11.2020.76
Filiazione: cambiamento del cognome della figlia di genitori non coniugati, disciplina del diritto di visita e compensazione di contributi alimentari con altre pretese
2 dicembre 2020Italiano25 min
ottenere che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio impu-gnato
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.76
11.2020.77
11.2020.168
Lugano
2 dicembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa SE.2018.29 (filiazione)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 20 agosto 2018 da
CO
1 (2016),
(rappresentata
dalla madre A
e
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 19 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 20 maggio 2020 (inc. 11.2020.76) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale
all'appello (inc. 11.2020.77),
come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata da
CO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2020.168);
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 ottobre 2016 A__________
__________ __________ (1993) ha dato alla luce una figlia, CO 1, che è stata
riconosciuta il 17 gennaio 2017 da AP 1 (1989), cittadino italiano. A quel
tempo la coppia conviveva in un appartamento a __________. La vita in comune è
cessata nell'agosto 2017, quando A__________ __________ __________ è tornata dai
propri genitori insieme con la figlia, sempre a __________. AP 1, elettricista,
ha lavorato per la __________ Sagl di __________
fino al fallimento della ditta, decretato il 17 aprile 2018, e ha riscosso
poi indennità di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2019 egli beneficia di
un'indennità giornaliera AI destinata a una riqualifica professionale come
elettricista per la __________ Sagl di __________. A__________ __________ __________
è cameriera a metà tempo nel ristorante __________ di __________, gestito dalla
__________ __________ Sagl, facente capo ai suoi genitori.
B. Il 4 aprile 2018 CO 1
si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo un
tentativo di conciliazione volto a ottenere da AP 1 un contributo alimentare per
la figlia di fr. 1050.– mensili retroattivamente dal 30 ottobre 2016 (assegni
familiari non compresi). Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso
il 23 maggio 2018 e quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha rilasciato all'istante
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.32).
C. CO 1 ha convenuto il 20
agosto 2018 AP 1 davanti al Pretore, postulando – previo conferimento del gratuito
patrocinio – quanto chiesto in sede conciliativa. Nella sua risposta del 1°
ottobre 2018 il convenuto ha offerto un contributo alimentare per CO 1 di fr.
250.– mensili (assegni familiari non compresi) e ha instato anch'egli per il gratuito
patrocinio. Preso atto che davanti all'Autorità regionale di protezione 12 era
pendente una procedura riguardante la disciplina del diritto di visita paterno,
il Pretore ha avocato a sé il 24 ottobre 2018, in virtù dell'art. 298b
cpv. 3 CC, la competenza per statuire su tutte le questioni inerenti alla
bambina.
D. AP 1 si è rivolto a
sua volta al Pretore il 23 novembre 2018, chiedendo di garantirgli un diritto
di visita alla figlia, di poter esercitare congiuntamente l'autorità parentale su
CO 1 e di stabilire il cognome di quest'ultima in __________ __________.
L'attrice ha avversato le due ultime richieste, senza opporsi a relazioni
personali della figlia con il padre. Alle prime arringhe del 14 gennaio 2019 il
Pretore ha comunicato alle parti che, non appena avesse ricevuto il rapporto del
curatore educativo designato nel frattempo dall'Autorità regionale di
protezione 12, avrebbe formulato loro una proposta per regolare i punti
controversi nelle vie amichevoli. A una successiva udienza del 2 aprile 2019 le
parti hanno accettato, su proposta del Pretore, che l'autorità parentale fosse
esercitata congiuntamente e che il diritto di visita paterno fosse stabilito
per i successivi quattro mesi ogni sabato dalle ore 10.00 alle 16.00, per
poi essere esteso all'intera giornata dalle ore 9.00 alle 18.00.
Sugli altri punti rimasti
litigiosi (contributo alimentare e cognome della figlia) il Pretore ha dichiarato
chiusa l'istruttoria e, vista la
rinuncia delle parti ad
arringhe finali, ha impartito loro un termi-
ne fino al 15 maggio 2019,
poi prorogato, per introdurre conclusioni scritte. Nel suo allegato del 23
maggio 2019 l'attrice ha sollecitato una volta ancora un contributo alimentare per
la figlia di fr. 1050.– mensili dal 30 ottobre 2016 al 31 agosto 2018 e di
fr. 900.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi (assegni familiari non
compresi), si è nuovamente opposta al cambiamento di cognome di CO 1 e ha
chiesto di limitare al territorio svizzero l'esercizio del diritto di visita. Nel
suo memoriale conclusivo del 28 maggio 2019 il convenuto ha proposto di fissare
il cognome della figlia in “__________, subordinatamente __________ __________ˮ,
di prescindere per il momento da contributi alimentari e di poter esercitare un
“normale diritto di visita libero e non sorvegliatoˮ.
E. Vista l'entrata in
carica del nuovo Pretore aggiunto, le parti sono state riconvocate, in virtù
dell'art. 25 cpv. 2 LOG, a ulteriori arringhe finali del 26 novembre 2019. In
tale occasione esse hanno accettato, su proposta del Pretore aggiunto, di
aggiornare la situazione, incaricando il Servizio medico-psicologico di valutare
le capacità genitoriali e di precisare eventuali criticità nell'esercizio del
diritto di visita. Contestualmente l'attrice ha postulato un contributo
alimentare cautelare in suo favore, domanda cui il convenuto si è opposto. Statuendo
con decreto cautelare del 6 dicembre 2019, il Pretore aggiunto ha obbligato
AP 1 a
versare alla figlia
“provvisoriamenteˮ un contributo alimentare di fr. 513.– mensili dal 1°
novembre 2019 al 31 gennaio 2020, aumentati in seguito a fr. 894.– mensili (assegni
familiari non compresi).
F. Il 15 gennaio 2020
Pretore aggiunto ha riaperto d'ufficio l'istruttoria, conferendo allo
psichiatra e psicoterapista __________ __________ il compito di “verificare le
dinamiche relazionali tra i genitori e la figlia”, di fornire raccomandazioni
concrete sulle modalità “più idonee di esercizio del diritto di visita da parte
del padre” e di dare indicazioni sull'eventuale necessità di una terapia di
sostegno per i genitori e/o per la figlia. Lo specialista ha consegnato il suo
referto il 22 aprile 2020.
G. Nel frattempo, con istanza del 27 gennaio 2020 AP 1
ha adito il Pretore aggiunto per ottenere,
già in via cautelare, la riduzione del contributo di mantenimento litigioso a
fr. 378.– nel gennaio del 2020
e a fr. 759.– mensili dal febbraio del 2020 in poi (assegni familiari non compresi). Al contraddittorio del 28 aprile
2020 CO 1 ha proposto di respingere
l'istanza. In coda
all'udienza le parti hanno invitato il Pretore aggiunto a “decidere su entrambe
le cause”. Statuendo in via cautelare il 7 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha ridotto
il contributo “provvisorioˮ a carico di AP 1 a fr. 476.– mensili dal 1°
novembre 2019 al 31 gennaio 2020 e a fr. 793.– mensili da allora in poi (assegni
familiari non compresi). Le spese giudiziarie sono state rinviate alla causa di
merito.
H. Con decisione finale del
20 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo stipulato dalle parti
il 2 aprile 2019, istituendo l'autorità parentale congiunta sulla figlia con
affidamento in custodia esclusiva alla madre. Egli ha definito inoltre il
diritto di visita paterno secondo un calendario condiviso dai genitori e dal
curatore educativo, con passaggio della figlia al Punto d'incontro della Casa __________
__________ a __________ e a __________, il sabato (o alternativamente la
domenica) dalle ore 9.00 alle 18.00, con l'avvertenza che un'estensione del
diritto di visita nelle ore diurne della domenica o del mercoledì pomeriggio e
nelle ore notturne tra il sabato sera e la domenica, come pure durante le
vacanze, “potrà se del caso essere concesso dopo che il padre avrà,
rispettivamente, iniziato e ultimato con successo un percorso semestrale di
sostegno genitoriale”.
Il Pretore aggiunto ha
obbligato poi AP 1 a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 476.–
mensili indicizzati dal 1° novembre 2019, portato a fr. 793.– mensili dal 1° febbraio
2020 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica
(assegni familiari non compresi), senza possibilità di compensare quanto
versato spontaneamente prima del 1° novembre 2019, ha attribuito gli
accrediti per compiti educativi ad A__________ __________ __________ e ha
accertato l'importo che manca alla figlia per coprire il proprio debito
mantenimento. Infine egli ha posto a carico di AP 1 “il debito per pigioni
arretrate derivante dalla locazione dell'appartamento” della coppia a __________
e ha respinto la richiesta del convenuto volta al cambiamento di cognome della
figlia. Le spese processuali di complessivi fr. 5150.– sono state addebitate per
un terzo all'attrice e per il resto al convenuto, compensate le ripetibili. Entrambe
le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
Fatti
I. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 19 giugno 2020 per
ottenere che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio impu-gnato
sia riformato nel senso di stabilire il suo diritto di visita in un fine
settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle
ore 18.00, in tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, in una
settimana alternativamente durante le vacanze autunnali e le vacanze di
carnevale, come pure in una settimana alternativamente durante le vacanze pasquali
e le vacanze natalizie (incluso il giorno di Pasqua e di Natale). Egli propone
altresì di addebitare ad A__________ __________ __________ le pigioni arretrate
dell'appartamento a __________ e di modificare il cognome della figlia in __________
__________. L'appello non è stato comunicato ad A__________ __________ __________
per osservazioni. Il 6 ottobre 2020 AP 1 ha postulato l'estensione a due giorni
del suo diritto di visita settimanale, chiedendo di concedergli anche una
visita infrasettimanale. Invitata a esprimersi sul “debito per pigioni
arretrate derivante dalla locazione dell'appartamento” della coppia a __________,
con osservazioni del 19 novembre 2020 CO 1 propone di respingere l'appello.
Essa postula a sua volta, inoltre, il beneficio del gratuito patrocinio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura
semplificata applicabile in materia di filiazione (art. 295 CPC), sono
appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). Nella fattispecie tale restrizione non si applica, litigiosi
davanti al Pretore essendo anche la
modifica del cognome della figlia e il diritto di visita paterno, controversie
indipendenti da questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.110
del 5 maggio 2020 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è stata notificata all'allora patrocinatore del convenuto il
22.
maggio 2020 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto personalmente
da AP 1 il 19 giugno 2020, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Il
15.
settembre 2020 il Pretore aggiunto ha trasmesso a questa Camera un rapporto
del 9 agosto 2020 in cui il Punto d'incontro della Casa __________ __________
a __________ aggiorna la situazione riguardo ai diritti di visita paterni. AP
1.
ha poi prodotto il 6 ottobre 2020 una serie di messaggi telefonici con lo
psicoterapeuta __________ __________, con il pediatra della figlia, con il
curatore educativo __________ __________, con A__________ __________ __________
e con il Pretore aggiunto. Applicandosi alla fattispecie il principio
inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza
riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Nella misura in cui appaiano
di rilievo, tali documenti saranno dunque considerati ai fini del giudizio.
3.
L'appellante contesta anzitutto l'accertamento del Pretore aggiunto
stando al quale egli avrebbe riconosciuto la figlia solo il 17 gennaio
2016.
Egli fa valere di avere riconosciuto CO 1 il giorno dopo la
nascita, come risulta dalla notifica sottoscritta dai genitori all'Ospedale
regionale di __________ (doc. 15). Ora, secondo l'art.
260.
cpv. 3 CC un riconoscimento di paternità avviene mediante
dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile o per testamento o, se è
pendente un'azione d'accertamento della paternità, davanti al giudice. La
notifica da parte dell'ospedale non costituisce un atto di riconoscimento, ma è
soltanto il documento con cui la direzione della struttura comunica all'ufficiale
dello stato civile una nascita in applicazione degli art. 34 lett. a e 35 cpv.
1.
OSC (RS 211.112.2). Sull'argomentazione dell'appellante non giova pertanto attardarsi.
4.
Nell'appello
il convenuto afferma che al momento in cui ha aderito alla proposta di
attribuire congiuntamente l'autorità parentale su CO 1 egli non intendeva “forzare la condivisione di avere la custodia
reciproca della figlia”, ma ritiene ora
che con il trascorrere del tempo “la
custodia condivisa doveva e deve essere la normalità negli interessi di CO 1”. L'argomentazione non è un esempio di chiarezza,
ove si consideri che da un lato l'interessato sembra rivendicare una custodia
alternata, ma dall'altro chiede di lasciare invariato il dispositivo n. 2 con
cui il primo giudice ha affidato CO 1 alla custodia esclusiva della madre. Né una
custodia alternata è stata postulata, per altro, davanti al primo giudice. È
vero tuttavia che il Pretore aggiunto avrebbe
dovuto
esaminare la questione d'ufficio (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3), mentre
nella sentenza impugnata egli non ha sfiorato l'argomento. Il tema va dunque
esaminato in questa sede.
a) Premesso
che l'autorità parentale congiunta non implica necessariamente una custodia
alternata, il giudice deve nondimeno esaminare se quest'ultima è possibile e
compatibile con il bene del minore, principio fondamentale per l'attribuzione
dei diritti parentali ai quali gli interessi personali dei genitori devono
cedere il passo. La possibilità concreta di instaurare una custodia alternata e
la sua compatibilità con il bene del figlio dipendono dalle circostanze del
caso specifico, il giudice dovendo verificare, alla luce delle situazioni di
fatto attuale e precedente, se una custodia alternata appare effettivamente consona
a tutelare il bene del figlio (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614
consid. 4.2 con rinvii).
b) Fra
i criteri da vagliare nella prospettiva di una custodia parentale alternata si
annoverano anzitutto l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità
di comunicare e collaborare, il che è essenziale, viste le misure
d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di
custodia richiede. Poco giova che un genitore si opponga al provvedimento.
Importa invece che i genitori non si affrontino in un conflitto durevole su
questioni legate al figlio. Una custodia alternata può essere instaurata più
facilmente se già prima della separazione i genitori si occupavano già a
intervalli del minorenne. I criteri della stabilità e della possibilità per un
genitore di occuparsi personalmente di un figlio hanno un ruolo preminente nel
caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente l'appartenenza a una cerchia
sociale è più importante (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614 consid. 4.2
con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_147/2019 del 25
marzo 2020 consid. 2, in: SJ 2020 I 298; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del
4.
maggio 2020 consid. 4b con riferimenti).
c) Nella fattispecie l'appellante non si è
praticamente mai occupato della figlia, anche perché dopo la nascita della
bambina la vita in comune dei genitori è durata meno di dieci mesi. Data la
tenera età della figlia, inoltre, dopo la separazione il padre ha beneficiato di
un diritto di visita circoscritto a qualche ora settimanale. Tra i genitori sussiste
inoltre una certa incapacità di
comunicare riguardo alle esigenze della figlia, come ha accertato il dott. __________
__________ (perizia del 22 aprile 2020, pag. 3 in alto). Ma, più che altro,
in caso di custodia alternata l'appellante non chiarisce quale possibilità egli
avrebbe di occuparsi personalmente della figlia nonostante la sua attività
professionale a tempo pieno, né spiega come intenderebbe concretamente organizzare
l'avvicendamento della custodia, visto che i domicili delle parti distano una
ventina di chilometri. Istituire una custodia alternata in simili condizioni
sarebbe quindi un'alea. Ne segue che, a un giudizio di verosimiglianza, la
custodia esclusiva alla madre appare proteggere meglio gli interessi della
figlia.
5.
L'appellante
postula un'estensione del suo diritto di vista, chiedendo di fissarlo in un
fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore
18.00, in tre settimane du-rante le vacanze scolastiche estive, in una
settimana alternativamente durante le vacanze autunnali e le vacanze di
carnevale, in una settimana alternativamente durante le vacanze pasquali e le
vacanze natalizie, incluso il giorno di Pasqua e di Natale. Il Pretore aggiunto
ha accertato, sulla scorta degli ultimi rapporti del Punto d'incontro e del
curatore educativo, che a parte qualche eccezione gli incontri si sono svolti finora
in modo regolare, secondo quanto concordato all'udienza del 2 aprile 2019. Per
il Pretore aggiunto l'assetto in vigore (ogni sabato o, alternativamente, ogni
domenica, dalle ore 9.00 alle 18.00 con passaggio della bambina da un genitore
all'altro in un luogo neutro) in base a un calendario condiviso dai genitori e
dal curatore educativo dà buona prova. A suo parere, un ampliamento del diritto
di visita “nelle ore diurne della domenica o del mercoledì pomeriggio” potrà entrare
in linea di conto dopo l'inizio di un percorso semestrale di sostegno
genitoriale, mentre “un esercizio nelle ore notturne tra sabato sera e domenica
e durante eventuali vacanze” potrà essere concesso una volta assolto tale percorso.
a) L'estensione
delle relazioni personali chiesta dal convenuto rispecchia il diritto di visita
abituale applicato nel Cantone Ticino a ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005
pag. 778 n. 58c), nettamente più esteso di quello riservato a bambini più
piccoli (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10). Nell'appello il convenuto si
limita a esporre la propria versione dei fatti su singoli episodi, che per
finire non sono stati di rilievo ai fini della disciplina del diritto di vista,
ma non spiega perché estendere di punto in bianco il regime attuale a quello da
lui prospettato (un intero fine
settimana su due, più i periodi di vacanze) a una bambina di quattro anni che fino a oggi ha avuto
relazioni con lui solo qualche ora la settimana risponderebbe al bene
della medesima. Come ha ricordato il primo giudice, dovendosi modificare un
assetto in vigore non si deve procedere in modo repentino, fosse solo per
rispetto delle esigenze di stabilità dal profilo socio-educativo e di
continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma occorre preparare coscien-ziosamente
il cambiamento (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5f con riferimento). Del
resto, il perito ha suggerito di non modificare l'attuale assetto delle visite che
“sembra essere ottimale e ben integrato per tutta la famiglia, ma soprattutto
dalla minore”. Egli non ha mancato di prospettare in ogni modo “un sostegno
genitoriale al padre” perché questi possa aumentare gradualmente i diritti di
visita (referto 22 aprile 2020 del dott. __________ __________, pag. 14 in fondo).
b) L'appellante
sostiene di avere intrapreso il “percorso semestrale di sostegno genitoriale” indicato
dal Pretore aggiunto come presupposto per estendere il diritto di visita a un
altro giorno la settimana e, in seguito, a un pernottamento. Lo psichiatra e
psicoterapeuta __________ __________, suo medico curante, ha dichiarato invero di
avere incontrato AP 1 il 29 aprile e il 9 giugno 2020, rilevando la “grande
sofferenza di lui in relazione all'impossibilità di vedere regolarmente la
figlia in forma non sorvegliata” e auspicando un ampliamento del diritto di
visita, senza sorveglianza, ciò che gioverebbe al padre e alla figlia (dichiarazione
del 19 giugno 2020, nel fascicolo “ordinanze e corrispondenza”). Tale certificato
riprende in sostanza un precedente certificato del 2 luglio 2018 (nel
fascicolo dell'ARP 12, richiamato). Non attesta tuttavia che il convenuto abbia
cominciato il “percorso di sostegno genitoriale” inteso dal perito giudiziario
come “acquisizione di maggiori competenze educative e concrete per poter
accogliere la figlia”, insieme con uno specialista prima e con lui soltanto poi
(perizia 22 aprile 2020 del dott. __________ __________, pag. 16, punto 3). Comunque
sia, per quanto il Pretore aggiunto abbia condizionato l'estensione del
diritto di visita al solo inizio e alla conclusione del “percorso” indicato,
ciò non significa che si possa prescindere da una verifica puntuale alla fine
del percorso medesimo da parte del curatore educativo, il quale dovrà verificarne
la riuscita. A tale condizione la
sentenza impugnata può trovare conferma. Dovessero sorgere divergenze
sull'attuazione pratica delle visite o dovesse rivelarsi inadeguato il regime
ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere la
modifica di tempi e modi, rivolgendosi all'autorità di protezione dei minori
(art. 275 cpv. 1 e 298d cpv. 2 CC).
c) Relativamente
alle occasioni di visita che l'appellante rimprovera ad A__________ __________
di avergli negato senza motivo, un eventuale recupero degli incontri persi deve
apparire nell'interesse del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.70 del 10 febbraio
2020.
consid, 4a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_883/2017 del
21.
agosto 2018 consid. 3.2, in: FamPra.ch 2018 pag. 1049). Qualora si ritenga vittima di un diniego
ingiustificato nell'esercizio del suo diritto, ad ogni modo, il convenuto deve
rivolgersi al curatore perché verifichi un eventuale impedimento oggettivo,
fermo restando che in caso di disaccordo con il curatore egli potrà sempre far
capo all'autorità regionale di protezione (RtiD II-2010 pag. 630 consid.
5c). Non si disconosce che AP 1 disapprovi
l'operato del curatore educativo anche per altre ragioni. Egli non fa valere tuttavia
gravi mancanze che ne potrebbero giustificare la rimozione. Al riguardo non è
il caso dunque di diffondersi oltre.
6.
L'appellante
chiede una volta ancora che la figlia porti il cognome di __________ o, quanto
meno, di __________ __________, sostenendo che al momento della nascita i
genitori avevano concordato il cognome di CO 1 – appunto – in __________ __________.
Il Pretore aggiunto ha richiamato l'art. 270a cpv. 4 CC (secondo cui una diversa attribuzione
dell'autorità parentale non influisce sul cognome, fatte salve le disposizioni
sul cambiamento del nome), ritenendo che “a prescindere da quanto avvenuto all'atto del riconoscimento della
paternità [recte: notifica della nascita]” per il bene della figlia non si giustifica imporre un cambiamento del
cognome, che deve rimanere di principio immutabile. Tanto più che – egli ha
soggiunto – la custodia “era e
rimarrà esercitata esclusivamente dalla madre”.
a) Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove norme
sul cognome e la cittadinanza e, il 1° luglio 2014, le nuove norme sull'autorità
parentale. Se l'autorità parentale spetta a un solo genitore, in virtù del
nuovo diritto il figlio assume il cognome da celibe o da nubile di quel
genitore (art. 270a cpv. 1 prima frase CC). Se l'autorità parentale è
esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il
cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre (art. 270a
cpv. 1 seconda frase CC). Se poi l'autorità parentale congiunta è istituita dopo
la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori
possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il
cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore (art. 270a cpv. 2
prima frase CC). Come ha ricordato in concreto il Pretore aggiunto, le
modifiche relative all'attribuzione dell'autorità parentale non hanno invece ripercussioni
sul cognome, riservate le disposizioni sul cambiamento di nome (art. 270a cpv. 4
CC).
b) Nella
fattispecie alla nascita di CO 1 (30 ottobre 2016) l'autorità parentale competeva
alla sola madre, sicché la figlia ha assunto il cognome di __________ __________
(art. 37a cpv. 1 OSC). L'autorità parentale congiunta è stata istituita
dal giudice, che con la sentenza impugnata del 20 maggio 2020 ha omologato un accordo
stipulato in tal senso dalle parti il 2 aprile 2019. Non consta però che le
parti abbiano mai dichiarato all'ufficiale dello stato civile che la figlia
avrebbe portato il cognome del convenuto. Certo, nella notifica della nascita eseguita
dall'Ospedale regionale di __________ i genitori avevano indicato il cognome in
“__________ __________”. A parte il fatto però che a quel momento l'autorità
parentale non era ancora congiunta (sicché il convenuto non aveva voce in
capitolo) e che tale notifica non poteva nemmeno considerarsi una formale dichiarazione
all'ufficiale dello stato civile, soltanto il cognome dell'uno o dell'altro
genitore sarebbe potuto – come si è visto – entrare in linea di conto. Non,
quindi, un doppio cognome composto di quello del padre e di quello della madre
(DTF 145 III 55 consid. 4 in fine con rinvio a DTF 119 II 310 consid. 4). Quanto
al cognome del solo convenuto, questi non dà alcuna giustificazione del
“motivo degno di rispetto” per cui il cognome attuale della figlia andrebbe
modificato in tal senso, come non indica del resto quale “motivo degno di
protezione” giustificherebbe di modificarlo – per avventura – in __________ __________.
Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7.
Circa l'imputazione a AP 1 del “debito per pigioni arretrate
derivante dalla locazione dell'appartamento” occupato dalla coppia a __________
durante la vita in comune, il Pretore aggiunto ha ritenuto – in sintesi – che
tale onere corrisponda al contributo di accudimento che AP 1 avrebbe dovuto
versare per la figlia. Anche perché il convenuto medesimo aveva costretto A__________
__________ __________ a lasciare l'appartamento. Nell'appello AP 1 contesta di
avere obbligato A__________ __________ __________ a lasciare l'appartamento e chiede
che il debito sia imputato all'ex compagna, non essendo egli il solo conduttore
del contratto di locazione e trovandosi egli ormai in difficoltà finanziarie.
Il giudice non può
aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa (ne
ultra petita: art. 58 cpv. 1 CPC). Il principio dispositivo impedisce al
giudice, in altri termini, di attribuire a una parte quanto essa non ha postulato.
E l'art. 58 cpv. 1 CPC va applicato d'ufficio (art. 57 CPC). Nel caso in esame,
contrariamente a quanto sostiene in appello, l'attrice non ha mai chiesto al
Pretore aggiunto che “il debito per pigioni arretrate derivante dalla locazione
dell'appartamento” occupato a suo tempo dai genitori fosse addossato al padre,
nemmeno alle nuove arringhe finali tenute il 26 novembre 2019. Il primo
giudice ha quindi statuito su una questione che non gli era stata sottoposta. Certo,
il Pretore aggiunto assimila la pretesa nei confronti di AP 1 a un contributo
di accudimento. Un contributo di accudimento tuttavia è una pretesa che
spettava alla figlia, mentre l'addebito di pigioni arretrate è una pretesa che
spettava alla madre e mal si comprende quale legittimazione avrebbe avuto la
figlia per farla valere. La questione, del resto, non è nemmeno passata al
vaglio del contraddittorio né l'attrice può rimproverare all'appellante di
avere contestato solo in questa sede la richiesta che trae origine dalla decisione impugnata, per tacere
del fatto che nulla è dato di sapere sull'entità delle pigioni arretrate né a
quanto sarebbe dovuto ammontare il contributo di accudimento. In condizioni del
genere non rimane che annullare il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata.
Va dichiarata irricevibile invece la richiesta del convenuto intesa a far sì
che le pigioni arretrate siano imputate ad A__________ __________ __________, già
per il fatto che essa non è parte in causa.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC),
ma le condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui versano le parti inducono – in via del tutto eccezionale – a
non riscuotere oneri. L'appellante risultando largamente sconfitto, non si
giustifica l'attribuzione di ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Il fatto
ch'egli non debba remunerare un avvocato rende inoltre la domanda di gratuito
patrocinio priva d'oggetto. Riguardo alla domanda di gratuito patrocinio
formulata da CO 1, la richiesta non può trovare accoglimento. Sull'unico punto
in relazione al quale l'attrice è stata invitata a esprimersi, per vero, le sue
osservazioni all'appello mancano di consistenza e non avevano alcuna
possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina del diritto di
visita e sulla modifica del cognome sono impugnabili con ricorso in materia
civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura
in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.2
della sentenza impugnata è annullato.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Il dispositivo
n. 3 cpv. 2 di tale sentenza è precisato d'ufficio, nel senso che un'estensione
del diritto di visita paterno potrà essere concessa solo se il curatore educativo
avrà accertato che il “percorso semestrale di sostegno genitoriale” sarà
stato ultimato con successo.
2. Non si riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza
oggetto.
4. La
richiesta di gratuito patrocinio avanzata da CO 1 nelle osservazioni
all'appello è respinta.
5. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
a:
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Città;
–
Autorità regionale di protezione 12, Minusio;
–
, Pregassona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).