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Decisione

11.2020.76

Filiazione: cambiamento del cognome della figlia di genitori non coniugati, disciplina del diritto di visita e compensazione di contributi alimentari con altre pretese

2 dicembre 2020Italiano25 min

ottenere che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio impu-gnato

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.76

11.2020.77

11.2020.168

Lugano

2 dicembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SE.2018.29 (filiazione)

della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 20 agosto 2018 da

CO

1 (2016),

(rappresentata

dalla madre A

e

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

del 19 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 20 maggio 2020 (inc. 11.2020.76) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale

all'appello (inc. 11.2020.77),

come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata da

CO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2020.168);

Ritenuto

in fatto: A. Il 30 ottobre 2016 A__________

__________ __________ (1993) ha dato alla luce una figlia, CO 1, che è stata

riconosciuta il 17 gennaio 2017 da AP 1 (1989), cittadino italiano. A quel

tempo la coppia conviveva in un appartamento a __________. La vita in comu­ne è

cessata nell'agosto 2017, quando A__________ __________ __________ è tornata dai

propri genitori insieme con la figlia, sempre a __________. AP 1, elettricista,

ha lavorato per la __________ Sagl di __________

fino al fallimento della ditta, decretato il 17 apri­le 2018, e ha riscos­so

poi indennità di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2019 egli beneficia di

un'indennità giornaliera AI destinata a una riqualifica professionale come

elettricista per la __________ Sagl di __________. A__________ __________ __________

è cameriera a metà tempo nel ristorante __________ di __________, gestito dalla

__________ __________ Sagl, facente capo ai suoi genitori.

B. Il 4 aprile 2018 CO 1

si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo un

tentativo di conciliazione volto a ottenere da AP 1 un contributo alimentare per

la figlia di fr. 1050.– mensili retroattivamente dal 30 ottobre 2016 (assegni

familiari non compresi). Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso

il 23 maggio 2018 e quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha rilasciato all'istante

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.32).

C. CO 1 ha convenuto il 20

agosto 2018 AP 1 davanti al Pretore, postulando – previo conferimento del gratuito

patrocinio – quanto chiesto in sede conciliativa. Nella sua risposta del 1°

ottobre 2018 il convenuto ha offerto un contributo alimentare per CO 1 di fr.

250.– mensili (assegni familiari non compresi) e ha instato anch'egli per il gratuito

patrocinio. Preso atto che davanti all'Autorità regionale di protezione 12 era

pendente una procedura riguardante la disciplina del diritto di visita paterno,

il Pretore ha avocato a sé il 24 ottobre 2018, in virtù dell'art. 298b

cpv. 3 CC, la competenza per statuire su tutte le questioni inerenti alla

bambina.

D. AP 1 si è rivolto a

sua volta al Pretore il 23 novembre 2018, chiedendo di garantirgli un diritto

di visita alla figlia, di poter esercitare congiuntamente l'autorità parentale su

CO 1 e di stabilire il cognome di quest'ultima in __________ __________.

L'attrice ha avversato le due ultime richieste, senza opporsi a relazioni

personali della figlia con il padre. Alle prime arringhe del 14 gennaio 2019 il

Pretore ha comunicato alle parti che, non appena avesse ricevuto il rapporto del

curatore educativo designato nel frattempo dall'Autorità regionale di

protezione 12, avrebbe formulato loro una proposta per regolare i punti

controversi nelle vie amichevoli. A una successiva udienza del 2 aprile 2019 le

parti hanno accettato, su proposta del Preto­re, che l'autorità parentale fosse

esercitata congiuntamente e che il diritto di visita paterno fosse stabilito

per i successivi quattro mesi ogni sabato dalle ore 10.00 alle 16.00, per

poi essere esteso all'intera giornata dalle ore 9.00 alle 18.00.

Sugli altri punti rimasti

litigiosi (contributo alimentare e cognome della figlia) il Pretore ha dichiarato

chiusa l'istruttoria e, vista la

rinuncia delle parti ad

arringhe finali, ha impartito loro un termi-

­ne fino al 15 maggio 2019,

poi prorogato, per introdurre conclusioni scritte. Nel suo allegato del 23

maggio 2019 l'attrice ha sollecitato una volta ancora un contributo alimentare per

la figlia di fr. 1050.– mensili dal 30 ottobre 2016 al 31 agosto 2018 e di

fr. 900.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi (assegni familiari non

compresi), si è nuovamente opposta al cambiamento di cogno­me di CO 1 e ha

chiesto di limitare al territorio svizzero l'esercizio del diritto di visita. Nel

suo memoriale conclusivo del 28 maggio 2019 il convenuto ha proposto di fissare

il cognome della figlia in “__________, subordinatamente __________ __________ˮ,

di prescindere per il momento da contributi alimentari e di poter esercitare un

“normale diritto di visita libero e non sorvegliatoˮ.

E. Vista l'entrata in

carica del nuovo Pretore aggiunto, le parti sono state riconvocate, in virtù

dell'art. 25 cpv. 2 LOG, a ulteriori arringhe finali del 26 novembre 2019. In

tale occasione esse hanno accettato, su proposta del Pretore aggiunto, di

aggiornare la situazione, incaricando il Servizio medico-psicologico di valutare

le capacità genitoriali e di precisare eventuali criticità nell'esercizio del

diritto di visita. Contestualmente l'attrice ha postulato un contributo

alimentare cautelare in suo favore, domanda cui il convenuto si è opposto. Statuendo

con decreto cautelare del 6 dicembre 2019, il Pretore aggiunto ha obbligato

AP 1 a

versare alla figlia

“provvisoriamenteˮ un contributo alimentare di fr. 513.– mensili dal 1°

novembre 2019 al 31 gennaio 2020, aumentati in seguito a fr. 894.– mensili (assegni

familiari non compresi).

F. Il 15 gennaio 2020

Pretore aggiunto ha riaperto d'ufficio l'istruttoria, conferendo allo

psichiatra e psicoterapista __________ __________ il compito di “verificare le

dinamiche relazionali tra i genitori e la figlia”, di fornire raccomandazioni

concrete sulle modalità “più idonee di esercizio del diritto di visita da parte

del padre” e di dare indicazioni sull'eventuale necessità di una terapia di

sostegno per i genitori e/o per la figlia. Lo specialista ha consegnato il suo

referto il 22 aprile 2020.

G. Nel frattempo, con istanza del 27 gennaio 2020 AP 1

ha adito il Pretore aggiunto per ottenere,

già in via cautela­re, la riduzione del contributo di mantenimento litigioso a

fr. 378.– nel gennaio del 2020

e a fr. 759.– mensili dal febbraio del 2020 in poi (assegni familiari non compresi). Al contraddittorio del 28 apr­i­le

2020 CO 1 ha proposto di respingere

l'istanza. In coda

all'udienza le parti hanno invitato il Pretore aggiunto a “decidere su entrambe

le cause”. Statuendo in via cautelare il 7 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha ridotto

il contributo “provvisorioˮ a carico di AP 1 a fr. 476.– mensili dal 1°

novembre 2019 al 31 gennaio 2020 e a fr. 793.– mensili da allora in poi (assegni

familiari non compresi). Le spese giudiziarie sono state rinviate alla causa di

merito.

H. Con decisione finale del

20 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo stipulato dalle parti

il 2 aprile 2019, istituen­do l'autorità parentale congiunta sulla figlia con

affidamento in custodia esclusiva alla madre. Egli ha definito inoltre il

diritto di visita paterno secondo un calendario condiviso dai genitori e dal

curatore educativo, con passaggio della figlia al Punto d'incontro della Casa __________

__________ a __________ e a __________, il sabato (o alternativamente la

domenica) dalle ore 9.00 alle 18.00, con l'avvertenza che un'estensione del

diritto di visita nelle ore diurne della domenica o del mercoledì pomeriggio e

nelle ore notturne tra il sabato sera e la domenica, come pure durante le

vacanze, “potrà se del caso essere concesso dopo che il padre avrà,

rispettivamente, iniziato e ultimato con successo un percorso semestrale di

sostegno genitoriale”.

Il Pretore aggiunto ha

obbligato poi AP 1 a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 476.–

mensili indicizzati dal 1° novembre 2019, portato a fr. 793.– mensili dal 1° febbraio

2020 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica

(assegni familiari non compresi), senza possibilità di compensare quanto

versato spontaneamen­te prima del 1° novembre 2019, ha attribuito gli

accrediti per compiti educativi ad A__________ __________ __________ e ha

accertato l'importo che manca alla figlia per coprire il proprio debito

mantenimento. Infine egli ha posto a carico di AP 1 “il debito per pigioni

arretrate derivante dalla locazione dell'appartamento” della coppia a __________

e ha respinto la richiesta del convenuto volta al cambiamento di cognome della

figlia. Le spese processuali di complessivi fr. 5150.– sono state addebitate per

un terzo all'attrice e per il resto al convenuto, compensate le ripetibili. Entrambe

le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

Fatti

I. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 19 giugno 2020 per

ottenere che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio impu-gnato

sia riformato nel senso di stabilire il suo diritto di visita in un fine

settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle

ore 18.00, in tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, in una

settimana alternativamente durante le vacanze autunnali e le vacanze di

carnevale, come pure in una settimana alternativamente durante le vacanze pasquali

e le vacanze natalizie (inclu­so il giorno di Pasqua e di Natale). Egli propone

altresì di addebitare ad A__________ __________ __________ le pigioni arretrate

dell'appartamento a __________ e di modificare il cogno­me della figlia in __________

__________. L'appello non è stato comunica­to ad A__________ __________ __________

per osservazioni. Il 6 ottobre 2020 AP 1 ha postulato l'estensione a due giorni

del suo diritto di visita settimanale, chiedendo di concedergli anche una

visita infrasettimanale. Invitata a esprimersi sul “debito per pigioni

arretrate derivante dalla locazione dell'appartamento” della coppia a __________,

con osservazioni del 19 novembre 2020 CO 1 propone di respingere l'appello.

Essa postula a sua volta, inoltre, il beneficio del gratuito patrocinio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura

semplificata applicabile in materia di filiazione (art. 295 CPC), sono

appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse

almeno fr. 10 000.– secondo l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). Nella fattispecie tale restrizione non si applica, litigiosi

davanti al Pretore essendo anche la

modifica del cognome della figlia e il diritto di visita paterno, controversie

indipendenti da questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.110

del 5 maggio 2020 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è stata notificata all'allora patrocinatore del convenuto il

22.

maggio 2020 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto personalmente

da AP 1 il 19 giugno 2020, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Il

15.

settembre 2020 il Pretore aggiunto ha trasmesso a questa Camera un rapporto

del 9 agosto 2020 in cui il Punto d'incontro della Casa __________ __________

a __________ aggiorna la situazio­ne riguardo ai diritti di visita paterni. AP

1.

ha poi prodotto il 6 ottobre 2020 una serie di messaggi telefonici con lo

psicoterapeuta __________ __________, con il pediatra della figlia, con il

curatore educativo __________ __________, con A__________ __________ __________

e con il Pretore aggiunto. Applicandosi alla fattispecie il principio

inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza

riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Nella misura in cui appaiano

di rilievo, tali documenti saranno dunque considerati ai fini del giudizio.

3.

L'appellante contesta anzitutto l'accertamento del Pretore aggiunto

stando al quale egli avrebbe riconosciuto la figlia solo il 17 gennaio

2016.

Egli fa valere di avere riconosciuto CO 1 il giorno dopo la

nascita, come risulta dalla notifica sottoscritta dai genitori all'Ospedale

regionale di __________ (doc. 15). Ora, secon­do l'art.

260.

cpv. 3 CC un riconoscimento di paternità avviene mediante

dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile o per testamento o, se è

pendente un'azione d'accertamento della paternità, davanti al giudice. La

notifica da parte dell'ospedale non costituisce un atto di riconoscimento, ma è

soltanto il documento con cui la direzione della struttura comunica all'ufficiale

dello stato civile una nascita in applicazione degli art. 34 lett. a e 35 cpv.

1.

OSC (RS 211.112.2). Sull'argomentazione dell'appellante non giova pertanto attardarsi.

4.

Nell'appello

il convenuto afferma che al momento in cui ha aderito alla proposta di

attribuire congiuntamen­te l'autorità parentale su CO 1 egli non intendeva “forzare la condivisione di avere la custodia

reciproca della figlia”, ma ritiene ora

che con il trascorrere del tempo “la

custodia condivisa doveva e deve essere la normalità negli interessi di CO 1”. L'argomentazione non è un esempio di chiarezza,

ove si consideri che da un lato l'interessato sembra rivendicare una custodia

alternata, ma dall'altro chiede di lasciare invariato il dispositivo n. 2 con

cui il primo giudice ha affidato CO 1 alla custodia esclusiva della madre. Né una

custodia alternata è stata postulata, per altro, davanti al primo giudice. È

vero tuttavia che il Pretore aggiunto avrebbe

dovuto

esaminare la questione d'ufficio (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3), mentre

nella sentenza impugnata egli non ha sfiorato l'argomento. Il tema va dunque

esaminato in questa sede.

a) Premesso

che l'autorità parentale congiunta non implica necessariamente una custodia

alternata, il giudice deve nondimeno esaminare se quest'ultima è possibile e

compatibile con il bene del minore, principio fondamentale per l'attribuzione

dei diritti parentali ai quali gli interessi personali dei genitori devono

cedere il passo. La possibilità concreta di instaurare una custodia alternata e

la sua compatibilità con il bene del figlio dipendono dalle circostanze del

caso specifico, il giudice dovendo verificare, alla luce delle situazioni di

fatto attuale e precedente, se una custodia alternata appare effettivamente consona

a tutelare il bene del figlio (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614

consid. 4.2 con rinvii).

b) Fra

i criteri da vagliare nella prospettiva di una custodia parentale alternata si

annoverano anzitutto l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità

di comunicare e collaborare, il che è essenziale, viste le misure

d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di

custodia richiede. Poco giova che un genitore si opponga al provvedimento.

Importa invece che i genitori non si affrontino in un conflitto durevole su

questioni legate al figlio. Una custodia alternata può essere instaurata più

facilmente se già prima della separazione i genitori si occupavano già a

intervalli del minorenne. I criteri della stabilità e della possibilità per un

genitore di occuparsi personalmente di un figlio hanno un ruolo preminente nel

caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente l'appartenenza a una cerchia

sociale è più importante (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614 consid. 4.2

con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_147/2019 del 25

marzo 2020 consid. 2, in: SJ 2020 I 298; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del

4.

maggio 2020 consid. 4b con riferimenti).

c) Nella fattispecie l'appellante non si è

praticamente mai occupato della figlia, anche perché dopo la nascita della

bambina la vita in comune dei genitori è durata meno di dieci mesi. Data la

tenera età della figlia, inoltre, dopo la separazione il padre ha beneficiato di

un diritto di visita circoscritto a qualche ora settimanale. Tra i genitori sussiste

inoltre una certa incapacità di

comunicare riguardo alle esigenze della figlia, come ha accertato il dott. __________

__________ (perizia del 22 aprile 2020, pag. 3 in alto). Ma, più che altro,

in caso di custodia alternata l'appellante non chiarisce quale possibilità egli

avreb­be di occuparsi personalmente della figlia nonostante la sua attività

professionale a tempo pieno, né spiega come intenderebbe concretamente organizzare

l'avvicendamento della custodia, visto che i domicili delle parti distano una

ventina di chilometri. Istituire una custodia alternata in simili condizioni

sarebbe quindi un'alea. Ne segue che, a un giudizio di verosimiglianza, la

custodia esclusiva alla madre appare proteggere meglio gli interessi della

figlia.

5.

L'appellante

postula un'estensione del suo diritto di vista, chiedendo di fissarlo in un

fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore

18.00, in tre settimane du-rante le vacanze scolastiche estive, in una

settimana alternativamente durante le vacanze autunnali e le vacanze di

carnevale, in una settimana alternativamente durante le vacanze pasquali e le

vacanze natalizie, incluso il giorno di Pasqua e di Natale. Il Pretore aggiunto

ha accertato, sulla scorta degli ultimi rapporti del Punto d'incontro e del

curatore educativo, che a parte qualche eccezio­ne gli incontri si sono svolti finora

in modo regolare, secondo quanto concordato all'udienza del 2 aprile 2019. Per

il Pretore aggiunto l'assetto in vigore (ogni sabato o, alternativamente, ogni

domenica, dalle ore 9.00 alle 18.00 con passaggio della bambina da un genitore

all'altro in un luogo neutro) in base a un calendario condiviso dai genitori e

dal curatore educativo dà buona prova. A suo parere, un ampliamento del diritto

di visita “nelle ore diurne della domenica o del mercoledì pomeriggio” potrà entrare

in linea di conto dopo l'inizio di un percorso semestra­le di sostegno

genitoriale, mentre “un esercizio nelle ore notturne tra sabato sera e domenica

e durante eventuali vacanze” potrà essere concesso una volta assolto tale percorso.

a) L'estensione

delle relazioni personali chiesta dal convenuto rispecchia il diritto di visita

abituale applicato nel Cantone Ticino a ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005

pag. 778 n. 58c), nettamente più esteso di quello riservato a bambini più

picco­li (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10). Nel­l'appello il convenuto si

limita a esporre la propria versione dei fatti su singoli episodi, che per

finire non sono stati di rilievo ai fini della disciplina del diritto di vista,

ma non spiega perché estendere di punto in bianco il regime attuale a quello da

lui prospettato (un intero fine

settimana su due, più i periodi di vacanze) a una bambina di quattro anni che fino a oggi ha avuto

relazioni con lui solo qualche ora la settimana risponderebbe al bene

della medesima. Come ha ricordato il primo giudice, dovendosi modificare un

assetto in vigore non si deve procedere in modo repentino, fosse solo per

rispetto delle esigen­ze di stabilità dal profilo socio-educativo e di

continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma occorre preparare coscien-ziosamente

il cambiamento (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5f con riferimento). Del

resto, il perito ha suggerito di non modificare l'attuale assetto delle visite che

“sembra essere ottimale e ben integrato per tutta la famiglia, ma soprattutto

dalla mino­re”. Egli non ha mancato di prospettare in ogni modo “un sostegno

genitoriale al padre” perché questi possa aumentare gradualmente i diritti di

visita (referto 22 aprile 2020 del dott. __________ __________, pag. 14 in fondo).

b) L'appellante

sostiene di avere intrapreso il “percorso semestrale di sostegno genitoriale” indicato

dal Pretore aggiunto come presupposto per estendere il diritto di visita a un

altro giorno la settimana e, in seguito, a un pernottamento. Lo psichiatra e

psicoterapeuta __________ __________, suo medico curante, ha dichiarato invero di

avere incontrato AP 1 il 29 aprile e il 9 giugno 2020, rilevando la “grande

sofferenza di lui in relazione all'impossibilità di vede­re regolarmente la

figlia in forma non sorvegliata” e auspicando un ampliamento del diritto di

visita, senza sorveglianza, ciò che gioverebbe al padre e alla figlia (dichiarazione

del 19 giugno 2020, nel fascicolo “ordinanze e corrispondenza”). Tale certificato

ripren­de in sostanza un precedente certificato del 2 luglio 2018 (nel

fascicolo dell'ARP 12, richiamato). Non attesta tuttavia che il convenuto abbia

cominciato il “percor­so di sostegno genitoriale” inteso dal perito giudiziario

come “acquisizione di maggiori competenze educative e concrete per poter

accogliere la figlia”, insieme con uno specialista prima e con lui soltanto poi

(perizia 22 aprile 2020 del dott. __________ __________, pag. 16, punto 3). Comunque

sia, per quan­to il Pretore aggiunto abbia condizionato l'estensione del

diritto di visita al solo inizio e alla conclusione del “percorso” indicato,

ciò non significa che si possa prescindere da una verifica puntuale alla fine

del percorso medesimo da parte del curatore educativo, il quale dovrà verificarne

la riuscita. A tale condizione la

sentenza impugnata può trovare confer­ma. Dovessero sorgere divergenze

sull'attuazione pratica delle visite o dovesse rivelarsi inadeguato il regime

ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere la

modifica di tempi e modi, rivolgendosi all'autorità di protezione dei minori

(art. 275 cpv. 1 e 298d cpv. 2 CC).

c) Relativamente

alle occasioni di visita che l'appellante rimprovera ad A__________ __________

di avergli negato senza motivo, un eventuale recupero degli incontri persi deve

apparire nel­l'interesse del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.70 del 10 febbraio

2020.

consid, 4a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_883/2017 del

21.

agosto 2018 consid. 3.2, in: FamPra.ch 2018 pag. 1049). Qualora si ritenga vitti­ma di un diniego

ingiustificato nell'esercizio del suo diritto, ad ogni modo, il convenuto deve

rivolgersi al curatore perché verifichi un eventuale impedimento oggettivo,

fermo restando che in caso di disaccordo con il curatore egli potrà sempre far

capo all'autorità regionale di protezione (RtiD II-2010 pag. 630 consid.

5c). Non si disconosce che AP 1 disapprovi

l'operato del curatore educativo anche per altre ragioni. Egli non fa valere tuttavia

gravi mancanze che ne potrebbe­ro giustificare la rimozione. Al riguardo non è

il caso dunque di diffondersi oltre.

6.

L'appellante

chiede una volta ancora che la figlia porti il cogno­me di __________ o, quanto

meno, di __________ __________, sostenendo che al momento della nascita i

genitori avevano concordato il cognome di CO 1 – appunto – in __________ __________.

Il Pretore aggiunto ha richiamato l'art. 270a cpv. 4 CC (secondo cui una diversa attribuzione

dell'autorità parentale non influisce sul cogno­me, fatte salve le disposizioni

sul cambiamento del nome), ritenendo che “a prescindere da quanto avvenuto all'atto del riconoscimento della

paternità [recte: notifica della nascita]” per il bene della figlia non si giustifica imporre un cambiamento del

cogno­me, che deve rimanere di principio immutabile. Tanto più che – egli ha

soggiunto – la custodia “era e

rimarrà esercitata esclusivamente dalla madre”.

a) Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove norme

sul cognome e la cittadinanza e, il 1° luglio 2014, le nuove nor­me sull'autorità

parentale. Se l'autorità parentale spetta a un solo genitore, in virtù del

nuovo diritto il figlio assume il cognome da celibe o da nubile di quel

genitore (art. 270a cpv. 1 prima frase CC). Se l'autorità parentale è

esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il

cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre (art. 270a

cpv. 1 seconda frase CC). Se poi l'autorità parentale congiunta è istituita dopo

la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori

possono dichiarare al­l'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il

cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore (art. 270a cpv. 2

prima frase CC). Come ha ricordato in concreto il Pretore aggiunto, le

modifiche relative all'attribuzione dell'autorità parentale non hanno invece ripercussioni

sul cognome, riservate le disposizioni sul cambiamento di nome (art. 270a cpv. 4

CC).

b) Nella

fattispecie alla nascita di CO 1 (30 ottobre 2016) l'autorità parentale competeva

alla sola madre, sicché la figlia ha assunto il cognome di __________ __________

(art. 37a cpv. 1 OSC). L'autorità parentale congiunta è stata istituita

dal giudice, che con la sentenza impugnata del 20 maggio 2020 ha omologato un accordo

stipulato in tal senso dalle parti il 2 aprile 2019. Non consta però che le

parti abbiano mai dichiarato all'ufficiale dello stato civile che la figlia

avrebbe portato il cognome del convenuto. Certo, nella notifica della nascita eseguita

dall'Ospedale regionale di __________ i genitori aveva­no indicato il cogno­me in

“__________ __________”. A parte il fatto però che a quel momento l'autorità

parentale non era ancora congiunta (sicché il convenuto non aveva voce in

capitolo) e che tale notifica non poteva nemmeno considerarsi una formale dichiarazione

all'ufficiale dello stato civile, soltanto il cogno­me del­l'uno o dell'altro

genitore sarebbe potuto – come si è visto – entrare in linea di conto. Non,

quindi, un doppio cognome composto di quello del padre e di quello della madre

(DTF 145 III 55 consid. 4 in fine con rinvio a DTF 119 II 310 consid. 4). Quan­to

al cogno­me del solo convenu­to, questi non dà alcuna giustificazione del

“motivo degno di rispetto” per cui il cognome attuale della figlia andrebbe

modificato in tal senso, come non indica del resto quale “motivo degno di

protezione” giustificherebbe di modificar­lo – per avventura – in __________ __________.

Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

7.

Circa l'imputazione a AP 1 del “debito per pigioni arretrate

derivante dalla locazione dell'appartamento” occupato dalla coppia a __________

durante la vita in comune, il Pretore aggiunto ha ritenuto – in sintesi – che

tale onere corrisponda al contributo di accudimento che AP 1 avrebbe dovuto

versare per la figlia. Anche perché il convenuto medesimo aveva costretto A__________

__________ __________ a lasciare l'appartamento. Nel­l'appello AP 1 contesta di

avere obbligato A__________ __________ __________ a lasciare l'appartamento e chiede

che il debito sia imputato all'ex compagna, non essendo egli il solo conduttore

del contrat­to di locazione e trovandosi egli ormai in difficoltà finanziarie.

Il giudice non può

aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa (ne

ultra petita: art. 58 cpv. 1 CPC). Il principio dispositivo impedisce al

giudice, in altri termini, di attribuire a una parte quanto essa non ha postulato.

E l'art. 58 cpv. 1 CPC va applicato d'ufficio (art. 57 CPC). Nel caso in esa­me,

contrariamente a quanto sostiene in appello, l'attrice non ha mai chiesto al

Pretore aggiunto che “il debito per pigioni arretrate derivante dalla locazione

dell'appartamento” occupato a suo tempo dai genitori fosse addossato al padre,

nemmeno alle nuo­ve arringhe finali tenute il 26 novembre 2019. Il primo

giudice ha quindi statuito su una questione che non gli era stata sottoposta. Certo,

il Pretore aggiunto assimila la pretesa nei confronti di AP 1 a un contributo

di accudimento. Un contributo di accudimento tuttavia è una pretesa che

spettava alla figlia, mentre l'addebito di pigioni arretrate è una pretesa che

spettava alla madre e mal si comprende quale legittimazione avrebbe avuto la

figlia per farla valere. La questione, del resto, non è nemmeno passata al

vaglio del contraddittorio né l'attrice può rimproverare all'appellante di

avere contestato solo in questa sede la richiesta che trae origine dalla decisione impugnata, per tacere

del fatto che nulla è dato di sapere sull'entità delle pigioni arretrate né a

quanto sarebbe dovuto ammontare il contributo di accudimento. In condizioni del

genere non rimane che annullare il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata.

Va dichiarata irricevibile invece la richiesta del convenuto intesa a far sì

che le pigioni arretrate siano imputate ad A__________ __________ __________, già

per il fatto che essa non è parte in causa.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC),

ma le condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui versano le parti inducono – in via del tutto eccezionale – a

non riscuotere oneri. L'appellante risultando largamente sconfitto, non si

giustifica l'attribuzione di ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Il fatto

ch'egli non debba remunerare un avvocato rende inoltre la doman­da di gratuito

patrocinio priva d'oggetto. Riguardo alla doman­da di gratuito patrocinio

formulata da CO 1, la richiesta non può trovare accoglimento. Sull'unico punto

in relazione al quale l'attrice è stata invitata a esprimersi, per ve­ro, le sue

osservazioni all'appello mancano di consistenza e non avevano alcuna

possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina del diritto di

visita e sulla modifica del cognome sono impugnabili con ricorso in materia

civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura

in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.2

della sentenza impugnata è annullato.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Il dispositivo

n. 3 cpv. 2 di tale sentenza è precisato d'ufficio, nel senso che un'estensione

del diritto di visita paterno potrà essere concessa solo se il curatore educativo

avrà accertato che il “percorso semestrale di sostegno genitoriale” sarà

stato ultima­to con successo.

2. Non si riscuotono spese.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza

oggetto.

4. La

richiesta di gratuito patrocinio avanzata da CO 1 nelle osservazioni

all'appello è respinta.

5. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

a:

Pretura della giurisdizione di Locarno Città;

Autorità regionale di protezione 12, Minusio;

, Pregassona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).