiciliata a __________, divorziata, senza
discendenti, è deceduta a Lugano il 21 novembre 2019. Essa non risulta avere
lasciato disposizioni per causa di morte. I suoi fratelli I__________ __________
__________ (1971) ed E__________ __________ (1975), come pure la sorella S__________
__________ (1978), i nipoti L__________ __________ __________ (2001), G__________
__________ (2005) ed Er__________ __________ (2019) hanno rinunciato alla
successione. Il 23 gennaio 2020 E__________ __________ ha invitato il Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord a rilasciare il certificato ereditario,
indicando come unica erede legittima di __________ __________ la madre, AP 1,
vedova fu __________ (1946).
B. Il
Pretore non ha tenuto atti processuali. Statuendo il 31 marzo 2020, egli ha
rilasciato un certificato ereditario in cui figura come unica erede di __________
__________ la madre AP 1. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a
carico della successione. Non consta che il certificato ereditario sia stato
trasmesso a AP 1.
C. Il
18 giugno 2020 la curatrice di AP 1 ha introdotto a questa Camera un'istanza nella
quale fa valere di
essere
giunta a conoscenza del certificato ereditario soltanto
l'8
giugno 2020, che di conseguenza la sua curatelata non è stata in grado di
ripudiare tempestivamente l'eredità e che in considerazione di ciò costei va
reintegrata nel termine per rinunciare. Essa afferma inoltre che la successione
fu __________ __________ è oberata, sicché va dichiarata priva di eredi e che il
certificato ereditario va modificato in tal senso. L'istanza non è stata
comunicata a E__________ __________ per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nell'istanza
in esame la curatrice di AP 1 ricorda che un provvedimento di volontaria
giurisdizione può sempre essere revocato o modificato d'ufficio o a istanza di
parte,
eccetto
che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano (art. 256 cpv. 2
CPC). Essa allega di avere spiegato alla curatelata già il 21 novembre 2019
“come procedere, insieme ai figli I__________ __________, E__________ __________,
S__________ __________, e con un'unica congiunta istanza, sia per il rilascio
dell'eventuale certificato ereditario – qualora avessero deciso di accettare la
successione – sia per valutare la rinuncia alla successione”. Essa soggiunge di
avere “nuovamente informato” il 19 dicembre 2019 la curatelata e la figlia S__________
__________ “circa l'opportunità di allestire una dichiarazione congiunta e
sottoscritta da tutti i presunti eredi di __________ __________ di rinuncia
all'eredità e di inoltrare e fare registrare detta istanza presso la Pretura”. La
curatrice adduce di essere rimasta assente dal lavoro per motivi di salute dal
31.
dicembre 2019 fino all'8 giugno 2020, di modo che non ha più potuto seguire
la pratica, ma che nel frattempo il 17 febbraio 2020 i collaboratori del
Servizio di accompagnamento sociale hanno sollecitato di nuovo AP 1 “a
procedere congiuntamente con i figli all'istanza di rinuncia dell'eredità”. Se
non che, i figli hanno involontariamente omesso di coinvolgere la madre nella
dichiarazione di rinuncia.
2.
A
parte quanto precede, la curatrice rileva che la rinuncia di un erede alla
successione è presunta qualora l'insolvenza di un defunto all'apertura della
successione medesima sia notoria o risulti
da atti ufficiali
(art. 566 cpv. 2 CC). In concreto essa sostiene di avere assunto informazioni
sull'eredità di __________ __________ già nel dicembre del 2019 dall'assistente
sociale della Clinica __________ a __________, M__________ __________, la quale
si era occupata di aiutare la __________ nelle questioni amministrative e
finanziare durante la malattia, e di avere appurato che la successione
“risultava passiva”. Ne segue, essa conclude, che AP 1, la quale vive in gravi
ristrettezze e non ha mai dichiarato di accettare la successione della figlia,
non può essere dichiarata erede di __________ __________.
3.
Il termine per
rinunciare a una successione è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Esso decorre,
per gli eredi legittimi, dal momento in cui questi hanno avuto conoscenza della
morte del loro autore, a meno che essi provino di avere conosciuto più tardi
l'apertura della successione (art. 567 cpv. 2 CC). “Per motivi gravi”
l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo (art. 576
CC). Autorità competente è, nel Cantone Ticino, il Pretore nel luogo
dell'ultimo domicilio del defunto (art. 86a lett. d LAC in relazione con
l'art. 538 cpv. 1 CC). Nella misura in cui chiede che le sia restituito “per
motivi gravi” il termine entro cui rinunciare alla successione della figlia, AP
1.
deve rivolgersi pertanto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Il
Tribunale d'appello è competente unicamente per statuire su un eventuale
ricorso contro la futura decisione del Pretore.
4.
Nella misura in cui
postula la rettifica del certificato ereditario per insolvenza di __________ __________,
nel senso di dichiarare la successione – oberata – priva di eredi, AP 1 deve
adire una volta ancora il primo giudice. Certo, una successione passiva fa presumere
ex lege la rinuncia di tutti gli eredi (legittimi o istituiti che siano:
art. 566 CC), ma un certificato ereditario va modificato da chi lo ha emesso.
Il Tribunale d'appello è competente soltanto, una volta ancora, per statuire su
un eventuale ricorso contro la futura decisione del Pretore.
5.
Ne discende che
l'istanza presentata il 18 giugno 2020 dalla curatrice di AP 1 al Tribunale
d'appello va dichiarata irricevibile. Che sotto l'egida del Codice di diritto
processuale civile svizzero una simile richiesta possa essere fatta seguire d'ufficio
al Pretore competente, come consentiva il vecchio art. 126 cpv. 1 CPC
ticinese, è dubbio (Bohnet in:
Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 29 ad art. 63). Giova perciò avvertire
l'interessata che l'art. 63 cpv. 1 CPC le permette di riproporre l'istanza
entro un mese al giudice competente, nel qual caso la
richiesta
si considererà pendente sin dal giorno in cui l'atto è stato inoltrato la prima
volta.
6.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
106.
cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità della fattispecie, dovute
alla circostanza che la curatrice non ha formazione giuridica e la curatelata
non ha esperienze giudiziarie, inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si
pone per altro questione di ripetibili, l'istanza non essendo stata comunicata
a E__________ __________ per osservazioni.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza al Tribunale
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di certificati
ereditari soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF).
Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse
può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 11 alle
note preliminari degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza
è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).